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Legislatura IX - Commissione III - Verbale del 22/03/2012 antimeridiano

    Testo

                                Verbale n. 10
    Seduta del 22 marzo 2012
    Il giorno giovedì 22 marzo 2012 alle ore 10.00 si è riunita presso
    la sede dell'Assemblea Legislativa in Bologna Viale A. Moro n. 50,
    la Commissione Territorio Ambiente Mobilità, convocata con nota
    Prot. n. 10585 del 15/03/2012.
    Partecipano alla seduta i Commissari:
    Cognome e nome Qualifica Gruppo Voto
    ZOFFOLI Damiano Presidente Partito Democratico 5 presente
    BERNARDINI Manes Vicepreside Lega Nord Padania 4 presente
    nte Emilia e Romagna
    MARANI Paola Vicepreside Partito Democratico 4 presente
    nte
    ALESSANDRINI Componente Partito Democratico 2 presente
    Tiziano
    BARTOLINI Luca Componente PDL- Popolo Della 1 assente
    Libertà
    BAZZONI Gianguido Componente PDL- Popolo Della 2 presente
    Libertà
    BIGNAMI Galeazzo Componente PDL- Popolo Della 4 assente
    Libertà
    CASADEI Thomas Componente Partito Democratico 2 presente
    DONINI Monica Componente Federazione Della 2 presente
    Sinistra
    FAVIA Giovanni Componente Movimento 5 Stelle 2 presente
    Beppegrillo.it
    FERRARI Gabriele Componente Partito Democratico 5 presente
    FILIPPI Fabio Componente PDL- Popolo Della 4 presente
    Libertà
    MANDINI Sandro Componente Italia Dei Valori 3 presente
    MAZZOTTI Mario Componente Partito Democratico 2 presente
    MEO Gabriella Componente Sinistra Ecologia e 2 presente
    Libertà - Idee Verdi
    MORI Roberta Componente Partito Democratico 2 presente
    NOE' Silvia Componente UDC- Unione Di Centro 1 presente
    PARIANI Anna Componente Partito Democratico 2 presente
    RIVA Matteo Componente Misto 1 presente
    E' presente il consigliere Andrea DEFRANCESCHI.
    E' altresì presente Gian Carlo MUZZARELLI (Assessore Attività
    produttive, piano energetico e sviluppo sostenibile, economia verde,
    edilizia, autorizzazione unica integrata).
    Hanno partecipato ai lavori della Commissione: A. Di Stefano (Resp.
    Serv. Valutazione impatto e promozione sostenibilità ambientale); C.
    Govoni (Resp. Serv. Affari generali, giuridici e programmazione
    finanziaria - Ambiente e Difesa Suolo); A. Cataldi (Serv. Energia ed
    economia verde); J. Frenquellucci (Serv. Informazione e
    comunicazione istituzionale).
    Presiede la seduta: Damiano Zoffoli
    Assiste la Segretaria: Samuela Fiorini
    Resocontista: Antonella Agostini
    Il presidente ZOFFOLI dichiara aperta la seduta alle ore 10.25.
    Sono presenti i consiglieri: Alessandrini, Donini, Favia, Ferrari,
    Mandini, Marani, Mazzotti, Mori, Pariani e Zoffoli.
    Esame abbinato degli oggetti:
    2048 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: Riforma della
    legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 recante disciplina della
    procedura di valutazione dell'impatto ambientale (delibera di
    Giunta n. 1688 del 21 11 11).
    TESTO BASE
    2307 - Progetto di legge d'iniziativa del consigliere Favia:
    Riforma della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 Disciplina
    della procedura di valutazione dell'impatto ambientale (09 02 12).
    Relatore consigliera Monica Donini.
    Esame articolato
    Il presidente ZOFFOLI ricorda che oggi i lavori riprendono
    dall'esame dell'articolo 21 avendo a disposizione un documento di
    lavoro predisposto dalla segreteria della commissione che raccoglie
    tutti gli emendamenti presentati.
    Si passa all'esame dell'art. 21 (Sostituzione dell'articolo 18 della
    legge regionale n. 9 del 1999, rubricato Conferenza di servizi )
    sul quale insistono i seguenti emendamenti:
    EMENDAMENTO N. 29 Favia M5S
    L'articolo 21 Sostituzione dell'articolo 18 della legge regionale
    n. 9 del 1999, rubricato Conferenza di servizi è così
    riformulato:
    Articolo 21
    Sostituzione dell'articolo 18 della legge regionale n. 9 del 1999,
    rubricato Conferenza di servizi
    1. L'articolo 18 della l. r. n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente
    articolo:
    Articolo 18
    Conferenza di servizi
    1. Nell'ambito della procedura di VIA, l'autorità competente indice,
    entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di deposito degli
    elaborati nel BURERT, una conferenza di servizi per l'acquisizione
    degli atti necessari alla realizzazione del progetto, di cui
    all'articolo 17, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7. Dell'indizione della
    conferenza di servizi è data tempestiva comunicazione alla Regione
    da parte delle province e comuni rispettivamente competenti ai sensi
    dell'articolo 5, commi 2 e 3.
    2. La conferenza di servizi, in sede istruttoria, provvede all'esame
    del progetto e del SIA. Essa si svolge con le modalità stabilite
    dalle relative disposizioni della legge n. 241 del 1990, in quanto
    compatibili.
    3. Le attività tecnico-istruttorie per la valutazione d'impatto
    ambientale sono svolte dall'ufficio competente che acquisisce e
    valuta tutta la documentazione e le osservazioni presentate.
    L'ufficio competente, entro il ventesimo giorno antecedente la
    conclusione dei lavori della Conferenza di Servizi di cui al comma
    6, predispone un rapporto sull'impatto ambientale del progetto e lo
    invia alle amministrazioni convocate. Il rapporto sull'impatto
    ambientale è, altresì, inviato al proponente, che può fornire le
    proprie controdeduzioni.
    4. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve
    essere motivato ed indicare le specifiche modifiche e prescrizioni
    ritenute necessarie. Le determinazioni conclusive possono
    motivatamente discostarsi dai pareri non vincolanti espressi
    nell'ambito della conferenza di servizi.
    5. In sede di conferenza di servizi è acquisito il parere
    sull'impatto ambientale del progetto da parte delle province e dei
    comuni interessati e degli enti di gestione di aree naturali
    protette interessati.
    6. In ogni caso, i lavori della conferenza di servizi si concludono
    almeno 20 giorni prima della scadenza del termine per l'adozione del
    provvedimento di VIA. .
    7. Le sedute della conferenza di servizi sono pubbliche. .
    EMENDAMENTO N. 50 Meo SEL-Verdi
    Al comma 1 dell'art. 21, nel comma 2 dell'art. 18 riscritto, dopo le
    parole in sede istruttoria, aggiungere le parole è aperta al
    pubblico e .
    Il consigliere FAVIA spiega che l'emendamento riguarda la pubblicità
    delle Conferenze dei Servizi, che sono momenti molto importanti per
    aumentare la conoscenza e la consapevolezza sull'opera. Ritiene sia
    un tema centrale da inserire nella normativa in esame e un passo
    avanti nella tutela dell'interesse pubblico.
    Entrano i consiglieri Bernardini e Riva.
    L'arch. DI STEFANO precisa che anche l'emendamento 50 Meo riguarda
    lo stesso argomento, ma che il problema della pubblicità delle
    riunioni della Conferenza di Servizi è più complicato di come è
    stato presentato dal consigliere Favia, nel senso che le regole del
    funzionamento della Conferenza di Servizi sono dettate dall'art. 14
    e seguenti della legge 241 del 1990, che prevede che ogni
    amministrazione sia rappresentata da un unico delegato che può
    esprimere le decisioni dell'amministrazione di provenienza. Invita a
    riflettere sul fatto che questa configurazione punta a identificare
    l'amministrazione, non nell'organo consigliare, ma nell'organo di
    governo - la Giunta - e le riunioni delle Giunte (comunali,
    provinciali o regionali) non sono pubbliche: sono verbalizzate, ma
    non aperte al pubblico e ogni amministrazione è rappresentata da un
    unico membro. Ritiene, quindi, di difficile attuazione pratica ed
    impossibile attuazione logica ricondurre la partecipazione di un
    Consiglio (comunale, provinciale o regionale) ad un unico
    rappresentante, in una riunione in cui si discute per istruire un
    progetto, essendo ciò possibile solo dopo che il Consiglio medesimo
    abbia espresso una decisione, non prima. Sottolinea, infatti, che la
    Conferenza di Servizi non è semplicemente un momento di decisione,
    ma anche di istruttoria e confronto nel merito. Nell'art. 20 già
    approvato, che modifica il 17, è espressamente previsto che quando
    sono in gioco competenze proprie delle Assemblee consiliari il
    giudizio della Conferenza dei Servizi è sospeso fino a quando
    l'organo consiliare non ha approvato quanto delineato dal
    rappresentante della Giunta preventivamente o salvo ratifica:
    mancando quest'ultima, il provvedimento è nullo. Evidenzia, inoltre,
    che il funzionamento della Conferenza dei Servizi è previsto da una
    norma nazionale e la Regione non ha facoltà di introdurre modifiche
    a una norma che è di competenza esclusiva dello Stato. Ricorda,
    infine, che la normativa nazionale richiamata - art. 14 e segg.
    L.241/90 - è stata modificata più volte nel corso degli anni e una
    delle modifiche, quella del 2005, ha espressamente previsto che alla
    Conferenza di Servizi partecipi il proponente del progetto senza
    diritto di voto, che prima non poteva partecipare. Questo è l'unico
    ampliamento previsto.
    Il consigliere FAVIA afferma che la sua proposta è diversa: l'arch.
    Di Stefano ha parlato di partecipazione e le considerazioni vanno
    in questo senso, mentre l'emendamento parla di pubblicità , che
    sono due concetti diversi. Viene chiesta non la partecipazione ai
    lavori, ma la pubblicità dei lavori, per cui si può pensare anche a
    forme diverse che non siano quelle della presenza fisica. Dice che
    non si vuole cambiare la legge 241/90, ma solo rendere trasparenti i
    lavori della Conferenza di Servizi.
    Entrano i consiglieri Casadei e Noè.
    La consigliera MARANI pensa che l'esigenza di far conoscere i lavori
    della Conferenza di Servizi sia ampiamente assolta dal fatto che
    tutta la discussione è verbalizzata e gli atti relativi sono
    facilmente accessibili a coloro che hanno un interesse a conoscerli.
    Crede che il tema della pubblicità e del rendere trasparente l'iter
    che porta alla soluzione dei lavori della Conferenza dei Servizi sia
    una possibilità già esistente oggi, senza bisogno di appesantire
    l'aspetto della partecipazione nell'ambito delle procedure.
    Entra il consigliere Filippi.
    L'arch. DI STEFANO aggiunge che, sulla base del D.lgs. 152/2006,
    tutti gli atti che concorrono alla procedura di VIA, compresa la
    decisione finale, sono resi pubblici e quindi accessibili sul sito
    web. Invita a riflettere sul fatto che alle riunioni di Giunta o di
    un Consiglio comunale non possa partecipare chi ha un interesse
    diretto sull'argomento perché la sola presenza può influire sulla
    decisione assunta. In procedure come quelle di VIA è stato esteso al
    massimo il riconoscimento dell'interesse a intervenire nel
    procedimento da parte di tutti i cittadini, proprio perché serve a
    garantire il massimo di acquisizione di elementi informativi e di
    trasparenza della procedura, ma in caso di apertura al pubblico
    invita a valutare se i rappresentanti delle amministrazioni
    continuerebbero a godere di libertà di movimento e di decisione e se
    chiunque non fosse d'accordo con la decisione non possa assumere
    quell'elemento per impugnare dicendo che la decisione è stata
    influenzata. Ritiene, pertanto, che si possano aprire una serie di
    problematiche molto più vaste di quello che sembra. Si dice convinto
    che nella pubblica amministrazione l'unica cosa importante siano gli
    atti che vengono formalizzati e il percorso della decisione sia meno
    rilevante della decisione stessa. Afferma, infine, di considerare
    anche la partecipazione alla Conferenza di Servizi del proponente
    del progetto senza diritto di voto uno sbilanciamento e un vizio.
    Il consigliere FAVIA premette che le valutazioni politiche si fanno
    con i politici non con i tecnici e che è importante la distinzione
    dei ruoli in questo senso. Non ritiene sufficienti le argomentazioni
    proposte per demolire la richiesta di pubblicità avanzata, perché
    pubblicità non vuole dire sempre presenza fisica, ma può svilupparsi
    anche attraverso altre forme. Si tratta di dare trasparenza diretta
    e fruibile alla Conferenza di Servizi. Afferma, obiettando alla
    collega Marani, di essere al corrente che molti cittadini non
    riescono ad avere accesso agli atti, che si tratta non di un
    ulteriore appesantimento, ma di una semplificazione per i cittadini
    stessi. Ritiene che si possa emendare nel senso di permettere una
    pubblicità alla Conferenza di Servizi, senza far entrare fisicamente
    le persone: è importante il principio.
    La relatrice consigliera DONINI premesso di essere sensibile ai temi
    della partecipazione e della trasparenza trova, tuttavia,
    convincenti le argomentazioni e il quadro normativo rappresentato
    dall'architetto Di Stefano. Fa anche una riflessione politica:
    avendo molto a cuore il tema della partecipazione, vorrebbe non si
    facesse confusione e non si fosse in grado di fornire quella serie
    d'informazioni certe e certificate - che sono gli atti - che
    possono promuovere una partecipazione informata delle persone. Crede
    siano gli atti pubblici e le decisioni ufficiali che possono
    spingere i cittadini a esprimere un punto di vista e farsi parte
    attiva, non le discussioni o le modalità con le quali il
    rappresentante di un ente interviene nella Conferenza di Servizi.
    Prima dello svolgimento della Conferenza di Servizi la legge prevede
    una serie di strumenti di partecipazione (istruttorie pubbliche,
    osservazioni ecc.) che devono, in qualche modo, contribuire a
    formare la posizione dei diversi enti ivi rappresentati e ad ogni
    fase deve essere data pubblicità. E' convinta che non sia utile, per
    migliorare la qualità della partecipazione, rendere pubbliche le
    Conferenze di Servizi, anzi sia maggiore il rischio che s'ingenerino
    confusioni o valutazioni più sulla base del percepito, che sulla
    base di atti formali e quindi esprime un giudizio negativo sulle
    proposte emendative. Ritiene che qualunque tipo d'influenza esterna
    condizionante sia negativa e vada, comunque, evitata.
