Testo
Verbale n. 1 (Commissione III)
Verbale n. 1 (Commissione I)
Seduta congiunta del 18 gennaio 2012
Il giorno mercoledì 18 gennaio 2012 alle ore 10.00 si sono riunite
presso la sede dell'Assemblea Legislativa in Bologna Viale A. Moro
n. 50, le Commissioni Territorio, Ambiente, Mobilità e Bilancio,
Affari generali ed istituzionali convocate in seduta congiunta con
nota prot. n. 1137 del 12/01/2012.
Partecipano alla seduta i Commissari:
III I
ZOFFOLI DAMIANO Presidente Partito Democratico 5 presente
III
LOMBARDI MARCO Presidente PDL - Popolo della 5 presente
I Libertà
BERNARDINI MANES Vice Lega Nord Padania 4 assente
Presidente Emilia e Romagna
III
MARANI PAOLA Vice Partito Democratico 4 presente
Presidente
III
FILIPPI FABIO Vice PDL - Popolo della 4 1 presente
Presidente Libertà
I
VECCHI LUCIANO Vice Partito Democratico 4 presente
Presidente
I
ALESSANDRINI Componente Partito Democratico 2 presente
TIZIANO
BARBATI LIANA Componente Italia dei Valori - 3 presente
Lista Di Pietro
BARBIERI MARCO Componente Partito Democratico 2 presente
BARTOLINI LUCA Componente PDL - Popolo della 1 assente
Libertà
BAZZONI GIANGUIDO Componente PDL - Popolo della 2 presente
Liberta'
BIGNAMI GALEAZZO Componente PDL - Popolo della 4 3 presente
Libertà
BONACCINI STEFANO Componente Partito Democratico 2 assente
CASADEI THOMAS Componente Partito Democratico 2 presente
CAVALLI STEFANO Componente Lega Nord Padania 1 assente
Emilia e Romagna
DEFRANCESCHI Componente Movimento 5 Stelle 2 presente
ANDREA Beppegrillo.it
DONINI MONICA Componente Federazione della 2 presente
Sinistra
FAVIA GIOVANNI Componente Movimento 5 Stelle 2 presente
Beppegrillo.it
FERRARI GABRIELE Componente Partito Democratico 5 2 presente
MANDINI SANDRO Componente Italia dei Valori - 3 assente
Lista Di Pietro
MANFREDINI MAURO Componente Lega Nord Padania 3 assente
Emilia e Romagna
MAZZOTTI MARIO Componente Partito Democratico 2 2 presente
MEO GABRIELLA Componente Sinistra Ecologia 2 2 presente
Libertà - Idee Verdi
MONARI MARCO Componente Partito Democratico 3 presente
MONTANARI ROBERTO Componente Partito Democratico 2 presente
MORI ROBERTA Componente Partito Democratico 2 presente
MORICONI RITA Componente Partito Democratico 2 presente
MUMOLO ANTONIO Componente Partito Democratico 2 presente
NOE' SILVIA Componente UDC - Unione di Centro 1 1 presente
PARIANI ANNA Componente Partito Democratico 2 3 presente
POLLASTRI ANDREA Componente PDL - Popolo della 2 assente
Libertà
RIVA MATTEO Componente Misto 1 1 assente
SCONCIAFORNI Componente Federazione della 2 assente
ROBERTO Sinistra
E'altresì presente l'assessore G. MUZZARELLI (Assessore alle
Attività produttive, piano energetico e sviluppo sostenibile,
edilizia).
Ha partecipato ai lavori della commissione: Arch. A. Di Stefano
(Resp. Serv. Valutazione impatto e promozione sostenibilità
ambientale);
Marenghi (Serv. Legislativo Giunta); I. Scandaletti (Serv.
Informazione e comunicazione istituzionale).
Presiedono la riunione: Damiano Zoffoli e Marco Lombardi
Assistono le Segretarie: Samuela Fiorini e Claudia Cattoli
Resocontista: Antonella Agostini e Maria Giovanna Mengozzi
I presidenti ZOFFOLI e LOMBARDI dichiarano aperta la seduta
congiunta delle Commissioni Territorio Ambiente Mobilità e Bilancio,
Affari generali e istituzionali alle ore 10.20.
Sono presenti i consiglieri: Alessandrini, Barbati, Casadei,
Defranceschi, Donini, Favia, Ferrari, Lombardi, Marani, Monari,
Montanari, Mori, Moriconi, Pariani, Pollastri, Vecchi Luciano e
Zoffoli.
Il presidente ZOFFOLI introduce l'argomento all'ordine del giorno
informando che, in accordo con il collega Lombardi, è stata
convocata un'udienza conoscitiva per giovedì 26 alle ore 15. Ricorda
che in una precedente seduta è stata nominata relatrice del progetto
di legge la consigliera Donini Monica e che oggi è presente
l'assessore alle Attività produttive, piano energetico e sviluppo
sostenibile, economia verde, edilizia, autorizzazione unica
integrata per una prima illustrazione del progetto.
2048 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: Riforma della
legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 recante disciplina della
procedura di valutazione dell'impatto ambientale (delibera di
Giunta n. 1688 del 21 11 11).
Relatore consigliera Monica Donini.
L'assessore MUZZARELLI sottolinea che il progetto si muove
nell'ottica di aggiornare attraverso strumenti operativi la
legislazione regionale. Evidenzia che il progetto di legge riscrive
la legge regionale 9 del 1999 prima di tutto per adeguare dal punto
di vista formale l'ordinamento regionale alle recenti novità
introdotte a livello statale a seguito dell'entrata in vigore del
c.d. Codice Ambiente (D.lgs 152/2006) e delle successive
modificazioni. La tutela dell'ambiente costituisce una prerogativa
del legislatore nazionale e questo rappresenta un vincolo forte per
gli ordinamenti regionali che possono discostarsi in materia
ambientale dalle norme statali solo in certi casi e a certe
condizioni. Ne deriva, quindi, che l'aggiornamento della legge 9 del
1999 non può non seguire le linee generali tracciate dal Codice
Ambiente, che risulta essere la cornice inderogabile entro la quale
ci si sta muovendo, cercando di vedere quali siano gli spazi
riconosciuti al legislatore regionale. In particolare, quali siano
le autonomie possibili d'intervento per porre rimedio ad alcune
storture riscontrate nella prassi operativa della previgente
disciplina ed anche per riempire alcune mancanze dello stesso Codice
Ambiente. Aggiunge che questo provvedimento segue e dà operatività
al provvedimento legislativo già assunto dall'Assemblea sul tema
della semplificazione e ha come riferimento anche le norme europee e
nazionali sul tema della Small Business Act da un lato e,
dall'altro, il Codice delle imprese.
