Espandi Indice
Legislatura VIII - Commissione VI - Verbale del 19/01/2010 antimeridiano

    Testo

    Verbale n. 2
    Seduta del 19 gennaio 2010
    Il giorno 19 gennaio 2010 alle ore 10 si è riunita presso la sede
    dell'Assemblea Legislativa in Bologna Viale A. Moro 50, la
    Commissione Attuazione dello Statuto convocata con note Prot. nn.
    1069 e 1142 del 14 gennaio 2010 .
    Partecipano alla seduta i Commissari:
    Cognome e Nome Qualifica Gruppo Voto
    LOMBARDI Marco Presidente Forza Italia - Popolo 2 presente
    della Libertà
    BORGHI Vice Partito Democratico 4 presente
    Gianluca Presidente
    VARANI Gianni Vice Forza Italia - Popolo 5 presente
    Presidente della Libertà
    BARBIERI Marco Componente Partito Democratico 3 presente
    BORTOLAZZI Componente Partito dei Comunisti 1 assente
    Donatella Italiani
    BOSI Mauro Componente Partito Democratico 3 presente
    DELCHIAPPO Componente Misto 1 assente
    Renato
    DONINI Monica Componente Partito della 2 assente
    Rifondazione Comunista
    ERCOLINI Componente Partito Democratico 4 presente
    Gabriella
    GUERRA Daniela Componente Verdi per la pace 1 assente
    LEONI Andrea Componente Forza Italia - Popolo 1 presente
    della Libertà
    MAJANI Anna Componente Partito Democratico 1 presente
    MANFREDINI Componente Lega Nord Padania 3 presente
    Mauro Emilia e Romagna
    MAZZA Ugo Componente Sinistra Democratica 2 presente
    per
    il Socialismo Europeo
    MONACO Carlo Componente Per l'Emilia-Romagna 1 assente
    NANNI Paolo Componente Italia dei Valori con 1 assente
    Di Pietro
    NERVEGNA Componente Forza Italia - Popolo 1 assente
    Antonio della Libertà
    NOE' Silvia Componente Unione dei Democratici 1 assente
    Cristiani e Democratici
    di Centro
    SALSI Laura Componente Partito Democratico 5 presente
    VECCHI Alberto Componente Alleanza nazionale - 4 presente
    Popolo della Libertà
    ZANCA Paolo Componente Uniti nell'Ulivo - 4 assente
    Partito Socialista
    È presente il consigliere Gioenzo RENZI in sostituzione per parte
    della seduta del consigliere Alberto VECCHI.
    È altresì presente l'assessore Gian Carlo MUZZARELLI (Programmazione
    e Sviluppo Territoriale, Cooperazione col sistema delle Autonomie,
    Organizzazione).
    Hanno partecipato alla seduta: M. Ricciardelli (Servizio Affari
    Legislativi e Qualità dei Processi normativi), M. Veronese
    (Coordinamento Commissioni Assembleari), R. Ghedini (Servizio
    Informazione).
    Presiede la seduta: Marco LOMBARDI
    Assiste il segretario: Nicoletta TARTARI
    Resocontista: Nicoletta TARTARI
    Il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 10,15.
    Sono presenti i consiglieri Barbieri, Borghi, Majani, Mazza, Renzi,
    Salsi e Varani.
    Il presidente LOMBARDI, in mancanza di obiezioni, mette in
    approvazione il verbale n. 1/2010, relativo alla seduta del 12
    gennaio 2010, non iscritto all'ordine del giorno della seduta ma già
    inviato ai consiglieri.
    La Commissione approva il verbale 1/2010 all'unanimità dei presenti.
    4624 - Progetto di legge d'iniziativa dei consiglieri Mazza e
    Mezzetti: Norme per la definizione, riordino e promozione delle
    procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle
    politiche regionali e locali (12 05 09)
    Il presidente LOMBARDI comunica che sono stati ritirati tutti gli
    emendamenti precedentemente presentati e numerati dal n. 1 al n. 64
    e che questa mattina sono stati invece presentati altri emendamenti,
    tutti sottoscritti dai consiglieri Mazza e Borghi e dall'assessore
    Muzzarelli e numerati dal n. 65 al n. 114 (testo degli emendamenti
    riportato in allegato). In mancanza di richieste d'intervento, dà
    inizio all'esame dell'articolato.
    Art. 1
    Sull'articolo insistono gli emendamenti da n. 65 a n. 71/Mazza ed
    altri.
    Entra il consigliere Bosi, esce il consigliere Barbieri.
    Il consigliere relatore MAZZA riferisce che gli emendamenti
    presentati oggi sono il frutto del lavoro di mediazione compiuto nei
    giorni scorsi, che ha portato ad un accordo che modifica il progetto
    di legge in parti anche rilevanti, ma mantenendone la sostanza.
    Evidenzia alcune questioni che considera di particolare rilevanza:
    il tecnico di garanzia, nominato dal Presidente dell'Assemblea tra i
    dirigenti dell'Assemblea; l'eliminazione della clausola di
    cedevolezza, che egli pur considerava importante, ma sulla quale non
    si è giunti ad una condivisione; l'introduzione di una sessione
    annuale sulla partecipazione dell'Assemblea legislativa, che
    considera il passaggio politico più importante dato che consente di
    discutere delle politiche di partecipazione una volta all'anno, con
    la formulazione degli indirizzi da parte dell'Assemblea per la
    Giunta; l'individuazione del nucleo tecnico, composto anche da
    esperti designati dal CAL, con il compito, tra gli altri, di seguire
    e valutare le esperienze in corso. Ricorda ai componenti che, oltre
    all'udienza conoscitiva, nei mesi passati è stato svolto anche un
    incontro con Gioiellieri, il rappresentante dell'Anci, quindi c'è
    stato un confronto anche con gli enti locali su questo testo. Per
    quanto riguarda l'art. 1, gli emendamenti attengono ai riferimenti
    allo statuto ed ai principi su cui si intende regolare la
    partecipazione.
    Entrano i consiglieri Vecchi e Barbieri.
    L'assessore MUZZARELLI conferma che gli emendamenti sottoscritti
    congiuntamente rappresentano una sintesi avanzata rispetto agli
    emendamenti già presentati da lui medesimo, dal gruppo del Partito
    Democratico e dal relatore Mazza, sintesi che testimonia l'impegno a
    proseguire le azioni già avviate in tema di partecipazione
    assicurando maggiori certezze nelle procedure, non creando soggetti
    in più ma riorganizzandoli meglio, ponendo a carico dell'Assemblea
    legislativa funzioni di indirizzo e controllo.
    Con distinte votazioni di identico esito, la Commissione approva
    con 18 voti favorevoli (PD, Sin. Dem.), nessun contrario
    e 11 astenuti (FI-PdL, AN-PdL)
    gli emendamenti da 65 a 71 e l'articolo 1 così come emendato.
    Art. 2
    Sull'articolo insistono gli emendamenti da n. 72 a n. 79/Mazza ed
    altri.
    Il consigliere MAZZA evidenzia, in particolare, l'emendamento che
    aggiunge le lettere da i) a n) al comma 1, che tendono a valorizzare
    le esperienze partecipative già in corso in regione, e l'emendamento
    che aggiunge i commi 2 e 3, con i quali si tende ad anticipare il
    percorso partecipato, rispetto alle procedure amministrative, per i
    cittadini e si garantisce il rispetto dei termini previsti dalla
    legge per la conclusione dei procedimenti amministrativi.
    Con distinte votazioni di identico esito, la Commissione approva
    con 18 voti favorevoli (PD, Sin. Dem.), nessun contrario
    e 11 astenuti (FI-PdL, AN-PdL)
    gli emendamenti da 72 a 79 e l'articolo 2 così come emendato.
    Art. 3
    Sull'articolo insiste l'emendamento n. 80/Mazza ed altri.
    Entra la consigliera Ercolini.
    Il consigliere MAZZA segnala che la riscrittura dell'art. 3 rende
    più chiara la definizione dei soggetti a cui si riconosce il diritto
    di partecipazione e, al tempo stesso, che le istanze di
    partecipazione sono attivate nel rispetto degli statuti degli enti
    locali.
    La Commissione approva con 22 voti favorevoli (PD, Sin. Dem.),
    nessun contrario e 11 astenuti (FI-PdL, AN-PdL)
    l'emendamento 80 interamente sostitutivo dell'articolo 3.
    Art. 4
    Sull'articolo insistono gli emendamenti n. 81 e n. 82/Mazza ed
    altri.
    Il consigliere MAZZA evidenzia che praticamente è stato riscritto
    l'ultimo comma, nel quale viene esplicitato che nel caso l'ente
    locale non risponda entro trenta giorni o risponda negativamente
    alle richieste di attivare processi partecipativi, i cittadini
    possono chiedere un intervento di mediazione del tecnico di garanzia
    per facilitare il percorso partecipativo.
    Con distinte votazioni di identico esito, la Commissione approva
    con 22 voti favorevoli (PD, Sin. Dem.), nessun contrario
    e 11 astenuti (FI-PdL, AN-PdL)
    gli emendamenti 81 e 82 e l'articolo 4 così come emendato.
    Art. 5
    Sull'articolo insistono gli emendamenti n. 83 e n. 84/Mazza ed
    altri.
    Il consigliere MAZZA segnala che il primo emendamento si limita a
    riformulare la lettera b) mantenendo il significato originale e il
    secondo sopprime il comma 4, che non ha più ragione d'esistere in
    mancanza della figura del garante.
    Con distinte votazioni di identico esito, la Commissione approva
    con 22 voti favorevoli (PD, Sin. Dem.), nessun contrario
    e 11 astenuti (FI-PdL, AN-PdL)
    gli emendamenti 83 e 84 e l'articolo 5 così come emendato.
    Art. 6
    Sull'articolo insiste l'emendamento n. 85/Mazza ed altri.