    Il presidente ZOFFOLI, non essendoci altre richieste d'intervento,
    pone in votazione gli emendamenti 29 e 50.
    La Commissione respinge l'emendamento 29 con 27 voti contrari (PD,
    FDS, Misto), 10 favorevoli (M5S, UDC, LN) e 7astenuti (IDV, PDL).
    La Commissione respinge l'emendamento 50 con 34 voti contrari (PD,
    FDS, Misto, IDV, PDL), 2 favorevoli (M5S) e 5 astenuti (UDC, LN).
    Il presidente ZOFFOLI mette ai voti l'art. 21 della proposta di
    legge, nel testo base.
    La Commissione approva l'art. 21, con 30 voti a favore (PD, FDS,
    IDV, Misto), 7astenuti (UDC, LN, M5S) e 4 contrari ( PDL).
    Entra il consigliere Bazzoni.
    Si prosegue con l'esame degli articoli 22 (Sostituzione
    dell'articolo 19 della legge regionale n. 9 del 1999, rubricato
    Procedure per progetti con impatti ambientali interregionali ), 23
    (Sostituzione dell'articolo 20 della legge regionale n. 9 del 1999,
    rubricato Partecipazione della Regione alla procedura di cui
    all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 ), 24 (Sostituzione
    dell'articolo 21 della legge regionale n. 9 del 1999, rubricato
    Procedure per progetti con impatti ambientali transfrontalieri )
    sui quali non insistono emendamenti.
    Il presidente ZOFFOLI, non essendoci richieste d'intervento, mette
    ai voti gli articoli 22, 23, 24 della proposta di legge, nel testo
    base.
    La Commissione, con distinte votazioni d'identico risultato, approva
    gli artt. 22, 23, 24, con 30 voti a favore (PD, FDS, IDV, Misto), 12
    astenuti (UDC, LN, M5S) e 6 contrari ( PDL).
    Si passa all'esame dell'art. 25 (Sostituzione dell'articolo 22 della
    legge regionale n. 9 del 1999, rubricato Monitoraggio ) sul quale
    insistono i seguenti emendamenti:
    EMENDAMENTO N. 30 Favia M5S
    L'articolo 25 Sostituzione dell'articolo 22 della legge regionale
    n. 9 del 1999, rubricato Monitoraggio è così riformulato:
    Articolo 25
    Sostituzione dell'articolo 22 della legge regionale n. 9 del 1999,
    rubricato Monitoraggio
    1. L'articolo 22 della l. r. n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente
    articolo:
    Articolo 22.
    Monitoraggio
    1. Il provvedimento di VIA contiene ogni opportuna indicazione per
    la progettazione e lo svolgimento delle attività di monitoraggio
    degli impatti ambientali, volte ad assicurare il controllo di quelli
    significativi. Trova applicazione quanto disposto in materia
    dall'articolo 28 del d. lgs. n. 152 del 2006. A tal fine è
    predisposto all'interno del SIA una proposta di piano di
    monitoraggio, che prende in considerazione l'insieme degli
    indicatori fisici, per controllare gli impatti significativi
    derivanti dell'attuazione e gestione del progetto con lo scopo di
    individuare tempestivamente gli impatti negativi ed adottare le
    misure correttive opportune. La proposta di piano di monitoraggio
    individua le responsabilità e le risorse necessarie per la
    realizzazione e gestione del monitoraggio.
    2. Il proponente deve trasmettere all'autorità competente i
    risultati del monitoraggio di cui all'articolo 10, comma 1, lettera
    b), e all'articolo 17, comma 8, nonché informare l'autorità
    competente delle eventuali modificazioni intervenute nel corso della
    realizzazione e della gestione dell'impianto, opera o intervento.
    3. L'autorità competente esercita le funzioni di controllo e
    monitoraggio anche avvalendosi delle strutture dell'ARPA
    dell'Emilia-Romagna. Si può avvalere, inoltre, delle strutture
    dell'ARPA per l'eventuale gestione dei dati e delle misure di cui al
    comma 1 nell'ambito del sistema informativo sull'ambiente ed il
    territorio di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), della l. r.
    n. 44 del 1995. .
    4. L'autorità competente rende pubblici sul proprio sito web i
    risultati dei monitoraggi, di cui al comma 2, nonché, le
    informazioni relative ad eventuali modificazioni intervenute nel
    corso della realizzazione e della gestione dell'impianto, opera o
    intervento ed eventuali anomalie intervenute nel funzionamento dello
    stesso. .
    EMENDAMENTO N. 51 Meo SEL-Verdi
    Al comma 1 dell'art. 25, dopo il comma 2 dell'art. 22 riscritto,
    inserire un nuovo comma 2-bis che recita :
    2-bis. L'autorità competente rende pubblici sul proprio sito web i
    risultati dei monitoraggi di cui al comma 2, nonché le informazioni
    relative ad eventuali modificazioni intervenute nel corso della
    realizzazione e della gestione dell'impianto, opera o intervento ed
    eventuali anomalie intervenute nel funzionamento.
    Il consigliere FAVIA precisa che l'emendamento 30 e i successivi 31
    e 32 sono collegati ad altri già presentati nella precedente seduta
    e legati al deposito degli atti sul web. Ritiene importante che
    tutti gli atti relativi alla VIA vengano messi on line, compreso il
    monitoraggio e le sanzioni.
    Il presidente ZOFFOLI, in assenza della consigliera proponente, fa
    presente che anche l'emendamento 51 ha contenuto analogo.
    L'arch. DI STEFANO spiega che le proposte emendative riproducono, in
    esteso e parafrasando, il contenuto del comma 2 dell'art. 28 del
    D.lgs. 152/2006.
    Entra la consigliera Meo.
    La relatrice consigliera DONINI ribadisce che il tema della
    pubblicità è già contenuto nella norma nazionale. La legge
    regionale, anziché mettere per esteso questa previsione fa
    riferimento al comma 2 dell'art. 28 del D.lgs. 152/2006. Fa presente
    che ci si è accorti che nel testo della Giunta c'è un errore
    materiale al comma 2, dove si cita come riferimento il comma 7
    dell'art. 17, mentre, correttamente, va richiamato il comma 8, come
    riportato nell'emendamento Favia.
    Il consigliere FAVIA afferma di non temere, su alcuni principi, di
    essere ridondante nelle leggi. Sostiene di non trovare, nei siti
    istituzionali degli enti, i dati relativi ai monitoraggi e chiede
    come sia possibile ottenere questo adempimento e che sia importante,
    per questo, ribadirlo nella legge regionale.
    L'arch. DI STEFANO precisa che l'obbligo di rendere pubblici i
    monitoraggi è stato introdotto dal Decreto legislativo 128 del 2010
    (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
    152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12
    della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed esiste solo per le procedure
    che si sono concluse negli ultimi mesi. Invita a tenere conto che
    molte norme di monitoraggio, soprattutto per gli impianti
    industriali, si trovano sulle autorizzazioni integrate ambientali
    che vengono rilasciate, perché normalmente l'autorizzazione
    integrata ambientale obbliga a fare un piano di monitoraggio.
    Il consigliere FAVIA ritira l'emendamento 30.
    Anche la consigliera MEO ritira l'emendamento 51.
    Entra il consigliere Defranceschi.
    Il presidente ZOFFOLI mette ai voti l'art. 25 della proposta di
    legge, nel testo base.
    La Commissione approva l'art. 25, con 32 voti a favore (PD, FDS,
    IDV, Misto), 7astenuti (UDC, LN, M5S) e 6 contrari ( PDL).
    Si passa all'esame dell'art. 26 (Modifiche all'articolo 23 della
    legge regionale n. 9 del 1999, rubricato Controllo sostitutivo ),
    sul quale non insistono emendamenti.
    Il presidente ZOFFOLI, non essendoci richieste d'intervento, mette
    ai voti l'art. 26 della proposta di legge, nel testo base.
    La Commissione approva l'art. 26 con 32 voti a favore (PD, FDS, IDV,
    Misto), 7astenuti (UDC, LN, M5S) e 6 contrari ( PDL).
    Si passa all'esame dell'art. 27 (Sostituzione dell'articolo 24 della
    legge regionale n. 9 del 1999, rubricato Vigilanza e sanzioni ),
    sul quale insiste il seguente emendamento:
    EMENDAMENTO N. 31 Favia M5S
    L'articolo 27 Sostituzione dell'articolo 24 della legge regionale
    n. 9 del 1999,Rubricato Vigilanza e sanzioni è così riformulato:
    Articolo 27
    Sostituzione dell'articolo 24 della legge regionale n. 9 del 1999,
    Rubricato Vigilanza e sanzioni
    1. L'articolo 24 della l. r. n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente
    articolo:
    Articolo 24
    Vigilanza e sanzioni
    1. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo delle
    amministrazioni interessate, l'autorità competente vigila
    sull'applicazione delle disposizioni della presente legge nonché
    delle prescrizioni contenute nel provvedimento di VIA di cui
    all'articolo 17, comma 8, ovvero nell'atto conclusivo della
    procedura di verifica (screening) di cui all'articolo 10, comma 1,
    lettera b). I risultati di questa attività sono resi pubblici
    secondo le modalità del comma 4, dell'art. 22.
    2. Trova applicazione quanto disposto dall'articolo 29 del d. lgs.
    n. 152 del 2006, rubricato Controlli e sanzioni. .
    Il consigliere FAVIA, avendo già illustrato precedentemente, chiede
    se anche per questo caso valga il richiamo al D.lgs. 152/2006.
    L'arch. DI STEFANO risponde che il D.lgs. 152/2006 non prevede la
    pubblicità di questi meccanismi.
    Esce il consigliere Bernardini.
    La relatrice consigliera DONINI interviene per dire che in questo
    caso l'esplicitazione della necessità di pubblicizzare può essere
    accettata.
    L'arch. DI STEFANO suggerisce che occorre modificare l'emendamento
    cambiando il rinvio.
    Il presidente ZOFFOLI sospende qualche minuto la seduta per dare
    modo al consigliere Favia di trovare una nuova formulazione. Fa,
    poi, distribuire copia del sub emendamento n. 57 che riformula
    l'emendamento n. 31.
    SUB EMENDAMENTO N. 57 Favia M5S
    Alla fine del comma 1, sostituire il periodo con: I risultati di
    questa attività sono resi pubblici secondo le modalità dell'articolo
    28, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006. .
    Escono i consiglieri Bazzoni e Filippi.
    La relatrice consigliera DONINI esprime parere favorevole.
    Il presidente ZOFFOLI, non essendoci richieste d'intervento, pone in
    votazione il sub emendamento 57.
    La Commissione approva il sub emendamento 57 con 35 voti a favore
    (PD, M5S, SEL, FDS, IDV, Misto, UDC), nessun astenuto e contrario.
    Il presidente ZOFFOLI mette ai voti l'art. 27 della proposta di
    legge, come emendato.
    La Commissione approva l'art. 27, come emendato, con 34 voti a
    favore (PD, M5S, SEL, FDS, IDV, Misto ), 1 astenuto (UDC) nessun
    astenuto e contrario, nel seguente testo:
    Art. 27
    Sostituzione dell'articolo 24 (Vigilanza e sanzioni)
    della legge regionale n. 9 del 1999
    1. L'articolo 24 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito
    dal seguente:
    Articolo 24
    Vigilanza e sanzioni
    1. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo delle
    amministrazioni interessate, l'autorità competente vigila
    sull'applicazione delle disposizioni della presente legge nonché
    delle prescrizioni contenute nel provvedimento di VIA di cui
    all'articolo 17, comma 8, ovvero nell'atto conclusivo della
    procedura di verifica (screening) di cui all'articolo 10, comma 2,
    lettera b). I risultati di questa attività sono resi pubblici
    secondo le modalità dell'articolo 28, comma 2, del decreto
    legislativo n. 152 del 2006.
    2. Trova applicazione quanto disposto dall'articolo 29 del decreto
    legislativo n. 152 del 2006. .
    Si passa all'esame dell'art. 28 (Modifiche all'articolo 25 della
    legge regionale n. 9 del 1999, rubricato Informazione e sistema
    informativo ) sul quale insiste il seguente emendamento:
    EMENDAMENTO N. 32 Favia M5S
    L'articolo 28 Modifiche all'articolo 25 della legge regionale n. 9
    del 1999, rubricato Informazione e sistema informativo è così
    riformulato:
    Articolo 28
    Modifiche all'articolo 25 della legge regionale n. 9 del 1999,
    rubricato Informazione e sistema informativo
    1. Il comma 2 dell'articolo 25 della l. r. n. 9 del 1999 è
    sostituito dal seguente:
    2. La Regione organizza la raccolta e l'elaborazione dei dati e
    predispone una raccolta di studi e ricerche su metodologie e modelli
    in materia di impatto ambientale nonché un archivio in cui sono
    raccolti i S.I.A. e le valutazioni di impatto ambientale (V.I.A.)
    con la relativa documentazione, tale archivio è reso disponibile
    alla consultazione in una apposita sezione del proprio sito web.
    2. Al comma 3 dell'articolo 25 della l.r. n. 9 del 1999 sono
    apportate le seguenti modificazioni:
    a) le parole Bollettino Ufficiale della Regione sono sostituite
    dalle parole BURERT ;
    b) le parole comma 3 dell'art. 16 sono sostituite dalla parole
    comma 4 dell'articolo 16 .
    La relatrice consigliera DONINI esprime parere favorevole. Critica,
    però, la scelta della sostituzione dell'intero articolo per
    modificare solo un punto.
    Il presidente ZOFFOLI, non essendoci richieste d'intervento, pone in
    votazione l'emendamento 32 che sostituisce l'art. 28 della proposta
    di legge.
    La Commissione approva l'emendamento 32 e conseguentemente l'art. 28
    nella nuova formulazione con 35 voti a favore (PD, M5S, SEL, FDS,
    IDV, Misto, UDC), nessun astenuto e contrario.
    Rientra il consigliere Filippi.
