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REGOLAMENTO REGIONALE 30 novembre 2023 , n. 2

MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 31 OTTOBRE 2007, N. 2 (REGOLAMENTO PER LE OPERAZIONI DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DI DATI PERSONALI DIVERSI DA QUELLI SENSIBILI E GIUDIZIARI DI TITOLARITÀ DELLA GIUNTA REGIONALE E DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, DELL’AGREA, DELL’AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE, DELL’AGENZIA REGIONALE INTERCENT-ER, DELL’IBACN E DEI COMMISSARI DELEGATI ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE NEL TERRITORIO REGIONALE)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 335 del 30 novembre 2023

INDICE

Art. 1 - Sostituzione del titolo del regolamento regionale n. 2 del 2007
Art. 2 - Sostituzione dell' articolo 1 del regolamento regionale n. 2 del 2007
Art. 3 - Sostituzione dell' articolo 2 del regolamento regionale n. 2 del 2007
Art. 4 - Sostituzione dell’ articolo 3 del regolamento regionale n. 2 del 2007
Art. 5 - Sostituzione dell’ articolo 4 del regolamento regionale n. 2 del 2007
Art. 6 - Sostituzione dell’ articolo 5 del regolamento regionale n. 2 del 2007
Art. 7 - Modifica all’ articolo 7 del regolamento regionale n. 2 del 2007
Art. 8 - Sostituzione dell’ articolo 8 del regolamento regionale n. 2 del 2007
Art. 9 - Modifica all’ articolo 9 del regolamento regionale n. 2 del 2007
Art. 10 - Sostituzione dell’ articolo 12 del regolamento regionale n. 2 del 2007
Art. 11 - Modifiche all’ articolo 13 del regolamento regionale n. 2 del 2007
Art. 12 - Sostituzione dell’ articolo 14 del regolamento regionale n. 2 del 2007
Art. 13 - Sostituzione dell’ articolo 21 del regolamento regionale n. 2 del 2007
Art. 14 - Modifiche all’ articolo 22 del regolamento regionale n. 2 del 2007
Art. 15 - Modifica all’ articolo 23 del regolamento regionale n. 2 del 2007
Art. 16 - Abrogazione dell’ articolo 25 del regolamento regionale n. 2 del 2007
Art. 1
Sostituzione del titolo del regolamento regionale n. 2 del 2007
1.
Il titolo del regolamento regionale 31 ottobre 2007, n. 2 (Regolamento per le operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari di titolarità della Giunta regionale e dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, dell'Agrea, dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, dell'Agenzia regionale Intercent-Er, dell'Ibacn e dei Commissari delegati alla gestione delle emergenze nel territorio regionale) è sostituito dal seguente:  
“Regolamento per le operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali diversi da quelli di cui agli artt. 9 Sito esterno e 10 del Regolamento Sito esterno UE 2016/679 di titolarità della Giunta regionale e dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura, dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, dell'Agenzia regionale Intercent-Er, dei Commissari delegati alla gestione delle emergenze nel territorio regionale e dell’Agenzia regionale per il lavoro”.
Art. 2
1. L’ articolo 1 del regolamento regionale n. 2 del 2007 è sostituito dal seguente:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina, a norma del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito “GDPR”, e dell’ articolo 2 ter del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Sito esterno (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE), le operazioni di comunicazione e di diffusione dei dati personali diversi dai dati di cui agli articoli 9 Sito esterno e 10 del Regolamento Sito esterno UE 2016/679, che non sono già disciplinate puntualmente dall’ articolo 2 ter del d.lgs. n. 196 Sito esterno /2003 e del cui trattamento sono titolari, nell'ambito delle rispettive competenze, i seguenti soggetti (di seguito i "Titolari" ):
a) Giunta della Regione Emilia-Romagna (di seguito "Giunta" );
b) Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna;
c) Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (di seguito "AGREA" );
d) Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;
e)  Agenzia regionale per l'acquisto di beni e servizi - Intercent-ER (di seguito "Intercent-ER");
f) Commissari delegati alla gestione delle emergenze nel territorio regionale, nominati dal Governo con provvedimenti legislativi d'urgenza o dal Capo del Dipartimento della Protezione civile;
g) Agenzia regionale per il lavoro.
