Espandi Indice
Legislatura IX - Commissione III - Verbale del 18/01/2012 antimeridiano

    Testo

                       Verbale n. 1 (Commissione III)
    Verbale n. 1 (Commissione I)
    Seduta congiunta del 18 gennaio 2012
    Il giorno mercoledì 18 gennaio 2012 alle ore 10.00 si sono riunite
    presso la sede dell'Assemblea Legislativa in Bologna Viale A. Moro
    n. 50, le Commissioni Territorio, Ambiente, Mobilità e Bilancio,
    Affari generali ed istituzionali convocate in seduta congiunta con
    nota prot. n. 1137 del 12/01/2012.
    Partecipano alla seduta i Commissari:
    III I
    ZOFFOLI DAMIANO Presidente Partito Democratico 5 presente
    III
    LOMBARDI MARCO Presidente PDL - Popolo della 5 presente
    I Libertà
    BERNARDINI MANES Vice Lega Nord Padania 4 assente
    Presidente Emilia e Romagna
    III
    MARANI PAOLA Vice Partito Democratico 4 presente
    Presidente
    III
    FILIPPI FABIO Vice PDL - Popolo della 4 1 presente
    Presidente Libertà
    I
    VECCHI LUCIANO Vice Partito Democratico 4 presente
    Presidente
    I
    ALESSANDRINI Componente Partito Democratico 2 presente
    TIZIANO
    BARBATI LIANA Componente Italia dei Valori - 3 presente
    Lista Di Pietro
    BARBIERI MARCO Componente Partito Democratico 2 presente
    BARTOLINI LUCA Componente PDL - Popolo della 1 assente
    Libertà
    BAZZONI GIANGUIDO Componente PDL - Popolo della 2 presente
    Liberta'
    BIGNAMI GALEAZZO Componente PDL - Popolo della 4 3 presente
    Libertà
    BONACCINI STEFANO Componente Partito Democratico 2 assente
    CASADEI THOMAS Componente Partito Democratico 2 presente
    CAVALLI STEFANO Componente Lega Nord Padania 1 assente
    Emilia e Romagna
    DEFRANCESCHI Componente Movimento 5 Stelle 2 presente
    ANDREA Beppegrillo.it
    DONINI MONICA Componente Federazione della 2 presente
    Sinistra
    FAVIA GIOVANNI Componente Movimento 5 Stelle 2 presente
    Beppegrillo.it
    FERRARI GABRIELE Componente Partito Democratico 5 2 presente
    MANDINI SANDRO Componente Italia dei Valori - 3 assente
    Lista Di Pietro
    MANFREDINI MAURO Componente Lega Nord Padania 3 assente
    Emilia e Romagna
    MAZZOTTI MARIO Componente Partito Democratico 2 2 presente
    MEO GABRIELLA Componente Sinistra Ecologia 2 2 presente
    Libertà - Idee Verdi
    MONARI MARCO Componente Partito Democratico 3 presente
    MONTANARI ROBERTO Componente Partito Democratico 2 presente
    MORI ROBERTA Componente Partito Democratico 2 presente
    MORICONI RITA Componente Partito Democratico 2 presente
    MUMOLO ANTONIO Componente Partito Democratico 2 presente
    NOE' SILVIA Componente UDC - Unione di Centro 1 1 presente
    PARIANI ANNA Componente Partito Democratico 2 3 presente
    POLLASTRI ANDREA Componente PDL - Popolo della 2 assente
    Libertà
    RIVA MATTEO Componente Misto 1 1 assente
    SCONCIAFORNI Componente Federazione della 2 assente
    ROBERTO Sinistra
    E'altresì presente l'assessore G. MUZZARELLI (Assessore alle
    Attività produttive, piano energetico e sviluppo sostenibile,
    edilizia).
    Ha partecipato ai lavori della commissione: Arch. A. Di Stefano
    (Resp. Serv. Valutazione impatto e promozione sostenibilità
    ambientale);
    Marenghi (Serv. Legislativo Giunta); I. Scandaletti (Serv.
    Informazione e comunicazione istituzionale).
    Presiedono la riunione: Damiano Zoffoli e Marco Lombardi
    Assistono le Segretarie: Samuela Fiorini e Claudia Cattoli
    Resocontista: Antonella Agostini e Maria Giovanna Mengozzi
    I presidenti ZOFFOLI e LOMBARDI dichiarano aperta la seduta
    congiunta delle Commissioni Territorio Ambiente Mobilità e Bilancio,
    Affari generali e istituzionali alle ore 10.20.
    Sono presenti i consiglieri: Alessandrini, Barbati, Casadei,
    Defranceschi, Donini, Favia, Ferrari, Lombardi, Marani, Monari,
    Montanari, Mori, Moriconi, Pariani, Pollastri, Vecchi Luciano e
    Zoffoli.
    Il presidente ZOFFOLI introduce l'argomento all'ordine del giorno
    informando che, in accordo con il collega Lombardi, è stata
    convocata un'udienza conoscitiva per giovedì 26 alle ore 15. Ricorda
    che in una precedente seduta è stata nominata relatrice del progetto
    di legge la consigliera Donini Monica e che oggi è presente
    l'assessore alle Attività produttive, piano energetico e sviluppo
    sostenibile, economia verde, edilizia, autorizzazione unica
    integrata per una prima illustrazione del progetto.
    2048 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: Riforma della
    legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 recante disciplina della
    procedura di valutazione dell'impatto ambientale (delibera di
    Giunta n. 1688 del 21 11 11).
    Relatore consigliera Monica Donini.
    L'assessore MUZZARELLI sottolinea che il progetto si muove
    nell'ottica di aggiornare attraverso strumenti operativi la
    legislazione regionale. Evidenzia che il progetto di legge riscrive
    la legge regionale 9 del 1999 prima di tutto per adeguare dal punto
    di vista formale l'ordinamento regionale alle recenti novità
    introdotte a livello statale a seguito dell'entrata in vigore del
    c.d. Codice Ambiente (D.lgs 152/2006) e delle successive
    modificazioni. La tutela dell'ambiente costituisce una prerogativa
    del legislatore nazionale e questo rappresenta un vincolo forte per
    gli ordinamenti regionali che possono discostarsi in materia
    ambientale dalle norme statali solo in certi casi e a certe
    condizioni. Ne deriva, quindi, che l'aggiornamento della legge 9 del
    1999 non può non seguire le linee generali tracciate dal Codice
    Ambiente, che risulta essere la cornice inderogabile entro la quale
    ci si sta muovendo, cercando di vedere quali siano gli spazi
    riconosciuti al legislatore regionale. In particolare, quali siano
    le autonomie possibili d'intervento per porre rimedio ad alcune
    storture riscontrate nella prassi operativa della previgente
    disciplina ed anche per riempire alcune mancanze dello stesso Codice
    Ambiente. Aggiunge che questo provvedimento segue e dà operatività
    al provvedimento legislativo già assunto dall'Assemblea sul tema
    della semplificazione e ha come riferimento anche le norme europee e
    nazionali sul tema della Small Business Act da un lato e,
    dall'altro, il Codice delle imprese.
