Testo
Verbale n. 10
Seduta del 22 marzo 2012
Il giorno giovedì 22 marzo 2012 alle ore 10.00 si è riunita presso
la sede dell'Assemblea Legislativa in Bologna Viale A. Moro n. 50,
la Commissione Territorio Ambiente Mobilità, convocata con nota
Prot. n. 10585 del 15/03/2012.
Partecipano alla seduta i Commissari:
Cognome e nome Qualifica Gruppo Voto
ZOFFOLI Damiano Presidente Partito Democratico 5 presente
BERNARDINI Manes Vicepreside Lega Nord Padania 4 presente
nte Emilia e Romagna
MARANI Paola Vicepreside Partito Democratico 4 presente
nte
ALESSANDRINI Componente Partito Democratico 2 presente
Tiziano
BARTOLINI Luca Componente PDL- Popolo Della 1 assente
Libertà
BAZZONI Gianguido Componente PDL- Popolo Della 2 presente
Libertà
BIGNAMI Galeazzo Componente PDL- Popolo Della 4 assente
Libertà
CASADEI Thomas Componente Partito Democratico 2 presente
DONINI Monica Componente Federazione Della 2 presente
Sinistra
FAVIA Giovanni Componente Movimento 5 Stelle 2 presente
Beppegrillo.it
FERRARI Gabriele Componente Partito Democratico 5 presente
FILIPPI Fabio Componente PDL- Popolo Della 4 presente
Libertà
MANDINI Sandro Componente Italia Dei Valori 3 presente
MAZZOTTI Mario Componente Partito Democratico 2 presente
MEO Gabriella Componente Sinistra Ecologia e 2 presente
Libertà - Idee Verdi
MORI Roberta Componente Partito Democratico 2 presente
NOE' Silvia Componente UDC- Unione Di Centro 1 presente
PARIANI Anna Componente Partito Democratico 2 presente
RIVA Matteo Componente Misto 1 presente
E' presente il consigliere Andrea DEFRANCESCHI.
E' altresì presente Gian Carlo MUZZARELLI (Assessore Attività
produttive, piano energetico e sviluppo sostenibile, economia verde,
edilizia, autorizzazione unica integrata).
Hanno partecipato ai lavori della Commissione: A. Di Stefano (Resp.
Serv. Valutazione impatto e promozione sostenibilità ambientale); C.
Govoni (Resp. Serv. Affari generali, giuridici e programmazione
finanziaria - Ambiente e Difesa Suolo); A. Cataldi (Serv. Energia ed
economia verde); J. Frenquellucci (Serv. Informazione e
comunicazione istituzionale).
Presiede la seduta: Damiano Zoffoli
Assiste la Segretaria: Samuela Fiorini
Resocontista: Antonella Agostini
Il presidente ZOFFOLI dichiara aperta la seduta alle ore 10.25.
Sono presenti i consiglieri: Alessandrini, Donini, Favia, Ferrari,
Mandini, Marani, Mazzotti, Mori, Pariani e Zoffoli.
Esame abbinato degli oggetti:
2048 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: Riforma della
legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 recante disciplina della
procedura di valutazione dell'impatto ambientale (delibera di
Giunta n. 1688 del 21 11 11).
TESTO BASE
2307 - Progetto di legge d'iniziativa del consigliere Favia:
Riforma della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 Disciplina
della procedura di valutazione dell'impatto ambientale (09 02 12).
Relatore consigliera Monica Donini.
Esame articolato
Il presidente ZOFFOLI ricorda che oggi i lavori riprendono
dall'esame dell'articolo 21 avendo a disposizione un documento di
lavoro predisposto dalla segreteria della commissione che raccoglie
tutti gli emendamenti presentati.
Si passa all'esame dell'art. 21 (Sostituzione dell'articolo 18 della
legge regionale n. 9 del 1999, rubricato Conferenza di servizi )
sul quale insistono i seguenti emendamenti:
EMENDAMENTO N. 29 Favia M5S
L'articolo 21 Sostituzione dell'articolo 18 della legge regionale
n. 9 del 1999, rubricato Conferenza di servizi è così
riformulato:
Articolo 21
Sostituzione dell'articolo 18 della legge regionale n. 9 del 1999,
rubricato Conferenza di servizi
1. L'articolo 18 della l. r. n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente
articolo:
Articolo 18
Conferenza di servizi
1. Nell'ambito della procedura di VIA, l'autorità competente indice,
entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di deposito degli
elaborati nel BURERT, una conferenza di servizi per l'acquisizione
degli atti necessari alla realizzazione del progetto, di cui
all'articolo 17, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7. Dell'indizione della
conferenza di servizi è data tempestiva comunicazione alla Regione
da parte delle province e comuni rispettivamente competenti ai sensi
dell'articolo 5, commi 2 e 3.
2. La conferenza di servizi, in sede istruttoria, provvede all'esame
del progetto e del SIA. Essa si svolge con le modalità stabilite
dalle relative disposizioni della legge n. 241 del 1990, in quanto
compatibili.
3. Le attività tecnico-istruttorie per la valutazione d'impatto
ambientale sono svolte dall'ufficio competente che acquisisce e
valuta tutta la documentazione e le osservazioni presentate.
L'ufficio competente, entro il ventesimo giorno antecedente la
conclusione dei lavori della Conferenza di Servizi di cui al comma
6, predispone un rapporto sull'impatto ambientale del progetto e lo
invia alle amministrazioni convocate. Il rapporto sull'impatto
ambientale è, altresì, inviato al proponente, che può fornire le
proprie controdeduzioni.
4. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve
essere motivato ed indicare le specifiche modifiche e prescrizioni
ritenute necessarie. Le determinazioni conclusive possono
motivatamente discostarsi dai pareri non vincolanti espressi
nell'ambito della conferenza di servizi.
5. In sede di conferenza di servizi è acquisito il parere
sull'impatto ambientale del progetto da parte delle province e dei
comuni interessati e degli enti di gestione di aree naturali
protette interessati.
6. In ogni caso, i lavori della conferenza di servizi si concludono
almeno 20 giorni prima della scadenza del termine per l'adozione del
provvedimento di VIA. .
7. Le sedute della conferenza di servizi sono pubbliche. .
EMENDAMENTO N. 50 Meo SEL-Verdi
Al comma 1 dell'art. 21, nel comma 2 dell'art. 18 riscritto, dopo le
parole in sede istruttoria, aggiungere le parole è aperta al
pubblico e .
Il consigliere FAVIA spiega che l'emendamento riguarda la pubblicità
delle Conferenze dei Servizi, che sono momenti molto importanti per
aumentare la conoscenza e la consapevolezza sull'opera. Ritiene sia
un tema centrale da inserire nella normativa in esame e un passo
avanti nella tutela dell'interesse pubblico.
Entrano i consiglieri Bernardini e Riva.
L'arch. DI STEFANO precisa che anche l'emendamento 50 Meo riguarda
lo stesso argomento, ma che il problema della pubblicità delle
riunioni della Conferenza di Servizi è più complicato di come è
stato presentato dal consigliere Favia, nel senso che le regole del
funzionamento della Conferenza di Servizi sono dettate dall'art. 14
e seguenti della legge 241 del 1990, che prevede che ogni
amministrazione sia rappresentata da un unico delegato che può
esprimere le decisioni dell'amministrazione di provenienza. Invita a
riflettere sul fatto che questa configurazione punta a identificare
l'amministrazione, non nell'organo consigliare, ma nell'organo di
governo - la Giunta - e le riunioni delle Giunte (comunali,
provinciali o regionali) non sono pubbliche: sono verbalizzate, ma
non aperte al pubblico e ogni amministrazione è rappresentata da un
unico membro. Ritiene, quindi, di difficile attuazione pratica ed
impossibile attuazione logica ricondurre la partecipazione di un
Consiglio (comunale, provinciale o regionale) ad un unico
rappresentante, in una riunione in cui si discute per istruire un
progetto, essendo ciò possibile solo dopo che il Consiglio medesimo
abbia espresso una decisione, non prima. Sottolinea, infatti, che la
Conferenza di Servizi non è semplicemente un momento di decisione,
ma anche di istruttoria e confronto nel merito. Nell'art. 20 già
approvato, che modifica il 17, è espressamente previsto che quando
sono in gioco competenze proprie delle Assemblee consiliari il
giudizio della Conferenza dei Servizi è sospeso fino a quando
l'organo consiliare non ha approvato quanto delineato dal
rappresentante della Giunta preventivamente o salvo ratifica:
mancando quest'ultima, il provvedimento è nullo. Evidenzia, inoltre,
che il funzionamento della Conferenza dei Servizi è previsto da una
norma nazionale e la Regione non ha facoltà di introdurre modifiche
a una norma che è di competenza esclusiva dello Stato. Ricorda,
infine, che la normativa nazionale richiamata - art. 14 e segg.
L.241/90 - è stata modificata più volte nel corso degli anni e una
delle modifiche, quella del 2005, ha espressamente previsto che alla
Conferenza di Servizi partecipi il proponente del progetto senza
diritto di voto, che prima non poteva partecipare. Questo è l'unico
ampliamento previsto.
Il consigliere FAVIA afferma che la sua proposta è diversa: l'arch.
Di Stefano ha parlato di partecipazione e le considerazioni vanno
in questo senso, mentre l'emendamento parla di pubblicità , che
sono due concetti diversi. Viene chiesta non la partecipazione ai
lavori, ma la pubblicità dei lavori, per cui si può pensare anche a
forme diverse che non siano quelle della presenza fisica. Dice che
non si vuole cambiare la legge 241/90, ma solo rendere trasparenti i
lavori della Conferenza di Servizi.
Entrano i consiglieri Casadei e Noè.
La consigliera MARANI pensa che l'esigenza di far conoscere i lavori
della Conferenza di Servizi sia ampiamente assolta dal fatto che
tutta la discussione è verbalizzata e gli atti relativi sono
facilmente accessibili a coloro che hanno un interesse a conoscerli.
Crede che il tema della pubblicità e del rendere trasparente l'iter
che porta alla soluzione dei lavori della Conferenza dei Servizi sia
una possibilità già esistente oggi, senza bisogno di appesantire
l'aspetto della partecipazione nell'ambito delle procedure.
Entra il consigliere Filippi.
L'arch. DI STEFANO aggiunge che, sulla base del D.lgs. 152/2006,
tutti gli atti che concorrono alla procedura di VIA, compresa la
decisione finale, sono resi pubblici e quindi accessibili sul sito
web. Invita a riflettere sul fatto che alle riunioni di Giunta o di
un Consiglio comunale non possa partecipare chi ha un interesse
diretto sull'argomento perché la sola presenza può influire sulla
decisione assunta. In procedure come quelle di VIA è stato esteso al
massimo il riconoscimento dell'interesse a intervenire nel
procedimento da parte di tutti i cittadini, proprio perché serve a
garantire il massimo di acquisizione di elementi informativi e di
trasparenza della procedura, ma in caso di apertura al pubblico
invita a valutare se i rappresentanti delle amministrazioni
continuerebbero a godere di libertà di movimento e di decisione e se
chiunque non fosse d'accordo con la decisione non possa assumere
quell'elemento per impugnare dicendo che la decisione è stata
influenzata. Ritiene, pertanto, che si possano aprire una serie di
problematiche molto più vaste di quello che sembra. Si dice convinto
che nella pubblica amministrazione l'unica cosa importante siano gli
atti che vengono formalizzati e il percorso della decisione sia meno
rilevante della decisione stessa. Afferma, infine, di considerare
anche la partecipazione alla Conferenza di Servizi del proponente
del progetto senza diritto di voto uno sbilanciamento e un vizio.
Il consigliere FAVIA premette che le valutazioni politiche si fanno
con i politici non con i tecnici e che è importante la distinzione
dei ruoli in questo senso. Non ritiene sufficienti le argomentazioni
proposte per demolire la richiesta di pubblicità avanzata, perché
pubblicità non vuole dire sempre presenza fisica, ma può svilupparsi
anche attraverso altre forme. Si tratta di dare trasparenza diretta
e fruibile alla Conferenza di Servizi. Afferma, obiettando alla
collega Marani, di essere al corrente che molti cittadini non
riescono ad avere accesso agli atti, che si tratta non di un
ulteriore appesantimento, ma di una semplificazione per i cittadini
stessi. Ritiene che si possa emendare nel senso di permettere una
pubblicità alla Conferenza di Servizi, senza far entrare fisicamente
le persone: è importante il principio.
La relatrice consigliera DONINI premesso di essere sensibile ai temi
della partecipazione e della trasparenza trova, tuttavia,
convincenti le argomentazioni e il quadro normativo rappresentato
dall'architetto Di Stefano. Fa anche una riflessione politica:
avendo molto a cuore il tema della partecipazione, vorrebbe non si
facesse confusione e non si fosse in grado di fornire quella serie
d'informazioni certe e certificate - che sono gli atti - che
possono promuovere una partecipazione informata delle persone. Crede
siano gli atti pubblici e le decisioni ufficiali che possono
spingere i cittadini a esprimere un punto di vista e farsi parte
attiva, non le discussioni o le modalità con le quali il
rappresentante di un ente interviene nella Conferenza di Servizi.
Prima dello svolgimento della Conferenza di Servizi la legge prevede
una serie di strumenti di partecipazione (istruttorie pubbliche,
osservazioni ecc.) che devono, in qualche modo, contribuire a
formare la posizione dei diversi enti ivi rappresentati e ad ogni
fase deve essere data pubblicità. E' convinta che non sia utile, per
migliorare la qualità della partecipazione, rendere pubbliche le
Conferenze di Servizi, anzi sia maggiore il rischio che s'ingenerino
confusioni o valutazioni più sulla base del percepito, che sulla
base di atti formali e quindi esprime un giudizio negativo sulle
proposte emendative. Ritiene che qualunque tipo d'influenza esterna
condizionante sia negativa e vada, comunque, evitata.
Il presidente ZOFFOLI, non essendoci altre richieste d'intervento,
pone in votazione gli emendamenti 29 e 50.
La Commissione respinge l'emendamento 29 con 27 voti contrari (PD,
FDS, Misto), 10 favorevoli (M5S, UDC, LN) e 7astenuti (IDV, PDL).
La Commissione respinge l'emendamento 50 con 34 voti contrari (PD,
FDS, Misto, IDV, PDL), 2 favorevoli (M5S) e 5 astenuti (UDC, LN).
Il presidente ZOFFOLI mette ai voti l'art. 21 della proposta di
legge, nel testo base.
La Commissione approva l'art. 21, con 30 voti a favore (PD, FDS,
IDV, Misto), 7astenuti (UDC, LN, M5S) e 4 contrari ( PDL).
Entra il consigliere Bazzoni.
Si prosegue con l'esame degli articoli 22 (Sostituzione
dell'articolo 19 della legge regionale n. 9 del 1999, rubricato
Procedure per progetti con impatti ambientali interregionali ), 23
(Sostituzione dell'articolo 20 della legge regionale n. 9 del 1999,
rubricato Partecipazione della Regione alla procedura di cui
all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 ), 24 (Sostituzione
dell'articolo 21 della legge regionale n. 9 del 1999, rubricato
Procedure per progetti con impatti ambientali transfrontalieri )
sui quali non insistono emendamenti.
Il presidente ZOFFOLI, non essendoci richieste d'intervento, mette
ai voti gli articoli 22, 23, 24 della proposta di legge, nel testo
base.
