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Legislatura VIII - Commissione VI - Verbale del 29/05/2007 antimeridiano

    Testo

    Verbale n. 11
    Seduta del 29 maggio 2007
    Il giorno 29 maggio 2007 alle ore 10,55 si è riunita presso la sede
    dell'Assemblea Legislativa in Bologna Viale A. Moro 50, la
    Commissione Attuazione dello Statuto convocata con nota Prot. n.
    10020 del 23 maggio 2007.
    Partecipano alla seduta i Commissari:
    Cognome e Nome Qualifica Gruppo Voto
    BORGHI Gianluca Presidente Misto 1 Presente
    MAZZA Ugo Vice Uniti nell'Ulivo- 7 Presente
    Presidente DS
    VARANI Gianni Vice FI 3 Presente
    Presidente
    BARBIERI Marco Componente Uniti nell'Ulivo - 3 Presente
    DL Margherita
    BORTOLAZZI Componente PdCI 1 Assente
    Donatella
    DELCHIAPPO Renato Componente PRC 3 Presente
    GARBI Roberto Componente Uniti nell'Ulivo - 2 Presente
    DS
    GUERRA Daniela Componente Verdi per la pace 1 Assente
    LOMBARDI Marco Componente FI 3 Presente
    MANCA Daniele Componente Uniti nell'Ulivo - 1 Presente
    DS
    MEZZETTI Massimo Componente Uniti nell'Ulivo - 5 Assente
    DS
    MONACO Carlo Componente Per 1 Assente
    L'Emilia-Romagna
    MONARI Marco Componente Uniti nell'Ulivo - 1 Assente
    DL Margherita
    NANNI Paolo Componente Italia dei Valori 1 Presente
    con Di Pietro
    NERVEGNA Antonio Componente FI 3 Assente
    NOE' Silvia Componente UDC - Unione dei 1 Assente
    Dem. Crist.
    PARMA Maurizio Componente Lega Nord Padania 3 Assente
    E. e R.
    SALSI Laura Componente Uniti nell'Ulivo - 2 Presente
    DS
    TAGLIANI Tiziano Componente Uniti nell'Ulivo - 3 Presente
    DL Margherita
    VECCHI Alberto Componente AN 4 Presente
    ZANCA Paolo Componente Uniti nell'Ulivo 1 Presente
    -SDI
    La consigliera Gabriella ERCOLINI sostituisce il consigliere Massimo
    MEZZETTI.
    Sono presenti: A. Voltan (Responsabile Servizio Legislativo e
    Qualità della Legislazione); G. Vinci (Professional Servizio
    Coordinamento Commissioni); R. Ghedini (Servizio Informazioni per la
    Stampa); Z. Montanari.
    Presiede la seduta: Gianluca BORGHI
    Assiste il segretario: Nicoletta TARTARI
    Resocontista: Nicoletta TARTARI
    La seduta inizia alle ore 10,55.
    Sono presenti il presidente Borghi e i consiglieri Barbieri, Nanni,
    Tagliani, Salsi, Varani, Vecchi, Lombardi, Mazza, Garbi, Manca
    e Ercolini (in sostituzione del consigliere Mezzetti).
    1934 - Progetto di legge d'iniziativa dei consiglieri Zanca,
    Villani, Richetti, Aimi, Rivi e Corradi recante: Costituzione e
    funzionamento della Consulta di Garanzia statutaria (13 11 06).
    Il presidente BORGHI ricorda che nella precedente seduta si è
    discusso del parere tecnico fornito sul progetto di legge oggetto
    1934 ed in particolare sull'art. 9. Comunica che sono stati
    presentati e sono in corso di distribuzione gli emendamenti dal n. 1
    al n. 10.
    Entrano i consiglieri Zanca e Delchiappo, escono i consiglieri Garbi
    e Barbieri.
