Espandi Indice
Legislatura VIII - Commissione I - Verbale del 13/12/2005 pomeridiano

    Testo

                                                      Verbale n. 15/2005
    Seduta del 13 dicembre 2005
    Il giorno 13 dicembre 2005 alle ore 14,30 si è riunita presso la
    sede dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, in
    Bologna Viale A. Moro n. 50, la Commissione Bilancio Affari generali
    ed istituzionali, convocata con nota prot. n. 18802 del 7 dicembre
    2005.
    Partecipano alla seduta i Consiglieri:
    Cognome e nome Qualifica Gruppo Voto
    NERVEGNA ANTONIO Presidente Forza Italia 5 presente
    BERETTA NINO Vicepresidente Uniti 7 presente
    nell'Ulivo - Ds
    MANFREDINI MAURO Vicepresidente Lega Nord 3 presente
    Padania Emilia
    e Romagna
    AIMI ENRICO componente Alleanza 4 presente
    Nazionale
    BORTOLAZZI componente Partito Dei 1 presente
    DONATELLA Comunisti
    Italiani
    CARONNA SALVATORE componente Uniti 5 presente
    nell'ulivo -
    Ds
    GALLETTI GIANLUCA componente Udc - Un. Dem. 1
    Cris. e di
    Centro
    GUERRA DANIELA componente Verdi per la 2
    Pace
    MANCA DANIELE componente Uniti 1 presente
    nell'Ulivo -
    Ds
    MASELLA LEONARDO componente Partito 3
    della
    Rifondazione
    Comunista
    MONACO CARLO componente Per L'emilia - 1
    Romagna
    MONARI MARCO componente Uniti 3 presente
    nell'Ulivo-Dl
    Margherita
    MONTANARI ROBERTO componente Uniti 2
    nell'Ulivo - Ds
    NANNI PAOLO componente Italia dei 1 presente
    Valori Con Di
    Pietro
    RICHETTI MATTEO componente Uniti 4 presente
    nell'Ulivo-Dl
    Margherita
    RIVI GIAN LUCA componente Uniti 2 presente
    nell'Ulivo - Ds
    VARANI GIANNI componente Forza Italia 4 presente
    ZANCA PAOLO componente Uniti 1 presente
    nell'Ulivo - Sdi
    La consigliera Laura SALSI sostituisce il consigliere Montanari.
    Sono presenti: il Vicepresidente della Giunta Assessore a Finanze.
    Europa prof. Flavio Delbono, l'Assessore a Programmazione e
    sviluppo territoriale. Cooperazione col sistema delle Autonomie.
    Organizzazione Luigi Gilli e l'Assessore a Politiche per la
    salute Giovanni Bissoni.
    Sono inoltre presenti: Pasquini (Direttore gen. Risorse finanziarie
    e strumentali), Curti (Resp. Serv. Bilancio-risorse finanziarie),
    Gaspari e Bellei (Serv. Bilancio-risorse finanziarie), Giorgi (Resp.
    Serv. Pianificazione e sviluppo servizi sociali e socio-sanitari),
    Garavini (Direttore gen. Organizzazione, Sistemi informativi e
    Telematica), Curzio (Direttore gen. Assemblea legislativa), Fini
    (Dir. gen. Assemblea legislativa), Mantini (Serv. Stampa Assemblea
    legislativa)
    Presiede la seduta: Antonio Nervegna
    Assiste la segretaria: Claudia Cattoli
    Resocontista: Chiara Caciagli
    Il presidente NERVEGNA dichiara aperta la seduta e propone
    un'inversione dell'ordine dei lavori, anticipando l'esame
    dell'oggetto 817 relativo al bilancio di previsione 2006 dell'IBACN
    (Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione
    Emilia-Romagna).
    La Commissione concorda.
    817 - Proposta recante: Approvazione bilancio di previsione per
    l'esercizio finanziario 2006 dell'IBACN della Regione Emilia-Romagna
    e del bilancio pluriennale 2006-2008 (delibera di Giunta n. 1883 del
    21 11 05)
    CRISTOFORI illustra il provvedimento, precisando che il documento
    contabile è stato approvato dall'IBACN, come prevede la legge
    regionale di riferimento n. 29 del 1995, entro il mese di settembre
    e quindi in assenza del bilancio regionale; pertanto sono state
    riproposte le stesse voci confermate nel bilancio di previsione
    2005. Successivamente, sulla base del bilancio di previsione della
    Regione, quello dell'IBACN subirà le relative modifiche. Si sofferma
    quindi sugli aspetti principali relativi alle entrate e alle spese
    dell'Istituto.
    La Commissione esprime parere favorevole con 16 voti a favore (uniti
    nell'ulivo-ds), 12 astenuti (fi, lega nord), nessun contrario.
    - - - - - -
    - Approvazione dei verbali n. 11 e 12 del 2005.
    La Commissione all'unanimità dei presenti approva i verbali n. 11 e
    12 del 2005, relativi rispettivamente alle sedute del 21 e 22
    novembre 2005.
    Entra la consigliera Bortolazzi.
    - - - - - -
    750 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: Legge
    finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della L. R. 15
    11 01, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di
    previsione per l'esercizio finanziario 2006 e del bilancio
    pluriennale 2006 - 2008 (delibera di Giunta n. 1838 del 14 11 05)
    751 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: Bilancio di
    previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario
    2006 e del bilancio pluriennale 2006 - 2008 (delibera di Giunta n.
    1839 del 14 11 05)
    Il presidente NERVEGNA ricorda l'iter dei progetti di legge in
    esame: nella seduta del 22 novembre la Commissione ha proceduto alla
    nomina dei relatori (relatore il vicepresidente della Commissione
    consigliere Nino Beretta e relatore di minoranza il presidente della
    Commissione consigliere Antonio Nervegna) e il vicepresidente della
    Giunta ha illustrato la finanziaria regionale, il bilancio di
    previsione 2006 e il pluriennale 2006-2008, mentre nella seduta del
    6 dicembre si è svolta l'udienza conoscitiva con le rappresentanze
    della società civile, enti ed associazioni.
    Quanto agli emendamenti, comunica che oltre alle proposte di
    modifica della Giunta regionale già inviate ai consiglieri e
    contenute nei documenti di lavoro predisposti dalla segreteria della
    Commissione (v. allegati 1 e 3), sono stati presentati 7 ulteriori
    subemendamenti all'articolo 29 septies da parte della Giunta
    regionale e un emendamento aggiuntivo a firma dei consiglieri
    Villani, Richetti e Rivi (art. 29 novies), i cui testi sono stati
    distribuiti in inizio di seduta (v. allegato 2).
    Entra il consigliere Manca.
    Il vicepresidente DELBONO, dopo aver segnalato in via preliminare la
    dotazione di 2 milioni di euro destinata al fondo per la montagna,
    demanda l'illustrazione dell'emendamento 11 relativo alle modifiche
    della legge regionale n. 2 del 2003 in materia di servizi sociali e
    dei subemendamenti connessi all'assessore competente Bissoni e
    riassume gli altri emendamenti dell'esecutivo; sottolinea come la
    maggior parte delle proposte di modifica alla legge finanziaria
    siano direttamente collegate al bilancio e si sofferma in
    particolare sugli emendamenti più significativi.
    L'emendamento 5 (aggiuntivo dell'articolo 29 bis) riguarda il
    comitato scientifico per le biotecnologie in agricoltura, incaricato
    di seguire per conto della Regione gli approfondimenti in materia di
    biotecnologia: poichè il comitato scientifico non aveva copertura
    nella sua remunerazione è previsto un compenso di 250 euro a gettone
    di presenza per ciascuno dei componenti.
    L'emendamento 7 (aggiuntivo dell'articolo 29 ter) riguarda la legge
    regionale n. 20 del 1994 sulla qualificazione dell'impresa
    artigiana, che in passato prevedeva in capo alle Province il compito
    di svolgere i bandi e l'istruttoria; successivamente la Regione
    concedeva i contributi in conto capitale alle Province stesse per
    finanziare i progetti. Su questa legge regionale, come su altre in
    favore di settori o comunque di soggetti esterni alla pubblica
    amministrazione, incombono ora i vincoli dell'articolo 3 della
    finanziaria nazionale 2004 (legge n. 350 del 2003). Per il 2005 la
    Regione, insieme alle Province, è riuscita a rispettare la vecchia
    impostazione. Le modifiche proposte sono invece pensate in modo tale
    da preparare la nuova applicazione della legge stessa: infatti
    l'orientamento della Giunta regionale, insieme alle Province ed ai
    Comuni, è quello, in prospettiva, di applicare la legge regionale 20
    attraverso due distinte modalità (in passato vi erano solo
    contributi in conto capitale a favore delle imprese, via Province):
    una parte ancora tramite contributi in conto interessi, utilizzando
    possibilmente mezzi statali per i quali non si applica l'articolo 3,
    in una proporzione dell'ordine dei 5 - 6 milioni di euro (ricorda
    che complessivamente la Regione ne dava 13 - 14); l'altra parte,
    visto l'articolo 3, tramite contributi in conto capitale pubblico su
    pubblico, concordando il percorso con Province e Comuni, quindi
    dando i contributi stessi ai Comuni, sentite le Province e in ogni
    caso d'accordo con loro, a favore delle aree artigianali, per
    incrementare il valore patrimoniale degli assets al loro servizio.
    Anticipa che non vi è certezza che i fondi bastino, perchè
    l'istruttoria è ancora in corso.
    L'emendamento 8 (aggiuntivo dell'articolo 29 quater), nello stesso
    spirito del precedente, crea i presupposti affinché la legge
    regionale n. 41 del 1997 (Interventi nel settore del commercio per
    la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della
    rete distributiva) sia in grado di ospitare nuovi interventi per
    sostenere questi settori del terziario.
    L'emendamento 9 (aggiuntivo dell'articolo 29 quinquies) consiste in
    uno spostamento di scadenza di termini in materia di trasporti
    pubblici locali per Bologna, senza fissare una data, da un lato per
    porsi al riparo da possibili obiezioni di legittimità data
    l'interferenza con la materia della concorrenza, dall'altro e
    soprattutto perché nell'emendamento nazionale sembra previsto un
    differimento dei termini al 31 dicembre 2006 per quanto riguarda la
    liberalizzazione del trasporto pubblico locale.
    L'emendamento 10 (aggiuntivo dell'articolo 29 sexies) amplia lo
    spazio di applicazione della legge n. 7 del 2002 sull'innovazione,
    nel senso che attiene alla possibilità di intervenire maggiormente
    sul versante del conto capitale a favore dei laboratori di ricerca.
    Ricorda che in questo caso la Regione agisce soprattutto con mezzi
    statali e che buona parte del fondo unico per le attività
    produttive, circa la metà del fondo stesso, è rivolta a queste
    imprese; anche su richiesta delle associazioni interessate, è stato
    ulteriormente allargato il ventaglio.
    L'emendamento 12 (aggiuntivo dell'articolo 29 octies) infine
    riguarda la possibilità di comandare il personale degli Enti lcoali
    già adibito ad attività connesse, presso i gestori dei servizi
    locali ambientali.
    Il presidente NERVEGNA cede la parola all'assessore Bissoni per
    l'illustrazione dell'emendamento 11 e dei subemendamenti ad esso
    collegati.
    Entrano i consiglieri Aimi e Nanni.
    L'assessore BISSONI svolge il seguente intervento:
    L'emendamento 11 (aggiuntivo dell'articolo 29 septies) ed i
    subemendamenti presentati in inizio di seduta sono il frutto di una
    ulteriore fase di confronto svolta in mattinata, con particolare
    riferimento agli Enti locali.
    Il problema che ci si è posti è il seguente: con la legge regionale
    n. 2 del 2003 di riorganizzazione dei servizi sociali e
    socio-sanitari, viene introdotto il sistema dell'accreditamento dei
    soggetti gestori. Nella filosofia dell'accreditamento è convinzione
    generalizzata e principio fondamentale che l'accreditamento
    costituisca il sistema di attuazione della programmazione sanitaria
    e di nuove modalità di rapporto con i soggetti accreditati - siano
    essi pubblici, siano essi privato-sociale, siano essi privato-profit
    -, superando il sistema dell'appalto al ribasso nelle varie
    percentuali che le norme consentono, perché si ritiene che il mondo
    dei servizi alla persona difficilmente si sposi con i meccanismi
    dell'appalto.
    Un esempio concreto: la cooperativa sociale o la struttura profit o
    no profit che vince un appalto di servizi alla persona per un
    periodo limitato di tempo è legata ad una fase normalmente
    triennale, che comporta problemi piuttosto rilevanti in termini di
    formazione, di stabilizzazione del personale, di investimenti. A
    volte ci troviamo di fronte anche a gestioni di strutture
    residenziali e dunque pensare che il posto letto di una casa
    protetta sia messo in appalto ogni tre anni al migliore offerente,
    non è evidentemente in linea con la costruzione di un sistema
    integrato di servizi.
    L'emendamento quindi sostanzialmente sostituisce quella parte della
    legge regionale 2 che introduceva sì l'accreditamento, ma poi,
    seppur nelle forme della trattativa ristretta, manteneva in essere
    il sistema degli appalti. Con la proposta di modifica in esame si
    introduce invece un meccanismo di accreditamento e di accordi
    contrattuali in cui vengono definiti criteri di funzionamento, di
    qualità dei servizi, di remunerazione. E quella sarà la base per
    l'assegnazione dei servizi stessi.
    Ciò che è successo anche ieri in Consiglio comunale a Bologna è il
    sintomo di una forma di tensione che è ormai presente nel mondo dei
    servizi sociali e socio-sanitari, dovuto ai meccanismi dell'appalto,
    che in quanto tale ha difficoltà a reggere in questo settore.
    L'esigenza dei subemendamenti odierni è data dal fatto che
    all'ultimo momento abbiamo trovato una posizione degli Enti locali
    che ci chiedeva di introdurre contemporaneamente l'esonero
    dell'accreditamento per i servizi pubblici. Abbiamo ritenuto che ciò
    non fosse corretto, perché evidentemente anche i servizi pubblici,
    nella misura in cui fanno parte della rete dei servizi (e non esiste
    un servizio pubblico che non faccia parte della rete dei servizi),
    devono avere gli stessi criteri di qualità, di funzionamento, di
    standard operativi.
    E quindi abbiamo introdotto alcuni emendamenti che in qualche modo
    colgono la preoccupazione degli Enti locali secondo la quale
    l'accreditamento dei servizi pubblici pone alcuni problemi di
    funzionalità rispetto ad una rete di servizi a gestione diretta che
    pur esiste. Quindi quelli chiaramente devono subire il processo
    dell'accreditamento e anche quelli devono avere il rispetto degli
    standard previsti. I subemendamenti non sono semplici, ma il
    concetto di fondo introdotto nell'articolo in questione è quello che
    ho illustrato.
    Ovviamente l'ospitalità nell'ambito della legge finanziaria
    regionale di accompagnamento al bilancio 2006 consente, in un
    processo già in corso come quello dell'accreditamento, di non
    attendere i lunghi tempi altrimenti necessari per un nuovo progetto
    di legge ad hoc.
    Questo è sostanzialmente il frutto dell'accordo che ha alle spalle
    il consenso del mondo degli Enti locali, che sono poi i veri
    fruitori del percorso che stiamo seguendo .
    Il consigliere VARANI si riserva di approfondire il tema posto
    dall'assessore Bissoni, che costituisce un punto delicato di cui
    solo ora è venuto a conoscenza. Dichiara quindi di non potere
    esprimere una posizione precisa anche perché, al di là
    dell'illustrazione svolta, non ha potuto valutare il merito della
    questione. Segnala tuttavia alcune perplessità, poichè non rinviene
    nella gestione delle politiche sociali della Regione un fattore
    centrale, a suo parere fondamentale, vale a dire il cittadino.
    Condivide la filosofia per la quale devono essere uguali, in una
    condizione di par condicio, pubblico e privato, ma il cittadino deve
    essere messo nelle condizioni di scegliere tra i soggetti
    accreditati, in una logica di pluralismo e di sussidiarietà
    orizzontale applicata.
