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Legislatura IX - Commissione I - Verbale del 22/06/2010 pomeridiano

    Testo

    Verbale n. 2
    Seduta del 22 giugno 2010
    Il giorno 22 giugno 2010 alle ore 14,30 si è riunita presso la sede
    dell'Assemblea Legislativa in Bologna Viale A. Moro n. 50, la
    Commissione Bilancio Affari generali ed istituzionali, convocata con
    nota prot. n. 18113 del 17 giugno 2010.
    Partecipano alla seduta i Consiglieri:
    Cognome e nome Qualifica Gruppo Voto
    LOMBARDI Marco Presidente PDL - Popolo della 5 presente
    Libertà
    FILIPPI Fabio Vicepresidente PDL - Popolo della 1 assente
    Libertà
    VECCHI Luciano Vicepresidente Partito Democratico 4 presente
    BARBATI Liana Componente Italia dei Valori - 4 assente
    Lista Di Pietro
    BIGNAMI Galeazzo Componente PDL - Popolo della 3 assente
    Libertà
    BONACCINI Stefano Componente Partito Democratico 2 assente
    DEFRANCESCHI Componente Movimento Cinque Stelle 2 presente
    Andrea Beppegrillo.It
    FERRARI Gabriele Componente Partito Democratico 2 presente
    MANFREDINI Mauro Componente Lega Nord Padania 4 presente
    Emilia e Romagna
    MEO Gabriella Componente Sinistra Ecologia 2 assente
    Libertà - Idee Verdi
    MONARI Marco Componente Partito Democratico 4 presente
    MONTANARI Roberto Componente Partito Democratico 2 presente
    MONTANI Daniela Componente Partito Democratico 2 presente
    MORICONI Rita Componente Partito Democratico 2 presente
    MUMOLO Antonio Componente Partito Democratico 2 presente
    NOE' Silvia Componente UDC - Unione di Centro 1 presente
    PARIANI Anna Componente Partito Democratico 4 presente
    POLLASTRI Andrea Componente PDL - Popolo della 2 presente
    Libertà
    SCONCIAFORNI Componente Federazione della 2 assente
    Roberto Sinistra
    Il consigliere Maurizio CEVENINI sostituisce il consigliere
    Bonaccini e il consigliere Gian Guido NALDI sostituisce la
    consigliera Meo.
    E' presente il consigliere Giovanni FAVIA (Movimento 5 Stelle
    Beppegrillo.it).
    Hanno partecipato ai lavori della Commissione: Melloni e Falanga
    (Agenzia regionale di Protezione civile), Ferrari (Serv.
    Informazione A.L.).
    Presiede la seduta: Marco LOMBARDI
    Assiste la Segretaria: Claudia Cattoli
    Resocontista: Laura Sanvitale
    Il presidente LOMBARDI dichiara aperta la seduta e sottolinea
    preliminarmente la necessità di fissarla in data odierna, per
    rispettare l'iter procedurale nella disamina dei progetti di legge
    relativi alla finanziaria regionale e all'assestamento del bilancio
    di previsione 2010, con la nomina del relatore e l'indizione
    dell'udienza conoscitiva per la consultazione della società
    regionale ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto.
    - Approvazione del verbale n. 1 del 2010
    La Commissione all'unanimità dei presenti approva il verbale n. 1
    del 2010 relativo alla seduta del 15 giugno 2010.
    - - - - -
    C01 - Parere ai sensi dell'art. 21, comma 6, lettera a) della legge
    regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme in materia di protezione
    civile e volontariato. Istituzione dell' Agenzia regionale di
    Protezione civile) sullo schema di deliberazione della Giunta
    regionale: Adozione del rendiconto generale dell'Agenzia regionale
    di Protezione Civile per l'esercizio finanziario 2009
    MELLONI illustra il provvedimento relativo al 2009, terzo anno di
    operatività dell'Agenzia. Riferisce che le entrate di competenza,
    risultanti dal rendiconto generale dell'Agenzia regionale di
    protezione civile, ammontano complessivamente a Euro 5.218.885,98,
    mentre le spese di competenza risultano Euro 11.414.652,16.
