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Legislatura VIII - Commissione III - Verbale del 12/02/2009 pomeridiano

    Testo

    Verbale n. 5
    Seduta del 12 febbraio 2009
    Il giorno giovedì 12 febbraio 2009 alle ore 14.30 si è riunita
    presso la sede dell'Assemblea Legislativa in Bologna Viale A. Moro
    n. 50, la Commissione Territorio Ambiente Mobilità, convocata con
    nota Prot. n. 3279 del 06/02/2009, integrata con la nota Prot. n.
    3582 del 10/02/2009.
    Partecipano alla seduta i Commissari:
    Cognome e nome Qualifica Gruppo Voto
    MUZZARELLI Gian Presidente Partito Democratico 6 presente
    Carlo
    FRANCESCONI Luigi Vice Forza Italia-Popolo 5 presente
    Presidente della Libertà
    PIVA Roberto Vice Partito Democratico 6 presente
    Presidente
    BARTOLINI Luca Componente Alleanza 4 assente
    Nazionale-Popolo della
    Libertà
    BORGHI Gianluca Componente Partito Democratico 2 presente
    BORTOLAZZI Componente Partito dei Comunisti 1 assente
    Donatella Italiani
    CORRADI Roberto Componente Lega Nord Padania E. e 3 assente
    R.
    DELCHIAPPO Renato Componente Gruppo Misto 1 presente
    GUERRA Daniela Componente Verdi per la pace 1 presente
    MASELLA Leonardo Componente Partito di Rifondaz. 2 assente
    Comunista
    MAZZA Ugo Componente Sin. Dem. Per il 2 presente
    Socialismo Eu.
    MAZZOTTI Mario Componente Partito Democratico 3 presente
    MONACO Carlo Componente Per l'Emilia-Romagna 1 assente
    NANNI Paolo Componente Italia dei Valori con 1 presente
    Di Pietro
    NERVEGNA Antonio Componente Forza Italia-Popolo 2 assente
    della Libertà
    NOÈ Silvia Componente Unione Democratici 1 assente
    Cristiani e di Centro
    SALOMONI Ubaldo Componente Forza Italia-Popolo 2 presente
    della Libertà
    SALSI Laura Componente Partito Democratico 3 presente
    ZANCA Paolo Componente Uniti nell'Ulivo-SDI 1 assente
    ZOFFOLI Damiano Componente Partito Democratico 3 presente
    Sono presenti i consiglieri: BOSI in sostituzione temporanea di
    BORGHI, FILIPPI in sostituzione temporanea di FRANCESCONI e LEONI in
    sostituzione di NERVEGNA.
    Sono altresì presenti: M. Gilli (Assessore alla Programmazione e
    sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie,
    organizzazione)
    Hanno partecipato ai lavori della Commissione: L. Draghetti
    (Programmazione territoriale e negoziata, intese. Relazioni europee
    e relazioni internazionali), R. Lungarella (Resp. Serv. Politiche
    economiche), M. Ferrari (Serv. Informazioni per la Stampa Ass. leg.)
    Presiede la seduta: Roberto Piva
    Assiste la Segretaria: Samuela Fiorini
    Resocontista: Maddalena Marchesini
    Presiede il vicepresidente PIVA che dichiara aperta la seduta alle
    ore 14.45.
    Sono presenti i consiglieri: Bosi, Delchiappo, Filippi, Mazzotti,
    Muzzarelli, Salomoni e Salsi.
    - Approvazione verbale numero 4 del 2009.
    La Commissione approva all'unanimità dei presenti.
    4191 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: 'Tutela e
    sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile'
    (delibera di Giunta n. 1860 del 10 11 08).
    Relatore consigliere Muzzarelli
    Il presidente PIVA ricorda che nel corso dell'ultima seduta sono
    stati approvati i primi due articoli e che sono stati presentati dal
    Relatore nuovi emendamenti inviati ieri ai commissari e riportati
    anche nel documento di lavoro distribuito ai presenti.
    Si riprende quindi l'esame dall'articolo 3 (Promozione della
    sicurezza nei cantieri) su cui insistono alcuni emendamenti a
    partire dai seguenti:
    Emendamento n. 1 consiglieri Salomoni-Filippi
    Al Capo 1, Art. 3, comma 2, lettera a), al primo rigo, dopo le
    parole attività formative e prima delle parole rivolte ai
    lavoratori , inserire le seguenti parole da svolgersi in cantiere
    Emendamento n. 2 consiglieri Salomoni-Filippi
    Al Capo 1, Art. 3, comma 2, lettera d), al secondo rigo, dopo le
    parole collegi professionali, e prima delle parole organismi
    paritetici , inserire le seguenti parole imprese edili che operano
    in Qualità EN ISO 9001 e successivi aggiornamenti e/o OHSAS 18001
    Art. 30 DLgs 81/2008,
    Il consigliere SALOMONI, in riferimento al primo emendamento,
    afferma che i corsi si devono svolgere in cantiere, cioè il luogo
    dove maggiori sono i rischi. Tali corsi, fatti in aule scolastiche,
    non servirebbero assolutamente a nulla.
    Riguardo al secondo emendamento invece, ritiene che tra i soggetti
    che sottoscrivono gli accordi con la Regione, oltre alle
    associazioni di categoria, si debba comprendere anche chi gestisce
    il cantiere e cioè le imprese edili, ma solo quelle che, in base
    alle norme europee e nazionali, operano in qualità (l'articolo 30
    del decreto legislativo n. 81 del 2008 prevede una specifica
    procedura, perché all'impresa sia riconosciuta la qualità adeguata
    relativamente alla sicurezza). Le associazioni di categoria infatti
    rappresentano le imprese ma, di fatto, hanno funzionari e non capi
    cantiere, tecnici o meccanici che controllino periodicamente le
    attrezzature. Auspica che i contenuti di queste proposte trovino
    un'adeguata collocazione nel testo della legge.
    Entrano i consiglieri Leoni e Nanni. Esce il consigliere Filippi.
    Per il relatore presidente MUZZARELLI la riflessione compiuta per
    migliorare la proposta di legge, assume di fatto nell'impianto
    alcune delle analisi poste dai consiglieri Salomoni e Filippi. Si è
    cercato tuttavia di collocare tali proposte nella giusta sede
    integrandole nell'ambito di una strategia volta ad assicurare alla
    legge una logica conseguenziale, nel rispetto di quanto è già
    vigente. Riguardo al primo emendamento Salomoni-Filippi, ricorda che
    il percorso di formazione prevede già una percentuale di ore,
    concordata nella sede apposita, dedicata all'attività di cantiere e
    afferma che fare corsi solo all'interno del cantiere
    comprometterebbe l'attività formativa nel suo complesso. Per quanto
    riguarda il richiamo alle norme europee e nazionali, da una parte,
    nella legge si fa un unico e chiaro riferimento all'articolo 30 del
    decreto legislativo n. 81 del 2008, al quale ci si attiene, ma
    dall'altra si lasciano spazi di manovra per avere livelli di
    certificazione e qualità nell'ottica della sicurezza dell'impresa.
    Ritiene di non poter esprimere un giudizio favorevole in merito agli
    emendamenti proposti dai consiglieri Salomoni e Filippi, in quanto
    già ricollocati funzionalmente nell'ambito di un impianto che, dal
    punto di vista legislativo, è più consono a reggere le condizioni di
    governo di questa legge.
    Entrano i consiglieri Borghi, Zoffoli, Mazza e Francesconi .
    L'assessore GILLI interviene per confermare quanto già detto dal
    relatore e ribadisce che gli emendamenti sono stati ricollocati in
    altre parti del provvedimento.
    Il consigliere SALOMONI non trova invece nel provvedimento
    riferimenti a quanto contenuto nei suoi emendamenti, pertanto non si
    ritiene soddisfatto.
    Il presidente PIVA mette in votazione gli emendamenti 1 e 2 dei
    consiglieri Salomoni e Filippi.
    Con distinte votazioni di identico risultato, la Commissione esprime
    parere contrario con (25 voti contrari PD, Misto, Italia dei
    Valori), 9 favorevoli (Forza Italia) e nessun astenuto.
    Il consigliere Mazza non partecipa al voto.
    Si procede con i seguenti emendamenti:
    Emendamento n. 3 consiglieri Salomoni-Filippi
    Al Capo 1, Art. 3, comma 2, lettera e), al secondo rigo, dopo le
    parole tutela della salute e prima delle parole nei cantieri ,
    inserire le seguenti parole da svolgersi prevalentemente
    Emendamento n. 4 consiglieri Salomoni-Filippi
    Al Capo 1, Art. 3, comma 2, lettera f), al secondo rigo, dopo le
    parole tutela della salute e prima delle parole nei cantieri ,
    inserire le seguenti parole da svolgersi
    Emendamento n. 5 consiglieri Salomoni-Filippi
    Al Capo 1, Art. 3, comma 3, alla fine del terzo rigo, dopo le parole
    rappresentanza dei lavoratori e delle imprese, e prima delle
    parole organismi paritetici , inserire le seguenti parole le
    imprese che operano in Qualità EN ISO 9001 e successivi
    aggiornamenti e/o OHSAS 18001 Art. 30 DLgs 81/2008,
    Gli emendamenti vengono posti in votazione.
    Con distinte votazioni di identico risultato, la Commissione esprime
    parere contrario con 25 voti contrari (PD, Misto, Italia dei
    Valori), 9 favorevoli (Forza Italia)e nessun astenuto.
    Il consigliere Mazza non partecipa al voto.