Entra il consigliere Mazzotti. Esce il consigliere Monari.
Riferisce che un altro principale obiettivo che persegue il progetto
di legge è quello d'introdurre meccanismi finalizzati alla generale
semplificazione dei procedimenti di VIA (valutazione impatto
ambientale) e di verifica dello screening, cercando di assumere una
sorta di messaggio che è fare meglio, fare prima , nel senso che
c'è bisogno di migliorare gli strumenti ma anche di accelerare per
migliorare le procedure, prevedendo misure di temporalizzazione e
strumenti di razionalizzazione, al fine di conferire alle procedure
ambientali maggiore certezza in relazione alla loro durata, nonché
attribuire alla pubblica amministrazione il controllo effettivo dei
tempi procedurali. Il risultato che s'intende perseguire è la
garanzia sostanziale - e non solo formale - del principio
costituzionale di buon andamento dell'azione amministrativa.
Nell'ottica così evidenziata vanno lette, pertanto, quelle
disposizioni che, discostandosi dalla normativa vigente, pongono un
termine alle proroghe di richiesta dei privati, proprio al fine di
rendere più controllabile la durata dei procedimenti. L'intento
della modifica è quello di correggere una vera e propria stortura
del sistema costituita da una durata indeterminata e indeterminabile
della procedura non imputabile esclusivamente a responsabilità
dell'autorità procedente. Le norme del progetto di legge in materia
procedimentale fanno perno su modalità di semplificazione basate,
tra l'altro, sul coordinamento dei procedimenti e le loro fasi oltre
che tenere insieme i provvedimenti e i loro effetti: cita come
esempio gli articoli 7 e 20. Spiega che si è cercato di innestare
anche i collegamenti rispetto alle scelte compiute dalla Regione per
esempio rispetto al tema dello sportello unico per le attività
produttive: quindi il collegamento del lavoro rispetto alle altre
procedure al fine di tenere in relazione un sistema che consenta di
recepire in ambito regionale le recenti novità introdotte dallo
Stato in materia di SUAP (Sportelli Unici per le Attività
Produttive), dando loro quella sistemazione organica che al quadro
statale, sotto certi profili, manca. Afferma che la normativa
statale di riferimento, infatti, non chiarisce del tutto i rapporti
tra la procedura di VIA, come disciplinata dal Codice Ambiente, e il
procedimento unico di competenza dei SUAP di cui al DPR 160 del
2010. Si è cercato, quindi, di trovare le connessioni tra i due
procedimenti per costruire la VIA, unendo il procedimento, per
un'unica autorizzazione energetica secondo il nuovo articolo 17. La
VIA deve mantenere caratteristiche di autonomia perché conserva, pur
all'interno dell'iter che ingloba, propria disciplina per quanto
attiene deposito, pubblicazione degli atti, partecipazione al
procedimento, alle modifiche progettuali, alle integrazioni
documentali e ai termini procedimentali. Sottolinea, al riguardo, il
lungo lavoro di confronto tecnico anche con settori diversi della
pubblica amministrazione, in particolare i diversi uffici regionali,
proprio per trovare un'efficacia dell'azione e per migliorare il
rapporto all'interno dei percorsi della pubblica amministrazione e
tra la pubblica amministrazione e il cittadino.
Esce la consigliera Pariani.
Informa, altresì, di aver provveduto a depositare un emendamento per
evidenziare un problema registrato in questo periodo, che si
riferisce all'inclusione dei sette comuni della Val Marecchia, in
quanto la normativa sulle reti elettriche è diversa tra Marche ed
Emilia-Romagna. Al riguardo precisa che si tratta di un problema
tecnico che va approfondito, in quanto la rete marchigiana non
interfaccia con quella emiliano-romagnola. Sarebbe opportuno, a suo
avviso, trattandosi del primo provvedimento utile che va in Aula,
prendere in considerazione anche questa problematica, emersa
successivamente all'approvazione del provvedimento specifico.
Dà la parola per un approfondimento al responsabile del Servizio
valutazione impatto e promozione sostenibilità ambientale dando atto
che il materiale relativo all'attuale illustrazione verrà messo a
disposizione dei consiglieri a cura della segreteria della
Commissione III.
L'arch. DI STEFANO premette che si tratta di una materia molto
complessa e con molte stratificazioni legislative e che si avvarrà
di slide per una più puntuale spiegazione. Inizia dalle procedure in
tema di valutazione d'impatto ambientale che mirano ad introdurre
nella prassi amministrativa, a fare interiorizzare
dall'amministrazione pubblica e dagli operatori privati, la
valutazione sistematica preventiva degli effetti che derivano dalle
azioni delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti privati
sull'ambiente e sulle condizioni della vita.
Entra il consigliere Bazzoni. Rientra la consigliera Pariani.
L'obiettivo è quello di eseguire, preliminarmente all'autorizzazione
o all'approvazione di tali azioni , un'opportuna valutazione del
loro impatto sull'ambiente, in modo tale che le decisioni possano
essere assunte sulla base di un'adeguata informazione sui principali
aspetti ambientali. La VIA sembra rispondere all'esigenza di
rafforzare i tradizionali meccanismi di controllo tramite strumenti
più specificamente preventivi, atti cioè ad integrare l'insieme
delle considerazioni ambientali nelle decisioni degli operatori
pubblici e privati. La VIA è concepita soprattutto come uno
strumento di conoscenza e di informazione al servizio sia dei
decisori privati sia dei centri pubblici di decisione. Il suo
obiettivo è quello di rendere più consapevoli degli interessi
ambientali meritevoli di un'attenta considerazione nella
realizzazione di un'opera o di un intervento e quindi di informare
sugli effetti probabili di un intervento sull'ambiente prima che sia
presa una decisione. Uno dei principali interessi nell'utilizzo di
questo strumento risiede nel fatto che esso aggiunge un elemento di
flessibilità. La VIA non mira, infatti, a stabilire nuove norme o
nuovi vincoli in campo ambientale, quanto ad adeguare le norme
esistenti e le misure di protezione necessarie alle condizioni
specifiche degli ambiti territoriali e ambientali interessati,
avvalendosi di una informazione preventiva e completa. Questi sono i
principi base che hanno portato l'Unione europea ad introdurre le
direttive sulla valutazione d'impatto ambientale.
Entrano le consigliere Meo e Noè.
