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Legislatura VIII - Commissione VI - Verbale del 05/06/2007 antimeridiano

    Testo

    Verbale n. 12
    Seduta del 5 giugno 2007
    Il giorno 5 giugno 2007 alle ore 10,55 si è riunita presso la sede
    dell'Assemblea Legislativa in Bologna Viale A. Moro 50, la
    Commissione Attuazione dello Statuto convocata con nota Prot. n.
    10439 del 30 maggio 2007.
    Partecipano alla seduta i Commissari:
    Cognome e Nome Qualifica Gruppo Voto
    BORGHI Gianluca Presidente Misto 1 Assente
    MAZZA Ugo Vice Uniti nell'Ulivo- 7 Presente
    Presidente DS
    VARANI Gianni Vice FI 3 Assente
    Presidente
    BARBIERI Marco Componente Uniti nell'Ulivo - 3 Assente
    DL Margherita
    BORTOLAZZI Componente PdCI 1 Assente
    Donatella
    DELCHIAPPO Renato Componente PRC 3 Presente
    GARBI Roberto Componente Uniti nell'Ulivo - 2 Assente
    DS
    GUERRA Daniela Componente Verdi per la pace 1 Assente
    LOMBARDI Marco Componente FI 3 Presente
    MANCA Daniele Componente Uniti nell'Ulivo - 1 Assente
    DS
    MEZZETTI Massimo Componente Uniti nell'Ulivo - 5 Presente
    DS
    MONACO Carlo Componente Per 1 Assente
    L'Emilia-Romagna
    MONARI Marco Componente Uniti nell'Ulivo - 1 Presente
    DL Margherita
    NANNI Paolo Componente Italia dei Valori 1 Presente
    con Di Pietro
    NERVEGNA Antonio Componente FI 3 Assente
    NOE' Silvia Componente UDC - Unione dei 1 Assente
    Dem. Crist.
    PARMA Maurizio Componente Lega Nord Padania 3 Assente
    E. e R.
    SALSI Laura Componente Uniti nell'Ulivo - 2 Presente
    DS
    TAGLIANI Tiziano Componente Uniti nell'Ulivo - 3 Assente
    DL Margherita
    VECCHI Alberto Componente AN 4 Presente
    ZANCA Paolo Componente Uniti nell'Ulivo 1 Presente
    -SDI
    Il consigliere Nino BERETTA sostituisce il consigliere Roberto
    GARBI.
    Sono presenti: A. Voltan (Responsabile Servizio Legislativo e
    Qualità della Legislazione); G. Vinci (Professional Servizio
    Coordinamento Commissioni); R. Ghedini (Servizio Informazioni per la
    Stampa); Z. Montanari; A. Ruggiero.
    Presiede la seduta: Ugo MAZZA
    Assiste il segretario: Nicoletta TARTARI
    Resocontista: Nicoletta TARTARI
    La seduta inizia alle ore 10,55.
    Sono presenti il vicepresidente Mazza e i consiglieri Lombardi,
    Nanni, Salsi, Mezzetti, Zanca, Vecchi, Monari e Beretta (in
    sostituzione del consigliere Garbi).
    1934 - Progetto di legge d'iniziativa dei consiglieri Zanca,
    Villani, Richetti, Aimi, Rivi e Corradi recante: Costituzione e
    funzionamento della Consulta di Garanzia statutaria (13 11 06).
    Il vicepresidente MAZZA invita ad aprire la discussione sui temi più
    rilevanti già emersi nelle precedenti sedute, ed in particolare
    sull'art. 1 e l'art. 9; di quest'ultimo articolo il consigliere
    Zanca, a seguito del dibattito svolto, ha presentato una nuova
    proposta di riscrittura, unitamente ad una proposta di emendamento
    dell'art. 55 della proposta di regolamento da esaminare in Aula.
    Art. 9
    Parere di conformità allo statuto
    1. Il parere di conformità allo statuto dei progetti di legge e dei
    regolamenti può essere richiesto alla Consulta di garanzia
    statutaria, tramite il Presidente dell'Assemblea legislativa, dai
    singoli gruppi consiliari o da un quinto dei consiglieri regionali.
