Testo
Verbale n. 4/2005
Seduta del 19 luglio 2005
Il giorno 19 luglio 2005 alle ore 14,30 si è riunita presso la sede
dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, in Bologna
Viale A. Moro n. 50, la Commissione Bilancio Affari generali ed
istituzionali, convocata con nota prot. n. 11133 del 14 luglio 2005
Partecipano alla seduta i Consiglieri:
Cognome e nome Qualifica Gruppo Voto
NERVEGNA ANTONIO Presidente FORZA ITALIA 5
BERETTA NINO Vicepresidente UNITI NELL'ULIVO 7 presente
- DS
MANFREDINI MAURO Vicepresidente LEGA NORD 3 presente
PADANIA EMILIA E
ROMAGNA
AIMI ENRICO Componente ALLEANZA 4 presente
NAZIONALE
BORTOLAZZI Componente PARTITO DEI 1 presente
DONATELLA COMUNISTI
ITALIANI
CARONNA SALVATORE Componente UNITI NELL'ULIVO 5 presente
- DS
GALLETTI GIANLUCA Componente UDC - UN. DEM. 1
CRIS. E DI
CENTRO
GUERRA DANIELA Componente VERDI PER LA 2 presente
PACE
MANCA DANIELE Componente UNITI NELL'ULIVO 1 presente
- DS
MASELLA LEONARDO Componente PARTITO DELLA 3
RIFONDAZIONE
COMUNISTA
MONACO CARLO Componente PER L'EMILIA - 1
ROMAGNA
MONARI MARCO Componente UNITI 3 presente
NELL'ULIVO-DL
MARGHERITA
MONTANARI ROBERTO Componente UNITI NELL'ULIVO 2
- DS
NANNI PAOLO Componente ITALIA DEI 1
VALORI con DI
PIETRO
RICHETTI MATTEO Componente UNITI 4 presente
NELL'ULIVO-DL
MARGHERITA
RIVI GIAN LUCA Componente UNITI NELL'ULIVO 2 presente
- DS
VARANI GIANNI Componente FORZA ITALIA 4
ZANCA PAOLO Componente UNITI NELL'ULIVO 1 presente
- SDI
Il consigliere Roberto GARBI sostituisce il consigliere Montanari,
il consigliere Ubaldo SALOMONI sostituisce il consigliere Nervegna.
Sono presenti: il Sottosegretario alla Presidenza Alfredo Bertelli,
il Vicepresidente della Giunta Assessore a Finanze. Europa Flavio
Delbono, l'Assessore a Programmazione e sviluppo territoriale.
Cooperazione col sistema delle Autonomie. Organizzazione Luigi
Gilli, l'Assessore a Mobilità e Trasporti Alfredo Peri.
Sono presenti inoltre: Zucchini (Dir. gen. IBACN), Pasquini (Dir.
gen. Risorse finanziarie e strumentali), Bellei e Gaspari (Serv.
Bilancio - Risorse finanziarie), Mantini (Ufficio Stampa Assemblea
Legislativa)
Presiede la seduta: Nino Beretta
Assiste la segretaria: Claudia Cattoli
Resocontista: Chiara Caciagli
Presiede il Vicepresidente Nino Beretta, che dichiara aperta la
seduta.
- Approvazione del verbale n. 2 del 2005.
La Commissione approva all'unanimità dei presenti il verbale n. 2
del 2005, relativo alla seduta del 21 giugno 2005.
- - - - -
Il consigliere RIVI propone l'inversione dell'ordine dei lavori,
anticipando l'esame del provvedimento relativo alI'IBC (ogg.169).
La Commissione concorda.
169 - Proposta recante: Approvazione bilancio consuntivo 2004 e
primo provvedimento di variazione bilancio 2005 e pluriennale
2005-2007 dell'IBACN (delibera di Giunta n. 973 del 27 06 05).
Illustra ZUCCHINI.
La Commissione esprime parere favorevole con 19 voti a favore (pdci,
uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 8 astenuti (fi, lega
nord), nessun contrario.
Entrano i consiglieri Guerra e Aimi.
- - - - -
108 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: Legge finanziaria
regionale adottata a norma dell'art. 40 della L. R. 15 novembre
2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di
assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 2005 e del
bilancio pluriennale 2005 - 2007. Primo provvedimento generale di
variazione (delibera di Giunta n. 897 del 13 06 05)
109 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: Assestamento del
bilancio di previsione della Regione Emilia - Romagna per
l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005 - 2007
a norma dell'art. 30 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40. Primo
provvedimento generale di variazione (delibera di Giunta n. 898 del
13 06 05).
Il presidente BERETTA riassume l'iter dell'assestamento del bilancio
regionale 2005, ricordando le fasi dell'illustrazione e discussione
generale e dell'udienza conoscitiva, svolte rispettivamente nelle
sedute del 21 giugno e 12 luglio scorsi.
Il Vicepresidente della Giunta regionale DELBONO, dopo avere
ringraziato la segreteria della Commissione per la predisposizione
dei documenti di lavoro con l'indicazione degli emendamenti
presentati, illustra gli emendamenti stessi. Osserva che, pur non
essendo prassi abituale della Giunta, tuttavia alcuni emendamenti
inseriti in legge finanziaria modificano disposizioni di leggi
regionali precedenti, per ragioni di urgenza dovute ai tempi tecnici
di avvio legislatura, sia in riferimento alla predisposizione del
progetto di legge originario, che all'insediamento degli organi
istituzionali dopo la pausa elettorale, e alla necessità di dotarsi
rapidamente delle modifiche richieste.
Pone quindi l'attenzione sulle proposte che hanno una valenza più
specificamente economico-finanziaria e integrano alcuni capitoli di
bilancio.
Un primo emendamento rilevante riguarda lo stanziamento riferito
alla parte corrente per un totale di 2,35 milioni di euro a favore
del commercio, in particolare per cooperative di garanzia e
consorzi-fidi. Si tratta del settore meno tutelato, a causa dei
vincoli derivanti dall'articolo 3 della legge finanziaria nazionale
e dell'assenza di mezzi statali da poter erogare. Il progetto di
legge iniziale stanziava 3,5 milioni di euro in investimenti da
destinare ai Comuni tramite le Province, per concertare con le
associazioni commerciali locali iniziative a favore del commercio:
ma si trattava di un intervento pubblico su pubblico, senza risorse
destinate direttamente a beneficio di soggetti privati; la Regione
si era riservata di studiare una soluzione, che si concreta appunto
nella modifica illustrata.
Afferma che il volume totale delle risorse stanziate negli
emendamenti è contenuto e ammonta a poco più di 4 milioni di euro
per la parte corrente e a 4,6 per la parte investimenti.
Per quanto riguarda gli investimenti, due sono gli interventi
principali.
Il primo, 2,58 milioni di euro per lo sviluppo delle zone montane, a
finanziamento della legge regionale per la montagna. Nel progetto di
legge originario erano già stati stanziati 2 milioni di euro; viene
così ripristinato (non compariva nel previsionale per mancanza di
risorse) lo stanziamento storico a favore delle Comunità montane;
sono fondi amministrati dalle Comunità montane stesse, quindi
coerenti con l'articolo 3.
Il secondo è di 1,5 milioni di euro, contributi in conto capitale a
favore delle Province per la sistemazione, il miglioramento e la
costruzione di strade di proprietà comunale.
Conclude rinviando l'illustrazione degli altri emendamenti della
Giunta regionale alla legge finanziaria al momento dell'esame dei
singoli articoli, con gli eventuali approfondimenti degli assessori
di competenza.
La consigliera GUERRA chiede chiarimenti sulla trasmissione ai
consiglieri degli emendamenti presentati, lamentando di non aver
ricevuto la documentazione in tempo utile per valutarla e dichiara
di non partecipare al voto sugli emendamenti.
Il presidente BERETTA precisa che i documenti di lavoro relativi ai
progetti di legge in oggetto, con l'indicazione degli emendamenti
presentati alla data del 15 luglio, sono stati distribuiti il 15
luglio stesso, mentre in data odierna è stata trasmessa la nuova
edizione dell'emendamento n. 10 della Giunta regionale, sostitutivo
del precedente.
Anche il consigliere SALOMONI esprime perplessità sulla procedura
seguita, chiedendo ulteriori chiarimenti sull'invio degli
emendamenti e una illustrazione puntuale delle singole proposte di
modifica.
Il presidente BERETTA chiarisce che gli emendamenti, come ogni altra
documentazione allegata alla convocazione, o relativa agli oggetti
in discussione all'ordine del giorno, è trasmessa ai componenti
della Commissione.
Dichiarata conclusa la discussione generale, la Commissione procede
con l'esame del progetto di legge ogg. 108, sulla base del documento
di lavoro predisposto dalla segreteria della Commissione (v.
allegato n. 1).
108 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: Legge finanziaria
regionale adottata a norma dell'art. 40 della L. R. 15 novembre
2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di
assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 2005 e del
bilancio pluriennale 2005 - 2007. Primo provvedimento generale di
variazione (delibera di Giunta n. 897 del 13 06 05)
Art. 1 Sviluppo del sistema informativo regionale (SIR)
La Commissione esprime parere favorevole con 21 voti a favore (pdci,
uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi, verdi), 12 contrari (an,
fi, lega nord), nessun astenuto all'articolo suddetto.
Art. 2 Adesione della Regione Emilia-Romagna alla Fondazione Stava
1985 ONLUS
La Commissione esprime parere favorevole con 21 voti a favore (pdci,
uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi, verdi), 12 contrari (an,
fi, lega nord), nessun astenuto all'articolo suddetto.
Art. 3 Cartografia regionale
La Commissione esprime parere favorevole con 21 voti a favore (pdci,
uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi, verdi), 12 contrari (an,
fi, lega nord), nessun astenuto all'articolo suddetto.
Art. 4 Partecipazione alla Fondazione Qualivita - Fondazione per la
tutela e la valorizzazione dei prodotti alimentari europei di
qualità
La Commissione esprime parere favorevole con 21 voti a favore (pdci,
uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi, verdi), 12 contrari (an,
fi, lega nord), nessun astenuto all'articolo suddetto.
Entrano i consiglieri Monari e Richetti; esce la consigliera Guerra.
Emendamento n. 1 (aggiuntivo) della Giunta regionale
Art. 4 bis Contributo straordinario alla Enoteca regionale
Emilia-Romagna
(che diventa art. 5)
Il consigliere SAOLOMONI chiede chiarimenti.
Il vicepresidente DELBONO precisa che con l'emendamento in esame la
Giunta propone di dare all'enoteca regionale ulteriori 150.000 euro
rispetto al contributo ordinario.
Il consigliere SALOMONI, premesso che l'enoteca è un punto di
eccellenza della Regione, osserva come il contributo straordinario
sia indice di una cattiva programmazione e gestione; infatti quando
è stato predisposto il budget o non si sono tenute in debita
considerazione le spese reali oppure si sono spese in modo non
attento le risorse messe a disposizione.
La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (pdci,
uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-margherita, uniti
nell'ulivo-sdi), 7 contrari (an, lega nord), 5 astenuti (fi) al
nuovo articolo.
