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Documento vigente: Testo Originale

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REGOLAMENTO REGIONALE 03 aprile 2017, n. 1

REGOLAMENTO REGIONALE DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESERCIZIO, CONDUZIONE, CONTROLLO, MANUTENZIONE E ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI E PER LA PREPARAZIONE DELL'ACQUA CALDA PER USI IGIENICI SANITARI, A NORMA DELL' ARTICOLO 25-QUATER DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2004, N. 26 E S.M.

testo coordinato con le modifiche apportate da: Regolamento regionale 30 settembre 2022,  n. 2

(3)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 290 del 30 settembre 2022

Capo I
Finalità, ambito di applicazione e disposizioni generali
Art. 1
Oggetto e finalità
1. In attuazione dell' articolo 25-quater della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia) ed in conformità alla normativa statale in materia di esercizio e manutenzione degli impianti termici di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 Sito esterno (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa rendimento energetico nell'edilizia) e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 74 Sito esterno (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 Sito esterno), il presente regolamento disciplina:
a) le condizioni ed i limiti da rispettare nell'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, e le relative responsabilità;
b) le modalità e la frequenza di esecuzione degli interventi di manutenzione e controllo funzionale e di efficienza energetica degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, e le relative responsabilità;
c) il sistema di verifica del rispetto delle prescrizioni di cui alle lettere a) e b), realizzato dalla Regione e basato su attività di accertamento ed ispezione degli impianti stessi, al fine di garantire la loro adeguata efficienza energetica e la riduzione delle emissioni inquinanti, la conformità alle norme vigenti ed il rispetto delle prescrizioni e degli obblighi stabiliti. Gli accertamenti sono svolti attraverso verifiche di tipo documentale sulle risultanze delle attività di controllo di efficienza energetica, mentre l'ispezione deve prevedere la verifica diretta eseguita sul campo;
d) il sistema di accreditamento dei soggetti a cui affidare le attività di accertamento ed ispezione di cui alla lettera c), che tenga conto dei requisiti professionali e dei criteri necessari per assicurarne la qualificazione e l'indipendenza;
e) i criteri per la costituzione e la gestione del sistema informativo regionale relativo agli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, denominato catasto regionale degli impianti termici (CRITER), con riferimento al censimento degli impianti stessi, allo svolgimento dei periodici controlli di efficienza energetica e dei relativi risultati, nonché delle attività di accertamento ed ispezione condotte dalla Regione.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni contenute nell'Allegato A, parte integrante del presente regolamento.
Art. 3
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica agli impianti termici, così come definiti nell'Allegato A, presenti sul territorio regionale, inclusi gli impianti di produzione centralizzata di acqua calda sanitaria, fatte salve le eventuali limitazioni puntualmente indicate.
2. Per gli impianti termici civili con potenza termica nominale superiore alla soglia di 0,035 MW, si fa riferimento anche a quanto previsto dalla Parte V, Titolo II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Sito esterno (Norme in materia ambientale).
3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento:
a) gli impianti per la climatizzazione invernale degli ambienti e/o la produzione di acqua calda sanitaria centralizzata composti da uno o più generatori di energia termica la cui somma delle potenze termiche utili sia inferiore a 5 kW;
b) gli impianti per la climatizzazione invernale degli ambienti e/o la produzione di acqua calda sanitaria centralizzata costituiti esclusivamente da pompe di calore e/o collettori solari termici la cui somma delle potenze termiche utili sia inferiore a 12 kW;
c) gli impianti per la climatizzazione estiva composti da una o più macchine frigorifere la cui somma delle potenze termiche utili sia inferiore a 12 kW;
d) le cucine economiche, le termocucine e i caminetti aperti di qualsiasi potenza termica.
4. In conformità a quanto previsto dall' articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 192 del 2005 Sito esterno sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento gli impianti termici inseriti in cicli di processo, anche se il calore prodotto è in parte destinato alla climatizzazione dei locali.
