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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 16 gennaio 2004, n. 1

MISURE URGENTI PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO DALL'ABUSIVISMO URBANISTICO ED EDILIZIO

La Corte Costituzionale con sentenza 24 giugno n. 198, pubblicata nella G.U. del 7 luglio 2004, n. 26, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, sollevata con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 15 marzo 2004 e depositato il 23 marzo 2004.

BOLLETTINO UFFICIALE n. 8 del 16 gennaio 2004

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. La Regione conferma il principio della salvaguardia del territorio e dell'ambiente quale interesse preminente della comunità regionale.
2. Nell'esercizio delle funzioni legislative di governo del territorio ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione Sito esterno, con apposita legge la Regione detta, entro il 31 marzo 2004, nuove norme in materia di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni, promuovendo l'aggiornamento della strumentazione pianificatoria, potenziando gli apparati organizzativi e incentivando i sistemi tecnologici di controllo del territorio.
3. La legge regionale si conforma ai seguenti principi:
a) tutela assoluta delle risorse ambientali, del paesaggio e del patrimonio storico ed architettonico;
b) valorizzazione e ordinato sviluppo del territorio così come definito dal sistema della pianificazione territoriale e urbanistica, in coerenza con le previsioni della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio);
c) pieno riconoscimento del ruolo dei Comuni, nell'esercizio delle funzioni di governo del territorio, con particolare riferimento alle funzioni di controllo e di vigilanza, ai sensi della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 (Disciplina generale dell'edilizia);
d) generale non sanabilità delle violazioni in contrasto con la strumentazione urbanistica vigente.
Art. 2
1. Fino all'entrata in vigore della legge regionale prevista dall'articolo 1, i Comuni sospendono ogni determinazione circa la conclusione dei procedimenti relativi alla definizione degli illeciti edilizi, così come regolati dall'articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 Sito esterno (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici). Resta ferma la possibilità della presentazione delle domande di sanatoria da parte degli interessati, a tutela e garanzia delle loro posizioni giuridiche.
Art. 3
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

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