    Si passa all'esame dell'art. 29 (Sostituzione dell'articolo 26 della
    legge regionale n. 9 del 1999, rubricato Relazione sull'attuazione
    delle procedure in materia di impatto ambientale ), sul quale
    insiste il seguente emendamento:
    EMENDAMENTO N. 43 GIUNTA-RELATRICE
    L'articolo 26 della legge regionale n. 9 del 1999, come sostituito
    dall'art. 29 del progetto di legge è sostituito dal seguente:
    Articolo 26
    Clausola valutativa
    1. L'Assemblea legislativa regionale esercita il controllo
    sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati
    ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta regionale,
    anche avvalendosi del sistema informativo di cui all'articolo 25,
    presenta alla competente Commissione assembleare una relazione che
    fornisca informazioni sui seguenti aspetti:
    a) cambiamenti introdotti nell'azione amministrativa ed eventuali
    criticità riscontrate;
    b)effetti in termini di semplificazione delle procedure di VIA per
    la pubblica amministrazione ed i soggetti proponenti;
    c) grado di partecipazione di amministrazioni pubbliche e di altri
    soggetti pubblici e privati interessati ai procedimenti, ed effetti
    prodotti.
    2. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata
    coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi
    previsti.
    3. Le competenti strutture dell'Assemblea e della Giunta regionali
    si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.
    La relatrice consigliera DONINI riferisce che l'emendamento,
    sostitutivo dell'art. 29 del progetto di legge, deriva dal parere
    espresso, sulla clausola valutativa, nella Commissione VI.
    Il presidente ZOFFOLI, non essendoci richieste d'intervento, pone in
    votazione l'emendamento 43 che sostituisce l'art. 29 della proposta
    di legge.
    La Commissione approva l'emendamento 43 e conseguentemente l'art. 29
    nella nuova formulazione con 33 voti a favore (PD, SEL, FDS, IDV,
    Misto, UDC), 6 astenuti (PDL, M5S) e nessun contrario.
    Si passa all'esame dell'art. 30 (Sostituzione dell'articolo 28 della
    legge regionale n. 9 del 1999, rubricato Spese istruttorie ), sul
    quale insiste il seguente emendamento:
    EMENDAMENTO N. 8 GIUNTA-RELATRICE
    Al comma 1 dell'art. 28 della L.R. n. 9/1999, come sostituito
    dall'art. 30 del progetto di legge, dopo le parole all'articolo 8.
    è aggiunto il periodo seguente:
    Dalle spese istruttorie determinate ai sensi del primo periodo del
    presente comma per la procedura di VIA sono detratte quelle
    eventualmente corrisposte per lo svolgimento della procedura di
    verifica (screening). .
    La relatrice consigliera DONINI spiega che specifica meglio il tema
    delle spese istruttorie relative alla VIA.
    Il presidente ZOFFOLI, non essendoci richieste d'intervento, pone in
    votazione l'emendamento 8.
    La Commissione approva l'emendamento 8 con 32 voti a favore (PD,
    SEL, FDS, IDV, Misto), 7 astenuti (PDL, M5S, UDC) e nessun
    contrario.
    Il presidente ZOFFOLI mette ai voti l'art. 30 della proposta di
    legge, come emendato.
    La Commissione approva l'art. 30, come emendato, con 32 voti a
    favore (PD, SEL, FDS, IDV, Misto), 7 astenuti (PDL, M5S, UDC) e
    nessun contrario, nel seguente testo:
    Art. 30
    Sostituzione dell'articolo 28 (Spese istruttorie)
    della legge regionale n. 9 del 1999
    1. L'articolo 28 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito
    dal seguente:
    Articolo 28
    Spese istruttorie
    1. Le spese per le istruttorie relative alle procedure disciplinate
    dalla presente legge sono a carico del proponente e sono determinate
    forfettariamente ed in relazione al valore dell'opera o
    dell'intervento, in una misura comunque non superiore a 0,05 per
    cento, con un minimo di 500 euro per le procedure di verifica
    (screening) e di 1.000 euro per le procedure di VIA, secondo i
    criteri definiti dalla Giunta regionale nelle direttive di cui
    all'articolo 8. Dalle spese istruttorie per la procedura di VIA sono
    detratte quelle eventualmente corrisposte per lo svolgimento della
    procedura di verifica (screening). L'autorità competente verifica il
    rispetto dei suddetti criteri nel corso della verifica di
    completezza di cui agli articoli 9, comma 2, e 13, comma 4. Le
    risorse derivanti dal versamento per le spese istruttorie concorrono
    alla copertura delle spese per il personale, per la sua formazione e
    aggiornamento e per il funzionamento delle strutture tecniche
    competenti relativamente ai procedimenti di cui alla presente legge.
    2. Per i progetti di trasformazione o ampliamento di impianti che
    abbiano ottenuto la certificazione EMAS, ai sensi del regolamento
    (CE) n. 1221/2009, o la certificazione ambientale secondo le norme
    ISO 14001, le spese istruttorie sono ridotte del 50 per cento.
    3. A seguito della presentazione della richiesta di cui
    all'articolo 4 bis, comma 2, l'autorità competente può stabilire di
    esentare il proponente dal pagamento delle spese istruttorie e di
    contribuire alle spese di redazione del SIA fino ad un massimo
    complessivo del 50 per cento, qualora sussista un interesse pubblico
    all'attivazione della procedura di verifica (screening) ovvero della
    procedura di VIA, in relazione agli impatti ambientali attesi per la
    tipologia dimensionale e la localizzazione dei progetti ovvero per
    la vulnerabilità dei siti interessati.
    4. Qualora si verifichino ritardi nella procedura di verifica
    (screening) di cui all'articolo 10 o nella procedura di VIA di cui
    all'articolo 16, le spese istruttorie sono restituite, entro
    sessanta giorni dal provvedimento affetto da ritardo, alle seguenti
    condizioni e modalità:
    a) su richiesta del proponente;
    b) nella misura del 10 per cento per ogni mese di ritardo della
    conclusione della procedura;
    c) al netto delle interruzioni o sospensioni del procedimento;
    d) se il ritardo è imputabile a fatto dell'autorità competente.
    5. Per i progetti che in base alla legislazione vigente risultano
    sottoposti alla corresponsione di una pluralità di oneri istruttori,
    ognuno di tali oneri è ridotto del 10 per cento.
    6. L'esito negativo della procedura di verifica (screening) o della
    procedura di VIA, ovvero la rinuncia del proponente al proseguimento
    delle procedure, non danno diritto al rimborso delle somme
    originariamente versate. .
    Si passa all'esame dell'art. 31 (Modifiche all'articolo 30 della
    legge regionale n. 9 del 1999, rubricato Disposizioni abrogative ed
    interpretative ), sul quale non insistono emendamenti.
    Il presidente ZOFFOLI, non essendoci richieste d'intervento, mette
    ai voti l'art. 31 della proposta di legge, nel testo base.
    La Commissione approva l'art. 31, con 32 voti a favore (PD, SEL,
    FDS, IDV, Misto), 7 astenuti (PDL, M5S, UDC) e nessun contrario.
    Si passa all'esame dell'art. 32 (Sostituzione dell'articolo 31 della
    legge regionale n. 9 del 1999, rubricato Modifiche degli
    Allegati ), sul quale insiste il seguente emendamento:
    EMENDAMENTO N. 34 Favia M5S
    L'articolo 32 Sostituzione dell'articolo 31 della legge regionale n.
    9 del 1999,Rubricato Modifiche degli Allegati è così riformulato:
    Articolo 32
    Sostituzione dell'articolo 31 della legge regionale n. 9 del 1999,
    Rubricato Modifiche degli Allegati
    1. L'articolo 31 della l. r. n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente
    articolo:
    Articolo 31
    Modifiche degli Allegati
    1. La Giunta regionale adotta, con propria deliberazione, atti
    integrativi rispetto agli Allegati A.1, A.2, B.1, B.2, C e D, al
    fine di dare attuazione a normative comunitarie o nazionali.
    2. L'Assemblea legislativa regionale, tenuto conto della relazione
    di cui all'articolo 26 e sulla base degli elementi indicati
    nell'Allegato D, può stabilire, ai sensi dell'articolo 6, comma 9,
    del d. lgs. n. 152 del 2006, con propria deliberazione:
    a) un eventuale incremento, nella misura massima del 30%, od un
    eventuale decremento delle soglie dimensionali di cui agli Allegati
    B.1e B.2 ;
    b) l'esclusione dalle procedure disciplinate dalla presente legge
    dei progetti di impianti, opere o interventi degli Allegati B.1 e
    B.2 che non ricadono in aree naturali protette ovvero all'interno di
    aree SIC o ZPS in base alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.
    3. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono pubblicate nel
    BURERT. .
    Il consigliere FAVIA presenta sia l'emendamento 34 che il 35
    ricordando che la discussione è stata fatta nella seduta precedente
    ed era inerente il tema delle Province.
    Anche la relatrice consigliera DONINI rimanda al dibattito già
    svolto.
    Il consigliere FAVIA tiene, comunque, ad evidenziare l'intervento
    dell'assessore della Provincia di Ravenna in udienza conoscitiva,
    del quale dà parziale lettura, per chiedere conto del trasferimento
    delle funzioni e dei costi.
    La relatrice consigliera DONINI ricorda che si tratta di una materia
    di competenza esclusiva dello Stato e di conseguenza, a differenza
    di altre materie sulle quali si può intervenire con maggiore
    autonomia, bisogna attendere i contenuti attuativi del c.d. Decreto
    Monti. Nel frattempo, occorre mantenere in capo ai soggetti che
    autorizzano, la responsabilità del procedimento. Sul tema del
    trasferimento dei costi ricorda che le spese istruttorie rimangono
    agli enti che formalmente svolgono l'istruttoria. E' stata inserita
    una norma transitoria che chiarisce questo aspetto e che su queste
    specifiche competenze e sulle modalità future di gestione di queste
    procedure si è in attesa del provvedimento nazionale.
    Il presidente ZOFFOLI, non essendoci altre richieste d'intervento,
    pone in votazione l'emendamento 34.
    Rientra il consigliere Bernardini.
    La Commissione respinge l'emendamento 34 con 29 voti contrari (PD,
    SEL, FDS, Misto), 6 favorevoli (M5S, PDL) e 8 astenuti (IDV, UDC,
    LN).
    Il presidente ZOFFOLI, non essendoci richieste d'intervento, mette
    ai voti l'art. 32 della proposta di legge, nel testo base.
    La Commissione approva l'art. 32, con 32 voti a favore (PD, SEL,
    FDS, IDV, Misto), 7 astenuti (LN, M5S, UDC) e 4 contrari (PDL).
    Si passa all'esame dell'art. 33 (Sostituzione degli Allegati A.1,
    A.2, A.3, B.1, B.2, B.3, C e D della legge regionale n. 9 del 1999),
    sul quale insiste il seguente emendamento:
    EMENDAMENTO N. 35 Favia M5S
    L'articolo 33 Sostituzione degli Allegati A.1, A.2, A3 B.1, B.2, B3
    C e D della legge regionale n. 9 del 1999è così riformulato:
    Articolo 33
    Sostituzione degli Allegati A.1, A.2, A3 B.1, B.2, B3 C e D della
    legge regionale n. 9 del 1999
    1. Gli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3 della l. r. n. 9 del
    1999 sono sostituiti dagli Allegati A.1, A.2, B.1, e B.2 alla
    presente legge.
    2. Gli allegati C e D della l. r. n. 9 del 1999 sono sostituiti
    dagli allegati C e D alla presente legge.
    Il presidente ZOFFOLI, non essendoci altre richieste d'intervento,
    pone in votazione l'emendamento 35.
    La Commissione respinge l'emendamento 35 con 29 voti contrari (PD,
    SEL, FDS, Misto), 6 favorevoli (M5S, PDL) e 8 astenuti (IDV, UDC,
    LN).
    Il presidente ZOFFOLI, non essendoci richieste d'intervento, mette
    ai voti l'art. 33 della proposta di legge, nel testo base.
    La Commissione approva l'art. 33, con 32 voti a favore (PD, SEL,
    FDS, IDV, Misto), 7 astenuti (LN, M5S, UDC) e 4 contrari (PDL).
    Si passa all'esame dell'art. 34 (Norme transitorie), sul quale
    insiste il seguente emendamento:
    EMENDAMENTO N. 9 GIUNTA-RELATRICE
    Dopo il comma 3 dell'art. 34 è aggiunto il seguente:
    3 bis. Le disposizioni della presente legge per quanto riguarda le
    competenze delle Province trovano applicazione sino all'attuazione
    delle disposizioni di cui ai commi da 14 a 19 dell'articolo 23 del
    decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la
    crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici)
    convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. .
    Il presidente ZOFFOLI, non essendoci richieste d'intervento, pone in
    votazione l'emendamento 9.
    La Commissione approva l'emendamento 9 con 32 voti a favore (PD,
    SEL, FDS, IDV, Misto), 11 astenuti (PDL, M5S, UDC, LN) e nessun
    contrario.
    Il presidente ZOFFOLI mette ai voti l'art. 34 della proposta di
    legge, come emendato.
    La Commissione approva l'art. 34, con 32 voti a favore (PD, SEL,
    FDS, IDV, Misto), 7 astenuti (LN, M5S, UDC) e 4 contrari (PDL).
    Art. 34
    Norme transitorie
    1. Le procedure di verifica (screening) e le procedure di VIA la
    cui domanda sia stata presentata prima dell'entrata in vigore della
    presente legge sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento
    della presentazione della domanda.
    2. Il termine di cui all'articolo 17, comma 10, della legge
    regionale n. 9 del 1999, nel testo introdotto dalla presente legge,
    si applica ai procedimenti la cui domanda sia stata presentata
    successivamente alla data di entrata in vigore del decreto
    legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive
    ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
    recante norme in materia ambientale).
    3. Nelle more dell'emanazione di nuove direttive ai sensi
    dell'articolo 8, restano ferme le direttive emanate dalla Regione ai
    sensi delle previgenti normative, con deliberazione della Giunta
    regionale 15 luglio 2002, n. 1238 (Approvazione 'direttiva generale
    sull'attuazione lr n. 9/99 'disciplina procedura valutazione impatto
    ambientale e delle 'linee guida generali per redazione e
    valutazione degli elaborati per la procedura di verifica (screening)
    e del SIA per la procedura di VIA' (art. 8 lr n. 9/99)), per le
    parti non in contrasto con le disposizioni della presente legge.