    Si procede con il subemendamento n. 22 del Relatore, sostitutivo del
    precedente emendamento numero 13:
    All'art. 3, comma 2 sostituire il testo della lettera f) con il
    seguente:
    f) la realizzazione di moduli formativi specifici sulla sicurezza e
    sulla tutela della salute rivolti agli imprenditori e ai lavoratori
    autonomi che operano nel cantiere, nonché ai soggetti che intendono
    intraprendere tale attività.
    Non essendoci osservazioni il subemendamento viene posto in
    votazione.
    La commissione esprime parere favorevole con 25 voti a favore (PD,
    Misto, Italia dei Valori) 9 contrari (Forza Italia) nessun astenuto.
    Il consigliere Mazza non partecipa al voto.
    Si procede poi con l'emendamento n. 23 del Relatore.
    All'art. 3 il comma 3 è così sostituito:
    3. La Regione promuove, altresì, la sottoscrizione di accordi con
    gli enti competenti nelle materie di cui alla presente legge e le
    associazioni di rappresentanza dei lavoratori e delle imprese di
    settore, finalizzati:
    a)all'informazione, assistenza e consulenza ai lavoratori ed alle
    imprese;
    b) al perseguimento della legalità e regolarità del lavoro;
    c) al miglioramento dei livelli di tutela definiti dalle
    disposizioni vigenti;
    d) alla valorizzazione della responsabilità sociale delle imprese;
    e) all'adozione di modelli di organizzazione e di gestione ai sensi
    dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
    f) a definire forme di incentivazione, anche economica, a favore dei
    lavoratori correlate alla adozione di misure di sicurezza e tutela
    della salute ulteriori rispetto a quelle previste dalle disposizioni
    vigenti.
    Il consigliere SALOMONI dichiara di non condividere questa
    impostazione secondo la quale gli interlocutori non sono le imprese,
    ma le associazioni dei rappresentanti dei lavoratori e delle
    imprese, in quanto si sta cercando di normare nel dettaglio un
    problema enorme. Ogni anno avvengono nei cantieri edili molti
    incidenti che causano morti e feriti fra i lavoratori assunti da
    imprese edili che hanno un nome e un cognome: o si interviene presso
    questi soggetti o si perde tempo inutilmente. Le associazioni di
    categoria sono nate per fare altre cose, non per fare formazione nel
    cantiere. Il problema è quindi quello di fare un accordo specifico e
    non generale, con enti appaltanti specifici, per quei determinati
    cantieri con caratteristiche particolari. Diversamente il
    provvedimento perde efficacia.
    Per il relatore presidente MUZZARELLI, leggendo con attenzione
    l'emendamento, si può vedere come vengano ridefiniti, con maggiore
    precisione, l'asse della relazione, della sottoscrizione degli
    accordi, i soggetti che li firmano, ma anche l'assunzione di
    completa responsabilità legata al tema delle imprese e dei
    lavoratori. Ritiene che l'emendamento sia estremamente importante in
    quanto sancisce il riconoscimento del valore e dell'impegno del
    lavoratore rispetto al cantiere e all'impresa e si ipotizza,
    attraverso le casse edili, assieme ai soggetti di rappresentanza, di
    verificare le condizioni premiali anche per i lavoratori: si tratta
    di una novità positiva del provvedimento.
    Non essendoci ulteriori richieste di intervento, l'emendamento
    numero 23 viene posto in votazione.
    La commissione esprime parere favorevole con 25 voti a favore (PD,
    Misto, Italia dei Valori), 9 contrari (Forza Italia) e nessun
    astenuto.
    Il consigliere Mazza non partecipa al voto.
    Si passa poi all'analisi del subemendamento n. 24 del Relatore,
    sostitutivo del precedente emendamento numero 14:
    All'art. 3 il comma 4 è così sostituito:
    4. Ai sensi del comma 3 la Regione promuove, in particolare, la
    sottoscrizione di accordi preordinati alla definizione di un sistema
    di prescrizioni rivolte alle imprese ed ai soggetti che a qualunque
    titolo operano nei cantieri. Tali accordi vincolano gli aderenti al
    rispetto di quanto in essi disposto e possono essere riconosciuti
    dalla Regione, che a tal fine si esprime sentito il Comitato
    regionale di coordinamento di cui all'articolo 7 del DLgs n. 81 del
    2008, a condizione che prevedano:
    a) prescrizioni volte a definire buone prassi, norme di buona
    tecnica ovvero codici di condotta, da adottare nello svolgimento
    delle attività in cantiere;
    b) la definizione delle modalità organizzative e procedimentali di
    individuazione e di aggiornamento delle prescrizioni di cui alla
    lett. a);
    c) la definizione delle modalità di adesione volontaria, piena e
    incondizionata, alle prescrizioni di cui alla lett. a) da parte dei
    soggetti esecutori che, a qualunque titolo, svolgono la propria
    attività nell'ambito del cantiere;
    d) l'individuazione di idonee e specifiche modalità di controllo
    sull'effettiva adozione delle prescrizioni di cui alla lett. a) da
    parte delle imprese che hanno sottoscritto tali accordi.
    Non essendoci osservazioni l'emendamento viene posto in votazione.
    La commissione esprime parere favorevole con 25 voti a favore (PD,
    Misto, Italia dei Valori), 9 contrari (Forza Italia)e nessun
    astenuto.
    Il consigliere Mazza non partecipa al voto.
    Si procede con l' emendamento n. 25 del Relatore:
    All'art. 3 il comma 5 è così sostituito:
    5. Nel caso di lavori particolarmente complessi o particolarmente
    pericolosi, gli accordi di cui al comma 4 possono essere definiti
    direttamente tra i committenti, le imprese esecutrici e le
    associazioni di rappresentanza dei lavoratori e delle imprese di
    settore.
    Il consigliere SALOMONI, in riferimento all'espressione lavori
    particolarmente complessi o pericolosi , rileva che non è chiaro chi
    debba definire la pericolosità di un lavoro e che il confine tra
    pericolosità e non pericolosità è sottile. Nell'emendamento inoltre
    si prevede la possibilità di fare accordi anche con le imprese
    esecutrici. Egli ritiene che, in edilizia, tale particolarità
    andrebbe invece generalizzata (questo era il senso dei suoi
    emendamenti precedentemente bocciati) poiché anche un cantiere che
    opera soltanto una piccola ristrutturazione potrebbe essere definito
    pericoloso in quanto un operaio rischia comunque di farsi male
    gravemente, viceversa, un cantiere molto complesso potrebbe essere
    meno pericoloso, se ben gestito.
    Ribadisce che, affinché nel cantiere succedano meno incidenti
    mortali, occorre avere come interlocutore l'impresa esecutrice. Si
    dovrebbe prevedere un ulteriore elemento di coinvolgimento delle
    tantissime imprese medie e piccole, presenti nel territorio, che
    sono associate in consorzi, non come le associazioni di categoria,
    ma ad un livello imprenditoriale intermedio. La grande impresa
    dispone di un responsabile della sicurezza e della prevenzione, ma è
    importante che anche per le piccole e medie imprese venga recuperato
    tutto il versante della sicurezza.
    Escono i consiglieri Leoni, Delchiappo e Nanni.
    Il relatore presidente MUZZARELLI afferma che c'è un primo livello
    definibile normale in cui le imprese, in un rapporto di formazione
    con le casse edili, prevedono un primo percorso obbligatorio di
    preinserimento: se i lavoratori non fanno i corsi previsti, non
    possono essere assunti. Un secondo livello è quello degli artigiani
    che diventano tali a prescindere da corsi e formazione. Infine un
    terzo livello è quello dei cantieri complessi caratterizzati da
    problematiche più articolate rispetto a quelle riscontrabili nella
    normale azione di cantiere. Mentre sui primi due le associazioni
    garantiscono le relazioni con le imprese, nel terzo è necessario
    responsabilizzare direttamente l'interlocutore proprio per la
    presenza di caratteristiche particolari.
    Rientrano i consiglieri Nanni e Delchiappo.
    Non essendoci osservazioni si mette in votazione l'emendamento 25.
    La commissione esprime parere favorevole con 32 voti a favore (PD,
    Misto, Italia dei Valori, Forza Italia) nessun astenuto e nessun
    contrario.
    Il consigliere Mazza non partecipa al voto.
    Terminato l'esame degli emendamenti si pone in votazione l'articolo
    3 come emendato.
    La commissione esprime parere favorevole con 25 voti a favore (PD,
    Misto, Italia dei Valori), 7 contrari (Forza Italia) e nessun
    astenuto.
    Il consigliere Mazza non partecipa al voto.
    Art. 3
    Promozione della sicurezza nei cantieri
    1. La Regione promuove la realizzazione di interventi diretti alla
    tutela della salute e della sicurezza nei cantieri, alla prevenzione
    degli infortuni e delle malattie professionali, al contrasto
    dell'irregolarità delle condizioni di lavoro, alla diffusione della
    cultura della sicurezza, della legalità e della qualità del lavoro,
    favorendo la piena e più efficace applicazione, anche in sede
    locale, dei relativi strumenti normativi ed attuativi.
    2. A tal fine la Regione promuove:
    a) la realizzazione di attività formative rivolte ai lavoratori che
    operano nel cantiere, comprensive dei percorsi volti a garantire gli
    standard formativi individuati dalla Giunta regionale per
    l'apprendistato in edilizia;
    b) la realizzazione di attività formative rivolte ai lavoratori e ai
    soggetti incaricati di assicurare in sede progettuale ed esecutiva
    l'adozione delle misure di sicurezza, relativamente a lavori
    particolarmente complessi o pericolosi;
    c) la realizzazione di attività formative per il personale preposto
    alla vigilanza sui cantieri;
    d) la sottoscrizione di accordi con ordini e collegi professionali,
    organismi paritetici di settore ed altri enti competenti, al fine di
    assicurare il coordinamento delle attività di formazione e il
    riconoscimento di crediti formativi previsti dalle disposizioni
    vigenti;
    e) la realizzazione di moduli formativi specifici sulla sicurezza e
    sulla tutela della salute nei cantieri per giovani e adulti non
    occupati che frequentano percorsi di formazione professionale
    finalizzati all'inserimento lavorativo in edilizia;
    f) la realizzazione di moduli formativi specifici sulla sicurezza e
    sulla tutela della salute rivolti agli imprenditori e ai lavoratori
    autonomi che operano nel cantiere, nonché ai soggetti che intendono
    intraprendere tali attività.