    Specifica che sul totale delle spese impegnate la somma pari a Euro
    4.196.741,10 è stata effettivamente pagata, mentre quella pari ad
    Euro 7.217.911,06 è rimasta da pagare.
    Chiarisce altresì che l'Agenzia di protezione civile è un
    programmatore di spesa, per cui, ad esempio, una volta adottato il
    programma per il finanziamento delle strutture dei comuni,
    l'inserimento della voce di spesa effettivamente pagata avviene al
    momento della richiesta di liquidazione; prima di tale data si ha
    soltanto l'indicazione di una voce di spesa impegnata. Di qui lo
    scarto fra somme impegnate e somme effettivamente pagate.
    Il risultato passivo complessivo della competenza dell'esercizio
    2009 è pari ad Euro 6.195.766,18.
    Per quanto concerne la situazione di cassa, se alla data del 31
    dicembre del 2008 si registrava un avanzo pari ad Euro 11.178.941,72
    alla data del 31 dicembre del 2009 la somma è pari a Euro
    15.602.213,63. Relativamente all'attività dell'Agenzia nel suo
    complesso, rammenta che l'anno 2009 è stato contraddistinto
    dall'emergenza Abruzzo conseguente al disastroso sisma del 6 aprile,
    per cui accanto all'attività ordinaria si è inserita un'attività
    straordinaria di considerevole entità.
    Chiarisce che l'attività ordinaria ha compreso gli interventi
    dettati dal terremoto del 23 dicembre del 2008 che ha interessato le
    province di Piacenza, Reggio e in parte Modena, oltre che le
    problematiche connesse agli eventi metereologici dell'aprile 2009
    che hanno colpito le zone di Piacenza, Parma e la costa e del
    dicembre 2009 che hanno investito tutta la regione.
    L'attività ordinaria è stata quella dell'antincendio boschivo e
    della prevenzione del rischio idrogeologico. In relazione a
    quest'ultima, segnala che sono state attivate le squadre di
    prevenzione impegnate sul territorio e la sala operativa
    dell'Agenzia.
    L'attività straordinaria connessa all'emergenza Abruzzo ha avuto
    inizio il 6 aprile e si è conclusa con la fine di ottobre 2009; essa
    ha impegnato la struttura dell'Agenzia sia in Abruzzo che in sede,
    in maniera quasi completa e ha comportato un impegno di circa 3 mila
    volontari del sistema regionale, oltre che di circa 400 colleghi di
    comuni, province e comunità montane che hanno contribuito,
    direttamente in Abruzzo e indirettamente in sede, a sostenere le
    azioni svolte dalla regione Emilia Romagna. La colonna mobile della
    Regione Emilia-Romagna ha assicurato, per tutta la durata
    dell'emergenza, la gestione completa dell'area di accoglienza del
    comune di Villa S.Angelo e il coordinamento generale del campo di
    Piazza d'Armi nel comune dell'Aquila, in aderenza alla decisione del
    Presidente in rapporto con il Direttore del Dipartimento di
    Protezione civile. Tale attività ha comportato, nella prima fase
    aprile-maggio, un'intensificazione dell'azione di acquisizione di
    beni e servizi, finalizzati a supportare le operazioni di emergenza.
    All'aumento si spesa si è fatto fronte con una variazione di
    bilancio in sede di assestamento, che ha comportato l'assegnazione
    di un ulteriore contributo a favore dell'Agenzia trasferito poi ai
    piani operativi annuali, strumenti attuativi delle convenzioni con
    il volontariato.
