Espandi Indice
Legislatura VIII - Commissione VI - Verbale del 13/02/2007 antimeridiano

    Testo

    Verbale n. 4
    Seduta del 13 febbraio 2007
    Il giorno 13 febbraio 2007 alle ore 10,30 si è riunita presso la
    sede dell'Assemblea Legislativa in Bologna Viale A. Moro 50, la
    Commissione Attuazione dello Statuto convocata con nota Prot. n.
    2305 del 6 febbraio 2007.
    Partecipano alla seduta i Commissari:
    Cognome e Nome Qualifica Gruppo Voto
    BORGHI Gianluca Presidente Misto 1 presente
    MAZZA Ugo Vice Uniti nell'Ulivo- 7 assente
    Presidente DS
    VARANI Gianni Vice FI 3 presente
    Presidente
    BARBIERI Marco Componente Uniti nell'Ulivo - 3 assente
    DL Margherita
    BORTOLAZZI Componente PdCI 1 assente
    Donatella
    DELCHIAPPO Renato Componente PRC 3 assente
    GARBI Roberto Componente Uniti nell'Ulivo - 2 presente
    DS
    GUERRA Daniela Componente Verdi per la pace 1 assente
    LOMBARDI Marco Componente FI 3 presente
    MANCA Daniele Componente Uniti nell'Ulivo - 1 presente
    DS
    MEZZETTI Massimo Componente Uniti nell'Ulivo - 5 presente
    DS
    MONACO Carlo Componente Per 1 assente
    L'Emilia-Romagna
    MONARI Marco Componente Uniti nell'Ulivo - 1 assente
    DL Margherita
    NANNI Paolo Componente Italia dei Valori 1 assente
    con Di Pietro
    NERVEGNA Antonio Componente FI 3 presente
    NOE' Silvia Componente UDC - Unione dei 1 assente
    Dem. Crist.
    PARMA Maurizio Componente Lega Nord Padania 3 assente
    E. e R.
    SALSI Laura Componente Uniti nell'Ulivo - 2 presente
    DS
    TAGLIANI Tiziano Componente Uniti nell'Ulivo - 3 presente
    DL Margherita
    VECCHI Alberto Componente AN 4 presente
    ZANCA Paolo Componente Uniti nell'Ulivo 1 presente
    -SDI
    Il consigliere Gian Luca Rivi sostituisce il consigliere Ugo Mazza.
    Sono presenti: A. Voltan (Responsabile Servizio Legislativo e
    Qualità della legislazione), R. Ghedini (Servizio Comunicazione e
    Stampa), D. Baldazzi, Z. Montanari, R. Baisi.
    Presiede la seduta: Gianluca Borghi
    Assiste il segretario: Nicoletta Tartari
    Resocontista: Anna Gnesin
    La seduta ha inizio alle ore 10.30.
    Sono presenti il presidente Borghi e i consiglieri Lombardi, Varani,
    Salsi, Tagliani, Mezzetti, Manca, Zanca e Rivi (in sostituzione del
    consigliere Mazza).
    È iscritto all'ordine del giorno della seduta l'oggetto:
    1934 - Progetto di legge d'iniziativa dei consiglieri Zanca,
    Villani, Richetti, Aimi, Rivi e Corradi recante: Costituzione e
    funzionamento della Consulta di garanzia statutaria.
    Il presidente BORGHI ricorda che in una precedente seduta la
    commissione ha nominato relatore il collega Zanca e lo invita a
    svolgere la relazione.
