Testo
Verbale n. 2
Seduta del 19 gennaio 2010
Il giorno 19 gennaio 2010 alle ore 10 si è riunita presso la sede
dell'Assemblea Legislativa in Bologna Viale A. Moro 50, la
Commissione Attuazione dello Statuto convocata con note Prot. nn.
1069 e 1142 del 14 gennaio 2010 .
Partecipano alla seduta i Commissari:
Cognome e Nome Qualifica Gruppo Voto
LOMBARDI Marco Presidente Forza Italia - Popolo 2 presente
della Libertà
BORGHI Vice Partito Democratico 4 presente
Gianluca Presidente
VARANI Gianni Vice Forza Italia - Popolo 5 presente
Presidente della Libertà
BARBIERI Marco Componente Partito Democratico 3 presente
BORTOLAZZI Componente Partito dei Comunisti 1 assente
Donatella Italiani
BOSI Mauro Componente Partito Democratico 3 presente
DELCHIAPPO Componente Misto 1 assente
Renato
DONINI Monica Componente Partito della 2 assente
Rifondazione Comunista
ERCOLINI Componente Partito Democratico 4 presente
Gabriella
GUERRA Daniela Componente Verdi per la pace 1 assente
LEONI Andrea Componente Forza Italia - Popolo 1 presente
della Libertà
MAJANI Anna Componente Partito Democratico 1 presente
MANFREDINI Componente Lega Nord Padania 3 presente
Mauro Emilia e Romagna
MAZZA Ugo Componente Sinistra Democratica 2 presente
per
il Socialismo Europeo
MONACO Carlo Componente Per l'Emilia-Romagna 1 assente
NANNI Paolo Componente Italia dei Valori con 1 assente
Di Pietro
NERVEGNA Componente Forza Italia - Popolo 1 assente
Antonio della Libertà
NOE' Silvia Componente Unione dei Democratici 1 assente
Cristiani e Democratici
di Centro
SALSI Laura Componente Partito Democratico 5 presente
VECCHI Alberto Componente Alleanza nazionale - 4 presente
Popolo della Libertà
ZANCA Paolo Componente Uniti nell'Ulivo - 4 assente
Partito Socialista
È presente il consigliere Gioenzo RENZI in sostituzione per parte
della seduta del consigliere Alberto VECCHI.
È altresì presente l'assessore Gian Carlo MUZZARELLI (Programmazione
e Sviluppo Territoriale, Cooperazione col sistema delle Autonomie,
Organizzazione).
Hanno partecipato alla seduta: M. Ricciardelli (Servizio Affari
Legislativi e Qualità dei Processi normativi), M. Veronese
(Coordinamento Commissioni Assembleari), R. Ghedini (Servizio
Informazione).
Presiede la seduta: Marco LOMBARDI
Assiste il segretario: Nicoletta TARTARI
Resocontista: Nicoletta TARTARI
Il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 10,15.
Sono presenti i consiglieri Barbieri, Borghi, Majani, Mazza, Renzi,
Salsi e Varani.
Il presidente LOMBARDI, in mancanza di obiezioni, mette in
approvazione il verbale n. 1/2010, relativo alla seduta del 12
gennaio 2010, non iscritto all'ordine del giorno della seduta ma già
inviato ai consiglieri.
La Commissione approva il verbale 1/2010 all'unanimità dei presenti.
4624 - Progetto di legge d'iniziativa dei consiglieri Mazza e
Mezzetti: Norme per la definizione, riordino e promozione delle
procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle
politiche regionali e locali (12 05 09)
Il presidente LOMBARDI comunica che sono stati ritirati tutti gli
emendamenti precedentemente presentati e numerati dal n. 1 al n. 64
e che questa mattina sono stati invece presentati altri emendamenti,
tutti sottoscritti dai consiglieri Mazza e Borghi e dall'assessore
Muzzarelli e numerati dal n. 65 al n. 114 (testo degli emendamenti
riportato in allegato). In mancanza di richieste d'intervento, dà
inizio all'esame dell'articolato.
Art. 1
Sull'articolo insistono gli emendamenti da n. 65 a n. 71/Mazza ed
altri.
Entra il consigliere Bosi, esce il consigliere Barbieri.
Il consigliere relatore MAZZA riferisce che gli emendamenti
presentati oggi sono il frutto del lavoro di mediazione compiuto nei
giorni scorsi, che ha portato ad un accordo che modifica il progetto
di legge in parti anche rilevanti, ma mantenendone la sostanza.
Evidenzia alcune questioni che considera di particolare rilevanza:
il tecnico di garanzia, nominato dal Presidente dell'Assemblea tra i
dirigenti dell'Assemblea; l'eliminazione della clausola di
cedevolezza, che egli pur considerava importante, ma sulla quale non
si è giunti ad una condivisione; l'introduzione di una sessione
annuale sulla partecipazione dell'Assemblea legislativa, che
considera il passaggio politico più importante dato che consente di
discutere delle politiche di partecipazione una volta all'anno, con
la formulazione degli indirizzi da parte dell'Assemblea per la
Giunta; l'individuazione del nucleo tecnico, composto anche da
esperti designati dal CAL, con il compito, tra gli altri, di seguire
e valutare le esperienze in corso. Ricorda ai componenti che, oltre
all'udienza conoscitiva, nei mesi passati è stato svolto anche un
incontro con Gioiellieri, il rappresentante dell'Anci, quindi c'è
stato un confronto anche con gli enti locali su questo testo. Per
quanto riguarda l'art. 1, gli emendamenti attengono ai riferimenti
allo statuto ed ai principi su cui si intende regolare la
partecipazione.
Entrano i consiglieri Vecchi e Barbieri.
L'assessore MUZZARELLI conferma che gli emendamenti sottoscritti
congiuntamente rappresentano una sintesi avanzata rispetto agli
emendamenti già presentati da lui medesimo, dal gruppo del Partito
Democratico e dal relatore Mazza, sintesi che testimonia l'impegno a
proseguire le azioni già avviate in tema di partecipazione
assicurando maggiori certezze nelle procedure, non creando soggetti
in più ma riorganizzandoli meglio, ponendo a carico dell'Assemblea
legislativa funzioni di indirizzo e controllo.
Con distinte votazioni di identico esito, la Commissione approva
con 18 voti favorevoli (PD, Sin. Dem.), nessun contrario
e 11 astenuti (FI-PdL, AN-PdL)
gli emendamenti da 65 a 71 e l'articolo 1 così come emendato.
Art. 2
Sull'articolo insistono gli emendamenti da n. 72 a n. 79/Mazza ed
altri.
Il consigliere MAZZA evidenzia, in particolare, l'emendamento che
aggiunge le lettere da i) a n) al comma 1, che tendono a valorizzare
le esperienze partecipative già in corso in regione, e l'emendamento
che aggiunge i commi 2 e 3, con i quali si tende ad anticipare il
percorso partecipato, rispetto alle procedure amministrative, per i
cittadini e si garantisce il rispetto dei termini previsti dalla
legge per la conclusione dei procedimenti amministrativi.
Con distinte votazioni di identico esito, la Commissione approva
con 18 voti favorevoli (PD, Sin. Dem.), nessun contrario
e 11 astenuti (FI-PdL, AN-PdL)
gli emendamenti da 72 a 79 e l'articolo 2 così come emendato.
Art. 3
Sull'articolo insiste l'emendamento n. 80/Mazza ed altri.
Entra la consigliera Ercolini.
Il consigliere MAZZA segnala che la riscrittura dell'art. 3 rende
più chiara la definizione dei soggetti a cui si riconosce il diritto
di partecipazione e, al tempo stesso, che le istanze di
partecipazione sono attivate nel rispetto degli statuti degli enti
locali.
La Commissione approva con 22 voti favorevoli (PD, Sin. Dem.),
nessun contrario e 11 astenuti (FI-PdL, AN-PdL)
l'emendamento 80 interamente sostitutivo dell'articolo 3.
Art. 4
Sull'articolo insistono gli emendamenti n. 81 e n. 82/Mazza ed
altri.
Il consigliere MAZZA evidenzia che praticamente è stato riscritto
l'ultimo comma, nel quale viene esplicitato che nel caso l'ente
locale non risponda entro trenta giorni o risponda negativamente
alle richieste di attivare processi partecipativi, i cittadini
possono chiedere un intervento di mediazione del tecnico di garanzia
per facilitare il percorso partecipativo.
Con distinte votazioni di identico esito, la Commissione approva
con 22 voti favorevoli (PD, Sin. Dem.), nessun contrario
e 11 astenuti (FI-PdL, AN-PdL)
gli emendamenti 81 e 82 e l'articolo 4 così come emendato.
Art. 5
Sull'articolo insistono gli emendamenti n. 83 e n. 84/Mazza ed
altri.
Il consigliere MAZZA segnala che il primo emendamento si limita a
riformulare la lettera b) mantenendo il significato originale e il
secondo sopprime il comma 4, che non ha più ragione d'esistere in
mancanza della figura del garante.
Con distinte votazioni di identico esito, la Commissione approva
con 22 voti favorevoli (PD, Sin. Dem.), nessun contrario
e 11 astenuti (FI-PdL, AN-PdL)
gli emendamenti 83 e 84 e l'articolo 5 così come emendato.
Art. 6
Sull'articolo insiste l'emendamento n. 85/Mazza ed altri.
