Testo
Verbale n. 11
Seduta del 29 maggio 2007
Il giorno 29 maggio 2007 alle ore 10,55 si è riunita presso la sede
dell'Assemblea Legislativa in Bologna Viale A. Moro 50, la
Commissione Attuazione dello Statuto convocata con nota Prot. n.
10020 del 23 maggio 2007.
Partecipano alla seduta i Commissari:
Cognome e Nome Qualifica Gruppo Voto
BORGHI Gianluca Presidente Misto 1 Presente
MAZZA Ugo Vice Uniti nell'Ulivo- 7 Presente
Presidente DS
VARANI Gianni Vice FI 3 Presente
Presidente
BARBIERI Marco Componente Uniti nell'Ulivo - 3 Presente
DL Margherita
BORTOLAZZI Componente PdCI 1 Assente
Donatella
DELCHIAPPO Renato Componente PRC 3 Presente
GARBI Roberto Componente Uniti nell'Ulivo - 2 Presente
DS
GUERRA Daniela Componente Verdi per la pace 1 Assente
LOMBARDI Marco Componente FI 3 Presente
MANCA Daniele Componente Uniti nell'Ulivo - 1 Presente
DS
MEZZETTI Massimo Componente Uniti nell'Ulivo - 5 Assente
DS
MONACO Carlo Componente Per 1 Assente
L'Emilia-Romagna
MONARI Marco Componente Uniti nell'Ulivo - 1 Assente
DL Margherita
NANNI Paolo Componente Italia dei Valori 1 Presente
con Di Pietro
NERVEGNA Antonio Componente FI 3 Assente
NOE' Silvia Componente UDC - Unione dei 1 Assente
Dem. Crist.
PARMA Maurizio Componente Lega Nord Padania 3 Assente
E. e R.
SALSI Laura Componente Uniti nell'Ulivo - 2 Presente
DS
TAGLIANI Tiziano Componente Uniti nell'Ulivo - 3 Presente
DL Margherita
VECCHI Alberto Componente AN 4 Presente
ZANCA Paolo Componente Uniti nell'Ulivo 1 Presente
-SDI
La consigliera Gabriella ERCOLINI sostituisce il consigliere Massimo
MEZZETTI.
Sono presenti: A. Voltan (Responsabile Servizio Legislativo e
Qualità della Legislazione); G. Vinci (Professional Servizio
Coordinamento Commissioni); R. Ghedini (Servizio Informazioni per la
Stampa); Z. Montanari.
Presiede la seduta: Gianluca BORGHI
Assiste il segretario: Nicoletta TARTARI
Resocontista: Nicoletta TARTARI
La seduta inizia alle ore 10,55.
Sono presenti il presidente Borghi e i consiglieri Barbieri, Nanni,
Tagliani, Salsi, Varani, Vecchi, Lombardi, Mazza, Garbi, Manca
e Ercolini (in sostituzione del consigliere Mezzetti).
1934 - Progetto di legge d'iniziativa dei consiglieri Zanca,
Villani, Richetti, Aimi, Rivi e Corradi recante: Costituzione e
funzionamento della Consulta di Garanzia statutaria (13 11 06).
Il presidente BORGHI ricorda che nella precedente seduta si è
discusso del parere tecnico fornito sul progetto di legge oggetto
1934 ed in particolare sull'art. 9. Comunica che sono stati
presentati e sono in corso di distribuzione gli emendamenti dal n. 1
al n. 10.
Entrano i consiglieri Zanca e Delchiappo, escono i consiglieri Garbi
e Barbieri.
Il consigliere ZANCA, in seguito alla discussione già svolta, ha
redatto e chiede sia distribuita una propria proposta di
riformulazione dell'art. 9:
Art. 9
-
Al comma 1 dopo la parola richiesto cassare le parole dalla
Giunta regionale, dai singoli consiglieri, dai singoli cittadini e
aggiungere le parole dai gruppi consiliari ;
-
dopo il comma 2 aggiungere il comma 2 bis così formulato:
Ipotesi a)
La richiesta di parere può essere fatta alla Consulta di garanzia
solo dopo l'approvazione in Aula dei singoli articoli che compongono
il provvedimento, prima della sua votazione finale.
Ipotesi b)
La richiesta di parere può essere fatta alla Consulta di garanzia
solo dopo l'approvazione finale in Aula di tutto il provvedimento,
prima della sua promulgazione.
-
comma 3:
La richiesta sospende la procedura legislativa. Il testo viene
inviato dal Presidente dell'Assemblea legislativa alla Commissione
di garanzia statutaria che deve esprimersi entro 15 giorni.