    2. La richiesta di parere può essere presentata solo dopo
    l'approvazione finale in Aula dell'intero provvedimento, prima della
    sua promulgazione. L'istanza sospende la procedura legislativa di
    approvazione di cui all'articolo 52, comma 1, dello statuto e deve
    essere formulata in modo da indicare:
    a) le disposizioni del progetto di legge o di regolamento che si
    ritengono contrarie alle norme statutarie;
    b) le disposizioni dello statuto che si ritengono violate;
    c) i motivi della violazione.
    4. La Consulta si dovrà esprimere entro 15 giorni dalla richiesta e
    dovrà trasmettere il proprio parere al Presidente dell'Assemblea.
    Questi lo comunica immediatamente ai consiglieri regionali e dispone
    per l'iscrizione al primo punto dell'ordine del giorno della prima
    seduta utile dell'Assemblea.
    5. L'Assemblea, presa visione del parere, può decidere di non
    recepire o di recepire, in tutto o in parte, il parere della
    Consulta di garanzia, apportando le eventuali modifiche al testo del
    provvedimento oggetto di rilievi, motivando in ogni caso la propria
    decisione con apposito ordine del giorno.
    6. Il testo del provvedimento finale, sottoposto al parere della
    Consulta di garanzia statutaria, sia che venga modificato, sia che
    non venga modificato dall'Aula, entra immediatamente in vigore
    secondo le disposizioni di cui all'articolo 55 dello statuto.
    Emendamento modificativo da portare in Aula al progetto di
    regolamento interno
    Art. 55
    Pareri della Consulta di garanzia statutaria
    1. La Consulta di garanzia statutaria esprime pareri su istanza dei
    singoli gruppi consiliari o di un quinto dei consiglieri regionali,
    ai sensi dell'articolo 69, comma 1, lettera c), dello statuto e
    della legge regionale istitutiva.
    2. La richiesta di parere deve essere strutturata in modo da
    indicare la legge o il regolamento regionale che si presume violata,
    i motivi della violazione e le norme o le disposizioni statutarie
    che si ritengono effettivamente in contrasto.
    3. La richiesta di parere, strutturata secondo le indicazioni del
    comma 2, deve essere inoltrata alla Consulta tramite il Presidente
    dell'Assemblea legislativa, che provvede anche alla sua
    pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione entro i cinque
    giorni successivi.
    4. Il Presidente della Consulta assegna in via d'urgenza ad uno dei
    componenti del collegio il compito di istruire la richiesta.
    5. Entro quindici giorni dalla data di assegnazione, la Consulta
    adotta il proprio parere e lo trasmette al Presidente dell'Assemblea
    legislativa.
    6. Il Presidente dell'Assemblea sottopone all'esame dell'Aula il
    parere della Consulta nella prima seduta utile e provvede alla sua
    pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione nei cinque
    giorni successivi.
    L'art. 9 così riscritto prevede che la richiesta di parere alla
    Consulta sia presentata dopo l'approvazione finale del provvedimento
    e prima della promulgazione. Il consigliere Lombardi ha presentato
    gli emendamenti dal n. 11 al n. 14 (sugli articoli 1, 8 e 16),
    complessivamente volti a portare da cinque a tre il numero dei
    componenti della Consulta, non prevedendo quelli nominati dal
    Consiglio delle autonomie locali, in vista di una modifica dello
    statuto in tal senso. Va chiarito se in questo modo la Consulta può
    essere già pienamente operativa o se occorre elaborare un'apposita
    norma transitoria in sostituzione di quella ora contenuta nell'art.
    16.
    Il consigliere ZANCA considera opportuno rendere esplicito
    l'orientamento emerso nel dibattito in commissione, che viene colto
    dagli emendamenti presentati dal consigliere Lombardi: se
    l'attivazione della Consulta spetta esclusivamente all'Assemblea
    prima della promulgazione, occorre rendere congrua la composizione
    della Consulta con questo indirizzo, non prevedendo più i componenti
    di nomina del Cal. Suggerisce di integrare l'emendamento 13
    togliendo anche almeno dall'art. 8, comma 2. Per modificare questa
    composizione occorre anche modificare lo statuto, che richiede sei
    mesi di tempo prima di entrare in vigore, considerando anche i
    termini per l'eventuale referendum confermativo. Comunque, la
    Consulta potrà funzionare non appena approvata la legge istitutiva e
    contestualmente si presenterà la proposta di modifica dello statuto,
    rendendo appunto esplicito il percorso.
