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Documento storico: Testo Originale

REGOLAMENTO REGIONALE 06 aprile 2017, n. 2

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE AI SENSI DELL'ART. 8 LEGGE REGIONALE N. 24/2016 "MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA' E SOSTEGNO AL REDDITO"

BOLLETTINO UFFICIALE n. 93 del 6 aprile 2017

Art. 7
Cause di esclusione e decadenza e obblighi dei beneficiari
1. Sono esclusi dall'accesso al Reddito di Solidarietà i nuclei familiari nei quali il richiedente sia stato destinatario di provvedimenti di decadenza dalla misura medesima o da altre prestazioni sociali, ai sensi della vigente normativa in materia di rilascio di dichiarazioni mendaci e uso di atti falsi, nei diciotto mesi antecedenti la presentazione della domanda.
2. Sono altresì esclusi dall'accesso al Reddito di Solidarietà coloro che sono stati destinatari di provvedimenti di decadenza dal SIA per mancato rispetto degli impegni previsti nel Progetto di attivazione sociale ed inserimento lavorativo, nei diciotto mesi antecedenti la presentazione della domanda.
3. La fruizione del Reddito di Solidarietà è incompatibile con la fruizione del Sostegno per l'inclusione Attiva, ovvero del suo godimento nei sei mesi precedenti alla formulazione della domanda di accesso per il Reddito di Solidarietà.
4. Ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 24 del 2016, i componenti del nucleo familiare beneficiario del Reddito di Solidarietà rispettano gli obblighi previsti nel Progetto di attivazione sociale ed inserimento lavorativo, pena la decadenza della misura.
5. In particolare i nuclei beneficiari sono tenuti a:
a) sottoscrivere il Progetto di attivazione sociale ed inserimento lavorativo;
b) attenersi agli impegni specificamente assunti nel Progetto di attivazione sociale ed inserimento lavorativo;
c) evitare comportamenti inconciliabili con il Progetto di attivazione sociale ed inserimento lavorativo. Rientrano tra tali comportamenti: l'assenza prolungata e ingiustificata dal territorio comunale, ritardi reiterati o mancata presentazione ai colloqui periodici senza preavviso; la mancata frequenza scolastica o a percorsi di orientamento e formazione professionale previsti dal progetto.
6. È fatto altresì obbligo per i richiedenti la misura, pena la decadenza dalla misura stessa:
a) di comunicare tempestivamente al Comune dove hanno presentato domanda ogni variazione della composizione del nucleo familiare, rispetto a quanto dichiarato a fini ISEE, nello specifico, in caso di nascita o decesso di un componente, i nuclei familiari sono tenuti a presentare entro due mesi dall'evento una dichiarazione ISEE aggiornata. In caso di altre variazioni nella composizione del nucleo familiare, il beneficio decade dal bimestre successivo alla variazione e la richiesta del beneficio può essere eventualmente ripresentata per il nuovo nucleo;
b) di comunicare tempestivamente al Comune dove hanno presentato domanda, o ai soggetti previsti dagli atti di cui all'articolo 10 del presente regolamento, ogni variazione migliorativa della situazione lavorativa, economica o patrimoniale del nucleo familiare; nello specifico, in caso di variazione della situazione lavorativa, i componenti del nucleo familiare per i quali la situazione è variata sono tenuti, a pena di decadenza dal beneficio, a comunicare il reddito annuo previsto, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività. Le medesime comunicazioni sono necessarie all'atto della richiesta del beneficio in caso vi siano componenti del nucleo familiare in possesso di redditi da lavoro non rilevati nell'ISEE in corso di validità utilizzato per l'accesso al beneficio.

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