    4. Le disposizioni della presente legge per quanto riguarda le
    competenze delle Province trovano applicazione sino all'attuazione
    delle disposizioni di cui all'articolo 23, commi 14, 15, 6, 17, 18 e
    19, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti
    per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici),
    convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
    214. .
    Si passa poi all'esame dell'emendamento successivo che aggiunge un
    nuovo titolo.
    EMENDAMENTO N. 12 GIUNTA-RELATRICE
    Dopo il TITOLO I è aggiunto il seguente titolo: Titolo II -
    Disposizioni In materia ambientale .
    Il presidente ZOFFOLI, non essendoci richieste d'intervento, pone in
    votazione l'emendamento 12.
    La Commissione approva l'emendamento 12 con 32 voti a favore (PD,
    SEL, FDS, IDV, Misto), 11 astenuti (PDL, M5S, UDC, LN) e nessun
    contrario.
    Si passa poi all'esame dell'emendamento successivo che aggiunge
    l'articolo 34 bis.
    EMENDAMENTO N. 13 GIUNTA-RELATRICE
    Dopo l'art. 34 è aggiunto il seguente articolo:
    Art.34 bis
    Modificazioni all'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 1993,
    n. 10 (Norme in materia di opere relative a linee ed impianti
    elettrici fino a 150 mila volt, delega di funzioni amministrative)
    1.
    La lett. b) del comma 2, dell'articolo 2 della legge regionale 22
    febbraio 1993, n. 10 è sostituita dalla seguente:
    b) con tensione nominale massima fino a 20.000 volt e con lunghezza
    non superiore a 500 metri. Eventuali modificazioni della tensione
    nominale massima sono definiti con atto della Giunta regionale, in
    misura comunque non superiore a 30.000 volt .
    2. Al comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio
    1993, n. 10 prima del punto è aggiunto il seguente periodo:
    Si prescinde dall'acquisizione del parere preventivo di ARPA per le
    linee in Media Tensione in cavo cordato ad elica, sotterranee o
    aeree su pali, le cui caratteristiche sono definite con direttiva
    della Regione. .
    Esce il consigliere Bernardini.
    L'arch. DI STEFANO spiega che è una delle conseguenze della
    inglobamento in Emilia-Romagna dei sette Comuni della Val Marecchia.
    L'articolo proposto consente di usufruire del regime semplificato
    per evitare ripercussione negative sui Comuni provenienti dalle
    Marche che hanno le linee elettriche a 20 mila volt invece che a 15
    mila come in Emilia-Romagna. Si prevede, inoltre, modificando la
    L.R. 10 del 1993 che non sia necessario il parere preventivo di ARPA
    per le linee elettriche in cavo cordato. Al riguardo precisa che le
    linee elettriche sono nude o in cavo, in quest'ultimo caso il campo
    elettromagnetico generato è molto più basso.
    Il consigliere FAVIA chiede all'arch. Di Stefano di approfondire la
    parte sui campi elettromagnetici.
    L'arch. DI STEFANO spiega che la legge 10 del 1993 prevede che per
    le linee elettriche da autorizzare debba essere presentato un parere
    dell'ARPA come uno dei documenti necessari per avere
    l'autorizzazione che valuti i campi elettromagnetici generati da
    quella nuova linea elettrica. Con l'emendamento si riduce il parere
    solo ai cavi che producono campi elettromagnetici significativi. Le
    linee sotterranee hanno molti minori campi elettromagnetici, non
    solo perché hanno un tetto di terra sopra, ma soprattutto perché per
    poter trasmettere linea elettrica sono inguainate in un tubo di
    gomma, plastica ecc. che riduce i campi elettromagnetici ad un
    decimo rispetto a quelli che sarebbero generati da un cavo nudo. Il
    meccanismo del cavo cordato serve a ridurre ulteriormente il campo
    elettromagnetico generato perché le tensioni dei cavi sono messe in
    modo tale che i fattori negativi ed i fattori positivi si bilancino
    e arrivino ad una riduzione significativa. Si tratta di un
    meccanismo di semplificazione in quanto l'esperienza maturata
    consente di poter dire che ci sono da attendersi casi di campi
    elettromagnetici significativi. E' inutile chiedere il parere perché
    i livelli sono sempre abbondantemente al di sotto dell'ambito per il
    quale è necessario fare la valutazione.
    Il consigliere FAVIA afferma che nel testo sembra si parli
    sostanzialmente del cavo cordato ed essendo la competenza
    ministeriale chiede se la Regione possa fare questo tipo di
    intervento.
    L'assessore MUZZARELLI afferma che il problema più generale, al di
    là dei tecnicismi, consiste nel fatto che i sette comuni della Val
    Marecchia avevano precedentemente, nella regione Marche, una
    disposizione legislativa diversa da quella dell'Emilia-Romagna, per
    cui ora per non discriminarli, ma per assicurare ai cittadini di
    quei Comuni di poter avere il parere della regione per gli
    allacciamenti come gli emiliano-romagnoli è necessario trovare una
    soluzione attraverso la modifica della legge regionale che prevedeva
    15 mila volt e non 20 mila.
    Il presidente ZOFFOLI, non essendoci richieste d'intervento, pone in
    votazione l'emendamento 13.
    La Commissione approva l'emendamento 13 e conseguentemente l'art. 34
    bis con 37 voti a favore (PD, SEL, FDS, IDV, Misto, PDL, UDC ), 2
    astenuti (M5S) e nessun contrario.
    Si passa poi all'esame dell'emendamento successivo che aggiunge
    l'articolo 34 ter.
    EMENDAMENTO N. 14 GIUNTA-RELATRICE
    Dopo l'art. 34 bis è aggiunto il seguente articolo:
    Art. 34 ter
    Modificazioni all'articolo 4 della legge regionale 22 febbraio 1993,
    n. 10 (Norme in materia di opere relative a linee ed impianti
    elettrici fino a 150 mila volt, delega di funzioni amministrative).
    1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 22 febbraio
    1993, n. 10 (Norme in materia di opere relative a linee ed impianti
    elettrici fino a 150 mila volt, delega di funzioni amministrative),
    è aggiunto il seguente comma :
    2 bis. Tale valutazione preventiva di ARPA non è dovuta per le
    linee in Media Tensione in cavo cordato ad elica, sotterranee o
    aeree su pali, definite ai sensi dell'art. 2, comma 5. .
    Il presidente ZOFFOLI precisa che il tema è sempre lo stesso e mette
    in votazione l'emendamento 14.
    La Commissione approva l'emendamento 14 e conseguentemente l'art. 34
    ter con 36 voti a favore (PD, SEL, FDS, IDV, Misto, PDL), 3 astenuti
    (M5S, UDC) e nessun contrario.
    Si passa poi all'esame dell'emendamento successivo che aggiunge
    l'articolo 34 quater.
    EMENDAMENTO N. 44 GIUNTA-RELATRICE
    Dopo l'art. 34 ter è aggiunto il seguente articolo:
    Art. 34 quater
    Competenza all'emissione delle concessioni per l'utilizzo del
    demanio idrico
    1. Al fine di conseguire una gestione più omogenea ed efficace dei
    procedimenti di concessione relativi al demanio idrico, con
    deliberazione di Giunta sono individuati, in base alle tipologie
    d'uso, alle soglie dimensionali o alle criticità presentate, quelli
    da attribuire alla competenza della struttura centrale di settore. .
    L'arch. DI STEFANO spiega che, modificando una disposizione
    precedente quella del regolamento regionale n. 41 del 2001, rende
    possibile distribuire in modo diverso le competenze per il demanio
    idrico e le concessioni di acqua, in modo tale da assicurare
    un'omogeneità di trattamento nelle varie regioni. Adesso le
    competenze sono distribuite nei Servizi tecnici di bacino e
    soprattutto sulle grandi derivazioni di acqua ci sono alcune
    disparità di trattamento in diverse sedi che si vuole tentare di
    evitare.
    Non essendoci richieste di intervento, il presidente ZOFFOLI mette
    in votazione l'emendamento 44.
    La Commissione approva l'emendamento 44 e conseguentemente l'art. 34
    quater con 36 voti a favore (PD, SEL, FDS, IDV, Misto, PDL), 3
    astenuti (M5S, UDC) e nessun contrario.
    Si passa poi all'esame degli emendamenti successivi che aggiungono
    gli articoli 34 quinquies e 34 sexies che sostituiscono gli artt. 99
    e 100 della L.R. 3/99.
    EMENDAMENTO N. 55 GIUNTA-RELATRICE
    Dopo l'art. 34 quater è aggiunto il seguente articolo:
    Art. 34 quinquies
    Modificazioni all'articolo 99 della legge regionale 21 aprile 1999,
    n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale).
    1. L'articolo 99 della legge regionale n. 3 del 1999 è sostituito
    dai seguenti:
    Art. 99
    Piano di azione ambientale per lo sviluppo sostenibile
    1. La Regione si dota, attraverso adeguati processi informativi e
    partecipativi, del Piano di azione ambientale per lo sviluppo
    sostenibile, in attuazione di quanto previsto dall' articolo 34,
    commi 4 e 5, del Decreto legislativo n. 152 del 2006. Il Piano
    regionale, in attuazione degli obiettivi definiti dalla Strategia
    nazionale di sviluppo sostenibile , indica gli obiettivi, la
    strumentazione, le priorità, le azioni, specificando il contributo
    della Regione e delle amministrazioni locali alla realizzazione
    degli obiettivi nazionali .
    2. Gli strumenti per lo sviluppo sostenibile definiscono il quadro
    di riferimento per le valutazioni ambientali strategiche. Detti
    strumenti, definiti coerentemente ai diversi livelli territoriali,
    attraverso la partecipazione dei cittadini e delle loro
    associazioni, assicurano che la crescita economica comporta la
    riduzione dell'impatto sull'ambiente, il rispetto delle condizioni
    di stabilità ecologica, la salvaguardia della biodiversità ed il
    soddisfacimento dei requisiti sociali connessi allo sviluppo delle
    potenzialità individuali quali presupposti necessari per la crescita
    della competitività e dell'occupazione.
    3. Il Piano di azione ambientale per lo sviluppo sostenibile
    coordina i piani in materia di aria, acqua, suolo, biodiversità,
    clima, rifiuti, definisce gli obiettivi strategici da raggiungere in
    sintonia con la pianificazione territoriale generale e settoriale,
    in uno scenario complessivo di politiche integrate per la
    sostenibilità.
    4. Il Piano di azione ambientale per lo sviluppo sostenibile è
    approvato dall'Assemblea legislativa regionale su proposta della
    Giunta.
    5. Il Piano è aggiornato, di norma, ogni 5 anni sulla base anche
    degli esiti del monitoraggio.
    6. Il Piano di azione ambientale per lo sviluppo sostenibile è
    attuato tramite i Piani e gli strumenti di settore nonché il
    Programma regionale per la tutela dell'ambiente di cui all'articolo
    99 bis.
    Art. 99 bis
    Programma regionale per la tutela dell'ambiente
    1. Al fine di attuare gli obiettivi e gli indirizzi del Piano di
    azione ambientale per lo sviluppo sostenibile attraverso l'utilizzo
    di risorse comunitarie, nazionali, regionali e degli enti locali, la
    Giunta regionale, sentite le amministrazioni locali per la
    programmazione a favore delle stesse, definisce il Programma
    regionale per la tutela dell'ambiente.
    2. Il Programma concerne, in particolare, le azioni in materia di
    tutela e risanamento delle acque e dell'aria, di gestione dei
    rifiuti, di bonifica dei suoli inquinati, di valorizzazione della
    biodiversità, di prevenzione degli inquinamenti fisici, di riduzione
    dei gas climalteranti e per lo sviluppo sostenibile.
    3. Il Programma regionale per la tutela dell'ambiente è approvato
    dalla Giunta regionale. Esso, sulla base di una valutazione sullo
    stato delle singole componenti ambientali determina, in particolare:
    a) le priorità delle azioni ambientali anche con riferimento a
    peculiari situazioni territoriali o produttive;
    b) le fonti e il quadro delle risorse finanziarie da destinare a
    tale fine.
    4. Il Programma regionale per la tutela dell'ambiente può essere
    aggiornato con le medesime modalità previste per l'approvazione.
    5. Il programma è attuato:
    a) mediante concessione ad Enti locali di contributi in conto
    capitale sino al settantacinque per cento delle spese ammissibili
    per la realizzazione di impianti ed opere;
    b) mediante bandi, di norma regionali, ovvero programmazione
    negoziata per la concessione a soggetti privati di contributi in
    conto capitale o attualizzati in conto interesse, in conformità alla
    vigente normativa comunitaria, per la realizzazione di impianti e
    opere collegate alle finalità del programma;
    c) mediante bandi, di norma regionali, per la concessione a soggetti
    pubblici e privati di contributi, in conformità alla vigente
    normativa comunitaria, per l'introduzione di azioni e sistemi
    finalizzati al miglioramento della qualità ambientale.
    6. Per la predisposizione del Programma la Giunta regionale attiva
    gli studi e le ricerche necessarie anche ai fini dell'attività di
    pianificazione. .
    EMENDAMENTO N. 56 GIUNTA-RELATRICE
    Dopo l'art. 34 quinquies è aggiunto il seguente articolo:
    Art. 34sexies
    Modificazioni all'articolo 100 della legge regionale 21 aprile 1999,
    n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale).
    1. L'articolo 100 della legge regionale n. 3 del 1999 è sostituito
    dal seguente:
    Art. 100
    Gestione degli interventi del Programma regionale per la tutela
    dell'ambiente
    1. Le Province provvedono alla gestione dei finanziamenti relativi
    agli interventi contenuti nei Programmi vigenti e in quelli
    approvati ai sensi dell'art. 99 bis sino alla data di attuazione
    delle disposizioni di cui ai commi da 14 a 19 dell'articolo 23 del
    decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la
    crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici)
    convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
    2. Per gli interventi la cui realizzazione è coordinata dalle
    Province, la Regione trasferisce alle stesse le risorse finanziarie
    stanziate a tale scopo nel bilancio annuale e poliennale secondo le
    modalità stabilite con l'atto di programmazione.
    3.Con deliberazione della Giunta regionale sono specificate le
    modalità di gestione, monitoraggio e rendicontazione finale degli
    interventi oggetto di finanziamento. .
