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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 31 marzo 2003, n. 4

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DOTAZIONI ORGANICHE E DI COPERTURA DI POSTI VACANTI PER L'ANNO 2003

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 20 dicembre 2013, n. 27

INDICE

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione
Art. 2 - Limite alle dotazioni organiche
Art. 3 - Limite alla copertura di posti vacanti
Art. 4 - Limiti alla copertura di posti vacanti nelle Aziende del Servizio sanitario regionale e nell'ARPA
Art. 5 - Norme di salvaguardia
Art. 6 - Concorso all'ottimale gestione di processi di mobilità
Art. 7 - Entrata in vigore
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Finalità e ambito di applicazione
abrogato
Limite alle dotazioni organiche
abrogato
Limite alla copertura di posti vacanti
abrogato
Limiti alla copertura di posti vacanti nelle Aziende del Servizio sanitario regionale e nell'ARPA
abrogato
Norme di salvaguardia
abrogato
Art. 6
Concorso all'ottimale gestione di processi di mobilità (1)
1. La Regione e gli Enti di cui all'articolo 1, in via preliminare all'avvio di procedure selettive pubbliche per assunzione di personale, verificano con modalità definite dalla Giunta regionale, la possibilità di dare copertura ai relativi posti oggetto della programmazione dei fabbisogni per l'anno 2003, con personale presente nell'elenco di cui all'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
2. Accertata, per la singola procedura selettiva pubblica che si intende indire, l'assenza di personale da segnalare, la Regione e gli Enti di cui all'articolo 1 effettuano analoga verifica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica relativamente al personale inserito nell'elenco di cui all'articolo 34, comma 2, del D. lgs. n. 165 del 2001, nonché collocato in disponibilità in forza di specifiche disposizioni normative.
3. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, individuano i criteri e le modalità per la selezione delle eventuali disponibilità segnalate ed il termine, decorrente dall'avvio delle procedure di verifica, entro cui procedere all'avvio delle selezioni pubbliche per le posizioni per le quali non sia intervenuta la segnalazione di personale.
4. Per gli altri Enti di cui all'articolo 1, i criteri, le modalità ed il termine di cui al comma 3 sono stabiliti dalla Giunta regionale.
Entrata in vigore
abrogato

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 4 dell'art.1 L.R. 17 febbraio 2005 n. 7, le disposizioni del presente articolo si applicano alle programmazioni dei fabbisogni effettuate a partire dall'1 gennaio 2003

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