Testo
Verbale n. 2
Seduta del 22 giugno 2010
Il giorno 22 giugno 2010 alle ore 14,30 si è riunita presso la sede
dell'Assemblea Legislativa in Bologna Viale A. Moro n. 50, la
Commissione Bilancio Affari generali ed istituzionali, convocata con
nota prot. n. 18113 del 17 giugno 2010.
Partecipano alla seduta i Consiglieri:
Cognome e nome Qualifica Gruppo Voto
LOMBARDI Marco Presidente PDL - Popolo della 5 presente
Libertà
FILIPPI Fabio Vicepresidente PDL - Popolo della 1 assente
Libertà
VECCHI Luciano Vicepresidente Partito Democratico 4 presente
BARBATI Liana Componente Italia dei Valori - 4 assente
Lista Di Pietro
BIGNAMI Galeazzo Componente PDL - Popolo della 3 assente
Libertà
BONACCINI Stefano Componente Partito Democratico 2 assente
DEFRANCESCHI Componente Movimento Cinque Stelle 2 presente
Andrea Beppegrillo.It
FERRARI Gabriele Componente Partito Democratico 2 presente
MANFREDINI Mauro Componente Lega Nord Padania 4 presente
Emilia e Romagna
MEO Gabriella Componente Sinistra Ecologia 2 assente
Libertà - Idee Verdi
MONARI Marco Componente Partito Democratico 4 presente
MONTANARI Roberto Componente Partito Democratico 2 presente
MONTANI Daniela Componente Partito Democratico 2 presente
MORICONI Rita Componente Partito Democratico 2 presente
MUMOLO Antonio Componente Partito Democratico 2 presente
NOE' Silvia Componente UDC - Unione di Centro 1 presente
PARIANI Anna Componente Partito Democratico 4 presente
POLLASTRI Andrea Componente PDL - Popolo della 2 presente
Libertà
SCONCIAFORNI Componente Federazione della 2 assente
Roberto Sinistra
Il consigliere Maurizio CEVENINI sostituisce il consigliere
Bonaccini e il consigliere Gian Guido NALDI sostituisce la
consigliera Meo.
E' presente il consigliere Giovanni FAVIA (Movimento 5 Stelle
Beppegrillo.it).
Hanno partecipato ai lavori della Commissione: Melloni e Falanga
(Agenzia regionale di Protezione civile), Ferrari (Serv.
Informazione A.L.).
Presiede la seduta: Marco LOMBARDI
Assiste la Segretaria: Claudia Cattoli
Resocontista: Laura Sanvitale
Il presidente LOMBARDI dichiara aperta la seduta e sottolinea
preliminarmente la necessità di fissarla in data odierna, per
rispettare l'iter procedurale nella disamina dei progetti di legge
relativi alla finanziaria regionale e all'assestamento del bilancio
di previsione 2010, con la nomina del relatore e l'indizione
dell'udienza conoscitiva per la consultazione della società
regionale ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto.
- Approvazione del verbale n. 1 del 2010
La Commissione all'unanimità dei presenti approva il verbale n. 1
del 2010 relativo alla seduta del 15 giugno 2010.
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C01 - Parere ai sensi dell'art. 21, comma 6, lettera a) della legge
regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme in materia di protezione
civile e volontariato. Istituzione dell' Agenzia regionale di
Protezione civile) sullo schema di deliberazione della Giunta
regionale: Adozione del rendiconto generale dell'Agenzia regionale
di Protezione Civile per l'esercizio finanziario 2009
MELLONI illustra il provvedimento relativo al 2009, terzo anno di
operatività dell'Agenzia. Riferisce che le entrate di competenza,
risultanti dal rendiconto generale dell'Agenzia regionale di
protezione civile, ammontano complessivamente a Euro 5.218.885,98,
mentre le spese di competenza risultano Euro 11.414.652,16.
Specifica che sul totale delle spese impegnate la somma pari a Euro
4.196.741,10 è stata effettivamente pagata, mentre quella pari ad
Euro 7.217.911,06 è rimasta da pagare.
