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Documento storico: Testo Originale

REGOLAMENTO REGIONALE 06 aprile 2017, n. 2

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE AI SENSI DELL'ART. 8 LEGGE REGIONALE N. 24/2016 "MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA' E SOSTEGNO AL REDDITO"

BOLLETTINO UFFICIALE n. 93 del 6 aprile 2017

Art. 4
Ammontare mensile della misura economica di integrazione al reddito
1. L'ammontare del Reddito di Solidarietà, in ragione della numerosità del nucleo familiare beneficiario è definito nella seguente tabella ed è erogato con cadenza bimestrale.
N. componenti nucleo Ammontare del beneficio mensile
1 membro € 80
2 membri € 160
3 membri € 240
4 membri € 320
5 o più membri € 400
2. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di erogazione del beneficio, l'ammontare del beneficio è rideterminato sulla base del numero di componenti risultante nella nuova DSU presentata, a partire dal bimestre successivo alla presentazione della medesima dichiarazione, e comunque in presenza di risorse disponibili.
3. Sono dedotti dall'ammontare del beneficio connesso al Reddito di Solidarietà i seguenti eventuali importi:
a) benefici connessi al programma Carta Acquisti ordinaria, nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti uno o più beneficiari della Carta Acquisti ordinaria, per il periodo in cui è erogato il Reddito di Solidarietà;
b) l'incremento dell'assegno previsto per i nuclei familiari in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE non superiore a 7.000 euro annui, di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 Sito esterno (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato <legge di stabilità 2015>), nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti beneficiari dell'assegno medesimo;
c) l'importo mensile dell'assegno di cui all'articolo 65, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 Sito esterno (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), per i nuclei familiari in cui siano presenti tre o più figli minorenni.
4. In caso di nascita o decesso di un componente, si procede ad eventuale rideterminazione dell'ammontare del beneficio concesso in relazione alla numerosità del nucleo beneficiario, a seguito della segnalazione effettuata ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento.

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