    Il consigliere MAZZA, ricordato che è stata eliminata dalla legge la
    previsione dell'ufficio regionale per la partecipazione, considera
    che con la riscrittura dell'articolo 6 si introduce il punto
    politico più importante, cioè la sessione annuale per la
    partecipazione dell'Assemblea legislativa. Nella sostanza, il nucleo
    tecnico fornirà le informazioni alla Giunta, che presenterà una
    relazione con le proposte per migliorare la partecipazione;
    l'Assemblea ne discuterà e poi approverà gli indirizzi. Quindi si
    valorizza l'azione dell'Assemblea legislativa, ciò che considera
    importante.
    La Commissione approva con 22 voti favorevoli (PD, Sin. Dem.),
    nessun contrario e 11 astenuti (FI-PdL, AN-PdL)
    l'emendamento 85 interamente sostitutivo dell'articolo 6.
    Art. 7
    Sull'articolo insiste l'emendamento n. 86/Mazza ed altri.
    Il consigliere MAZZA illustra il nucleo tecnico previsto
    dall'emendamento, che avrà una funzione, strettamente tecnica, di
    tenere assieme il confronto tra Regioni ed Enti locali, di
    analizzare le esperienze realizzate, redigendo poi una relazione per
    la Giunta che fungerà da base per la relazione in Assemblea, e di
    favorire la formazione professionale dei dipendenti degli enti
    pubblici, dato importante perché se cresce la domanda esterna deve
    esserci anche una capacità di risposta adeguata negli enti pubblici.
    Quindi, in questo senso sono ripresi alcuni concetti che erano
    legati all'ufficio della partecipazione, mentre si vedrà
    all'articolo 8 che altri saranno attribuiti al tecnico di garanzia.
    La Commissione approva con 22 voti favorevoli (PD, Sin. Dem.),
    nessun contrario e 11 astenuti (FI-PdL, AN-PdL)
    l'emendamento 86 interamente sostitutivo dell'articolo 7.
    Art. 8
    Sull'articolo insiste l'emendamento n. 87/Mazza ed altri.
    Il consigliere MAZZA ribadisce che la riformulazione dell'articolo
    introduce la figura del tecnico di garanzia in materia di
    partecipazione, le cui funzioni sono svolte da un dirigente
    dell'Assemblea legislativa, nominato dal Presidente della stessa. Si
    tratta dunque di un fronte aperto verso enti e cittadini che
    vogliano attivare processi di partecipazione; deve inoltre svolgere
    attività di comunicazione, verificare che i procedimenti si svolgano
    secondo gli accordi convenuti e dare una valutazione qualitativa
    dell'esito del procedimento partecipato. Solo con la sua adesione i
    progetti sono poi indirizzati al tecnico della Giunta incaricato
    degli adempimenti amministrativi e finanziari per la concessione di
    contributi. Quindi, anche se il disegno originario risulta in parte
    ridimensionato dalla mancanza di un soggetto esterno, le funzioni di
    garanzia restano invariate. Considera quella raggiunta una buona
    mediazione; eventualmente, dopo una fase di prima applicazione,
    l'Assemblea legislativa potrà eventualmente valutare l'estensione di
    questo incarico.
    La Commissione approva con 22 voti favorevoli (PD, Sin. Dem.),
    nessun contrario e 11 astenuti (FI-PdL, AN-PdL)
    l'emendamento 87 interamente sostitutivo dell'articolo 8.
    Art. 9
    Sull'articolo insiste l'emendamento n. 88/Mazza ed altri.
    La Commissione approva con 22 voti favorevoli (PD, Sin. Dem.),
    nessun contrario e 11 astenuti (FI-PdL, AN-PdL)
    l'emendamento 88 soppressivo dell'articolo 9.
    Art. 10
    Sull'articolo insiste l'emendamento n. 89/Mazza ed altri.
    Il consigliere MAZZA illustra l'emendamento, nel quale si delineano
    le modalità del sostegno regionale.
    La Commissione approva con 22 voti favorevoli (PD, Sin. Dem.),
    nessun contrario e 11 astenuti (FI-PdL, AN-PdL)
    l'emendamento 89 interamente sostitutivo dell'articolo 10.
    Art. 11
    Sull'articolo insistono gli emendamenti da n. 90 a n. 93/Mazza ed
    altri.
    Il consigliere MAZZA descrive il contenuto degli emendamenti
    sull'articolo 11: il primo riguarda le attività informative che
    Regione ed enti locali svolgeranno per consentire il massimo accesso
    alle informazioni delle amministrazioni, l'ultimo elimina la
    clausola di cedevolezza e gli altri sono sostanzialmente correzioni
    formali.
    Con distinte votazioni di identico esito, la Commissione approva
    con 22 voti favorevoli (PD, Sin. Dem.), nessun contrario
    e 11 astenuti (FI-PdL, AN-PdL)
    gli emendamenti da 90 a 93 e l'articolo 11 così come emendato.
    Entra il consigliere Leoni, escono i consiglieri Bosi e Varani.
    Art. 12
    Sull'articolo insistono gli emendamenti da n. 94 a n. 98/Mazza ed
    altri.
    Il consigliere MAZZA segnala che con l'emendamento 94 si elimina la
    possibilità di avviare processi partecipativi su attività che vedano
    coinvolto lo Stato. L'emendamento 96 anticipa il contenuto del comma
    4, che viene soppresso, relativamente ai tempi con cui si devono
    svolgere i processi partecipativi e le eventuali proroghe, la cui
    concessione è responsabilità del tecnico di garanzia. Infine,
    l'emendamento 97 ridisegna la conclusione dei processi partecipativi
    (il cui percorso viene ricapitolato dal consigliere), che avviene
    con l'approvazione dell'atto conclusivo da parte dell'ente
    responsabile, in cui si dà conto del processo partecipativo seguito
    e dell'esito dell'eventuale proposta partecipata.
    Con distinte votazioni di identico esito, la Commissione approva
    con 19 voti favorevoli (PD, Sin. Dem.), nessun contrario
    e 7 astenuti (FI-PdL, AN-PdL)
    gli emendamenti da 94 a 98 e l'articolo 12 così come emendato.
    Art. 13 e art. 14
    Sugli articoli insiste l'emendamento 99/Mazza e altri.
    La Commissione approva con 19 voti favorevoli (PD, Sin. Dem.),
    nessun contrario e 7 astenuti (FI-PdL, AN-PdL)
    l'emendamento 99 soppressivo degli articoli 13 e 14.
    Art. 15
    Sull'articolo insiste l'emendamento n. 100/Mazza ed altri.
    Il consigliere MAZZA sottolinea che il comma 1 come riscritto
    dall'emendamento stabilisce un principio importante, cioè l'impegno
    dell'ente responsabile a sospendere ogni atto amministrativo che
    pregiudichi o anticipi il processo partecipativo in corso, impedendo
    così di modificare il contesto in cui si svolge la discussione.
    Nell'articolo riformulato sono poi definiti i requisiti dei progetti
    per accedere al finanziamento regionale, tra i quali è considerato
    in via preferenziale l'impegno a costituire un comitato di
    pilotaggio, composto dai delegati dei soggetti coinvolti nel
    processo partecipativo.
    La Commissione approva con 19 voti favorevoli (PD, Sin. Dem.),
    nessun contrario e 7 astenuti (FI-PdL, AN-PdL)
    l'emendamento 100 interamente sostitutivo dell'articolo 15.
    Entra il consigliere Varani.
    Art. 16
    Sull'articolo insistono gli emendamenti da n. 101 a n. 108/Mazza ed
    altri.
    Il consigliere MAZZA riferisce che si tratta per lo più di
    correzioni di forma.
    Con distinte votazioni di identico esito, la Commissione approva
    con 19 voti favorevoli (PD, Sin. Dem.), nessun contrario
    e 12 astenuti (FI-PdL, AN-PdL)
    gli emendamenti da 101 a 108 e l'articolo 16 così come emendato.
    Art. 17
    Sull'articolo insistono gli emendamenti n. 109 e n. 110/Mazza ed
    altri.
    Il consigliere MAZZA evidenzia che con le modifiche proposte viene
    resa obbligatoria la costituzione del comitato di pilotaggio per i
    progetti per i quali è richiesto un finanziamento superiore ai
    20.000 euro, stabilendo dunque la necessaria individuazione di un
    centro di responsabilità quando il contributo è rilevante.
    Con distinte votazioni di identico esito, la Commissione approva
    con 19 voti favorevoli (PD, Sin. Dem.), nessun contrario
    e 12 astenuti (FI-PdL, AN-PdL)
    gli emendamenti 109 e 110 e l'articolo 17 così come emendato.
    Art. 18
    Sull'articolo insiste l'emendamento n. 111/Mazza ed altri.
    Il consigliere MAZZA illustra l'emendamento, nel quale sono fissate
    le quantità minime di adesioni per attivare l'attività di mediazione
    del tecnico di garanzia, il quale dovrà dare atto, anche in via
    telematica, degli esiti di tale attività.
    La Commissione approva con 19 voti favorevoli (PD, Sin. Dem.),
    nessun contrario e 12 astenuti (FI-PdL, AN-PdL)
    l'emendamento 111 interamente sostitutivo dell'articolo 18.
    Art. 19
    Sull'articolo insiste l'emendamento n. 112/Mazza ed altri.
    Il consigliere MAZZA descrive il contenuto dell'articolo come
    sostituito dall'emendamento, nel quale si definiscono in modo
    puntuale le modalità di conclusione del processo partecipativo e si
    dispone che la proposta partecipativa deve essere validata dal
    tecnico di garanzia; in caso contrario, può essere anche disposta la
    revoca dei contributi concessi. Nel secondo comma si ribadisce che
    l'ente responsabile può decidere di recepire o meno la proposta
    partecipativa, in tutto o in parte, e di ciò e delle relative
    motivazioni deve dare comunicazione pubblica, soprattutto in caso di
    mancato recepimento.
    La Commissione approva con 19 voti favorevoli (PD, Sin. Dem.),
    nessun contrario e 12 astenuti (FI-PdL, AN-PdL)
    l'emendamento 112 interamente sostitutivo dell'articolo 19.
