Testo
Verbale n. 11
Seduta del 19 aprile 2011
Il giorno 19 aprile 2011 alle ore 14.30 si è riunita presso
la sede dell'Assemblea Legislativa in Bologna Viale A. Moro
n. 50, la Commissione Bilancio Affari generali ed
istituzionali, convocata con nota prot. n. 12368 del 14
aprile 2011.
Partecipano alla seduta i Consiglieri:
Cognome e Qualifica Gruppo Voto
nome
LOMBARDI Presidente PDL - Popolo 5 presente
Marco della Libertà
FILIPPI Vicepresidente PDL - Popolo 1 presente
Fabio della Libertà
VECCHI Vicepresidente Partito 4 presente
Luciano Democratico
BARBATI Componente Italia dei Valori - 4 assente
Liana Lista Di Pietro
BIGNAMI Componente PDL - Popolo 3 assente
Galeazzo della Libertà
BONACCINI Componente Partito Democratico 2 assente
Stefano
DEFRANCESCHI Componente Movimento 5 Stelle 2 presente
Andrea Beppegrillo.it
FERRARI Componente Partito Democratico 2 presente
Gabriele
MANFREDINI Componente Lega Nord Padania 4 assente
Mauro Emilia e Romagna
MAZZOTTI Componente Partito Democratico 2 presente
Mario
MEO Componente Sinistra Ecologia 2 presente
Gabriella Libertà - Idee Verdi
MONARI Componente Partito Democratico 3 presente
Marco
MONTANARI Componente Partito Democratico 2 presente
Roberto
MONTANI Componente Partito Democratico 2 assente
Daniela
MORICONI Componente Partito Democratico 2 presente
Rita
MUMOLO Componente Partito Democratico 2 presente
Antonio
NOE' Componente UDC - Unione di 1 assente
Silvia Centro
PARIANI Componente Partito Democratico 3 presente
Anna
POLLASTRI Componente PDL - Popolo 2 presente
Andrea della Libertà
SCONCIAFORNI Componente Federazione 2 assente
Roberto della Sinistra
Il consigliere Tiziano ALESSANDRINI sostituisce la
consigliera Montani, il consigliere Stefano CAVALLI
sostituisce il consigliere Manfredini e il consigliere
Giovanni FAVIA sostituisce per parte della seduta il
consigliere Defranceschi.
E' presente la Vicepresidente e assessore alle Finanze,
Europa, cooperazione con il sistema delle autonomie,
valorizzazione della montagna, regolazione dei servizi
pubblici locali, semplificazione e trasparenza, politiche per
la sicurezza Simonetta SALIERA
Hanno partecipato ai lavori della Commissione: Ricciardelli
(Resp. Serv. Affari legislativi e qualità dei processi
normativi), Lipparini e Paolozzi (Serv. Affari legislativi e
qualità dei processi normativi), Albertazzi (Serv. Politiche
per la sicurezza e della polizia locale), Scandaletti (Serv.
informazione A.L.) e Veronese (Resp. Serv. Coordinamento
commissioni assembleari)
Presiede la seduta: Marco LOMBARDI
Assiste la Segretaria: Claudia Cattoli
Resocontista: Laura Sanvitale
Il presidente LOMBARDI dichiara aperta la seduta.
Sono presenti i consiglieri Alessandrini, Cavalli,
Defranceschi, Favia, Ferrari, Filippi, Meo, Montanari,
Moriconi, Mumolo, Pariani,Pollastri e Vecchi.
- Approvazione del verbale n. 8 del 2011
La Commissione approva all'unanimità dei presenti il verbale
n. 8 del 2011, relativo alla seduta del 5 aprile 2011.
Esame abbinato dei progetti di legge:
1117 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: Misure
per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a
favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso,
nonché per la promozione della cultura della legalità e della
cittadinanza responsabile (delibera di Giunta n. 259 del 28
02 11) TESTO BASE
e
1078 - Progetto di legge d'iniziativa dei consiglieri Favia
e Defranceschi Norme per la prevenzione e il contrasto dei
fenomeni mafiosi, criminali, illegali e per la promozione
dell'educazione alla legalità (18 02 11)
Il presidente LOMBARDI richiama le audizioni svolte dalla
Commissione nelle sedute del 12 e 18 aprile scorso e il
parere espresso per quanto di competenza dalla VI
Commissione, che ha proposto una modifica dell'articolo
dedicato alla clausola valutativa.
Cede quindi la parola al consigliere relatore per una sintesi
dei contenuti e del dibattito svolto e quindi alla
vicepresidente della Giunta per l'illustrazione degli
emendamenti presentati e già inviati ai componenti. A questi
si aggiunge un emendamento modificativo dell'art. 4
presentato dal consigliere Pollastri e distribuito in inizio
di seduta.
Il consigliere MUMOLO ricorda che il progetto di legge pone
in essere misure atte a contenere l'infiltrazione mafiosa nel
territorio regionale che, pur essendo di per sé sano, non è
indenne da rischi di infiltrazione ed è appetibile dalle
varie mafie anche di altri Paesi che hanno interesse ad
investire in Emilia-Romagna.
Il percorso del provvedimento legislativo è stato molto
partecipato e caratterizzato da due audizioni, poiché,
sebbene l'esecutivo avesse già ascoltato, al momento della
predisposizione del testo, le voci di vari settori
interessati quali sindacati, associazioni, imprese e
magistratura, la Commissione ha concordato, sulla base della
propria proposta procedurale, di consultare in maniera più
allargata possibile la società civile per acquisire ulteriori
osservazioni e proposte.
Una prima audizione ha visto l'intervento delle Istituzioni,
con la partecipazione del Procuratore nazionale antimafia
dott. Cisterna, l'ABI, l'Ufficio scolastico regionale, gli
Ordini e Collegi professionali presenti attraverso il
Comitato unitario professioni. Nella seconda audizione sono
intervenute le associazioni di volontariato quali Libera e
Avviso pubblico , le organizzazioni sindacali, le categorie
economiche ed i sindacati delle Forze di polizia; ben 14
rappresentanti sono intervenuti in quest'ultima seduta e la
Commissione ha potuto raccogliere le varie sollecitazioni
emerse dal dibattito.