2. Il presente regolamento non disciplina l'attività di diffusione effettuata dalle strutture della Giunta e dell'Assemblea legislativa che effettuano attività giornalistica, a cui si applica il codice deontologico dei giornalisti.
3. Sono fatti salvi gli obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza, previsti dalle leggi statali e regionali.”.
Art. 3
1. L’ articolo 2 del regolamento regionale n. 2 del 2007 è sostituito dal seguente:
“Art. 2
Definizioni
1. Le definizioni adottate sono quelle di cui al GDPR e al Codice per la protezione dei dati personali..
2. Sono richiamate le definizioni di “comunicazione” e “diffusione” rispettivamente di cui all’ articolo 2 ter, comma 4, lettere a) e b), del d.lgs. n. 196/2003 Sito esterno
3. Per “indirizzo" si intende il dato territoriale geografico. Rientrano nella definizione di “indirizzo telematico” : indirizzo di posta elettronica, indirizzo di posta elettronica certificata, Uniform resource location (di seguito "URL" ) e numero di fax.”.
Art. 4
Sostituzione dell’ articolo 3 del regolamento regionale n. 2 del 2007
1. L’ articolo 3 del regolamento n. 2 del 2007 è sostituito dal seguente:
“Art. 3
Principi
1. Le operazioni di comunicazione e diffusione di cui al presente regolamento sono effettuate nel rispetto dei principi di cui all’art. 5 del GDPR, con particolare riferimento al punto c) dello stesso art. 5 relativo alla "minimizzazione" dei dati personali.”.
Art. 5
1. L’ articolo 4 del regolamento regionale n. 2 del 2007 è sostituito dal seguente:
“Art. 4
Sicurezza
1. I Titolari adottano le misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio per i trattamenti di loro competenza, ai sensi dell’art. 32 del GDPR.”.
Art. 6
1. L’ articolo 5 del regolamento regionale n. 2 del 2007 è sostituito dal seguente:
“Art. 5
Comunicazioni tra Giunta e Assemblea Legislativa
1. La Giunta e l’Assemblea legislativa possono comunicarsi i dati personali necessari per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di entrambe, con particolare riferimento a quelle previste dallo Statuto regionale, dalle leggi regionali, dai regolamenti interni per il funzionamento di entrambe e dai regolamenti regionali per il trattamento dei dati di cui agli artt. 9 e 10 del GDPR.
2. I dati personali diversi da quelli di cui agli artt. 9 e 10 del GDPR che possono essere comunicati sono, in particolare, quelli contenuti nei verbali delle sedute dei due organi e negli atti amministrativi, quelli relativi alle nomine di competenza degli organi regionali, nonché i dati necessari per il reclutamento e la gestione del personale e dei collaboratori, quelli degli amministratori e dei consiglieri, e quelli necessari per rispondere all'attività assembleare di sindacato ispettivo.
3. I dati personali necessari per rispondere all'attività assembleare di sindacato ispettivo possono essere comunicati alla Giunta anche da parte degli altri Titolari di cui all'articolo 1.”.
Art. 7
1.
All’ art. 7 del Regolamento Regionale n. 2 del 2007 la parola 
“BURER”
è sostituita dalla seguente:  
“BURERT”.
Art. 8
1. L’ articolo 8 del regolamento regionale n. 2 del 2007 è sostituito dal seguente:
“Art. 8
Pubblicazione delle graduatorie nel BURERT e sul sito web istituzionale dei Titolari
1. I Titolari possono pubblicare nel BURERT e diffondere sui rispettivi siti web istituzionali, per finalità di trasparenza, le graduatorie adottate nelle materie di propria competenza e a seguito di procedure comparative finalizzate all'affidamento di incarichi. La pubblicazione deve limitarsi ai dati relativi ai soli soggetti idonei e vincitori e ai dati necessari quali, di norma, cognome e nome, luogo di esercizio dell'attività e punteggio conseguito.
2. Nelle graduatorie regionali degli aspiranti medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, sia per l'ammissione ai corsi sia per il posto in convenzione, sono pubblicati i seguenti dati: cognome, nome, punteggio, possesso di specifico titolo, comune di residenza e titolo specifico di priorità in caso di pari merito.
3. In caso di omonimia effettiva o potenziale può essere pubblicato il numero di protocollo o altro dato distintivo della domanda di partecipazione.”.