Il consigliere MAZZA, ricordato che è stata eliminata dalla legge la
previsione dell'ufficio regionale per la partecipazione, considera
che con la riscrittura dell'articolo 6 si introduce il punto
politico più importante, cioè la sessione annuale per la
partecipazione dell'Assemblea legislativa. Nella sostanza, il nucleo
tecnico fornirà le informazioni alla Giunta, che presenterà una
relazione con le proposte per migliorare la partecipazione;
l'Assemblea ne discuterà e poi approverà gli indirizzi. Quindi si
valorizza l'azione dell'Assemblea legislativa, ciò che considera
importante.
La Commissione approva con 22 voti favorevoli (PD, Sin. Dem.),
nessun contrario e 11 astenuti (FI-PdL, AN-PdL)
l'emendamento 85 interamente sostitutivo dell'articolo 6.
Art. 7
Sull'articolo insiste l'emendamento n. 86/Mazza ed altri.
Il consigliere MAZZA illustra il nucleo tecnico previsto
dall'emendamento, che avrà una funzione, strettamente tecnica, di
tenere assieme il confronto tra Regioni ed Enti locali, di
analizzare le esperienze realizzate, redigendo poi una relazione per
la Giunta che fungerà da base per la relazione in Assemblea, e di
favorire la formazione professionale dei dipendenti degli enti
pubblici, dato importante perché se cresce la domanda esterna deve
esserci anche una capacità di risposta adeguata negli enti pubblici.
Quindi, in questo senso sono ripresi alcuni concetti che erano
legati all'ufficio della partecipazione, mentre si vedrà
all'articolo 8 che altri saranno attribuiti al tecnico di garanzia.
La Commissione approva con 22 voti favorevoli (PD, Sin. Dem.),
nessun contrario e 11 astenuti (FI-PdL, AN-PdL)
l'emendamento 86 interamente sostitutivo dell'articolo 7.
Art. 8
Sull'articolo insiste l'emendamento n. 87/Mazza ed altri.
Il consigliere MAZZA ribadisce che la riformulazione dell'articolo
introduce la figura del tecnico di garanzia in materia di
partecipazione, le cui funzioni sono svolte da un dirigente
dell'Assemblea legislativa, nominato dal Presidente della stessa. Si
tratta dunque di un fronte aperto verso enti e cittadini che
vogliano attivare processi di partecipazione; deve inoltre svolgere
attività di comunicazione, verificare che i procedimenti si svolgano
secondo gli accordi convenuti e dare una valutazione qualitativa
dell'esito del procedimento partecipato. Solo con la sua adesione i
progetti sono poi indirizzati al tecnico della Giunta incaricato
degli adempimenti amministrativi e finanziari per la concessione di
contributi. Quindi, anche se il disegno originario risulta in parte
ridimensionato dalla mancanza di un soggetto esterno, le funzioni di
garanzia restano invariate. Considera quella raggiunta una buona
mediazione; eventualmente, dopo una fase di prima applicazione,
l'Assemblea legislativa potrà eventualmente valutare l'estensione di
questo incarico.
La Commissione approva con 22 voti favorevoli (PD, Sin. Dem.),
nessun contrario e 11 astenuti (FI-PdL, AN-PdL)
l'emendamento 87 interamente sostitutivo dell'articolo 8.
Art. 9
Sull'articolo insiste l'emendamento n. 88/Mazza ed altri.
La Commissione approva con 22 voti favorevoli (PD, Sin. Dem.),
nessun contrario e 11 astenuti (FI-PdL, AN-PdL)
l'emendamento 88 soppressivo dell'articolo 9.
Art. 10
Sull'articolo insiste l'emendamento n. 89/Mazza ed altri.
Il consigliere MAZZA illustra l'emendamento, nel quale si delineano
le modalità del sostegno regionale.
La Commissione approva con 22 voti favorevoli (PD, Sin. Dem.),
nessun contrario e 11 astenuti (FI-PdL, AN-PdL)
l'emendamento 89 interamente sostitutivo dell'articolo 10.
Art. 11
Sull'articolo insistono gli emendamenti da n. 90 a n. 93/Mazza ed
altri.
Il consigliere MAZZA descrive il contenuto degli emendamenti
sull'articolo 11: il primo riguarda le attività informative che
Regione ed enti locali svolgeranno per consentire il massimo accesso
alle informazioni delle amministrazioni, l'ultimo elimina la
clausola di cedevolezza e gli altri sono sostanzialmente correzioni
formali.
Con distinte votazioni di identico esito, la Commissione approva
con 22 voti favorevoli (PD, Sin. Dem.), nessun contrario
e 11 astenuti (FI-PdL, AN-PdL)
gli emendamenti da 90 a 93 e l'articolo 11 così come emendato.
Entra il consigliere Leoni, escono i consiglieri Bosi e Varani.
Art. 12
Sull'articolo insistono gli emendamenti da n. 94 a n. 98/Mazza ed
altri.
Il consigliere MAZZA segnala che con l'emendamento 94 si elimina la
possibilità di avviare processi partecipativi su attività che vedano
coinvolto lo Stato. L'emendamento 96 anticipa il contenuto del comma
4, che viene soppresso, relativamente ai tempi con cui si devono
svolgere i processi partecipativi e le eventuali proroghe, la cui
concessione è responsabilità del tecnico di garanzia. Infine,
l'emendamento 97 ridisegna la conclusione dei processi partecipativi
(il cui percorso viene ricapitolato dal consigliere), che avviene
con l'approvazione dell'atto conclusivo da parte dell'ente
responsabile, in cui si dà conto del processo partecipativo seguito
e dell'esito dell'eventuale proposta partecipata.
Con distinte votazioni di identico esito, la Commissione approva
con 19 voti favorevoli (PD, Sin. Dem.), nessun contrario
e 7 astenuti (FI-PdL, AN-PdL)
gli emendamenti da 94 a 98 e l'articolo 12 così come emendato.
Art. 13 e art. 14
Sugli articoli insiste l'emendamento 99/Mazza e altri.
La Commissione approva con 19 voti favorevoli (PD, Sin. Dem.),
nessun contrario e 7 astenuti (FI-PdL, AN-PdL)
l'emendamento 99 soppressivo degli articoli 13 e 14.
Art. 15
Sull'articolo insiste l'emendamento n. 100/Mazza ed altri.
Il consigliere MAZZA sottolinea che il comma 1 come riscritto
dall'emendamento stabilisce un principio importante, cioè l'impegno
dell'ente responsabile a sospendere ogni atto amministrativo che
pregiudichi o anticipi il processo partecipativo in corso, impedendo
così di modificare il contesto in cui si svolge la discussione.
Nell'articolo riformulato sono poi definiti i requisiti dei progetti
per accedere al finanziamento regionale, tra i quali è considerato
in via preferenziale l'impegno a costituire un comitato di
pilotaggio, composto dai delegati dei soggetti coinvolti nel
processo partecipativo.
La Commissione approva con 19 voti favorevoli (PD, Sin. Dem.),
nessun contrario e 7 astenuti (FI-PdL, AN-PdL)
l'emendamento 100 interamente sostitutivo dell'articolo 15.
Entra il consigliere Varani.
Art. 16
Sull'articolo insistono gli emendamenti da n. 101 a n. 108/Mazza ed
altri.
Il consigliere MAZZA riferisce che si tratta per lo più di
correzioni di forma.
Con distinte votazioni di identico esito, la Commissione approva
con 19 voti favorevoli (PD, Sin. Dem.), nessun contrario
e 12 astenuti (FI-PdL, AN-PdL)
gli emendamenti da 101 a 108 e l'articolo 16 così come emendato.
Art. 17
Sull'articolo insistono gli emendamenti n. 109 e n. 110/Mazza ed
altri.
Il consigliere MAZZA evidenzia che con le modifiche proposte viene
resa obbligatoria la costituzione del comitato di pilotaggio per i
progetti per i quali è richiesto un finanziamento superiore ai
20.000 euro, stabilendo dunque la necessaria individuazione di un
centro di responsabilità quando il contributo è rilevante.
Con distinte votazioni di identico esito, la Commissione approva
con 19 voti favorevoli (PD, Sin. Dem.), nessun contrario
e 12 astenuti (FI-PdL, AN-PdL)
gli emendamenti 109 e 110 e l'articolo 17 così come emendato.
Art. 18
Sull'articolo insiste l'emendamento n. 111/Mazza ed altri.
Il consigliere MAZZA illustra l'emendamento, nel quale sono fissate
le quantità minime di adesioni per attivare l'attività di mediazione
del tecnico di garanzia, il quale dovrà dare atto, anche in via
telematica, degli esiti di tale attività.
La Commissione approva con 19 voti favorevoli (PD, Sin. Dem.),
nessun contrario e 12 astenuti (FI-PdL, AN-PdL)
l'emendamento 111 interamente sostitutivo dell'articolo 18.
Art. 19
Sull'articolo insiste l'emendamento n. 112/Mazza ed altri.
Il consigliere MAZZA descrive il contenuto dell'articolo come
sostituito dall'emendamento, nel quale si definiscono in modo
puntuale le modalità di conclusione del processo partecipativo e si
dispone che la proposta partecipativa deve essere validata dal
tecnico di garanzia; in caso contrario, può essere anche disposta la
revoca dei contributi concessi. Nel secondo comma si ribadisce che
l'ente responsabile può decidere di recepire o meno la proposta
partecipativa, in tutto o in parte, e di ciò e delle relative
motivazioni deve dare comunicazione pubblica, soprattutto in caso di
mancato recepimento.
La Commissione approva con 19 voti favorevoli (PD, Sin. Dem.),
nessun contrario e 12 astenuti (FI-PdL, AN-PdL)
l'emendamento 112 interamente sostitutivo dell'articolo 19.