Chiarisce altresì che l'Agenzia di protezione civile è un
programmatore di spesa, per cui, ad esempio, una volta adottato il
programma per il finanziamento delle strutture dei comuni,
l'inserimento della voce di spesa effettivamente pagata avviene al
momento della richiesta di liquidazione; prima di tale data si ha
soltanto l'indicazione di una voce di spesa impegnata. Di qui lo
scarto fra somme impegnate e somme effettivamente pagate.
Il risultato passivo complessivo della competenza dell'esercizio
2009 è pari ad Euro 6.195.766,18.
Per quanto concerne la situazione di cassa, se alla data del 31
dicembre del 2008 si registrava un avanzo pari ad Euro 11.178.941,72
alla data del 31 dicembre del 2009 la somma è pari a Euro
15.602.213,63. Relativamente all'attività dell'Agenzia nel suo
complesso, rammenta che l'anno 2009 è stato contraddistinto
dall'emergenza Abruzzo conseguente al disastroso sisma del 6 aprile,
per cui accanto all'attività ordinaria si è inserita un'attività
straordinaria di considerevole entità.
Chiarisce che l'attività ordinaria ha compreso gli interventi
dettati dal terremoto del 23 dicembre del 2008 che ha interessato le
province di Piacenza, Reggio e in parte Modena, oltre che le
problematiche connesse agli eventi metereologici dell'aprile 2009
che hanno colpito le zone di Piacenza, Parma e la costa e del
dicembre 2009 che hanno investito tutta la regione.
L'attività ordinaria è stata quella dell'antincendio boschivo e
della prevenzione del rischio idrogeologico. In relazione a
quest'ultima, segnala che sono state attivate le squadre di
prevenzione impegnate sul territorio e la sala operativa
dell'Agenzia.
L'attività straordinaria connessa all'emergenza Abruzzo ha avuto
inizio il 6 aprile e si è conclusa con la fine di ottobre 2009; essa
ha impegnato la struttura dell'Agenzia sia in Abruzzo che in sede,
in maniera quasi completa e ha comportato un impegno di circa 3 mila
volontari del sistema regionale, oltre che di circa 400 colleghi di
comuni, province e comunità montane che hanno contribuito,
direttamente in Abruzzo e indirettamente in sede, a sostenere le
azioni svolte dalla regione Emilia Romagna. La colonna mobile della
Regione Emilia-Romagna ha assicurato, per tutta la durata
dell'emergenza, la gestione completa dell'area di accoglienza del
comune di Villa S.Angelo e il coordinamento generale del campo di
Piazza d'Armi nel comune dell'Aquila, in aderenza alla decisione del
Presidente in rapporto con il Direttore del Dipartimento di
Protezione civile. Tale attività ha comportato, nella prima fase
aprile-maggio, un'intensificazione dell'azione di acquisizione di
beni e servizi, finalizzati a supportare le operazioni di emergenza.
All'aumento si spesa si è fatto fronte con una variazione di
bilancio in sede di assestamento, che ha comportato l'assegnazione
di un ulteriore contributo a favore dell'Agenzia trasferito poi ai
piani operativi annuali, strumenti attuativi delle convenzioni con
il volontariato.
Rammenta altresì che la legge finanziaria regionale del 2009 ha
stanziato un fondo di 1 milione di euro per la ricostruzione in
Abruzzo, in particolare per la predisposizione della nuova centrale
118 regionale, resa inutilizzabile dal terremoto, e per la
costituzione di un ambulatorio polivalente nel comune di Villa S.
Angelo, a servizio anche della popolazione del comune di S.Eusanio
Forconese, terzo comune in cui ha operato la struttura dell'Agenzia
regionale attraverso l'allestimento e la gestione della cucina e
della mensa nella relativa area di accoglienza. Sottolinea che la
legge finanziaria regionale ha altresì autorizzato l'Agenzia
all'apertura di un conto corrente in cui far confluire versamenti
sia dagli enti locali regionali sia in parte da privati. Segnala
l'importante contributo di un'azienda bolognese, sia diretto che
attraverso le maestranze, che consentirà di realizzare direttamente
il poliambulatorio a Villa S. Angelo, aumentando lo stanziamento
economico complessivo previsto inizialmente.
