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Legislatura IX - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 492
Presentato in data: 24/09/2010
Disposizioni a sostegno della riduzione della produzione dei rifiuti solidi urbani e della loro raccolta differenziata domiciliare nei Comuni dell'Emilia-Romagna. Modifiche ed integrazioni allalegge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (23 09 10).

Presentatori:

Meo Gabriella
Naldi Gian Guido

Testo:

                          PROGETTO DI LEGGE
Art.1
(Finalità)
La presente legge ha l'obiettivo di favorire la riduzione della
produzione dei rifiuti solidi urbani e la loro raccolta
differenziata domiciliare del tipo porta a porta . Si intende
realizzare ciò incentivando i Comuni virtuosi attraverso la
creazione di un fondo regionale che finanzi progetti in questi due
ambiti, e applicando penali alle Province inadempienti nel
raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata previste
dalle leggi vigenti.
Art. 2
(Sostituzione dell'articolo 11 della legge regionale n. 31 del 1996)
1. L'articolo 11 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31
(Disciplina del tributo speciale per il
deposito in discarica dei rifiuti solidi) è sostituito dal seguente:
Art. 11
Interventi in materia ambientale
1. Le entrate derivanti dal gettito del tributo regionale, al netto
della quota di cui al comma 1 dell'art. 10 assegnata alle Province,
sono destinate dalla legge regionale di bilancio nei settori
dell'ambiente, della qualità urbana e della tutela del territorio,
con particolare riguardo agli interventi volti alla innovazione di
processo e di sistema finalizzati a minimizzare il consumo delle
risorse e l'impatto ambientale nella produzione di beni e di
servizi, nonché al sostegno dei progetti di potenziamento della
raccolta differenziata.
2. A norma di quanto disposto dal comma 27 dell'art. 3 della legge
statale, una quota non inferiore al 50% delle entrate di cui al
comma 1, è finalizzata all'effettuazione dei seguenti interventi:
a) realizzazione di impianti, opere e servizi atti a favorire la
minore produzione dei rifiuti, il recupero di materie prime, la
raccolta differenziata, il recupero ed il riciclo dei rifiuti per le
finalità di cui alla L.R. 12 luglio1994, n. 27;
b) bonifica dei suoli inquinati e recupero delle aree degradate;
c) finanziamento dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e
l'Ambiente di cui alla L.R. 19 aprile
1995, n. 44;
d) istituzione e manutenzione delle aree protette di cui alla L.R. 2
aprile 1988, n. 11 e successive
modifiche ed integrazioni.
3. I finanziamenti di cui ai commi 1 e 2 sono utilizzati anche in
aggiunta ad altri mezzi finanziari
previsti nel bilancio regionale e destinati agli interventi indicati
nei medesimi commi.
4. Per la riduzione della produzione dei rifiuti solidi urbani e la
promozione della raccolta differenziata domiciliare di tipo porta a
porta la Regione istituisce un apposito fondo finalizzato ad
incentivare i nuovi progetti presentati dai Comuni. A tale fondo è
riservata una quota percentuale non inferiore al 50% del
finanziamento di cui al comma 2.
La Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare,
definisce le linee guida per l'assegnazione del fondo, nonché i
criteri, le modalità, i termini e le procedure per la presentazione
delle domande di ammissione ai contributi e per l'erogazione e la
liquidazione dei contributi stessi.
A puro titolo esemplificativo e senza alcuna pretesa di esaustività,
si citano alcuni degli interventi finanziabili, volti alla riduzione
della produzione dei rifiuti, che dovranno essere meglio articolati
e specificati nelle citate linee guida :
- allestimento di distributori alla spina;
- sistemazione o installazione di fontane per l'acqua pubblica;
- diffusione dell'utilizzo di pannolini lavabili;
- dotazione alle scuole di attrezzature per il lavaggio delle
stoviglie;
- promozione di feste e sagre ecosostenibili.
I progetti sono finanziati nei limiti dello stanziamento del fondo
disposto dal bilancio regionale e
secondo una graduatoria stilata in coerenza con le linee guida.
Art. 3
(Modifiche all'art. 13
della legge regionale n. 31 del 1996)
Sono aggiunti i seguenti commi 6 quater e 6 quinquies:
6 quater. Sono soggetti al pagamento dell'imposta in misura ridotta
rispetto all'ammontare fissato dal comma 5, lettera a), i rifiuti
urbani per le percentuali indicate:
a) pagamento nella misura del quaranta per cento dell'imposta nel
caso che il Comune produttore abbia raggiunto l'obiettivo del
sessanta per cento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
b) pagamento nella misura del settanta per cento dell'imposta, per
il conferimento della frazione dei rifiuti urbani, qualora nell'anno
precedente a quello di pagamento dell'imposta il Comune produttore
abbia assicurato il raggiungimento dell'obiettivo del quarantacinque
per cento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani.
6 quinquies. Sono soggetti al pagamento dell'imposta in misura
maggiore rispetto all'ammontare fissato dal comma 5, lettera a), i
rifiuti urbani per le percentuali appresso indicate:
a)aumento del venti per cento dell'imposta nel caso che nell'anno
precedente la Provincia produttrice non abbia raggiunto l'obiettivo
del quarantacinque per cento della raccolta differenziata;
b)dal 2013 aumento del venti per cento dell'imposta nel caso che
nell'anno precedente la Provincia produttrice non abbia raggiunto
l'obiettivo del sessantacinque per cento della raccolta
differenziata.
La Provincia ripartisce l'onere tra quei Comuni del proprio
territorio che non abbiano raggiunto le percentuali di cui ai punti
a) e b) sulla base delle quote di raccolta differenziata raggiunte
nei singoli Comuni. Il gettito derivante dalle addizionali d'imposta
di cui al presente comma, è interamente destinato a sostenere la
promozione di sistemi di raccolta differenziata di tipo domiciliare
porta a porta, integrando le risorse del fondo istituito dalla
Regione ai sensi dell'art. 11, comma 4.
Gabriella Meo
Gian Guido Naldi
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