Art. 20
Sull'articolo insiste l'emendamento n. 113/Mazza ed altri.
Il consigliere MAZZA, riferendo che con l'emendamento si riformula
la norma finanziaria nel modo tradizionale, constata che in tal modo
non vi saranno stanziamenti fino alla prossima variazione di
bilancio, verso la fine dell'anno. Auspica che nel frattempo, dopo
le prossime elezioni, si proceda con altri adempimenti, quali la
nomina del tecnico di garanzia e l'insediamento del nucleo tecnico,
così che alla fine dell'anno gli strumenti predisposti con la legge
che si sta esaminando possano essere pienamente fruibili.
La Commissione approva con 19 voti favorevoli (PD, Sin. Dem.),
nessun contrario e 12 astenuti (FI-PdL, AN-PdL)
l'emendamento 113 interamente sostitutivo dell'articolo 20.
Art. 21
Sull'articolo insiste l'emendamento n. 114/Mazza ed altri.
Il consigliere MAZZA ritiene che la norma sulla clausola valutativa
riformulata dall'emendamento, in cui sono dettagliati gli aspetti
dell'esperienza compiuta da considerare, sia migliorativa rispetto
al precedente articolo e ponga le premesse per un miglioramento
futuro della legge stessa.
Il consigliere BORGHI, a nome del gruppo Partito Democratico,
ringrazia l'assessore, i tecnici e il consigliere Mazza per il
risultato, non scontato, raggiunto oggi, grazie alla disponibilità
al confronto dimostrata che consente di approvare un atto
particolarmente importante per la Regione, dimostrativo della reale
volontà di favorire la partecipazione e la relazione con i
cittadini. Ritiene che gli emendamenti approvati portino ad
innovazioni non fini a se stesse, ma utili alla comunità regionale
per agire una partecipazione effettiva; questo lo si deve a chi si è
impegnato in questo senso e ha voluto, partendo dalla proposta
iniziale, giungere al buon risultato di oggi.
Il presidente LOMBARDI, essendo per principio sostenitore
dell'introduzione di clausole valutative, dichiara il proprio voto
favorevole all'articolo come riformulato dall'emendamento.
La Commissione approva con 31 voti favorevoli
(PD, Sin. Dem., FI-PdL, AN-PdL), nessun contrario e nessun astenuto
l'emendamento 114 interamente sostitutivo dell'articolo 21.
Terminato l'esame dell'articolato, il consigliere relatore MAZZA
comunica che si riserva di chiedere l'autorizzazione alla relazione
orale.
Entra il consigliere Bosi, esce il consigliere Barbieri.
5002 - Progetto di legge d'iniziativa del consigliere Renzi: Norme
per la trasparenza della Regione Emilia-Romagna e per la
Regolamentazione dell'attività di Rappresentanza di Interessi
Particolari (15 10 09)
Il presidente LOMBARDI, ricordata l'illustrazione già svolta dal
relatore e comunicato che non sono stati presentati emendamenti, in
mancanza di richieste di intervento in discussione generale, avvia
l'esame dell'articolato.
Il consigliere relatore RENZI, premesso che illustrerà brevemente
ogni articolo, comunica che l'articolo 1 sulle finalità del progetto
di legge, in applicazione dell'art. 15 dello Statuto, si prefigge di
assicurare la trasparenza dei processi decisionali di Assemblea
legislativa e Giunta regionale, disciplinando l'attività di
rappresentanza di interessi particolari, conosciuta anche come
lobbying.
La Commissione esprime parere contrario all'articolo 1
con 17 voti contrari (PD), 12 favorevoli (FI-PdL, AN-PdL), 2
astenuti (Sin. Dem.).
Entra il consigliere Manfredini.
Il consigliere RENZI riferisce che l'articolo 2 riporta le
definizioni dei termini utilizzati nel progetto di legge. In
particolare, segnala che non sono considerate attività di
rappresentanza di interessi particolari quelle svolte da enti
pubblici, partiti politici, sindacati e organizzazioni
imprenditoriali.
La Commissione esprime parere contrario all'articolo 2
con 17 voti contrari (PD), 15 favorevoli (FI-PdL, AN-PdL), 2
astenuti (Sin. Dem.).
Il consigliere RENZI espone l'articolo 3, che prevede l'iscrizione
obbligatoria di coloro che intendono svolgere attività di
rappresentanza di interessi particolari nel registro pubblico da
istituire presso l'Assemblea legislativa.
La Commissione esprime parere contrario all'articolo 3
con 17 voti contrari (PD), 15 favorevoli (FI-PdL, AN-PdL), 2
astenuti (Sin. Dem.).
Il consigliere RENZI indica i dati richiesti per l'iscrizione nel
già illustrato registro e le modalità della stessa come disciplinati
dall'articolo 4.
La Commissione esprime parere contrario all'articolo 4
con 17 voti contrari (PD), 15 favorevoli (FI-PdL, AN-PdL), 2
astenuti (Sin. Dem.).
Il consigliere RENZI elenca i requisiti per l'iscrizione previsti
dall'articolo 5.
La Commissione esprime parere contrario all'articolo 5
con 17 voti contrari (PD), 15 favorevoli (FI-PdL, AN-PdL), 2
astenuti (Sin. Dem.).
Il consigliere RENZI illustra gli obblighi degli iscritti al
registro previsti dall'articolo 6 ed in particolare quello di
presentare annualmente una relazione sull'attività svolta, che, tra
l'altro, riporta le risorse impiegate per l'attività e l'elenco dei
decisori pubblici contattati.
La Commissione esprime parere contrario all'articolo 6
con 17 voti contrari (PD), 15 favorevoli (FI-PdL, AN-PdL), 2
astenuti (Sin. Dem.).
Il consigliere RENZI espone il contenuto dell'articolo 7, con cui si
prevede la possibilità per gli uffici di disporre di verifiche sul
contenuto delle relazioni presentate, di cui trasmettono un rapporto
all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea.
La Commissione esprime parere contrario all'articolo 7
con 17 voti contrari (PD), 15 favorevoli (FI-PdL, AN-PdL), 2
astenuti (Sin. Dem.).
Il consigliere RENZI segnala che l'articolo 8 pone obblighi di
trasparenza anche ai decisori pubblici, prevedendo che nella
relazione illustrativa, nel preambolo o nelle premesse degli atti
sia resa nota l'attività di rappresentanza di interessi particolari
pertinente all'atto.
La Commissione esprime parere contrario all'articolo 8
con 17 voti contrari (PD), 15 favorevoli (FI-PdL, AN-PdL), 2
astenuti (Sin. Dem.).
Il consigliere RENZI espone le sanzioni relative alle inottemperanze
alle prescrizioni della legge contenute nell'articolo 9, sanzioni
che possono comportare una pena pecuniaria fino a 20.000 euro,
nonché la censura, la sospensione o la cancellazione dal registro.
La Commissione esprime parere contrario all'articolo 9
con 17 voti contrari (PD), 15 favorevoli (FI-PdL, AN-PdL), 2
astenuti (Sin. Dem.).
Il consigliere RENZI riferisce che la norma transitoria
dell'articolo 10 prevede che, in sede di prima applicazione,
l'iscrizione nel registro debba essere effettuata entro sei mesi
dall'entrata in vigore della legge.
La Commissione esprime parere contrario all'articolo 10
con 17 voti contrari (PD), 15 favorevoli (FI-PdL, AN-PdL), 2
astenuti (Sin. Dem.).
Terminato l'esame dell'articolato, il consigliere relatore RENZI
comunica che si riserva di chiedere l'autorizzazione alla relazione
orale.
In conclusione di seduta, il consigliere MAZZA riferisce di non aver
ancora terminato la verifica con i capigruppo in ordine alla
possibilità di addivenire ad un accordo per poter portare all'esame
in Aula alcune delle modifiche, quelle più tecniche, del Regolamento
interno dell'Assemblea contenute nella sua proposta oggetto 4588.
Pertanto, entro pochi giorni comunicherà al presidente Lombardi le
eventuali modifiche concordate o il ritiro della propria proposta.
Il presidente LOMBARDI, anche alla luce di quanto testé comunicato,
segnala che quella odierna potrebbe essere l'ultima seduta della
Commissione nella legislatura corrente e pertanto propone ai
commissari di approvarne subito il verbale.
La Commissione accoglie la proposta
e approva il verbale della seduta corrente all'unanimità dei
presenti.
La seduta termina alle ore 11,10.
Approvato nella seduta del 19 gennaio 2010.
Il Segretario Il Presidente
Nicoletta Tartari Marco Lombardi
Allegato al verbale n. 2 del 19 gennaio 2010
EMENDAMENTI AL PROGETTO DI LEGGE OGGETTO 4624
Emendamento 1/Muzzarelli
Nel comma 1 dell'articolo 1, dopo le parole ideali fondativi sono
inserite le parole della Repubblica .
Emendamento 2/Muzzarelli
La lettera d) del comma 2 dell'articolo 1 è sostituita dalla
seguente:
d) art.15, comma 3, in quanto rafforza le opportunità per
l'affermazione del diritto di partecipazione dei cittadini e delle
loro organizzazioni, affiancando gli strumenti già previsti dallo
Statuto.
Emendamento 3/Muzzarelli
Dopo il comma 2 dell'articolo 1 sono aggiunti i seguenti commi:
3. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione delle Statuto
regionale, promuove la partecipazione come strumento per lo sviluppo
di un sistema amministrativo regionale e locale coeso, finalizzato a
favorire nelle decisioni pubbliche un livello elevato di
coinvolgimento dei cittadini, in forma singola o associata, degli
operatori economici, delle parti sociali, del volontariato e degli
altri soggetti interessati ed, al contempo, a perseguire
tempestività, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa.