La Commissione, con distinte votazioni d'identico risultato, approva
gli artt. 22, 23, 24, con 30 voti a favore (PD, FDS, IDV, Misto), 12
astenuti (UDC, LN, M5S) e 6 contrari ( PDL).
Si passa all'esame dell'art. 25 (Sostituzione dell'articolo 22 della
legge regionale n. 9 del 1999, rubricato Monitoraggio ) sul quale
insistono i seguenti emendamenti:
EMENDAMENTO N. 30 Favia M5S
L'articolo 25 Sostituzione dell'articolo 22 della legge regionale
n. 9 del 1999, rubricato Monitoraggio è così riformulato:
Articolo 25
Sostituzione dell'articolo 22 della legge regionale n. 9 del 1999,
rubricato Monitoraggio
1. L'articolo 22 della l. r. n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente
articolo:
Articolo 22.
Monitoraggio
1. Il provvedimento di VIA contiene ogni opportuna indicazione per
la progettazione e lo svolgimento delle attività di monitoraggio
degli impatti ambientali, volte ad assicurare il controllo di quelli
significativi. Trova applicazione quanto disposto in materia
dall'articolo 28 del d. lgs. n. 152 del 2006. A tal fine è
predisposto all'interno del SIA una proposta di piano di
monitoraggio, che prende in considerazione l'insieme degli
indicatori fisici, per controllare gli impatti significativi
derivanti dell'attuazione e gestione del progetto con lo scopo di
individuare tempestivamente gli impatti negativi ed adottare le
misure correttive opportune. La proposta di piano di monitoraggio
individua le responsabilità e le risorse necessarie per la
realizzazione e gestione del monitoraggio.
2. Il proponente deve trasmettere all'autorità competente i
risultati del monitoraggio di cui all'articolo 10, comma 1, lettera
b), e all'articolo 17, comma 8, nonché informare l'autorità
competente delle eventuali modificazioni intervenute nel corso della
realizzazione e della gestione dell'impianto, opera o intervento.
3. L'autorità competente esercita le funzioni di controllo e
monitoraggio anche avvalendosi delle strutture dell'ARPA
dell'Emilia-Romagna. Si può avvalere, inoltre, delle strutture
dell'ARPA per l'eventuale gestione dei dati e delle misure di cui al
comma 1 nell'ambito del sistema informativo sull'ambiente ed il
territorio di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), della l. r.
n. 44 del 1995. .
4. L'autorità competente rende pubblici sul proprio sito web i
risultati dei monitoraggi, di cui al comma 2, nonché, le
informazioni relative ad eventuali modificazioni intervenute nel
corso della realizzazione e della gestione dell'impianto, opera o
intervento ed eventuali anomalie intervenute nel funzionamento dello
stesso. .
EMENDAMENTO N. 51 Meo SEL-Verdi
Al comma 1 dell'art. 25, dopo il comma 2 dell'art. 22 riscritto,
inserire un nuovo comma 2-bis che recita :
2-bis. L'autorità competente rende pubblici sul proprio sito web i
risultati dei monitoraggi di cui al comma 2, nonché le informazioni
relative ad eventuali modificazioni intervenute nel corso della
realizzazione e della gestione dell'impianto, opera o intervento ed
eventuali anomalie intervenute nel funzionamento.
Il consigliere FAVIA precisa che l'emendamento 30 e i successivi 31
e 32 sono collegati ad altri già presentati nella precedente seduta
e legati al deposito degli atti sul web. Ritiene importante che
tutti gli atti relativi alla VIA vengano messi on line, compreso il
monitoraggio e le sanzioni.
Il presidente ZOFFOLI, in assenza della consigliera proponente, fa
presente che anche l'emendamento 51 ha contenuto analogo.
L'arch. DI STEFANO spiega che le proposte emendative riproducono, in
esteso e parafrasando, il contenuto del comma 2 dell'art. 28 del
D.lgs. 152/2006.
Entra la consigliera Meo.
La relatrice consigliera DONINI ribadisce che il tema della
pubblicità è già contenuto nella norma nazionale. La legge
regionale, anziché mettere per esteso questa previsione fa
riferimento al comma 2 dell'art. 28 del D.lgs. 152/2006. Fa presente
che ci si è accorti che nel testo della Giunta c'è un errore
materiale al comma 2, dove si cita come riferimento il comma 7
dell'art. 17, mentre, correttamente, va richiamato il comma 8, come
riportato nell'emendamento Favia.
Il consigliere FAVIA afferma di non temere, su alcuni principi, di
essere ridondante nelle leggi. Sostiene di non trovare, nei siti
istituzionali degli enti, i dati relativi ai monitoraggi e chiede
come sia possibile ottenere questo adempimento e che sia importante,
per questo, ribadirlo nella legge regionale.
L'arch. DI STEFANO precisa che l'obbligo di rendere pubblici i
monitoraggi è stato introdotto dal Decreto legislativo 128 del 2010
(Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12
della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed esiste solo per le procedure
che si sono concluse negli ultimi mesi. Invita a tenere conto che
molte norme di monitoraggio, soprattutto per gli impianti
industriali, si trovano sulle autorizzazioni integrate ambientali
che vengono rilasciate, perché normalmente l'autorizzazione
integrata ambientale obbliga a fare un piano di monitoraggio.
Il consigliere FAVIA ritira l'emendamento 30.
Anche la consigliera MEO ritira l'emendamento 51.
Entra il consigliere Defranceschi.
Il presidente ZOFFOLI mette ai voti l'art. 25 della proposta di
legge, nel testo base.
La Commissione approva l'art. 25, con 32 voti a favore (PD, FDS,
IDV, Misto), 7astenuti (UDC, LN, M5S) e 6 contrari ( PDL).
Si passa all'esame dell'art. 26 (Modifiche all'articolo 23 della
legge regionale n. 9 del 1999, rubricato Controllo sostitutivo ),
sul quale non insistono emendamenti.
Il presidente ZOFFOLI, non essendoci richieste d'intervento, mette
ai voti l'art. 26 della proposta di legge, nel testo base.
La Commissione approva l'art. 26 con 32 voti a favore (PD, FDS, IDV,
Misto), 7astenuti (UDC, LN, M5S) e 6 contrari ( PDL).
Si passa all'esame dell'art. 27 (Sostituzione dell'articolo 24 della
legge regionale n. 9 del 1999, rubricato Vigilanza e sanzioni ),
sul quale insiste il seguente emendamento:
EMENDAMENTO N. 31 Favia M5S
L'articolo 27 Sostituzione dell'articolo 24 della legge regionale
n. 9 del 1999,Rubricato Vigilanza e sanzioni è così riformulato:
Articolo 27
Sostituzione dell'articolo 24 della legge regionale n. 9 del 1999,
Rubricato Vigilanza e sanzioni
1. L'articolo 24 della l. r. n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente
articolo:
Articolo 24
Vigilanza e sanzioni
1. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo delle
amministrazioni interessate, l'autorità competente vigila
sull'applicazione delle disposizioni della presente legge nonché
delle prescrizioni contenute nel provvedimento di VIA di cui
all'articolo 17, comma 8, ovvero nell'atto conclusivo della
procedura di verifica (screening) di cui all'articolo 10, comma 1,
lettera b). I risultati di questa attività sono resi pubblici
secondo le modalità del comma 4, dell'art. 22.
2. Trova applicazione quanto disposto dall'articolo 29 del d. lgs.
n. 152 del 2006, rubricato Controlli e sanzioni. .
Il consigliere FAVIA, avendo già illustrato precedentemente, chiede
se anche per questo caso valga il richiamo al D.lgs. 152/2006.
L'arch. DI STEFANO risponde che il D.lgs. 152/2006 non prevede la
pubblicità di questi meccanismi.
Esce il consigliere Bernardini.
La relatrice consigliera DONINI interviene per dire che in questo
caso l'esplicitazione della necessità di pubblicizzare può essere
accettata.
L'arch. DI STEFANO suggerisce che occorre modificare l'emendamento
cambiando il rinvio.
Il presidente ZOFFOLI sospende qualche minuto la seduta per dare
modo al consigliere Favia di trovare una nuova formulazione. Fa,
poi, distribuire copia del sub emendamento n. 57 che riformula
l'emendamento n. 31.
SUB EMENDAMENTO N. 57 Favia M5S
Alla fine del comma 1, sostituire il periodo con: I risultati di
questa attività sono resi pubblici secondo le modalità dell'articolo
28, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006. .
Escono i consiglieri Bazzoni e Filippi.
La relatrice consigliera DONINI esprime parere favorevole.
Il presidente ZOFFOLI, non essendoci richieste d'intervento, pone in
votazione il sub emendamento 57.
La Commissione approva il sub emendamento 57 con 35 voti a favore
(PD, M5S, SEL, FDS, IDV, Misto, UDC), nessun astenuto e contrario.
Il presidente ZOFFOLI mette ai voti l'art. 27 della proposta di
legge, come emendato.
La Commissione approva l'art. 27, come emendato, con 34 voti a
favore (PD, M5S, SEL, FDS, IDV, Misto ), 1 astenuto (UDC) nessun
astenuto e contrario, nel seguente testo:
Art. 27
Sostituzione dell'articolo 24 (Vigilanza e sanzioni)
della legge regionale n. 9 del 1999
1. L'articolo 24 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito
dal seguente:
Articolo 24
Vigilanza e sanzioni
1. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo delle
amministrazioni interessate, l'autorità competente vigila
sull'applicazione delle disposizioni della presente legge nonché
delle prescrizioni contenute nel provvedimento di VIA di cui
all'articolo 17, comma 8, ovvero nell'atto conclusivo della
procedura di verifica (screening) di cui all'articolo 10, comma 2,
lettera b). I risultati di questa attività sono resi pubblici
secondo le modalità dell'articolo 28, comma 2, del decreto
legislativo n. 152 del 2006.
2. Trova applicazione quanto disposto dall'articolo 29 del decreto
legislativo n. 152 del 2006. .
Si passa all'esame dell'art. 28 (Modifiche all'articolo 25 della
legge regionale n. 9 del 1999, rubricato Informazione e sistema
informativo ) sul quale insiste il seguente emendamento:
EMENDAMENTO N. 32 Favia M5S
L'articolo 28 Modifiche all'articolo 25 della legge regionale n. 9
del 1999, rubricato Informazione e sistema informativo è così
riformulato:
Articolo 28
Modifiche all'articolo 25 della legge regionale n. 9 del 1999,
rubricato Informazione e sistema informativo
1. Il comma 2 dell'articolo 25 della l. r. n. 9 del 1999 è
sostituito dal seguente:
2. La Regione organizza la raccolta e l'elaborazione dei dati e
predispone una raccolta di studi e ricerche su metodologie e modelli
in materia di impatto ambientale nonché un archivio in cui sono
raccolti i S.I.A. e le valutazioni di impatto ambientale (V.I.A.)
con la relativa documentazione, tale archivio è reso disponibile
alla consultazione in una apposita sezione del proprio sito web.
2. Al comma 3 dell'articolo 25 della l.r. n. 9 del 1999 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole Bollettino Ufficiale della Regione sono sostituite
dalle parole BURERT ;
b) le parole comma 3 dell'art. 16 sono sostituite dalla parole
comma 4 dell'articolo 16 .
La relatrice consigliera DONINI esprime parere favorevole. Critica,
però, la scelta della sostituzione dell'intero articolo per
modificare solo un punto.
Il presidente ZOFFOLI, non essendoci richieste d'intervento, pone in
votazione l'emendamento 32 che sostituisce l'art. 28 della proposta
di legge.
La Commissione approva l'emendamento 32 e conseguentemente l'art. 28
nella nuova formulazione con 35 voti a favore (PD, M5S, SEL, FDS,
IDV, Misto, UDC), nessun astenuto e contrario.
Rientra il consigliere Filippi.
Si passa all'esame dell'art. 29 (Sostituzione dell'articolo 26 della
legge regionale n. 9 del 1999, rubricato Relazione sull'attuazione
delle procedure in materia di impatto ambientale ), sul quale
insiste il seguente emendamento:
EMENDAMENTO N. 43 GIUNTA-RELATRICE
L'articolo 26 della legge regionale n. 9 del 1999, come sostituito
dall'art. 29 del progetto di legge è sostituito dal seguente:
Articolo 26
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa regionale esercita il controllo
sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati
ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta regionale,
anche avvalendosi del sistema informativo di cui all'articolo 25,
presenta alla competente Commissione assembleare una relazione che
fornisca informazioni sui seguenti aspetti:
a) cambiamenti introdotti nell'azione amministrativa ed eventuali
criticità riscontrate;
b)effetti in termini di semplificazione delle procedure di VIA per
la pubblica amministrazione ed i soggetti proponenti;
c) grado di partecipazione di amministrazioni pubbliche e di altri
soggetti pubblici e privati interessati ai procedimenti, ed effetti
prodotti.
2. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata
coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi
previsti.
3. Le competenti strutture dell'Assemblea e della Giunta regionali
si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.
La relatrice consigliera DONINI riferisce che l'emendamento,
sostitutivo dell'art. 29 del progetto di legge, deriva dal parere
espresso, sulla clausola valutativa, nella Commissione VI.
Il presidente ZOFFOLI, non essendoci richieste d'intervento, pone in
votazione l'emendamento 43 che sostituisce l'art. 29 della proposta
di legge.
La Commissione approva l'emendamento 43 e conseguentemente l'art. 29
nella nuova formulazione con 33 voti a favore (PD, SEL, FDS, IDV,
Misto, UDC), 6 astenuti (PDL, M5S) e nessun contrario.
Si passa all'esame dell'art. 30 (Sostituzione dell'articolo 28 della
legge regionale n. 9 del 1999, rubricato Spese istruttorie ), sul
quale insiste il seguente emendamento:
EMENDAMENTO N. 8 GIUNTA-RELATRICE
Al comma 1 dell'art. 28 della L.R. n. 9/1999, come sostituito
dall'art. 30 del progetto di legge, dopo le parole all'articolo 8.
è aggiunto il periodo seguente:
Dalle spese istruttorie determinate ai sensi del primo periodo del
presente comma per la procedura di VIA sono detratte quelle
eventualmente corrisposte per lo svolgimento della procedura di
verifica (screening). .
La relatrice consigliera DONINI spiega che specifica meglio il tema
delle spese istruttorie relative alla VIA.
Il presidente ZOFFOLI, non essendoci richieste d'intervento, pone in
votazione l'emendamento 8.
La Commissione approva l'emendamento 8 con 32 voti a favore (PD,
SEL, FDS, IDV, Misto), 7 astenuti (PDL, M5S, UDC) e nessun
contrario.
Il presidente ZOFFOLI mette ai voti l'art. 30 della proposta di
legge, come emendato.
La Commissione approva l'art. 30, come emendato, con 32 voti a
favore (PD, SEL, FDS, IDV, Misto), 7 astenuti (PDL, M5S, UDC) e
nessun contrario, nel seguente testo:
Art. 30
Sostituzione dell'articolo 28 (Spese istruttorie)
della legge regionale n. 9 del 1999
1. L'articolo 28 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito
dal seguente:
Articolo 28
Spese istruttorie
1. Le spese per le istruttorie relative alle procedure disciplinate
dalla presente legge sono a carico del proponente e sono determinate
forfettariamente ed in relazione al valore dell'opera o
dell'intervento, in una misura comunque non superiore a 0,05 per
cento, con un minimo di 500 euro per le procedure di verifica
(screening) e di 1.000 euro per le procedure di VIA, secondo i
criteri definiti dalla Giunta regionale nelle direttive di cui
all'articolo 8. Dalle spese istruttorie per la procedura di VIA sono
detratte quelle eventualmente corrisposte per lo svolgimento della
procedura di verifica (screening). L'autorità competente verifica il
rispetto dei suddetti criteri nel corso della verifica di
completezza di cui agli articoli 9, comma 2, e 13, comma 4. Le
risorse derivanti dal versamento per le spese istruttorie concorrono
alla copertura delle spese per il personale, per la sua formazione e
aggiornamento e per il funzionamento delle strutture tecniche
competenti relativamente ai procedimenti di cui alla presente legge.