    Il consigliere ZANCA, in seguito alla discussione già svolta, ha
    redatto e chiede sia distribuita una propria proposta di
    riformulazione dell'art. 9:
    Art. 9
    -
    Al comma 1 dopo la parola richiesto cassare le parole dalla
    Giunta regionale, dai singoli consiglieri, dai singoli cittadini e
    aggiungere le parole dai gruppi consiliari ;
    -
    dopo il comma 2 aggiungere il comma 2 bis così formulato:
    Ipotesi a)
    La richiesta di parere può essere fatta alla Consulta di garanzia
    solo dopo l'approvazione in Aula dei singoli articoli che compongono
    il provvedimento, prima della sua votazione finale.
    Ipotesi b)
    La richiesta di parere può essere fatta alla Consulta di garanzia
    solo dopo l'approvazione finale in Aula di tutto il provvedimento,
    prima della sua promulgazione.
    -
    comma 3:
    La richiesta sospende la procedura legislativa. Il testo viene
    inviato dal Presidente dell'Assemblea legislativa alla Commissione
    di garanzia statutaria che deve esprimersi entro 15 giorni.
    Trascorso tale termine il parere viene trasmesso alla Presidenza
    dell'Assemblea legislativa, che la trasmette immediatamente ai
    consiglieri e provvede l'iscrizione all'ordine del giorno della
    prima seduta utile dell'Assemblea al primo punto. L'Assemblea presa
    visione del parere può:
    a)
    decidere le eventuali modifiche del testo alla luce del parere
    espresso dalla Commissione, solo per il punto preso in esame;
    b)
    decidere di non approntare modifiche motivando con apposito ordine
    del giorno la propria decisione. »
    Non presenta tale proposta come emendamento perché gli interessa
    prima sentire il parere dei commissari in proposito. Alla luce degli
    orientamenti emersi nella discussione in seguito al parere tecnico,
    ritiene che - diversamente da quanto aveva segnalato in precedenza -
    non si debbano sostituire nel comma 1 le parole progetti di legge e
    dei regolamenti con leggi e regolamenti . Propone che spetti ai
    soli gruppi consiliari la possibilità di richiedere il parere della
    Consulta di garanzia statutaria. Per quanto attiene al momento della
    richiesta, contempla due ipotesi: a) dopo l'approvazione in Aula
    degli articoli, prima dell'approvazione finale; b) dopo
    l'approvazione finale, prima della promulgazione. La prima soluzione
    - che egli ritiene preferibile - contempla una fattispecie simile
    alla richiesta di sospensiva, dato che l'atto non è ancora stato
    votato definitivamente. La riformulazione del comma 3 dà alla
    Consulta quindici giorni per esprimere il parere e pone il parere
    come primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta
    assembleare utile: in tal modo si riduce il rischio che la richiesta
    di parere alla Consulta sia usata a fini ostruzionistici.
    Esce il consigliere Delchiappo.
    Il consigliere MANCA ritiene preferibile - perché maggiormente
    funzionale e fonte di minore ingerenza all'interno del procedimento
    legislativo - l'ipotesi b) e cioè prevedere che il parere sia
    richiesto dopo che l'Assemblea abbia approvato definitivamente
    l'atto: nell'altra ipotesi occorrerebbe tornare in Aula per la
    votazione finale dell'atto anche nel caso in cui la Consulta
    ritenesse sussistente la piena conformità allo statuto. Va comunque
    chiarito da quando decorre il termine di dieci giorni, previsto
    dall'art. 52 dello statuto, entro il quale il Presidente della
    Regione deve promulgare le leggi regionali. Si potrebbe ritenere che
    in caso di attivazione della Consulta tale termine decorra
    dall'invio dell'atto da parte del Presidente dell'Assemblea, che
    avrebbe luogo solo dopo il parere di conformità della Consulta o
    dopo la successiva deliberazione dell'Assemblea in caso di parere di
    non conformità, ma chiede che sia verificata la fondatezza giuridica
    di questa ricostruzione. Concorda sul termine di quindici giorni
    assegnato alla Consulta per esprimere il parere, pur confidando che
    in ogni caso non vi saranno richieste di parere ad uso
    ostruzionistico da parte dei gruppi consiliari.