5. Gli impianti termici disattivati o mai attivati e quindi posti nella condizione di non poter funzionare, quali ad esempio gli impianti non collegati alla rete di distribuzione dell'energia o a serbatoi di combustibili o comunque privi di approvvigionamento, sono esentati dal rispetto delle presenti disposizioni, fino alla riattivazione o alla prima attivazione degli impianti stessi. E' comunque necessario che tale condizione sia fatta oggetto di comunicazione alla Regione da parte del Responsabile di impianto con le modalità previste nell'art. 5 comma 6 del presente regolamento.
Art. 4
Catasto regionale degli impianti termici
1. La Regione Emilia-Romagna istituisce un sistema informativo regionale relativo agli impianti termici, denominato catasto regionale degli impianti termici CRITER, con riferimento al censimento degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, ed allo svolgimento dei compiti di controllo, accertamento ed ispezione periodica.
2. Al fine di consentire un agevole utilizzo del catasto degli impianti termici CRITER in funzione delle diverse competenze, esso presenta le necessarie caratteristiche di interoperabilità ed articolazione ai diversi livelli territoriali, ed è coordinato con il sistema informativo relativo alla qualità energetica degli edifici di cui all' articolo 25-ter, comma 1, lettera b), della legge regionale 26 del 2004.
3. Il catasto degli impianti termici CRITER di cui al comma 1 e le relative funzionalità sono supportate da un apposito applicativo informatico, accessibile in ambiente web in un'area dedicata del portale Energia della Regione Emilia-Romagna. L'accesso al catasto informatizzato CRITER dei diversi soggetti interessati avviene sulla base di una loro adeguata profilatura, con funzioni differenziate in relazione alla categoria di appartenenza; in particolare, le categorie di utenti interessate sono identificate in:
a) responsabili di impianto, o terzi responsabili qualora nominati, per il caricamento, la consultazione e l'estrazione dei documenti e dei dati relativi agli impianti di propria competenza, con le modalità specificate nel presente regolamento;
b) imprese di installazione e manutenzione, per il caricamento, la consultazione e l'estrazione dei documenti e dei dati relativi agli impianti sui quali vengono realizzati gli interventi di installazione, messa in servizio, manutenzione e controllo funzionale e di efficienza energetica;
c) ispettori incaricati della esecuzione delle attività di accertamento ed ispezione, per il caricamento, la consultazione e l'estrazione dei documenti e dei dati relativi agli impianti sui quali vengono realizzati gli accertamenti e le ispezioni;
d) enti locali;
e) distributori di combustibile, per il caricamento dei dati relativi all'ubicazione, alla titolarità e ai consumi degli impianti riforniti.
4. La registrazione degli impianti termici nel catasto regionale CRITER è obbligatoria, e si effettua tramite la trasmissione alla Regione del libretto di impianto di cui all'art. 5, con e le modalità ivi previste. Il catasto impianti termici prevede il rilascio di un codice univoco di riconoscimento, detto targa impianto, da associare ad ogni libretto di impianto registrato, che costituisce il riferimento riportato su tutti i documenti e le comunicazioni relativi all'impianto.
5. Ai fini della costituzione e dell'aggiornamento sistematico del catasto regionale, la trasmissione alla Regione della documentazione inerente gli impianti termici nei casi previsti dal presente Regolamento avviene in forma esclusivamente informatica.
Art. 5
Libretto di impianto
1. Gli impianti termici devono essere muniti un "Libretto di impianto per la climatizzazione", redatto sulla base del modello approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell' art. 25-quater, comma 5 della legge regionale n. 26 del 2004, corredato dal codice di targatura di cui all'articolo 6.
2. Il modello di libretto di impianto è concepito in modo modulare per tenere conto delle diverse possibilità di composizione dell'impianto termico e delle responsabilità dei diversi soggetti tenuti alla sua compilazione ed aggiornamento: è necessario compilare soltanto le schede pertinenti al caso e nel numero necessario a descrivere tutti i componenti dell'impianto termico. Esso sostituisce a tutti gli effetti il "libretto di centrale" ed il "libretto di impianto" fino ad ora utilizzati, che devono essere comunque conservati ed allegati al nuovo libretto di impianto;
3. Il libretto di impianto deve essere aggiornato a seguito della modifica delle indicazioni su di esso riportate (come, a titolo di esempio, la sostituzione o l'inserimento di componenti o apparecchi).
4. I libretti di impianto di cui al comma 1 ed i relativi aggiornamenti devono essere trasmessi alla Regione; la trasmissione avviene per via esclusivamente informatica, mediante registrazione nel catasto regionale CRITER di cui all'articolo 4, presso il quale vengono altresì registrate in forma digitale tutte le successive comunicazioni alla Regione previste dal presente regolamento e inerenti l'impianto medesimo.
