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Documento storico: Testo Originale

REGOLAMENTO REGIONALE 06 aprile 2017, n. 2

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE AI SENSI DELL'ART. 8 LEGGE REGIONALE N. 24/2016 "MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA' E SOSTEGNO AL REDDITO"

BOLLETTINO UFFICIALE n. 93 del 6 aprile 2017

Art. 3
Concessione e modalità di erogazione
1. A seguito della presentazione della domanda completa di tutti gli elementi, i Comuni provvedono a istruire le domande del Reddito di Solidarietà in conformità a quanto previsto dall'articolo 2 del presente regolamento e dall'articolo 3 della legge n. 24 del 2016 Sito esterno, così come previsto dal decreto interministeriale 26 maggio 2016.
2. A seguito della verifica dei requisiti e della valutazione dell'ammissione alla misura, i Comuni autorizzano il soggetto gestore all'erogazione del contributo economico a favore del richiedente nella misura stabilita ed autorizzano la relativa spesa per un periodo di dodici mesi, a valere sulle risorse disponibili.
3. Soggetto gestore è il soggetto già incaricato ai sensi dell'articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto legge n. 112 del 2008 Sito esterno, convertito dalla legge n. 133 del 2008 Sito esterno.
4. L'erogazione del Reddito di solidarietà ai nuclei beneficiari avviene attraverso accredito su apposita Carta acquisiti prepagata fornita dal soggetto gestore.
5. A partire dal bimestre di decorrenza della concessione, l'ammontare annuale della misura è erogato in 6 rate bimestrali di uguale importo a favore del richiedente o di altro componente del nucleo familiare beneficiario indicato nella domanda, previa verifica, preliminarmente ad ogni accredito, della compatibilità delle informazioni acquisite sui nuclei familiari con i requisiti di cui all'articolo 2 del presente regolamento.
6. Ai fini della concessione della misura, i Comuni svolgono le seguenti funzioni:
a) raccolgono le domande da parte dei nuclei;
b) verificano la sussistenza del requisito della residenza in regione Emilia-Romagna da almeno ventiquattro mesi;
c) verificano l'importo di eventuali trattamenti economici presenti, anche fiscalmente esenti, di natura indennitaria e assistenziale, limitatamente a quelli concessi dal Comune stesso ed agli assegni di cura regionali, ad esclusione del contributo aggiuntivo;
d) attuano le ulteriori verifiche sulla base delle disposizioni applicative di cui all'articolo 10 del presente regolamento;
e) autorizzano l'erogazione del contributo economico a favore del richiedente nella misura stabilita ed autorizzano la relativa spesa per un periodo di dodici mesi, tramite il soggetto gestore individuato;
f) predispongono i Progetti di attivazione sociale ed inserimento lavorativo, secondo quanto previsto all'articolo 6 del presente regolamento entro novanta giorni dall'autorizzazione della misura;
g) monitorano l'attuazione dei progetti di attivazione sociale ed inserimento lavorativo ed il rispetto degli impegni presi da parte del nucleo beneficiario, così come previsto all'articolo 6 del presente regolamento;
h) stabiliscono la revoca del beneficio in caso di mancata sottoscrizione del Progetto o di mancato rispetto degli impegni assunti nel Progetto di attivazione sociale e inclusione lavorativa, e comunque in tutti casi previsti così come indicato all'articolo 7 del presente regolamento.
7. Ai fini della concessione della misura, la Regione Emilia-Romagna:
a) regola i rapporti con il Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ed INPS tramite appositi atti o protocolli;
b) sovraintende la corretta attuazione della misura;
c) controlla l'andamento della spesa e comunica ai Comuni l'eventuale sospensione delle domande;
d) realizza apposito sistema informativo per l'attuazione della misura e regola le modalità del suo utilizzo con i Comuni;
e) monitora l'andamento della misura così come previsto all'articolo 10 della legge regionale n. 24 del 2016.
8. Ulteriori modalità operative che si renderanno necessarie per la corretta implementazione della misura, anche in coerenza con lo sviluppo del sistema informativo, saranno indicate in successive disposizioni applicative di cui all'articolo 10 del presente regolamento.

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