Art. 5 Overbooking sul Piano regionale di Sviluppo Rurale 2000-2006
(che diventa art. 6)
Emendamento n. 2 (modificativo) della Giunta regionale
Con distinte votazioni di identico contenuto, la Commissione esprime
parere favorevole con 26 voti a favore (pdci, uniti nell'ulivo-ds,
uniti nell'ulivo-margherita, uniti nell'ulivo-sdi), 7 contrari (an,
lega nord), 5 astenuti (fi) all'emendamento suddetto e all'articolo
5 così modificato.
Art. 6 Potenziamento strutture produttive zootecniche
(che diventa art.7)
La Commissione esprime parere favorevole con 30 voti a favore (an,
pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-margherita, uniti
nell'ulivo-sdi), 8 astenuti (fi, lega nord), nessun contrario
all'articolo suddetto.
Art. 7 Interventi volti alla ricerca delle cause del degrado
ambientale
(che diventa art. 8)
La Commissione esprime parere favorevole con 30 voti a favore (an,
pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-margherita, uniti
nell'ulivo-sdi), 8 astenuti (fi, lega nord), nessun contrario
all'articolo suddetto.
Art. 8 Pianificazione di tutela, uso e risanamento delle acque
(che diventa art. 9)
La Commissione esprime parere favorevole con 30 voti a favore (an,
pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-margherita, uniti
nell'ulivo-sdi), 8 astenuti (fi, lega nord), nessun contrario
all'articolo suddetto.
Art. 9 Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua
di competenza regionale
(che diventa art. 10)
La Commissione esprime parere favorevole con 30 voti a favore (an,
pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-margherita, uniti
nell'ulivo-sdi), 8 astenuti (fi, lega nord), nessun contrario
all'articolo suddetto.
Art. 10 Investimenti nel settore dei trasporti
(che diventa art. 11)
La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (pdci,
uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-margherita, uniti
nell'ulivo-sdi), 12 astenuti (an, fi, lega nord), nessun contrario
all'articolo suddetto.
Art. 11 Viabilità di interesse regionale
(che diventa art. 12)
La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (pdci,
uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-margherita, uniti
nell'ulivo-sdi), 12 astenuti (an, fi, lega nord), nessun contrario
all'articolo suddetto.
Art. 12 Protezione civile - Interventi di emergenza
(che diventa art. 13)
La Commissione esprime parere favorevole con 33 voti a favore (an,
lega nord, pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-margherita,
uniti nell'ulivo-sdi), 5 astenuti (fi), nessun contrario
all'articolo suddetto.
Art. 13 Integrazione regionale per il finanziamento del Servizio
sanitario regionale per l'anno 2005
(che diventa art. 14)
La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (pdci,
uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-margherita, uniti
nell'ulivo-sdi), 12 astenuti (an, fi, lega nord), nessun contrario
all'articolo suddetto.
Art. 14 Interventi di promozione e supporto nei confronti delle
Aziende sanitarie gestiti direttamente dalla Regione
(che diventa art. 15)
Emendamento n. 3 (modificativo) della Giunta regionale
Con distinte votazioni di identico contenuto, la Commissione esprime
parere favorevole con 26 voti a favore (pdci, uniti nell'ulivo-ds,
uniti nell'ulivo-margherita, uniti nell'ulivo-sdi), 12 astenuti (an,
fi, lega nord), nessun contrario all'emendamento suddetto e
all'articolo 14 così modificato.
Art. 15 Politiche abitative e realizzazione strutture di accoglienza
(che diventa art. 16)
La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (pdci,
uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-margherita, uniti
nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega nord), nessun astenuto
all'articolo suddetto.
Art. 16 Contributi agli Enti locali per il potenziamento dei poli
didattico-scientifici per nuovi insediamenti universitari
(che diventa art. 17)
La Commissione esprime parere favorevole con 30 voti a favore (an,
pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-margherita, uniti
nell'ulivo-sdi), 8 astenuti (fi, lega nord), nessun contrario
all'articolo suddetto.
Art. 17 Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini
(che diventa art. 18)
La Commissione esprime parere favorevole con 25 voti a favore (uniti
nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-margherita, uniti nell'ulivo-sdi),
12 contrari (an, fi, lega nord), 1 astenuto (pdci) all'articolo
suddetto.
Emendamento n. 4 (aggiuntivo) della Giunta regionale
Art. 17 bis Modifiche alla legge regionale n. 27 del 2004
(che diventa art. 19)
Dopo una breve discussione sulle conseguenze del comma 2, la
Commissione, su proposta del presidente BERETTA, concorda di
rinviare l'esame dell'articolo.
Entra la consigliera Guerra.
Art. 18 Modifiche alle autorizzazioni di spesa disposte da leggi
regionali precedenti
(che diventa art. 20)
La Commissione esprime parere favorevole con 28 voti a favore (pdci,
uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-margherita, uniti
nell'ulivo-sdi, verdi), 12 astenuti (an, fi, lega nord), nessun
contrario all'articolo suddetto.
Art. 19 Trasferimento all'esercizio 2005 delle autorizzazioni di
spesa relative al 2004 finanziate con mezzi regionali
(che diventa art. 21)
Il consigliere SALOMONI chiede chiarimenti sulla diminuzione
relativa ai fondi per la montagna che si rinviene alla voce 3)
dell'articolo in esame (capitolo 3455). Sottolinea come solo con
l'assestamento sia stato istituito il fondo sulla montagna previsto
dalla legge regionale n. 2 del 2004, ma come, in parallelo, si siano
tolti alla montagna circa 2 milioni di euro.
Quanto all'inserimento del nuovo capitolo destinato al fondo
speciale previsto dall'articolo 8 della legge regionale 2, auspica
che nel prossimo bilancio sia riservata la risorsa finanziaria
adeguata disposta dalla stessa norma, vale a dire il 2% degli
investimenti della Regione, che, da un calcolo approssimativo, lo
scorso anno ammontava a circa 7 milioni di euro.
Il vicepresidente DELBONO chiarisce che è stato ripristinato lo
storico stanziamento dei contributi alla montagna gestiti dalle
Comunità montane, pari 2,58 milioni di euro; la voce 3)
dell'articolo in esame e il segno meno che vi compare è solo una
regolazione contabile dovuta ad uno slittamento di fondi.
Afferma poi che non è vero che la montagna riceva minori risorse
rispetto agli anni precedenti, anzi ne riceve di più: 2 milioni già
stanziati nel progetto di legge, più 2,5 con gli emendamenti.
Precisa infine che non vi è un articolo specifico inserito nella
legge finanziaria, perché si tratta di un emendamento di bilancio.
La legge finanziaria infatti istituisce nuovi capitoli o modifica
l'assetto del bilancio precedente, mentre nel caso in questione non
si modifica nulla, bensì si stanziano ulteriori 2,58 milioni di euro
in investimento alle Comunità montane.
Ribadisce che la voce di segno negativo all'articolo 19 è solo una
regolazione contabile dovuta alle prechiusure 2004.
La Commissione esprime parere favorevole con 28 voti a favore (pdci,
uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-margherita, uniti
nell'ulivo-sdi, verdi), 12 contrari (an, fi, lega nord), nessun
astenuto all'articolo 19.
Art. 20 Modifiche alla legge regionale n. 30 del 1998
(che diventa art. 22)
Emendamento n. 5 (modificativo) della Giunta regionale
Il consigliere ZANCA rileva come l'articolo in esame, e a maggior
ragione l'emendamento che vi insiste, poco riguardi la legge
finanziaria regionale. Quindi a suo parere sarebbe più opportuno che
l'assessore di riferimento ne spiegasse il contenuto, risultando
complicato votare una proposta di modifica di cui sfuggono gli
effetti.
La consigliera GUERRA sottolinea che la norma interviene su
procedimenti già attivati, in una materia - il trasporto pubblico
locale - particolarmente complessa e che in tal modo si modifica,
attraverso una norma intrusa, una legge di settore frutto di un
dibattito lungo, approfondito e difficile, senza averne
opportunamente discusso i contenuti nella Commissione competente per
materia.
Ribadisce la necessità di una illustrazione approfondita e conferma
di non partecipare al voto.
Il consigliere MANCA chiarisce che si tratta di modifiche di portata
limitata e non di carattere strutturale. Quanto al versante
procedurale, afferma che l'unica sede appropriata per la discussione
e la votazione degli emendamenti è la Commissione referente e l'iter
dei lavori che vi si svolgono. Propone quindi di rinviare l'esame
dell'articolo, in attesa dell'illustrazione da parte dell'assessore
ai trasporti, e di procedere nella votazione del restante testo.
Entrano il consigliere Varani e l'assessore Gilli.
Il consigliere SALOMONI rileva l'inadeguatezza del metodo seguito:
gli emendamenti non sono stati resi noti nemmeno in udienza
conoscitiva. A suo parere con l'emendamento in esame si modificano
elementi di sostanza, penalizzando le società adempienti.
Anche il consigliere RIVI propone di rinviare l'esame degli articoli
per i quali vi è la necessità di approfondimenti. Ribadisce che gli
emendamenti vanno presentati e discussi in sede di esame referente
della I Commissione; pur essendo comprensibile la richiesta della
presenza di altri assessori competenti per materia, la procedura
seguita è appropriata e corretta. Aggiunge inoltre che gli
emendamenti sono stati notificati ai componenti della Commissione
attraverso il documento di lavoro alcuni giorni orsono,
consentendone una piena conoscenza: solo un emendamento, quello
relativo alla proroga dei consorzi di bonifica, è stato distribuito
in data odierna nella sua versione aggiornata.
La Commissione concorda di rinviare l'esame dell'articolo.
Emendamento n. 1 (aggiuntivo) del consigliere RIVI
Art. 20 bis Modifica alla legge regionale n. 32 del 1997 e altre
disposizioni
(che diventa art. 23)
Il consigliere RIVI illustra l'emendamento, concordato dall'Ufficio
di Presidenza dell'Assemblea legislativa: il primo comma è volto a
rispondere all'esigenza manifestata da tutti i gruppi assembleari
per un migliore utilizzo delle risorse, in precedenza distinte tra
per spese di personale e spese per l'attività politica, ovviamente
senza aumentare i budget complessivi; il secondo comma riguarda
l'introduzione anche in via legislativa della figura del questore
dell'ufficio di presidenza dell'Assemblea e del sottosegretario alla
presidenza della Giunta, previsti nello Statuto; il terzo comma
rende omogenea al trattamento dei consiglieri la disciplina di
diarie e rimborsi dell'esecutivo regionale.
Il consigliere ZANCA propone di modificare al comma 1 le parole
possono essere destinate ai medesimi gruppi con le parole sono
destinate ai medesimi gruppi .
La Commissione concorda.
La Commissione esprime parere favorevole con 44 voti a favore (an,
fi, lega nord, pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti
nell'ulivo-margherita, uniti nell'ulivo-sdi, verdi), nessun
contrario o astenuto al nuovo articolo così modificato.
Emendamento n. 6 (aggiuntivo) della Giunta regionale
Art. 20 ter Rateizzazione delle annualità pregresse relative al
demanio idrico
La Commissione esprime parere favorevole con 32 voti a favore (an,
pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-margherita, uniti
nell'ulivo-sdi, verdi), 12 astenuti (fi, lega nord), nessun
contrario al nuovo articolo.