    Rammenta altresì che la legge finanziaria regionale del 2009 ha
    stanziato un fondo di 1 milione di euro per la ricostruzione in
    Abruzzo, in particolare per la predisposizione della nuova centrale
    118 regionale, resa inutilizzabile dal terremoto, e per la
    costituzione di un ambulatorio polivalente nel comune di Villa S.
    Angelo, a servizio anche della popolazione del comune di S.Eusanio
    Forconese, terzo comune in cui ha operato la struttura dell'Agenzia
    regionale attraverso l'allestimento e la gestione della cucina e
    della mensa nella relativa area di accoglienza. Sottolinea che la
    legge finanziaria regionale ha altresì autorizzato l'Agenzia
    all'apertura di un conto corrente in cui far confluire versamenti
    sia dagli enti locali regionali sia in parte da privati. Segnala
    l'importante contributo di un'azienda bolognese, sia diretto che
    attraverso le maestranze, che consentirà di realizzare direttamente
    il poliambulatorio a Villa S. Angelo, aumentando lo stanziamento
    economico complessivo previsto inizialmente.
    Relativamente all'attività ordinaria dell'Agenzia, segnala il
    consolidamento dei presidi di Protezione civile nel territorio
    dell'Emilia Romagna (centri operativi comunali, misti) e la
    predisposizione di attività comprese nel piano regionale di
    previsione. Segnala che sono stati programmati per il sistema di
    protezione civile la somma di Euro 1.221.000 per il volontariato, la
    somma di Euro 784.000 destinata ai corpi statali per il contributo
    alle operazioni di antincendio boschivo (Vigili del fuoco, Corpo
    forestale dello Stato) e la somma di Euro 3.759.000 spettante agli
    enti locali per la realizzazione dei centri e dei presidi.
    Precisa infine che è stata autorizzata la spesa di Euro 2.872.000
    per interventi di emergenza ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1
    del 2005, di cui sono stati impegnati Euro 2.099.000.
    Il consigliere FAVIA chiede se le cifre destinate alla prevenzione
    pari ad Euro 3.759.000 sono di appannaggio dei comuni e se sono
    state previsti investimenti regionali nel campo della prevenzione.
    MELLONI precisa che la parola prevenzione può contenere diversi
    aspetti. In base alle linee del piano regionale di protezione e
    prevenzione, rientrano nel'accezione di prevenzione non soltanto la
    rete dei presidi, ma anche il potenziamento delle strutture di
    intervento, con una conseguente prevenzione del danno maggiore.
    Sottolinea che i piani provinciali e comunali, via via che si
    perfezionano, garantiscono una maggiore capacità nell'
    individuazione dei rischi e pertanto una piu' incisiva risposta sul
    territorio. Il potenziamento delle capacità operative del
    volontariato costituisce un elemento fondamentale per la riduzione
    del danno.
    Per la rete di avvistamento, in materia di attività antincendio,
    segnala quale soggetto principale il volontariato e sottolinea che
    tale azione costituisce una vera e propria opera di prevenzione,
    tanto che in Emilia Romagna si registra il piu' basso numero di
    incendi rispetto alla media nazionale. Tale fattore produce come
    conseguenza la capacità di distinguere gli incendi dolosi da quelli
    colposi, oltre che l'individuazione tempestiva dei focolai di
    incendio.
    Aggiunge pertanto che la parola prevenzione si declina in molte
    voci: il sistema è costituito da 70 persone inserite nell'organico
    dell'Agenzia regionale, dalle protezioni civili di 9 province e di
    341 comuni, dai Vigili del fuoco, dal Corpo forestale, da 1.600
    volontari.
    La consigliera NOE' rammenta che l'anno 2009 è stato caratterizzato
    da un'attività importante della regione Emilia Romagna, a seguito
    del terremoto in Abruzzo. Sottolinea che ci fu l'intesa di impegnare
    tutte le risorse stanziate, oltre che risorse ulteriori rispetto a
    quanto effettivamente doveva essere restituito alla regione dal
    Governo.
