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Legislatura VIII - Commissione VI - Verbale del 06/03/2007 antimeridiano

    Testo

    Verbale n. 5
    Seduta del 6 marzo 2007
    Il giorno 6 marzo 2007 alle ore 10,45 si è riunita presso la sede
    dell'Assemblea Legislativa in Bologna Viale A. Moro 50, la
    Commissione Attuazione dello Statuto convocata con nota Prot. n.
    4031 del 1 marzo 2007.
    Partecipano alla seduta i Commissari:
    Cognome e Nome Qualifica Gruppo Voto
    BORGHI Gianluca Presidente Misto 1 presente
    MAZZA Ugo Vice Uniti nell'Ulivo- 7 presente
    Presidente DS
    VARANI Gianni Vice FI 3 presente
    Presidente
    BARBIERI Marco Componente Uniti nell'Ulivo - 3 assente
    DL Margherita
    BORTOLAZZI Componente PdCI 1 assente
    Donatella
    DELCHIAPPO Renato Componente PRC 3 presente
    GARBI Roberto Componente Uniti nell'Ulivo - 2 presente
    DS
    GUERRA Daniela Componente Verdi per la pace 1 assente
    LOMBARDI Marco Componente FI 3 presente
    MANCA Daniele Componente Uniti nell'Ulivo - 1 presente
    DS
    MEZZETTI Massimo Componente Uniti nell'Ulivo - 5 presente
    DS
    MONACO Carlo Componente Per 1 assente
    L'Emilia-Romagna
    MONARI Marco Componente Uniti nell'Ulivo - 1 presente
    DL Margherita
    NANNI Paolo Componente Italia dei Valori 1 presente
    con Di Pietro
    NERVEGNA Antonio Componente FI 3 presente
    NOE' Silvia Componente UDC - Unione dei 1 assente
    Dem. Crist.
    PARMA Maurizio Componente Lega Nord Padania 3 assente
    E. e R.
    SALSI Laura Componente Uniti nell'Ulivo - 2 presente
    DS
    TAGLIANI Tiziano Componente Uniti nell'Ulivo - 3 presente
    DL Margherita
    VECCHI Alberto Componente AN 4 presente
    ZANCA Paolo Componente Uniti nell'Ulivo 1 presente
    -SDI
    Sono presenti: G. Vinci (Professional Servizio Coordinamento
    commissioni); C. Coliva (Responsabile Servizio Segreteria generale);
    M. Veronese (Professional Servizio Legislativo e Qualità della
    legislazione); R. Baisi; M. Ferrari (Servizio Comunicazione e
    Stampa); Z. Montanari.
    Presiede la seduta: Gianluca BORGHI
    Assiste il segretario: Nicoletta TARTARI
    Resocontista: Nicoletta TARTARI
    La seduta inizia alle ore 10,45.
    Sono presenti il presidente Borghi e i consiglieri Nanni, Monari,
    Varani, Lombardi, Manca, Mazza, Mezzetti, Zanca, Garbi e Salsi.
    Il presidente BORGHI pone in approvazione il verbale n. 19 del 2006.
    La Commissione approva il verbale all'unanimità dei presenti.
    Dopo la relazione svolta nella precedente seduta, il presidente apre
    il dibattito generale sull'oggetto:
    1934 - Progetto di legge d'iniziativa dei consiglieri Zanca,
    Villani, Richetti, Aimi, Rivi e Corradi recante: Costituzione e
    funzionamento della Consulta di Garanzia statutaria.
    Il consigliere MANCA, apprezzando il metodo adottato nel presentare
    il progetto di legge sottoscritto dall'Ufficio di Presidenza e
    cogliendone favorevolmente il significato politico proprio perché
    sottoscritto da maggioranza e opposizione, ritiene opportuno
    svolgere alcune valutazioni sotto l'aspetto giuridico. Dalla lettera
    dell'art. 69, comma 1, lett. c), emerge con chiarezza che
    l'estensore dello statuto ha previsto che il parere della Consulta
    debba riguardare leggi e regolamenti; tuttavia ciò crea un problema,
    dato che un intervento della Consulta di garanzia statutaria
    post-legem va inserito nel regime che l'ordinamento giuridico
    prevede per tutte le leggi ed i regolamenti una volta approvati e
    promulgati. Ha ben presente che la previsione statutaria non
    determina alcun obbligo, salvo quello di motivare il dissenso, e
    trova che tale previsione prefiguri un intervento di tipo
    tecnico-giuridico, ma chiede come si può inquadrare un eventuale
    parere contrario della Consulta su una legge già in vigore, quindi
    già produttiva di diritti e doveri: a cosa serve? Ribadisce le
    considerazioni già fatte nella precedente seduta sul fatto che un
    intervento post-legem non interrompe il procedimento legislativo e
    quindi non si presta ad un utilizzo improprio, finalizzato a
    rallentare il procedimento legislativo e non ad una verifica di
    congruità; ciononostante ritiene che il tema ora sollevato sia di
    particolare rilevanza e meritevole di un appropriato esame, al fine
    di evitare profili di inammissibilità dell'intervento post-legem.
