Testo
Verbale n. 12
Seduta del 5 giugno 2007
Il giorno 5 giugno 2007 alle ore 10,55 si è riunita presso la sede
dell'Assemblea Legislativa in Bologna Viale A. Moro 50, la
Commissione Attuazione dello Statuto convocata con nota Prot. n.
10439 del 30 maggio 2007.
Partecipano alla seduta i Commissari:
Cognome e Nome Qualifica Gruppo Voto
BORGHI Gianluca Presidente Misto 1 Assente
MAZZA Ugo Vice Uniti nell'Ulivo- 7 Presente
Presidente DS
VARANI Gianni Vice FI 3 Assente
Presidente
BARBIERI Marco Componente Uniti nell'Ulivo - 3 Assente
DL Margherita
BORTOLAZZI Componente PdCI 1 Assente
Donatella
DELCHIAPPO Renato Componente PRC 3 Presente
GARBI Roberto Componente Uniti nell'Ulivo - 2 Assente
DS
GUERRA Daniela Componente Verdi per la pace 1 Assente
LOMBARDI Marco Componente FI 3 Presente
MANCA Daniele Componente Uniti nell'Ulivo - 1 Assente
DS
MEZZETTI Massimo Componente Uniti nell'Ulivo - 5 Presente
DS
MONACO Carlo Componente Per 1 Assente
L'Emilia-Romagna
MONARI Marco Componente Uniti nell'Ulivo - 1 Presente
DL Margherita
NANNI Paolo Componente Italia dei Valori 1 Presente
con Di Pietro
NERVEGNA Antonio Componente FI 3 Assente
NOE' Silvia Componente UDC - Unione dei 1 Assente
Dem. Crist.
PARMA Maurizio Componente Lega Nord Padania 3 Assente
E. e R.
SALSI Laura Componente Uniti nell'Ulivo - 2 Presente
DS
TAGLIANI Tiziano Componente Uniti nell'Ulivo - 3 Assente
DL Margherita
VECCHI Alberto Componente AN 4 Presente
ZANCA Paolo Componente Uniti nell'Ulivo 1 Presente
-SDI
Il consigliere Nino BERETTA sostituisce il consigliere Roberto
GARBI.
Sono presenti: A. Voltan (Responsabile Servizio Legislativo e
Qualità della Legislazione); G. Vinci (Professional Servizio
Coordinamento Commissioni); R. Ghedini (Servizio Informazioni per la
Stampa); Z. Montanari; A. Ruggiero.
Presiede la seduta: Ugo MAZZA
Assiste il segretario: Nicoletta TARTARI
Resocontista: Nicoletta TARTARI
La seduta inizia alle ore 10,55.
Sono presenti il vicepresidente Mazza e i consiglieri Lombardi,
Nanni, Salsi, Mezzetti, Zanca, Vecchi, Monari e Beretta (in
sostituzione del consigliere Garbi).
1934 - Progetto di legge d'iniziativa dei consiglieri Zanca,
Villani, Richetti, Aimi, Rivi e Corradi recante: Costituzione e
funzionamento della Consulta di Garanzia statutaria (13 11 06).
Il vicepresidente MAZZA invita ad aprire la discussione sui temi più
rilevanti già emersi nelle precedenti sedute, ed in particolare
sull'art. 1 e l'art. 9; di quest'ultimo articolo il consigliere
Zanca, a seguito del dibattito svolto, ha presentato una nuova
proposta di riscrittura, unitamente ad una proposta di emendamento
dell'art. 55 della proposta di regolamento da esaminare in Aula.
Art. 9
Parere di conformità allo statuto
1. Il parere di conformità allo statuto dei progetti di legge e dei
regolamenti può essere richiesto alla Consulta di garanzia
statutaria, tramite il Presidente dell'Assemblea legislativa, dai
singoli gruppi consiliari o da un quinto dei consiglieri regionali.