    Entra il consigliere Mazzotti. Esce il consigliere Monari.
    Riferisce che un altro principale obiettivo che persegue il progetto
    di legge è quello d'introdurre meccanismi finalizzati alla generale
    semplificazione dei procedimenti di VIA (valutazione impatto
    ambientale) e di verifica dello screening, cercando di assumere una
    sorta di messaggio che è fare meglio, fare prima , nel senso che
    c'è bisogno di migliorare gli strumenti ma anche di accelerare per
    migliorare le procedure, prevedendo misure di temporalizzazione e
    strumenti di razionalizzazione, al fine di conferire alle procedure
    ambientali maggiore certezza in relazione alla loro durata, nonché
    attribuire alla pubblica amministrazione il controllo effettivo dei
    tempi procedurali. Il risultato che s'intende perseguire è la
    garanzia sostanziale - e non solo formale - del principio
    costituzionale di buon andamento dell'azione amministrativa.
    Nell'ottica così evidenziata vanno lette, pertanto, quelle
    disposizioni che, discostandosi dalla normativa vigente, pongono un
    termine alle proroghe di richiesta dei privati, proprio al fine di
    rendere più controllabile la durata dei procedimenti. L'intento
    della modifica è quello di correggere una vera e propria stortura
    del sistema costituita da una durata indeterminata e indeterminabile
    della procedura non imputabile esclusivamente a responsabilità
    dell'autorità procedente. Le norme del progetto di legge in materia
    procedimentale fanno perno su modalità di semplificazione basate,
    tra l'altro, sul coordinamento dei procedimenti e le loro fasi oltre
    che tenere insieme i provvedimenti e i loro effetti: cita come
    esempio gli articoli 7 e 20. Spiega che si è cercato di innestare
    anche i collegamenti rispetto alle scelte compiute dalla Regione per
    esempio rispetto al tema dello sportello unico per le attività
    produttive: quindi il collegamento del lavoro rispetto alle altre
    procedure al fine di tenere in relazione un sistema che consenta di
    recepire in ambito regionale le recenti novità introdotte dallo
    Stato in materia di SUAP (Sportelli Unici per le Attività
    Produttive), dando loro quella sistemazione organica che al quadro
    statale, sotto certi profili, manca. Afferma che la normativa
    statale di riferimento, infatti, non chiarisce del tutto i rapporti
    tra la procedura di VIA, come disciplinata dal Codice Ambiente, e il
    procedimento unico di competenza dei SUAP di cui al DPR 160 del
    2010. Si è cercato, quindi, di trovare le connessioni tra i due
    procedimenti per costruire la VIA, unendo il procedimento, per
    un'unica autorizzazione energetica secondo il nuovo articolo 17. La
    VIA deve mantenere caratteristiche di autonomia perché conserva, pur
    all'interno dell'iter che ingloba, propria disciplina per quanto
    attiene deposito, pubblicazione degli atti, partecipazione al
    procedimento, alle modifiche progettuali, alle integrazioni
    documentali e ai termini procedimentali. Sottolinea, al riguardo, il
    lungo lavoro di confronto tecnico anche con settori diversi della
    pubblica amministrazione, in particolare i diversi uffici regionali,
    proprio per trovare un'efficacia dell'azione e per migliorare il
    rapporto all'interno dei percorsi della pubblica amministrazione e
    tra la pubblica amministrazione e il cittadino.
    Esce la consigliera Pariani.
    Informa, altresì, di aver provveduto a depositare un emendamento per
    evidenziare un problema registrato in questo periodo, che si
    riferisce all'inclusione dei sette comuni della Val Marecchia, in
    quanto la normativa sulle reti elettriche è diversa tra Marche ed
    Emilia-Romagna. Al riguardo precisa che si tratta di un problema
    tecnico che va approfondito, in quanto la rete marchigiana non
    interfaccia con quella emiliano-romagnola. Sarebbe opportuno, a suo
    avviso, trattandosi del primo provvedimento utile che va in Aula,
    prendere in considerazione anche questa problematica, emersa
    successivamente all'approvazione del provvedimento specifico.
    Dà la parola per un approfondimento al responsabile del Servizio
    valutazione impatto e promozione sostenibilità ambientale dando atto
    che il materiale relativo all'attuale illustrazione verrà messo a
    disposizione dei consiglieri a cura della segreteria della
    Commissione III.
    L'arch. DI STEFANO premette che si tratta di una materia molto
    complessa e con molte stratificazioni legislative e che si avvarrà
    di slide per una più puntuale spiegazione. Inizia dalle procedure in
    tema di valutazione d'impatto ambientale che mirano ad introdurre
    nella prassi amministrativa, a fare interiorizzare
    dall'amministrazione pubblica e dagli operatori privati, la
    valutazione sistematica preventiva degli effetti che derivano dalle
    azioni delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti privati
    sull'ambiente e sulle condizioni della vita.
    Entra il consigliere Bazzoni. Rientra la consigliera Pariani.
    L'obiettivo è quello di eseguire, preliminarmente all'autorizzazione
    o all'approvazione di tali azioni , un'opportuna valutazione del
    loro impatto sull'ambiente, in modo tale che le decisioni possano
    essere assunte sulla base di un'adeguata informazione sui principali
    aspetti ambientali. La VIA sembra rispondere all'esigenza di
    rafforzare i tradizionali meccanismi di controllo tramite strumenti
    più specificamente preventivi, atti cioè ad integrare l'insieme
    delle considerazioni ambientali nelle decisioni degli operatori
    pubblici e privati. La VIA è concepita soprattutto come uno
    strumento di conoscenza e di informazione al servizio sia dei
    decisori privati sia dei centri pubblici di decisione. Il suo
    obiettivo è quello di rendere più consapevoli degli interessi
    ambientali meritevoli di un'attenta considerazione nella
    realizzazione di un'opera o di un intervento e quindi di informare
    sugli effetti probabili di un intervento sull'ambiente prima che sia
    presa una decisione. Uno dei principali interessi nell'utilizzo di
    questo strumento risiede nel fatto che esso aggiunge un elemento di
    flessibilità. La VIA non mira, infatti, a stabilire nuove norme o
    nuovi vincoli in campo ambientale, quanto ad adeguare le norme
    esistenti e le misure di protezione necessarie alle condizioni
    specifiche degli ambiti territoriali e ambientali interessati,
    avvalendosi di una informazione preventiva e completa. Questi sono i
    principi base che hanno portato l'Unione europea ad introdurre le
    direttive sulla valutazione d'impatto ambientale.
    Entrano le consigliere Meo e Noè.