I D.Lgs 4 del 2008 e 128 del 2010, correttivi della parte seconda
del D.Lgs. 152/06 hanno apportato molti miglioramenti al testo
originario, soprattutto per quanto riguarda ruolo e funzionamento
della VAS e della VIA e la definizione delle competenze. Il testo
originario, per esempio, individuava le competenze sulla base della
competenza ad approvare un progetto dimenticandosi che ogni
progetto, in Italia, ha molte approvazioni, quindi rendendo
possibili conflitti di competenza e ricorsi. Le ulteriori modifiche
introdotte dal D Lgs 128/2010 (pubblicate su GU 11/08/2010) sono
entrate in vigore dal 26/08/2010. L'art. 4, comma 3, prevede che le
Regioni adeguano il proprio ordinamento entro un anno. Le norme
transitorie (art. 4 comma 5) prevedono che le procedure di VAS, VIA
ed AIA avviate precedentemente all'entrata in vigore del decreto
sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del
procedimento. Al momento questo comporta che si hanno dieci
procedimenti diversi sulle stesse opere. Evidenzia che il comma
successivo di questo articolo prevede che le norme del decreto
legislativo sono immediatamente vigenti, fatte salve le norme delle
leggi regionali che non sono in contrasto con il decreto stesso.
Questo ha comportato in Emilia-Romagna l'emanazione di alcune
circolari e direttive che hanno adeguato le norme in via
transitoria. Viene sostituito il comma 3 dell'art. 3 bis della Parte
Prima come segue: 3. Le norme di cui al presente decreto possono
essere derogate, modificate o abrogate solo per dichiarazione
espressa a successive leggi della Repubblica, purchè sia comunque
sempre garantito il rispetto del diritto europeo, degli obblighi
internazionali e delle competenze delle Regioni e degli Enti
locali. . Questa norma implica che le modifiche possono essere fatte
solo in modo esplicito, rendendo chiaro quali sono i punti di
differenza rispetto alla norma nazionale. In generale le modifiche
del D Lgs 128/2010 confermano sia per la VAS sia per la VIA
l'impostazione alla base del correttivo D. Lgs 4/08, in particolare
per quanto riguarda: 1. Principio di terzietà dell'autorità
competente per VIA e per VAS; 2. Principio d'integrazione dei
procedimenti e delle autorizzazioni; 3. Principio di non
duplicazione dei procedimenti; 4.Principio di partecipazione ai
procedimenti; 5. VAS come procedimento basato sulla collaborazione
tra autorità procedente e autorità competente; 6. Riconoscimento
delle competenze di Regioni ed amministrazioni locali.
Entra il consigliere Bignami. Esce il consigliere Casadei.
Sottolinea, come già fatto dall'assessore, che il progetto di legge
riscrive la legge regionale n. 9 del 1999 innanzitutto al fine di
adeguare, anche dal punto di vista formale, l'ordinamento regionale
alle recenti innovazioni intervenute a livello statale, a seguito
dell'entrata in vigore del c.d. Codice Ambiente e delle sue
successive modifiche. La tutela dell'ambiente - al di là della sua
peculiare connotazione nell'assetto costituzionale sia dei beni
giuridici sia delle potestà normative volte a proteggerli e
disciplinarli - costituisce infatti una prerogativa del legislatore
statale. Ciò rappresenta un vincolo forte per gli ordinamenti
regionali, che possono discostarsi dalla norme statali in materia
ambientale solo in certi casi e a certe condizioni; ne deriva dunque
che l'aggiornamento della L.R. n. 9 del 1999 non può non seguire le
linee generali tracciate dal Codice Ambiente. All'interno di tale
inderogabile cornice, al legislatore regionale sono tuttavia
riconosciuti alcuni autonomi spazi d'intervento, che consentono sia
di porre rimedio ad alcune delle storture riscontrate nella prassi
applicativa della previgente disciplina, sia di riempire alcuni
vuoti dello stesso Codice ambiente. Evidenzia come il problema della
normativa europea sia quello della necessaria corrispondenza formale
delle norme nazionali e regionali alla stessa, e in questo modo si
giustifica l'introduzione di alcune disposizioni vuote introdotte
solo per corrispondenza formale.
Entra il consigliere Barbieri. Esce il consigliere Bignami.
Il principale obiettivo che il progetto di legge persegue è quello
di introdurre meccanismi finalizzati alla generale semplificazione
dei procedimenti di VIA e di verifica (screening), prevedendo misure
di temporalizzazione e strumenti di razionalizzazione. Ciò al fine
di conferire alle procedure ambientali maggiore certezza in
relazione alla loro durata, nonché di attribuire alla Pubblica
amministrazione il controllo effettivo dei tempi procedurali.
Nell'ottica appena illustrata devono leggersi, ad esempio, quelle
disposizioni che, discostandosi dalla normativa vigente, pongono un
termine alle proroghe richieste dai privati, proprio al fine di
rendere più controllabile la durata dei procedimenti. L'intento
della modifica è quello di correggere una vera e propria stortura
del sistema, costituita da una durata indeterminata ed
indeterminabile della procedura, non imputabile esclusivamente a
responsabilità dell'Autorità procedente. Sottolinea che il progetto
di legge in esame nasce anche dall'esigenza d'introdurre
nell'impianto del testo legislativo, che risulta ancora valido nella
sua impostazione, alcune disposizioni modificative tese a
semplificare e rendere più funzionali i procedimenti da esso
previsti. Il progetto di legge è costituito da 34 articoli che
introducono le opportune modifiche nel testo normativo e negli
Allegati della LR 9/99 e dei quali va ad illustrare brevemente i
contenuti. La sostituzione dell'art. 1 è prevista al fine di
introdurre alcune modifiche nell'art. 1 della LR 9/99 innanzitutto
per aggiornare il riferimento alle norme nazionali vigenti e per
uniformare le finalità della valutazione ambientale di progetti a
quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del D. Lgs. 152/06 come
modificato dal D. Lgs. 4/08 e dal D. Lgs. 128/10. Nell'art. 2 sono
previste alcune modifiche innanzitutto per aggiornare il riferimento
alle norme nazionali vigenti e per uniformare le definizioni a
quanto previsto dall'art. 5 del D. Lgs. 152/06 come modificato dal
D. Lgs. 4/08 e dal D. Lgs. 128/10. Nell' art. 3 è prevista, nel
comma 3, la possibilità che il progetto, il relativo studio
ambientale preliminare o il relativo studio di impatto ambientale,
siano presentati in un'apposita assemblea pubblica. Tale previsione
è finalizzata a sviluppare ed accrescere, anche in coerenza con gli
obiettivi della legge regionale n. 3 del 2010, le forme di
partecipazione del pubblico e del privato al procedimento, tanto più
necessarie se si considera la loro complessità e rilevanza. In tale
articolo è stato specificato che l'assemblea pubblica di
presentazione può essere richiesta solo da amministrazioni pubbliche
o dal pubblico interessato. Questo evento partecipativo non comporta
alcuna modifica nella scansione procedurale, né nei termini previsti
per ciascuna delle sue fasi: proprio a ciò è finalizzata la
previsione del termine di 30 giorni dalla pubblicazione sul
Bollettino ufficiale della Regione, termine che deve ritenersi
tassativo. L'articolo 4 (che sostituisce l'art. 4 della L.R. n.