    Rientra il consigliere Bernardini.
    L'arch. DI STEFANO spiega che vengono riscritti gli articoli 99 e
    100 della legge regionale 3 del 1999 che riguardano il programma di
    tutela ambientale che la Giunta fa ogni tre anni. La prassi, negli
    ultimi dodici anni di predisposizione del Piano, ha portato ad
    implementarne i contenuti assumendo, in particolare nella parte
    iniziale, gli obiettivi strategici che l'Unione Europea pone per
    l'azione ambientale di tutti gli stati membri e poi una seconda
    parte che è di destinazione delle scarse risorse per tentare di
    conseguire, almeno in parte, gli obiettivi annunciati.
    La formulazione degli articoli 99 e 100 è stata di fatto superata,
    con qualche difficoltà operativa nella prassi, fin dal primo Piano
    del 2001 e qui si tenta di mettere in fila le cose in modo tale
    che ci sia un piano generale che dà gli obiettivi con una proiezione
    temporale abbastanza vasta ed in più stretto rapporto con gli
    obiettivi e le azioni strategiche determinate dall'Unione Europea
    che entro la fine di quest'anno presenterà ed approverà il nuovo
    Piano per lo sviluppo sostenibile, il settimo, ed un secondo livello
    degli interventi utilizzando le risorse a disposizione della Regione
    per questo tipo di interventi.
    Il consigliere FAVIA chiede come viene modificata l'attuale
    legislazione sul Piano ambientale. Ritiene che la legge di revisione
    della VIA non sia la sede più opportuna per introdurre modifiche
    anche alla legge regionale 3 del 1999. Non riesce a capire bene il
    senso di questo inserimento, anzi vorrebbe che il tema fosse
    approfondito meglio.
    La relatrice consigliera DONINI risponde che spesso vengono
    utilizzate leggi per cogliere l'occasione - e quindi con un iter più
    rapido - per intervenire su norme di contenuto simile o di richiamo.
    Qui lo si fa inserendo un titolo aggiuntivo alla legge e cambiando
    il nome della legge stessa. Così come si è fatto approvando gli
    emendamenti per dare una soluzione al problema della Valmarecchia,
    lo si fa anche modificando questa legge che tra le tante cose - è
    una legge articolata - stabilisce le modalità con le quali
    l'Assemblea legislative e la Regione Emilia-Romagna si devono dotare
    ogni tre anni del Piano di azione ambientale per lo sviluppo
    sostenibile. Ricorda che quando ci fu la discussione sull'ultimo
    Piano, portato in Aula qualche mese fa, molti dei rilievi fatti sul
    modo di procedere, erano proprio legati alla natura stessa
    dell'atto. Un Piano per l'azione ambientale e lo sviluppo
    sostenibile non può essere verificabile ed in qualche maniera
    attuabile con scadenze triennali, occorre acquisire la capacità di
    pianificare in prospettiva, avendo la possibilità di dotarsi di
    strumenti che permettano di vedere a medio-lungo termine e quindi di
    definire una scala di obiettivi da perseguire, così come viene dalle
    indicazioni europee. Normalmente la Regione ha dei piani strategici
    che hanno valenza decennale e all'interno di questi piani strategici
    ci sono, con scadenze di solito triennali, piani attuativi (ad
    esempio il Piano energetico regionale). Anche rispetto all'ambiente,
    il tema delle azioni ambientali per lo sviluppo sostenibile si
    vorrebbe elevarlo a quel rango per cui la scelta che si vuole fare
    non è una scelta di disimpegno rispetto al tema della tutela
    ambientale, al contrario è un tentativo di elevare il rango di quel
    livello di pianificazione.
    Il consigliere FAVIA ribatte che preferirebbe non trovarsi questi
    emendamenti al termine di un progetto che riguarda il procedimento
    della VIA. Crede che il tema sia importante e vorrebbe che fosse
    dedicata una seduta di commissione al Piano di azione ambientale e
    alle sue criticità: non condivide questa modalità.
    L'assessore MUZZARELLI afferma che gli emendamenti proposti non
    vanno ad incidere su nessuna strategia se non rafforzare alcune
    politiche per l'ambiente, integrando le politiche del PTR. Ritiene
    che l'assessorato competente, che ha lavorato per chiedere queste
    integrazioni, lo abbia fatto perché ovviamente è un provvedimento
    che è collegato ai temi di valorizzazione e di verifica di carattere
    ambientale. Qui non si va ad inficiare una strategia, ma si va a
    rafforzarla e casomai ci potrà essere qualcuno che si agiterà per il
    motivo opposto, perché si va ad allargare la dinamica di
    riconoscimento del valore ambientale nello sviluppo della Regione.
    Si propone quindi di utilizzare questa opportunità per fare
    un'integrazione strategica per fare un passo in avanti. Poi quando
    sarà il momento, la commissione competente discuterà del Piano e
    verificherà la strategia complessiva, mettendo un peso aggiuntivo
    alle dinamiche ambientali che sono riconosciute come un elemento
    strategico di sviluppo della Regione.
    Il consigliere FAVIA ribadisce che il tema non riguarda il merito
    degli emendamenti ma sulle procedure. Non condivide il cambio di
    procedure senza una discussione approfondita e dedicata della
    Commissione.
    Il presidente ZOFFOLI afferma che dal punto di vista procedurale le
    modalità sono corrette, la valutazione è invece di carattere tutto
    politico e di merito e che la Commissione ha la potestà di decidere
    com'è stato fatto anche in altre occasioni. Ricorda, inoltre, che è
    stato già approvato un emendamento che modificava il titolo della
    legge, anticipando che nel testo ci sarebbe stata la modifica anche
    di altre leggi.
    Esce il consigliere Filippi.
    La relatrice consigliera DONINI pur comprendendo i rilievi del
    consigliere Favia, invita a riflettere sul nesso esistente tra la
    legge che con queste proposte emendative si vorrebbe modificare, che
    è la legge 3 del 1999, di riforma del sistema regionale locale e la
    proposta di legge in esame che, all'articolo 34 - per la precisione
    ai commi 4 e 5 - indica anche gli obbiettivi, la strumentazione, le
    priorità, le azioni, specificando il ruolo e il contributo della
    Regione per quel che riguarda proprio la pianificazione strategica
    sullo sviluppo sostenibile. Per cui all'interno di un procedimento
    che ha lo scopo di attuare il decreto legislativo 152/2006,
    specificatamente sulle procedure di VIA, può avere un senso anche
    procedere per aggiornare la legge 3 del 1999 e quindi portare avanti
    un lavoro di aggiornamento.
    Il consigliere FAVIA contesta il fatto che questa decisione di
    modificare la legge 3/99 non fosse emersa nella presentazione del
    progetto di legge in esame. Ritiene che, essendoci una legge
    scaturita da un confronto in Assemblea e volendo modificarla, non si
    possa svilire questa discussione in Commissione su un emendamento.
    Ribadisce che non condivide questa procedura: partire per modificare
    una legge e arrivare con degli emendamenti a modificarne un'altra,
    che è una legge comunque importante. Dice di non essere preparato
    per affrontare il tema, quindi dovrà ascoltare quello che viene
    detto, non riuscendo a svolgere appieno il mandato. Chiede quale si
    la tempistica prevista e se ci sia un modo per avere il tempo di
    potersi aggiornare su questo tema.
    Il consigliere BERNARDINI si associa alla richiesta del collega
    Favia.
    Il presidente ZOFFOLI ripete che dal punto di vista della procedura
    è una valutazione di opportunità e di scelta politica, quindi è
    rimessa alla Commissione. Chiede anche alla Giunta di esprimersi in
    merito.
    L'assessore MUZZARELLI conferma che la procedura avviata è legittima
    e non ci sono assolutamente problemi, anzi questi sono emendamenti
    annunciati già da mesi, insieme alla questione della Valmarecchia,
    poi successivamente sono stati presentati ufficialmente. Assicura
    che gli emendamenti non vanno ad incidere in nessuna strategia, se
    non a rafforzare una tematica di carattere ambientale. Pensa che
    l'iter sia corretto e che ci sia tutto il tempo - circa un mese da
    qui all'Aula - per fare tutti gli approfondimenti del caso. Invita,
    pertanto, a chiudere il progetto di legge in esame, perché la
    Commissione dovrà discutere di altri provvedimenti.
    Il presidente ZOFFOLI informa che nella riunione dell'Ufficio di
    Presidenza di ieri si è convenuto che il provvedimento in esame, se
    licenziato dalla Commissione, verrà iscritto all'ordine del giorno
    dell'Assemblea che si terrà - in data ancora da definirsi - dopo le
    festività pasquali.
    Non essendoci richieste di intervento, il presidente ZOFFOLI mette
    in votazione gli emendamenti 55 e 56.
    La Commissione approva l'emendamento 55 e conseguentemente l'art. 34
    quinquies con 32 voti a favore (PD, SEL, FDS, IDV, Misto), 7
    astenuti (M5S, UDC, LN) e nessun contrario.
    La Commissione approva l'emendamento 56 e conseguentemente l'art. 34
    sexies con 32 voti a favore (PD, SEL, FDS, IDV, Misto), 3 astenuti
    (M5S, UDC) e 4 contrari( LN).
    Il consigliere FAVIA chiede se sia possibile verificare i tempi di
    consegna dei suddetti emendamenti alla segreteria della Commissione.
    Il presidente ZOFFOLI risponde che sono stati appena approvati e
    invita a procedere oltre.
    Il consigliere FAVIA dal momento che non è ancora concluso l'esame
    dell'articolato chiede se sia possibile prevedere un'altra seduta
    per approfondire questo tema.
    Il presidente ZOFFOLI ricorda che i due emendamenti sono già stati
    approvati e, quindi, se si sospendono ora i lavori rimangono in
    sospeso gli allegati e crede che questo non abbia molto senso.
    Il consigliere FAVIA chiede se nel caso arrivino nuovi emendamenti
    su articoli già votati si possa o meno riaprire la discussione in
    Commissione.
    Il presidente ZOFFOLI ricorda che nella scorsa seduta si era preso
    l'impegno di chiudere l'esame dell'articolato. È chiaro che il fatto
    di avere a disposizione più tempo di quel che si poteva immaginare -
    rispetto all'ipotesi di andare in Aula la prossima seduta - mette in
    condizione i consiglieri di approfondire e di preparare meglio i
    lavori dell'Aula del mese prossimo sull'argomento.
    Il consigliere BERNARDINI critica il metodo definendolo non corretto
    e ritiene gli emendamenti infilati a sorpresa all'ultimo minuto
    come l'uovo di Pasqua .
    L'assessore MUZZARELLI precisa di aver informato la Commissione da
    tempo dell'esistenza di problemi aggiuntivi rispetto al testo
    originario e di aver presentato e consegnato gli emendamenti in
    tempo utile. Osserva che tali emendamenti non vanno ad inficiare
    nessun provvedimento, ma a rafforzare la strategia ambientale della
    Regione, e che quando c'è un emendamento si legge e si guarda il
    merito dell'emendamento, quindi ci sono state tutte le condizioni
    per esprimersi e l'espressione del voto c'è stata. Mette in guardia
    sul rischio che non si riesca a portare il progetto in Aula neanche
    in aprile, perché c'è Pasqua, e invita a chiudere oggi il testo e a
    verificare, da qui all'Aula, se ci sono delle questioni che possano
    essere migliorate.
    La consigliera MEO osserva che spetta ai commissari seguire la
    dinamica degli emendamenti e che da un punto di vista formale oggi
    non c'è nessun impedimento. Propone, come da programma e da impegni
    presi, di chiudere oggi la discussione sul provvedimento e di
    portare, comunque, questo cammeo di discussione prima dell'Aula in
    Commissione per evitare che in Aula il confronto si svolga in modo
    non soddisfacente per i consiglieri che l'hanno a cuore.
    Il consigliere FAVIA dice di avere particolarmente a cuore il tema
    del Piano di azione ambientale. Invita a raccogliere la proposta
    della collega Meo di impegnarsi a riaffrontare il tema e magari in
    quell'occasione si potrà capire se non c'è niente da cambiare e che
    va bene così.
    Il presidente ZOFFOLI dice che per quanto riguarda la procedura -
    nel merito dell'opportunità politica c'è stato un dibattito - ci
    sono opinioni diverse, ma c'è un tema che si ripropone e cioè nel
    Regolamento si prevede che gli emendamenti vadano presentati di
    norma 24 ore prima della seduta. Ci si trova spesso nella
    condizione, che si è verificata anche nella seduta precedente, in
    cui molti hanno presentato emendamenti la mattina stessa poco prima
    dell'inizio della seduta. Nonostante questo, con un po' di ritardo e
    grazie al lavoro della segreteria, i lavori della commissione si
    sono potuti svolgere regolarmente. Forse la Commissione preposta
    della revisione del Regolamento si occuperà anche
    dell'organizzazione dei lavori e in particolare dei tempi di
    presentazione degli emendamenti. Ritiene, comunque, che la
    discussione sia stata utile perché mette nella condizione di
    chiudere l'articolato, così come da impegni precedentemente presi, e
    di recuperare uno spazio di discussione, così come suggerito dalla
    consigliera Meo, per arrivare più organizzati e preparati ai lavori
    dell'Aula sul punto specifico che riguarda il Piano di azione
    ambientale. Assicura che si valuteranno i tempi a disposizione per
    aprire una finestra di approfondimento sul tema.
    Si passa poi all'esame dell'emendamento successivo che sostituisce
    l'Allegato A1:
    EMENDAMENTO N. 36 Favia M5S
    Progetti di cui all'articolo 4, comma 1, lett. a)
    A.1. 1)
    Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la
    derivazione superi i 1.000 litri al minuto secondo e di acque
    sotterranee, ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui
    la derivazione superi i 100 litri al minuto secondo;
    A.1 2)
    Sistemi di estrazione o di ricarica artificiale delle acque
    freatiche in cui il volume annuale dell'acqua estratta o ricaricata
    sia pari o superiore a 10 milioni di metri cubi;
    A.1. 3)
    Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi
    inteso a prevenire un'eventuale penuria di acqua, per un volume di
    acque trasferite superiore a 100 milioni dimetri cubi all'anno; in
    tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche
    tra bacini imbriferi con un'erogazione media pluriennale del bacino
    in questione superiore a 2.000 milioni di metri cubi all'anno e per
    un volume di acque trasferite superiore al 5% di detta erogazione;
    in entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile
    convogliata in tubazioni;
    A.1. 4)
    Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o
    accumulare le acque in modo durevole, a fini non energetici, di
    altezza superiore a 10 m e/o di capacità superiore a 100.000 mc.