    Art. 20
    Sull'articolo insiste l'emendamento n. 113/Mazza ed altri.
    Il consigliere MAZZA, riferendo che con l'emendamento si riformula
    la norma finanziaria nel modo tradizionale, constata che in tal modo
    non vi saranno stanziamenti fino alla prossima variazione di
    bilancio, verso la fine dell'anno. Auspica che nel frattempo, dopo
    le prossime elezioni, si proceda con altri adempimenti, quali la
    nomina del tecnico di garanzia e l'insediamento del nucleo tecnico,
    così che alla fine dell'anno gli strumenti predisposti con la legge
    che si sta esaminando possano essere pienamente fruibili.
    La Commissione approva con 19 voti favorevoli (PD, Sin. Dem.),
    nessun contrario e 12 astenuti (FI-PdL, AN-PdL)
    l'emendamento 113 interamente sostitutivo dell'articolo 20.
    Art. 21
    Sull'articolo insiste l'emendamento n. 114/Mazza ed altri.
    Il consigliere MAZZA ritiene che la norma sulla clausola valutativa
    riformulata dall'emendamento, in cui sono dettagliati gli aspetti
    dell'esperienza compiuta da considerare, sia migliorativa rispetto
    al precedente articolo e ponga le premesse per un miglioramento
    futuro della legge stessa.
    Il consigliere BORGHI, a nome del gruppo Partito Democratico,
    ringrazia l'assessore, i tecnici e il consigliere Mazza per il
    risultato, non scontato, raggiunto oggi, grazie alla disponibilità
    al confronto dimostrata che consente di approvare un atto
    particolarmente importante per la Regione, dimostrativo della reale
    volontà di favorire la partecipazione e la relazione con i
    cittadini. Ritiene che gli emendamenti approvati portino ad
    innovazioni non fini a se stesse, ma utili alla comunità regionale
    per agire una partecipazione effettiva; questo lo si deve a chi si è
    impegnato in questo senso e ha voluto, partendo dalla proposta
    iniziale, giungere al buon risultato di oggi.
    Il presidente LOMBARDI, essendo per principio sostenitore
    dell'introduzione di clausole valutative, dichiara il proprio voto
    favorevole all'articolo come riformulato dall'emendamento.
    La Commissione approva con 31 voti favorevoli
    (PD, Sin. Dem., FI-PdL, AN-PdL), nessun contrario e nessun astenuto
    l'emendamento 114 interamente sostitutivo dell'articolo 21.
    Terminato l'esame dell'articolato, il consigliere relatore MAZZA
    comunica che si riserva di chiedere l'autorizzazione alla relazione
    orale.
    Entra il consigliere Bosi, esce il consigliere Barbieri.
    5002 - Progetto di legge d'iniziativa del consigliere Renzi: Norme
    per la trasparenza della Regione Emilia-Romagna e per la
    Regolamentazione dell'attività di Rappresentanza di Interessi
    Particolari (15 10 09)
    Il presidente LOMBARDI, ricordata l'illustrazione già svolta dal
    relatore e comunicato che non sono stati presentati emendamenti, in
    mancanza di richieste di intervento in discussione generale, avvia
    l'esame dell'articolato.
    Il consigliere relatore RENZI, premesso che illustrerà brevemente
    ogni articolo, comunica che l'articolo 1 sulle finalità del progetto
    di legge, in applicazione dell'art. 15 dello Statuto, si prefigge di
    assicurare la trasparenza dei processi decisionali di Assemblea
    legislativa e Giunta regionale, disciplinando l'attività di
    rappresentanza di interessi particolari, conosciuta anche come
    lobbying.
    La Commissione esprime parere contrario all'articolo 1
    con 17 voti contrari (PD), 12 favorevoli (FI-PdL, AN-PdL), 2
    astenuti (Sin. Dem.).
    Entra il consigliere Manfredini.
    Il consigliere RENZI riferisce che l'articolo 2 riporta le
    definizioni dei termini utilizzati nel progetto di legge. In
    particolare, segnala che non sono considerate attività di
    rappresentanza di interessi particolari quelle svolte da enti
    pubblici, partiti politici, sindacati e organizzazioni
    imprenditoriali.
    La Commissione esprime parere contrario all'articolo 2
    con 17 voti contrari (PD), 15 favorevoli (FI-PdL, AN-PdL), 2
    astenuti (Sin. Dem.).
    Il consigliere RENZI espone l'articolo 3, che prevede l'iscrizione
    obbligatoria di coloro che intendono svolgere attività di
    rappresentanza di interessi particolari nel registro pubblico da
    istituire presso l'Assemblea legislativa.
    La Commissione esprime parere contrario all'articolo 3
    con 17 voti contrari (PD), 15 favorevoli (FI-PdL, AN-PdL), 2
    astenuti (Sin. Dem.).
    Il consigliere RENZI indica i dati richiesti per l'iscrizione nel
    già illustrato registro e le modalità della stessa come disciplinati
    dall'articolo 4.
    La Commissione esprime parere contrario all'articolo 4
    con 17 voti contrari (PD), 15 favorevoli (FI-PdL, AN-PdL), 2
    astenuti (Sin. Dem.).
    Il consigliere RENZI elenca i requisiti per l'iscrizione previsti
    dall'articolo 5.
    La Commissione esprime parere contrario all'articolo 5
    con 17 voti contrari (PD), 15 favorevoli (FI-PdL, AN-PdL), 2
    astenuti (Sin. Dem.).
    Il consigliere RENZI illustra gli obblighi degli iscritti al
    registro previsti dall'articolo 6 ed in particolare quello di
    presentare annualmente una relazione sull'attività svolta, che, tra
    l'altro, riporta le risorse impiegate per l'attività e l'elenco dei
    decisori pubblici contattati.
    La Commissione esprime parere contrario all'articolo 6
    con 17 voti contrari (PD), 15 favorevoli (FI-PdL, AN-PdL), 2
    astenuti (Sin. Dem.).
    Il consigliere RENZI espone il contenuto dell'articolo 7, con cui si
    prevede la possibilità per gli uffici di disporre di verifiche sul
    contenuto delle relazioni presentate, di cui trasmettono un rapporto
    all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea.
    La Commissione esprime parere contrario all'articolo 7
    con 17 voti contrari (PD), 15 favorevoli (FI-PdL, AN-PdL), 2
    astenuti (Sin. Dem.).
    Il consigliere RENZI segnala che l'articolo 8 pone obblighi di
    trasparenza anche ai decisori pubblici, prevedendo che nella
    relazione illustrativa, nel preambolo o nelle premesse degli atti
    sia resa nota l'attività di rappresentanza di interessi particolari
    pertinente all'atto.
    La Commissione esprime parere contrario all'articolo 8
    con 17 voti contrari (PD), 15 favorevoli (FI-PdL, AN-PdL), 2
    astenuti (Sin. Dem.).
    Il consigliere RENZI espone le sanzioni relative alle inottemperanze
    alle prescrizioni della legge contenute nell'articolo 9, sanzioni
    che possono comportare una pena pecuniaria fino a 20.000 euro,
    nonché la censura, la sospensione o la cancellazione dal registro.
    La Commissione esprime parere contrario all'articolo 9
    con 17 voti contrari (PD), 15 favorevoli (FI-PdL, AN-PdL), 2
    astenuti (Sin. Dem.).
    Il consigliere RENZI riferisce che la norma transitoria
    dell'articolo 10 prevede che, in sede di prima applicazione,
    l'iscrizione nel registro debba essere effettuata entro sei mesi
    dall'entrata in vigore della legge.
    La Commissione esprime parere contrario all'articolo 10
    con 17 voti contrari (PD), 15 favorevoli (FI-PdL, AN-PdL), 2
    astenuti (Sin. Dem.).
    Terminato l'esame dell'articolato, il consigliere relatore RENZI
    comunica che si riserva di chiedere l'autorizzazione alla relazione
    orale.
    In conclusione di seduta, il consigliere MAZZA riferisce di non aver
    ancora terminato la verifica con i capigruppo in ordine alla
    possibilità di addivenire ad un accordo per poter portare all'esame
    in Aula alcune delle modifiche, quelle più tecniche, del Regolamento
    interno dell'Assemblea contenute nella sua proposta oggetto 4588.
    Pertanto, entro pochi giorni comunicherà al presidente Lombardi le
    eventuali modifiche concordate o il ritiro della propria proposta.
    Il presidente LOMBARDI, anche alla luce di quanto testé comunicato,
    segnala che quella odierna potrebbe essere l'ultima seduta della
    Commissione nella legislatura corrente e pertanto propone ai
    commissari di approvarne subito il verbale.
    La Commissione accoglie la proposta
    e approva il verbale della seduta corrente all'unanimità dei
    presenti.
    La seduta termina alle ore 11,10.
    Approvato nella seduta del 19 gennaio 2010.
    Il Segretario Il Presidente
    Nicoletta Tartari Marco Lombardi
    Allegato al verbale n. 2 del 19 gennaio 2010
    EMENDAMENTI AL PROGETTO DI LEGGE OGGETTO 4624
    Emendamento 1/Muzzarelli
    Nel comma 1 dell'articolo 1, dopo le parole ideali fondativi sono
    inserite le parole della Repubblica .
    Emendamento 2/Muzzarelli
    La lettera d) del comma 2 dell'articolo 1 è sostituita dalla
    seguente:
    d) art.15, comma 3, in quanto rafforza le opportunità per
    l'affermazione del diritto di partecipazione dei cittadini e delle
    loro organizzazioni, affiancando gli strumenti già previsti dallo
    Statuto.
    Emendamento 3/Muzzarelli
    Dopo il comma 2 dell'articolo 1 sono aggiunti i seguenti commi:
    3. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione delle Statuto
    regionale, promuove la partecipazione come strumento per lo sviluppo
    di un sistema amministrativo regionale e locale coeso, finalizzato a
    favorire nelle decisioni pubbliche un livello elevato di
    coinvolgimento dei cittadini, in forma singola o associata, degli
    operatori economici, delle parti sociali, del volontariato e degli
    altri soggetti interessati ed, al contempo, a perseguire
    tempestività, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa.