2. Per i progetti di trasformazione o ampliamento di impianti che
abbiano ottenuto la certificazione EMAS, ai sensi del regolamento
(CE) n. 1221/2009, o la certificazione ambientale secondo le norme
ISO 14001, le spese istruttorie sono ridotte del 50 per cento.
3. A seguito della presentazione della richiesta di cui
all'articolo 4 bis, comma 2, l'autorità competente può stabilire di
esentare il proponente dal pagamento delle spese istruttorie e di
contribuire alle spese di redazione del SIA fino ad un massimo
complessivo del 50 per cento, qualora sussista un interesse pubblico
all'attivazione della procedura di verifica (screening) ovvero della
procedura di VIA, in relazione agli impatti ambientali attesi per la
tipologia dimensionale e la localizzazione dei progetti ovvero per
la vulnerabilità dei siti interessati.
4. Qualora si verifichino ritardi nella procedura di verifica
(screening) di cui all'articolo 10 o nella procedura di VIA di cui
all'articolo 16, le spese istruttorie sono restituite, entro
sessanta giorni dal provvedimento affetto da ritardo, alle seguenti
condizioni e modalità:
a) su richiesta del proponente;
b) nella misura del 10 per cento per ogni mese di ritardo della
conclusione della procedura;
c) al netto delle interruzioni o sospensioni del procedimento;
d) se il ritardo è imputabile a fatto dell'autorità competente.
5. Per i progetti che in base alla legislazione vigente risultano
sottoposti alla corresponsione di una pluralità di oneri istruttori,
ognuno di tali oneri è ridotto del 10 per cento.
6. L'esito negativo della procedura di verifica (screening) o della
procedura di VIA, ovvero la rinuncia del proponente al proseguimento
delle procedure, non danno diritto al rimborso delle somme
originariamente versate. .
Si passa all'esame dell'art. 31 (Modifiche all'articolo 30 della
legge regionale n. 9 del 1999, rubricato Disposizioni abrogative ed
interpretative ), sul quale non insistono emendamenti.
Il presidente ZOFFOLI, non essendoci richieste d'intervento, mette
ai voti l'art. 31 della proposta di legge, nel testo base.
La Commissione approva l'art. 31, con 32 voti a favore (PD, SEL,
FDS, IDV, Misto), 7 astenuti (PDL, M5S, UDC) e nessun contrario.
Si passa all'esame dell'art. 32 (Sostituzione dell'articolo 31 della
legge regionale n. 9 del 1999, rubricato Modifiche degli
Allegati ), sul quale insiste il seguente emendamento:
EMENDAMENTO N. 34 Favia M5S
L'articolo 32 Sostituzione dell'articolo 31 della legge regionale n.
9 del 1999,Rubricato Modifiche degli Allegati è così riformulato:
Articolo 32
Sostituzione dell'articolo 31 della legge regionale n. 9 del 1999,
Rubricato Modifiche degli Allegati
1. L'articolo 31 della l. r. n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente
articolo:
Articolo 31
Modifiche degli Allegati
1. La Giunta regionale adotta, con propria deliberazione, atti
integrativi rispetto agli Allegati A.1, A.2, B.1, B.2, C e D, al
fine di dare attuazione a normative comunitarie o nazionali.
2. L'Assemblea legislativa regionale, tenuto conto della relazione
di cui all'articolo 26 e sulla base degli elementi indicati
nell'Allegato D, può stabilire, ai sensi dell'articolo 6, comma 9,
del d. lgs. n. 152 del 2006, con propria deliberazione:
a) un eventuale incremento, nella misura massima del 30%, od un
eventuale decremento delle soglie dimensionali di cui agli Allegati
B.1e B.2 ;
b) l'esclusione dalle procedure disciplinate dalla presente legge
dei progetti di impianti, opere o interventi degli Allegati B.1 e
B.2 che non ricadono in aree naturali protette ovvero all'interno di
aree SIC o ZPS in base alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.
3. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono pubblicate nel
BURERT. .
Il consigliere FAVIA presenta sia l'emendamento 34 che il 35
ricordando che la discussione è stata fatta nella seduta precedente
ed era inerente il tema delle Province.
Anche la relatrice consigliera DONINI rimanda al dibattito già
svolto.
Il consigliere FAVIA tiene, comunque, ad evidenziare l'intervento
dell'assessore della Provincia di Ravenna in udienza conoscitiva,
del quale dà parziale lettura, per chiedere conto del trasferimento
delle funzioni e dei costi.
La relatrice consigliera DONINI ricorda che si tratta di una materia
di competenza esclusiva dello Stato e di conseguenza, a differenza
di altre materie sulle quali si può intervenire con maggiore
autonomia, bisogna attendere i contenuti attuativi del c.d. Decreto
Monti. Nel frattempo, occorre mantenere in capo ai soggetti che
autorizzano, la responsabilità del procedimento. Sul tema del
trasferimento dei costi ricorda che le spese istruttorie rimangono
agli enti che formalmente svolgono l'istruttoria. E' stata inserita
una norma transitoria che chiarisce questo aspetto e che su queste
specifiche competenze e sulle modalità future di gestione di queste
procedure si è in attesa del provvedimento nazionale.
Il presidente ZOFFOLI, non essendoci altre richieste d'intervento,
pone in votazione l'emendamento 34.
Rientra il consigliere Bernardini.
La Commissione respinge l'emendamento 34 con 29 voti contrari (PD,
SEL, FDS, Misto), 6 favorevoli (M5S, PDL) e 8 astenuti (IDV, UDC,
LN).
Il presidente ZOFFOLI, non essendoci richieste d'intervento, mette
ai voti l'art. 32 della proposta di legge, nel testo base.
La Commissione approva l'art. 32, con 32 voti a favore (PD, SEL,
FDS, IDV, Misto), 7 astenuti (LN, M5S, UDC) e 4 contrari (PDL).
Si passa all'esame dell'art. 33 (Sostituzione degli Allegati A.1,
A.2, A.3, B.1, B.2, B.3, C e D della legge regionale n. 9 del 1999),
sul quale insiste il seguente emendamento:
EMENDAMENTO N. 35 Favia M5S
L'articolo 33 Sostituzione degli Allegati A.1, A.2, A3 B.1, B.2, B3
C e D della legge regionale n. 9 del 1999è così riformulato:
Articolo 33
Sostituzione degli Allegati A.1, A.2, A3 B.1, B.2, B3 C e D della
legge regionale n. 9 del 1999
1. Gli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3 della l. r. n. 9 del
1999 sono sostituiti dagli Allegati A.1, A.2, B.1, e B.2 alla
presente legge.
2. Gli allegati C e D della l. r. n. 9 del 1999 sono sostituiti
dagli allegati C e D alla presente legge.
Il presidente ZOFFOLI, non essendoci altre richieste d'intervento,
pone in votazione l'emendamento 35.
La Commissione respinge l'emendamento 35 con 29 voti contrari (PD,
SEL, FDS, Misto), 6 favorevoli (M5S, PDL) e 8 astenuti (IDV, UDC,
LN).
Il presidente ZOFFOLI, non essendoci richieste d'intervento, mette
ai voti l'art. 33 della proposta di legge, nel testo base.
La Commissione approva l'art. 33, con 32 voti a favore (PD, SEL,
FDS, IDV, Misto), 7 astenuti (LN, M5S, UDC) e 4 contrari (PDL).
Si passa all'esame dell'art. 34 (Norme transitorie), sul quale
insiste il seguente emendamento:
EMENDAMENTO N. 9 GIUNTA-RELATRICE
Dopo il comma 3 dell'art. 34 è aggiunto il seguente:
3 bis. Le disposizioni della presente legge per quanto riguarda le
competenze delle Province trovano applicazione sino all'attuazione
delle disposizioni di cui ai commi da 14 a 19 dell'articolo 23 del
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la
crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici)
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. .
Il presidente ZOFFOLI, non essendoci richieste d'intervento, pone in
votazione l'emendamento 9.
La Commissione approva l'emendamento 9 con 32 voti a favore (PD,
SEL, FDS, IDV, Misto), 11 astenuti (PDL, M5S, UDC, LN) e nessun
contrario.
Il presidente ZOFFOLI mette ai voti l'art. 34 della proposta di
legge, come emendato.
La Commissione approva l'art. 34, con 32 voti a favore (PD, SEL,
FDS, IDV, Misto), 7 astenuti (LN, M5S, UDC) e 4 contrari (PDL).
Art. 34
Norme transitorie
1. Le procedure di verifica (screening) e le procedure di VIA la
cui domanda sia stata presentata prima dell'entrata in vigore della
presente legge sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento
della presentazione della domanda.
2. Il termine di cui all'articolo 17, comma 10, della legge
regionale n. 9 del 1999, nel testo introdotto dalla presente legge,
si applica ai procedimenti la cui domanda sia stata presentata
successivamente alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive
ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
recante norme in materia ambientale).
3. Nelle more dell'emanazione di nuove direttive ai sensi
dell'articolo 8, restano ferme le direttive emanate dalla Regione ai
sensi delle previgenti normative, con deliberazione della Giunta
regionale 15 luglio 2002, n. 1238 (Approvazione 'direttiva generale
sull'attuazione lr n. 9/99 'disciplina procedura valutazione impatto
ambientale e delle 'linee guida generali per redazione e
valutazione degli elaborati per la procedura di verifica (screening)
e del SIA per la procedura di VIA' (art. 8 lr n. 9/99)), per le
parti non in contrasto con le disposizioni della presente legge.
4. Le disposizioni della presente legge per quanto riguarda le
competenze delle Province trovano applicazione sino all'attuazione
delle disposizioni di cui all'articolo 23, commi 14, 15, 6, 17, 18 e
19, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti
per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici),
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214. .
Si passa poi all'esame dell'emendamento successivo che aggiunge un
nuovo titolo.
EMENDAMENTO N. 12 GIUNTA-RELATRICE
Dopo il TITOLO I è aggiunto il seguente titolo: Titolo II -
Disposizioni In materia ambientale .
Il presidente ZOFFOLI, non essendoci richieste d'intervento, pone in
votazione l'emendamento 12.
La Commissione approva l'emendamento 12 con 32 voti a favore (PD,
SEL, FDS, IDV, Misto), 11 astenuti (PDL, M5S, UDC, LN) e nessun
contrario.
Si passa poi all'esame dell'emendamento successivo che aggiunge
l'articolo 34 bis.
EMENDAMENTO N. 13 GIUNTA-RELATRICE
Dopo l'art. 34 è aggiunto il seguente articolo:
Art.34 bis
Modificazioni all'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 1993,
n. 10 (Norme in materia di opere relative a linee ed impianti
elettrici fino a 150 mila volt, delega di funzioni amministrative)
1.
La lett. b) del comma 2, dell'articolo 2 della legge regionale 22
febbraio 1993, n. 10 è sostituita dalla seguente:
b) con tensione nominale massima fino a 20.000 volt e con lunghezza
non superiore a 500 metri. Eventuali modificazioni della tensione
nominale massima sono definiti con atto della Giunta regionale, in
misura comunque non superiore a 30.000 volt .
2. Al comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio
1993, n. 10 prima del punto è aggiunto il seguente periodo:
Si prescinde dall'acquisizione del parere preventivo di ARPA per le
linee in Media Tensione in cavo cordato ad elica, sotterranee o
aeree su pali, le cui caratteristiche sono definite con direttiva
della Regione. .
Esce il consigliere Bernardini.
L'arch. DI STEFANO spiega che è una delle conseguenze della
inglobamento in Emilia-Romagna dei sette Comuni della Val Marecchia.
L'articolo proposto consente di usufruire del regime semplificato
per evitare ripercussione negative sui Comuni provenienti dalle
Marche che hanno le linee elettriche a 20 mila volt invece che a 15
mila come in Emilia-Romagna. Si prevede, inoltre, modificando la
L.R. 10 del 1993 che non sia necessario il parere preventivo di ARPA
per le linee elettriche in cavo cordato. Al riguardo precisa che le
linee elettriche sono nude o in cavo, in quest'ultimo caso il campo
elettromagnetico generato è molto più basso.
Il consigliere FAVIA chiede all'arch. Di Stefano di approfondire la
parte sui campi elettromagnetici.
L'arch. DI STEFANO spiega che la legge 10 del 1993 prevede che per
le linee elettriche da autorizzare debba essere presentato un parere
dell'ARPA come uno dei documenti necessari per avere
l'autorizzazione che valuti i campi elettromagnetici generati da
quella nuova linea elettrica. Con l'emendamento si riduce il parere
solo ai cavi che producono campi elettromagnetici significativi. Le
linee sotterranee hanno molti minori campi elettromagnetici, non
solo perché hanno un tetto di terra sopra, ma soprattutto perché per
poter trasmettere linea elettrica sono inguainate in un tubo di
gomma, plastica ecc. che riduce i campi elettromagnetici ad un
decimo rispetto a quelli che sarebbero generati da un cavo nudo. Il
meccanismo del cavo cordato serve a ridurre ulteriormente il campo
elettromagnetico generato perché le tensioni dei cavi sono messe in
modo tale che i fattori negativi ed i fattori positivi si bilancino
e arrivino ad una riduzione significativa. Si tratta di un
meccanismo di semplificazione in quanto l'esperienza maturata
consente di poter dire che ci sono da attendersi casi di campi
elettromagnetici significativi. E' inutile chiedere il parere perché
i livelli sono sempre abbondantemente al di sotto dell'ambito per il
quale è necessario fare la valutazione.
Il consigliere FAVIA afferma che nel testo sembra si parli
sostanzialmente del cavo cordato ed essendo la competenza
ministeriale chiede se la Regione possa fare questo tipo di
intervento.
L'assessore MUZZARELLI afferma che il problema più generale, al di
là dei tecnicismi, consiste nel fatto che i sette comuni della Val
Marecchia avevano precedentemente, nella regione Marche, una
disposizione legislativa diversa da quella dell'Emilia-Romagna, per
cui ora per non discriminarli, ma per assicurare ai cittadini di
quei Comuni di poter avere il parere della regione per gli
allacciamenti come gli emiliano-romagnoli è necessario trovare una
soluzione attraverso la modifica della legge regionale che prevedeva
15 mila volt e non 20 mila.
Il presidente ZOFFOLI, non essendoci richieste d'intervento, pone in
votazione l'emendamento 13.
La Commissione approva l'emendamento 13 e conseguentemente l'art. 34
bis con 37 voti a favore (PD, SEL, FDS, IDV, Misto, PDL, UDC ), 2
astenuti (M5S) e nessun contrario.
Si passa poi all'esame dell'emendamento successivo che aggiunge
l'articolo 34 ter.