5. Il libretto di impianto di cui al comma 1 viene predisposto e trasmesso con le modalità seguenti:
a) per gli impianti di nuova realizzazione, il relativo libretto viene predisposto dalla impresa installatrice all'atto della messa in servizio dell'impianto stesso, entro 30 giorni dall'attivazione dell'impianto;
b) per gli impianti esistenti, la predisposizione del relativo libretto viene effettuata dall'impresa manutentrice in occasione del primo intervento utile di controllo dell'impianto, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, ad eccezione dei territori nei quali sia ancora in vigore una campagna di controllo degli impianti termici promossa dal Comune o dalla Provincia competente, ai sensi dell'art. 27 del presente regolamento: in tali casi, la scadenza di cui al presente comma si intende prorogata a 12 mesi dopo il termine della campagna medesima;
c) il responsabile di impianto, o il terzo responsabile se nominato, nell'ambito dei compiti attribuiti dalla legge e specificati all'art. 9 del presente regolamento, è tenuto a richiedere ai soggetti di cui alle lettere a) e b) la registrazione del libretto nel catasto regionale degli impianti termici CRITER entro i termini sopra indicati: a tal fine, il Responsabile dell'impianto ha l'obbligo di compilare le parti del libretto di sua competenza, o di rendere disponibili al manutentore o all'installatore tutti i relativi dati, come, fra i quali, i consumi, i riferimenti catastali dell'immobile, il punto di riconsegna della fornitura del gas (PDR) (1) o il punto di prelievo della fornitura di energia elettrica (POD) (2) . Il modello di libretto di impianto di cui al comma 1 riporta esplicita indicazione delle parti la cui compilazione è di competenza del Responsabile di Impianto;
d) la registrazione dell'impianto nel catasto regionale degli impianti termici CRITER avviene mediante trasmissione del relativo libretto di impianto in formato digitale, effettuata esclusivamente per via informatica. La registrazione del libretto e la targatura dell'impianto sono effettuati dai soggetti di cui alle lettere a) e b); a tal fine, le imprese di installazione e manutenzione accedono al sistema informativo CRITER ed operano le funzioni ivi previste in relazione alle proprie competenze;
e) al responsabile di impianto viene in ogni caso consegnata una copia cartacea del libretto di impianto, che può essere redatta anche in formato semplificato purché contenente tutte le informazioni inserite nel libretto d'impianto elettronico registrato nel catasto regionale, riportante il codice univoco di targatura di cui all'articolo 6. In caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'unità immobiliare i libretti di impianto devono essere consegnati all'avente causa, debitamente aggiornati, con gli eventuali allegati.
6. In ogni caso, il responsabile di impianto o Terzo responsabile può accedere al catasto regionale CRITER per ottenere copia del documento, verificare la corretta trasmissione di documenti da parte degli operatori e per effettuare le modifiche di propria competenza quali:
a) modifica dei dati relativi al Responsabile di impianto;
b) nomina o revoca del terzo responsabile;
c) registrazione consumi, effettuata laddove esista un misuratore dedicato al solo impianto termico;
d) comunicazione di disattivazione o di riattivazione dell'impianto.
Art. 6
Targatura degli impianti termici
1. Per la costituzione del catasto degli impianti termici CRITER di cui all'articolo 4 è obbligatoria la targatura degli impianti termici; la targatura ha l'obiettivo di identificare ogni impianto in modo univoco attraverso un codice rilasciato dall'applicativo informatico CRITER, da associare al libretto di impianto di cui all'articolo 5. La targatura dell'impianto viene effettuata dagli operatori del settore, contemporaneamente alla registrazione del libretto di impianto di cui all'art. 5. A tal fine, le imprese di installazione e manutenzione accedono al sistema informativo CRITER ed operano le funzioni ivi previste in relazione alle proprie competenze.
2. Il codice univoco di targatura deve essere riportato su tutti i documenti di cui è prevista la trasmissione alla Regione in base alle disposizioni del presente Regolamento.
3. Ad ogni impianto termico registrato nel catasto regionale deve corrispondere un unico codice di targatura; è vietato associare una nuova targa ad impianti già precedentemente targati da altri operatori.
4. Il codice di targatura identifica l'impianto per tutto il tempo in cui viene mantenuto in esercizio. Nei casi di ristrutturazione dell'impianto termico e nei casi di sostituzione del generatore, anche ove sia previsto il cambio di vettore energetico utilizzato, il codice di targatura non deve essere sostituito; occorre procedere alla targatura del nuovo o dei nuovi impianti solo nei casi di trasformazione di un impianto termico centralizzato in più impianti autonomi o viceversa.