    3. La Regione promuove, altresì, la sottoscrizione di accordi con
    gli enti competenti nelle materie di cui alla presente legge e le
    associazioni di rappresentanza dei lavoratori e delle imprese di
    settore, finalizzati:
    a) all'informazione, assistenza e consulenza ai lavoratori e alle
    imprese;
    b) al perseguimento della legalità e regolarità del lavoro;
    c) al miglioramento dei livelli di tutela definiti dalle
    disposizioni vigenti;
    d) alla valorizzazione della responsabilità sociale delle imprese;
    e) all'adozione di modelli di organizzazione e di gestione ai sensi
    dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
    f) a definire forme di incentivazione, anche economica, a favore dei
    lavoratori correlate all'adozione di misure di sicurezza e tutela
    della salute ulteriori rispetto a quelle previste dalle disposizioni
    vigenti.
    4. Ai sensi del comma 3 la Regione promuove, in particolare, la
    sottoscrizione di accordi preordinati alla definizione di un sistema
    di prescrizioni rivolte alle imprese ed ai soggetti che a qualunque
    titolo operano nei cantieri. Tali accordi vincolano gli aderenti al
    rispetto di quanto in essi disposto e possono essere riconosciuti
    dalla Regione, che a tal fine si esprime sentito il Comitato
    regionale di coordinamento di cui all'articolo 7 del decreto
    legislativo n. 81 del 2008, a condizione che prevedano:
    a) prescrizioni volte a definire buone prassi, norme di buona
    tecnica ovvero codici di condotta, da adottare nello svolgimento
    delle attività in cantiere;
    b) la definizione delle modalità organizzative e procedimentali di
    individuazione e di aggiornamento delle prescrizioni di cui alla
    lettera a);
    c) la definizione delle modalità di adesione volontaria, piena e
    incondizionata, alle prescrizioni di cui alla lettera a) da parte
    dei soggetti esecutori che, a qualunque titolo, svolgono la propria
    attività nell'ambito del cantiere;
    d) l'individuazione di idonee e specifiche modalità di controllo
    sull'effettiva adozione delle prescrizioni di cui alla lettera a) da
    parte delle imprese che hanno sottoscritto tali accordi.
    5. Nel caso di lavori particolarmente complessi o particolarmente
    pericolosi, gli accordi di cui al comma 4 possono essere definiti
    direttamente tra i committenti, le imprese esecutrici e le
    associazioni di rappresentanza dei lavoratori e delle imprese di
    settore.
    6. La Regione approva gli indirizzi per la tutela della salute e la
    prevenzione degli infortuni nel comparto delle costruzioni, sentito
    il Comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 7 del
    decreto legislativo n. 81 del 2008, in coerenza con gli accordi tra
    lo Stato, le Regioni e le Province autonome per la tutela della
    salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro.
    7. La Regione promuove, anche attraverso la rete degli sportelli
    unici per le attività produttive e per l'edilizia, l'informazione e
    la divulgazione ai cittadini, alle imprese, ai professionisti del
    settore e alle relative associazioni, ordini e collegi, delle
    informazioni relative agli strumenti di incentivazione di cui al
    Capo III e agli atti di attuazione della presente legge.
    Si passa all'esame dell'articolo 4 (Razionalizzazione dell'attività
    amministrativa) su cui insiste al primo comma il seguente
    emendamento:
    Emendamento n. 6 consiglieri Salomoni-Filippi
    Al Capo 1, Art. 4, comma 1, al quarto rigo, dopo le parole enti
    pubblici competenti in materia e prima delle parole finalizzati
    inserire le seguenti parole e il sistema delle imprese,
    Il consigliere SALOMONI afferma che la volontà era quella di
    inserire il sistema delle imprese all'interno del meccanismo degli
    accordi.
    L'emendamento viene messo in votazione.
    La Commissione esprime parere contrario con 25 voti contrari (PD,
    Misto, Italia dei Valori), 7 favorevoli (Forza Italia) e nessun
    astenuto.
    Il consigliere Mazza non partecipa al voto.
    Si procede con l'emendamento n. 26 del Relatore:
    All'art. 4, comma 1 aggiungere alla fine del comma il seguente
    periodo:
    A tal fine la Regione valorizza gli strumenti di collaborazione
    istituzionale di cui al Capo IV della L.R. 24 maggio 2004, n.11
    ( Sviluppo regionale della società dell'informazione ) .
    La Commissione esprime parere favorevole con 25 voti favorevoli (PD,
    Misto, Italia dei Valori), 7 contrari (Forza Italia) e nessun
    astenuto.
    Il consigliere Mazza non partecipa al voto.
    Rientra il consigliere Leoni.
    Il presidente PIVA passa al subemendamento n. 27 del Relatore
    sostitutivo del precedente emendamento numero 15:
    All'art. 4, comma 2 la lettera b) è così sostituita:
    b) a semplificare ed uniformare gli adempimenti documentali
    necessari ai fini dell'attività di vigilanza e controllo dei
    cantieri e delle imprese;
    Non essendoci osservazioni, il subemendamento viene messo in
    votazione.
    La Commissione esprime parere favorevole con 25 voti favorevoli (PD,
    Misto, Italia dei Valori), 9 contrari (Forza Italia) e nessun
    astenuto.
    Il consigliere Mazza non partecipa al voto.
    Esce il consigliere Salomoni.
    Si procede con il subemendamento n. 28 del Relatore sostitutivo
    precedente emendamento numero 16:
    All'art. 4, comma 2, la lettera d), è così sostituita:
    d) ad incentivare le attività della polizia amministrativa locale
    di prevenzione e controllo in edilizia favorendone lo svolgimento
    secondo criteri di omogeneità, nonché ad incentivare le attività di
    supporto agli organi di vigilanza preposti alla verifica della
    sicurezza e regolarità del lavoro, ai sensi della L.R. 4 dicembre
    2003, n. 24 ( Disciplina della polizia amministrativa locale e
    promozione di un sistema integrato di sicurezza ).
    Non essendoci osservazioni l'emendamento viene posto in votazione.
    La Commissione esprime parere favorevole con 25 voti favorevoli (PD,
    Misto, Italia dei Valori), 7 contrari (Forza Italia) e nessun
    astenuto.
    Il consigliere Mazza non partecipa al voto.
    Completato l'esame degli emendamenti, viene messo in votazione
    l'articolo 4 come emendato.
    La commissione esprime parere favorevole con 25 voti a favore (PD,
    Misto, Italia dei Valori), 7 contrari (Forza Italia) e nessun
    astenuto.
    Il consigliere Mazza non partecipa al voto.
    Art. 4
    Razionalizzazione dell'attività amministrativa
    1. La Regione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e delle
    competenze del Comitato regionale di coordinamento di cui
    all'articolo 7 del decreto legislativo n. 81 del 2008, promuove la
    sottoscrizione di accordi con gli enti pubblici competenti in
    materia, finalizzati a razionalizzare e semplificare l'attività
    amministrativa, nonché a migliorare l'efficienza e l'efficacia
    dell'attività di vigilanza e di controllo dei cantieri. A tal fine
    la Regione valorizza gli strumenti di collaborazione istituzionale
    di cui al Capo IV della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11
    (Sviluppo regionale della società dell'informazione).
    2. In particolare, gli accordi di cui al comma 1 sono finalizzati:
    a) a semplificare, mediante sistemi informatici di acquisizione e di
    trasmissione dei dati, le procedure di rilascio o di ricevimento dei
    documenti, tra i quali quelli riguardanti la notifica preliminare e
    il titolo abilitativo edilizio, con cui i soggetti interessati
    possono adempiere agli obblighi previsti dalle disposizioni vigenti
    e, ove queste lo richiedano, possono attestare l'adempimento degli
    obblighi assicurativi e previdenziali, nonché il rispetto degli
    obblighi relativi alla sicurezza dei lavoratori e alla
    corresponsione delle retribuzioni;
    b) a semplificare ed uniformare gli adempimenti documentali
    necessari ai fini dell'attività di vigilanza e controllo dei
    cantieri e delle imprese;
    c) a semplificare l'attività di monitoraggio e vigilanza, mediante
    sistemi informatici di controllo e registrazione automatica delle
    presenze autorizzate nei cantieri, volti al riconoscimento
    dell'identità, dell'accesso e della permanenza nei cantieri degli
    addetti e dei lavoratori autorizzati;
    d) ad incentivare le attività della polizia amministrativa locale di
    prevenzione e controllo in edilizia favorendone lo svolgimento
    secondo criteri di omogeneità, nonché ad incentivare le attività di
    supporto agli organi di vigilanza preposti alla verifica della
    sicurezza e regolarità del lavoro, ai sensi della legge regionale 4
    dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale
    e promozione di un sistema integrato di sicurezza).