Trascorso tale termine il parere viene trasmesso alla Presidenza
dell'Assemblea legislativa, che la trasmette immediatamente ai
consiglieri e provvede l'iscrizione all'ordine del giorno della
prima seduta utile dell'Assemblea al primo punto. L'Assemblea presa
visione del parere può:
a)
decidere le eventuali modifiche del testo alla luce del parere
espresso dalla Commissione, solo per il punto preso in esame;
b)
decidere di non approntare modifiche motivando con apposito ordine
del giorno la propria decisione. »
Non presenta tale proposta come emendamento perché gli interessa
prima sentire il parere dei commissari in proposito. Alla luce degli
orientamenti emersi nella discussione in seguito al parere tecnico,
ritiene che - diversamente da quanto aveva segnalato in precedenza -
non si debbano sostituire nel comma 1 le parole progetti di legge e
dei regolamenti con leggi e regolamenti . Propone che spetti ai
soli gruppi consiliari la possibilità di richiedere il parere della
Consulta di garanzia statutaria. Per quanto attiene al momento della
richiesta, contempla due ipotesi: a) dopo l'approvazione in Aula
degli articoli, prima dell'approvazione finale; b) dopo
l'approvazione finale, prima della promulgazione. La prima soluzione
- che egli ritiene preferibile - contempla una fattispecie simile
alla richiesta di sospensiva, dato che l'atto non è ancora stato
votato definitivamente. La riformulazione del comma 3 dà alla
Consulta quindici giorni per esprimere il parere e pone il parere
come primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta
assembleare utile: in tal modo si riduce il rischio che la richiesta
di parere alla Consulta sia usata a fini ostruzionistici.
Esce il consigliere Delchiappo.
Il consigliere MANCA ritiene preferibile - perché maggiormente
funzionale e fonte di minore ingerenza all'interno del procedimento
legislativo - l'ipotesi b) e cioè prevedere che il parere sia
richiesto dopo che l'Assemblea abbia approvato definitivamente
l'atto: nell'altra ipotesi occorrerebbe tornare in Aula per la
votazione finale dell'atto anche nel caso in cui la Consulta
ritenesse sussistente la piena conformità allo statuto. Va comunque
chiarito da quando decorre il termine di dieci giorni, previsto
dall'art. 52 dello statuto, entro il quale il Presidente della
Regione deve promulgare le leggi regionali. Si potrebbe ritenere che
in caso di attivazione della Consulta tale termine decorra
dall'invio dell'atto da parte del Presidente dell'Assemblea, che
avrebbe luogo solo dopo il parere di conformità della Consulta o
dopo la successiva deliberazione dell'Assemblea in caso di parere di
non conformità, ma chiede che sia verificata la fondatezza giuridica
di questa ricostruzione. Concorda sul termine di quindici giorni
assegnato alla Consulta per esprimere il parere, pur confidando che
in ogni caso non vi saranno richieste di parere ad uso
ostruzionistico da parte dei gruppi consiliari.
Il consigliere LOMBARDI conviene sulla maggiore funzionalità
dell'ipotesi b), ma ha alcune perplessità: la lettera dell'art. 52
prevede che la promulga avvenga entro dieci giorni
dall'approvazione, perciò occorre tentare un'interpretazione
estensiva, come hanno fatto anche gli esperti. Inoltre, ritiene che
debba essere approfondito dal punto di vista tecnico-giuridico
qual'è lo strumento che consente all'Aula di modificare un atto già
approvato se decide di aderire al parere della Consulta. Infine, ha
alcuni dubbi sulla necessità della motivazione qualora l'Assemblea
decida di discostarsi dal parere della Consulta: in tal senso
ricorda la sentenza della Corte costituzionale sullo statuto della
Regione Abruzzo, secondo la quale l'obbligo di motivazione delle
deliberazioni legislative costituisce un limite ingiustificato alla
potestà legislativa delle Assemblee ed è in contrasto con l'art.
121, comma 2, della Costituzione.
Il consigliere ZANCA crede di ricordare che nella prima sentenza
sullo statuto dell'Emilia-Romagna la Corte costituzionale rilevò che
la necessità di motivazione di un provvedimento legislativo adottato
in difformità al parere del Consiglio delle Autonomie locali non
costituiva un elemento anticostituzionale, portando a supporto di
tale ricostruzione la tendenza della legislazione europea a motivare
le decisioni.
Entra il consigliere Delchiappo.
Il presidente BORGHI, rispondendo al consigliere Lombardi, rammenta
che nella proposta di regolamento è stato previsto che l'Assemblea,
con l'approvazione di un ordine del giorno, possa riesaminare atti
già approvati per adeguarsi al parere della Consulta.
