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Legislatura VIII - Commissione I - Verbale del 19/07/2005 pomeridiano

    Testo

                                                       Verbale n. 4/2005
    Seduta del 19 luglio 2005
    Il giorno 19 luglio 2005 alle ore 14,30 si è riunita presso la sede
    dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, in Bologna
    Viale A. Moro n. 50, la Commissione Bilancio Affari generali ed
    istituzionali, convocata con nota prot. n. 11133 del 14 luglio 2005
    Partecipano alla seduta i Consiglieri:
    Cognome e nome Qualifica Gruppo Voto
    NERVEGNA ANTONIO Presidente FORZA ITALIA 5
    BERETTA NINO Vicepresidente UNITI NELL'ULIVO 7 presente
    - DS
    MANFREDINI MAURO Vicepresidente LEGA NORD 3 presente
    PADANIA EMILIA E
    ROMAGNA
    AIMI ENRICO Componente ALLEANZA 4 presente
    NAZIONALE
    BORTOLAZZI Componente PARTITO DEI 1 presente
    DONATELLA COMUNISTI
    ITALIANI
    CARONNA SALVATORE Componente UNITI NELL'ULIVO 5 presente
    - DS
    GALLETTI GIANLUCA Componente UDC - UN. DEM. 1
    CRIS. E DI
    CENTRO
    GUERRA DANIELA Componente VERDI PER LA 2 presente
    PACE
    MANCA DANIELE Componente UNITI NELL'ULIVO 1 presente
    - DS
    MASELLA LEONARDO Componente PARTITO DELLA 3
    RIFONDAZIONE
    COMUNISTA
    MONACO CARLO Componente PER L'EMILIA - 1
    ROMAGNA
    MONARI MARCO Componente UNITI 3 presente
    NELL'ULIVO-DL
    MARGHERITA
    MONTANARI ROBERTO Componente UNITI NELL'ULIVO 2
    - DS
    NANNI PAOLO Componente ITALIA DEI 1
    VALORI con DI
    PIETRO
    RICHETTI MATTEO Componente UNITI 4 presente
    NELL'ULIVO-DL
    MARGHERITA
    RIVI GIAN LUCA Componente UNITI NELL'ULIVO 2 presente
    - DS
    VARANI GIANNI Componente FORZA ITALIA 4
    ZANCA PAOLO Componente UNITI NELL'ULIVO 1 presente
    - SDI
    Il consigliere Roberto GARBI sostituisce il consigliere Montanari,
    il consigliere Ubaldo SALOMONI sostituisce il consigliere Nervegna.
    Sono presenti: il Sottosegretario alla Presidenza Alfredo Bertelli,
    il Vicepresidente della Giunta Assessore a Finanze. Europa Flavio
    Delbono, l'Assessore a Programmazione e sviluppo territoriale.
    Cooperazione col sistema delle Autonomie. Organizzazione Luigi
    Gilli, l'Assessore a Mobilità e Trasporti Alfredo Peri.
    Sono presenti inoltre: Zucchini (Dir. gen. IBACN), Pasquini (Dir.
    gen. Risorse finanziarie e strumentali), Bellei e Gaspari (Serv.
    Bilancio - Risorse finanziarie), Mantini (Ufficio Stampa Assemblea
    Legislativa)
    Presiede la seduta: Nino Beretta
    Assiste la segretaria: Claudia Cattoli
    Resocontista: Chiara Caciagli
    Presiede il Vicepresidente Nino Beretta, che dichiara aperta la
    seduta.
    - Approvazione del verbale n. 2 del 2005.
    La Commissione approva all'unanimità dei presenti il verbale n. 2
    del 2005, relativo alla seduta del 21 giugno 2005.
    - - - - -
    Il consigliere RIVI propone l'inversione dell'ordine dei lavori,
    anticipando l'esame del provvedimento relativo alI'IBC (ogg.169).
    La Commissione concorda.
    169 - Proposta recante: Approvazione bilancio consuntivo 2004 e
    primo provvedimento di variazione bilancio 2005 e pluriennale
    2005-2007 dell'IBACN (delibera di Giunta n. 973 del 27 06 05).
    Illustra ZUCCHINI.
    La Commissione esprime parere favorevole con 19 voti a favore (pdci,
    uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 8 astenuti (fi, lega
    nord), nessun contrario.
    Entrano i consiglieri Guerra e Aimi.
    - - - - -
    108 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: Legge finanziaria
    regionale adottata a norma dell'art. 40 della L. R. 15 novembre
    2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di
    assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 2005 e del
    bilancio pluriennale 2005 - 2007. Primo provvedimento generale di
    variazione (delibera di Giunta n. 897 del 13 06 05)
    109 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: Assestamento del
    bilancio di previsione della Regione Emilia - Romagna per
    l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005 - 2007
    a norma dell'art. 30 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40. Primo
    provvedimento generale di variazione (delibera di Giunta n. 898 del
    13 06 05).
    Il presidente BERETTA riassume l'iter dell'assestamento del bilancio
    regionale 2005, ricordando le fasi dell'illustrazione e discussione
    generale e dell'udienza conoscitiva, svolte rispettivamente nelle
    sedute del 21 giugno e 12 luglio scorsi.
    Il Vicepresidente della Giunta regionale DELBONO, dopo avere
    ringraziato la segreteria della Commissione per la predisposizione
    dei documenti di lavoro con l'indicazione degli emendamenti
    presentati, illustra gli emendamenti stessi. Osserva che, pur non
    essendo prassi abituale della Giunta, tuttavia alcuni emendamenti
    inseriti in legge finanziaria modificano disposizioni di leggi
    regionali precedenti, per ragioni di urgenza dovute ai tempi tecnici
    di avvio legislatura, sia in riferimento alla predisposizione del
    progetto di legge originario, che all'insediamento degli organi
    istituzionali dopo la pausa elettorale, e alla necessità di dotarsi
    rapidamente delle modifiche richieste.
    Pone quindi l'attenzione sulle proposte che hanno una valenza più
    specificamente economico-finanziaria e integrano alcuni capitoli di
    bilancio.
    Un primo emendamento rilevante riguarda lo stanziamento riferito
    alla parte corrente per un totale di 2,35 milioni di euro a favore
    del commercio, in particolare per cooperative di garanzia e
    consorzi-fidi. Si tratta del settore meno tutelato, a causa dei
    vincoli derivanti dall'articolo 3 della legge finanziaria nazionale
    e dell'assenza di mezzi statali da poter erogare. Il progetto di
    legge iniziale stanziava 3,5 milioni di euro in investimenti da
    destinare ai Comuni tramite le Province, per concertare con le
    associazioni commerciali locali iniziative a favore del commercio:
    ma si trattava di un intervento pubblico su pubblico, senza risorse
    destinate direttamente a beneficio di soggetti privati; la Regione
    si era riservata di studiare una soluzione, che si concreta appunto
    nella modifica illustrata.
    Afferma che il volume totale delle risorse stanziate negli
    emendamenti è contenuto e ammonta a poco più di 4 milioni di euro
    per la parte corrente e a 4,6 per la parte investimenti.
    Per quanto riguarda gli investimenti, due sono gli interventi
    principali.
    Il primo, 2,58 milioni di euro per lo sviluppo delle zone montane, a
    finanziamento della legge regionale per la montagna. Nel progetto di
    legge originario erano già stati stanziati 2 milioni di euro; viene
    così ripristinato (non compariva nel previsionale per mancanza di
    risorse) lo stanziamento storico a favore delle Comunità montane;
    sono fondi amministrati dalle Comunità montane stesse, quindi
    coerenti con l'articolo 3.
    Il secondo è di 1,5 milioni di euro, contributi in conto capitale a
    favore delle Province per la sistemazione, il miglioramento e la
    costruzione di strade di proprietà comunale.
    Conclude rinviando l'illustrazione degli altri emendamenti della
    Giunta regionale alla legge finanziaria al momento dell'esame dei
    singoli articoli, con gli eventuali approfondimenti degli assessori
    di competenza.
    La consigliera GUERRA chiede chiarimenti sulla trasmissione ai
    consiglieri degli emendamenti presentati, lamentando di non aver
    ricevuto la documentazione in tempo utile per valutarla e dichiara
    di non partecipare al voto sugli emendamenti.
    Il presidente BERETTA precisa che i documenti di lavoro relativi ai
    progetti di legge in oggetto, con l'indicazione degli emendamenti
    presentati alla data del 15 luglio, sono stati distribuiti il 15
    luglio stesso, mentre in data odierna è stata trasmessa la nuova
    edizione dell'emendamento n. 10 della Giunta regionale, sostitutivo
    del precedente.
    Anche il consigliere SALOMONI esprime perplessità sulla procedura
    seguita, chiedendo ulteriori chiarimenti sull'invio degli
    emendamenti e una illustrazione puntuale delle singole proposte di
    modifica.
    Il presidente BERETTA chiarisce che gli emendamenti, come ogni altra
    documentazione allegata alla convocazione, o relativa agli oggetti
    in discussione all'ordine del giorno, è trasmessa ai componenti
    della Commissione.
    Dichiarata conclusa la discussione generale, la Commissione procede
    con l'esame del progetto di legge ogg. 108, sulla base del documento
    di lavoro predisposto dalla segreteria della Commissione (v.
    allegato n. 1).
    108 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: Legge finanziaria
    regionale adottata a norma dell'art. 40 della L. R. 15 novembre
    2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di
    assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 2005 e del
    bilancio pluriennale 2005 - 2007. Primo provvedimento generale di
    variazione (delibera di Giunta n. 897 del 13 06 05)
    Art. 1 Sviluppo del sistema informativo regionale (SIR)
    La Commissione esprime parere favorevole con 21 voti a favore (pdci,
    uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi, verdi), 12 contrari (an,
    fi, lega nord), nessun astenuto all'articolo suddetto.
    Art. 2 Adesione della Regione Emilia-Romagna alla Fondazione Stava
    1985 ONLUS
    La Commissione esprime parere favorevole con 21 voti a favore (pdci,
    uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi, verdi), 12 contrari (an,
    fi, lega nord), nessun astenuto all'articolo suddetto.
    Art. 3 Cartografia regionale
    La Commissione esprime parere favorevole con 21 voti a favore (pdci,
    uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi, verdi), 12 contrari (an,
    fi, lega nord), nessun astenuto all'articolo suddetto.
    Art. 4 Partecipazione alla Fondazione Qualivita - Fondazione per la
    tutela e la valorizzazione dei prodotti alimentari europei di
    qualità
    La Commissione esprime parere favorevole con 21 voti a favore (pdci,
    uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi, verdi), 12 contrari (an,
    fi, lega nord), nessun astenuto all'articolo suddetto.
    Entrano i consiglieri Monari e Richetti; esce la consigliera Guerra.
    Emendamento n. 1 (aggiuntivo) della Giunta regionale
    Art. 4 bis Contributo straordinario alla Enoteca regionale
    Emilia-Romagna
    (che diventa art. 5)
    Il consigliere SAOLOMONI chiede chiarimenti.
    Il vicepresidente DELBONO precisa che con l'emendamento in esame la
    Giunta propone di dare all'enoteca regionale ulteriori 150.000 euro
    rispetto al contributo ordinario.
    Il consigliere SALOMONI, premesso che l'enoteca è un punto di
    eccellenza della Regione, osserva come il contributo straordinario
    sia indice di una cattiva programmazione e gestione; infatti quando
    è stato predisposto il budget o non si sono tenute in debita
    considerazione le spese reali oppure si sono spese in modo non
    attento le risorse messe a disposizione.
    La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (pdci,
    uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-margherita, uniti
    nell'ulivo-sdi), 7 contrari (an, lega nord), 5 astenuti (fi) al
    nuovo articolo.
