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Documento vigente: Testo Coordinato

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DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 28 novembre 2007, n. 143

REGOLAMENTO INTERNO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL'EMILIA-ROMAGNA (1)

Art. 14
Attribuzioni e funzionamento dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa
1. L'Ufficio di presidenza come organo collegiale:
a) delibera in ordine all'amministrazione e alla contabilità interna;
b) determina, secondo le leggi regionali, gli indirizzi in materia di organizzazione e gestione del personale dell'Assemblea;
c) promuove, programma e coordina le iniziative di comunicazione e di informazione riguardanti l'attività dell'Assemblea;
d) promuove le attività di consultazione, di studio ed organizzative necessarie per lo svolgimento delle funzioni assembleari;
e) coordina i lavori delle commissioni ed assicura personale, mezzi, e quant'altro occorre, per il loro funzionamento;
f) provvede alle necessità dei gruppi assembleari, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, dello statuto e delle leggi regionali in materia;
g) provvede a trasmettere ai consiglieri copia dei provvedimenti da esso adottati, nonché l'elenco degli atti indicati nell'articolo 39, comma 5;
h) riceve le proposte da sottoporre all'esame dell'Assemblea e le osservazioni su di esse presentate da enti e organizzazioni;
i) programma, ai sensi degli articoli 16 e 18, i lavori dell'Assemblea e a tal fine tiene i rapporti con l'Ufficio di presidenza del CAL;
j) regolamenta condizioni e modalità per l'ammissione di estranei all'Aula assembleare;
k) forma, sentiti i gruppi assembleari, le delegazioni dell'Assemblea;
l) esercita ogni altra attribuzione demandatagli dallo statuto o da altre norme.
2. L'Ufficio di presidenza, con propria deliberazione, può delegare a componenti dell'Ufficio stesso l'esercizio dei compiti preparatori ed esecutivi relativamente alle attribuzioni di cui al comma 1.
3. L'Ufficio di presidenza delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza dei presenti.
4. Le dimissioni del Presidente, di altri componenti dell'Ufficio di presidenza o dell'intero Ufficio, sono sottoposte per la presa d'atto all'Assemblea convocata appositamente, se necessario, entro dieci giorni dalla presentazione. Nella stessa seduta l'Assemblea procede alle votazioni per le surrogazioni o l'integrale rinnovo. I dimissionari esercitano le loro funzioni fino alla surrogazione o alle nuove elezioni.

Note del Redattore:

Il presente regolamento interno è stato emanato con decreto del Presidente dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 4 dicembre 2007, n. 1

La procedura relativa alla richiesta di parere di conformità allo Statuto è prevista all' art. 9 L.R. 4 dicembre 2007 n, 23 (Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria)

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