    I D.Lgs 4 del 2008 e 128 del 2010, correttivi della parte seconda
    del D.Lgs. 152/06 hanno apportato molti miglioramenti al testo
    originario, soprattutto per quanto riguarda ruolo e funzionamento
    della VAS e della VIA e la definizione delle competenze. Il testo
    originario, per esempio, individuava le competenze sulla base della
    competenza ad approvare un progetto dimenticandosi che ogni
    progetto, in Italia, ha molte approvazioni, quindi rendendo
    possibili conflitti di competenza e ricorsi. Le ulteriori modifiche
    introdotte dal D Lgs 128/2010 (pubblicate su GU 11/08/2010) sono
    entrate in vigore dal 26/08/2010. L'art. 4, comma 3, prevede che le
    Regioni adeguano il proprio ordinamento entro un anno. Le norme
    transitorie (art. 4 comma 5) prevedono che le procedure di VAS, VIA
    ed AIA avviate precedentemente all'entrata in vigore del decreto
    sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del
    procedimento. Al momento questo comporta che si hanno dieci
    procedimenti diversi sulle stesse opere. Evidenzia che il comma
    successivo di questo articolo prevede che le norme del decreto
    legislativo sono immediatamente vigenti, fatte salve le norme delle
    leggi regionali che non sono in contrasto con il decreto stesso.
    Questo ha comportato in Emilia-Romagna l'emanazione di alcune
    circolari e direttive che hanno adeguato le norme in via
    transitoria. Viene sostituito il comma 3 dell'art. 3 bis della Parte
    Prima come segue: 3. Le norme di cui al presente decreto possono
    essere derogate, modificate o abrogate solo per dichiarazione
    espressa a successive leggi della Repubblica, purchè sia comunque
    sempre garantito il rispetto del diritto europeo, degli obblighi
    internazionali e delle competenze delle Regioni e degli Enti
    locali. . Questa norma implica che le modifiche possono essere fatte
    solo in modo esplicito, rendendo chiaro quali sono i punti di
    differenza rispetto alla norma nazionale. In generale le modifiche
    del D Lgs 128/2010 confermano sia per la VAS sia per la VIA
    l'impostazione alla base del correttivo D. Lgs 4/08, in particolare
    per quanto riguarda: 1. Principio di terzietà dell'autorità
    competente per VIA e per VAS; 2. Principio d'integrazione dei
    procedimenti e delle autorizzazioni; 3. Principio di non
    duplicazione dei procedimenti; 4.Principio di partecipazione ai
    procedimenti; 5. VAS come procedimento basato sulla collaborazione
    tra autorità procedente e autorità competente; 6. Riconoscimento
    delle competenze di Regioni ed amministrazioni locali.
    Entra il consigliere Bignami. Esce il consigliere Casadei.
    Sottolinea, come già fatto dall'assessore, che il progetto di legge
    riscrive la legge regionale n. 9 del 1999 innanzitutto al fine di
    adeguare, anche dal punto di vista formale, l'ordinamento regionale
    alle recenti innovazioni intervenute a livello statale, a seguito
    dell'entrata in vigore del c.d. Codice Ambiente e delle sue
    successive modifiche. La tutela dell'ambiente - al di là della sua
    peculiare connotazione nell'assetto costituzionale sia dei beni
    giuridici sia delle potestà normative volte a proteggerli e
    disciplinarli - costituisce infatti una prerogativa del legislatore
    statale. Ciò rappresenta un vincolo forte per gli ordinamenti
    regionali, che possono discostarsi dalla norme statali in materia
    ambientale solo in certi casi e a certe condizioni; ne deriva dunque
    che l'aggiornamento della L.R. n. 9 del 1999 non può non seguire le
    linee generali tracciate dal Codice Ambiente. All'interno di tale
    inderogabile cornice, al legislatore regionale sono tuttavia
    riconosciuti alcuni autonomi spazi d'intervento, che consentono sia
    di porre rimedio ad alcune delle storture riscontrate nella prassi
    applicativa della previgente disciplina, sia di riempire alcuni
    vuoti dello stesso Codice ambiente. Evidenzia come il problema della
    normativa europea sia quello della necessaria corrispondenza formale
    delle norme nazionali e regionali alla stessa, e in questo modo si
    giustifica l'introduzione di alcune disposizioni vuote introdotte
    solo per corrispondenza formale.
    Entra il consigliere Barbieri. Esce il consigliere Bignami.
    Il principale obiettivo che il progetto di legge persegue è quello
    di introdurre meccanismi finalizzati alla generale semplificazione
    dei procedimenti di VIA e di verifica (screening), prevedendo misure
    di temporalizzazione e strumenti di razionalizzazione. Ciò al fine
    di conferire alle procedure ambientali maggiore certezza in
    relazione alla loro durata, nonché di attribuire alla Pubblica
    amministrazione il controllo effettivo dei tempi procedurali.
    Nell'ottica appena illustrata devono leggersi, ad esempio, quelle
    disposizioni che, discostandosi dalla normativa vigente, pongono un
    termine alle proroghe richieste dai privati, proprio al fine di
    rendere più controllabile la durata dei procedimenti. L'intento
    della modifica è quello di correggere una vera e propria stortura
    del sistema, costituita da una durata indeterminata ed
    indeterminabile della procedura, non imputabile esclusivamente a
    responsabilità dell'Autorità procedente. Sottolinea che il progetto
    di legge in esame nasce anche dall'esigenza d'introdurre
    nell'impianto del testo legislativo, che risulta ancora valido nella
    sua impostazione, alcune disposizioni modificative tese a
    semplificare e rendere più funzionali i procedimenti da esso
    previsti. Il progetto di legge è costituito da 34 articoli che
    introducono le opportune modifiche nel testo normativo e negli
    Allegati della LR 9/99 e dei quali va ad illustrare brevemente i
    contenuti. La sostituzione dell'art. 1 è prevista al fine di
    introdurre alcune modifiche nell'art. 1 della LR 9/99 innanzitutto
    per aggiornare il riferimento alle norme nazionali vigenti e per
    uniformare le finalità della valutazione ambientale di progetti a
    quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del D. Lgs. 152/06 come
    modificato dal D. Lgs. 4/08 e dal D. Lgs. 128/10. Nell'art. 2 sono
    previste alcune modifiche innanzitutto per aggiornare il riferimento
    alle norme nazionali vigenti e per uniformare le definizioni a
    quanto previsto dall'art. 5 del D. Lgs. 152/06 come modificato dal
    D. Lgs. 4/08 e dal D. Lgs. 128/10. Nell' art. 3 è prevista, nel
    comma 3, la possibilità che il progetto, il relativo studio
    ambientale preliminare o il relativo studio di impatto ambientale,
    siano presentati in un'apposita assemblea pubblica. Tale previsione
    è finalizzata a sviluppare ed accrescere, anche in coerenza con gli
    obiettivi della legge regionale n. 3 del 2010, le forme di
    partecipazione del pubblico e del privato al procedimento, tanto più
    necessarie se si considera la loro complessità e rilevanza. In tale
    articolo è stato specificato che l'assemblea pubblica di
    presentazione può essere richiesta solo da amministrazioni pubbliche
    o dal pubblico interessato. Questo evento partecipativo non comporta
    alcuna modifica nella scansione procedurale, né nei termini previsti
    per ciascuna delle sue fasi: proprio a ciò è finalizzata la
    previsione del termine di 30 giorni dalla pubblicazione sul
    Bollettino ufficiale della Regione, termine che deve ritenersi
    tassativo. L'articolo 4 (che sostituisce l'art. 4 della L.R. n.