4. La Regione Emilia-Romagna riconosce, in particolare,
l'inscindibile connessione fra la partecipazione e la
semplificazione dei procedimenti pubblici al fine del raggiungimento
di una elevata qualità amministrativa e della realizzazione del
principio di non aggravamento dei procedimenti.
5. La Regione riconosce la varietà e la qualità delle esperienze di
partecipazione a livello locale quale elemento portante per
l'innovazione partecipativa nelle decisioni pubbliche. Essa
persegue, anche attraverso appositi accordi con il Consiglio delle
Autonomie Locali, e con l'istituzione del Comitato
interistituzionale di cui all'art. 7 la realizzazione di un sistema
partecipativo coerente ed omogeneo sul territorio nel quale siano
valorizzate le migliori pratiche ed esperienze.
Emendamento 4/Muzzarelli
La lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 è sostituita dalla
seguente:
a) incrementare la qualità democratica delle scelte delle Assemblee
elettive e delle Giunte, a livello regionale e locale, nel governo
delle loro realtà territoriali e per quanto di loro competenza; .
Emendamento 5/Muzzarelli
La lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 è sostituita dalla
seguente:
c) operare per elevare la qualità delle risorse immateriali quali
la fiducia collettiva, il sapere contestuale e le competenze di
coordinamento, attraverso il confronto critico costruttivo, costante
e inclusivo di tutti gli attori territoriali destinatari delle
decisioni pubbliche; .
Emendamento 6/Muzzarelli
Nella lettera h) del comma 1 dell'articolo 2 è soppressa la parola
eccetera .
Emendamento 7/Muzzarelli
Dopo la lettera h) del comma 1 dell'articolo 2 sono aggiunte le
seguenti lettere:
i) favorire la qualificazione della pubblica amministrazione e dei
suoi operatori, anche mediante apposite iniziative di formazione, al
fine di rinnovare la cultura, le modalità di relazione e la capacità
di percezione delle istituzioni pubbliche nel rapporto con i
cittadini, singoli e associati;
j) garantire la pluralità e la qualità dei modelli partecipativi e
la flessibilità nella loro adozione in ambito regionale e locale;
k) sviluppare il ruolo della Regione come sede di condivisione delle
esperienze, ausilio alla scelta e all'impianto delle forme
partecipative, basato sulla raccomandazione tecnica di modelli non
vincolanti, ma suggeriti dall'esperienza;
l) stimolare l'evoluzione della comunicazione pubblica oltre la mera
comunicazione istituzionale, nella direzione di comunicazione di
servizio e di cittadinanza quale strumento imprescindibile per una
efficace partecipazione.
Emendamento 8/Muzzarelli
Dopo il comma 1 dell'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:
2. In nessun caso gli strumenti di partecipazione e la loro
applicazione devono incidere sui tempi prestabiliti dalla legge di
conclusione dei procedimenti amministrativi.
Emendamento 9/Muzzarelli
Il comma 1 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:
1. Qualunque soggetto, singolo o associato, che ne abbia interesse
in quanto possibile destinatario delle scelte contenute in un atto
regionale o locale concernente scelte di pianificazione strategica
pluriennale, generale o settoriale, o scelte progettuali e attuative
di particolare rilevanza per il territorio o per i cittadini
interessati può chiedere di partecipare alla elaborazione delle
relative scelte. Le istanze di partecipazione sono rivolte nel
rispetto delle norme previste dagli statuti degli enti interessati.
Emendamento 10/Muzzarelli
Nell'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:
2. Il presente articolo trova applicazione al di fuori dei casi
regolati dalle norme nazionali o regionali in materia di
procedimento amministrativo. Restano comunque salve le norme
previste dalla legislazione regionale in materia di tutela e uso del
territorio, di prevenzione del rischio sismico, di edilizia, nonché
in materia di tutela dell'ambiente.
Emendamento 11/Muzzarelli
Nel comma 2 dell'articolo 4 sono soppresse le parole comma 2 .
Emendamento 12/Muzzarelli
L'articolo 9 è soppresso.
Emendamento 13/Muzzarelli
Il comma 1 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:
1. La Regione, mediante la struttura regionale competente in
materia di partecipazione, promuove e sostiene la partecipazione:
a) esaminando le proposte di progetto e certificandone la qualità;
b) offrendo un supporto di consulenza metodologica;
c) offrendo un supporto nella comunicazione, anche mediante supporti
informatici;
d) svolgendo un compito di mediazione e promozione del confronto
democratico;
e) concedendo i contributi regionali ai progetti di partecipazione
ammessi a finanziamento .
Emendamento 14/Muzzarelli
Prima del comma 1 dell'articolo 11 è inserito il seguente comma:
01. L'informazione è la necessaria premessa della partecipazione.
La Regione Emilia-Romagna e gli enti locali adottano strumenti di
comunicazione, informatici e non, per mettere i cittadini in
condizione di conoscere le principali scelte che intendono
compiere.
Emendamento 15/Muzzarelli
Nel comma 1 dell'articolo 12 sono soppresse le parole lo Stato
Emendamento 16/Muzzarelli
Nel comma 2 dell'articolo 12 sostituire la parola definito con la
parola fatta .
Emendamento 17/Muzzarelli
Nella lettera b) del comma 3 dell'articolo 12 le parole
annullamento, di cui all'art. 19 sono sostituite dalle le parole
non validazione dei risultati del processo partecipativo, ai sensi
dell'articolo 19, comma 1, lettera b) .
Emendamento 18/Muzzarelli
L'articolo 14 è sostituito dal seguente:
Art. 14
Curatori dei progetti partecipazione
1. Per l'elaborazione e la redazione dei progetti di partecipazione
finanziati dalla Regione Emilia-Romagna i soggetti di cui
all'articolo 5 possono richiedere il sostegno tecnico della
struttura regionale competente in materia di partecipazione o di
analoghe strutture costituite presso gli enti locali.
Emendamento 19/Muzzarelli
Il comma 3 dell'art. 15 è sostituito dal seguente:
2. Fra i requisiti tecnici che progetti oggetto delle richiesta di
contributo regionale devono contenere devono essere presenti, in
particolare, i seguenti:
a) la persona fisica responsabile del progetto che ne è il
referente;
b) il nominativo dei progettisti e dello staff del processo;
c) le fasi del processo, i soggetti coinvolti e da coinvolgere, i
metodi adottati, gli obiettivi perseguiti e i tempi previsti;
d) i costi preventivati ed il rapporto costo-efficacia.
Emendamento 20/Muzzarelli
Il comma 4 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:
3. I progetti dovranno contenere l'impegno formale dei principali
attori territoriali coinvolti, mediante un accordo preventivo, che
può prevedere la costituzione di un eventuale comitato di
pilotaggio, composto da rappresentanti dei principali soggetti
coinvolti dal processo.
Emendamento 21/Muzzarelli
Dopo il comma 1 dell'articolo 21 è inserito il seguente:
1 bis. La relazione di cui al comma 1 dovrà, in particolare,
evidenziare i seguenti aspetti:
a) l'incremento quantitativo e qualitativo dei processi
partecipativi nella Regione Emilia-Romagna;
b) le prospettive di ulteriore sviluppo della partecipazione;
c) il miglioramento della qualità e della semplificazione dei
procedimenti amministrativi;
d) l'aumento della condivisione delle scelte pubbliche;
e) il miglioramento delle possibilità di accesso alle attività
dell'amministrazione pubblica
f) il miglioramento della percezione delle pubbliche amministrazioni
da parte dei cittadini;
g) l'accresciuta qualificazione del personale delle pubbliche
amministrazioni e della flessibilità del suo utilizzo, in funzione
dei processi partecipativi.
Emendamento 22/Mazza
Art.1 - Al comma 2 la lettera a) è così sostituita:
a) art. 2, in quanto, coerentemente al principio di uguaglianza,
intende facilitare l'accesso alla costruzione delle scelte pubbliche
per tutti i cittadini e le loro organizzazioni, riconoscendo pari
diritti alle persone e risposte ragionevoli, proporzionate e
differenti ai cittadini che si trovino in condizioni diverse, e
valorizzando l'autonomia delle comunità locali;
Emendamento 23/Mazza
Art. 2 - Al comma 2 lettera b), la parola aziende è così
sostituita: imprese
Emendamento 24/Mazza
Art. 2 - Al comma 2 lettera c), le parole che non sia sono così
sostituite: se non attraverso
Emendamento 25/Mazza
Art. 2 - Al comma 2 lettera e), la parola processi e così
sostituita: procedimenti
Emendamento 26/Mazza
Alla fine dell'art. 2, sono aggiunti i seguenti paragrafi:
i) riconoscere una premialità agli Enti locali che approvano
progetti per opere pubbliche o private rilevanti, riguardanti
qualsiasi settore, prevedendo processi partecipativi al fine di
verificarne l'accettabilità sociale, la qualità progettuale e la
gestione della sicurezza condivisa;
l) valorizzare le esperienze già attivate in regione per la proposta
e lo svolgimento di processi partecipativi, in particolare quale
principio cardine per le politiche di sviluppo sostenibile.
