Testo
Verbale n. 13
Seduta del 19 giugno 2007
Il giorno 19 giugno 2007 alle ore 10,45 si è riunita presso la sede
dell'Assemblea Legislativa in Bologna Viale A. Moro 50, la
Commissione Attuazione dello Statuto convocata con nota Prot. n.
11457 del 13 giugno 2007.
Partecipano alla seduta i Commissari:
Cognome e Nome Qualifica Gruppo Voto
BORGHI Gianluca Presidente Misto 1 Presente
MAZZA Ugo Vice Uniti nell'Ulivo- 7 Presente
Presidente DS
VARANI Gianni Vice FI 3 Presente
Presidente
BARBIERI Marco Componente Uniti nell'Ulivo - 3 Presente
DL Margherita
BORTOLAZZI Componente PdCI 1 Assente
Donatella
DELCHIAPPO Renato Componente PRC 3 Presente
GARBI Roberto Componente Uniti nell'Ulivo - 2 Presente
DS
GUERRA Daniela Componente Verdi per la pace 1 Assente
LOMBARDI Marco Componente FI 3 Presente
MANCA Daniele Componente Uniti nell'Ulivo - 1 Assente
DS
MEZZETTI Massimo Componente Uniti nell'Ulivo - 5 Presente
DS
MONACO Carlo Componente Per 1 Assente
L'Emilia-Romagna
MONARI Marco Componente Uniti nell'Ulivo - 1 Presente
DL Margherita
NANNI Paolo Componente Italia dei Valori 1 Presente
con Di Pietro
NERVEGNA Antonio Componente FI 3 Presente
NOE' Silvia Componente UDC - Unione dei 1 Assente
Dem. Crist.
PARMA Maurizio Componente Lega Nord Padania 3 Presente
E. e R.
SALSI Laura Componente Uniti nell'Ulivo - 2 Presente
DS
TAGLIANI Tiziano Componente Uniti nell'Ulivo - 3 Presente
DL Margherita
VECCHI Alberto Componente AN 4 Presente
ZANCA Paolo Componente Uniti nell'Ulivo 1 Presente
-SDI
Sono presenti: A. Voltan (Responsabile Servizio Legislativo e
Qualità della Legislazione); G. Vinci (Professional Servizio
Coordinamento Commissioni); M. Veronese (Professional Servizio
Legislativo); R. Ghedini (Servizio Informazioni per la Stampa); A.
Ruggiero.
Presiede la seduta: Gianluca BORGHI
Assiste il segretario: Nicoletta TARTARI
Resocontista: Nicoletta TARTARI
La seduta inizia alle ore 10,45.
Sono presenti il presidente Borghi e i consiglieri Mazza, Salsi,
Nanni, Mezzetti, Monari, Barbieri, Garbi, Zanca, Lombardi e Varani.
1934 - Progetto di legge d'iniziativa dei consiglieri Zanca,
Villani, Richetti, Aimi, Rivi e Corradi recante: Costituzione e
funzionamento della Consulta di Garanzia statutaria (13 11 06).
Il presidente BORGHI annuncia che è in corso di distribuzione
l'emendamento 21 presentato dal consigliere Zanca, sostitutivo
dell'intero articolo 9, e propone di esaminare l'articolo 7, sospeso
nella precedente seduta, su cui insistono gli emendamenti del
consigliere Mazza nn. 19 e 20.
Emendamento 19/Mazza
Art. 7 - comma 1. Sostituire finanziaria con regolamentare .»
Emendamento 16/Mazza
Comma 3. Abolito.»
Il consigliere ZANCA, valutandolo funzionale alle decisioni in
merito all'articolo 7, illustra l'emendamento 21.
Emendamento 21/Zanca
Art. 9
Parere di conformità allo statuto
1. Il parere di conformità allo statuto dei progetti di legge e dei
regolamenti può essere richiesto alla Consulta di garanzia
statutaria, tramite il Presidente dell'Assemblea legislativa, dai
singoli gruppi consiliari o da un quinto dei consiglieri regionali.