5. Nel caso di impianti composti da più generatori che condividono lo stesso sistema di distribuzione, il codice di targatura dell'impianto è unico.
Art. 7
Organismo regionale di accreditamento ed ispezione
1. Ai sensi del comma 6 dell' art. 25-quater della legge regionale n. 26 del 2004, al fine di attuare le disposizioni di cui al presente regolamento, con particolare riferimento alle finalità indicate all'articolo 1 comma 1 lettere c), d) ed e), la Regione individua, anche all'esterno della propria organizzazione, l'Organismo Regionale di Accreditamento ed Ispezione, cui sono affidate le funzioni necessarie ad assicurare il pieno ed efficace funzionamento del catasto regionale degli impianti termici CRITER e del sistema di verifica periodica dell'efficienza energetica degli impianti termici.
2. All'organismo regionale di accreditamento e di ispezione competono le seguenti funzioni:
a) implementazione, gestione e aggiornamento del sistema informativo regionale relativo agli impianti termici di cui all'articolo 4, denominato catasto regionale degli impianti termici CRITER, garantendone altresì l'interoperabilità con il sistema di certificazione energetica degli edifici SACE di cui all' articolo 25-ter della legge regionale n. 26 del 2004;
b) attuazione della procedura di accreditamento e verifica dei requisiti dei soggetti cui affidare le attività di accertamento ed ispezione nell'ambito dei programmi di verifica periodica dell'efficienza energetica degli impianti termici di cui all' articolo 25-sexies della legge regionale 26 del 2004;
c) gestione del sistema di accreditamento dei soggetti di cui alla lettera b), ivi comprese le attività per il mutuo riconoscimento dei soggetti accreditati da parte delle altre Regioni e Province autonome;
d) gestione e aggiornamento dell'elenco dei soggetti di cui alla lettera b);
e) promozione della realizzazione di programmi per la qualificazione e formazione professionale dei soggetti cui affidare le attività di accertamento ed ispezione di cui alla lettera b);
f) realizzazione dei programmi di verifica periodica dell'efficienza energetica degli impianti termici di cui all' articolo 25-sexies della legge regionale 26 del 2004, anche ai fini della irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 25 del presente regolamento; il sistema di verifica è organizzato sulla base di programmi annuali predisposti dall'Organismo Regionale di Accreditamento ed Ispezione con le modalità di cui all'articolo 18 del presente regolamento.
g) gestione dei rapporti con i distributori di combustibile per gli impianti termici degli edifici in merito agli obblighi di comunicazione alla Regione dei dati relativi all'ubicazione, alla titolarità e ai consumi degli impianti riforniti nell'anno precedente, nonché i dati relativi alle forniture annuali di combustibile negli edifici asserviti, di cui all'articolo 22;
h) predisposizione di osservazioni e proposte per l'aggiornamento della normativa regionale nelle materie di cui al presente regolamento;
i) coordinamento e gestione della segreteria del "Tavolo di confronto e coordinamento" di cui all'articolo 8.
3. Le funzioni di Organismo di Accreditamento ed Ispezione sono affidate alla Società "in house" ERVET Spa.
Art. 8
Tavolo di Confronto e Coordinamento
1. Al fine di supportare la Regione nella realizzazione delle azioni di cui al presente regolamento, è istituito con determina del Direttore Generale competente un "Tavolo di Confronto e Coordinamento", in cui sono rappresentati gli Enti locali e le associazioni rappresentative dei consumatori e degli operatori del settore.
2. Il Tavolo di Confronto e Coordinamento:
a) propone eventuali modifiche e interpretazioni applicative alla disciplina di cui al presente Regolamento;
b) verifica le condizioni di svolgimento delle attività di verifica periodica dell'efficienza energetica degli impianti termici effettuate dall'Organismo di Accreditamento ed Ispezione di cui all'articolo 7, proponendo nel caso l'adeguamento e la razionalizzazione dei programmi d'intervento delle strutture operative e la modifica delle clausole contrattuali di affidamento ad soggetti esterni dei compiti di controllo;
c) propone iniziative per informare la popolazione e gli operatori riguardo al presente atto e per diffondere la conoscenza delle norme in materia di conduzione, controllo e manutenzione degli impianti termici, assicurando il coordinamento delle attività svolte dalla Regione e dagli Enti Locali;
d) propone l'aggiornamento dei contributi di cui all'articolo 23;
e) promuove iniziative di confronto con le organizzazioni economiche e sociali, ivi compresa la stipula di eventuali accordi ed intese.