    Si procede con l'esame dell'articolo 5 (Attività di monitoraggio e
    segnalazione) su cui insiste l'emendamento n. 29 del Relatore:
    All'art. 5, comma 4, alla fine della lettera f)
    sono aggiunte le seguenti parole:
    anche al fine di valutarne l'incidenza sui prezzi di esecuzione dei
    lavori;
    La commissione esprime parere favorevole con 25 voti a favore (PD,
    Misto, Italia dei Valori),7 contrari (Forza Italia) e nessun
    astenuto.
    Il consigliere Mazza non partecipa al voto.
    Si procede con l'emendamento n. 30 del Relatore.
    All'art. 5, comma 4, la lettera h) è così sostituita:
    h) raccoglie le informazioni relative agli incentivi e contributi di
    cui agli articoli 7, 8 e 9.
    La commissione esprime parere favorevole con 25 voti a favore (PD,
    Misto, Italia dei Valori), 7 contrari (Forza Italia) e nessun
    astenuto.
    Il consigliere Mazza non partecipa al voto.
    Terminati gli emendamenti si procede con la votazione dell'articolo
    5 come emendato.
    La commissione esprime parere favorevole con 25 voti a favore (PD,
    Misto, Italia dei Valori), 7 contrari (Forza Italia) e nessun
    astenuto.
    Il consigliere Mazza non partecipa al voto.
    Art. 5
    Attività di monitoraggio e segnalazione
    1. La Regione svolge funzioni di osservatorio per la sicurezza e
    tutela del lavoro nei cantieri, anche mediante integrazione con le
    attività dell'Osservatorio dei contratti pubblici di cui
    all'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
    (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
    forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e
    con le attività del Servizio Informativo Nazionale per la
    Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) di cui all'articolo 8 del
    decreto legislativo n. 81 del 2008.
    2. Le funzioni di osservatorio per la sicurezza e tutela del lavoro
    sono finalizzate a supportare l'attività di promozione, prevenzione
    e controllo della sicurezza e regolarità del lavoro degli enti
    competenti, nonché l'attività del Comitato regionale di
    coordinamento di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 81
    del 2008.
    3. Presso la struttura che esercita le funzioni di osservatorio è
    istituito un sistema informativo di monitoraggio e raccolta delle
    informazioni rilevanti ai fini del comma 4. Concorrono
    all'integrazione del sistema informativo le Aziende unità sanitarie
    locali, gli Enti locali e, previo accordo, la Direzione regionale
    del lavoro, la Direzione regionale dell'Istituto nazionale per
    l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), la
    Direzione regionale dell'Istituto nazionale previdenza sociale
    (INPS), i Dipartimenti territoriali dell'Istituto superiore per la
    prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL), gli organismi
    paritetici di settore e gli altri enti competenti in materia.
    4. La Regione mediante l'esercizio delle funzioni di osservatorio:
    a) concorre, con gli enti competenti, al monitoraggio
    dell'applicazione delle disposizioni vigenti in materia, delle norme
    di buona tecnica, dei codici di condotta e delle buone prassi;
    b) segnala alle autorità e agli enti competenti possibili fenomeni
    di inosservanza o violazione delle disposizioni vigenti in materia;
    c) cura l'elaborazione dei dati, raccolti dal sistema informativo,
    al fine della programmazione e qualificazione dell'attività di
    vigilanza e di promozione della sicurezza;
    d) individua, ai sensi dell'articolo 2, l'elenco dei lavori
    particolarmente pericolosi;
    e) rileva, sulla base delle informazioni raccolte, i fabbisogni
    formativi dei lavoratori;
    f) svolge le analisi dei costi della sicurezza e del lavoro, anche
    al fine di valutarne l'incidenza sui prezzi di esecuzione dei
    lavori;
    g) raccoglie le informazioni relative ai titoli abilitativi
    all'attività edilizia rilasciati dagli Enti locali e alle notifiche
    preliminari comunicate alle Aziende unità sanitarie locali e alle
    Direzioni provinciali del lavoro ai sensi dell'articolo 99 del
    decreto legislativo n. 81 del 2008;
    h) raccoglie le informazioni relative agli incentivi e ai contributi
    di cui agli articoli 7, 8 e 9.
    Si passa all'articolo 6 (Requisiti tecnici) su cui insiste il
    seguente emendamento n. 31 del Relatore:
    All'art. 6, il comma 2 è così sostituito:
    2. La Giunta regionale propone all'Assemblea legislativa regionale
    gli atti di indirizzo e coordinamento tecnico di cui al comma 1,
    sentite le associazioni di rappresentanza dei lavoratori e delle
    imprese di settore, gli enti ed organismi competenti in materia,
    nonché gli ordini, i collegi professionali e le organizzazioni di
    categoria interessati.
    Esce il consigliere Francesconi.
    La commissione esprime parere favorevole con 25 voti a favore (PD,
    Misto, Italia dei Valori), 2 contrari (Forza Italia) e nessun
    astenuto.
    Il consigliere Mazza non partecipa al voto.
    Viene messo in votazione l'articolo 6 come emendato.
    La commissione esprime parere favorevole con 25 voti a favore (PD,
    Misto, Italia dei Valori), 2 contrari (Forza Italia ) e nessun
    astenuto.
    Il consigliere Mazza non partecipa al voto.
    Art. 6
    Requisiti tecnici
    1. L'Assemblea legislativa regionale adotta atti di indirizzo e
    coordinamento tecnico, ai sensi dell'articolo 16 della legge
    regionale 24 marzo 2000 n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e
    l'uso del territorio), concernenti i requisiti tecnici cogenti di
    cui all'articolo 33, comma 2, lettera a) della legge regionale 25
    novembre 2002 n. 31 (Disciplina generale dell'edilizia). Tali
    requisiti tecnici cogenti, obbligatori su tutto il territorio
    regionale, sono finalizzati a soddisfare le esigenze previste dalle
    disposizioni vigenti in materia di sicurezza, nell'esecuzione di
    successivi interventi di manutenzione nel manufatto esistente,
    qualora comportino l'esecuzione di lavori particolarmente
    pericolosi. Tali atti di indirizzo e coordinamento tecnico sono
    sottoposti a revisione periodica.
    2. La Giunta regionale propone all'Assemblea legislativa regionale
    gli atti di indirizzo e coordinamento tecnico di cui al comma 1,
    sentite le associazioni di rappresentanza dei lavoratori e delle
    imprese di settore, gli enti ed organismi competenti in materia,
    nonché gli ordini, i collegi professionali e le organizzazioni di
    categoria interessati.
    3. I requisiti di cui al comma 1 sono formulati in termini
    prestazionali e sono definiti avendo riguardo alle tipologie
    d'intervento, secondo criteri di proporzionalità ed adeguatezza al
    fine di ridurre al minimo l'impatto sulle costruzioni.
    4. La Giunta regionale adotta linee guida e soluzioni conformi
    mediante le quali è possibile realizzare le prestazioni di cui al
    comma 3 e ne assicura la diffusione a tutti gli operatori del
    settore.
    5. I Comuni adeguano il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) a
    quanto previsto degli atti di indirizzo e coordinamento di cui al
    comma 1 in merito ai requisiti cogenti, entro sei mesi dalla data di
    pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Trascorso tale
    termine i requisiti obbligatori trovano diretta applicazione.
    Esce il consigliere Nanni. Entra la consigliera Guerra.
    Si passa all'articolo 7 (Incentivi al committente) su cui insistono
    i seguenti emendamenti:
    Emendamento n. 32 Relatore
    All'art. 7, al comma 1 è sostituita la parola prevede con la
    seguente:
    definisce
    La commissione esprime parere favorevole con 25 voti a favore (PD,
    Misto, Verdi), 2 astenuti (Forza Italia) e nessun contrario.
    Il consigliere Mazza non partecipa al voto.
    Emendamento n. 7 consiglieri Salomoni-Filippi
    Al Capo II, Art. 7, comma 1, al terzo rigo, dopo le parole
    l'esecuzione di lavori ad imprese che e prima delle parole
    svolgono inserire le seguenti parole siano in possesso della
    certificazione EN ISO 9001 e successivi aggiornamenti e
    Emendamento n. 8 consiglieri Salomoni-Filippi
    Al Capo II, Art. 7, comma 2, lettera b), a fine periodo aggiungere
    le seguenti parole e il Certificato di Qualità EN ISO 9001 e/o
    aggiornamenti successivi e certificazione SOA;
    Con distinte votazioni di identico risultato, la Commissione esprime
    parere contrario con 25 voti contrari (PD, Misto, Verdi), 2
    favorevoli (Forza Italia) e nessun astenuto.
    Il consigliere Mazza non partecipa al voto.
    Emendamento n. 33 Relatore
    All'art. 7, comma 2 la lettera c) è così sostituita:
    c) si impegnino ad attuare gli accordi, ove esistenti, di cui
    all'articolo 3, comma 4, riconosciuti dalla Regione;
    La commissione esprime parere favorevole con 25 voti a favore (PD,
    Misto, Verdi), 2 contrari (Forza Italia) e nessun astenuto.
    Il consigliere Mazza non partecipa al voto.
    Subemendamento n. 20 del consigliere Salomoni al precedente
    emendamento n. 9 consiglieri Salomoni-Filippi
    Al Capo II, Art. 7, comma 2, lettera d), a fine periodo, dopo le
    parole l'apprendistato in edilizia e prima delle parole corsi da
    svolgersi in cantiere aggiungere con .
    Emendamento n. 9 consiglieri Salomoni-Filippi
    Al Capo II, Art. 7, comma 2, lettera d), a fine periodo aggiungere
    le seguenti parole corsi da svolgersi in cantiere
    Con distinte votazioni di identico risultato, la Commissione esprime
    parere contrario con 25 voti contrari (PD, Misto, Verdi), 2
    favorevoli (Forza Italia) nessun astenuto.
    Il consigliere Mazza non partecipa al voto.