2. La richiesta di parere può essere presentata solo dopo
l'approvazione finale in Aula dell'intero provvedimento, prima della
sua promulgazione. L'istanza sospende la procedura legislativa di
approvazione di cui all'articolo 52, comma 1, dello statuto e deve
essere formulata in modo da indicare:
a) le disposizioni del progetto di legge o di regolamento che si
ritengono contrarie alle norme statutarie;
b) le disposizioni dello statuto che si ritengono violate;
c) i motivi della violazione.
4. La Consulta si dovrà esprimere entro 15 giorni dalla richiesta e
dovrà trasmettere il proprio parere al Presidente dell'Assemblea.
Questi lo comunica immediatamente ai consiglieri regionali e dispone
per l'iscrizione al primo punto dell'ordine del giorno della prima
seduta utile dell'Assemblea.
5. L'Assemblea, presa visione del parere, può decidere di non
recepire o di recepire, in tutto o in parte, il parere della
Consulta di garanzia, apportando le eventuali modifiche al testo del
provvedimento oggetto di rilievi, motivando in ogni caso la propria
decisione con apposito ordine del giorno.
6. Il testo del provvedimento finale, sottoposto al parere della
Consulta di garanzia statutaria, sia che venga modificato, sia che
non venga modificato dall'Aula, entra immediatamente in vigore
secondo le disposizioni di cui all'articolo 55 dello statuto.
Emendamento modificativo da portare in Aula al progetto di
regolamento interno
Art. 55
Pareri della Consulta di garanzia statutaria
1. La Consulta di garanzia statutaria esprime pareri su istanza dei
singoli gruppi consiliari o di un quinto dei consiglieri regionali,
ai sensi dell'articolo 69, comma 1, lettera c), dello statuto e
della legge regionale istitutiva.
2. La richiesta di parere deve essere strutturata in modo da
indicare la legge o il regolamento regionale che si presume violata,
i motivi della violazione e le norme o le disposizioni statutarie
che si ritengono effettivamente in contrasto.
3. La richiesta di parere, strutturata secondo le indicazioni del
comma 2, deve essere inoltrata alla Consulta tramite il Presidente
dell'Assemblea legislativa, che provvede anche alla sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione entro i cinque
giorni successivi.
4. Il Presidente della Consulta assegna in via d'urgenza ad uno dei
componenti del collegio il compito di istruire la richiesta.
5. Entro quindici giorni dalla data di assegnazione, la Consulta
adotta il proprio parere e lo trasmette al Presidente dell'Assemblea
legislativa.
6. Il Presidente dell'Assemblea sottopone all'esame dell'Aula il
parere della Consulta nella prima seduta utile e provvede alla sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione nei cinque
giorni successivi.
L'art. 9 così riscritto prevede che la richiesta di parere alla
Consulta sia presentata dopo l'approvazione finale del provvedimento
e prima della promulgazione. Il consigliere Lombardi ha presentato
gli emendamenti dal n. 11 al n. 14 (sugli articoli 1, 8 e 16),
complessivamente volti a portare da cinque a tre il numero dei
componenti della Consulta, non prevedendo quelli nominati dal
Consiglio delle autonomie locali, in vista di una modifica dello
statuto in tal senso. Va chiarito se in questo modo la Consulta può
essere già pienamente operativa o se occorre elaborare un'apposita
norma transitoria in sostituzione di quella ora contenuta nell'art.
16.
Il consigliere ZANCA considera opportuno rendere esplicito
l'orientamento emerso nel dibattito in commissione, che viene colto
dagli emendamenti presentati dal consigliere Lombardi: se
l'attivazione della Consulta spetta esclusivamente all'Assemblea
prima della promulgazione, occorre rendere congrua la composizione
della Consulta con questo indirizzo, non prevedendo più i componenti
di nomina del Cal. Suggerisce di integrare l'emendamento 13
togliendo anche almeno dall'art. 8, comma 2. Per modificare questa
composizione occorre anche modificare lo statuto, che richiede sei
mesi di tempo prima di entrare in vigore, considerando anche i
termini per l'eventuale referendum confermativo. Comunque, la
Consulta potrà funzionare non appena approvata la legge istitutiva e
contestualmente si presenterà la proposta di modifica dello statuto,
rendendo appunto esplicito il percorso.