Art. 9
1. Dopo il comma 6 dell’articolo 9 del regolamento regionale n. 2 del 2007 è aggiunto il seguente:
“6 bis. La Giunta può comunicare e diffondere per finalità di valorizzazione dei beni artistici, culturali e naturali, i dati relativi ai beni stessi e ad eventi, mostre, convegni e iniziative collegate, comprensivi, in particolare, anche delle immagini, dei costi, dei recapiti anche telematici dei referenti.”.
Art. 10
1. L’ articolo 12 del regolamento regionale n. 2 del 2007 è sostituito dal seguente:
“Art. 12
Comunicazioni ad altre pubbliche amministrazioni e a organismi di controllo
1. I Titolari possono comunicare ad altre pubbliche amministrazioni, ad autorità di gestione e di certificazione e autorità di audit, i dati necessari per la rendicontazione dei progetti europei, tra i quali, in particolare, nome e cognome dei dipendenti coinvolti e i dati relativi alla situazione stipendiale, per calcolare le ore lavorate e quindi i costi relativi al progetto europeo.
2. La Giunta può comunicare ad altre pubbliche amministrazioni, per le finalità istituzionali definite dalla pubblica amministrazione richiedente, i dati personali relativi ai soggetti proprietari o detentori di immobili oggetto di certificazione energetica nonché di impianti termici registrati nel catasto unico regionale (nome, cognome, indirizzo dell'immobile, dati catastali dell'immobile oggetto di certificazione energetica).”.
Art. 11
1.
Ai commi 2 e 3 dell’articolo 13 del regolamento regionale n. 2 del 2007, le parole  
“La Giunta può”
sono sostituite dalle  seguenti:  
“I Titolari possono”.
2.
Al comma 3 le parole:
 “al personale regionale”
sono soppresse.
3.
Il comma 8 è abrogato.
Art. 12
1. L’ articolo 14 del regolamento regionale n. 2 del 2007 è sostituito dal seguente:
“Art. 14
Comunicazione e diffusione dei dati relativi ai contributi erogati e ricevuti
1. I Titolari possono comunicare e diffondere, ai sensi dell' articolo 27 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 32 (Norme per la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso), per garantire la trasparenza dell'attività amministrativa, i dati relativi a contributi, sovvenzioni, benefici comunque denominati, assegnati o potenzialmente assegnabili, fra cui il nominativo (nome e cognome) o denominazione della ditta dei richiedenti e dei beneficiari del contributo, il comune di residenza e numero di partita IVA, la denominazione e l'entità del contributo, la ragione dell'erogazione, il punteggio totale o la valutazione, se necessari. Il dato relativo alla motivazione di non ammissibilità che riguardi la sfera personale del soggetto richiedente deve essere di norma comunicato soltanto all'interessato, salvo diversa specifica previsione di legge o regolamento.
2. I Titolari possono diffondere, per la trasparenza dell'attività amministrativa e per pubblicizzare la propria attività istituzionale, i dati relativi a contributi, sovvenzioni, benefici comunque denominati, ricevuti anche sulla base di progetti presentati, costituiti dall'indicazione dei soggetti che hanno disposto il contributo, qualora richiesto dagli stessi destinatari del contributo, della denominazione del progetto, dell'entità contributo, dei costi del personale impiegato nel progetto.
3. I Titolari possono comunicare ai soggetti pubblici che debbano svolgere attività volte all'erogazione del contributo i dati relativi all'intero progetto.
4. I Titolari possono comunicare ai soggetti privati che debbano svolgere attività volte all'erogazione del contributo tra cui, in particolare, organismi di garanzia, consorzi fidi, cooperative di garanzia e istituti bancari, i dati necessari per l'erogazione stessa.
5. I Titolari possono comunicare i dati relativi ai contributi erogati e ricevuti ai Ministeri o agli enti italiani ed europei competenti, per effettuare attività di certificazione, rendicontazione e monitoraggio.”.
