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Documento vigente: Testo Coordinato

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DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 28 novembre 2007, n. 143

REGOLAMENTO INTERNO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL'EMILIA-ROMAGNA (1)

CAPO I
Dell'insediamento dell'Assemblea legislativa
Art. 1
Consiglieri regionali
1. I consiglieri regionali sono titolari dei diritti, dei doveri e delle prerogative inerenti la loro funzione secondo le leggi e lo statuto regionale.
Art. 2
Prima seduta dell'Assemblea legislativa - Presidenza provvisoria
1. La prima seduta dell'Assemblea legislativa è convocata dal Presidente dell'Assemblea uscente non prima di quindici e non oltre trenta giorni dalla proclamazione dei candidati eletti consiglieri regionali, ai sensi dell'articolo 27, comma 8, dello statuto.
2. All'apertura di ogni legislatura è costituito un Ufficio di presidenza provvisorio, composto dal consigliere più anziano di età fra i presenti, che funge da Presidente, e dai due consiglieri più giovani, uno per ciascun genere, che fungono da segretari.
2 bis. Il Presidente provvisorio comunica all'Assemblea le opzioni che i candidati proclamati eletti in più circoscrizioni abbiano presentato. Invita, altresì, coloro i quali non abbiano ancora esercitato l'opzione ad effettuarla seduta stante. Dichiara eletto nella circoscrizione, nella quale abbia riportato la maggior cifra individuale, il candidato proclamato eletto che non abbia esercitato per qualsiasi ragione il diritto di opzione. Il Presidente provvisorio invita l'Assemblea a prendere atto delle opzioni e delle relative surroghe.
2 ter. Il Presidente provvisorio comunica, altresì, le dimissioni pervenute dai candidati proclamati eletti e dichiara eletto chi ha diritto a subentrare. Il Presidente provvisorio invita l'Assemblea a prendere atto delle dimissioni e delle relative surroghe.
3. Il Presidente provvisorio comunica all'Assemblea la composizione della stessa così come determinata dalla legge elettorale vigente.
4. La composizione dell'Assemblea, come risultante a seguito della proclamazione, è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.
Elezione del Presidente e dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa
1. Svolti gli adempimenti previsti dall'articolo 2, l'Assemblea procede per appello nominale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 33, comma 3, dello statuto, all'elezione del Presidente, dei vicepresidenti, dei segretari e dei questori che compongono l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea.
1 bis. Nel corso della legislatura l'Assemblea può revocare il Presidente dell'Assemblea, i vicepresidenti, i segretari ed i questori, collegialmente o individualmente, mediante la presentazione di apposita mozione, sottoscritta da almeno un quarto dei suoi componenti ed approvata con voto elettronico, a maggioranza dei due terzi dei componenti. L'elezione dei nuovi componenti l'ufficio di presidenza ha luogo nella stessa seduta dell'Assemblea con le stesse modalità previste dall'articolo 33 dello Statuto.
Art. 4
Convalida e decadenza dei consiglieri regionali
1. All'inizio di ogni legislatura l'Ufficio di presidenza procede all'esame delle condizioni di eleggibilità dei consiglieri eletti e propone all'Assemblea, secondo quanto disposto dalla normativa elettorale, la convalida o l'annullamento della elezione di ciascun componente.
2. Se, successivamente alla convalida, un consigliere regionale si trova in una delle condizioni previste come causa di ineleggibilità, l'Ufficio di presidenza espone all'Assemblea le risultanze dell'esame della condizione del consigliere e propone la decadenza del consigliere stesso e la sua sostituzione con chi ne ha diritto.
3. Se per un consigliere regionale esiste o si verifica qualcuna delle cause di incompatibilità previste dalla legge, il Presidente dell'Assemblea provvede a contestargliela per iscritto, sottoponendo poi il caso all'Ufficio di presidenza. Il consigliere ha dieci giorni per rispondere. Entro i successivi cinque giorni l'Ufficio di presidenza presenta le proprie conclusioni all'Assemblea che, entro ulteriori cinque giorni, delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilità, chiede al consigliere di optare tra il mandato assembleare e la carica che ricopre. Se il consigliere regionale non provvede entro i successivi dieci giorni l'Assemblea lo dichiara decaduto.
4. Tutte le deliberazioni prese dall'Assemblea ai sensi dei commi precedenti sono immediatamente pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione e notificate entro cinque giorni a coloro la cui elezione è stata annullata o che sono stati dichiarati decaduti.
Art. 5
Presentazione del programma di legislatura e della Giunta regionale
1. Nella prima seduta successiva all'insediamento, e non oltre trenta giorni, il Presidente della Regione illustra all'Assemblea il programma di legislatura e la composizione della Giunta motivando le scelte effettuate.
2. Sulle comunicazioni del Presidente della Regione si svolge un'unica discussione, secondo tempi e modalità decisi dall'Ufficio di presidenza, nel rispetto dell'articolo 71, sentita la Conferenza dei presidenti di gruppo. L'Assemblea si esprime sulla composizione della Giunta e approva il programma di legislatura con una risoluzione a cui è allegato il programma stesso.
3. Nel caso di modifiche inerenti la composizione della Giunta si procede con le stesse modalità di cui ai commi 1 e 2.

Note del Redattore:

Il presente regolamento interno è stato emanato con decreto del Presidente dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 4 dicembre 2007, n. 1

La procedura relativa alla richiesta di parere di conformità allo Statuto è prevista all' art. 9 L.R. 4 dicembre 2007 n, 23 (Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria)

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