    Chiede delucidazioni in merito al rientro delle somme impegnate per
    attività esplicate a nome e per conto del Governo, come la
    predisposizione della nuova centrale 118 regionale e la costituzione
    di un ambulatorio polivalente nel comune di Villa S. Angelo.
    Pone altresì il quesito circa l'esistenza o meno della competenza
    della Protezione civile in materia di ungulati.
    Chiede infine se sia stata svolta una verifica sull'utilità ed
    efficienza dei centri operativi comunali.
    MELLONI sottolinea preliminarmente come non sia mai stato compreso
    nei costi il numero di persone impegnate in Abruzzo, l'impegno
    ordinario di personale di comuni e province. In risposta al primo
    quesito, sottolinea che a fronte di una valutazione di un onere di
    circa Euro 3.200.000, dedotta una parte come contributo di
    solidarietà, la regione ha avuto dal provvedimento di ristorno
    adottato dal Governo, pari ad Euro 25 milioni, la somma di Euro
    2.560.000, la piu' elevata, insieme ad altre due regioni,
    corrispondente alle attese preventivate dall'Agenzia, dedotto il
    contributo di solidarietà.
    In relazione al secondo quesito, osserva che si tratta di un
    problema che non è mai stato posto. Conformemente al disposto della
    legge n. 1 del 2005, l'intervento della Protezione civile sarebbe
    giustificato solo ove vi fosse un reale pericolo per le popolazioni
    o per le infrastrutture delicate. Diversamente vi sarebbe carenza di
    competenza in materia.
    Per quanto riguarda i centri operativi comunali, chiarisce che essi
    costituiscono punti di riferimento per il coordinamento delle
    attività nel comune quando vi sia un'emergenza locale o un'emergenza
    a piu' vasto raggio che si riverberi su una realtà locale.
    Sottolinea la mancanza di una valutazione complessiva circa
    l'efficienza di tutti i centri operativi comunali. La verifica ha
    riguardato alcuni centri operativi con l'esercitazione per
    fronteggiare il rischio idraulico, in concomitanza della visita
    della delegazione dello Sri Lanka affidata dal Dipartimento di
    protezione civile; in tal caso si è constatata una capacità di
    intervento efficiente ed adeguata. Aggiunge che sono in atto
    verifiche alle strutture destinatarie di contributi, ma,
    relativamente ai centri operativi comunali, chiarisce che il
    contributo è costituito prevalentemente dalla disponibilità di
    attrezzature minime.
    Il presidente LOMBARDI invita quindi la Commissione a procedere alla
    votazione.
    La Commissione esprime parere favorevole con 29 voti a favore (PD,
    M5S, SEL-V, UDC), 7 astenuti (PDL), nessun contrario.
    Esce la consigliera Noé.
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    119 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: Legge
    finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della L. R. 15
    novembre 2001 n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di
    assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio
    finanziario2010 e del bilancio pluriennale 2010 - 2012. Primo
    provvedimento generale di variazione (delibera di Giunta n. 773 del
    14 06 10)
    120 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: Assestamento del
    Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio
    finanziario 2010 e del Bilancio pluriennale 2010-2012 a norma
    dell'art. 30 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento
    generale di variazione (delibera di Giunta n. 774 del 14 06 10)
    Il presidente LOMBARDI rammenta il calendario dei lavori (nella
    prossima seduta del 29 giugno 2010, ore 15 vi sarà l'illustrazione
    della vicepresidente della Giunta e assessore al bilancio su
    entrambi i provvedimenti legislativi) e gli adempimenti procedurali
    previsti.
    La Commissione, su proposta del consigliere Monari, concorda di
    nominare relatore, ai sensi dell'articolo 50, comma 3 dello Statuto,
    il consigliere Luciano VECCHI.
    La Commissione concorda altresì di indire l'udienza conoscitiva per
    la consultazione della società regionale il giorno lunedì 5 luglio
    2010 alle ore 10,30.
    Entra il consigliere Manfredini.