Il vicepresidente MAZZA obietta che lo statuto, per varie ragioni,
potrebbe non essere modificato anche se la proposta venisse
presentata contestualmente al progetto di legge istitutivo della
Consulta. Per questo ritiene opportuno che la legge possa funzionare
anche a statuto invariato senza dover essere necessariamente
modificata: a tale scopo valuta utile una norma transitoria, così
come il mantenimento del comma 2 dell'art. 3 (non considerato dagli
emendamenti del consigliere Lombardi) che norma l'elezione dei
componenti da parte del Cal. Invita il consigliere Zanca ad
illustrare la proposta di riscrittura dell'art. 9.
Il consigliere LOMBARDI ritiene sia più utile anche per il futuro
mantenere la formulazione dell'emendamento 13 così come presentato,
limitandolo all'eliminazione dei riferimenti ai componenti di nomina
del Cal.
Il consigliere ZANCA illustra la proposta di riscrittura dell'art.
9, segnalando che la previsione dell'ultimo comma rende
immediatamente esecutivo il provvedimento finale, così che anche nel
caso di richiesta di parere alla Consulta la promulgazione e
l'entrata in vigore non siano posticipate per più di dieci giorni.
Il consigliere MEZZETTI condivide complessivamente il contenuto
della proposta. Per evitare un appesantimento della procedura,
propone di modificare il comma 4 esplicitando che il provvedimento
oggetto del parere della Consulta torna all'esame dell'Aula solo
qualora se ne rilevi la non conformità.
Il consigliere ZANCA, rispondendo al vicepresidente Mazza, chiarisce
che la richiesta di parere è da intendersi non sia da porsi in corso
di seduta dato che riguarda un provvedimento su cui c'è già stata la
votazione finale.
Il vicepresidente MAZZA evidenzia che occorre allora prevedere un
termine entro cui la richiesta di parere deve essere avanzata,
evitando che nel frattempo si proceda alla promulgazione. Propone
che la richiesta di parere sia preannunciata in Aula, nel corso
della dichiarazione di voto finale sul provvedimento. Concorda con
il consigliere Mezzetti sull'opportunità di modificare il comma 4.
Ritiene opportuno puntualizzare nel comma 5 che le modifiche al
provvedimento riguardano solo i punti su cui la Consulta abbia
rilevato la non conformità e che l'ordine del giorno che motiva le
decisioni dell'Assemblea va approvato solo qualora non si accolga in
toto il parere.
Il consigliere ZANCA propone una differente formulazione dei commi 4
e 5 che accolga le riflessioni espresse, osservando che però non è
possibile che la richiesta di parere, dovendo avere ad oggetto un
provvedimento già approvato, sia preannunciata in dichiarazione di
voto, quando sul provvedimento non c'è ancora stata la votazione
finale.
Il consigliere MEZZETTI fa proprie le considerazioni del
vicepresidente Mazza a proposito dei rischi di una promulgazione in
tempi molto brevi per evitare l'attivazione della Consulta:
l'annuncio in Aula va visto come un passaggio politico (che rende
inopportuna un'immediata promulgazione), al quale deve seguire la
formalizzazione della richiesta di parere.
Il consigliere ZANCA obietta che un annuncio politico non si fa in
Aula, ma tramite un comunicato alle agenzie di stampa. Prevedere
l'annuncio di richiesta del parere nella dichiarazione di voto
finale comporta il rischio che se non si annuncia non si può poi
richiedere il parere: è un'eccessiva complicazione. Per fugare i
timori di una promulgazione accelerata, osserva che in ogni caso tra
l'approvazione e la promulgazione trascorrono sempre alcuni giorni,
necessari agli uffici per predisporre gli atti.
Il consigliere LOMBARDI suggerisce di prevedere che sia la Giunta
per il regolamento a vigilare sulla procedura. In alternativa, si
può prevedere che l'annuncio in Aula imponga di promulgare non prima
del decimo giorno.
Il vicepresidente MAZZA, al fine di evitare possibili equivoci,
propone - con l'accordo del consigliere Zanca - di modificare il
comma 2 sostituendo i termini procedura legislativa di
approvazione con le parole procedura di promulga , dato che l'art.