    Emendamento n. 34 Relatore
    All'art. 7, comma 2 alla lettera e) sostituire le parole i
    protocolli con le parole:
    gli accordi .
    La commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (PD,
    Misto), 3 astenuti (Verdi, Forza Italia) e nessun contrario.
    Il consigliere Mazza non partecipa al voto.
    Emendamento n. 35 Relatore
    All'art. 7, comma 2 la lettera g) è così sostituita:
    g) si impegnino a dare applicazione ai contratti collettivi,
    nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona in
    cui è ubicato il cantiere e, in particolare, in ordine alle modalità
    di iscrizione alla cassa edile ove prevista dai suddetti accordi
    collettivi.
    La commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (PD,
    Misto), 2 contrari (Forza Italia) e1 astenuto (Verdi).
    Il consigliere Mazza non partecipa al voto.
    Emendamento n. 36 Relatore
    All'art. 7, sostituire il comma 3 con il seguente:
    3. Qualora l'impresa esecutrice si avvalga nello svolgimento delle
    attività di cantiere, a qualunque titolo, di soggetti o imprese
    terze, gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti a
    condizione che anche tali soggetti o imprese soddisfino le medesime
    condizioni previste per l'impresa incaricata dal committente.
    Subemendamento n. 37 Relatore sostitutivo del precedente emendamento
    n. 17
    All'art. 7, sostituire il comma 4 con il seguente:
    4. La Giunta regionale, in conformità ai principi ed alle finalità
    della presente legge, sentito il Comitato regionale di coordinamento
    di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 81 del 2008, può modificare,
    integrare o graduare le condizioni e i requisiti di cui ai commi 2 e
    3.
    Emendamento n. 38 Relatore
    All'art. 7, sostituire il comma 5 con il seguente:
    5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la Giunta
    regionale definisce le modalità di presentazione dell'istanza
    relativa agli incentivi economici di cui al comma 1, nonché le
    modalità di riconoscimento, erogazione, controllo e revoca di cui ai
    commi 6 e 7.
    Non essendoci richieste di intervento il presidente PIVA pone in
    votazione gli emendamenti.
    Con distinte votazioni di identico risultato, la Commissione esprime
    parere favorevole con 25 voti favorevoli (PD, Misto, Verdi) 2
    contrari (Forza Italia) e nessun astenuto.
    Il consigliere Mazza non partecipa al voto.
    Viene posto in votazione l'articolo 7 come emendato.
    Prende la parola la consigliera GUERRA per affermare che gran parte
    dei requisiti che vengono richiesti per accedere agli incentivi
    devono essere già posseduti e vanno rispettati per legge, per cui
    crede che non sia buona cosa utilizzare un tema così delicato ed
    anche di così grande sofferenza per le famiglie, colpite da gravi
    incidenti sul lavoro, per avere un meccanismo ulteriore di
    incentivazione per le imprese. Dichiara pertanto il proprio voto non
    favorevole.
    La commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (PD,
    Misto), 3 contrari (Verdi, Forza Italia) e nessun astenuto.
    Il consigliere Mazza non partecipa al voto.
    Art. 7
    Incentivi al committente
    1. La Regione definisce gli incentivi economici, anche a seguito di
    accordi con altri enti interessati, a favore dei committenti che
    affidano l'esecuzione di lavori ad imprese che svolgono la loro
    attività secondo principi di responsabilità sociale, così come
    specificati nel presente articolo.
    2. Al fine di ottenere gli incentivi di cui al comma 1, l'esecuzione
    dei lavori deve essere affidata ad imprese che:
    a) si impegnino a garantire, in riferimento a tutta la durata dei
    lavori, l'accesso e lo svolgimento di sopralluoghi, da parte degli
    organismi paritetici di settore presenti sul territorio ove si
    svolgono i lavori stessi, finalizzati a verificare l'applicazione
    delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della
    salute sui luoghi di lavoro, nonché il rispetto delle norme
    contrattuali di lavoro vigenti e degli indici minimi di congruità
    ivi previsti, secondo modalità definite dal Comitato regionale di
    coordinamento di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 81
    del 2008;
    b) abbiano prodotto il certificato di iscrizione alla Camera di
    Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) corredato
    della dicitura antimafia , ai sensi delle disposizioni vigenti;
    c) si impegnino ad attuare gli accordi, ove esistenti, di cui
    all'articolo 3, comma 4, riconosciuti dalla Regione;
    d) si impegnino ad applicare gli standard formativi per
    l'apprendistato in edilizia individuati dalla Giunta regionale;
    e) nel caso di lavori particolarmente complessi o particolarmente
    pericolosi, si impegnino a sottoscrivere ed attuare gli accordi di
    cui all'articolo 3, comma 5, riconosciuti dalla Regione;
    f) si impegnino ad adottare idonei sistemi informatici di controllo
    e registrazione automatica delle presenze autorizzate nei cantieri,
    volti al riconoscimento dell'identità, dell'accesso e della
    permanenza nei cantieri degli addetti e dei lavoratori autorizzati,
    secondo protocolli definiti dalla Regione;
    g) si impegnino a dare applicazione ai contratti collettivi,
    nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona in
    cui è ubicato il cantiere e, in particolare, in ordine alle modalità
    di iscrizione alla cassa edile ove prevista dai suddetti accordi
    collettivi.
    3. Qualora l'impresa esecutrice si avvalga nello svolgimento delle
    attività di cantiere, a qualunque titolo, di soggetti o imprese
    terze, gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti a
    condizione che anche tali soggetti o imprese soddisfino le medesime
    condizioni previste per l'impresa incaricata dal committente.
    4. La Giunta regionale, in conformità ai principi ed alle finalità
    della presente legge, sentito il Comitato regionale di coordinamento
    di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 81 del 2008, può
    modificare, integrare o graduare le condizioni e i requisiti di cui
    ai commi 2 e 3.
    5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la Giunta
    regionale definisce le modalità di presentazione dell'istanza
    relativa agli incentivi economici di cui al comma 1, nonché le
    modalità di riconoscimento, erogazione, controllo e revoca di cui ai
    commi 6 e 7.
    6. Le condizioni e i requisiti di cui al comma 2 sono dichiarati
    dall'impresa ai sensi delle disposizioni vigenti e trasmessi al
    committente che provvede a trasmettere la relativa documentazione
    all'amministrazione competente prima dell'inizio dei lavori. Copia
    delle dichiarazioni di cui al comma 2, è detenuta dall'impresa nel
    cantiere durante tutta la durata dei lavori, al fine di consentire
    la loro verifica da parte degli enti competenti e degli organismi
    paritetici di settore, i quali, in caso di difformità rispetto agli
    obblighi previsti dalle disposizioni vigenti in materia di sicurezza
    e tutela della salute e del lavoro, provvedono a darne segnalazione
    agli organi competenti.
    7. L'amministrazione competente procede alla revoca degli incentivi
    economici di cui al comma 1, qualora nei confronti del committente
    sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
    emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure
    sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
    dell'articolo 444 del Codice di procedura penale, in riferimento
    alle fattispecie previste dall'articolo 157, comma 1, lettere a) e
    b) del decreto legislativo n. 81 del 2008.
    Si passa all'articolo 8 (Incentivi alle imprese) su cui insistono
    alcuni emendamenti:
    Emendamento n. 10 consiglieri Salomoni-Filippi
    Al Capo II, Art. 8, comma 1, al terzo rigo, dopo le parole leggi
    regionali di settore e prima delle parole , prevede che tra i
    requisiti inserire le seguenti parole e della presente
    La Commissione esprime parere contrario con 25 voti contrari (PD,
    Misto, Verdi), 2 favorevoli (Forza Italia) e nessun astenuto.
    Il consigliere Mazza non partecipa al voto.
    Emendamento n. 39 Relatore
    All'art. 8, comma 1 le parole disposto dalla normativa statale
    sono sostituite con: previsto dalle disposizioni vigenti in materia
    La Commissione esprime parere favorevole con 25 voti favorevoli (PD,
    Misto, Verdi), 2 astenuti (Forza Italia) e nessun contrario.
    Il consigliere Mazza non partecipa al voto.
    Emendamento n. 11 consiglieri Salomoni-Filippi
    Al Capo II, Art. 8, comma 2, lettera b), secondo rigo, dopo le
    parole rappresentanza delle imprese e prima delle parole ,
    finalizzati , inserire le seguenti parole nonché con le imprese
    stesse che siano in possesso della certificazione di qualità EN ISO
    9001 e successivi aggiornamenti
    La Commissione esprime parere contrario con 25 voti contrari (PD,
    Misto, Verdi), 2 favorevoli (Forza Italia) e nessun astenuto.
    Il consigliere Mazza non partecipa al voto.
    Emendamento n. 40 Relatore
    All'art. 8, comma 2 lett. b) le parole disposto dalla normativa
    statale sono sostituite con le seguenti: previsto dalle
    disposizioni vigenti in materia
    La Commissione esprime parere favorevole con 25 voti favorevoli (PD,
    Misto, Verdi), 2 astenuti (Forza Italia) e nessun contrario.
    Il consigliere Mazza non partecipa al voto.