Emendamento n. 7 (aggiuntivo) della Giunta regionale
Art. 20 quater Autorizzazione al riutilizzo di fondi da parte delle
Amministrazioni Provinciali in attuazione della legge regionale n. 3
del 1979
(che diventa art. 25)
La Commissione esprime parere favorevole con 32 voti a favore (an,
pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-margherita, uniti
nell'ulivo-sdi, verdi), 12 astenuti (fi, lega nord), nessun
contrario al nuovo articolo.
Emendamento n. 8 (aggiuntivo) della Giunta regionale
Art. 20 quinquies Autorizzazione al riutilizzo di fondi da parte di
cooperative di garanzia o consorzi-fidi
(che diventa art. 26)
La Commissione esprime parere favorevole con 32 voti a favore (an,
pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-margherita, uniti
nell'ulivo-sdi, verdi), 12 astenuti (fi, lega nord), nessun
contrario al nuovo articolo.
Emendamento n. 9 (aggiuntivo) della Giunta regionale
Art. 20 sexies Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2001
(che diventa art. 27)
L'assessore GILLI illustra l'emendamento, suddiviso in due parti: la
prima si riferisce alla soppressione della scadenza per quanto
riguarda la possibilità di concedere contributi alle forme
associative degli Enti locali presenti sul territorio regionale.
Precisa infatti che il 70% delle forme associative ha ormai
raggiunto il quinto anno di attività e di conseguenza, in base
all'attuale formulazione della legge regionale 11 che si intende
modificare, non potrebbe più avere accesso ai contributi: aggiunge
che analoga variazione si sta profilando anche a livello di
normativa nazionale. La seconda parte dell'emendamento, considerato
che molte forme associative hanno sviluppato progetti sul versante
investimenti, introduce la possibilità di usufruire di finanziamenti
anche in conto capitale e quindi non più limitati ai soli interventi
di spesa corrente.
Il consigliere SALOMONI dichiara il proprio voto contrario per il
modello sotteso alle proposte di modifica illustrate, modello che
tende a dar vita ad aggregazioni che costano molto e producono poco.
La legge iniziale a suo parere aveva una chiara finalità, quella di
favorire la fusione dei piccoli Comuni per migliorare il sistema
amministrativo. In realtà invece si è creata una miriade di enti
intermedi, ai quali la Regione ha dato un po' di competenze e di
denari: questi enti fanno i progetti per avere le risorse, che
servono poi a pagare le spese amministrative: il 70-80% dei loro
bilanci sono utilizzati per spese di funzionamento e in tal modo le
risorse vengono sottratte ai rispettivi territori.
Conclude ripetendo che si tratta di un problema di impostazione e
che è pericoloso proseguire secondo questo modello: vi sono tanti
enti che fanno le stesse cose e tutti hanno costi amministrativi
enormi (ad esempio nell'imolese vi sono Comuni, Comunità montane,
Circondario, senza tacere degli enti di secondo grado trasversali -
agenzie d'ambito, agenzie sui trasporti, altre agenzie di settore).
Il sistema non produce nulla in termini di efficienza per il
cittadino, produce solo dei costi che si moltiplicano.
Il consigliere RIVI esprime invece un giudizio positivo sulla legge
regionale n. 11 del 2001, in quanto si tratta di una legge molto
rilevante, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha compiuto un
importante passo avanti per aiutare i Comuni a lavorare insieme, ad
aggregare funzioni e competenze, recuperando risorse e
riorganizzando e riqualificando i propri servizi. Cita in proposito
l'esempio dei corpi di polizia municipale, possibili nei piccoli
Comuni solo integrando le forze in forma associata e formando il
personale in maniera specifica su singole tematiche.
Considera quindi positivo l'emendamento in esame, sia per la
possibilità di erogare fondi in conto capitale (e quindi per gli
enti di acquisire strutture), sia per la possibilità di destinare
risorse maggiori a quei Comuni che passano dalla forma
dell'associazione a quella dell'unione, con una cooperazione ancora
più rafforzata e di sistema.
Chiede infine alcune precisazioni sul primo comma. La soppressione
del meccanismo secondo il quale i contributi alle associazioni e
alle unioni erano erogati per un massimo di 5 anni (periodo di tempo
ritenuto necessario perché i Comuni riuscissero ad andare a regime)
è una richiesta che proviene dal territorio, perché gli Enti locali
sottolineano come il termine dei 5 anni sia ristretto. Domanda se,
con l'abrogazione di tale termine, la metodologia di controllo è
demandata alla Giunta regionale attraverso un proprio atto di
fissazione dei criteri per l'erogazione delle risorse.
Esce il consigliere Garbi.
L'assessore GILLI non risponde puntualmente alle osservazioni di
natura politica del consigliere Salomoni; si limita a ricordare che
la Regione riesce a motivare, nell'ambito dell'accordo
Stato-Regioni, il maggior trasferimento di fondi nazionali
all'Emilia-Romagna, circa 3 milioni di euro, su questo settore. Ciò
dimostra un riconoscimento da parte dello Stato, a differenza di
altre Regioni che forse hanno maggiori esigenze, ma che, non avendo
attivato forme associative soddisfacenti, non sono riuscite ad
attrarre altrettanti trasferimenti.
Alla domanda del consigliere Rivi precisa che con le deliberazioni
attuative si passerà da una valutazione di tipo automatico sulle
forme associative ad una valutazione di merito sui singoli progetti
di lavoro e sui criteri da applicare per la concessione dei
finanziamenti in conto capitale.
La Commissione esprime parere favorevole con 30 voti a favore (an,
pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-margherita, uniti
nell'ulivo-sdi, verdi), 12 contrari (fi, lega nord), nessun astenuto
al nuovo articolo.
Emendamento n. 10 (aggiuntivo) della Giunta regionale
Art. 20 septies Proroga degli organi dei Consorzi di bonifica
(che diventa art. 28)
Il consigliere SALOMONI si dichiara profondamente contrario alla
nuova formulazione dell'emendamento: in 15 anni il legislatore
regionale non è riuscito ad approvare una nuova legge di riforma
sulle bonifiche ed ora, dopo una lunga serie di proroghe, vorrebbe
ancorare la scadenza dei consigli di amministrazione dei consorzi ad
un proprio adempimento, arrivando al commissariamento degli organi;
a suo parere sarebbe più opportuno ritornare al sistema elettivo.
Nel caso in cui l'articolo sia confermato dalla Commissione,
preannuncia un emendamento in aula per la sua abrogazione.
Il consigliere RIVI concorda sull'impegno per la nuova legislatura
di concludere la legge sulle bonifiche, che si trascina da diverso
tempo e non solo per responsabilità della maggioranza, ma anche per
molteplici sollecitazioni provenienti dalle varie parti interessate
e per l'utilizzo dell'ostruzionismo da parte della minoranza.
Ritiene tuttavia che, rispetto al passato, vi sia ora un elemento
positivo, difficile da eludere, il commissariamento degli enti, se
non è rispettata l'ulteriore proroga al 31 marzo 2006.
La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (pdci,
uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-margherita, uniti
nell'ulivo-sdi, verdi), 16 contrari (an, fi, lega nord), nessun
astenuto al nuovo articolo.
Emendamento n. 11 (aggiuntivo) della Giunta regionale
Art. 20 octies Modifiche alla legge regionale n. 19 del 2004
(che diventa art. 29)
Il consigliere ZANCA chiede chiarimenti sulle modifiche in esame,
apportate su alcuni dei punti qualificanti di una legge regionale
recente e profondamente dibattuta; in particolare, esprime
perplessità sulle soppressioni previste e sulla proroga del termine
per la separazione tra i gestori e gli affidatari dei servizi
pubblici cimiteriali.
Dopo una breve discussione, la Commissione concorda di rinviare
l'esame dell'articolo.
Emendamento n. 12 (aggiuntivo) della Giunta regionale
Art. 20 novies Modifiche alla legge regionale n. 20 del 2000
(che diventa art. 30)
Il consigliere ZANCA esprime perplessità sull'indicazione specifica
in legge dell'associazione prescelta.
L'assessore GILLI si riserva di effettuare una verifica.
La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (an,
uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-margherita), 15 contrari (fi,
lega nord, uniti nell'ulivo-sdi, verdi), 1 astenuto (pdci) al nuovo
articolo.
Emendamento n. 13 (aggiuntivo) della Giunta regionale
Art. 20 decies Modifiche alla legge regionale n. 23 del 2004
(che diventa art. 31)
La Commissione esprime parere favorevole con 30 voti a favore (an,
pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-margherita, uniti
nell'ulivo-sdi, verdi), 12 contrari (fi, lega nord), nessun astenuto
al nuovo articolo.
Entra l'assessore Peri.
Emendamento n. 14 (aggiuntivo) della Giunta regionale
Art. 20 undecies Modifiche alla legge regionale n. 3 del 1999
(che diventa art. 32)
La Commissione esprime parere favorevole con 30 voti a favore (an,
pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-margherita, uniti
nell'ulivo-sdi, verdi), 12 astenuti (fi, lega nord), nessun
contrario al nuovo articolo.
Emendamento n. 15 (aggiuntivo) della Giunta regionale
Art. 20 duodecies Modifiche alla legge regionale n. 24 del 2001
(che diventa art. 33)
L'assessore GILLI illustra l'emendamento, volto alla costituzione di
un fondo di garanzia in attuazione del programma della Giunta
regionale sulla creazione di 3.000 alloggi, per la concessione delle
garanzie fideiussorie relative al programma stesso e per il
pagamento delle rate dei mutui e dei canoni di locazione da parte
degli assegnatari.
La Commissione esprime parere favorevole con 30 voti a favore (an,
pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-margherita, uniti
nell'ulivo-sdi, verdi), 12 contrari (fi, lega nord), nessun astenuto
al nuovo articolo.
Art. 21 Copertura finanziaria
(che diventa art. 34)
La Commissione esprime parere favorevole con 30 voti a favore (an,
pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-margherita, uniti
nell'ulivo-sdi, verdi), 12 contrari (fi, lega nord), nessun astenuto
al nuovo articolo.
Art. 22 Entrata in vigore
(che diventa art. 35)
La Commissione esprime parere favorevole con 30 voti a favore (an,
pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-margherita, uniti
nell'ulivo-sdi, verdi), 12 contrari (fi, lega nord), nessun astenuto
al nuovo articolo.
Escono i consiglieri Guerra e Varani.
Il presidente BERETTA ripropone gli articoli 17 bis, 20 e 20 octies,
di cui in precedenza si è rinviato l'esame.
Emendamento n. 4 (aggiuntivo) della Giunta regionale
Art. 17 bis Modifiche alla legge regionale n. 27 del 2004
(che diventa art. 19)
Il presidente BERETTA pone in votazione l'emendamento, nell'intesa
di eventuali approfondimenti in aula.
La Commissione esprime parere favorevole con 22 voti a favore (uniti
nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-margherita), 12 contrari (an, fi,
lega nord), 2 astenuti (pdci, uniti nell'ulivo-sdi) al nuovo
articolo.
Art. 20 Modifiche alla legge regionale n. 30 del 1998
(che diventa art. 22)
Emendamento n. 5 (modificativo) della Giunta regionale
L'assessore PERI illustra le motivazioni che sottendono
l'emendamento in esame, modificativo della legge regionale n. 30 del
1998 per la materia del trasporto pubblico locale e in particolare
della disciplina che regola le procedure di gara per l'assegnazione
dei servizi.