    9/99), ridefinisce l'ambito di applicazione della procedura di VIA,
    di cui al Titolo III, confermando quanto già previsto nella L.R. n.
    9 del 1999 ed introduce alcune modifiche al fine di uniformarla a
    quanto previsto, in particolare per quanto riguarda le esclusioni,
    dall'art. 6 del D. Lgs. 152/06 e per quanto riguarda l'introduzione
    (al comma 2) della previsione che i progetti di modifica o
    estensione dei progetti sottoposti alla procedura di VIA sono
    direttamente assoggettati alla procedura di VIA qualora la modifica
    o l'estensione sia, di per sé, conforme alle eventuali soglie. In
    particolare, per quanto riguarda le esclusioni, viene introdotto un
    meccanismo mediante il quale è possibile escludere la procedura di
    VIA o screening solo per interventi di protezione civile e immediati
    e, in tal caso, vanno fatte tutte le procedure di informazione e
    partecipazione dei cittadini e va informata anche l'Unione europea.
    Entrano i consiglieri Mumolo e Filippi.
    Escono i consiglieri Bazzoni, Barbati e Barbieri.
    Inoltre, in coerenza con i principi dell'ordinamento comunitario in
    materia, la disposizione equipara sostanzialmente la disciplina
    della aree naturali protette e delle aree SIC (siti di interesse
    comunitario) e ZPS (zone di protezione speciale) prevedendo che i
    progetti di nuova realizzazione ricadenti in ciascuna di tali aree
    vengano sottoposti direttamente a VIA, senza la preliminare fase di
    screening (verifica di assoggettabilità). E' stato precisato che
    le aree naturali protette ricomprendono anche le aree contigue .
    L'articolo 5 (che ha scorporato l'articolo 4 della L.R. n. 9 del
    1999) ha la principale funzione di chiarire l'ambito di applicazione
    delle norme relative alla VIA e di quelle relative allo screening,
    confermando sostanzialmente le scelte già effettuate nella L.R. n.
    9. In tale nuova disposizione viene, sostanzialmente confermato
    quanto già previsto per quanto concerne l'assoggettamento alla
    procedura di verifica (screening) e la definizione delle riduzioni
    ed incrementi delle relative soglie. L'articolo 9 introduce il nuovo
    art. 7 bis rubricato Documentazione connessa al segreto
    industriale nella LR 9/99, al fine di uniformare la normativa
    regionale a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del D. Lgs.
    152/06, in particolare per quanto riguarda la tutela del segreto
    industriale e commerciale, abrogando contestualmente l'analoga
    previsione dell'articolo 13, comma 5, dell'originaria LR 9/99, al
    fine di ottenere la vigenza di questa disposizione sia per le
    procedure di verfica (screening) sia per la procedura di VIA.
    L'articolo 11 sostituisce l'articolo 9 della L.R. n. 9 del 1999,
    focalizzato sulla procedura di screening e conferma l'impianto della
    legge regionale. La finalità di questa norma risiede nella necessità
    di adeguarsi alle novità introdotte dai decreti correttivi del 2008
    e del 2010. Come nell'impianto statale, anche il progetto di legge
    regionale introduce, per ciascuna scansione procedurale, precisi
    termini di durata. Di particolare rilevanza, in tal senso, sono i
    commi 2, 5, 6 e 7 dell'articolo 9, come riscritto dall'articolo 11
    del progetto di legge. La proposta regionale, tuttavia, nell'intento
    di coniugare il principio della certezza dei procedimenti
    amministrativi con le esigenze dei privati (nel caso di specie, i
    proponenti il progetto da sottoporre a VIA o a screening) e a
    beneficio dell'interesse pubblico complessivamente inteso, introduce
    delle modifiche al modello consegnatoci dal legislatore statale. Si
    tratta precisamente, innanzitutto, dell'introduzione della verifica
    di completezza con un termine di 15 giorni, che decorrono dalla
    presentazione della domanda, attribuito all'amministrazione per
    richiedere al proponente eventuali documenti integrativi, ove la
    domanda medesima risulti in prima battuta incompleta. In
    particolare, in analogia a quanto previsto per la procedura di VIA,
    è prevista anche per la procedura di verifica (screening)
    l'effettuazione della Verifica di completezza della documentazione
    presentata, preliminare all'avvio del procedimento. Tale
    disposizione è finalizzata a rendere il procedimento snello ed
    adeguato alle previsioni legislative e pianificatorie, evitando di
    demandare alla richiesta di integrazioni il compito di richiedere
    documentazione normativamente indispensabile e, quindi, a rendere i
    progetti maggiormente adeguati e le procedure più snelle e rapide.
    Questo meccanismo costituisce una vera e propria fase preparatoria
    del procedimento (verifica della completezza), non prevista - come
    già detto - dalla disciplina statale e rispetto alla quale potrebbe
    effettivamente porsi un problema di compatibilità (anche se non
    sembra in assoluto precluso, al legislatore regionale, di
    intervenire su alcune parti della disciplina procedurale).
    D'altronde, un meccanismo del tutto analogo è previsto dal Codice
    (non con riferimento allo screening ma) per la VIA (v. articolo 23,
    comma 4, d. lgs. n. 152 del 2006). Inoltre è prevista, in
    ottemperanza di quanto previsto dal citato art. 20 del D. Lgs. n.
    152 del 2006, l'estensione del periodo di deposito e del termine per
    la presentazione di osservazioni a 45 giorni. Un ulteriore
    meccanismo, anch'esso teso a coniugare certezza del procedimento e
    istanze del privato, è quello di consentire all'amministrazione di
    ricevere le integrazioni richieste o presentate spontaneamente dal
    proponente per una sola volta entro i 45 giorni dall'avvio del
    procedimento. Un terzo meccanismo di razionalizzazione dei tempi è
    previsto al comma 6 dell'art. 9, che consente al proponente di
    presentare spontaneamente integrazioni, ma solo entro un preciso
    termine, quello di 30 giorni dalla pubblicazione. Sottolinea che il
    progetto di legge ha voluto adattare fasi e termini della procedura
    di screening ad esigenze sostanziali del procedimento, eliminando
    gli effetti negativi, prodottisi sotto il regime precedente, dovuti
    essenzialmente a scambi indeterminati di documentazione tra autorità
    e privato e in ragione dei quali si determinavano blocchi delle
    procedure imputati per lo più alla sola amministrazione.