    Sottolinea che si tratta di una questione importante, che va ad
    incidere sul sistema del welfare, ma viene intrapresa in sede di
    legge finanziaria, dunque in maniera surrettizia e senza una
    discussione approfondita. Ricorda anche il caso delle IPAB, dove
    sotto forma di atto amministrativo si sta attuando una
    trasformazione radicale del welfare in Emilia-Romagna. Ribadisce
    l'inadeguatezza del metodo, a prescindere dal merito, in quanto
    mancano le garanzie rispetto all'interesse pubblico.
    Il presidente NERVEGNA osserva che la Commissione ha sempre invitato
    la Giunta a non far trasformare la legge finanziaria regionale in un
    provvedimento omnibus, ma rileva come a volte la volontà sia
    superata dalle esigenze.
    Conclusa la discussione generale, la Commissione procede quindi
    all'esame degli articoli, sulla base del documento di lavoro
    predisposto dalla segreteria della Commissione (v. allegato 1).
    750 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: Legge
    finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della L. R. 15
    11 01, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di
    previsione per l'esercizio finanziario 2006 e del bilancio
    pluriennale 2006 - 2008 (delibera di Giunta n. 1838 del 14 11 05)
    Art. 1 - Automazione e manutenzione del sistema informativo
    regionale
    La Commissione esprime parere favorevole con 19 voti a favore
    (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-ds), 16 astenuti (an, fi,
    lega nord), nessun contrario all'articolo suddetto.
    Art. 2 - Sviluppo del sistema informativo regionale
    La Commissione esprime parere favorevole con 19 voti a favore favore
    (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-ds), 7 contrari (an, lega
    nord), 9 astenuti (fi) all'articolo suddetto.
    Esce il consigliere Varani.
    Art. 3 - Sistema informativo agricolo regionale
    La Commissione esprime parere favorevole con 19 voti a favore
    (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-ds), 7 contrari (an, lega
    nord), 5 astenuti (fi) all'articolo suddetto.
    Entra il consigliere Zanca.
    Art. 4 - Contributo al Comitato di solidarietà alle vittime delle
    stragi
    La Commissione esprime parere favorevole con 32 voti a favore (an,
    fi, Italia dei valori, lega nord, pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti
    nell'ulivo-sdi), nessun astenuto o contrario all'articolo suddetto.
    Art. 5 - Cartografia regionale
    La Commissione esprime parere favorevole con 20 voti a favore
    (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti
    nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega nord), nessun astenuto
    all'articolo suddetto.
    Art. 6 - Interventi per la forestazione
    La Commissione esprime parere favorevole con 20 voti a favore
    (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti
    nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega nord), nessun astenuto
    all'articolo suddetto.
    Art. 7 - Interventi nel settore delle bonifiche
    La Commissione esprime parere favorevole con 20 voti a favore
    (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti
    nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an. fi, lega nord), nessun astenuto
    all'articolo suddetto.
    Art. 7 bis - Interventi volti alla promozione, allo sviluppo e alla
    qualificazione dell'impresa cooperativa - che diventa art. 8
    Emendamento n. 1 della Giunta regionale (aggiuntivo)
    La Commissione esprime parere favorevole con 20 voti a favore
    (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti
    nell'ulivo-sdi), 7 contrari (an, lega nord), 5 astenuti (fi) al
    nuovo articolo.
    Art. 7 ter - Rendicontazione dei progetti aventi caratteristiche di
    rilevante innovazione o specializzazione rispetto all'offerta
    turistica di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 3 del 1993
    - che diventa art. 9
    Emendamento n. 6 della Giunta regionale (aggiuntivo)
    La Commissione esprime parere favorevole con 20 voti a favore
    (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti
    nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega nord), nessun astenuto al
    nuovo articolo.
    Entra il consigliere Varani.
    Art. 8 - Valorizzazione delle attività ittiche - che diventa art. 10
    La Commissione esprime parere favorevole con 20 voti a favore
    (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti
    nell'ulivo-sdi), 16 astenuti (an, fi, lega nord), nessun contrario
    all'articolo suddetto.
    Art. 9 - Organizzazione turistica regionale. Interventi per la
    promozione e la commercializzazione turistica - che diventa art. 11
    La Commissione esprime parere favorevole con 20 voti a favore
    (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti
    nell'ulivo-sdi), 16 contrari (an, fi, lega nord), nessun astenuto
    all'articolo suddetto.
    Esce il consigliere Varani.
    Art. 10 - Recupero edilizio, urbanistico ed ambientale degli
    insediamenti storici - che diventa art. 12
    La Commissione esprime parere favorevole con 20 voti a favore
    (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti
    nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega nord), nessun astenuto
    all'articolo suddetto.
    Art. 11 - Fondo per la conservazione della natura - che diventa art.
    13
    La Commissione esprime parere favorevole con 20 voti a favore
    (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti
    nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega nord), nessun astenuto
    all'articolo suddetto.
    Art. 12 - Opere acquedottistiche e fognarie - che diventa art. 14
    La Commissione esprime parere favorevole con 20 voti a favore
    (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti
    nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega nord), nessun astenuto
    all'articolo suddetto.
    Art. 13 - Interventi volti al disinquinamento delle acque del Mar
    Adriatico - che diventa art. 15
    La Commissione esprime parere favorevole con 20 voti a favore
    (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti
    nell'ulivo-sdi), 12 astenuti (an, fi, lega nord), nessun contrario
    all'articolo suddetto.
    Art. 14 - Interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino
    ambientale - che diventa art. 16
    La Commissione esprime parere favorevole con 20 voti a favore
    (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti
    nell'ulivo-sdi), 12 astenuti (an, fi, lega nord), nessun contrario
    all'articolo suddetto.
    Art. 15 - Parco regionale del delta del Po - che diventa art. 17
    La Commissione esprime parere favorevole con 20 voti a favore
    (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti
    nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega nord), nessun astenuto
    all'articolo suddetto.
    Art. 16 - Parchi regionali e riserve naturali - che diventa art. 18
    La Commissione esprime parere favorevole con 20 voti a favore
    (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti
    nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega nord), nessun astenuto
    all'articolo suddetto.
    Art. 17 - Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi
    d'acqua di competenza regionale - che diventa art. 19
    La Commissione esprime parere favorevole con 20 voti a favore
    (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti
    nell'ulivo-sdi), 12 astenuti (an, fi, lega nord), nessun contrario
    all'articolo suddetto.
    Art. 18 - Rete viaria di interesse regionale - che diventa art. 20
    Emendamento n. 2 della Giunta regionale (sostitutivo)
    La Commissione esprime parere favorevole con 20 voti a favore
    (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti
    nell'ulivo-sdi), 12 astenuti (an, fi, lega nord), nessun contrario
    all'articolo così sostituito.
    Art. 19 - Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla
    ricapitalizzazione della società SAB - Aeroporto G. Marconi di
    Bologna S.p.A. - che diventa art. 21
    La Commissione esprime parere favorevole con 20 voti a favore
    (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti
    nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega nord), nessun astenuto
    all'articolo suddetto.
    Art. 20 - Protezione civile. Interventi di emergenza - che diventa
    art. 22
    La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (an,
    Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi),
    8 astenuti (fi, lega nord), nessun contrario all'articolo suddetto.
    Art. 20 bis - Interventi di promozione e supporto nei confronti
    delle Aziende sanitarie gestiti direttamente dalla Regione - che
    diventa art. 23
    Emendamento della Giunta regionale n. 3 (aggiuntivo)
    La Commissione esprime parere favorevole con 20 voti a favore
    (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti
    nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega nord), nessun astenuto al
    nuovo articolo.
    Art. 21 - Interventi volti alla tutela e al controllo della
    popolazione canina e felina - che diventa art. 24
    La Commissione esprime parere favorevole con 20 voti a favore
    (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti
    nell'ulivo-sdi), 7 contrari (an, lega nord), 5 astenuti (fi)
    all'articolo suddetto.
    Art. 22 - Fondo sociale regionale - che diventa art. 25
    La Commissione esprime parere favorevole con 20 voti a favore
    (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti
    nell'ulivo-sdi), 8 contrari (fi, lega nord), 4 astenuti (an)
    all'articolo suddetto.
    Art. 23 - Investimento per i servizi educativi per l'infanzia - che
    diventa art. 26
    La Commissione esprime parere favorevole con 20 voti a favore
    (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti
    nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega nord), nessun astenuto
    all'articolo suddetto.
    Art. 23 bis - Opere urgenti di edilizia scolastica. Programmi d'area
    - che diventa art. 27
    Emendamento n. 4 della Giunta regionale (aggiuntivo)
    La Commissione esprime parere favorevole con 32 voti a favore (an,
    fi,Italia dei valori, lega nord, pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti
    nell'ulivo-sdi), nessun contrario o astenuto al nuovo articolo.
    Art. 24 - Contributi alle Aziende regionali per il diritto allo
    studio universitario di Modena e Reggio Emilia e di Parma per
    interventi straordinari di edilizia universitaria - che diventa art.
    28
    La Commissione esprime parere favorevole con 20 voti a favore
    (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti
    nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega nord), nessun astenuto
    all'articolo suddetto.
    Art. 25 - Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini - che
    diventa art. 29
    Il consigliere MANFREDINI dichiara che le risorse destinate alla
    Fondazione Arturo Toscanini sono eccessive e sottolinea
    l'opportunità di diminuirle per destinarle ad altri fini.
    La Commissione esprime parere favorevole con 20 voti a favore
    (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-ds, uniti
    nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega nord), nessun astenuto
    all'articolo suddetto.
    Entra il consigliere Richetti.
    Art. 26 - Norme per il recesso ovvero lo scioglimento e la messa in
    liquidazione dell'Agenzia di iniziative culturali
    dell'Emilia-Romagna (AICER srl) - che diventa art. 30
    La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore
    (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti
    nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 7 contrari (an, lega nord), 5
    astenuti (fi) all'articolo suddetto.
    Art. 27 - Politiche regionali a favore dei giovani - che diventa
    art. 31
    La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore
    (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti
    nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 astenuti (an, fi, lega
    nord), nessun contrario all'articolo suddetto.
    Art. 28 - Trasferimento all'esercizio 2006 delle autorizzazioni di
    spesa relative al 2005 finanziate con mezzi regionali - che diventa
    art. 32
    Il vicepresidente DELBONO precisa che l'articolo verrà aggiornato
    con i dati reali in occasione della legge di assestamento, in quanto
    la formulazione del testo in esame è basata sulle prechiusure e non
    sul consuntivo definitivo.
    La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore
    (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti
    nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega
    nord), nessun astenuto all'articolo suddetto.
    Art. 29 - Modifiche alla legge regionale n. 24 del 2001 - che
    diventa art. 33
    La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore
    (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti
    nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega
    nord), nessun astenuto all'articolo suddetto.
    Art. 29 bis - Comitato scientifico per le biotecnologie in
    agricoltura - che diventa art. 34
    Emendamento n. 5 della Giunta regionale (aggiuntivo)
    La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore
    (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti
    nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega
    nord), nessun astenuto al nuovo articolo.
    Art. 29 ter - Modifiche alla legge regionale n. 20 del 1994 - che
    diventa art. 35
    Emendamento n. 7 della Giunta regionale (aggiuntivo)
    La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore
    (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti
    nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega
    nord), nessun astenuto al nuovo articolo.
    Art. 29 quater - Modifiche alla legge regionale n. 41 del 1997 - che
    diventa art. 36
    Emendamento n. 8 della Giunta regionale (aggiuntivo)
    La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore
    (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti
    nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega
    nord), nessun astenuto al nuovo articolo.
    Art. 29 quinquies - Spostamento di scadenza di termini in materia di
    trasporti pubblici locali dell'area metropolitana bolognese - legge
    regionale n. 30 del 1998 - che diventa art. 37
    Emendamento n. 9 della Giunta regionale (aggiuntivo)
    La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore
    (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti
    nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega
    nord), nessun astenuto al nuovo articolo.
    Art. 29 sexies - Modifiche alla legge regionale n. 7 del 2002 - che
    diventa art. 38
    Emendamento n. 10 della Giunta regionale (aggiuntivo)
    La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore
    (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti
    nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega
    nord), nessun astenuto al nuovo articolo.
    Art. 29 septies - Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2003 - che
    diventa art. 39
    Emendamento n. 11 (aggiuntivo) e subemendamenti collegati della
    Giunta regionale)
    Il presidente NERVEGNA ricorda che sull'emendamento 11, aggiuntivo
    dell'articolo 29 septies insistono 7 subemendamenti presentati dalla
    Giunta regionale, già illustrati dall'assessore competente. Procede
    quindi a porli in votazione, seguendo l'ordine di inserimento nel
    testo. (v. nell'allegato 2 l'emendamento 11 riformulato con
    l'indicazione dei subemendamenti).
    Subemendamento n. 1 della Giunta regionale all'emendamento n. 11
    Al comma 1 recante modificazioni all'articolo 35, comma 2, della
    legge regionale 12 marzo 2003, dopo le parole La Giunta regionale
    sono inserite le parole , sentita la Commissione assembleare
    competente, .
    La Commissione esprime parere favorevole con 36 voti a favore (an,
    fi, Italia dei valori, lega nord, pdci, uniti nell'ulivo-dl
    margherita, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), nessun
    contrario o astenuto al subemendamento n. 1.
    Subemendamento n. 2 della Giunta regionale all'emendamento n. 11
    Al comma 2, recante modificazioni all'articolo 38 della legge
    regionale n. 2 del 2003 il comma 1 è sostituito dai seguenti:
    01. Per l'erogazione dei servizi sociali, socio-assistenziali e
    socio-sanitari, caratterizzati da un finanziamento pubblico
    prevalente, da scopi solidaristici, da bisogni di cura e
    dall'adeguatezza, dalla flessibilità e dalla personalizzazione degli
    interventi, le amministrazioni competenti si avvalgono delle
    strutture e dei servizi gestiti nelle forme previste dalla normativa
    sui servizi pubblici locali e delle Aziende di servizi alla persona
    di cui all'articolo 22, nonché dei soggetti privati di cui agli
    articoli 20 e 21.
    1. La gestione dei servizi di cui al comma 01 è comunque
    subordinata al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo
    35 e dell'accreditamento nelle modalità previste dal presente
    articolo, nonché alla stipulazione di appositi contratti di servizio
    tra le amministrazioni competenti ed i soggetti gestori, aventi ad
    oggetto la regolamentazione complessiva degli interventi.
    Subemendamento n. 5 della Giunta regionale al subemendamento n. 2
    Al comma 2, recante modificazioni all'articolo 38 della legge
    regionale n. 2 del 2003, al comma 2 dopo le parole degli
    interventi sono aggiunte le parole: Tali contratti prevedono le
    modalità per la verifica periodica dei relativi adempimenti ed i
    provvedimenti da adottare in caso di inadempienza.
    Con distinte votazioni di identico contenuto, la Commissione esprime
    parere favorevole con 24 voti a favore (Italia dei valori, pdci,
    uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti nell'ulivo-ds, uniti
    nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega nord), nessun astenuto al
    subemendamento n. 2, al n. 5 e al subemendamento n. 2 così
    modificato.
    Subemendamento n. 6 della Giunta regionale all'emendamento n. 11
    Al comma 2, recante modificazioni all'articolo 38 della legge
    regionale n. 2 del 2003, al comma 3 dopo le parole La Giunta
    regionale sono inserite le parole: , entro dodici mesi,
    La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore
    (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti
    nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 astenuti (an, fi, lega
    nord), nessun contrario al subemendamento n. 6.
    Subemendamento n. 7 della Giunta regionale all'emendamento n. 11
    Al comma 2, recante modificazioni all'articolo 38 della legge
    regionale n. 2 del 2003, nel comma 3 dopo le parole soggetti
    gestori sono inserite le parole: la tutela del lavoro .
    La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore
    (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti
    nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 astenuti (an, fi, lega
    nord), nessun contrario al subemendamento n. 7.