Illustra poi gli elementi fondamentali del progetto di legge,
la cui finalità è la riaffermazione della cultura della
legalità, con la previsione concreta, a partire dall'art. 1,
del rapporto con le scuole di ogni ordine e grado, il che
significa principio di non convivenza. Qualcuno ha detto che
con le mafie si deve convivere, invece a suo parere con le
mafie non si deve convivere, ma occorre combattere. Le
infiltrazioni mafiose sono come una goccia di inchiostro che
cade sopra un foglio di carta assorbente e man mano si
allarga. L'infiltrazione fa in modo che l'economia locale
cominci a perdere capacità produttiva, gli appalti si vincano
al massimo del ribasso e le ditte sane del territorio inizino
a perdere gli appalti, comincino a chiudere e avanzi la
disoccupazione. Questo è quello che succede quando c'è
infiltrazione mafiosa.
Con il progetto di legge in discussione la Regione vuole fare
in modo che quel foglio di carta sia impermeabile, che quella
goccia scivoli sulla carta, vuole operare in modo che
l'Emilia-Romagna sia una terra il più possibile inospitale
alle infiltrazioni mafiose, per quelli che sono i mezzi
regionali. Ricorda il percorso già avviato con la legge
regionale n. 11 del 2010 che regola gli appalti pubblici e
ancora con la 24 del 1993 sulla promozione del sistema
regionale di sicurezza.
Ribadisce i punti qualificanti del monitoraggio e della
prevenzione e gli strumenti e le attività indicate nella
normativa per sviluppare questi temi.
Innanzitutto l'Osservatorio regionale, interno
all'amministrazione, che serve a raccogliere in maniera
sistematica dati ed elementi di conoscenza, incrementando
l'attività di studio dei fenomeni di infiltrazione mafiosa in
campo economico e del lavoro, con particolare attenzione al
fenomeno dell'usura. L'intento è quello di creare un
coordinamento che metta in rete le diverse esperienze
positive degli Enti locali, gli osservatori già esistenti e
le altre banche dati che soggetti istituzionali ed enti già
possiedono nel territorio regionale (come ad esempio le
Direzioni regionali del lavoro, ASL, INAIL, INPS, sindacati,
associazioni economiche, Agenzia delle entrate), al fine di
incrociare le informazioni e verificare dove si formano i
fenomeni di infiltrazione. E' inoltre previsto un centro di
documentazione, ufficio interno alla Giunta e all'Ufficio di
presidenza dell'Assemblea legislativa, aperto ai cittadini,
come luogo dove raccogliere materiale e conoscenze.
Di particolare rilievo poi è l'attività di promozione, il
percorso di sensibilizzazione al fenomeno dell'infiltrazione
mafiosa e di educazione alla legalità da realizzarsi nelle
scuole di ogni ordine e grado. Viene istituita una giornata
regionale della memoria e dell'impegno, il 21 marzo di
ciascun anno, con la previsione di un piccolo fondo per i
progetti che le scuole ed i Comuni vorranno realizzare per la
giornata dedicata (art. 11). Si prevede altresì l'adesione
all'Associazione Avviso pubblico costituita da Enti locali
per il contrasto alle mafie.
L'altro punto fondamentale è la velocizzazione delle
procedure per l'assegnazione dei beni sequestrati. E' noto
che mentre i grandi Comuni, dotati di uffici legali e
strutture adeguate, riescono in tempi brevi e ragionevoli a
gestire ed assegnare i beni confiscati, i piccoli Comuni che
ne sono privi si trovano in maggiore difficoltà. La
restituzione in tempi brevi alla collettività dei beni
confiscati è un segnale politico importantissimo, che va
perseguito. Immaginare che vi sia in Regione un ufficio dove
competenze e capacità sono messe al servizio dei sindaci
degli enti che hanno ottenuto l'assegnazione dei beni
confiscati e devono riutilizzarli, diventa un elemento molto
importante, qualificante e concreto. Fortunatamente
l'Emilia-Romagna non è ancora in una situazione in cui le
mafie controllano il territorio regionale, tuttavia far
vedere ai cittadini che quei beni arrivano velocemente e
direttamente alla collettività è un segnale politico di
notevole importanza. E la finanziaria regionale per il 2011
ha stanziato fondi per un milione di euro finalizzati proprio
a questi interventi.
Il progetto di legge prevede altresì rapporti stabili con il
volontariato (articoli 4 e 10), con i sindacati, le
associazioni dei datori di lavoro e le professioni,
raccogliendo una richiesta formulata nel corso delle
audizioni. La normativa contempla inoltre la prevenzione ed
il contrasto dei reati di stampo mafioso anche in materia
ambientale, con l'integrazione dell'articolo 4 bis. Sono
infine previste la formazione della polizia locale, la
prevenzione del fenomeno dell'usura attraverso azioni
educative e culturali, il sostegno alle vittime di reati di
natura mafiosa o commessi dalla criminalità organizzata
attraverso la Fondazione regionale per le vittime dei reati
già operante e istituita con la l.r. n. 24 del 2003.
In particolare, si sofferma sulla clausola valutativa (art.
14) e sulla proposta di modifica scaturita dall'esame svolto
in sede consultiva dalla VI Commissione. Ogni due anni la
Giunta deve relazionare alla I Commissione sugli effetti che
la legge regionale ha prodotto, in termini di risultati e
modalità di attuazione.
Il parere consultivo ha modificato come segue l'ordine delle
lettere del comma 2:
a) l'evoluzione dei fenomeni di illegalità collegati alla
criminalità organizzata di tipo mafioso nelle sue diverse
articolazioni rilevata nel territorio regionale, anche in
relazione alla situazione nazionale;
b) gli interventi e le iniziative posti in essere,
coordinati e finanziati dalla Regione ai sensi della presente
legge evidenziandone i risultati ottenuti;
c) l'ammontare delle risorse e la loro ripartizione per il
finanziamento delle iniziative e degli interventi previsti
dalla legge nonché le modalità di selezione dei soggetti
privati coinvolti.
Ed ha aggiunto i commi 3 e 4 del seguente tenore:
3. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si
raccordano per la migliore valutazione della presente legge.
4. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata
coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi
previsti.
Entra il consigliere Monari.
La vicepresidente SALIERA illustra gli emendamenti presentati
dalla Giunta regionale, raccogliendo alcune osservazioni
emerse nel corso delle audizioni, che hanno registrato una
grande partecipazione e manifestazione di interesse da parte
della società regionale.
Dopo aver osservato che già nel testo presentato inizialmente
lo strumento principale era costituito dall'accordo e
dall'intesa, con gli emendamenti ne è stato meglio rafforzato
ed esplicitato il peso e la rilevanza. E in tal senso si
pongono sia l'art. 4 bis che l'art. 4 ter, come pure
l'emendamento a firma del consigliere Pollastri che insiste
sull'art. 4, mentre invece la Giunta ha preferito articolare
e precisare la modifica in due norme distinte. La prima (art.