    4. La Regione Emilia-Romagna riconosce, in particolare,
    l'inscindibile connessione fra la partecipazione e la
    semplificazione dei procedimenti pubblici al fine del raggiungimento
    di una elevata qualità amministrativa e della realizzazione del
    principio di non aggravamento dei procedimenti.
    5. La Regione riconosce la varietà e la qualità delle esperienze di
    partecipazione a livello locale quale elemento portante per
    l'innovazione partecipativa nelle decisioni pubbliche. Essa
    persegue, anche attraverso appositi accordi con il Consiglio delle
    Autonomie Locali, e con l'istituzione del Comitato
    interistituzionale di cui all'art. 7 la realizzazione di un sistema
    partecipativo coerente ed omogeneo sul territorio nel quale siano
    valorizzate le migliori pratiche ed esperienze.
    Emendamento 4/Muzzarelli
    La lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 è sostituita dalla
    seguente:
    a) incrementare la qualità democratica delle scelte delle Assemblee
    elettive e delle Giunte, a livello regionale e locale, nel governo
    delle loro realtà territoriali e per quanto di loro competenza; .
    Emendamento 5/Muzzarelli
    La lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 è sostituita dalla
    seguente:
    c) operare per elevare la qualità delle risorse immateriali quali
    la fiducia collettiva, il sapere contestuale e le competenze di
    coordinamento, attraverso il confronto critico costruttivo, costante
    e inclusivo di tutti gli attori territoriali destinatari delle
    decisioni pubbliche; .
    Emendamento 6/Muzzarelli
    Nella lettera h) del comma 1 dell'articolo 2 è soppressa la parola
    eccetera .
    Emendamento 7/Muzzarelli
    Dopo la lettera h) del comma 1 dell'articolo 2 sono aggiunte le
    seguenti lettere:
    i) favorire la qualificazione della pubblica amministrazione e dei
    suoi operatori, anche mediante apposite iniziative di formazione, al
    fine di rinnovare la cultura, le modalità di relazione e la capacità
    di percezione delle istituzioni pubbliche nel rapporto con i
    cittadini, singoli e associati;
    j) garantire la pluralità e la qualità dei modelli partecipativi e
    la flessibilità nella loro adozione in ambito regionale e locale;
    k) sviluppare il ruolo della Regione come sede di condivisione delle
    esperienze, ausilio alla scelta e all'impianto delle forme
    partecipative, basato sulla raccomandazione tecnica di modelli non
    vincolanti, ma suggeriti dall'esperienza;
    l) stimolare l'evoluzione della comunicazione pubblica oltre la mera
    comunicazione istituzionale, nella direzione di comunicazione di
    servizio e di cittadinanza quale strumento imprescindibile per una
    efficace partecipazione.
    Emendamento 8/Muzzarelli
    Dopo il comma 1 dell'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:
    2. In nessun caso gli strumenti di partecipazione e la loro
    applicazione devono incidere sui tempi prestabiliti dalla legge di
    conclusione dei procedimenti amministrativi.
    Emendamento 9/Muzzarelli
    Il comma 1 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:
    1. Qualunque soggetto, singolo o associato, che ne abbia interesse
    in quanto possibile destinatario delle scelte contenute in un atto
    regionale o locale concernente scelte di pianificazione strategica
    pluriennale, generale o settoriale, o scelte progettuali e attuative
    di particolare rilevanza per il territorio o per i cittadini
    interessati può chiedere di partecipare alla elaborazione delle
    relative scelte. Le istanze di partecipazione sono rivolte nel
    rispetto delle norme previste dagli statuti degli enti interessati.
    Emendamento 10/Muzzarelli
    Nell'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:
    2. Il presente articolo trova applicazione al di fuori dei casi
    regolati dalle norme nazionali o regionali in materia di
    procedimento amministrativo. Restano comunque salve le norme
    previste dalla legislazione regionale in materia di tutela e uso del
    territorio, di prevenzione del rischio sismico, di edilizia, nonché
    in materia di tutela dell'ambiente.
    Emendamento 11/Muzzarelli
    Nel comma 2 dell'articolo 4 sono soppresse le parole comma 2 .
    Emendamento 12/Muzzarelli
    L'articolo 9 è soppresso.
    Emendamento 13/Muzzarelli
    Il comma 1 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:
    1. La Regione, mediante la struttura regionale competente in
    materia di partecipazione, promuove e sostiene la partecipazione:
    a) esaminando le proposte di progetto e certificandone la qualità;
    b) offrendo un supporto di consulenza metodologica;
    c) offrendo un supporto nella comunicazione, anche mediante supporti
    informatici;
    d) svolgendo un compito di mediazione e promozione del confronto
    democratico;
    e) concedendo i contributi regionali ai progetti di partecipazione
    ammessi a finanziamento .
    Emendamento 14/Muzzarelli
    Prima del comma 1 dell'articolo 11 è inserito il seguente comma:
    01. L'informazione è la necessaria premessa della partecipazione.
    La Regione Emilia-Romagna e gli enti locali adottano strumenti di
    comunicazione, informatici e non, per mettere i cittadini in
    condizione di conoscere le principali scelte che intendono
    compiere.
    Emendamento 15/Muzzarelli
    Nel comma 1 dell'articolo 12 sono soppresse le parole lo Stato
    Emendamento 16/Muzzarelli
    Nel comma 2 dell'articolo 12 sostituire la parola definito con la
    parola fatta .
    Emendamento 17/Muzzarelli
    Nella lettera b) del comma 3 dell'articolo 12 le parole
    annullamento, di cui all'art. 19 sono sostituite dalle le parole
    non validazione dei risultati del processo partecipativo, ai sensi
    dell'articolo 19, comma 1, lettera b) .
    Emendamento 18/Muzzarelli
    L'articolo 14 è sostituito dal seguente:
    Art. 14
    Curatori dei progetti partecipazione
    1. Per l'elaborazione e la redazione dei progetti di partecipazione
    finanziati dalla Regione Emilia-Romagna i soggetti di cui
    all'articolo 5 possono richiedere il sostegno tecnico della
    struttura regionale competente in materia di partecipazione o di
    analoghe strutture costituite presso gli enti locali.
    Emendamento 19/Muzzarelli
    Il comma 3 dell'art. 15 è sostituito dal seguente:
    2. Fra i requisiti tecnici che progetti oggetto delle richiesta di
    contributo regionale devono contenere devono essere presenti, in
    particolare, i seguenti:
    a) la persona fisica responsabile del progetto che ne è il
    referente;
    b) il nominativo dei progettisti e dello staff del processo;
    c) le fasi del processo, i soggetti coinvolti e da coinvolgere, i
    metodi adottati, gli obiettivi perseguiti e i tempi previsti;
    d) i costi preventivati ed il rapporto costo-efficacia.
    Emendamento 20/Muzzarelli
    Il comma 4 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:
    3. I progetti dovranno contenere l'impegno formale dei principali
    attori territoriali coinvolti, mediante un accordo preventivo, che
    può prevedere la costituzione di un eventuale comitato di
    pilotaggio, composto da rappresentanti dei principali soggetti
    coinvolti dal processo.
    Emendamento 21/Muzzarelli
    Dopo il comma 1 dell'articolo 21 è inserito il seguente:
    1 bis. La relazione di cui al comma 1 dovrà, in particolare,
    evidenziare i seguenti aspetti:
    a) l'incremento quantitativo e qualitativo dei processi
    partecipativi nella Regione Emilia-Romagna;
    b) le prospettive di ulteriore sviluppo della partecipazione;
    c) il miglioramento della qualità e della semplificazione dei
    procedimenti amministrativi;
    d) l'aumento della condivisione delle scelte pubbliche;
    e) il miglioramento delle possibilità di accesso alle attività
    dell'amministrazione pubblica
    f) il miglioramento della percezione delle pubbliche amministrazioni
    da parte dei cittadini;
    g) l'accresciuta qualificazione del personale delle pubbliche
    amministrazioni e della flessibilità del suo utilizzo, in funzione
    dei processi partecipativi.
    Emendamento 22/Mazza
    Art.1 - Al comma 2 la lettera a) è così sostituita:
    a) art. 2, in quanto, coerentemente al principio di uguaglianza,
    intende facilitare l'accesso alla costruzione delle scelte pubbliche
    per tutti i cittadini e le loro organizzazioni, riconoscendo pari
    diritti alle persone e risposte ragionevoli, proporzionate e
    differenti ai cittadini che si trovino in condizioni diverse, e
    valorizzando l'autonomia delle comunità locali;
    Emendamento 23/Mazza
    Art. 2 - Al comma 2 lettera b), la parola aziende è così
    sostituita: imprese
    Emendamento 24/Mazza
    Art. 2 - Al comma 2 lettera c), le parole che non sia sono così
    sostituite: se non attraverso
    Emendamento 25/Mazza
    Art. 2 - Al comma 2 lettera e), la parola processi e così
    sostituita: procedimenti
    Emendamento 26/Mazza
    Alla fine dell'art. 2, sono aggiunti i seguenti paragrafi:
    i) riconoscere una premialità agli Enti locali che approvano
    progetti per opere pubbliche o private rilevanti, riguardanti
    qualsiasi settore, prevedendo processi partecipativi al fine di
    verificarne l'accettabilità sociale, la qualità progettuale e la
    gestione della sicurezza condivisa;
    l) valorizzare le esperienze già attivate in regione per la proposta
    e lo svolgimento di processi partecipativi, in particolare quale
    principio cardine per le politiche di sviluppo sostenibile.