    Subemendamento n. 3 della Giunta regionale all'emendamento n. 11
    Al comma 3, recante modificazioni all'articolo 41 della legge
    regionale n. 2 del 2003, la rubrica è modificata nella seguente:
    Art. 41
    Ulteriori disposizioni per gli affidamenti e gli acquisti dei
    servizi
    La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore
    (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti
    nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 astenuti (an, fi, lega
    nord), nessun contrario al subemendamento n. 3.
    Subemendamento n. 4 della Giunta regionale all'emendamento n. 11
    Al comma 3, recante modificazioni all'articolo 41 della legge
    regionale n. 2 del 2003, dopo le parole Fino all'avvio del sistema
    di accreditamento di cui all'articolo 38 sono inserite le parole
    nonchè per le prestazioni escluse dall'ambito di applicazione del
    medesimo articolo .
    La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore
    (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti
    nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 astenuti (an, fi, lega
    nord), nessun contrario al subemendamento n. 4.
    Emendamento n. 11 subemendato
    La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore
    (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti
    nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega
    nord), nessun astenuto al nuovo articolo così modificato.
    Il presidente NERVEGNA pone quindi in votazione l'emendamento n. 1 a
    firma dei consiglieri Villani, Rivi e Richetti (v. allegato 2).
    Art. 29 novies - Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2004 - che
    diventa art. 40
    Emendamento n. 1 (aggiuntivo) dei consiglieri Villani, Rivi e
    Richetti
    Il consigliere RICHETTI illustra la proposta di modifica, precisando
    che la legge finanziaria dell'assestamento dello scorso anno
    all'articolo 26 aveva introdotto l'applicazione del contratto dei
    giornalisti agli addetti del settore comunicazione della Giunta e
    del Consiglio; mentre per l'esecutivo regionale si prevedeva di
    individuare successivamente la forma organizzativa e gestionale più
    idonea per quella struttura, non era presente una analoga
    disposizione relativamente all'Assemblea legislativa; l'emendamento
    proposto colma questa lacuna e la posizione di dirigente
    responsabile dei rapporti con i mass media non è ricompresa nella
    dotazione organica dell'Assemblea.
    La Commissione esprime parere favorevole con 36 voti a favore (an,
    fi, Italia dei valori, lega nord, pdci, uniti nell'ulivo-dl
    margherita, uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), nessun
    contrario o astenuto al nuovo articolo.
    Art. 29 octies - Comando del personale presso i gestori dei servizi
    locali ambientali - che diventa art. 41
    Emendamento n. 12 aggiuntivo
    La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore
    (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti
    nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 astenuti (an, fi, lega
    nord), nessun contrario al nuovo articolo.
    Art. 30 - Copertura finanziaria - che diventa art. 42
    La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore
    (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti
    nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega
    nord), nessun astenuto all'articolo suddetto.
    Art. 31 - Entrata in vigore - che diventa art. 43
    La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore
    (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti
    nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 astenuti (an, fi, lega
    nord), nessun contrario all'articolo suddetto.
    - - - - -
    751 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: Bilancio di
    previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario
    2006 e del bilancio pluriennale 2006 - 2008 (delibera di Giunta n.
    1839 del 14 11 05)
    La Commissione procede all'esame degli articoli sulla base del
    documento di lavoro predisposto dalla segreteria della Commissione
    con l'indicazione degli emendamenti presentati dalla Giunta
    regionale (v. allegato 3).
    Art. 1 Stato di previsione delle entrate
    Emendamento n. 1 della Giunta regionale (modificativo)
    Con distinte votazioni di identico contenuto la Commissione esprime
    parere favorevole con 24 voti a favore (Italia dei valori, pdci,
    uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti nell'ulivo-ds, uniti
    nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega nord), nessun astenuto
    all'emendamento 1 e all'articolo 1 così emendato.
    Art. 2 - Disposizioni in materia di entrate
    La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore
    (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti
    nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega
    nord), nessun astenuto all'articolo suddetto.
    Art. 3 - Stato di previsione delle spese
    Emendamento n. 2 della Giunta regionale (modificativo)
    Con distinte votazioni di identico contenuto la Commissione esprime
    parere favorevole con 24 voti a favore (Italia dei valori, pdci,
    uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti nell'ulivo-ds, uniti
    nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega nord), nessun astenuto
    all'emendamento 2 e all'articolo 3 così emendato.
    Art. 4 - Autorizzazione all'impegno e al pagamento delle spese
    La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore
    (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti
    nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega
    nord), nessun astenuto all'articolo suddetto.
    Art. 5 - Quadro generale riassuntivo del bilancio
    La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore
    (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti
    nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega
    nord), nessun astenuto all'articolo suddetto.
    Art. 6 - Spese di carattere obbligatorio
    La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore
    (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti
    nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega
    nord), nessun astenuto all'articolo suddetto.
    Art. 7 - Fondo di riserva del bilancio di cassa
    La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore
    (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti
    nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega
    nord), nessun astenuto all'articolo suddetto.
    Art. 8 - Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31, comma 2,
    lettera b) della legge regionale n. 40 del 2001 - Programmi speciali
    d'area
    La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore
    (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti
    nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega
    nord), nessun astenuto all'articolo suddetto.
    Art. 9 - Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31, comma 2,
    lettera c) della legge regionale n. 40 del 2001
    La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore
    (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti
    nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega
    nord), nessun astenuto all'articolo suddetto.
    Art. 10 - Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31, comma 2,
    lettera d) della legge regionale n. 40 del 2001
    La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore
    (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti
    nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega
    nord), nessun astenuto all'articolo suddetto.
    Art. 11 - Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31, comma 2,
    lettera e) della legge regionale n. 40 del 2001
    La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore
    (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti
    nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega
    nord), nessun astenuto all'articolo suddetto.
    Art. 12 - Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31, comma 2,
    lettera f) della legge regionale n. 40 del 2001
    La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore
    (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti
    nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega
    nord), nessun astenuto all'articolo suddetto.
    Art. 13 - Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31, comma 4,
    lettera a) della legge regionale n. 40 del 2001 - Cofinanziamento
    regionale
    La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore
    (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti
    nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega
    nord), nessun astenuto all'articolo suddetto.
    Art. 14 - Autorizzazione di spesa per attività o interventi
    continuativi o ricorrenti
    La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore
    (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti
    nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega
    nord), nessun astenuto all'articolo suddetto.
    Entra il consigliere Monari.
    Art. 15 - Rinuncia all'esecuzione di crediti di modesta entità
    Il consigliere MANFREDINI suggerisce di alzare la somma relativa
    alla rinuncia dei crediti a 50 euro.
    Il vicepresidente DELBONO, pur concordando in via teorica con
    l'adeguamento, precisa che si tratta di un limite legislativo
    nazionale dunque non modificabile. Invece nel progetto di legge in
    materia tributaria, la Regione non procede ad iscrivere la procedura
    di riscossione fino a 16 euro, perché in quel caso si è potuto
    elevare la somma, a condizione tuttavia che non vi sia recidiva.
    La Commissione esprime parere favorevole con 27 voti a favore
    (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti
    nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 8 contrari (fi, lega nord), 4
    astenuti (an) all'articolo suddetto.
    Art. 16 - Mutui e prestiti
    La Commissione esprime parere favorevole con 27 voti a favore
    (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti
    nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega
    nord), nessun astenuto all'articolo suddetto.
    Art. 17 - Applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo
    presunto di amministrazione dell'esercizio precedente
    Emendamento n. 3 della Giunta regionale (modificativo)
    Con distinte votazioni di identico contenuto la Commissione esprime
    parere favorevole con 27 voti a favore (Italia dei valori, pdci,
    uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti nell'ulivo-ds, uniti
    nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega nord), nessun astenuto
    all'emendamento 3 e all'articolo 17 così emendato.
    Art. 18 - Disposizioni relative all'accensione di anticipazioni di
    cassa
    La Commissione esprime parere favorevole con 27 voti a favore
    (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti
    nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega
    nord), nessun astenuto all'articolo suddetto.
    Art. 19 - Allegato di cui all'articolo 11, commi 6 e 8 della legge
    regionale n. 40 del 2001 e assegnazione delle risorse ai fini della
    gestione
    La Commissione esprime parere favorevole con 27 voti a favore
    (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti
    nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega
    nord), nessun astenuto all'articolo suddetto.
    Art. 20 - Bilancio pluriennale
    La Commissione esprime parere favorevole con 27 voti a favore
    (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti
    nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega
    nord), nessun astenuto all'articolo suddetto.
    Art. 21 - Entrata in vigore
    La Commissione esprime parere favorevole con 27 voti a favore
    (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti
    nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega
    nord), nessun astenuto all'articolo suddetto.
    - - - - - - -
    757 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante:
    Disposizioni in materia tributaria (delibera di Giunta n. 1840 del
    14 11 05)
    Il presidente NERVEGNA ricorda che nella seduta del 22 novembre è
    stato nominato relatore il consigliere Nanni, che si riserva di
    chiedere l'autorizzazione alla relazione orale ai sensi
    dell'articolo 73 del regolamento interno.
    Informa inoltre che la Giunta regionale ha presentato un emendamento
    modificativo dell'articolo 6, trasmesso ai consiglieri
    contestualmente alla convocazione (v. allegato 4).
    Il vicepresidente DELBONO illustra sinteticamente l'emendamento.
    La Commissione procede quindi all'esame degli articoli.
    Art. 1 - Estinzione del contenzioso
    La Commissione esprime parere favorevole con 27 voti a favore
    (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti
    nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega
    nord), nessun astenuto all'articolo suddetto.
    Art. 2 - Interpretazione autentica dell'articolo 52, comma 4 della
    legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la
    protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività
    venatoria)
    La Commissione esprime parere favorevole con 27 voti a favore
    (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti
    nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega
    nord), nessun astenuto all'articolo suddetto.
    Art. 3 - Tariffe delle tasse sulle concessioni regionali
    La Commissione esprime parere favorevole con 27 voti a favore
    (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti
    nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega
    nord), nessun astenuto all'articolo suddetto.
    Art. 4 - Esenzione dal pagamento della tassa automobilistica
    regionale ai sensi del decreto-legge n. 138 del 2002 e del
    decreto-legge n. 2 del 2003
    La Commissione esprime parere favorevole con 34 voti a favore (an,
    Italia dei valori, lega nord, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita,
    uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 5 astenuti (fi), nessun
    contrario all'articolo suddetto.
    Art. 5 - Autoveicoli adibiti a scuola guida
    La Commissione esprime parere favorevole con 34 voti a favore (an,
    Italia dei valori, lega nord, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita,
    uniti nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 5 astenuti (fi), nessun
    contrario all'articolo suddetto.
    Art. 6 - Disposizioni in materia di tributo speciale per il deposito
    in discarica dei rifiuti solidi. Modifiche alla legge regionale n.
    31 del 1996
    Emendamento n. 1 della Giunta regionale (modificativo)
    Con distinte votazioni di identico contenuto la Commissione esprime
    parere favorevole con 27 voti a favore (Italia dei valori, pdci,
    uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti nell'ulivo-ds, uniti
    nell'ulivo-sdi), 12 astenuti (an, fi, lega nord), nessun contrario
    all'emendamento 1 e all'articolo 6 così modificato.
    Art. 7 - Abrogazioni
    La Commissione esprime parere favorevole con 27 voti a favore
    (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti
    nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 contrari (an, fi, lega
    nord), nessun astenuto all'articolo suddetto.
    - - - - - - - -
    761 - Proposta di regolamento di iniziativa della Giunta regionale:
    Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di
    titolarità della Giunta regionale e delle Agenzie, Istituti ed Enti
    che fanno riferimento all'amministrazione regionale (delibera di
    Giunta n. 1843 del 14 11 05)
    Il presidente NERVEGNA richiama l'illustrazione del testo svolta
    nella seduta del 22 novembre scorso e propone la nomina del
    relatore.
    La Commissione concorda di nominare relatore il consigliere Matteo
    Richetti, che si riserva di chiedere l'autorizzazione alla relazione
    orale ai sensi dell'articolo 73 del regolamento interno.
    Il presidente NERVEGNA informa che sono stati presentati due
    emendamenti della Giunta regionale, distribuiti in corso di seduta
    (v. atti), uno sostitutivo dell'insieme delle schede allegate,
    l'altro sostitutivo dell'articolo 3 che fornisce l'elenco degli
    allegati stessi.
    GARAVINI illustra gli emendamenti, che si sono resi necessari in
    seguito alla riunione della Conferenza dei Presidenti delle Regioni
    svoltasi il 24 novembre scorso, quindi successivamente alla
    approvazione del testo iniziale da parte della Giunta regionale, che
    aveva avviato l'iter del regolamento per mantenere la tempistica
    prevista dalla legge sulla privacy (31 dicembre 2005).
    Gli emendamenti attengono sia alle modifiche sullo schema tipo di
    regolamento approvato dalla Conferenza dei Presidenti, sia al
    chiarimento relativo all'inclusione delle IPAB tra gli enti che
    fanno riferimento all'amministrazione regionale; e a tal proposito è
    stato aggiunto l'allegato V .
    Ricorda inoltre che dal punto di vista procedurale manca ancora il
    parere del Garante, mentre da fonti ufficiose è annunciata
    l'approvazione di un decreto-legge di proroga dei termini al 28
    febbraio 2006.
    Pertanto, se il Garante si pronuncerà sullo schema tipo di
    regolamento in tempo utile per andare in aula, la Regione non
    utilizzerà la proroga; se invece il parere non verrà reso o
    comporterà ulteriori modifiche al testo, la proroga sarà utilizzata.
    Ribadisce che al momento la Regione è nelle condizioni sia di
    rispettare la tempistica vincolante prevista dalla legge sulla
    privacy, sia eventualmente, a fronte di motivi indipendenti dalla
    Regione stessa, di usufruire del differimento.
    Articolo 1 - Oggetto
    La Commissione esprime parere favorevole con 27 voti a favore
    (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti
    nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 astenuti (an, fi, lega
    nord), nessun contrario all'articolo suddetto.
    Articolo 2 - Disposizioni generali
    La Commissione esprime parere favorevole con 27 voti a favore
    (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti
    nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 astenuti (an, fi, lega
    nord), nessun contrario all'articolo suddetto.
    Articolo 3 - Tipi di dati e di operazioni eseguibili
    Emendamento della Giunta regionale sostitutivo dell'articolo 3 e dei
    relativi allegati
    Con distinte votazioni di identico contenuto, la Commissione esprime
    parere favorevole con 27 voti a favore (Italia dei valori, pdci,
    uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti nell'ulivo-ds, uniti
    nell'ulivo-sdi), 12 astenuti (an, fi, lega nord), nessun contrario
    all'emendamento suddetto e all'articolo 3 così modificato.
    - - - - -
    785 - Proposta di regolamento di iniziativa dell'Ufficio di
    Presidenza: Regolamento per il trattamento dei dati personali
    sensibili e giudiziari (articoli 20 e 21 del decreto legislativo
    196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali) di cui
    è titolare l'Assemblea legislativa (deliberazione dell'Ufficio di
    Presidenza n. 130 del 18 11 05)
    CURZIO dichiara che le osservazioni svolte relativamente al
    regolamento di iniziativa della Giunta regionale valgono anche per
    quello dell'Assemblea legislativa, poichè anche per esso è
    necessario ricevere il parere del Garante.
    Precisa poi che il regolamento dell'Assemblea è più minuto dal punto
    di vista quantitativo, ma particolarmente delicato dal punto di
    vista politico, in quanto prevede il trattamento di dati sensibili
    relativi anche allo svolgimento dell'attività politica o alle
    funzioni di sindacato ispettivo.
    Illustra il lavoro svolto in collaborazione e coordinamento con gli
    altri Consigli regionali e l'impostazione delle schede che sono
    sostanzialmente le stesse per tutte le Assemblee legislative.
