Espandi Indice

Legislatura X - Progetto di legge (testo licenziato)

Share
Oggetto n. 4865
Licenziato in data: 18/07/2017
"Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019"

Testo:

 

 

 

 

 

 

 

Regione Emilia-Romagna

 

 

 

 

Assemblea Legislativa

 

 

 

I Commissione Permanente

" Bilancio, Affari generali ed istituzionali "

 

 

 

4865 -Progetto di legge d’iniziativa della Giunta recante: "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019" (Delibera di Giunta n. 876 del 16 06 17)

 

Pubblicato sul Supplemento speciale del Bollettino Ufficiale n. 178 del 26/06/2017

 

(Relatore consigliere Giuseppe Boschini

Relatore di minoranza consigliere Stefano Bargi)

 

 

Testo n. 14/2017 licenziato nella seduta del 18 luglio 2017 con il titolo:

 

Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019

 



 

 

 


 

INDICE

 

 

TITOLO I OGGETTO DELLA LEGGE REGIONALE

Art. 1 Oggetto e finalità

 

TITOLO II CURA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

Capo I Trasporti

Art. 2 Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 30 del 1992

Art. 3 Modifiche all’articolo 30 della legge regionale n. 30 del 1998

Capo II Settore abitativo

Art.  4 Modifiche all’articolo 30 della legge regionale n. 24 del 2001

Capo III Norme in materia di espropri

Art.  5 Modifiche all’articolo 13 della legge regionale n. 37 del 2002

Art.  6 Disposizioni in materia di reiterazione dei vincoli espropriativi decaduti

Art.  7 Abrogazione dell’articolo 30 della legge regionale n. 9 del 2016

 

TITOLO III SVILUPPO ECONOMICO

Capo I Agricoltura

Art.  8 Adesione a GACSA

Capo II Fiere

Art.  9 Modifiche all’articolo 1 della legge regionale n. 12 del 2000

Art. 10 Modifiche agli articoli 7 e 8 della legge regionale n. 12 del 2000

 

TITOLO IV SANITA’

Capo I Settore farmaceutico

Art. 11 Modifiche all’articolo 5 della legge regionale n. 2 del 2016

Art. 12 Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 2 del 2016

 

TITOLO V ULTERIORI DISPOSIZIONI

Capo I Tributi

Art. 13 Modifiche all’articolo 16 della legge regionale n. 9 del 2012

Capo II Personale

Art. 14 Norma transitoria in attuazione dell’articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2001

Capo III Beni affidati e attribuiti alle Agenzie regionali

Art. 15 Affidamento e attribuzione alle Agenzie regionali dei beni funzionali alle loro attività

 

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 Entrata in vigore

 

 


 

TITOLO I

OGGETTO DELLA LEGGE REGIONALE

 

Art. 1

Oggetto e finalità

 

1. In coerenza con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) la presente legge detta disposizioni finalizzate a rendere più efficace l’azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di economia e finanza regionale (DEFR 2017) in collegamento con la legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019.

 

 

TITOLO II

CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

 

Capo I

Trasporti

 

Art. 2

Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 30 del 1992

 

1. Il comma 4 dell’articolo 6 della legge regionale 20 luglio 1992, n. 30 (Programma di intervento per la sicurezza dei trasporti) è sostituito dal seguente:

 

“4. Ai componenti dell’Osservatorio sono riconosciute esclusivamente le spese di trasferta sostenute per l’attività svolta per l’Osservatorio medesimo, con le modalità previste dalla normativa vigente per il personale regionale, secondo la categoria o qualifica di appartenenza. Ai presidenti è riconosciuto il rimborso delle spese di trasferta, nei limiti e secondo le modalità vigenti per i dirigenti regionali.”.

 

2. Il comma 7 dell’articolo 6 della legge regionale n. 30 del 1992 è sostituito dal seguente:

 

“7. L’Osservatorio predispone con la direzione competente in materia di trasporti, d’intesa con le direzioni generali competenti in materia di politiche per la salute, cultura, politiche giovanili e politiche per la legalità, il programma annuale delle attività e lo sottopone alla Giunta regionale per l’approvazione, previa informativa alle competenti Commissioni assembleari.”.

 

3. Dopo iI comma 7 dell’articolo 6 della legge regionale n. 30 del 1992 è inserito il seguente:

 

“7 bis. Annualmente la Giunta, unitamente all’Osservatorio, presenta alla Commissione assembleare competente una relazione sull’attività svolta e sull’attuazione del programma.”.

 

 

Art. 3

Modifiche all’articolo 30 della legge regionale n. 30 del 1998

 

1. Dopo la lettera c ter) del comma 1 dell’articolo 30 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale) è inserita la seguente:

 

“c quater) la promozione dell’accessibilità dei veicoli a vario titolo autorizzati al transito in tutte le zone a traffico limitato (ZTL) istituite nei Comuni del territorio regionale dotati di sistemi di controllo elettronico degli accessi, sulla base di appositi accordi tra Comuni interessati e la Regione per la comunicazione dei dati relativi ai veicoli;”.

