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Legislatura IX - Commissione I - Verbale del 19/04/2011 pomeridiano

    Testo

                            Verbale n. 11
    Seduta del 19 aprile 2011
    Il giorno 19 aprile 2011 alle ore 14.30 si è riunita presso
    la sede dell'Assemblea Legislativa in Bologna Viale A. Moro
    n. 50, la Commissione Bilancio Affari generali ed
    istituzionali, convocata con nota prot. n. 12368 del 14
    aprile 2011.
    Partecipano alla seduta i Consiglieri:
    Cognome e Qualifica Gruppo Voto
    nome
    LOMBARDI Presidente PDL - Popolo 5 presente
    Marco della Libertà
    FILIPPI Vicepresidente PDL - Popolo 1 presente
    Fabio della Libertà
    VECCHI Vicepresidente Partito 4 presente
    Luciano Democratico
    BARBATI Componente Italia dei Valori - 4 assente
    Liana Lista Di Pietro
    BIGNAMI Componente PDL - Popolo 3 assente
    Galeazzo della Libertà
    BONACCINI Componente Partito Democratico 2 assente
    Stefano
    DEFRANCESCHI Componente Movimento 5 Stelle 2 presente
    Andrea Beppegrillo.it
    FERRARI Componente Partito Democratico 2 presente
    Gabriele
    MANFREDINI Componente Lega Nord Padania 4 assente
    Mauro Emilia e Romagna
    MAZZOTTI Componente Partito Democratico 2 presente
    Mario
    MEO Componente Sinistra Ecologia 2 presente
    Gabriella Libertà - Idee Verdi
    MONARI Componente Partito Democratico 3 presente
    Marco
    MONTANARI Componente Partito Democratico 2 presente
    Roberto
    MONTANI Componente Partito Democratico 2 assente
    Daniela
    MORICONI Componente Partito Democratico 2 presente
    Rita
    MUMOLO Componente Partito Democratico 2 presente
    Antonio
    NOE' Componente UDC - Unione di 1 assente
    Silvia Centro
    PARIANI Componente Partito Democratico 3 presente
    Anna
    POLLASTRI Componente PDL - Popolo 2 presente
    Andrea della Libertà
    SCONCIAFORNI Componente Federazione 2 assente
    Roberto della Sinistra
    Il consigliere Tiziano ALESSANDRINI sostituisce la
    consigliera Montani, il consigliere Stefano CAVALLI
    sostituisce il consigliere Manfredini e il consigliere
    Giovanni FAVIA sostituisce per parte della seduta il
    consigliere Defranceschi.
    E' presente la Vicepresidente e assessore alle Finanze,
    Europa, cooperazione con il sistema delle autonomie,
    valorizzazione della montagna, regolazione dei servizi
    pubblici locali, semplificazione e trasparenza, politiche per
    la sicurezza Simonetta SALIERA
    Hanno partecipato ai lavori della Commissione: Ricciardelli
    (Resp. Serv. Affari legislativi e qualità dei processi
    normativi), Lipparini e Paolozzi (Serv. Affari legislativi e
    qualità dei processi normativi), Albertazzi (Serv. Politiche
    per la sicurezza e della polizia locale), Scandaletti (Serv.
    informazione A.L.) e Veronese (Resp. Serv. Coordinamento
    commissioni assembleari)
    Presiede la seduta: Marco LOMBARDI
    Assiste la Segretaria: Claudia Cattoli
    Resocontista: Laura Sanvitale
    Il presidente LOMBARDI dichiara aperta la seduta.
    Sono presenti i consiglieri Alessandrini, Cavalli,
    Defranceschi, Favia, Ferrari, Filippi, Meo, Montanari,
    Moriconi, Mumolo, Pariani,Pollastri e Vecchi.
    - Approvazione del verbale n. 8 del 2011
    La Commissione approva all'unanimità dei presenti il verbale
    n. 8 del 2011, relativo alla seduta del 5 aprile 2011.
    Esame abbinato dei progetti di legge:
    1117 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: Misure
    per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a
    favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso,
    nonché per la promozione della cultura della legalità e della
    cittadinanza responsabile (delibera di Giunta n. 259 del 28
    02 11) TESTO BASE
    e
    1078 - Progetto di legge d'iniziativa dei consiglieri Favia
    e Defranceschi Norme per la prevenzione e il contrasto dei
    fenomeni mafiosi, criminali, illegali e per la promozione
    dell'educazione alla legalità (18 02 11)
    Il presidente LOMBARDI richiama le audizioni svolte dalla
    Commissione nelle sedute del 12 e 18 aprile scorso e il
    parere espresso per quanto di competenza dalla VI
    Commissione, che ha proposto una modifica dell'articolo
    dedicato alla clausola valutativa.
    Cede quindi la parola al consigliere relatore per una sintesi
    dei contenuti e del dibattito svolto e quindi alla
    vicepresidente della Giunta per l'illustrazione degli
    emendamenti presentati e già inviati ai componenti. A questi
    si aggiunge un emendamento modificativo dell'art. 4
    presentato dal consigliere Pollastri e distribuito in inizio
    di seduta.
    Il consigliere MUMOLO ricorda che il progetto di legge pone
    in essere misure atte a contenere l'infiltrazione mafiosa nel
    territorio regionale che, pur essendo di per sé sano, non è
    indenne da rischi di infiltrazione ed è appetibile dalle
    varie mafie anche di altri Paesi che hanno interesse ad
    investire in Emilia-Romagna.
    Il percorso del provvedimento legislativo è stato molto
    partecipato e caratterizzato da due audizioni, poiché,
    sebbene l'esecutivo avesse già ascoltato, al momento della
    predisposizione del testo, le voci di vari settori
    interessati quali sindacati, associazioni, imprese e
    magistratura, la Commissione ha concordato, sulla base della
    propria proposta procedurale, di consultare in maniera più
    allargata possibile la società civile per acquisire ulteriori
    osservazioni e proposte.
    Una prima audizione ha visto l'intervento delle Istituzioni,
    con la partecipazione del Procuratore nazionale antimafia
    dott. Cisterna, l'ABI, l'Ufficio scolastico regionale, gli
    Ordini e Collegi professionali presenti attraverso il
    Comitato unitario professioni. Nella seconda audizione sono
    intervenute le associazioni di volontariato quali Libera e
    Avviso pubblico , le organizzazioni sindacali, le categorie
    economiche ed i sindacati delle Forze di polizia; ben 14
    rappresentanti sono intervenuti in quest'ultima seduta e la
    Commissione ha potuto raccogliere le varie sollecitazioni
    emerse dal dibattito.