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    Informazione del Presidente della I Commissione sulle procedure
    della sessione comunitaria
    Il presidente LOMBARDI ricorda che nell'ambito delle competenze
    della I^ Commissione rientra la partecipazione alla formazione e
    attuazione del diritto dell'Unione europea, che la regione ha
    disciplinato la materia con l'articolo 12 dello Statuto, l'articolo
    38 del Regolamento interno e la legge regionale n. 16 del 2008 e che
    lo scorso anno si è svolta la prima sessione comunitaria.
    Precisa che la sessione comunitaria rappresenta un importante
    momento di riflessione su ciò che la regione ha fatto - c.d. fase
    discendente, illustrata nell'ambito della relazione sullo stato di
    conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario -
    e su ciò che la regione farà - c.d. fase ascendente, in relazione
    alle future iniziative e atti, nelle materie di competenza regionale
    che la Commissione europea preannuncia nel proprio programma
    legislativo annuale.
    Per un quadro più esaustivo circa le finalità, le procedure e le
    funzioni della Giunta regionale e dell'Assemblea legislativa, fa
    riferimento alla propria nota distribuita ai consiglieri in corso di
    seduta (v. allegato).
    Sottolinea come, per il passaggio dall'VIII alla IX legislatura, non
    sia stato possibile rispettare i tempi ordinari previsti dalla legge
    regionale 16.
    Auspica un avvio della sessione comunitaria prima della pausa estiva
    e dichiara che un'attenzione maggiore al livello europeo da parte
    delle regioni e del Governo, nell'ambito delle rispettive
    legislazioni, scongiurerebbe altresì molte difficoltà
    nell'applicazione della normativa dell'Unione. Segnala a titolo
    esemplificativo come il tema del rinnovo delle concessioni demaniali
    derivi indirettamente dall'applicazione della direttiva servizi
    (c.d. Bolkestein), che imponeva precisi obblighi, circa la
    liberalizzazione della concorrenza.
    Il consigliere VECCHI rileva l'utilità di un approfondimento sia
    dello stato di avanzamento del programma legislativo della
    Commissione europea, sia del calendario dei lavori del Parlamento
    nazionale per il recepimento nel diritto interno delle norme
    dell'Unione.
    La seduta termina alle ore 15,15.
    Verbale approvato nella seduta del 13 luglio 2010.
    La Segretaria Il Presidente
    Claudia Cattoli Marco Lombardi
    Allegato al verbale n. 2 del 2010
    Nota del Presidente Lombardi
    La sessione comunitaria dell'Assemblea legislativa
    Finalità e procedura
    Seduta del 22 Giugno 2010
    PREMESSA
    Due importanti eventi europei hanno preceduto l'avvio della IX
    legislatura regionale: le elezioni del Parlamento europeo svoltesi
    nel 2009, con il successivo rinnovo della Commissione europea per il
    periodo 2010 - 2014, e l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona
    avvenuta il 1° dicembre 2009.
    Il Trattato di Lisbona ha aperto nuovi spazi al ruolo delle Regioni,
    in particolare delle Regioni a potere legislativo, nel processo di
    integrazione europea.
    Il principio di sussidiarietà, insieme ad una più chiara
    ripartizione delle competenze tra il livello europeo e quello
    statale, il rafforzamento del ruolo parlamentare a tutti i livelli -
    Parlamento europeo, Parlamenti Nazionali, compreso il livello delle
    Assemblee legislative regionali, vd. controllo della Sussidiarietà -
    la coesione territoriale enunciata tra gli obiettivi dell'Unione,
    contribuiscono ad avvicinare l'Unione europea ai cittadini i quali,
    nel quadro del rafforzamento della democrazia rappresentativa e
    partecipativa che consegue al Trattato di Lisbona, acquisiscono
    anche nuovi strumenti ad essi direttamente indirizzati (tra questi,
    il nuovo diritto di iniziativa dei cittadini europei, di cui la
    nostra Assemblea si è occupata direttamente all'inizio del 2010,
    rispondendo alla consultazione della Commissione europea con
    un'apposita Risoluzione).