Afferma che su 9 territori interessati dalle gare di bacino
provinciale, 7 sono concluse, con i servizi già affidati, e 2
tuttora in corso, per Ferrara e Bologna. A Ferrara non è conclusa
l'assegnazione del servizio, ma, superati una serie di ricorsi, non
vi sono problemi particolari, se non di natura temporale. E infatti
la prima modifica riguarda la possibilità di chiudere la gara al 31
dicembre 2005 (l'emendamento sposta il termine dal 30 giugno al 31
ottobre e la conseguenza pratica è riferita solo al bacino di
Ferrara, perché gli altri sono già chiusi), dunque non si tratta di
misure particolarmente incisive.
L'altra proposta invece riguarda il recepimento di una modifica
della normativa a livello nazionale che prescriveva l'obbligo della
separazione societaria per poter partecipare alla gara: essa non
incide dal punto di vista della concorsualità, perché i bandi sono
già avvenuti e la preselezione già compiuta (la verifica giuridica è
stata svolta con particolare cura). Non essendo più obbligatoria la
separazione, occorre procedere all'adeguamento dell'analoga
previsione nell'ordinamento regionale.
L'ultima modifica riguarda la situazione bolognese, dove insistono
diverse questioni di grande incidenza per il trasporto pubblico
locale. L'intendimento è quello di lasciare l'ultimo margine
possibile per poter completare le procedure concorsuali e consentire
all'agenzia di Bologna di presentare il capitolato di gara vero e
proprio nei prossimi mesi di ottobre o novembre, prevedendo la
possibilità di proseguire il servizio anche se la gara non è ancora
conclusa.
Ribadisce che non si tratta di modifiche incisive e che non si
spostano gli assetti in atto.
Ad una richiesta di chiarimenti del consigliere ZANCA, risponde che
tra la pubblicazione del bando e quella del capitolato interviene
una intesa sindacale per verificare se il capitolato contempla tutte
le garanzie per i lavoratori.
Il consigliere SALOMONI, dopo aver evidenziato la complessità della
materia, dichiara la propria astensione, considerata l'importanza
del passaggio, esperito per la prima volta, da un sistema gestito in
economia con tutte le garanzie del pubblico, ad un sistema più
vicino al libero mercato. Gli sembra inoltre corretto che la
componente umana interna all'azienda abbia le opportune tutele (il
valore più grande delle aziende -afferma- è costituito dalla risorsa
umana) e conviene sul tentativo di creare nel settore del trasporto
pubblico locale, per la buona riuscita della mission della
società, un clima di serenità e certezze.
Esce il consigliere Zanca.
Cond istinte votazioni di identico contenuto, la Commissione esprime
parere favorevole con 23 voti a favore (pdci, uniti nell'ulivo-ds,
uniti nell'ulivo-margherita), 12 astenuti (an, fi, lega nord),
nessun contrario all'emendamento suddetto e all'articolo 20 così
modificato.
Emendamento n. 11 (aggiuntivo) della Giunta regionale
Art. 20 octies Modifiche alla legge regionale n. 19 del 2004
(che diventa art. 29)
Esce il consigliere Salomoni; entra il consigliere Zanca e il
Sottosegretario alla presidenza Bertelli.
Il consigliere MONARI dichiara il proprio voto favorevole, ma
evidenzia l'opportunità della presenza degli assessori competenti
per illustrare le norme che incidono sulle rispettive materie.
La Commissione esprime parere favorevole con 23 voti a favore (pdci,
uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-margherita), 8 contrari (an,
lega nord, uniti nell'ulivo-sdi), nessun astenuto al nuovo articolo.
- - - -
Concluso l'esame della legge finanziaria regionale, la Commissione
procede con l'esame dell'assestamento, sulla base del documento di
lavoro predisposto dalla segreteria della Commissione (v. all. 2)
109 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: Assestamento del
bilancio di previsione della Regione Emilia - Romagna per
l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005 - 2007
a norma dell'art. 30 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40. Primo
provvedimento generale di variazione (delibera di Giunta n. 898 del
13 06 05).
Art. 1 Stato di previsione delle entrate
Emendamento n. 1 (modificativo) della Giunta regionale
La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (pdci,
uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-margherita, uniti
nell'ulivo-sdi), 7 astenuti (an, lega nord), nessun contrario
all'emendamento suddetto.
La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (pdci,
uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-margherita, uniti
nell'ulivo-sdi), 7 contrari (an, lega nord), nessun astenuto
all'articolo 1 così modificato.
Art. 2 Stato di previsione delle spese
Emendamento n. 2 (modificativo) della Giunta regionale
La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (pdci,
uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-margherita, uniti
nell'ulivo-sdi), 7 astenuti (an, lega nord), nessun contrario
all'emendamento suddetto.
La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (pdci,
uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-margherita, uniti
nell'ulivo-sdi), 7 contrari (an, lega nord), nessun astenuto
all'articolo 2 così modificato.
Art. 3 Fondo di riserva del bilancio di cassa
La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (pdci,
uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-margherita, uniti
nell'ulivo-sdi), 7 contrari (an, lega nord), nessun astenuto
all'articolo suddetto.
Art. 4 Mutui e prestiti
Emendamento n. 3 (modificativo) della Giunta regionale
La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (pdci,
uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-margherita, uniti
nell'ulivo-sdi), 7 astenuti (an, lega nord), nessun contrario
all'emendamento suddetto.
La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (pdci,
uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-margherita, uniti
nell'ulivo-sdi), 7 contrari (an, lega nord), nessun astenuto
all'articolo 4 così modificato.
Art. 5 Ricognizione residui attivi e passivi - approvazione Conto
del Tesoriere
La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (pdci,
uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-margherita, uniti
nell'ulivo-sdi), 7 contrari (an, lega nord), nessun astenuto
all'articolo suddetto.
Art. 6 Applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo di
amministrazione dell'esercizio precedente
La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (pdci,
uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-margherita, uniti
nell'ulivo-sdi), 7 contrari (an, lega nord), nessun astenuto
all'articolo suddetto.
Art. 7 Bilancio pluriennale
La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (pdci,
uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-margherita, uniti
nell'ulivo-sdi), 7 contrari (an, lega nord), nessun astenuto
all'articolo suddetto.
Art. 8 Entrata in vigore
La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (pdci,
uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-margherita, uniti
nell'ulivo-sdi), 7 astenuti (an, lega nord), nessun contrario
all'articolo suddetto.
La seduta termina alle ore 16,45.
Verbale approvato nella seduta del 20 settembre 2005
La Segretaria Il Presidente
Claudia Cattoli Nino Beretta
ALLEGATO N. 1
DOCUMENTO DI LAVORO
Progetto di legge di iniziativa della Giunta regionale
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA
LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON
L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI
PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO
PLURIENNALE 2005-2007. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
OGG. 108
CON L'INDICAZIONE DEGLI EMENDAMENTI
PRESENTATI ALLA DATA DEL 15 LUGLIO 2005
E CON L'EMENDAMENTO N. 10 AGGIORNATO
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA
LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON
L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI
PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO
PLURIENNALE 2005-2007. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
INDICE
Art. 1 Sviluppo del sistema informativo regionale (SIR)
Art. 2 Adesione della Regione Emilia-Romagna alla Fondazione
Stava 1985 ONLUS
Art. 3 Cartografia regionale
Art. 4 Partecipazione alla Fondazione Qualivita - Fondazione per
la tutela e la valorizzazione dei prodotti alimentari europei di
qualità
Art. 4 bis Contributo straordinario alla Enoteca regionale
Emilia-Romagna
Art. 5 Overbooking sul Piano regionale di Sviluppo Rurale
2000-2006
Art. 6 Potenziamento strutture produttive zootecniche
Art. 7 Interventi volti alla ricerca delle cause del degrado
ambientale
Art. 8 Pianificazione di tutela, uso e risanamento delle acque
Art. 9 Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua
di competenza regionale
Art. 10 Investimenti nel settore dei trasporti
Art. 11 Viabilità di interesse regionale
Art. 12 Protezione civile - Interventi di emergenza
Art. 13 Integrazione regionale per il finanziamento del Servizio
sanitario regionale per l'anno 2005
Art. 14 Interventi di promozione e supporto nei confronti delle
Aziende sanitarie gestiti direttamente dalla Regione
Art. 15 Politiche abitative e realizzazione strutture di accoglienza
Art. 16 Contributi agli Enti locali per il potenziamento dei poli
didattico-scientifici per nuovi insediamenti universitari
Art. 17 ontributo alla Fondazione Arturo Toscanini
Art. 17 bis Modifiche alla legge regionale n. 27 del 2004
Art. 18 Modifiche alle autorizzazioni di spesa disposte da leggi
regionali precedenti
Art. 19 Trasferimento all'esercizio 2005 delle autorizzazioni di
spesa relative al 2004 finanziate con mezzi regionali
Art. 20 Modifiche alla legge regionale n. 30 del 1998
Art. 20 bis Modifica alla legge regionale n. 32 del 1997 e altre
disposizioni
Art. 20 ter Rateizzazione delle annualità pregresse relative al
demanio idrico
Art. 20 quater Autorizzazione al riutilizzo di fondi da parte delle
Amministrazioni Provinciali in attuazione della legge regionale n. 3
del 1979
Art. 20 quinquies Autorizzazione al riutilizzo di fondi da parte di
cooperative di garanzia o consorzi-fidi
Art. 20 sexies Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2001
Art. 20 septies Proroga degli organi dei Consorzi di bonifica
Art. 20 octies Modifiche alla legge regionale n. 19 del 2004
Art. 20 novies Modifiche alla legge regionale n. 20 del 2000
Art. 20 decies Modifiche alla legge regionale n. 23 del 2004
Art. 20 undecies Modifiche alla legge regionale n. 3 del 1999
Art. 20 duodecies Modifiche alla legge regionale n. 24 del 2001
Art. 21 Copertura finanziaria
Art. 22 Entrata in vigore
Art. 1
Sviluppo del sistema informativo regionale (SIR)
1. Per le attività finalizzate all'esercizio delle funzioni di
governo, di programmazione, di legislazione e di amministrazione
della Regione, ed al loro coordinamento con quelle degli enti
pubblici operanti nel territorio regionale, secondo le finalità di
cui alla legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale
della Società dell'Informazione), nell'ambito dei capitoli afferenti
alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del sistema informativo
regionale, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:
a) Cap. 03910 Sviluppo del sistema informativo regionale
(art. 17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30
abrogata e art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n.
11)
Esercizio 2005: +Euro 700.000,00;
b) Cap. 03937 Sviluppo del sistema informativo regionale:
piano telematico regionale (art. 17, L.R. 26
luglio 1988, n. 30 abrogata e L.R. 24 maggio
2004, n. 11)
Esercizio 2005: +Euro 7.900.000,00.
Art. 2
Adesione della Regione Emilia-Romagna
alla Fondazione Stava 1985 ONLUS
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad aderire, in qualità di
socio onorario alla Fondazione Stava 1985 ONLUS con sede a
Tesero (Trento) che persegue la finalità di mantenere sia la memoria
storica della catastrofe ambientale avvenuta nelle miniere trentine
di Stava, nella quale persero la vita 268 persone, delle quali venti
emiliano - romagnole, sia di rafforzare la cultura della
prevenzione, della corretta gestione del territorio e della
sicurezza della vita umana o dell'ambiente, finalità connessa con i
principi dell'azione regionale definiti dall'articolo 64 dello
Statuto.
2. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere
tutti gli atti necessari al fine di perfezionare l'adesione della
Regione Emilia-Romagna in qualità di socio onorario , alla
Fondazione Stava 1985 ONLUS .
3. Per l'adesione della Regione Emilia-Romagna alla Fondazione
Stava 1985 ONLUS ai sensi del comma 1, è disposta per l'esercizio
2005 un'autorizzazione di spesa di Euro 20.000,00 a valere sul
Capitolo 02671 Spese per l'adesione della Regione Emilia-Romagna,
in qualità di socio onorario alla Fondazione Stava 1985
ONLUS (C.N.I.) , afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3820 - Contributi ad
Enti e Istituzioni che perseguono scopi di interesse per la Regione.
Art. 3
Cartografia regionale
1. Per le finalità di cui alla legge regionale 19 aprile 1975, n. 24
(Formazione di una cartografia regionale), nell'ambito dei capitoli
afferenti alla U.P.B. 1.2.3.3.4440 - Sviluppo di cartografia
tematica regionale: geologia e pedologia, è disposta la seguente
ulteriore autorizzazione di spesa:
a) Cap. 03850 Spese per la formazione di una cartografia
tematica regionale geologica, pedologica,
pericolosità e dei rischi geonaturali (L.R.
19 aprile 1975, n. 24)
Esercizio 2005: +Euro 100.000,00.
Art. 4
Partecipazione alla Fondazione Qualivita -
Fondazione per la tutela e la valorizzazione
dei prodotti alimentari europei di qualità
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare, in qualità
di socio sostenitore , alla Fondazione Qualivita - Fondazione per
la tutela e la valorizzazione dei prodotti alimentari europei di
qualità , con sede a Siena, che persegue finalità di tutela e
valorizzazione dei prodotti alimentari europei di qualità,
attraverso azioni promozionali dei prodotti ed iniziative
tecnico-scientifiche di informazione ai consumatori, alle filiere ed
ai produttori, anche in collegamento con gli operatori pubblici e
privati dell'Unione Europea.
2. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere
tutti gli atti necessari a perfezionare la partecipazione della
Regione Emilia-Romagna alla Fondazione Qualivita , in qualità di
socio sostenitore .
3. All'onere derivante dalla corresponsione della quota annuale per
la partecipazione alla Fondazione prevista al comma 1 del presente
articolo, la Regione Emilia-Romagna fa fronte mediante l'utilizzo
dei propri mezzi finanziari e con l'istituzione di un apposito
capitolo (12055 C.N.I.) nella parte spesa del bilancio regionale,
denominato Contributo annuale della Regione Emilia-Romagna per la
partecipazione quale socio sostenitore alla Fondazione Qualivita -
Fondazione per la tutela e la valorizzazione dei prodotti alimentari
europei di qualità ed afferente alla U.P.B. 1.3.1.2.5315 -
Contributi ad Enti e Associazioni e partecipazione ad Istituzioni
operanti nel settore agricolo ed agroalimentare. Il suddetto
capitolo sarà dotato della necessaria disponibilità in sede di
approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto
disposto dall'articolo 37, comma 1 della legge regionale 15 novembre
2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna,
abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
Emendamento n. 1 (aggiuntivo) della Giunta regionale
Fra l'art. 4 e l'art. 5 del presente progetto di legge è inserito il
seguente:
Art. 4 bis
Contributo straordinario alla
Enoteca regionale Emilia-Romagna
1. Per favorire l'effettivo raggiungimento delle finalità di cui
all'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1993, n. 46
(Contributi per la promozione dei prodotti enologici regionali), è
autorizzata, per l'esercizio 2005, la concessione di un contributo
straordinario di Euro 150.000,00 alla Associazione Enoteca
regionale Emilia-Romagna con sede in Dozza (BO), a valere sul
Capitolo 18146, nell'ambito della U.P.B. 1.3.1.2.5581 - Enoteca
della Regione Emilia-Romagna - contributi per le attività di
orientamento al consumo.
2. La concessione e liquidazione del suddetto contributo
straordinario sono disposte dal dirigente competente
subordinatamente all'approvazione del rendiconto delle spese
sostenute per le attività svolte nell'anno 2004.
Emendamento n. 2 (modificativo) della Giunta regionale
1. Il comma 2 dell'art. 5 del presente progetto di legge è
sostituito dal seguente:
2. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale n.
20 del 1999 sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:
a) Cap. 18286, afferente alla U.P.B. 1.3.1.2.5700
Esercizio 2005: Euro 1.000.000,00
b) Cap. 18288, afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6400
Esercizio 2005: Euro 500.000,00
c) Cap. 18283, afferente alla U.P.B. 1.3.1.2.5702
Esercizio 2005: Euro 1.500.000,00
d) Cap. 18285, afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6402
Esercizio 2005: Euro 2.000.000,00.
Art. 5
Overbooking sul Piano regionale
di Sviluppo Rurale 2000-2006
1. Ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale 6 agosto 1999,
n. 20 (Realizzazione dei programmi comunitari. Norme e finanziamenti
regionali per il pieno utilizzo dei fondi), la Regione
Emilia-Romagna partecipa all'overbooking nazionale sul Piano di
Sviluppo Rurale 2000-2006 con le modalità stabilite nell'accordo
sancito dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 16 dicembre
2004 e nei limiti del piano di riparto di risorse FEOGA approvato
dalla Conferenza medesima nella seduta del 3 febbraio 2005.
(2. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale n.
20 del 1999 sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:
a) Cap. 18286, afferente alla U.P.B. 1.3.1.2.5700 - Piano Regionale
di Sviluppo Rurale 2000-2006 interventi correnti
Esercizio 2005: Euro 1.000.000,00;
b) Cap. 18288, afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6400 - Piano Regionale
di Sviluppo Rurale 2000-2006 interventi in capitale
Esercizio 2005: Euro 500.000,00.
Art. 6
Potenziamento strutture produttive zootecniche
1. Per la concessione di contributi in conto capitale ai fini della
realizzazione, ampliamento, ammodernamento o trasformazione di
strutture produttive zootecniche in favore di aziende agricole a
prevalente indirizzo zootecnico, a norma di quanto previsto dalla
legge regionale 13 agosto 1973, n. 29 (Potenziamento delle strutture
produttive zootecniche), è disposta, per l'esercizio finanziario
2005, l'autorizzazione di spesa di Euro 516.456,89 a valere sul
Capitolo 10645 afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6020 - Ammodernamento
delle strutture zootecniche.
Art. 7
Interventi volti alla ricerca
delle cause del degrado ambientale
1. Per la promozione di iniziative volte a ricercare le cause della
degradazione ambientale, nonché ad individuare i mezzi più idonei
per favorire il progressivo miglioramento della situazione in atto
ai sensi della legge regionale 31 agosto 1978, n. 39 (Interventi per
la ricerca ambientale - Norme per l'esercizio della motonave
regionale Daphne ) è disposta, per l'esercizio 2005,
un'autorizzazione di spesa di Euro 65.000,00 nell'ambito della
U.P.B. 1.4.2.2.13230 - Informazione ed educazione ambientale, a
valere sul Capitolo 37148 (C.N.I.).
Art. 8
Pianificazione di tutela, uso e risanamento delle acque
1. Per la predisposizione del piano regionale finalizzato al
risanamento, uso e tutela delle acque ai sensi dell'articolo 114
della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema
regionale e locale), a valere sul Capitolo 37250, afferente alla
U.P.B. 1.4.2.3.14170 - Piano di risanamento idrico, è disposta per
l'esercizio 2005 una ulteriore autorizzazione di spesa pari a Euro
50.000,00.
Art. 9
Interventi in materia di opere idrauliche
nei corsi d'acqua di competenza regionale
1. Per la realizzazione di interventi afferenti il servizio di piena
nei corsi d'acqua ricadenti in bacini idrografici di competenza
regionale e per la manutenzione delle reti di monitoraggio
meteo-idro-pluviometrico ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904,
n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere
idrauliche delle diverse categorie) è disposta una ulteriore
autorizzazione di spesa a valere sul Capitolo 39185 ed appartenente
alla U.P.B. 1.4.2.3.14500 - Interventi di sistemazione idraulica e
ambientale, per l'esercizio 2005, di Euro 100.000,00.
Art. 10
Investimenti nel settore dei trasporti
1. Per la realizzazione di investimenti in infrastrutture, sistemi
tecnologici e mezzi di trasporto, a norma della legge regionale 2
ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico
regionale e locale), è disposta la seguente autorizzazione di spesa
nell'ambito del sottoindicato capitolo afferente alla U.P.B.
1.4.3.3.16010 - Interventi nel settore della riorganizzazione e
della qualità della mobilità urbana:
a) Cap. 43221 Contributi a Comuni e Province per
interventi volti alla riorganizzazione e
qualificazione della mobilità urbana (art.
2, comma 2, L.R. 8 aprile 1994, n. 15 -
abrogata; come modificata dalla L.R. 23
ottobre 1996, n. 39 - abrogata; art. 46,
L.R. 2 ottobre 1998, n. 30)
Esercizio 2005: Euro 202.354,83.
Art. 11
Viabilità di interesse regionale
1. Per gli interventi sulla rete statale relativi alla viabilità di
interesse regionale previsti dalla legge regionale 21 aprile 1999,
n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) è disposta una
ulteriore autorizzazione di spesa, a valere sul sottoindicato
capitolo afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16200 - Miglioramento e
costruzione opere stradali:
a) Cap. 45175 Contributi in capitale alle Province per
interventi di sistemazione, miglioramento e
costruzione di strade di proprietà comunale
(articolo 167 bis, comma 1, L.R. 21 aprile
1999, n. 3 come modificato dall'articolo 2,
L.R. 4 maggio 2001, n. 12)
Esercizio 2005: +Euro 1.000.000,00.
2. Contestualmente le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti
leggi regionali sono ridotte di Euro 1.000.000,00 a valere sul
Capitolo 45190 afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16200 - Miglioramento e
costruzione opere stradali.
Art. 12
Protezione civile - Interventi di emergenza
1. Per far fronte alle spese di apprestamento dei materiali e per le
necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità e di pronti
interventi nelle materie di competenza regionale, a norma di quanto
disposto dal decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010
(Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a provvedere, a sua
cura e spese, ai lavori di carattere urgente ed inderogabile
dipendenti da necessità di pubblico interesse determinate da eventi
calamitosi), è disposta una ulteriore autorizzazione di spesa, per
l'esercizio 2005, a valere sul Capitolo 48050 appartenente alla
U.P.B. 1.4.4.3.17450 - Attrezzature e materiali per pronto
intervento di Euro 3.000.000,00.
Art. 13
Integrazione regionale per il finanziamento
del Servizio sanitario regionale per l'anno 2005
1. Al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario del
Servizio sanitario regionale, la Regione Emilia-Romagna è
autorizzata ad integrare per l'esercizio 2005, con mezzi autonomi di
bilancio, le risorse destinate al finanziamento delle proprie
Aziende sanitarie, Aziende ospedaliere, Aziende
ospedaliero-universitarie e degli Istituti Ortopedici Rizzoli (IRCCS
pubblico) per un importo massimo di Euro 95.000.000,00, a valere sul
Capitolo 51708 (C.N.I) ed afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18100 -
Fondo sanitario. Altre risorse vincolate.