 

 

Capo II

Settore abitativo

 

Art. 4

Modifiche all’articolo 30 della legge regionale n. 24 del 2001

 

1. Il comma 3 dell’articolo 30 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo) è sostituito dal seguente:

 

“3. La dichiarazione di decadenza comporta il pagamento del canone di locazione maggiorato, determinato ai sensi dell’articolo 35, comma 2.”.

 

 

Capo III

Norme in materia di espropri

 

Art. 5

Modifiche all’articolo 13 della legge regionale n. 37 del 2002

 

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 13 della legge regionale 19 dicembre 2002, n. 37 (Disposizioni regionali in materia di espropri) sono aggiunti i seguenti:

 

“3 bis. Il divieto di reiterare più di una volta il vincolo espropriativo decaduto non trova applicazione per il completamento di opere pubbliche o di interesse pubblico lineari la cui progettazione preveda la realizzazione per lotti o stralci funzionali, secondo la normativa vigente, fermo restando l'obbligo di puntuale motivazione del provvedimento che dispone la reiterazione del vincolo, nonché la corresponsione al proprietario dell'indennità di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)).

 

3 ter. Resta salva la possibilità di una nuova programmazione che assicuri il completamento delle opere di cui al comma 3 bis.”.

 

 

Art. 6

Disposizioni in materia di reiterazione dei vincoli espropriativi decaduti

 

1. Il comma 3 bis dell’articolo 13 della legge regionale n. 37 del 2002 trova immediata applicazione ai procedimenti espropriativi non ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

 

Art. 7

Abrogazione dell’articolo 30 della legge regionale n. 9 del 2016

 

1. L’articolo 30 della legge regionale 30 maggio 2016, n. 9 (Legge comunitaria regionale per il 2016) è abrogato.

 

 

TITOLO III

SVILUPPO ECONOMICO

 

Capo I

Agricoltura

 

Art. 8

Adesione a GACSA

 

1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di promuovere lo sviluppo di tecniche, politiche e investimenti per un’agricoltura sostenibile, per la sicurezza alimentare e la mitigazione degli effetti del cambiamento climatico, è autorizzata ad aderire a GACSA (Global Alliance for Climate Smart Agriculture), una rete internazionale di istituzioni pubbliche e private che sostiene le predette finalità, coordinata dalla FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations).

 

2. Il presidente della Giunta regionale o un suo delegato è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione Emilia-Romagna a GACSA.

 

3. L’adesione non comporta oneri per la Regione Emilia-Romagna.

 

 

Capo II

Fiere

 

Art. 9

Modifiche all’articolo 1 della legge regionale n. 12 del 2000

 

1. Alla fine del comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 12 (Ordinamento del sistema fieristico regionale) è aggiunto il seguente periodo: “Gli esercenti l’attività fieristica sono operatori di mercato sottoposti alle regole di concorrenza.”.

 

 

Art. 10

Modifiche agli articoli 7 e 8 della legge regionale n. 12 del 2000

 

1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale n. 12 del 2000 è abrogata.

 

2. La lettera b) del comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale n. 12 del 2000 è abrogata.

 

3. Alla lettera d) del comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale n. 12 del 2000 sono soppresse le seguenti parole: “, e necessariamente dei soci di parte pubblica”.

 

4. Al comma 4 bis dell’articolo 8 della legge regionale n. 12 del 2000 le parole “Le lettere b) e d) del comma 3 non si applicano” sono sostituite dalle seguenti: “La lettera d) del comma 3 non si applica”.

 

 

TITOLO IV

SANITA’

 

Capo I

Settore farmaceutico

 

Art. 11

Modifiche all’articolo 5 della legge regionale n. 2 del 2016

 

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 3 marzo 2016, n. 2 (Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali) è aggiunto il seguente:

 

“1 bis. In mancanza di una graduatoria valida attraverso la quale poter assegnare la sede farmaceutica per il privato esercizio, il termine di cui al comma 1 è prorogato fino all’approvazione della prima graduatoria utile.”.

 

 

Art. 12

Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 2 del 2016

 

1. Il comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale n. 2 del 2016 è sostituito dal seguente:

 

“1. Il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti e di nuova istituzione ha luogo mediante concorso indetto ed espletato ogni quattro anni dalla Regione per l'intero territorio regionale.”.

 

 

TITOLO V

ULTERIORI DISPOSIZIONI

 

Capo I

Tributi

 

Art. 13

Modifiche all’articolo 16 della legge regionale n. 9 del 2012

 

1. La rubrica dell’articolo 16 della legge regionale 26 luglio 2012, n. 9 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014. Primo provvedimento generale di variazione) è sostituita dalla seguente: “Riscossione delle tasse automobilistiche da parte delle banche e di altri soggetti autorizzati”.

