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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 03 aprile 2018, n. 3

RATIFICA DEL PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, L'AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO, LA REGIONE LOMBARDIA, LA REGIONE PIEMONTE, LA REGIONE VENETO PER UNA GESTIONE SOSTENIBILE E UNITARIA DELLA PESCA E PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO ITTICO NEL FIUME PO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 80 del 3 aprile 2018

INDICE

Art. 1 - Oggetto e finalità
Art. 2 - Efficacia dell'Intesa
Art. 3 - Adempimenti consequenziali
L'Assemblea legislativa regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Oggetto e finalità
1. In conformità all'articolo 25, comma 1, all'articolo 28, comma 4, lettera h) dello Statuto regionale e all'articolo 21, comma 4, della legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale) è ratificato il Protocollo d'intesa tra la Regione Emilia-Romagna, l'Autorità di bacino del fiume Po, la Regione Lombardia, la Regione Piemonte e la Regione Veneto per una gestione sostenibile e unitaria della pesca e per la tutela del patrimonio ittico nel fiume Po.
2. Il Protocollo d'intesa di cui al comma 1, debitamente sottoscritto e allegato alla presente legge per costituirne parte integrante e sostanziale, ha lo scopo di definire gli ambiti d'intervento e di uniformare le modalità e le procedure per regolare e facilitare la gestione comune della pesca e della tutela della fauna ittica nel fiume Po, adottando normative e pratiche condivise di gestione nei territori delle Regioni rivierasche. Il Protocollo d'intesa non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.
Art. 2
Efficacia dell'Intesa
1. Il Protocollo d'intesa di cui all'articolo 1, già ratificato dall'Autorità di bacino del fiume Po, dalla Regione Lombardia, dalla Regione Piemonte e dalla Regione Veneto, ha efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 3
Adempimenti consequenziali
1. L'approvazione di eventuali ulteriori accordi di carattere attuativo discendenti dal Protocollo d'intesa di cui all'articolo 1, nonché di eventuali atti attuativi ed esecutivi dello stesso, sono demandati a deliberazioni della Giunta regionale, fatta salva l'istituzione di ulteriori organi comuni da ratificare con legge regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

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