    Illustra poi gli elementi fondamentali del progetto di legge,
    la cui finalità è la riaffermazione della cultura della
    legalità, con la previsione concreta, a partire dall'art. 1,
    del rapporto con le scuole di ogni ordine e grado, il che
    significa principio di non convivenza. Qualcuno ha detto che
    con le mafie si deve convivere, invece a suo parere con le
    mafie non si deve convivere, ma occorre combattere. Le
    infiltrazioni mafiose sono come una goccia di inchiostro che
    cade sopra un foglio di carta assorbente e man mano si
    allarga. L'infiltrazione fa in modo che l'economia locale
    cominci a perdere capacità produttiva, gli appalti si vincano
    al massimo del ribasso e le ditte sane del territorio inizino
    a perdere gli appalti, comincino a chiudere e avanzi la
    disoccupazione. Questo è quello che succede quando c'è
    infiltrazione mafiosa.
    Con il progetto di legge in discussione la Regione vuole fare
    in modo che quel foglio di carta sia impermeabile, che quella
    goccia scivoli sulla carta, vuole operare in modo che
    l'Emilia-Romagna sia una terra il più possibile inospitale
    alle infiltrazioni mafiose, per quelli che sono i mezzi
    regionali. Ricorda il percorso già avviato con la legge
    regionale n. 11 del 2010 che regola gli appalti pubblici e
    ancora con la 24 del 1993 sulla promozione del sistema
    regionale di sicurezza.
    Ribadisce i punti qualificanti del monitoraggio e della
    prevenzione e gli strumenti e le attività indicate nella
    normativa per sviluppare questi temi.
    Innanzitutto l'Osservatorio regionale, interno
    all'amministrazione, che serve a raccogliere in maniera
    sistematica dati ed elementi di conoscenza, incrementando
    l'attività di studio dei fenomeni di infiltrazione mafiosa in
    campo economico e del lavoro, con particolare attenzione al
    fenomeno dell'usura. L'intento è quello di creare un
    coordinamento che metta in rete le diverse esperienze
    positive degli Enti locali, gli osservatori già esistenti e
    le altre banche dati che soggetti istituzionali ed enti già
    possiedono nel territorio regionale (come ad esempio le
    Direzioni regionali del lavoro, ASL, INAIL, INPS, sindacati,
    associazioni economiche, Agenzia delle entrate), al fine di
    incrociare le informazioni e verificare dove si formano i
    fenomeni di infiltrazione. E' inoltre previsto un centro di
    documentazione, ufficio interno alla Giunta e all'Ufficio di
    presidenza dell'Assemblea legislativa, aperto ai cittadini,
    come luogo dove raccogliere materiale e conoscenze.
    Di particolare rilievo poi è l'attività di promozione, il
    percorso di sensibilizzazione al fenomeno dell'infiltrazione
    mafiosa e di educazione alla legalità da realizzarsi nelle
    scuole di ogni ordine e grado. Viene istituita una giornata
    regionale della memoria e dell'impegno, il 21 marzo di
    ciascun anno, con la previsione di un piccolo fondo per i
    progetti che le scuole ed i Comuni vorranno realizzare per la
    giornata dedicata (art. 11). Si prevede altresì l'adesione
    all'Associazione Avviso pubblico costituita da Enti locali
    per il contrasto alle mafie.
    L'altro punto fondamentale è la velocizzazione delle
    procedure per l'assegnazione dei beni sequestrati. E' noto
    che mentre i grandi Comuni, dotati di uffici legali e
    strutture adeguate, riescono in tempi brevi e ragionevoli a
    gestire ed assegnare i beni confiscati, i piccoli Comuni che
    ne sono privi si trovano in maggiore difficoltà. La
    restituzione in tempi brevi alla collettività dei beni
    confiscati è un segnale politico importantissimo, che va
    perseguito. Immaginare che vi sia in Regione un ufficio dove
    competenze e capacità sono messe al servizio dei sindaci
    degli enti che hanno ottenuto l'assegnazione dei beni
    confiscati e devono riutilizzarli, diventa un elemento molto
    importante, qualificante e concreto. Fortunatamente
    l'Emilia-Romagna non è ancora in una situazione in cui le
    mafie controllano il territorio regionale, tuttavia far
    vedere ai cittadini che quei beni arrivano velocemente e
    direttamente alla collettività è un segnale politico di
    notevole importanza. E la finanziaria regionale per il 2011
    ha stanziato fondi per un milione di euro finalizzati proprio
    a questi interventi.
    Il progetto di legge prevede altresì rapporti stabili con il
    volontariato (articoli 4 e 10), con i sindacati, le
    associazioni dei datori di lavoro e le professioni,
    raccogliendo una richiesta formulata nel corso delle
    audizioni. La normativa contempla inoltre la prevenzione ed
    il contrasto dei reati di stampo mafioso anche in materia
    ambientale, con l'integrazione dell'articolo 4 bis. Sono
    infine previste la formazione della polizia locale, la
    prevenzione del fenomeno dell'usura attraverso azioni
    educative e culturali, il sostegno alle vittime di reati di
    natura mafiosa o commessi dalla criminalità organizzata
    attraverso la Fondazione regionale per le vittime dei reati
    già operante e istituita con la l.r. n. 24 del 2003.
    In particolare, si sofferma sulla clausola valutativa (art.
    14) e sulla proposta di modifica scaturita dall'esame svolto
    in sede consultiva dalla VI Commissione. Ogni due anni la
    Giunta deve relazionare alla I Commissione sugli effetti che
    la legge regionale ha prodotto, in termini di risultati e
    modalità di attuazione.
    Il parere consultivo ha modificato come segue l'ordine delle
    lettere del comma 2:
    a) l'evoluzione dei fenomeni di illegalità collegati alla
    criminalità organizzata di tipo mafioso nelle sue diverse
    articolazioni rilevata nel territorio regionale, anche in
    relazione alla situazione nazionale;
    b) gli interventi e le iniziative posti in essere,
    coordinati e finanziati dalla Regione ai sensi della presente
    legge evidenziandone i risultati ottenuti;
    c) l'ammontare delle risorse e la loro ripartizione per il
    finanziamento delle iniziative e degli interventi previsti
    dalla legge nonché le modalità di selezione dei soggetti
    privati coinvolti.
    Ed ha aggiunto i commi 3 e 4 del seguente tenore:
    3. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si
    raccordano per la migliore valutazione della presente legge.
    4. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata
    coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi
    previsti.
    Entra il consigliere Monari.
    La vicepresidente SALIERA illustra gli emendamenti presentati
    dalla Giunta regionale, raccogliendo alcune osservazioni
    emerse nel corso delle audizioni, che hanno registrato una
    grande partecipazione e manifestazione di interesse da parte
    della società regionale.
    Dopo aver osservato che già nel testo presentato inizialmente
    lo strumento principale era costituito dall'accordo e
    dall'intesa, con gli emendamenti ne è stato meglio rafforzato
    ed esplicitato il peso e la rilevanza. E in tal senso si
    pongono sia l'art. 4 bis che l'art. 4 ter, come pure
    l'emendamento a firma del consigliere Pollastri che insiste
    sull'art. 4, mentre invece la Giunta ha preferito articolare
    e precisare la modifica in due norme distinte. La prima (art.