Emendamento 27/Mazza
L'art.3 è sostituito completamente dal seguente:
Art.3 Soggetti titolari del diritto di partecipazione
1. I soggetti titolati a partecipare, attraverso i processi
partecipativi disciplinati dalla presente legge, alla elaborazione
delle politiche pubbliche di scala regionale o locale, ossia a
qualunque atto regionale o locale, in merito alla pianificazione
strategica pluriennale generale e settoriale così come alle scelte
progettuali e attuative, sono:
a) i cittadini italiani e stranieri o apolidi residenti nel
territorio dell'Ente responsabile del procedimento (vedi art.5 comma
2) che abbiano compiuto 16 anni;
b) i cittadini italiani, stranieri o apolidi, che abbiano compiuto i
16 anni, non residenti nel territorio dell'Ente responsabile ma che
abbiano un interesse diretto agli effetti delle scelte in
elaborazione;
c) le organizzazioni (Enti pubblici, associazioni, imprese),
italiane o straniere, che abbiano sedi, operino, abbiano rapporti o
un interesse diretto agli effetti delle scelte in elaborazione nel
territorio.
2. E' facoltà del Garante della Partecipazione (d'ora in poi
Garante, vedi art.4), a seguito di precise istanze, riconoscere
l'ammissibilità o meno di altre persone, privati o rappresentanti di
organizzazioni o imprese, a prender parte ai processi partecipativi.
3. Il Garante riceve i reclami e decide sull'opportunità
all'inclusione o all'esclusione di determinati soggetti dai processi
partecipativi sia in fase progettuale che di svolgimento del
processo stesso.
Emendamento 28/Mazza
Art. 4 - Al comma 1 la parola istanze , e così sostituita:
petizioni
Emendamento 29/Mazza
Art. 4- Il comma 3 è così sostituito:
3. Nel caso in cui l'Ente locale risponda negativamente o non
risponda alle petizioni dei cittadini entro 30 giorni dal
ricevimento delle petizioni, i cittadini potranno richiedere
l'intervento di mediazione del Garante della Partecipazione
regionale secondo le modalità indicate al successivo art. 18.
Emendamento 30/Mazza
Art. 5 - Al comma 1, dopo la parola istanza , aggiungere: , così
come regolata dal successivo art. 13,
Emendamento 31/Mazza
Art. 6 - Al comma 1 la parola organizzerà è sostituita con:
organizza
Emendamento 32/Mazza
Art. 6- Alla fine del comma 4 le parole (art.20) sono così
sostituite: secondo quanto disposto dal successivo art. 20.
Emendamento 33/Mazza
Art. 7 - I primi tre commi sono così sostituiti:
1. Il Garante della Partecipazione è eletto dall'Assemblea
Legislativa Regionale con voto segreto sulla base di un elenco di
candidati, che posseggano i titoli e i requisiti richiesti, redatto
dalla Commissione Affari Generali, secondo le modalità di
partecipazione al bando di selezione appositamente emanato dalla
Presidenza dell'Assemblea Legislativa, sentita la Commissione
stessa.
2. Il Garante resta in carica fino alla elezione del nuovo Garante
che dovrà avvenire entro i 6 mesi successivi alla data di rinnovo
dell'Assemblea Legislativa. La stessa persona può ricoprire la
carica di Garante per un massimo di 10 anni, anche se non
consecutivi.
3. Al Garante è riconosciuta un'indennità, pari a una quota
percentuale dell'indennità di carica spettante ai consiglieri
regionali, oltre al rimborso delle spese sostenute per lo
svolgimento delle funzioni, che sarà definita e inclusa nel bando,
di cui al comma 1.
Emendamento 34/Mazza
Art. 7 - Al comma 7 la lettera b) è cosi sostituita:
b) dimostrare conoscenza ed esperienza nella progettazione e
conduzione di processi partecipativi e di mediazione dei conflitti,
con particolari esperienze di casi promossi da istituzioni
pubbliche.
Emendamento 35/Mazza
Art. 8 - Al comma 3 le parole da La legge a attribuire sono
così sostituite: L'Assemblea Legislativa, in tal caso, attribuirà .
Emendamento 36/Mazza
Art. 9 - Al comma 1 lettera e), la parola aziende è così
sostituita: imprese .
Emendamento 37/Mazza
Art. 9 - Al comma 1 lettera f), alla fine aggiungere: e di studio .
Emendamento 38/Mazza
Art. 9 - Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere:
i) L'Ufficio della Partecipazione può istituire un Osservatorio
Regionale della Partecipazione che svolge un ruolo di valutazione
degli esiti dei processi, sulla base di indicatori condivisi che
riguardino la sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle
norme, degli atti e delle opere approvate.
Emendamento 39/Mazza
Art. 10 - Al comma 1, dopo la parola Ufficio , aggiungere: della
Emendamento 40/Mazza
Art. 13 - Al comma 1 la parola progetto e così sostituita:
processo
Emendamento 41/Mazza
Art. 13 - Al comma 2 alla lettera a) alla fine, aggiungere: così
come previsto dal precedente art. 4
Emendamento 42/Mazza
Art. 16 - Al comma 1 la lettera e) viene superata e aggiunta alla
fine della precedente lettera d).
Le lettere successive scalano f) in e), g) in f), h) in g), i) in
h).
Emendamento 43/Mazza
Art. 16 - Alla lettera f) (ex g) la parte tra parentesi è così
sostituita:
(come il focus group, il goal oriented project planning, il
referendum deliberativo, il sondaggio deliberativo, la consensus
conference, la search conference, la giuria dei cittadini, il
citizens' meeting, il town meeting, l'open space technology)
Emendamento 44/Mazza
Art. 16 - Alla fine della lettera g) (ex h), aggiungere:
i temi delle istanze la scala amministrativa degli enti
responsabili e l'implementazione di eventuali percorsi di formazione
sulla cultura della partecipazione e i suoi metodi.
Emendamento 45/Mazza
Art. 16 - La lettera h (ex i) è così sostituita:
i) La documentazione dei progetti e dei relativi processi deve
essere accessibile via web dal sito del Garante e per progetti
superiori ai 10.000 euro di sostegno regionale, anche attraverso
pagine web dedicate appositamente alla comunicazione del processo.
Emendamento 46/Borghi e altri
Il comma 3 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:
3. Nel caso in cui l'ente locale risponda negativamente o non
risponda alle richieste partecipative dei cittadini, questi ultimi
possono richiedere l'intervento di mediazione di un esperto
designato dal Comitato interistituzionale regionale fra gli esperti
componenti la Commissione di cui al all'art. 7, comma 2 .
Emendamento 47/Borghi e altri
Il comma 4 dell'articolo 5 è soppresso.
Emendamento 48/Borghi e altri
L'articolo 6 è sostituito dal seguente:
Articolo 6
Organismi e strumenti attuativi
1. La presente legge realizza il principio del maggiore
coinvolgimento delle amministrazioni regionali e locali nelle
politiche di sviluppo dei processi partecipativi mediante gli
accordi di cui all'articolo 1, comma 6, nonché mediante l'attività
del Comitato interistituzionale di cui all'articolo 7.
2. Nell'ambito dell'amministrazione regionale lo sviluppo coordinato
dei processi di inclusione partecipativa e di semplificazione
procedimentale sono realizzati mediante una apposita sessione
annuale sulla Partecipazione dell'Assemblea legislativa. Tale
sessione si realizza a seguito della presentazione da parte della
Giunta regionale, previo parere del Comitato interistituzionale di
cui all'articolo 7, di una relazione annuale sullo sviluppo della
partecipazione nel territorio della regione contenente una analisi
dello stato dei processi partecipativi e proposte per la loro
evoluzione e il loro miglioramento. L'Assemblea legislativa, sulla
base della relazione e della conseguente discussione nelle
Commissioni assembleari approva indirizzi per la Giunta regionale in
materia di partecipazione.
Emendamento 49/Borghi e altri
L'articolo 7 è sostituito dal seguente:
Articolo 7
Comitato interistituzionale per la partecipazione.
1. Al fine di definire congiuntamente linee programmatiche per lo
sviluppo di processi partecipativi che consentano la maggiore
partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alle scelte
programmatiche della Regione e degli enti locali è istituito il
Comitato interistituzionale per la partecipazione. Esso ha sede
presso il Consiglio delle Autonomie locali, è nominato dal
Presidente della Giunta regionale o suo delegato, che lo presiede,
ed è composto altresì da quattro rappresentanti designati in seno al
Consiglio delle Autonomie locali.
2. Il Comitato interistituzionale si avvale di una Commissione di
esperti appartenenti all'amministrazione della Regione o degli enti
locali, ovvero esperti esterni alla pubblica amministrazione, per
l'esame e lo studio delle migliori pratiche partecipative attuate in
Italia ed all'estero e per l'elaborazione di raccomandazioni
tecniche non vincolanti relative ai processi partecipativi valide
per la Regione, gli enti e le aziende subregionali, nonché per gli
enti locali. Il Comitato esercita altresì una funzione consultiva e
di proposta nei confronti dell'amministrazione regionale, nonché di
osservatorio sulla partecipazione.
3. Il Comitato interistituzionale individua altresì le forme per
l'incentivazione dello sviluppo professionale, in materia
partecipativa, dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 5, comma 1, al fine di migliorare le capacità e la
flessibilità organizzativa di tali enti nel rapporto con i
cittadini, qualificando il sistema pubblico regionale e locale.
4. Oltre a quanto previsto per il procedimento disciplinato dal
titolo III della presente legge, specifici progetti partecipativi
possono essere individuati e finanziati mediante contributi
regionali, su proposta del Comitato interistituzionale in relazione
alle esigenze che caratterizzano la partecipazione dell'utenza dei
servizi pubblici locali a rilevanza economica, nonché per altre
specifiche esigenze partecipative.