    Nell'articolo 11 (che sostituisce l'articolo 9 della L.R. n. 9 del
    1999) viene specificato che lo studio ambientale preliminare deve
    evidenziare anche finalità e possibili alternative di localizzazione
    ed intervento. E' stata prevista anche l'autocertificazione
    riguardante i costi previsti dell'intervento e l'avviso di avvenuto
    deposito che deve essere pubblicato sul BURERT a cura dell'autorità
    competente. Non è prevista, per uniformità al D Lgs 152/06, la
    possibilità del proponente di presentare integrazioni volontarie.
    Sempre nell'ottica di approntare meccanismi sostanziali di garanzia
    del procedimento, anche in funzione di rispondere ad esigenze di
    buon andamento della macchina amministrativa, il comma 7 del
    riscritto articolo 9 ammette la possibilità per l'amministrazione
    procedente di avvalersi di uno strumento istruttorio a ciò dedicato:
    la conferenza di servizi istruttoria. All'indizione di tale
    conferenza, proprio in quanto destinata a fornire ulteriori elementi
    istruttori, si può far ricorso in qualunque fase del procedimento.
    L'articolo 12 sostituisce l'articolo 10 della L.R. n. 9 del 1999,
    focalizzandosi sugli esiti della procedura di screening, confermando
    - sotto questo profilo - l'impianto della legge regionale. Questa
    norma è tesa a recepire l'innovativa disposizione nazionale secondo
    la quale per assumere la decisione relativa allo svolgimento di
    un'ulteriore procedura di VIA è necessario che l'autorità competente
    valuti che il progetto possa avere impatti negativi e
    significativi .
    Rientra il consigliere Barbieri. Esce il consigliere Favia.
    Nell'art.14 (che sostituisce l'art. 12 dellaLR 9/99 sullo Scoping )
    è stata introdotta una nuova importante finalità: tale fase è
    finalizzata anche all'accertamento dell'assenza di elementi o
    fattori preclusivi alla realizzazione del progetto derivanti dalla
    pianificazione o da vincoli assoluti. A tal fine il proponente
    presenta un'analitica relazione asseverata da un professionista
    abilitato. L'articolo 15 introduce alcune modifiche nell'art. 13
    della LR 9/99, al fine di recepire quanto previsto dall'art. 23 del
    D. Lgs. n. 152 del 2006 come modificato dal D. Lgs. n. 4 del 2008 e
    dal D. Lgs. n. 128 del 2010. Innanzitutto, come previsto dall'art.
    23 del D. Lgs. 152/06, viene fissato un termine - 30 giorni dal
    termine di deposito - per la richiesta d'integrazioni da parte
    dell'autorità competente ed un termine massimo - 45 giorni
    prorogabili su richieste del proponente al massimo per ulteriori 45
    giorni - per la trasmissione delle integrazioni richieste da parte
    del proponente. L'articolo 15 nel riscrivere l'articolo 13 della
    L.R. n. 9 del 1999 introduce in esso due novità rilevanti. La prima
    novità è l'introduzione nella procedura di VIA della Verifica di
    completezza della documentazione presentata, preliminare all'avvio
    del procedimento. Tale modifica risponde alla necessità di adeguare
    il procedimento regionale all'ordinamento statale (art. 23 del
    Codice Ambiente). Tale disposizione è finalizzata a rendere il
    procedimento snello ed adeguato alle previsioni legislative e
    pianificatorie, evitando di demandare alla richiesta di integrazioni
    il compito di richiedere documentazione normativamente
    indispensabile. Essa quindi è finalizzata a rendere i progetti
    maggiormente adeguati e le procedure più snelle e rapide, tuttavia
    la norma regionale proposta sceglie di discostarsi in parte dalla
    disciplina statale.
    Rientra il consigliere Favia. Escono i consiglieri Mumolo e Noè.
    La proposta di legge regionale scinde la presentazione dalla
    pubblicazione, precisando che quest'ultima avviene sul BURERT (in
    linea con quanto oggi previsto) al termine della verifica di
    completezza. Da tale pubblicazione, che ha valore di pubblicità
    legale, decorrono i termini procedurali. Il primo effetto è quello
    di allungare di 30 giorni la durata del procedimento. D'altra parte,
    questa scelta risponde ad imprescindibili esigenze di certezza del
    procedimento, di garanzia del pubblico interessato e di contenimento
    dei costi a carico del proponente. Infatti, le modalità previste dal
    D Lgs 152 non danno certezza legale e non garantiscono l'effettiva
    contestualità tra presentazione e pubblicazione, pregiudicando la
    possibilità di una concreta conoscenza del progetto e partecipazione
    al procedimento da parte dei soggetti interessati. La norma statale
    può, inoltre, comportare un notevole aggravio di costi a carico del
    proponente, perché la verifica di completezza può concludersi con
    l'obbligo di procedere ad una nuova pubblicazione su un quotidiano,
    a spese del proponente. La seconda novità consiste nell'imporre un
    limite temporale alla proroga del termine concesso al privato per
    presentare i documenti integrativi eventualmente richiesti ad esito
    della verifica di completezza. Sia il Codice che il progetto di
    legge consentono all'amministrazione di richiedere al proponente
    integrazioni documentali entro un termine preciso, pari a 30 giorni,
    mentre il Dlgs 152 ammette la possibilità di prorogare, su richiesta
    del privato, in maniera indeterminata tale termine, il progetto di
    legge, al contrario, fissa un limite massimo di 60 giorni. Lo
    spirito della modifica proposta è quello di correggere una vera e
    propria stortura del sistema, che determina(va) ricadute negative
    sulla credibilità delle amministrazioni. Si privilegia, in questo
    modo, l'esigenza di una conclusione certa del procedimento, anche
    in funzione di una maggiore ponderazione tra interesse pubblico e
    interesse privato. Nell'articolo 15, inoltre, viene previsto, per i
    progetti di opere pubbliche o di pubblica utilità, che tra la
    documentazione che il proponente è tenuto a presentare è ricompresa
    anche quella relativa alla disponibilità dell'area o all'apposizione
    del vincolo preordinato all'esproprio. L'articolo 16 sostituisce
    l'art. 14 della LR 9/99, per introdurre alcune modifiche al fine di
    recepire quanto previsto dall'art. 23 del D. Lgs. n. 152 del 2006
    come modificato dal D. Lgs. n. 4 del 2008 e dal D. Lgs. n. 128 del
    2010. In particolare, è prevista, in ottemperanza di quanto previsto
    dal citato art. 23 del D. Lgs. n. 152 del 2006, l'estensione del
    periodo di deposito a 60 giorni. E' stato specificato che il
    deposito del SIA e del relativo progetto è effettuato a cura del
    proponente. L'articolo 17 introduce alcune modifiche nell'art. 15
    della LR 9/99, al fine di recepire quanto previsto dall'art. 24 del
    D. Lgs. n. 152 del 2006 come modificato dal D. Lgs. n. 4 del 2008 e
    dal D. Lgs. n. 128 del 2010. In particolare, è prevista, in
    ottemperanza di quanto previsto dal citato art. 24 del D. Lgs. n.