 

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale n. 9 del 2012 è inserito il seguente:

 

“1 bis. Oltre ai soggetti previsti al comma 1, la riscossione delle tasse automobilistiche è consentita altresì ai soggetti autorizzati a prestare i servizi di pagamento di cui all’articolo 1, comma 2, lettera f), n. 4) del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), a condizione che siano a ciò autorizzati, ai sensi dell’articolo 114-novies, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 385 del 1993, ed iscritti al relativo albo.”.

 

3. Al comma 3 dell’articolo 16 della legge regionale 26 luglio 2012, n. 9 dopo le parole “di cui al comma 1” sono inserite le seguenti: “e al comma 1 bis”.

 

 

Capo II

Personale

 

Art. 14

Norma transitoria in attuazione dell’articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2001

 

1. Nelle more del riassetto complessivo dei finanziamenti disposti dalla Regione a favore degli enti locali, ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 22 febbraio 2001, n. 5 (Disciplina dei trasferimenti di personale regionale a seguito di conferimento di funzioni), al fine di garantire il mantenimento delle funzioni, restano fermi per l’anno 2017 gli impegni dedotti dalle intese relative all’anno 2016, in attesa di una revisione da effettuarsi entro il 31 dicembre 2017.

 

 

Capo III

Beni affidati e attribuiti alle Agenzie regionali

 

Art. 15

Affidamento e attribuzione alle Agenzie regionali dei beni funzionali alle loro attività

 

1. Il presente articolo disciplina il completamento dell’affidamento da parte della Regione Emilia-Romagna dei beni mobili ed immobili ai seguenti enti sub-regionali, che sono tutti dotati di autonomia patrimoniale:

 

a) Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;

 

b) Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA);

 

c) Istituto per i beni artistici culturali e naturali (IBACN);

 

d) Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici (Intercent-Er);

 

e) Agenzia regionale per il lavoro (ARL);

 

f) Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia (ARPAE).

 

2. Alle Agenzie di cui al comma 1 è affidata, con le modalità ed i tempi di cui al presente articolo, la gestione dei beni immobili appartenenti al demanio e patrimonio disponibile e indisponibile regionale, insistenti sul territorio, funzionali allo svolgimento delle attività proprie.

 

3. I beni immobili di proprietà regionale sono affidati in gestione alle Agenzie regionali di cui al comma 1, con vincolo di destinazione all'esercizio delle proprie funzioni, nello stato di fatto, di diritto, conservazione e consistenza in cui attualmente si trovano, sulla base di apposita convenzione a titolo gratuito, nella quale sono specificati i vincoli gravanti sui beni stessi ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). Nella convenzione sono altresì specificati gli impegni delle parti in merito agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, agli adeguamenti alle normative edilizie e di sicurezza, al pagamento delle imposte, contributi e tasse a carico della proprietà, attuali o di futura istituzione. All'atto della presa in consegna dei beni immobili da parte delle Agenzie regionali di cui al comma 1, le parti procedono in contraddittorio alla redazione di un verbale di consegna, comprendente l'elenco puntuale degli immobili assegnati.

 

4. Per i beni immobili, utilizzati dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile ed affidati ad organizzazioni di volontariato di protezione civile convenzionate con la Regione, nonché per i beni rientranti nella gestione del demanio idrico statale ed assegnati all’Agenzia stessa ai fini della difesa del suolo e della costa, sarà cura dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile effettuare la presa in carico degli stessi compreso il subentro e la regolarizzazione dei rapporti d’uso.

 

5. I mezzi di trasporto e le attrezzature di proprietà della Regione Emilia-Romagna, attualmente in uso all’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, per l'esercizio delle proprie funzioni, vengono ceduti, a titolo gratuito, nello stato di fatto, di diritto, conservazione e consistenza in cui attualmente si trovano, dalla Regione all’Agenzia stessa, previa individuazione dei singoli beni, distinti per categorie, con specifica determinazione del dirigente regionale competente, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10 (Disciplina dei beni regionali - Abrogazione della legge regionale 10 aprile 1989, n. 11).

 

6. I beni mobili e i beni mobili registrati, utilizzati per l’esercizio delle funzioni di gestione previste dall’articolo 14, comma 1, lettere h), i), l) ed m) della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) di proprietà delle Province sono trasferiti direttamente in proprietà a titolo gratuito all’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

 

7. Entro il 31 dicembre 2017 la Giunta regionale provvede alla revisione dei rapporti convenzionali in essere con le Agenzie regionali di cui al comma 1 ed alla definizione di nuovi rapporti, anche ai fini della riparametrazione del fondo annuale spettante alle singole Agenzie. La Regione Emilia-Romagna provvederà esclusivamente alla fornitura di beni e servizi e ad eventuali locazioni di immobili previste nell’ambito di tali convenzioni.

 

 

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

 

Art. 16

Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

 

Espandi Indice