4 bis) riguarda gli interventi per la prevenzione ed il
contrasto in materia ambientale. Nelle audizioni infatti si è
rilevato come il settore ambientale sia uno dei maggiormente
e drammaticamente colpiti dai sistemi mafiosi (c.d.
ecomafie). La Regione opera già per alcuni aspetti in
collaborazione con le autorità dello Stato (NOE, guardie
forestali, ecc.) tramite accordi e convenzioni non solo con
strutture delle amministrazioni nazionali, ma anche con
associazioni di imprese, organizzazioni sindacali,
associazioni di volontariato e ambientaliste per gli
adempimenti di competenza e lo scambio di informazioni.
Nell'art. 4 ter invece è coinvolto tutto il mondo delle
imprese, della cooperazione, del lavoro e delle professioni,
così da entrare a pieno titolo nel sistema di rete, sia per
quanto riguarda la progettualità che la formazione, specie
quella educativa nelle scuole e per la polizia locale. Si
tratta della risposta alla richiesta formulata nel corso
delle consultazioni sull'esigenza di informazioni, di saper
leggere sul territorio cosa succede anche fra le imprese
emiliano-romagnole. In particolare, poi, al comma 2
dell'articolo 4 ter è stata inserita la formazione rivolta
anche ai dipendenti del sistema-regione inteso in senso
ampio, come enti locali e regionali, in una rete connessa di
sistema, appunto, perché la formazione è molto importante, ad
esempio per i piccoli Comuni.
Altri due emendamenti riguardano le azioni finalizzate al
recupero dei beni confiscati (lettere b) e c) del comma 1
dell'art. 8), dove, quanto ai destinatari dei contribuiti,
oltre gli enti locali sono stati aggiunti i soggetti
concessionari dei beni stessi.
All'art. 9 poi (politiche a sostegno delle vittime) si è
colta un'integrazione destinata a creare sinergie tra diversi
settori, comprese alcune misure contro la tratta delle
persone.
All'art. 10, istitutivo dell'Osservatorio, vengono meglio
dichiarate le funzioni e la consultazione con le
associazioni, nonché il costante rapporto di scambio e
confronto. Quindi l'Osservatorio non solo è il punto di
riferimento nella raccolta passiva di dati, ma anche il punto
di riferimento in termini propositivi, dopo che ha lavorato e
si è consultato con le associazioni che hanno come obiettivo
principale il tema del contrasto alla mafia;
contemporaneamente consulta e interagisce nella
progettazione, per creare poi possibilità e proposte di rete
con tutto il sistema organizzato del territorio.
Infine, all'art. 10 bis è introdotta la possibilità di
costituirsi parte civile in giudizio nei processi di mafia.
Esce la consigliera Meo.
Il consigliere POLLASTRI condivide l'attenzione e l'interesse
ai temi e all'iter del progetto di legge, sul quale si
dichiara favorevole anche a nome del proprio gruppo politico
per le misure, pur nella diversificazione dell'efficacia, a
contrasto della criminalità organizzata. La competenza
dell'ordine pubblico in senso stretto non è infatti
propriamente regionale, nelle deleghe date al Governo dalla
legge 136 del 2010 in materia di contrasto alla mafia e nei
principi e nelle disposizioni dei provvedimenti legislativi
nazionali vi sono una forza ed un valore molto più cogenti e
superiori. Ma, osserva, ben venga anche questo sforzo della
Regione, affinché si promuova la cultura della legalità, come
ha illustrato il consigliere relatore.
Formula quindi alcune domande (fermo restando che ogni misura
a contrasto della criminalità è utile) per sapere in
particolare, dall'entrata in vigore della legge regionale n.
24 del 2003 di riforma della Polizia locale, quali siano
state le azioni e quali gli esiti, e soprattutto in
riferimento alle vittime dei reati, quante di esse siano
state risarcite. E ancora, quante volte la conferenza
regionale si è riunita da allora e con quali effetti.
Sull'art. 10, relativo alla concessione dei contributi,
chiede che l'amministrazione riferisca con chiarezza sulle
modalità e sul quantum. In merito all'art. 12, inerente il
centro di documentazione, chiede conferma che esso verrà
istituito senza oneri aggiuntivi con personale regionale.
Quanto alla clausola valutativa, ritiene importante fare un
monitoraggio molto concreto. Chiede inoltre chiarimenti
sull'art. 4, dove all'inizio si parla di convenzioni e
successivamente di collaborazioni.
Preannuncia il proprio voto favorevole e, analizzando anche
il testo dei consiglieri del Movimento 5 Stelle che segue il
testo base, osserva che vi sono spunti interessanti anche in
quest'ultimo riguardo ad alcuni passaggi sui flussi
finanziari. Auspica che i cittadini emiliano-romagnoli
abbiano nel concreto una ricaduta positiva dalla normativa in
discussione e che l'opinione pubblica possa trarre un
beneficio diretto.
Esce il consigliere Cavalli.
Il consigliere FERRARI giudica positivamente il lavoro
compiuto da Giunta e relatore e aggiunge che di questa legge
c'è molto bisogno in quanto la regione Emilia-Romagna non è
indenne dalla criminalità. E il problema è di non essere in
grado di cogliere i segnali (che arrivano in modo subdolo)
con i quali la malavita riesce ad insinuarsi nei territori e
nei gangli produttivi. A suo parere le Polizie provinciali e
municipali possono in tal senso costituire un valore aggiunto
per gli interventi volti ad aiutare le Forze di polizia
ordinaria a compiere sempre meglio il proprio di lavoro.
Ribadisce che le Polizie locali, conoscendo bene il
territorio ed avendo con quest'ultimo rapporti stretti e
continuativi, hanno una comprensione approfondita di ciò che
succede nel territorio stesso e possono cogliere con più
immediatezza i vari segnali (se ad esempio una presenza
estranea può dire nulla ad un carabiniere o ad un poliziotto,
certamente può dire tanto ad un agente di polizia
municipale). Pertanto, laddove all'art. 6 si parla del ruolo
della polizia municipale e provinciale, ben venga l'attività
formativa della scuola di formazione, anche con attività
integrate.
Ritiene che un ruolo di coordinamento più forte della Regione
possa giovare, con un coordinamento più stretto anche a
livello provinciale tra polizia provinciale e polizie
municipali, e con una maggior presenza al tavolo prefettizio
di coordinamento delle Forze di polizia. Questo strumento
tecnico, collegato al livello politico strategico, potrebbe
essere un elemento di ausilio notevole, sebbene non
sufficiente perché i recenti episodi di cronaca fanno dire
che non si possono dormire sonni tranquilli anche se non si
rientra in zone particolarmente a rischio; è già successo in
territori vicini all'Emilia-Romagna, come ad esempio la
Lombardia e non solo, dove poi quando ci si è svegliati la
risposta si è rivelata tardiva. Ribadisce che l'iniziativa
della legge regionale è ottima, utili gli interventi della
cultura anticriminalità ed opportuno il rafforzamento delle
risposte operative nell'ambito delle competenze di Regione ed
Enti locali.