    A.1. 5)
    Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e
    acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 150 MW;
    A.1. 6)
    Attività di coltivazione sulla terraferma degli idrocarburi liquidi
    e gassosi e delle risorse geotermiche sulla terraferma;
    A.1. 7)
    Stoccaggio di petrolio, di prodotti petroliferi, petrolchimici e
    chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256 e
    successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a
    40.000 m3;
    A.1. 8)
    Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ha;
    A.1 9)
    Impianti per la cattura di flussi di CO2 provenienti da impianti che
    rientrano nel presente allegato.
    A.1. 10)
    Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente
    allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi
    agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato.
    A.1. 11)
    Impianti eolici per la produzione di energia elettrica, con
    procedimento nel quale è prevista la partecipazione obbligatoria del
    rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali;
    A.1. 12)
    Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da
    minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso
    procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;
    A.1. 13)
    Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante
    operazioni di cui all'allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11 e
    all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto
    legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
    A.1. 14)
    Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con
    capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di
    incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D9,
    D10 e D11, ed allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto
    legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
    A.1. 15)
    Impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti non pericolosi
    mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento
    preliminari e deposito preliminare con capacità superiore a 200
    t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14, della
    parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
    A.1. 16)
    Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva
    superiore a 100.000 mc (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1
    e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
    152); discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di
    cui all'allegato B, lettere D1 e D5 , della parte quarta del decreto
    legislativo 3 aprile 2006, n. 152), ad esclusione delle discariche
    per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 mc;
    A.1. 17)
    Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante
    operazioni di deposito preliminare con capacità superiore a 150.000
    mc oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui
    all'allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto
    legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
    A.1. 18)
    Impianti di smaltimento di rifiuti mediante operazioni di iniezione
    di profondità, lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell'ambiente
    idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito
    permanente (operazioni di cui all'allegato B, lettere D3, D4, D6, D7
    e D12 della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
    152);
    A.1. 19)
    Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a
    100.000 abitanti equivalenti;
    A.1. 20)
    Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più
    di:
    a)
    85.000 posti per polli da ingrasso,
    b)
    60.000 posti per galline;
    c)
    3000 posti per suini da produzione (di oltre 30 Kg)
    d)
    o 900 posti per scrofe;
    A.1. 21)
    Impianti industriali destinati alla fabbricazione di pasta per carta
    a partire dal legno o da altre materie fibrose;
    A.1. 22)
    Impianti industriali destinati alla fabbricazione di carta e cartoni
    con capacità di produzione superiore a 200 tonnellate al giorno;
    A.1. 23)
    Attività di coltivazione sulla terraferma delle sostanze minerali di
    miniera di cui all'art. 2, comma 2, del R.D. 29 luglio 1927, n.
    1443;
    A.1. 24)
    Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con
    tensione nominale superiore a 100 kV con tracciato di lunghezza
    superiore a 10 Km;
    A.1. 25)
    Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su
    scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di
    sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive
    funzionalmente connesse tra di loro:
    - per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base;
    - per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base;
    - per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto,
    potassio (fertilizzanti semplici o composti);
    - per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di
    biocidi;
    - per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante
    procedimento chimico o biologico;
    - per la fabbricazione di esplosivi;
    A.1. 26)
    Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti
    chimici, per una capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie
    prime lavorate;
    A.1. 27)
    Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici,
    elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità
    superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate;
    A.1. 28)
    Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità
    superi le 12 tonnellate di prodotto finito al giorno;
    A.1. 29)
    Porti turistici e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore
    a 10 ha o le aree interessate superano i 5 ha, oppure i moli sono di
    lunghezza superiore ai 500 metri;
    A.1. 30)
    Stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei con una
    capacità complessiva superiore a 80.000 mc;
    A.1 31)
    Impianti per la cattura di flussi di CO2 provenienti da impianti che
    rientrano nel presente allegato;
    A. 2. 32)
    Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente
    allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi
    agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato.
    Il consigliere FAVIA critica non tanto la presentazione di
    emendamenti all'ultimo minuto, quanto il fatto che con un progetto
    di legge di modifica di una legge regionale riguardante una materia
    specifica, si vada a modificare un'altra legge riguardante un'altra
    materia, in questo caso l'ambiente.
    Il presidente ZOFFOLI dice di aver capito l'osservazione del
    consigliere Favia, ma si tratta di un elemento che non si risolve
    dal punto di vista della procedura tecnica, è una valutazione che
    attiene a un altro campo è una scelta tutta politica. Non essendoci
    altre richieste d'intervento pone in votazione l'emendamento 36.
    La Commissione respinge l'emendamento 36 con 29 voti contrari (PD,
    SEL, FDS, Misto), 2 favorevoli (M5S) e 8 astenuti (IDV, UDC, LN).
    Esce il consigliere Mandini.
    Si passa all'esame dei successivi emendamenti riguardanti gli
    allegati:
    EMENDAMENTO N. 52 Meo SEL-Verdi
    Negli Allegati, trasferire le seguenti tipologie di opere
    dall'allegato A.2 all'allegato A.1:
    A.2. 1) Impianti eolici per la produzione di energia elettrica, con
    procedimento nel quale è prevista la partecipazione obbligatoria del
    rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali;
    A.2. 2) Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da
    minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso
    procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;
    A.2. 3) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi,
    mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e
    D11 e all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto
    legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
    A.2. 15) Impianti chimici integrati, ossia impianti per la
    produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione
    chimica, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità
    produttive funzionalmente connesse tra di loro:
    * per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base;
    * per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base;
    * per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto,
    potassio (fertilizzanti semplici o composti);
    * per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di
    biocidi;
    * per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante
    procedimento chimico o biologico;
    * per la fabbricazione di esplosivi;
    A.2. 16) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di
    prodotti chimici, per una capacità superiore alle 35.000 t/anno di
    materie prime lavorate;
    A.2. 17) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e
    vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di
    capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate;
    A.2. 19) Porti turistici e da diporto quando lo specchio d'acqua è
    superiore a 10 ha o le aree interessate superano i 5 ha, oppure i
    moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri;
    A.2. 20) Stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei con
    una capacità complessiva superiore a 80.000 mc;
    EMENDAMENTO N. 37 Favia M5S
    L'allegato A2 è sostituito dal seguente :
    Allegato A.2
    Progetti di cui all'articolo 4, comma 1, lett. a)
    A.2. 1)
    Cave e torbiere con più di 500.000. mc/a di materiale estratto o di
    un'area interessata superiore a 20 ha.
    A.2. 2)
    Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente
    allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi
    agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato
    EMENDAMENTO N. 38 Favia M5S
    L'allegato B1 è sostituito dal seguente :
    Allegato. B.1
    Progetti di cui all'articolo 4, comma 1, lett. b) e 4-bis, comma 1,
    lett. a)
    Agricoltura
    B.1.1)
    Recuperi di suoli dal mare per una superficie che superi i 10 ha;
    Industria estrattiva
    B.1.7)
    Attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma e
    di risorse geotermiche incluse le relative attività minerarie;
    B.1.8)
    Impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon
    fossile, di petrolio, di gas naturale e di minerali metallici nonché
    di scisti bituminosi;
    Industria energetica
    B.1.11)
    Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e
    acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW;
    B.1.12)
    Impianti per il trattamento di residui radioattivi;
    B.1.19)
    Stoccaggio di petrolio, di prodotti petroliferi, petrolchimici e
    chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256 e
    successive modificazioni, e stoccaggio in superficie di gas
    naturale, con capacità complessiva superiore a 1.000 m3;
    B.1.20)
    Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone;
    Industria dei prodotti minerali
    B.1.21)
    Impianti destinati alla produzione di amianto e alla fabbricazione
    di prodotti a base di amianto;
    Progetti di infrastrutture
    B.1.49)
    Interporti, piattaforme intermodali e terminali intermodali;
    B.1.50)
    Linee ferroviarie a carattere regionale e locale;
    B.1.51)
    Aeroporti;
    B.1.52)
    Opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti,
    canalizzazioni e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad
    incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di
    materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale;
    B.1.53)
    Opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi
    volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli
    ed altri lavori di difesa dal mare;
    B.1.54)
    Derivazioni di acque superficiali ed opere connesse che prevedano
    derivazioni superiori a 200 litri al minuto secondo o di acque
    sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al minuto
    secondo; progetti di ricarica artificiale delle acque freatiche non
    compresi nel punto A.1.1);
    B.1.55)
    Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi;
    Agricoltura
    B.1.2)
    Progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie
    superiore a 200 ha;
    B.1.3)
    Cambiamento di uso di aree non coltivate, semi-naturali o naturali
    per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie
    superiore a 10 ha;
    B.1.4)
    Progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura
    compresi i progetti di irrigazione e drenaggio delle terre, per una
    superficie superiore ai 300 ha;
    B.1.5)
    Iniziale forestazione con una superficie superiore a 20 ha;
    deforestazione allo scopo di conversione ad altri usi del suolo di
    una superficie superiore a 5 ha;
    B.1.6)
    Impianti per l'allevamento intensivo di animali il cui numero
    complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente
    rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno
    funzionalmente asservito all'allevamento. Sono comunque esclusi,
    indifferentemente dalla localizzazione, gli allevamenti con numero
    di animali inferiore o uguale a:
    1.000 avicoli;
    800 cunicoli;
    120 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 45 posti per
    scrofe,
    300 ovicaprini;
    50 posti bovini;
    Industria estrattiva
    B.1.9)
    Attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerarie di
    miniera di cui all'art. 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio
    1927, n. 1443
    B.1.10)
    Estrazione di sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma
    2, del regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443 mediante dragaggio
    marino o fluviale;
    Industria energetica
    B.1.13)
    Impianti industriali non termici per la produzione di energia,
    vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW;
    B.1.14)
    Impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e dell'acqua
    calda che alimentano condotte con una lunghezza complessiva
    superiore ai 20 km;
    B.1.15)
    Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con
    tensione nominale superiore a 100 kV con tracciato superiore a 3 km;
    B.1.16)
    Agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite;
    B.1.17)
    Impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza
    installata superiore a 100 kW;
    B.1.18)
    Impianti industriali per la produzione di energia mediante lo
    sfruttamento del vento con potenza complessiva superiore a 1 MW;
    Produzione e trasformazione dei metalli
    B.1.27)
    Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o
    secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità
    superiore a 2,5 tonnellate all'ora;
    B.1.28)
    Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:
    -
    laminazione a caldo con capacità superiore a 20 tonnellate di
    acciaio grezzo all'ora;
    -
    * forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 KJ per
    maglio e allorché la potenza calorifica è superiore a 20 MW;
    -
    * applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità
    di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;
    B.1.25 bis)
    Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore
    a 20 tonnellate al giorno;
    B.1.26 bis)
    Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i
    prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una
    capacità di fusione superiore a 10 tonnellate per il piombo e il
    cadmio o a 50 tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno;
    B.1.27 bis)
    Impianti per il trattamento di superfici di metalli e materie
    plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le
    vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 mc;
    B.1.28 bis)
    Impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e
    costruzione dei relativi motori; impianti per la costruzione e
    riparazione di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e
    rotabile che superino i 10.000 mq di superficie impegnata o 50.000
    mc di volume;
    B.1.29)
    Cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ha;
    B.1.30)
    Imbutitura di fondo con esplosivi che superino 5.000 mq di
    superficie impegnata o 50.000 mc di volume;
    B.1.31)
    Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi
    che superino 5.000 mq di superficie impegnata o 50.000 mc di volume;
    Industria dei prodotti minerali
    B.1.22)
    Cokerie (distillazione a secco del carbone);
    B.1.23)
    Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni
    rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al
    giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di
    produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni
    aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno;
    B.1.24)
    Impianti di produzione di vetro compresi quelli destinati alla
    produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20
    tonnellate al giorno.
    B.1.25)
    Impianti per la fusione di sostanze minerali, compresi quelli
    destinati alla produzione di fibre minerali con capacità di fusione
    di oltre 20 tonnellate al giorno;
    B.1.26)
    Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare
    tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, grès e porcellane,
    di capacità superiore a 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità
    di forno superiore a 4 m3 e con una densità di colata per forno
    superiore a 300 kg/ m3;
    Industria chimica
    B.1.32)
    Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti
    chimici, per una capacità superiore alle 10.000 t/anno di materie
    prime lavorate;
    B.1.33)
    Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici,
    elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità
    superiore alle 10.000 t/anno di materie prime lavorate;
    B.1.34)
    Stoccaggio di petrolio, di prodotti petroliferi, petrolchimici e
    chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256 e
    successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1.000
    mc;
    Industria dei prodotti alimentari
    B.1.35)
    Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime
    animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di
    prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno;
    B.1.36)
    Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime
    vegetali con una produzione di prodotti finiti di oltre 300
    tonnellate al giorno su base trimestrale;
    B.1.37)
    Impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con
    capacità di lavorazione superiore a 200 tonnellate al giorno su base
    annua;
    B.1.38)
    Impianti per la produzione di birra o malto con una capacità di
    produzione superiore a 500.000 hl/anno;
    B.1.39)
    Impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi che superino
    50.000 mc di volume;
    B.1.40)
    Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse superiore a 50
    tonnellate al giorno e impianti per l'eliminazione o il recupero di
    carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di
    oltre 10 tonnellate al giorno;
    B.1.41)
    Molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei
    prodotti alimentari per zootecnia che superino 5.000 mq di
    superficie impegnata o 50.000 mc di volume;
    B.1.42)
    Impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con
    capacità di lavorazione superiore a 50.000 q/anno di prodotto
    lavorato;
    B.1.43)
    Zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacità di
    produzione o raffinazione superiore a 10.000 t/giorno di
    barbabietole;
    Industria dei tessili, del cuoio, del legno, della carta
    B.1.44)
    Impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio,
    l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre, di
    tessili, di lana la cui capacità di trattamento supera le 10
    tonnellate al giorno;
    B.1.45)
    Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità
    superi le 3 tonnellate di prodotto finito al giorno;
    B.1.46)
    Impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa,
    fabbricazione di carta e cartoni di capacità superiore a 50
    tonnellate al giorno;
    B.1.47)
    Impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di
    particelle e compensati, di capacità superiore alle 50.000 t/anno di
    materie prime lavorate;
    Industria della gomma e delle materie plastiche
    B.1.48)
    Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con
    almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate;
    Progetti di infrastrutture
    B.1.56)
    Porti e impianti portuali marittimi, fluviali e lacuali, compresi i
    porti di pesca; vie navigabili
    B.1.57)
    Strade extraurbane secondarie;
    B.1.58)
    Porti turistici e da diporto, quando lo specchio d'acqua è inferiore
    o uguale a 10 ettari, le aree esterne interessate non superano i 5
    ettari e i moli sono di lunghezza inferiore o uguale a 500 metri,
    nonché progetti di intervento sui porti già esistenti;
    B.1.59)
    Dighe e altri impianti destinati a trattenere le acque o ad
    accumularle in modo durevole di capacità, fino a diversa
    determinazione statale, superiore a 50.000 mc di invaso;
    B.1.60)
    Installazione di oleodotti e gasdotti e condutture per il trasporto
    di flussi di CO2 ai fini dello stoccaggio geologico, superiori a 20
    km;
    B.1.61)
    Acquedotti con lunghezza superiore a 20 Km;
    B.1.62)
    Progetti di cui all'allegato A.1 che servono esclusivamente o
    essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o
    prodotti e non sono utilizzati per più di due anni.