    Chiarisce quindi che quando si tratta di dati sensibili il
    legislatore tendenzialmente orienta le pubbliche amministrazioni ad
    utilizzare i dati anonimi e solo quando è indispensabile trattare i
    dati sensibili occorre che essi siano individuati e disciplinati in
    un regolamento.
    Precisa che le schede allegate al regolamento stesso sono definite
    non tanto con uno spirito ricognitivo, quanto piuttosto con lo scopo
    di individuare flussi di documentazione e di informazione, affinchè
    il dato stesso sia il più possibile protetto, utilizzato solo per
    fini istituzionali, quando è strettamente necessario e non è
    possibile il suo trattamento in forma anonima.
    Dopo aver esemplificato alcune tipologie relative alle varie schede,
    osserva che il motivo per cui i due regolamenti sono distinti, uno
    per la Giunta e uno per l'Assemblea legislativa, è il frutto di una
    lunga discussione sulla quale tra l'altro il Garante ha ritenuto di
    non doversi esprimere, lasciando la decisione alle singole
    Assemblee. Alla Conferenza dei Presidenti dei Consigli la
    distinzione è sembrata corretta data la particolare natura dei dati
    di cui l'Assemblea viene in possesso, spesso correlata agli stessi
    consiglieri regionali.
    La Commissione concorda di nominare relatore il consigliere Gian
    Luca Rivi, che si riserva di chiedere l'autorizzazione alla
    relazione orale ai sensi dell'articolo 73 del regolamento interno.
    La Commissione procede quindi all'esame degli articoli.
    Art. 1 - Oggetto
    La Commissione esprime parere favorevole con 27 voti a favore
    (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti
    nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 astenuti (an, fi, lega
    nord), nessun contrario all'articolo suddetto.
    Art. 2 - Disposizioni generali
    La Commissione esprime parere favorevole con 27 voti a favore
    (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti
    nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 astenuti (an, fi, lega
    nord), nessun contrario all'articolo suddetto.
    Art. 3 - Tipi di dati e di operazioni eseguibili
    La Commissione esprime parere favorevole con 27 voti a favore
    (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti
    nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 astenuti (an, fi, lega
    nord), nessun contrario all'articolo suddetto.
    Art. 4 - Aggiornamento
    La Commissione esprime parere favorevole con 27 voti a favore
    (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti
    nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 astenuti (an, fi, lega
    nord), nessun contrario all'articolo suddetto.
    Art. 5 - Pubblicazione ed entrata in vigore
    La Commissione esprime parere favorevole con 27 voti a favore
    (Italia dei valori, pdci, uniti nell'ulivo-dl margherita, uniti
    nell'ulivo-ds, uniti nell'ulivo-sdi), 12 astenuti (an, fi, lega
    nord), nessun contrario all'articolo suddetto.
    - - - - - -
    - Informazione ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale n. 43
    del 2001 sullo schema di deliberazione della Giunta regionale:
    Rinnovo incarichi a direttori generali della Giunta regionale in
    scadenza al 31.12.2005
    - Informazione ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale n. 43
    del 2001 sullo schema di deliberazione della Giunta regionale:
    Rinnovo dell'incarico di direttore dell'Agenzia regionale per lo
    sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER in scadenza al
    31.12.2005
    GARAVINI illustra il contenuto dei provvedimenti, chiarendo che il
    primo è volto, nelle more di una revisione dell'organizzazione
    interna dell'amministrazione regionale, a rinnovare gli attuali
    incarichi per tutto il 2006, mentre il secondo allinea i termini del
    contratto del direttore dell'Agenzia regionale per lo sviluppo dei
    mercati telematici con quelli della convenzione operativa e relativo
    accordo di servizio che regolano i rapporti tra la Regione e
    l'Agenzia stessa.
    La Commissione prende atto delle informazioni svolte.
    La seduta termina alle ore 16,15.
    Verbale approvato nella seduta del 17 gennaio 2006.
    La Segretaria Il Presidente
    Claudia Cattoli Antonio Nervegna
    ALLEGATO 1
    DOCUMENTO DI LAVORO
    progetto di legge di iniziativa della Giunta regionale
    LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA
    LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON
    L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO
    FINANZIARIO 2006 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2006 - 2008
    oggetto 750
    CON L'INDICAZIONE DEGLI EMENDAMENTI
    PRESENTATI DALLA GIUNTA REGIONALE
    LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA
    LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON
    L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO
    FINANZIARIO 2006 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2006 - 2008
    INDICE
    Art. 1 Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale
    Art. 2 Sviluppo del sistema informativo regionale
    Art. 3 Sistema informativo agricolo regionale
    Art. 4 Contributo al Comitato di solidarietà alle vittime delle
    stragi
    Art. 5 Cartografia regionale
    Art. 6 Interventi per la forestazione
    Art. 7 Interventi nel settore delle bonifiche
    Art. 7 bis Interventi volti alla promozione, allo sviluppo e alla
    qualificazione dell'impresa cooperativa
    Art. 7 ter Rendicontazione dei progetti aventi caratteristiche di
    rilevante innovazione o specializzazione rispetto all'offerta
    turistica di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 3 del 1993
    Art. 8 Valorizzazione delle attività ittiche
    Art. 9 Organizzazione turistica regionale. Interventi per la
    promozione e la commercializzazione turistica
    Art.10 Recupero edilizio, urbanistico ed ambientale degli
    insediamenti storici
    Art.11 Fondo per la conservazione della natura
    Art.12 Opere acquedottistiche e fognarie
    Art.13 Interventi volti al disinquinamento delle acque del Mar
    Adriatico
    Art.14 Interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino
    ambientale
    Art.15 Parco regionale del delta del Po
    Art.16 Parchi regionali e riserve naturali
    Art.17 Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua
    di competenza regionale
    Art.18 Rete viaria di interesse regionale
    Art.19 Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla
    ricapitalizzazione della società SAB - Aeroporto G. Marconi di
    Bologna S.p.A.
    Art.20 Protezione civile. Interventi di emergenza
    Art.20bis Interventi di promozione e supporto nei confronti delle
    Aziende sanitarie gestiti direttamente dalla Regione
    Art.21 Interventi volti alla tutela e al controllo della popolazione
    canina e felina
    Art.22 Fondo sociale regionale
    Art.23 Investimento per i servizi educativi per l'infanzia
    Art.23bis Opere urgenti di edilizia scolastica - Programmi d'area
    Art.24 Contributi alle Aziende regionali per il diritto allo studio
    universitario di Modena e Reggio Emilia e di Parma per interventi
    straordinari di edilizia universitaria
    Art.25 Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini
    Art.26 Norme per il recesso ovvero lo scioglimento e la messa in
    liquidazione dell'Agenzia di iniziative culturali
    dell'Emilia-Romagna (AICER srl)
    Art.27 Politiche regionali a favore dei giovani
    Art.28 Trasferimento all'esercizio 2006 delle autorizzazioni di
    spesa relative al 2005 finanziate con mezzi regionali
    Art.29 Modifiche alla legge regionale n. 24 del 2001
    Art.29bis Comitato scientifico per le biotecnologie in agricoltura
    Art.29ter Modifiche alla legge regionale n. 20 del 1994
    Art.29quater Modifiche alla legge regionale n. 41 del 1997
    Art.29quinquies Spostamento di scadenza di termini in materia di
    trasporti pubblici locali dell'area metropolitana bolognese - legge
    regionale n. 30 del 1998
    Art.29sexies Modifiche alla legge regionale n. 7 del 2002
    Art.29septies Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2003
    Art.29octies Comando del personale presso i gestori dei servizi
    locali ambientali
    Art.30 Copertura finanziaria
    Art.31 Entrata in vigore
    Art. 1
    Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale
    1. Per le attività inerenti il sistema informativo regionale (SIR)
    volte allo sviluppo regionale della società dell'informazione
    secondo le finalità indicate nell'articolo 13 della legge regionale
    24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società
    dell'informazione) e nell'ambito della U.P.B. 1.2.1.3.1500 - Sistema
    informativo regionale: manutenzione e sviluppo, è disposta
    l'autorizzazione di spesa pari ad Euro 2.500.000,00, per l'esercizio
    2006, a valere sul Capitolo 03905.
    Art. 2
    Sviluppo del sistema informativo regionale
    1. Per le attività inerenti lo sviluppo del sistema informativo
    regionale, secondo le finalità di cui alle leggi regionali 19 aprile
    1975, n. 24 (Formazione di una cartografia regionale) e 24 maggio
    2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione),
    nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 -
    Sviluppo del sistema informativo regionale, sono disposte le
    seguenti autorizzazioni di spesa:
    a) Cap. 03840 Interventi per la formazione di una
    cartografia regionale di base e dei sistemi
    informativi geografici (L.R. 19 aprile 1975,
    n. 24)
    Esercizio 2006: Euro 800.000,00
    b) Cap. 03909 Impianto di un sistema informativo
    regionale - Comunicazione pubblica (art. 17,
    L.R. 26 luglio 1988, n. 30, abrogata e art.
    13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)
    Esercizio 2006: Euro 100.000,00
    c) Cap. 03910 Sviluppo del sistema informativo re-gionale
    (articolo 17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30
    abrogata e articolo 13, L.R. 24 maggio 2004,
    n. 11)
    Esercizio 2006: Euro 1.600.000,00
    d) Cap. 03937 Sviluppo del sistema informativo regionale:
    Piano telematico regionale (articolo 17,
    L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e L.R.
    24 maggio 2004, n. 11)
    Esercizio 2006: Euro 10.000.000,00.
    Art. 3
    Sistema informativo agricolo regionale
    1. Per la realizzazione del sistema informativo agricolo regionale,
    ai sensi degli articoli 22, 23 e 32 della legge regionale 30 maggio
    1997, n. 15 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in
    materia di agricoltura. Abrogazione della L. R. 27 agosto 1983, n.
    34) è disposta, per l'esercizio 2006, una autorizzazione di spesa di
    Euro 1.000.000,00 a valere sul Capitolo 03925, nell'ambito della
    U.P.B. 1.2.1.3.1520 - Sistema informativo agricolo.
    Art. 4
    Contributo al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi
    1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a corrispondere, per
    l'esercizio 2006, un contributo di Euro 90.000,00 al Comitato di
    solidarietà alle vittime delle stragi costituito fra la Regione
    Emilia-Romagna, la Provincia di Bologna ed i Comuni di Bologna,
    Castiglione dei Pepoli e San Benedetto Val di Sambro, a valere sul
    Capitolo 02705, nell'ambito della U.P.B. 1.2.3.2.3820 - Contributi
    ad Enti e istituzioni che perseguono scopi di interesse per la
    regione.
    Art. 5
    Cartografia regionale
    1. Per le finalità di cui alla legge regionale 19 aprile 1975, n. 24
    (Formazione di una cartografia regionale), nell'ambito dei capitoli
    afferenti alla U.P.B. 1.2.3.3.4440 - Sviluppo di cartografia
    tematica regionale: geologia e pedologia, è disposta la seguente
    autorizzazione di spesa:
    a) Cap. 03850 Spese per la formazione di una cartografia
    tematica regionale geologica, pedologica,
    pericolosità e dei rischi geonaturali (L.R.
    19 aprile 1975, n. 24)
    Esercizio 2006: Euro 500.000,00.
    Art. 6
    Interventi per la forestazione
    1. Per l'effettuazione di interventi per la forestazione e il
    miglioramento del patrimonio forestale regionale è disposta la
    seguente autorizzazione di spesa nell'ambito della U.P.B.
    1.3.1.3.6200 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse forestali
    come segue:
    a) Cap. 14070 Interventi per la forestazione e il
    miglioramento agro-silvo pastorale del
    patrimonio forestale regionale nonchè per la
    esecuzione di opere di sistemazione
    idraulica e forestale (articolo 2, L.R. 24
    gennaio 1975, n. 6)
    Esercizio 2006: Euro 1.000.000,00.
    Art. 7
    Interventi nel settore delle bonifiche
    1. Per opere ed interventi di bonifica ed irrigazione ai sensi della
    legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti
    di bonifica. Delega di funzioni amministrative), sono disposte le
    autorizzazioni di spesa nell'ambito delle seguenti U.P.B.:
    a) U.P.B. 1.3.1.3.6300 - Interventi di bonifica e irrigazione a
    valere sul sottoindicato capitolo:
    Cap. 16400 Spese per il ripristino delle opere
    pubbliche di bonifica danneggiate da
    eccezionali avversità atmosferiche e per
    l'immediato intervento (articolo 4, comma 3,
    L. 25 maggio 1970, n. 364; artt. 66 e 70 del
    DPR 24 luglio 1977, n. 616; articolo 26,
    lett. e), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)
    Esercizio 2006: Euro 1.000.000,00
    b) U.P.B. 1.3.1.3.6310 - Manutenzione opere di bonifica, è disposta
    la seguente autorizzazione di spesa:
    Cap. 16352 Manutenzione delle opere di bonifica
    (articolo 26, comma 2, lett. d), L.R. 2
    agosto 1984, n. 42)
    Esercizio 2006: Euro 1.835.000,00.
    Emendamento n. 1 (aggiuntivo)
    Fra l'art. 7 e l'art. 8 del presente progetto di legge è inserito il
    seguente:
    Art. 7 bis
    Interventi volti alla promozione, allo sviluppo
    e alla qualificazione dell'impresa cooperativa
    1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale
    23 marzo 1990, n. 22 (Disposizioni di principio e disciplina
    generale per la cooperazione) è disposta la seguente autorizzazione
    di spesa a favore del sottoelencato capitolo afferente all'U.P.B.
    1.3.2.3.8230 - Promozione e qualificazione delle imprese
    cooperative:
    a) Cap. 21222 Contributi per l'integrazione del fondo consortile
    del consorzio fidi regionale tra imprese cooperative (artt. 7 e
    7-bis, L.R. 23 marzo 1990, n. 22 e successive modifiche)
    Esercizio 2006: Euro 200.000,00.
    Emendamento n. 6 (aggiuntivo)
    Fra l'art. 7 e l'art. 8 del presente progetto di legge è inserito il
    seguente:
    Art. 7 ter
    Rendicontazione dei progetti aventi caratteristiche
    di rilevante innovazione o specializzazione rispetto all'offerta
    turistica
    di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 3 del 1993
    1. Per i beneficiari dei finanziamenti regionali di progetti aventi
    caratteristiche di rilevante innovazione o specializzazione rispetto
    all'offerta turistica regionale, previsti all'art. 8 della l.r. 11
    gennaio 1993, n. 3 (Disciplina dell'offerta turistica della Regione
    Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi.
    Abrogazione della l.r. 6 luglio 1984, n. 38), ai quali si applica
    l'articolo n. 23, comma 1, della l.r. 23 dicembre 2002, n. 40
    (Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta
    turistica regionale. Abrogazione della legge regionale 11 gennaio
    1993, n. 3) che, per questioni procedimentali, non abbiano potuto
    rendicontare le iniziative, approvate e già attivate, nei termini
    stabiliti dall'art. 13 della l.r. 3/93, è stabilito il nuovo termine
    del 30 settembre 2006.
    Art. 8
    Valorizzazione delle attività ittiche
    1. Per lo sviluppo e la valorizzazione delle attività ittiche, ai
    sensi della legge regionale 14 febbraio 1979, n. 3 (Interventi per
    lo sviluppo e la valorizzazione delle attività ittiche), è disposta,
    per l'esercizio 2006, un'autorizzazione di spesa di Euro 500.000,00
    a valere sul Capitolo 24400 nell'ambito della U.P.B. 1.3.2.3.8610 -
    Valorizzazione attività ittiche.
    Art. 9
    Organizzazione turistica regionale.