2. La Giunta regionale è autorizzata a definire con proprio atto i
criteri e le modalità di attribuzione dei finanziamenti di cui al
comma 1.
Emendamento n. 3 (modificativo) della Giunta regionale
1. All'art. 14 del presente progetto di legge è inserito il seguente
comma:
2. Lo stanziamento disposto al comma 1 dell'articolo 29 della legge
regionale n. 27 del 2004 è aumentato di Euro 597.153,39 e viene
utilizzato nell'ambito dei compiti indicati al suddetto comma e con
riferimento alle seguenti lettere:
a) per la quota di Euro 432.613,39;
b) per la quota di Euro 164.540,00.
Art. 14
Interventi di promozione e supporto
nei confronti delle Aziende sanitarie
gestiti direttamente dalla Regione
1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali
sono revocate per l'importo complessivo di Euro 1.205.846,61,
costituendo per l'esercizio 2004 economia di spesa; a tale titolo
vengono utilizzate nell'ambito delle medesime finalità indicate
all'articolo 29, comma 1, lettera a) della legge regionale 23
dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale adottata a norma
dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in
coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del
bilancio pluriennale 2005-2007). Il suddetto importo viene
reiscritto con riferimento all'esercizio 2005 come segue:
a) Cap. 51720 Quota del Fondo sanitario regionale
impiegata direttamente dalla Regione per
interventi di promozione e supporto nei
confronti delle Aziende sanitarie in
relazione al perseguimento degli obiettivi
del Piano sanitario nazionale e regionale
(art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502) -
Mezzi statali afferente alla U.P.B.
1.5.1.2.18110 Fondo sanitario - Risorse
statali
Euro: 45.224,96;
b) Cap. 51721 Spesa sanitaria impiegata direttamente
dalla Regione Emilia-Romagna per interventi
di promozione e supporto nei confronti delle
Aziende sanitarie in relazione al
perseguimento degli obiettivi del Piano
sanitario nazionale e regionale (art. 2,
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502) - Mezzi
regionali afferente alla U.P.B.
1.5.1.2.18120 - Spesa sanitaria direttamente
gestita dalla Regione in relazione al
perseguimento degli obiettivi del Piano
sanitario nazionale e regionale - Altre
risorse vincolate
Euro: 1.160.621,65.
Art. 15
Politiche abitative e realizzazione
strutture di accoglienza
1. Per la concessione di contributi in conto capitale a Comuni
singoli o associati per l'acquisto e la realizzazione di
infrastrutture volte alla creazione di aree di sosta e di transito
per le minoranze nomadi, a norma della legge regionale 23 novembre
1988, n. 47 (Norme per le minoranze nomadi in Emilia-Romagna),
nell'ambito del Capitolo 57680 afferente alla U.P.B. 1.5.2.3.21060 -
Realizzazione di strutture di accoglienza, è disposta la seguente
autorizzazione di spesa:
Esercizio 2005: Euro 2.000.000,00.
2. Le disposizioni recate da precedenti leggi regionali, relative
alla concessione di contributi per la realizzazione di centri di
accoglienza e alloggi per cittadini stranieri immigrati (articolo
10, comma 2 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 (Norme per
l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche
alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2)
e legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale
dell'intervento pubblico nel settore abitativo)), a valere sul
Capitolo 68321 afferente alla U.P.B. 1.5.2.3.21060 - Realizzazione
centri di accoglienza, sono revocate per l'importo di Euro
2.000.000,00.
Art. 16
Contributi agli Enti locali per
il potenziamento dei poli didattico-scientifici
per nuovi insediamenti universitari
1. Per la concessione di contributi straordinari in conto capitale
agli Enti locali per il potenziamento dei poli didattico-scientifici
per nuovi insediamenti universitari, a norma dell'articolo 20 della
legge regionale 26 luglio 2003, n. 15 (Legge finanziaria regionale
adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre
2001, n. 40, in coincidenza con l'approvazione della legge di
assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
2003 e del bilancio pluriennale 2003-2005. Primo provvedimento
generale di variazione) è disposta, per l'esercizio 2005,
un'autorizzazione di spesa di Euro 600.000,00, a valere sul Capitolo
73140, afferente alla U.P.B. 1.6.3.3.24510 - Edilizia residenziale e
universitaria.
Art. 17
Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini
1. Per la promozione e la realizzazione di iniziative culturali di
rilevante interesse tese a favorire la diffusione della cultura
musicale, ai sensi della legge regionale 10 aprile 1995, n. 27
(Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini), è disposta, per
l'esercizio 2005, una ulteriore autorizzazione di spesa di Euro
920.000,00 a valere sul Capitolo 70602, nell'ambito della U.P.B.
1.6.5.2.27110 - Contributi ad Enti o Associazioni che si prefiggono
scopi culturali.
Emendamento n. 4 (aggiuntivo) della Giunta regionale
Fra l'art. 17 e l'art. 18 del presente progetto di legge è inserito
il seguente:
Art. 17 bis
Modifiche alla legge regionale n. 27 del 2004
1. L'articolo 35 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27
(Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della
legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con
l'approvazione del bilancio di previsione della Regione
Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio
pluriennale 2005-2007) è soppresso.
2. Il comma 2 dell'articolo 48 della legge regionale n. 27 del 2004
è sostituito dal seguente:
2. Le opere e i lavori pubblici realizzati ai sensi del comma 1
devono riguardare il pubblico demanio. .
Art. 18
Modifiche alle autorizzazioni di spesa
disposte da leggi regionali precedenti
1. Le autorizzazioni di spesa disposte dai seguenti articoli della
legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale
adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre
2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario
2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007), sono modificate come
segue:
a) l'autorizzazione di spesa disposta alla lettera a) del comma 1
dell'articolo 8, riferita al Capitolo 16400 è aumentata di Euro
209.482,18;
b) l'autorizzazione di spesa disposta al comma 1 dell'articolo 17,
riferita al Capitolo 37336 è aumentata di Euro 689,40;
c) l'autorizzazione di spesa disposta alla lettera a) del comma 1
dell'articolo 25, riferita al Capitolo 43270 è ridotta di Euro
3.224.228,51;
d) l'autorizzazione di spesa disposta al comma 1 dell'articolo 37,
riferita al Capitolo 71572 è aumentata di Euro 1.096.991,41.
2. Le disposizioni recate dai seguenti articoli della legge
regionale n. 27 del 2004 sono modificate come segue:
a) la riduzione di spesa disposta al comma 2 dell'articolo 17
riferita al Capitolo 37334 è rideterminata in Euro 709.511,52;
b) la riduzione di spesa disposta al comma 2 dell'articolo 18
riferita al Capitolo 37372 è rideterminata in Euro 4.043.455,47;
c) la riduzione di spesa disposta al comma 2 dell'articolo 25
riferita al Capitolo 43260 è rideterminata in Euro 2.798.925,32.
3. Le disposizioni delle autorizzazioni di spesa recate da
precedenti leggi regionali sono ridotte come segue a valere sui
sottoindicati capitoli:
Progr. Capitolo UPB Euro
1 ) 3852 1.2.3.3.4440 -28.228,44
2 ) 3907 1.2.1.3.1500 -34.188,88
3 ) 10613 1.3.1.3.6000 -154.937,06
4 ) 10645 1.3.1.3.6020 -361.519,83
5 ) 12124 1.3.1.3.6110 -15.284,50
6 ) 14435 1.3.1.3.6200 -4.648,03
7 ) 16337 1.3.1.3.6300 -209.482,18
8 ) 29300 1.3.3.3.10100 -8.458,89
9 ) 30550 1.4.1.3.12600 -42.770,83
10 ) 30555 1.4.1.3.12610 -39.332,90
11 ) 30890 1.4.1.3.12620 -361.475,86
12 ) 32276 1.4.1.3.12750 -175.819,89
13 ) 35720 1.4.2.3.14000 -3.031,09
14 ) 37120 1.4.2.3.14130 -25.353,34
15 ) 37338 1.4.2.3.14210 -2.031,60
16 ) 38085 1.4.2.3.14300 -54.227,97
17 ) 39051 1.4.2.3.14500 -110.716,03
18 ) 41850 1.4.3.3.15820 -489.140,03
19 ) 43219 1.4.3.3.16010 -202.354,83
20 ) 45180 1.4.3.3.16200 -39.597,75
21 ) 70655 1.6.5.3.27500 -76.554,38
22 ) 78738 1.6.6.3.28500 -89.513,79
Art. 19
Trasferimento all'esercizio 2005
delle autorizzazioni di spesa relative al 2004
finanziate con mezzi regionali
1. Ad integrazione e modifica dei trasferimenti di autorizzazioni di
spesa disposti dall'articolo 38 della legge regionale 23 dicembre
2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale adottata a norma
dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in
coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del
bilancio pluriennale 2005-2007), sono autorizzate le sottoelencate
rettifiche per l'esercizio 2005, a seguito delle chiusure definitive
dei conti per l'esercizio 2004:
Progr. Capitol U.P.B. Importo
o
1 ) 2698 1.2.3.3.4425 + Euro 6.680,94
2 ) 2708 1.2.3.3.4420 + Euro 60.472,47
3 ) 3455 1.2.2.3.3100 - Euro 2.183.000,00
4 ) 3850 1.2.3.3.4440 + Euro 80.460,45
5 ) 3905 1.2.1.3.1500 + Euro 364.421,21
6 ) 3910 1.2.1.3.1510 - Euro 864.769,96
7 ) 3925 1.2.1.3.1520 + Euro 4.991,55
8 ) 3937 1.2.1.3.1510 + Euro 1.495.727,45
9 ) 4276 1.2.1.3.1600 + Euro 17.004.118,40
10 ) 16332 1.3.1.3.6300 - Euro 2.383.215,45
11 ) 16400 1.3.1.3.6300 - Euro 1.003.142,76
12 ) 22210 1.3.2.3.8260 - Euro 1.406.843,99
13 ) 23105 1.3.2.3.8220 - Euro 35.846,83
14 ) 23417 1.3.2.3.8350 + Euro 3.862.172,46
15 ) 23419 1.3.2.3.8350 + Euro 164.767,57
16 ) 25525 1.3.3.3.10010 - Euro 447.022,84
17 ) 25528 1.3.3.3.10010 - Euro 2.316.595,01
18 ) 27500 1.3.4.3.11600 + Euro 398.370,30
19 ) 29300 1.3.3.3.10100 - Euro 225.370,79
20 ) 30640 1.4.1.3.12630 + Euro 40.295,40
21 ) 30644 1.4.1.3.12630 + Euro 81.023,54
22 ) 30646 1.4.1.3.12630 + Euro 605.000,00
23 ) 30885 1.4.1.3.12620 + Euro 319.502,44
24 ) 31110 1.4.1.3.12650 + Euro 15.241.457,40
25 ) 32045 1.4.1.3.12800 - Euro 238,05
26 ) 35305 1.4.2.3.14000 - Euro 2.149.480,00
27 ) 37150 1.4.2.3.14150 + Euro 84.760,44
28 ) 37332 1.4.2.3.14220 - Euro 2.838.033,17
29 ) 37338 1.4.2.3.14210 - Euro 26.931,60
30 ) 39050 1.4.2.3.14500 - Euro 781.550,44
31 ) 39220 1.4.2.3.14500 - Euro 160.505,03
32 ) 41102 1.4.3.3.15800 - Euro 1.032.913,80
33 ) 41250 1.4.3.3.15800 - Euro 15.500,00
34 ) 41360 1.4.3.3.15800 - Euro 232.129,48
35 ) 41850 1.4.3.3.15820 - Euro 489.140,03
36 ) 41900 1.4.3.3.15820 - Euro 75.000,00
37 ) 41995 1.4.3.3.15820 - Euro 216.132,95
38 ) 43027 1.4.3.3.16000 - Euro 1.345.998,65
39 ) 43221 1.4.3.3.16010 - Euro 165.110,14
40 ) 43270 1.4.3.3.16010 - Euro 3.472.629,16
41 ) 45123 1.4.3.3.16420 + Euro 121.310,21
42 ) 45177 1.4.3.3.16200 - Euro 500.000,00
43 ) 45184 1.4.3.3.16200 - Euro 5.846.217,49
44 ) 45190 1.4.3.3.16200 - Euro 1.000.000,00
45 ) 45194 1.4.3.3.16200 + Euro 115.000,00
46 ) 46125 1.4.3.3.16600 - Euro 568.697,89
47 ) 47105 1.4.4.3.17400 - Euro 831.346,05
48 ) 47111 1.4.4.3.17400 - Euro 286.000,00
49 ) 47114 1.4.4.3.17400 - Euro 1.053.955,23
50 ) 48050 1.4.4.3.17450 + Euro 1.115.533,63
51 ) 48245 1.4.4.3.17530 - Euro 136.825,55
52 ) 57200 1.5.2.3.21000 - Euro 19.551.950,78
53 ) 57680 1.5.2.3.21060 + Euro 371.120,40
54 ) 65152 1.5.2.3.21080 - Euro 28.541,04
55 ) 65317 1.5.2.3.21080 - Euro 80.676,25
56 ) 65707 1.5.1.3.19050 - Euro 1.474.484,45
57 ) 65712 1.5.2.3.21080 - Euro 326.738,88
58 ) 65714 1.5.1.3.19050 - Euro 345.509,66
59 ) 65770 1.5.1.3.19070 - Euro 36.347.408,87
60 ) 68321 1.5.2.3.21060 - Euro 2.181.492,44
61 ) 70718 1.6.5.3.27520 - Euro 776.064,01
62 ) 71572 1.6.5.3.27540 - Euro 1.840.898,12
63 ) 73060 1.6.2.3.23500 + Euro 955.415,86
64 ) 73140 1.6.3.3.24510 + Euro 19.000,00
65 ) 75303 1.6.4.3.26500 + Euro 266.621,48
66 ) 78569 1.4.2.3.14380 - Euro 331.904,55
67 ) 78705 1.6.6.3.28500 + Euro 629.325,62.