La vicepresidente SALIERA condivide le osservazioni
formulate. La discussione svolta ha sottolineato la
connessione tra il sistema di prevenzione ed il sistema di
contrasto. Il progetto di legge si regge sulla prevenzione,
ma cerca anche di creare sinergie utili ai due sistemi, senza
che nessuno di essi travalichi le rispettive competenze.
Ribadisce l'apprezzamento per il lavoro svolto dalla
Commissione e per la partecipazione alle audizioni.
Dichiara che la Regione con la l.r. n. 24 del 2003 è riuscita
a raccordare il sistema regionale ed il sistema degli Enti
locali sui temi della sicurezza e del controllo del
territorio. In tutti questi anni infatti con risultati
tangibili Enti locali, Province e Regione hanno potuto
affrontare insieme situazioni di degrado e di percezione di
insicurezza, migliorare stabilmente le Polizie locali dal
punto di vista della formazione, ma anche dell'organizzazione
e delle possibilità in termini di mezzi e strumentazione
(auto, sistemi informatizzati, Polizia municipale in forma
associata). Il merito è dello strumento legislativo che ha
aperto questi potenziali, e l'operatività della l.r. 24 non è
ancora esaurita. L'aggregazione dei Corpi di Polizia
municipale vede presenti 180 Corpi di Polizia municipali su
348 Comuni, che fanno sì che questi 348 Comuni siano coperti
da un servizio migliore rispetto al passato, che riescano a
fare tipologie di controllo che, se atomizzati, non
riuscirebbero a fare, maggiore formazione e maggiore
competenza.
Il progetto di legge in discussione pone un ulteriore
tassello: si forma la Polizia locale nelle proprie competenze
amministrative e la si forma nella possibilità di
intercettare una serie di dati da mettere a disposizione non
solo dell'Osservatorio regionale, ma anche e soprattutto
delle Forze che operano per il contrasto al crimine, poichè
la Polizia municipale conosce il territorio e può essere il
punto di riferimento per comprendere cosa vi succede.
Quindi la l.r. 24 è un'ottima legge di base, grazie alla
quale esiste già il coordinamento ed il raccordo delle
Polizie locali. Con la normativa proposta si offre una
specificità ulteriore, affrontando un problema che esiste,
non è radicato e strutturato come al Sud dove fa parte
integrante di una società che si muove dentro il sistema
mafioso, ma per non arrivare a quello stato di fatto, occorre
agire su istituzioni, tessuto economico, associazioni,
sensibilità per non pensare di essere esenti. Conclude
sottolineando l'opportunità di una formazione congiunta di
Polizia locale e Polizia di Stato e di una collaborazione con
le Università, che hanno espresso la volontà di stare in rete
sui temi della ricerca.
Il consigliere FAVIA rileva che nell'intervento della
vicepresidente non vi è alcun cenno al progetto di legge di
iniziativa del Movimento 5 Stelle. Avrebbe auspicato, anziché
la scelta del testo base dell'esecutivo, di pervenire
all'elaborazione di un testo unificato. Chiede un giudizio
sulla normativa di cui è primo firmatario.
La vicepresidente SALIERA osserva che il progetto di legge
del Movimento 5 Stelle ha molti aspetti in comune con quello
della Giunta regionale, con i medesimi principi ispiratori,
pur articolati in modo diverso. Tuttavia vi è una rilevante
differenza di fondo, perché il testo dell'esecutivo dettaglia
poco, per lasciare la massima possibilità agli accordi e
rapporti successivi con le reti di individuare le modalità di
intervento e le progettualità. Troppo dettaglio (come nella
proposta dei consiglieri Favia e Defranceschi) può finire per
diventare una sorta di morsa.
Ritiene inoltre che i prossimi due anni saranno un banco di
prova dove valutare, precisare e migliorare questa legge o
altre leggi di settore, in quanto man mano si faranno
progettualità o si affronteranno i vari aspetti, di volta in
volta si approfondiranno le riflessioni successive.
Il presidente LOMBARDI dichiara conclusa la discussione
generale e invita la Commissione a procedere all'esame degli
articoli e degli emendamenti sulla base del documento di
lavoro predisposto dalla segreteria della Commissione e
distribuito in inizio di seduta (v. allegato).
Articoli da 1 a 3
Con distinte votazioni di identico contenuto, la Commissione
esprime parere favorevole con 30 voti a favore (PD, PDL,
M5S), nessun contrario o astenuto su ciascun articolo.
Art. 4
Emendamento n. 1 del consigliere Pollastri così formulato:
All'art. 4 del pdl ogg.1117, al termine del penultimo
capoverso, dopo le parole criminalità organizzata e mafiosa
è aggiunta la seguente frase:
e con le Associazioni di rappresentanza delle imprese del
terziario (commercio, servizi e turismo) maggiormente
rappresentative a livello regionale.
La Commissione con 20 voti contrari (PD), 10 a favore (PDL,
M5S), nessun astenuto esprime parere contrario
all'emendamento suddetto.
La Commissione esprime parere favorevole con 30 voti a favore
(PD, PDL, M5S), nessun contrario o astenuto all'articolo 4.
Art. 4 bis e 4 ter - Emendamenti n. 1 e 2 della Giunta
regionale
Con distinte votazioni di identico contenuto, la Commissione
esprime parere favorevole con 30 voti a favore (PD, PDL,
M5S), nessun contrario o astenuto su ciascun nuovo articolo.
Articoli da 5 a 7
Con distinte votazioni di identico contenuto, la Commissione
esprime parere favorevole con 30 voti a favore (PD, PDL,
M5S), nessun contrario o astenuto su ciascun articolo.
Art. 8 - Emendamenti n. 3 e 4 della Giunta regionale
Con distinte votazioni di identico contenuto, la Commissione
esprime parere favorevole con 30 voti a favore (PD, PDL,
M5S), nessun contrario o astenuto su ciascun emendamento e
sull'articolo 8 così modificato.
Art. 9 - Emendamento n. 5 della Giunta regionale
Con distinte votazioni di identico contenuto, la Commissione
esprime parere favorevole con 30 voti a favore (PD, PDL,
M5S), nessun contrario o astenuto sull'emendamento suddetto e
sull'articolo 9 così modificato.
