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Legislatura IX - Atto ispettivo ogg. n. 4532

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Oggetto:
Testo presentato:
4532 - Interpellanza dei consiglieri Naldi e Meo circa la situazione riguardante il Consiglio di Amministrazione dell'ASP "Distretto di Fidenza" in relazione alla normativa riguardante la scadenza, la proroga e la ricostituzione degli organi amministrativi.

Testo:

INTERPELLANZA

 

Premesso che

 

·         l’Assemblea dei soci dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ASP “Distretto di Fidenza” il 26 giugno scorso ha deliberato la “Proroga del Consiglio di Amministrazione” (delibera n. 7/2013) che sarebbe scaduto il 1° luglio 2013;

 

Considerato che

 

·         nella delibera sopra citata si indica testualmente nell’opportunità di “attendere l’approvazione della nuova legge regionale sulle Asp prima di procedere alla nomina delle nuove figure di governo dell’Azienda al fine di procedere coerentemente con i mutati orientamenti regionali”, la motivazione di tale proroga;

 

·         l’art.2 del D.L 293/1994 impone il rinnovo degli organismi di governance degli Enti pubblici e delle  persone  giuridiche  a  prevalente  partecipazione pubblica alla loro naturale scadenza;

 

·         l’art.20 dello Statuto dell’ASP “Distretto di Fidenza” fissa in 5 anni la durata del CdA;

 

·         nella delibera dell’Assemblea dei soci prima richiamata si da mandato al CdA “di adottare durante il periodo di conferma dell’incarico, tutti gli atti conseguenti agli indirizzi che i Soci intenderanno adottare”;

 

·         al contrario il Decreto Legge 16 maggio 1994, n. 293 “Disciplina della proroga degli organi amministrativi” all’articolo 3 comma 2 prevede che “nel periodo in cui sono prorogati, gli organi  scaduti  possono adottare  esclusivamente  gli  atti  di  ordinaria   amministrazione, nonché  gli atti urgenti e indifferibili  con  indicazione  specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.” e che “gli atti  non  rientranti  fra  quelli  indicati, adottati nel periodo di proroga, sono nulli”;

 

·         nonostante l’art. 3 del D.L. 293/1994 stabilisca chiaramente che gli organi amministrativi non ricostituiti sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo, nella delibera dell’Assemblea dei soci dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ASP “Distretto di Fidenza”, il Cda è prorogato senza specificare alcuna precisa data di scadenza, ovvero subordinandola “fino all’approvazione della nuova legge regionale delle Asp”;

 

Considerati inoltre

 

·         l’art. 4 del D.L. 293/1994 “Ricostituzione degli organi” in cui si prevede che “entro il periodo di proroga gli organi  amministrativi  scaduti debbono essere ricostituiti. Nei casi in cui i titolari della competenza alla ricostituzione siano  organi  collegiali  e  questi  non  procedano  alle  nomine  o designazioni ad essi spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del termine di proroga, la  relativa  competenza  e'  trasferita  ai rispettivi presidenti, i quali debbono comunque esercitarla entro la scadenza del termine medesimo”;

 

·         l’art 6 del D.L. 293/1994 “Decadenza degli organi non ricostituiti. Regime degli atti - Responsabilita'” in cui si stabilisce chiaramente che “decorso il termine massimo di  proroga  senza  che  si  sia provveduto  alla  loro  ricostituzione,  gli  organi amministrativi decadono. Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli. I titolari della competenza alla ricostituzione e  i  presidenti  degli  organi  collegiali sono responsabili dei danni conseguenti  alla  decadenza  determinata dalla loro condotta, fatta in  ogni  caso  salva  la  responsabilità penale individuale nella condotta omissiva”,

 

·         la L.R. 26 luglio 2013, n.12 recante “Disposizioni ordinamentali di riordino delle forme pubbliche di gestione nel sistema dei servizi sociali e socio-sanitari. Misure di sviluppo e norme di interpretazione autentica in materia di aziende pubbliche di servizi alla persona”, art.4 “Semplificazione degli organi di governo delle Aziende”;

 

tutto ciò premesso si interpella la Giunta regionale e l’Assessore competente

al fine di conoscere

 

·         se da quanto sopra richiamato non si prefiguri una sostanziale illegittima inadempienza da parte dell’Assemblea dei Soci e del suo Presidente e se non si desuma che il CdA di Asp “Distretto di Fidenza” non sia decaduto a far data dal 15 agosto u.s., giorno dal quale parrebbero configurarsi comportamenti che violano la legge e che potrebbero determinare gravi danni economici all’Ente qualora questi assumesse atti nulli;

 

·         se, alla luce dell’articolo 33 dello Statuto di Asp “Distretto di Fidenza”, in cui si dispone che la “durata del contratto del Direttore non può essere superiore a quella del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato” e che, conseguentemente, la proroga del CdA ha consentito anche la proroga dell’incarico del Direttore  sia ulteriormente inficiata dal rischio di incompatibilità con quanto previsto dal D.Lgs. 39/2013 (“Decreto anticorruzione”), in cui rischierebbe di incappare l’attuale Direttore, visto il suo ruolo di Consigliere comunale in un Comune superiore ai 15 mila abitanti, in caso di rinnovo del suo incarico;

 

·         infine se la Regione sia a conoscenza di altre situazioni in cui CdA di Asp siano stati prorogati in modo surrettizio e come intenda procedere per ovviare al problema di Asp “Distretto di Fidenza” ed eventuali casi simili.

 

 

Gian Guido Naldi

Gabriella Meo

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