    4 bis) riguarda gli interventi per la prevenzione ed il
    contrasto in materia ambientale. Nelle audizioni infatti si è
    rilevato come il settore ambientale sia uno dei maggiormente
    e drammaticamente colpiti dai sistemi mafiosi (c.d.
    ecomafie). La Regione opera già per alcuni aspetti in
    collaborazione con le autorità dello Stato (NOE, guardie
    forestali, ecc.) tramite accordi e convenzioni non solo con
    strutture delle amministrazioni nazionali, ma anche con
    associazioni di imprese, organizzazioni sindacali,
    associazioni di volontariato e ambientaliste per gli
    adempimenti di competenza e lo scambio di informazioni.
    Nell'art. 4 ter invece è coinvolto tutto il mondo delle
    imprese, della cooperazione, del lavoro e delle professioni,
    così da entrare a pieno titolo nel sistema di rete, sia per
    quanto riguarda la progettualità che la formazione, specie
    quella educativa nelle scuole e per la polizia locale. Si
    tratta della risposta alla richiesta formulata nel corso
    delle consultazioni sull'esigenza di informazioni, di saper
    leggere sul territorio cosa succede anche fra le imprese
    emiliano-romagnole. In particolare, poi, al comma 2
    dell'articolo 4 ter è stata inserita la formazione rivolta
    anche ai dipendenti del sistema-regione inteso in senso
    ampio, come enti locali e regionali, in una rete connessa di
    sistema, appunto, perché la formazione è molto importante, ad
    esempio per i piccoli Comuni.
    Altri due emendamenti riguardano le azioni finalizzate al
    recupero dei beni confiscati (lettere b) e c) del comma 1
    dell'art. 8), dove, quanto ai destinatari dei contribuiti,
    oltre gli enti locali sono stati aggiunti i soggetti
    concessionari dei beni stessi.
    All'art. 9 poi (politiche a sostegno delle vittime) si è
    colta un'integrazione destinata a creare sinergie tra diversi
    settori, comprese alcune misure contro la tratta delle
    persone.
    All'art. 10, istitutivo dell'Osservatorio, vengono meglio
    dichiarate le funzioni e la consultazione con le
    associazioni, nonché il costante rapporto di scambio e
    confronto. Quindi l'Osservatorio non solo è il punto di
    riferimento nella raccolta passiva di dati, ma anche il punto
    di riferimento in termini propositivi, dopo che ha lavorato e
    si è consultato con le associazioni che hanno come obiettivo
    principale il tema del contrasto alla mafia;
    contemporaneamente consulta e interagisce nella
    progettazione, per creare poi possibilità e proposte di rete
    con tutto il sistema organizzato del territorio.
    Infine, all'art. 10 bis è introdotta la possibilità di
    costituirsi parte civile in giudizio nei processi di mafia.
    Esce la consigliera Meo.
    Il consigliere POLLASTRI condivide l'attenzione e l'interesse
    ai temi e all'iter del progetto di legge, sul quale si
    dichiara favorevole anche a nome del proprio gruppo politico
    per le misure, pur nella diversificazione dell'efficacia, a
    contrasto della criminalità organizzata. La competenza
    dell'ordine pubblico in senso stretto non è infatti
    propriamente regionale, nelle deleghe date al Governo dalla
    legge 136 del 2010 in materia di contrasto alla mafia e nei
    principi e nelle disposizioni dei provvedimenti legislativi
    nazionali vi sono una forza ed un valore molto più cogenti e
    superiori. Ma, osserva, ben venga anche questo sforzo della
    Regione, affinché si promuova la cultura della legalità, come
    ha illustrato il consigliere relatore.
    Formula quindi alcune domande (fermo restando che ogni misura
    a contrasto della criminalità è utile) per sapere in
    particolare, dall'entrata in vigore della legge regionale n.
    24 del 2003 di riforma della Polizia locale, quali siano
    state le azioni e quali gli esiti, e soprattutto in
    riferimento alle vittime dei reati, quante di esse siano
    state risarcite. E ancora, quante volte la conferenza
    regionale si è riunita da allora e con quali effetti.
    Sull'art. 10, relativo alla concessione dei contributi,
    chiede che l'amministrazione riferisca con chiarezza sulle
    modalità e sul quantum. In merito all'art. 12, inerente il
    centro di documentazione, chiede conferma che esso verrà
    istituito senza oneri aggiuntivi con personale regionale.
    Quanto alla clausola valutativa, ritiene importante fare un
    monitoraggio molto concreto. Chiede inoltre chiarimenti
    sull'art. 4, dove all'inizio si parla di convenzioni e
    successivamente di collaborazioni.
    Preannuncia il proprio voto favorevole e, analizzando anche
    il testo dei consiglieri del Movimento 5 Stelle che segue il
    testo base, osserva che vi sono spunti interessanti anche in
    quest'ultimo riguardo ad alcuni passaggi sui flussi
    finanziari. Auspica che i cittadini emiliano-romagnoli
    abbiano nel concreto una ricaduta positiva dalla normativa in
    discussione e che l'opinione pubblica possa trarre un
    beneficio diretto.
    Esce il consigliere Cavalli.
    Il consigliere FERRARI giudica positivamente il lavoro
    compiuto da Giunta e relatore e aggiunge che di questa legge
    c'è molto bisogno in quanto la regione Emilia-Romagna non è
    indenne dalla criminalità. E il problema è di non essere in
    grado di cogliere i segnali (che arrivano in modo subdolo)
    con i quali la malavita riesce ad insinuarsi nei territori e
    nei gangli produttivi. A suo parere le Polizie provinciali e
    municipali possono in tal senso costituire un valore aggiunto
    per gli interventi volti ad aiutare le Forze di polizia
    ordinaria a compiere sempre meglio il proprio di lavoro.
    Ribadisce che le Polizie locali, conoscendo bene il
    territorio ed avendo con quest'ultimo rapporti stretti e
    continuativi, hanno una comprensione approfondita di ciò che
    succede nel territorio stesso e possono cogliere con più
    immediatezza i vari segnali (se ad esempio una presenza
    estranea può dire nulla ad un carabiniere o ad un poliziotto,
    certamente può dire tanto ad un agente di polizia
    municipale). Pertanto, laddove all'art. 6 si parla del ruolo
    della polizia municipale e provinciale, ben venga l'attività
    formativa della scuola di formazione, anche con attività
    integrate.
    Ritiene che un ruolo di coordinamento più forte della Regione
    possa giovare, con un coordinamento più stretto anche a
    livello provinciale tra polizia provinciale e polizie
    municipali, e con una maggior presenza al tavolo prefettizio
    di coordinamento delle Forze di polizia. Questo strumento
    tecnico, collegato al livello politico strategico, potrebbe
    essere un elemento di ausilio notevole, sebbene non
    sufficiente perché i recenti episodi di cronaca fanno dire
    che non si possono dormire sonni tranquilli anche se non si
    rientra in zone particolarmente a rischio; è già successo in
    territori vicini all'Emilia-Romagna, come ad esempio la
    Lombardia e non solo, dove poi quando ci si è svegliati la
    risposta si è rivelata tardiva. Ribadisce che l'iniziativa
    della legge regionale è ottima, utili gli interventi della
    cultura anticriminalità ed opportuno il rafforzamento delle
    risposte operative nell'ambito delle competenze di Regione ed
    Enti locali.