Entra il consigliere Mazzotti.
Art. 10 - Emendamenti n. 6 e 7 della Giunta regionale
Con distinte votazioni di identico contenuto, la Commissione
esprime parere favorevole con 32 voti a favore (PD, PDL,
M5S), nessun contrario o astenuto su ciascun emendamento e
sull'articolo 10 così modificato.
Art. 10 bis - Emendamento n. 8 della Giunta regionale
La Commissione esprime parere favorevole con 32 voti a favore
(PD, PDL, M5S), nessun contrario o astenuto al nuovo
articolo.
Articoli da 11 a 13
Con distinte votazioni di identico contenuto, la Commissione
esprime parere favorevole con 32 voti a favore (PD, PDL,
M5S), nessun contrario o astenuto su ciascun articolo.
Art. 14 - Proposta di emendamento della VI Commissione
La Commissione esprime parere favorevole con 32 voti a favore
(PD, PDL, M5S), nessun contrario o astenuto all'articolo così
sostituito.
Art. 15
La Commissione esprime parere favorevole con 32 voti a favore
(PD, PDL, M5S), nessun contrario o astenuto all'articolo
suddetto.
La seduta termina alle ore 16,00.
Approvato nella seduta del 18 maggio 2011.
La Segretaria Il Presidente
Claudia Cattoli Marco Lombardi
Allegato n. 1 al verbale 11/2011
Esame abbinato dei progetti di legge:
1117 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: Misure
per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a
favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso,
nonché per la promozione della cultura della legalità e della
cittadinanza responsabile (delibera di Giunta n. 259 del 28
02 11) TESTO BASE
e
1078 - Progetto di legge d'iniziativa dei consiglieri Favia
e Defranceschi Norme per la prevenzione e il contrasto dei
fenomeni mafiosi, criminali, illegali e per la promozione
dell'educazione alla legalità (18 02 11)
Relatore consigliere Antonio Mumolo
DOCUMENTO DI LAVORO
con l'indicazione degli emendamenti presentati
MISURE PER L'ATTUAZIONE COORDINATA DELLE POLITICHE REGIONALI
A FAVORE DELLA PREVENZIONE DEL CRIMINE ORGANIZZATO E MAFIOSO,
NONCHÈ PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITÀ E DELLA
CITTADINANZA RESPONSABILE
INDICE
TITOLO I - Disposizioni generali
Art. 1 - Finalità e oggetto
Art. 2 - Definizioni
TITOLO II - Interventi di prevenzione primaria e secondaria
Art. 3 - Accordi con enti pubblici
Art. 4 - Rapporti con il volontariato e l'associazionismo
Art. 4 bis Interventi per la prevenzione e il contrasto in
materia ambientale
Art. 4 ter Interventi nei settori economici e nelle pubbliche
amministrazioni regionali e locali
Art. 5 - Misure a sostegno della cultura della legalità e
della cittadinanza responsabile nel settore dell'educazione e
dell'istruzione
Art. 6 - Attività della polizia locale. Interventi formativi
Art. 7 - Interventi per la prevenzione dell'usura e di altre
fattispecie criminogene
TITOLO III - Interventi di prevenzione terziaria
Art. 8 - Azioni finalizzate al recupero dei beni confiscati
Art. 9 - Politiche a sostegno delle vittime
TITOLO IV - Disposizioni generali
Art. 10- Strumenti per l'attuazione coordinata delle funzioni
regionali. Cooperazione istituzionale
Art. 10 bis Costituzione in giudizio
Art. 11- Giornata regionale della memoria e dell'impegno in
ricordo delle vittime delle mafie e per la promozione della
cittadinanza responsabile
Art. 12- Centro di documentazione
TITOLO V - Disposizioni finali e finanziarie
Art. 13- Partecipazione all'associazione Avviso pubblico
Art. 14- Clausola valutativa
Art. 15- Norma finanziaria
TITOLO IDisposizioni generali
Art. 1
Finalità e oggetto
1. La Regione Emilia-Romagna, in
armonia con i principi
costituzionali e nel rispetto
delle competenze dello Stato,
concorre allo sviluppo
dell'ordinata e civile convivenza
della comunità regionale, della
cultura della legalità e della
cittadinanza responsabile
attraverso la promozione degli
interventi di prevenzione
primaria, secondaria e terziaria
di cui all'articolo 2.
2. Gli interventi di cui alla
presente legge sono promossi,
progettati e realizzati dalla
Regione, anche in collaborazione
con altri enti pubblici e privati,
oppure da questi con il sostegno
della Regione. Tali interventi
sono attuati in coerenza con
quanto previsto dalla legge
regionale 4 dicembre 2003, n. 24
(Disciplina della polizia
amministrativa locale e promozione
di un sistema integrato di
sicurezza) e dall'articolo 2 della
legge regionale 26 novembre 2010,
n. 11 (Disposizioni per la
promozione della legalità e della
semplificazione nel settore edile
e delle costruzioni a committenza
pubblica e privata).
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge,
in relazione alla prevenzione del
crimine organizzato e mafioso e
alla promozione della cultura
della legalità e della
cittadinanza responsabile, si
intendono:
a) per interventi di prevenzione
primaria, quelli diretti a
prevenire i rischi di
infiltrazione criminale nel
territorio regionale sul piano
economico e sociale;
b) per interventi di prevenzione
secondaria, quelli diretti a
contrastare i segnali di
espansione o di radicamento nel
territorio regionale;
c) per interventi di prevenzione
terziaria, quelli diretti a
ridurre i danni provocati
dall'insediamento dei fenomeni
criminosi.
TITOLO IIInterventi di prevenzione
primaria e secondaria
Art. 3
Accordi con enti pubblici
1. La Regione promuove e stipula
accordi di programma e altri
accordi di collaborazione con enti
pubblici, ivi comprese le
Amministrazioni statali competenti
nelle materie della giustizia e
del contrasto alla criminalità,
anche mediante la concessione di
contributi per realizzare
iniziative e progetti volti a:
a) rafforzare la prevenzione
primaria e secondaria in relazione
ad aree o nei confronti di
categorie o gruppi sociali
soggetti a rischio di
infiltrazione o radicamento di
attività criminose di tipo
organizzato e mafioso;
b) promuovere e diffondere la
cultura della legalità e della
cittadinanza responsabile fra i
giovani;
c) sostenere gli osservatori
locali, anche intercomunali, per
il monitoraggio e l'analisi dei
fenomeni di illegalità collegati
alla criminalità organizzata di
tipo mafioso nelle sue diverse
articolazioni;
d) favorire lo scambio di
conoscenze e informazioni sui
fenomeni criminosi e sulla loro
incidenza sul territorio.