    Interventi per la promozione e commercializzazione turistica
    1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge
    regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale -
    Interventi per la promozione e commercializzazione turistica -
    Abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio
    1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della
    L.R. 9 agosto 1993, n. 28), nell'ambito del sottoindicato capitolo
    afferente alla U.P.B. 1.3.3.2.9100 - Interventi per la promozione
    del turismo regionale, sono disposte le seguenti autorizzazioni e
    integrazioni di spesa come segue:
    a) Cap. 25558 Spese per l'attuazione attraverso l'APT
    Servizi, del piano annuale della azioni di
    promozione turistica regionale di carattere
    generale e per il cofinanziamento anche
    tramite l'APT Servizi s.r.l. di progetti di
    promozione turistica e commercializzazione
    turistica elaborati dai soggetti aderenti
    alle Unioni di cui all'articolo 13 della
    L.R. 4 marzo 1998, n. 7 (articolo 7, comma
    2, lettere a) e b) ed articolo 8, comma 3 e
    artt. 13 e 19 della L.R. 4 marzo 1998, n.
    7)
    Esercizio 2006: +Euro 150.000,00
    Esercizio 2007: Euro 12.150.000,00.
    Art. 10
    Recupero edilizio, urbanistico ed ambientale degli insediamenti
    storici
    1. Alle autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi
    regionali con riferimento ai contributi finalizzati all'acquisto di
    edifici di carattere storico-artistico o ambientale ai sensi della
    legge regionale 15 luglio 2002, n. 16 (Norme per il recupero degli
    edifici storico-artistici e la promozione della qualità
    architettonica e paesaggistica del territorio) a valere sul Capitolo
    30895 afferente alla U.P.B. 1.4.1.3.12620 - Recupero edilizio,
    urbanistico e ambientale degli insediamenti storici, è apportata la
    riduzione di Euro 108.068,61.
    Art. 11
    Fondo per la conservazione della natura
    1. Nell'ambito dei capitoli sottoindicati ed afferenti alla U.P.B.
    1.4.2.2.13500 - Parchi e riserve naturali, è stabilito quanto segue:
    a) per la dotazione del fondo regionale per la conservazione
    della natura istituito ai sensi dell'articolo 3 della
    legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2 (Provvedimenti per
    la salvaguardia della flora regionale - Istituzione di un
    fondo regionale per la conservazione della natura -
    Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco), è
    disposta un'autorizzazione di spesa, per l'esercizio
    2006, di Euro 15.000,00 (Cap. 38050);
    b) per l'attuazione di studi e ricerche per una migliore
    conservazione della natura, delle espressioni e degli
    equilibri ambientali di particolare pregio e significato,
    anche in collaborazione con l'Istituto per i beni
    artistici, culturali e naturali, a norma dell'articolo 3,
    comma 1, lettera b) della legge regionale n. 2 del 1977,
    è disposta, per l'esercizio 2006, un'autorizzazione di
    spesa di Euro 55.026,79 (Cap. 38058);
    c) per interventi volti alla tutela di esemplari arborei
    singoli o in gruppo di notevole pregio scientifico e
    monumentale ai sensi dell'articolo 6 della legge
    regionale n. 2 del 1977 è disposta, per l'esercizio 2006,
    un'autorizzazione di spesa di Euro 36.784,00 (Cap.
    38070).
    Art. 12
    Opere acquedottistiche e fognarie
    1. Per la concessione di contributi, a favore di Comuni, per la
    esecuzione di opere acquedottistiche e fognarie ai sensi
    dell'articolo 3, comma 2 della legge regionale 15 novembre 1976, n.
    47 (Disciplina transitoria degli interventi per il finanziamento di
    opere idroigieniche nel territorio regionale), nell'ambito dei
    capitoli afferenti alla U.P.B. 1.4.2.3.14000 - Opere
    acquedottistiche, fognarie e impianti di depurazione è disposta la
    seguente autorizzazione di spesa:
    a) Cap. 35305 Contributi in capitale a favore di Comuni
    per l'esecuzione di opere acquedottistiche e
    fognarie (art. 3, comma 2, L.R. 15 novembre
    1976, n. 47)
    Esercizio 2006: Euro 1.000.000,00.
    Art. 13
    Interventi volti al disinquinamento delle acque del Mar Adriatico
    1. Per la promozione di iniziative volte a ricercare le cause della
    degradazione ambientale, nonchè ad individuare i mezzi più idonei
    per favorire il progressivo miglioramento della situazione in atto
    ai sensi della legge regionale 31 agosto 1978, n. 39 (Interventi per
    la ricerca ambientale - Norme per l'esercizio della motonave
    regionale Daphne ) è disposta, per l'esercizio 2006,
    un'autorizzazione di spesa di Euro 250.000,00 nell'ambito della
    U.P.B. 1.4.2.3.14150 - Interventi per la ricerca ambientale, a
    valere sul Capitolo 37150.
    Art. 14
    Interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale
    1. Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza,
    bonifica e ripristino ambientale ai sensi dell'articolo 134 della
    legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale
    e locale), nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B.
    1.4.2.3.14220 - Recupero, messa in sicurezza e ripristino
    ambientale, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:
    a) Cap. 37332 Fondo per l'anticipazione delle somme
    necessarie per la realizzazione degli
    interventi di messa in sicurezza, bonifica e
    ripristino ambientale di cui al comma 9
    dell'articolo 17 del DLgs 5 febbraio 1997,
    n. 22 (articolo 134, comma 1, L.R. 21 aprile
    1999, n. 3)
    Esercizio 2006: Euro 500.000,00
    b) Cap. 37374 Finanziamenti a favore dei soggetti
    pubblici attuatori di interventi di messa in
    sicurezza, bonifica e ripristino ambientale
    delle aree pubbliche o soggette ad uso
    pubblico (articolo 134, comma 3, L.R. 21
    aprile 1999, n. 3)
    Esercizio 2006: Euro 1.000.000,00.
    Art. 15
    Parco regionale del delta del Po
    1. Per la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione
    dell'ambiente naturale e storico, del territorio e del paesaggio del
    delta del Po, ai sensi della legge regionale 2 aprile 1988, n. 11
    (Disciplina dei parchi regionali e delle riserve naturali) e
    dell'articolo 13 della legge regionale 2 luglio 1988, n. 27
    (Istituzione del Parco regionale del delta del Po), per l'esercizio
    2006 è disposta una autorizzazione di spesa di Euro 200.000,00 a
    valere sul Capitolo 38030 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14300 -
    Parchi e riserve naturali.
    Art. 16
    Parchi regionali e riserve naturali
    1. Per il recupero e la valorizzazione delle risorse ambientali e
    per lo sviluppo socio-economico del territorio, ai sensi
    dell'articolo 35, commi 2 e 4 della legge regionale 2 aprile 1988,
    n. 11 (Disciplina dei parchi regionali e delle riserve naturali),
    per l'esercizio 2006 è disposta una autorizzazione di spesa di Euro
    200.000,00 a valere sul Capitolo 38090 afferente alla U.P.B.
    1.4.2.3.14305 - Recupero e valorizzazione delle risorse ambientali.
    Art. 17
    Interventi in materia di opere idrauliche
    nei corsi d'acqua di competenza regionale
    1. Per la realizzazione di interventi afferenti il servizio di piena
    nei corsi d'acqua ricadenti in bacini idrografici di competenza
    regionale e per la manutenzione delle reti di monitoraggio
    meteo-idro-pluviometrico ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904,
    n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere
    idrauliche delle diverse categorie) è disposta l'autorizzazione di
    spesa a valere sul Capitolo 39185 ed appartenente alla U.P.B.
    1.4.2.3.14500 - Interventi di sistemazione idraulica e ambientale,
    per l'esercizio 2006, di Euro 500.000,00.
    Emendamento n. 2 (sostitutivo)
    L'art. 18 del presente progetto di legge è sostituito dal seguente:
    Art. 18
    Rete viaria di interesse regionale
    1. Per gli interventi sulla rete stradale relativi alla viabilità di
    interesse regionale previsti dalla legge regionale 21 aprile 1999,
    n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), è disposta la
    seguente autorizzazione di spesa, a valere sul sottoindicato
    capitolo afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16200 - Miglioramento e
    costruzione opere stradali:
    a) Cap. 45184 Finanziamenti a Province per riqualificazione,
    ammodernamento, sviluppo e grande infrastrutturazione della rete
    viaria di interesse regionale e ulteriore manutenzione straordinaria
    (art. 167, comma 2, lett. A) e B), L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e
    successive modifiche)
    Esercizio 2006: Euro 14.900.000,00.
    2. Per la realizzazione degli interventi previsti dai programmi
    d'area di cui alla l.r. 19 agosto 1996, n. 30, è disposta la
    seguente autorizzazione di spesa a valere sul sottoindicato capitolo
    afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16200 - Miglioramento e costruzione di
    opere stradali:
    a) Cap. 45175 Contributi in capitale alle Province per interventi
    di sistemazione, miglioramento e costruzione di strade di proprietà
    comunale (art. 167-bis, comma 1, L.R. 21 aprile 1999, n. 3 come
    modificato dall'art. 2, L.R. 4 maggio 2001, n. 12)
    Esercizio 2006: Euro 1.212.000,00.
    Art. 18
    Rete viaria di interesse regionale
    1. Per gli interventi sulla rete stradale relativi alla viabilità di
    interesse regionale previsti dalla legge regionale 21 aprile 1999,
    n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale),è disposta la seguente
    autorizzazione di spesa, a valere sul sottoindicato capitolo
    afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16200 - Miglioramento e costruzione
    opere stradali:
    a) Cap. 45184 Finanziamenti a Province per
    riqualificazione , ammodernamento, sviluppo
    e grande infrastrutturazione della rete
    viaria di interesse regionale e ulteriore
    manutenzione straordinaria (art. 167, comma
    2, lett. A) e B), L.R. 21 aprile 1999, n. 3
    e successive modifiche)
    Esercizio 2006: Euro 15.000.000,00.
    Art. 19
    Partecipazione della Regione Emilia-Romagna
    alla ricapitalizzazione della società SAB -
    Aeroporto G. Marconi di Bologna SpA
    1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare all'aumento
    del capitale sociale, approvato dall'assemblea della Società SAB. -
    Aeroporto G. Marconi di Bologna SpA, della quale è già socio ai
    sensi della legge regionale 23 ottobre 1986, n. 35 (Partecipazione
    della Regione Emilia-Romagna alla società S.A.B. - Aeroporto G.
    Marconi di Bologna S.p.A.), entro il limite massimo di tre milioni
    di Euro, per l'esercizio 2006 a valere sul Capitolo 45710 CNI
    afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16650 - Aeroporti regionali.
    Art. 20
    Protezione civile. Interventi di emergenza
    1. Per far fronte alle spese di apprestamento dei materiali e per le
    necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità e di pronti
    interventi nelle materie di competenza regionale, a norma di quanto
    disposto dal decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010
    (Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a provvedere, a sua
    cura e spese, ai lavori di carattere urgente ed inderogabile
    dipendenti da necessità di pubblico interesse determinate da eventi
    calamitosi), è disposta l'autorizzazione di spesa, per l'esercizio
    finanziario 2006, a valere sul Capitolo 48050 appartenente alla
    U.P.B. 1.4.4.3.17450 - Attrezzature e materiali per pronto
    intervento di Euro 2.150.000,00.
    Emendamento n. 3 (aggiuntivo)
    Fra l'art. 20 e l'art. 21 del presente progetto di legge è inserito
    il seguente:
    Art. 20 bis
    Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende
    sanitarie
    Gestiti direttamente dalla Regione
    1. Lo stanziamento per interventi di promozione e supporto nei
    confronti delle Aziende sanitarie gestiti direttamente dalla
    Regione, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30
    dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia
    sanitaria, a norma dell'articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n.
    421), per l'esercizio 2006 è determinato in Euro 20.000.000,00, a
    valere sul Capitolo 51721 afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18120 -
    Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione in relazione al
    perseguimento degli obiettivi del piano sanitario nazionale e
    regionale - Altre risorse vincolate, e viene utilizzato nell'ambito
    dei compiti relativi a:
    a) sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle politiche per
    la salute, in particolare nel campo dell'attività di informazione e
    comunicazione ai cittadini e agli operatori, di consolidamento
    dell'assetto organizzativo fondato sulle macro-strutture aziendali e
    sul modello dipartimentale, di integrazione socio-sanitaria e di
    formazione e valorizzazione delle risorse umane
    Euro: 13.500.000,00;
    b) spese per attività di supporto al Servizio sanitario regionale
    Euro: 2.800.000,00;
    c) spese per il funzionamento dell'Agenzia sanitaria regionale
    Euro: 3.700.000,00.
    Art. 21
    Interventi volti alla tutela e al controllo della popolazione canina
    e felina
    1. Per il finanziamento di contributi ad imprese agricole per la
    perdita di animali causata da cani inselvatichiti e da altri animali
    predatori in attuazione dell'articolo 26 della legge regionale 7
    aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela ed il controllo della
    popolazione canina e felina), è disposta, per l'esercizio 2006,
    un'autorizzazione di spesa pari ad Euro 123.949,70 a valere sul
    Capitolo 64410 nell'ambito della U.P.B. 1.5.1.2.18390 - Indennizzi
    alle imprese agricole per danni causati da animali predatori.
    Art. 22
    Fondo sociale regionale
    1. Per la concessione di contributi volti ad incentivare la
    costruzione, ristrutturazione ed acquisto di immobili destinati o da
    destinare a strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie ai sensi
    dell'articolo 48 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme
    per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione
    del sistema integrato di interventi e servizi sociali) è disposta,
    per l'esercizio 2006, un'autorizzazione di spesa di Euro
    6.171.701,26 a valere sul Capitolo 57200 afferente alla U.P.B.
    1.5.2.3.21000 - Potenziamento delle strutture socio-assistenziali.
    Art. 23
    Investimento per i servizi educativi per l'infanzia
    1. Per la concessione di contributi per la costruzione, l'acquisto,
    il riattamento, l'impianto e l'arredamento delle strutture dei
    servizi educativi per l'infanzia, a norma di quanto disposto dalla
    legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi
    educativi per la prima infanzia), è disposta la seguente
    autorizzazione di spesa a valere sul Capitolo 58435 nell'ambito
    della U.P.B. 1.6.1.1.22510 - Investimenti per lo sviluppo dei
    servizi educativi per l'infanzia:
    Esercizio 2006: Euro 4.000.000,00.
    Emendamento n. 4 (aggiuntivo)
    Fra l'art. 23 e l'art. 24 del presente progetto di legge è inserito
    il seguente:
    Art. 23 bis
    Opere urgenti di edilizia scolastica - Programmi d'area
    1. Per la realizzazione degli interventi previsti dai programmi
    d'area di cui alla l.r. 19 agosto 1996, n. 30, volti all'esecuzione
    di opere urgenti di edilizia scolastica e relative pertinenze, a
    norma di quanto previsto dalla legge regionale 22 maggio 1980, n. 39
    (Norme per l'affidamento e l'esecuzione di opere urgenti di edilizia
    scolastica) è disposta, per l'esercizio 2006, una autorizzazione di
    spesa pari ad Euro 1.950.000,00 a valere sul Capitolo 73060
    nell'ambito della U.P.B. 1.6.2.3.23500 - Investimenti per lo
    sviluppo delle attività scolastiche e formative.
    Art. 24
    Contributi alle Aziende regionali per il diritto allo studio
    universitario
    di Modena e Reggio Emilia e di Parma
    per interventi straordinari di edilizia universitaria
    1. La Regione è autorizzata a concedere finanziamenti straordinari
    in conto capitale alle Aziende regionali per il diritto allo studio
    universitario di Modena e Reggio Emilia e di Parma, per la
    ristrutturazione e la nuova costruzione di residenze universitarie.
    Tali finanziamenti sono destinati alle residenze universitarie
    Mario Allegretti per un importo di Euro 325.000,00 e San
    Pancrazio per un importo di Euro 838.000,00. La Giunta regionale
    con proprio atto assegna i contributi e definisce modalità e
    procedure per la concessione dei finanziamenti straordinari alle
    Aziende regionali per il diritto allo studio universitario
    sopraindicate.
    2. Per la realizzazione degli interventi previsti al comma 1 è
    disposta per l'esercizio finanziario 2006 un'autorizzazione di spesa
    di Euro 1.163.000,00 a valere sul Capitolo 73132 CNI afferente alla
    U.P.B. 1.6.3.3.24510 - Edilizia residenziale universitaria.
