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Documento storico: Testo Originale

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 28 novembre 2007, n. 143

REGOLAMENTO INTERNO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL'EMILIA-ROMAGNA (1)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 177 del 5 dicembre 2007

CAPO I
Organizzazione dei lavori delle commissioni assembleari
Art. 25
Convocazione delle commissioni assembleari
1. Le commissioni sono convocate dai loro Presidenti sulla base delle priorità concordate nell'Ufficio di presidenza tenendo conto della programmazione dei lavori dell'Assemblea, delle richieste della Giunta, delle decisioni della commissione e della richiesta di almeno tre commissari, oltre che sulla base di fatti socialmente rilevanti che si sono determinati nella realtà regionale. Il Presidente, a fronte di situazioni di emergenza, può convocare immediatamente la commissione, anche al di fuori della sede istituzionale. Per gli oggetti già assegnati alla commissione, il Presidente, su richiesta di tanti commissari che rappresentano almeno un decimo dei voti assegnati all'Assemblea, convoca entro quindici giorni la commissione.
2. I testi degli argomenti assegnati o di competenza della commissione devono pervenire ai commissari almeno dieci giorni prima della loro trattazione in commissione. Il Presidente, per motivate ragioni d'urgenza, può derogare a tale termine.
3. Il Presidente invia ai commissari l'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno almeno tre giorni prima della riunione; il termine può essere abbreviato in caso d'urgenza.
Art. 26
Pubblicità degli ordini del giorno e delle date di convocazione delle commissioni assembleari - Rapporti con la Giunta regionale
1. Le date di convocazione e gli ordini del giorno delle commissioni sono comunicati a tutti i consiglieri e alla Giunta secondo le modalità di cui all'articolo 25, per consentire l'esercizio dei diritti previsti dall'articolo 38, commi 4 e 11, dello statuto.
2. La Giunta, per comunicazioni, relazioni o richieste di parere che intende presentare di propria iniziativa, invia la richiesta ai Presidenti delle commissioni per la loro iscrizione all'ordine del giorno dei lavori evidenziando l'eventuale urgenza.
3. Con le procedure di cui al comma 2 la Giunta può chiedere la convocazione delle commissioni per avvalersi del loro contributo ai fini della preparazione di atti di propria competenza. L'eventuale voto delle commissioni ha carattere consultivo.
4. Il Presidente della commissione, anche su richiesta della commissione o del suo Ufficio di presidenza, concorda con la Giunta le modalità di discussione in commissione di argomenti di particolare rilevanza. Il Presidente dà immediata notizia al Presidente dell'Assemblea degli accordi raggiunti.
Art. 27
Verbalizzazione e pubblicità dei lavori delle commissioni assembleari
1. Delle sedute della commissione è redatto, a cura del segretario della commissione, un verbale con le caratteristiche di resoconto sommario. Il Presidente può disporre che venga redatto anche, o in alternativa, il resoconto integrale.
2. La seduta della commissione comincia di norma con l'approvazione del verbale della seduta precedente. Il verbale approvato è sottoscritto dal Presidente e dal segretario della commissione e deve riportare l'indicazione del funzionario estensore; è inserito nella raccolta degli atti assembleari e pubblicato nelle pagine web delle commissioni.
3. I commissari procedono all'eventuale riscontro ed alla correzione dei loro interventi presso la segreteria della commissione.
4. La commissione può disporre la redazione di comunicati, previo riscontro immediato del Presidente, riguardanti gli argomenti trattati. Ai lavori della commissione possono partecipare uno o più addetti dell'ufficio stampa dell'Assemblea al fine di pubblicizzarne i lavori, evidenziando in particolare le posizioni espresse dai commissari di maggioranza e delle opposizioni.
5. La commissione può decidere, previa intesa con l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, che i suoi lavori, o parte di essi, siano seguiti anche all'esterno mediante opportune forme di pubblicità delle sedute, quali riprese televisive a circuito chiuso, trasmissioni telematiche e radiotelevisive.
6. Su richiesta di un commissario, per seguire i lavori inerenti ad un oggetto determinato, il Presidente della commissione può autorizzare la presenza in commissione di un componente della segreteria del gruppo assembleare, appositamente accreditato, come uditore.
7. Il verbale relativo ai lavori della commissione è trasmesso dal segretario a tutti i consiglieri e alla Giunta.