Emendamento n. 5 (modificativo) della Giunta regionale
All'art. 20 del presente progetto di legge sono aggiunti i seguenti
commi:
2. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale n. 30 del
1998, dopo le parole al momento dell'indizione delle procedure
concorsuali sono aggiunte le parole ,ovvero al diverso momento di
definizione tra l'ente competente e le organizzazioni sindacali
degli aspetti previsti dall'articolo 13, comma 6 .
3. Al comma 4 bis dell'articolo 45 della legge regionale n. 30 del
1998, la frase Le società esercenti possono partecipare alle
procedure concorsuali esclusivamente se la separazione risulta
perfezionata. è sostituita dalla frase seguente: Le società
esercenti possono partecipare alle prime procedure concorsuali
bandite in ogni bacino ancorché la separazione ancora non sussista.
Successivamente le società esercenti possono partecipare alle
procedure concorsuali esclusivamente se la separazione risulta
perfezionata .
4. Il termine del 30 giugno 2005 previsto dall'articolo 45, comma 4
della legge regionale n. 30 del 1998, così come modificato
dall'articolo 32, comma 2 della legge regionale n. 17 del 2004, è
spostato al 31 ottobre 2005.
5. Alla fine dell'articolo 52 della legge regionale n. 27 del 2004
di modifica del comma 4 dell'articolo 45 della legge regionale n. 30
del 1998 è aggiunta la seguente frase: Gli esercenti presenti sono
comunque tenuti alla prosecuzione del servizio fino al momento
dell'aggiudicazione e comunque non oltre sei mesi dal termine ultimo
come sopra differito, potendo cionondimeno partecipare alle
procedure concorsuali per l'affidamento del servizio .
Art. 20
Modifiche alla legge regionale n. 30 del 1998
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 33 della legge regionale 2 ottobre
1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e
locale) è aggiunto il seguente comma:
3 bis. La Giunta regionale può concedere contributi straordinari
alle imprese esercenti il trasporto pubblico ferroviario e determina
i criteri e le modalità di erogazione dei contributi medesimi .
Emendamento n. 1 (aggiuntivo) del consigliere RIVI
Dopo l'art. 20 del presente progetto di legge è aggiunto il
seguente:
Art. 20 bis
Modifica alla legge regionale n. 32 del 1997 e altre disposizioni
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 8 settembre
1997, n. 32 (Funzionamento dei gruppi consiliari - modificazioni
alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 2) è aggiunto il seguente
comma:
3 bis. Le risorse di cui all'articolo 9, comma 2, della legge
regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna), non utilizzate in tutto o in parte dai gruppi
assembleari, possono essere destinate ai medesimi gruppi ad
integrazione dei contributi previsti dal presente articolo. .
2. La norma di cui all'articolo 5, comma1, lettera c) della legge
regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di
trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere
regionale) si applica ai Questori dell'Ufficio di Presidenza
dell'Assemblea legislativa a decorrere dal 16 maggio 2005. Dalla
medesima data al Sottosegretario alla Presidenza della Giunta si
applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 24 marzo 2000,
n. 17 (Disposizioni in materia di indennità agli Assessori della
Giunta regionale non Consiglieri regionali).
3. Le diarie, i rimborsi e quant'altro previsto per il presidente, i
componenti della Giunta e il Sottosegretario alla Presidenza, ad
esclusione del trattamento indennitario fissato con legge, sono
deliberati dalla Giunta regionale con riferimento al medesimo
trattamento deliberato dall'ufficio di Presidenza dell'Assemblea per
i Consiglieri regionali.
Emendamento n. 6 (aggiuntivo) della Giunta regionale
Fra l'art. 20 e l'art. 21 del presente progetto di legge è inserito
il seguente:
Art. 20 ter
Rateizzazione delle annualità pregresse
relative al demanio idrico
1. Nel caso in cui l'importo dovuto alla Regione per annualità
pregresse di canoni o indennità di occupazione relativi al demanio
idrico, sia superiore a Euro 2.000,00, il pagamento può essere
effettuato, previo assenso dell'Amministrazione regionale, in rate
semestrali, fino ad un massimo di quattro, e ognuna di importo
minimo pari a Euro 500,00.
Emendamento n. 7 (aggiuntivo) della Giunta regionale
Fra l'art. 20 e l'art. 21 del presente progetto di legge è inserito
il seguente:
Art. 20 quater
Autorizzazione al riutilizzo di fondi da parte
delle Amministrazioni Provinciali in attuazione
della legge regionale n. 3 del 1979
1. I residui e le economie relative ai contributi in conto capitale,
di cui alla legge regionale 14 febbraio 1979, n. 3 (Interventi per
lo sviluppo e la valorizzazione delle attività ittiche), erogati
dalla Regione Emilia-Romagna alle Amministrazioni Provinciali di
Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, possono essere utilizzati
dalle stesse Amministrazioni Provinciali per il finanziamento di
programmi provinciali per lo sviluppo e la valorizzazione delle
attività ittiche degli anni successivi a quello cui si riferisce il
residuo o l'economia. Tale utilizzo è previamente autorizzato dalla
Giunta regionale.
Emendamento n. 8 (aggiuntivo) della Giunta regionale
Fra l'art. 20 e l'art. 21 del presente progetto di legge è inserito
il seguente:
Art. 20 quinquies
Autorizzazione al riutilizzo di fondi da parte
di cooperative di garanzia o consorzi-fidi
1. I contributi in conto interessi attualizzati di cui al Capo V
della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 (Disciplina dell'offerta
turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e
finanziamento degli interventi. Abrogazione della L.R. 6 luglio
1984, n. 38), già erogati dalla Regione e non ancora utilizzati da
parte delle cooperative di garanzia e dei consorzi-fidi aderenti a
consorzi di secondo grado possono essere conferiti al consorzio di
secondo grado, nonché quelli non ancora utilizzati da parte del
consorzio medesimo, possono essere da questo destinati alla
creazione o all'implementazione di un fondo di cogaranzia.
Emendamento n. 9 (aggiuntivo) della Giunta regionale
Fra l'art. 20 e l'art. 21 del presente progetto di legge è inserito
il seguente:
Art. 20 sexies
Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2001
1. Al comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 26 aprile 2001,
n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in
materia di Enti locali) le parole della durata massima di 5 anni e
decrescenti a partire dal terzo anno, sono soppresse.
2. Il comma 5 dell'articolo 14 della legge regionale n. 11 del 2001
è sostituito dal seguente:
5. Il programma di riordino territoriale prevede l'erogazione di un
contributo straordinario una tantum alle associazioni intercomunali
che si trasformino in Unioni di Comuni .
3. Dopo il comma 6 dell'articolo 14 della legge regionale n. 11 del
2001 è inserito il seguente comma:
6bis. Il programma di riordino territoriale può prevedere altresì
l'erogazione di contributi in conto capitale in favore delle forme
associative di cui alla presente legge (Unioni di Comuni, Comunità
montane e Comuni capofila delle associazioni intercomunali) per
spese di investimento finalizzate ad una più efficace gestione
associata di funzioni e servizi. Il programma di riordino detta la
specifica disciplina, regolando anche le opportune forme di raccordo
e coordinamento con le discipline settoriali .
Emendamento n. 10 (aggiuntivo) della Giunta regionale
Fra l'art. 20 e l'art. 21 del presente progetto di legge è inserito
il seguente:
Art. 20 septies
Proroga degli organi dei Consorzi di bonifica
1. La durata del mandato degli organi amministrativi ordinari e
straordinari dei Consorzi di bonifica di primo e secondo grado, già
prorogata con la legge regionale 28 luglio 2004, n. 17 (Legge
finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge
regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione
della legge di assestamento del bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006.
Primo provvedimento generale di variazione) è ulteriormente
prorogata fino al 31 marzo 2006, ovvero alla precedente data
prevista dalla legge regionale di riordino del settore. Qualora alla
data del 31 marzo 2006 non sia intervenuta la legge di riordino, gli
organi consortili cessano e la Giunta regionale procede alla nomina
dei Commissari straordinari specificandone i compiti.