2. La richiesta di parere può essere presentata solo dopo
l'approvazione finale in Aula dell'intero provvedimento, prima della
sua promulgazione. L'istanza sospende la procedura legislativa di
approvazione di cui all'articolo 52, comma 1, dello statuto e deve
essere formulata in modo da indicare:
a) le disposizioni del progetto di legge o di regolamento che si
ritengono contrarie alle norme statutarie;
b) le disposizioni dello statuto che si ritengono violate;
c) i motivi della violazione.
4. La consulta si dovrà esprimere entro 15 giorni dalla richiesta e
dovrà trasmettere il proprio parere al Presidente dell'Assemblea che
lo comunica immediatamente ai consiglieri regionali. Se il parere
della Consulta accoglie in tutto o in parte i rilievi formulati, il
Presidente dispone anche per l'iscrizione al primo punto dell'ordine
del giorno della prima seduta utile dell'Assembla. Diversamente, il
presidente procede direttamente secondo le modalità di cui al comma
6.
5. L'Assemblea, presa visione del parere, può decidere di non
recepire o di recepire, in tutto o in parte, il parere della
Consulta di garanzia, apportando le eventuali modifiche al testo del
provvedimento oggetto di rilievi, motivando nel primo caso la
propria decisione con apposito ordine del giorno.
6. Il testo del provvedimento final, sottoposto al parere della
Consulta di garanzia statutaria, sia che venga modificato, sia che
non venga modificato dall'Aula, entra immediatamente in vigore
secondo le disposizioni di cui all'articolo 55 dello statuto.»
Emendamento modificativo da portare in Aula al progetto di
regolamento interno
Art. 55
Pareri della Consulta di garanzia statutaria
1. La Consulta di garanzia statutaria esprime pareri su istanza dei
singoli gruppi consiliari o di un quinto dei consiglieri regionali,
ai sensi dell'articolo 69, comma 1, lettera c), dello statuto e
della legge regionale istitutiva.
2. La richiesta di parere deve essere strutturata in modo da
indicare la legge o il regolamento regionale che si presume violata,
i motivi della violazione e le norme o le disposizioni statutarie
che si ritengono effettivamente in contrasto.
3. La richiesta di parere, strutturata secondo le indicazioni del
comma 2, deve essere inoltrata alla Consulta tramite il Presidente
dell'Assemblea legislativa, che provvede anche alla sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione entro i cinque
giorni successivi.
4. Il Presidente della Consulta assegna in via d'urgenza ad uno dei
componenti del collegio il compito di istruire la richiesta.
5. Entro quindici giorni dalla data di assegnazione, la Consulta
adotta il proprio parere e lo trasmette al Presidente dell'Assemblea
legislativa.
6. Il Presidente dell'Assemblea sottopone all'esame dell'Aula il
parere della Consulta nella prima seduta utile e provvede alla sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione nei cinque
giorni successivi.»
Il consigliere evidenzia che l'emendamento raccoglie le osservazioni
emerse nel corso della discussione finora svolta e che va correlato
alla proposta di modifica dell'art. 55 della proposta di regolamento
interno in distribuzione congiuntamente. In merito al gettone di
presenza di cui si era discusso della precedente seduta, fornisce le
informazioni che ha raccolto sull'organismo della Giunta a cui aveva
fatto riferimento: la commissione di consulenza giuridica è composta
da 18 componenti (di cui legge l'elenco), che percepiscono un
compenso di 464 euro a seduta, oltre agli oneri fiscali e
previdenziali. Preannuncia che chiederà se ciascuno di tali
componenti ha ricevuto altri incarichi da parte della Regione.
Entrano i consiglieri Vecchi e Tagliani, esce il consigliere
Barbieri.
In mancanza di ulteriori interventi, il presidente pone in votazione
gli emendamenti e l'art. 7.
Con separate votazioni di uguale esito la Commissione approva
all'unanimità
con 33 voti favorevoli - DS, FI, Margherita, AN, Misto, SDI e IdV -
gli emendamenti 19/Mazza, 20/Mazza e l'articolo 7 così come
emendato.
Il consigliere LOMBARDI chiede di formulare più chiaramente il comma
4 dell'art. 9 per quanto riguarda l'argomento che viene iscritto
all'ordine del giorno dell'Assemblea in seguito al parere della
Consulta che accolga in tutto o in parte i rilievi formulati nella
richiesta.