    Emendamento 27/Mazza
    L'art.3 è sostituito completamente dal seguente:
    Art.3 Soggetti titolari del diritto di partecipazione
    1. I soggetti titolati a partecipare, attraverso i processi
    partecipativi disciplinati dalla presente legge, alla elaborazione
    delle politiche pubbliche di scala regionale o locale, ossia a
    qualunque atto regionale o locale, in merito alla pianificazione
    strategica pluriennale generale e settoriale così come alle scelte
    progettuali e attuative, sono:
    a) i cittadini italiani e stranieri o apolidi residenti nel
    territorio dell'Ente responsabile del procedimento (vedi art.5 comma
    2) che abbiano compiuto 16 anni;
    b) i cittadini italiani, stranieri o apolidi, che abbiano compiuto i
    16 anni, non residenti nel territorio dell'Ente responsabile ma che
    abbiano un interesse diretto agli effetti delle scelte in
    elaborazione;
    c) le organizzazioni (Enti pubblici, associazioni, imprese),
    italiane o straniere, che abbiano sedi, operino, abbiano rapporti o
    un interesse diretto agli effetti delle scelte in elaborazione nel
    territorio.
    2. E' facoltà del Garante della Partecipazione (d'ora in poi
    Garante, vedi art.4), a seguito di precise istanze, riconoscere
    l'ammissibilità o meno di altre persone, privati o rappresentanti di
    organizzazioni o imprese, a prender parte ai processi partecipativi.
    3. Il Garante riceve i reclami e decide sull'opportunità
    all'inclusione o all'esclusione di determinati soggetti dai processi
    partecipativi sia in fase progettuale che di svolgimento del
    processo stesso.
    Emendamento 28/Mazza
    Art. 4 - Al comma 1 la parola istanze , e così sostituita:
    petizioni
    Emendamento 29/Mazza
    Art. 4- Il comma 3 è così sostituito:
    3. Nel caso in cui l'Ente locale risponda negativamente o non
    risponda alle petizioni dei cittadini entro 30 giorni dal
    ricevimento delle petizioni, i cittadini potranno richiedere
    l'intervento di mediazione del Garante della Partecipazione
    regionale secondo le modalità indicate al successivo art. 18.
    Emendamento 30/Mazza
    Art. 5 - Al comma 1, dopo la parola istanza , aggiungere: , così
    come regolata dal successivo art. 13,
    Emendamento 31/Mazza
    Art. 6 - Al comma 1 la parola organizzerà è sostituita con:
    organizza
    Emendamento 32/Mazza
    Art. 6- Alla fine del comma 4 le parole (art.20) sono così
    sostituite: secondo quanto disposto dal successivo art. 20.
    Emendamento 33/Mazza
    Art. 7 - I primi tre commi sono così sostituiti:
    1. Il Garante della Partecipazione è eletto dall'Assemblea
    Legislativa Regionale con voto segreto sulla base di un elenco di
    candidati, che posseggano i titoli e i requisiti richiesti, redatto
    dalla Commissione Affari Generali, secondo le modalità di
    partecipazione al bando di selezione appositamente emanato dalla
    Presidenza dell'Assemblea Legislativa, sentita la Commissione
    stessa.
    2. Il Garante resta in carica fino alla elezione del nuovo Garante
    che dovrà avvenire entro i 6 mesi successivi alla data di rinnovo
    dell'Assemblea Legislativa. La stessa persona può ricoprire la
    carica di Garante per un massimo di 10 anni, anche se non
    consecutivi.
    3. Al Garante è riconosciuta un'indennità, pari a una quota
    percentuale dell'indennità di carica spettante ai consiglieri
    regionali, oltre al rimborso delle spese sostenute per lo
    svolgimento delle funzioni, che sarà definita e inclusa nel bando,
    di cui al comma 1.
    Emendamento 34/Mazza
    Art. 7 - Al comma 7 la lettera b) è cosi sostituita:
    b) dimostrare conoscenza ed esperienza nella progettazione e
    conduzione di processi partecipativi e di mediazione dei conflitti,
    con particolari esperienze di casi promossi da istituzioni
    pubbliche.
    Emendamento 35/Mazza
    Art. 8 - Al comma 3 le parole da La legge a attribuire sono
    così sostituite: L'Assemblea Legislativa, in tal caso, attribuirà .
    Emendamento 36/Mazza
    Art. 9 - Al comma 1 lettera e), la parola aziende è così
    sostituita: imprese .
    Emendamento 37/Mazza
    Art. 9 - Al comma 1 lettera f), alla fine aggiungere: e di studio .
    Emendamento 38/Mazza
    Art. 9 - Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere:
    i) L'Ufficio della Partecipazione può istituire un Osservatorio
    Regionale della Partecipazione che svolge un ruolo di valutazione
    degli esiti dei processi, sulla base di indicatori condivisi che
    riguardino la sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle
    norme, degli atti e delle opere approvate.
    Emendamento 39/Mazza
    Art. 10 - Al comma 1, dopo la parola Ufficio , aggiungere: della
    Emendamento 40/Mazza
    Art. 13 - Al comma 1 la parola progetto e così sostituita:
    processo
    Emendamento 41/Mazza
    Art. 13 - Al comma 2 alla lettera a) alla fine, aggiungere: così
    come previsto dal precedente art. 4
    Emendamento 42/Mazza
    Art. 16 - Al comma 1 la lettera e) viene superata e aggiunta alla
    fine della precedente lettera d).
    Le lettere successive scalano f) in e), g) in f), h) in g), i) in
    h).
    Emendamento 43/Mazza
    Art. 16 - Alla lettera f) (ex g) la parte tra parentesi è così
    sostituita:
    (come il focus group, il goal oriented project planning, il
    referendum deliberativo, il sondaggio deliberativo, la consensus
    conference, la search conference, la giuria dei cittadini, il
    citizens' meeting, il town meeting, l'open space technology)
    Emendamento 44/Mazza
    Art. 16 - Alla fine della lettera g) (ex h), aggiungere:
    i temi delle istanze la scala amministrativa degli enti
    responsabili e l'implementazione di eventuali percorsi di formazione
    sulla cultura della partecipazione e i suoi metodi.
    Emendamento 45/Mazza
    Art. 16 - La lettera h (ex i) è così sostituita:
    i) La documentazione dei progetti e dei relativi processi deve
    essere accessibile via web dal sito del Garante e per progetti
    superiori ai 10.000 euro di sostegno regionale, anche attraverso
    pagine web dedicate appositamente alla comunicazione del processo.
    Emendamento 46/Borghi e altri
    Il comma 3 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:
    3. Nel caso in cui l'ente locale risponda negativamente o non
    risponda alle richieste partecipative dei cittadini, questi ultimi
    possono richiedere l'intervento di mediazione di un esperto
    designato dal Comitato interistituzionale regionale fra gli esperti
    componenti la Commissione di cui al all'art. 7, comma 2 .
    Emendamento 47/Borghi e altri
    Il comma 4 dell'articolo 5 è soppresso.
    Emendamento 48/Borghi e altri
    L'articolo 6 è sostituito dal seguente:
    Articolo 6
    Organismi e strumenti attuativi
    1. La presente legge realizza il principio del maggiore
    coinvolgimento delle amministrazioni regionali e locali nelle
    politiche di sviluppo dei processi partecipativi mediante gli
    accordi di cui all'articolo 1, comma 6, nonché mediante l'attività
    del Comitato interistituzionale di cui all'articolo 7.
    2. Nell'ambito dell'amministrazione regionale lo sviluppo coordinato
    dei processi di inclusione partecipativa e di semplificazione
    procedimentale sono realizzati mediante una apposita sessione
    annuale sulla Partecipazione dell'Assemblea legislativa. Tale
    sessione si realizza a seguito della presentazione da parte della
    Giunta regionale, previo parere del Comitato interistituzionale di
    cui all'articolo 7, di una relazione annuale sullo sviluppo della
    partecipazione nel territorio della regione contenente una analisi
    dello stato dei processi partecipativi e proposte per la loro
    evoluzione e il loro miglioramento. L'Assemblea legislativa, sulla
    base della relazione e della conseguente discussione nelle
    Commissioni assembleari approva indirizzi per la Giunta regionale in
    materia di partecipazione.
    Emendamento 49/Borghi e altri
    L'articolo 7 è sostituito dal seguente:
    Articolo 7
    Comitato interistituzionale per la partecipazione.
    1. Al fine di definire congiuntamente linee programmatiche per lo
    sviluppo di processi partecipativi che consentano la maggiore
    partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alle scelte
    programmatiche della Regione e degli enti locali è istituito il
    Comitato interistituzionale per la partecipazione. Esso ha sede
    presso il Consiglio delle Autonomie locali, è nominato dal
    Presidente della Giunta regionale o suo delegato, che lo presiede,
    ed è composto altresì da quattro rappresentanti designati in seno al
    Consiglio delle Autonomie locali.
    2. Il Comitato interistituzionale si avvale di una Commissione di
    esperti appartenenti all'amministrazione della Regione o degli enti
    locali, ovvero esperti esterni alla pubblica amministrazione, per
    l'esame e lo studio delle migliori pratiche partecipative attuate in
    Italia ed all'estero e per l'elaborazione di raccomandazioni
    tecniche non vincolanti relative ai processi partecipativi valide
    per la Regione, gli enti e le aziende subregionali, nonché per gli
    enti locali. Il Comitato esercita altresì una funzione consultiva e
    di proposta nei confronti dell'amministrazione regionale, nonché di
    osservatorio sulla partecipazione.
    3. Il Comitato interistituzionale individua altresì le forme per
    l'incentivazione dello sviluppo professionale, in materia
    partecipativa, dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui
    all'articolo 5, comma 1, al fine di migliorare le capacità e la
    flessibilità organizzativa di tali enti nel rapporto con i
    cittadini, qualificando il sistema pubblico regionale e locale.
    4. Oltre a quanto previsto per il procedimento disciplinato dal
    titolo III della presente legge, specifici progetti partecipativi
    possono essere individuati e finanziati mediante contributi
    regionali, su proposta del Comitato interistituzionale in relazione
    alle esigenze che caratterizzano la partecipazione dell'utenza dei
    servizi pubblici locali a rilevanza economica, nonché per altre
    specifiche esigenze partecipative.