    Subemendamento n. 21 consigliere Salomoni all'emendamento n. 12
    consiglieri Salomoni-Filippi
    Al Capo II, Art. 8, dopo il comma 4, al penultimo rigo dopo le
    parole il contributo finanziario e prima delle parole nonché i
    modi inserire la seguente frase
    che potrà consistere anche in una riduzione dell'aliquota IRAP fino
    ad un massimo dello 0,5 %
    Emendamento n. 12 consiglieri Salomoni-Filippi
    Al Capo II, Art. 8, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti commi:
    3. La Regione promuove, con la messa a disposizione di risorse
    finanziarie, la sottoscrizione di accordi con le imprese,
    certificate EN ISO 9001 e successivi aggiornamenti in regola con
    tutti gli adempimenti fiscali e di regolarità contributiva, tesi a:
    a) formare il dipendente in fase di assunzione con un corso di 8 ore
    lavorative per ciascun lavoratore da tenersi entro il primo mese
    dall'assunzione da svolgersi in cantiere da parte del Responsabile
    del Servizio di Prevenzione e Protezione, come previsto dalla legge
    626 e dall'Art. 30 DLgs 81/2008;
    b) predisporre per tutti i dipendenti attivi un corso di
    aggiornamento di 8 ore lavorative per ogni dipendente con cadenza
    biennale, da tenersi in cantiere da parte del Responsabile del
    Servizio di Prevenzione e Protezione, come previsto dalla legge 626
    e dall'Art. 30 DLgs 81/2008.
    4. La Giunta, entro 6 mesi dall'emanazione della presente legge,
    stabilisce con un regolamento i modi ed i tempi entro i quali le
    imprese che intendono partecipare devono presentare la domanda. Il
    regolamento determinerà il contributo finanziario nonché modi, forme
    e tempi delle verifiche e dei controlli.
    Con distinte votazioni di identico risultato, la Commissione esprime
    parere contrario con 25 voti contrari (PD, Misto, Verdi), 2
    favorevoli (Forza Italia) e nessun astenuto.
    Il consigliere Mazza non partecipa al voto.
    Viene posto in votazione l'articolo 8 come emendato.
    La Commissione esprime parere favorevole con 25 voti favorevoli (PD,
    Misto, Verdi), 2 contrari (Forza Italia) e nessun astenuto.
    Il consigliere Mazza non partecipa al voto.
    Art. 8
    Incentivi alle imprese
    1. La Regione, nella redazione dei bandi finalizzati alla
    concessione di contributi alle imprese edili previsti dalle vigenti
    leggi regionali di settore, prevede che tra i requisiti o i criteri
    di valutazione vi siano anche quelli riguardanti l'impegno ad
    attuare livelli ulteriori rispetto a quanto previsto dalle
    disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza
    dei lavoratori nei cantieri, così come specificati da un apposito
    atto approvato dalla Giunta regionale, in coerenza con i principi
    della responsabilità sociale delle imprese.
    2. La Regione promuove la sottoscrizione di accordi:
    a) con gli enti pubblici competenti al fine di favorire la più ampia
    e coordinata applicazione degli incentivi e dei benefici previsti
    dalle disposizioni vigenti in materia di obblighi assicurativi e
    previdenziali, nonché di sicurezza dei lavoratori;
    b) con gli istituti di credito, consorzi fidi e con le associazioni
    di rappresentanza delle imprese, finalizzati ad agevolare l'accesso
    al credito per le imprese che realizzino interventi volti a
    garantire livelli ulteriori rispetto a quanto previsto dalle
    disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza
    dei lavoratori nei cantieri.
    Si passa all'articolo 9 (Disposizioni relative alla tutela e
    sicurezza del lavoro nei cantieri di edilizia residenziale pubblica
    e sociale) su cui insistono i seguenti emendamenti:
    Emendamento n. 41 Relatore
    All'art. 9, comma 1 le parole disposto dalla normativa statale
    sono sostituite con le seguenti: previsto dalle disposizioni
    vigenti in materia
    Emendamento n. 42 Relatore
    All'art. 9, comma 1 sopprimere le parole:
    , così come specificati nell'art. 7
    Con distinte votazioni di identico risultato, la Commissione esprime
    parere favorevole con 25 voti favorevoli (PD, Misto, Verdi), 2
    astenuti (Forza Italia) e nessun contrario.
    Il consigliere Mazza non partecipa al voto.
    Subemendamento n. 43 Relatore sostitutivo del precedente emendamento
    n. 18
    All'art. 9, sostituire il comma 2 con il seguente:
    2. Qualora il contributo di cui al comma 1 venga richiesto da enti
    pubblici, la concessione dello stesso è subordinata all'impegno
    dell'ente richiedente di prevedere l'obbligo per l'impresa
    esecutrice di attuare livelli ulteriori rispetto a quanto previsto
    dalle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e
    sicurezza dei lavoratori nei cantieri.
    Emendamento n. 44 Relatore
    All'art. 9, dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:
    3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la Giunta
    regionale, con apposito atto, specifica i livelli ulteriori di cui
    ai commi 1 e 2 sulla base delle condizioni e dei requisiti previsti
    dall'articolo 7.
    Con distinte votazioni di identico risultato, la Commissione esprime
    parere favorevole con 25 voti favorevoli (PD, Misto, Verdi), 2
    contrari (Forza Italia) e nessun astenuto.
    Il consigliere Mazza non partecipa al voto.
    Non essendoci richieste di intervento viene messo in votazione
    l'articolo 9 come emendato.
    La Commissione esprime parere favorevole con 25 voti favorevoli (PD,
    Misto, Verdi), 2 contrari (Forza Italia) e nessun astenuto.
    Il consigliere Mazza non partecipa al voto.
    Art. 9
    Disposizioni relative alla tutela e sicurezza del lavoro nei
    cantieri di edilizia residenziale pubblica e sociale
    1. La Regione, nella redazione dei bandi finalizzati alla
    concessione di contributi richiesti da committenti per la
    realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica o
    sociale previsti dalle vigenti leggi regionali di settore, prevede
    che tra i requisiti e i criteri di valutazione vi siano anche quelli
    riguardanti l'impegno ad attuare livelli ulteriori rispetto a quanto
    previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela della
    salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri.
    2. Qualora il contributo di cui al comma 1 venga richiesto da enti
    pubblici, la concessione dello stesso è subordinata all'impegno
    dell'ente richiedente di prevedere l'obbligo, per l'impresa
    esecutrice, di attuare livelli ulteriori rispetto a quanto previsto
    dalle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e
    sicurezza dei lavoratori nei cantieri.
    3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la Giunta
    regionale, con apposito atto, specifica i livelli ulteriori di cui
    ai commi 1 e 2 sulla base delle condizioni e dei requisiti previsti
    dall'articolo 7.
    Si passa all'articolo 10 (Selezione degli operatori economici che
    realizzano lavori pubblici) su cui insiste il seguente emendamento:
    Emendamento n. 45 Relatore
    All'art. 10, comma 1, sopprimere le parole:
    , così come specificati nell'art. 7 .
    La Commissione esprime parere favorevole con 25 voti favorevoli (PD,
    Misto, Verdi), 2 astenuti (Forza Italia)e nessun contrario.
    Il consigliere Mazza non partecipa al voto.
    Viene posto in votazione l'articolo 10 come emendato.
    La Commissione esprime parere favorevole con 25 voti favorevoli (PD,
    Misto, Verdi), 2 contrari (Forza Italia)e nessun astenuto.
    Il consigliere Mazza non partecipa al voto.
    Art. 10
    Selezione degli operatori economici che realizzano lavori pubblici
    1. Qualora il contratto sia affidato con il criterio dell'offerta
    economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 83 del decreto
    legislativo n. 163 del 2006, la stazione appaltante può prevedere,
    nel bando di gara o nella lettera di invito, che uno dei sub-criteri
    di valutazione dell'offerta sia costituito dall'impegno per
    l'impresa aggiudicataria di soddisfare, prima dell'inizio dei
    lavori, le condizioni preordinate al miglioramento delle condizioni
    di sicurezza dei lavoratori nel cantiere ove verranno svolti i
    lavori, rispetto ai livelli minimi stabiliti dalle disposizioni
    vigenti.
    Si passa all'esame dell'articolo 11 (Norma finanziaria) su cui non
    insistono emendamenti.
    Non essendoci osservazioni l'articolo 11 viene posto in votazione
    nel testo base.
    La Commissione esprime parere favorevole con 25 voti favorevoli (PD,
    Misto, Verdi), 2 contrari (Forza Italia) e nessun astenuto.
    Il consigliere Mazza non partecipa al voto.
    Art. 11
    Norma finanziaria
    1. Agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto previsto
    dall'articolo 7 della presente legge si fa fronte mediante
    l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi
    capitoli nel bilancio regionale, che verranno dotati della
    necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo
    37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento
    contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle leggi
    regionali 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
    Terminato l'esame dell'articolato viene dato mandato agli uffici di
    curare il coordinamento tecnico formale del testo da licenziare per
    la presentazione in Aula.
    Escono i consiglieri Delchiappo e Borghi.
    Il consigliere MAZZA interviene per precisare che non ha partecipato
    al voto né degli emendamenti, né degli articoli, in parte per una
    sua carenza, in quanto per una serie di coincidenze non gli è stato
    possibile seguire i lavori in merito al progetto e di ciò si scusa
    col relatore e con l'assessore. Dalla lettura sommaria fatta,
    tuttavia, si trova di fronte ad un testo dove tutto è rinviato ad
    altre situazioni, a protocolli e intese e dove sostanzialmente si
    danno incentivi ad opere ed atteggiamenti che dovrebbero essere già
    osservati per legge. Gli ulteriori impegni che si prevedono non sono
    definiti e sono rinviati ad altri. Si riserva di intervenire in Aula
    e di decidere quale voto esprimere.
    Si passa all'altro punto all'odg:
    - Comunicazione dell'assessore alla Programmazione e Sviluppo
    territoriale, Cooperazione col sistema delle autonomie,
    Organizzazione Luigi GILLI in merito all'atto di indirizzo per
    l'attuazione della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 'Disciplina
    dell'intervento pubblico nel settore abitativo'.