Il consigliere ZANCA spiega che l'iscrizione riguarda esclusivamente
i punti del provvedimento che sono stati oggetto del parere della
Consulta.
Esce il consigliere Varani.
Il consigliere MAZZA ribadisce le perplessità già manifestate nelle
precedenti sedute circa il momento in cui viene chiesto il parere.
Anche nella formulazione dell'emendamento 21 è possibile che i
consiglieri concludano l'approvazione di un provvedimento normativo
in una certa formulazione e apprendano in seguito, al di fuori di
ogni confronto politico, che su tale provvedimento è stato richiesto
il parere della Consulta; resta quindi possibile un'esclusione
dell'Aula, oltre che una difficoltà a richiedere il parere nei pochi
giorni prima della promulgazione. È necessario far tornare il
momento della richiesta del parere in Aula, rendendola pubblica e
oggetto di discussione. Propone di sostituire, nel comma 4, le
parole consiglieri regionali con Consiglio regionale , rendendo
maggiormente evidente che la comunicazione del parere va fatta a
tutti i consiglieri e non solo a coloro che lo hanno richiesto.
Rileva infine la non compatibilità del comma 6 con la possibilità
che venga richiesta l'immediata entrata in vigore del provvedimento
normativo approvato.
Il consigliere LOMBARDI considera che l'aver posto un numero minimo
di consiglieri che possa richiedere il parere rende superfluo un
dibattito in Aula, considerato che la Consulta esprime un parere
tecnico.
Entra il consigliere Nervegna.
Il consigliere MEZZETTI, accedendo all'argomentazione del
consigliere Lombardi, chiede allora se ha senso inserire i motivi
della violazione nella richiesta di parere, come previsto dalla
lettera c) del comma 2. Dopo le precisazioni del consigliere Zanca -
secondo il quale nella lettera c) ci si riferisce alle norme
statutarie che si ritengono violate da norme del provvedimento su
cui si richiede il parere -, propone di sostituire violazione con
richiesta di parere .
Il consigliere ZANCA concorda con la modifica proposta dal
consigliere Mezzetti. Per accogliere i rilievi del consigliere
Lombardi, propone di inserire al termine del secondo periodo del
comma 4 le parole dell'oggetto su cui è stato richiesto il parere
e, su suggerimento del presidente e dei consiglieri Mazza e Vecchi,
di sostituire al termine del primo periodo le parole ai
consiglieri con a tutti i consiglieri . Su indicazione dei
consiglieri Mazza e Mezzetti, propone di eliminare nel comma 6 la
parola immediatamente .
Entra il consigliere Parma.
Il presidente BORGHI, al fine di evitare ulteriori dilatazioni della
procedura, propone di inserire al comma 2 un termine di 24 ore dopo
l'approvazione in Aula entro cui avanzare la richiesta di parere. In
questo modo si potrebbe rispondere all'esigenza di certezza esposta
dal consigliere Mazza. Ricapitola infine le modifiche concordate.
La Commissione approva all'unanimità
con 36 voti favorevoli - DS, FI, Margherita, AN, LN, Misto, SDI e
IdV -
l'emendamento 21/Zanca così come modificato,
interamente sostitutivo dell'articolo 9.
Sugli articoli 10 e 11 insiste l'emendamento 6/Lombardi; il
consigliere Mazza presenta gli emendamenti 22 e 23 sull'articolo 11.
Emendamento 6/Lombardi
Si propone di invertire i numeri degli articoli 10 e 11.»
Emendamento 22/Mazza
Art. 11 - Al comma 1 la frase La Consulta, in tutti i casi in cui
viene chiamata ad esprimere il proprio parere può è sostituita
dalla frase Quando è chiamata ad esprimere parere di conformità ai
sensi dell'art. 9, la Consulta può .»
Emendamento 23/Mazza
Art. 11 - Al comma 1 lettere a) e b) sostituire di leggi con dei
progetti di legge .»
Il consigliere LOMBARDI illustra l'emendamento 6, che propone di
invertire la posizione degli articoli 10 e 11.