    Secondo il consigliere Manca, va approfondita dal punto di vista
    giuridico anche la questione della possibilità per tutti i cittadini
    di richiedere il parere della Consulta: l'istituto ha valenza
    tecnico-giuridica e quindi non va confuso con i temi della
    partecipazione, occorre pertanto regolarlo in maniera adeguata, per
    esempio prevedendo che la richiesta di attivazione della Consulta
    sia avanzata da un numero minimo di cittadini. Un altro punto che va
    analizzato concerne i tempi dell'intervento della Consulta, dato
    che, per esempio, la dichiarazione di non conformità di una legge
    allo statuto potrebbe spingere il Governo ad accelerare il ricorso
    alla Corte costituzionale. Su questi punti, dunque, richiede un
    approfondimento di valutazione giuridica, dopo il quale proseguire
    nel percorso di esame del progetto di legge.
    Il consigliere LOMBARDI, in concordanza con il clima che ha portato
    alla luce il progetto di legge al quale il consigliere Manca si è
    riferito, dichiara la disponibilità ad un ulteriore approfondimento,
    purché si tenga presente che si è già in ritardo rispetto ai tempi
    previsti dallo statuto per la Consulta e quindi ci si dia un termine
    entro cui eseguire tale approfondimento.
    Entra il consigliere Tagliani, escono i consiglieri Nanni e Monari.
    Il consigliere ZANCA si dichiara d'accordo sullo svolgimento
    dell'approfondimento a condizione che venga sottoposto ai commissari
    un parere scritto e sottoscritto da chi lo redigerà e che si fissi
    una scadenza a breve, dato che si è già in ritardo per
    l'applicazione dello statuto su questo punto. Considera un punto
    fermo che il parere della Consulta interviene a legge o regolamento
    promulgati e pubblicati. Non v'è alcuna interferenza con altri
    istituti, dato che un'eventuale sentenza del TAR che giudichi una
    legge regionale non rispondente allo statuto ne sospende gli
    effetti, ciò che invece non fa la Consulta, che si limita ad
    esprimere un parere, rispetto al quale l'Assemblea deve solo
    motivare in caso di disaccordo. Citando la sentenza della Corte
    costituzionale sullo statuto della Regione Emilia-Romagna ed i
    riferimenti alla legge 241 del 1990 in essa contenuti, ricorda che
    gli statuti possono prevedere la motivazione delle leggi regionali,
    non inficiandone la validità. Con le condizioni indicate, si
    dichiara disponibile ad ogni approfondimento che si riterrà
    necessario e sottolinea che potranno essere presentati contro-pareri
    in caso di disaccordo.
    Entrano i consiglieri Vecchi e Nervegna.
    Il presidente BORGHI, constatata la disponibilità
    all'approfondimento tecnico, propone che la sede ove svolgerlo sia
    la successiva seduta di commissione, con il supporto tecnico fornito
    dal Servizio legislativo e da altre competenze eventualmente
    indicate dai commissari.
    Esce il consigliere Varani.
    Il consigliere ZANCA ribadisce che il parere deve essere scritto e
    che su tale documento si deve aprire la discussione.
    Il consigliere MAZZA dichiara che, essendo l'argomento prettamente
    giuridico e non sentendosi particolarmente competente
    sull'argomento, presterà particolare attenzione al parere che verrà
    fornito, nel quale a suo parere deve essere chiarito quale scenario
    è prefigurabile. Nel primo, il parere della Consulta di garanzia
    statutaria è un momento che riguarda l'Assemblea ed i consiglieri
    (che alla Consulta possono rivolgersi per avere conforto circa la
    conformità di un atto), e quindi interviene prima della promulga
    (per esempio tra la Commissione e l'Aula). Se così fosse, occorre
    individuare le modalità per evitare che la Consulta sia usata come
    strumento ostruzionistico, ad esempio l'individuazione del numero di
    consiglieri che possono chiedere il parere. Ritiene percorribile
    tale ipotesi. Il secondo scenario è quello in cui il parere della
    Consulta interviene dopo la promulga e perciò in un momento esterno
    all'Aula, che può verificarsi anche in seguito alla richiesta di
    cittadini (potrebbe anche in questo caso essere previsto un numero
    minimo). Occorre in questo caso tenere presente che è possibile che
    anche gli organi giurisdizionali si pronuncino sulla legge già in
    vigore, ma questo intervento mette l'Aula di fronte al fatto
    compiuto, mentre la Consulta spinge a tornare in Aula e a far sì che
    i consiglieri si assumano le responsabilità della decisione sul
    parere. Se c'è un organo terzo che si esprime sull'atto in base a
    dati giuridici, come può l'Assemblea smentirlo senza attivare una
    conflittualità continua? Va tenuto presente che si può aprire anche
    un problema in ordine ad eventuali responsabilità soggettive per
    danni. Dunque il parere che viene richiesto dovrà fornire ai
    commissari le maggiori informazioni possibili per decidere in merito
    ai due scenari, descrivendo le conseguenze derivanti dall'adozione
    di ciascuno di essi, tenendo conto che finché si resta nel
    procedimento legislativo c'è una responsabilità di tipo politico,
    fuori da esso si deve rispondere alla società ed ai tribunali.
