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Documento vigente: Testo Coordinato

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DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 28 novembre 2007, n. 143

REGOLAMENTO INTERNO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL'EMILIA-ROMAGNA (1)

CAPO III
Disposizioni finali
Esame di proposte di legge da presentare alle Camere o di atti amministrativi
1. Per l'esame e l'approvazione di proposte di legge da presentare alle Camere, dei regolamenti delegati da leggi dello Stato alla Regione e per gli atti amministrativi valgono, in quanto applicabili, le norme relative all'esame dei progetti di legge.
2. L'approvazione di proposte di legge da presentare alle Camere avviene tramite apposita delibera dell'Assemblea.
Art. 101
Decadenza di progetti di legge e di altri atti
1. I progetti di legge d'iniziativa di consiglieri che a seguito di dimissioni, decadenza o cessazione per qualsiasi causa non rivestono più la carica, decadono nel momento in cui l'Assemblea ne prende atto, esclusi i casi in cui sono fatti propri da altri consiglieri o la commissione ha già convocato l'udienza conoscitiva o il relatore ha già svolto la relazione in commissione.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche con riferimento a tutti gli altri atti di competenza assembleare.
Art. 102
Ritiro di progetti o di proposte
1. Chi ha proposto un progetto di legge o di regolamento o una proposta di legge alle Camere o di un atto amministrativo può ritirare il progetto o la proposta fino a che su di essi non si è pronunciata la commissione referente.
2. L'avvenuto ritiro viene comunicato nei modi di cui all'articolo 22, comma 2.
Convocazione e modalità di svolgimento delle sedute in modalità telematica o mista
1. In caso di emergenza nazionale, deliberata dal Consiglio dei ministri, o regionale, decretata dal Presidente della Giunta regionale, su decisione dell’Ufficio di Presidenza, sentiti i Presidenti dei gruppi assembleari, le sedute dell’Assemblea legislativa e delle Commissioni assembleari possono tenersi in modalità telematica, con identificazione certa di tutti i partecipanti, per garantire la continuità nell’esercizio delle funzioni assembleari. Le sedute possono altresì essere convocate in forma mista, ovvero con la partecipazione di una parte dei componenti in collegamento telematico e una parte in presenza fisica.
2. Fuori dai casi di cui al comma 1, ciascun consigliere o componente della Giunta può, altresì, partecipare alle sedute dell’Assemblea legislativa o delle Commissioni assembleari in modalità telematica nei seguenti casi:
a) partecipazione a missioni istituzionali a norma dell' articolo 9 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 11 (Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'Assemblea) e dell’ articolo 4 della legge regionale 5 maggio 2016, n. 6 (Norme sul funzionamento della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo di cui alla legge regionale 27 maggio 2015, n. 5 (Diritti di cittadinanza e politiche di coesione globale tramite la valorizzazione delle relazioni tra gli emiliano-romagnoli nel mondo. Abrogazione della legge regionale 24 aprile 2006, n. 3 (Interventi a favore degli emiliano-romagnoli e funzionamento della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo));
b) stato di malattia certificato da un medico abilitato e iscritto all’albo del Servizio sanitario nazionale;
c) stato di malattia del figlio convivente minore di anni 14, certificato da un medico abilitato e iscritto all’albo del Servizio sanitario nazionale;
d) disabilità della persona convivente ai sensi dell’ articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 Sito esterno (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
e) assenza durante il periodo di congedo di maternità previsto dagli articoli 16 Sito esterno e 20 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 Sito esterno (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell' articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53 Sito esterno), o comunque per un periodo corrispondente;
f) assenza durante il periodo di congedo parentale previsto dall’ art. 32 del d.lgs. 151 del 2001 Sito esterno, o comunque per un periodo corrispondente;
g) nel caso di adozione o affidamento, durante il periodo ed alle condizioni previsti dall’ articolo 26 del d.lgs. 151 del 2001 Sito esterno;
h) nei casi di congedo di paternità previsto dall' articolo 28 del d. lgs. 151 del 2001 Sito esterno.
3. Le sedute svolte in modalità telematica o mista sono valide a tutti gli effetti.
4. Ai consiglieri regionali partecipanti in modalità telematica sono garantiti gli stessi diritti e prerogative dei consiglieri presenti in sede.
5. I consiglieri sono tenuti a mantenere attiva la telecamera del proprio dispositivo per la durata del loro intervento.
6. Il consigliere che partecipa ai lavori in modalità telematica non in sede è computato tra i presenti ai fini dei lavori dell’Assemblea legislativa o della Commissione assembleare, mentre è considerato assente ai fini del rimborso delle spese per il tragitto casa-lavoro di cui all’ articolo 8 della legge regionale n. 11 del 2013 .
7. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 anche le sedute dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa, ivi comprese quelle allargate ai Presidenti dei gruppi assembleari, ai Presidenti delle Commissioni e al rappresentante della Giunta, possono tenersi in modalità telematica o mista.

Note del Redattore:

Il presente regolamento interno è stato emanato con decreto del Presidente dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 4 dicembre 2007, n. 1

La procedura relativa alla richiesta di parere di conformità allo Statuto è prevista all' art. 9 L.R. 4 dicembre 2007 n, 23 (Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria)

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