    152 del 2006, l'estensione del periodo di deposito e del termine per
    la presentazione di osservazioni a 60 giorni. L'articolo 18
    introduce il nuovo articolo 15-bis al fine di recepire, in un unico
    articolo, alcune disposizioni del D. Lgs. n. 152 del 2006 (articolo
    24, commi 9 e 9-bis, articolo 26, commi 3, 3-bis e 3-ter) relative a
    integrazioni e modifiche alla documentazione presentata. In
    particolare è previsto che l'autorità competente possa richiedere al
    proponente integrazioni alla documentazione entro 30 giorni dalla
    scadenza del termine di deposito, fissando un termine per la
    risposta da parte del proponente non superiore a 45 giorni
    prorogabili, su richiesta del proponente, per un massimo di
    ulteriori 45 giorni. Nel caso il proponente non fornisca le
    integrazioni richieste o ritiri la domanda, non si procede
    all'ulteriore corso del procedimento. È previsto, inoltre, che il
    proponente può richiedere, per una sola volta, di modificare la
    documentazione presentata entro 30 giorni dalla scadenza del termine
    di deposito. Se accoglie tale richiesta l'autorità fissa un termine
    per la presentazione non superiore a 45 giorni, prorogabili, su
    richiesta del proponente, per un massimo di ulteriori 45 giorni.
    In entrambi i casi, il provvedimento di valutazione di impatto
    ambientale è adottato entro 90 giorni dalla presentazione degli
    elaborati modificati. In entrambi i casi l'autorità competente, ove
    lo ritenga necessario, dispone la novellazione del deposito e della
    pubblicizzazione per 60 giorni della nuova documentazione. In tal
    caso l'autorità competente esprime il provvedimento di valutazione
    di impatto ambientale entro 90 giorni dalla presentazione degli
    elaborati modificati. Nell'articolo 20 (modifica dell'art. 17) si
    concentrano molteplici misure che hanno l'obiettivo di realizzare
    una sostanziale semplificazione amministrativa, attraverso la
    puntuale definizione di modalità e criteri a ciò espressamente
    finalizzati. La disposizione regola, infatti, gli effetti del
    provvedimento di VIA anche sotto il profilo del coordinamento con
    altri procedimenti connessi. I primi due commi non apportano
    innovazioni: il comma 1 conferma che per i progetti di attività
    produttive il provvedimento comprende e sostituisce tutti gli atti
    di assenso in materia ambientale e paesaggistico-territoriali; il
    comma 2 conferma che per le opere pubbliche e di pubblica utilità lo
    stesso provvedimento comprende e sostituisce tutti gli atti di
    assenso necessari per la realizzazione del progetto e non soltanto
    quelli ambientali e paesaggistico-territoriali. In particolare, nel
    comma 2, per individuare le fattispecie a cui si applica il
    coordinamento e sostituzione più estesa di atti assieme alle opere
    pubbliche, è stata innanzitutto sostituita la locuzione di
    interesse pubblico con la locuzione di pubblica utilità , poiché
    essa è giuridicamente più corretta e quindi serve ad eliminare dubbi
    interpretativi. Inoltre è stato diviso in due il comma 2 al fine di
    rendere chiaro che la possibilità di ricomprendere nel provvedimento
    di VIA anche il titolo abilitativo edilizio non è limitato alle sole
    opere pubbliche o di pubblica utilità. Il comma 4 assolve ad una
    duplice funzione, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 del
    Codice ambiente: individuare espressamente i principali atti di
    assenso in materia ambientale sostituiti dal provvedimento di VIA,
    ed al contempo integrare lo studio di impatto ambientale (necessario
    per la VIA) con gli elementi e le informazioni richiesti dalla
    normativa vigente per ogni singolo atto sostituito. Gli atti
    elencati sono: la valutazione di incidenza ambientale (VINCA);
    l'autorizzazione integrata ambientale (AIA); l'autorizzazione
    paesaggistica. E' dunque evidente che la norma produce un notevole
    effetto di semplificazione ed una significativa riduzione dei tempi
    dei processi decisionali.
    Escono i consiglieri Favia e Ferrari.
    Il comma 5 contiene un ulteriore strumento di semplificazione,
    rafforzando la previsione, contenuta nella L.R. n. 9 del 1999, che
    il provvedimento di VIA abbia valore di variante degli strumenti
    urbanistici comunali per la realizzazione delle opere pubbliche o di
    interesse pubblico. La modifica estende tale effetto agli strumenti
    di pianificazione territoriale provinciale, consentendo al
    provvedimento di VIA di modificare contemporaneamente più strumenti
    di pianificazione. I piani provinciali, infatti, si pongono ad un
    livello sovraordinato rispetto a quelli comunali e possono quindi
    porre vincoli a cui i piani comunali debbono conformarsi. L'attuale
    formulazione della legge regionale, contemplando la sola possibilità
    di variante urbanistica comunale, risulta quindi insufficiente al
    conseguimento di un effettivo coordinamento e semplificazione.
    Occorre sottolineare che ciò determina un considerevole risparmio di
    tempo, poiché le varianti in questione richiedono lunghe procedure
    di approvazione. Al fine di evitare improprie e troppo estese
    modifiche eccedenti il progetto in esame nella procedura di VIA, è
    stato specificato che le proposte di variante alla pianificazione
    territoriale provinciale possono attenere unicamente alla
    cartografia dei piani stessi, ovvero al progetto in esame; non si
    possono dunque introdurre modifiche a disposizioni che interessano
    l'intero territorio provinciale, rendendo inutile la pianificazione
    perché si eliminerebbe la sua funzione di scelta. Anche il comma 6 è
    finalizzato ad introdurre una misura di semplificazione procedurale,
    consentendo alle amministrazioni pubbliche di scegliere la procedura
    di VIA in alternativa al procedimento unico per la localizzazione e
    la realizzazione esclusivamente delle opere pubbliche, previsto
    dagli articoli da 36-bis a 36-octies della L.R. n. 20 del 2000.