    Art. 5 Overbooking sul Piano regionale di Sviluppo Rurale 2000-2006
    (che diventa art. 6)
    Emendamento n. 2 (modificativo) della Giunta regionale
    Con distinte votazioni di identico contenuto, la Commissione esprime
    parere favorevole con 26 voti a favore (pdci, uniti nell'ulivo-ds,
    uniti nell'ulivo-margherita, uniti nell'ulivo-sdi), 7 contrari (an,
    lega nord), 5 astenuti (fi) all'emendamento suddetto e all'articolo
    5 così modificato.
    Art. 6 Potenziamento strutture produttive zootecniche
    (che diventa art.7)
    La Commissione esprime parere favorevole con 30 voti a favore (an,
    pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-margherita, uniti
    nell'ulivo-sdi), 8 astenuti (fi, lega nord), nessun contrario
    all'articolo suddetto.
    Art. 7 Interventi volti alla ricerca delle cause del degrado
    ambientale
    (che diventa art. 8)
    La Commissione esprime parere favorevole con 30 voti a favore (an,
    pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-margherita, uniti
    nell'ulivo-sdi), 8 astenuti (fi, lega nord), nessun contrario
    all'articolo suddetto.
    Art. 8 Pianificazione di tutela, uso e risanamento delle acque
    (che diventa art. 9)
    La Commissione esprime parere favorevole con 30 voti a favore (an,
    pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-margherita, uniti
    nell'ulivo-sdi), 8 astenuti (fi, lega nord), nessun contrario
    all'articolo suddetto.
    Art. 9 Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua
    di competenza regionale
    (che diventa art. 10)
    La Commissione esprime parere favorevole con 30 voti a favore (an,
    pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-margherita, uniti
    nell'ulivo-sdi), 8 astenuti (fi, lega nord), nessun contrario
    all'articolo suddetto.
    Art. 10 Investimenti nel settore dei trasporti
    (che diventa art. 11)
    La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (pdci,
    uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-margherita, uniti
    nell'ulivo-sdi), 12 astenuti (an, fi, lega nord), nessun contrario
    all'articolo suddetto.
    Art. 11 Viabilità di interesse regionale
    (che diventa art. 12)
    La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (pdci,
    uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-margherita, uniti
    nell'ulivo-sdi), 12 astenuti (an, fi, lega nord), nessun contrario
    all'articolo suddetto.
    Art. 12 Protezione civile - Interventi di emergenza
    (che diventa art. 13)
    La Commissione esprime parere favorevole con 33 voti a favore (an,
    lega nord, pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-margherita,
    uniti nell'ulivo-sdi), 5 astenuti (fi), nessun contrario
    all'articolo suddetto.
    Art. 13 Integrazione regionale per il finanziamento del Servizio
    sanitario regionale per l'anno 2005
    (che diventa art. 14)
    La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (pdci,
    uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-margherita, uniti
    nell'ulivo-sdi), 12 astenuti (an, fi, lega nord), nessun contrario
    all'articolo suddetto.
    Art. 14 Interventi di promozione e supporto nei confronti delle
    Aziende sanitarie gestiti direttamente dalla Regione
    (che diventa art. 15)
    Emendamento n. 3 (modificativo) della Giunta regionale
    Con distinte votazioni di identico contenuto, la Commissione esprime
    parere favorevole con 26 voti a favore (pdci, uniti nell'ulivo-ds,
    uniti nell'ulivo-margherita, uniti nell'ulivo-sdi), 12 astenuti (an,
    fi, lega nord), nessun contrario all'emendamento suddetto e
    all'articolo 14 così modificato.
    Art. 15 Politiche abitative e realizzazione strutture di accoglienza
    (che diventa art. 16)
    La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (pdci,
    uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-margherita, uniti
    nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega nord), nessun astenuto
    all'articolo suddetto.
    Art. 16 Contributi agli Enti locali per il potenziamento dei poli
    didattico-scientifici per nuovi insediamenti universitari
    (che diventa art. 17)
    La Commissione esprime parere favorevole con 30 voti a favore (an,
    pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-margherita, uniti
    nell'ulivo-sdi), 8 astenuti (fi, lega nord), nessun contrario
    all'articolo suddetto.
    Art. 17 Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini
    (che diventa art. 18)
    La Commissione esprime parere favorevole con 25 voti a favore (uniti
    nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-margherita, uniti nell'ulivo-sdi),
    12 contrari (an, fi, lega nord), 1 astenuto (pdci) all'articolo
    suddetto.
    Emendamento n. 4 (aggiuntivo) della Giunta regionale
    Art. 17 bis Modifiche alla legge regionale n. 27 del 2004
    (che diventa art. 19)
    Dopo una breve discussione sulle conseguenze del comma 2, la
    Commissione, su proposta del presidente BERETTA, concorda di
    rinviare l'esame dell'articolo.
    Entra la consigliera Guerra.
    Art. 18 Modifiche alle autorizzazioni di spesa disposte da leggi
    regionali precedenti
    (che diventa art. 20)
    La Commissione esprime parere favorevole con 28 voti a favore (pdci,
    uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-margherita, uniti
    nell'ulivo-sdi, verdi), 12 astenuti (an, fi, lega nord), nessun
    contrario all'articolo suddetto.
    Art. 19 Trasferimento all'esercizio 2005 delle autorizzazioni di
    spesa relative al 2004 finanziate con mezzi regionali
    (che diventa art. 21)
    Il consigliere SALOMONI chiede chiarimenti sulla diminuzione
    relativa ai fondi per la montagna che si rinviene alla voce 3)
    dell'articolo in esame (capitolo 3455). Sottolinea come solo con
    l'assestamento sia stato istituito il fondo sulla montagna previsto
    dalla legge regionale n. 2 del 2004, ma come, in parallelo, si siano
    tolti alla montagna circa 2 milioni di euro.
    Quanto all'inserimento del nuovo capitolo destinato al fondo
    speciale previsto dall'articolo 8 della legge regionale 2, auspica
    che nel prossimo bilancio sia riservata la risorsa finanziaria
    adeguata disposta dalla stessa norma, vale a dire il 2% degli
    investimenti della Regione, che, da un calcolo approssimativo, lo
    scorso anno ammontava a circa 7 milioni di euro.
    Il vicepresidente DELBONO chiarisce che è stato ripristinato lo
    storico stanziamento dei contributi alla montagna gestiti dalle
    Comunità montane, pari 2,58 milioni di euro; la voce 3)
    dell'articolo in esame e il segno meno che vi compare è solo una
    regolazione contabile dovuta ad uno slittamento di fondi.
    Afferma poi che non è vero che la montagna riceva minori risorse
    rispetto agli anni precedenti, anzi ne riceve di più: 2 milioni già
    stanziati nel progetto di legge, più 2,5 con gli emendamenti.
    Precisa infine che non vi è un articolo specifico inserito nella
    legge finanziaria, perché si tratta di un emendamento di bilancio.
    La legge finanziaria infatti istituisce nuovi capitoli o modifica
    l'assetto del bilancio precedente, mentre nel caso in questione non
    si modifica nulla, bensì si stanziano ulteriori 2,58 milioni di euro
    in investimento alle Comunità montane.
    Ribadisce che la voce di segno negativo all'articolo 19 è solo una
    regolazione contabile dovuta alle prechiusure 2004.
    La Commissione esprime parere favorevole con 28 voti a favore (pdci,
    uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-margherita, uniti
    nell'ulivo-sdi, verdi), 12 contrari (an, fi, lega nord), nessun
    astenuto all'articolo 19.
    Art. 20 Modifiche alla legge regionale n. 30 del 1998
    (che diventa art. 22)
    Emendamento n. 5 (modificativo) della Giunta regionale
    Il consigliere ZANCA rileva come l'articolo in esame, e a maggior
    ragione l'emendamento che vi insiste, poco riguardi la legge
    finanziaria regionale. Quindi a suo parere sarebbe più opportuno che
    l'assessore di riferimento ne spiegasse il contenuto, risultando
    complicato votare una proposta di modifica di cui sfuggono gli
    effetti.
    La consigliera GUERRA sottolinea che la norma interviene su
    procedimenti già attivati, in una materia - il trasporto pubblico
    locale - particolarmente complessa e che in tal modo si modifica,
    attraverso una norma intrusa, una legge di settore frutto di un
    dibattito lungo, approfondito e difficile, senza averne
    opportunamente discusso i contenuti nella Commissione competente per
    materia.
    Ribadisce la necessità di una illustrazione approfondita e conferma
    di non partecipare al voto.
    Il consigliere MANCA chiarisce che si tratta di modifiche di portata
    limitata e non di carattere strutturale. Quanto al versante
    procedurale, afferma che l'unica sede appropriata per la discussione
    e la votazione degli emendamenti è la Commissione referente e l'iter
    dei lavori che vi si svolgono. Propone quindi di rinviare l'esame
    dell'articolo, in attesa dell'illustrazione da parte dell'assessore
    ai trasporti, e di procedere nella votazione del restante testo.
    Entrano il consigliere Varani e l'assessore Gilli.
    Il consigliere SALOMONI rileva l'inadeguatezza del metodo seguito:
    gli emendamenti non sono stati resi noti nemmeno in udienza
    conoscitiva. A suo parere con l'emendamento in esame si modificano
    elementi di sostanza, penalizzando le società adempienti.
    Anche il consigliere RIVI propone di rinviare l'esame degli articoli
    per i quali vi è la necessità di approfondimenti. Ribadisce che gli
    emendamenti vanno presentati e discussi in sede di esame referente
    della I Commissione; pur essendo comprensibile la richiesta della
    presenza di altri assessori competenti per materia, la procedura
    seguita è appropriata e corretta. Aggiunge inoltre che gli
    emendamenti sono stati notificati ai componenti della Commissione
    attraverso il documento di lavoro alcuni giorni orsono,
    consentendone una piena conoscenza: solo un emendamento, quello
    relativo alla proroga dei consorzi di bonifica, è stato distribuito
    in data odierna nella sua versione aggiornata.
    La Commissione concorda di rinviare l'esame dell'articolo.
    Emendamento n. 1 (aggiuntivo) del consigliere RIVI
    Art. 20 bis Modifica alla legge regionale n. 32 del 1997 e altre
    disposizioni
    (che diventa art. 23)
    Il consigliere RIVI illustra l'emendamento, concordato dall'Ufficio
    di Presidenza dell'Assemblea legislativa: il primo comma è volto a
    rispondere all'esigenza manifestata da tutti i gruppi assembleari
    per un migliore utilizzo delle risorse, in precedenza distinte tra
    per spese di personale e spese per l'attività politica, ovviamente
    senza aumentare i budget complessivi; il secondo comma riguarda
    l'introduzione anche in via legislativa della figura del questore
    dell'ufficio di presidenza dell'Assemblea e del sottosegretario alla
    presidenza della Giunta, previsti nello Statuto; il terzo comma
    rende omogenea al trattamento dei consiglieri la disciplina di
    diarie e rimborsi dell'esecutivo regionale.
    Il consigliere ZANCA propone di modificare al comma 1 le parole
    possono essere destinate ai medesimi gruppi con le parole sono
    destinate ai medesimi gruppi .
    La Commissione concorda.
    La Commissione esprime parere favorevole con 44 voti a favore (an,
    fi, lega nord, pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti
    nell'ulivo-margherita, uniti nell'ulivo-sdi, verdi), nessun
    contrario o astenuto al nuovo articolo così modificato.
    Emendamento n. 6 (aggiuntivo) della Giunta regionale
    Art. 20 ter Rateizzazione delle annualità pregresse relative al
    demanio idrico
    La Commissione esprime parere favorevole con 32 voti a favore (an,
    pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-margherita, uniti
    nell'ulivo-sdi, verdi), 12 astenuti (fi, lega nord), nessun
    contrario al nuovo articolo.
