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Documento vigente: Testo Originale

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REGOLAMENTO REGIONALE 30 ottobre 2015, n. 2

MODIFICHE DEL REGOLAMENTO REGIONALE 28 DICEMBRE 2009 N.3

BOLLETTINO UFFICIALE n. 276 del 30 ottobre 2015

INDICE

Art. 1 - Modifiche all'art. 1 del regolamento regionale n. 3 del 2009
Art. 2 - Modifiche all'art. 2 del regolamento regionale n. 3 del 2009
Art. 3 - Modifiche all'art. 6 del regolamento regionale n. 3 del 2009
Art. 4 - Modifiche all'art. 8 del regolamento regionale n. 3 del 2009
Art. 5 - Modifiche all'art. 10 del regolamento regionale n. 3 del 2009
Art. 6 - Modifiche all'art. 13 del regolamento regionale n. 3 del 2009
Art. 7 - Modifiche all'art.14 del regolamento regionale n. 3 del 2009
Art. 8 - Norme transitorie e finali
Art. 1
Modifiche all'art. 1 del regolamento regionale n. 3 del 2009
1. Nell'articolo 1 del regolamento regionale 28 dicembre 2009 n.3 (Regolamento Regionale per l'esercizio dell'attività di noleggio di autobus con conducente) sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
Il comma 1 è sostituito dai seguenti:
"1. La Città Metropolitana di Bologna, la Provincia, ovvero l'Agenzia per la Mobilità di cui all'articolo 19 della LR 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina regionale del trasporto pubblico regionale e locale) nel caso di assegnazione alla stessa delle funzioni amministrative per l'esercizio dell'attività di noleggio di autobus con conducente, rilasciano l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di trasporto passeggeri mediante noleggio di autobus con conducente alle imprese richiedenti che hanno sede legale ovvero stabile organizzazione ai sensi dell'art 162 della legge 22 dicembre 1986 n.917 Sito esterno Testo unico dell'imposta sui redditi ( T.U.I.R.) nel territorio della Città Metropolitana o della Provincia e che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 26-bis, comma 1, della legge regionale n. 30 del 1998.
1 bis. Le autorizzazioni hanno durata quinquennale e il rinnovo è subordinato alla presentazione agli uffici competenti di una istanza, redatta su apposita modulistica da depositare, unitamente all'autocertificazione dell'iscrizione al Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada (REN), entro il termine perentorio di 45 giorni prima della data di scadenza dell'autorizzazione. In caso di inoltro tardivo dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione l'amministrazione competente rilascia una nuova autorizzazione.
1 ter. Il rilascio dell'autorizzazione e l'atto di rinnovo sono subordinate al previo accertamento d'ufficio del possesso dei requisiti e dati dichiarati dall'impresa e al deposito da parte delle imprese richiedenti delle copie delle polizze assicurative dei mezzi d'uso. L'autorizzazione e i successivi atti di rinnovo sono rilasciati, previo ritiro della precedente autorizzazione o del rinnovo in originale e delle eventuali copie conformi dei predetti atti ove rilasciate.
1 quater. Nell'atto di rinnovo sono confermati i dati identificativi dell'autorizzazione già rilasciata (numero e data del primo rilascio) corredati dai riferimenti identificativi dei provvedimenti di autorizzazione e abilitazione previsti dalla legge (carta di circolazione) in corso di validità.
1 quinquies. Qualora l'impresa lasci scadere l'autorizzazione gli uffici preposti al rinnovo segnalano il fatto per competenza alla Motorizzazione Civile (MCTC) per i provvedimenti conseguenti di cancellazione dal registro REN nel caso l'impresa disponga di un parco mezzi costituito unicamente da autobus immatricolati per noleggio.".
b)
Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3 bis. L'impresa che richiede l'autorizzazione o il rinnovo presenta una dichiarazione sostitutiva di atto notorietà ex art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 Sito esterno (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)all'amministrazione concernente il personale utilizzato dalla stessa impresa corredata dall'elenco e generalità dei lavoratori, dalla qualifica, dalla tipologia del rapporto di lavoro (tempo indeterminato, determinato, lavoro intermittente), degli estremi e scadenze del titolo nazionale o internazionale idoneo alla conduzione dei veicoli ex articolo 116 del D.lgs. n.285 del 1992 Sito esterno e della Carta di qualificazione del conducente in corso di validità (CQC persone) nonché, per i conducenti con età superiore a 60 anni, dalla dichiarazione di idoneità alla guida rilasciata dalla Commissione medica locale del Servizio Sanitario Regionale di cui all'art.119 D. lgs.n.285 del 1992 Sito esterno (Nuovo codice della strada). Alla dichiarazione sostitutiva sono allegate:
a) copia dei provvedimenti dei permessi e delle abilitazioni alla conduzione dei veicoli di categoria (patenti di guida e abilitazioni professionali);
b) copia della Carta di qualificazione del conducente (CQC persone);
c) la certificazione di idoneità alla guida rilasciata dalla Commissione medica se il conducente ha superato i 60 anni."
c)
dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"4 bis. Il soggetto che richiede l'autorizzazione è tenuto a dichiarare nell'istanza di autorizzazione e di rinnovo di avere la disponibilità della rimessa anzidetta per la sosta dei mezzi comprovata da copia della planimetria in scala con evidenza dell'area complessiva e degli stalli dimensionati. La dichiarazione di disponibilità unitamente a copia della planimetria è allegata al provvedimento di autorizzazione e di rinnovo.".
d)
Il comma 5 è sostituito dai seguenti:
"5. "Le imprese esercenti i servizi di noleggio di autobus con conducente aventi la sede legale o la stabile organizzazione aziendale nella Regione Emilia-Romagna sono tenute all'atto della richiesta di nuova autorizzazione a corrispondere alla Città Metropolitana di Bologna o alla Provincia o alla Agenzia di mobilità un rimborso delle spese per lo svolgimento delle attività istruttorie relative ai diritti di segreteria, oneri di istruttoria e controllo, tenuta registro e archivio, targa esterna al mezzo recante dicitura NCC e logo della Città Metropolitana di Bologna ovvero della Provincia, targa interna recante estremi autorizzativi e altri dati identificativi. Il rimborso delle spese per il rilascio dell'autorizzazione quinquennale è quantificato in:
a) euro 150,00 per ogni autobus fino a 5 autobus;
b) euro 100,00 per ogni autobus qualora il parco mezzi sia superiore a 5 autobus.
5 bis. Il rimborso delle spese è dovuto in eguale misura anche in caso di istanza di rinnovo salvo che non sia richiesta per un periodo inferiore al quinquennio. In tal caso l'importo del rimborso sarà calcolato proporzionalmente dall'amministrazione in base alla durata del rinnovo dell'autorizzazione richiesta. E' altresì definito un rimborso per spese di istruttoria di euro 60,00 per le modifiche e le variazioni alle autorizzazioni e ai rinnovi in corso di validità.".
e)
al comma 6 è aggiunto il seguente periodo:
"Le predette imprese, sia nel caso di nuova autorizzazione che di rinnovo, devono dimostrare agli uffici preposti per il controllo il possesso dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 7, lettere a), b), c) nonché quelli di cui all'art 13 comma 8 del regolamento.".
Art. 2
Modifiche all'art. 2 del regolamento regionale n. 3 del 2009
1. All'articolo 2 del regolamento regionale n. 3 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
nel comma 1 è aggiunto il seguente periodo:
"Sia nel caso di richiesta di nuova autorizzazione che di rinnovo l'amministrazione entro 45 giorni dalla presentazione dell'istanza richiede copia aggiornata dei libretti di circolazione dei mezzi per la verifica dell'immatricolazione in uso terzi NCC e verifica la validità dell'ultima revisione effettuata."
b)
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1 bis. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione effettua con cadenza annuale controlli a campione nella misura di almeno il 51% dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente ai fini della verifica di validità della revisione".
c)
nel comma 2 dopo il numero 142 sono aggiunte le parole
", 169, comma 7".
d)
nel comma 3, la locuzione
"le Province "
è sostituita con
"La Città Metropolitana di Bologna, le Province e l'Agenzia per la mobilità".
e)
nel comma 4 dopo la parola
"Regolamento."
è aggiunto il seguente periodo:
"Al fine di utilizzare gli anzidetti mezzi immatricolati per il servizio di linea, l'impresa presenta unitamente all'istanza di rinnovo dell'autorizzazione copia delle autorizzazioni temporanee dell'ente affidatario delle linee di cui all'articolo 87, comma 4, del D.lgs. n.295 del 1992 Sito esterno e copia dell'autorizzazione della Motorizzazione Civile di cui all'articolo 82, comma 6, del D.lgs. n.295 del 1992 Sito esterno".
Art. 3
Modifiche all'art. 6 del regolamento regionale n. 3 del 2009
1.
L'articolo 6 del regolamento regionale n. 3 del 2009 è sostituito dal seguente:
"Art. 6
Reclami
1. Eventuali reclami relativi al servizio possono essere inoltrati all'impresa di trasporto e per conoscenza alla struttura della Città metropolitana di Bologna o della Provincia o dell'Agenzia per la mobilità che hanno rilasciato l'autorizzazione.
2. L'impresa di trasporto ha l'obbligo di rispondere al reclamo entro 30 giorni dal suo ricevimento dandone riscontro alla struttura della Città metropolitana di Bologna o della Provincia o dell'Agenzia per la mobilità che hanno rilasciato l'autorizzazione".
Art. 4
Modifiche all'art. 8 del regolamento regionale n. 3 del 2009
1.
Al comma 4 dell'articolo 8 del regolamento regionale n. 3 del 2009, la locuzione
"le Province"
è sostituita con
"La Città Metropolitana di Bologna, le Province e l'Agenzia per la mobilità".
Art. 5
Modifiche all'art. 10 del regolamento regionale n. 3 del 2009
1.
Al comma 1 dell'articolo 10 del regolamento regionale n. 3 del 2009, la parola
"Provincia"
è sostituita della locuzione:
"Città Metropolitana di Bologna o della Provincia".
Art. 6
Modifiche all'art. 13 del regolamento regionale n. 3 del 2009
1.
Al comma 4 dell'articolo 13 del regolamento regionale n. 3 del 2009, la parola
"Provincia"
è sostituita dalla locuzione:
"Città Metropolitana di Bologna o alla Provincia o Agenzia per la Mobilità".
2.
Il comma 7 dell'articolo 13 del regolamento regionale n. 3 del 2009 è sostituito dal seguente:
"7. Nel termine perentorio di 45 giorni dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione o di rinnovo l'amministrazione acquisisce il documento di regolarità contributiva dell'impresa (DURC) e i seguenti documenti:
a) la documentazione di cui all'art.1, commi 3, 4 e 4 bis;
b) l'iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) con specifico riferimento all'attività di noleggio con conducente di autobus ovvero iscrizione ad altro Ente professionale o registro equivalente per le imprese autorizzate da altro Stato membro;
c) elenco redatto in modulistica predisposta d'ufficio degli autobus destinati al servizio riportante per ognuno il numero di targa, il numero telaio, tipologia di autobus, categoria (M2,M3),anno di prima immatricolazione, numero posti, presenza di pedana elevatrice, presenza di posto attrezzato per carrozzella, classe ambientale, evidenza degli autobus acquistati con contributo pubblico. Tale elenco deve essere ripresentato aggiornato all'atto della domanda di rinnovo dell'autorizzazione".
3.
Dopo il comma 7 dell'articolo 13 del regolamento regionale n. 3 del 2009 sono aggiunti i seguenti:
"8. Le imprese in possesso dell'autorizzazione rilasciata in un'altra Regione o da altro Stato membro dell'Unione Europea che esercitano il servizio N.C.C. autobus in Emilia-Romagna attraverso una stabile organizzazione ai sensi dell'art 162 della legge 22 dicembre 1986 n. 917 Sito esterno devono possedere i requisiti indicati nel presente Regolamento. A tal fine prima dell'avvio dell'attività in Emilia-Romagna, il titolare o il legale rappresentante dell'impresa deve presentare alla Città Metropolitana o alla Provincia o all'Agenzia di mobilità, ove ha stabile organizzazione aziendale, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445 Sito esterno dalla quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 7, lettere a) b) e c) del regolamento. A bordo di ogni mezzo deve essere conservata copia della dichiarazione sostitutiva recante il visto per accettazione, la data di presentazione, il numero di protocollo e l'oggetto.
9. La Citta Metropolitana di Bologna o la Provincia, nel caso di accertato mancato rispetto da parte dell'impresa delle previsioni del presente comma, previa richiesta di regolarizzazione notificata all'impresa entro 10 giorni dall'avvenuto accertamento, adotta entro 60 giorni da quest'ultimo un provvedimento motivato di divieto di prosecuzione dell'attività nella Regione Emilia- Romagna".
Art. 7
Modifiche all'art.14 del regolamento regionale n. 3 del 2009
1.
Al comma 1 dell'articolo 14 del regolamento regionale n. 3 del 2009 ogni locuzione
" dalla Provincia"
è sostituita dalla locuzione
"dalla Città metropolitana di Bologna o dalla Provincia".
Art. 8
Norme transitorie e finali
1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, potranno essere presentate domande di rinnovo delle autorizzazioni scadute o in scadenza in deroga al termine disposto dell'articolo 1, comma 1-bis, ferma restando l'applicazione del procedimento di rinnovo di cui all'articolo 1.


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