    L'assessore GILLI precisa preliminarmente che la Giunta ha
    predisposto, come concordato in Commissione, un atto di indirizzo
    che dovrebbe assumere l'Assemblea regionale per l'applicazione e
    l'attuazione della legge regionale n. 24 del 2001, relativa agli
    interventi di edilizia residenziale pubblica.
    Seguendo le indicazioni della Commissione, si è cercato, per quanto
    possibile, di raccogliere e coordinare i contenuti dei dieci
    progetti di legge in materia di edilizia pubblica, di accesso alle
    abitazioni e al fondo sociale per l'affitto in carico alla
    Commissione. L'obbiettivo di tale scelta era quello, valutato il
    merito dei progetti, di verificare la possibilità di codificarli
    attraverso un percorso unitario, tenendo presente, da una parte,
    l'autonomia dei comuni - che rappresentano il primo riferimento dei
    cittadini laddove ci sia bisogno di affrontare il tema dell'accesso
    all'edilizia pubblica o di accesso o utilizzo del fondo sociale per
    l'affitto - dall'altra la circostanza che questa materia non
    richiede modifiche dell'attuale testo della legge n. 24: si possono
    modificare i criteri senza modificare la legge.
    Si prevede di considerare, anche sulla base di proposte di alcuni
    gruppi consiliari, ai fini dell'accesso alle graduatorie,
    l'anzianità di residenza oppure l'anzianità di permanenza in
    graduatoria aggiungendo un altro elemento, carente rispetto
    all'applicazione della legge n. 24, la quale in un suo articolo
    demandava alla Giunta la predisposizione degli ambiti ottimali sul
    territorio. Coerentemente con il percorso compiuto in questi anni di
    riforma delle agenzie per la casa, le ACER, segnala una proposta
    sugli indirizzi per la costituzione degli ambiti ottimali, che tiene
    conto anche di quanto si è sviluppato in questo periodo, nelle
    relazioni tra le diverse aziende casa. Precisa che, ad esempio, da
    Piacenza a Modena c'è già un protocollo d'intesa ed un percorso
    unitario di quattro aziende su obiettivi specifici da raggiungere e
    sui criteri di gestione, così come c'è già una certa sinergia nelle
    attività delle aziende casa in Romagna. Nello stesso tempo vi è
    anche l'ipotesi di un ambito bolognese con il territorio di Ferrara
    che raggiunge una sua peculiarità di relazione abbastanza
    consolidata. Si tratta di proposte, costituenti un elemento di
    applicazione della legge, in precedenza mai fornito.
    Ricorda che il nuovo regolamento prevede che la Commissione e
    l'Assemblea legislativa si esprimano su una delibera di Giunta.
    Sulla base della discussione del novembre 2008 tuttavia, era stata
    accolta l'ipotesi di svolgere una discussione preventiva tra i
    componenti della Commissione per organizzare linee di indirizzo e di
    applicazione di accesso ad ERP e a canoni sociali per l'affitto.
    Occorre tenere presente inoltre la mutata situazione, l'evoluzione
    del quadro normativo nazionale e l'equilibrio - che la Giunta
    intende mantenere - di non discriminazione dei soggetti, per poter
    dare una risposta laddove ci sia il bisogno. Purtroppo il pubblico
    considerato isolatamente, Comuni in primis, Province e Regioni, non
    riesce a dare una risposta completa ed efficace al bisogno
    sviluppatosi nella nostra regione.
    Precisa che il dott. Lungarella è disponibile per spiegare più
    approfonditamente il merito del percorso attuato e che è disponibile
    la bozza del testo dell'atto di indirizzo che è stato presentato, ma
    non votato, nella seduta della Giunta di lunedì; sottolinea che
    nello stesso tempo si è già comunicata questa impostazione anche
    alle associazioni degli enti locali che sono poi i gestori delle
    ACER (i responsabili delle gestioni aziende casa sono i Comuni).
    Ogni ente locale ha una forte autonomia nella determinazione dei
    criteri ed è abbastanza complesso omogeneizzarli: si pensi ai
    criteri Ise e Isee che hanno scombinato abbastanza la struttura
    sociale della comunità regionale. Aggiunge che ci sono Comuni che, a
    suo avviso giustamente, non si limitano soltanto a valutare tali
    criteri economici, ma tengono conto ad esempio, per l'accesso ai
    servizi, della perdita del lavoro da parte dei nuclei familiari: ci
    sono novità, dovute anche alla crisi, che vanno valutate e gestite
    quotidianamente.
    Aggiunge di essere a disposizione della Commissione per
    l'impostazione del percorso che si intende adottare.
    Il consigliere MAZZA precisa che in tale questione occorre
    considerare anche i criteri Ise e Isee: questo tema dovrebbe entrare
    all'interno delle considerazioni degli indirizzi; rammenta che vi
    era stato l'impegno a modificare questa cosa riguardo anche ad altri
    servizi, c'era nella Giunta l'idea di un'operazione più complessiva,
    non solo per la casa. Sul tema casa però vi sono questioni che vanno
    affrontate, una decisione va presa o nel senso di modificare la
    situazione o nel senso di mantenerla immutata. Se si fa un atto di
    indirizzo, occorre chiarire tale aspetto.
    Il consigliere LEONI ricorda che l'assessore affermò di dover
    partecipare ad una riunione della Conferenza Stato Regioni nel
    novembre - dicembre 2008 in merito all'edilizia popolare sulla quale
    successivamente avrebbe relazionato alla Commissione. Con i fondi
    disponibili si sarebbe decisa la linea da seguire per i progetti di
    legge. Pensava quindi che nell'informativa l'assessore Gilli avrebbe
    riferito di questa riunione (che evidentemente non vi è mai stata).
    Aggiunge che la Commissione era d'accordo con eventuali atti di
    indirizzo, ma l'intenzione era di lavorare sui progetti di legge
    proprio per evitare l'eccessiva autonomia degli enti comunali.
    Sottolinea che la soluzione prospettata dall'assessore non lo trova
    favorevole, vuole anzi fare in modo che i progetti di legge vadano
    discussi con gli esiti che la Commissione e il Consiglio riterrà
    giusti. Rammenta di essere intervenuto, insieme al consigliere
    Vecchi, all'incontro con i primi firmatari dei progetti di legge,
    convocato dal Presidente Muzzarelli, dove ci si era impegnati a
    ridurre il numero dei progetti di legge in quanto alcuni
    disciplinano gli stessi aspetti, per mettere la Commissione nelle
    condizioni di operare una serena valutazione.
    Esce la consigliera Guerra.
    Il consigliere BOSI sottolinea che diversi comuni applicano una
    gestione delle fasce intermedie in modo del tutto inaccettabile.
    Cita il caso del comune di Bologna dove viene fatta una suddivisione
    per fasce, in cui la variazione dei vari parametri all'interno della
    permanenza e dell'espulsione viene suddivisa in ulteriori fasce, in
    un modo non equo. Auspica che nel caso in cui vi fosse un intervento
    su tale aspetto sia fornita un'indicazione precisa. Non è
    accettabile che una famiglia di pensionati, percependo dieci euro in
    più all'anno di pensione, passi di fascia, con aumenti di 1.500 -
    2.000 euro. In veste di legislatori, su una materia delicatissima
    come il pagamento degli affitti alle ACER, occorre dare indicazioni
    precise, al fine di evitare ingiustizie notevoli.
    Si dichiara favorevole alla proporzionalità totale: una volta che la
    Regione fissa un limite inferiore e un limite superiore, non ha
    senso fare ulteriori sottofasce gestite in autonomia dai comuni. Si
    creerebbe una situazione a macchia di leopardo dove o l'intelligenza
    o l'astuzia o il senso pratico dei funzionari comunali può fare una
    cosa migliore o peggiore.
    Rientra la consigliera Guerra.
    Il consigliere MAZZOTTI pone due considerazioni: esaminando i
    progetti di legge sul tema in oggetto si è riscontrata la
    possibilità di non dover intervenire in maniera diretta con la
    legge, ma sarebbe possibile affrontare il tema con una direttiva.
    Non intende discutere sugli strumenti legislativi o normativi, ma
    ritiene che lo strumento della direttiva sia efficace, perché si
    tratta di questioni che implicano competenze diversificate. Le
    competenze dei comuni non vanno calpestate, ma si pone un problema
    più complessivo che va dal numero di disponibilità di alloggi, vero
    tema sul quale occorre discutere, fino alle modalità con le quali
    l'utilizzo del patrimonio di edilizia residenziale pubblica è
    gestito e assegnato con criteri che corrispondono meglio alle
    modificazioni in campo reddituale e sociale via via intervenute.
    Esce il presidente Muzzarelli.
    La direttiva consente di aprire una riflessione con i comuni per la
    parte di competenza che li riguarda e rispetto alla quale è
    opportuno che la Commissione abbia la possibilità di interloquire
    direttamente. Ci sono infatti problematiche legate alla
    differenziazione delle varie situazioni, come accennava il
    consigliere Bosi, che possono essere risolte attraverso una
    discussione articolata, che abbia l'obiettivo di trovare un
    equilibrio maggiore e modalità che non prevedano blocco o
    limitazione di accesso, ma equità e garanzie.
    Il secondo punto riguarda il tema della funzione delle ACER: non
    modificando la legge, si ribadisce la funzione fino ad oggi
    espletata.
    Rientra il presidente Muzzarelli.