    Emendamento n. 7 (aggiuntivo) della Giunta regionale
    Art. 20 quater Autorizzazione al riutilizzo di fondi da parte delle
    Amministrazioni Provinciali in attuazione della legge regionale n. 3
    del 1979
    (che diventa art. 25)
    La Commissione esprime parere favorevole con 32 voti a favore (an,
    pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-margherita, uniti
    nell'ulivo-sdi, verdi), 12 astenuti (fi, lega nord), nessun
    contrario al nuovo articolo.
    Emendamento n. 8 (aggiuntivo) della Giunta regionale
    Art. 20 quinquies Autorizzazione al riutilizzo di fondi da parte di
    cooperative di garanzia o consorzi-fidi
    (che diventa art. 26)
    La Commissione esprime parere favorevole con 32 voti a favore (an,
    pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-margherita, uniti
    nell'ulivo-sdi, verdi), 12 astenuti (fi, lega nord), nessun
    contrario al nuovo articolo.
    Emendamento n. 9 (aggiuntivo) della Giunta regionale
    Art. 20 sexies Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2001
    (che diventa art. 27)
    L'assessore GILLI illustra l'emendamento, suddiviso in due parti: la
    prima si riferisce alla soppressione della scadenza per quanto
    riguarda la possibilità di concedere contributi alle forme
    associative degli Enti locali presenti sul territorio regionale.
    Precisa infatti che il 70% delle forme associative ha ormai
    raggiunto il quinto anno di attività e di conseguenza, in base
    all'attuale formulazione della legge regionale 11 che si intende
    modificare, non potrebbe più avere accesso ai contributi: aggiunge
    che analoga variazione si sta profilando anche a livello di
    normativa nazionale. La seconda parte dell'emendamento, considerato
    che molte forme associative hanno sviluppato progetti sul versante
    investimenti, introduce la possibilità di usufruire di finanziamenti
    anche in conto capitale e quindi non più limitati ai soli interventi
    di spesa corrente.
    Il consigliere SALOMONI dichiara il proprio voto contrario per il
    modello sotteso alle proposte di modifica illustrate, modello che
    tende a dar vita ad aggregazioni che costano molto e producono poco.
    La legge iniziale a suo parere aveva una chiara finalità, quella di
    favorire la fusione dei piccoli Comuni per migliorare il sistema
    amministrativo. In realtà invece si è creata una miriade di enti
    intermedi, ai quali la Regione ha dato un po' di competenze e di
    denari: questi enti fanno i progetti per avere le risorse, che
    servono poi a pagare le spese amministrative: il 70-80% dei loro
    bilanci sono utilizzati per spese di funzionamento e in tal modo le
    risorse vengono sottratte ai rispettivi territori.
    Conclude ripetendo che si tratta di un problema di impostazione e
    che è pericoloso proseguire secondo questo modello: vi sono tanti
    enti che fanno le stesse cose e tutti hanno costi amministrativi
    enormi (ad esempio nell'imolese vi sono Comuni, Comunità montane,
    Circondario, senza tacere degli enti di secondo grado trasversali -
    agenzie d'ambito, agenzie sui trasporti, altre agenzie di settore).
    Il sistema non produce nulla in termini di efficienza per il
    cittadino, produce solo dei costi che si moltiplicano.
    Il consigliere RIVI esprime invece un giudizio positivo sulla legge
    regionale n. 11 del 2001, in quanto si tratta di una legge molto
    rilevante, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha compiuto un
    importante passo avanti per aiutare i Comuni a lavorare insieme, ad
    aggregare funzioni e competenze, recuperando risorse e
    riorganizzando e riqualificando i propri servizi. Cita in proposito
    l'esempio dei corpi di polizia municipale, possibili nei piccoli
    Comuni solo integrando le forze in forma associata e formando il
    personale in maniera specifica su singole tematiche.
    Considera quindi positivo l'emendamento in esame, sia per la
    possibilità di erogare fondi in conto capitale (e quindi per gli
    enti di acquisire strutture), sia per la possibilità di destinare
    risorse maggiori a quei Comuni che passano dalla forma
    dell'associazione a quella dell'unione, con una cooperazione ancora
    più rafforzata e di sistema.
    Chiede infine alcune precisazioni sul primo comma. La soppressione
    del meccanismo secondo il quale i contributi alle associazioni e
    alle unioni erano erogati per un massimo di 5 anni (periodo di tempo
    ritenuto necessario perché i Comuni riuscissero ad andare a regime)
    è una richiesta che proviene dal territorio, perché gli Enti locali
    sottolineano come il termine dei 5 anni sia ristretto. Domanda se,
    con l'abrogazione di tale termine, la metodologia di controllo è
    demandata alla Giunta regionale attraverso un proprio atto di
    fissazione dei criteri per l'erogazione delle risorse.
    Esce il consigliere Garbi.
    L'assessore GILLI non risponde puntualmente alle osservazioni di
    natura politica del consigliere Salomoni; si limita a ricordare che
    la Regione riesce a motivare, nell'ambito dell'accordo
    Stato-Regioni, il maggior trasferimento di fondi nazionali
    all'Emilia-Romagna, circa 3 milioni di euro, su questo settore. Ciò
    dimostra un riconoscimento da parte dello Stato, a differenza di
    altre Regioni che forse hanno maggiori esigenze, ma che, non avendo
    attivato forme associative soddisfacenti, non sono riuscite ad
    attrarre altrettanti trasferimenti.
    Alla domanda del consigliere Rivi precisa che con le deliberazioni
    attuative si passerà da una valutazione di tipo automatico sulle
    forme associative ad una valutazione di merito sui singoli progetti
    di lavoro e sui criteri da applicare per la concessione dei
    finanziamenti in conto capitale.
    La Commissione esprime parere favorevole con 30 voti a favore (an,
    pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-margherita, uniti
    nell'ulivo-sdi, verdi), 12 contrari (fi, lega nord), nessun astenuto
    al nuovo articolo.
    Emendamento n. 10 (aggiuntivo) della Giunta regionale
    Art. 20 septies Proroga degli organi dei Consorzi di bonifica
    (che diventa art. 28)
    Il consigliere SALOMONI si dichiara profondamente contrario alla
    nuova formulazione dell'emendamento: in 15 anni il legislatore
    regionale non è riuscito ad approvare una nuova legge di riforma
    sulle bonifiche ed ora, dopo una lunga serie di proroghe, vorrebbe
    ancorare la scadenza dei consigli di amministrazione dei consorzi ad
    un proprio adempimento, arrivando al commissariamento degli organi;
    a suo parere sarebbe più opportuno ritornare al sistema elettivo.
    Nel caso in cui l'articolo sia confermato dalla Commissione,
    preannuncia un emendamento in aula per la sua abrogazione.
    Il consigliere RIVI concorda sull'impegno per la nuova legislatura
    di concludere la legge sulle bonifiche, che si trascina da diverso
    tempo e non solo per responsabilità della maggioranza, ma anche per
    molteplici sollecitazioni provenienti dalle varie parti interessate
    e per l'utilizzo dell'ostruzionismo da parte della minoranza.
    Ritiene tuttavia che, rispetto al passato, vi sia ora un elemento
    positivo, difficile da eludere, il commissariamento degli enti, se
    non è rispettata l'ulteriore proroga al 31 marzo 2006.
    La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (pdci,
    uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-margherita, uniti
    nell'ulivo-sdi, verdi), 16 contrari (an, fi, lega nord), nessun
    astenuto al nuovo articolo.
    Emendamento n. 11 (aggiuntivo) della Giunta regionale
    Art. 20 octies Modifiche alla legge regionale n. 19 del 2004
    (che diventa art. 29)
    Il consigliere ZANCA chiede chiarimenti sulle modifiche in esame,
    apportate su alcuni dei punti qualificanti di una legge regionale
    recente e profondamente dibattuta; in particolare, esprime
    perplessità sulle soppressioni previste e sulla proroga del termine
    per la separazione tra i gestori e gli affidatari dei servizi
    pubblici cimiteriali.
    Dopo una breve discussione, la Commissione concorda di rinviare
    l'esame dell'articolo.
    Emendamento n. 12 (aggiuntivo) della Giunta regionale
    Art. 20 novies Modifiche alla legge regionale n. 20 del 2000
    (che diventa art. 30)
    Il consigliere ZANCA esprime perplessità sull'indicazione specifica
    in legge dell'associazione prescelta.
    L'assessore GILLI si riserva di effettuare una verifica.
    La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (an,
    uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-margherita), 15 contrari (fi,
    lega nord, uniti nell'ulivo-sdi, verdi), 1 astenuto (pdci) al nuovo
    articolo.
    Emendamento n. 13 (aggiuntivo) della Giunta regionale
    Art. 20 decies Modifiche alla legge regionale n. 23 del 2004
    (che diventa art. 31)
    La Commissione esprime parere favorevole con 30 voti a favore (an,
    pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-margherita, uniti
    nell'ulivo-sdi, verdi), 12 contrari (fi, lega nord), nessun astenuto
    al nuovo articolo.
    Entra l'assessore Peri.
    Emendamento n. 14 (aggiuntivo) della Giunta regionale
    Art. 20 undecies Modifiche alla legge regionale n. 3 del 1999
    (che diventa art. 32)
    La Commissione esprime parere favorevole con 30 voti a favore (an,
    pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-margherita, uniti
    nell'ulivo-sdi, verdi), 12 astenuti (fi, lega nord), nessun
    contrario al nuovo articolo.
    Emendamento n. 15 (aggiuntivo) della Giunta regionale
    Art. 20 duodecies Modifiche alla legge regionale n. 24 del 2001
    (che diventa art. 33)
    L'assessore GILLI illustra l'emendamento, volto alla costituzione di
    un fondo di garanzia in attuazione del programma della Giunta
    regionale sulla creazione di 3.000 alloggi, per la concessione delle
    garanzie fideiussorie relative al programma stesso e per il
    pagamento delle rate dei mutui e dei canoni di locazione da parte
    degli assegnatari.
    La Commissione esprime parere favorevole con 30 voti a favore (an,
    pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-margherita, uniti
    nell'ulivo-sdi, verdi), 12 contrari (fi, lega nord), nessun astenuto
    al nuovo articolo.
    Art. 21 Copertura finanziaria
    (che diventa art. 34)
    La Commissione esprime parere favorevole con 30 voti a favore (an,
    pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-margherita, uniti
    nell'ulivo-sdi, verdi), 12 contrari (fi, lega nord), nessun astenuto
    al nuovo articolo.
    Art. 22 Entrata in vigore
    (che diventa art. 35)
    La Commissione esprime parere favorevole con 30 voti a favore (an,
    pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-margherita, uniti
    nell'ulivo-sdi, verdi), 12 contrari (fi, lega nord), nessun astenuto
    al nuovo articolo.
    Escono i consiglieri Guerra e Varani.
    Il presidente BERETTA ripropone gli articoli 17 bis, 20 e 20 octies,
    di cui in precedenza si è rinviato l'esame.
    Emendamento n. 4 (aggiuntivo) della Giunta regionale
    Art. 17 bis Modifiche alla legge regionale n. 27 del 2004
    (che diventa art. 19)
    Il presidente BERETTA pone in votazione l'emendamento, nell'intesa
    di eventuali approfondimenti in aula.
    La Commissione esprime parere favorevole con 22 voti a favore (uniti
    nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-margherita), 12 contrari (an, fi,
    lega nord), 2 astenuti (pdci, uniti nell'ulivo-sdi) al nuovo
    articolo.
    Art. 20 Modifiche alla legge regionale n. 30 del 1998
    (che diventa art. 22)
    Emendamento n. 5 (modificativo) della Giunta regionale
    L'assessore PERI illustra le motivazioni che sottendono
    l'emendamento in esame, modificativo della legge regionale n. 30 del
    1998 per la materia del trasporto pubblico locale e in particolare
    della disciplina che regola le procedure di gara per l'assegnazione
    dei servizi.