9/99), ridefinisce l'ambito di applicazione della procedura di VIA,
di cui al Titolo III, confermando quanto già previsto nella L.R. n.
9 del 1999 ed introduce alcune modifiche al fine di uniformarla a
quanto previsto, in particolare per quanto riguarda le esclusioni,
dall'art. 6 del D. Lgs. 152/06 e per quanto riguarda l'introduzione
(al comma 2) della previsione che i progetti di modifica o
estensione dei progetti sottoposti alla procedura di VIA sono
direttamente assoggettati alla procedura di VIA qualora la modifica
o l'estensione sia, di per sé, conforme alle eventuali soglie. In
particolare, per quanto riguarda le esclusioni, viene introdotto un
meccanismo mediante il quale è possibile escludere la procedura di
VIA o screening solo per interventi di protezione civile e immediati
e, in tal caso, vanno fatte tutte le procedure di informazione e
partecipazione dei cittadini e va informata anche l'Unione europea.
Entrano i consiglieri Mumolo e Filippi.
Escono i consiglieri Bazzoni, Barbati e Barbieri.
Inoltre, in coerenza con i principi dell'ordinamento comunitario in
materia, la disposizione equipara sostanzialmente la disciplina
della aree naturali protette e delle aree SIC (siti di interesse
comunitario) e ZPS (zone di protezione speciale) prevedendo che i
progetti di nuova realizzazione ricadenti in ciascuna di tali aree
vengano sottoposti direttamente a VIA, senza la preliminare fase di
screening (verifica di assoggettabilità). E' stato precisato che
le aree naturali protette ricomprendono anche le aree contigue .
L'articolo 5 (che ha scorporato l'articolo 4 della L.R. n. 9 del
1999) ha la principale funzione di chiarire l'ambito di applicazione
delle norme relative alla VIA e di quelle relative allo screening,
confermando sostanzialmente le scelte già effettuate nella L.R. n.
9. In tale nuova disposizione viene, sostanzialmente confermato
quanto già previsto per quanto concerne l'assoggettamento alla
procedura di verifica (screening) e la definizione delle riduzioni
ed incrementi delle relative soglie. L'articolo 9 introduce il nuovo
art. 7 bis rubricato Documentazione connessa al segreto
industriale nella LR 9/99, al fine di uniformare la normativa
regionale a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del D. Lgs.
152/06, in particolare per quanto riguarda la tutela del segreto
industriale e commerciale, abrogando contestualmente l'analoga
previsione dell'articolo 13, comma 5, dell'originaria LR 9/99, al
fine di ottenere la vigenza di questa disposizione sia per le
procedure di verfica (screening) sia per la procedura di VIA.
L'articolo 11 sostituisce l'articolo 9 della L.R. n. 9 del 1999,
focalizzato sulla procedura di screening e conferma l'impianto della
legge regionale. La finalità di questa norma risiede nella necessità
di adeguarsi alle novità introdotte dai decreti correttivi del 2008
e del 2010. Come nell'impianto statale, anche il progetto di legge
regionale introduce, per ciascuna scansione procedurale, precisi
termini di durata. Di particolare rilevanza, in tal senso, sono i
commi 2, 5, 6 e 7 dell'articolo 9, come riscritto dall'articolo 11
del progetto di legge. La proposta regionale, tuttavia, nell'intento
di coniugare il principio della certezza dei procedimenti
amministrativi con le esigenze dei privati (nel caso di specie, i
proponenti il progetto da sottoporre a VIA o a screening) e a
beneficio dell'interesse pubblico complessivamente inteso, introduce
delle modifiche al modello consegnatoci dal legislatore statale. Si
tratta precisamente, innanzitutto, dell'introduzione della verifica
di completezza con un termine di 15 giorni, che decorrono dalla
presentazione della domanda, attribuito all'amministrazione per
richiedere al proponente eventuali documenti integrativi, ove la
domanda medesima risulti in prima battuta incompleta. In
particolare, in analogia a quanto previsto per la procedura di VIA,
è prevista anche per la procedura di verifica (screening)
l'effettuazione della Verifica di completezza della documentazione
presentata, preliminare all'avvio del procedimento. Tale
disposizione è finalizzata a rendere il procedimento snello ed
adeguato alle previsioni legislative e pianificatorie, evitando di
demandare alla richiesta di integrazioni il compito di richiedere
documentazione normativamente indispensabile e, quindi, a rendere i
progetti maggiormente adeguati e le procedure più snelle e rapide.
Questo meccanismo costituisce una vera e propria fase preparatoria
del procedimento (verifica della completezza), non prevista - come
già detto - dalla disciplina statale e rispetto alla quale potrebbe
effettivamente porsi un problema di compatibilità (anche se non
sembra in assoluto precluso, al legislatore regionale, di
intervenire su alcune parti della disciplina procedurale).
D'altronde, un meccanismo del tutto analogo è previsto dal Codice
(non con riferimento allo screening ma) per la VIA (v. articolo 23,
comma 4, d. lgs. n. 152 del 2006). Inoltre è prevista, in
ottemperanza di quanto previsto dal citato art. 20 del D. Lgs. n.
152 del 2006, l'estensione del periodo di deposito e del termine per
la presentazione di osservazioni a 45 giorni. Un ulteriore
meccanismo, anch'esso teso a coniugare certezza del procedimento e
istanze del privato, è quello di consentire all'amministrazione di
ricevere le integrazioni richieste o presentate spontaneamente dal
proponente per una sola volta entro i 45 giorni dall'avvio del
procedimento. Un terzo meccanismo di razionalizzazione dei tempi è
previsto al comma 6 dell'art. 9, che consente al proponente di
presentare spontaneamente integrazioni, ma solo entro un preciso
termine, quello di 30 giorni dalla pubblicazione. Sottolinea che il
progetto di legge ha voluto adattare fasi e termini della procedura
di screening ad esigenze sostanziali del procedimento, eliminando
gli effetti negativi, prodottisi sotto il regime precedente, dovuti
essenzialmente a scambi indeterminati di documentazione tra autorità
e privato e in ragione dei quali si determinavano blocchi delle
procedure imputati per lo più alla sola amministrazione.