    Art. 25
    Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini
    1. Per la promozione e la realizzazione di iniziative culturali di
    rilevante interesse tese a favorire la diffusione della cultura
    musicale, ai sensi della legge regionale 10 aprile 1995, n. 27
    (Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini), è disposta, per
    l'esercizio 2006, una ulteriore autorizzazione di spesa di Euro
    3.875.000,00 a valere sul Capitolo 70602, nell'ambito della U.P.B.
    1.6.5.2.27110 - Contributi ad Enti o Associazioni che si prefiggono
    scopi culturali.
    Art. 26
    Norme per il recesso ovvero lo scioglimento e la messa in
    liquidazione
    dell'Agenzia di iniziative culturali dell'Emilia-Romagna (AICER srl)
    1. La Regione, in qualità di socio partecipante, si attiva per il
    proprio recesso, ovvero per lo scioglimento e la messa in
    liquidazione, qualora deliberati dagli organi societari,
    dell'Agenzia di iniziative culturali dell'Emilia-Romagna (AICER
    srl), di cui alla legge regionale 9 marzo 1990, n. 17 (Costituzione
    di una società per azioni per la valorizzazione del patrimonio
    storico, artistico, culturale e ambientale) e all'articolo 34 della
    legge regionale 23 dicembre 2004 n. 27 (Legge finanziaria regionale
    adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre
    2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di
    previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario
    2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007).
    2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a
    concedere, ove necessario, finanziamenti destinati alla copertura
    degli eventuali oneri connessi alle operazioni di liquidazione, a
    valere sul Capitolo 70814 CNI Contributi finalizzati alla messa in
    liquidazione dell'Agenzia di iniziative culturali
    dell'Emilia-Romagna (AICER s.r.l.) afferente alla U.P.B.
    1.6.5.2.27110 - Attività culturali. Contributi a Enti e Associazioni
    e partecipazioni a società e istituzioni, per l'esercizio 2006 e per
    un importo di Euro 200.000,00.
    3. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere
    tutti gli atti necessari, a norma di legge, al fine di perfezionare
    quanto disposto al comma 1.
    Art. 27
    Politiche regionali a favore dei giovani
    1. Per gli interventi di ristrutturazione e adeguamento di strutture
    destinate ad attività rivolte ai giovani ai sensi dell'articolo 4,
    comma 1, lettera b) della legge regionale 25 giugno 1996, n. 21
    (Promozione e coordinamento delle politiche rivolte ai giovani) è
    disposta, per l'esercizio finanziario 2006, un'autorizzazione di
    spesa di Euro 500.000,00 a valere sul Capitolo 71572 appartenente
    alla U.P.B. 1.6.5.3.27540 - Ristrutturazione e adeguamento di
    strutture per progetti rivolti ai giovani.
    Art. 28
    Trasferimento all'esercizio 2006
    delle autorizzazioni di spesa relative al 2005
    finanziate con mezzi regionali
    1. Le sottoelencate autorizzazioni di spesa, già finanziate con
    mezzi regionali e disposte da precedenti provvedimenti legislativi,
    sono trasferite all'esercizio 2006 a seguito della presunta mancata
    assunzione dell'impegno nel corso dell'esercizio 2005:
    Progr. Capitolo UPB Euro
    1 ) 2701 1.2.3.3.4420 1.150.000,00
    2 ) 2775 1.2.3.3.4425 100.000,00
    3 ) 3850 1.2.3.3.4440 50.460,45
    4 ) 3925 1.2.1.3.1520 140.439,55
    5 ) 4270 1.2.1.3.1600 12.636.178,13
    6 ) 4276 1.2.1.3.1600 24.304.118,40
    7 ) 4348 1.2.1.3.1600 10.742.611,29
    8 ) 14070 1.3.1.3.6200 212.143,01
    9 ) 14170 1.3.1.3.6200 239.280,00
    10 ) 16332 1.3.1.3.6300 3.716.447,36
    11 ) 16400 1.3.1.3.6300 1.104.340,52
    12 ) 21078 1.3.2.3.8000 2.000.000,00
    13 ) 22210 1.3.2.3.8260 2.693.294,86
    14 ) 23417 1.3.2.3.8350 6.484.667,25
    15 ) 23419 1.3.2.3.8350 391.213,32
    16 ) 25525 1.3.3.3.10010 5.421.052,91
    17 ) 25780 1.3.3.3.10010 477.247,71
    18 ) 27500 1.3.4.3.11600 484.255,30
    19 ) 27718 1.3.4.3.11600 516.456,90
    20 ) 27727 1.3.4.3.11610 500.000,00
    21 ) 30640 1.4.1.3.12630 5.197.595,40
    22 ) 30644 1.4.1.3.12630 146.092,15
    23 ) 30646 1.4.1.3.12630 1.656.550,00
    24 ) 30880 1.4.1.3.12620 255.319,62
    25 ) 30885 1.4.1.3.12620 3.361.538,74
    26 ) 30895 1.4.1.3.12620 32.924,12
    27 ) 31110 1.4.1.3.12650 44.397.150,26
    28 ) 32020 1.4.1.3.12670 15.077.652,28
    29 ) 32045 1.4.1.3.12800 2.183.258,22
    30 ) 32097 1.4.1.3.12735 14.647.891,70
    31 ) 32116 1.4.1.3.12820 2.033.417,88
    32 ) 32121 1.4.1.3.12820 41.156,44
    33 ) 32123 1.4.1.3.12820 1.208.282,47
    34 ) 35305 1.4.2.3.14000 2.745.553,50
    35 ) 37150 1.4.2.3.14150 284.760,44
    36 ) 37332 1.4.2.3.14220 1.569.844,66
    37 ) 37336 1.4.2.3.14200 5.913.447,03
    38 ) 37374 1.4.2.3.14220 4.195.434,00
    39 ) 37376 1.4.2.3.14223 5.315.917,50
    40 ) 37378 1.4.2.3.14223 1.000.000,00
    41 ) 38025 1.4.2.3.14300 25.822,84
    42 ) 38027 1.4.2.3.14310 1.807.599,15
    43 ) 38030 1.4.2.3.14300 845.090,00
    44 ) 38090 1.4.2.3.14305 2.025.065,29
    45 ) 39050 1.4.2.3.14500 3.719.264,41
    46 ) 39185 1.4.2.3.14500 172.730,40
    47 ) 39220 1.4.2.3.14500 3.626.526,42
    48 ) 39360 1.4.2.3.14555 2.854.773,37
    49 ) 41102 1.4.3.3.15800 3.821.781,05
    50 ) 41250 1.4.3.3.15800 2.678.202,58
    51 ) 41360 1.4.3.3.15800 1.036.440,61
    52 ) 41550 1.4.3.3.15800 409.874,14
    53 ) 41570 1.4.3.3.15800 311.188,11
    54 ) 41900 1.4.3.3.15820 125.000,00
    55 ) 41995 1.4.3.3.15820 3.191.982,77
    56 ) 43027 1.4.3.3.16000 1.914.827,41
    57 ) 43221 1.4.3.3.16010 6.045.023,28
    58 ) 43270 1.4.3.3.16010 24.742.903,52
    59 ) 45123 1.4.3.3.16420 121.310,21
    60 ) 45172 1.4.3.3.16200 328.202,45
    61 ) 45175 1.4.3.3.16200 13.257.656,29
    62 ) 45177 1.4.3.3.16200 1.500.000,00
    63 ) 45184 1.4.3.3.16200 19.919.362,79
    64 ) 45190 1.4.3.3.16200 135.913,80
    65 ) 45194 1.4.3.3.16200 4.990.139,38
    66 ) 46110 1.4.3.3.16600 1.033.000,00
    67 ) 46115 1.4.3.3.16600 645.571,12
    68 ) 46125 1.4.3.3.16600 649.813,86
    69 ) 47010 1.4.4.3.17400 1.000.000,00
    70 ) 47015 1.4.4.3.17400 1.065.827,59
    71 ) 47111 1.4.4.3.17400 428.080,34
    72 ) 47114 1.4.4.3.17400 4.855.138,45
    73 ) 48050 1.4.4.3.17450 3.222.883,57
    74 ) 57200 1.5.2.3.21000 6.416.562,17
    75 ) 57680 1.5.2.3.21060 3.294.421,02
    76 ) 64400 1.5.1.3.19100 1.087.795,00
    77 ) 65707 1.5.1.3.19050 5.044.627,68
    78 ) 65712 1.5.2.3.21080 768.634,06
    79 ) 65714 1.5.1.3.19050 1.094.888,60
    80 ) 65717 1.5.1.3.19050 2.427.935,61
    81 ) 65770 1.5.1.3.19070 20.335.849,79
    82 ) 68321 1.5.2.3.21060 4.520.154,80
    83 ) 70718 1.6.5.3.27520 10.227.839,46
    84 ) 71572 1.6.5.3.27540 1.786.553,68
    85 ) 73140 1.6.3.3.24510 619.000,00
    86 ) 75303 1.6.4.3.26500 266.621,48
    87 ) 78569 1.4.2.3.14380 451.352,69
    88 ) 78705 1.6.6.3.28500 379.325,62
    Art. 29
    Modifiche alla legge regionale n. 24 del 2001
    1. Dopo l'articolo 11 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24
    (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo)
    è inserito il seguente articolo:
    Art. 11 bis
    Fondo di rotazione per la realizzazione delle politiche per la casa
    1. Al fine di favorire la realizzazione delle politiche abitative
    regionali si costituisce un fondo di rotazione con lo scopo di
    contribuire all'abbattimento degli interessi relativi ai mutui
    agevolati, concessi dagli istituti di credito, a soggetti
    individuati dalla Regione, ai sensi dell'articolo 14, per la
    realizzazione di case destinate all'assegnazione in locazione
    permanente e temporanea ed all'acquisizione in proprietà.
    2. Il fondo di rotazione contribuisce a contenere l'onere degli
    interessi sui mutui concorrendo alla provvista del capitale
    impiegato dagli istituti di credito per la concessione dei mutui
    agevolati ai soggetti individuati dalla Regione stessa.
    3. Al finanziamento del fondo si provvede con le risorse di cui
    all'articolo 11, comma 2.
    4. Le specifiche modalità di funzionamento del fondo di rotazione
    saranno definite con apposite convenzioni tra la Regione e gli
    istituti di credito erogatori dei mutui agevolati. Le convenzioni
    saranno approvate con deliberazione della Giunta regionale. .
    Emendamento n. 5 (aggiuntivo)
    Fra l'art. 29 e l'art. 30 del presente progetto di legge è inserito
    il seguente:
    Art. 29 bis
    Comitato scientifico per le biotecnologie in agricoltura
    1. Ai componenti del comitato scientifico per le biotecnologie in
    agricoltura della Regione Emilia-Romagna, istituito ai sensi
    dell'art. 3, comma 2, della L.R. 22 novembre 2004, n. 25 (Norme in
    materia di organismi geneticamente modificati), è riconosciuto, a
    far data dal suo insediamento, un compenso di Euro 250,00 per
    seduta, oltre al rimborso delle spese eventualmente sostenute, nei
    limiti della normativa vigente.
    2. Agli oneri conseguenti alle disposizioni di cui al comma 1 si
    provvede, nell'ambito dello stanziamento recato dal capitolo 10050
    Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza ed i
    compensi ai componenti, le indennità di missione ed il rimborso
    spese di trasporto ai membri estranei alla Regione di consigli,
    commissioni e comitati - Spese obbligatorie afferente alla U.P.B.
    1.2.1.1.100 - Compensi e rimborsi spettanti ai componenti di organi
    collegiali - del bilancio per l'esercizio finanziario 2006 e
    nell'ambito delle disponibilità previste nel medesimo capitolo, dai
    bilanci degli esercizi successivi.
    Emendamento n. 7 (aggiuntivo)
    Fra l'art. 29 e l'art. 30 del presente progetto di legge è inserito
    il seguente:
    Art. 29 ter
    Modifiche alla legge regionale n. 20 del 1994
    1. Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 16 maggio 1994 n.
    20 (Norme per la qualificazione dell'impresa artigiana), è
    sostituito dal seguente: 1. Agli interventi previsti dalla presente
    legge possono accedere le imprese artigiane, singole o associate,
    che rispondano ai requisiti di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443
    ad esclusione di quelli di cui all'art. 5, comma 1, lett. c-bis) cui
    possono accedere solo Enti locali territoriali .
    2. Nel comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 20 del 1994,
    dopo la lettera b) è iscritta la seguente: b-bis) la
    predisposizione dei Programmi provinciali per l'artigianato di cui
    all'art. 41, comma 1, lett. a) della legge regionale 21 aprile 1999,
    n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) .
    3. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale n. 20 del
    1994 è aggiunto il seguente: 3-bis. Per la predisposizione dei
    Programmi di cui al comma 2, lett. b-bis) la Giunta regionale con
    proprio atto stabilisce le modalità dell'intervento regionale e
    l'entità del contributo nell'ambito delle disponibilità previste dal
    Bilancio regionale .
    4. Nel comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 20 del 1994
    dopo la lettera c), è inserita la seguente: c-bis) all'allestimento
    e potenziamento delle aree di insediamento delle imprese artigiane e
    alla realizzazione di infrastrutture di reti nonchè di centri
    integrati di servizio .
    5. Nel comma 2, dell'articolo 5 della legge regionale n. 20 del 1994
    dopo le parole Per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1
    sono inserite le seguenti lett. a), b), c) .
    6. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale n. 20 del
    1994 è aggiunto il seguente: 2-bis. Per la realizzazione dei
    progetti di cui al comma 1, lettera c-bis), la Regione concede agli
    Enti locali contributi in conto capitale o in conto interessi. La
    Giunta regionale con proprio atto stabilisce le modalità
    dell'intervento regionale e l'entità del contributo, nell'ambito
    delle disponibilità previste dal Bilancio regionale .
    Emendamento n. 8 (aggiuntivo)
    Fra l'art. 29 e l'art. 30 del presente progetto di legge è inserito
    il seguente:
    Art. 29 quater
    Modifiche alla legge regionale n. 41 del 1997
    1. Nel comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 10 dicembre 1997,
    n. 41 (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e
    la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva,
    Abrogazione della L.R. 7 dicembre 1994, n. 49) è aggiunta la
    seguente lettera:
    l) la realizzazione di programmi di intervento per la promozione e
    la attivazione di Centri commerciali naturali , intesi come centri
    urbanizzati a vocazione commerciale, volti alla rigenerazione e al
    rinnovo commerciale di aree urbane centrali, di aree periferiche, di
    centri urbani minori e di frazioni finalizzati ad attivare processi
    di rilancio socio-economico dell'area attraverso opere di
    miglioramento del contesto fisico e di formazione di partnership
    pubblico privato per la promozione dell'area oggetto di intervento .
    2. Nella lettera c) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n.
    41 del 1997 la locuzione e c) è sostituita dalla seguente: c) e
    l) .
    3. Dopo l'articolo 10 della legge regionale n. 41 del 1997 è
    aggiunto il seguente:
    Art. 10-bis
    Programmi di intervento locali per la promozione
    e la attivazione di Centri commerciali naturali
    1. I contributi di cui all'art. 3, comma 3, lettera l) sono concessi
    per programmi di intervento locali per la promozione e la
    attivazione di Centri commerciali naturali presentati dai Comuni
    per attivare processi di rigenerazione e rinnovo commerciale.
    2. Le procedure per la formazione dei Programmi nonchè i contenuti
    della convenzione che regola i rapporti fra i soggetti pubblici e i
    soggetti privati, che partecipano in forma associata, sono definiti
    dalla Giunta regionale.
    3. Il Comune destinatario dei contributi regionali si impegna a
    finanziare con risorse proprie parte del progetto riguardante le
    opere realizzate dai soggetti privati in forma associata. La
    percentuale minima di tale contributo viene fissata, esclusivamente
    in relazione agli interventi ammessi al contributo regionale,
    nell'atto della Giunta di cui al comma 2.
    4. I programmi di intervento sono approvati dalla Giunta
    regionale.