    Afferma che su 9 territori interessati dalle gare di bacino
    provinciale, 7 sono concluse, con i servizi già affidati, e 2
    tuttora in corso, per Ferrara e Bologna. A Ferrara non è conclusa
    l'assegnazione del servizio, ma, superati una serie di ricorsi, non
    vi sono problemi particolari, se non di natura temporale. E infatti
    la prima modifica riguarda la possibilità di chiudere la gara al 31
    dicembre 2005 (l'emendamento sposta il termine dal 30 giugno al 31
    ottobre e la conseguenza pratica è riferita solo al bacino di
    Ferrara, perché gli altri sono già chiusi), dunque non si tratta di
    misure particolarmente incisive.
    L'altra proposta invece riguarda il recepimento di una modifica
    della normativa a livello nazionale che prescriveva l'obbligo della
    separazione societaria per poter partecipare alla gara: essa non
    incide dal punto di vista della concorsualità, perché i bandi sono
    già avvenuti e la preselezione già compiuta (la verifica giuridica è
    stata svolta con particolare cura). Non essendo più obbligatoria la
    separazione, occorre procedere all'adeguamento dell'analoga
    previsione nell'ordinamento regionale.
    L'ultima modifica riguarda la situazione bolognese, dove insistono
    diverse questioni di grande incidenza per il trasporto pubblico
    locale. L'intendimento è quello di lasciare l'ultimo margine
    possibile per poter completare le procedure concorsuali e consentire
    all'agenzia di Bologna di presentare il capitolato di gara vero e
    proprio nei prossimi mesi di ottobre o novembre, prevedendo la
    possibilità di proseguire il servizio anche se la gara non è ancora
    conclusa.
    Ribadisce che non si tratta di modifiche incisive e che non si
    spostano gli assetti in atto.
    Ad una richiesta di chiarimenti del consigliere ZANCA, risponde che
    tra la pubblicazione del bando e quella del capitolato interviene
    una intesa sindacale per verificare se il capitolato contempla tutte
    le garanzie per i lavoratori.
    Il consigliere SALOMONI, dopo aver evidenziato la complessità della
    materia, dichiara la propria astensione, considerata l'importanza
    del passaggio, esperito per la prima volta, da un sistema gestito in
    economia con tutte le garanzie del pubblico, ad un sistema più
    vicino al libero mercato. Gli sembra inoltre corretto che la
    componente umana interna all'azienda abbia le opportune tutele (il
    valore più grande delle aziende -afferma- è costituito dalla risorsa
    umana) e conviene sul tentativo di creare nel settore del trasporto
    pubblico locale, per la buona riuscita della mission della
    società, un clima di serenità e certezze.
    Esce il consigliere Zanca.
    Cond istinte votazioni di identico contenuto, la Commissione esprime
    parere favorevole con 23 voti a favore (pdci, uniti nell'ulivo-ds,
    uniti nell'ulivo-margherita), 12 astenuti (an, fi, lega nord),
    nessun contrario all'emendamento suddetto e all'articolo 20 così
    modificato.
    Emendamento n. 11 (aggiuntivo) della Giunta regionale
    Art. 20 octies Modifiche alla legge regionale n. 19 del 2004
    (che diventa art. 29)
    Esce il consigliere Salomoni; entra il consigliere Zanca e il
    Sottosegretario alla presidenza Bertelli.
    Il consigliere MONARI dichiara il proprio voto favorevole, ma
    evidenzia l'opportunità della presenza degli assessori competenti
    per illustrare le norme che incidono sulle rispettive materie.
    La Commissione esprime parere favorevole con 23 voti a favore (pdci,
    uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-margherita), 8 contrari (an,
    lega nord, uniti nell'ulivo-sdi), nessun astenuto al nuovo articolo.
    - - - -
    Concluso l'esame della legge finanziaria regionale, la Commissione
    procede con l'esame dell'assestamento, sulla base del documento di
    lavoro predisposto dalla segreteria della Commissione (v. all. 2)
    109 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: Assestamento del
    bilancio di previsione della Regione Emilia - Romagna per
    l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005 - 2007
    a norma dell'art. 30 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40. Primo
    provvedimento generale di variazione (delibera di Giunta n. 898 del
    13 06 05).
    Art. 1 Stato di previsione delle entrate
    Emendamento n. 1 (modificativo) della Giunta regionale
    La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (pdci,
    uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-margherita, uniti
    nell'ulivo-sdi), 7 astenuti (an, lega nord), nessun contrario
    all'emendamento suddetto.
    La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (pdci,
    uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-margherita, uniti
    nell'ulivo-sdi), 7 contrari (an, lega nord), nessun astenuto
    all'articolo 1 così modificato.
    Art. 2 Stato di previsione delle spese
    Emendamento n. 2 (modificativo) della Giunta regionale
    La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (pdci,
    uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-margherita, uniti
    nell'ulivo-sdi), 7 astenuti (an, lega nord), nessun contrario
    all'emendamento suddetto.
    La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (pdci,
    uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-margherita, uniti
    nell'ulivo-sdi), 7 contrari (an, lega nord), nessun astenuto
    all'articolo 2 così modificato.
    Art. 3 Fondo di riserva del bilancio di cassa
    La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (pdci,
    uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-margherita, uniti
    nell'ulivo-sdi), 7 contrari (an, lega nord), nessun astenuto
    all'articolo suddetto.
    Art. 4 Mutui e prestiti
    Emendamento n. 3 (modificativo) della Giunta regionale
    La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (pdci,
    uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-margherita, uniti
    nell'ulivo-sdi), 7 astenuti (an, lega nord), nessun contrario
    all'emendamento suddetto.
    La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (pdci,
    uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-margherita, uniti
    nell'ulivo-sdi), 7 contrari (an, lega nord), nessun astenuto
    all'articolo 4 così modificato.
    Art. 5 Ricognizione residui attivi e passivi - approvazione Conto
    del Tesoriere
    La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (pdci,
    uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-margherita, uniti
    nell'ulivo-sdi), 7 contrari (an, lega nord), nessun astenuto
    all'articolo suddetto.
    Art. 6 Applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo di
    amministrazione dell'esercizio precedente
    La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (pdci,
    uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-margherita, uniti
    nell'ulivo-sdi), 7 contrari (an, lega nord), nessun astenuto
    all'articolo suddetto.
    Art. 7 Bilancio pluriennale
    La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (pdci,
    uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-margherita, uniti
    nell'ulivo-sdi), 7 contrari (an, lega nord), nessun astenuto
    all'articolo suddetto.
    Art. 8 Entrata in vigore
    La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (pdci,
    uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-margherita, uniti
    nell'ulivo-sdi), 7 astenuti (an, lega nord), nessun contrario
    all'articolo suddetto.
    La seduta termina alle ore 16,45.
    Verbale approvato nella seduta del 20 settembre 2005
    La Segretaria Il Presidente
    Claudia Cattoli Nino Beretta
    ALLEGATO N. 1
    DOCUMENTO DI LAVORO
    Progetto di legge di iniziativa della Giunta regionale
    LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA
    LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON
    L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI
    PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO
    PLURIENNALE 2005-2007. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
    OGG. 108
    CON L'INDICAZIONE DEGLI EMENDAMENTI
    PRESENTATI ALLA DATA DEL 15 LUGLIO 2005
    E CON L'EMENDAMENTO N. 10 AGGIORNATO
    LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA
    LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON
    L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI
    PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO
    PLURIENNALE 2005-2007. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
    INDICE
    Art. 1 Sviluppo del sistema informativo regionale (SIR)
    Art. 2 Adesione della Regione Emilia-Romagna alla Fondazione
    Stava 1985 ONLUS
    Art. 3 Cartografia regionale
    Art. 4 Partecipazione alla Fondazione Qualivita - Fondazione per
    la tutela e la valorizzazione dei prodotti alimentari europei di
    qualità
    Art. 4 bis Contributo straordinario alla Enoteca regionale
    Emilia-Romagna
    Art. 5 Overbooking sul Piano regionale di Sviluppo Rurale
    2000-2006
    Art. 6 Potenziamento strutture produttive zootecniche
    Art. 7 Interventi volti alla ricerca delle cause del degrado
    ambientale
    Art. 8 Pianificazione di tutela, uso e risanamento delle acque
    Art. 9 Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua
    di competenza regionale
    Art. 10 Investimenti nel settore dei trasporti
    Art. 11 Viabilità di interesse regionale
    Art. 12 Protezione civile - Interventi di emergenza
    Art. 13 Integrazione regionale per il finanziamento del Servizio
    sanitario regionale per l'anno 2005
    Art. 14 Interventi di promozione e supporto nei confronti delle
    Aziende sanitarie gestiti direttamente dalla Regione
    Art. 15 Politiche abitative e realizzazione strutture di accoglienza
    Art. 16 Contributi agli Enti locali per il potenziamento dei poli
    didattico-scientifici per nuovi insediamenti universitari
    Art. 17 ontributo alla Fondazione Arturo Toscanini
    Art. 17 bis Modifiche alla legge regionale n. 27 del 2004
    Art. 18 Modifiche alle autorizzazioni di spesa disposte da leggi
    regionali precedenti
    Art. 19 Trasferimento all'esercizio 2005 delle autorizzazioni di
    spesa relative al 2004 finanziate con mezzi regionali
    Art. 20 Modifiche alla legge regionale n. 30 del 1998
    Art. 20 bis Modifica alla legge regionale n. 32 del 1997 e altre
    disposizioni
    Art. 20 ter Rateizzazione delle annualità pregresse relative al
    demanio idrico
    Art. 20 quater Autorizzazione al riutilizzo di fondi da parte delle
    Amministrazioni Provinciali in attuazione della legge regionale n. 3
    del 1979
    Art. 20 quinquies Autorizzazione al riutilizzo di fondi da parte di
    cooperative di garanzia o consorzi-fidi
    Art. 20 sexies Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2001
    Art. 20 septies Proroga degli organi dei Consorzi di bonifica
    Art. 20 octies Modifiche alla legge regionale n. 19 del 2004
    Art. 20 novies Modifiche alla legge regionale n. 20 del 2000
    Art. 20 decies Modifiche alla legge regionale n. 23 del 2004
    Art. 20 undecies Modifiche alla legge regionale n. 3 del 1999
    Art. 20 duodecies Modifiche alla legge regionale n. 24 del 2001
    Art. 21 Copertura finanziaria
    Art. 22 Entrata in vigore
    Art. 1
    Sviluppo del sistema informativo regionale (SIR)
    1. Per le attività finalizzate all'esercizio delle funzioni di
    governo, di programmazione, di legislazione e di amministrazione
    della Regione, ed al loro coordinamento con quelle degli enti
    pubblici operanti nel territorio regionale, secondo le finalità di
    cui alla legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale
    della Società dell'Informazione), nell'ambito dei capitoli afferenti
    alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del sistema informativo
    regionale, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:
    a) Cap. 03910 Sviluppo del sistema informativo regionale
    (art. 17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30
    abrogata e art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n.
    11)
    Esercizio 2005: +Euro 700.000,00;
    b) Cap. 03937 Sviluppo del sistema informativo regionale:
    piano telematico regionale (art. 17, L.R. 26
    luglio 1988, n. 30 abrogata e L.R. 24 maggio
    2004, n. 11)
    Esercizio 2005: +Euro 7.900.000,00.
    Art. 2
    Adesione della Regione Emilia-Romagna
    alla Fondazione Stava 1985 ONLUS
    1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad aderire, in qualità di
    socio onorario alla Fondazione Stava 1985 ONLUS con sede a
    Tesero (Trento) che persegue la finalità di mantenere sia la memoria
    storica della catastrofe ambientale avvenuta nelle miniere trentine
    di Stava, nella quale persero la vita 268 persone, delle quali venti
    emiliano - romagnole, sia di rafforzare la cultura della
    prevenzione, della corretta gestione del territorio e della
    sicurezza della vita umana o dell'ambiente, finalità connessa con i
    principi dell'azione regionale definiti dall'articolo 64 dello
    Statuto.