    5. La Giunta regionale provvede a garantire le funzioni del Comitato
    interistituzionale ed a fornire il necessario supporto
    organizzativo, svolgendo ogni attività amministrativa connessa,
    anche provvedendo a dare adeguata informazione in via telematica ai
    cittadini e sviluppando iniziative proprie a sostegno della
    partecipazione.
    6. Il Comitato interistituzionale presenta annualmente all'Assemblea
    legislativa e al Consiglio delle Autonomie locali, una relazione
    sull'attività svolta.
    Emendamento 50/Borghi e altri
    L'articolo 8 è sostituito dal seguente:
    Articolo 8
    Indirizzi regionali
    1. Al fine dell'applicazione della presente legge e contestualmente
    alla sua entrata in vigore, la Giunta regionale approva un atto di
    indirizzo, formulato previo apposito accordo sottoscritto nelle
    forme di patto interistituzionale con le autonomie locali, sentito
    il Consiglio delle Autonomie Locali, nel quale sono delineati gli
    oggetti da sottoporre a processi partecipativi, le modalità
    attuative ed i relativi tempi .
    Emendamento 51/Borghi e altri
    Art. 11 - Nel comma 01 è aggiunto il seguente periodo:
    Al fine di agevolare questa attività informativa, il Comitato
    interistituzionale di cui all'art. 7 approva apposite
    raccomandazioni tecniche non vincolanti tese a segnalare le migliori
    pratiche, anche secondo la diversa tipologia e dimensione delle
    amministrazioni.
    Emendamento 52/Borghi e altri
    Sopprimere il comma 4 dell'articolo 11
    Emendamento 53/Borghi e altri
    Sopprimere il comma 5 dell'articolo 11
    Emendamento 54/Borghi e altri
    I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 12 sono soppressi.
    Emendamento 55/Borghi e altri
    L'articolo 13 è sostituito dal seguente:
    Art. 13
    Avvio del processo partecipativo.
    1. La Giunta regionale, su proposta del Comitato interistituzionale
    di cui all'articolo 7, definisce le modalità di presentazione delle
    istanze e le priorità per la concessione dei contributi regionali
    per la promozione della partecipazione.
    Emendamento 56/Borghi e altri
    I commi 1 e 2 dell'articolo 15 sono sostituiti dal seguente:
    1. Al fine della concessione dei contributi regionali i progetti
    devono contenere l'impegno formale che legittima il processo
    partecipativo da parte dell'istituzione responsabile del
    procedimento oggetto del processo stesso, e l'impegno a sospendere
    qualsiasi atto amministrativo di propria competenza che anticipi o
    pregiudichi l'esito del processo proposto.
    Emendamento 57/Borghi e altri
    L'articolo 16 è sostituito dal seguente:
    Art. 16
    Criteri di qualità tecnica dei progetti
    1. I processi partecipativi oggetto di contributo della Regione
    Emilia-Romagna devono prevedere:
    a) la sollecitazione delle realtà sociali, organizzate o meno, del
    territorio in questione, a qualche titolo potenzialmente interessate
    dal procedimento in discussione, con particolare attenzione alle
    differenze di genere, di abilità, di età, di lingua e di cultura;
    b) l'inclusione, immediatamente dopo le prime fasi del processo, di
    eventuali nuovi soggetti sociali, organizzati in associazioni o
    comitati, sorti conseguentemente l'attivazione del processo;
    c) un tavolo di negoziazione, sin dalle prime fasi, con i principali
    soggetti organizzati che si sono dichiarati interessati al processo;
    d) meccanismi per la mediazione delle eventuali divergenze fra i
    soggetti partecipanti.
    Emendamento 58/Borghi e altri
    Il comma 3 dell'articolo 17 è soppresso.
    Emendamento 59/Borghi e altri
    L'articolo 18 è sostituito dal seguente:
    Art. 18
    Attività di mediazione finalizzata alla partecipazione
    1. Il Comitato Interistituzionale di cui all'articolo 7, anche
    attraverso un esperto designato nell'ambito della Commissione di cui
    al comma 2 del medesimo articolo 7, può svolgere un ruolo di
    mediazione finalizzata alla promozione dei progetti di
    partecipazione, in particolare nei casi in cui il progetto sia di
    notevole rilievo ed abbia ottenuto l'adesione formale delle seguenti
    percentuali minime di residenti nell'ambito territoriale di una o
    più province, comuni, circoscrizioni comunali, entro i quali è
    proposto di svolgere il progetto partecipativo:
    a) il 5 per cento fino a mille residenti;
    b) il 3 per cento fino a cinquemila residenti;
    c) il 2 per cento fino a quindicimila residenti;
    d) l'1 per cento fino a trentamila residenti;
    e) lo 0,50 oltre i trentamila residenti.
    2. Verificata la conformità delle richieste, il Comitato
    interistituzionale indice un tavolo di mediazione, al quale
    parteciperà un esperto delegato fra quelli facenti parte della
    Commissione di cui all'articolo 7, comma 2, nel quale si tenterà di
    raggiungere un accordo tra le parti, senza necessariamente
    propendere per l'attivazione di un processo partecipativo.
    3. L'attività di mediazione è resa pubblica dalla Regione mediane
    l'utilizzo dei propri strumenti informativi, anche in via
    telematica.
    Emendamento 60/Borghi e altri
    L'articolo 19 è sostituito dal seguente:
    Art. 19 Impegni dell'Ente responsabile dell'atto amministrativo ed
    esiti del processo
    1. Il processo partecipativo si conclude con uno dei seguenti atti:
    a) il raggiungimento di un documento di proposta partecipata;
    b) la non validazione dei risultati del processo, cui segue la
    revoca dei contributi concessi, qualora utilizzati in maniera
    difforme rispetto al progetto approvato.
    2. L'Ente responsabile della decisione istituzionale da assumere,
    collegata al processo partecipativo, si impegna a tener conto della
    proposta partecipata. Esso può rifiutare o trasferire solo in parte
    le indicazioni del documento di proposta partecipata nel suo atto
    conclusivo. L'Ente è comunque tenuto a darne comunicazione pubblica,
    anche in via telematica, con ampia rilevanza e precisione, esponendo
    le proprie motivazioni, soprattutto in caso di esito difforme alla
    proposta.
    3. Una parte del contributo regionale, non inferiore al 20 per
    cento, che la Regione assegna ad un determinato processo, è
    concessa, salvo diversa previsione del progetto approvato, al
    termine del processo partecipativo a condizione che sia approvato il
    documento di proposta partecipata di cui al comma 1, lettera a).
    Emendamento 61/Borghi e altri
    Nel comma 2 dell'articolo 20 sono soppresse le parole al netto
    delle spese per l'indennità del Garante e per le sue attività oltre
    che per la funzionalità dell'Ufficio Regionale della
    Partecipazione.
    Emendamento 62/Borghi e altri
    Il comma 3 dell'articolo 20 è soppresso.
    Emendamento 63/Borghi e altri
    La rubrica del comma 1 dell'articolo 21 è sostituita dalla seguente:
    Clausola valutativa
    Emendamento 64/Borghi e altri
    Il comma 1 dell'articolo 21 è sostituito dalla seguente:
    1. Dopo 5 anni dall'approvazione della presente legge, l'Assemblea
    Legislativa Regionale, sulla base di una relazione appositamente
    predisposta dal Comitato interistituzionale di cui all'articolo 7,
    discuterà dell'esperienza compiuta, anche tenendo conto delle
    esperienze di altre Regioni italiane e della normativa europea in
    merito.
    Emendamento 65/Mazza e altri
    Art.1 - Al comma 1 dopo le parole ideali fondativi sono inserite
    le parole: della Repubblica .
    Emendamento 66/Mazza e altri
    Art.1 - Al comma 2 nella lettera a) dopo la parola art. 2 ,
    aggiungere: lettera a) .
    Emendamento 67/Mazza e altri
    Art.1 - Al comma 2 nella lettera a) le parole coerentemente al
    sono così sostituite: in forza del .
    Emendamento 68/Mazza e altri
    Art.1 - Al comma 2 nella lettera a) le parole da garantendo fino
    alla fine sono così sostituite:
    riconoscendo pari diritti alle persone, risposte proporzionate e
    con una forma appropriata ai cittadini che si trovino in condizioni
    diverse, valorizzando l'autonomia delle comunità locali; .
    Emendamento 69/Mazza e altri
    Art.1 - Al comma 2 nella lettera c) la parola partecipativa è così
    sostituita: partecipata .
    Emendamento 70/Mazza e altri
    Art.1 - Al comma 2 nella lettera d) le parole da esistenti alla
    fine sono così sostituite: previsti dallo Statuto .
    Emendamento 71/Mazza e altri
    Art.1 - Dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi:
    3. La Regione Emilia-Romagna riconosce l'inscindibile connessione
    fra la partecipazione e la semplificazione dei procedimenti pubblici
    al fine del raggiungimento di una elevata qualità amministrativa e
    della realizzazione del principio di non aggravamento dei
    procedimenti.
    4. La Regione, in applicazione della presente legge, persegue in
    particolare la realizzazione di un sistema partecipativo coerente ed
    omogeneo sul territorio nel quale siano valorizzate le migliori
    pratiche ed esperienze, anche attraverso accordi procedurali tra la
    Giunta e il Consiglio delle Autonomie Locali.
    Emendamento 72/Mazza e altri
    Art. 2 - Comma 1 - Alla lettera a) le parole regionali e locali
    sono così sostituite:
    , a livello regionale e locale,
    Emendamento 73/Mazza e altri
    Art. 2 - Comma 1 - Alla lettera b) la parola aziende è così
    sostituita: imprese .
    Emendamento 74/Mazza e altri
    Art. 2 - Comma 1 - Alla lettera c) le parole da o capitale fino a
    che non sia sono così sostituite:
    il sapere contestuale e le competenze di coordinamento attivabili
    soltanto con .
    Emendamento 75/Mazza e altri
    Art. 2 - Comma 1 - Alla lettera d) le parole oltre che distribuire
    in modo più condiviso sono così sostituite: e la distribuzione in
    modo più condiviso di .