    Rammenta che con la legge n. 24 il patrimonio pubblico è in capo ai
    comuni, le ACER sono strumenti, enti di diritto pubblico che hanno
    in capo il patrimonio dei comuni e una natura giuridica precisa. In
    ogni caso l'esperienza ha dimostrato che con tale forma è stato
    possibile mettere in campo delle azioni e con la direttiva si
    darebbe ulteriore slancio ad una forma che il territorio ha già
    individuato: quella di trovare in area vasta delle modalità di
    accordo, di costruzione, di programmazione comune integrata e anche
    modalità gestionali dei servizi che ne migliorino l'efficacia, fatta
    salva la circostanza che poi i comuni possono anche non affidare più
    in gestione all'ACER i propri beni e i propri alloggi.
    Conclude affermando la necessità di prendere visione della bozza
    dell'atto di indirizzo per avviare una discussione in merito. Senza
    entrare nelle decisioni di coloro che hanno presentato i progetti di
    legge, crede che nel corso di questa sarà possibile prendere in
    considerazione alcune osservazioni, comprese quelle del consigliere
    Bosi.
    L'assessore GILLI conferma ciò che il consigliere Leoni ha ricordato
    sugli impegni che si era assunto in merito al percorso sui
    provvedimenti relativi alle politiche abitative. Non ha voluto
    deliberatamente esprimersi sul piano casa del Governo. Nell'ottobre
    scorso il Presidente del Consiglio ha sottoscritto con il presidente
    Errani, nella sua qualità di Presidente della Conferenza dei
    presidenti delle Regioni, una nota impegnativa su una serie di punti
    di disamina comune di percorsi, tra i quali figurava il piano casa
    del Governo. Rileva che da allora ad oggi è intervenuta una sola
    riunione politica, alla quale egli stesso ha partecipato in
    rappresentanza della Conferenza. Erano inoltre presenti il ministro
    Matteoli, il ministro Fitto ed un sottosegretario dell'economia. Il
    tema riguardava le modalità di impostazione del programma casa.
    Sottolinea due aspetti: relativamente alle linee guida che il
    Governo sta adottando per le politiche abitative, coerentemente con
    la riflessione operata per l'autonomia dei comuni, vi è da segnalare
    che si vuole impostare il piano casa direttamente con i comuni, non
    più con le regioni. La regione Emilia-Romagna è contraria, in
    quanto, d'accordo con gli enti locali del territorio, sostiene la
    necessità di una programmazione più vasta in ragione
    dell'impossibilità di concentrare i problemi dell'edilizia sociale
    solo sulle aree ad alta tensione abitativa. Occorre una
    pianificazione e programmazione del bisogno. Il rischio è che ad
    esempio Parma abbia, per ragioni politiche, maggiori risorse o che
    il comune di Bologna, come area metropolitana e città capoluogo,
    concentri ancora sul proprio territorio ulteriori interventi. Dal
    punta di vista della struttura della comunità che si sviluppa in
    questi territori si creeranno dei problemi.
    L'altro aspetto è che fino ad oggi non ci sono risorse, anzi quelle
    destinate dal Governo precedente, 540 milioni di euro, per il piano
    di edilizia sociale, di cui la regione Emilia-Romagna avrebbe
    beneficiato per 32 milioni, per il programma che verrà illustrato
    nella prossima seduta di Commissione e che prevedeva 1.831 alloggi
    sfitti da ristrutturare di edilizia pubblica, non sono più previste.
    Tanto che con una delibera, grazie al voto espresso per il bilancio
    di previsione 2009, dove si è approvato uno stanziamento ulteriore
    di 20 milioni sul capitolo, la regione Emilia-Romagna si è assunta
    l'onere - lo ha annunciato il Presidente Errani nella discussione
    sulla crisi economica durante l'ultima tornata assembleare - di
    stanziare ben 35 milioni in due tranche per sostituirsi
    completamente al Governo nell'intervento di ristrutturazione e di
    riqualificazione dei 1.831 alloggi. Le Province contribuiscono con 9
    milioni di euro e si tratta di progetti che tengono conto
    dell'obbligo di rispettare le norme sul risparmio energetico.
    Aggiunge che il ministro Matteoli sostiene che occorrono risorse e
    si è arrivati al un punto di proporre l'impiego di 100 milioni di
    euro, ma il ministro dell'economia non ha dato risposte; si parla
    sempre del programma casa, cassa depositi e prestiti, fondazioni, ma
    non si è avviato alcun percorso.
    L'Emilia-Romagna è una delle poche regioni che negli ultimi anni ha
    investito risorse in questo campo: i 146 milioni messi a
    disposizione per il bando 3.000 alloggi, i 35 milioni sopracitati,
    12.5 milioni impiegati per le barriere architettoniche, senza tenere
    conto degli interventi operati dai comuni e dalle ACER direttamente.
    Sottolinea che in attesa delle decisioni del Governo, occorre
    considerare che il tema dell'accesso è diverso rispetto alla
    necessità di nuova edilizia sociale e di nuove risorse per il fondo
    sociale per l'affitto.
    Con l'anno 2009 il fondo sociale per l'affitto, tenuto conto delle
    condizioni economiche che si stanno sviluppando nella realtà
    territoriale di questa regione (cassa integrazione e disoccupazione)
    sarà un problema, perché si assisterà ad un aumento delle famiglie
    in difficoltà - e non si tratta di extracomunitari - che non
    riusciranno non solo a pagare la rata del mutuo, ma a pagare
    l'affitto.
    Aggiunge che le 52 mila famiglie, a cui si concede un modesto
    contributo per pagare l'affitto, sono destinate ad aumentare di
    molto e, ricollegandosi all'intervento del consigliere Mazza,
    sostiene che a questo punto i criteri solo economici Ise e Isee,
    assunti nella brevità di un anno, sono insufficienti.
    Il consigliere LEONI sostiene che appare evidente che non c'è una
    stretta correlazione tra il fatto di fissare criteri per l'accesso
    all'edilizia popolare e l'eventuale programma del governo da
    assumere d'intesa. Per le stesse ragioni per le quali l'assessore
    non condivide il piano casa del Governo, egli ritiene che occorrano
    criteri di uniformità per l'accesso che non devono più consentire
    che in alcuni comuni ci siano determinati criteri di accesso e in
    altri, magari confinanti, criteri diversi che rischiano di creare
    disomogeneità e discriminazioni per i cittadini. Sostiene che a suo
    avviso appare evidente la necessità di codificare in legge i criteri
    e l'atto di indirizzo della Giunta deve intervenire successivamente;
    vanno codificati elementi come l'anzianità di residenza in un
    comune, il possesso di un posto di lavoro; occorre fornire uno
    strumento che si ponga ben al di là dell'area vasta e che sia
    nell'area di totale competenza della regione Emilia Romagna, da
    Rimini a Piacenza. Ciò non lede l'autonomia dei comuni, ai quali
    spetterà comunque la gestione dei criteri, che andranno uniformati
    per evitare discriminazioni oggi presenti sul territorio ai vari
    livelli.
    In quanto estensore di un progetto di legge, ritiene che occorra
    normare i criteri mediante legge e non mediante un atto di indirizzo
    della Giunta.
    Escono i consiglieri Guerra e Mazza.
    Il presidente MUZZARELLI ricorda che in più occasioni è intervenuta
    una riflessione sulla legge n. 24 del 2001. L'impegno assunto era
    quello di chiedere alla Giunta una diretta e autonoma riflessione al
    fine di verificare la corretta applicazione della legge n. 24 e se
    fosse necessario modificare quell'impianto o intervenire per
    migliorarlo con atti di carattere operativo. Contestualmente era
    stato chiesto ai consiglieri promotori dei vari progetti di legge in
    materia - tutti del centro destra tranne uno - di farsi carico del
    coordinamento dei testi, che allo stato attuale trovano parziali e
    segmentate risposte, al fine di sviluppare un'unica coerente
    proposta.
    Aggiunge che se la Giunta ritiene di rafforzare le linee applicative
    della legge n. 24 del 2001 con atti che, in base all'art. 4 della
    stessa legge, devono essere approvati dall'Assemblea, e che danno un
    segnale politico che va in quella direzione, durante la discussione
    si dovrà decidere quale orientamento assumere: se confermare o meno
    l'impianto della legge n. 24.
    In riferimento a quanto affermato dall'assessore Gilli sul tema
    delle risorse invece, esprime una forte preoccupazione. A differenza
    del consigliere Leoni, ritiene che criteri di accesso e
    disponibilità di risorse siano connesse, in quanto nell'ottica di
    una pianificazione degli interventi sulla materia in oggetto nel suo
    complesso occorre tenere presenti le priorità e le urgenze che
    vengono a delinearsi.
    Segnala che ciò non significa non continuare la discussione e non
    affrontare il merito: ci sarà inevitabilmente un momento di
    frizione. Nell'incontro svolto si è parlato di liste divise per
    l'accesso, alle quali si dichiara contrario in modo assoluto.
    Sulla tempistica del lavoro, la Giunta svolgerà una verifica lunedì
    prossimo; poi si aprirà un dibattito in commissione e si farà un
    approfondimento di merito dopo di ché si sceglierà quale tipo di
    provvedimento adottare, anche se personalmente crede che sarebbe
    meglio confermare la legge n. 24.
    Prende atto della disponibilità dell'assessorato a venire in
    Commissione per illustrare la situazione attuale e le difficoltà del
    Governo. Occorre impegnarsi a governare un processo complessivo in
    cui sia la Regione che il Governo devono mettere in campo azioni di
    investimento, risorse che permettano tempestivamente di appaltare
    lavori e quindi aiutare le imprese e l'economia del territorio.
    Il presidente PIVA dichiara chiusa la seduta alle ore 16.20.
    Approvato nella seduta del 5 marzo 2009.
    La Segretaria Il Vicepresidente
    Samuela Fiorini Roberto Piva
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