    Quest'ultimo procedimento è organizzato in due fasi: la prima si
    svolge per l'approvazione del progetto preliminare, la contestuale
    eventuale variazione degli strumenti urbanistici e l'eventuale
    verifica di screening; la seconda successiva fase è volta
    all'approvazione del progetto definitivo, all'acquisizione di tutti
    gli atti di assenso necessari, nonché allo svolgimento della VIA. La
    norma proposta consente invece di attuare in alternativa solo la
    procedura di VIA, che contestualmente perviene all'approvazione del
    progetto definitivo, all'acquisizione degli atti di assenso e alle
    variazioni dei piani urbanistici e territoriali. La scelta tra il
    procedimento unico di cui alla L.R. 20/2000 e il procedimento di VIA
    è rimessa in via esclusiva alle singole Amministrazioni competenti,
    ovvero a coloro che devono realizzare l'intervento. Il comma 7, come
    i precedenti, persegue obiettivi di semplificazione e
    razionalizzazione dei procedimenti, occupandosi, in particolare, di
    coordinare la procedura di VIA con l'autorizzazione unica energetica
    prevista dalla normativa statale in materia di fonti rinnovabili
    (d.lgs. n. 387 del 2003) e dalla legge regionale in materia di
    energia (l.r. n. 26 del 2004). A tal fine esso stabilisce, in
    attuazione di quanto previsto dalla normativa appena menzionata, lo
    svolgimento contestuale delle due procedure (energetica ed
    ambientale), attraverso un'unica conferenza di servizi, convocata
    dall'Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione
    energetica. La disposizione si discosta necessariamente da quanto
    previsto nei commi precedenti, sancendo, in accordo con la normativa
    statale, il principio secondo cui la VIA si svolge all'interno del
    procedimento unico di autorizzazione energetica, di cui costituisce
    un endoprocedimento. La norma proposta garantisce comunque un esame
    contestuale di tutti gli aspetti afferenti ai progetti sottoposti
    alle due procedure, anche in questo caso realizzando un'apprezzabile
    economia procedimentale: la conferenza di servizi per la VIA e
    quella per l'autorizzazione unica energetica vengono quindi svolte
    contestualmente. Anche nel nuovo articolato si conferma la scelta
    operata nella previgente disciplina regionale, peraltro prevista
    anche dalla normativa nazionale, di usare la conferenza di servizi
    come modulo per conseguire dette semplificazioni. L'articolo 22
    introduce alcune modifiche nell'art. 19 della LR 9/99, al fine di
    recepire e di rendere congruente la normativa regionale a quanto
    previsto dalle norme statali per quanto riguarda i progetti
    localizzati su più regioni ovvero con impatti ambientali
    sovraregionali. Le norme nazionali previgenti non prendevano in
    considerazione questa fattispecie e solo alcune Regioni avevano
    introdotto norme per sopperire a questa carenza. La normativa
    nazionale prevede che, nel caso di progetti localizzati su più
    regioni, la procedura di VIA sia svolta d'intesa tra queste ultime,
    dunque tutte le regioni coinvolte dovranno pervenire alle medesime
    conclusioni, mentre, nel caso di progetti che comportino impatti sul
    territorio di altre regioni, deve essere garantita l'informazione
    delle stesse e la relativa partecipazione al procedimento. Nella
    L.R. 9/1999 erano previste norme in questo senso, tuttavia non erano
    così dettagliate. E' stata altresì introdotta una norma per il caso
    in cui l'intesa tra le regioni coinvolte non venga raggiunta, ove si
    prevede che la procedura di VIA venga affidata al Ministero
    dell'ambiente, previo conforme parere della Conferenza
    Stato-Regioni. In tema di monitoraggio si prevedono modifiche per
    renderlo conforme a quanto previsto dalle norme nazionali e la
    modifica principale della L.R. 9/1999 al riguardo investe il
    controllo sostitutivo, in relazione al quale si statuisce che in
    caso di inadempimento degli obblighi previsti dalla legge da parte
    delle autorità competenti trovi applicazione quanto previsto
    dall'art. 30 della L.R. 6/2004, riguardante tutti i meccanismi
    sostitutivi. L'articolo 27 introduce alcune modifiche all'art. 24
    della LR 9/99, per quanto riguarda la vigilanza e le sanzioni, al
    fine di rendere la normativa regionale uniforme alle norme
    nazionali. La novità più rilevante introdotta dalla normativa
    nazionale riguarda il fatto che l'autorità competente è tenuta a
    controllare la corretta realizzazione degli interventi sottoposti a
    VIA e può intervenire in qualunque momento se emergano difformità
    ovvero esigenze ambientali non evidenziate al momento dell'adozione
    del provvedimento, introducendo prescrizioni aggiuntive. Si tratta
    di una disposizione prevista dalle norme nazionali che la Regione è
    tenuta a recepire. L'articolo 30 introduce alcune modifiche
    nell'art. 28 della LR 9/99, prevedendo in particolare che le risorse
    derivanti dalle spese istruttorie concorrono alla copertura delle
    spese necessarie per lo svolgimento delle procedure di VIA da parte
    delle autorità competenti. E', inoltre, introdotta la previsione che
    le spese istruttorie sono restituite, su richiesta del proponente,
    nella misura del 10% per ogni mese di ritardo (computate al netto
    delle interruzioni e sospensioni) della conclusione del procedimento
    di verifica (screening) o di VIA. L'articolo 33 introduce alcune
    modifiche negli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3, al fine di
    recepire nella normativa regionale le modifiche introdotte in merito
    alle soglie o alle definizioni da parte della normativa nazionale,
    nonché per ridisegnare il quadro delle competenze tra Regione,
    Provincia e Comune. Precisa che l'allegato A individua i progetti
    soggetti a VIA; l'allegato B individua i progetti soggetti a
    screening; i numeri 1, 2, 3 individuano rispettivamente in Regione,
    Province e Comuni le amministrazioni competenti in relazione ai
    diversi progetti. In particolare, si è proceduto ad una nuova
    allocazione delle competenze, prevedendo, in sintonia con le nuove
    assegnazioni di competenze relative all'approvazione di progetti
    assoggettati alla procedure di verifica (screening) o alle procedure
    di VIA, la coincidenza con la competenza al rilascio delle più
    rilevanti e/o della maggior parte delle autorizzazioni necessarie
    alla realizzazione del progetto di impianto, opera o intervento in
    base alle vigenti normative. Grazie a questa norma vi sarà quindi
    coincidenza tra l'amministrazione competente per il procedimento di
    VIA e quella competente ad approvare i progetti, rendendo così più
    semplice l'accorpamento dei procedimenti amministrativi previsti
    dalla legge. Ciò si è tradotto nell'assegnazione alla competenza
    delle Province di alcuni ulteriori progetti (non più assegnati alla
    Regione o ai Comuni), in particolare per quanto riguarda la
    competenza sulle procedure in materia d'impatto ambientale per i
    progetti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. In
    sostanza, al fine di far coincidere sulla stessa amministrazione le
    competenze in materia d'impatto ambientale e le altre autorizzazioni
    necessarie alla realizzazione del progetto, sono state attribuite
    alle Province, come definito in sede di CAL, le competenze per i
    procedimenti di verifica e di VIA relativi: ai progetti di impianti
    di produzione di energia da fonti rinnovabili, (progetti la cui
    approvazione è oggi totalmente affidata alla Provincia, mentre vi
    sono alcune fattispecie di progetti assoggettati alla competenza di
    VIA o di screening della Regione); agli impianti di smaltimento e
    recupero di rifiuti (si tratta in pratica delle lettere ZA e ZB
    dell'allegato IV del D.Lgs. 152/2006 introdotte nella norma
    nazionale in seguito alla condanna dello Stato italiano da parte
    della Corte di Giustizia per non aver incluso tra i progetti
    soggetti a VIA e a screening gli impianti di recupero dei rifiuti);
    agli impianti chimici ed agli allevamenti (soggetti ad AIA
    provinciale); all'estrazione di minerali ed in particolare di acqua
    minerale soggetti ad autorizzazione provinciale. L'unica tipologia
    progettuale che non ricade nel principio di coincidenza delle
    competenze in capo alla stessa amministrazione riguarda i progetti
    di invasi, su cui, però, è stato possibile innalzare la soglia da
    zero a 50.000 mc, facendo salva una successiva diversa disposizione
    statale. In sostanza ciò si è tradotto nell'assegnazione alle
    Province della competenza su 19 tipologie progettuali, invece delle
    29 dell'originario progetto di legge. Sono, inoltre, state
    introdotte negli allegati di competenza sia della Regione sia della
    Provincia gli impianti per la cattura di CO2, poiché questi ultimi
    sono stati introdotti dal D Lgs 162/11 nel D. Lgs 152/06 in
    recepimento della Direttiva 2009/31/CE.