    Il consigliere ZANCA afferma che lo statuto è chiaro: non sussiste
    alcun obbligo in capo all'Assemblea sul parere della Consulta, salvo
    quello di motivare la difformità. La Consulta non possiede strumenti
    paragonabili a quelli dei giudici ordinari, amministrativi e
    costituzionali e gli interventi giurisdizionali previsti
    dall'ordinamento giuridico non sono toccati dal parere della
    Consulta. Sollecita l'attenzione della commissione sul fatto che lo
    statuto è già stato per due volte giudicato legittimo
    costituzionalmente dalla Corte costituzionale e sono valide anche le
    norme non impugnate dal Consiglio dei Ministri, tra cui - non a caso
    - sono comprese anche quelle relative alla Consulta di garanzia
    statutaria. Ricorda che lo statuto comprende altri due casi di
    motivazione degli atti da parte dell'Assemblea: quelli seguenti ad
    istruttoria pubblica (l'impugnazione di questo istituto è stata
    respinta dalla Corte costituzionale) e l'approvazione di progetti di
    legge in difformità dal parere del Consiglio delle autonomie locali.
    Entra il consigliere Delchiappo.
    Il consigliere MANCA, rilevando che il dibattito finora svolto
    evidenzia l'esigenza di un approfondimento, osserva che non tocca
    alla commissione esprimersi sulla costituzionalità delle previsioni
    statutarie. La sua richiesta mira a verificare se è ammissibile che
    la Consulta di garanzia statutaria intervenga post-legem, anche
    nell'ottica di attribuire il maggiore significato possibile
    all'istituto. Ritiene che uno strumento di verifica giuridica delle
    norme approvate dall'Assemblea legislativa, che non si sovrapponga
    al ruolo e alla competenza del Governo e della Corte costituzionale
    (che non possono ovviamente essere intaccati), possa essere utile.
    Un intervento post-legem sarebbe probabilmente meno problematico dal
    punto di vista politico, ma se dall'approfondimento dovesse emergere
    che non è ammissibile nel senso indicato, sarebbe forse più
    responsabile e funzionale regolare un intervento ante-legem, pur
    nella consapevolezza della contraddizione con la lettera dello
    statuto, proprio per attribuire senso e giustificare alla realtà
    regionale l'utilizzazione di uno strumento come la Consulta, da cui
    discende come unica conseguenza un parere motivato dell'Assemblea in
    caso di dissenso. Occorre dunque regolare l'istituto in modo
    funzionale e coerente con gli obiettivi che ci si pone, e cioè
    emanare leggi che siano compatibili con lo statuto; forse per fare
    questo è utile prefigurare un intervento della Consulta ante-legem,
    prima che la legge venga promulgata e pubblicata. All'obiezione del
    consigliere Zanca che tale disciplina sarebbe contraria allo statuto
    e quindi verrebbe impugnata, il replica che occorre verificare quale
    significato attribuire ai termini leggi e regolamenti regionali
    scritti nell'articolo 69 dal legislatore statutario, anche senza
    dover riscontrare i verbali della precedente legislatura. In
    conclusione, ribadisce che il suo ragionamento attiene
    all'efficacia, all'efficienza e al senso dell'istituto che si sta
    normando, che valuta importante e serio; proprio per questo e in
    considerazione delle professionalità che potrebbero comporlo, un
    intervento post-legem che non può modificare il provvedimento
    oggetto del parere può comportare una sottoutilizzazione dell'organo
    e può rendere di difficile comprensione la sua utilità ed efficacia.
    Per tutto questo è quindi utile un approfondimento giuridico, alla
    luce anche delle condivisibili valutazioni del consigliere Zanca.