Art. 4
Rapporti con il volontariato e
l'associazionismo
1. Per le finalità di cui alla
presente legge, la Regione
promuove e stipula convenzioni con
le organizzazioni di volontariato
e le associazioni di promozione
sociale di cui alla legge
regionale 21 febbraio 2005, n. 12
(Norme per la valorizzazione delle
organizzazioni di volontariato.
Abrogazione della legge regionale
2 settembre 1996, n. 37) e alla
legge regionale 9 dicembre 2002,
n. 34 (Norme per la valorizzazione
delle associazioni di promozione
sociale. Abrogazione della legge
regionale 7 marzo 1995, n. 10),
operanti nel settore
dell'educazione alla legalità e
del contrasto alla criminalità
organizzata e mafiosa. Per le
medesime finalità, la Regione
promuove altresì la stipulazione
di convenzioni da parte dei
soggetti di cui al presente comma
con gli Enti locali del territorio
regionale.
2. La Regione concede contributi
alle organizzazioni di
volontariato e alle associazioni
di cui al comma 1, dotate di un
forte radicamento sul territorio,
per la realizzazione di progetti
volti a diffondere la cultura
della legalità, del contrasto al
crimine organizzato e mafioso,
nonché della cittadinanza
responsabile.
Emendamento n. 1 GRDopo
l'articolo 4 del progetto di
legge è aggiunto il
seguente: Art. 4
bisInterventi per la
prevenzione e il contrasto
in materia ambientale
1. Nell'attuazione delle
politiche di prevenzione e
contrasto dei fenomeni di
illegalità in materia di
tutela dell'ambiente,
connessi o derivanti da
attività criminose di tipo
organizzato e mafioso, la
Regione stipula accordi e
convenzioni con le autorità
statali operanti sul
territorio regionale nel
settore ambientale, le
associazioni di imprese, le
organizzazioni sindacali, le
associazioni di volontariato
e le associazioni
ambientaliste individuate
dal Ministero dell'Ambiente
e della tutela del
territorio ai sensi
dell'articolo 13 della legge
8 luglio 1986, n. 349
(Istituzione del Ministero
dell'ambiente e norme in
materia di danno
ambientale). A tal fine
possono essere altresì
previste specifiche
iniziative di formazione e
di scambio di informazioni
fra la Regione e i
suindicati soggetti.
Emendamento n. 2 GRDopo
l'articolo 4 bis del
progetto di legge è aggiunto
il seguente: Art. 4
terInterventi nei settori
economici e nelle pubbliche
amministrazioni regionali e
locali
1. La Regione opera per la
diffusione della cultura
della legalità e della
cittadinanza responsabile
nel mondo dell'impresa,
della cooperazione, del
lavoro e delle professioni
al fine di favorire il
coinvolgimento degli
operatori nelle azioni di
prevenzione e contrasto alla
criminalità organizzata e
mafiosa. A tal fine essa
promuove iniziative di
sensibilizzazione e di
formazione, in
collaborazione con le
associazioni rappresentative
delle imprese, della
cooperazione e dei
lavoratori, nonché con le
associazioni, gli Ordini ed
i Collegi dei
professionisti.
2. Per le finalità di cui al
comma 1, nelle
amministrazioni pubbliche
non comprese nell'articolo
117, comma secondo, lettera
g) della Costituzione, la
Regione promuove iniziative
di formazione volte a
fornire ai pubblici
dipendenti una specifica
preparazione ed a far
maturare una spiccata
sensibilità al fine della
prevenzione e del contrasto
alla corruzione ed agli
altri reati connessi con le
attività illecite e
criminose di cui alla
presente legge.
Art. 5
Misure a sostegno della cultura
della legalità e della
cittadinanza responsabile nel
settore dell'educazione e
dell'istruzione
1. La Regione, in coerenza con
quanto previsto dall'articolo 25
della legge regionale 30 giugno
2003, n. 12 (Norme per
l'uguaglianza delle opportunità di
accesso al sapere, per ognuno e
per tutto l'arco della vita,
attraverso il rafforzamento
dell'istruzione e della formazione
professionale, anche in
integrazione tra loro), previa
stipulazione di accordi ai sensi
dell'articolo 3, promuove ed
incentiva iniziative finalizzate
al rafforzamento della cultura
della legalità e concede
contributi a favore di enti
pubblici per:
a) la realizzazione, con la
collaborazione delle Istituzioni
scolastiche autonome di ogni
ordine e grado, di attività per
attuare le finalità di cui alla
presente legge, nonché per la
realizzazione di attività di
qualificazione e di aggiornamento
del personale della scuola;
b) la realizzazione, in
collaborazione con le Università
presenti nel territorio regionale,
di attività per attuare le
finalità di cui alla presente
legge nonché la valorizzazione
delle tesi di laurea inerenti ai
temi della stessa;
c) la promozione di iniziative
finalizzate allo sviluppo della
coscienza civile, costituzionale e
democratica, alla lotta contro la
cultura mafiosa, alla diffusione
della cultura della legalità nella
comunità regionale, in particolare
fra i giovani.
2. L'Ufficio di Presidenza
dell'Assemblea legislativa
concorre alle attività di cui al
presente articolo mediante la
concessione di patrocini e altri
interventi con finalità
divulgative.
Art. 6
Attività della polizia locale.
Interventi formativi
1. La Regione Emilia-Romagna, nel
rispetto di quanto previsto dalla
legge regionale n. 24 del 2003,
valorizza il ruolo della polizia
locale nell'attuazione delle
politiche di prevenzione primaria
e secondaria, anche attraverso gli
accordi di cui all'articolo 3
della presente legge.
2. La Regione promuove,
avvalendosi della Fondazione
Scuola interregionale di Polizia
locale di cui al Capo III bis
della legge regionale n. 24 del
2003, la formazione degli
operatori di polizia locale, anche
in maniera congiunta con gli
operatori degli Enti locali, delle
forze dell'ordine, nonché delle
organizzazioni del volontariato e
delle associazioni che svolgono
attività di carattere sociale sui
temi oggetto della presente legge.
Art. 7
Interventi per la prevenzione
dell'usura e di altre fattispecie
criminogene
1. Nei confronti dei fenomeni
connessi all'usura la Regione
promuove specifiche azioni di tipo
educativo e culturale volte a
favorirne l'emersione, anche in
collaborazione con le istituzioni
e le associazioni economiche e
sociali presenti nel territorio
regionale.