    Il vicepresidente MAZZA obietta che lo statuto, per varie ragioni,
    potrebbe non essere modificato anche se la proposta venisse
    presentata contestualmente al progetto di legge istitutivo della
    Consulta. Per questo ritiene opportuno che la legge possa funzionare
    anche a statuto invariato senza dover essere necessariamente
    modificata: a tale scopo valuta utile una norma transitoria, così
    come il mantenimento del comma 2 dell'art. 3 (non considerato dagli
    emendamenti del consigliere Lombardi) che norma l'elezione dei
    componenti da parte del Cal. Invita il consigliere Zanca ad
    illustrare la proposta di riscrittura dell'art. 9.
    Il consigliere LOMBARDI ritiene sia più utile anche per il futuro
    mantenere la formulazione dell'emendamento 13 così come presentato,
    limitandolo all'eliminazione dei riferimenti ai componenti di nomina
    del Cal.
    Il consigliere ZANCA illustra la proposta di riscrittura dell'art.
    9, segnalando che la previsione dell'ultimo comma rende
    immediatamente esecutivo il provvedimento finale, così che anche nel
    caso di richiesta di parere alla Consulta la promulgazione e
    l'entrata in vigore non siano posticipate per più di dieci giorni.
    Il consigliere MEZZETTI condivide complessivamente il contenuto
    della proposta. Per evitare un appesantimento della procedura,
    propone di modificare il comma 4 esplicitando che il provvedimento
    oggetto del parere della Consulta torna all'esame dell'Aula solo
    qualora se ne rilevi la non conformità.
    Il consigliere ZANCA, rispondendo al vicepresidente Mazza, chiarisce
    che la richiesta di parere è da intendersi non sia da porsi in corso
    di seduta dato che riguarda un provvedimento su cui c'è già stata la
    votazione finale.
    Il vicepresidente MAZZA evidenzia che occorre allora prevedere un
    termine entro cui la richiesta di parere deve essere avanzata,
    evitando che nel frattempo si proceda alla promulgazione. Propone
    che la richiesta di parere sia preannunciata in Aula, nel corso
    della dichiarazione di voto finale sul provvedimento. Concorda con
    il consigliere Mezzetti sull'opportunità di modificare il comma 4.
    Ritiene opportuno puntualizzare nel comma 5 che le modifiche al
    provvedimento riguardano solo i punti su cui la Consulta abbia
    rilevato la non conformità e che l'ordine del giorno che motiva le
    decisioni dell'Assemblea va approvato solo qualora non si accolga in
    toto il parere.
    Il consigliere ZANCA propone una differente formulazione dei commi 4
    e 5 che accolga le riflessioni espresse, osservando che però non è
    possibile che la richiesta di parere, dovendo avere ad oggetto un
    provvedimento già approvato, sia preannunciata in dichiarazione di
    voto, quando sul provvedimento non c'è ancora stata la votazione
    finale.
    Il consigliere MEZZETTI fa proprie le considerazioni del
    vicepresidente Mazza a proposito dei rischi di una promulgazione in
    tempi molto brevi per evitare l'attivazione della Consulta:
    l'annuncio in Aula va visto come un passaggio politico (che rende
    inopportuna un'immediata promulgazione), al quale deve seguire la
    formalizzazione della richiesta di parere.
    Il consigliere ZANCA obietta che un annuncio politico non si fa in
    Aula, ma tramite un comunicato alle agenzie di stampa. Prevedere
    l'annuncio di richiesta del parere nella dichiarazione di voto
    finale comporta il rischio che se non si annuncia non si può poi
    richiedere il parere: è un'eccessiva complicazione. Per fugare i
    timori di una promulgazione accelerata, osserva che in ogni caso tra
    l'approvazione e la promulgazione trascorrono sempre alcuni giorni,
    necessari agli uffici per predisporre gli atti.
    Il consigliere LOMBARDI suggerisce di prevedere che sia la Giunta
    per il regolamento a vigilare sulla procedura. In alternativa, si
    può prevedere che l'annuncio in Aula imponga di promulgare non prima
    del decimo giorno.
    Il vicepresidente MAZZA, al fine di evitare possibili equivoci,
    propone - con l'accordo del consigliere Zanca - di modificare il
    comma 2 sostituendo i termini procedura legislativa di
    approvazione con le parole procedura di promulga , dato che l'art.