    Emendamento 76/Mazza e altri
    Art. 2 - Comma 1 - Alla lettera e) la parola processi è così
    sostituita: procedimenti .
    Emendamento 77/Mazza e altri
    Art. 2 - Comma 1 - Alla lettera h) la parola eccetera è eliminata.
    Emendamento 78/Mazza e altri
    Art. 2 - Comma 1 - Dopo la lettera h), aggiungere:
    i) favorire la qualificazione della pubblica amministrazione e dei
    suoi operatori, anche mediante apposite iniziative di formazione, al
    fine di rinnovare la cultura, le modalità di relazione e la capacità
    di percezione delle istituzioni pubbliche nel rapporto con i
    cittadini, singoli e associati;
    j) garantire la pluralità e la qualità dei modelli partecipativi e
    la flessibilità nella loro adozione in ambito regionale e locale;
    k) sviluppare il ruolo della Regione come sede di condivisione
    delle esperienze, ausilio alla scelta e all'impianto delle forme
    partecipative, basato sulla raccomandazione tecnica di modelli non
    vincolanti, ma suggeriti dall'esperienza;
    l) favorire, oltre la mera comunicazione istituzionale,
    l'evoluzione della comunicazione pubblica, anche per una piena
    affermazione del diritto alla trasparenza e alla cittadinanza
    attiva;
    m) riconoscere una premialità agli Enti locali che approvano
    progetti per opere pubbliche o private rilevanti, riguardanti
    qualsiasi settore, prevedendo processi partecipativi al fine di
    verificarne l'accettabilità sociale, la qualità progettuale e la
    gestione della sicurezza condivisa;
    n) valorizzare le esperienze già attivate in regione per la
    proposta e lo svolgimento di processi partecipativi, in particolare
    quale principio cardine per le politiche di sviluppo sostenibile.
    Emendamento 79/Mazza e altri
    Art. 2 - Dopo il comma 1, aggiungere:
    2. La Regione e gli enti locali operano per garantire un'adeguata
    informazione preventiva ai cittadini, in particolare sulle ipotesi
    riguardanti la loro comunità, secondo quanto previsto all'articolo
    10, comma 1.
    3. La Regione e gli Enti Locali operano per favorire la
    partecipazione ma, comunque, gli strumenti di partecipazione e la
    loro applicazione in nessun caso possono incidere sui tempi
    prestabiliti dalla legge per la conclusione dei procedimenti
    amministrativi. .
    Emendamento 80/Mazza e altri
    L'articolo 3 è sostituito dal seguente:
    Art. 3 Soggetti titolari del diritto di partecipazione
    1. Hanno diritto di partecipare ai procedimenti partecipativi di cui
    alla presente legge tutte le persone, le associazioni e le imprese
    che siano destinatari, singolarmente o collettivamente, delle scelte
    contenute in un atto regionale o locale di pianificazione
    strategica, generale o settoriale, o di atti progettuali e di
    attuazione in ogni campo di competenza regionale, sia diretta che
    concorrente.
    2. Lo stesso diritto di partecipazione è riconosciuto anche nel caso
    in cui la Regione e gli Enti Locali debbano esprimere pareri non
    meramente tecnici nei confronti di opere pubbliche nazionali. Le
    istanze di partecipazione sono attivate nel rispetto delle norme
    previste dagli statuti degli enti interessati.
    Emendamento 81/Mazza e altri
    Art. 4 - Al comma 2 le parole come da art. 13, comma 2 sono così
    sostituite: , di cui al Titolo III .
    Emendamento 82/Mazza e altri
    Art. 4 - Il comma 3 è così sostituto:
    3. Nel caso in cui l'ente locale risponda negativamente o non
    risponda alle richieste partecipative dei cittadini entro 30 giorni,
    salvo comunque il necessario rispetto dell'articolo 2, comma 3,
    questi ultimi possono richiedere l'intervento di mediazione del
    Tecnico di Garanzia in materia di partecipazione di cui all'art. 8 .
    Emendamento 83/Mazza e altri
    Art. 5 - Al comma 1 la lettera b) è così sostituita:
    b) enti locali, anche in forma associata, e loro circoscrizioni.
    Emendamento 84/Mazza e altri
    Art. 5 - Il comma 4 è soppresso
    Emendamento 85/Mazza e altri
    L'articolo 6 è sostituito dal seguente:
    Articolo. 6 Sessione annuale per la partecipazione
    1. La presente legge realizza il principio del maggiore
    coinvolgimento delle amministrazioni regionali e locali nelle
    politiche di sviluppo dei processi partecipativi.
    2. Nell'ambito dell'amministrazione regionale lo sviluppo coordinato
    dei processi d'inclusione partecipativa e di semplificazione
    procedimentale sono realizzati mediante un'apposita sessione
    annuale sulla Partecipazione dell'Assemblea Legislativa. Tale
    sessione è aperta dalla proposta del programma di iniziative per la
    partecipazione della Giunta regionale, redatta anche sulla base
    della relazione annuale del nucleo tecnico di cui all'art. 7. Il
    programma è accompagnato da una relazione sulla partecipazione nel
    territorio della Regione contenente una analisi dello stato dei
    processi partecipativi e proposte per la loro evoluzione e il loro
    miglioramento. L'Assemblea Legislativa, approva il programma di
    iniziative per la partecipazione che contiene anche gli indirizzi
    sui criteri e modalità per la concessione dei contributi regionali
    di cui al titolo III.
    Emendamento 86/Mazza e altri
    L'articolo 7 è sostituito dal seguente:
    Articolo 7 Nucleo tecnico di integrazione con le autonomie locali
    1. Al fine dello sviluppo coordinato di processi partecipativi che
    consentano la maggiore partecipazione alle scelte programmatiche
    della Regione e degli enti locali, la Regione persegue la migliore
    integrazione con le esperienze degli enti locali, mediante un nucleo
    tecnico. Esso è presieduto dal Tecnico di Garanzia in materia di
    partecipazione di cui all'art. 8 ed è composto dal dirigente della
    Giunta regionale competente per i procedimenti amministrativi di
    concessione dei contributi di cui al titolo III e da due esperti
    appartenenti all'amministrazione degli enti locali, designati dal
    Consiglio delle Autonomie locali che durano in carica tre anni. Il
    nucleo tecnico ha sede presso l'Assemblea legislativa ed in caso di
    parità prevale il voto del suo presidente. La partecipazione ai
    lavori del nucleo tecnico costituisce adempimento dei compiti
    istituzionali ed è senza oneri per la Regione.
    2. Al nucleo tecnico compete l'esame e lo studio delle migliori
    pratiche partecipative attuate in Italia ed all'estero e
    l'elaborazione di raccomandazioni tecniche non vincolanti relative
    ai processi partecipativi. Individua altresì possibili forme per lo
    sviluppo professionale, in materia partecipativa dei dipendenti
    delle pubbliche amministrazioni regionali e locali, al fine di
    migliorare le capacità e la flessibilità organizzativa dei relativi
    enti nel rapporto con i cittadini, qualificando il sistema
    pubblico.
    Emendamento 87/Mazza e altri
    L'articolo 8 è sostituito dal seguente:
    Articolo 8 Tecnico di Garanzia in materia di partecipazione
    1. Un dirigente dell'Assemblea legislativa, designato dal suo
    Presidente, esercita le funzioni di tecnico di garanzia in materia
    di partecipazione e svolge, in particolare, i seguenti compiti:
    a) fornisce i materiali e la documentazione utile per progettare e
    predisporre i processi di partecipazione su questioni di rilevanza
    regionale;
    b) esamina le proposte di progetto e ne certifica la qualità ai fini
    della concessione dei contributi di cui al titolo III;
    c) offre un supporto di consulenza metodologica alla elaborazione e
    alla conduzione dei processi partecipativi;
    d) offre un supporto nella comunicazione, anche mediante supporti
    informatici;
    e) svolge un ruolo di mediazione finalizzata alla partecipazione e
    di promozione del confronto democratico;
    f) elabora orientamenti e linee guida per la progettazione e
    conduzione dei processi partecipativi;
    g) realizza e cura un sito web dedicato alla propria attività e ad
    iniziative attinenti la democrazia partecipativa.
    h) propone obiettivi di qualificazione professionale in materia
    partecipativa dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni per
    migliorare la loro attività nel rapporto con i cittadini;
    i) valuta in itinere ed ex-post lo svolgimento dei processi
    partecipativi ammessi al sostegno regionale.
    Emendamento 88/Mazza e altri
    L'articolo 9 è soppresso.
    Emendamento 89/Mazza e altri
    Art. 10 - Il comma 1 è così sostituito:
    1. La Giunta regionale con proprio atto, sulla base degli indirizzi
    dell'Assemblea legislativa, stabilisce annualmente:
    a) i requisiti dei progetti di partecipazione da ammettere al
    contributo regionale;
    b) le modalità per la presentazione delle domande;
    c) i criteri per la valutazione delle domande e le relative
    priorità.
    2. Le domande per il contributo finanziario sono presentate alla
    competente struttura della Giunta regionale che concede i contributi
    ai progetti di partecipazione la cui qualità sia stata previamente
    certificata dal Tecnico di Garanzia di cui all'articolo 8 .
    Emendamento 90/Mazza e altri
    Art. 11 - Prima del comma 1 è inserito il seguente comma:
    1. Per garantire l'informazione, quale premessa necessaria ai
    processi partecipativi, la Regione e gli enti locali adottano
    adeguati strumenti, informatici e non, idonei a consentire ai
    cittadini di accedere facilmente alle informazioni possedute dalle
    amministrazioni allo scopo di realizzare un quadro conoscitivo il
    più possibile condiviso. Al fine di agevolare questa attività
    informativa, la Giunta regionale, sulla base degli indirizzi
    contenuti nel programma annuale per la partecipazione, approva
    apposite raccomandazioni tecniche non vincolanti tese a segnalare le
    migliori pratiche, anche secondo la diversa tipologia e dimensione
    delle amministrazioni.