Relativamente all'attività ordinaria dell'Agenzia, segnala il
consolidamento dei presidi di Protezione civile nel territorio
dell'Emilia Romagna (centri operativi comunali, misti) e la
predisposizione di attività comprese nel piano regionale di
previsione. Segnala che sono stati programmati per il sistema di
protezione civile la somma di Euro 1.221.000 per il volontariato, la
somma di Euro 784.000 destinata ai corpi statali per il contributo
alle operazioni di antincendio boschivo (Vigili del fuoco, Corpo
forestale dello Stato) e la somma di Euro 3.759.000 spettante agli
enti locali per la realizzazione dei centri e dei presidi.
Precisa infine che è stata autorizzata la spesa di Euro 2.872.000
per interventi di emergenza ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1
del 2005, di cui sono stati impegnati Euro 2.099.000.
Il consigliere FAVIA chiede se le cifre destinate alla prevenzione
pari ad Euro 3.759.000 sono di appannaggio dei comuni e se sono
state previsti investimenti regionali nel campo della prevenzione.
MELLONI precisa che la parola prevenzione può contenere diversi
aspetti. In base alle linee del piano regionale di protezione e
prevenzione, rientrano nel'accezione di prevenzione non soltanto la
rete dei presidi, ma anche il potenziamento delle strutture di
intervento, con una conseguente prevenzione del danno maggiore.
Sottolinea che i piani provinciali e comunali, via via che si
perfezionano, garantiscono una maggiore capacità nell'
individuazione dei rischi e pertanto una piu' incisiva risposta sul
territorio. Il potenziamento delle capacità operative del
volontariato costituisce un elemento fondamentale per la riduzione
del danno.
Per la rete di avvistamento, in materia di attività antincendio,
segnala quale soggetto principale il volontariato e sottolinea che
tale azione costituisce una vera e propria opera di prevenzione,
tanto che in Emilia Romagna si registra il piu' basso numero di
incendi rispetto alla media nazionale. Tale fattore produce come
conseguenza la capacità di distinguere gli incendi dolosi da quelli
colposi, oltre che l'individuazione tempestiva dei focolai di
incendio.
Aggiunge pertanto che la parola prevenzione si declina in molte
voci: il sistema è costituito da 70 persone inserite nell'organico
dell'Agenzia regionale, dalle protezioni civili di 9 province e di
341 comuni, dai Vigili del fuoco, dal Corpo forestale, da 1.600
volontari.
La consigliera NOE' rammenta che l'anno 2009 è stato caratterizzato
da un'attività importante della regione Emilia Romagna, a seguito
del terremoto in Abruzzo. Sottolinea che ci fu l'intesa di impegnare
tutte le risorse stanziate, oltre che risorse ulteriori rispetto a
quanto effettivamente doveva essere restituito alla regione dal
Governo.
Chiede delucidazioni in merito al rientro delle somme impegnate per
attività esplicate a nome e per conto del Governo, come la
predisposizione della nuova centrale 118 regionale e la costituzione
di un ambulatorio polivalente nel comune di Villa S. Angelo.
Pone altresì il quesito circa l'esistenza o meno della competenza
della Protezione civile in materia di ungulati.
Chiede infine se sia stata svolta una verifica sull'utilità ed
efficienza dei centri operativi comunali.
MELLONI sottolinea preliminarmente come non sia mai stato compreso
nei costi il numero di persone impegnate in Abruzzo, l'impegno
ordinario di personale di comuni e province. In risposta al primo
quesito, sottolinea che a fronte di una valutazione di un onere di
circa Euro 3.200.000, dedotta una parte come contributo di
solidarietà, la regione ha avuto dal provvedimento di ristorno
adottato dal Governo, pari ad Euro 25 milioni, la somma di Euro
2.560.000, la piu' elevata, insieme ad altre due regioni,
corrispondente alle attese preventivate dall'Agenzia, dedotto il
contributo di solidarietà.
In relazione al secondo quesito, osserva che si tratta di un
problema che non è mai stato posto. Conformemente al disposto della
legge n. 1 del 2005, l'intervento della Protezione civile sarebbe
giustificato solo ove vi fosse un reale pericolo per le popolazioni
o per le infrastrutture delicate. Diversamente vi sarebbe carenza di
competenza in materia.
Per quanto riguarda i centri operativi comunali, chiarisce che essi
costituiscono punti di riferimento per il coordinamento delle
attività nel comune quando vi sia un'emergenza locale o un'emergenza
a piu' vasto raggio che si riverberi su una realtà locale.