    Il consigliere LOMBARDI conviene sulla maggiore funzionalità
    dell'ipotesi b), ma ha alcune perplessità: la lettera dell'art. 52
    prevede che la promulga avvenga entro dieci giorni
    dall'approvazione, perciò occorre tentare un'interpretazione
    estensiva, come hanno fatto anche gli esperti. Inoltre, ritiene che
    debba essere approfondito dal punto di vista tecnico-giuridico
    qual'è lo strumento che consente all'Aula di modificare un atto già
    approvato se decide di aderire al parere della Consulta. Infine, ha
    alcuni dubbi sulla necessità della motivazione qualora l'Assemblea
    decida di discostarsi dal parere della Consulta: in tal senso
    ricorda la sentenza della Corte costituzionale sullo statuto della
    Regione Abruzzo, secondo la quale l'obbligo di motivazione delle
    deliberazioni legislative costituisce un limite ingiustificato alla
    potestà legislativa delle Assemblee ed è in contrasto con l'art.
    121, comma 2, della Costituzione.
    Il consigliere ZANCA crede di ricordare che nella prima sentenza
    sullo statuto dell'Emilia-Romagna la Corte costituzionale rilevò che
    la necessità di motivazione di un provvedimento legislativo adottato
    in difformità al parere del Consiglio delle Autonomie locali non
    costituiva un elemento anticostituzionale, portando a supporto di
    tale ricostruzione la tendenza della legislazione europea a motivare
    le decisioni.
    Entra il consigliere Delchiappo.
    Il presidente BORGHI, rispondendo al consigliere Lombardi, rammenta
    che nella proposta di regolamento è stato previsto che l'Assemblea,
    con l'approvazione di un ordine del giorno, possa riesaminare atti
    già approvati per adeguarsi al parere della Consulta.
    Il consigliere MAZZA porta all'attenzione della Commissione il tema
    del numero dei componenti della Consulta: condivide la proposta,
    avanzata nella precedente seduta dal consigliere Zanca, di ridurli a
    tre, eliminando quelli di nomina del Consiglio delle autonomie
    locali, ma questo comporta una modifica dello statuto. Va anche
    verificato se le indennità devono essere indicate nella legge. Per
    quanto riguarda l'art. 9, ritiene preferibile l'ipotesi b). Propone
    inoltre che oltre ai gruppi consiliari possano attivare la Consulta
    anche i consiglieri non facenti parte di uno stesso gruppo, in
    numero da stabilire (ad esempio un quinto dei componenti
    l'Assemblea). Ritiene necessario che sia più esplicito nel testo che
    la richiesta di parere deve indicare con precisione quali sono le
    norme di cui si chiede la verifica di conformità, che qualora non
    emerga alcuna difformità l'atto approvato deve essere promulgato
    senza tornare in Aula e che se l'Assemblea decide di non adeguarsi
    ad un eventuale parere di non conformità deve esprimersi con un
    voto. Chiede infine conferma (che ottiene dal consigliere Manca) che
    non vi siano conseguenze particolari qualora, una volta entrato in
    vigore l'atto, un organismo giudiziario rilevi la medesima non
    conformità del parere della Consulta a cui l'Assemblea abbia deciso
    di non adeguarsi.
    Escono i consiglieri Delchiappo e Varani.
    Il consigliere TAGLIANI condivide le considerazioni del consigliere
    Zanca circa la non problematicità della motivazione del non
    adeguamento al parere della Consulta (anche perché si tratta di
    motivare non la legge, ma un atto separato), così come le
    riflessioni svolte da più colleghi nel corso della discussione a
    favore dell'ipotesi b). A sfavore dell'ipotesi a) va anche il fatto
    che la richiesta di parere prima del voto finale non evita che,
    quand'anche non emergano difformità o l'Assemblea approvi un ordine
    del giorno non adeguandosi al parere, il provvedimento non sia
    approvato con il voto finale per ragioni politiche e non
    tecnico-giuridiche. Anche per questo motivo in origine la verifica
    era pensata sulle leggi regionali e non sui progetti di legge, ma a
    questo proposito sono da tenere in considerazione i rilievi dei
    costituzionalisti, che egli condivide.