EMENDAMENTO N. 14 GIUNTA-RELATRICE
Dopo l'art. 34 bis è aggiunto il seguente articolo:
Art. 34 ter
Modificazioni all'articolo 4 della legge regionale 22 febbraio 1993,
n. 10 (Norme in materia di opere relative a linee ed impianti
elettrici fino a 150 mila volt, delega di funzioni amministrative).
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 22 febbraio
1993, n. 10 (Norme in materia di opere relative a linee ed impianti
elettrici fino a 150 mila volt, delega di funzioni amministrative),
è aggiunto il seguente comma :
2 bis. Tale valutazione preventiva di ARPA non è dovuta per le
linee in Media Tensione in cavo cordato ad elica, sotterranee o
aeree su pali, definite ai sensi dell'art. 2, comma 5. .
Il presidente ZOFFOLI precisa che il tema è sempre lo stesso e mette
in votazione l'emendamento 14.
La Commissione approva l'emendamento 14 e conseguentemente l'art. 34
ter con 36 voti a favore (PD, SEL, FDS, IDV, Misto, PDL), 3 astenuti
(M5S, UDC) e nessun contrario.
Si passa poi all'esame dell'emendamento successivo che aggiunge
l'articolo 34 quater.
EMENDAMENTO N. 44 GIUNTA-RELATRICE
Dopo l'art. 34 ter è aggiunto il seguente articolo:
Art. 34 quater
Competenza all'emissione delle concessioni per l'utilizzo del
demanio idrico
1. Al fine di conseguire una gestione più omogenea ed efficace dei
procedimenti di concessione relativi al demanio idrico, con
deliberazione di Giunta sono individuati, in base alle tipologie
d'uso, alle soglie dimensionali o alle criticità presentate, quelli
da attribuire alla competenza della struttura centrale di settore. .
L'arch. DI STEFANO spiega che, modificando una disposizione
precedente quella del regolamento regionale n. 41 del 2001, rende
possibile distribuire in modo diverso le competenze per il demanio
idrico e le concessioni di acqua, in modo tale da assicurare
un'omogeneità di trattamento nelle varie regioni. Adesso le
competenze sono distribuite nei Servizi tecnici di bacino e
soprattutto sulle grandi derivazioni di acqua ci sono alcune
disparità di trattamento in diverse sedi che si vuole tentare di
evitare.
Non essendoci richieste di intervento, il presidente ZOFFOLI mette
in votazione l'emendamento 44.
La Commissione approva l'emendamento 44 e conseguentemente l'art. 34
quater con 36 voti a favore (PD, SEL, FDS, IDV, Misto, PDL), 3
astenuti (M5S, UDC) e nessun contrario.
Si passa poi all'esame degli emendamenti successivi che aggiungono
gli articoli 34 quinquies e 34 sexies che sostituiscono gli artt. 99
e 100 della L.R. 3/99.
EMENDAMENTO N. 55 GIUNTA-RELATRICE
Dopo l'art. 34 quater è aggiunto il seguente articolo:
Art. 34 quinquies
Modificazioni all'articolo 99 della legge regionale 21 aprile 1999,
n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale).
1. L'articolo 99 della legge regionale n. 3 del 1999 è sostituito
dai seguenti:
Art. 99
Piano di azione ambientale per lo sviluppo sostenibile
1. La Regione si dota, attraverso adeguati processi informativi e
partecipativi, del Piano di azione ambientale per lo sviluppo
sostenibile, in attuazione di quanto previsto dall' articolo 34,
commi 4 e 5, del Decreto legislativo n. 152 del 2006. Il Piano
regionale, in attuazione degli obiettivi definiti dalla Strategia
nazionale di sviluppo sostenibile , indica gli obiettivi, la
strumentazione, le priorità, le azioni, specificando il contributo
della Regione e delle amministrazioni locali alla realizzazione
degli obiettivi nazionali .
2. Gli strumenti per lo sviluppo sostenibile definiscono il quadro
di riferimento per le valutazioni ambientali strategiche. Detti
strumenti, definiti coerentemente ai diversi livelli territoriali,
attraverso la partecipazione dei cittadini e delle loro
associazioni, assicurano che la crescita economica comporta la
riduzione dell'impatto sull'ambiente, il rispetto delle condizioni
di stabilità ecologica, la salvaguardia della biodiversità ed il
soddisfacimento dei requisiti sociali connessi allo sviluppo delle
potenzialità individuali quali presupposti necessari per la crescita
della competitività e dell'occupazione.
3. Il Piano di azione ambientale per lo sviluppo sostenibile
coordina i piani in materia di aria, acqua, suolo, biodiversità,
clima, rifiuti, definisce gli obiettivi strategici da raggiungere in
sintonia con la pianificazione territoriale generale e settoriale,
in uno scenario complessivo di politiche integrate per la
sostenibilità.
4. Il Piano di azione ambientale per lo sviluppo sostenibile è
approvato dall'Assemblea legislativa regionale su proposta della
Giunta.
5. Il Piano è aggiornato, di norma, ogni 5 anni sulla base anche
degli esiti del monitoraggio.
6. Il Piano di azione ambientale per lo sviluppo sostenibile è
attuato tramite i Piani e gli strumenti di settore nonché il
Programma regionale per la tutela dell'ambiente di cui all'articolo
99 bis.
Art. 99 bis
Programma regionale per la tutela dell'ambiente
1. Al fine di attuare gli obiettivi e gli indirizzi del Piano di
azione ambientale per lo sviluppo sostenibile attraverso l'utilizzo
di risorse comunitarie, nazionali, regionali e degli enti locali, la
Giunta regionale, sentite le amministrazioni locali per la
programmazione a favore delle stesse, definisce il Programma
regionale per la tutela dell'ambiente.
2. Il Programma concerne, in particolare, le azioni in materia di
tutela e risanamento delle acque e dell'aria, di gestione dei
rifiuti, di bonifica dei suoli inquinati, di valorizzazione della
biodiversità, di prevenzione degli inquinamenti fisici, di riduzione
dei gas climalteranti e per lo sviluppo sostenibile.
3. Il Programma regionale per la tutela dell'ambiente è approvato
dalla Giunta regionale. Esso, sulla base di una valutazione sullo
stato delle singole componenti ambientali determina, in particolare:
a) le priorità delle azioni ambientali anche con riferimento a
peculiari situazioni territoriali o produttive;
b) le fonti e il quadro delle risorse finanziarie da destinare a
tale fine.
4. Il Programma regionale per la tutela dell'ambiente può essere
aggiornato con le medesime modalità previste per l'approvazione.
5. Il programma è attuato:
a) mediante concessione ad Enti locali di contributi in conto
capitale sino al settantacinque per cento delle spese ammissibili
per la realizzazione di impianti ed opere;
b) mediante bandi, di norma regionali, ovvero programmazione
negoziata per la concessione a soggetti privati di contributi in
conto capitale o attualizzati in conto interesse, in conformità alla
vigente normativa comunitaria, per la realizzazione di impianti e
opere collegate alle finalità del programma;
c) mediante bandi, di norma regionali, per la concessione a soggetti
pubblici e privati di contributi, in conformità alla vigente
normativa comunitaria, per l'introduzione di azioni e sistemi
finalizzati al miglioramento della qualità ambientale.
6. Per la predisposizione del Programma la Giunta regionale attiva
gli studi e le ricerche necessarie anche ai fini dell'attività di
pianificazione. .
EMENDAMENTO N. 56 GIUNTA-RELATRICE
Dopo l'art. 34 quinquies è aggiunto il seguente articolo:
Art. 34sexies
Modificazioni all'articolo 100 della legge regionale 21 aprile 1999,
n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale).
1. L'articolo 100 della legge regionale n. 3 del 1999 è sostituito
dal seguente:
Art. 100
Gestione degli interventi del Programma regionale per la tutela
dell'ambiente
1. Le Province provvedono alla gestione dei finanziamenti relativi
agli interventi contenuti nei Programmi vigenti e in quelli
approvati ai sensi dell'art. 99 bis sino alla data di attuazione
delle disposizioni di cui ai commi da 14 a 19 dell'articolo 23 del
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la
crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici)
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. Per gli interventi la cui realizzazione è coordinata dalle
Province, la Regione trasferisce alle stesse le risorse finanziarie
stanziate a tale scopo nel bilancio annuale e poliennale secondo le
modalità stabilite con l'atto di programmazione.
3.Con deliberazione della Giunta regionale sono specificate le
modalità di gestione, monitoraggio e rendicontazione finale degli
interventi oggetto di finanziamento. .
Rientra il consigliere Bernardini.
L'arch. DI STEFANO spiega che vengono riscritti gli articoli 99 e
100 della legge regionale 3 del 1999 che riguardano il programma di
tutela ambientale che la Giunta fa ogni tre anni. La prassi, negli
ultimi dodici anni di predisposizione del Piano, ha portato ad
implementarne i contenuti assumendo, in particolare nella parte
iniziale, gli obiettivi strategici che l'Unione Europea pone per
l'azione ambientale di tutti gli stati membri e poi una seconda
parte che è di destinazione delle scarse risorse per tentare di
conseguire, almeno in parte, gli obiettivi annunciati.
La formulazione degli articoli 99 e 100 è stata di fatto superata,
con qualche difficoltà operativa nella prassi, fin dal primo Piano
del 2001 e qui si tenta di mettere in fila le cose in modo tale
che ci sia un piano generale che dà gli obiettivi con una proiezione
temporale abbastanza vasta ed in più stretto rapporto con gli
obiettivi e le azioni strategiche determinate dall'Unione Europea
che entro la fine di quest'anno presenterà ed approverà il nuovo
Piano per lo sviluppo sostenibile, il settimo, ed un secondo livello
degli interventi utilizzando le risorse a disposizione della Regione
per questo tipo di interventi.
Il consigliere FAVIA chiede come viene modificata l'attuale
legislazione sul Piano ambientale. Ritiene che la legge di revisione
della VIA non sia la sede più opportuna per introdurre modifiche
anche alla legge regionale 3 del 1999. Non riesce a capire bene il
senso di questo inserimento, anzi vorrebbe che il tema fosse
approfondito meglio.
La relatrice consigliera DONINI risponde che spesso vengono
utilizzate leggi per cogliere l'occasione - e quindi con un iter più
rapido - per intervenire su norme di contenuto simile o di richiamo.
Qui lo si fa inserendo un titolo aggiuntivo alla legge e cambiando
il nome della legge stessa. Così come si è fatto approvando gli
emendamenti per dare una soluzione al problema della Valmarecchia,
lo si fa anche modificando questa legge che tra le tante cose - è
una legge articolata - stabilisce le modalità con le quali
l'Assemblea legislative e la Regione Emilia-Romagna si devono dotare
ogni tre anni del Piano di azione ambientale per lo sviluppo
sostenibile. Ricorda che quando ci fu la discussione sull'ultimo
Piano, portato in Aula qualche mese fa, molti dei rilievi fatti sul
modo di procedere, erano proprio legati alla natura stessa
dell'atto. Un Piano per l'azione ambientale e lo sviluppo
sostenibile non può essere verificabile ed in qualche maniera
attuabile con scadenze triennali, occorre acquisire la capacità di
pianificare in prospettiva, avendo la possibilità di dotarsi di
strumenti che permettano di vedere a medio-lungo termine e quindi di
definire una scala di obiettivi da perseguire, così come viene dalle
indicazioni europee. Normalmente la Regione ha dei piani strategici
che hanno valenza decennale e all'interno di questi piani strategici
ci sono, con scadenze di solito triennali, piani attuativi (ad
esempio il Piano energetico regionale). Anche rispetto all'ambiente,
il tema delle azioni ambientali per lo sviluppo sostenibile si
vorrebbe elevarlo a quel rango per cui la scelta che si vuole fare
non è una scelta di disimpegno rispetto al tema della tutela
ambientale, al contrario è un tentativo di elevare il rango di quel
livello di pianificazione.
Il consigliere FAVIA ribatte che preferirebbe non trovarsi questi
emendamenti al termine di un progetto che riguarda il procedimento
della VIA. Crede che il tema sia importante e vorrebbe che fosse
dedicata una seduta di commissione al Piano di azione ambientale e
alle sue criticità: non condivide questa modalità.
L'assessore MUZZARELLI afferma che gli emendamenti proposti non
vanno ad incidere su nessuna strategia se non rafforzare alcune
politiche per l'ambiente, integrando le politiche del PTR. Ritiene
che l'assessorato competente, che ha lavorato per chiedere queste
integrazioni, lo abbia fatto perché ovviamente è un provvedimento
che è collegato ai temi di valorizzazione e di verifica di carattere
ambientale. Qui non si va ad inficiare una strategia, ma si va a
rafforzarla e casomai ci potrà essere qualcuno che si agiterà per il
motivo opposto, perché si va ad allargare la dinamica di
riconoscimento del valore ambientale nello sviluppo della Regione.
Si propone quindi di utilizzare questa opportunità per fare
un'integrazione strategica per fare un passo in avanti. Poi quando
sarà il momento, la commissione competente discuterà del Piano e
verificherà la strategia complessiva, mettendo un peso aggiuntivo
alle dinamiche ambientali che sono riconosciute come un elemento
strategico di sviluppo della Regione.
Il consigliere FAVIA ribadisce che il tema non riguarda il merito
degli emendamenti ma sulle procedure. Non condivide il cambio di
procedure senza una discussione approfondita e dedicata della
Commissione.
Il presidente ZOFFOLI afferma che dal punto di vista procedurale le
modalità sono corrette, la valutazione è invece di carattere tutto
politico e di merito e che la Commissione ha la potestà di decidere
com'è stato fatto anche in altre occasioni. Ricorda, inoltre, che è
stato già approvato un emendamento che modificava il titolo della
legge, anticipando che nel testo ci sarebbe stata la modifica anche
di altre leggi.
Esce il consigliere Filippi.
La relatrice consigliera DONINI pur comprendendo i rilievi del
consigliere Favia, invita a riflettere sul nesso esistente tra la
legge che con queste proposte emendative si vorrebbe modificare, che
è la legge 3 del 1999, di riforma del sistema regionale locale e la
proposta di legge in esame che, all'articolo 34 - per la precisione
ai commi 4 e 5 - indica anche gli obbiettivi, la strumentazione, le
priorità, le azioni, specificando il ruolo e il contributo della
Regione per quel che riguarda proprio la pianificazione strategica
sullo sviluppo sostenibile. Per cui all'interno di un procedimento
che ha lo scopo di attuare il decreto legislativo 152/2006,
specificatamente sulle procedure di VIA, può avere un senso anche
procedere per aggiornare la legge 3 del 1999 e quindi portare avanti
un lavoro di aggiornamento.
Il consigliere FAVIA contesta il fatto che questa decisione di
modificare la legge 3/99 non fosse emersa nella presentazione del
progetto di legge in esame. Ritiene che, essendoci una legge
scaturita da un confronto in Assemblea e volendo modificarla, non si
possa svilire questa discussione in Commissione su un emendamento.
Ribadisce che non condivide questa procedura: partire per modificare
una legge e arrivare con degli emendamenti a modificarne un'altra,
che è una legge comunque importante. Dice di non essere preparato
per affrontare il tema, quindi dovrà ascoltare quello che viene
detto, non riuscendo a svolgere appieno il mandato. Chiede quale si
la tempistica prevista e se ci sia un modo per avere il tempo di
potersi aggiornare su questo tema.
Il consigliere BERNARDINI si associa alla richiesta del collega
Favia.
