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Documento storico: Testo Originale

REGOLAMENTO REGIONALE 06 aprile 2017, n. 2

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE AI SENSI DELL'ART. 8 LEGGE REGIONALE N. 24/2016 "MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA' E SOSTEGNO AL REDDITO"

BOLLETTINO UFFICIALE n. 93 del 6 aprile 2017

Art. 5
Periodo massimo e durata della misura
1. Il beneficio economico è concesso per un periodo massimo di dodici mesi.
2. Il Reddito di Solidarietà può essere concesso nuovamente per un periodo di ulteriori dodici mesi, previo un periodo di interruzione di sei mesi e mediante presentazione di nuova domanda, a condizione che perdurino i requisiti di accesso e a seguito di rivalutazione ed eventuale ridefinizione del Progetto di attivazione sociale ed inserimento lavorativo, e comunque in presenza di risorse disponibili.

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