Art. 13
1. L’ articolo 21 del regolamento regionale n. 2 del 2007 è sostituito dal seguente:
“Art. 21
Comunicazione e diffusione di dati in materia di cultura, formazione e lavoro
1. L’Agenzia regionale per il lavoro può comunicare all'INPS regionale e alla direzione regionale del lavoro, allo scopo di promuovere intese a livello locale volte ad attenuare gli effetti negativi delle crisi occupazionali sui lavoratori, i dati relativi a lavoratori raccolti nell'ambito della gestione e monitoraggio della cassa integrazione guadagni, cioè, in particolare, i seguenti dati: nominativo, codice fiscale, luogo e data di nascita, cittadinanza, recapito telefonico, indirizzo e dati relativi al rapporto di lavoro.
2. L’Agenzia regionale per il lavoro può comunicare all'INPS, alle Province, alla Città Metropolitana di Bologna, agli uffici giudiziari requirenti e giudicanti, i dati contrattuali e quelli relativi alle anagrafiche dei lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali in deroga, allo scopo di favorire la rioccupazione dei lavoratori e/o lo svolgimento di lavori socialmente utili.
3. La Giunta e l’Agenzia regionale per il lavoro possono comunicare all'INPS, al fine delle verifiche per il monitoraggio e la certificazione della spesa, i dati dei lavoratori relativi a nominativo, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo e condizione occupazionale.
4. L’Agenzia regionale per il lavoro può comunicare al Ministero del Lavoro, al Ministero dell’interno e al Ministero degli affari esteri, allo scopo di individuare e sostenere progetti di tirocini per stranieri residenti all’estero ai fini del rilascio del visto endoprocedimentale, dati concernenti progetti di tirocinio per stranieri residenti all’estero, relativi ai soggetti promotori e ai soggetti ospitanti e ai tirocinanti, costituiti da: nominativi, luogo e data di nascita, codice fiscale o partita iva, indirizzo e recapiti telefonici.
5. L’Agenzia regionale per il lavoro, al fine di attuare il Programma Operativo Nazionale per l'attuazione dell'iniziativa europea per l'occupazione dei giovani ("Garanzia Giovani "), può comunicare alla Autorità di Gestione del Programma, i dati concernenti i cittadini che aderiscono al Programma. I dati consistono in: codice fiscale, indirizzo, cittadinanza, titolo di studio, condizione occupazionale. La Giunta e l’Agenzia regionale per il lavoro possono comunicare all'INPS i dati concernenti i cittadini che accedono al programma " Garanzia Giovani" al fine dell'erogazione dell'indennità di frequenza dei tirocini formativi. I dati consistono in: nominativo, codice fiscale, luogo e data di nascita, indirizzo e recapiti telefonici.
6. La Giunta può comunicare, anche con mezzi telematici, il repertorio regionale degli attestati, l'elenco dei presidenti delle commissioni d'esame e l'elenco degli esperti e dei responsabili della certificazione alle Province, alla Città Metropolitana di Bologna e ai soggetti autorizzati ad erogare il servizio di certificazione, per l'espletamento delle attività di competenza. I dati contenuti nel repertorio regionale degli attestati sono, in particolare: nominativo, codice fiscale, luogo e data di nascita, indirizzo, corso seguito, competenze acquisite e certificato conseguito.
7. La Giunta può diffondere, anche con mezzi telematici, i dati relativi ai soggetti candidati a ricoprire i ruoli previsti dal Sistema regionale di Formalizzazione e Certificazione delle Competenze, anche designati da un ente di formazione, tra cui, in particolare: nominativo, codice fiscale, tipo di candidatura, sedi di esercizio del ruolo, area, qualifica ed esito della validazione, al fine di costituire le Commissioni per il rilascio delle certificazioni previste dal Repertorio Regionale.
8. La Giunta può comunicare alle persone fisiche che ricoprono i ruoli previsti dal Sistema regionale di Formalizzazione e Certificazione delle Competenze (SRFC), su proposta di un ente di formazione, i dati relativi ai soggetti candidati come destinatari del servizio di SRFC tra cui: i dati anagrafici, codice fiscale, area e qualifica professionale, al fine di autorizzare il Servizio SRFC.
9. La Giunta può comunicare ad altre pubbliche amministrazioni, a privati gestori di pubblici servizi e ad altri enti pubblici, l'anagrafica dei partecipanti alle attività formative approvate e autorizzate dalla Regione Emilia-Romagna e dalle Province, l'attestato o la qualifica conseguita dai partecipanti stessi e i dati relativi all'attività formativa, per adempiere a quanto previsto dalla normativa in materia di decertificazione.