Note del Redattore:

Il PDR è il codice corrispondente al punto di riconsegna, composto da due caratteri che indicano la nazione (ad esempio "IT" per l'Italia) e da 14 cifre che identificano in modo univoco il punto in cui il gas naturale viene consegnato dal fornitore e raccolto dall'utente finale. Il PDR indica pertanto un punto preciso della rete fisica di distribuzione e non dipende dalla società che si occupa della fornitura energetica (in altre parole, se si cambia il fornitore restando nella stessa abitazione tale codice rimane lo stesso). Il codice è riportato solitamente sulla prima pagina della bolletta del gas. I clienti possono anche richiederlo al servizio di assistenza del proprio fornitore.

Il POD (point of delivery) è un codice univoco composto da lettere e numeri che identifica in modo certo il punto fisico di prelievo dell'energia elettrica da parte di un'utenza. In altre parole, il POD identifica il punto di collegamento tra la rete di distribuzione elettrica nazionale e un'abitazione in cui è attivo il servizio di fornitura (un unico punto per ciascuna unità immobiliare). Il codice è composto da 14 caratteri, talvolta 15, e per l'Italia comincia con le lettere "IT". È indicato fra i dati tecnici della bolletta, solitamente sulla prima pagina nella sezione "Dati fornitura", ma si può visualizzare anche sul contatore elettronico premendo il pulsante che mostrerà l'ultima parte del codice. La sequenza alfanumerica standard è composta da Codice Nazione, Codice Distributore, Codice Servizio, Codice Punto di Prelievo, Chiave di Controllo. Il codice del punto di prelievo resta invariato al variare della società che offre il servizio di fornitura energetica, poiché è riferito non a una relazione contrattuale bensì a una posizione geografica. Conoscere il POD è importante perché va comunicato alla nuova società qualora si effettui il cambio di fornitore. Le utenze domestiche in bassa tensione hanno la facoltà di richiedere un secondo punto di prelievo dedicato esclusivamente all'alimentazione delle pompe di calore per il riscaldamento dei locali.

(Il presente Regolamento è stato in parte modificato dal Regolamento del 30 luglio 2018,n. 2)

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