Sottolinea la mancanza di una valutazione complessiva circa
l'efficienza di tutti i centri operativi comunali. La verifica ha
riguardato alcuni centri operativi con l'esercitazione per
fronteggiare il rischio idraulico, in concomitanza della visita
della delegazione dello Sri Lanka affidata dal Dipartimento di
protezione civile; in tal caso si è constatata una capacità di
intervento efficiente ed adeguata. Aggiunge che sono in atto
verifiche alle strutture destinatarie di contributi, ma,
relativamente ai centri operativi comunali, chiarisce che il
contributo è costituito prevalentemente dalla disponibilità di
attrezzature minime.
Il presidente LOMBARDI invita quindi la Commissione a procedere alla
votazione.
La Commissione esprime parere favorevole con 29 voti a favore (PD,
M5S, SEL-V, UDC), 7 astenuti (PDL), nessun contrario.
Esce la consigliera Noé.
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119 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: Legge
finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della L. R. 15
novembre 2001 n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di
assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario2010 e del bilancio pluriennale 2010 - 2012. Primo
provvedimento generale di variazione (delibera di Giunta n. 773 del
14 06 10)
120 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: Assestamento del
Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio
finanziario 2010 e del Bilancio pluriennale 2010-2012 a norma
dell'art. 30 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento
generale di variazione (delibera di Giunta n. 774 del 14 06 10)
Il presidente LOMBARDI rammenta il calendario dei lavori (nella
prossima seduta del 29 giugno 2010, ore 15 vi sarà l'illustrazione
della vicepresidente della Giunta e assessore al bilancio su
entrambi i provvedimenti legislativi) e gli adempimenti procedurali
previsti.
La Commissione, su proposta del consigliere Monari, concorda di
nominare relatore, ai sensi dell'articolo 50, comma 3 dello Statuto,
il consigliere Luciano VECCHI.
La Commissione concorda altresì di indire l'udienza conoscitiva per
la consultazione della società regionale il giorno lunedì 5 luglio
2010 alle ore 10,30.
Entra il consigliere Manfredini.
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Informazione del Presidente della I Commissione sulle procedure
della sessione comunitaria
Il presidente LOMBARDI ricorda che nell'ambito delle competenze
della I^ Commissione rientra la partecipazione alla formazione e
attuazione del diritto dell'Unione europea, che la regione ha
disciplinato la materia con l'articolo 12 dello Statuto, l'articolo
38 del Regolamento interno e la legge regionale n. 16 del 2008 e che
lo scorso anno si è svolta la prima sessione comunitaria.
Precisa che la sessione comunitaria rappresenta un importante
momento di riflessione su ciò che la regione ha fatto - c.d. fase
discendente, illustrata nell'ambito della relazione sullo stato di
conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario -
e su ciò che la regione farà - c.d. fase ascendente, in relazione
alle future iniziative e atti, nelle materie di competenza regionale
che la Commissione europea preannuncia nel proprio programma
legislativo annuale.
Per un quadro più esaustivo circa le finalità, le procedure e le
funzioni della Giunta regionale e dell'Assemblea legislativa, fa
riferimento alla propria nota distribuita ai consiglieri in corso di
seduta (v. allegato).
Sottolinea come, per il passaggio dall'VIII alla IX legislatura, non
sia stato possibile rispettare i tempi ordinari previsti dalla legge
regionale 16.
Auspica un avvio della sessione comunitaria prima della pausa estiva
e dichiara che un'attenzione maggiore al livello europeo da parte
delle regioni e del Governo, nell'ambito delle rispettive
legislazioni, scongiurerebbe altresì molte difficoltà
nell'applicazione della normativa dell'Unione. Segnala a titolo
esemplificativo come il tema del rinnovo delle concessioni demaniali
derivi indirettamente dall'applicazione della direttiva servizi
(c.d. Bolkestein), che imponeva precisi obblighi, circa la
liberalizzazione della concorrenza.
Il consigliere VECCHI rileva l'utilità di un approfondimento sia
dello stato di avanzamento del programma legislativo della
Commissione europea, sia del calendario dei lavori del Parlamento
nazionale per il recepimento nel diritto interno delle norme
dell'Unione.