    B.1.63)
    Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A.1 o
    all'allegato B.1 già autorizzati, realizzati o in fase di
    realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative
    sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A.1).
    B.1.64)
    Piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed
    altri veicoli a motore;
    B.1.65)
    Impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi mediante
    operazioni di incenerimento o di trattamento con capacità
    complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all'allegato
    B, lettere D2, e da D8 a D11, della parte quarta del decreto
    legislativo 3 aprile 2006, n. 152); impianti di smaltimento di
    rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o di
    ricondizionamento preliminari con capacità massima complessiva
    superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere
    D13 e D14, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006,
    n. 152);
    B.1.66)
    Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con
    capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di
    incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'allegato B
    lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo
    3 aprile 2006, n. 152);
    B.1.67)
    Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante
    operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a
    30.000 mc oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di
    cui all'allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto
    legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
    B.1.68)
    Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva
    inferiore a 100.000 mc (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1
    e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
    152);
    B.1.69)
    Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante
    operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed
    all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del D. Lgs.
    152/06;
    B.1.70)
    Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con
    capacità complessiva superiorea 10 t/giorno, mediante operazioni di
    cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del D.
    Lgs. 152/06, ad esclusione degli impianti mobili volti al recupero
    di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di
    costruzione e demolizione qualora la durata della campagna sia
    inferiore a 90 giorni naturali ed agli altri impianti mobili volti
    al recupero di altri rifiuti non pericolosi qualora la durata della
    campagna sia inferiore a 60 giorni naturali, e qualora non siano
    localizzate in aree naturali protette o in aree SIC e ZPS; tale
    esclusione non si applica a successive campagne sullo stesso sito;
    B.1.71)
    Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a
    10.000 abitanti equivalenti;
    B.1.72)
    Depositi di fanghi, diversi da quelli disciplinati dal decreto
    legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con capacità superiore a 10.000
    metri cubi;
    B.1.73)
    Centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro,
    autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ha;
    B.1.74)
    Banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l'area
    impegnata supera i 500 mq;
    B.1.75)
    Fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 5.000 mq di
    superficie impegnata o 50.000 mc di volume;
    B.1.76)
    Impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive;
    B.1.77)
    Stabilimenti di squartamento con capacità di produzione superiore a
    50 tonnellate al giorno;
    B.1.78)
    Fabbricazione, condizionamento, carica o messa in cartuccia di
    esplosivi con almeno 25.000 tonnellate/ anno di materie prime
    lavorate;
    B.1.79)
    Progetti di cui all'allegato A.1 che servono esclusivamente o
    essenzialmente per lo sviluppo e il collaudo di nuovi metodi o
    prodotti e non sono utilizzati per più di due anni;
    B.1.80)
    Impianti per la cattura di flussi di CO2 , provenienti da impianti
    che non rientrano negli allegati A.1., A.1., A.3., B.1., B.2. e B.3.
    ai fini dello stoccaggio geologico a norma del decreto legislativo
    14 settembre 2011, n.162, Attuazione della direttiva 2009/31/CE in
    materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
    B.1.81)
    Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A.1 o
    all'allegato B.2 già autorizzati, realizzati o in fase di
    realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative
    sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A.1).
    EMENDAMENTO N. 53 Meo SEL-Verdi
    Negli Allegati, trasferire le seguenti tipologie di opere
    dall'allegato B.2 all'allegato B.1:
    B.2.7) Estrazione di sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2,
    comma 2, del regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443, mediante
    dragaggio marino o fluviale;
    B.2. 12) Impianti per la produzione di energia idroelettrica con
    potenza installata superiore a 100 kW;
    B.2. 13) Impianti industriali per la produzione di energia mediante
    lo sfruttamento del vento con potenza complessiva superiore a 1 MW;
    B.2. 28) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di
    prodotti chimici, per una capacità superiore alle 10.000 t/anno di
    materie prime lavorate;
    B.2. 29) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e
    vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di
    capacità superiore alle 10.000 t/anno di materie prime lavorate;
    B.2. 45) Porti e impianti portuali marittimi, fluviali e lacuali,
    compresi i porti di pesca; vie navigabili;
    B.2. 46) Strade extraurbane secondarie;
    B.2. 47) Porti turistici e da diporto, quando lo specchio d'acqua è
    inferiore o uguale a 10 ettari, le aree esterne interessate non
    superano i 5 ettari e i moli sono di lunghezza inferiore o uguale a
    500 metri, nonché progetti di intervento sui porti già esistenti;
    B.2. 48) Dighe e altri impianti destinati a trattenere le acque o ad
    accumularle in modo durevole di capacità, fino a diversa
    determinazione statale, superiore a 50.000mc di invaso;
    B. 2. 56) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi,
    mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a
    D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del
    D. Lgs. 152/06;
    EMENDAMENTO N. 39 Favia M5S è precluso
    L'allegato B2 è sostituito dal seguente :
    ALLEGATO B.2
    Progetti di cui all'articolo 4, comma 1, lett. b) e 4-bis, comma 1,
    lett. a)
    AGRICOLTURA
    B.2. 1
    Piscicoltura per superficie complessiva oltre i 5 ha;
    Industria estrattiva
    B.2. 2)
    Cave e torbiere;
    Progetti di infrastrutture
    B.2. 3)
    Progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una
    superficie interessata superiore ai 40 ha;
    B.2. 4)
    Progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione,
    interessanti superfici superiori ai 40 ha; progetti di sviluppo
    urbano all'interno di aree urbane esistenti che interessano
    superfici superiori ai 10 ha;
    B.2. 5)
    Progetti di costruzione di centri commerciali di cui al decreto
    legislativo 31 marzo 1998, n. 114 Riforma della disciplina relativa
    al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della
    legge 15 marzo 1997, n. 59 ;
    B.2. 6)
    Parcheggi di uso pubblico, con capacità superiore a 500 posti auto;
    B.2. 7)
    Costruzione di strade di scorrimento in area urbana o potenziamento
    di esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana,
    superiore a 1.500 metri;
    B.2. 8)
    Sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane),
    funicolari o linee simili di natura particolare, esclusivamente o
    principalmente adibite al trasporto di passeggeri;
    Turismo e svaghi
    B.2. 9)
    Piste da sci di lunghezza superiore a 1,5 km o che impegnano una
    superficie superiore a 5 ettari nonché impianti meccanici di
    risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente
    aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata
    oraria massima superiore a 1800 persone;
    B.2. 10)
    Campeggi e villaggi turistici di superficie superiore a 5 ha, centri
    turistici residenziali ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti
    letto o volume edificato superiore a 25.000 mc, o che occupano una
    superficie superiore ai 20 ha, esclusi quelli ricadenti all'interno
    dei centri abitati;
    B.2. 11)
    Terreni da campeggio e caravaning a carattere permanente, con
    capacità superiore a 300 posti roulotte caravan o di superficie
    superiore a 5 ettari;
    B.2. 12)
    Parchi tematici di superficie superiore a 5 ettari;
    B.2. 13)
    Progetti di cui all'allegato A.3 che servono esclusivamente o
    essenzialmente per lo sviluppo e il collaudo di nuovi metodi o
    prodotti e non sono utilizzati per più di due anni. :
    B.2. 14)
    Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A.2 o
    all'allegato B.2 già autorizzati, realizzati o in fase di
    realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative
    sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A.2).
    EMENDAMENTO N. 54 Meo SEL-Verdi
    Negli Allegati, trasferire le seguenti tipologie di opere
    dall'allegato B.3 all'allegato B.2:
    B.3. 1) Piscicoltura per superficie complessiva oltre i 5 ha;
    B.3. 5) Progetti di costruzione di centri commerciali di cui al
    decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 Riforma della disciplina
    relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4,
    della legge 15 marzo 1997, n. 59 .
    EMENDAMENTO N. 40 Favia M5S
    L'allegato C è sostituito dal seguente :
    ALLEGATO C
    Contenuti del SIA relativo a progetti di cui all'articolo 11, comma
    1
    Il SIA relativo a progetti di impianti, opere o interventi contiene:
    a) la descrizione delle condizioni iniziali dell'ambiente fisico,
    biologico ed antropico;
    b) la descrizione del progetto di impianti, opere o interventi
    proposti, delle modalità e tempi di attuazione, ivi comprese la
    descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto,
    delle sue interazioni con il sottosuolo e delle esigenze di
    utilizzazione del suolo, durante le fasi di costruzione e
    funzionamento a impianti, opere o interventi ultimati nonché la
    descrizione delle principali caratteristiche dei processi
    produttivi, con l'indicazione della natura e delle quantità dei
    materiali impiegati;
    c) La Valutazione di Impatto sulla Salute VIS redatta dal
    Dipartimento di sanità pubblica competente per territorio;
    d) una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle
    emissioni previsti (inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo,
    rumore, vibrazioni, luce, calore, radiazioni, etc.) risultanti
    dall'attività del progetto proposto;
    e) la descrizione della tecnica prescelta, con riferimento alle
    migliori tecniche disponibili a costi non eccessivi, e delle altre
    tecniche previste per prevenire le emissioni degli impianti e per
    ridurre l'utilizzo delle risorse naturali, confrontando le tecniche
    prescelte con le migliori tecniche disponibili;
    f) l'esposizione dei motivi della scelta compiuta anche con
    riferimento alle principali soluzioni alternative possibili di
    localizzazione e di intervento, compresa quella di non realizzare
    l'impianto, l'opera o l'intervento, tenendo conto dell'impatto
    sull'ambiente;
    g) l'illustrazione della conformità delle opere e degli interventi
    proposti alle previsioni in materia urbanistica, ambientale e
    paesaggistica;
    h) l'analisi della qualità ambientale con riferimento alla
    descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette
    ad impatto ambientale importante, con particolare riferimento ai
    seguenti fattori: l'uomo, la fauna e la flora, il suolo, l'acqua,
    l'aria, il clima ed il paesaggio, le condizioni socio-economiche, il
    sistema insediativo, il patrimonio storico, culturale e ambientale
    ed i beni materiali, le interazioni tra i fattori precedenti;
    i) la descrizione e la valutazione dei probabili impatti ambientali
    significativi (diretti ed eventualmente indiretti, secondari,
    cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei,
    positivi e negativi) nelle fasi di attuazione, di gestione e di
    abbandono/ dismissione, con ripristino dei luoghi allo stato ante
    operam, degli impianti, delle opere e degli interventi, con
    particolare riferimento alle aree di cantiere e di discarica di
    materiali delle opere infrastrutturali, e derivanti da possibili
    incidenti, dovuti all'esistenza del progetto, alla utilizzazione
    delle risorse naturali, alla emissione di inquinanti, alla
    produzione di sostanze nocive, di rumore, di vibrazioni, di
    radiazioni e allo smaltimento dei rifiuti nonché la descrizione da
    parte del proponente dei metodi di previsione utilizzati per
    valutare gli impatti sull'ambiente;
    EMENDAMENTO 10 GIUNTA-RELATRICE
    Emendamenti all'allegato C
    Alla lett. i) dell'Allegato C le parole ambientali negativi sono
    sostituite dalle seguenti negativi sulla salute e sull'ambiente .
    l) la descrizione e la valutazione delle misure previste per
    ridurre, compensare od eliminare gli impatti ambientali negativi,
    nonché delle misure di monitoraggio;
    j) la descrizione delle misure previste per il monitoraggio;
    k) la descrizione degli elementi culturali e paesaggistici
    eventualmente presenti, dell'impatto su di essi delle trasformazione
    proposte e delle misure di mitigazione e compensazione necessarie;
    l) una sintesi in linguaggio non tecnico dei punti precedenti;
    m) un sommario contenente la descrizione dei metodi di previsione
    utilizzati per valutare gli impatti ambientali, nonché l'indicazione
    delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di
    conoscenze) incontrate dal proponente nella raccolta dei dati
    richiesti.
    EMENDAMENTO N. 41 Favia M5S
    L'allegato D è sostituito dal seguente :
    ALLEGATO D
    Criteri per la procedura di verifica (screening) di cui all'articolo
    10
    1. Caratteristiche
    Le caratteristiche del progetto devono essere prese in
    considerazione in particolare in rapporto ai seguenti elementi:
    a) dimensioni del progetto (superfici, volumi, potenzialità). Tali
    elementi sono considerati in particolare in rapporto alla durata ed
    alla dimensione spaziale e temporale degli impatti;
    b) cumulo con altri progetti;
    c) utilizzazione delle risorse naturali;
    d) produzione di rifiuti;
    e) inquinamento e disturbi ambientali;
    f) rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le
    sostanze o le tecnologie utilizzate;
    g) impatto sul patrimonio naturale e storico, tenuto conto della
    destinazione delle zone che possono essere danneggiate (in
    particolare zone turistiche, urbane o agricole).