    Emendamento n. 9 (aggiuntivo)
    Fra l'art. 29 e l'art. 30 del presente progetto di legge è inserito
    il seguente:
    Art. 29 quinquies
    Spostamento di scadenza di termini in materia
    di trasporti pubblici locali dell'area metropolitana
    bolognese - legge regionale n. 30 del 1998
    1. L'ultimo periodo dell'art. 52 della legge regionale 23 dicembre
    2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale adottata a norma
    dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in
    coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della
    Regione Emilia-Romagna e del bilancio pluriennale 2005-2007) è
    sostituito dal seguente: Gli esercenti presenti sono comunque
    tenuti alla prosecuzione del servizio fino al momento
    dell'aggiudicazione, potendo cionondimeno partecipare alle procedure
    concorsuali per l'affidamento del servizio nel rispetto delle norme
    nazionali e comunitarie .
    Emendamento n. 10 (aggiuntivo)
    Fra l'art. 29 e l'art. 30 del presente progetto di legge è inserito
    il seguente:
    Art. 29 sexies
    Modifiche alla legge regionale n. 7 del 2002
    1. Nell'alinea del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 14
    maggio 2002, n. 7 (Promozione del sistema regionale delle attività
    di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico)
    dopo la parola: promuove sono inserite le parole: e può
    realizzare, anche direttamente, .
    2. Nell'art. 7 della legge regionale n. 7 del 2002 è aggiunto il
    comma: 1-bis. La Regione può altresì realizzare progetti di
    iniziativa diretta ai sensi del comma 1, lett. b) dell'art. 7, della
    legge regionale 12 dicembre 1985, n. 29 (Norme generali sulle
    procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e
    infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da
    parte della Regione, di Province, Comuni, Comunità montane, Consorzi
    di Enti locali). .
    3. Nel comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 7 del 2002 sono
    soppresse le parole e sono incaricati dal Direttore generale
    competente per materia .
    4. Nell'art. 11 della legge regionale n. 7 del 2002 sono apportate
    le seguenti modifiche:
    a) nel comma 7 dopo la parola nonchè sono aggiunte le parole:
    apposite convenzioni ;
    b) nel comma 8 la locuzione: Detta convenzione disciplina è
    sostituita dalla locuzione: Le convenzioni disciplinano e alla
    lett. c) le parole della convenzione sono sostituite dalle parole
    delle convenzioni .
    Emendamento n. 11 (aggiuntivo)
    Fra l'art. 29 e l'art. 30 del presente progetto di legge è inserito
    il seguente:
    Art. 29 septies
    Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2003
    1. Nel comma 2 dell'articolo 35 della legge regionale 12 marzo 2003,
    n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la
    realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
    sociali), le parole Il Consiglio regionale sono sostituite dalle
    parole La Giunta regionale .
    2. L'articolo 38 della l.r. n. 2 del 2003 è sostituito dal seguente:
    Art. 38
    Erogazione dei servizi mediante accreditamento
    1. Per l'erogazione dei servizi sociali, socio-assistenziali e
    socio-sanitari, caratterizzati da un finanziamento pubblico
    prevalente, da scopi solidaristici, da bisogni di cura e
    dall'adeguatezza, dalla flessibilità e dalla personalizzazione degli
    interventi, le amministrazioni competenti si avvalgono di soggetti,
    pubblici o privati, autorizzati ai sensi dell'articolo 35 ed
    accreditati con le modalità del presente articolo, con i quali
    vengono stipulati appositi contratti di servizio aventi ad oggetto
    la regolamentazione complessiva degli interventi.
    2. La Giunta regionale, d'intesa con la Conferenza Regione-Autonomie
    locali e sentito il parere della Conferenza regionale del terzo
    settore, individua, nel rispetto dei parametri di cui al comma 1, i
    servizi il cui esercizio è subordinato all'ac-creditamento. Con il
    medesimo provvedimento sono definiti altresì, per ciascuna tipologia
    di servizio, gli ambiti di applicazione, i criteri ed i requisiti
    per il rilascio dell'accreditamento da parte dei soggetti di cui al
    comma 3, con l'obiettivo di promuovere la qualità del sistema
    integrato dei servizi e di garantire la trasparenza dei soggetti
    gestori e la qualità sociale e professionale dei servizi e delle
    prestazioni erogate.
    3. All'accreditamento provvedono i Comuni referenti per l'ambito
    distrettuale, individuati ai sensi del comma 3 dell'articolo 29.
    L'accreditamento è rilasciato nell'ambito del fabbisogno di servizi
    indicato dalla programmazione regionale e territoriale, acquisito il
    parere di un apposito organismo tecnico di ambito provinciale, la
    cui composizione e modalità di funzionamento sono stabilite con il
    provvedimento di cui al comma 2. Nelle procedure di accreditamento,
    i Comuni referenti si attengono a criteri di non discriminazione,
    pubblicità e trasparenza, garantendo la coerenza dei provvedimenti
    adottati con quanto indicato negli atti di programmazione di cui
    all'articolo 29 per il territorio interessato. L'accreditamento
    costituisce altresì condizione per l'erogazione delle prestazioni
    mediante la concessione dei titoli di cui all'articolo 40.
    4. Le Province assicurano il monitoraggio sull'attuazione del
    sistema di accreditamento sul proprio territorio al fine di favorire
    la piena realizzazione delle finalità di cui al presente articolo .
    3. L'articolo 41 della l.r. n. 2 del 2003 è sostituito dal seguente:
    Articolo 41
    Disposizioni transitorie per gli affidamenti e gli acquisti dei
    servizi
    1. Fino all'avvio del sistema di accreditamento di cui all'articolo
    38, le amministrazioni competenti provvedono agli affidamenti dei
    servizi sociali, socio-sanitari e socio-assistenziali nel rispetto
    della disciplina vigente in materia, privilegiando per la scelta del
    fornitore le procedure di affidamento ristrette o negoziate e
    provvedendo a valutare le offerte secondo il criterio dell'offerta
    economicamente più vantaggiosa, sulla base della qualità e del
    prezzo, considerando il fattore prezzo con un peso inferiore al
    cinquanta per cento del peso complessivo .
    Emendamento n. 12 (aggiuntivo)
    Fra l'art. 29 e l'art. 30 del presente progetto di legge è inserito
    il seguente:
    Art. 29 octies
    Comando del personale presso i gestori dei servizi locali ambientali
    1. Fermo restando quanto previsto dall' art. 25 della legge
    regionale 6 settembre 1999, n. 25 (Delimitazione degli ambiti
    territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra
    gli Enti Locali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e
    del servizio di gestione dei rifiuti urbani), al fine di conseguire
    una maggiore economicità di gestione il personale degli Enti Locali,
    già adibito allo svolgimento di attività connesse al servizio idrico
    integrato e al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani alla
    data di entrata in vigore della presente legge, può essere comandato
    presso i gestori di detti servizi.
    2. L'attivazione del comando previsto al comma 1 è subordinata alla
    richiesta del personale interessato. L'onere del comando è a carico
    del soggetto gestore del servizio.
    Art. 30
    Copertura finanziaria
    1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute
    nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte, con le
    risorse indicate nel Bilancio pluriennale 2006-2008 - Stato di
    previsione dell'Entrata, nel rispetto delle destinazioni definite
    dallo Stato di previsione della Spesa.
    Art. 31
    Entrata in vigore
    1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2006.
    ALLEGATO 2
    EMENDAMENTI PRESENTATI
    NELLA SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 2005
    al progetto di legge di iniziativa della Giunta regionale
    LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA
    LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON
    L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO
    FINANZIARIO 2006 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2006 - 2008
    oggetto 750
    Emendamento n. 11 riformulato
    con i subemendamenti presentati dalla Giunta regionale
    Art. 29 septies
    Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2003
    1. Al comma 2 dell'articolo 35 della legge regionale 12 marzo 2003,
    n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la
    realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali)
    le parole Il Consiglio regionale sono sostituite dalle parole La
    Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente, .
    2. L'articolo 38 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituito
    dal seguente:
    Art. 38
    Erogazione dei servizi mediante accreditamento
    01. Per l'erogazione dei servizi sociali, socio-assistenziali e
    socio-sanitari, caratterizzati da un finanziamento pubblico
    prevalente, da scopi solidaristici, da bisogni di cura e
    dall'adeguatezza, dalla flessibilità e dalla personalizzazione degli
    interventi, le amministrazioni competenti si avvalgono delle
    strutture e dei servizi gestiti nelle forme previste dalla normativa
    sui servizi pubblici locali e delle Aziende di servizi alla persona
    di cui all'articolo 22, nonché dei soggetti privati di cui agli
    articoli 20 e 21.
    1. La gestione dei servizi di cui al comma 01 è comunque subordinata
    al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 35 e
    dell'accreditamento nelle modalità previste dal presente articolo,
    nonché alla stipulazione di appositi contratti di servizio tra le
    amministrazioni competenti ed i soggetti gestori, aventi ad oggetto
    la regolamentazione complessiva degli interventi. Tali contratti
    prevedono le modalità per la verifica periodica dei relativi
    adempimenti ed i provvedimenti da adottare in caso di inadempienza.
    2. La Giunta regionale, entro dodici mesi, d'intesa con la
    Conferenza Regione-Autonomie locali e sentito il parere della
    Conferenza regionale del terzo settore, individua, nel rispetto dei
    parametri di cui al comma 01, i servizi il cui esercizio è
    subordinato all'accreditamento. Con il medesimo provvedimento sono
    definiti altresì, per ciascuna tipologia di servizio, gli ambiti di
    applicazione, i criteri ed i requisiti per il rilascio
    dell'accreditamento da parte dei soggetti di cui al comma 3, con
    l'obiettivo di promuovere la qualità del sistema integrato dei
    servizi e di garantire la trasparenza dei soggetti gestori, la
    tutela del lavoro e la qualità sociale e professionale dei servizi e
    delle prestazioni erogate.
    3. All'accreditamento provvedono i Comuni referenti per l'ambito
    distrettuale, individuati ai sensi del comma 3 dell'articolo 29.
    L'accreditamento è rilasciato nell'ambito del fabbisogno di servizi
    indicato dalla programmazione regionale e territoriale, acquisito il
    parere di un apposito organismo tecnico di ambito provinciale, la
    cui composizione e modalità di funzionamento sono stabilite con il
    provvedimento di cui al comma 2. Nelle procedure di accreditamento,
    i Comuni referenti si attengono a criteri di non discriminazione,
    pubblicità e trasparenza, garantendo la coerenza dei provvedimenti
    adottati con quanto indicato negli atti di programmazione di cui
    all'articolo 29 per il territorio interessato. L'accreditamento
    costituisce altresì condizione per l'erogazione delle prestazioni
    mediante la concessione dei titoli di cui all'articolo 40.
    4. Le Province assicurano il monitoraggio sull'attuazione del
    sistema di accreditamento sul proprio territorio al fine di favorire
    la piena realizzazione delle finalità di cui al presente articolo.
    3. L'articolo 41 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituito
    dal seguente:
    Art. 41
    Ulteriori disposizioni per gli affidamenti e gli acquisti dei
    servizi
    1. Fino all'avvio del sistema di accreditamento di cui
    all'articolo 38, nonché per le prestazioni escluse dall'ambito di
    applicazione del medesimo articolo, le amministrazioni competenti
    provvedono agli affidamenti dei servizi sociali, socio-sanitari e
    socio-assistenziali nel rispetto della disciplina vigente in
    materia, privilegiando per la scelta del fornitore le procedure di
    affidamento ristrette o negoziate e provvedendo a valutare le
    offerte secondo il criterio dell'offerta economicamente più
    vantaggiosa, sulla base della qualità e del prezzo, considerando il
    fattore prezzo con un peso inferiore al cinquanta per cento del peso
    complessivo .
    EMENDAMENTO n. 1 (aggiuntivo)
    dei consiglieri Villani, Rivi e Richetti
    Dopo l'art. 29 è aggiunto il seguente articolo:
    Art. 29 novies
    Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2004
    1. Dopo il comma 3 dell'articolo 26 della legge regionale 28 luglio
    2004, n. 17 (Legge finanziaria regionale adottata a norma
    dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in
    coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del
    bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del
    bilancio pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento generale di
    variazione) è aggiunto il seguente:
    3 bis. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa definisce
    il trattamento economico e le specifiche competenze del dirigente
    responsabile dei rapporti con il sistema dei mass media di cui al
    comma 1. La relativa posizione non è ricompresa nella dotazione
    organica dell'Assemblea legislativa. E' facoltà dell'Ufficio di
    Presidenza provvedere alla assunzione di tale dirigente con
    contratto a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni.
    Qualora l'assunzione riguardi dirigenti regionali, la stessa
    comporta l'applicazione dell'articolo 43, comma 4 della legge
    regionale n. 43 del 2001. Il posto ricoperto dal dirigente è reso
    indisponibile nella dotazione organica dirigenziale dell'assemblea
    legislativa. .
    ALLEGATO 3
    DOCUMENTO DI LAVORO
    progetto di legge di iniziativa della Giunta regionale
    BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
    PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2006
    E BILANCIO PLURIENNALE 2006 - 2008
    oggetto 751
    CON L'INDICAZIONE DEGLI EMENDAMENTI
    PRESENTATI DALLA GIUNTA REGIONALE
    BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER ESERCIZIO
    FINANZIARIO 2006 E BILANCIO PLURIENNALE 2006-2008
    INDICE
    Art. 1 Stato di previsione delle entrate
    Art. 2 Disposizioni in materia di entrate
    Art. 3 Stato di previsione delle spese
    Art. 4 Autorizzazione all'impegno e al pagamento delle spese
    Art. 5 Quadro generale riassuntivo del bilancio
    Art. 6 Spese di carattere obbligatorio
    Art. 7 Fondo di riserva del bilancio di cassa
    Art. 8 Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31, comma 2,
    lettera b) della legge regionale n. 40 del 2001 - Programmi speciali
    d'area
    Art. 9 Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31, comma 2,
    lettera c) della legge regionale n. 40 del 2001
    Art.10 Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31, comma 2,
    lettera d) della legge regionale n. 40 del 2001
    Art.11 Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31, comma 2,
    lettera e) della legge regionale n. 40 del 2001
    Art.12 Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31, comma 2,
    lettera f) della legge regionale n. 40 del 2001
    Art.13 Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31, comma 4,
    lettera a) della legge regionale n. 40 del 2001 - Cofinanziamento
    regionale
    Art.14 Autorizzazione di spesa per attività o interventi
    continuativi o ricorrenti
    Art.15 Rinuncia all'esecuzione di crediti di modesta entità
    Art.16 Mutui e prestiti
    Art.17 Applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo presunto
    di amministrazione dell'esercizio precedente
    Art.18 Disposizioni relative all'accensione di anticipazioni di
    cassa
    Art.19 Allegato di cui all'articolo 11, commi 6 e 8 della legge
    regionale n. 40 del 2001 e assegnazione delle risorse ai fini della
    gestione
    Art.20 Bilancio pluriennale
    Art.21 Entrata in vigore
    Emendamento n. 1 (modificativo)
    All'art. 1 del presente progetto di legge la cifra di Euro
    21.183.403.172,55 è modificata in Euro 21.346.319.572,42 e la cifra
    di Euro 24.020.856.545,01 è modificata in Euro 24.179.029.915,61.
    Art. 1
    Stato di previsione delle entrate
    1. Lo stato di previsione delle entrate della Regione Emilia-Romagna
    per l'esercizio finanziario 2006, annesso alla presente legge
    (tabella n. 1), è approvato in EURO 21.183.403.172,55 in termini di
    competenza ed in EURO 24.020.856.545,01 in termini di cassa.
    Art. 2
    Disposizioni in materia di entrate
    1. Sono autorizzate, secondo le leggi in vigore, l'accertamento, la
    riscossione ed il versamento nella cassa della Regione delle
    imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante
    nell'esercizio finanziario 2006.
    Emendamento n. 2 (modificativo)
    All'art. 3 del presente progetto di legge la cifra di Euro
    21.183.403.172,55 è modificata in Euro 21.346.319.572,42 e la cifra
    di Euro 24.015.279.031,52 è modificata in Euro 24.171.950.010,32.