Il presidente ZOFFOLI ripete che dal punto di vista della procedura
è una valutazione di opportunità e di scelta politica, quindi è
rimessa alla Commissione. Chiede anche alla Giunta di esprimersi in
merito.
L'assessore MUZZARELLI conferma che la procedura avviata è legittima
e non ci sono assolutamente problemi, anzi questi sono emendamenti
annunciati già da mesi, insieme alla questione della Valmarecchia,
poi successivamente sono stati presentati ufficialmente. Assicura
che gli emendamenti non vanno ad incidere in nessuna strategia, se
non a rafforzare una tematica di carattere ambientale. Pensa che
l'iter sia corretto e che ci sia tutto il tempo - circa un mese da
qui all'Aula - per fare tutti gli approfondimenti del caso. Invita,
pertanto, a chiudere il progetto di legge in esame, perché la
Commissione dovrà discutere di altri provvedimenti.
Il presidente ZOFFOLI informa che nella riunione dell'Ufficio di
Presidenza di ieri si è convenuto che il provvedimento in esame, se
licenziato dalla Commissione, verrà iscritto all'ordine del giorno
dell'Assemblea che si terrà - in data ancora da definirsi - dopo le
festività pasquali.
Non essendoci richieste di intervento, il presidente ZOFFOLI mette
in votazione gli emendamenti 55 e 56.
La Commissione approva l'emendamento 55 e conseguentemente l'art. 34
quinquies con 32 voti a favore (PD, SEL, FDS, IDV, Misto), 7
astenuti (M5S, UDC, LN) e nessun contrario.
La Commissione approva l'emendamento 56 e conseguentemente l'art. 34
sexies con 32 voti a favore (PD, SEL, FDS, IDV, Misto), 3 astenuti
(M5S, UDC) e 4 contrari( LN).
Il consigliere FAVIA chiede se sia possibile verificare i tempi di
consegna dei suddetti emendamenti alla segreteria della Commissione.
Il presidente ZOFFOLI risponde che sono stati appena approvati e
invita a procedere oltre.
Il consigliere FAVIA dal momento che non è ancora concluso l'esame
dell'articolato chiede se sia possibile prevedere un'altra seduta
per approfondire questo tema.
Il presidente ZOFFOLI ricorda che i due emendamenti sono già stati
approvati e, quindi, se si sospendono ora i lavori rimangono in
sospeso gli allegati e crede che questo non abbia molto senso.
Il consigliere FAVIA chiede se nel caso arrivino nuovi emendamenti
su articoli già votati si possa o meno riaprire la discussione in
Commissione.
Il presidente ZOFFOLI ricorda che nella scorsa seduta si era preso
l'impegno di chiudere l'esame dell'articolato. È chiaro che il fatto
di avere a disposizione più tempo di quel che si poteva immaginare -
rispetto all'ipotesi di andare in Aula la prossima seduta - mette in
condizione i consiglieri di approfondire e di preparare meglio i
lavori dell'Aula del mese prossimo sull'argomento.
Il consigliere BERNARDINI critica il metodo definendolo non corretto
e ritiene gli emendamenti infilati a sorpresa all'ultimo minuto
come l'uovo di Pasqua .
L'assessore MUZZARELLI precisa di aver informato la Commissione da
tempo dell'esistenza di problemi aggiuntivi rispetto al testo
originario e di aver presentato e consegnato gli emendamenti in
tempo utile. Osserva che tali emendamenti non vanno ad inficiare
nessun provvedimento, ma a rafforzare la strategia ambientale della
Regione, e che quando c'è un emendamento si legge e si guarda il
merito dell'emendamento, quindi ci sono state tutte le condizioni
per esprimersi e l'espressione del voto c'è stata. Mette in guardia
sul rischio che non si riesca a portare il progetto in Aula neanche
in aprile, perché c'è Pasqua, e invita a chiudere oggi il testo e a
verificare, da qui all'Aula, se ci sono delle questioni che possano
essere migliorate.
La consigliera MEO osserva che spetta ai commissari seguire la
dinamica degli emendamenti e che da un punto di vista formale oggi
non c'è nessun impedimento. Propone, come da programma e da impegni
presi, di chiudere oggi la discussione sul provvedimento e di
portare, comunque, questo cammeo di discussione prima dell'Aula in
Commissione per evitare che in Aula il confronto si svolga in modo
non soddisfacente per i consiglieri che l'hanno a cuore.
Il consigliere FAVIA dice di avere particolarmente a cuore il tema
del Piano di azione ambientale. Invita a raccogliere la proposta
della collega Meo di impegnarsi a riaffrontare il tema e magari in
quell'occasione si potrà capire se non c'è niente da cambiare e che
va bene così.
Il presidente ZOFFOLI dice che per quanto riguarda la procedura -
nel merito dell'opportunità politica c'è stato un dibattito - ci
sono opinioni diverse, ma c'è un tema che si ripropone e cioè nel
Regolamento si prevede che gli emendamenti vadano presentati di
norma 24 ore prima della seduta. Ci si trova spesso nella
condizione, che si è verificata anche nella seduta precedente, in
cui molti hanno presentato emendamenti la mattina stessa poco prima
dell'inizio della seduta. Nonostante questo, con un po' di ritardo e
grazie al lavoro della segreteria, i lavori della commissione si
sono potuti svolgere regolarmente. Forse la Commissione preposta
della revisione del Regolamento si occuperà anche
dell'organizzazione dei lavori e in particolare dei tempi di
presentazione degli emendamenti. Ritiene, comunque, che la
discussione sia stata utile perché mette nella condizione di
chiudere l'articolato, così come da impegni precedentemente presi, e
di recuperare uno spazio di discussione, così come suggerito dalla
consigliera Meo, per arrivare più organizzati e preparati ai lavori
dell'Aula sul punto specifico che riguarda il Piano di azione
ambientale. Assicura che si valuteranno i tempi a disposizione per
aprire una finestra di approfondimento sul tema.
Si passa poi all'esame dell'emendamento successivo che sostituisce
l'Allegato A1:
EMENDAMENTO N. 36 Favia M5S
Progetti di cui all'articolo 4, comma 1, lett. a)
A.1. 1)
Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la
derivazione superi i 1.000 litri al minuto secondo e di acque
sotterranee, ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui
la derivazione superi i 100 litri al minuto secondo;
A.1 2)
Sistemi di estrazione o di ricarica artificiale delle acque
freatiche in cui il volume annuale dell'acqua estratta o ricaricata
sia pari o superiore a 10 milioni di metri cubi;
A.1. 3)
Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi
inteso a prevenire un'eventuale penuria di acqua, per un volume di
acque trasferite superiore a 100 milioni dimetri cubi all'anno; in
tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche
tra bacini imbriferi con un'erogazione media pluriennale del bacino
in questione superiore a 2.000 milioni di metri cubi all'anno e per
un volume di acque trasferite superiore al 5% di detta erogazione;
in entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile
convogliata in tubazioni;
A.1. 4)
Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o
accumulare le acque in modo durevole, a fini non energetici, di
altezza superiore a 10 m e/o di capacità superiore a 100.000 mc.
A.1. 5)
Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e
acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 150 MW;
A.1. 6)
Attività di coltivazione sulla terraferma degli idrocarburi liquidi
e gassosi e delle risorse geotermiche sulla terraferma;
A.1. 7)
Stoccaggio di petrolio, di prodotti petroliferi, petrolchimici e
chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256 e
successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a
40.000 m3;
A.1. 8)
Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ha;
A.1 9)
Impianti per la cattura di flussi di CO2 provenienti da impianti che
rientrano nel presente allegato.
A.1. 10)
Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente
allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi
agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato.
A.1. 11)
Impianti eolici per la produzione di energia elettrica, con
procedimento nel quale è prevista la partecipazione obbligatoria del
rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali;
A.1. 12)
Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da
minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso
procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;
A.1. 13)
Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante
operazioni di cui all'allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11 e
all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
A.1. 14)
Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con
capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di
incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D9,
D10 e D11, ed allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
A.1. 15)
Impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti non pericolosi
mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento
preliminari e deposito preliminare con capacità superiore a 200
t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14, della
parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
A.1. 16)
Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva
superiore a 100.000 mc (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1
e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152); discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di
cui all'allegato B, lettere D1 e D5 , della parte quarta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152), ad esclusione delle discariche
per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 mc;
A.1. 17)
Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante
operazioni di deposito preliminare con capacità superiore a 150.000
mc oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui
all'allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
A.1. 18)
Impianti di smaltimento di rifiuti mediante operazioni di iniezione
di profondità, lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell'ambiente
idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito
permanente (operazioni di cui all'allegato B, lettere D3, D4, D6, D7
e D12 della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152);
A.1. 19)
Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a
100.000 abitanti equivalenti;
A.1. 20)
Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più
di:
a)
85.000 posti per polli da ingrasso,
b)
60.000 posti per galline;
c)
3000 posti per suini da produzione (di oltre 30 Kg)
d)
o 900 posti per scrofe;
A.1. 21)
Impianti industriali destinati alla fabbricazione di pasta per carta
a partire dal legno o da altre materie fibrose;
A.1. 22)
Impianti industriali destinati alla fabbricazione di carta e cartoni
con capacità di produzione superiore a 200 tonnellate al giorno;
A.1. 23)
Attività di coltivazione sulla terraferma delle sostanze minerali di
miniera di cui all'art. 2, comma 2, del R.D. 29 luglio 1927, n.
1443;
A.1. 24)
Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con
tensione nominale superiore a 100 kV con tracciato di lunghezza
superiore a 10 Km;
A.1. 25)
Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su
scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di
sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive
funzionalmente connesse tra di loro:
- per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base;
- per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base;
- per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto,
potassio (fertilizzanti semplici o composti);
- per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di
biocidi;
- per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante
procedimento chimico o biologico;
- per la fabbricazione di esplosivi;
A.1. 26)
Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti
chimici, per una capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie
prime lavorate;
A.1. 27)
Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici,
elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità
superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate;
A.1. 28)
Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità
superi le 12 tonnellate di prodotto finito al giorno;
A.1. 29)
Porti turistici e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore
a 10 ha o le aree interessate superano i 5 ha, oppure i moli sono di
lunghezza superiore ai 500 metri;
A.1. 30)
Stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei con una
capacità complessiva superiore a 80.000 mc;
A.1 31)
Impianti per la cattura di flussi di CO2 provenienti da impianti che
rientrano nel presente allegato;
A. 2. 32)
Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente
allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi
agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato.
Il consigliere FAVIA critica non tanto la presentazione di
emendamenti all'ultimo minuto, quanto il fatto che con un progetto
di legge di modifica di una legge regionale riguardante una materia
specifica, si vada a modificare un'altra legge riguardante un'altra
materia, in questo caso l'ambiente.
Il presidente ZOFFOLI dice di aver capito l'osservazione del
consigliere Favia, ma si tratta di un elemento che non si risolve
dal punto di vista della procedura tecnica, è una valutazione che
attiene a un altro campo è una scelta tutta politica. Non essendoci
altre richieste d'intervento pone in votazione l'emendamento 36.
La Commissione respinge l'emendamento 36 con 29 voti contrari (PD,
SEL, FDS, Misto), 2 favorevoli (M5S) e 8 astenuti (IDV, UDC, LN).
Esce il consigliere Mandini.
Si passa all'esame dei successivi emendamenti riguardanti gli
allegati:
EMENDAMENTO N. 52 Meo SEL-Verdi
Negli Allegati, trasferire le seguenti tipologie di opere
dall'allegato A.2 all'allegato A.1:
A.2. 1) Impianti eolici per la produzione di energia elettrica, con
procedimento nel quale è prevista la partecipazione obbligatoria del
rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali;
A.2. 2) Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da
minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso
procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;
A.2. 3) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi,
mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e
D11 e all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
A.2. 15) Impianti chimici integrati, ossia impianti per la
produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione
chimica, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità
produttive funzionalmente connesse tra di loro:
* per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base;
* per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base;
* per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto,
potassio (fertilizzanti semplici o composti);
* per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di
biocidi;
* per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante
procedimento chimico o biologico;
* per la fabbricazione di esplosivi;
A.2. 16) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di
prodotti chimici, per una capacità superiore alle 35.000 t/anno di
materie prime lavorate;
A.2. 17) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e
vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di
capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate;
A.2. 19) Porti turistici e da diporto quando lo specchio d'acqua è
superiore a 10 ha o le aree interessate superano i 5 ha, oppure i
moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri;
A.2. 20) Stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei con
una capacità complessiva superiore a 80.000 mc;
EMENDAMENTO N. 37 Favia M5S
L'allegato A2 è sostituito dal seguente :
Allegato A.2
Progetti di cui all'articolo 4, comma 1, lett. a)
A.2. 1)
Cave e torbiere con più di 500.000. mc/a di materiale estratto o di
un'area interessata superiore a 20 ha.
A.2. 2)
Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente
allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi
agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato
EMENDAMENTO N. 38 Favia M5S
L'allegato B1 è sostituito dal seguente :
Allegato. B.1
Progetti di cui all'articolo 4, comma 1, lett. b) e 4-bis, comma 1,
lett. a)
Agricoltura
B.1.1)
Recuperi di suoli dal mare per una superficie che superi i 10 ha;
Industria estrattiva
B.1.7)
Attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma e
di risorse geotermiche incluse le relative attività minerarie;
B.1.8)
Impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon
fossile, di petrolio, di gas naturale e di minerali metallici nonché
di scisti bituminosi;
Industria energetica
B.1.11)
Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e
acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW;
B.1.12)
Impianti per il trattamento di residui radioattivi;
B.1.19)
Stoccaggio di petrolio, di prodotti petroliferi, petrolchimici e
chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256 e
successive modificazioni, e stoccaggio in superficie di gas
naturale, con capacità complessiva superiore a 1.000 m3;
B.1.20)
Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone;
Industria dei prodotti minerali
B.1.21)
Impianti destinati alla produzione di amianto e alla fabbricazione
di prodotti a base di amianto;
Progetti di infrastrutture
B.1.49)
Interporti, piattaforme intermodali e terminali intermodali;
B.1.50)
Linee ferroviarie a carattere regionale e locale;
B.1.51)
Aeroporti;
B.1.52)
Opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti,
canalizzazioni e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad
incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di
materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale;
B.1.53)
Opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi
volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli
ed altri lavori di difesa dal mare;
B.1.54)
Derivazioni di acque superficiali ed opere connesse che prevedano
derivazioni superiori a 200 litri al minuto secondo o di acque
sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al minuto
secondo; progetti di ricarica artificiale delle acque freatiche non
compresi nel punto A.1.1);
B.1.55)
Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi;
Agricoltura
B.1.2)
Progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie
superiore a 200 ha;
B.1.3)
Cambiamento di uso di aree non coltivate, semi-naturali o naturali
per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie
superiore a 10 ha;
B.1.4)
Progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura
compresi i progetti di irrigazione e drenaggio delle terre, per una
superficie superiore ai 300 ha;
B.1.5)
Iniziale forestazione con una superficie superiore a 20 ha;
deforestazione allo scopo di conversione ad altri usi del suolo di
una superficie superiore a 5 ha;
B.1.6)
Impianti per l'allevamento intensivo di animali il cui numero
complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente
rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno
funzionalmente asservito all'allevamento. Sono comunque esclusi,
indifferentemente dalla localizzazione, gli allevamenti con numero
di animali inferiore o uguale a:
1.000 avicoli;
800 cunicoli;
120 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 45 posti per
scrofe,
300 ovicaprini;
50 posti bovini;
Industria estrattiva
B.1.9)
Attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerarie di
miniera di cui all'art. 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio
1927, n. 1443
B.1.10)
Estrazione di sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma
2, del regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443 mediante dragaggio
marino o fluviale;
Industria energetica
B.1.13)
Impianti industriali non termici per la produzione di energia,
vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW;
B.1.14)
Impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e dell'acqua
calda che alimentano condotte con una lunghezza complessiva
superiore ai 20 km;
B.1.15)
Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con
tensione nominale superiore a 100 kV con tracciato superiore a 3 km;
B.1.16)
Agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite;
B.1.17)
Impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza
installata superiore a 100 kW;
B.1.18)
Impianti industriali per la produzione di energia mediante lo
sfruttamento del vento con potenza complessiva superiore a 1 MW;
Produzione e trasformazione dei metalli
B.1.27)
Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o
secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità
superiore a 2,5 tonnellate all'ora;
B.1.28)
Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:
-
laminazione a caldo con capacità superiore a 20 tonnellate di
acciaio grezzo all'ora;
-
* forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 KJ per
maglio e allorché la potenza calorifica è superiore a 20 MW;
-
* applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità
di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;
B.1.25 bis)
Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore
a 20 tonnellate al giorno;
B.1.26 bis)
Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i
prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una
capacità di fusione superiore a 10 tonnellate per il piombo e il
cadmio o a 50 tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno;
B.1.27 bis)
Impianti per il trattamento di superfici di metalli e materie
plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le
vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 mc;
B.1.28 bis)
Impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e
costruzione dei relativi motori; impianti per la costruzione e
riparazione di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e
rotabile che superino i 10.000 mq di superficie impegnata o 50.000
mc di volume;
B.1.29)
Cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ha;
B.1.30)
Imbutitura di fondo con esplosivi che superino 5.000 mq di
superficie impegnata o 50.000 mc di volume;
B.1.31)
Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi
che superino 5.000 mq di superficie impegnata o 50.000 mc di volume;
Industria dei prodotti minerali
B.1.22)
Cokerie (distillazione a secco del carbone);
B.1.23)
Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni
rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al
giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di
produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni
aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno;
B.1.24)
Impianti di produzione di vetro compresi quelli destinati alla
produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20
tonnellate al giorno.
