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Documento vigente: Testo Originale

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DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 24 maggio 2022 , n. 82

MODIFICA AL REGOLAMENTO INTERNO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL'EMILIA-ROMAGNA (DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA 28 NOVEMBRE 2007, N. 143) (1)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 167 dell' 1 giugno 2022

INDICE

Art. 1 - Svolgimento in modalità telematica e mista delle sedute dell’Assemblea legislativa, delle Commissioni assembleari e dell’Ufficio di Presidenza
Art. 2Modifica all’art.124 del Regolamento interno dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna
Art. 1
Svolgimento in modalità telematica e mista delle sedute dell’Assemblea legislativa, delle Commissioni assembleari e dell’Ufficio di Presidenza
1. Nel Titolo X della deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 28 novembre 2007, n. 143 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna), al Capo III, dopo l’articolo 102, è inserito il seguente:
“Art. 102 bis
Convocazione e modalità di svolgimento delle sedute in modalità telematica o mista
1. In caso di emergenza nazionale, deliberata dal Consiglio dei ministri, o regionale, decretata dal Presidente della Giunta regionale, su decisione dell’Ufficio di Presidenza, sentiti i Presidenti dei gruppi assembleari, le sedute dell’Assemblea legislativa e delle Commissioni assembleari possono tenersi in modalità telematica, con identificazione certa di tutti i partecipanti, per garantire la continuità nell’esercizio delle funzioni assembleari. Le sedute possono altresì essere convocate in forma mista, ovvero con la partecipazione di una parte dei componenti in collegamento telematico e una parte in presenza fisica.
2. Fuori dai casi di cui al comma 1, ciascun consigliere o componente della Giunta può, altresì, partecipare alle sedute dell’Assemblea legislativa o delle Commissioni assembleari in modalità telematica nei seguenti casi:
a) partecipazione a missioni istituzionali a norma dell' articolo 9 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 11 (Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'Assemblea) e dell’ articolo 4 della legge regionale 5 maggio 2016, n. 6 (Norme sul funzionamento della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo di cui alla legge regionale 27 maggio 2015, n. 5 (Diritti di cittadinanza e politiche di coesione globale tramite la valorizzazione delle relazioni tra gli emiliano-romagnoli nel mondo. Abrogazione della legge regionale 24 aprile 2006, n. 3 (Interventi a favore degli emiliano-romagnoli e funzionamento della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo));
b) stato di malattia certificato da un medico abilitato e iscritto all’albo del Servizio sanitario nazionale;
c) stato di malattia del figlio convivente minore di anni 14, certificato da un medico abilitato e iscritto all’albo del Servizio sanitario nazionale;
d) disabilità della persona convivente ai sensi dell’ articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 Sito esterno (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
e) assenza durante il periodo di congedo di maternità previsto dagli articoli 16 Sito esterno e 20 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 Sito esterno (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell' articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53 Sito esterno), o comunque per un periodo corrispondente;
f) assenza durante il periodo di congedo parentale previsto dall’ art. 32 del d.lgs. 151 del 2001 Sito esterno, o comunque per un periodo corrispondente;
g) nel caso di adozione o affidamento, durante il periodo ed alle condizioni previsti dall’ articolo 26 del d.lgs. 151 del 2001 Sito esterno;
h) nei casi di congedo di paternità previsto dall' articolo 28 del d. lgs. 151 del 2001 Sito esterno.
3. Le sedute svolte in modalità telematica o mista sono valide a tutti gli effetti.
4. Ai consiglieri regionali partecipanti in modalità telematica sono garantiti gli stessi diritti e prerogative dei consiglieri presenti in sede.
5. I consiglieri sono tenuti a mantenere attiva la telecamera del proprio dispositivo per la durata del loro intervento.
6. Il consigliere che partecipa ai lavori in modalità telematica non in sede è computato tra i presenti ai fini dei lavori dell’Assemblea legislativa o della Commissione assembleare, mentre è considerato assente ai fini del rimborso delle spese per il tragitto casa-lavoro di cui all’ articolo 8 della legge regionale n. 11 del 2013 .
7. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 anche le sedute dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa, ivi comprese quelle allargate ai Presidenti dei gruppi assembleari, ai Presidenti delle Commissioni e al rappresentante della Giunta, possono tenersi in modalità telematica o mista.”.
Art. 2
Modifica all’art.124 del Regolamento interno dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna
1. All’ art. 124 del Regolamento interno dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, dopo il comma 4, è inserito il seguente comma:
“4 bis. Fino al termine dell’XI Legislatura, lo svolgimento in modalità telematica o mista delle sedute delle Commissioni assembleari, è disciplinata con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza.”.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Note del Redattore:

La presente deliberazione, approvata dall'Assemblea legislativa nella seduta del 24 maggio 2022, è stata adottata con decreto della Presidente dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 31 maggio 2022, n. 1

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