La seduta termina alle ore 15,15.
Verbale approvato nella seduta del 13 luglio 2010.
La Segretaria Il Presidente
Claudia Cattoli Marco Lombardi
Allegato al verbale n. 2 del 2010
Nota del Presidente Lombardi
La sessione comunitaria dell'Assemblea legislativa
Finalità e procedura
Seduta del 22 Giugno 2010
PREMESSA
Due importanti eventi europei hanno preceduto l'avvio della IX
legislatura regionale: le elezioni del Parlamento europeo svoltesi
nel 2009, con il successivo rinnovo della Commissione europea per il
periodo 2010 - 2014, e l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona
avvenuta il 1° dicembre 2009.
Il Trattato di Lisbona ha aperto nuovi spazi al ruolo delle Regioni,
in particolare delle Regioni a potere legislativo, nel processo di
integrazione europea.
Il principio di sussidiarietà, insieme ad una più chiara
ripartizione delle competenze tra il livello europeo e quello
statale, il rafforzamento del ruolo parlamentare a tutti i livelli -
Parlamento europeo, Parlamenti Nazionali, compreso il livello delle
Assemblee legislative regionali, vd. controllo della Sussidiarietà -
la coesione territoriale enunciata tra gli obiettivi dell'Unione,
contribuiscono ad avvicinare l'Unione europea ai cittadini i quali,
nel quadro del rafforzamento della democrazia rappresentativa e
partecipativa che consegue al Trattato di Lisbona, acquisiscono
anche nuovi strumenti ad essi direttamente indirizzati (tra questi,
il nuovo diritto di iniziativa dei cittadini europei, di cui la
nostra Assemblea si è occupata direttamente all'inizio del 2010,
rispondendo alla consultazione della Commissione europea con
un'apposita Risoluzione).
Con l'entrata in vigore del nuovo Trattato e con le competenze
legislative assegnate alle Regioni dalla riforma costituzionale del
2001, la partecipazione al processo di integrazione europea
rappresenta sempre di più una vera e propria occasione per i
territori, che possono concorrere alla formazione delle politiche
europee e, fin dall'inizio, alla creazione di quelle stesse norme
che poi dovranno attuare o recepire con atti legislativi o
amministrativi regionali.
La Costituzione italiana infatti, nel 2001, non ha soltanto ampliato
la potestà legislativa regionale, ma ha anche stabilito che le
Regioni e le Province autonome prendono parte sia alla formazione -
fase ascendente - che all'attuazione - fase discendente - degli atti
e delle norme dell'Unione europea che riguardano le materie di loro
competenza.
Lo Statuto regionale dell'Emilia - Romagna, nel 2005, ha poi dato
seguito alla riforma costituzionale su questi aspetti (articolo 12),
tra l'altro assegnando un importante ruolo all'Assemblea
legislativa. Allo Statuto hanno fatto seguito il nuovo regolamento
interno dell'Assemblea (articolo 38) e la legge regionale n. 16 del
2008 che, in attuazione all'articolo 12 dello Statuto, detta le
norme di procedura regionali per la partecipazione alla formazione e
attuazione del diritto dell'Unione europea, individua gli strumenti
a disposizione della Giunta e dell'Assemblea nell'esercizio delle
rispettive funzioni, regola i rapporti tra i due organi in
particolare dal punto di vista dello scambio delle informazioni,
individua strumenti particolarmente innovativi tra i quali la
procedura applicabile per il controllo della sussidiarietà.
PERCHé PARTECIPARE ATTIVAMENTE AL PROCESSO DECISIONALE EUROPEO
Partecipare fin dall'inizio al processo decisionale dell'Unione
europea, dalla presentazione della proposta legislativa alla sua
adozione finale, invece che intervenire solo successivamente, quando
a quegli stessi obblighi si deve dare attuazione, significa
partecipare in modo efficiente e responsabile al processo di
integrazione.
Ciò consente di rappresentare e far valer le esigenze di uno
specifico territorio, dei cittadini, delle imprese, prima che gli
obblighi derivanti dalle norme prendano forma e, anzi, contribuendo
alla loro formazione, incidendo sulla posizione che il governo
italiano assumerà, nei negoziati a livello europeo, su quegli atti e
quelle proposte legislative che sono di interesse per la Regione,
perché, ad esempio, ci si aspetta che possano avere incidenza sulle
politiche, sulle leggi, sull'attività dell'amministrazione.