    Il consigliere ZANCA sottolinea che il progetto di legge attua uno
    degli istituti previsti dallo statuto e che per questo adempimento
    si è già in ritardo: infatti, la legge di attuazione della Consulta
    di garanzia statutaria doveva essere in vigore già dai mesi di
    settembre-ottobre 2006. Illustra i motivi e le modalità con cui, in
    sede di discussione statutaria, è stato dato vita all'istituto
    oggetto del progetto di legge. Negli Stati costituzionali esiste un
    organo - dalla Corte federale statunitense, alla Corte
    costituzionale italiana - al quale viene demandata l'autenticità
    dell'interpretazione costituzionale; il diritto costituzionale si
    compone quindi del testo approvato, delle leggi attuative e delle
    sentenze che questi organismi hanno emesso. Nella situazione
    regionale, lo statuto deve essere considerato come una piccola
    Costituzione. La riforma del titolo V ha innovato fortemente da
    questo punto di vista, rimettendo nelle mani del Consiglio dei
    ministri il potere di impugnare le leggi regionali, per legittimità
    costituzionale, di fronte alla Corte costituzionale. Nella
    discussione in sede statutaria si è verificato che - esclusi i
    ricorsi al TAR o altri strumenti simili - non esisteva alcun
    organismo che si potesse esprimere e potesse offrire un parere sulla
    coerenza tra leggi regionali e statuto regionale. Nell'ordinamento
    italiano infatti, solo la Corte costituzionale ha il potere, con una
    propria sentenza, di abrogare direttamente le leggi e quindi ha
    potere immediatamente esecutivo sulle leggi stesse; solo la Corte
    costituzionale può obbligare il Parlamento ad intervenire. Non
    essendo possibile disegnare un organismo che avesse uguali poteri,
    si è ritenuto utile disegnare un organismo che intervenisse con
    propri pareri, non esecutivi e nemmeno vincolanti, da un lato
    sull'interpretazione statutaria e l'applicazione statutaria e,
    dall'altro, sulla coerenza delle leggi regionali con lo statuto.
    Sono queste, nella sostanza, le motivazioni che hanno dato origine
    alla Consulta di garanzia statutaria.
    Tale organismo risulta utile anche su tutta un'altra serie di
    materie, come ad esempio su quelle referendarie. Infatti, la
    legislazione referendaria precedente e anche quella in vigore,
    ancorché in parte modificata dallo statuto, ha diversi gradi di
    applicazione che pongono in capo al Presidente della Giunta
    regionale una serie di atti formali - indizione del referendum,
    scelta della data, ecc. - che, come constatato di fronte al
    referendum sulla prima legge Rivola concernente il diritto allo
    studio, hanno creato dei cortocircuiti tali che il Presidente della
    Giunta regionale è dovuto ricorrere ad un parere da parte del
    Consiglio di Stato per la scelta della data di indizione. Si è
    quindi ritenuto utile fare ordine su questa materia.
    Il consigliere prosegue evidenziando che nella struttura dello Stato
    italiano ci sono il Presidente del Consiglio dei ministri ed il
    Presidente della Repubblica, le due funzioni sono sdoppiate.
    Nell'ordinamento regionale si ha coincidenza delle due funzioni
    nella figura del Presidente della Giunta, che infatti è l'unico
    rappresentante giuridico dell'ente Regione, a prescindere dal fatto
    che sia eletto direttamente o dal Consiglio regionale. In sede
    legislativa è stata evidenziata la necessità di intervenire mettendo
    in capo alla Consulta di garanzia statutaria tutte le funzioni
    referendarie, sia per il referendum abrogativo che per il referendum
    consultivo, nonché le procedure relative all'iniziativa popolare. Un
    altro punto su cui si è ritenuto utile prevedere l'intervento della
    Consulta di garanzia statutaria è quello concernente tutti i
    conflitti di competenza, in particolare sugli atti, tra i poteri
    dell'Assemblea legislativa e i poteri della Giunta regionale: con la
    Consulta di garanzia statutaria esisterebbe un terzo soggetto
    deputato ad esprimersi su tali conflitti. Ritiene singolare che, in
    caso di conflitto di competenza, si invochi il parere della Giunta o
    dell'Assemblea dato che i Servizi legislativi di tali organi sono a
    servizio dell'una o dell'altro e, pertanto, non super partes.