    Con l'entrata in vigore del nuovo Trattato e con le competenze
    legislative assegnate alle Regioni dalla riforma costituzionale del
    2001, la partecipazione al processo di integrazione europea
    rappresenta sempre di più una vera e propria occasione per i
    territori, che possono concorrere alla formazione delle politiche
    europee e, fin dall'inizio, alla creazione di quelle stesse norme
    che poi dovranno attuare o recepire con atti legislativi o
    amministrativi regionali.
    La Costituzione italiana infatti, nel 2001, non ha soltanto ampliato
    la potestà legislativa regionale, ma ha anche stabilito che le
    Regioni e le Province autonome prendono parte sia alla formazione -
    fase ascendente - che all'attuazione - fase discendente - degli atti
    e delle norme dell'Unione europea che riguardano le materie di loro
    competenza.
    Lo Statuto regionale dell'Emilia - Romagna, nel 2005, ha poi dato
    seguito alla riforma costituzionale su questi aspetti (articolo 12),
    tra l'altro assegnando un importante ruolo all'Assemblea
    legislativa. Allo Statuto hanno fatto seguito il nuovo regolamento
    interno dell'Assemblea (articolo 38) e la legge regionale n. 16 del
    2008 che, in attuazione all'articolo 12 dello Statuto, detta le
    norme di procedura regionali per la partecipazione alla formazione e
    attuazione del diritto dell'Unione europea, individua gli strumenti
    a disposizione della Giunta e dell'Assemblea nell'esercizio delle
    rispettive funzioni, regola i rapporti tra i due organi in
    particolare dal punto di vista dello scambio delle informazioni,
    individua strumenti particolarmente innovativi tra i quali la
    procedura applicabile per il controllo della sussidiarietà.
    PERCHé PARTECIPARE ATTIVAMENTE AL PROCESSO DECISIONALE EUROPEO
    Partecipare fin dall'inizio al processo decisionale dell'Unione
    europea, dalla presentazione della proposta legislativa alla sua
    adozione finale, invece che intervenire solo successivamente, quando
    a quegli stessi obblighi si deve dare attuazione, significa
    partecipare in modo efficiente e responsabile al processo di
    integrazione.
    Ciò consente di rappresentare e far valer le esigenze di uno
    specifico territorio, dei cittadini, delle imprese, prima che gli
    obblighi derivanti dalle norme prendano forma e, anzi, contribuendo
    alla loro formazione, incidendo sulla posizione che il governo
    italiano assumerà, nei negoziati a livello europeo, su quegli atti e
    quelle proposte legislative che sono di interesse per la Regione,
    perché, ad esempio, ci si aspetta che possano avere incidenza sulle
    politiche, sulle leggi, sull'attività dell'amministrazione.
    L'importanza di utilizzare gli strumenti e le sedi messe a
    disposizione dal Trattato, dalla Costituzione e, nel quadro di
    questi, dallo Statuto e dalla legge regionale, risulta evidente se
    si considerano quanti e quali sono i settori di competenza
    dell'Unione europea, in particolare i settori di competenza
    concorrente (art. 4 del nuovo Trattato sul funzionamento dell'Unione
    europea - TFUE): mercato interno, politica sociale, coesione
    economica sociale e territoriale, agricoltura e pesca, ambiente,
    protezione dei consumatori, trasporti, reti transeuropee, energia,
    spazio di libertà sicurezza e giustizia, problemi comuni di
    sicurezza in materia di sanità pubblica, oltre a quelli in cui
    l'Unione svolge azioni intese a sostenere, coordinare o completare
    l'azione degli Stati (art. 6 TFUE): tutela e miglioramento della
    salute umana, industria, turismo, cultura, istruzione, formazione
    professionale gioventù e sport, protezione civile, cooperazione
    amministrativa.