Emendamento n. 11 (aggiuntivo) della Giunta regionale
Fra l'art. 20 e l'art. 21 del presente progetto di legge è inserito
il seguente:
Art. 20 octies
Modifiche alla legge regionale n. 19 del 2004
1. Il comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 29 luglio 2004,
n. 19 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria) è
abrogato.
2. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale n. 19 del 2004,
è sostituito dal seguente:
2. Nel caso in cui il gestore dei servizi pubblici cimiteriali o
necroscopici svolga anche l'attività funebre di cui all'articolo 13
della presente legge, è d'obbligo la separazione societaria, da
attuare entro il 31 dicembre 2005, fatta salva l'eventuale scadenza
originaria della gestione antecedente tale data. Le gestioni in
corso che non abbiano provveduto alla separazione societaria entro
il termine di cui al presente comma, cessano alla scadenza del
termine medesimo.
3. Al comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale n. 19 del 2004
le parole in caso di affidamento personale il Comune annota in un
apposito registro le generalità dell'affidatario unico, indicato in
vita dal defunto, e quelle del defunto medesimo sono soppresse.
Emendamento n. 12 (aggiuntivo) della Giunta regionale
Fra l'art. 20 e l'art. 21 del presente progetto di legge è inserito
il seguente:
Art. 20 novies
Modifiche alla legge regionale n. 20 del 2000
1. La rubrica dell'articolo 51 della legge regionale 24 marzo 2000,
n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio) è
così modificata: Monitoraggio e bilancio della pianificazione;
istituzione dell'Archivio regionale della pianificazione .
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 51 della legge regionale n. 20 del
2000 sono aggiunti i seguenti commi:
3 bis. Per favorire la conoscenza da parte dei cittadini degli
strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, al fine di
promuovere lo sviluppo di una cultura della qualità architettonica,
ambientale e paesaggistica dei tessuti urbani, è istituito
l'Archivio regionale della pianificazione, che assume la
denominazione di Planning Center .
3 ter. Per l'istituzione e la gestione dell'Archivio regionale della
pianificazione, previsto al comma 3 bis, la Regione, quale ente
partecipante, si avvale della associazione senza fini di lucro OIKOS
Centro Studi, avente quale scopo statutario il perseguimento delle
medesime finalità stabilite dal comma 3 bis medesimo. Per far fronte
alle spese di costituzione e di gestione dell'Archivio regionale
della pianificazione è disposta, per l'esercizio finanziario 2005,
una autorizzazione di spesa pari a Euro 300.000,00 a valere su
Capitolo 30557, afferente alla U.P.B. 1.4.1.2.12120 - Nuovi
strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica .
Emendamento n. 13 (aggiuntivo) della Giunta regionale
Fra l'art. 20 e l'art. 21 del presente progetto di legge è inserito
il seguente:
Art. 20 decies
Modifiche alla legge regionale n. 23 del 2004
1. Dopo l'articolo 41 della legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23
(Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della
normativa statale di cui all'articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003,
n. 269,convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n.
326) è aggiunto il seguente articolo:
Art. 41 bis
Rimborso di somme indebitamente versate
1. La Regione provvede al rimborso totale o parziale delle somme
versate a titolo di quota integrativa dell'oblazione, di cui
all'articolo 31, qualora, acquisite le valutazioni del Comune
interessato, sia accertato che il versamento è stato indebitamente
eseguito.
2. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce i criteri e le
modalità di restituzione delle somme di cui al comma 1.
3. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo, la Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio
atto le necessarie variazioni, di competenza e di cassa, utilizzando
i fondi a tale specifico scopo accantonati nell'ambito del fondo
speciale di cui al capitolo 86350, afferente alla U.P.B.
1.7.2.2.29100, alla voce specifica dell'elenco n. 2 allegato alla
legge regionale di bilancio e all'istituzione di un'apposita U.P.B.
e relativo capitolo nonché della dotazione finanziaria, a norma di
quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, lettera d) della legge
regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della
Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31
e 27 marzo 1972, n. 4). .
Emendamento n. 14 (aggiuntivo) della Giunta regionale
Fra l'art. 20 e l'art. 21 del presente progetto di legge è inserito
il seguente:
Art. 20 undecies
Modifiche alla legge regionale n. 3 del 1999
1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 149 della legge
regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e
locale) le parole si avvalgono sono sostituite con le seguenti
possono avvalersi .
Emendamento n. 15 (aggiuntivo) della Giunta regionale
Fra l'art. 20 e l'art. 21 del presente progetto di legge è inserito
il seguente:
Art. 20 duodecies
Modifiche alla legge regionale n. 24 del 2001
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 8 agosto
2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel
settore abitativo) sono aggiunti i seguenti commi:
3 bis. Al fine di favorire la realizzazione di programmi regionali
per la casa, può essere istituito un fondo di garanzia per la
concessione di garanzie fidejussorie, per il pagamento delle rate
dei mutui o dei canoni di locazione da parte degli assegnatari degli
alloggi realizzati o recuperati con il contributo delle risorse del
fondo regionale per gli investimenti nel settore abitativo, di cui
al comma 1. Le modalità di concessione delle garanzie fidejussorie
sono definite con atto della Giunta regionale.
3 ter. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 2, lettera b)
del presente articolo la Giunta regionale è autorizzata a disporre
con proprio atto le necessarie variazioni, di competenza e di cassa,
per l'implementazione di capitoli esistenti, l'istituzione e la
dotazione di nuovi capitoli di spesa, nell'ambito di U.P.B. già
istituite o di nuove U.P.B., nel limite delle disponibilità
autorizzate a tal fine dalla legge di approvazione del bilancio
regionale e a tale specifico scopo accantonate nell'ambito del fondo
speciale di cui al Capitolo 86620, afferente alla U.P.B.
1.7.2.3.29151, alla voce specifica dell'elenco n. 8, allegato alla
legge di approvazione del bilancio regionale medesimo. .
Art. 21
Copertura finanziaria
1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute
nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte, con le
risorse indicate nel Bilancio pluriennale 2005-2007 - stato di
previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite
dallo stato di previsione della spesa.
Art. 22
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO N. 2
DOCUMENTO DI LAVORO
Progetto di legge di iniziativa della Giunta regionale
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE
2005-2007 A NORMA DELL'ARTICOLO 30 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE
2001, N. 40 - PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
OGG. 109
CON L'INDICAZIONE DEGLI EMENDAMENTI PRESENTATI
ALLA DATA DEL 15 LUGLIO 2005
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE
2005-2007 A NORMA DELL'ARTICOLO 30 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE
2001, N. 40 - PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
INDICE
Art. 1 Stato di previsione delle entrate
Art. 2 Stato di previsione delle spese
Art. 3 Fondo di riserva del bilancio di cassa
Art. 4 Mutui e prestiti
Art. 5 Ricognizione residui attivi e passivi - approvazione Conto
del Tesoriere
Art. 6 Applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo di
amministrazione dell'esercizio precedente
Art. 7 Bilancio pluriennale
Art. 8 Entrata in vigore
Emendamento n. 1 (modificativo) della Giunta regionale
Al comma 2, dell'art. 1 del presente progetto di legge la cifra di
Euro 322.674.214,91 è modificata in Euro 790.007.898,56 e la cifra
di
Euro 360.014.903,35 è modificata in Euro 826.993.487,00
Art. 1
Stato di previsione delle entrate
1. Nello stato di previsione delle entrate per l'esercizio
finanziario 2005 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa
Tabella n. 1.
2. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato
di previsione delle entrate risulta aumentato di Euro 322.674.214,91
quanto alla previsione di competenza, e di Euro 360.014.903,35
quanto alla previsione di cassa.
Emendamento n. 2 (modificativo) della Giunta regionale
Al comma 2, dell'art. 2 del presente progetto di legge la cifra di
Euro 322.674.214,91 è modificata in Euro 790.007.898,56 e la cifra
di
Euro 357.648.188,09 è modificata in Euro 824.293.243,49
Art. 2
Stato di previsione delle spese
1. Nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario
2005 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa Tabella n. 2.
2. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato
di previsione delle spese risulta aumentato di Euro 322.674.214,91
quanto alla previsione di competenza e di Euro 357.648.188,09 quanto
alla previsione di cassa.
Art. 3
Fondo di riserva del bilancio di cassa
1. Il fondo di riserva di cassa U.P.B. 1.7.1.1.29020 - Fondo di
riserva di cassa, (Cap. 85300) di cui all'articolo 7 della legge
regionale 23 dicembre 2004, n. 28 (Bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e bilancio
pluriennale 2005-2007) è aumentato di Euro 100.000.000,00.
Emendamento n. 3 (modificativo) della Giunta regionale
Al comma 1, dell'art. 4 del presente progetto di legge la cifra di
Euro 50.500.000,00 è modificata in Euro 45.900.000,00
Art. 4
Mutui e prestiti
1. Per effetto delle variazioni apportate alle previsioni di ricorso
al credito risultanti dalla allegata Tabella 1 - Variazioni alle
previsioni dell'entrata - il mutuo autorizzato dall'articolo 16,
comma 1 della legge regionale n. 28 del 2004, di approvazione del
bilancio di previsione per l'esercizio 2005, ed imputato al Capitolo
06500 - U.P.B. 5.17.12500 - Mutui di competenza regionale - è
diminuito di Euro 50.500.000,00.
2. Il rinnovo dell'autorizzazione alla contrazione di mutui o
prestiti obbligazionari di cui all'articolo 16, comma 2 della legge
regionale n. 28 del 2004 è ridefinito in Euro 1.103.000.000,00.
3. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui
all'articolo 16, comma 7 della legge regionale n. 28 del 2004 è
ridefinito in Euro 176.529.658,88.
Art. 5
Ricognizione residui attivi e passivi - Approvazione Conto del
Tesoriere
1. Sulla base delle risultanze definitive dei residui attivi e
passivi in chiusura dell'esercizio 2003 accertate in sede di
ricognizione dei medesimi, a norma degli articoli 45 e 61 della
legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della
Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31
e 27 marzo 1972, n. 4), con determinazione del Responsabile del
Servizio Bilancio-Risorse finanziarie n. 4682 dell'8 aprile 2005, e
della giacenza iniziale di cassa accertata con determinazione del
Responsabile del Servizio Bilancio-Risorse finanziarie n. 5587 del
22 aprile 2005, di approvazione del Conto del Tesoriere reso a norma
dell'articolo 63, comma 2 della legge regionale n. 40 del 2001, è
disposto l'aggiornamento degli elementi del bilancio di previsione
2005 di cui all'articolo 11, comma 3 - Residui attivi e passivi,
comma 4 - Avanzo d'amministrazione applicato al bilancio, e comma 5
- Giacenza iniziale di cassa, della legge regionale sopramenzionata.
Art. 6
Applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo
definitivo di amministrazione dell'esercizio precedente
1. Per effetto dell'aggiornamento dell'avanzo di amministrazione
applicato al bilancio dell'esercizio 2005, l'avanzo definitivo di
amministrazione dell'esercizio precedente è determinato in Euro
2.972.410.676,32.
Art. 7
Bilancio pluriennale
1. Al bilancio pluriennale relativo al triennio 2005-2007 approvato
dall'articolo 22 della legge regionale n. 28 del 2004, sono
apportate le variazioni indicate nelle apposite Tabelle n. 1 e n. 2
allegate alla presente legge.
Art. 8
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.