52 dello Statuto si riferisce a questo e non all'approvazione.
Ribadisce che ritiene che la richiesta di attivazione della Consulta
debba essere presentata in Aula, anche alla luce del fatto che
sospende il procedimento legislativo.
Entra il consigliere Delchiappo.
Il vicepresidente MAZZA dà inizio all'esame dell'articolato,
proponendo alla Commissione che gli emendamenti 7/Salsi e 8/Salsi
siano da considerare come proposte di drafting sull'intero testo.
Emendamento 7/Salsi
In un'ottica di genere volgere al duale (ossia al maschile e
femminile) tutto il testo (vedi Preambolo e art. 2 dello
statuto).
Emendamento 8/Salsi
In tutto il testo sostituire il termine membri con il termine
componenti .
La Commissione concorda.
Sull'articolo 1 insistono gli emendamenti 11/Lombardi, 12/Lombardi,
9/Salsi, 3/Lombardi e 4/Lombardi.
Emendamento 11/Lombardi
Art. 1 - Al termine del punto 1 si propone di sostituire la frase
ai sensi dell'articolo 69 dello statuto con la frase: composto
secondo le modalità previste dall'articolo 69 dello stauto .
Emendamento 12/Lombardi
Art. 1 - Si propone di eliminare l'intero punto 2 (in tal modo il
punto 3 diventa punto 2).
Emendamento 9/Salsi
Art. 1 - comma 2. Sostituire l'attuale testo con il seguente:
La Consulta è composta di cinque componenti, ci cui al massimo tre
dello stesso genere, nominati tre dall'Assemblea legislativa e due
dal Consiglio delle Autonomie locali.
Emendamento 3/Lombardi
Art. 1 - Al punto 2 dopo le parole Assemblea legislativa si
propone di aggiungere che li elegge con voto limitato ad un solo
nominativo .
Emendamento 4/Lombardi
Art. 1 - Al punto 2 dopo le parole Assemblea legislativa si
propone di aggiungere che li elegge con voto limitato ad un solo
nominativo .
Con separate votazioni di uguale esito la Commissione approva
all'unanimità
con 29 voti favorevoli - DS, FI, Margherita, AN, PRC, SDI e IdV -
gli emendamenti 11/Lombardi e 12/Lombardi.
Esce il consigliere Delchiappo.
Gli emendamenti 9/Salsi e 3/Lombardi risultano preclusi.
La Commissione approva - con 14 voti favorevoli (Mazza, FI e AN),
12 contrari (DS, Margherita, SDI e IdV), nessun astenuto -
l'emendamento 4/Lombardi.
La Commissione approva all'unanimità
con 26 voti favorevoli - DS, FI, Margherita, AN, SDI e IdV -
l'articolo 1 così come emendato.
Sull'articolo 2 insiste l'emendamento 10/Mazza.
Emendamento 10/Mazza
Il comma 1 dell'art. 2 è modificato nel modo seguente:
1. La Consulta svolge le seguenti funzioni:
a) prende atto degli eventi che causano l'anticipata cessazione
dalla carica degli organi elettivi;
Le attuali lettere a), b) e c) restano invariate ma diventano
lettere b), c) e d).
Con separate votazioni di uguale esito la Commissione approva
all'unanimità
con 26 voti favorevoli - DS, FI, Margherita, AN, SDI e IdV -
l'emendamento 10/Mazza e l'articolo 2 così come emendato.
Entra il consigliere Delchiappo.
Con separate votazioni di uguale esito la Commissione approva
all'unanimità
con 29 voti favorevoli - DS, FI, Margherita, AN, PRC, SDI e IdV -
gli articoli 3, 4 e 5.
Sull'articolo 6 insiste l'emendamento 2/Nanni; il vicepresidente
Mazza presenta gli emendamenti 15 e 16.
Emendamento 2/Nanni
Art. 6 - Trattamento economico
Il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Al Presidente e ai componenti della Consulta è corrisposto un
compenso pari a 250 a seduta.