    La vicepresidente SALIERA condivide le osservazioni
    formulate. La discussione svolta ha sottolineato la
    connessione tra il sistema di prevenzione ed il sistema di
    contrasto. Il progetto di legge si regge sulla prevenzione,
    ma cerca anche di creare sinergie utili ai due sistemi, senza
    che nessuno di essi travalichi le rispettive competenze.
    Ribadisce l'apprezzamento per il lavoro svolto dalla
    Commissione e per la partecipazione alle audizioni.
    Dichiara che la Regione con la l.r. n. 24 del 2003 è riuscita
    a raccordare il sistema regionale ed il sistema degli Enti
    locali sui temi della sicurezza e del controllo del
    territorio. In tutti questi anni infatti con risultati
    tangibili Enti locali, Province e Regione hanno potuto
    affrontare insieme situazioni di degrado e di percezione di
    insicurezza, migliorare stabilmente le Polizie locali dal
    punto di vista della formazione, ma anche dell'organizzazione
    e delle possibilità in termini di mezzi e strumentazione
    (auto, sistemi informatizzati, Polizia municipale in forma
    associata). Il merito è dello strumento legislativo che ha
    aperto questi potenziali, e l'operatività della l.r. 24 non è
    ancora esaurita. L'aggregazione dei Corpi di Polizia
    municipale vede presenti 180 Corpi di Polizia municipali su
    348 Comuni, che fanno sì che questi 348 Comuni siano coperti
    da un servizio migliore rispetto al passato, che riescano a
    fare tipologie di controllo che, se atomizzati, non
    riuscirebbero a fare, maggiore formazione e maggiore
    competenza.
    Il progetto di legge in discussione pone un ulteriore
    tassello: si forma la Polizia locale nelle proprie competenze
    amministrative e la si forma nella possibilità di
    intercettare una serie di dati da mettere a disposizione non
    solo dell'Osservatorio regionale, ma anche e soprattutto
    delle Forze che operano per il contrasto al crimine, poichè
    la Polizia municipale conosce il territorio e può essere il
    punto di riferimento per comprendere cosa vi succede.
    Quindi la l.r. 24 è un'ottima legge di base, grazie alla
    quale esiste già il coordinamento ed il raccordo delle
    Polizie locali. Con la normativa proposta si offre una
    specificità ulteriore, affrontando un problema che esiste,
    non è radicato e strutturato come al Sud dove fa parte
    integrante di una società che si muove dentro il sistema
    mafioso, ma per non arrivare a quello stato di fatto, occorre
    agire su istituzioni, tessuto economico, associazioni,
    sensibilità per non pensare di essere esenti. Conclude
    sottolineando l'opportunità di una formazione congiunta di
    Polizia locale e Polizia di Stato e di una collaborazione con
    le Università, che hanno espresso la volontà di stare in rete
    sui temi della ricerca.
    Il consigliere FAVIA rileva che nell'intervento della
    vicepresidente non vi è alcun cenno al progetto di legge di
    iniziativa del Movimento 5 Stelle. Avrebbe auspicato, anziché
    la scelta del testo base dell'esecutivo, di pervenire
    all'elaborazione di un testo unificato. Chiede un giudizio
    sulla normativa di cui è primo firmatario.
    La vicepresidente SALIERA osserva che il progetto di legge
    del Movimento 5 Stelle ha molti aspetti in comune con quello
    della Giunta regionale, con i medesimi principi ispiratori,
    pur articolati in modo diverso. Tuttavia vi è una rilevante
    differenza di fondo, perché il testo dell'esecutivo dettaglia
    poco, per lasciare la massima possibilità agli accordi e
    rapporti successivi con le reti di individuare le modalità di
    intervento e le progettualità. Troppo dettaglio (come nella
    proposta dei consiglieri Favia e Defranceschi) può finire per
    diventare una sorta di morsa.
    Ritiene inoltre che i prossimi due anni saranno un banco di
    prova dove valutare, precisare e migliorare questa legge o
    altre leggi di settore, in quanto man mano si faranno
    progettualità o si affronteranno i vari aspetti, di volta in
    volta si approfondiranno le riflessioni successive.
    Il presidente LOMBARDI dichiara conclusa la discussione
    generale e invita la Commissione a procedere all'esame degli
    articoli e degli emendamenti sulla base del documento di
    lavoro predisposto dalla segreteria della Commissione e
    distribuito in inizio di seduta (v. allegato).
    Articoli da 1 a 3
    Con distinte votazioni di identico contenuto, la Commissione
    esprime parere favorevole con 30 voti a favore (PD, PDL,
    M5S), nessun contrario o astenuto su ciascun articolo.
    Art. 4
    Emendamento n. 1 del consigliere Pollastri così formulato:
    All'art. 4 del pdl ogg.1117, al termine del penultimo
    capoverso, dopo le parole criminalità organizzata e mafiosa
    è aggiunta la seguente frase:
    e con le Associazioni di rappresentanza delle imprese del
    terziario (commercio, servizi e turismo) maggiormente
    rappresentative a livello regionale.
    La Commissione con 20 voti contrari (PD), 10 a favore (PDL,
    M5S), nessun astenuto esprime parere contrario
    all'emendamento suddetto.
    La Commissione esprime parere favorevole con 30 voti a favore
    (PD, PDL, M5S), nessun contrario o astenuto all'articolo 4.
    Art. 4 bis e 4 ter - Emendamenti n. 1 e 2 della Giunta
    regionale
    Con distinte votazioni di identico contenuto, la Commissione
    esprime parere favorevole con 30 voti a favore (PD, PDL,
    M5S), nessun contrario o astenuto su ciascun nuovo articolo.
    Articoli da 5 a 7
    Con distinte votazioni di identico contenuto, la Commissione
    esprime parere favorevole con 30 voti a favore (PD, PDL,
    M5S), nessun contrario o astenuto su ciascun articolo.
    Art. 8 - Emendamenti n. 3 e 4 della Giunta regionale
    Con distinte votazioni di identico contenuto, la Commissione
    esprime parere favorevole con 30 voti a favore (PD, PDL,
    M5S), nessun contrario o astenuto su ciascun emendamento e
    sull'articolo 8 così modificato.
    Art. 9 - Emendamento n. 5 della Giunta regionale
    Con distinte votazioni di identico contenuto, la Commissione
    esprime parere favorevole con 30 voti a favore (PD, PDL,
    M5S), nessun contrario o astenuto sull'emendamento suddetto e
    sull'articolo 9 così modificato.
    Entra il consigliere Mazzotti.
    Art. 10 - Emendamenti n. 6 e 7 della Giunta regionale
    Con distinte votazioni di identico contenuto, la Commissione
    esprime parere favorevole con 32 voti a favore (PD, PDL,
    M5S), nessun contrario o astenuto su ciascun emendamento e
    sull'articolo 10 così modificato.
