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Documento storico: Testo Originale

REGOLAMENTO REGIONALE 28 novembre 2006, n. 6

DISCIPLINA DEI COMPENSI E DEI RIMBORSI SPETTANTI AL PRESIDENTE, AI COMPONENTI ED AGLI INVITATI DELLA CONSULTA DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 171 del 28 novembre 2006

INDICE

Art. 1Presidente e componenti della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo residenti in Italia
Art. 2Componenti della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo residenti all'estero
Art. 3 - Invitati residenti all'estero e nel territorio nazionale
Art. 4Presidente della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo in qualità di Funzionario delegato
Art. 5 - Entrata in vigore
Art. 1
Presidente e componenti della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo residenti in Italia
1. Per la partecipazione alle riunioni della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo, disciplinata dalla legge regionale 24 aprile 2006 n. 3 (Interventi in favore degli emiliano-romagnoli e funzionamento della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo) e del suo Comitato Esecutivo, spetta ai componenti residenti nel territorio nazionale, ad eccezione del Presidente, un gettone di presenza ed il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista dalla L.R. 18 marzo 1985, n. 8 " Norme in materia di compensi e rimborsi spettanti ai componenti di organi collegiali".
2. Per la partecipazione ad incontri, convegni, seminari, riunioni, conferenze nel territorio nazionale, spetta al Presidente ed ai consultori di cui al comma 1 un rimborso pari al trattamento economico di missione previsto per dipendenti regionali inquadrati al livello dirigenziale che si recano in missione in Italia.
3. Al Presidente ed ai consultori di cui al comma 1 che in rappresentanza della stessa si recano all'estero, previa autorizzazione della Presidenza della Giunta Regionale, spettano:
a) il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio previste per i dipendenti regionali inquadrati al livello dirigenziale che si recano in missione all'estero;
b) un rimborso in misura forfetaria di importo pari all'indennità di trasferta all'estero prevista per i dipendenti regionali inquadrati al livello dirigenziale che si recano in missione all'estero.
4. Per la partecipazione alle riunioni della Consulta e del Comitato Esecutivo, che si svolgono in luogo diverso dalla sede della Regione Emilia-Romagna, spetta al Presidente della Consulta il rimborso delle spese previste per i dipendenti regionali inquadrati al livello dirigenziale che si recano in missione nel territorio nazionale.
5. Alle spese concernenti l'indennità di carica del Presidente della Consulta, così come indicato al comma 3 dell'art. 21 della L.R. n.3 del 2006 al rimborso delle spese di viaggio e indennità di missione, si farà fronte mediante imputazione delle spese al capitolo 50020 "Spese per il funzionamento, compresi i gettoni di presenza ed i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei alla Regione, di consigli, comitati e commissioni - Spese obbligatorie".
Art. 2
Componenti della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo residenti all'estero
1. Ai componenti della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo, residenti all'estero è corrisposto, per la loro partecipazione alle sedute della Consulta e del Comitato Esecutivo nonché per le missioni svolte nell'ambito della carica di consultore che si svolgono nel territorio nazionale:
a) il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio previste per i dipendenti regionali inquadrati al livello dirigenziale che si recano in missione all'estero;
b) un rimborso in misura forfetaria di importo pari all'indennità di trasferta all'estero prevista per i dipendenti regionali inquadrati al livello dirigenziale che si recano in missione all'estero.
2. Per la partecipazione ad incontri, convegni, seminari, riunioni, conferenze che si svolgono al di fuori del territorio nazionale, spetta ai consultori residenti all'estero unicamente il rimborso delle spese previste per i dipendenti regionali inquadrati al livello dirigenziale che si recano in missione nel territorio nazionale.
Art. 3
Invitati residenti all'estero e nel territorio nazionale
1. Agli invitati ai lavori della Consulta, ad incontri, convegni, seminari, riunioni, conferenze e simili che si svolgono sia nel territorio nazionale e sia all'estero, spetta unicamente, qualora non corrisposto da altro Ente, il rimborso delle spese vive previste per il trattamento di missione attribuito ai dirigenti regionali.
Art. 4
Presidente della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo in qualità di Funzionario delegato
1. Annualmente la Giunta Regionale assegna al Presidente della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo il fabbisogno previsto per le spese di funzionamento, il quale le amministra in qualità di funzionario delegato della Regione a norma del Regolamento regionale 9 dicembre 1978, n. 50 (Regolamento regionale per la disciplina della gestione contabile dei fondi accreditati ai funzionari delegati) per la disciplina della gestione dei fondi accreditati ai funzionari delegati.
Art. 5
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


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