    2. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere
    tutti gli atti necessari al fine di perfezionare l'adesione della
    Regione Emilia-Romagna in qualità di socio onorario , alla
    Fondazione Stava 1985 ONLUS .
    3. Per l'adesione della Regione Emilia-Romagna alla Fondazione
    Stava 1985 ONLUS ai sensi del comma 1, è disposta per l'esercizio
    2005 un'autorizzazione di spesa di Euro 20.000,00 a valere sul
    Capitolo 02671 Spese per l'adesione della Regione Emilia-Romagna,
    in qualità di socio onorario alla Fondazione Stava 1985
    ONLUS (C.N.I.) , afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3820 - Contributi ad
    Enti e Istituzioni che perseguono scopi di interesse per la Regione.
    Art. 3
    Cartografia regionale
    1. Per le finalità di cui alla legge regionale 19 aprile 1975, n. 24
    (Formazione di una cartografia regionale), nell'ambito dei capitoli
    afferenti alla U.P.B. 1.2.3.3.4440 - Sviluppo di cartografia
    tematica regionale: geologia e pedologia, è disposta la seguente
    ulteriore autorizzazione di spesa:
    a) Cap. 03850 Spese per la formazione di una cartografia
    tematica regionale geologica, pedologica,
    pericolosità e dei rischi geonaturali (L.R.
    19 aprile 1975, n. 24)
    Esercizio 2005: +Euro 100.000,00.
    Art. 4
    Partecipazione alla Fondazione Qualivita -
    Fondazione per la tutela e la valorizzazione
    dei prodotti alimentari europei di qualità
    1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare, in qualità
    di socio sostenitore , alla Fondazione Qualivita - Fondazione per
    la tutela e la valorizzazione dei prodotti alimentari europei di
    qualità , con sede a Siena, che persegue finalità di tutela e
    valorizzazione dei prodotti alimentari europei di qualità,
    attraverso azioni promozionali dei prodotti ed iniziative
    tecnico-scientifiche di informazione ai consumatori, alle filiere ed
    ai produttori, anche in collegamento con gli operatori pubblici e
    privati dell'Unione Europea.
    2. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere
    tutti gli atti necessari a perfezionare la partecipazione della
    Regione Emilia-Romagna alla Fondazione Qualivita , in qualità di
    socio sostenitore .
    3. All'onere derivante dalla corresponsione della quota annuale per
    la partecipazione alla Fondazione prevista al comma 1 del presente
    articolo, la Regione Emilia-Romagna fa fronte mediante l'utilizzo
    dei propri mezzi finanziari e con l'istituzione di un apposito
    capitolo (12055 C.N.I.) nella parte spesa del bilancio regionale,
    denominato Contributo annuale della Regione Emilia-Romagna per la
    partecipazione quale socio sostenitore alla Fondazione Qualivita -
    Fondazione per la tutela e la valorizzazione dei prodotti alimentari
    europei di qualità ed afferente alla U.P.B. 1.3.1.2.5315 -
    Contributi ad Enti e Associazioni e partecipazione ad Istituzioni
    operanti nel settore agricolo ed agroalimentare. Il suddetto
    capitolo sarà dotato della necessaria disponibilità in sede di
    approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto
    disposto dall'articolo 37, comma 1 della legge regionale 15 novembre
    2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna,
    abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
    Emendamento n. 1 (aggiuntivo) della Giunta regionale
    Fra l'art. 4 e l'art. 5 del presente progetto di legge è inserito il
    seguente:
    Art. 4 bis
    Contributo straordinario alla
    Enoteca regionale Emilia-Romagna
    1. Per favorire l'effettivo raggiungimento delle finalità di cui
    all'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1993, n. 46
    (Contributi per la promozione dei prodotti enologici regionali), è
    autorizzata, per l'esercizio 2005, la concessione di un contributo
    straordinario di Euro 150.000,00 alla Associazione Enoteca
    regionale Emilia-Romagna con sede in Dozza (BO), a valere sul
    Capitolo 18146, nell'ambito della U.P.B. 1.3.1.2.5581 - Enoteca
    della Regione Emilia-Romagna - contributi per le attività di
    orientamento al consumo.
    2. La concessione e liquidazione del suddetto contributo
    straordinario sono disposte dal dirigente competente
    subordinatamente all'approvazione del rendiconto delle spese
    sostenute per le attività svolte nell'anno 2004.
    Emendamento n. 2 (modificativo) della Giunta regionale
    1. Il comma 2 dell'art. 5 del presente progetto di legge è
    sostituito dal seguente:
    2. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale n.
    20 del 1999 sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:
    a) Cap. 18286, afferente alla U.P.B. 1.3.1.2.5700
    Esercizio 2005: Euro 1.000.000,00
    b) Cap. 18288, afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6400
    Esercizio 2005: Euro 500.000,00
    c) Cap. 18283, afferente alla U.P.B. 1.3.1.2.5702
    Esercizio 2005: Euro 1.500.000,00
    d) Cap. 18285, afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6402
    Esercizio 2005: Euro 2.000.000,00.
    Art. 5
    Overbooking sul Piano regionale
    di Sviluppo Rurale 2000-2006
    1. Ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale 6 agosto 1999,
    n. 20 (Realizzazione dei programmi comunitari. Norme e finanziamenti
    regionali per il pieno utilizzo dei fondi), la Regione
    Emilia-Romagna partecipa all'overbooking nazionale sul Piano di
    Sviluppo Rurale 2000-2006 con le modalità stabilite nell'accordo
    sancito dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 16 dicembre
    2004 e nei limiti del piano di riparto di risorse FEOGA approvato
    dalla Conferenza medesima nella seduta del 3 febbraio 2005.
    (2. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale n.
    20 del 1999 sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:
    a) Cap. 18286, afferente alla U.P.B. 1.3.1.2.5700 - Piano Regionale
    di Sviluppo Rurale 2000-2006 interventi correnti
    Esercizio 2005: Euro 1.000.000,00;
    b) Cap. 18288, afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6400 - Piano Regionale
    di Sviluppo Rurale 2000-2006 interventi in capitale
    Esercizio 2005: Euro 500.000,00.
    Art. 6
    Potenziamento strutture produttive zootecniche
    1. Per la concessione di contributi in conto capitale ai fini della
    realizzazione, ampliamento, ammodernamento o trasformazione di
    strutture produttive zootecniche in favore di aziende agricole a
    prevalente indirizzo zootecnico, a norma di quanto previsto dalla
    legge regionale 13 agosto 1973, n. 29 (Potenziamento delle strutture
    produttive zootecniche), è disposta, per l'esercizio finanziario
    2005, l'autorizzazione di spesa di Euro 516.456,89 a valere sul
    Capitolo 10645 afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6020 - Ammodernamento
    delle strutture zootecniche.
    Art. 7
    Interventi volti alla ricerca
    delle cause del degrado ambientale
    1. Per la promozione di iniziative volte a ricercare le cause della
    degradazione ambientale, nonché ad individuare i mezzi più idonei
    per favorire il progressivo miglioramento della situazione in atto
    ai sensi della legge regionale 31 agosto 1978, n. 39 (Interventi per
    la ricerca ambientale - Norme per l'esercizio della motonave
    regionale Daphne ) è disposta, per l'esercizio 2005,
    un'autorizzazione di spesa di Euro 65.000,00 nell'ambito della
    U.P.B. 1.4.2.2.13230 - Informazione ed educazione ambientale, a
    valere sul Capitolo 37148 (C.N.I.).
    Art. 8
    Pianificazione di tutela, uso e risanamento delle acque
    1. Per la predisposizione del piano regionale finalizzato al
    risanamento, uso e tutela delle acque ai sensi dell'articolo 114
    della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema
    regionale e locale), a valere sul Capitolo 37250, afferente alla
    U.P.B. 1.4.2.3.14170 - Piano di risanamento idrico, è disposta per
    l'esercizio 2005 una ulteriore autorizzazione di spesa pari a Euro
    50.000,00.
    Art. 9
    Interventi in materia di opere idrauliche
    nei corsi d'acqua di competenza regionale
    1. Per la realizzazione di interventi afferenti il servizio di piena
    nei corsi d'acqua ricadenti in bacini idrografici di competenza
    regionale e per la manutenzione delle reti di monitoraggio
    meteo-idro-pluviometrico ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904,
    n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere
    idrauliche delle diverse categorie) è disposta una ulteriore
    autorizzazione di spesa a valere sul Capitolo 39185 ed appartenente
    alla U.P.B. 1.4.2.3.14500 - Interventi di sistemazione idraulica e
    ambientale, per l'esercizio 2005, di Euro 100.000,00.
    Art. 10
    Investimenti nel settore dei trasporti
    1. Per la realizzazione di investimenti in infrastrutture, sistemi
    tecnologici e mezzi di trasporto, a norma della legge regionale 2
    ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico
    regionale e locale), è disposta la seguente autorizzazione di spesa
    nell'ambito del sottoindicato capitolo afferente alla U.P.B.
    1.4.3.3.16010 - Interventi nel settore della riorganizzazione e
    della qualità della mobilità urbana:
    a) Cap. 43221 Contributi a Comuni e Province per
    interventi volti alla riorganizzazione e
    qualificazione della mobilità urbana (art.
    2, comma 2, L.R. 8 aprile 1994, n. 15 -
    abrogata; come modificata dalla L.R. 23
    ottobre 1996, n. 39 - abrogata; art. 46,
    L.R. 2 ottobre 1998, n. 30)
    Esercizio 2005: Euro 202.354,83.
    Art. 11
    Viabilità di interesse regionale
    1. Per gli interventi sulla rete statale relativi alla viabilità di
    interesse regionale previsti dalla legge regionale 21 aprile 1999,
    n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) è disposta una
    ulteriore autorizzazione di spesa, a valere sul sottoindicato
    capitolo afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16200 - Miglioramento e
    costruzione opere stradali:
    a) Cap. 45175 Contributi in capitale alle Province per
    interventi di sistemazione, miglioramento e
    costruzione di strade di proprietà comunale
    (articolo 167 bis, comma 1, L.R. 21 aprile
    1999, n. 3 come modificato dall'articolo 2,
    L.R. 4 maggio 2001, n. 12)
    Esercizio 2005: +Euro 1.000.000,00.
    2. Contestualmente le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti
    leggi regionali sono ridotte di Euro 1.000.000,00 a valere sul
    Capitolo 45190 afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16200 - Miglioramento e
    costruzione opere stradali.
    Art. 12
    Protezione civile - Interventi di emergenza
    1. Per far fronte alle spese di apprestamento dei materiali e per le
    necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità e di pronti
    interventi nelle materie di competenza regionale, a norma di quanto
    disposto dal decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010
    (Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a provvedere, a sua
    cura e spese, ai lavori di carattere urgente ed inderogabile
    dipendenti da necessità di pubblico interesse determinate da eventi
    calamitosi), è disposta una ulteriore autorizzazione di spesa, per
    l'esercizio 2005, a valere sul Capitolo 48050 appartenente alla
    U.P.B. 1.4.4.3.17450 - Attrezzature e materiali per pronto
    intervento di Euro 3.000.000,00.
    Art. 13
    Integrazione regionale per il finanziamento
    del Servizio sanitario regionale per l'anno 2005
    1. Al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario del
    Servizio sanitario regionale, la Regione Emilia-Romagna è
    autorizzata ad integrare per l'esercizio 2005, con mezzi autonomi di
    bilancio, le risorse destinate al finanziamento delle proprie
    Aziende sanitarie, Aziende ospedaliere, Aziende
    ospedaliero-universitarie e degli Istituti Ortopedici Rizzoli (IRCCS
    pubblico) per un importo massimo di Euro 95.000.000,00, a valere sul
    Capitolo 51708 (C.N.I) ed afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18100 -
    Fondo sanitario. Altre risorse vincolate.