    Art. 10 bis - Emendamento n. 8 della Giunta regionale
    La Commissione esprime parere favorevole con 32 voti a favore
    (PD, PDL, M5S), nessun contrario o astenuto al nuovo
    articolo.
    Articoli da 11 a 13
    Con distinte votazioni di identico contenuto, la Commissione
    esprime parere favorevole con 32 voti a favore (PD, PDL,
    M5S), nessun contrario o astenuto su ciascun articolo.
    Art. 14 - Proposta di emendamento della VI Commissione
    La Commissione esprime parere favorevole con 32 voti a favore
    (PD, PDL, M5S), nessun contrario o astenuto all'articolo così
    sostituito.
    Art. 15
    La Commissione esprime parere favorevole con 32 voti a favore
    (PD, PDL, M5S), nessun contrario o astenuto all'articolo
    suddetto.
    La seduta termina alle ore 16,00.
    Approvato nella seduta del 18 maggio 2011.
    La Segretaria Il Presidente
    Claudia Cattoli Marco Lombardi
    Allegato n. 1 al verbale 11/2011
    Esame abbinato dei progetti di legge:
    1117 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: Misure
    per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a
    favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso,
    nonché per la promozione della cultura della legalità e della
    cittadinanza responsabile (delibera di Giunta n. 259 del 28
    02 11) TESTO BASE
    e
    1078 - Progetto di legge d'iniziativa dei consiglieri Favia
    e Defranceschi Norme per la prevenzione e il contrasto dei
    fenomeni mafiosi, criminali, illegali e per la promozione
    dell'educazione alla legalità (18 02 11)
    Relatore consigliere Antonio Mumolo
    DOCUMENTO DI LAVORO
    con l'indicazione degli emendamenti presentati
    MISURE PER L'ATTUAZIONE COORDINATA DELLE POLITICHE REGIONALI
    A FAVORE DELLA PREVENZIONE DEL CRIMINE ORGANIZZATO E MAFIOSO,
    NONCHÈ PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITÀ E DELLA
    CITTADINANZA RESPONSABILE
    INDICE
    TITOLO I - Disposizioni generali
    Art. 1 - Finalità e oggetto
    Art. 2 - Definizioni
    TITOLO II - Interventi di prevenzione primaria e secondaria
    Art. 3 - Accordi con enti pubblici
    Art. 4 - Rapporti con il volontariato e l'associazionismo
    Art. 4 bis Interventi per la prevenzione e il contrasto in
    materia ambientale
    Art. 4 ter Interventi nei settori economici e nelle pubbliche
    amministrazioni regionali e locali
    Art. 5 - Misure a sostegno della cultura della legalità e
    della cittadinanza responsabile nel settore dell'educazione e
    dell'istruzione
    Art. 6 - Attività della polizia locale. Interventi formativi
    Art. 7 - Interventi per la prevenzione dell'usura e di altre
    fattispecie criminogene
    TITOLO III - Interventi di prevenzione terziaria
    Art. 8 - Azioni finalizzate al recupero dei beni confiscati
    Art. 9 - Politiche a sostegno delle vittime
    TITOLO IV - Disposizioni generali
    Art. 10- Strumenti per l'attuazione coordinata delle funzioni
    regionali. Cooperazione istituzionale
    Art. 10 bis Costituzione in giudizio
    Art. 11- Giornata regionale della memoria e dell'impegno in
    ricordo delle vittime delle mafie e per la promozione della
    cittadinanza responsabile
    Art. 12- Centro di documentazione
    TITOLO V - Disposizioni finali e finanziarie
    Art. 13- Partecipazione all'associazione Avviso pubblico
    Art. 14- Clausola valutativa
    Art. 15- Norma finanziaria
    TITOLO IDisposizioni generali
    Art. 1
    Finalità e oggetto
    1. La Regione Emilia-Romagna, in
    armonia con i principi
    costituzionali e nel rispetto
    delle competenze dello Stato,
    concorre allo sviluppo
    dell'ordinata e civile convivenza
    della comunità regionale, della
    cultura della legalità e della
    cittadinanza responsabile
    attraverso la promozione degli
    interventi di prevenzione
    primaria, secondaria e terziaria
    di cui all'articolo 2.
    2. Gli interventi di cui alla
    presente legge sono promossi,
    progettati e realizzati dalla
    Regione, anche in collaborazione
    con altri enti pubblici e privati,
    oppure da questi con il sostegno
    della Regione. Tali interventi
    sono attuati in coerenza con
    quanto previsto dalla legge
    regionale 4 dicembre 2003, n. 24
    (Disciplina della polizia
    amministrativa locale e promozione
    di un sistema integrato di
    sicurezza) e dall'articolo 2 della
    legge regionale 26 novembre 2010,
    n. 11 (Disposizioni per la
    promozione della legalità e della
    semplificazione nel settore edile
    e delle costruzioni a committenza
    pubblica e privata).
    Art. 2
    Definizioni
    1. Ai fini della presente legge,
    in relazione alla prevenzione del
    crimine organizzato e mafioso e
    alla promozione della cultura
    della legalità e della
    cittadinanza responsabile, si
    intendono:
    a) per interventi di prevenzione
    primaria, quelli diretti a
    prevenire i rischi di
    infiltrazione criminale nel
    territorio regionale sul piano
    economico e sociale;
    b) per interventi di prevenzione
    secondaria, quelli diretti a
    contrastare i segnali di
    espansione o di radicamento nel
    territorio regionale;
    c) per interventi di prevenzione
    terziaria, quelli diretti a
    ridurre i danni provocati
    dall'insediamento dei fenomeni
    criminosi.
    TITOLO IIInterventi di prevenzione
    primaria e secondaria
    Art. 3
    Accordi con enti pubblici
    1. La Regione promuove e stipula
    accordi di programma e altri
    accordi di collaborazione con enti
    pubblici, ivi comprese le
    Amministrazioni statali competenti
    nelle materie della giustizia e
    del contrasto alla criminalità,
    anche mediante la concessione di
    contributi per realizzare
    iniziative e progetti volti a:
    a) rafforzare la prevenzione
    primaria e secondaria in relazione
    ad aree o nei confronti di
    categorie o gruppi sociali
    soggetti a rischio di
    infiltrazione o radicamento di
    attività criminose di tipo
    organizzato e mafioso;
    b) promuovere e diffondere la
    cultura della legalità e della
    cittadinanza responsabile fra i
    giovani;
    c) sostenere gli osservatori
    locali, anche intercomunali, per
    il monitoraggio e l'analisi dei
    fenomeni di illegalità collegati
    alla criminalità organizzata di
    tipo mafioso nelle sue diverse
    articolazioni;
    d) favorire lo scambio di
    conoscenze e informazioni sui
    fenomeni criminosi e sulla loro
    incidenza sul territorio.
    Art. 4
    Rapporti con il volontariato e
    l'associazionismo
    1. Per le finalità di cui alla
    presente legge, la Regione
    promuove e stipula convenzioni con
    le organizzazioni di volontariato
    e le associazioni di promozione
    sociale di cui alla legge
    regionale 21 febbraio 2005, n. 12
    (Norme per la valorizzazione delle
    organizzazioni di volontariato.