Nell'articolo 11 (che sostituisce l'articolo 9 della L.R. n. 9 del
1999) viene specificato che lo studio ambientale preliminare deve
evidenziare anche finalità e possibili alternative di localizzazione
ed intervento. E' stata prevista anche l'autocertificazione
riguardante i costi previsti dell'intervento e l'avviso di avvenuto
deposito che deve essere pubblicato sul BURERT a cura dell'autorità
competente. Non è prevista, per uniformità al D Lgs 152/06, la
possibilità del proponente di presentare integrazioni volontarie.
Sempre nell'ottica di approntare meccanismi sostanziali di garanzia
del procedimento, anche in funzione di rispondere ad esigenze di
buon andamento della macchina amministrativa, il comma 7 del
riscritto articolo 9 ammette la possibilità per l'amministrazione
procedente di avvalersi di uno strumento istruttorio a ciò dedicato:
la conferenza di servizi istruttoria. All'indizione di tale
conferenza, proprio in quanto destinata a fornire ulteriori elementi
istruttori, si può far ricorso in qualunque fase del procedimento.
L'articolo 12 sostituisce l'articolo 10 della L.R. n. 9 del 1999,
focalizzandosi sugli esiti della procedura di screening, confermando
- sotto questo profilo - l'impianto della legge regionale. Questa
norma è tesa a recepire l'innovativa disposizione nazionale secondo
la quale per assumere la decisione relativa allo svolgimento di
un'ulteriore procedura di VIA è necessario che l'autorità competente
valuti che il progetto possa avere impatti negativi e
significativi .
Rientra il consigliere Barbieri. Esce il consigliere Favia.
Nell'art.14 (che sostituisce l'art. 12 dellaLR 9/99 sullo Scoping )
è stata introdotta una nuova importante finalità: tale fase è
finalizzata anche all'accertamento dell'assenza di elementi o
fattori preclusivi alla realizzazione del progetto derivanti dalla
pianificazione o da vincoli assoluti. A tal fine il proponente
presenta un'analitica relazione asseverata da un professionista
abilitato. L'articolo 15 introduce alcune modifiche nell'art. 13
della LR 9/99, al fine di recepire quanto previsto dall'art. 23 del
D. Lgs. n. 152 del 2006 come modificato dal D. Lgs. n. 4 del 2008 e
dal D. Lgs. n. 128 del 2010. Innanzitutto, come previsto dall'art.
23 del D. Lgs. 152/06, viene fissato un termine - 30 giorni dal
termine di deposito - per la richiesta d'integrazioni da parte
dell'autorità competente ed un termine massimo - 45 giorni
prorogabili su richieste del proponente al massimo per ulteriori 45
giorni - per la trasmissione delle integrazioni richieste da parte
del proponente. L'articolo 15 nel riscrivere l'articolo 13 della
L.R. n. 9 del 1999 introduce in esso due novità rilevanti. La prima
novità è l'introduzione nella procedura di VIA della Verifica di
completezza della documentazione presentata, preliminare all'avvio
del procedimento. Tale modifica risponde alla necessità di adeguare
il procedimento regionale all'ordinamento statale (art. 23 del
Codice Ambiente). Tale disposizione è finalizzata a rendere il
procedimento snello ed adeguato alle previsioni legislative e
pianificatorie, evitando di demandare alla richiesta di integrazioni
il compito di richiedere documentazione normativamente
indispensabile. Essa quindi è finalizzata a rendere i progetti
maggiormente adeguati e le procedure più snelle e rapide, tuttavia
la norma regionale proposta sceglie di discostarsi in parte dalla
disciplina statale.
Rientra il consigliere Favia. Escono i consiglieri Mumolo e Noè.
La proposta di legge regionale scinde la presentazione dalla
pubblicazione, precisando che quest'ultima avviene sul BURERT (in
linea con quanto oggi previsto) al termine della verifica di
completezza. Da tale pubblicazione, che ha valore di pubblicità
legale, decorrono i termini procedurali. Il primo effetto è quello
di allungare di 30 giorni la durata del procedimento. D'altra parte,
questa scelta risponde ad imprescindibili esigenze di certezza del
procedimento, di garanzia del pubblico interessato e di contenimento
dei costi a carico del proponente. Infatti, le modalità previste dal
D Lgs 152 non danno certezza legale e non garantiscono l'effettiva
contestualità tra presentazione e pubblicazione, pregiudicando la
possibilità di una concreta conoscenza del progetto e partecipazione
al procedimento da parte dei soggetti interessati. La norma statale
può, inoltre, comportare un notevole aggravio di costi a carico del
proponente, perché la verifica di completezza può concludersi con
l'obbligo di procedere ad una nuova pubblicazione su un quotidiano,
a spese del proponente. La seconda novità consiste nell'imporre un
limite temporale alla proroga del termine concesso al privato per
presentare i documenti integrativi eventualmente richiesti ad esito
della verifica di completezza. Sia il Codice che il progetto di
legge consentono all'amministrazione di richiedere al proponente
integrazioni documentali entro un termine preciso, pari a 30 giorni,
mentre il Dlgs 152 ammette la possibilità di prorogare, su richiesta
del privato, in maniera indeterminata tale termine, il progetto di
legge, al contrario, fissa un limite massimo di 60 giorni. Lo
spirito della modifica proposta è quello di correggere una vera e
propria stortura del sistema, che determina(va) ricadute negative
sulla credibilità delle amministrazioni. Si privilegia, in questo
modo, l'esigenza di una conclusione certa del procedimento, anche
in funzione di una maggiore ponderazione tra interesse pubblico e
interesse privato. Nell'articolo 15, inoltre, viene previsto, per i
progetti di opere pubbliche o di pubblica utilità, che tra la
documentazione che il proponente è tenuto a presentare è ricompresa
anche quella relativa alla disponibilità dell'area o all'apposizione
del vincolo preordinato all'esproprio. L'articolo 16 sostituisce
l'art. 14 della LR 9/99, per introdurre alcune modifiche al fine di
recepire quanto previsto dall'art. 23 del D. Lgs. n. 152 del 2006
come modificato dal D. Lgs. n. 4 del 2008 e dal D. Lgs. n. 128 del
2010. In particolare, è prevista, in ottemperanza di quanto previsto
dal citato art. 23 del D. Lgs. n. 152 del 2006, l'estensione del
periodo di deposito a 60 giorni. E' stato specificato che il
deposito del SIA e del relativo progetto è effettuato a cura del
proponente. L'articolo 17 introduce alcune modifiche nell'art. 15
della LR 9/99, al fine di recepire quanto previsto dall'art. 24 del
D. Lgs. n. 152 del 2006 come modificato dal D. Lgs. n. 4 del 2008 e
dal D. Lgs. n. 128 del 2010. In particolare, è prevista, in
ottemperanza di quanto previsto dal citato art. 24 del D. Lgs. n.