    Entra il consigliere Delchiappo.
    Il consigliere LOMBARDI, constatato che l'ipotesi b) è quella che
    può avere maggiore fondamento, valuta probabilmente necessario
    modificare coerentemente la proposta di regolamento, fornendo un
    fondamento giuridico alla possibilità che l'Assemblea possa votare
    nuovamente articoli già approvati.
    Il consigliere MANCA condivide la necessità di una verifica tecnica
    sulle modalità con le quali l'Assemblea possa intervenire, in
    seguito ad un parere di non conformità, su un provvedimento già
    approvato. Prevede che difficilmente non ci si adeguerà al parere di
    un organo tecnico di garanzia deciso e nominato dall'Assemblea e
    previsto dallo statuto: ciò minerebbe l'utilità della Consulta
    stessa.
    Il presidente BORGHI considera utile che la discussione si sia
    svolta prioritariamente sull'art. 9, dato che gli esiti avranno
    riflesso in eventuali modifiche all'art. 55 della proposta di
    regolamento che sarà opportuno considerare congiuntamente. Rammenta
    che la fattispecie evocata dal consigliere Lombardi sostanzia quanto
    accadeva fino a quando era in vigore il visto del Commissario di
    Governo sulle leggi regionali. Valuta prevalente tra le opinioni
    espresse la condivisione dell'ipotesi b) e della proposta di
    modifica del comma 1 che assegna la possibilità di attivare la
    Consulta ai soli gruppi consiliari, ma su questo punto ritiene utile
    proseguire il dibattito.
    Il consigliere DELCHIAPPO valuta opportuno prevedere la possibilità
    di chiedere il parere della Consulta anche per un numero minimo di
    consiglieri oltre che per i gruppi.
    A seguito delle considerazioni espresse dai commissari (in
    particolare dal consigliere Zanca e dal presidente Borghi), si
    conviene che consentire la richiesta di parere per un quinto dei
    consiglieri consenta di conciliare le prerogative dei consiglieri
    con l'esigenza di evitare ricorsi strumentali; si conviene inoltre
    che la richiesta dei gruppi è da intendersi formulata dai
    capigruppo.
    Esce la consigliera Ercolini.
    Il presidente BORGHI, considerando chiarite le proposte del
    consigliere Zanca, pone in discussione l'art. 1 del progetto di
    legge, sui quali insistono gli emendamenti 3/Lombardi, 9/Salsi e
    4/Lombardi. Valuta che gli emendamenti 7/Salsi e 8/Salsi siano da
    considerare correzioni di forma, da operare al termine dell'esame
    del progetto di legge.
    Il consigliere LOMBARDI illustra gli emendamenti nn. 3 e 4.
    L'emendamento n. 4, portando da cinque a dieci gli anni di
    iscrizione all'albo degli avvocati necessari per poter essere
    nominati componenti della Consulta, mira ad accrescere
    l'autorevolezza della Consulta. L'emendamento n. 3, che introduce il
    limite di un solo nominativo al voto per eleggere i componenti della
    Consulta, tende a garantire che in tale organismo sia rappresentata
    anche la minoranza assembleare, sia che si mantengano i cinque
    componenti sia che si passi a tre. Annuncia, infine, il ritiro
    dell'emendamento 5/Lombardi sull'art. 11.
    Emendamento 5/Lombardi
    Art. 11 - Si propone di sostituire l'intero punto 1 come segue:
    1. La Consulta, in tutti i casi in cui viene chiamata a fornire il
    parere previsto all'art. 9 della presente legge regionale può
    esprimere parere di conformità, di non conformità o di conformità
    parziale allo statuto delle disposizioni di legge o dei regolamenti
    oggetto del suo sindacato. »
    La consigliera SALSI chiarisce che, qualora i componenti della
    Consulta diventassero tre invece dei cinque previsti, il limite di
    tre per ciascun genere contenuto nell'emendamento n. 9 deve essere
    inteso come due.