Il consigliere MAZZA porta all'attenzione della Commissione il tema
del numero dei componenti della Consulta: condivide la proposta,
avanzata nella precedente seduta dal consigliere Zanca, di ridurli a
tre, eliminando quelli di nomina del Consiglio delle autonomie
locali, ma questo comporta una modifica dello statuto. Va anche
verificato se le indennità devono essere indicate nella legge. Per
quanto riguarda l'art. 9, ritiene preferibile l'ipotesi b). Propone
inoltre che oltre ai gruppi consiliari possano attivare la Consulta
anche i consiglieri non facenti parte di uno stesso gruppo, in
numero da stabilire (ad esempio un quinto dei componenti
l'Assemblea). Ritiene necessario che sia più esplicito nel testo che
la richiesta di parere deve indicare con precisione quali sono le
norme di cui si chiede la verifica di conformità, che qualora non
emerga alcuna difformità l'atto approvato deve essere promulgato
senza tornare in Aula e che se l'Assemblea decide di non adeguarsi
ad un eventuale parere di non conformità deve esprimersi con un
voto. Chiede infine conferma (che ottiene dal consigliere Manca) che
non vi siano conseguenze particolari qualora, una volta entrato in
vigore l'atto, un organismo giudiziario rilevi la medesima non
conformità del parere della Consulta a cui l'Assemblea abbia deciso
di non adeguarsi.
Escono i consiglieri Delchiappo e Varani.
Il consigliere TAGLIANI condivide le considerazioni del consigliere
Zanca circa la non problematicità della motivazione del non
adeguamento al parere della Consulta (anche perché si tratta di
motivare non la legge, ma un atto separato), così come le
riflessioni svolte da più colleghi nel corso della discussione a
favore dell'ipotesi b). A sfavore dell'ipotesi a) va anche il fatto
che la richiesta di parere prima del voto finale non evita che,
quand'anche non emergano difformità o l'Assemblea approvi un ordine
del giorno non adeguandosi al parere, il provvedimento non sia
approvato con il voto finale per ragioni politiche e non
tecnico-giuridiche. Anche per questo motivo in origine la verifica
era pensata sulle leggi regionali e non sui progetti di legge, ma a
questo proposito sono da tenere in considerazione i rilievi dei
costituzionalisti, che egli condivide.
Entra il consigliere Delchiappo.
Il consigliere LOMBARDI, constatato che l'ipotesi b) è quella che
può avere maggiore fondamento, valuta probabilmente necessario
modificare coerentemente la proposta di regolamento, fornendo un
fondamento giuridico alla possibilità che l'Assemblea possa votare
nuovamente articoli già approvati.
Il consigliere MANCA condivide la necessità di una verifica tecnica
sulle modalità con le quali l'Assemblea possa intervenire, in
seguito ad un parere di non conformità, su un provvedimento già
approvato. Prevede che difficilmente non ci si adeguerà al parere di
un organo tecnico di garanzia deciso e nominato dall'Assemblea e
previsto dallo statuto: ciò minerebbe l'utilità della Consulta
stessa.
Il presidente BORGHI considera utile che la discussione si sia
svolta prioritariamente sull'art. 9, dato che gli esiti avranno
riflesso in eventuali modifiche all'art. 55 della proposta di
regolamento che sarà opportuno considerare congiuntamente. Rammenta
che la fattispecie evocata dal consigliere Lombardi sostanzia quanto
accadeva fino a quando era in vigore il visto del Commissario di
Governo sulle leggi regionali. Valuta prevalente tra le opinioni
espresse la condivisione dell'ipotesi b) e della proposta di
modifica del comma 1 che assegna la possibilità di attivare la
Consulta ai soli gruppi consiliari, ma su questo punto ritiene utile
proseguire il dibattito.
Il consigliere DELCHIAPPO valuta opportuno prevedere la possibilità
di chiedere il parere della Consulta anche per un numero minimo di
consiglieri oltre che per i gruppi.
A seguito delle considerazioni espresse dai commissari (in
particolare dal consigliere Zanca e dal presidente Borghi), si
conviene che consentire la richiesta di parere per un quinto dei
consiglieri consenta di conciliare le prerogative dei consiglieri
con l'esigenza di evitare ricorsi strumentali; si conviene inoltre
che la richiesta dei gruppi è da intendersi formulata dai
capigruppo.
Esce la consigliera Ercolini.
Il presidente BORGHI, considerando chiarite le proposte del
consigliere Zanca, pone in discussione l'art. 1 del progetto di
legge, sui quali insistono gli emendamenti 3/Lombardi, 9/Salsi e
4/Lombardi. Valuta che gli emendamenti 7/Salsi e 8/Salsi siano da
considerare correzioni di forma, da operare al termine dell'esame
del progetto di legge.
Il consigliere LOMBARDI illustra gli emendamenti nn. 3 e 4.
