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Documento storico: Testo Originale

REGOLAMENTO REGIONALE 06 aprile 2017, n. 2

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE AI SENSI DELL'ART. 8 LEGGE REGIONALE N. 24/2016 "MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA' E SOSTEGNO AL REDDITO"

BOLLETTINO UFFICIALE n. 93 del 6 aprile 2017

Art. 9
Modalità di coordinamento tra il Reddito di Solidarietà e il Sostegno per l'Inclusione Attiva
1. Al fine di semplificare le procedure d'accesso da parte dei beneficiari, nonché le modalità di gestione degli strumenti di sostegno al reddito da parte dei Comuni, il Reddito di Solidarietà viene attuato in coerenza con le modalità operative del SIA. Nello specifico si prevede:
a) medesima modalità di accesso e modello unitario di domanda, approvato ai sensi dell'articolo 10 del presente regolamento;
b) utilizzo del medesimo supporto per la concessione del beneficio economico;
c) medesime modalità di presa in carico dei nuclei beneficiari, attraverso equipe multi-professionali ed attraverso la definizione di progetti di attivazione sociale ed inserimento lavorativo sottoscritti e condivisi dai nuclei, così come previsto dalle "Linee guida per la predisposizione ed attuazione dei progetti di presa in carico del sostegno per l'inclusione attiva (SIA)";
d) procedure integrate per la verifica dei requisiti di accesso. In particolare, le procedure di verifica dei requisiti di accesso e di mantenimento degli stessi dovranno essere attuate sinergicamente in coerenza a quanto definito per ciascuna delle due misure.
2. Il Reddito di solidarietà ed il SIA sono misure mutualmente esclusive e non sovrapponibili. Il Reddito di Solidarietà è concesso solamente qualora il nucleo familiare non sia ammissibile al SIA ed in ogni caso trascorsi almeno sei mesi dall'ultima erogazione del beneficio nazionale.

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