5. La Giunta regionale provvede a garantire le funzioni del Comitato
interistituzionale ed a fornire il necessario supporto
organizzativo, svolgendo ogni attività amministrativa connessa,
anche provvedendo a dare adeguata informazione in via telematica ai
cittadini e sviluppando iniziative proprie a sostegno della
partecipazione.
6. Il Comitato interistituzionale presenta annualmente all'Assemblea
legislativa e al Consiglio delle Autonomie locali, una relazione
sull'attività svolta.
Emendamento 50/Borghi e altri
L'articolo 8 è sostituito dal seguente:
Articolo 8
Indirizzi regionali
1. Al fine dell'applicazione della presente legge e contestualmente
alla sua entrata in vigore, la Giunta regionale approva un atto di
indirizzo, formulato previo apposito accordo sottoscritto nelle
forme di patto interistituzionale con le autonomie locali, sentito
il Consiglio delle Autonomie Locali, nel quale sono delineati gli
oggetti da sottoporre a processi partecipativi, le modalità
attuative ed i relativi tempi .
Emendamento 51/Borghi e altri
Art. 11 - Nel comma 01 è aggiunto il seguente periodo:
Al fine di agevolare questa attività informativa, il Comitato
interistituzionale di cui all'art. 7 approva apposite
raccomandazioni tecniche non vincolanti tese a segnalare le migliori
pratiche, anche secondo la diversa tipologia e dimensione delle
amministrazioni.
Emendamento 52/Borghi e altri
Sopprimere il comma 4 dell'articolo 11
Emendamento 53/Borghi e altri
Sopprimere il comma 5 dell'articolo 11
Emendamento 54/Borghi e altri
I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 12 sono soppressi.
Emendamento 55/Borghi e altri
L'articolo 13 è sostituito dal seguente:
Art. 13
Avvio del processo partecipativo.
1. La Giunta regionale, su proposta del Comitato interistituzionale
di cui all'articolo 7, definisce le modalità di presentazione delle
istanze e le priorità per la concessione dei contributi regionali
per la promozione della partecipazione.
Emendamento 56/Borghi e altri
I commi 1 e 2 dell'articolo 15 sono sostituiti dal seguente:
1. Al fine della concessione dei contributi regionali i progetti
devono contenere l'impegno formale che legittima il processo
partecipativo da parte dell'istituzione responsabile del
procedimento oggetto del processo stesso, e l'impegno a sospendere
qualsiasi atto amministrativo di propria competenza che anticipi o
pregiudichi l'esito del processo proposto.
Emendamento 57/Borghi e altri
L'articolo 16 è sostituito dal seguente:
Art. 16
Criteri di qualità tecnica dei progetti
1. I processi partecipativi oggetto di contributo della Regione
Emilia-Romagna devono prevedere:
a) la sollecitazione delle realtà sociali, organizzate o meno, del
territorio in questione, a qualche titolo potenzialmente interessate
dal procedimento in discussione, con particolare attenzione alle
differenze di genere, di abilità, di età, di lingua e di cultura;
b) l'inclusione, immediatamente dopo le prime fasi del processo, di
eventuali nuovi soggetti sociali, organizzati in associazioni o
comitati, sorti conseguentemente l'attivazione del processo;
c) un tavolo di negoziazione, sin dalle prime fasi, con i principali
soggetti organizzati che si sono dichiarati interessati al processo;
d) meccanismi per la mediazione delle eventuali divergenze fra i
soggetti partecipanti.
Emendamento 58/Borghi e altri
Il comma 3 dell'articolo 17 è soppresso.
Emendamento 59/Borghi e altri
L'articolo 18 è sostituito dal seguente:
Art. 18
Attività di mediazione finalizzata alla partecipazione
1. Il Comitato Interistituzionale di cui all'articolo 7, anche
attraverso un esperto designato nell'ambito della Commissione di cui
al comma 2 del medesimo articolo 7, può svolgere un ruolo di
mediazione finalizzata alla promozione dei progetti di
partecipazione, in particolare nei casi in cui il progetto sia di
notevole rilievo ed abbia ottenuto l'adesione formale delle seguenti
percentuali minime di residenti nell'ambito territoriale di una o
più province, comuni, circoscrizioni comunali, entro i quali è
proposto di svolgere il progetto partecipativo:
a) il 5 per cento fino a mille residenti;
b) il 3 per cento fino a cinquemila residenti;
c) il 2 per cento fino a quindicimila residenti;
d) l'1 per cento fino a trentamila residenti;
e) lo 0,50 oltre i trentamila residenti.
2. Verificata la conformità delle richieste, il Comitato
interistituzionale indice un tavolo di mediazione, al quale
parteciperà un esperto delegato fra quelli facenti parte della
Commissione di cui all'articolo 7, comma 2, nel quale si tenterà di
raggiungere un accordo tra le parti, senza necessariamente
propendere per l'attivazione di un processo partecipativo.
3. L'attività di mediazione è resa pubblica dalla Regione mediane
l'utilizzo dei propri strumenti informativi, anche in via
telematica.
Emendamento 60/Borghi e altri
L'articolo 19 è sostituito dal seguente:
Art. 19 Impegni dell'Ente responsabile dell'atto amministrativo ed
esiti del processo
1. Il processo partecipativo si conclude con uno dei seguenti atti:
a) il raggiungimento di un documento di proposta partecipata;
b) la non validazione dei risultati del processo, cui segue la
revoca dei contributi concessi, qualora utilizzati in maniera
difforme rispetto al progetto approvato.
2. L'Ente responsabile della decisione istituzionale da assumere,
collegata al processo partecipativo, si impegna a tener conto della
proposta partecipata. Esso può rifiutare o trasferire solo in parte
le indicazioni del documento di proposta partecipata nel suo atto
conclusivo. L'Ente è comunque tenuto a darne comunicazione pubblica,
anche in via telematica, con ampia rilevanza e precisione, esponendo
le proprie motivazioni, soprattutto in caso di esito difforme alla
proposta.
3. Una parte del contributo regionale, non inferiore al 20 per
cento, che la Regione assegna ad un determinato processo, è
concessa, salvo diversa previsione del progetto approvato, al
termine del processo partecipativo a condizione che sia approvato il
documento di proposta partecipata di cui al comma 1, lettera a).
Emendamento 61/Borghi e altri
Nel comma 2 dell'articolo 20 sono soppresse le parole al netto
delle spese per l'indennità del Garante e per le sue attività oltre
che per la funzionalità dell'Ufficio Regionale della
Partecipazione.
Emendamento 62/Borghi e altri
Il comma 3 dell'articolo 20 è soppresso.
Emendamento 63/Borghi e altri
La rubrica del comma 1 dell'articolo 21 è sostituita dalla seguente:
Clausola valutativa
Emendamento 64/Borghi e altri
Il comma 1 dell'articolo 21 è sostituito dalla seguente:
1. Dopo 5 anni dall'approvazione della presente legge, l'Assemblea
Legislativa Regionale, sulla base di una relazione appositamente
predisposta dal Comitato interistituzionale di cui all'articolo 7,
discuterà dell'esperienza compiuta, anche tenendo conto delle
esperienze di altre Regioni italiane e della normativa europea in
merito.
Emendamento 65/Mazza e altri
Art.1 - Al comma 1 dopo le parole ideali fondativi sono inserite
le parole: della Repubblica .
Emendamento 66/Mazza e altri
Art.1 - Al comma 2 nella lettera a) dopo la parola art. 2 ,
aggiungere: lettera a) .
Emendamento 67/Mazza e altri
Art.1 - Al comma 2 nella lettera a) le parole coerentemente al
sono così sostituite: in forza del .
Emendamento 68/Mazza e altri
Art.1 - Al comma 2 nella lettera a) le parole da garantendo fino
alla fine sono così sostituite:
riconoscendo pari diritti alle persone, risposte proporzionate e
con una forma appropriata ai cittadini che si trovino in condizioni
diverse, valorizzando l'autonomia delle comunità locali; .
Emendamento 69/Mazza e altri
Art.1 - Al comma 2 nella lettera c) la parola partecipativa è così
sostituita: partecipata .
Emendamento 70/Mazza e altri
Art.1 - Al comma 2 nella lettera d) le parole da esistenti alla
fine sono così sostituite: previsti dallo Statuto .
Emendamento 71/Mazza e altri
Art.1 - Dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi:
3. La Regione Emilia-Romagna riconosce l'inscindibile connessione
fra la partecipazione e la semplificazione dei procedimenti pubblici
al fine del raggiungimento di una elevata qualità amministrativa e
della realizzazione del principio di non aggravamento dei
procedimenti.
4. La Regione, in applicazione della presente legge, persegue in
particolare la realizzazione di un sistema partecipativo coerente ed
omogeneo sul territorio nel quale siano valorizzate le migliori
pratiche ed esperienze, anche attraverso accordi procedurali tra la
Giunta e il Consiglio delle Autonomie Locali.
Emendamento 72/Mazza e altri
Art. 2 - Comma 1 - Alla lettera a) le parole regionali e locali
sono così sostituite:
, a livello regionale e locale,
Emendamento 73/Mazza e altri
Art. 2 - Comma 1 - Alla lettera b) la parola aziende è così
sostituita: imprese .
Emendamento 74/Mazza e altri
Art. 2 - Comma 1 - Alla lettera c) le parole da o capitale fino a
che non sia sono così sostituite:
il sapere contestuale e le competenze di coordinamento attivabili
soltanto con .
Emendamento 75/Mazza e altri
Art. 2 - Comma 1 - Alla lettera d) le parole oltre che distribuire
in modo più condiviso sono così sostituite: e la distribuzione in
modo più condiviso di .