    Abrogazione della legge regionale
    2 settembre 1996, n. 37) e alla
    legge regionale 9 dicembre 2002,
    n. 34 (Norme per la valorizzazione
    delle associazioni di promozione
    sociale. Abrogazione della legge
    regionale 7 marzo 1995, n. 10),
    operanti nel settore
    dell'educazione alla legalità e
    del contrasto alla criminalità
    organizzata e mafiosa. Per le
    medesime finalità, la Regione
    promuove altresì la stipulazione
    di convenzioni da parte dei
    soggetti di cui al presente comma
    con gli Enti locali del territorio
    regionale.
    2. La Regione concede contributi
    alle organizzazioni di
    volontariato e alle associazioni
    di cui al comma 1, dotate di un
    forte radicamento sul territorio,
    per la realizzazione di progetti
    volti a diffondere la cultura
    della legalità, del contrasto al
    crimine organizzato e mafioso,
    nonché della cittadinanza
    responsabile.
    Emendamento n. 1 GRDopo
    l'articolo 4 del progetto di
    legge è aggiunto il
    seguente: Art. 4
    bisInterventi per la
    prevenzione e il contrasto
    in materia ambientale
    1. Nell'attuazione delle
    politiche di prevenzione e
    contrasto dei fenomeni di
    illegalità in materia di
    tutela dell'ambiente,
    connessi o derivanti da
    attività criminose di tipo
    organizzato e mafioso, la
    Regione stipula accordi e
    convenzioni con le autorità
    statali operanti sul
    territorio regionale nel
    settore ambientale, le
    associazioni di imprese, le
    organizzazioni sindacali, le
    associazioni di volontariato
    e le associazioni
    ambientaliste individuate
    dal Ministero dell'Ambiente
    e della tutela del
    territorio ai sensi
    dell'articolo 13 della legge
    8 luglio 1986, n. 349
    (Istituzione del Ministero
    dell'ambiente e norme in
    materia di danno
    ambientale). A tal fine
    possono essere altresì
    previste specifiche
    iniziative di formazione e
    di scambio di informazioni
    fra la Regione e i
    suindicati soggetti.
    Emendamento n. 2 GRDopo
    l'articolo 4 bis del
    progetto di legge è aggiunto
    il seguente: Art. 4
    terInterventi nei settori
    economici e nelle pubbliche
    amministrazioni regionali e
    locali
    1. La Regione opera per la
    diffusione della cultura
    della legalità e della
    cittadinanza responsabile
    nel mondo dell'impresa,
    della cooperazione, del
    lavoro e delle professioni
    al fine di favorire il
    coinvolgimento degli
    operatori nelle azioni di
    prevenzione e contrasto alla
    criminalità organizzata e
    mafiosa. A tal fine essa
    promuove iniziative di
    sensibilizzazione e di
    formazione, in
    collaborazione con le
    associazioni rappresentative
    delle imprese, della
    cooperazione e dei
    lavoratori, nonché con le
    associazioni, gli Ordini ed
    i Collegi dei
    professionisti.
    2. Per le finalità di cui al
    comma 1, nelle
    amministrazioni pubbliche
    non comprese nell'articolo
    117, comma secondo, lettera
    g) della Costituzione, la
    Regione promuove iniziative
    di formazione volte a
    fornire ai pubblici
    dipendenti una specifica
    preparazione ed a far
    maturare una spiccata
    sensibilità al fine della
    prevenzione e del contrasto
    alla corruzione ed agli
    altri reati connessi con le
    attività illecite e
    criminose di cui alla
    presente legge.
    Art. 5
    Misure a sostegno della cultura
    della legalità e della
    cittadinanza responsabile nel
    settore dell'educazione e
    dell'istruzione
    1. La Regione, in coerenza con
    quanto previsto dall'articolo 25
    della legge regionale 30 giugno
    2003, n. 12 (Norme per
    l'uguaglianza delle opportunità di
    accesso al sapere, per ognuno e
    per tutto l'arco della vita,
    attraverso il rafforzamento
    dell'istruzione e della formazione
    professionale, anche in
    integrazione tra loro), previa
    stipulazione di accordi ai sensi
    dell'articolo 3, promuove ed
    incentiva iniziative finalizzate
    al rafforzamento della cultura
    della legalità e concede
    contributi a favore di enti
    pubblici per:
    a) la realizzazione, con la
    collaborazione delle Istituzioni
    scolastiche autonome di ogni
    ordine e grado, di attività per
    attuare le finalità di cui alla
    presente legge, nonché per la
    realizzazione di attività di
    qualificazione e di aggiornamento
    del personale della scuola;
    b) la realizzazione, in
    collaborazione con le Università
    presenti nel territorio regionale,
    di attività per attuare le
    finalità di cui alla presente
    legge nonché la valorizzazione
    delle tesi di laurea inerenti ai
    temi della stessa;
    c) la promozione di iniziative
    finalizzate allo sviluppo della
    coscienza civile, costituzionale e
    democratica, alla lotta contro la
    cultura mafiosa, alla diffusione
    della cultura della legalità nella
    comunità regionale, in particolare
    fra i giovani.
    2. L'Ufficio di Presidenza
    dell'Assemblea legislativa
    concorre alle attività di cui al
    presente articolo mediante la
    concessione di patrocini e altri
    interventi con finalità
    divulgative.
    Art. 6
    Attività della polizia locale.
    Interventi formativi
    1. La Regione Emilia-Romagna, nel
    rispetto di quanto previsto dalla
    legge regionale n. 24 del 2003,
    valorizza il ruolo della polizia
    locale nell'attuazione delle
    politiche di prevenzione primaria
    e secondaria, anche attraverso gli
    accordi di cui all'articolo 3
    della presente legge.
    2. La Regione promuove,
    avvalendosi della Fondazione
    Scuola interregionale di Polizia
    locale di cui al Capo III bis
    della legge regionale n. 24 del
    2003, la formazione degli
    operatori di polizia locale, anche
    in maniera congiunta con gli
    operatori degli Enti locali, delle
    forze dell'ordine, nonché delle
    organizzazioni del volontariato e
    delle associazioni che svolgono
    attività di carattere sociale sui
    temi oggetto della presente legge.
    Art. 7
    Interventi per la prevenzione
    dell'usura e di altre fattispecie
    criminogene
    1. Nei confronti dei fenomeni
    connessi all'usura la Regione
    promuove specifiche azioni di tipo
    educativo e culturale volte a
    favorirne l'emersione, anche in
    collaborazione con le istituzioni
    e le associazioni economiche e
    sociali presenti nel territorio
    regionale.
    2. La Regione, nel rispetto delle
    discipline vigenti in materia
    sociale e sanitaria, prevede,
    nell'esercizio delle proprie
    competenze di programmazione,
    regolazione e indirizzo,
    interventi per prevenire le
    situazioni di disagio e di
    dipendenza connesse o derivanti da
    attività criminose di tipo
    organizzato e mafioso.