Emendamento 15/Mazza
Sostituire indennità mensile di funzione per dodici mensilità con
un gettone di presenza .
Emendamento 16/Mazza
Art. 6 - comma 1. Togliere da con riferimento fino alla fine.
Il consigliere LOMBARDI ritiene che la proposta del consigliere
Nanni (attribuire ai componenti della Consulta un compenso pari a
250 euro a seduta) non sia coerente con la volontà di creare un
organismo autorevole, dato che un modesto gettone di presenza non
agevolerebbe la partecipazione di figure di alto profilo
professionale.
Il consigliere VECCHI trova sensato prevedere un congruo compenso
economico a fronte di un alto valore dell'attività svolta, ma, come
emerso dalla discussione, dai pareri della Consulta non scaturiscono
effetti giuridici diretti: si tratta di un organismo che deve essere
attuato perché previsto nello statuto, ma che non si rileva di
particolare utilità.
Esce il consigliere Beretta.
Il consigliere ZANCA obietta che la Consulta come delineata nel
progetto di legge aveva un preciso ruolo, dato che era aperta anche
all'esterno dell'Assemblea, che è stato stravolto dalla discussione
fatta, che la delinea come un organismo interno dell'Assemblea.
Pertanto propone - presentando l'emendamento 17 - che alla Consulta
di garanzia statutaria siano attribuiti gli stessi emolumenti
erogati alla consulta giuridica della Giunta regionale.
Emendamento 17/Zanca
All'emendamento 15 aggiungere uguale nella quantità a quello
erogato ai componenti la consulta giuridica della Giunta
regionale .
Il consigliere MEZZETTI ritiene preferibile mantenere la proposta
dell'emolumento in capo all'Ufficio di presidenza dell'Assemblea,
non fissandolo nella legge. Condivide l'emendamento 15 che prevede
un gettone di presenza invece di un'indennità di funzione, slegata
dall'effettivo svolgimento di un'attività.
Il consigliere NANNI, valutando positivamente l'emendamento 15 che
elimina il riferimento all'indennità mensile dei consiglieri, ritira
l'emendamento 2.
La consigliera SALSI condivide le considerazioni del consigliere
Mezzetti sull'opportunità di individuare un gettone di presenza
anziché un'indennità.
Il consigliere LOMBARDI obietta che il gettone di presenza non tiene
conto del lavoro svolto dal componente della Consulta a cui viene di
volta in volta affidato il compito di curare il lavoro istruttorio e
la relazione. Ribadisce che l'autorevolezza della Consulta è
garantita anche dal prestigio e dalla professionalità dei
componenti.
Entra il consigliere Beretta.
Il consigliere NANNI osserva che, come succede anche in altri
settori, più che l'ammontare del compenso è la possibilità di poter
far parte di un organismo della Regione che, dando prestigio, è in
grado di attrarre la disponibilità di professionisti di alto
livello.
Il vicepresidente MAZZA si esprime contro l'emendamento 17, che
trova incoerente con il resto del progetto perché vincola l'Ufficio
di presidenza e l'Assemblea nella propria proposta circa l'ammontare
del compenso.
Il consigliere ZANCA rileva l'errata classificazione
dell'emendamento 15 quale subemendamento all'emendamento 2; dopo i
chiarimenti del vicepresidente Mazza sui propri emendamenti 15 e 16,
presenta l'emendamento 18 - in sostituzione del 17, da intendersi
ritirato - che lascia in capo all'Ufficio di presidenza la proposta
dell'ammontare del compenso, purchè non inferiore ai compensi
erogati alla consulta giuridica della Giunta regionale, organismo
non disciplinato ma analogo alla Consulta di garanzia statutaria
come emersa dalla discussione svolta in Commissione.
Emendamento 18/Zanca
All'emendamento 15 aggiungere non inferiore ad emolumenti
analogamente erogati alla consulta giuridica regionale .
Il vicepresidente MAZZA si esprime contro l'emendamento 18 per gli
stessi motivi per cui era contrario all'emendamento 17.
Il consigliere NANNI annuncia che non partecipa al voto
sull'emendamento 18 perché non è a conoscenza del funzionamento e
degli emolumenti della consulta giuridica cui si fa riferimento. Si
riserva di esprimersi, eventualmente, in Aula.
