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Documento vigente: Testo Coordinato

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DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 28 novembre 2007, n. 143

REGOLAMENTO INTERNO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL'EMILIA-ROMAGNA (1)

CAPO II
Mozioni di sfiducia e censura
Art. 110
Mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta
1. La mozione di sfiducia al Presidente della Giunta deve essere motivata e sottoscritta da almeno un quinto dei componenti dell'Assemblea ed è portata in discussione non prima di tre giorni ed entro quindici giorni dalla sua presentazione.
2. Alla discussione sulla mozione di sfiducia possono prendere la parola, per non più di quindici minuti complessivamente, compresa la dichiarazione di voto, il Presidente della Giunta e un consigliere per gruppo. Possono intervenire altri consiglieri solo per dichiarare la difformità del loro voto rispetto a quello del gruppo assembleare cui appartengono per non più di cinque minuti ciascuno.
3. Al termine della discussione, il Presidente dell'Assemblea pone in votazione la mozione di sfiducia. La mozione è votata per appello nominale e si intende approvata se esprime voto favorevole la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
4. Nel caso venga approvata la mozione di sfiducia, si avviano le procedure previste dallo statuto.
Censura al singolo assessore
1. Ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera h), dello statuto, le proposte di censura nei confronti di un assessore presentate con apposita mozione da almeno un quinto dei consiglieri assegnati sono poste all'ordine del giorno della prima seduta utile dell'Assemblea. Alla discussione possono prendere la parola, per non più di quindici minuti complessivamente, compresa la dichiarazione di voto, il Presidente della Giunta, l'assessore per il quale è proposta la censura e un oratore per gruppo. Possono intervenire altri consiglieri solo per dichiarare la difformità del loro voto rispetto a quello del gruppo assembleare cui appartengono per non più di cinque minuti ciascuno.
2. Terminata la discussione, il Presidente pone in votazione la censura per appello nominale che si intende approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Il Presidente dell'Assemblea trasmette la deliberazione al Presidente della Giunta entro i successivi tre giorni.

Note del Redattore:

Il presente regolamento interno è stato emanato con decreto del Presidente dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 4 dicembre 2007, n. 1

La procedura relativa alla richiesta di parere di conformità allo Statuto è prevista all' art. 9 L.R. 4 dicembre 2007 n, 23 (Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria)

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