    52 dello Statuto si riferisce a questo e non all'approvazione.
    Ribadisce che ritiene che la richiesta di attivazione della Consulta
    debba essere presentata in Aula, anche alla luce del fatto che
    sospende il procedimento legislativo.
    Entra il consigliere Delchiappo.
    Il vicepresidente MAZZA dà inizio all'esame dell'articolato,
    proponendo alla Commissione che gli emendamenti 7/Salsi e 8/Salsi
    siano da considerare come proposte di drafting sull'intero testo.
    Emendamento 7/Salsi
    In un'ottica di genere volgere al duale (ossia al maschile e
    femminile) tutto il testo (vedi Preambolo e art. 2 dello
    statuto).
    Emendamento 8/Salsi
    In tutto il testo sostituire il termine membri con il termine
    componenti .
    La Commissione concorda.
    Sull'articolo 1 insistono gli emendamenti 11/Lombardi, 12/Lombardi,
    9/Salsi, 3/Lombardi e 4/Lombardi.
    Emendamento 11/Lombardi
    Art. 1 - Al termine del punto 1 si propone di sostituire la frase
    ai sensi dell'articolo 69 dello statuto con la frase: composto
    secondo le modalità previste dall'articolo 69 dello stauto .
    Emendamento 12/Lombardi
    Art. 1 - Si propone di eliminare l'intero punto 2 (in tal modo il
    punto 3 diventa punto 2).
    Emendamento 9/Salsi
    Art. 1 - comma 2. Sostituire l'attuale testo con il seguente:
    La Consulta è composta di cinque componenti, ci cui al massimo tre
    dello stesso genere, nominati tre dall'Assemblea legislativa e due
    dal Consiglio delle Autonomie locali.
    Emendamento 3/Lombardi
    Art. 1 - Al punto 2 dopo le parole Assemblea legislativa si
    propone di aggiungere che li elegge con voto limitato ad un solo
    nominativo .
    Emendamento 4/Lombardi
    Art. 1 - Al punto 2 dopo le parole Assemblea legislativa si
    propone di aggiungere che li elegge con voto limitato ad un solo
    nominativo .
    Con separate votazioni di uguale esito la Commissione approva
    all'unanimità
    con 29 voti favorevoli - DS, FI, Margherita, AN, PRC, SDI e IdV -
    gli emendamenti 11/Lombardi e 12/Lombardi.
    Esce il consigliere Delchiappo.
    Gli emendamenti 9/Salsi e 3/Lombardi risultano preclusi.
    La Commissione approva - con 14 voti favorevoli (Mazza, FI e AN),
    12 contrari (DS, Margherita, SDI e IdV), nessun astenuto -
    l'emendamento 4/Lombardi.
    La Commissione approva all'unanimità
    con 26 voti favorevoli - DS, FI, Margherita, AN, SDI e IdV -
    l'articolo 1 così come emendato.
    Sull'articolo 2 insiste l'emendamento 10/Mazza.
    Emendamento 10/Mazza
    Il comma 1 dell'art. 2 è modificato nel modo seguente:
    1. La Consulta svolge le seguenti funzioni:
    a) prende atto degli eventi che causano l'anticipata cessazione
    dalla carica degli organi elettivi;
    Le attuali lettere a), b) e c) restano invariate ma diventano
    lettere b), c) e d).
    Con separate votazioni di uguale esito la Commissione approva
    all'unanimità
    con 26 voti favorevoli - DS, FI, Margherita, AN, SDI e IdV -
    l'emendamento 10/Mazza e l'articolo 2 così come emendato.
    Entra il consigliere Delchiappo.
    Con separate votazioni di uguale esito la Commissione approva
    all'unanimità
    con 29 voti favorevoli - DS, FI, Margherita, AN, PRC, SDI e IdV -
    gli articoli 3, 4 e 5.
    Sull'articolo 6 insiste l'emendamento 2/Nanni; il vicepresidente
    Mazza presenta gli emendamenti 15 e 16.
    Emendamento 2/Nanni
    Art. 6 - Trattamento economico
    Il comma 1 è sostituito dal seguente:
    1. Al Presidente e ai componenti della Consulta è corrisposto un
    compenso pari a 250 a seduta.