152 del 2006, l'estensione del periodo di deposito e del termine per
la presentazione di osservazioni a 60 giorni. L'articolo 18
introduce il nuovo articolo 15-bis al fine di recepire, in un unico
articolo, alcune disposizioni del D. Lgs. n. 152 del 2006 (articolo
24, commi 9 e 9-bis, articolo 26, commi 3, 3-bis e 3-ter) relative a
integrazioni e modifiche alla documentazione presentata. In
particolare è previsto che l'autorità competente possa richiedere al
proponente integrazioni alla documentazione entro 30 giorni dalla
scadenza del termine di deposito, fissando un termine per la
risposta da parte del proponente non superiore a 45 giorni
prorogabili, su richiesta del proponente, per un massimo di
ulteriori 45 giorni. Nel caso il proponente non fornisca le
integrazioni richieste o ritiri la domanda, non si procede
all'ulteriore corso del procedimento. È previsto, inoltre, che il
proponente può richiedere, per una sola volta, di modificare la
documentazione presentata entro 30 giorni dalla scadenza del termine
di deposito. Se accoglie tale richiesta l'autorità fissa un termine
per la presentazione non superiore a 45 giorni, prorogabili, su
richiesta del proponente, per un massimo di ulteriori 45 giorni.
In entrambi i casi, il provvedimento di valutazione di impatto
ambientale è adottato entro 90 giorni dalla presentazione degli
elaborati modificati. In entrambi i casi l'autorità competente, ove
lo ritenga necessario, dispone la novellazione del deposito e della
pubblicizzazione per 60 giorni della nuova documentazione. In tal
caso l'autorità competente esprime il provvedimento di valutazione
di impatto ambientale entro 90 giorni dalla presentazione degli
elaborati modificati. Nell'articolo 20 (modifica dell'art. 17) si
concentrano molteplici misure che hanno l'obiettivo di realizzare
una sostanziale semplificazione amministrativa, attraverso la
puntuale definizione di modalità e criteri a ciò espressamente
finalizzati. La disposizione regola, infatti, gli effetti del
provvedimento di VIA anche sotto il profilo del coordinamento con
altri procedimenti connessi. I primi due commi non apportano
innovazioni: il comma 1 conferma che per i progetti di attività
produttive il provvedimento comprende e sostituisce tutti gli atti
di assenso in materia ambientale e paesaggistico-territoriali; il
comma 2 conferma che per le opere pubbliche e di pubblica utilità lo
stesso provvedimento comprende e sostituisce tutti gli atti di
assenso necessari per la realizzazione del progetto e non soltanto
quelli ambientali e paesaggistico-territoriali. In particolare, nel
comma 2, per individuare le fattispecie a cui si applica il
coordinamento e sostituzione più estesa di atti assieme alle opere
pubbliche, è stata innanzitutto sostituita la locuzione di
interesse pubblico con la locuzione di pubblica utilità , poiché
essa è giuridicamente più corretta e quindi serve ad eliminare dubbi
interpretativi. Inoltre è stato diviso in due il comma 2 al fine di
rendere chiaro che la possibilità di ricomprendere nel provvedimento
di VIA anche il titolo abilitativo edilizio non è limitato alle sole
opere pubbliche o di pubblica utilità. Il comma 4 assolve ad una
duplice funzione, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 del
Codice ambiente: individuare espressamente i principali atti di
assenso in materia ambientale sostituiti dal provvedimento di VIA,
ed al contempo integrare lo studio di impatto ambientale (necessario
per la VIA) con gli elementi e le informazioni richiesti dalla
normativa vigente per ogni singolo atto sostituito. Gli atti
elencati sono: la valutazione di incidenza ambientale (VINCA);
l'autorizzazione integrata ambientale (AIA); l'autorizzazione
paesaggistica. E' dunque evidente che la norma produce un notevole
effetto di semplificazione ed una significativa riduzione dei tempi
dei processi decisionali.
Escono i consiglieri Favia e Ferrari.
Il comma 5 contiene un ulteriore strumento di semplificazione,
rafforzando la previsione, contenuta nella L.R. n. 9 del 1999, che
il provvedimento di VIA abbia valore di variante degli strumenti
urbanistici comunali per la realizzazione delle opere pubbliche o di
interesse pubblico. La modifica estende tale effetto agli strumenti
di pianificazione territoriale provinciale, consentendo al
provvedimento di VIA di modificare contemporaneamente più strumenti
di pianificazione. I piani provinciali, infatti, si pongono ad un
livello sovraordinato rispetto a quelli comunali e possono quindi
porre vincoli a cui i piani comunali debbono conformarsi. L'attuale
formulazione della legge regionale, contemplando la sola possibilità
di variante urbanistica comunale, risulta quindi insufficiente al
conseguimento di un effettivo coordinamento e semplificazione.
Occorre sottolineare che ciò determina un considerevole risparmio di
tempo, poiché le varianti in questione richiedono lunghe procedure
di approvazione. Al fine di evitare improprie e troppo estese
modifiche eccedenti il progetto in esame nella procedura di VIA, è
stato specificato che le proposte di variante alla pianificazione
territoriale provinciale possono attenere unicamente alla
cartografia dei piani stessi, ovvero al progetto in esame; non si
possono dunque introdurre modifiche a disposizioni che interessano
l'intero territorio provinciale, rendendo inutile la pianificazione
perché si eliminerebbe la sua funzione di scelta. Anche il comma 6 è
finalizzato ad introdurre una misura di semplificazione procedurale,
consentendo alle amministrazioni pubbliche di scegliere la procedura
di VIA in alternativa al procedimento unico per la localizzazione e
la realizzazione esclusivamente delle opere pubbliche, previsto
dagli articoli da 36-bis a 36-octies della L.R. n. 20 del 2000.