Il consigliere MAZZA osserva che l'articolo 10 interviene sul tema
particolarmente delicato dei rapporti con la società civile per
quanto attiene ad iniziativa popolare e referendum: in capo alla
Consulta vengono posti ampi poteri. Ha alcune perplessità sulla
previsione del comma 5, in base alla quale la Consulta determina i
tempi di indizione dei referendum.
Escono i consiglieri Garbi e Nanni.
Il consigliere ZANCA segnala che i tempi di indizione dei referendum
sono fissati dalle leggi, anche nazionali, che stabiliscono sempre
un periodo entro cui devono svolgersi. Il comma 5 significa che,
all'interno dei limiti fissati dalla legge, spetta alla Consulta
determinare la data di svolgimento. Ricorda che finora tale
determinazione era compiuta dal Presidente della Giunta, ciò che è
stato fonte di notevoli difficoltà in occasione dell'unico
referendum regionale, quello sulla scuola, risolte con un inusuale
ricorso al parere delle sezioni congiunte del Consiglio di Stato. La
legislazione regionale in proposito presenta potestà frammentate tra
Presidente della Giunta e Presidente dell'Assemblea; nel corso del
dibattito sullo statuto, è stata la Presidenza della Giunta a
richiedere che tali potestà fossero riunite in capo alla Consulta.
Con separate votazione di uguale esito la Commissione approva
all'unanimità
con 33 voti favorevoli - DS, FI, Margherita, AN, LN, Misto e SDI -
l'emendamento 6/Lombardi, quindi l'emendamento 22/Mazza,
l'emendamento 23/Mazza e l'articolo 11 (ora articolo 10) così come
emendato.
Il consigliere MAZZA aderisce alle considerazioni svolte dal
consigliere Zanca sull'opportunità di affidare ad un organo terzo
l'indizione dei referendum, nel rispetto dei termini previsti dalle
leggi.
La Commissione approva all'unanimità
con 33 voti favorevoli - DS, FI, Margherita, AN, LN, Misto e SDI -
l'articolo 10 (ora articolo 11).
Sull'articolo 12 insistono gli emendamenti del consigliere Mazza nn.
24, 25 e 26.
Emendamento 24/Mazza
Art. 12 - Il comma 1 è eliminato.»
Emendamento 25/Mazza
Art. 12 - Al comma 2 sono eliminate le parole con ricorso
diretto .»
Emendamento 26/Mazza
Art. 12 - Ai commi 3 e 4 le parole il ricorso è proposto sono
sostituite dalle parole la richiesta di parere è avanzata .»
La Commissione approva all'unanimità
con 33 voti favorevoli - DS, FI, Margherita, AN, LN, Misto e SDI -
l'emendamento 24/Mazza.
Il consigliere MAZZA, in seguito alla richiesta di chiarimenti del
consigliere Zanca, segnala che ritiene il comma 1 ripetitivo del
comma 2 e per questo ha proposto di eliminarlo (emendamento 24) e di
cassare nel comma 2 le parole con ricorso diretto (emendamento
25), che, secondo il presidente Borghi, richiamano il ricorso
dinanzi alla Corte costituzionale.
Entrano i consiglieri Nanni e Delchiappo.
Il consigliere ZANCA propone di integrare l'emendamento 25,
sostituendo le parole con ricorso diretto con direttamente ,
esplicitando così che l'attivazione della Consulta per i conflitti
di competenza tra gli organi statutari non deve subire alcun
passaggio intermedio.
Con separate votazioni di uguale esito la Commissione approva
all'unanimità
con 37 voti favorevoli - DS, FI, Margherita, AN, LN, PRC, Misto, SDI
e IdV -
l'emendamento 25/Mazza così come modificato, l'emendamento 26/Mazza
e l'articolo 12 così come emendato.
Sull'articolo 13 insistono gli emendamenti del consigliere Mazza nn.
27, 28, 29, 30 e 31.
Emendamento 27/Mazza
Art. 13 - La rubrica è sostituita dalla seguente: Art. 13 Oggetto
della richiesta »
Emendamento 28/Mazza
Art. 13 - Ai comma 1 e 3 le parole il ricorso sono sostituite
dalle parole la richiesta di parere .»