Emendamento 76/Mazza e altri
Art. 2 - Comma 1 - Alla lettera e) la parola processi è così
sostituita: procedimenti .
Emendamento 77/Mazza e altri
Art. 2 - Comma 1 - Alla lettera h) la parola eccetera è eliminata.
Emendamento 78/Mazza e altri
Art. 2 - Comma 1 - Dopo la lettera h), aggiungere:
i) favorire la qualificazione della pubblica amministrazione e dei
suoi operatori, anche mediante apposite iniziative di formazione, al
fine di rinnovare la cultura, le modalità di relazione e la capacità
di percezione delle istituzioni pubbliche nel rapporto con i
cittadini, singoli e associati;
j) garantire la pluralità e la qualità dei modelli partecipativi e
la flessibilità nella loro adozione in ambito regionale e locale;
k) sviluppare il ruolo della Regione come sede di condivisione
delle esperienze, ausilio alla scelta e all'impianto delle forme
partecipative, basato sulla raccomandazione tecnica di modelli non
vincolanti, ma suggeriti dall'esperienza;
l) favorire, oltre la mera comunicazione istituzionale,
l'evoluzione della comunicazione pubblica, anche per una piena
affermazione del diritto alla trasparenza e alla cittadinanza
attiva;
m) riconoscere una premialità agli Enti locali che approvano
progetti per opere pubbliche o private rilevanti, riguardanti
qualsiasi settore, prevedendo processi partecipativi al fine di
verificarne l'accettabilità sociale, la qualità progettuale e la
gestione della sicurezza condivisa;
n) valorizzare le esperienze già attivate in regione per la
proposta e lo svolgimento di processi partecipativi, in particolare
quale principio cardine per le politiche di sviluppo sostenibile.
Emendamento 79/Mazza e altri
Art. 2 - Dopo il comma 1, aggiungere:
2. La Regione e gli enti locali operano per garantire un'adeguata
informazione preventiva ai cittadini, in particolare sulle ipotesi
riguardanti la loro comunità, secondo quanto previsto all'articolo
10, comma 1.
3. La Regione e gli Enti Locali operano per favorire la
partecipazione ma, comunque, gli strumenti di partecipazione e la
loro applicazione in nessun caso possono incidere sui tempi
prestabiliti dalla legge per la conclusione dei procedimenti
amministrativi. .
Emendamento 80/Mazza e altri
L'articolo 3 è sostituito dal seguente:
Art. 3 Soggetti titolari del diritto di partecipazione
1. Hanno diritto di partecipare ai procedimenti partecipativi di cui
alla presente legge tutte le persone, le associazioni e le imprese
che siano destinatari, singolarmente o collettivamente, delle scelte
contenute in un atto regionale o locale di pianificazione
strategica, generale o settoriale, o di atti progettuali e di
attuazione in ogni campo di competenza regionale, sia diretta che
concorrente.
2. Lo stesso diritto di partecipazione è riconosciuto anche nel caso
in cui la Regione e gli Enti Locali debbano esprimere pareri non
meramente tecnici nei confronti di opere pubbliche nazionali. Le
istanze di partecipazione sono attivate nel rispetto delle norme
previste dagli statuti degli enti interessati.
Emendamento 81/Mazza e altri
Art. 4 - Al comma 2 le parole come da art. 13, comma 2 sono così
sostituite: , di cui al Titolo III .
Emendamento 82/Mazza e altri
Art. 4 - Il comma 3 è così sostituto:
3. Nel caso in cui l'ente locale risponda negativamente o non
risponda alle richieste partecipative dei cittadini entro 30 giorni,
salvo comunque il necessario rispetto dell'articolo 2, comma 3,
questi ultimi possono richiedere l'intervento di mediazione del
Tecnico di Garanzia in materia di partecipazione di cui all'art. 8 .
Emendamento 83/Mazza e altri
Art. 5 - Al comma 1 la lettera b) è così sostituita:
b) enti locali, anche in forma associata, e loro circoscrizioni.
Emendamento 84/Mazza e altri
Art. 5 - Il comma 4 è soppresso
Emendamento 85/Mazza e altri
L'articolo 6 è sostituito dal seguente:
Articolo. 6 Sessione annuale per la partecipazione
1. La presente legge realizza il principio del maggiore
coinvolgimento delle amministrazioni regionali e locali nelle
politiche di sviluppo dei processi partecipativi.
2. Nell'ambito dell'amministrazione regionale lo sviluppo coordinato
dei processi d'inclusione partecipativa e di semplificazione
procedimentale sono realizzati mediante un'apposita sessione
annuale sulla Partecipazione dell'Assemblea Legislativa. Tale
sessione è aperta dalla proposta del programma di iniziative per la
partecipazione della Giunta regionale, redatta anche sulla base
della relazione annuale del nucleo tecnico di cui all'art. 7. Il
programma è accompagnato da una relazione sulla partecipazione nel
territorio della Regione contenente una analisi dello stato dei
processi partecipativi e proposte per la loro evoluzione e il loro
miglioramento. L'Assemblea Legislativa, approva il programma di
iniziative per la partecipazione che contiene anche gli indirizzi
sui criteri e modalità per la concessione dei contributi regionali
di cui al titolo III.
Emendamento 86/Mazza e altri
L'articolo 7 è sostituito dal seguente:
Articolo 7 Nucleo tecnico di integrazione con le autonomie locali
1. Al fine dello sviluppo coordinato di processi partecipativi che
consentano la maggiore partecipazione alle scelte programmatiche
della Regione e degli enti locali, la Regione persegue la migliore
integrazione con le esperienze degli enti locali, mediante un nucleo
tecnico. Esso è presieduto dal Tecnico di Garanzia in materia di
partecipazione di cui all'art. 8 ed è composto dal dirigente della
Giunta regionale competente per i procedimenti amministrativi di
concessione dei contributi di cui al titolo III e da due esperti
appartenenti all'amministrazione degli enti locali, designati dal
Consiglio delle Autonomie locali che durano in carica tre anni. Il
nucleo tecnico ha sede presso l'Assemblea legislativa ed in caso di
parità prevale il voto del suo presidente. La partecipazione ai
lavori del nucleo tecnico costituisce adempimento dei compiti
istituzionali ed è senza oneri per la Regione.
2. Al nucleo tecnico compete l'esame e lo studio delle migliori
pratiche partecipative attuate in Italia ed all'estero e
l'elaborazione di raccomandazioni tecniche non vincolanti relative
ai processi partecipativi. Individua altresì possibili forme per lo
sviluppo professionale, in materia partecipativa dei dipendenti
delle pubbliche amministrazioni regionali e locali, al fine di
migliorare le capacità e la flessibilità organizzativa dei relativi
enti nel rapporto con i cittadini, qualificando il sistema
pubblico.
Emendamento 87/Mazza e altri
L'articolo 8 è sostituito dal seguente:
Articolo 8 Tecnico di Garanzia in materia di partecipazione
1. Un dirigente dell'Assemblea legislativa, designato dal suo
Presidente, esercita le funzioni di tecnico di garanzia in materia
di partecipazione e svolge, in particolare, i seguenti compiti:
a) fornisce i materiali e la documentazione utile per progettare e
predisporre i processi di partecipazione su questioni di rilevanza
regionale;
b) esamina le proposte di progetto e ne certifica la qualità ai fini
della concessione dei contributi di cui al titolo III;
c) offre un supporto di consulenza metodologica alla elaborazione e
alla conduzione dei processi partecipativi;
d) offre un supporto nella comunicazione, anche mediante supporti
informatici;
e) svolge un ruolo di mediazione finalizzata alla partecipazione e
di promozione del confronto democratico;
f) elabora orientamenti e linee guida per la progettazione e
conduzione dei processi partecipativi;
g) realizza e cura un sito web dedicato alla propria attività e ad
iniziative attinenti la democrazia partecipativa.
h) propone obiettivi di qualificazione professionale in materia
partecipativa dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni per
migliorare la loro attività nel rapporto con i cittadini;
i) valuta in itinere ed ex-post lo svolgimento dei processi
partecipativi ammessi al sostegno regionale.
Emendamento 88/Mazza e altri
L'articolo 9 è soppresso.
Emendamento 89/Mazza e altri
Art. 10 - Il comma 1 è così sostituito:
1. La Giunta regionale con proprio atto, sulla base degli indirizzi
dell'Assemblea legislativa, stabilisce annualmente:
a) i requisiti dei progetti di partecipazione da ammettere al
contributo regionale;
b) le modalità per la presentazione delle domande;
c) i criteri per la valutazione delle domande e le relative
priorità.
2. Le domande per il contributo finanziario sono presentate alla
competente struttura della Giunta regionale che concede i contributi
ai progetti di partecipazione la cui qualità sia stata previamente
certificata dal Tecnico di Garanzia di cui all'articolo 8 .
Emendamento 90/Mazza e altri
Art. 11 - Prima del comma 1 è inserito il seguente comma:
1. Per garantire l'informazione, quale premessa necessaria ai
processi partecipativi, la Regione e gli enti locali adottano
adeguati strumenti, informatici e non, idonei a consentire ai
cittadini di accedere facilmente alle informazioni possedute dalle
amministrazioni allo scopo di realizzare un quadro conoscitivo il
più possibile condiviso. Al fine di agevolare questa attività
informativa, la Giunta regionale, sulla base degli indirizzi
contenuti nel programma annuale per la partecipazione, approva
apposite raccomandazioni tecniche non vincolanti tese a segnalare le
migliori pratiche, anche secondo la diversa tipologia e dimensione
delle amministrazioni.
