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Documento vigente: Testo Coordinato

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DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 28 novembre 2007, n. 143

REGOLAMENTO INTERNO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL'EMILIA-ROMAGNA (1)

Art. 57
Attuazione dell'articolo 72, comma 3, dello statuto - CAL e Corte dei conti
1. Le richieste di forme di collaborazione e di pareri alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti di cui all'articolo 72, comma 3, dello statuto, da sottoporre all'esame dell'Assemblea, provengono direttamente dalla commissione bilancio, affari generali ed istituzionali. Qualora si configuri un interesse diretto da parte degli enti locali, il Presidente dell'Assemblea, d'intesa con il Presidente della commissione bilancio, affari generali e istituzionali, può trasmettere tali atti al CAL ai fini di ottenerne l'intesa.
2. L'eventuale intesa formulata da parte del CAL deve pervenire alla commissione bilancio, affari generali ed istituzionali entro il termine stabilito, in ogni caso lasciando al CAL almeno dieci giorni di tempo per la pronuncia.
3. Conclusi i lavori in commissione, l'Assemblea richiede le forme di collaborazione e i pareri alla Corte dei conti di cui al comma 1 votando una risoluzione, che dà anche atto della eventuale intesa con il CAL.

Note del Redattore:

Il presente regolamento interno è stato emanato con decreto del Presidente dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 4 dicembre 2007, n. 1

La procedura relativa alla richiesta di parere di conformità allo Statuto è prevista all' art. 9 L.R. 4 dicembre 2007 n, 23 (Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria)

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