    Esce la consigliera Pariani. Rientra il consigliere Casadei.
    Il presidente ZOFFOLI ringrazia per l'illustrazione e domanda se vi
    siano richieste di intervento.
    Il consigliere DEFRANCESCHI chiede chiarimenti in ordine ai tempi di
    pubblicazione sul sito internet, in particolare se prima della
    pubblicazione del progetto sul BURERT sia possibile pubblicarlo sul
    sito della Regione o della Provincia. Domanda, inoltre, se cambi
    qualcosa in ordine alla pubblicità del progetto sulla stampa e se
    sia possibile prevedere una pubblicazione anche nell'ambito degli
    albi pretori dei Comuni interessati. Chiede, infine, se sia prevista
    qualche variazione in merito ai tempi di presentazione delle
    osservazioni da parte dei cittadini e dei comitati.
    L'arch. DI STEFANO risponde che si può prevedere che la
    pubblicazione sul sito internet avvenga prima della pubblicazione
    sul BURERT, tenuto conto del fatto che quest'ultimo ha cadenza fissa
    ogni 14 giorni e dunque i progetti possono pervenire nel periodo
    intercorrente tra una pubblicazione e l'altra. L'unico accorgimento
    da adottare al riguardo è quello di rendere pubblico il progetto
    solo una volta che è stato dichiarato procedibile in base alla
    verifica di completezza. La pubblicazione sui giornali diffusi nel
    luogo di realizzazione del progetto rimane invariata e deve avvenire
    in contemporanea alla pubblicazione sul BURERT. A quest'ultimo fine
    si prevede che l'autorità competente è tenuta a comunicare in tempo
    utile al proponente la data di pubblicazione sul bollettino
    telematico, così che quest'ultimo possa provvedere alla tempestiva
    pubblicazione del progetto sui giornali. Per quanto riguarda la
    pubblicazione del progetto sugli albi pretori dei Comuni e delle
    Province interessati, ciò è già previsto per la procedura di
    screening (in sintonia con la normativa nazionale) e lo si può
    prevedere anche in relazione al procedimento di VIA. I tempi di
    presentazione delle osservazioni da parte di cittadini e comitati
    sono i medesimi di quelli previsti per il deposito, in particolare,
    sono previsti 45 giorni dal deposito per l'invio delle osservazioni
    nel procedimento di screening, 60 giorni dal deposito per l'invio di
    osservazioni nel procedimento di VIA. Precisa, tuttavia, che è
    prassi comune di tutte le amministrazioni regionali prendere in
    considerazione anche le osservazioni presentate tardivamente, così
    come avviene in materia di strumenti urbanistici. Questa prassi
    risponde ad una valutazione di economicità, in quanto è più semplice
    prendere in considerazione osservazioni tardive, piuttosto che
    spiegare la relativa mancata considerazione a causa della decorrenza
    dei termini.
    Il presidente ZOFFOLI comunica che il materiale illustrato
    dall'arch. Di Stefano verrà oggi stesso trasmesso via mail ai
    commissari a cura della segreteria della commissione III.
    - Approvazione verbali nn. 37, 38, 39, 40 e 41/2011 della
    Commissione Territorio, Ambiente, Mobilità.
    Il presidente ZOFFOLI pone in approvazione i verbali.
    La Commissione Territorio, Ambiente e Mobilità approva all'unanimità
    dei presenti.
    - Approvazione verbali nn. 34, 35, e 36/2011 della Commissione
    Bilancio, Affari generali ed istituzionali.
    Il presidente LOMBARDI pone in approvazione i verbali.
    La Commissione Bilancio, Affari generali ed istituzionali approva
    all'unanimità dei presenti.
    La relatrice DONINI ricorda, come già segnalato dal Presidente, che
    il 26 gennaio si svolgerà un'udienza conoscitiva sul progetto di
    legge oggi illustrato. Evidenzia che sul medesimo sono chiamate ad
    esprimere il proprio parere, in sede consultiva, anche altre
    commissioni. Suggerisce, pertanto, di stabilire una tempistica al
    fine di giungere alla discussione generale e all'esame
    dell'articolato a partire dal prossimo 9 febbraio. Sul presupposto
    che spesso si parla di certezza dei tempi e di razionalizzazione, la
    programmazione dei lavori può, quindi, rivelarsi utile per
    consentire ai commissari di presentare osservazioni ed emendamenti.
    Si dichiara disponibile a ricevere osservazioni da parte dei
    colleghi.
    L'arch. DI STEFANO afferma che l'Assessorato ha predisposto un
    documento di lavoro in cui vengono raffrontati il progetto di legge
    di modifica, la L.R. 9/1999 attualmente vigente ed il D.Lgs.
    152/2006 (Codice Ambiente). Se si ritiene opportuno, tale documento
    potrà essere inviato ai commissari.
    La seduta termina alle ore 11.45 .
    Approvato dalla Commissione Territorio, Ambiente, Mobilità nella
    seduta del 9 febbraio 2012.
    Approvato dalla Commissione Bilancio, Affari generali ed
    istituzionali nella seduta del 21 febbraio 2012.
    Le Segretarie I Presidenti
    Samuela Fiorini Damiano Zoffoli
    Claudia Cattoli Marco Lombardi
    Espandi Indice