2. La Regione, nel rispetto delle
discipline vigenti in materia
sociale e sanitaria, prevede,
nell'esercizio delle proprie
competenze di programmazione,
regolazione e indirizzo,
interventi per prevenire le
situazioni di disagio e di
dipendenza connesse o derivanti da
attività criminose di tipo
organizzato e mafioso.
TITOLO III Interventi di
prevenzione terziaria
Art. 8
Azioni finalizzate al recupero dei
beni confiscati
1. La Regione attua la prevenzione
terziaria attraverso:
a) l'assistenza agli Enti locali
assegnatari dei beni immobili
sequestrati e confiscati alla
criminalità organizzata e mafiosa
ai sensi dell'articolo 2-undecies,
comma 2, lettera b) della legge 31
maggio 1965, n. 575 (Disposizioni
contro le organizzazioni criminali
di tipo mafioso, anche straniere);
b) la concessione di contributi Emendamento n. 3 GRNella
agli Enti locali di cui alla lettera b) del comma 1
lettera a) per concorrere alla dell'art. 8 del progetto di
realizzazione di interventi di legge dopo le parole <<agli
restauro e risanamento Enti locali di cui alla
conservativo, ristrutturazione lettera a)>> sono aggiunte
edilizia, ripristino tipologico le parole <<e ai soggetti
nonché arredo degli stessi al fine concessionari dei beni
del recupero dei beni immobili stessi>>.
loro assegnati;
c) la concessione di contributi Emendamento n. 4 GRNella
agli Enti locali di cui alla lettera c) del comma 1
lettera a) per favorire il dell'art. 8 del progetto di
riutilizzo in funzione sociale dei legge dopo le parole <<agli
beni immobili sequestrati e Enti locali di cui alla
confiscati alla criminalità lettera a)>> sono aggiunte
organizzata e mafiosa, mediante la le parole <<e ai soggetti
stipula di accordi di programma concessionari dei beni
con i soggetti assegnatari. stessi>>.
Art. 9
Politiche a sostegno delle vittime
1. La Regione, mediante specifici Emendamento n. 5 GRAl comma
strumenti nell'ambito delle 1 dell'art. 9 del progetto
proprie politiche sociali e di legge è aggiunto il
sanitarie, nell'esercizio delle periodo: Gli interventi di
proprie competenze di cui al presente comma sono
programmazione, regolazione e realizzati anche mediante i
indirizzo, prevede interventi a programmi di protezione di
favore delle vittime di fenomeni cui all'articolo 12 della
di violenza, di dipendenza, di legge regionale 24 marzo
sfruttamento e di tratta connessi 2004, n. 5 (Norme per
al crimine organizzato e mafioso. l'integrazione sociale dei
cittadini stranieri
immigrati. Modifiche alla
L.R. 21 febbraio 1990, n. 14
e alla L.R. 12 marzo 2003,
n. 2) e i programmi di
assistenza di cui
all'articolo 13 della legge
11 agosto 2003, n. 228
(Misure contro la tratta di
persone).
2. La Fondazione
emiliano-romagnola per le vittime
dei reati di cui all'articolo 7
della legge regionale n. 24 del
2003 interviene a favore delle
vittime dei reati del crimine
organizzato e mafioso o di azione
criminose messe in atto dalla
mafia e dalla criminalità
organizzata, sulla base dei
presupposti, modalità e condizioni
previste dal medesimo articolo.
TITOLO IVDisposizioni generali
Art. 10
Strumenti per l'attuazione
coordinata delle funzioni
regionali. Cooperazione
istituzionale
1. La Giunta regionale promuove e
coordina le iniziative di
sensibilizzazione e di
informazione della comunità
regionale, gli interventi
regionali di cui all'articolo 3 e
le attività derivanti
dall'attuazione dell'articolo 4
della presente legge.
2. La struttura regionale
competente per le iniziative sui
fenomeni connessi al crimine
organizzato e mafioso:
a) assicura la valorizzazione e il
costante monitoraggio
dell'attuazione coerente e
coordinata delle iniziative di cui
alla presente legge, comprese
quelle di cui all'articolo 8, e ne
rappresenta il punto di
riferimento nei confronti dei
cittadini e delle associazioni;
b) esercita le funzioni di
osservatorio sui fenomeni connessi
al crimine organizzato e mafioso;
a tal fine essa opera anche in
collegamento con gli Enti locali e
con gli osservatori locali di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera
c);
c) consulta le principali Emendamento n. 6 GRNella
associazioni di cui all'articolo 4 lettera c) del comma 2
della presente legge anche al fine dell'art. 10 del progetto di
di acquisire indicazioni legge le parole <<consulta
propositive e sulle migliori le principali associazioni>>
pratiche. sono sostituite dalle parole
<<mantiene un rapporto di
costante consultazione con
le principali
associazioni>>.
Emendamento n. 7 GRDopo la
lettera c) del comma 2
dell'art. 10 del progetto di
legge è aggiunta la lettera:
d) consulta le associazioni
e i soggetti rappresentativi
di cui agli articoli 4 bis e
4 ter, comma 1, della
presente legge.
3. Nell'ambito delle finalità
della presente legge, la Regione
promuove, anche attraverso
l'esercizio delle sue funzioni di
coordinamento in materia di
polizia locale e la Conferenza
regionale prevista dall'articolo
3, comma 3 della legge regionale
n. 24 del 2003, la cooperazione
con le Istituzioni dello Stato
competenti per il contrasto alla
criminalità organizzata e mafiosa.
La Regione collabora con le
Amministrazioni statali competenti
nelle materie della giustizia e
del contrasto alla criminalità,
sulla base degli accordi di cui
all'articolo 3, per la soluzione
di specifiche problematiche che
rendano opportuno l'intervento
regionale.
4. Le iniziative di
sensibilizzazione e di
informazione della comunità
regionale sulle materie di cui
alla presente legge sono svolte in
raccordo tra la Giunta regionale e
l'Ufficio di Presidenza
dell'Assemblea legislativa.
5. La Giunta regionale determina
con proprio atto le modalità e i
criteri per la concessione dei
contributi connessi all'attuazione
degli articoli 3, 4, comma 2, 5 e
8.
Emendamento n. 8 GRDopo
l'articolo 10 del progetto
di legge è aggiunto il
seguente: Art. 10
bisCostituzione in giudizio
1. La Giunta regionale,
nell'ambito delle attività
ad essa spettanti ai sensi
dell'articolo 46, comma 2,
lettera i) dello Statuto
regionale, valuta l'adozione
di misure legali volte alla
tutela dei diritti e degli
interessi lesi dalla
criminalità organizzata e
mafiosa, ivi compresa la
costituzione in giudizio nei
relativi processi.
