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Documento vigente: Testo Originale

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DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 25 marzo 2014, n. 155

MODIFICHE AL REGOLAMENTO INTERNO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL'EMILIA-ROMAGNA (DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA 28 NOVEMBRE 2007,N.143) (1)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 102 del 4 aprile 2014

"Art. 19
Verifica e valutazione dell'attuazione del programma di governo
1. Secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 2, dello statuto, l'Assemblea legislativa è convocata una volta all'anno in accordo con il Presidente della Regione per ascoltare e discutere una relazione del Presidente della Regione sull'attuazione del programma di governo e sulle sue eventuali proposte di modifica, secondo tempi e modalità decisi dall'Ufficio di presidenza, nel rispetto dell'articolo 71, sentita la Conferenza dei presidenti di gruppo. L'Assemblea esprime le sue valutazioni e ne approva le eventuali modifiche con apposita risoluzione. La relazione sull'attuazione del programma di governo, unitamente alla relazione della Giunta sulla propria attività di cui all'articolo 46, comma 3, dello Statuto, viene svolta nell'ambito della sessione di bilancio di cui all'articolo 99.".
Art. 19
Modifica all'articolo 75 (Inversione dell'ordine del giorno e trattazione urgente di argomento non iscritto)
1.
Il comma 1 dell'articolo 75 è sostituito dal seguente:
"1. Nel corso della seduta ciascun consigliere o assessore può proporre per iscritto al Presidente dell'Assemblea l'inversione dell'ordine del giorno. Il Presidente, individuato il momento, sottopone la richiesta all'Assemblea che delibera. Possono intervenire un oratore a favore ed uno contro per non oltre tre minuti ciascuno. L'Assemblea delibera per alzata di mano.".
2.
Il comma 3 dell'articolo 75 è sostituito dal seguente:
"3. La trattazione urgente di argomenti non iscritti all'ordine del giorno può essere proposta per iscritto al Presidente dell'Assemblea non oltre la prima ora dall'inizio dei lavori di ogni seduta, sempre che sugli argomenti risulti esaurita, se occorrente, la funzione preparatoria e referente della commissione assembleare competente. Il presidente, individuato il momento, sottopone la richiesta all'Assemblea che delibera. Possono intervenire un oratore a favore ed uno contro per non oltre tre minuti ciascuno.".

Note del Redattore:

La presente deliberazione, approvata dall'Assemblea legislativa nella seduta del 25 marzo 2014, è stata adottata con decreto della Presidente dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 4 aprile 2014, n. 1.

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