    2. La Giunta regionale è autorizzata a definire con proprio atto i
    criteri e le modalità di attribuzione dei finanziamenti di cui al
    comma 1.
    Emendamento n. 3 (modificativo) della Giunta regionale
    1. All'art. 14 del presente progetto di legge è inserito il seguente
    comma:
    2. Lo stanziamento disposto al comma 1 dell'articolo 29 della legge
    regionale n. 27 del 2004 è aumentato di Euro 597.153,39 e viene
    utilizzato nell'ambito dei compiti indicati al suddetto comma e con
    riferimento alle seguenti lettere:
    a) per la quota di Euro 432.613,39;
    b) per la quota di Euro 164.540,00.
    Art. 14
    Interventi di promozione e supporto
    nei confronti delle Aziende sanitarie
    gestiti direttamente dalla Regione
    1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali
    sono revocate per l'importo complessivo di Euro 1.205.846,61,
    costituendo per l'esercizio 2004 economia di spesa; a tale titolo
    vengono utilizzate nell'ambito delle medesime finalità indicate
    all'articolo 29, comma 1, lettera a) della legge regionale 23
    dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale adottata a norma
    dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in
    coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della
    Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del
    bilancio pluriennale 2005-2007). Il suddetto importo viene
    reiscritto con riferimento all'esercizio 2005 come segue:
    a) Cap. 51720 Quota del Fondo sanitario regionale
    impiegata direttamente dalla Regione per
    interventi di promozione e supporto nei
    confronti delle Aziende sanitarie in
    relazione al perseguimento degli obiettivi
    del Piano sanitario nazionale e regionale
    (art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502) -
    Mezzi statali afferente alla U.P.B.
    1.5.1.2.18110 Fondo sanitario - Risorse
    statali
    Euro: 45.224,96;
    b) Cap. 51721 Spesa sanitaria impiegata direttamente
    dalla Regione Emilia-Romagna per interventi
    di promozione e supporto nei confronti delle
    Aziende sanitarie in relazione al
    perseguimento degli obiettivi del Piano
    sanitario nazionale e regionale (art. 2,
    D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502) - Mezzi
    regionali afferente alla U.P.B.
    1.5.1.2.18120 - Spesa sanitaria direttamente
    gestita dalla Regione in relazione al
    perseguimento degli obiettivi del Piano
    sanitario nazionale e regionale - Altre
    risorse vincolate
    Euro: 1.160.621,65.
    Art. 15
    Politiche abitative e realizzazione
    strutture di accoglienza
    1. Per la concessione di contributi in conto capitale a Comuni
    singoli o associati per l'acquisto e la realizzazione di
    infrastrutture volte alla creazione di aree di sosta e di transito
    per le minoranze nomadi, a norma della legge regionale 23 novembre
    1988, n. 47 (Norme per le minoranze nomadi in Emilia-Romagna),
    nell'ambito del Capitolo 57680 afferente alla U.P.B. 1.5.2.3.21060 -
    Realizzazione di strutture di accoglienza, è disposta la seguente
    autorizzazione di spesa:
    Esercizio 2005: Euro 2.000.000,00.
    2. Le disposizioni recate da precedenti leggi regionali, relative
    alla concessione di contributi per la realizzazione di centri di
    accoglienza e alloggi per cittadini stranieri immigrati (articolo
    10, comma 2 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 (Norme per
    l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche
    alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2)
    e legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale
    dell'intervento pubblico nel settore abitativo)), a valere sul
    Capitolo 68321 afferente alla U.P.B. 1.5.2.3.21060 - Realizzazione
    centri di accoglienza, sono revocate per l'importo di Euro
    2.000.000,00.
    Art. 16
    Contributi agli Enti locali per
    il potenziamento dei poli didattico-scientifici
    per nuovi insediamenti universitari
    1. Per la concessione di contributi straordinari in conto capitale
    agli Enti locali per il potenziamento dei poli didattico-scientifici
    per nuovi insediamenti universitari, a norma dell'articolo 20 della
    legge regionale 26 luglio 2003, n. 15 (Legge finanziaria regionale
    adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre
    2001, n. 40, in coincidenza con l'approvazione della legge di
    assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
    2003 e del bilancio pluriennale 2003-2005. Primo provvedimento
    generale di variazione) è disposta, per l'esercizio 2005,
    un'autorizzazione di spesa di Euro 600.000,00, a valere sul Capitolo
    73140, afferente alla U.P.B. 1.6.3.3.24510 - Edilizia residenziale e
    universitaria.
    Art. 17
    Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini
    1. Per la promozione e la realizzazione di iniziative culturali di
    rilevante interesse tese a favorire la diffusione della cultura
    musicale, ai sensi della legge regionale 10 aprile 1995, n. 27
    (Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini), è disposta, per
    l'esercizio 2005, una ulteriore autorizzazione di spesa di Euro
    920.000,00 a valere sul Capitolo 70602, nell'ambito della U.P.B.
    1.6.5.2.27110 - Contributi ad Enti o Associazioni che si prefiggono
    scopi culturali.
    Emendamento n. 4 (aggiuntivo) della Giunta regionale
    Fra l'art. 17 e l'art. 18 del presente progetto di legge è inserito
    il seguente:
    Art. 17 bis
    Modifiche alla legge regionale n. 27 del 2004
    1. L'articolo 35 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27
    (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della
    legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con
    l'approvazione del bilancio di previsione della Regione
    Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio
    pluriennale 2005-2007) è soppresso.
    2. Il comma 2 dell'articolo 48 della legge regionale n. 27 del 2004
    è sostituito dal seguente:
    2. Le opere e i lavori pubblici realizzati ai sensi del comma 1
    devono riguardare il pubblico demanio. .
    Art. 18
    Modifiche alle autorizzazioni di spesa
    disposte da leggi regionali precedenti
    1. Le autorizzazioni di spesa disposte dai seguenti articoli della
    legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale
    adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre
    2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di
    previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario
    2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007), sono modificate come
    segue:
    a) l'autorizzazione di spesa disposta alla lettera a) del comma 1
    dell'articolo 8, riferita al Capitolo 16400 è aumentata di Euro
    209.482,18;
    b) l'autorizzazione di spesa disposta al comma 1 dell'articolo 17,
    riferita al Capitolo 37336 è aumentata di Euro 689,40;
    c) l'autorizzazione di spesa disposta alla lettera a) del comma 1
    dell'articolo 25, riferita al Capitolo 43270 è ridotta di Euro
    3.224.228,51;
    d) l'autorizzazione di spesa disposta al comma 1 dell'articolo 37,
    riferita al Capitolo 71572 è aumentata di Euro 1.096.991,41.
    2. Le disposizioni recate dai seguenti articoli della legge
    regionale n. 27 del 2004 sono modificate come segue:
    a) la riduzione di spesa disposta al comma 2 dell'articolo 17
    riferita al Capitolo 37334 è rideterminata in Euro 709.511,52;
    b) la riduzione di spesa disposta al comma 2 dell'articolo 18
    riferita al Capitolo 37372 è rideterminata in Euro 4.043.455,47;
    c) la riduzione di spesa disposta al comma 2 dell'articolo 25
    riferita al Capitolo 43260 è rideterminata in Euro 2.798.925,32.
    3. Le disposizioni delle autorizzazioni di spesa recate da
    precedenti leggi regionali sono ridotte come segue a valere sui
    sottoindicati capitoli:
    Progr. Capitolo UPB Euro
    1 ) 3852 1.2.3.3.4440 -28.228,44
    2 ) 3907 1.2.1.3.1500 -34.188,88
    3 ) 10613 1.3.1.3.6000 -154.937,06
    4 ) 10645 1.3.1.3.6020 -361.519,83
    5 ) 12124 1.3.1.3.6110 -15.284,50
    6 ) 14435 1.3.1.3.6200 -4.648,03
    7 ) 16337 1.3.1.3.6300 -209.482,18
    8 ) 29300 1.3.3.3.10100 -8.458,89
    9 ) 30550 1.4.1.3.12600 -42.770,83
    10 ) 30555 1.4.1.3.12610 -39.332,90
    11 ) 30890 1.4.1.3.12620 -361.475,86
    12 ) 32276 1.4.1.3.12750 -175.819,89
    13 ) 35720 1.4.2.3.14000 -3.031,09
    14 ) 37120 1.4.2.3.14130 -25.353,34
    15 ) 37338 1.4.2.3.14210 -2.031,60
    16 ) 38085 1.4.2.3.14300 -54.227,97
    17 ) 39051 1.4.2.3.14500 -110.716,03
    18 ) 41850 1.4.3.3.15820 -489.140,03
    19 ) 43219 1.4.3.3.16010 -202.354,83
    20 ) 45180 1.4.3.3.16200 -39.597,75
    21 ) 70655 1.6.5.3.27500 -76.554,38
    22 ) 78738 1.6.6.3.28500 -89.513,79
    Art. 19
    Trasferimento all'esercizio 2005
    delle autorizzazioni di spesa relative al 2004
    finanziate con mezzi regionali
    1. Ad integrazione e modifica dei trasferimenti di autorizzazioni di
    spesa disposti dall'articolo 38 della legge regionale 23 dicembre
    2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale adottata a norma
    dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in
    coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della
    Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del
    bilancio pluriennale 2005-2007), sono autorizzate le sottoelencate
    rettifiche per l'esercizio 2005, a seguito delle chiusure definitive
    dei conti per l'esercizio 2004:
    Progr. Capitol U.P.B. Importo
    o
    1 ) 2698 1.2.3.3.4425 + Euro 6.680,94
    2 ) 2708 1.2.3.3.4420 + Euro 60.472,47
    3 ) 3455 1.2.2.3.3100 - Euro 2.183.000,00
    4 ) 3850 1.2.3.3.4440 + Euro 80.460,45
    5 ) 3905 1.2.1.3.1500 + Euro 364.421,21
    6 ) 3910 1.2.1.3.1510 - Euro 864.769,96
    7 ) 3925 1.2.1.3.1520 + Euro 4.991,55
    8 ) 3937 1.2.1.3.1510 + Euro 1.495.727,45
    9 ) 4276 1.2.1.3.1600 + Euro 17.004.118,40
    10 ) 16332 1.3.1.3.6300 - Euro 2.383.215,45
    11 ) 16400 1.3.1.3.6300 - Euro 1.003.142,76
    12 ) 22210 1.3.2.3.8260 - Euro 1.406.843,99
    13 ) 23105 1.3.2.3.8220 - Euro 35.846,83
    14 ) 23417 1.3.2.3.8350 + Euro 3.862.172,46
    15 ) 23419 1.3.2.3.8350 + Euro 164.767,57
    16 ) 25525 1.3.3.3.10010 - Euro 447.022,84
    17 ) 25528 1.3.3.3.10010 - Euro 2.316.595,01
    18 ) 27500 1.3.4.3.11600 + Euro 398.370,30
    19 ) 29300 1.3.3.3.10100 - Euro 225.370,79
    20 ) 30640 1.4.1.3.12630 + Euro 40.295,40
    21 ) 30644 1.4.1.3.12630 + Euro 81.023,54
    22 ) 30646 1.4.1.3.12630 + Euro 605.000,00
    23 ) 30885 1.4.1.3.12620 + Euro 319.502,44
    24 ) 31110 1.4.1.3.12650 + Euro 15.241.457,40
    25 ) 32045 1.4.1.3.12800 - Euro 238,05
    26 ) 35305 1.4.2.3.14000 - Euro 2.149.480,00
    27 ) 37150 1.4.2.3.14150 + Euro 84.760,44
    28 ) 37332 1.4.2.3.14220 - Euro 2.838.033,17
    29 ) 37338 1.4.2.3.14210 - Euro 26.931,60
    30 ) 39050 1.4.2.3.14500 - Euro 781.550,44
    31 ) 39220 1.4.2.3.14500 - Euro 160.505,03
    32 ) 41102 1.4.3.3.15800 - Euro 1.032.913,80
    33 ) 41250 1.4.3.3.15800 - Euro 15.500,00
    34 ) 41360 1.4.3.3.15800 - Euro 232.129,48
    35 ) 41850 1.4.3.3.15820 - Euro 489.140,03
    36 ) 41900 1.4.3.3.15820 - Euro 75.000,00
    37 ) 41995 1.4.3.3.15820 - Euro 216.132,95
    38 ) 43027 1.4.3.3.16000 - Euro 1.345.998,65
    39 ) 43221 1.4.3.3.16010 - Euro 165.110,14
    40 ) 43270 1.4.3.3.16010 - Euro 3.472.629,16
    41 ) 45123 1.4.3.3.16420 + Euro 121.310,21
    42 ) 45177 1.4.3.3.16200 - Euro 500.000,00
    43 ) 45184 1.4.3.3.16200 - Euro 5.846.217,49
    44 ) 45190 1.4.3.3.16200 - Euro 1.000.000,00
    45 ) 45194 1.4.3.3.16200 + Euro 115.000,00
    46 ) 46125 1.4.3.3.16600 - Euro 568.697,89
    47 ) 47105 1.4.4.3.17400 - Euro 831.346,05
    48 ) 47111 1.4.4.3.17400 - Euro 286.000,00
    49 ) 47114 1.4.4.3.17400 - Euro 1.053.955,23
    50 ) 48050 1.4.4.3.17450 + Euro 1.115.533,63
    51 ) 48245 1.4.4.3.17530 - Euro 136.825,55
    52 ) 57200 1.5.2.3.21000 - Euro 19.551.950,78
    53 ) 57680 1.5.2.3.21060 + Euro 371.120,40
    54 ) 65152 1.5.2.3.21080 - Euro 28.541,04
    55 ) 65317 1.5.2.3.21080 - Euro 80.676,25
    56 ) 65707 1.5.1.3.19050 - Euro 1.474.484,45
    57 ) 65712 1.5.2.3.21080 - Euro 326.738,88
    58 ) 65714 1.5.1.3.19050 - Euro 345.509,66
    59 ) 65770 1.5.1.3.19070 - Euro 36.347.408,87
    60 ) 68321 1.5.2.3.21060 - Euro 2.181.492,44
    61 ) 70718 1.6.5.3.27520 - Euro 776.064,01
    62 ) 71572 1.6.5.3.27540 - Euro 1.840.898,12
    63 ) 73060 1.6.2.3.23500 + Euro 955.415,86
    64 ) 73140 1.6.3.3.24510 + Euro 19.000,00
    65 ) 75303 1.6.4.3.26500 + Euro 266.621,48
    66 ) 78569 1.4.2.3.14380 - Euro 331.904,55
    67 ) 78705 1.6.6.3.28500 + Euro 629.325,62.