    Il consigliere MAZZA obietta che gli altri due casi ricordati dal
    consigliere Zanca in cui l'Assemblea motiva i propri atto in
    dissenso a pareri si collocano all'interno del procedimento
    legislativo. Chiede alla commissione di considerare il caso: se
    qualcuno, anche un singolo cittadino, trova che, per ragioni
    culturali, una legge regionale non è conforme allo statuto, ciò può
    al massimo portare ad una ridiscussione della legge, anche dopo il
    parere della Consulta. Se invece un'associazione, magari anche
    forte, lamenta i danni subiti da una norma regionale, oltre a
    ricorrere agli istituti a propria tutela già previsti
    dall'ordinamento, può chiedere anche il parere della Consulta. Se la
    Consulta esprime un parere negativo sulla norma e chiede
    all'Assemblea di riesaminarla, e se ciononostante l'Assemblea decide
    di riconfermare la norma non aderendo al parere della Consulta, è
    possibile che questo comportamento configuri una responsabilità per
    danni a terzi in capo all'Assemblea? Ritiene che questo problema
    vada indagato attentamente e non sia inesistente, come testimoniato
    dall'attività svolta dalle compagnie assicuratrici per tutelare i
    legislatori dai danni eventualmente prodotti dalle loro leggi, va
    chiarito quando e in quale modo scatta questa responsabilità. Il
    parere della Consulta non sospende la validità della legge, è
    l'Assemblea che si deve assumere la responsabilità di cambiare la
    legge; ciò avviene normalmente, ma può essere problematico se
    avviene su istanza di un terzo. All'obiezione del consigliere Zanca
    che ciò accade anche quando si cambia una legge perché è intervenuta
    una richiesta di referendum, replica che si tratta di fattispecie
    diverse, dato che nel caso da lui posto si tratta di qualcuno che
    lamenta di aver subito danni. Ritiene quindi particolarmente utile
    un parere tecnico su un argomento tanto complesso.
    Il consigliere LOMBARDI ribadisce l'interesse verso
    l'approfondimento tecnico proposto, anche se non ritiene fondati i
    dubbi del consigliere Zanca. Osserva che il nuovo statuto, a
    differenza del vecchio, è in una posizione superiore alla legge
    regionale nella gerarchia delle fonti e questo ha creato il problema
    di garantire la rispondenza delle leggi regionali allo statuto. È
    vero che questo può essere risolto con gli strumenti già previsti
    nell'ordinamento, ma la commissione che redasse lo statuto nella
    precedente legislatura cercò anche una soluzione meno impegnativa
    del ricorso agli organi giurisdizionali, che non avesse quelle
    caratteristiche. Per tentare di contemperare queste due esigenze si
    pensò all'istituto della Consulta di garanzia statutaria come
    disegnata nello statuto. Stima che un elemento importante sarà
    l'autorevolezza dei componenti la Consulta, proprio perché
    l'Assemblea non ha l'obbligo di adeguarsi ai pareri. Ritiene che il
    caso normale sarà quello che l'Assemblea si adeguerà al parere non
    vincolante e modificherà la legge regionale dopo l'approvazione, e
    che i casi di non adeguamento saranno ipotesi marginali. Considera
    che un problema da affrontare, ma risolvibile, riguarda cosa succede
    nell'intervallo tra il parere della Consulta e l'approvazione della
    modifica.
    Escono i consiglieri Garbi e Nervegna.
    Il presidente BORGHI evidenzia la discussione impegnativa su uno dei
    punti più innovativi dello statuto. Chiede ai commissari se
    intendono indicare eventuali nominativi di esperti da invitare nella
    prossima seduta e propone che il dibattito si apra sulle
    considerazioni del consigliere Manca.
    Il consigliere ZANCA ribadisce che il documento da lui richiesto non
    contiene le considerazioni del consigliere Manca, ma è un parere
    tecnico-giuridico, sottoscritto da esperti, sulle questioni
    sollevate da Manca, che non sia un parere generale sulla Consulta.
    Il presidente BORGHI chiede allora alla commissione se è pensabile
    un incontro nella prossima settimana e chi dovrebbe redigere tale
    parere.
    Il consigliere MANCA ritiene che non possa che essere la struttura
    tecnica a predisporre il documento richiesto, anche ricorrendo a
    professionalità esterne, eventualmente sentito l'Ufficio di
    presidenza della commissione. Nella prossima seduta della
    commissione sul progetto di legge si esaminerà tale parere.
    Il presidente BORGHI valuta che, pertanto, tale seduta si terrà non
    prima di quindici giorni.
    La seduta termina alle ore 11,30.
    Verbale approvato nella seduta dell'11 aprile 2007.
    Il Segretario Il Presidente
    Nicoletta Tartari Gianluca Borghi
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