    Emendamento 91/Mazza e altri
    Art. 11 - Al comma 2 le prime parole Il processo partecipativo
    sono così sostituite: Per processo partecipativo si intende un
    percorso di discussione organizzata che .
    Emendamento 92/Mazza e altri
    Art. 11 - Al comma 3 le parole di indirizzo sono così sostituite:
    di proposta partecipata .
    Emendamento 93/Mazza e altri
    Art. 11 - Il comma 4 e il comma 5 sono soppressi.
    Emendamento 94/Mazza e altri
    Art. 12 - Al comma 1 le parole lo Stato sono eliminate.
    Emendamento 95/Mazza e altri
    Art. 12 - Al comma 2 le parole la definizione dell'oggetto sono
    così sostituite: L'oggetto
    Emendamento 96/Mazza e altri
    Art. 12 - Dopo il comma 2, aggiungere:
    2 bis. I processi partecipativi, dal loro avvio, non possono avere
    una durata superiore a sei mesi, eventuali proroghe possono essere
    concesse per particolari progetti, fino ad un massimo di 12 mesi
    complessivi. Eventuali proroghe in corso di processo avviato non
    possono superare i 60 giorni e necessitano dell'approvazione del
    Tecnico di Garanzia, sulla base delle reali difficoltà riscontrate
    dallo stesso. Il processo partecipativo si conclude con
    l'approvazione della proposta da inviare all'Ente Pubblico
    interessato o con l'approvazione del verbale che certifica il
    mancato raggiungimento di un accordo.
    Emendamento 97/Mazza e altri
    Art. 12 - Al comma 3 le parole da dell'organo fino alla fine sono
    così sostituite:
    dell'Ente responsabile e si concludono con l'approvazione da parte
    di esso dell'atto conclusivo, che da atto del processo partecipativo
    seguito e dell'esito dell'eventuale proposta partecipata.
    Emendamento 98/Mazza e altri
    Art. 12 - Il comma 4, il comma 5 e il comma 6 sono soppressi.
    Emendamento 99/Mazza e altri
    Gli articoli 13 e 14 sono soppressi.
    Emendamento 100/Mazza e altri
    Art. 15 - L'intero articolo è così sostituito:
    1. Al fine della concessione dei contributi regionali i progetti
    partecipativi approvati dall'istituzione responsabile del
    procedimento oggetto del processo stesso devono contenere l'impegno
    a sospendere qualsiasi atto amministrativo di propria competenza che
    anticipi o pregiudichi l'esito del processo proposto.
    2. Fra i requisiti tecnici indispensabili dei progetti oggetto delle
    richiesta di sostegno regionale devono essere presenti, in
    particolare, i seguenti:
    a) la persona fisica responsabile del progetto che ne è il
    referente;
    b) il nominativo dei progettisti e dello staff del processo;
    c) le fasi del processo, i soggetti coinvolti e da coinvolgere, i
    metodi adottati, gli obiettivi perseguiti e i tempi previsti per lo
    svolgimento e la conclusione, salva proroga motivata da richiedere
    al tecnico di garanzia di cui all'art. 8 da parte del responsabile o
    dell'ente proponente, sentito il responsabile stesso;
    d) i costi preventivati, compresi quelli per un'ampia e qualificata
    informazione ai cittadini, ed il rapporto costo-efficacia .
    3. E' considerato criterio premiante se i progetti contengono
    l'impegno formale dei principali attori territoriali coinvolti,
    mediante un accordo preventivo, alla costituzione di un eventuale
    comitato di pilotaggio , composto da delegati dei principali
    soggetti coinvolti dal processo.
    Emendamento 101/Mazza e altri
    Art. 16 - L'inizio del comma 1 è così modificato:
    1. I processi partecipativi oggetto di contributo della Regione
    devono prevedere: .
    Emendamento 102/Mazza e altri
    Art. 16 - Comma 1 - All'inizio della lettera a) le parole da il
    processo deve prevedere attraverso apposite e mirate azioni
    comunicative sono abolite.
    Emendamento 103/Mazza e altri
    Art. 16 - Comma 1 - Nella lettera a) la parola qualche è così
    sostituita: qualunque .
    Emendamento 104/Mazza e altri
    Art. 16 - Comma 1 - Nella lettera a) le parole da prevedendo fino
    a organizzazioni sono abolite.
    Emendamento 105/Mazza e altri
    Art. 16 - Comma 1 - All'inizio della lettera b) le parole il
    processo deve prevedere sono abolite.
    Emendamento 106/Mazza e altri
    Art. 16 - Comma 1 - Nella lettera b) le parole da comunque fino
    alla fine sono così sostituite:
    organizzati in associazioni o comitati, sorti conseguentemente
    l'attivazione del processo; .
    Emendamento 107/Mazza e altri
    Art. 16 - Comma 1 - Le lettere c), d) ed e) sono così sostituite:
    c) un tavolo di negoziazione, sin dalle prime fasi, con i
    principali soggetti organizzati che si sono dichiarati interessati
    al processo;
    d) metodi per la mediazione delle eventuali divergenze e di verifica
    di eventuali accordi tra i soggetti partecipanti, anche attraverso
    l'implementazione di strumenti di democrazia diretta, nel rispetto
    degli Statuti degli enti interessati, o partecipativa e
    deliberativa.
    e) la documentazione dei progetti e dei relativi processi deve
    essere accessibile via web dal sito del tecnico di garanzia di cui
    all'art. 8 e per progetti superiori ai 20.000,00 euro di contributo
    regionale, anche attraverso pagine web dedicate appositamente alla
    comunicazione del processo.
    Emendamento 108/Mazza e altri
    Art. 16 - Comma 1 - Le lettere f), g), h), e i) sono eliminate.
    Emendamento 109/Mazza e altri
    Art. 17 - Al comma 2 le parole dell'autorità decisionale sono così
    sostituite: dell'Ente responsabile .
    Emendamento 110/Mazza e altri
    Art. 17 - Il comma 3 è così sostituito:
    3. La costituzione del Comitato di Pilotaggio è obbligatoria per i
    processi con richieste di finanziamento regionale superiori a Euro
    20.000,00.
    Emendamento 111/Mazza e altri
    L'articolo 18 è sostituito dal seguente:
    Art. 18 Attività di mediazione finalizzata alla partecipazione
    1. Il Tecnico di Garanzia di cui all'articolo 8 può svolgere un
    ruolo di mediazione tra cittadini richiedenti e l'ente interessato
    finalizzata alla promozione dei progetti di partecipazione, in
    particolare nei casi in cui il progetto sia di notevole rilievo ed
    abbia ottenuto l'adesione formale delle seguenti percentuali minime
    di residenti nell'ambito territoriale di una o più province, comuni,
    circoscrizioni comunali, entro i quali è proposto di svolgere il
    progetto partecipativo:
    a) il 5 per cento fino a mille residenti;
    b) il 3 per cento fino a cinquemila residenti;
    c) il 2 per cento fino a quindicimila residenti;
    d) l'1 per cento fino a trentamila residenti;
    e) lo 0,50 oltre i trentamila residenti.
    2. La conclusione dell'attività di mediazione sarà resa pubblica dal
    Tecnico di Garanzia mediante l'utilizzo dei propri strumenti
    informativi, anche in via telematica.
    Emendamento 112/Mazza e altri
    L'articolo 19 è così sostituito:
    1. Il processo partecipativo si deve concludere con l'approvazione
    da parte dell'Ente responsabile di un documento conclusivo, che da
    atto del processo partecipativo seguito e della proposta
    partecipata, validata da parte del Tecnico di Garanzia di cui
    all'articolo 8, oppure della non validazione del processo da parte
    del Tecnico di Garanzia stesso, cui segue la revoca dei contributi
    concessi, qualora utilizzati in maniera difforme rispetto al
    progetto approvato.
    2. L'Ente responsabile della decisione istituzionale da assumere,
    valutata la proposta partecipata, non ha obbligo alcuno e può
    decidere di recepire, in tutto o in parte, le conclusioni del
    procedimento partecipativo o di non recepirle. E' comunque tenuto a
    una comunicazione pubblica con ampia rilevanza e precisione, anche
    per via telematica, che esponga le motivazioni delle proprie
    decisioni, soprattutto nel caso in cui esse siano diverse dalle
    conclusioni del procedimento partecipativo.
    Emendamento 113/Mazza e altri
    L'articolo 20 è così sostituito:
    Art. 20 Norma finanziaria
    1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa
    fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di
    base e relativi capitoli del bilancio regionale, con riferimento
    alle leggi di spesa settoriali vigenti, o mediante l'istituzione di
    apposite unità previsionali di base e relativi capitoli che verranno
    dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto
    dall'art. 37 dalla L.R. 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento
    contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6
    luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4).
    Emendamento 114/Mazza e altri
    L'articolo 21 è sostituito dal seguente:
    Art. 21 Clausola valutativa
    1. Dopo 5 anni dall'approvazione della presente legge, l'Assemblea
    Legislativa Regionale, sulla base di una relazione appositamente
    predisposta dalla Giunta regionale, discuterà dell'esperienza
    compiuta, anche tenendo conto delle esperienze di altre Regioni
    italiane e della normativa europea in merito.
    2. La relazione di cui al comma 1 dovrà, in particolare, evidenziare
    i seguenti aspetti:
    a) l'incremento quantitativo e qualitativo dei processi
    partecipativi nella Regione Emilia-Romagna;
    b) le prospettive di ulteriore sviluppo della partecipazione;
    c) il miglioramento della qualità e della semplificazione dei
    procedimenti amministrativi;
    d) l'aumento della condivisione delle scelte pubbliche;
    e) il miglioramento delle possibilità di accesso alle attività
    dell'amministrazione pubblica;
    f) il miglioramento della percezione delle pubbliche amministrazioni
    da parte dei cittadini;
    g) l'accresciuta qualificazione del personale delle pubbliche
    amministrazioni e della flessibilità del suo utilizzo, in funzione
    dei processi partecipativi.
    Espandi Indice