B.1.25)
Impianti per la fusione di sostanze minerali, compresi quelli
destinati alla produzione di fibre minerali con capacità di fusione
di oltre 20 tonnellate al giorno;
B.1.26)
Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare
tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, grès e porcellane,
di capacità superiore a 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità
di forno superiore a 4 m3 e con una densità di colata per forno
superiore a 300 kg/ m3;
Industria chimica
B.1.32)
Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti
chimici, per una capacità superiore alle 10.000 t/anno di materie
prime lavorate;
B.1.33)
Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici,
elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità
superiore alle 10.000 t/anno di materie prime lavorate;
B.1.34)
Stoccaggio di petrolio, di prodotti petroliferi, petrolchimici e
chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256 e
successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1.000
mc;
Industria dei prodotti alimentari
B.1.35)
Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime
animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di
prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno;
B.1.36)
Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime
vegetali con una produzione di prodotti finiti di oltre 300
tonnellate al giorno su base trimestrale;
B.1.37)
Impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con
capacità di lavorazione superiore a 200 tonnellate al giorno su base
annua;
B.1.38)
Impianti per la produzione di birra o malto con una capacità di
produzione superiore a 500.000 hl/anno;
B.1.39)
Impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi che superino
50.000 mc di volume;
B.1.40)
Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse superiore a 50
tonnellate al giorno e impianti per l'eliminazione o il recupero di
carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di
oltre 10 tonnellate al giorno;
B.1.41)
Molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei
prodotti alimentari per zootecnia che superino 5.000 mq di
superficie impegnata o 50.000 mc di volume;
B.1.42)
Impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con
capacità di lavorazione superiore a 50.000 q/anno di prodotto
lavorato;
B.1.43)
Zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacità di
produzione o raffinazione superiore a 10.000 t/giorno di
barbabietole;
Industria dei tessili, del cuoio, del legno, della carta
B.1.44)
Impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio,
l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre, di
tessili, di lana la cui capacità di trattamento supera le 10
tonnellate al giorno;
B.1.45)
Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità
superi le 3 tonnellate di prodotto finito al giorno;
B.1.46)
Impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa,
fabbricazione di carta e cartoni di capacità superiore a 50
tonnellate al giorno;
B.1.47)
Impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di
particelle e compensati, di capacità superiore alle 50.000 t/anno di
materie prime lavorate;
Industria della gomma e delle materie plastiche
B.1.48)
Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con
almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate;
Progetti di infrastrutture
B.1.56)
Porti e impianti portuali marittimi, fluviali e lacuali, compresi i
porti di pesca; vie navigabili
B.1.57)
Strade extraurbane secondarie;
B.1.58)
Porti turistici e da diporto, quando lo specchio d'acqua è inferiore
o uguale a 10 ettari, le aree esterne interessate non superano i 5
ettari e i moli sono di lunghezza inferiore o uguale a 500 metri,
nonché progetti di intervento sui porti già esistenti;
B.1.59)
Dighe e altri impianti destinati a trattenere le acque o ad
accumularle in modo durevole di capacità, fino a diversa
determinazione statale, superiore a 50.000 mc di invaso;
B.1.60)
Installazione di oleodotti e gasdotti e condutture per il trasporto
di flussi di CO2 ai fini dello stoccaggio geologico, superiori a 20
km;
B.1.61)
Acquedotti con lunghezza superiore a 20 Km;
B.1.62)
Progetti di cui all'allegato A.1 che servono esclusivamente o
essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o
prodotti e non sono utilizzati per più di due anni.
B.1.63)
Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A.1 o
all'allegato B.1 già autorizzati, realizzati o in fase di
realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative
sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A.1).
B.1.64)
Piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed
altri veicoli a motore;
B.1.65)
Impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi mediante
operazioni di incenerimento o di trattamento con capacità
complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all'allegato
B, lettere D2, e da D8 a D11, della parte quarta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152); impianti di smaltimento di
rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o di
ricondizionamento preliminari con capacità massima complessiva
superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere
D13 e D14, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152);
B.1.66)
Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con
capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di
incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'allegato B
lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152);
B.1.67)
Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante
operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a
30.000 mc oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di
cui all'allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
B.1.68)
Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva
inferiore a 100.000 mc (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1
e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152);
B.1.69)
Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante
operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed
all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del D. Lgs.
152/06;
B.1.70)
Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con
capacità complessiva superiorea 10 t/giorno, mediante operazioni di
cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del D.
Lgs. 152/06, ad esclusione degli impianti mobili volti al recupero
di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di
costruzione e demolizione qualora la durata della campagna sia
inferiore a 90 giorni naturali ed agli altri impianti mobili volti
al recupero di altri rifiuti non pericolosi qualora la durata della
campagna sia inferiore a 60 giorni naturali, e qualora non siano
localizzate in aree naturali protette o in aree SIC e ZPS; tale
esclusione non si applica a successive campagne sullo stesso sito;
B.1.71)
Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a
10.000 abitanti equivalenti;
B.1.72)
Depositi di fanghi, diversi da quelli disciplinati dal decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con capacità superiore a 10.000
metri cubi;
B.1.73)
Centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro,
autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ha;
B.1.74)
Banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l'area
impegnata supera i 500 mq;
B.1.75)
Fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 5.000 mq di
superficie impegnata o 50.000 mc di volume;
B.1.76)
Impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive;
B.1.77)
Stabilimenti di squartamento con capacità di produzione superiore a
50 tonnellate al giorno;
B.1.78)
Fabbricazione, condizionamento, carica o messa in cartuccia di
esplosivi con almeno 25.000 tonnellate/ anno di materie prime
lavorate;
B.1.79)
Progetti di cui all'allegato A.1 che servono esclusivamente o
essenzialmente per lo sviluppo e il collaudo di nuovi metodi o
prodotti e non sono utilizzati per più di due anni;
B.1.80)
Impianti per la cattura di flussi di CO2 , provenienti da impianti
che non rientrano negli allegati A.1., A.1., A.3., B.1., B.2. e B.3.
ai fini dello stoccaggio geologico a norma del decreto legislativo
14 settembre 2011, n.162, Attuazione della direttiva 2009/31/CE in
materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
B.1.81)
Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A.1 o
all'allegato B.2 già autorizzati, realizzati o in fase di
realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative
sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A.1).
EMENDAMENTO N. 53 Meo SEL-Verdi
Negli Allegati, trasferire le seguenti tipologie di opere
dall'allegato B.2 all'allegato B.1:
B.2.7) Estrazione di sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2,
comma 2, del regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443, mediante
dragaggio marino o fluviale;
B.2. 12) Impianti per la produzione di energia idroelettrica con
potenza installata superiore a 100 kW;
B.2. 13) Impianti industriali per la produzione di energia mediante
lo sfruttamento del vento con potenza complessiva superiore a 1 MW;
B.2. 28) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di
prodotti chimici, per una capacità superiore alle 10.000 t/anno di
materie prime lavorate;
B.2. 29) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e
vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di
capacità superiore alle 10.000 t/anno di materie prime lavorate;
B.2. 45) Porti e impianti portuali marittimi, fluviali e lacuali,
compresi i porti di pesca; vie navigabili;
B.2. 46) Strade extraurbane secondarie;
B.2. 47) Porti turistici e da diporto, quando lo specchio d'acqua è
inferiore o uguale a 10 ettari, le aree esterne interessate non
superano i 5 ettari e i moli sono di lunghezza inferiore o uguale a
500 metri, nonché progetti di intervento sui porti già esistenti;
B.2. 48) Dighe e altri impianti destinati a trattenere le acque o ad
accumularle in modo durevole di capacità, fino a diversa
determinazione statale, superiore a 50.000mc di invaso;
B. 2. 56) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi,
mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a
D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del
D. Lgs. 152/06;
EMENDAMENTO N. 39 Favia M5S è precluso
L'allegato B2 è sostituito dal seguente :
ALLEGATO B.2
Progetti di cui all'articolo 4, comma 1, lett. b) e 4-bis, comma 1,
lett. a)
AGRICOLTURA
B.2. 1
Piscicoltura per superficie complessiva oltre i 5 ha;
Industria estrattiva
B.2. 2)
Cave e torbiere;
Progetti di infrastrutture
B.2. 3)
Progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una
superficie interessata superiore ai 40 ha;
B.2. 4)
Progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione,
interessanti superfici superiori ai 40 ha; progetti di sviluppo
urbano all'interno di aree urbane esistenti che interessano
superfici superiori ai 10 ha;
B.2. 5)
Progetti di costruzione di centri commerciali di cui al decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114 Riforma della disciplina relativa
al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della
legge 15 marzo 1997, n. 59 ;
B.2. 6)
Parcheggi di uso pubblico, con capacità superiore a 500 posti auto;
B.2. 7)
Costruzione di strade di scorrimento in area urbana o potenziamento
di esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana,
superiore a 1.500 metri;
B.2. 8)
Sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane),
funicolari o linee simili di natura particolare, esclusivamente o
principalmente adibite al trasporto di passeggeri;
Turismo e svaghi
B.2. 9)
Piste da sci di lunghezza superiore a 1,5 km o che impegnano una
superficie superiore a 5 ettari nonché impianti meccanici di
risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente
aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata
oraria massima superiore a 1800 persone;
B.2. 10)
Campeggi e villaggi turistici di superficie superiore a 5 ha, centri
turistici residenziali ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti
letto o volume edificato superiore a 25.000 mc, o che occupano una
superficie superiore ai 20 ha, esclusi quelli ricadenti all'interno
dei centri abitati;
B.2. 11)
Terreni da campeggio e caravaning a carattere permanente, con
capacità superiore a 300 posti roulotte caravan o di superficie
superiore a 5 ettari;
B.2. 12)
Parchi tematici di superficie superiore a 5 ettari;
B.2. 13)
Progetti di cui all'allegato A.3 che servono esclusivamente o
essenzialmente per lo sviluppo e il collaudo di nuovi metodi o
prodotti e non sono utilizzati per più di due anni. :
B.2. 14)
Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A.2 o
all'allegato B.2 già autorizzati, realizzati o in fase di
realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative
sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A.2).
EMENDAMENTO N. 54 Meo SEL-Verdi
Negli Allegati, trasferire le seguenti tipologie di opere
dall'allegato B.3 all'allegato B.2:
B.3. 1) Piscicoltura per superficie complessiva oltre i 5 ha;
B.3. 5) Progetti di costruzione di centri commerciali di cui al
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 Riforma della disciplina
relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4,
della legge 15 marzo 1997, n. 59 .
EMENDAMENTO N. 40 Favia M5S
L'allegato C è sostituito dal seguente :
ALLEGATO C
Contenuti del SIA relativo a progetti di cui all'articolo 11, comma
1
Il SIA relativo a progetti di impianti, opere o interventi contiene:
a) la descrizione delle condizioni iniziali dell'ambiente fisico,
biologico ed antropico;
b) la descrizione del progetto di impianti, opere o interventi
proposti, delle modalità e tempi di attuazione, ivi comprese la
descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto,
delle sue interazioni con il sottosuolo e delle esigenze di
utilizzazione del suolo, durante le fasi di costruzione e
funzionamento a impianti, opere o interventi ultimati nonché la
descrizione delle principali caratteristiche dei processi
produttivi, con l'indicazione della natura e delle quantità dei
materiali impiegati;
c) La Valutazione di Impatto sulla Salute VIS redatta dal
Dipartimento di sanità pubblica competente per territorio;
d) una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle
emissioni previsti (inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo,
rumore, vibrazioni, luce, calore, radiazioni, etc.) risultanti
dall'attività del progetto proposto;
e) la descrizione della tecnica prescelta, con riferimento alle
migliori tecniche disponibili a costi non eccessivi, e delle altre
tecniche previste per prevenire le emissioni degli impianti e per
ridurre l'utilizzo delle risorse naturali, confrontando le tecniche
prescelte con le migliori tecniche disponibili;
f) l'esposizione dei motivi della scelta compiuta anche con
riferimento alle principali soluzioni alternative possibili di
localizzazione e di intervento, compresa quella di non realizzare
l'impianto, l'opera o l'intervento, tenendo conto dell'impatto
sull'ambiente;
g) l'illustrazione della conformità delle opere e degli interventi
proposti alle previsioni in materia urbanistica, ambientale e
paesaggistica;
h) l'analisi della qualità ambientale con riferimento alla
descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette
ad impatto ambientale importante, con particolare riferimento ai
seguenti fattori: l'uomo, la fauna e la flora, il suolo, l'acqua,
l'aria, il clima ed il paesaggio, le condizioni socio-economiche, il
sistema insediativo, il patrimonio storico, culturale e ambientale
ed i beni materiali, le interazioni tra i fattori precedenti;
i) la descrizione e la valutazione dei probabili impatti ambientali
significativi (diretti ed eventualmente indiretti, secondari,
cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei,
positivi e negativi) nelle fasi di attuazione, di gestione e di
abbandono/ dismissione, con ripristino dei luoghi allo stato ante
operam, degli impianti, delle opere e degli interventi, con
particolare riferimento alle aree di cantiere e di discarica di
materiali delle opere infrastrutturali, e derivanti da possibili
incidenti, dovuti all'esistenza del progetto, alla utilizzazione
delle risorse naturali, alla emissione di inquinanti, alla
produzione di sostanze nocive, di rumore, di vibrazioni, di
radiazioni e allo smaltimento dei rifiuti nonché la descrizione da
parte del proponente dei metodi di previsione utilizzati per
valutare gli impatti sull'ambiente;
EMENDAMENTO 10 GIUNTA-RELATRICE
Emendamenti all'allegato C
Alla lett. i) dell'Allegato C le parole ambientali negativi sono
sostituite dalle seguenti negativi sulla salute e sull'ambiente .
l) la descrizione e la valutazione delle misure previste per
ridurre, compensare od eliminare gli impatti ambientali negativi,
nonché delle misure di monitoraggio;
j) la descrizione delle misure previste per il monitoraggio;
k) la descrizione degli elementi culturali e paesaggistici
eventualmente presenti, dell'impatto su di essi delle trasformazione
proposte e delle misure di mitigazione e compensazione necessarie;
l) una sintesi in linguaggio non tecnico dei punti precedenti;
m) un sommario contenente la descrizione dei metodi di previsione
utilizzati per valutare gli impatti ambientali, nonché l'indicazione
delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di
conoscenze) incontrate dal proponente nella raccolta dei dati
richiesti.