    TITOLO III Interventi di
    prevenzione terziaria
    Art. 8
    Azioni finalizzate al recupero dei
    beni confiscati
    1. La Regione attua la prevenzione
    terziaria attraverso:
    a) l'assistenza agli Enti locali
    assegnatari dei beni immobili
    sequestrati e confiscati alla
    criminalità organizzata e mafiosa
    ai sensi dell'articolo 2-undecies,
    comma 2, lettera b) della legge 31
    maggio 1965, n. 575 (Disposizioni
    contro le organizzazioni criminali
    di tipo mafioso, anche straniere);
    b) la concessione di contributi Emendamento n. 3 GRNella
    agli Enti locali di cui alla lettera b) del comma 1
    lettera a) per concorrere alla dell'art. 8 del progetto di
    realizzazione di interventi di legge dopo le parole <<agli
    restauro e risanamento Enti locali di cui alla
    conservativo, ristrutturazione lettera a)>> sono aggiunte
    edilizia, ripristino tipologico le parole <<e ai soggetti
    nonché arredo degli stessi al fine concessionari dei beni
    del recupero dei beni immobili stessi>>.
    loro assegnati;
    c) la concessione di contributi Emendamento n. 4 GRNella
    agli Enti locali di cui alla lettera c) del comma 1
    lettera a) per favorire il dell'art. 8 del progetto di
    riutilizzo in funzione sociale dei legge dopo le parole <<agli
    beni immobili sequestrati e Enti locali di cui alla
    confiscati alla criminalità lettera a)>> sono aggiunte
    organizzata e mafiosa, mediante la le parole <<e ai soggetti
    stipula di accordi di programma concessionari dei beni
    con i soggetti assegnatari. stessi>>.
    Art. 9
    Politiche a sostegno delle vittime
    1. La Regione, mediante specifici Emendamento n. 5 GRAl comma
    strumenti nell'ambito delle 1 dell'art. 9 del progetto
    proprie politiche sociali e di legge è aggiunto il
    sanitarie, nell'esercizio delle periodo: Gli interventi di
    proprie competenze di cui al presente comma sono
    programmazione, regolazione e realizzati anche mediante i
    indirizzo, prevede interventi a programmi di protezione di
    favore delle vittime di fenomeni cui all'articolo 12 della
    di violenza, di dipendenza, di legge regionale 24 marzo
    sfruttamento e di tratta connessi 2004, n. 5 (Norme per
    al crimine organizzato e mafioso. l'integrazione sociale dei
    cittadini stranieri
    immigrati. Modifiche alla
    L.R. 21 febbraio 1990, n. 14
    e alla L.R. 12 marzo 2003,
    n. 2) e i programmi di
    assistenza di cui
    all'articolo 13 della legge
    11 agosto 2003, n. 228
    (Misure contro la tratta di
    persone).
    2. La Fondazione
    emiliano-romagnola per le vittime
    dei reati di cui all'articolo 7
    della legge regionale n. 24 del
    2003 interviene a favore delle
    vittime dei reati del crimine
    organizzato e mafioso o di azione
    criminose messe in atto dalla
    mafia e dalla criminalità
    organizzata, sulla base dei
    presupposti, modalità e condizioni
    previste dal medesimo articolo.
    TITOLO IVDisposizioni generali
    Art. 10
    Strumenti per l'attuazione
    coordinata delle funzioni
    regionali. Cooperazione
    istituzionale
    1. La Giunta regionale promuove e
    coordina le iniziative di
    sensibilizzazione e di
    informazione della comunità
    regionale, gli interventi
    regionali di cui all'articolo 3 e
    le attività derivanti
    dall'attuazione dell'articolo 4
    della presente legge.
    2. La struttura regionale
    competente per le iniziative sui
    fenomeni connessi al crimine
    organizzato e mafioso:
    a) assicura la valorizzazione e il
    costante monitoraggio
    dell'attuazione coerente e
    coordinata delle iniziative di cui
    alla presente legge, comprese
    quelle di cui all'articolo 8, e ne
    rappresenta il punto di
    riferimento nei confronti dei
    cittadini e delle associazioni;
    b) esercita le funzioni di
    osservatorio sui fenomeni connessi
    al crimine organizzato e mafioso;
    a tal fine essa opera anche in
    collegamento con gli Enti locali e
    con gli osservatori locali di cui
    all'articolo 3, comma 1, lettera
    c);
    c) consulta le principali Emendamento n. 6 GRNella
    associazioni di cui all'articolo 4 lettera c) del comma 2
    della presente legge anche al fine dell'art. 10 del progetto di
    di acquisire indicazioni legge le parole <<consulta
    propositive e sulle migliori le principali associazioni>>
    pratiche. sono sostituite dalle parole
    <<mantiene un rapporto di
    costante consultazione con
    le principali
    associazioni>>.
    Emendamento n. 7 GRDopo la
    lettera c) del comma 2
    dell'art. 10 del progetto di
    legge è aggiunta la lettera:
    d) consulta le associazioni
    e i soggetti rappresentativi
    di cui agli articoli 4 bis e
    4 ter, comma 1, della
    presente legge.
    3. Nell'ambito delle finalità
    della presente legge, la Regione
    promuove, anche attraverso
    l'esercizio delle sue funzioni di
    coordinamento in materia di
    polizia locale e la Conferenza
    regionale prevista dall'articolo
    3, comma 3 della legge regionale
    n. 24 del 2003, la cooperazione
    con le Istituzioni dello Stato
    competenti per il contrasto alla
    criminalità organizzata e mafiosa.
    La Regione collabora con le
    Amministrazioni statali competenti
    nelle materie della giustizia e
    del contrasto alla criminalità,
    sulla base degli accordi di cui
    all'articolo 3, per la soluzione
    di specifiche problematiche che
    rendano opportuno l'intervento
    regionale.
    4. Le iniziative di
    sensibilizzazione e di
    informazione della comunità
    regionale sulle materie di cui
    alla presente legge sono svolte in
    raccordo tra la Giunta regionale e
    l'Ufficio di Presidenza
    dell'Assemblea legislativa.
    5. La Giunta regionale determina
    con proprio atto le modalità e i
    criteri per la concessione dei
    contributi connessi all'attuazione
    degli articoli 3, 4, comma 2, 5 e
    8.
    Emendamento n. 8 GRDopo
    l'articolo 10 del progetto
    di legge è aggiunto il
    seguente: Art. 10
    bisCostituzione in giudizio
    1. La Giunta regionale,
    nell'ambito delle attività
    ad essa spettanti ai sensi
    dell'articolo 46, comma 2,
    lettera i) dello Statuto
    regionale, valuta l'adozione
    di misure legali volte alla
    tutela dei diritti e degli
    interessi lesi dalla
    criminalità organizzata e
    mafiosa, ivi compresa la
    costituzione in giudizio nei
    relativi processi.