Quest'ultimo procedimento è organizzato in due fasi: la prima si
svolge per l'approvazione del progetto preliminare, la contestuale
eventuale variazione degli strumenti urbanistici e l'eventuale
verifica di screening; la seconda successiva fase è volta
all'approvazione del progetto definitivo, all'acquisizione di tutti
gli atti di assenso necessari, nonché allo svolgimento della VIA. La
norma proposta consente invece di attuare in alternativa solo la
procedura di VIA, che contestualmente perviene all'approvazione del
progetto definitivo, all'acquisizione degli atti di assenso e alle
variazioni dei piani urbanistici e territoriali. La scelta tra il
procedimento unico di cui alla L.R. 20/2000 e il procedimento di VIA
è rimessa in via esclusiva alle singole Amministrazioni competenti,
ovvero a coloro che devono realizzare l'intervento. Il comma 7, come
i precedenti, persegue obiettivi di semplificazione e
razionalizzazione dei procedimenti, occupandosi, in particolare, di
coordinare la procedura di VIA con l'autorizzazione unica energetica
prevista dalla normativa statale in materia di fonti rinnovabili
(d.lgs. n. 387 del 2003) e dalla legge regionale in materia di
energia (l.r. n. 26 del 2004). A tal fine esso stabilisce, in
attuazione di quanto previsto dalla normativa appena menzionata, lo
svolgimento contestuale delle due procedure (energetica ed
ambientale), attraverso un'unica conferenza di servizi, convocata
dall'Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione
energetica. La disposizione si discosta necessariamente da quanto
previsto nei commi precedenti, sancendo, in accordo con la normativa
statale, il principio secondo cui la VIA si svolge all'interno del
procedimento unico di autorizzazione energetica, di cui costituisce
un endoprocedimento. La norma proposta garantisce comunque un esame
contestuale di tutti gli aspetti afferenti ai progetti sottoposti
alle due procedure, anche in questo caso realizzando un'apprezzabile
economia procedimentale: la conferenza di servizi per la VIA e
quella per l'autorizzazione unica energetica vengono quindi svolte
contestualmente. Anche nel nuovo articolato si conferma la scelta
operata nella previgente disciplina regionale, peraltro prevista
anche dalla normativa nazionale, di usare la conferenza di servizi
come modulo per conseguire dette semplificazioni. L'articolo 22
introduce alcune modifiche nell'art. 19 della LR 9/99, al fine di
recepire e di rendere congruente la normativa regionale a quanto
previsto dalle norme statali per quanto riguarda i progetti
localizzati su più regioni ovvero con impatti ambientali
sovraregionali. Le norme nazionali previgenti non prendevano in
considerazione questa fattispecie e solo alcune Regioni avevano
introdotto norme per sopperire a questa carenza. La normativa
nazionale prevede che, nel caso di progetti localizzati su più
regioni, la procedura di VIA sia svolta d'intesa tra queste ultime,
dunque tutte le regioni coinvolte dovranno pervenire alle medesime
conclusioni, mentre, nel caso di progetti che comportino impatti sul
territorio di altre regioni, deve essere garantita l'informazione
delle stesse e la relativa partecipazione al procedimento. Nella
L.R. 9/1999 erano previste norme in questo senso, tuttavia non erano
così dettagliate. E' stata altresì introdotta una norma per il caso
in cui l'intesa tra le regioni coinvolte non venga raggiunta, ove si
prevede che la procedura di VIA venga affidata al Ministero
dell'ambiente, previo conforme parere della Conferenza
Stato-Regioni. In tema di monitoraggio si prevedono modifiche per
renderlo conforme a quanto previsto dalle norme nazionali e la
modifica principale della L.R. 9/1999 al riguardo investe il
controllo sostitutivo, in relazione al quale si statuisce che in
caso di inadempimento degli obblighi previsti dalla legge da parte
delle autorità competenti trovi applicazione quanto previsto
dall'art. 30 della L.R. 6/2004, riguardante tutti i meccanismi
sostitutivi. L'articolo 27 introduce alcune modifiche all'art. 24
della LR 9/99, per quanto riguarda la vigilanza e le sanzioni, al
fine di rendere la normativa regionale uniforme alle norme
nazionali. La novità più rilevante introdotta dalla normativa
nazionale riguarda il fatto che l'autorità competente è tenuta a
controllare la corretta realizzazione degli interventi sottoposti a
VIA e può intervenire in qualunque momento se emergano difformità
ovvero esigenze ambientali non evidenziate al momento dell'adozione
del provvedimento, introducendo prescrizioni aggiuntive. Si tratta
di una disposizione prevista dalle norme nazionali che la Regione è
tenuta a recepire. L'articolo 30 introduce alcune modifiche
nell'art. 28 della LR 9/99, prevedendo in particolare che le risorse
derivanti dalle spese istruttorie concorrono alla copertura delle
spese necessarie per lo svolgimento delle procedure di VIA da parte
delle autorità competenti. E', inoltre, introdotta la previsione che
le spese istruttorie sono restituite, su richiesta del proponente,
nella misura del 10% per ogni mese di ritardo (computate al netto
delle interruzioni e sospensioni) della conclusione del procedimento
di verifica (screening) o di VIA. L'articolo 33 introduce alcune
modifiche negli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3, al fine di
recepire nella normativa regionale le modifiche introdotte in merito
alle soglie o alle definizioni da parte della normativa nazionale,
nonché per ridisegnare il quadro delle competenze tra Regione,
Provincia e Comune. Precisa che l'allegato A individua i progetti
soggetti a VIA; l'allegato B individua i progetti soggetti a
screening; i numeri 1, 2, 3 individuano rispettivamente in Regione,
Province e Comuni le amministrazioni competenti in relazione ai
diversi progetti. In particolare, si è proceduto ad una nuova
allocazione delle competenze, prevedendo, in sintonia con le nuove
assegnazioni di competenze relative all'approvazione di progetti
assoggettati alla procedure di verifica (screening) o alle procedure
di VIA, la coincidenza con la competenza al rilascio delle più
rilevanti e/o della maggior parte delle autorizzazioni necessarie
alla realizzazione del progetto di impianto, opera o intervento in
base alle vigenti normative. Grazie a questa norma vi sarà quindi
coincidenza tra l'amministrazione competente per il procedimento di
VIA e quella competente ad approvare i progetti, rendendo così più
semplice l'accorpamento dei procedimenti amministrativi previsti
dalla legge. Ciò si è tradotto nell'assegnazione alla competenza
delle Province di alcuni ulteriori progetti (non più assegnati alla
Regione o ai Comuni), in particolare per quanto riguarda la
competenza sulle procedure in materia d'impatto ambientale per i
progetti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. In
sostanza, al fine di far coincidere sulla stessa amministrazione le
competenze in materia d'impatto ambientale e le altre autorizzazioni
necessarie alla realizzazione del progetto, sono state attribuite
alle Province, come definito in sede di CAL, le competenze per i
procedimenti di verifica e di VIA relativi: ai progetti di impianti
di produzione di energia da fonti rinnovabili, (progetti la cui
approvazione è oggi totalmente affidata alla Provincia, mentre vi
sono alcune fattispecie di progetti assoggettati alla competenza di
VIA o di screening della Regione); agli impianti di smaltimento e
recupero di rifiuti (si tratta in pratica delle lettere ZA e ZB
dell'allegato IV del D.Lgs. 152/2006 introdotte nella norma
nazionale in seguito alla condanna dello Stato italiano da parte
della Corte di Giustizia per non aver incluso tra i progetti
soggetti a VIA e a screening gli impianti di recupero dei rifiuti);
agli impianti chimici ed agli allevamenti (soggetti ad AIA
provinciale); all'estrazione di minerali ed in particolare di acqua
minerale soggetti ad autorizzazione provinciale. L'unica tipologia
progettuale che non ricade nel principio di coincidenza delle
competenze in capo alla stessa amministrazione riguarda i progetti
di invasi, su cui, però, è stato possibile innalzare la soglia da
zero a 50.000 mc, facendo salva una successiva diversa disposizione
statale. In sostanza ciò si è tradotto nell'assegnazione alle
Province della competenza su 19 tipologie progettuali, invece delle
29 dell'originario progetto di legge. Sono, inoltre, state
introdotte negli allegati di competenza sia della Regione sia della
Provincia gli impianti per la cattura di CO2, poiché questi ultimi
sono stati introdotti dal D Lgs 162/11 nel D. Lgs 152/06 in
recepimento della Direttiva 2009/31/CE.