EMENDAMENTO N. 41 Favia M5S
L'allegato D è sostituito dal seguente :
ALLEGATO D
Criteri per la procedura di verifica (screening) di cui all'articolo
10
1. Caratteristiche
Le caratteristiche del progetto devono essere prese in
considerazione in particolare in rapporto ai seguenti elementi:
a) dimensioni del progetto (superfici, volumi, potenzialità). Tali
elementi sono considerati in particolare in rapporto alla durata ed
alla dimensione spaziale e temporale degli impatti;
b) cumulo con altri progetti;
c) utilizzazione delle risorse naturali;
d) produzione di rifiuti;
e) inquinamento e disturbi ambientali;
f) rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le
sostanze o le tecnologie utilizzate;
g) impatto sul patrimonio naturale e storico, tenuto conto della
destinazione delle zone che possono essere danneggiate (in
particolare zone turistiche, urbane o agricole).
2. Ubicazione del progetto
Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle zone
geografiche che possono risentire degli impatti, tenendo conto in
particolare dei seguenti elementi:
a) l'utilizzazione attuale del territorio;
b) la ricchezza relativa, la qualità e la capacità di rigenerazione
delle risorse naturali della zona;
a) la capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare
attenzione alle seguenti zone:
1) zone umide;
2) zone costiere;
3) zone montuose e forestali;
4) riserve e parchi naturali;
5) zone classificate o protette dalla legislazione degli stati
membri; zone protette speciali designate in base alle Direttive
79/409/CEE e 92/43/CEE;
6) zone nelle quali gli standard di qualità ambientale della
legislazione comunitaria sono già stati superati;
7) zone a forte densità demografica;
8) zone di importanza storica, culturale e archeologica;
9) aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle acque
pubbliche;
10) territori con produzioni agricole di particolare qualità e
tipicità di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228;
11) effetti dell'impianto, opera o intervento sulle limitrofe aree
naturali protette.
3. Caratteristiche dell'impatto potenziale
Gli impatti potenzialmente significativi dei progetti devono essere
considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 e
tenendo conto in particolare:
a) della portata dell'impatto (area geografica e densità della
popolazione interessata);
b) della natura transfrontaliera dell'impatto;
c) dell'ordine di grandezza e della complessità dell'impatto;
d) della probabilità dell'impatto;
e) della durata, frequenza e reversibilità dell'impatto.
La consigliera MEO fa presente che gli emendamenti 52, 53, 54,
riguardano lo stesso tema. Ci tiene a dire una cosa: questi
emendamenti non entrano nel merito della discussione sull'esistenza
delle Province o che fine fanno. Allo stato attuale delle cose
questo emendamento rimane valido, però questo progetto di legge in
qualche modo dirotta un lungo elenco di opere, che attualmente sono
soggette a procedura VIA o screening da parte della Regione, sulle
Province. Si ritiene, quindi, e questo è indipendente dal
meccanismo, che alcune di queste opere, quelle elencate in questi
tre diversi emendamenti per i tre capitoli diversi, che sia più
opportuno - attribuirle comunque e mantenerle - in una competenza
regionale. Perché alcune di queste opere, pur conoscendo e
condividendo anche alcuni meccanismi che questa Regione ha messo in
piedi in termini di delega sugli enti locali, necessitano di una
visione e di un'attenzione, per le caratteristiche intrinseche che
hanno, di livello regionale perché possono provocare impatti
cumulativi. Per esempio una fabbrica di fertilizzanti di fosforo
azoto e potassio può avere un impatto a livello provinciale, ma può
avere un effetto cumulativo qualora ogni Provincia ne autorizzasse
per sé una, e così gli impianti di trattamento rifiuti pericolosi.
Si chiede, quindi, che queste opere che per le loro caratteristiche
possono avere degli impatti cumulativi e quindi necessitano di una
visione sicuramente di area più vasta del livello provinciale vadano
viste in un complesso territoriale più ampio e in un contesto
quantomeno di livello regionale. Tutti e tre questi emendamenti
riguardano un elenco di opere che si ritiene debbano rimanere di
competenza regionale, quindi è una discussione unica.
Il consigliere FAVIA concorda con la collega e afferma di essere
assolutamente favorevole.
Escono la consigliera Noè e il consigliere Mazzotti.
L'arch. DI STEFANO dice che gli sembra che la proposta della
consigliera Meo faccia riferimento alla rilevanza degli effetti
sull'ambiente delle opere di tipologie progettuali indicate. La
proposta che è nel progetto di legge della Giunta ha usato un altro
meccanismo per assegnare la competenza: quello di far coincidere
l'autorità che approva il progetto con l'autorità che fa la
valutazione d'impatto ambientale, nel senso che è difficile
sostenere che l'amministrazione che ha la competenza ad approvare un
progetto in via definitiva non abbia la competenza per capirne
l'impatto ambientale e quindi la motivazione sta nel fatto che in
questo modo è più facile e più rapido mettere in moto dei meccanismi
d'integrazione e coordinamento delle autorizzazioni se tutte o buona
parte di queste fanno capo alla stessa amministrazione, nel senso
che tutto è più rapido, più facile più veloce nell'organizzazione
complessiva della Conferenza dei Servizi. Questo è il criterio che,
per essere rimesso in discussione, avrebbe bisogno non solo della
legge sulla VIA e dell'attribuzione della competenza alle Province
per alcune tipologie progettuali, ma di una revisione anche della
competenza delle Province per l'approvazione di quei progetti. Fa un
esempio: gli impianti eolici sono oggetto di autorizzazione unica e
attualmente sono approvati, in autorizzazione unica, dalla
Provincia. Ricorda che in questa stessa legge, per rispondere ad una
norma nazionale, si è detto che l'amministrazione competente a
tenere le fila della Conferenza di Servizi, sia per l'autorizzazione
unica, sia per la VIA, è in capo a chi fa l'autorizzazione unica e
quindi in quest'altra ipotesi si creano problemi di funzionamento.
Tutti gli impianti di smaltimento di rifiuti sono approvati, da
tutti i punti di vista, dalle Province. Sottolinea, inoltre, che gli
impianti chimici integrati hanno come altra autorizzazione
importante, l'autorizzazione integrata ambientale che è di
competenza della Provincia. Invita a considerare che buona parte di
questi interventi sono ricompresi nell'autorizzazione integrata
ambientale che è un'autorizzazione che, dal punto di vista
ambientale, è molto più precisa e includente della valutazione
d'impatto ambientale, nel senso che nella valutazione d'impatto
ambientale ci si può accontentare di una valutazione globale delle
emissioni inquinanti di un'industria; in autorizzazioni integrate
ambientali devono essere autorizzati e posti dei limiti per singolo
punto di emissione, comprese le emissioni fuggitive e quelle
derivanti da possibili incidenti e quindi si va ad un livello di
definizione molto più approfondito. Ciò che invece l'autorizzazione
integrata ambientale non prende in considerazione sono alcuni
aspetti di contesto, ad esempio il paesaggio. Sui progetti che hanno
impatti ambientali rilevanti invita, inoltre, a considerare che non
dipende solo dal tipo di progetto o dal tipo di impianto che si va a
fare, ma dipende anche - e forse ancora di più - da dove viene
realizzato: lo stesso tipo di impianto in posizioni diverse può
avere impatti ambientali devastanti, oppure non incidere in modo
significativo.
Esce la consigliera Marani.
La consigliera MEO ritiene quest'ultima considerazione assolutamente
ovvia, è come dire: un asilo è una cosa meravigliosa ma piazza
Maggiore non è il posto adatto. Dice di mantenere comunque questi
emendamenti, pur comprendendo le motivazioni. Sulla questione
rifiuti - senza entrare nel merito - ritiene sia una questione che
gestita in questo modo faccia sì che si sia avuta, negli anni, una
proliferazione di impianti indipendentemente dalle necessità di
smaltimento. Se oggi si sommasse la capacità di smaltimento rifiuti
in essere In Emilia-Romagna e si facessero i conti potrebbe
risultare che non tutti gli impianti previsti sono necessari.
Afferma di conoscere bene questa materia e ritiene che una visione
di livello regionale aiuterebbe sicuramente ad affrontare queste
vicende in chiave meno localistica ma con una visione generale.
Il presidente ZOFFOLI, non essendoci altre richieste d'intervento,
pone in votazione l'emendamento 52.
La Commissione respinge l'emendamento 52 con 21 voti contrari (PD,
FDS, Misto), 8 favorevoli (M5S, LN, SEL) e nessun astenuto.
Il consigliere FAVIA dice che anche i suoi emendamenti riguardano lo
stesso tema.
Esce il consigliere Bernardini. Rientra la consigliera Marani.
Il presidente ZOFFOLI, non essendoci altre richieste d'intervento,
pone in votazione gli emendamenti 37 e 38.
La Commissione respinge, con distinte votazioni d'identico
risultato, gli emendamenti 37 e 38 con 21 voti contrari (PD, FDS,
Misto), 4 favorevoli (M5S, SEL) e nessun astenuto.
La Commissione respinge l' emendamenti 53 con 25 voti contrari (PD,
FDS, Misto), 4 favorevoli (M5S, SEL) e nessun astenuto.
L'emendamento n. 39 è precluso.
Il presidente ZOFFOLI, non essendoci altre richieste d'intervento,
pone in votazione l'emendamento 54.
La Commissione respinge l'emendamento 54 con 25 voti contrari (PD,
FDS, Misto), 4 favorevoli (M5S, SEL) e nessun astenuto.
Il consigliere FAVIA sull'emendamento 40, che riguarda la tutela
della salute mediante l'inserimento negli allegati di questo tema,
ribadisce l'importanza di questa procedura non ritenendo sufficiente
la correzione all'inizio della legge dove si parla anche di effetti
sull'uomo. Si poteva lavorare di più senza aspettare modelli,
quindi, propone anche l'allegato.
La relatrice consigliera DONINI ricorda che se ne è discusso nella
seduta precedente e non vorrebbe che la posizione - poi ognuno fa
quel che vuole politicamente - assunta possa essere scambiata con un
atteggiamento di indifferenza rispetto al tema della tutela della
salute. Qui parliamo di procedure di aspetti procedurali: a maggior
ragione non essendo stato inserito nell'articolo che riferiva i
contenuti del SIA, e per le stesse identiche ragioni, non può essere
inserito nell'allegato un punto C, dal momento che non si sa come
fare a farla. Abbiamo necessità di avere regole omogenee che sono
applicate da tutti gli enti in tutta la Regione e possibilmente
norme di carattere nazionale, anzi norme contenute in direttive
europee perché il tema deve seguire questo tipo di fonte. Ricorda
che tra gli annunci della Commissione europea per quest'anno c'è la
modifica alla direttiva europea sulla VIA, ha guardato tutto il
materiale e, nell'annuncio della nuova direttiva europea, che
entrerà in vigore coi tempi del recepimento nei prossimi anni, non
c'è la VIS, e questo è un problema. Pensa, allora, che ci siano dei
dubbi formali e seri sulla compatibilità del quadro normativo
sull'inserimento di un pacchetto di procedure. Questo non vuol dire
non inserire il tema della tutela della salute dentro la legge, per
cui l'emendamento successivo - che è un emendamento Giunta-Relatore
- ripropone quanto già proposto in legge nell'articolo sulle
finalità. Evidenzia che prima che questo progetto vada in Aula ci
sarà il convegno regionale del 28 marzo, al quale parteciperà, che è
organizzato dall'Assessorato regionale alla Sanità all'interno dei
percorsi Moniter sul tema specifico della VIS: un convegno dove si
farà un po' il punto dello stato dell'arte e si acquisirà qualche
elemento informativo in più per vedere se ci possono essere le
condizioni per portare un documento di indirizzo - come normalmente
si fa - dove il tema della tutela della salute venga affrontato in
maniera specifica e si traduca in ulteriore indirizzo o impegno che
l'Assemblea si dà e dà alla Regione per approfondire in tempi rapidi
anche questi aspetti. Queste sono le ragioni del no a questo
emendamento e in questo modo ritiene di aver illustrato anche i
contenuti di quello successivo che pone il tema della tutela della
salute aggiungendo questo aspetto al testo così come era stato
proposto.
Rientra il consigliere Mandini.
Il presidente ZOFFOLI, non essendoci altre richieste d'intervento,
pone in votazione gli emendamenti 40, 10 e 41.
La Commissione respinge l'emendamento 40 con 30 voti contrari (PD,
IDV, SEL, FDS, Misto), 2 favorevoli (M5S) e nessun astenuto.
La Commissione approva l'emendamento 10 e conseguentemente
l'Allegato C con 30 voti a favore (PD, SEL, FDS, IDV, Misto), 2
astenuti (M5S) e nessun contrario.
La Commissione respinge l'emendamento 41 con 30 voti contrari (PD,
IDV, SEL, FDS, Misto), 2 favorevoli (M5S) e nessun astenuto.
Il presidente ZOFFOLI ringrazia l'assessore Muzzarelli, l'architetto
Di Stefano e la relatrice consigliera Donini e, concluso l'esame del
progetto di legge e dei relativi allegati, segnala che si provvederà
al coordinamento formale del testo licenziato da trasmettere per
l'esame in Aula.
- Programmazione dei lavori della Commissione.
Riguardo alle richieste di audizioni del consigliere Defranceschi,
due richieste su due argomenti diversi, il presidente ZOFFOLI, come
già anticipato nelle sedute precedenti, ricorda che questa materia è
stata oggetto anche di un approfondimento in sede di Ufficio di
presidenza con il presidente Richetti e i presidenti di commissione.
In quell'occasione è stato approfondito l'art. 44 del Regolamento,
che prevede che di fronte a queste richieste sia la Commissione a
decidere se procedere o meno all'audizione richiesta. Al presidente
e all'ufficio di presidenza spetta decidere tempi e modalità delle
audizioni ma non il merito. Per cui quando arriveranno queste
richieste verranno portate all'attenzione della commissione che
deciderà in merito. La prima richiesta di audizione del consigliere
Defranceschi è in merito alla gestione delle funzioni delegate in
materia di urbanistica e tutela paesaggistica del comune di Vergato,
al fine di una verifica sulla corretta applicazione delle normative
nazionali e regionali in materia. Dà la parola al consigliere per
illustrare la richiesta.