L'emendamento n. 4, portando da cinque a dieci gli anni di
iscrizione all'albo degli avvocati necessari per poter essere
nominati componenti della Consulta, mira ad accrescere
l'autorevolezza della Consulta. L'emendamento n. 3, che introduce il
limite di un solo nominativo al voto per eleggere i componenti della
Consulta, tende a garantire che in tale organismo sia rappresentata
anche la minoranza assembleare, sia che si mantengano i cinque
componenti sia che si passi a tre. Annuncia, infine, il ritiro
dell'emendamento 5/Lombardi sull'art. 11.
Emendamento 5/Lombardi
Art. 11 - Si propone di sostituire l'intero punto 1 come segue:
1. La Consulta, in tutti i casi in cui viene chiamata a fornire il
parere previsto all'art. 9 della presente legge regionale può
esprimere parere di conformità, di non conformità o di conformità
parziale allo statuto delle disposizioni di legge o dei regolamenti
oggetto del suo sindacato. »
La consigliera SALSI chiarisce che, qualora i componenti della
Consulta diventassero tre invece dei cinque previsti, il limite di
tre per ciascun genere contenuto nell'emendamento n. 9 deve essere
inteso come due.
Il consigliere TAGLIANI, condividendo l'emendamento n. 3, suggerisce
che si inserisca nel progetto di legge anche la disciplina delle
incompatibilità, così come previsto dalla normativa di altri organi
di garanzia quali il Difensore civico e il Garante per l'infanzia e
l'adolescenza. Valuta non sufficientemente restrittiva la
previsione, indicata dal presidente Borghi, dell'art. 5 che applica
ai componenti della Consulta le stesse incompatibilità previste per
l'elezione a consigliere regionale.
Entra la consigliera Ercolini.
Il consigliere MAZZA sottolinea che la decisione di abbassare il
numero dei componenti della Consulta, emendando il comma 2 dell'art.
1, comporta la necessità di modificare lo statuto regionale, ciò che
implica un ritardo nell'adozione della disciplina della Consulta.
Ritiene comunque preferibile tale soluzione piuttosto che prevedere
un organo di cinque componenti e procedere successivamente alla
modifica dello statuto: in tal caso ci si ritroverebbe poi con un
organo con più componenti di quelli previsti dopo la modifica
statutaria ma senza la possibilità giuridica di ridurre tale numero,
una volta eletti.
Il consigliere LOMBARDI, premettendo che è da verificare la
possibilità politica della proposta che avanza, suggerisce che si
inserisca nel progetto di legge una norma transitoria che consenta
alla Consulta di essere operativa con tre componenti fino a che non
siano nominati quelli di competenza del Consiglio delle autonomie
locali, quindi si proceda alla modifica statutaria prima di
disciplinare il Consiglio delle autonomie locali.
Il consigliere MANCA si riserva di esprimere una valutazione sulla
soluzione proposta dal consigliere Lombardi, prevedendo che tale
proposta abbia notevoli ripercussioni politiche.
Il consigliere MAZZA, considerata la proposta del consigliere
Lombardi, comunica che per ora non presenta emendamenti in
proposito, purché sia condiviso che occorre predisporre un progetto
di legge di modifica dello statuto.
Esce il consigliere Zanca.
Il consigliere TAGLIANI suggerisce di verificare che non vi siano
altri punti su cui si renda opportuno modificare lo statuto, come
emerso anche in tema di promulgazione, così da predisporre un unico
provvedimento.
Il consigliere MAZZA afferma, come già ha fatto in precedenti
sedute, che è indispensabile e prioritario portare in Aula la
proposta di regolamento e chiede che vi sia un impegno esplicito dei
capigruppo per iscriverlo al più presto all'ordine del giorno. Si
dovrà verificare che il regolamento sia conforme alla legge
istitutiva della Consulta e come modificare la legge e lo statuto
limitatamente sui punti in questione, oggetto di accordo politico in
commissione, senza aprire altri fronti di discussione che rischiano
di rinviare ulteriormente e senza un termine preciso l'approvazione
del regolamento. Chiede pertanto alla presidenza che si proceda
senza ulteriori rinvii nelle prossime sedute.
Il presidente BORGHI si dichiara d'accordo per una trattazione
organica dell'argomento: per questo ha raccomandato una
considerazione congiunta delle modifiche all'art. 9 del progetto di
legge e all'art. 55 della proposta di regolamento. Segnala che il
programma trimestrale dell'Assemblea comprende già la proposta di
regolamento e nulla vieta che, qualora non si giunga rapidamente
all'approvazione del progetto di legge istitutivo della Consulta, si
proceda comunque all'esame del regolamento anche in assenza di tale
legge.
La seduta termina alle ore 12,15.
Verbale approvato nella seduta del 18 settembre 2007.
Il Segretario Il Presidente
Nicoletta Tartari Gianluca Borghi