Il consigliere DELCHIAPPO si associa alla dichiarazione del
consigliere Nanni e annuncia di non partecipare al voto
sull'emendamento 18.
Anche il consigliere VECCHI dichiara di non essere a conoscenza
dell'esistenza, del funzionamento e dei compensi della consulta
giuridica.
Il consigliere ZANCA osserva che i nominativi dei componenti la
consulta giuridica regionale sono ricavabili dai siti internet e i
compensi dal bilancio consuntivo della Regione. Specifica che il
senso del proprio emendamento non pone limiti, ma fornisce solo un
riferimento minimo per la determinazione dell'ammontare.
Con separate votazioni di uguale esito la Commissione approva -
con 26 voti favorevoli (DS, Margherita, AN, PRC, SDI e IdV),
3 contrari (FI), nessun astenuto -
gli emendamenti 15/Mazza e 16/Mazza.
La Commissione respinge - con 4 voti favorevoli (FI e SDI), 17
contrari
(DS e Margherita), 4 astenuti (AN) - l'emendamento 18/Zanca.
I consiglieri Delchiappo e Nanni non partecipano al voto.
La Commissione approva - con 22 voti favorevoli
(DS, Margherita, PRC, SDI e IdV), 3 contrari (FI), 4 astenuti (AN) -
l'articolo 6 così come emendato.
Il vicepresidente MAZZA chiede al relatore Zanca chiarimenti sul
comma 3 dell'articolo 7.
Escono i consiglieri Monari e Beretta.
Il consigliere ZANCA spiega che il comma 3 mirava a garantire
autonomia totale ad una Consulta di garanzia statutaria disegnata
quale istituzione della Regione. L'intero articolo 7 può ora essere
eliminato: non ha più ragione d'essere poiché la Consulta è ora
pensata come un gruppo di consulenti.
Il consigliere MEZZETTI dissente dal relatore: la struttura della
Consulta deve potersi avvalere di beni e servizi per svolgere la
propria attività in autonomia, anche se i componenti ricevono un
gettone di presenza e non un'indennità.
Il consigliere ZANCA precisa che non si riferisce al tema
dell'indennità dei componenti ma all'articolo 9 che si sta
riscrivendo: nel progetto di legge la Consulta svolgeva uno
specifico ruolo istituzionale che viene trasformato profondamente
dalle modifiche proposte dalla maggioranza della Commissione. Se si
delinea un organismo che non funziona in modo continuativo ma a
spot, l'articolo 7 non ha senso e non va creato un apparato
permanente a supporto.
Il vicepresidente MAZZA presenta gli emendamenti 19 e 20 che,
cogliendo in parte le argomentazioni del consigliere Zanca, mirano
comunque a mantenere l'autonomia della Consulta. Se nessuno è
contrario, propone di sospendere l'esame dell'articolo 7 per
consentirne un ulteriore approfondimento e, prima di terminare la
seduta, esaminare l'articolo 8, sul quale insistono gli emendamenti
13/Lombardi e 1/Nervegna, Lombardi e Varani.
Emendamento 13/Lombardi
Art. 8 - Al punto 2 si propone di far terminare il periodo dopo le
parole tre componenti , eliminando il resto della frase.
Emendamento 1/Nervegna, Lombardi e Varani
Art. 8 - Funzionamento e poteri istruttori
Comma 4 aggiuntivo - Dopo le parole a maggioranza dei presenti
aggiungere le parole o all'unanimità qualora siano presenti solo
tre membri al momento della votazione .
Il consigliere LOMBARDI ritira l'emendamento 1.
Con separate votazioni di uguale esito la Commissione approva
all'unanimità
con 26 voti favorevoli - DS, FI, AN, PRC, SDI e IdV -
l'emendamento 13/Lombardi e l'articolo 8 così come emendato.
La seduta termina alle ore 12,20.
Verbale approvato nella seduta del 18 settembre 2007.
Il Segretario Il Vicepresidente
Nicoletta Tartari Ugo Mazza