Emendamento 29/Mazza
Art. 13 - Al comma 1 la parola statutari è sostituita dalle
parole indicati nel comma 2 dell'art. 12 .»
Emendamento 30/Mazza
Art. 13 - Al comma 2 le parole proporre ricorso sono sostitute
dalle parole avanzare richiesta di parere .»
Emendamento 31/Mazza
Art. 13 - Al comma 3 la lettera d) è sostituita dalle seguenti:
d) l'indicazione di qualunque norma di legge o di regolamento
regionale o statale inerente all'attribuzione statutaria contestata;
e) l'indicazione di qualunque atto o comportamento - diverso da
quello indicato alla lettera a) - tramite il quale i soggetti in
conflitto abbiano precedentemente esercitato l'attribuzione
contestata. »
Con separate votazioni di uguale esito la Commissione approva
all'unanimità
con 37 voti favorevoli - DS, FI, Margherita, AN, LN, PRC, Misto, SDI
e IdV -
l'emendamento 27/Mazza e l'emendamento 28/Mazza.
Il consigliere ZANCA chiede il motivo della proposta
dell'emendamento 29. Alla risposta del consigliere Mazza che
l'emendamento intende differenziare i diversi organi regionali,
obietta che l'art. 69 comma 1, lett. d) dello statuto prevede che la
Consulta si esprima sui conflitti di competenza di tutti gli organi
previsti nello statuto medesimo, quali il Presidente della Giunta,
la Giunta, il Presidente dell'Assemblea, l'Assemblea, le
Commissioni, i Presidenti delle Commissioni, la Conferenza dei
Presidenti dei gruppi consiliari, il Garante dell'infanzia.
Escono i consiglieri Nervegna, Parma e Delchiappo.
Il consigliere LOMBARDI specifica che esistono organi di rilievo
costituzionale, come l'Assemblea legislativa, ed altri previsti
dallo statuto.
Il consigliere MAZZA sostituisce le parole indicati nel comma 2
dell'art. 12 con previsti dallo statuto nel proprio emendamento
29.
Con separate votazioni di uguale esito la Commissione approva
all'unanimità
con 28 voti favorevoli - DS, FI, Margherita, AN, Misto, SDI e IdV -
l'emendamento 29/Mazza così come modificato e l'emendamento
30/Mazza.
Entrano i consiglieri Garbi e Delchiappo.
Con separate votazioni di uguale esito la Commissione approva
- con 26 voti favorevoli (DS, Margherita, PRC, Misto, SDI e IdV),
nessun contrario e 7 astenuti (FI, AN) -
l'emendamento 31/Mazza e l'articolo 13 così come modificato.
Sull'articolo 14 insiste l'emendamento 32/Mazza.
Emendamento 32/Mazza
Art. 13 - Ai commi 1 e 4 le parole il ricorso sono sostituite
dalle parole la richiesta di parere e di conseguenza ricorrente
con richiedente (commi 1 e 2).»
Con separate votazioni di uguale esito la Commissione approva
- con 26 voti favorevoli (DS, Margherita, PRC, Misto, SDI e IdV),
nessun contrario e 7 astenuti (FI, AN) -
l'emendamento 32/Mazza e l'articolo 14 così come modificato.
Sull'articolo 15 insistono gli emendamenti del consigliere Mazza nn.
33, 34, 35, 36 e 37.
Emendamento 33/Mazza
Art. 15 - Nel comma 1 all'inizio aggiungere Nel rispetto
dell'articolo 126 terzo comma della costituzione .»
Emendamento 34/Mazza
Art. 15 - Nel comma 1 le parole la decadenza sono sostituite
dalle parole di decadenza .»
Emendamento 35/Mazza
Art. 15 - Al comma 2 le parole individua gli atti di ordinaria
amministrazione e gli atti improrogabili che possono essere compiuti
fino all'elezione della nuova Assemblea sono sostituite dalla
parole: individua la tipologia di atti di ordinaria amministrazione
che possono essere compiuti fino all'elezione della nuova
Assemblea .»