L'importanza di utilizzare gli strumenti e le sedi messe a
disposizione dal Trattato, dalla Costituzione e, nel quadro di
questi, dallo Statuto e dalla legge regionale, risulta evidente se
si considerano quanti e quali sono i settori di competenza
dell'Unione europea, in particolare i settori di competenza
concorrente (art. 4 del nuovo Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea - TFUE): mercato interno, politica sociale, coesione
economica sociale e territoriale, agricoltura e pesca, ambiente,
protezione dei consumatori, trasporti, reti transeuropee, energia,
spazio di libertà sicurezza e giustizia, problemi comuni di
sicurezza in materia di sanità pubblica, oltre a quelli in cui
l'Unione svolge azioni intese a sostenere, coordinare o completare
l'azione degli Stati (art. 6 TFUE): tutela e miglioramento della
salute umana, industria, turismo, cultura, istruzione, formazione
professionale gioventù e sport, protezione civile, cooperazione
amministrativa.
Va poi ricordato come il Trattato di Lisbona, coinvolga
esplicitamente nel processo decisionale anche i Parlamenti regionali
con poteri legislativi. Essi possono essere consultati
all'occorrenza dai rispettivi Parlamenti nazionali, per il controllo
del rispetto della sussidiarietà nelle proposte legislative
dell'Unione. Questo controllo, che riguarda la necessità e la
proporzionalità dell'intervento legislativo proposto a livello
europeo, si pone all'inizio del processo decisionale. Si tratta di
un compito assegnato specificatamente ai Parlamenti che precede, e
perciò si aggiunge, all'esame di merito delle stesse proposte
legislative.
Con riferimento all'esame di merito, le Assemblee legislative
regionali, come le Giunte regionali, sulla base della legge
italiana, possono prendere in esame sia le proposte legislative che
gli atti dell'Unione europea, inviando osservazioni al Governo al
fine di concorrere alla formazione della posizione italiana (art. 5,
legge 11/2005).
LA SESSIONE COMUNITARIA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
La sessione comunitaria costituisce l'occasione e la sede in cui,
ogni anno, l'Assemblea legislativa dell'Emilia - Romagna avvia una
riflessione generale sulla partecipazione della Regione alla
formazione degli atti dell'Unione europea nelle materie di propria
competenza, e alla loro attuazione, nell'anno di riferimento.
La I Commissione ha il ruolo di Commissione referente e le altre
Commissioni assembleari sono coinvolte in sede consultiva sulla base
delle materie di rispettiva competenza.
La sessione comunitaria è stata introdotta nel 2008 dalla legge
regionale n. 16 (articolo 5) e la procedura applicabile si trova
all'articolo 38 del regolamento interno.
Essa prevede l'esame del programma legislativo e di lavoro annuale
della Commissione europea - al fine di individuare le iniziative
legislative e non legislative di interesse per la Regione Emilia -
Romagna, che l'Unione europea prevede di presentare nell'anno di
riferimento - e della relazione sullo stato di conformità
dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario, predisposta
dagli uffici della Giunta regionale in attuazione dell'articolo 8,
della legge 11/2005 per dar conto degli adempimenti effettuati o da
effettuare in attuazione degli obblighi derivanti dall'Unione
europea (ad. esempio, il recepimento delle direttive o l'esecuzione
di regolamenti o di sentenze della Corte di Giustizia).
Un apposito atto di indirizzo alla Giunta, riferito sia alla fase
ascendente (formazione degli atti UE) che alla fase discendente
(attuazione degli atti UE), può essere approvato dall'Assemblea in
esito alla sessione comunitaria.
In applicazione della legge regionale 16 del 2008, la prima sessione
comunitaria dell'Assemblea legislativa si è svolta nel mese di
luglio 2009 e si è conclusa con la Risoluzione n. 4630/1.
a) Il Programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione
europea
Ogni anno, solitamente in autunno, la Commissione europea presenta
alle altre Istituzioni e agli organi consultivi dell'Ue il proprio
Programma legislativo e di lavoro riferito all'anno successivo. Le
Istituzioni destinatarie del programma legislativo sono il Consiglio
Ue e il Parlamento europeo, a cui si aggiungono i due organi
consultivi, Comitato delle Regioni e Comitato economico e sociale.
