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Documento vigente: Testo Coordinato

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REGOLAMENTO REGIONALE 23 aprile 2009, n. 2

REGOLAMENTO DI SEMPLIFICAZIONE DELLE COMMISSIONI E DI ALTRI ORGANISMI COLLEGIALI OPERANTI IN MATERIA SANITARIA E SOCIALE IN ATTUAZIONE DELL'ART. 8 DELLA LEGGE REGIONALE 19 FEBBRAIO 2008, N. 4.

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R 17 luglio 2014, n. 12

Capo V
Commissione per l'abilitazione all'impiego dei gas tossici
Art. 23
Composizione
1. Nella Commissione esaminatrice di cui all'articolo 32 del Regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147 (Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici) ed all'art. 10 della legge regionale 4 maggio 1982, n. 19 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica), i componenti di spettanza regionale sono individuati e nominati dal Direttore generale dell'Azienda Usl competente per territorio d'intesa con la sezione dell'Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente (ARPA) competente per territorio assicurando la partecipazione a tale Commissione di un laureato in chimica e di un rappresentante del Dipartimento di Sanità pubblica.
Art. 24
Cessazione di efficacia
1. Al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento cessa di avere efficacia l'art. 10 della legge regionale 4 maggio 1982, n.19, nonché ogni altra disposizione contenuta nella normativa e nella programmazione regionale incompatibile con il presente Capo.

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