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LEGGE REGIONALE 18 luglio 2014, n. 18

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016 A NORMA DELL'ARTICOLO 30 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 220 del 18 luglio 2014

INDICE

Art. 1 - Stato di previsione delle entrate
Art. 2 - Stato di previsione delle spese
Art. 3 - Mutui e prestiti. Modifiche alla legge regionale n. 29 del 2013
Art. 4 - Conservazione dei residui passivi
Art. 5 - Aggiornamento alle risultanze della gestione dell'esercizio 2013 degli elementi iscritti nel bilancio annuale di previsione 2014
Art. 6 - Bilancio pluriennale
Art. 7 - Entrata in vigore
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Stato di previsione delle entrate
1. Nello stato di previsione delle entrate per l'esercizio finanziario 2014 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa Tabella n. 1.
2. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate risulta aumentato di Euro 453.578.689,14 quanto alla previsione di competenza, e aumentato di Euro 582.751.619,73 quanto alla previsione di cassa.
Art. 2
Stato di previsione delle spese
1. Nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2014 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa Tabella n. 2.
2. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle spese risulta aumentato di Euro 453.578.689,14 quanto alla previsione di competenza e aumentato di Euro 582.751.619,73 quanto alla previsione di cassa.
Art. 3
Mutui e prestiti. Modifiche alla legge regionale n. 29 del 2013
1. Per effetto delle variazioni apportate alle previsioni di ricorso al credito risultanti dalla allegata Tabella 1 - Variazioni alle previsioni dell'entrata - il mutuo autorizzato dall'articolo 17, comma 1, della legge regionale 20 dicembre 2013, n. 29 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016), di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2014, è ridotto di Euro 29.500.000,00.
2. Il comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale n. 29 del 2013 è soppresso.
3. Il rinnovo dell'autorizzazione alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari di cui all'articolo 17, comma 3, della legge regionale n. 29 del 2013 è aumentato di Euro 39.000.000,00.
Art. 4
Conservazione dei residui passivi
1. Le somme impegnate a norma dell'articolo 47 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4) e non pagate entro il termine dell'esercizio 2014 sono conservate nel conto dei residui e l'istituto della perenzione amministrativa previsto dall'articolo 60, comma 2, della legge regionale n. 40 del 2001 si applica per l'ultima volta con il rendiconto per l'esercizio finanziario 2013.
Art. 5
Aggiornamento alle risultanze della gestione dell'esercizio 2013 degli elementi iscritti nel bilancio annuale di previsione 2014
1. A norma dell'articolo 15 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 Sito esterno (Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, della L. 25 giugno 1999, n. 208 Sito esterno) e dell'articolo 30 della legge regionale n. 40 del 2001, sulla base delle risultanze dei residui attivi e passivi in chiusura dell'esercizio 2013 accertate in sede di ricognizione dei medesimi, a norma degli articoli 45 e 61 della legge regionale n. 40 del 2001, con determinazione del responsabile del Servizio Bilancio e finanze n. 5412 del 18 aprile 2014, e della giacenza iniziale di cassa accertata con determinazione del responsabile del Servizio Bilancio e finanze n. 5413 del 18 aprile 2014 di approvazione del conto del tesoriere reso a norma dell'articolo 63, comma 2, della legge regionale n. 40 del 2001, è disposto l'aggiornamento degli elementi del bilancio di previsione 2014 di cui all'articolo 11, comma 3 - Residui attivi e passivi, comma 4 - Saldo finanziario dell'esercizio precedente applicato al bilancio 2014 e comma 5 - Giacenza iniziale di cassa, della legge regionale n. 40 del 2001.
Art. 6
Bilancio pluriennale
1. Al bilancio pluriennale relativo al triennio 2014-2016 approvato dall'articolo 21 della legge regionale n. 29 del 2013, sono apportate le variazioni indicate nelle apposite Tabelle n. 1 e n. 2 allegate alla presente legge.
Art. 7
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

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