    Emendamento 15/Mazza
    Sostituire indennità mensile di funzione per dodici mensilità con
    un gettone di presenza .
    Emendamento 16/Mazza
    Art. 6 - comma 1. Togliere da con riferimento fino alla fine.
    Il consigliere LOMBARDI ritiene che la proposta del consigliere
    Nanni (attribuire ai componenti della Consulta un compenso pari a
    250 euro a seduta) non sia coerente con la volontà di creare un
    organismo autorevole, dato che un modesto gettone di presenza non
    agevolerebbe la partecipazione di figure di alto profilo
    professionale.
    Il consigliere VECCHI trova sensato prevedere un congruo compenso
    economico a fronte di un alto valore dell'attività svolta, ma, come
    emerso dalla discussione, dai pareri della Consulta non scaturiscono
    effetti giuridici diretti: si tratta di un organismo che deve essere
    attuato perché previsto nello statuto, ma che non si rileva di
    particolare utilità.
    Esce il consigliere Beretta.
    Il consigliere ZANCA obietta che la Consulta come delineata nel
    progetto di legge aveva un preciso ruolo, dato che era aperta anche
    all'esterno dell'Assemblea, che è stato stravolto dalla discussione
    fatta, che la delinea come un organismo interno dell'Assemblea.
    Pertanto propone - presentando l'emendamento 17 - che alla Consulta
    di garanzia statutaria siano attribuiti gli stessi emolumenti
    erogati alla consulta giuridica della Giunta regionale.
    Emendamento 17/Zanca
    All'emendamento 15 aggiungere uguale nella quantità a quello
    erogato ai componenti la consulta giuridica della Giunta
    regionale .
    Il consigliere MEZZETTI ritiene preferibile mantenere la proposta
    dell'emolumento in capo all'Ufficio di presidenza dell'Assemblea,
    non fissandolo nella legge. Condivide l'emendamento 15 che prevede
    un gettone di presenza invece di un'indennità di funzione, slegata
    dall'effettivo svolgimento di un'attività.
    Il consigliere NANNI, valutando positivamente l'emendamento 15 che
    elimina il riferimento all'indennità mensile dei consiglieri, ritira
    l'emendamento 2.
    La consigliera SALSI condivide le considerazioni del consigliere
    Mezzetti sull'opportunità di individuare un gettone di presenza
    anziché un'indennità.
    Il consigliere LOMBARDI obietta che il gettone di presenza non tiene
    conto del lavoro svolto dal componente della Consulta a cui viene di
    volta in volta affidato il compito di curare il lavoro istruttorio e
    la relazione. Ribadisce che l'autorevolezza della Consulta è
    garantita anche dal prestigio e dalla professionalità dei
    componenti.
    Entra il consigliere Beretta.
    Il consigliere NANNI osserva che, come succede anche in altri
    settori, più che l'ammontare del compenso è la possibilità di poter
    far parte di un organismo della Regione che, dando prestigio, è in
    grado di attrarre la disponibilità di professionisti di alto
    livello.
    Il vicepresidente MAZZA si esprime contro l'emendamento 17, che
    trova incoerente con il resto del progetto perché vincola l'Ufficio
    di presidenza e l'Assemblea nella propria proposta circa l'ammontare
    del compenso.
    Il consigliere ZANCA rileva l'errata classificazione
    dell'emendamento 15 quale subemendamento all'emendamento 2; dopo i
    chiarimenti del vicepresidente Mazza sui propri emendamenti 15 e 16,
    presenta l'emendamento 18 - in sostituzione del 17, da intendersi
    ritirato - che lascia in capo all'Ufficio di presidenza la proposta
    dell'ammontare del compenso, purchè non inferiore ai compensi
    erogati alla consulta giuridica della Giunta regionale, organismo
    non disciplinato ma analogo alla Consulta di garanzia statutaria
    come emersa dalla discussione svolta in Commissione.
    Emendamento 18/Zanca
    All'emendamento 15 aggiungere non inferiore ad emolumenti
    analogamente erogati alla consulta giuridica regionale .
    Il vicepresidente MAZZA si esprime contro l'emendamento 18 per gli
    stessi motivi per cui era contrario all'emendamento 17.
