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Legislatura X - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 8099
Presentato in data: 08/03/2019
Progetto di legge d’iniziativa dei Consiglieri recante: “Norme per l’istituzione di spazi di sosta “rosa”". (08 03 19) A firma dei Consiglieri: Sensoli, Bertani

Presentatori:

Sensoli, Bertani

Testo:

 

NORME PER L’ISTITUZIONE DI SPAZI DI SOSTA "ROSA"

 


RELAZIONE

 

Le donne conducenti autoveicoli che si trovano in stato di gravidanza e le neo mamme alle prese con carrozzine e passeggini dei figli piccoli sono soggette a disagi negli spostamenti cittadini, spesso per le difficoltà di trovare parcheggio, i parcheggi rosa se pur destinati a soggetti deboli non sono previsti dal vigente codice della strada e pertanto, non essendo possibile sanzionare le occupazioni indebite, la presente iniziativa si fonda esclusivamente sulla responsabilità e sul senso civico dei cittadini invitati a rispettare i soggetti beneficiari dei parcheggi riservati.

Tenuto conto che il Movimento Cinque Stelle ha presentato una proposta di riforma di legge, alla Camera dei Deputati, per rielaborare il Codice della Strada, nella quale ci sono il “parcheggio rosa”, unicamente destinato alle donne in gravidanza o con bambini di età inferiore ad un anno di vita e misure di sicurezza, nel presente progetto di legge è previsto che la Regione si conformerà ad eventuali normative nazionali qualora determinino, nella materia, ulteriori condizioni migliorative per la mobilità delle donne in stato di gravidanza e delle neomamme.

 

 


 

Art. 1

Oggetto

 

1. La Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, con la presente legge reca disposizioni volte a valorizzare la responsabilità e il senso civico di ogni cittadino e la mobilità solidale a promuovere la rimozione di comportamenti discriminatori ed in particolare di promuovere la mobilità delle donne in stato di gravidanza e delle neomamme, nonché al fine di garantire una maggiore sicurezza.

 

Art. 2

Finalità

 

1. La presente legge definisce norme e criteri per la realizzazione nel territorio regionale di spazi di sosta definiti “rosa”, asserviti alle autovetture condotte da donne in gravidanza o neomamme.

 

2. La Regione creerà un apposito pannello per delimitare tali spazi sul tutto il territorio regionale.

 

3. Il pannello delimitativo non riprodurrà segnali stradali ma indicazioni, dalle quali non si possa in alcun modo ingenerare nell’utente la convinzione che si tratti di segnale stradale, e dalle quali risulti chiaro la destinazione ad iniziativa improntata alla civica cortesia degli altri utenti, il Codice della Strada non prevede di poter riservare posti auto a favore di questa categoria di automobilisti pertanto l’iniziativa si fonda esclusivamente sulla responsabilità e sul senso civico di ogni cittadino.

 

4. Qualora lo spazio sia utilizzato da utenti diversi dai destinatari della presente legge questi non potranno essere sanzionati.

 

5. La Regione si conformerà ad eventuali normative nazionali qualora determinino, nella materia di cui al comma 1, dell’art. 1, ulteriori condizioni migliorative per la mobilità delle donne in stato di gravidanza e delle neomamme.

 

Art. 3

Ubicazione dei Parcheggi “rosa”

 

1. Gli spazi rosa oggetto della presente legge saranno individuati dai Comuni in aree limitrofe agli ospedali ginecologici, ambulatori ginecologici pubblici, consultori familiari, asili nido, scuole materne ed elementari, uffici pubblici, studi medico pediatrici di base ed in aree private o private di utilizzo pubblico, previo accordo con la proprietà, destinate ad attività commerciali destinati all’approvvigionamento di generi alimentari quali ipermercati, centri commerciali.

 

2. I Comuni nell’ambito del loro podestà regolamentare in materia determinano la gratuita della sosta o la loro tariffazione oraria.

 

Art. 4

Contrassegno attestante il diritto a usufruire dei parcheggi riservati

 

1. Per usufruire degli spazi rosa, i destinatari dovranno dotarsi di apposito contrassegno rilasciato dagli uffici comunali competenti, da esporre sul parabrezza dell’auto.

 

2. Il contrassegno di cui al comma precedente ha validità di 24 mesi (3 mesi di gravidanza e 21 mesi dal parto).

 

Art. 5

Misure a favore dei degenti ospedalieri

 

1. Le Amministrazioni locali dovranno garantire:

 

-          alle persone che assistono degenti ospedalieri bisognosi di cura, la sosta gratuita per il periodo di tempo necessario, nelle aree limitrofe agli ospedali;

 

-          alle persone che accedono agli ospedali per visite, analisi, controlli medici la sosta gratuita per almeno due ore nelle aree limitrofe agli ospedali.

 

2. La Regione con apposito atto regolamenterà le modalità di rilascio da parte delle strutture ospedaliere delle attestazioni che danno diritto al parcheggio gratuito.

 

Art. 6

Norma finanziaria

 

1. L'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge non comporta oneri finanziari e aggiuntivi per il bilancio della Regione Emilia-Romagna.

 

 

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