    Emendamento n. 5 (modificativo) della Giunta regionale
    All'art. 20 del presente progetto di legge sono aggiunti i seguenti
    commi:
    2. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale n. 30 del
    1998, dopo le parole al momento dell'indizione delle procedure
    concorsuali sono aggiunte le parole ,ovvero al diverso momento di
    definizione tra l'ente competente e le organizzazioni sindacali
    degli aspetti previsti dall'articolo 13, comma 6 .
    3. Al comma 4 bis dell'articolo 45 della legge regionale n. 30 del
    1998, la frase Le società esercenti possono partecipare alle
    procedure concorsuali esclusivamente se la separazione risulta
    perfezionata. è sostituita dalla frase seguente: Le società
    esercenti possono partecipare alle prime procedure concorsuali
    bandite in ogni bacino ancorché la separazione ancora non sussista.
    Successivamente le società esercenti possono partecipare alle
    procedure concorsuali esclusivamente se la separazione risulta
    perfezionata .
    4. Il termine del 30 giugno 2005 previsto dall'articolo 45, comma 4
    della legge regionale n. 30 del 1998, così come modificato
    dall'articolo 32, comma 2 della legge regionale n. 17 del 2004, è
    spostato al 31 ottobre 2005.
    5. Alla fine dell'articolo 52 della legge regionale n. 27 del 2004
    di modifica del comma 4 dell'articolo 45 della legge regionale n. 30
    del 1998 è aggiunta la seguente frase: Gli esercenti presenti sono
    comunque tenuti alla prosecuzione del servizio fino al momento
    dell'aggiudicazione e comunque non oltre sei mesi dal termine ultimo
    come sopra differito, potendo cionondimeno partecipare alle
    procedure concorsuali per l'affidamento del servizio .
    Art. 20
    Modifiche alla legge regionale n. 30 del 1998
    1. Dopo il comma 3 dell'articolo 33 della legge regionale 2 ottobre
    1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e
    locale) è aggiunto il seguente comma:
    3 bis. La Giunta regionale può concedere contributi straordinari
    alle imprese esercenti il trasporto pubblico ferroviario e determina
    i criteri e le modalità di erogazione dei contributi medesimi .
    Emendamento n. 1 (aggiuntivo) del consigliere RIVI
    Dopo l'art. 20 del presente progetto di legge è aggiunto il
    seguente:
    Art. 20 bis
    Modifica alla legge regionale n. 32 del 1997 e altre disposizioni
    1. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 8 settembre
    1997, n. 32 (Funzionamento dei gruppi consiliari - modificazioni
    alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 2) è aggiunto il seguente
    comma:
    3 bis. Le risorse di cui all'articolo 9, comma 2, della legge
    regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di
    organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione
    Emilia-Romagna), non utilizzate in tutto o in parte dai gruppi
    assembleari, possono essere destinate ai medesimi gruppi ad
    integrazione dei contributi previsti dal presente articolo. .
    2. La norma di cui all'articolo 5, comma1, lettera c) della legge
    regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di
    trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere
    regionale) si applica ai Questori dell'Ufficio di Presidenza
    dell'Assemblea legislativa a decorrere dal 16 maggio 2005. Dalla
    medesima data al Sottosegretario alla Presidenza della Giunta si
    applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 24 marzo 2000,
    n. 17 (Disposizioni in materia di indennità agli Assessori della
    Giunta regionale non Consiglieri regionali).
    3. Le diarie, i rimborsi e quant'altro previsto per il presidente, i
    componenti della Giunta e il Sottosegretario alla Presidenza, ad
    esclusione del trattamento indennitario fissato con legge, sono
    deliberati dalla Giunta regionale con riferimento al medesimo
    trattamento deliberato dall'ufficio di Presidenza dell'Assemblea per
    i Consiglieri regionali.
    Emendamento n. 6 (aggiuntivo) della Giunta regionale
    Fra l'art. 20 e l'art. 21 del presente progetto di legge è inserito
    il seguente:
    Art. 20 ter
    Rateizzazione delle annualità pregresse
    relative al demanio idrico
    1. Nel caso in cui l'importo dovuto alla Regione per annualità
    pregresse di canoni o indennità di occupazione relativi al demanio
    idrico, sia superiore a Euro 2.000,00, il pagamento può essere
    effettuato, previo assenso dell'Amministrazione regionale, in rate
    semestrali, fino ad un massimo di quattro, e ognuna di importo
    minimo pari a Euro 500,00.
    Emendamento n. 7 (aggiuntivo) della Giunta regionale
    Fra l'art. 20 e l'art. 21 del presente progetto di legge è inserito
    il seguente:
    Art. 20 quater
    Autorizzazione al riutilizzo di fondi da parte
    delle Amministrazioni Provinciali in attuazione
    della legge regionale n. 3 del 1979
    1. I residui e le economie relative ai contributi in conto capitale,
    di cui alla legge regionale 14 febbraio 1979, n. 3 (Interventi per
    lo sviluppo e la valorizzazione delle attività ittiche), erogati
    dalla Regione Emilia-Romagna alle Amministrazioni Provinciali di
    Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, possono essere utilizzati
    dalle stesse Amministrazioni Provinciali per il finanziamento di
    programmi provinciali per lo sviluppo e la valorizzazione delle
    attività ittiche degli anni successivi a quello cui si riferisce il
    residuo o l'economia. Tale utilizzo è previamente autorizzato dalla
    Giunta regionale.
    Emendamento n. 8 (aggiuntivo) della Giunta regionale
    Fra l'art. 20 e l'art. 21 del presente progetto di legge è inserito
    il seguente:
    Art. 20 quinquies
    Autorizzazione al riutilizzo di fondi da parte
    di cooperative di garanzia o consorzi-fidi
    1. I contributi in conto interessi attualizzati di cui al Capo V
    della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 (Disciplina dell'offerta
    turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e
    finanziamento degli interventi. Abrogazione della L.R. 6 luglio
    1984, n. 38), già erogati dalla Regione e non ancora utilizzati da
    parte delle cooperative di garanzia e dei consorzi-fidi aderenti a
    consorzi di secondo grado possono essere conferiti al consorzio di
    secondo grado, nonché quelli non ancora utilizzati da parte del
    consorzio medesimo, possono essere da questo destinati alla
    creazione o all'implementazione di un fondo di cogaranzia.
    Emendamento n. 9 (aggiuntivo) della Giunta regionale
    Fra l'art. 20 e l'art. 21 del presente progetto di legge è inserito
    il seguente:
    Art. 20 sexies
    Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2001
    1. Al comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 26 aprile 2001,
    n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in
    materia di Enti locali) le parole della durata massima di 5 anni e
    decrescenti a partire dal terzo anno, sono soppresse.
    2. Il comma 5 dell'articolo 14 della legge regionale n. 11 del 2001
    è sostituito dal seguente:
    5. Il programma di riordino territoriale prevede l'erogazione di un
    contributo straordinario una tantum alle associazioni intercomunali
    che si trasformino in Unioni di Comuni .
    3. Dopo il comma 6 dell'articolo 14 della legge regionale n. 11 del
    2001 è inserito il seguente comma:
    6bis. Il programma di riordino territoriale può prevedere altresì
    l'erogazione di contributi in conto capitale in favore delle forme
    associative di cui alla presente legge (Unioni di Comuni, Comunità
    montane e Comuni capofila delle associazioni intercomunali) per
    spese di investimento finalizzate ad una più efficace gestione
    associata di funzioni e servizi. Il programma di riordino detta la
    specifica disciplina, regolando anche le opportune forme di raccordo
    e coordinamento con le discipline settoriali .
    Emendamento n. 10 (aggiuntivo) della Giunta regionale
    Fra l'art. 20 e l'art. 21 del presente progetto di legge è inserito
    il seguente:
    Art. 20 septies
    Proroga degli organi dei Consorzi di bonifica
    1. La durata del mandato degli organi amministrativi ordinari e
    straordinari dei Consorzi di bonifica di primo e secondo grado, già
    prorogata con la legge regionale 28 luglio 2004, n. 17 (Legge
    finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge
    regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione
    della legge di assestamento del bilancio di previsione per
    l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006.
    Primo provvedimento generale di variazione) è ulteriormente
    prorogata fino al 31 marzo 2006, ovvero alla precedente data
    prevista dalla legge regionale di riordino del settore. Qualora alla
    data del 31 marzo 2006 non sia intervenuta la legge di riordino, gli
    organi consortili cessano e la Giunta regionale procede alla nomina
    dei Commissari straordinari specificandone i compiti.
    Emendamento n. 11 (aggiuntivo) della Giunta regionale
    Fra l'art. 20 e l'art. 21 del presente progetto di legge è inserito
    il seguente:
    Art. 20 octies
    Modifiche alla legge regionale n. 19 del 2004
    1. Il comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 29 luglio 2004,
    n. 19 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria) è
    abrogato.