    Il consigliere NANNI annuncia che non partecipa al voto
    sull'emendamento 18 perché non è a conoscenza del funzionamento e
    degli emolumenti della consulta giuridica cui si fa riferimento. Si
    riserva di esprimersi, eventualmente, in Aula.
    Il consigliere DELCHIAPPO si associa alla dichiarazione del
    consigliere Nanni e annuncia di non partecipare al voto
    sull'emendamento 18.
    Anche il consigliere VECCHI dichiara di non essere a conoscenza
    dell'esistenza, del funzionamento e dei compensi della consulta
    giuridica.
    Il consigliere ZANCA osserva che i nominativi dei componenti la
    consulta giuridica regionale sono ricavabili dai siti internet e i
    compensi dal bilancio consuntivo della Regione. Specifica che il
    senso del proprio emendamento non pone limiti, ma fornisce solo un
    riferimento minimo per la determinazione dell'ammontare.
    Con separate votazioni di uguale esito la Commissione approva -
    con 26 voti favorevoli (DS, Margherita, AN, PRC, SDI e IdV),
    3 contrari (FI), nessun astenuto -
    gli emendamenti 15/Mazza e 16/Mazza.
    La Commissione respinge - con 4 voti favorevoli (FI e SDI), 17
    contrari
    (DS e Margherita), 4 astenuti (AN) - l'emendamento 18/Zanca.
    I consiglieri Delchiappo e Nanni non partecipano al voto.
    La Commissione approva - con 22 voti favorevoli
    (DS, Margherita, PRC, SDI e IdV), 3 contrari (FI), 4 astenuti (AN) -
    l'articolo 6 così come emendato.
    Il vicepresidente MAZZA chiede al relatore Zanca chiarimenti sul
    comma 3 dell'articolo 7.
    Escono i consiglieri Monari e Beretta.
    Il consigliere ZANCA spiega che il comma 3 mirava a garantire
    autonomia totale ad una Consulta di garanzia statutaria disegnata
    quale istituzione della Regione. L'intero articolo 7 può ora essere
    eliminato: non ha più ragione d'essere poiché la Consulta è ora
    pensata come un gruppo di consulenti.
    Il consigliere MEZZETTI dissente dal relatore: la struttura della
    Consulta deve potersi avvalere di beni e servizi per svolgere la
    propria attività in autonomia, anche se i componenti ricevono un
    gettone di presenza e non un'indennità.
    Il consigliere ZANCA precisa che non si riferisce al tema
    dell'indennità dei componenti ma all'articolo 9 che si sta
    riscrivendo: nel progetto di legge la Consulta svolgeva uno
    specifico ruolo istituzionale che viene trasformato profondamente
    dalle modifiche proposte dalla maggioranza della Commissione. Se si
    delinea un organismo che non funziona in modo continuativo ma a
    spot, l'articolo 7 non ha senso e non va creato un apparato
    permanente a supporto.
    Il vicepresidente MAZZA presenta gli emendamenti 19 e 20 che,
    cogliendo in parte le argomentazioni del consigliere Zanca, mirano
    comunque a mantenere l'autonomia della Consulta. Se nessuno è
    contrario, propone di sospendere l'esame dell'articolo 7 per
    consentirne un ulteriore approfondimento e, prima di terminare la
    seduta, esaminare l'articolo 8, sul quale insistono gli emendamenti
    13/Lombardi e 1/Nervegna, Lombardi e Varani.
    Emendamento 13/Lombardi
    Art. 8 - Al punto 2 si propone di far terminare il periodo dopo le
    parole tre componenti , eliminando il resto della frase.
    Emendamento 1/Nervegna, Lombardi e Varani
    Art. 8 - Funzionamento e poteri istruttori
    Comma 4 aggiuntivo - Dopo le parole a maggioranza dei presenti
    aggiungere le parole o all'unanimità qualora siano presenti solo
    tre membri al momento della votazione .
    Il consigliere LOMBARDI ritira l'emendamento 1.
    Con separate votazioni di uguale esito la Commissione approva
    all'unanimità
    con 26 voti favorevoli - DS, FI, AN, PRC, SDI e IdV -
    l'emendamento 13/Lombardi e l'articolo 8 così come emendato.
    La seduta termina alle ore 12,20.
    Verbale approvato nella seduta del 18 settembre 2007.
    Il Segretario Il Vicepresidente
    Nicoletta Tartari Ugo Mazza
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