8. La commissione decide in quali occasioni i suoi lavori, nell'interesse della Regione, rimangono segreti. In tal caso il verbale dà esclusivamente atto delle decisioni adottate e dei pareri espressi.
Art. 28
Validità delle sedute e delle decisioni delle commissioni assembleari
1. Per la validità delle sedute delle commissioni occorre l'intervento di tanti commissari il cui voto, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7, rappresenti la metà più uno dei componenti l'Assemblea.
2. I voti e le deliberazioni delle commissioni sono validi quando sono presi con la presenza di cui al comma 1, ed a maggioranza dei voti rappresentati, ai sensi dell'articolo 7, dai commissari votanti. In caso di parità la proposta non è approvata.
3. La verifica del numero legale può essere richiesta, prima di ogni votazione, da ogni commissario. Colui che ha richiesto la verifica del numero legale è comunque conteggiato presente. Ove accerti la mancanza del numero legale, il Presidente può sospendere la seduta, per non più di trenta minuti, oppure toglierla.
Art. 29
Svolgimento dei lavori delle commissioni assembleari
1. Le commissioni presentano all'Assemblea le relazioni, i pareri, le proposte e ogni altro atto o documento previsto dal presente regolamento sugli oggetti loro assegnati, nonché le relazioni e le proposte che ritengono opportune in merito agli altri compiti loro attribuiti dallo statuto, dal presente regolamento o dalla legge.
2. I lavori della commissione sono aperti dal Presidente che sottopone al voto il verbale della seduta precedente, illustra l'ordine del giorno, presenta gli ospiti, informa i presenti delle modalità di svolgimento della riunione e dà inizio ai lavori secondo quanto previsto dall'ordine del giorno.
3. L'ordine di trattazione degli argomenti inseriti all'ordine del giorno può essere variato su decisione della commissione dopo aver ascoltato il proponente della variazione, un commissario a favore e uno contro, ciascuno per un tempo massimo di tre minuti. Tale modalità è assunta per ogni altra questione procedurale.
4. La disamina degli atti si svolge di norma in due fasi: nella prima hanno luogo la presentazione e la discussione generale; nella fase successiva si svolge l'esame dell'articolato che può proseguire anche in più sedute. Per quanto attiene la disamina degli atti complessi, piani, atti di programmazione, progetti di legge, le due fasi si svolgono in due sedute distinte. Su proposta del presidente, la commissione può sospendere, per un tempo determinato, la disamina di un atto, al fine di trattare un argomento a cui si riconosce la precedenza.
5. I progetti di legge sono presentati dal relatore e dal proponente, consigliere regionale o Giunta, per un tempo non superiore ai venti minuti ciascuno. L'intervento in discussione generale non può superare i dieci minuti; la presentazione e la dichiarazione di voto di ogni emendamento non può superare i cinque minuti.
6. Gli emendamenti dei consiglieri, del relatore e della Giunta devono pervenire alla segreteria della commissione di norma ventiquattro ore prima della discussione dell'articolato e sono immediatamente resi disponibili ai commissari. Per la presentazione in commissione dei subemendamenti, il relatore può proporre alla commissione termini diversi da quelli previsti per l'esame in Assemblea dall'articolo 95.
7. I tecnici presenti possono intervenire su proposta del relatore e su richiesta del Presidente.
8. Per ogni altro atto il tempo a disposizione per intervenire è di dieci minuti nella discussione generale, di cinque minuti per la presentazione di ogni emendamento e di tre minuti per la dichiarazione di voto.
9. È compito del Presidente far rispettare i tempi e interrompere l'oratore dopo due richiami senza esito. All'inizio o nel corso della discussione su progetti di legge o altri atti, a fronte della loro rilevanza o complessità, la commissione può decidere di allungare i tempi indicati.
10. In ordine allo svolgimento dei lavori delle commissioni, per tutto quanto non disciplinato da specifiche disposizioni previste dal presente regolamento, valgono, in quanto applicabili, le norme relative allo svolgimento dei lavori dell'Assemblea.

Note del Redattore:

Il presente regolamento interno è stato emanato con decreto del Presidente dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 4 dicembre 2007, n. 1

La procedura relativa alla richiesta di parere di conformità allo Statuto è prevista all'art.9 L.R. 4 dicembre 2007 n, 23 (Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria)

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