Art. 11
Giornata regionale della memoria e
dell'impegno in ricordo delle
vittime delle mafie e per la
promozione della cittadinanza
responsabile
1. In memoria delle vittime della
criminalità organizzata e mafiosa,
la Regione istituisce la Giornata
regionale della memoria e
dell'impegno in ricordo delle
vittime delle mafie e per la
promozione della cittadinanza
responsabile , da celebrarsi ogni
anno il ventuno di marzo al fine
di promuovere l'educazione,
l'informazione e la
sensibilizzazione in materia di
legalità su tutto il territorio.
Art. 12
Centro di documentazione
1. La Giunta regionale e l'Ufficio
di Presidenza dell'Assemblea
legislativa, d'intesa fra loro,
costituiscono un centro di
documentazione, aperto alla
fruizione dei cittadini, sui
fenomeni connessi al crimine
organizzato e mafioso, con
specifico riguardo al territorio
regionale, al fine di favorire
iniziative di carattere culturale,
per la raccolta di materiali e per
la diffusione di conoscenze in
materia.
TITOLO VDisposizioni finali e
finanziarie
Art. 13
Partecipazione all'associazione
Avviso pubblico
1. La Regione Emilia-Romagna, ai
sensi dell'articolo 64, comma 3,
dello Statuto regionale, è
autorizzata a partecipare
all'associazione denominata
Avviso pubblico .
2. L'associazione Avviso
pubblico è un'organizzazione a
carattere associativo, liberamente
costituita da Enti locali e
Regioni per promuovere azioni di
prevenzione e contrasto
all'infiltrazione mafiosa nel
governo degli Enti locali ed
iniziative di formazione civile
contro le mafie.
3. La partecipazione della Regione
all'associazione Avviso pubblico
è subordinata alle seguenti
condizioni:
a) che l'associazione non persegua
fini di lucro;
b) che lo statuto sia informato ai
principi democratici dello Statuto
della Regione Emilia-Romagna.
4. La Regione aderisce
all'associazione Avviso pubblico
con una quota di iscrizione
annuale il cui importo viene
determinato ai sensi dello statuto
dell'associazione stessa e
nell'ambito delle disponibilità
annualmente autorizzate dalla
legge di bilancio.
5. Il Presidente della Regione, o
un suo delegato, è autorizzato a
compiere tutti gli atti necessari
al fine di perfezionare la
partecipazione ad Avviso
pubblico e ad esercitare tutti i
diritti inerenti alla qualità di
associato.
Proposta di emendamento
della Commissione VI
Art. 14 Art. 14
Clausola valutativa Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa 1. L'Assemblea legislativa
esercita il controllo esercita il controllo
sull'attuazione della presente sull'attuazione della
legge e sui risultati da essa presente legge e valuta i
conseguiti nel favorire nel risultati conseguiti nel
territorio regionale la favorire nel territorio
prevenzione del crimine regionale la prevenzione del
organizzato e mafioso e nella crimine organizzato e
promozione della cultura della mafioso e nella promozione
legalità e della cittadinanza della cultura della legalità
responsabile. e della cittadinanza
responsabile.
2. A tal fine ogni due anni la 2. A tal fine ogni due anni
Giunta regionale presenta alla la Giunta regionale presenta
competente Commissione legislativa alla competente Commissione
una relazione che fornisce assembleare una relazione
informazioni sui seguenti aspetti: che fornisce informazioni
sui seguenti aspetti:
a) il quadro degli interventi e a) l'evoluzione dei fenomeni
delle iniziative di prevenzione di illegalità collegati alla
primaria, secondaria e terziaria criminalità organizzata di
posti in essere, coordinati e tipo mafioso nelle sue
finanziati dalla Regione ai sensi diverse articolazioni
della presente legge; rilevata nel territorio
regionale, anche in
relazione alla situazione
nazionale;
b) l'ammontare delle risorse e la b) gli interventi e le
loro ripartizione per il iniziative posti in essere,
finanziamento delle iniziative e coordinati e finanziati
degli interventi previsti dalla dalla Regione ai sensi della
legge nonché le modalità di presente legge
selezione dei soggetti privati evidenziandone i risultati
coinvolti; ottenuti;
c) i dati raccolti ed elaborati c) l'ammontare delle risorse
sui fenomeni di illegalità e la loro ripartizione per
collegati alla criminalità il finanziamento delle
organizzata di tipo mafioso nelle iniziative e degli
sue diverse articolazioni, interventi previsti dalla
rilevati nel territorio regionale. legge nonché le modalità di
selezione dei soggetti
privati coinvolti.
3. Le competenti strutture
di Assemblea e Giunta si
raccordano per la migliore
valutazione della presente
legge.
4. La Regione può promuovere
forme di valutazione
partecipata coinvolgendo
cittadini e soggetti
attuatori degli interventi
previsti.
Art. 15
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti
dall'attuazione della presente
legge, per l'esercizio 2011, la
Regione fa fronte con i fondi
annualmente stanziati nelle unità
previsionali di base e relativi
capitoli del bilancio regionale
con riferimento alle leggi di
spesa settoriali vigenti, e con
l'istituzione di appositi capitoli
nella parte spesa del bilancio
regionale, mediante l'utilizzo dei
fondi a tale scopo specifico
accantonati, a norma di quanto
disposto dall'articolo 10 della
legge regionale 23 dicembre 2010,
n. 15 (Bilancio di previsione
della Regione Emilia-Romagna per
l'esercizio finanziario 2011 e
bilancio pluriennale 2011-2013),
nell'ambito delle seguenti unità
previsionali di base:
a) 1.7.2.2.29100, al capitolo
86350, Fondo speciale per far
fronte agli oneri derivanti da
provvedimenti legislativi
regionali in corso di approvazione
- spese correnti , elenco n. 2 del
bilancio regionale per l'esercizio
2011;
b) 1.7.2.3.29150, al capitolo
86500, Fondo speciale per far
fronte agli oneri derivanti da
provvedimenti legislativi
regionali in corso di approvazione
- spese d'investimento , elenco n.
5 del bilancio regionale per
l'esercizio 2011.
2. Per gli esercizi successivi al
2011, la Regione fa fronte con i
fondi annualmente stanziati nelle
unità previsionali di base e
relativi capitoli del bilancio
regionale, anche con riferimento
alle leggi di spesa settoriali
vigenti, che verranno dotati della
necessaria disponibilità ai sensi
di quanto disposto dall'articolo
37 dalla legge regionale 15
novembre 2001, n. 40 (Ordinamento
contabile della Regione
Emilia-Romagna, abrogazione della
L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della
L.R. 27 marzo 1972, n. 4).