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Legislatura IX - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 494
Presentato in data: 24/09/2010
Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale (24 09 10).

Presentatori:

Favia Giovanni
Defranceschi Andrea

Testo:

                     Progetto di legge regionale
Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 Disposizioni
in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di
consigliere regionale
Art.1
Modifica dell'articolo 2 comma 1 della L.R. 42 del 1995
1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 14 aprile 1995,
n. 42 le parole del 65 sono sostituite dalle parole del 33
Art.2
Abrogazione del comma 2 dell'articolo 3 della L.R. 42 del 1995
1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 14 aprile 1995,
n. 42 è abrogato.
Art. 3
Modifica dell'articolo 5 comma 1 della L.R. 42 del 1995
1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 14 aprile 1995,
n. 42 , è sostituito dal seguente:
1. Ai consiglieri regionali che svolgono particolari funzioni
compete, in aggiunta alla indennità prevista all'art. 2, una
indennità di funzione commisurata alle seguenti percentuali
dell'indennità mensile lorda percepita dai membri della Camera dei
Deputati:
a) al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della
Giunta regionale: indennità di funzione pari al 18 per cento;
b) al Vicepresidente della Giunta regionale e ai componenti della
Giunta regionale: indennità di funzione pari al 11 per cento;
c) ai Presidenti delle Commissioni consiliari, istituite a norma
dello Statuto e del Regolamento interno del Consiglio regionale:
indennità di funzione pari al 7 per cento.
Art. 4
Modifica dell'articolo 6 comma 1 della L.R. 42 del 1995
1. Al comma 1 lett. a) e b) dell'articolo 6 della legge regionale 14
aprile 1995, n. 42 le parole da da un rimborso forfettario a di
proprietà dell'amministrazione regionale sono sostituite dalle
seguenti: da un rimborso mensile a piè di lista conseguente alla
presentazione di documenti comprovanti le spese sostenute
nell'esercizio delle funzioni. L'importo mensile non potrà comunque
superare il 65 per cento dell'ammontare mensile della diaria
corrisposta ai membri della Camera dei Deputati .
Art. 5
Modifica dell'articolo 8 comma 1 della L.R. 42 del 1995
1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 14 aprile 1995,
n. 42 dopo le parole può essere inviato in missione , aggiungere le
parole in Italia e all'estero .
2. Il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 14 aprile 1995,
n. 42 è abrogato.
3. Al comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 14 aprile 1995,
n. 42 le parole e 3 sono abrogate.
Art. 6
Sostituzione della rubrica del capo IV della legge regionale 14
aprile 1995, n. 42
1. La rubrica del capo IV della legge regionale 14 aprile 1995, n.
42, è sostituita dalla seguente: Indennità di fine mandato e
assegno vitalizio per i consiglieri inabili al lavoro .
Art. 7
Abrogazione dell'articolo 11 della legge regionale 14 aprile 1995,
n. 42
1. L'articolo 11 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 è
abrogato.
Art. 8
Abrogazione dell'articolo 16 della legge regionale 14 aprile 1995,
n. 42
1. L'articolo 16 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 è
abrogato.
Art. 9
Abrogazione dell'articolo 17 della legge regionale 14 aprile 1995,
n. 42
1. L'articolo 17 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 è
abrogato.
Art. 10
Modifica dell'articolo 18 della legge regionale 14 aprile 1995, n.
42
1. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 14 aprile
1995, n. 42, dopo le parole dell'assegno vitalizio , aggiungere le
parole di cui all'articolo 14 .
2. Il comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale 14 aprile
1995, n. 42, è sostituito dal seguente:
3. La misura dell'assegno vitalizio varia in relazione al numero
di anni di mandato legislativo secondo la seguente tabella
.
Anni di contribuzione Percentuali sulla indennità
mensile lorda
Fino a 5 anni 10%
Da 6 a 10 anni 15%
Da 11 a 15 anni 20%
16 anni e oltre 25%
Art. 11
Abrogazione dell'articolo 19 della legge regionale 14 aprile 1995,
n. 42
1. L'articolo 19 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 è
abrogato.
Art. 12
Abrogazione dell'articolo 20 della legge regionale 14 aprile 1995,
n. 42
1. L'articolo 20 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 è
abrogato.
Art. 13
Abrogazione dell'articolo 21 della legge regionale 14 aprile 1995,
n. 42
1. L'articolo 21 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 è
abrogato.
Art. 14
Abrogazione dell'articolo 22 della legge regionale 14 aprile 1995,
n. 42
1. L'articolo 22 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 è
abrogato.
Art. 15
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia- Romagna.
Favia Giovanni (Movimento Cinque Stelle)
Defranceschi Andrea (Movimento Cinque Stelle)
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