Emendamento 36/Mazza
Art. 15 - Dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:
2 bis. Resta fermo il potere della Giunta di adottare provvedimenti
improrogabili dovuti a casi straordinari di necessità ed urgenza.
Tali provvedimenti devono essere trasmessi immediatamente dal
Presidente della Giunta al Presidente della Consulta affinché essa
esprima il proprio parere entro cinque giorni .»
Emendamento 32/Mazza
Art. 15 - Dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:
3 bis. Il presente articolo non si applica in caso di scioglimento
dell'Assemblea Legislativa o rimozione del Presidente della Giunta
disposti con decreto motivato del Presidente della Repubblica ai
sensi dell'art. 126, primo comma, della Costituzione .»
Il presidente BORGHI legge il terzo comma dell'articolo 126 della
Costituzione, a cui si propone di fare rinvio con l'emendamento 33.
Il consigliere ZANCA osserva che sussistono anche altri casi di
scioglimento anticipato dell'Assemblea oltre a quelli indicati
nell'art. 126 Costituzione e pertanto non considera opportuno
inserire un tale riferimento, che limiterebbe l'art. 15 solo a quei
casi.
Esce il consigliere Garbi.
Il consigliere LOMBARDI preferisce la formulazione attuale del comma
2 rispetto all'emendamento 35, ritenendo che l'individuazione di una
tipologia di atti di ordinaria amministrazione sia eccessivamente
restrittiva.
Il presidente BORGHI propone di considerare ritirato l'emendamento
33. Circa le perplessità del consigliere Lombardi sull'emendamento
35, ricorda la lettera dell'art. 69, comma 1, lett. a), dello
statuto, in base alla quale ritiene opportuno circoscrivere quali
atti possono essere posti in essere per l'ordinaria amministrazione.
All'osservazione del consigliere Zanca che tali atti sono quelli
improrogabili, osserva che nella lettera dello statuto non ci si
riferisce ad essi.
Il consigliere ZANCA replica che i termini tipologia di atti senza
riferirsi agli atti improrogabili comporterebbe che nel periodo fino
all'elezione della nuova Assemblea potrebbero essere adottate solo
delibere o regolamenti o ordinanze.
Esce il consigliere Nanni.
Il presidente BORGHI propone di considerare ritirati gli emendamenti
33, 35, 36 e 37.
Con separate votazioni di uguale esito la Commissione approva
all'unanimità
con 30 voti favorevoli - DS, FI, Margherita, AN, PRC, Misto e SDI -
l'emendamento 34/Mazza e l'articolo 15 così come emendato.
Sull'articolo 16 insiste l'emendamento 14/Lombardi, interamente
soppressivo dell'articolo.
Emendamento 14/Lombardi
Art. 16 - Si propone di eliminare l'intero articolo 16.»
La Commissione approva all'unanimità
con 30 voti favorevoli - DS, FI, Margherita, AN, PRC, Misto e SDI -
l'emendamento 14/Lombardi.
Il presidente BORGHI segnala che in sede di drafting verrà eliminato
nell'articolo 17 il riferimento all'articolo 16, eliminato
dall'emendamento testé approvato.
Con separate votazioni di uguale esito la Commissione approva
all'unanimità
con 30 voti favorevoli - DS, FI, Margherita, AN, PRC, Misto e SDI -
gli articoli 17 e 18.
Il presidente BORGHI ricorda che, come concordato nella precedente
seduta, i contenuti degli emendamenti 7/Salsi e 8/Salsi sono da
intendere come interventi di drafting.
Il consigliere MAZZA, considerato che si è ora chiuso l'esame del
progetto di legge oggetto 1934, chiede che nella prossima seduta
della Commissione siano iscritti all'ordine del giorno i progetti di
legge oggetti 112 e 26 e chiede se sono stati presentati
emendamenti.
Il presidente BORGHI comunica che i progetti di legge saranno
iscritti all'ordine del giorno della prossima seduta e che, ad oggi,
non risulta presentato alcun emendamento ad essi relativo.
La seduta termina alle ore 12,00.
Verbale approvato nella seduta del 18 settembre 2007.
Il Segretario Il Presidente
Nicoletta Tartari Gianluca Borghi