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Documento storico: Testo Originale

REGOLAMENTO REGIONALE 06 aprile 2017, n. 2

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE AI SENSI DELL'ART. 8 LEGGE REGIONALE N. 24/2016 "MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA' E SOSTEGNO AL REDDITO"

BOLLETTINO UFFICIALE n. 93 del 6 aprile 2017

Art. 6
Progetto di attivazione sociale e inserimento lavorativo
1. I Comuni, l'Agenzia Regionale per il Lavoro attraverso i Centri per l'impiego, e gli altri servizi pubblici eventualmente coinvolti, di concerto con i soggetti del terzo settore e della comunità all'interno della quale è inserito il nucleo, promuovono il superamento delle condizioni di difficoltà del nucleo tramite l'utilizzo coordinato di tutti gli strumenti di inclusione sociale, contrasto alla povertà e di politica attiva del lavoro previsti dalla vigente normativa statale e regionale, in coerenza anche a quanto previsto nelle "Linee guida per la predisposizione ed attuazione dei progetti di presa in carico del sostegno per l'inclusione attiva (SIA)" e nella legge regionale n. 14 del 2015 (Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari) e successivi atti attuativi.
2. I Comuni garantiscono i processi di presa in carico integrata attraverso le equipe multidisciplinari, per tutte le situazioni che ne presentino necessità, così come previsto dalle "Linee guida per la predisposizione ed attuazione dei progetti di presa in carico del sostegno per l'inclusione attiva (SIA)" e dalla legge regionale 14 del 2015 al fine di garantire una valutazione multidimensionale del bisogno. In particolare i Progetti di attivazione sociale e inserimento lavorativo sono elaborati in coerenza con i bisogni individuati e devono prevedere anche gli impegni che il nucleo è tenuto ad assumere. La progettazione degli interventi deve sviluppare obiettivi e risultati che si intende raggiungere, interventi e condizionalità.
3. I Progetti di attivazione sociale e inserimento lavorativo sono definiti attraverso una fase di pre-analisi (Pre-assessment) che orienti gli operatori nella decisione del percorso da intraprendere, l'eventuale composizione delle equipe da attivare e raccolga le informazioni sul nucleo comprensive dei fattori di vulnerabilità e delle risorse presenti nel nucleo stesso. La fase di Assessment approfondisce in particolare l'identificazione dei bisogni e delle potenzialità di ciascuna famiglia ed i fattori ambientali che possono sostenere il Progetto di attivazione sociale ed inserimento lavorativo come ad esempio: la presenza di una rete familiare o di reti sociali, la disponibilità e l'accessibilità dei servizi, i servizi attivati.
4. Il Progetto è finalizzato al superamento della condizione di povertà, ovvero dei rischi di marginalità familiare, all'inclusione sociale, all'inserimento o reinserimento lavorativo.
5. Il Progetto di attivazione sociale ed inserimento lavorativo è un accordo in forma scritta stipulato fra il soggetto richiedente, il Servizio Sociale territoriale competente e l'Agenzia Regionale per il Lavoro mediante il Centro per l'Impiego, nel caso di attivazione lavorativa. Esso è inoltre sottoscritto per adesione agli impegni in esso contenuti anche dagli altri componenti maggiorenni del nucleo familiare o dagli altri servizi eventualmente coinvolti.
6. Nel Progetto di attivazione sociale ed inserimento lavorativo sono individuate le specifiche misure di sostegno, volte a realizzare gli obiettivi di cui al comma 2, garantite dal Servizio sociale territoriale in collaborazione con i Centri per l'impiego nonché con altri soggetti pubblici e privati del territorio, così come gli impegni assunti dai beneficiari, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge regionale n. 24 del 2016.
7. Il Progetto prevede gli specifici impegni cui deve attenersi il nucleo beneficiario e riporta le cause di decadenza dal Reddito di Solidarietà.
8. I Comuni, in raccordo con i Centri per l'Impiego ed eventuali altri servizi pubblici coinvolti nel Progetto, monitorano e verificano il rispetto degli impegni previsti dal Progetto di attivazione sociale ed inserimento lavorativo.
9. I Comuni, comunicano al soggetto gestore il mancato rispetto degli impegni previsti ai fini della decadenza del beneficio e ne dispongono la revoca.

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