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Documento storico: Testo Originale

REGOLAMENTO REGIONALE 10 gennaio 2006, n. 1

MODIFICA AL REGOLAMENTO REGIONALE 26 MARZO 2002, N. 4 (DISCIPLINA DELLA GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DEGLI UNGULATI IN EMILIA-ROMAGNA)

(Regolamento di pura modifica al R. R. 26 marzo 2006, n. 4)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 6 del 12 gennaio 2006

INDICE

Art. 1 - Modifiche all'art. 5 del r.r. n. 4 del 2002
Art. 2 - Modifica all'art. 10 del r.r. n. 4 del 2002
Art. 3 - Modifiche all'art. 11 del r.r. n. 4 del 2002
Art. 4 - Modifiche all'art. 12 del r.r. n. 4 del 2002
Art. 1
Modifiche all'art. 5 del r.r. n. 4 del 2002
1.
All'art. 5, comma 1, lettera a) dopo la parola "laurea" sono soppresse le parole
"in discipline biologiche"
2.
All'art. 5, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
"5 bis Gli abilitati di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 6 del r.r. n. 21 del 1995 sono da considerare abilitati ai sensi della lett. c) del comma 1 del presente articolo. Sono considerati cacciatori di cinghiale di cui alla lett. e) del comma 1 i cacciatori già abilitati ai sensi dell'art. 6 del r.r. n. 21 del 1995, coloro che hanno frequentato i corsi di cui all'art. 15 del r.r. n. 38 del 1992, nonché coloro i quali possono dimostrare di essere stati iscritti in squadre organizzate ed autorizzate nelle stagioni venatorie 1990-91 e 1991-92."
Art. 2
Modifica all'art. 10 del r.r. n. 4 del 2002
1.
All'art. 10, comma 2, il numero
"20"
è sostituito dal numero
"15"
Art. 3
Modifiche all'art. 11 del r.r. n. 4 del 2002
1.
All'art. 11, il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. La composizione delle mute utilizzate nella caccia al cinghiale con il metodo della braccata va resa, sotto l'aspetto numerico e qualitativo, sempre più aderente all'esigenza di ottenere l'attuazione di piani di prelievo efficaci e tecnicamente validi, nonché il contenimento del disturbo alle altre specie di fauna selvatica. Non è consentito l'uso di più di 12 cani per ogni azione di braccata. Su proposta del caposquadra l'ATC, entro i termini di cui all'art. 10, comma 1, in funzione delle dimensioni, delle caratteristiche orografiche, dell'indice di boscosità o di altre peculiarità faunistico-ambientali della zona assegnata o delle singole aree di braccata in cui opera la squadra stessa, può richiedere alla Provincia l'autorizzazione all'utilizzo di un numero superiore di cani. Non sussiste limitazione numerica dei cani da utilizzare per ogni azione di braccata qualora questi siano tutti, sia quelli iscritti che quelli non iscritti nei libri genealogici, in possesso del brevetto/attestato di idoneità rilasciato da giudici ENCI a seguito di apposite prove di lavoro attuate sulla base di un disciplinare tecnico approvato o recepito dalla Giunta regionale. Limitatamente alle stagioni venatorie 2005-06, 2006-07 e 2007-08, ai cani idonei potranno essere affiancati giovani cani in addestramento di età non superiore a 24 mesi ed in numero non superiore al 20 per cento dei cani idonei presenti nella stessa azione di braccata. Al fine di favorire l'addestramento ed allenamento dei cani l'ATC provvede ad adottare le iniziative necessarie ivi compresa l'eventuale richiesta alla Provincia di istituzione dei campi di cui al comma 1 dell'art. 45 della l.r. n. 8 del 1994."
Art. 4
Modifiche all'art. 12 del r.r. n. 4 del 2002
1.
All'art. 12, comma 3, dopo la parola "cacciatori." sono aggiunte le seguenti parole:
"Possono partecipare alla girata, oltre ai componenti il gruppo, altri cacciatori in possesso delle abilitazioni di cui all'art. 5, comma 1, lett. c), e) ed f) sino ad un massimo di 3 invitati designati dal conduttore di limiere."
2.
All'art. 12, il comma 5 è sostituito con il seguente:
"5. Il Comitato direttivo dell'ATC, su proposta della Commissione tecnica, sottopone annualmente all'approvazione della Provincia o all'Ente Parco il numero e la composizione dei gruppi di girata. Tale domanda deve essere presentata alla Provincia entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno e deve indicare oltre ai nominativi dei conduttori di limiere anche quello dei componenti il gruppo corredati da luogo e date di nascita, residenza o domicilio, numero di licenza di caccia e firma di adesione. Ad ogni gruppo di girata devono essere assegnate, per la durata di almeno una stagione venatoria, una o più zone di caccia all'interno delle quali sono individuate parcelle di girata. Non è consentito lo svolgimento contemporaneo di girate in parcelle contigue. Prima di ogni girata deve essere completata una scheda delle presenze e, al termine della giornata, una scheda di abbattimento. Ciascun cacciatore può afferire ad un solo gruppo di girata in ambito regionale durante la stessa stagione venatoria."


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