Istituzioni e organi consultivi dell'Unione si esprimono sul
programma con apposita Risoluzione o Parere.
Anche le Camere del Parlamento italiano prendono in esame il
Programma della Commissione europea, adottando una risoluzione
finale.
L'Emilia - Romagna, prendendo a modello il Parlamento italiano, ha
introdotto per prima tra le Regioni italiane, nella propria legge di
procedura, l'esame del Programma legislativo della Commissione
europea. Questo esame rappresenta il momento di avvio della
partecipazione regionale alla fase ascendente. Si tratta infatti di
un momento preliminare e preparatorio rispetto all'esame successivo
dei singoli atti europei, preannunciati dal Programma stesso.
Ciò ha reso opportuno, fin dalla prima sessione comunitaria, nel
2009, che le due Camere del Parlamento italiano, ed anche il
Parlamento europeo, fossero informati dell'esito della sessione
comunitaria. Ai rispettivi Presidenti è stata inviata, per opportuna
conoscenza, la Risoluzione finale approvata dalla nostra Assemblea
legislativa.
Infatti, oltre a formulare gli opportuni indirizzi alla Giunta, la
sessione comunitaria costituisce anche l'occasione per creare e poi
mantenere, nella successiva attività di fase ascendente, in via di
prassi, il collegamento con il livello parlamentare, sia nazionale
che europeo, che risulta tanto importante alla luce del ruolo
assegnato dal Trattato di Lisbona ai Parlamenti, compresi i
parlamenti regionali. In attesa, tra l'altro, che il Parlamento
italiano attivi il coinvolgimento delle Assemblee regionali nel
controllo della sussidiarietà introdotto dal Trattato di Lisbona.
b) La relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale
all'ordinamento comunitario
La relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale
all'ordinamento comunitario è trasmessa ogni anno, dal Servizio
Affari Legislativi della Giunta regionale, alla Conferenza delle
Regioni, per la successiva trasmissione alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, in applicazione dell'articolo 8, comma 5,
della legge 11/2005.
In esito ad una verifica costante che viene eseguita presso la
Giunta, la relazione ricostruisce, per singoli settori, lo stato di
conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario in
relazione agli atti normativi e di indirizzo adottati dall'Unione
europea.
Gli interventi per migliorare lo stato di conformità
dell'ordinamento regionale, in adempimento agli obblighi europei,
possono essere oggetto della legge comunitaria regionale.
Essa è definita infatti dalla legge regionale 16 del 2008 come
quella legge con cui la Regione persegue l'adeguamento
dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario sulla base
della verifica di conformità e tenendo conto degli indirizzi
formulati dall'Assemblea legislativa nella sessione comunitaria .
Anche in relazione alla cd. fase discendente, dunque, la legge
regionale 16/2008 assegna un compito importante all'Assemblea
legislativa.
Fin dalla sessione comunitaria essa può esprimere gli indirizzi alla
Giunta perché la Regione intervenga in adempimento degli obblighi
europei con la legge comunitaria regionale (in particolare, si
ricorda il recepimento delle direttive UE che riguardano materie di
competenza legislativa regionale). Successivamente, l'Assemblea è
interessata alla fase discendente con il procedimento legislativo
per l'approvazione del progetto di legge comunitaria regionale, la
cui predisposizione spetta alla Giunta.
Si ricorda che nelle materie di propria competenza legislativa, a
norma dell'articolo 8 della legge 11/2005, Lo Stato, le Regioni e
le Province autonome danno tempestiva attuazione alle direttive .
Il recepimento delle direttive da parte della Regione vale a
scegliere le forme e i mezzi più idonei, in rapporto all'ordinamento
regionale e alle specifiche esigenze del territorio, per il
raggiungimento del risultato che si prefigge ciascuna direttiva.
Infine, va aggiunto che, se e fino al momento in cui la Regione non
recepisce le direttive con proprie norme, interviene il potere
sostitutivo statale preventivo e cedevole, applicandosi, per quelle
stesse direttive, la normativa statale di recepimento, pur
trattandosi di materie di competenza legislativa regionale.