    Va poi ricordato come il Trattato di Lisbona, coinvolga
    esplicitamente nel processo decisionale anche i Parlamenti regionali
    con poteri legislativi. Essi possono essere consultati
    all'occorrenza dai rispettivi Parlamenti nazionali, per il controllo
    del rispetto della sussidiarietà nelle proposte legislative
    dell'Unione. Questo controllo, che riguarda la necessità e la
    proporzionalità dell'intervento legislativo proposto a livello
    europeo, si pone all'inizio del processo decisionale. Si tratta di
    un compito assegnato specificatamente ai Parlamenti che precede, e
    perciò si aggiunge, all'esame di merito delle stesse proposte
    legislative.
    Con riferimento all'esame di merito, le Assemblee legislative
    regionali, come le Giunte regionali, sulla base della legge
    italiana, possono prendere in esame sia le proposte legislative che
    gli atti dell'Unione europea, inviando osservazioni al Governo al
    fine di concorrere alla formazione della posizione italiana (art. 5,
    legge 11/2005).
    LA SESSIONE COMUNITARIA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
    La sessione comunitaria costituisce l'occasione e la sede in cui,
    ogni anno, l'Assemblea legislativa dell'Emilia - Romagna avvia una
    riflessione generale sulla partecipazione della Regione alla
    formazione degli atti dell'Unione europea nelle materie di propria
    competenza, e alla loro attuazione, nell'anno di riferimento.
    La I Commissione ha il ruolo di Commissione referente e le altre
    Commissioni assembleari sono coinvolte in sede consultiva sulla base
    delle materie di rispettiva competenza.
    La sessione comunitaria è stata introdotta nel 2008 dalla legge
    regionale n. 16 (articolo 5) e la procedura applicabile si trova
    all'articolo 38 del regolamento interno.
    Essa prevede l'esame del programma legislativo e di lavoro annuale
    della Commissione europea - al fine di individuare le iniziative
    legislative e non legislative di interesse per la Regione Emilia -
    Romagna, che l'Unione europea prevede di presentare nell'anno di
    riferimento - e della relazione sullo stato di conformità
    dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario, predisposta
    dagli uffici della Giunta regionale in attuazione dell'articolo 8,
    della legge 11/2005 per dar conto degli adempimenti effettuati o da
    effettuare in attuazione degli obblighi derivanti dall'Unione
    europea (ad. esempio, il recepimento delle direttive o l'esecuzione
    di regolamenti o di sentenze della Corte di Giustizia).
    Un apposito atto di indirizzo alla Giunta, riferito sia alla fase
    ascendente (formazione degli atti UE) che alla fase discendente
    (attuazione degli atti UE), può essere approvato dall'Assemblea in
    esito alla sessione comunitaria.
    In applicazione della legge regionale 16 del 2008, la prima sessione
    comunitaria dell'Assemblea legislativa si è svolta nel mese di
    luglio 2009 e si è conclusa con la Risoluzione n. 4630/1.
    a) Il Programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione
    europea
    Ogni anno, solitamente in autunno, la Commissione europea presenta
    alle altre Istituzioni e agli organi consultivi dell'Ue il proprio
    Programma legislativo e di lavoro riferito all'anno successivo. Le
    Istituzioni destinatarie del programma legislativo sono il Consiglio
    Ue e il Parlamento europeo, a cui si aggiungono i due organi
    consultivi, Comitato delle Regioni e Comitato economico e sociale.
    Istituzioni e organi consultivi dell'Unione si esprimono sul
    programma con apposita Risoluzione o Parere.
    Anche le Camere del Parlamento italiano prendono in esame il
    Programma della Commissione europea, adottando una risoluzione
    finale.