Esce la consigliera Pariani. Rientra il consigliere Casadei.
Il presidente ZOFFOLI ringrazia per l'illustrazione e domanda se vi
siano richieste di intervento.
Il consigliere DEFRANCESCHI chiede chiarimenti in ordine ai tempi di
pubblicazione sul sito internet, in particolare se prima della
pubblicazione del progetto sul BURERT sia possibile pubblicarlo sul
sito della Regione o della Provincia. Domanda, inoltre, se cambi
qualcosa in ordine alla pubblicità del progetto sulla stampa e se
sia possibile prevedere una pubblicazione anche nell'ambito degli
albi pretori dei Comuni interessati. Chiede, infine, se sia prevista
qualche variazione in merito ai tempi di presentazione delle
osservazioni da parte dei cittadini e dei comitati.
L'arch. DI STEFANO risponde che si può prevedere che la
pubblicazione sul sito internet avvenga prima della pubblicazione
sul BURERT, tenuto conto del fatto che quest'ultimo ha cadenza fissa
ogni 14 giorni e dunque i progetti possono pervenire nel periodo
intercorrente tra una pubblicazione e l'altra. L'unico accorgimento
da adottare al riguardo è quello di rendere pubblico il progetto
solo una volta che è stato dichiarato procedibile in base alla
verifica di completezza. La pubblicazione sui giornali diffusi nel
luogo di realizzazione del progetto rimane invariata e deve avvenire
in contemporanea alla pubblicazione sul BURERT. A quest'ultimo fine
si prevede che l'autorità competente è tenuta a comunicare in tempo
utile al proponente la data di pubblicazione sul bollettino
telematico, così che quest'ultimo possa provvedere alla tempestiva
pubblicazione del progetto sui giornali. Per quanto riguarda la
pubblicazione del progetto sugli albi pretori dei Comuni e delle
Province interessati, ciò è già previsto per la procedura di
screening (in sintonia con la normativa nazionale) e lo si può
prevedere anche in relazione al procedimento di VIA. I tempi di
presentazione delle osservazioni da parte di cittadini e comitati
sono i medesimi di quelli previsti per il deposito, in particolare,
sono previsti 45 giorni dal deposito per l'invio delle osservazioni
nel procedimento di screening, 60 giorni dal deposito per l'invio di
osservazioni nel procedimento di VIA. Precisa, tuttavia, che è
prassi comune di tutte le amministrazioni regionali prendere in
considerazione anche le osservazioni presentate tardivamente, così
come avviene in materia di strumenti urbanistici. Questa prassi
risponde ad una valutazione di economicità, in quanto è più semplice
prendere in considerazione osservazioni tardive, piuttosto che
spiegare la relativa mancata considerazione a causa della decorrenza
dei termini.
Il presidente ZOFFOLI comunica che il materiale illustrato
dall'arch. Di Stefano verrà oggi stesso trasmesso via mail ai
commissari a cura della segreteria della commissione III.
- Approvazione verbali nn. 37, 38, 39, 40 e 41/2011 della
Commissione Territorio, Ambiente, Mobilità.
Il presidente ZOFFOLI pone in approvazione i verbali.
La Commissione Territorio, Ambiente e Mobilità approva all'unanimità
dei presenti.
- Approvazione verbali nn. 34, 35, e 36/2011 della Commissione
Bilancio, Affari generali ed istituzionali.
Il presidente LOMBARDI pone in approvazione i verbali.
La Commissione Bilancio, Affari generali ed istituzionali approva
all'unanimità dei presenti.
La relatrice DONINI ricorda, come già segnalato dal Presidente, che
il 26 gennaio si svolgerà un'udienza conoscitiva sul progetto di
legge oggi illustrato. Evidenzia che sul medesimo sono chiamate ad
esprimere il proprio parere, in sede consultiva, anche altre
commissioni. Suggerisce, pertanto, di stabilire una tempistica al
fine di giungere alla discussione generale e all'esame
dell'articolato a partire dal prossimo 9 febbraio. Sul presupposto
che spesso si parla di certezza dei tempi e di razionalizzazione, la
programmazione dei lavori può, quindi, rivelarsi utile per
consentire ai commissari di presentare osservazioni ed emendamenti.
Si dichiara disponibile a ricevere osservazioni da parte dei
colleghi.
L'arch. DI STEFANO afferma che l'Assessorato ha predisposto un
documento di lavoro in cui vengono raffrontati il progetto di legge
di modifica, la L.R. 9/1999 attualmente vigente ed il D.Lgs.
152/2006 (Codice Ambiente). Se si ritiene opportuno, tale documento
potrà essere inviato ai commissari.
La seduta termina alle ore 11.45 .
Approvato dalla Commissione Territorio, Ambiente, Mobilità nella
seduta del 9 febbraio 2012.
Approvato dalla Commissione Bilancio, Affari generali ed
istituzionali nella seduta del 21 febbraio 2012.
Le Segretarie I Presidenti
Samuela Fiorini Damiano Zoffoli
Claudia Cattoli Marco Lombardi