    Inoltre, un altro possibile campo di intervento della Consulta
    attiene alla struttura istituzionale e ai vari aspetti relativi alla
    gestione provvisoria in caso di scioglimento dell'Assembla. Si
    tratta di un tema particolarmente complesso e delicato perché lo
    scioglimento può avvenire per diversi motivi: politici, con la
    sfiducia al Presidente della Giunta regionale e l'automatico
    decadimento dell'Assemblea, ma anche per interventi da parte del
    Governo e del Presidente della Repubblica, nonché per invalidazione
    delle elezioni, come ad esempio nel caso del Molise nel 2002. In
    base alle cause di scioglimento dell'Assemblea legislativa, diverse
    sono le modalità di gestione della fase transitoria. In particolare
    ci si è occupati di quella che attiene alla sfiducia, dato che le
    altre due - invalidità delle elezioni e scioglimento da parte del
    Presidente della Repubblica - sono regolate da leggi dello Stato.
    Per quanto riguarda chi può rivolgersi alla Consulta, il relatore
    evidenzia che essa è disegnata come un organismo terzo, con funzioni
    abbastanza vicine a quelle della Corte costituzionale, ma l'idea
    contenuta nel progetto di legge è che alla Consulta possano accedere
    non solo i singoli consiglieri ma anche i singoli cittadini; si
    tratta quindi di una struttura capace di svolgere una funzione se
    non proprio dirimente, comunque in grado di attenuare il ricorso
    agli organi amministrativi da parte dei singoli cittadini in
    relazione alle leggi regionali.
    Nel progetto di legge sono normati l'elezione, le indennità e i
    rimborsi, l'autonomia organizzativa e finanziaria; l'impianto del
    medesimo si incardina nettamente sull'articolato statutario, avendo
    come finalità la creazione di un organo che agisce con diversi
    strumenti sull'aderenza delle leggi allo statuto, sull'applicazione
    del medesimo, sui conflitti di competenza, sulle iniziative di
    carattere referendario, sulle fasi gestionali in caso di
    scioglimento anticipato dell'Assemblea legislativa. Mentre infatti
    ci sono alcune fasi nell'esercizio di queste funzioni che possono
    avere carattere esecutivo (ad esempio quelle referendarie o quelle
    relative allo scioglimento dell'Assemblea), nel caso del giudizio
    sull'aderenza delle leggi regionali allo statuto si producono
    pareri, ai quali l'Assemblea legislativa può o meno uniformarsi. È
    di tutta evidenza che, di fronte ad un parere della Consulta di
    garanzia statutaria di non aderenza di una legge regionale allo
    statuto, in caso di inerzia da parte dell'Assemblea, chi ha fatto
    ricorso, potrà procedere per vie amministrative con un parere
    favorevole da parte dell'organo deputato. La Consulta ha dunque un
    potere più persuasivo e politico che non un potere direttamente
    esecutivo.
    Il numero dei componenti della Consulta è già stabilito dallo
    statuto: cinque, di cui tre espressione dell'Assemblea e due del
    Consiglio delle autonomie locali. Poiché ad oggi il Consiglio delle
    autonomie locali non ha ancora visto la luce, nel progetto di legge
    è presente una norma transitoria che, anche in sede di prima
    applicazione, potrà permettere anche all'attuale struttura delle
    autonomie locali di designare i due componenti, salva eventuale
    riconferma al momento dell'insediamento del Consiglio.
    Altra particolarità della Consulta è data dalla sua durata,
    volutamente posta a scavalco delle elezioni, in quanto appunto
    organismo di garanzia. La scadenza non coincide pertanto con le
    scadenze elettorali e quindi la Consulta non decade con il decadere
    naturale della Giunta o dell'Assemble legislativa.
    In conclusione, ricordando come, in base allo statuto, la nomina
    dovesse avvenire entro un anno e mezzo dalle elezioni, il relatore
    sottolinea il ritardo e la conseguente necessità di adeguarsi in
    tempi solleciti alle disposizioni statutarie. Infine, ricorda che
    l'articolo 9 della legge è stato ricompreso dalla commissione nel
    testo della bozza di regolamento interno dell'Assemblea.
