REGOLAMENTO REGIONALE 20 dicembre 2013, n. 1
REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI (ARTICOLI 20 E 21 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196 DEL 2003 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)) DI CUI È TITOLARE L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
BOLLETTINO UFFICIALE n. 387 del 20 dicembre 2013
Art. 2
Disposizioni generali
1. Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari è effettuato nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato ed è compiuto quando, per lo svolgimento delle finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi, non è possibile il trattamento dei dati anonimi oppure di dati personali non sensibili o giudiziari.