    Il consigliere TAGLIANI, condividendo l'emendamento n. 3, suggerisce
    che si inserisca nel progetto di legge anche la disciplina delle
    incompatibilità, così come previsto dalla normativa di altri organi
    di garanzia quali il Difensore civico e il Garante per l'infanzia e
    l'adolescenza. Valuta non sufficientemente restrittiva la
    previsione, indicata dal presidente Borghi, dell'art. 5 che applica
    ai componenti della Consulta le stesse incompatibilità previste per
    l'elezione a consigliere regionale.
    Entra la consigliera Ercolini.
    Il consigliere MAZZA sottolinea che la decisione di abbassare il
    numero dei componenti della Consulta, emendando il comma 2 dell'art.
    1, comporta la necessità di modificare lo statuto regionale, ciò che
    implica un ritardo nell'adozione della disciplina della Consulta.
    Ritiene comunque preferibile tale soluzione piuttosto che prevedere
    un organo di cinque componenti e procedere successivamente alla
    modifica dello statuto: in tal caso ci si ritroverebbe poi con un
    organo con più componenti di quelli previsti dopo la modifica
    statutaria ma senza la possibilità giuridica di ridurre tale numero,
    una volta eletti.
    Il consigliere LOMBARDI, premettendo che è da verificare la
    possibilità politica della proposta che avanza, suggerisce che si
    inserisca nel progetto di legge una norma transitoria che consenta
    alla Consulta di essere operativa con tre componenti fino a che non
    siano nominati quelli di competenza del Consiglio delle autonomie
    locali, quindi si proceda alla modifica statutaria prima di
    disciplinare il Consiglio delle autonomie locali.
    Il consigliere MANCA si riserva di esprimere una valutazione sulla
    soluzione proposta dal consigliere Lombardi, prevedendo che tale
    proposta abbia notevoli ripercussioni politiche.
    Il consigliere MAZZA, considerata la proposta del consigliere
    Lombardi, comunica che per ora non presenta emendamenti in
    proposito, purché sia condiviso che occorre predisporre un progetto
    di legge di modifica dello statuto.
    Esce il consigliere Zanca.
    Il consigliere TAGLIANI suggerisce di verificare che non vi siano
    altri punti su cui si renda opportuno modificare lo statuto, come
    emerso anche in tema di promulgazione, così da predisporre un unico
    provvedimento.
    Il consigliere MAZZA afferma, come già ha fatto in precedenti
    sedute, che è indispensabile e prioritario portare in Aula la
    proposta di regolamento e chiede che vi sia un impegno esplicito dei
    capigruppo per iscriverlo al più presto all'ordine del giorno. Si
    dovrà verificare che il regolamento sia conforme alla legge
    istitutiva della Consulta e come modificare la legge e lo statuto
    limitatamente sui punti in questione, oggetto di accordo politico in
    commissione, senza aprire altri fronti di discussione che rischiano
    di rinviare ulteriormente e senza un termine preciso l'approvazione
    del regolamento. Chiede pertanto alla presidenza che si proceda
    senza ulteriori rinvii nelle prossime sedute.
    Il presidente BORGHI si dichiara d'accordo per una trattazione
    organica dell'argomento: per questo ha raccomandato una
    considerazione congiunta delle modifiche all'art. 9 del progetto di
    legge e all'art. 55 della proposta di regolamento. Segnala che il
    programma trimestrale dell'Assemblea comprende già la proposta di
    regolamento e nulla vieta che, qualora non si giunga rapidamente
    all'approvazione del progetto di legge istitutivo della Consulta, si
    proceda comunque all'esame del regolamento anche in assenza di tale
    legge.
    La seduta termina alle ore 12,15.
    Verbale approvato nella seduta del 18 settembre 2007.
    Il Segretario Il Presidente
    Nicoletta Tartari Gianluca Borghi
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