    Il consigliere LOMBARDI chiede se nel progetto di legge è previsto
    un termine di durata della Consulta di garanzia statutaria. Alla
    risposta del consigliere Zanca che la durata, anche se erroneamente
    non indicata nel progetto di legge, è di cinque anni, prosegue
    sottolineando come caratteristiche significative dell'autonomia di
    coloro che saranno chiamati a svolgere il ruolo di componenti della
    Consulta, sia la non riconferma, sia lo scavalco rispetto alle
    elezioni.
    Il consigliere MANCA sottolinea come sia da considerare elemento
    positivo il fatto che il progetto di legge, oggetto della
    discussione, sia stato presentato a firma di pressoché tutto
    l'Ufficio di presidenza: trattandosi di regole, questo non è un
    elemento di poco conto, perché un'intesa diventa sostanza sul piano
    politico. Condivide l'esigenza di procedere, ma intende sottolineare
    un aspetto fondamentale dell'attività della Consulta, inserito
    all'art. 9 del progetto di legge. Per quanto riguarda le competenze
    della Consulta di garanzia statutaria in materia di iniziativa
    popolare e referendum, non ci sono problemi dato che il testo del
    progetto di legge raccoglie per intero la riflessione e le
    indicazioni contenute nello statuto. Per quanto concerne i pareri di
    conformità, la lettera dell'articolo 69, comma 1, lett. c), dello
    statuto prevede pareri di conformità allo statuto delle leggi e dei
    regolamenti regionali , mentre all'art. 9 del progetto di legge tali
    pareri sono previsti anche per progetti di legge e di regolamento.
    All'obiezione del consigliere Zanca che si tratta di un mero errore
    materiale, come emerso nelle precedenti sedute, ricorda che tale
    discordanza introduce un problema di legittimità costituzionale ed
    auspica che il provvedimento sia il più possibile al riparo da
    eventuali contrapposizioni con le norme costituzionali, in quanto,
    entrando nel merito di un provvedimento legislativo ancora aperto,
    si rischia una contrapposizione giuridica con le autorità competenti
    (cioè la Corte costituzionale e il Governo), che possono in questo
    caso intervenire. Ribadisce che, proprio perché la Consulta
    rappresenta anche un utile strumento di partecipazione democratica
    dei cittadini, ritiene necessaria una verifica di legittimità
    costituzionale del provvedimento sotto questo aspetto, per il quale
    ritiene vi siano il margine ed il tempo necessario. Evidenzia poi
    quello che ritiene sia un refuso: nella relazione, illustrando
    l'art. 1, si sancisce l'autonomia e l'indipendenza della Consulta
    dalla Regione, anziché della Regione. Infatti, se fosse dalla
    Regione , si configurerebbe uno strumento autonomo rispetto alla
    Regione, ciò che è contrario alla previsione statutaria.
    Il consigliere ZANCA ricorda, ma si riserva di verificarlo, che
    l'articolo sulla Consulta fu uno dei punti dello statuto impugnati
    dal Governo. Alla precisazione del presidente Borghi che tale
    articolo non fu impugnato, risponde che tale mancata impugnazione
    dimostra lo svolgimento di una sorta di verifica di coerenza
    costituzionale da parte del Governo. Per quanto invece riguarda il
    tema della durata sollevato dal consigliere Lombardi, si riserva di
    eseguire una verifica, anche se ritiene assodato che la durata fosse
    di cinque anni.
    Il presidente BORGHI, preso atto della relazione svolta, chiudendo
    la seduta propone che nella seduta successiva si entri nel merito
    del provvedimento, consentendo così, anche alla luce di quanto
    emerso, un ulteriore approfondimento.
    La seduta termina alle ore 11,00.
    Verbale approvato nella seduta dell'11 aprile 2007.
    Il Segretario Il Presidente
    Nicoletta Tartari Gianluca Borghi
    Espandi Indice