Emendamento 91/Mazza e altri
Art. 11 - Al comma 2 le prime parole Il processo partecipativo
sono così sostituite: Per processo partecipativo si intende un
percorso di discussione organizzata che .
Emendamento 92/Mazza e altri
Art. 11 - Al comma 3 le parole di indirizzo sono così sostituite:
di proposta partecipata .
Emendamento 93/Mazza e altri
Art. 11 - Il comma 4 e il comma 5 sono soppressi.
Emendamento 94/Mazza e altri
Art. 12 - Al comma 1 le parole lo Stato sono eliminate.
Emendamento 95/Mazza e altri
Art. 12 - Al comma 2 le parole la definizione dell'oggetto sono
così sostituite: L'oggetto
Emendamento 96/Mazza e altri
Art. 12 - Dopo il comma 2, aggiungere:
2 bis. I processi partecipativi, dal loro avvio, non possono avere
una durata superiore a sei mesi, eventuali proroghe possono essere
concesse per particolari progetti, fino ad un massimo di 12 mesi
complessivi. Eventuali proroghe in corso di processo avviato non
possono superare i 60 giorni e necessitano dell'approvazione del
Tecnico di Garanzia, sulla base delle reali difficoltà riscontrate
dallo stesso. Il processo partecipativo si conclude con
l'approvazione della proposta da inviare all'Ente Pubblico
interessato o con l'approvazione del verbale che certifica il
mancato raggiungimento di un accordo.
Emendamento 97/Mazza e altri
Art. 12 - Al comma 3 le parole da dell'organo fino alla fine sono
così sostituite:
dell'Ente responsabile e si concludono con l'approvazione da parte
di esso dell'atto conclusivo, che da atto del processo partecipativo
seguito e dell'esito dell'eventuale proposta partecipata.
Emendamento 98/Mazza e altri
Art. 12 - Il comma 4, il comma 5 e il comma 6 sono soppressi.
Emendamento 99/Mazza e altri
Gli articoli 13 e 14 sono soppressi.
Emendamento 100/Mazza e altri
Art. 15 - L'intero articolo è così sostituito:
1. Al fine della concessione dei contributi regionali i progetti
partecipativi approvati dall'istituzione responsabile del
procedimento oggetto del processo stesso devono contenere l'impegno
a sospendere qualsiasi atto amministrativo di propria competenza che
anticipi o pregiudichi l'esito del processo proposto.
2. Fra i requisiti tecnici indispensabili dei progetti oggetto delle
richiesta di sostegno regionale devono essere presenti, in
particolare, i seguenti:
a) la persona fisica responsabile del progetto che ne è il
referente;
b) il nominativo dei progettisti e dello staff del processo;
c) le fasi del processo, i soggetti coinvolti e da coinvolgere, i
metodi adottati, gli obiettivi perseguiti e i tempi previsti per lo
svolgimento e la conclusione, salva proroga motivata da richiedere
al tecnico di garanzia di cui all'art. 8 da parte del responsabile o
dell'ente proponente, sentito il responsabile stesso;
d) i costi preventivati, compresi quelli per un'ampia e qualificata
informazione ai cittadini, ed il rapporto costo-efficacia .
3. E' considerato criterio premiante se i progetti contengono
l'impegno formale dei principali attori territoriali coinvolti,
mediante un accordo preventivo, alla costituzione di un eventuale
comitato di pilotaggio , composto da delegati dei principali
soggetti coinvolti dal processo.
Emendamento 101/Mazza e altri
Art. 16 - L'inizio del comma 1 è così modificato:
1. I processi partecipativi oggetto di contributo della Regione
devono prevedere: .
Emendamento 102/Mazza e altri
Art. 16 - Comma 1 - All'inizio della lettera a) le parole da il
processo deve prevedere attraverso apposite e mirate azioni
comunicative sono abolite.
Emendamento 103/Mazza e altri
Art. 16 - Comma 1 - Nella lettera a) la parola qualche è così
sostituita: qualunque .
Emendamento 104/Mazza e altri
Art. 16 - Comma 1 - Nella lettera a) le parole da prevedendo fino
a organizzazioni sono abolite.
Emendamento 105/Mazza e altri
Art. 16 - Comma 1 - All'inizio della lettera b) le parole il
processo deve prevedere sono abolite.
Emendamento 106/Mazza e altri
Art. 16 - Comma 1 - Nella lettera b) le parole da comunque fino
alla fine sono così sostituite:
organizzati in associazioni o comitati, sorti conseguentemente
l'attivazione del processo; .
Emendamento 107/Mazza e altri
Art. 16 - Comma 1 - Le lettere c), d) ed e) sono così sostituite:
c) un tavolo di negoziazione, sin dalle prime fasi, con i
principali soggetti organizzati che si sono dichiarati interessati
al processo;
d) metodi per la mediazione delle eventuali divergenze e di verifica
di eventuali accordi tra i soggetti partecipanti, anche attraverso
l'implementazione di strumenti di democrazia diretta, nel rispetto
degli Statuti degli enti interessati, o partecipativa e
deliberativa.
e) la documentazione dei progetti e dei relativi processi deve
essere accessibile via web dal sito del tecnico di garanzia di cui
all'art. 8 e per progetti superiori ai 20.000,00 euro di contributo
regionale, anche attraverso pagine web dedicate appositamente alla
comunicazione del processo.
Emendamento 108/Mazza e altri
Art. 16 - Comma 1 - Le lettere f), g), h), e i) sono eliminate.
Emendamento 109/Mazza e altri
Art. 17 - Al comma 2 le parole dell'autorità decisionale sono così
sostituite: dell'Ente responsabile .
Emendamento 110/Mazza e altri
Art. 17 - Il comma 3 è così sostituito:
3. La costituzione del Comitato di Pilotaggio è obbligatoria per i
processi con richieste di finanziamento regionale superiori a Euro
20.000,00.
Emendamento 111/Mazza e altri
L'articolo 18 è sostituito dal seguente:
Art. 18 Attività di mediazione finalizzata alla partecipazione
1. Il Tecnico di Garanzia di cui all'articolo 8 può svolgere un
ruolo di mediazione tra cittadini richiedenti e l'ente interessato
finalizzata alla promozione dei progetti di partecipazione, in
particolare nei casi in cui il progetto sia di notevole rilievo ed
abbia ottenuto l'adesione formale delle seguenti percentuali minime
di residenti nell'ambito territoriale di una o più province, comuni,
circoscrizioni comunali, entro i quali è proposto di svolgere il
progetto partecipativo:
a) il 5 per cento fino a mille residenti;
b) il 3 per cento fino a cinquemila residenti;
c) il 2 per cento fino a quindicimila residenti;
d) l'1 per cento fino a trentamila residenti;
e) lo 0,50 oltre i trentamila residenti.
2. La conclusione dell'attività di mediazione sarà resa pubblica dal
Tecnico di Garanzia mediante l'utilizzo dei propri strumenti
informativi, anche in via telematica.
Emendamento 112/Mazza e altri
L'articolo 19 è così sostituito:
1. Il processo partecipativo si deve concludere con l'approvazione
da parte dell'Ente responsabile di un documento conclusivo, che da
atto del processo partecipativo seguito e della proposta
partecipata, validata da parte del Tecnico di Garanzia di cui
all'articolo 8, oppure della non validazione del processo da parte
del Tecnico di Garanzia stesso, cui segue la revoca dei contributi
concessi, qualora utilizzati in maniera difforme rispetto al
progetto approvato.
2. L'Ente responsabile della decisione istituzionale da assumere,
valutata la proposta partecipata, non ha obbligo alcuno e può
decidere di recepire, in tutto o in parte, le conclusioni del
procedimento partecipativo o di non recepirle. E' comunque tenuto a
una comunicazione pubblica con ampia rilevanza e precisione, anche
per via telematica, che esponga le motivazioni delle proprie
decisioni, soprattutto nel caso in cui esse siano diverse dalle
conclusioni del procedimento partecipativo.
Emendamento 113/Mazza e altri
L'articolo 20 è così sostituito:
Art. 20 Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa
fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di
base e relativi capitoli del bilancio regionale, con riferimento
alle leggi di spesa settoriali vigenti, o mediante l'istituzione di
apposite unità previsionali di base e relativi capitoli che verranno
dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto
dall'art. 37 dalla L.R. 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento
contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6
luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4).
Emendamento 114/Mazza e altri
L'articolo 21 è sostituito dal seguente:
Art. 21 Clausola valutativa
1. Dopo 5 anni dall'approvazione della presente legge, l'Assemblea
Legislativa Regionale, sulla base di una relazione appositamente
predisposta dalla Giunta regionale, discuterà dell'esperienza
compiuta, anche tenendo conto delle esperienze di altre Regioni
italiane e della normativa europea in merito.
2. La relazione di cui al comma 1 dovrà, in particolare, evidenziare
i seguenti aspetti:
a) l'incremento quantitativo e qualitativo dei processi
partecipativi nella Regione Emilia-Romagna;
b) le prospettive di ulteriore sviluppo della partecipazione;
c) il miglioramento della qualità e della semplificazione dei
procedimenti amministrativi;
d) l'aumento della condivisione delle scelte pubbliche;
e) il miglioramento delle possibilità di accesso alle attività
dell'amministrazione pubblica;
f) il miglioramento della percezione delle pubbliche amministrazioni
da parte dei cittadini;
g) l'accresciuta qualificazione del personale delle pubbliche
amministrazioni e della flessibilità del suo utilizzo, in funzione
dei processi partecipativi.