    Art. 3
    Stato di previsione delle spese
    1. Lo stato di previsione delle spese della Regione Emilia-Romagna
    per l'esercizio finanziario 2006, annesso alla presente legge
    (tabella n. 2), è approvato in EURO 21.183.403.172,55 in termini di
    competenza ed in EURO 24.015.279.031,52 in termini di cassa.
    Art. 4
    Autorizzazione all'impegno e al pagamento delle spese
    1. È autorizzato l'impegno delle spese della Regione per l'esercizio
    finanziario 2006, entro il limite degli stanziamenti di competenza
    definiti nello stato di previsione di cui all'articolo 3, fatto
    salvo l'impegno delle disponibilità autorizzate sugli esercizi
    futuri a norma degli articoli 47 e 48 della legge regionale 15
    novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione
    Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27
    marzo 1972, n.4).
    2. Per gli interventi previsti nel bilancio di previsione 2006 e
    successive variazioni, la cui copertura finanziaria è assicurata da
    autorizzazione all'indebitamento (spese d'investimento in conto
    capitale - mezzi regionali), è autorizzata l'assunzione di impegni
    contabili, a norma di quanto disposto dagli articoli 47 e 48 della
    legge regionale n. 40 del 2001, esclusivamente in ottemperanza di
    quanto previsto dall'articolo 3, commi 18, 19 e 20 della legge 24
    dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio
    annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004).
    3. È autorizzato il pagamento delle spese della Regione per
    l'esercizio finanziario 2006, entro il limite degli stanziamenti di
    cassa definiti nello stato di previsione di cui all'articolo 3.
    Art. 5
    Quadro generale riassuntivo del bilancio
    1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della
    Regione per l'esercizio finanziario 2006, annesso alla presente
    legge.
    Art. 6
    Spese di carattere obbligatorio
    1. Sono considerate spese obbligatorie quelle descritte nell'elenco
    n. 1 annesso alla presente legge.
    Art. 7
    Fondo di riserva del bilancio di cassa
    1. Il fondo di riserva di cassa destinato a far fronte al maggiore
    fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio 2006 è
    determinato per l'esercizio medesimo in EURO 500.000.000,00.
    Art. 8
    Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31, comma 2, lettera b)
    della legge regionale n. 40 del 2001 -
    Programmi speciali d'area
    1. In attuazione dell'articolo 31, comma 2, lettera b) della legge
    regionale n. 40 del 2001, al fine di consentire l'ottimizzazione
    dell'utilizzo delle risorse stanziate e finanziate con mezzi propri
    della Regione per la realizzazione dei programmi speciali d'area di
    cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 30 (Norme in materia di
    programmi speciali d'area), la Giunta regionale è autorizzata ad
    apportare per l'esercizio finanziario 2006, ove necessario, con
    proprio atto, le opportune variazioni compensative agli stanziamenti
    di competenza e di cassa fra le unità previsionali di base e fra i
    relativi capitoli di spesa e all'interno delle quote di
    finanziamento di cui all'elenco B allegato alla presente legge, in
    deroga alle disposizioni della legge finanziaria regionale, nel
    rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio.
    2. Al fine di consentire, inoltre, l'ottimizzazione nella gestione
    degli interventi, finanziati con mezzi propri della Regione, per la
    realizzazione dei programmi speciali d'area di cui alla legge
    regionale n. 30 del 1996, la Giunta regionale è autorizzata ad
    apportare per l'esercizio finanziario 2006, ove necessario, con
    proprio atto, le opportune variazioni al bilancio di competenza e di
    cassa, nel caso in cui sia previsto uno specifico accantonamento
    nell'ambito del fondo speciale di cui al Cap. 86500 Fondo speciale
    per far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di
    approvazione - Spese d'investimento. afferente alla U.P.B.
    1.7.2.3.29150, alla voce n. 2 dell'elenco n. 5, allegato alla legge
    di approvazione del bilancio, nel rispetto degli equilibri
    economico-finanziari del bilancio stesso.
    3. A tal fine è altresì autorizzata l'implementazione di capitoli
    esistenti, l'istituzione e la dotazione di nuovi capitoli di spesa
    nell'ambito di unità previsionali di base già istituite o di nuove
    unità previsionali di base, esclusivamente in attuazione di leggi
    settoriali regionali vigenti e nell'ambito del limite dello
    specifico accantonamento di cui al comma 2, fermo restando il
    rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio.
    Art. 9
    Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31, comma 2, lettera c)
    della legge regionale n. 40 del 2001
    1. In attuazione dell'articolo 31, comma 2, lettera c) e comma 3,
    della legge regionale n. 40 del 2001, al fine della ottimizzazione
    dell'utilizzo delle risorse autorizzate per i programmi comunitari
    cofinanziati dallo Stato e dalla Regione ed entro i limiti di spesa
    definiti dagli specifici provvedimenti di finanziamento per ciascun
    esercizio, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare per
    l'esercizio finanziario 2006, ove necessario, con proprio atto, le
    variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa fra le unità
    previsionali di base della parte spesa, con riferimento ai
    rispettivi capitoli, appartenenti alla medesima classificazione
    economica, per l'adeguamento degli stanziamenti stessi alle
    necessità di realizzazione degli interventi comunitari, nel rispetto
    degli equilibri economico-finanziari del bilancio.
    2. A tal fine è altresì autorizzata l'istituzione e la dotazione di
    nuovi capitoli di spesa nell'ambito delle unità previsionali di base
    già istituite o di nuove unità previsionali di base, ove sia
    necessario provvedere all'integrazione della quota regionale di
    cofinanziamento, esclusivamente nel caso in cui i fondi regionali
    necessari risultino accantonati nell'ambito dei fondi speciali.
    Art. 10
    Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31, comma 2, lettera d)
    della legge regionale n. 40 del 2001
    1. In attuazione dell'articolo 31, comma 2, lettera d) e comma 3,
    della legge regionale n. 40 del 2001, al fine di consentire
    l'ottimizzazione nella gestione degli interventi finanziati con
    mezzi propri della Regione, la Giunta regionale è autorizzata ad
    apportare per l'esercizio finanziario 2006, ove necessario, con
    proprio atto, le opportune variazioni al bilancio di competenza e di
    cassa, esclusivamente nel caso in cui siano approvate leggi
    settoriali di spesa per le quali sia previsto, nel bilancio in
    vigore, apposito specifico accantonamento nell'ambito dei fondi
    speciali e nel rispetto degli equilibri economico-finanziari del
    bilancio.
    Art. 11
    Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31, comma 2, lettera e)
    della legge regionale n. 40 del 2001
    1. In attuazione dell'articolo 31, comma 2, lettera e) e comma 3,
    della legge regionale n. 40 del 2001, al fine di consentire
    l'ottimizzazione nella gestione degli interventi finanziati con
    assegnazioni a destinazione vincolata, la Giunta regionale è
    autorizzata ad apportare per l'esercizio finanziario 2006, ove
    necessario, con proprio atto, le opportune variazioni compensative
    agli stanziamenti di competenza e di cassa fra capitoli di spesa
    appartenenti alla medesima unità previsionale di base per le unità
    previsionali di base di cui all'elenco E allegato alla presente
    legge, nel limite dei vincoli di destinazione specifica stabiliti
    dallo Stato, dall'Unione europea e da altri soggetti e nel rispetto
    degli equilibri economico-finanziari del bilancio.
    Art. 12
    Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31, comma 2, lettera f)
    della legge regionale n. 40 del 2001
    1. In attuazione dell'articolo 31, comma 2, lettera f) della legge
    regionale n. 40 del 2001, la Giunta regionale è autorizzata ad
    apportare, per l'esercizio finanziario 2006, con proprio atto le
    variazioni ai capitoli di spesa delle partite di giro n. 91046,
    91048, 91050, 91055, 91070, 91090, 91120, 91132, 91140, 91150,
    91160, 91289, 91312, 91322, in corrispondenza con gli accertamenti
    dei correlati capitoli di entrata delle partite di giro, ed entro i
    limiti tassativi di importo degli accertamenti stessi.
    Art. 13
    Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31, comma 4, lettera a)
    della legge regionale n. 40 del 2001 - Cofinanziamento regionale
    1. Al fine di consentire l'ottimizzazione della gestione degli
    interventi finanziati da assegnazioni vincolate a scopi specifici
    dello Stato, dell'Unione europea e di altri soggetti è autorizzata
    l'istituzione e la dotazione di capitoli di spesa nell'ambito delle
    unità previsionali di base già istituite o di nuove unità
    previsionali di base, ove sia necessario provvedere all'integrazione
    della quota regionale di cofinanziamento, esclusivamente nel caso in
    cui i fondi regionali necessari risultino accantonati nell'ambito
    dei fondi speciali.
    Art. 14
    Autorizzazione di spesa per attività o interventi continuativi o
    ricorrenti
    1. L'autorizzazione di spesa per l'esercizio 2006 concernente leggi
    regionali e statali attualmente in vigore che regolano attività od
    interventi di carattere continuativo o ricorrente è disposta dalla
    presente legge negli importi indicati in corrispondenza a ciascuna
    unità previsionale di base di spesa nell'allegato stato di
    previsione. Le procedure di gestione e le modalità di erogazione
    sono quelle indicate dalle leggi statali e regionali espressamente
    richiamate nella denominazione dei capitoli come risulta
    dall'allegato documento di accompagnamento al bilancio di previsione
    per l'esercizio finanziario 2006 e bilancio pluriennale 2006-2008,
    disaggregato per capitoli ai fini della gestione e dell'assegnazione
    delle risorse (articolo 11, commi 6 e 8 della legge regionale n. 40
    del 2001).
    Art. 15
    Rinuncia all'esecuzione di crediti di modesta entità
    1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre la rinuncia ai
    crediti che la Regione vanta in materia di entrate di natura non
    tributaria, quando il costo delle operazioni di accertamento,
    riscossione e versamento sia valutato eccessivo rispetto
    all'ammontare delle singole partite di credito, ed a condizione che
    queste ultime non superino singolarmente la somma di EURO 10, a
    norma di quanto disposto dall'articolo 44 della legge regionale n.
    40 del 2001.
    Art. 16
    Mutui e prestiti
    1. Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese
    di cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si
    prevede di accertare nel corso dell'esercizio 2006 entro i limiti di
    cui all'articolo 34, comma 4 della legge regionale n. 40 del 2001 -
    di cui è data dimostrazione nell'elenco n. 11 annesso al bilancio -
    la Regione Emilia-Romagna è autorizzata, a norma dell'articolo 34
    citato, a contrarre mutui o prestiti obbligazionari per un importo
    complessivo di EURO 527.500.000,00.
    2. Sono altresì rinnovate per l'esercizio 2006 le autorizzazioni
    alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per l'importo di
    EURO 1.302.000.000,00 già autorizzati dall'articolo 16 della legge
    regionale 23 dicembre 2004, n. 28 (Bilancio di previsione della
    Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e bilancio
    pluriennale 2005-2007) come modificato dall'articolo 4 della legge
    regionale 27 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio di
    previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario
    2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007 a norma dell'articolo 30
    della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento
    generale di variazione), a seguito della mancata stipulazione degli
    stessi entro la chiusura dell'esercizio 2005.
    3. I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo del sei
    per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima
    dell'ammortamento di venti anni.
    4. È autorizzata a tal fine l'iscrizione degli stanziamenti
    necessari in appositi capitoli negli stati di previsione della spesa
    e dell'entrata del bilancio di previsione per l'esercizio
    finanziario 2006.
    5. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione dei
    mutui e prestiti obbligazionari predetti con propri atti
    deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste
    dalla presente legge.
    6. Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interessi dei
    mutui è garantito dalla Regione mediante la iscrizione nel bilancio
    di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle
    somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti. La Regione può
    dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore degli
    istituti mutuanti delle rate semestrali di ammortamento e di
    interesse dei mutui alle scadenze stabilite.
    7. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al
    presente articolo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è
    valutato in annui EURO 176.258.215,16 a partire dall'esercizio
    finanziario 2007 e fino all'esercizio finanziario 2026.
    8. Esso farà carico ad appositi capitoli di spesa che verranno
    iscritti, distinti per quota di rimborso del capitale e per quota di
    interessi, sui bilanci di previsione a partire dal 2007.
    9. Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni
    finanziarie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo risultino
    meno onerose di quanto previsto al comma 7, o che le operazioni
    stesse in tutto od in parte debbano essere dilazionate nel tempo, od
    avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi
    corrispondenti sulla entità degli stanziamenti annui, così come la
    diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati
    con legge di bilancio.
    10. Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di
    rimborso del capitale sia per la quota interessi, rientrano fra le
    spese classificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti
    dell'articolo 25 della legge regionale n. 40 del 2001.
    Emendamento n. 3 (modificativo)
    All'art. 17 del presente progetto di legge, la cifra di Euro
    4.122.677.437,95 è modificata in Euro 4.235.284.439,20.
    Art. 17
    Applicazione al bilancio di previsione
    dell'avanzo presunto di amministrazione dell'esercizio precedente
    1. È autorizzata l'applicazione al bilancio di previsione per
    l'esercizio 2006 dell'avanzo presunto d'amministrazione proveniente
    dall'esercizio finanziario 2005 per l'ammontare di EURO
    4.122.677.437,95.
    Art. 18
    Disposizioni relative all'accensione di anticipazioni di cassa
    1. A norma dell'articolo 35 della legge regionale n. 40 del 2001 la
    Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto
    l'accensione di anticipazioni di cassa per fronteggiare temporanee
    deficienze di cassa, disponendo nello stesso atto le conseguenti
    variazioni di bilancio.
    Art. 19
    Allegato di cui all'articolo 11, commi 6 e 8 della legge regionale
    n. 40 del 2001
    e assegnazione delle risorse ai fini della gestione
    1. Al bilancio è allegato un apposito documento che disaggrega per
    ogni unità previsionale di base i capitoli, ai fini della gestione e
    della rendicontazione, a norma di quanto disposto dall'articolo 11,
    comma 6 della legge regionale n. 40 del 2001.
    2. Per il raggiungimento degli obiettivi individuati per gli
    interventi, i programmi e i progetti finanziati nell'ambito dello
    stato di previsione delle spese, è disposta l'assegnazione delle
    risorse ai dirigenti responsabili di direzione generale, secondo
    quanto indicato in ciascun capitolo dell'allegato di cui al comma 1,
    a norma di quanto disposto dall'articolo 11, comma 8 della legge
    regionale n. 40 del 2001.
    3. Per le finalità di cui al comma 2, le assegnazioni delle risorse
    ai dirigenti responsabili di direzione generale, si intendono
    integrate e/o modificate sulla base sia dei provvedimenti di
    variazione di bilancio sia dei provvedimenti di attribuzione delle
    competenze adottati nel corso dell'esercizio.
    Art. 20
    Bilancio pluriennale
    1. A norma dell'articolo 5, comma 2 della legge regionale n. 40 del
    2001 è approvato il bilancio pluriennale della Regione
    Emilia-Romagna per il triennio 2006-2008 nel testo allegato alla
    presente legge.
    Art. 21
    Entrata in vigore
    1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2006.
    ALLEGATO 4
    Emendamento presentato dalla Giunta regionale
    al progetto di legge
    DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA
    oggetto 757
    Emendamento n. 1 della Giunta regionale (modificativo)
    All'art. 6 del presente progetto di legge sono apportate le
    seguenti modifiche ed integrazioni:
    $ la lettera c del comma 2 è sostituita dalla seguente:
    c) alla lettera b) del comma 3 dopo la parola discarica sono
    inserite le seguenti già autorizzata ;
    $ dopo la lettera d) del comma 2 è aggiunta la seguente:
    e) dopo il comma 6 bis è aggiunto il seguente:
    6 ter . Fermo restando quanto previsto dal comma 6 bis, sono
    soggetti al pagamento del tributo speciale in misura ridotta, ai
    sensi dell'articolo 3, comma 40, della legge n. 549 del 1995, gli
    scarti ed i sovvalli provenienti da attività di recupero da cui
    derivano unicamente rifiuti o materiali che non necessitano per il
    loro utilizzo di ulteriori trattamenti.
    Espandi Indice