    L'Emilia - Romagna, prendendo a modello il Parlamento italiano, ha
    introdotto per prima tra le Regioni italiane, nella propria legge di
    procedura, l'esame del Programma legislativo della Commissione
    europea. Questo esame rappresenta il momento di avvio della
    partecipazione regionale alla fase ascendente. Si tratta infatti di
    un momento preliminare e preparatorio rispetto all'esame successivo
    dei singoli atti europei, preannunciati dal Programma stesso.
    Ciò ha reso opportuno, fin dalla prima sessione comunitaria, nel
    2009, che le due Camere del Parlamento italiano, ed anche il
    Parlamento europeo, fossero informati dell'esito della sessione
    comunitaria. Ai rispettivi Presidenti è stata inviata, per opportuna
    conoscenza, la Risoluzione finale approvata dalla nostra Assemblea
    legislativa.
    Infatti, oltre a formulare gli opportuni indirizzi alla Giunta, la
    sessione comunitaria costituisce anche l'occasione per creare e poi
    mantenere, nella successiva attività di fase ascendente, in via di
    prassi, il collegamento con il livello parlamentare, sia nazionale
    che europeo, che risulta tanto importante alla luce del ruolo
    assegnato dal Trattato di Lisbona ai Parlamenti, compresi i
    parlamenti regionali. In attesa, tra l'altro, che il Parlamento
    italiano attivi il coinvolgimento delle Assemblee regionali nel
    controllo della sussidiarietà introdotto dal Trattato di Lisbona.
    b) La relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale
    all'ordinamento comunitario
    La relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale
    all'ordinamento comunitario è trasmessa ogni anno, dal Servizio
    Affari Legislativi della Giunta regionale, alla Conferenza delle
    Regioni, per la successiva trasmissione alla Presidenza del
    Consiglio dei Ministri, in applicazione dell'articolo 8, comma 5,
    della legge 11/2005.
    In esito ad una verifica costante che viene eseguita presso la
    Giunta, la relazione ricostruisce, per singoli settori, lo stato di
    conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario in
    relazione agli atti normativi e di indirizzo adottati dall'Unione
    europea.
    Gli interventi per migliorare lo stato di conformità
    dell'ordinamento regionale, in adempimento agli obblighi europei,
    possono essere oggetto della legge comunitaria regionale.
    Essa è definita infatti dalla legge regionale 16 del 2008 come
    quella legge con cui la Regione persegue l'adeguamento
    dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario sulla base
    della verifica di conformità e tenendo conto degli indirizzi
    formulati dall'Assemblea legislativa nella sessione comunitaria .
    Anche in relazione alla cd. fase discendente, dunque, la legge
    regionale 16/2008 assegna un compito importante all'Assemblea
    legislativa.
    Fin dalla sessione comunitaria essa può esprimere gli indirizzi alla
    Giunta perché la Regione intervenga in adempimento degli obblighi
    europei con la legge comunitaria regionale (in particolare, si
    ricorda il recepimento delle direttive UE che riguardano materie di
    competenza legislativa regionale). Successivamente, l'Assemblea è
    interessata alla fase discendente con il procedimento legislativo
    per l'approvazione del progetto di legge comunitaria regionale, la
    cui predisposizione spetta alla Giunta.
    Si ricorda che nelle materie di propria competenza legislativa, a
    norma dell'articolo 8 della legge 11/2005, Lo Stato, le Regioni e
    le Province autonome danno tempestiva attuazione alle direttive .
    Il recepimento delle direttive da parte della Regione vale a
    scegliere le forme e i mezzi più idonei, in rapporto all'ordinamento
    regionale e alle specifiche esigenze del territorio, per il
    raggiungimento del risultato che si prefigge ciascuna direttiva.
    Infine, va aggiunto che, se e fino al momento in cui la Regione non
    recepisce le direttive con proprie norme, interviene il potere
    sostitutivo statale preventivo e cedevole, applicandosi, per quelle
    stesse direttive, la normativa statale di recepimento, pur
    trattandosi di materie di competenza legislativa regionale.
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