    2. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale n. 19 del 2004,
    è sostituito dal seguente:
    2. Nel caso in cui il gestore dei servizi pubblici cimiteriali o
    necroscopici svolga anche l'attività funebre di cui all'articolo 13
    della presente legge, è d'obbligo la separazione societaria, da
    attuare entro il 31 dicembre 2005, fatta salva l'eventuale scadenza
    originaria della gestione antecedente tale data. Le gestioni in
    corso che non abbiano provveduto alla separazione societaria entro
    il termine di cui al presente comma, cessano alla scadenza del
    termine medesimo.
    3. Al comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale n. 19 del 2004
    le parole in caso di affidamento personale il Comune annota in un
    apposito registro le generalità dell'affidatario unico, indicato in
    vita dal defunto, e quelle del defunto medesimo sono soppresse.
    Emendamento n. 12 (aggiuntivo) della Giunta regionale
    Fra l'art. 20 e l'art. 21 del presente progetto di legge è inserito
    il seguente:
    Art. 20 novies
    Modifiche alla legge regionale n. 20 del 2000
    1. La rubrica dell'articolo 51 della legge regionale 24 marzo 2000,
    n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio) è
    così modificata: Monitoraggio e bilancio della pianificazione;
    istituzione dell'Archivio regionale della pianificazione .
    2. Dopo il comma 3 dell'articolo 51 della legge regionale n. 20 del
    2000 sono aggiunti i seguenti commi:
    3 bis. Per favorire la conoscenza da parte dei cittadini degli
    strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, al fine di
    promuovere lo sviluppo di una cultura della qualità architettonica,
    ambientale e paesaggistica dei tessuti urbani, è istituito
    l'Archivio regionale della pianificazione, che assume la
    denominazione di Planning Center .
    3 ter. Per l'istituzione e la gestione dell'Archivio regionale della
    pianificazione, previsto al comma 3 bis, la Regione, quale ente
    partecipante, si avvale della associazione senza fini di lucro OIKOS
    Centro Studi, avente quale scopo statutario il perseguimento delle
    medesime finalità stabilite dal comma 3 bis medesimo. Per far fronte
    alle spese di costituzione e di gestione dell'Archivio regionale
    della pianificazione è disposta, per l'esercizio finanziario 2005,
    una autorizzazione di spesa pari a Euro 300.000,00 a valere su
    Capitolo 30557, afferente alla U.P.B. 1.4.1.2.12120 - Nuovi
    strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica .
    Emendamento n. 13 (aggiuntivo) della Giunta regionale
    Fra l'art. 20 e l'art. 21 del presente progetto di legge è inserito
    il seguente:
    Art. 20 decies
    Modifiche alla legge regionale n. 23 del 2004
    1. Dopo l'articolo 41 della legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23
    (Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della
    normativa statale di cui all'articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003,
    n. 269,convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n.
    326) è aggiunto il seguente articolo:
    Art. 41 bis
    Rimborso di somme indebitamente versate
    1. La Regione provvede al rimborso totale o parziale delle somme
    versate a titolo di quota integrativa dell'oblazione, di cui
    all'articolo 31, qualora, acquisite le valutazioni del Comune
    interessato, sia accertato che il versamento è stato indebitamente
    eseguito.
    2. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce i criteri e le
    modalità di restituzione delle somme di cui al comma 1.
    3. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
    articolo, la Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio
    atto le necessarie variazioni, di competenza e di cassa, utilizzando
    i fondi a tale specifico scopo accantonati nell'ambito del fondo
    speciale di cui al capitolo 86350, afferente alla U.P.B.
    1.7.2.2.29100, alla voce specifica dell'elenco n. 2 allegato alla
    legge regionale di bilancio e all'istituzione di un'apposita U.P.B.
    e relativo capitolo nonché della dotazione finanziaria, a norma di
    quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, lettera d) della legge
    regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della
    Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31
    e 27 marzo 1972, n. 4). .
    Emendamento n. 14 (aggiuntivo) della Giunta regionale
    Fra l'art. 20 e l'art. 21 del presente progetto di legge è inserito
    il seguente:
    Art. 20 undecies
    Modifiche alla legge regionale n. 3 del 1999
    1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 149 della legge
    regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e
    locale) le parole si avvalgono sono sostituite con le seguenti
    possono avvalersi .
    Emendamento n. 15 (aggiuntivo) della Giunta regionale
    Fra l'art. 20 e l'art. 21 del presente progetto di legge è inserito
    il seguente:
    Art. 20 duodecies
    Modifiche alla legge regionale n. 24 del 2001
    1. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 8 agosto
    2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel
    settore abitativo) sono aggiunti i seguenti commi:
    3 bis. Al fine di favorire la realizzazione di programmi regionali
    per la casa, può essere istituito un fondo di garanzia per la
    concessione di garanzie fidejussorie, per il pagamento delle rate
    dei mutui o dei canoni di locazione da parte degli assegnatari degli
    alloggi realizzati o recuperati con il contributo delle risorse del
    fondo regionale per gli investimenti nel settore abitativo, di cui
    al comma 1. Le modalità di concessione delle garanzie fidejussorie
    sono definite con atto della Giunta regionale.
    3 ter. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 2, lettera b)
    del presente articolo la Giunta regionale è autorizzata a disporre
    con proprio atto le necessarie variazioni, di competenza e di cassa,
    per l'implementazione di capitoli esistenti, l'istituzione e la
    dotazione di nuovi capitoli di spesa, nell'ambito di U.P.B. già
    istituite o di nuove U.P.B., nel limite delle disponibilità
    autorizzate a tal fine dalla legge di approvazione del bilancio
    regionale e a tale specifico scopo accantonate nell'ambito del fondo
    speciale di cui al Capitolo 86620, afferente alla U.P.B.
    1.7.2.3.29151, alla voce specifica dell'elenco n. 8, allegato alla
    legge di approvazione del bilancio regionale medesimo. .
    Art. 21
    Copertura finanziaria
    1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute
    nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte, con le
    risorse indicate nel Bilancio pluriennale 2005-2007 - stato di
    previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite
    dallo stato di previsione della spesa.
    Art. 22
    Entrata in vigore
    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
    pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
    ALLEGATO N. 2
    DOCUMENTO DI LAVORO
    Progetto di legge di iniziativa della Giunta regionale
    ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
    PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE
    2005-2007 A NORMA DELL'ARTICOLO 30 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE
    2001, N. 40 - PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
    OGG. 109
    CON L'INDICAZIONE DEGLI EMENDAMENTI PRESENTATI
    ALLA DATA DEL 15 LUGLIO 2005
    ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
    PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE
    2005-2007 A NORMA DELL'ARTICOLO 30 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE
    2001, N. 40 - PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
    INDICE
    Art. 1 Stato di previsione delle entrate
    Art. 2 Stato di previsione delle spese
    Art. 3 Fondo di riserva del bilancio di cassa
    Art. 4 Mutui e prestiti
    Art. 5 Ricognizione residui attivi e passivi - approvazione Conto
    del Tesoriere
    Art. 6 Applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo di
    amministrazione dell'esercizio precedente
    Art. 7 Bilancio pluriennale
    Art. 8 Entrata in vigore
    Emendamento n. 1 (modificativo) della Giunta regionale
    Al comma 2, dell'art. 1 del presente progetto di legge la cifra di
    Euro 322.674.214,91 è modificata in Euro 790.007.898,56 e la cifra
    di
    Euro 360.014.903,35 è modificata in Euro 826.993.487,00
    Art. 1
    Stato di previsione delle entrate
    1. Nello stato di previsione delle entrate per l'esercizio
    finanziario 2005 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa
    Tabella n. 1.
    2. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato
    di previsione delle entrate risulta aumentato di Euro 322.674.214,91
    quanto alla previsione di competenza, e di Euro 360.014.903,35
    quanto alla previsione di cassa.
    Emendamento n. 2 (modificativo) della Giunta regionale
    Al comma 2, dell'art. 2 del presente progetto di legge la cifra di
    Euro 322.674.214,91 è modificata in Euro 790.007.898,56 e la cifra
    di
    Euro 357.648.188,09 è modificata in Euro 824.293.243,49
    Art. 2
    Stato di previsione delle spese
    1. Nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario
    2005 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa Tabella n. 2.
    2. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato
    di previsione delle spese risulta aumentato di Euro 322.674.214,91
    quanto alla previsione di competenza e di Euro 357.648.188,09 quanto
    alla previsione di cassa.
    Art. 3
    Fondo di riserva del bilancio di cassa
    1. Il fondo di riserva di cassa U.P.B. 1.7.1.1.29020 - Fondo di
    riserva di cassa, (Cap. 85300) di cui all'articolo 7 della legge
    regionale 23 dicembre 2004, n. 28 (Bilancio di previsione della
    Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e bilancio
    pluriennale 2005-2007) è aumentato di Euro 100.000.000,00.
    Emendamento n. 3 (modificativo) della Giunta regionale
    Al comma 1, dell'art. 4 del presente progetto di legge la cifra di
    Euro 50.500.000,00 è modificata in Euro 45.900.000,00
    Art. 4
    Mutui e prestiti
    1. Per effetto delle variazioni apportate alle previsioni di ricorso
    al credito risultanti dalla allegata Tabella 1 - Variazioni alle
    previsioni dell'entrata - il mutuo autorizzato dall'articolo 16,
    comma 1 della legge regionale n. 28 del 2004, di approvazione del
    bilancio di previsione per l'esercizio 2005, ed imputato al Capitolo
    06500 - U.P.B. 5.17.12500 - Mutui di competenza regionale - è
    diminuito di Euro 50.500.000,00.
    2. Il rinnovo dell'autorizzazione alla contrazione di mutui o
    prestiti obbligazionari di cui all'articolo 16, comma 2 della legge
    regionale n. 28 del 2004 è ridefinito in Euro 1.103.000.000,00.
    3. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui
    all'articolo 16, comma 7 della legge regionale n. 28 del 2004 è
    ridefinito in Euro 176.529.658,88.
    Art. 5
    Ricognizione residui attivi e passivi - Approvazione Conto del
    Tesoriere
    1. Sulla base delle risultanze definitive dei residui attivi e
    passivi in chiusura dell'esercizio 2003 accertate in sede di
    ricognizione dei medesimi, a norma degli articoli 45 e 61 della
    legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della
    Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31
    e 27 marzo 1972, n. 4), con determinazione del Responsabile del
    Servizio Bilancio-Risorse finanziarie n. 4682 dell'8 aprile 2005, e
    della giacenza iniziale di cassa accertata con determinazione del
    Responsabile del Servizio Bilancio-Risorse finanziarie n. 5587 del
    22 aprile 2005, di approvazione del Conto del Tesoriere reso a norma
    dell'articolo 63, comma 2 della legge regionale n. 40 del 2001, è
    disposto l'aggiornamento degli elementi del bilancio di previsione
    2005 di cui all'articolo 11, comma 3 - Residui attivi e passivi,
    comma 4 - Avanzo d'amministrazione applicato al bilancio, e comma 5
    - Giacenza iniziale di cassa, della legge regionale sopramenzionata.
    Art. 6
    Applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo
    definitivo di amministrazione dell'esercizio precedente
    1. Per effetto dell'aggiornamento dell'avanzo di amministrazione
    applicato al bilancio dell'esercizio 2005, l'avanzo definitivo di
    amministrazione dell'esercizio precedente è determinato in Euro
    2.972.410.676,32.
    Art. 7
    Bilancio pluriennale
    1. Al bilancio pluriennale relativo al triennio 2005-2007 approvato
    dall'articolo 22 della legge regionale n. 28 del 2004, sono
    apportate le variazioni indicate nelle apposite Tabelle n. 1 e n. 2
    allegate alla presente legge.
    Art. 8
    Entrata in vigore
    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
    pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
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