    Art. 11
    Giornata regionale della memoria e
    dell'impegno in ricordo delle
    vittime delle mafie e per la
    promozione della cittadinanza
    responsabile
    1. In memoria delle vittime della
    criminalità organizzata e mafiosa,
    la Regione istituisce la Giornata
    regionale della memoria e
    dell'impegno in ricordo delle
    vittime delle mafie e per la
    promozione della cittadinanza
    responsabile , da celebrarsi ogni
    anno il ventuno di marzo al fine
    di promuovere l'educazione,
    l'informazione e la
    sensibilizzazione in materia di
    legalità su tutto il territorio.
    Art. 12
    Centro di documentazione
    1. La Giunta regionale e l'Ufficio
    di Presidenza dell'Assemblea
    legislativa, d'intesa fra loro,
    costituiscono un centro di
    documentazione, aperto alla
    fruizione dei cittadini, sui
    fenomeni connessi al crimine
    organizzato e mafioso, con
    specifico riguardo al territorio
    regionale, al fine di favorire
    iniziative di carattere culturale,
    per la raccolta di materiali e per
    la diffusione di conoscenze in
    materia.
    TITOLO VDisposizioni finali e
    finanziarie
    Art. 13
    Partecipazione all'associazione
    Avviso pubblico
    1. La Regione Emilia-Romagna, ai
    sensi dell'articolo 64, comma 3,
    dello Statuto regionale, è
    autorizzata a partecipare
    all'associazione denominata
    Avviso pubblico .
    2. L'associazione Avviso
    pubblico è un'organizzazione a
    carattere associativo, liberamente
    costituita da Enti locali e
    Regioni per promuovere azioni di
    prevenzione e contrasto
    all'infiltrazione mafiosa nel
    governo degli Enti locali ed
    iniziative di formazione civile
    contro le mafie.
    3. La partecipazione della Regione
    all'associazione Avviso pubblico
    è subordinata alle seguenti
    condizioni:
    a) che l'associazione non persegua
    fini di lucro;
    b) che lo statuto sia informato ai
    principi democratici dello Statuto
    della Regione Emilia-Romagna.
    4. La Regione aderisce
    all'associazione Avviso pubblico
    con una quota di iscrizione
    annuale il cui importo viene
    determinato ai sensi dello statuto
    dell'associazione stessa e
    nell'ambito delle disponibilità
    annualmente autorizzate dalla
    legge di bilancio.
    5. Il Presidente della Regione, o
    un suo delegato, è autorizzato a
    compiere tutti gli atti necessari
    al fine di perfezionare la
    partecipazione ad Avviso
    pubblico e ad esercitare tutti i
    diritti inerenti alla qualità di
    associato.
    Proposta di emendamento
    della Commissione VI
    Art. 14 Art. 14
    Clausola valutativa Clausola valutativa
    1. L'Assemblea legislativa 1. L'Assemblea legislativa
    esercita il controllo esercita il controllo
    sull'attuazione della presente sull'attuazione della
    legge e sui risultati da essa presente legge e valuta i
    conseguiti nel favorire nel risultati conseguiti nel
    territorio regionale la favorire nel territorio
    prevenzione del crimine regionale la prevenzione del
    organizzato e mafioso e nella crimine organizzato e
    promozione della cultura della mafioso e nella promozione
    legalità e della cittadinanza della cultura della legalità
    responsabile. e della cittadinanza
    responsabile.
    2. A tal fine ogni due anni la 2. A tal fine ogni due anni
    Giunta regionale presenta alla la Giunta regionale presenta
    competente Commissione legislativa alla competente Commissione
    una relazione che fornisce assembleare una relazione
    informazioni sui seguenti aspetti: che fornisce informazioni
    sui seguenti aspetti:
    a) il quadro degli interventi e a) l'evoluzione dei fenomeni
    delle iniziative di prevenzione di illegalità collegati alla
    primaria, secondaria e terziaria criminalità organizzata di
    posti in essere, coordinati e tipo mafioso nelle sue
    finanziati dalla Regione ai sensi diverse articolazioni
    della presente legge; rilevata nel territorio
    regionale, anche in
    relazione alla situazione
    nazionale;
    b) l'ammontare delle risorse e la b) gli interventi e le
    loro ripartizione per il iniziative posti in essere,
    finanziamento delle iniziative e coordinati e finanziati
    degli interventi previsti dalla dalla Regione ai sensi della
    legge nonché le modalità di presente legge
    selezione dei soggetti privati evidenziandone i risultati
    coinvolti; ottenuti;
    c) i dati raccolti ed elaborati c) l'ammontare delle risorse
    sui fenomeni di illegalità e la loro ripartizione per
    collegati alla criminalità il finanziamento delle
    organizzata di tipo mafioso nelle iniziative e degli
    sue diverse articolazioni, interventi previsti dalla
    rilevati nel territorio regionale. legge nonché le modalità di
    selezione dei soggetti
    privati coinvolti.
    3. Le competenti strutture
    di Assemblea e Giunta si
    raccordano per la migliore
    valutazione della presente
    legge.
    4. La Regione può promuovere
    forme di valutazione
    partecipata coinvolgendo
    cittadini e soggetti
    attuatori degli interventi
    previsti.
    Art. 15
    Norma finanziaria
    1. Agli oneri derivanti
    dall'attuazione della presente
    legge, per l'esercizio 2011, la
    Regione fa fronte con i fondi
    annualmente stanziati nelle unità
    previsionali di base e relativi
    capitoli del bilancio regionale
    con riferimento alle leggi di
    spesa settoriali vigenti, e con
    l'istituzione di appositi capitoli
    nella parte spesa del bilancio
    regionale, mediante l'utilizzo dei
    fondi a tale scopo specifico
    accantonati, a norma di quanto
    disposto dall'articolo 10 della
    legge regionale 23 dicembre 2010,
    n. 15 (Bilancio di previsione
    della Regione Emilia-Romagna per
    l'esercizio finanziario 2011 e
    bilancio pluriennale 2011-2013),
    nell'ambito delle seguenti unità
    previsionali di base:
    a) 1.7.2.2.29100, al capitolo
    86350, Fondo speciale per far
    fronte agli oneri derivanti da
    provvedimenti legislativi
    regionali in corso di approvazione
    - spese correnti , elenco n. 2 del
    bilancio regionale per l'esercizio
    2011;
    b) 1.7.2.3.29150, al capitolo
    86500, Fondo speciale per far
    fronte agli oneri derivanti da
    provvedimenti legislativi
    regionali in corso di approvazione
    - spese d'investimento , elenco n.
    5 del bilancio regionale per
    l'esercizio 2011.
    2. Per gli esercizi successivi al
    2011, la Regione fa fronte con i
    fondi annualmente stanziati nelle
    unità previsionali di base e
    relativi capitoli del bilancio
    regionale, anche con riferimento
    alle leggi di spesa settoriali
    vigenti, che verranno dotati della
    necessaria disponibilità ai sensi
    di quanto disposto dall'articolo
    37 dalla legge regionale 15
    novembre 2001, n. 40 (Ordinamento
    contabile della Regione
    Emilia-Romagna, abrogazione della
    L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della
    L.R. 27 marzo 1972, n. 4).
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