10. La Giunta può comunicare alle Province e alla Città Metropolitana di Bologna, i dati relativi ai partecipanti di attività formative approvate e autorizzate dalla Regione Emilia-Romagna, come richiesti ai fini della gestione e il controllo delle stesse, con la finalità di valutare l'efficacia delle attività cofinanziate e monitorare l'erogazione delle politiche attive del lavoro.
11. La Giunta e l’Agenzia Regionale per il Lavoro possono comunicare tra loro,eagli Enti di formazione accreditati, alle Università, alle Autonomie scolastiche e ai soggetti autorizzati dalla Regione Emilia-Romagna ad effettuare il servizio di formalizzazione e certificazione, i dati del lavoratore, consistenti nel nominativo, codice fiscale, indirizzo e recapito telefonico, rapporto di lavoro, azienda di appartenenza/provenienza e settore produttivo e i dati dei tirocinanti e dei giovani prestatori di servizio civile, consistenti nel nominativo, codice fiscale, indirizzo e recapito telefonico, al fine di favorire l'occupazione dei giovani e migliorare la professionalità e le competenze dei lavoratori.
12. La Giunta può comunicare, anche con mezzi telematici, agli organismi di formazione accreditati e ai soggetti ammessi dalle norme e disposizioni regionali ad erogare servizi ad accesso individuale, i dati dei richiedenti un assegno (voucher), consistenti nel nominativo, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo, recapiti telefonici, condizione occupazionale, titolo di studio ed estremi del documento di identità, al fine della validazione della richiesta di concessione dell'assegno.
13. La Giunta può diffondere, per finalità orientative e per promuovere l’accesso ai potenziali destinatari, il nominativo, il recapito telematico e telefonico del referente indicato dall’Ente di formazione che ha proposto l'offerta orientativa, formativa e per il lavoro, approvata e autorizzata, anche qualora preveda l’accesso individuale attraverso assegno (voucher).
14. La Giunta e l’Agenzia Regionale per il Lavoro possono comunicare, anche per via telematica, alle imprese che operano nel territorio regionale, i dati relativi ai dirigenti disoccupati, ed in particolare: i dati consistenti in nominativo, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo, recapiti telefonici e i dati curriculari necessari per favorire la ricollocazione dei dirigenti stessi, come previsto dall' articolo 20 della legge 7 agosto 1997, n. 266 Sito esterno (Interventi urgenti per l'economia).
15. La Giunta può comunicare, anche con mezzi telematici, ai Comuni e alle Unioni di Comuni dell'Emilia-Romagna i dati di chi richiede la " YoungERcard " regionale o beneficia di altre iniziative, di cui alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni), consistenti nel nominativo, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo, recapiti telefonici e condizione occupazionale, al fine di offrire opportunità e servizi agevolati legati a consumi " educanti " e solidali dei giovani, valorizzare il senso di appartenenza dei giovani alla propria comunità e promuovere l'impegno civico, i valori del volontariato e di una educazione a stili di vita sani ed eticamente responsabili.
16. L’Agenzia Regionale per il Lavoro può comunicare, anche con mezzi telematici, i dati dei soggetti presi in carico dai Centri per l’impiego agli organismi accreditati dei servizi per il lavoro, ai fini delle erogazioni delle politiche attive del lavoro e della formazione, e nello specifico i dati del lavoratore, consistenti nel nominativo, codice fiscale, indirizzo e recapito telefonico, condizione occupazionale, rapporto di lavoro, azienda di appartenenza/provenienza e settore produttivo.”.
Art. 14
1.
La rubrica dell’ articolo 22 è sostituita dalla seguente:“Comunicazione di dati effettuati da Agrea”.
2. Il comma 4 dell’articolo 22 è sostituito dal seguente:
“4. I dati di cui al presente articolo comprendono, di norma: nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, partita IVA, CAA con mandato fascicolo, importi pagati o recuperati, data del recupero ed estremi dell'atto con cui si dispone il recupero, dati relativi al terreno e ai prodotti.”.
Art. 15
1.
Al comma 1 dell’articolo 23 del regolamento regionale n. 2 del 2007 le parole:  
“di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) e alla legge regionale n. 1 del 2005 ”
sono soppresse.
Art. 16

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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