Il consigliere DEFRANCESCHI spiega che si tratta di una gestione
della materia paesaggistica, che riguarda anche un sito di interesse
comunitario, per la quale la stessa Regione si è costituita parte
civile in un processo per la richiesta di danni di immagine e danni
materiali per quanto riguarda la gestione di questo sito
naturalistico, e quindi semplicemente una richiesta di convocare in
Commissione i tecnici incaricati.
La seconda è una questione sicuramente un po' più nota che riguarda
la Variante di valico: anche qui ci sono molti aspetti, anche
tecnici, che riguardano sicuramente la Commissione. La richiesta è
quella di convocare le parti, cioè chi sta facendo i lavori e chi
invece da un certo punto di vista li subisce, cioè i cittadini
residenti che sono organizzati tramite un comitato
.
Il presidente ZOFFOLI ricorda che il problema della Variante di
valico è stato oggetto anche di una discussione di recente in
Assemblea, qui si chiede di sentire il sindaco, il comitato dei
residenti di Ripoli, le autostrade. Ripete che oggi si decide se
procedere o meno sulle due richieste, poi le modalità e i tempi li
definirà l'Ufficio di presidenza. Quindi apre la discussione su
queste due richieste.
Il consigliere FAVIA dice che è molto importante avere la
possibilità di approfondire: il tema delle funzioni delegate può
essere molto istruttivo per la Commissione e quindi chiede che
questa opportunità di confrontarsi sui rapporti fra i due livelli
istituzionali venga concessa. Per la Variante di valico pensa che
non ci sia bisogno di commenti.
La consigliera MARANI pensa che rispetto alla facoltà che la
commissione ha di definire ogni volta se concedere l'audizione o
meno sia necessario - aldilà della decisione da prendere su questi
due oggetti - definire anche dei criteri. Si tratta di un tema
ricorrente in tutte le commissioni: ci sono due tipi di audizione,
una è quella prevista dal regolamento che fa sì che nel corso
dell'esame di un progetto di legge ci sia un momento nel quale viene
promossa un'udienza conoscitiva rispetto a quell'oggetto specifico
per sentire le parti interessate e potere acquisire pareri, e questo
è un aspetto che è chiaro a tutti. Poi ci sono le audizioni, con
un'accezione molto più generale e generica che vuol dire che su
varie materie di interesse la commissione può ascoltare gli
interessati. Crede che su questo aspetto occorra ragionare perché si
corre il rischio di confondere i diversi piani. La sua opinione
personale sul primo tema, è che si tratta di funzioni affidate al
comune di Vergato o ad altri soggetti istituzionali non dalla
regione, ma dalla legge e quindi esiste un'autonomia e anche una
responsabilità rispetto all'esercizio di funzioni che derivano dalla
legge e non da un arbitrio, da parte del Comune medesimo. Si tratta
di responsabilità di quell'amministrazione ed è oggetto anche di
diversi contenziosi tra cui denunce controdenunce e un'azione
giudiziaria in atto. Chiede come ci si possa inserire in una vicenda
di questo tipo per decidere se il comune di Vergato abbia esercitato
correttamente quello che è il ruolo che doveva esercitare in base
alle funzioni che doveva svolgere e che tipo di possibilità abbia la
Commissione rispetto a un compito di questo genere. Ritiene che si
andrebbe a interferire in una potestà che è quella del Comune, in
organismi deputati al controllo (che sono altri organismi), in una
vicenda giudiziaria (tuttora aperta e oggetto di diversi livelli di
indagine). Considera questa una materia sulla quale - non solo per
questo specifico caso, ma in generale per altri casi di questo
genere - la commissione non può assumere un'iniziativa che si
potrebbe definire come una verifica di un esercizio corretto di
poteri senza avere l'autorità di far questo.
Sulla vicenda Variante di Valico, invece, crede ci sia il tempo per
poter ragionare alla luce anche dei nuovi eventi e della posizione
assunta con una larga maggioranza in Assemblea rispetto alla
questione della sospensione lavori e riflettere su quale sia il modo
migliore per poter continuare un'azione di presidio, di vigilanza e
di monitoraggio del come stanno andando le cose, di quello che si
sta facendo, stabilendo se sia la Commissione il luogo nel quale
sentire le parti o se possano essere altre le modalità. Manifesta,
quindi, un interesse rispetto a questa vicenda, ma ritiene si debba
riflettere se lo strumento adeguato sia la Commissione e chi di
fatto va ascoltato, rispetto ad avere tutti gli elementi necessari
per continuare un'azione che - in modo largo, in Assemblea si è
convenuto essere un'azione di vigilanza di monitoraggio e di
presidio - interessa tutti, in modo bipartisan.
Esce il consigliere Favia.
Il consigliere MANDINI condivide il ragionamento della collega
Marani sulle due casistiche. Rispetto all'audizione del comune di
Vergato crede che ci siano una serie di procedimenti in essere di
varia natura, anche giudiziaria, molto particolari, e quindi forse è
il caso di porsi il problema quando ci saranno dei risultati dal
punto di vista giudiziario perché o si dice che c'è una cattiva
gestione , c'è un problema che va aldilà dell'aspetto giudiziario e
aldilà di come si tutela l'ambiente nelle forme delegate e allora
può essere d'interesse, ma nel caso specifico non sembra. Diverso il
discorso della Variante di Valico. L'Assemblea si è espressa in un
certo modo e crede che sia necessario, come consiglieri, tenere
monitorata l'evoluzione della situazione. Ritiene, quindi, sia
necessario avere un confronto con le parti: oltre agli esecutori dei
lavori e al Comitato dei cittadini crede sia importante sentire il
sindaco; ci sarà domani un incontro e sentire allora anche
l'assessore regionale che andrà a questo tavolo. Considerata la
gravità di quello che sta succedendo è necessario essere
perfettamente informati: l'audizione va vista come un momento di
informazione e perciò si dichiara favorevole.
La consigliera DONINI sull'aspetto procedurale dice di essere
d'accordo perché come presidenti di commissione si è concordato di
procedere in questo modo e quindi di portare all'attenzione della
Commissione le richieste avanzate dai consiglieri. Ribadisce che
questo tema è all'attenzione in diverse commissioni e che le
considerazioni fatte dal collega Marani e riaffermate dal vice
presidente Mandini sono assolutamente da tenere presenti perché
altrimenti si rischia di non applicare correttamente il Regolamento.
Sulla questione di Vergato, pur avendo letto i giornali e sentito i
colleghi del territorio pensa di non essere del tutto competente per
esprimere una valutazione e un giudizio, ma rispetto alle questioni
che qui son state poste, i contenziosi giudiziari in corso, e al
tema generale, che ha una valenza sicuramente su aspetti di
carattere comune rispetto alle deleghe, alle funzioni e a questioni
specifiche, osserva che rischia di diventare un caso particolare di
uno dei 348 comuni della Regione Emilia-Romagna, che si faccia
fatica, poi, a gestire - pur nella specificità di alcuni elementi
che su Vergato ci sono - come possibile ricaduta nel corso del
tempo.
Sulla Variante di Valico è d'accordo con il collega Mandini, è una
questione delicata e la risoluzione che è stata adottata in Aula è
stata votata da tutti. Ritiene che l'Assemblea abbia fatto bene ad
assumersi una responsabilità e a definire un suo profilo di
autonomia; poi ci sono tutta una serie di aspetti di carattere
attuativo. Crede che questo tema meriti un approfondimento e
contestualmente, ritenendola una questione di carattere delicato, si
possa decidere nella prossima seduta e si possa rinviare la
formalizzazione con un voto, se non c'è consenso unanime. Ricorda ai
colleghi che in questo caso ci sono dei precedenti: si riferisce,
per esempio, alla questione Rivara. La questione Rivara è stata
annunciata dal presidente per valutare la disponibilità della
Commissione a fare un percorso di audizioni articolato e complesso,
si è deciso di farle e l'ufficio di presidenza ha stabilito in quale
forma: prima i comitati, poi l'ente proponente, poi gli enti locali.
Questo però può costituire un precedente rispetto alla modalità con
la quale eventualmente svolgere l'audizione su questo tema che pure
è altrettanto impegnativo e delicato: quello potrebbe essere un
parallelo utile. Se oggi ci si deve esprimere, si esprime
favorevolmente a creare la condizione, demandando poi al presidente
e all'ufficio di presidenza il compito di studiare le modalità
migliori e più opportune.
La consigliera PARIANI pensa che, essendo la prima volta che si
affronta il tema, che è stato posto dopo un confronto tra i
presidenti di commissione, sia giusto - come diceva la consigliera
Marani - fare anche una discussione sui criteri di decisione. Dice
di essere assolutamente d'accordo con quanto detto dai consiglieri
intervenuti prima sulla vicenda di Vergato, poiché ritiene che,
aldilà della valutazione di merito, le audizioni vadano utilizzate
non come sindacato ispettivo, ma come una giusta modalità
d'informazione e che non sia opportuno, in una fase delicata come
questa, mettersi qui a prendere le parti perché, casomai, c'è un
tema d'informazione che riguarda chi può - anche con atti di
valutazione e di indirizzo - decidere su questi temi.
Sulla seconda questione considera un po' parziale la richiesta di
Defranceschi, nel senso che è d'accordo con quanto affermava il
collega Mandini che forse la richiesta non esaurisce la quantità di
persone da ascoltare su questo tema molto delicato. Esistono
situazioni di difficoltà e c'è in corso un monitoraggio da parte
della Regione molto attento sulla situazione della frana, quindi
l'opinione del gruppo al quale appartiene è che il tema sia
assolutamente accoglibile in termini di audizione, ma che va fatta
una valutazione su chi vada ascoltato anche oltre le richieste del
consigliere Defranceschi. Chiede quindi se formalmente oggi votando
favorevolmente si voti favorevolmente solo a quella richiesta oppure
anche - e su questo sarebbe d'accordo - a un percorso che l'ufficio
di presidenza della commissione poi sottoponga e che comprenda anche
quanto detto dal consigliere Mandini. Ritiene occorra fare prima il
punto con la Giunta regionale riguardo al monitoraggio e quindi è
per far partire questo percorso ma non limitandolo alle richieste
del consigliere Defranceschi.
Il consigliere DEFRANCESCHI afferma di ritenere che ci sia un po' di
confusione su alcune cose e anche all'interno del gruppo di
maggioranza, perché su questo argomento della commissione di
inchiesta di Vergato lo stesso consigliere Mumolo ha fatto un lungo
intervento arricchito da riferimenti giuridici e regolamentari
dicendo che l'argomento andava trattato in Commissione. E c'è a suo
parere anche una confusione su cosa sia un'audizione, perché a lui
non risulta, che al termine di un'audizione ci sia l'espressione di
un voto, per cui usare parole come: venire in audizione per decidere
o prendere le parti pensa non siano adatte.
Conferma al consigliere Mandini che, a livello di autorizzazioni
paesaggistiche di gestioni in generale della materia delegata, per
quanto riguarda tutta la gestione delle legge Galasso, del codice
dei Beni culturali c'è secondo lui - ma non solo secondo lui -
effettivamente una cattiva gestione. Una cattiva gestione di
funzioni che sono delegate all'interno del Codice Ambiente, molto
precisamente alle Regioni, che a loro volta decidono di delegarle ai
Comuni, ma è chiaramente scritto all'interno della legge che in caso
di gravi inadempienze da parte dei comuni in questa materia, la
Regione ha la facoltà di ritirarle. Se persistono queste gravi
inadempienze da parte del Comune e la Regione contestualmente
continua a essere inadempiente e non ritira la delega, il Ministero
può avocare a sé questa materia e gestirla direttamente. Si tratta
di una funzione delegata, sulla quale la Regione è responsabile,
perché quando poi parte la procedura d'infrazione europea per il
sito comunitario i soldi la Commissione europea li va a chiedere
alla Regione, non va a cercare il Sindaco. Osserva che, pertanto, in
Commissione viene fatta un'informazione affinché non succedano e non
si abbiano problematiche come quelle che ci sono state, per cui poi
si devono spendere soldi per avvocati, per riavere dei soldi per una
procedura che un tecnico di un comune ha fatto male a favore di
qualcun altro, oppure perché fondi regionali - come nel caso del
parcheggio scambiatore di Vergato - attualmente sotto sequestro per
il semplice motivo che l'amministrazione non ha chiesto
l'autorizzazione paesaggistica e ci sono 380 mila euro di fondi
regionali bloccati, sui quali deciderà la magistratura cosa farne,
però forse potevano interessare altri comuni. Crede, se c'è questo
tipo di cattiva gestione, che sia compito dell'Assemblea legislativa
approfondire. Invita a non confondere il piano giudiziario con il
controllo delle funzioni amministrative: sono piani assolutamente
separati, se ci sono dei procedimenti sono indagini della Procura,
sono problematiche di natura penale, i consiglieri sono obbligati
moralmente e dal mandato a esaminare che le funzioni amministrative
delegate da leggi regionali siano svolte nel migliore dei modi. Con
riferimento a quanto detto dalla consigliera Donini dice di sperare
che questo non riguardi altri 300 e passa comuni della Regione, che
non ce ne sia bisogno, ma crede che se ce n'è bisogno nascondere la
testa sotto la sabbia e far finta di niente non sia l'atteggiamento
consono né di chi governa né di chi fa l'opposizione in
Emilia-Romagna.
La consigliera PARIANI puntualizza che nessuno qui vuole negare la
possibilità di discutere questo argomento, ma che ha fatto, come gli
altri, solo un'osservazione sul fatto che le determinazioni sono
successive, non dentro un'eventuale audizione perché nell'audizione
si ascolta. A suo parere possono esserci valutazioni, anche di
indirizzo sugli atti amministrativi, che verranno necessariamente
dopo rispetto a un procedimento che vede la Regione presente e non
inadempiente rispetto a questa vicenda. Si ritiene che, in questo
momento, quell'audizione possa porre problemi sul percorso che è in
atto, anche da parte della Regione, dopodiché nel momento in cui
sarà concluso, piena disponibilità a valutare nel merito tutte le
questioni che riguardano i temi della delega paesaggistica che non
sono però problemi di delega a un Comune, ma sono un tema
legislativo della Regione sulla riorganizzazione delle funzioni.
Precisa che anche da parte del gruppo al quale appartiene non c'è
nessuna questione che non possa essere affrontata in termini
d'informazione: il problema è il percorso e l'opportunità e
l'utilità di quando e come farlo.
Il presidente ZOFFOLI afferma che ci sono le condizioni per
decidere, poi rimane aperto il tema che è demandato alla presidenza
e all'ufficio di presidenza della Commissione di come organizzare
questi momenti di ascolto. Non essendoci altre richieste
d'intervento mette ai voti le due richieste d'audizione del
consigliere Defranceschi.
La Commissione respinge la richiesta di audizione del Sindaco del
Comune di Vergato con 29 voti contrari (PD, IDV, SEL, FDS), 3
favorevoli (M5S, Misto) e nessun astenuto.
La Commissione approva la richiesta di audizione sulla Variante di
Valico all'unanimità dei presenti.
La seduta termina alle ore 13.10.
Approvato nella seduta del 26 aprile 2012.
La Segretaria Il Presidente
Samuela Fiorini Damiano Zoffoli