    2. Ubicazione del progetto
    Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle zone
    geografiche che possono risentire degli impatti, tenendo conto in
    particolare dei seguenti elementi:
    a) l'utilizzazione attuale del territorio;
    b) la ricchezza relativa, la qualità e la capacità di rigenerazione
    delle risorse naturali della zona;
    a) la capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare
    attenzione alle seguenti zone:
    1) zone umide;
    2) zone costiere;
    3) zone montuose e forestali;
    4) riserve e parchi naturali;
    5) zone classificate o protette dalla legislazione degli stati
    membri; zone protette speciali designate in base alle Direttive
    79/409/CEE e 92/43/CEE;
    6) zone nelle quali gli standard di qualità ambientale della
    legislazione comunitaria sono già stati superati;
    7) zone a forte densità demografica;
    8) zone di importanza storica, culturale e archeologica;
    9) aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle acque
    pubbliche;
    10) territori con produzioni agricole di particolare qualità e
    tipicità di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio
    2001, n. 228;
    11) effetti dell'impianto, opera o intervento sulle limitrofe aree
    naturali protette.
    3. Caratteristiche dell'impatto potenziale
    Gli impatti potenzialmente significativi dei progetti devono essere
    considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 e
    tenendo conto in particolare:
    a) della portata dell'impatto (area geografica e densità della
    popolazione interessata);
    b) della natura transfrontaliera dell'impatto;
    c) dell'ordine di grandezza e della complessità dell'impatto;
    d) della probabilità dell'impatto;
    e) della durata, frequenza e reversibilità dell'impatto.
    La consigliera MEO fa presente che gli emendamenti 52, 53, 54,
    riguardano lo stesso tema. Ci tiene a dire una cosa: questi
    emendamenti non entrano nel merito della discussione sull'esistenza
    delle Province o che fine fanno. Allo stato attuale delle cose
    questo emendamento rimane valido, però questo progetto di legge in
    qualche modo dirotta un lungo elenco di opere, che attualmente sono
    soggette a procedura VIA o screening da parte della Regione, sulle
    Province. Si ritiene, quindi, e questo è indipendente dal
    meccanismo, che alcune di queste opere, quelle elencate in questi
    tre diversi emendamenti per i tre capitoli diversi, che sia più
    opportuno - attribuirle comunque e mantenerle - in una competenza
    regionale. Perché alcune di queste opere, pur conoscendo e
    condividendo anche alcuni meccanismi che questa Regione ha messo in
    piedi in termini di delega sugli enti locali, necessitano di una
    visione e di un'attenzione, per le caratteristiche intrinseche che
    hanno, di livello regionale perché possono provocare impatti
    cumulativi. Per esempio una fabbrica di fertilizzanti di fosforo
    azoto e potassio può avere un impatto a livello provinciale, ma può
    avere un effetto cumulativo qualora ogni Provincia ne autorizzasse
    per sé una, e così gli impianti di trattamento rifiuti pericolosi.
    Si chiede, quindi, che queste opere che per le loro caratteristiche
    possono avere degli impatti cumulativi e quindi necessitano di una
    visione sicuramente di area più vasta del livello provinciale vadano
    viste in un complesso territoriale più ampio e in un contesto
    quantomeno di livello regionale. Tutti e tre questi emendamenti
    riguardano un elenco di opere che si ritiene debbano rimanere di
    competenza regionale, quindi è una discussione unica.
    Il consigliere FAVIA concorda con la collega e afferma di essere
    assolutamente favorevole.
    Escono la consigliera Noè e il consigliere Mazzotti.
    L'arch. DI STEFANO dice che gli sembra che la proposta della
    consigliera Meo faccia riferimento alla rilevanza degli effetti
    sull'ambiente delle opere di tipologie progettuali indicate. La
    proposta che è nel progetto di legge della Giunta ha usato un altro
    meccanismo per assegnare la competenza: quello di far coincidere
    l'autorità che approva il progetto con l'autorità che fa la
    valutazione d'impatto ambientale, nel senso che è difficile
    sostenere che l'amministrazione che ha la competenza ad approvare un
    progetto in via definitiva non abbia la competenza per capirne
    l'impatto ambientale e quindi la motivazione sta nel fatto che in
    questo modo è più facile e più rapido mettere in moto dei meccanismi
    d'integrazione e coordinamento delle autorizzazioni se tutte o buona
    parte di queste fanno capo alla stessa amministrazione, nel senso
    che tutto è più rapido, più facile più veloce nell'organizzazione
    complessiva della Conferenza dei Servizi. Questo è il criterio che,
    per essere rimesso in discussione, avrebbe bisogno non solo della
    legge sulla VIA e dell'attribuzione della competenza alle Province
    per alcune tipologie progettuali, ma di una revisione anche della
    competenza delle Province per l'approvazione di quei progetti. Fa un
    esempio: gli impianti eolici sono oggetto di autorizzazione unica e
    attualmente sono approvati, in autorizzazione unica, dalla
    Provincia. Ricorda che in questa stessa legge, per rispondere ad una
    norma nazionale, si è detto che l'amministrazione competente a
    tenere le fila della Conferenza di Servizi, sia per l'autorizzazione
    unica, sia per la VIA, è in capo a chi fa l'autorizzazione unica e
    quindi in quest'altra ipotesi si creano problemi di funzionamento.
    Tutti gli impianti di smaltimento di rifiuti sono approvati, da
    tutti i punti di vista, dalle Province. Sottolinea, inoltre, che gli
    impianti chimici integrati hanno come altra autorizzazione
    importante, l'autorizzazione integrata ambientale che è di
    competenza della Provincia. Invita a considerare che buona parte di
    questi interventi sono ricompresi nell'autorizzazione integrata
    ambientale che è un'autorizzazione che, dal punto di vista
    ambientale, è molto più precisa e includente della valutazione
    d'impatto ambientale, nel senso che nella valutazione d'impatto
    ambientale ci si può accontentare di una valutazione globale delle
    emissioni inquinanti di un'industria; in autorizzazioni integrate
    ambientali devono essere autorizzati e posti dei limiti per singolo
    punto di emissione, comprese le emissioni fuggitive e quelle
    derivanti da possibili incidenti e quindi si va ad un livello di
    definizione molto più approfondito. Ciò che invece l'autorizzazione
    integrata ambientale non prende in considerazione sono alcuni
    aspetti di contesto, ad esempio il paesaggio. Sui progetti che hanno
    impatti ambientali rilevanti invita, inoltre, a considerare che non
    dipende solo dal tipo di progetto o dal tipo di impianto che si va a
    fare, ma dipende anche - e forse ancora di più - da dove viene
    realizzato: lo stesso tipo di impianto in posizioni diverse può
    avere impatti ambientali devastanti, oppure non incidere in modo
    significativo.
    Esce la consigliera Marani.
    La consigliera MEO ritiene quest'ultima considerazione assolutamente
    ovvia, è come dire: un asilo è una cosa meravigliosa ma piazza
    Maggiore non è il posto adatto. Dice di mantenere comunque questi
    emendamenti, pur comprendendo le motivazioni. Sulla questione
    rifiuti - senza entrare nel merito - ritiene sia una questione che
    gestita in questo modo faccia sì che si sia avuta, negli anni, una
    proliferazione di impianti indipendentemente dalle necessità di
    smaltimento. Se oggi si sommasse la capacità di smaltimento rifiuti
    in essere In Emilia-Romagna e si facessero i conti potrebbe
    risultare che non tutti gli impianti previsti sono necessari.
    Afferma di conoscere bene questa materia e ritiene che una visione
    di livello regionale aiuterebbe sicuramente ad affrontare queste
    vicende in chiave meno localistica ma con una visione generale.
    Il presidente ZOFFOLI, non essendoci altre richieste d'intervento,
    pone in votazione l'emendamento 52.
    La Commissione respinge l'emendamento 52 con 21 voti contrari (PD,
    FDS, Misto), 8 favorevoli (M5S, LN, SEL) e nessun astenuto.
    Il consigliere FAVIA dice che anche i suoi emendamenti riguardano lo
    stesso tema.
    Esce il consigliere Bernardini. Rientra la consigliera Marani.
    Il presidente ZOFFOLI, non essendoci altre richieste d'intervento,
    pone in votazione gli emendamenti 37 e 38.
    La Commissione respinge, con distinte votazioni d'identico
    risultato, gli emendamenti 37 e 38 con 21 voti contrari (PD, FDS,
    Misto), 4 favorevoli (M5S, SEL) e nessun astenuto.
    La Commissione respinge l' emendamenti 53 con 25 voti contrari (PD,
    FDS, Misto), 4 favorevoli (M5S, SEL) e nessun astenuto.
    L'emendamento n. 39 è precluso.
    Il presidente ZOFFOLI, non essendoci altre richieste d'intervento,
    pone in votazione l'emendamento 54.
    La Commissione respinge l'emendamento 54 con 25 voti contrari (PD,
    FDS, Misto), 4 favorevoli (M5S, SEL) e nessun astenuto.
    Il consigliere FAVIA sull'emendamento 40, che riguarda la tutela
    della salute mediante l'inserimento negli allegati di questo tema,
    ribadisce l'importanza di questa procedura non ritenendo sufficiente
    la correzione all'inizio della legge dove si parla anche di effetti
    sull'uomo. Si poteva lavorare di più senza aspettare modelli,
    quindi, propone anche l'allegato.
    La relatrice consigliera DONINI ricorda che se ne è discusso nella
    seduta precedente e non vorrebbe che la posizione - poi ognuno fa
    quel che vuole politicamente - assunta possa essere scambiata con un
    atteggiamento di indifferenza rispetto al tema della tutela della
    salute. Qui parliamo di procedure di aspetti procedurali: a maggior
    ragione non essendo stato inserito nell'articolo che riferiva i
    contenuti del SIA, e per le stesse identiche ragioni, non può essere
    inserito nell'allegato un punto C, dal momento che non si sa come
    fare a farla. Abbiamo necessità di avere regole omogenee che sono
    applicate da tutti gli enti in tutta la Regione e possibilmente
    norme di carattere nazionale, anzi norme contenute in direttive
    europee perché il tema deve seguire questo tipo di fonte. Ricorda
    che tra gli annunci della Commissione europea per quest'anno c'è la
    modifica alla direttiva europea sulla VIA, ha guardato tutto il
    materiale e, nell'annuncio della nuova direttiva europea, che
    entrerà in vigore coi tempi del recepimento nei prossimi anni, non
    c'è la VIS, e questo è un problema. Pensa, allora, che ci siano dei
    dubbi formali e seri sulla compatibilità del quadro normativo
    sull'inserimento di un pacchetto di procedure. Questo non vuol dire
    non inserire il tema della tutela della salute dentro la legge, per
    cui l'emendamento successivo - che è un emendamento Giunta-Relatore
    - ripropone quanto già proposto in legge nell'articolo sulle
    finalità. Evidenzia che prima che questo progetto vada in Aula ci
    sarà il convegno regionale del 28 marzo, al quale parteciperà, che è
    organizzato dall'Assessorato regionale alla Sanità all'interno dei
    percorsi Moniter sul tema specifico della VIS: un convegno dove si
    farà un po' il punto dello stato dell'arte e si acquisirà qualche
    elemento informativo in più per vedere se ci possono essere le
    condizioni per portare un documento di indirizzo - come normalmente
    si fa - dove il tema della tutela della salute venga affrontato in
    maniera specifica e si traduca in ulteriore indirizzo o impegno che
    l'Assemblea si dà e dà alla Regione per approfondire in tempi rapidi
    anche questi aspetti. Queste sono le ragioni del no a questo
    emendamento e in questo modo ritiene di aver illustrato anche i
    contenuti di quello successivo che pone il tema della tutela della
    salute aggiungendo questo aspetto al testo così come era stato
    proposto.
    Rientra il consigliere Mandini.
    Il presidente ZOFFOLI, non essendoci altre richieste d'intervento,
    pone in votazione gli emendamenti 40, 10 e 41.
    La Commissione respinge l'emendamento 40 con 30 voti contrari (PD,
    IDV, SEL, FDS, Misto), 2 favorevoli (M5S) e nessun astenuto.
    La Commissione approva l'emendamento 10 e conseguentemente
    l'Allegato C con 30 voti a favore (PD, SEL, FDS, IDV, Misto), 2
    astenuti (M5S) e nessun contrario.
    La Commissione respinge l'emendamento 41 con 30 voti contrari (PD,
    IDV, SEL, FDS, Misto), 2 favorevoli (M5S) e nessun astenuto.
    Il presidente ZOFFOLI ringrazia l'assessore Muzzarelli, l'architetto
    Di Stefano e la relatrice consigliera Donini e, concluso l'esame del
    progetto di legge e dei relativi allegati, segnala che si provvederà
    al coordinamento formale del testo licenziato da trasmettere per
    l'esame in Aula.
    - Programmazione dei lavori della Commissione.
    Riguardo alle richieste di audizioni del consigliere Defranceschi,
    due richieste su due argomenti diversi, il presidente ZOFFOLI, come
    già anticipato nelle sedute precedenti, ricorda che questa materia è
    stata oggetto anche di un approfondimento in sede di Ufficio di
    presidenza con il presidente Richetti e i presidenti di commissione.
    In quell'occasione è stato approfondito l'art. 44 del Regolamento,
    che prevede che di fronte a queste richieste sia la Commissione a
    decidere se procedere o meno all'audizione richiesta. Al presidente
    e all'ufficio di presidenza spetta decidere tempi e modalità delle
    audizioni ma non il merito. Per cui quando arriveranno queste
    richieste verranno portate all'attenzione della commissione che
    deciderà in merito. La prima richiesta di audizione del consigliere
    Defranceschi è in merito alla gestione delle funzioni delegate in
    materia di urbanistica e tutela paesaggistica del comune di Vergato,
    al fine di una verifica sulla corretta applicazione delle normative
    nazionali e regionali in materia. Dà la parola al consigliere per
    illustrare la richiesta.
    Il consigliere DEFRANCESCHI spiega che si tratta di una gestione
    della materia paesaggistica, che riguarda anche un sito di interesse
    comunitario, per la quale la stessa Regione si è costituita parte
    civile in un processo per la richiesta di danni di immagine e danni
    materiali per quanto riguarda la gestione di questo sito
    naturalistico, e quindi semplicemente una richiesta di convocare in
    Commissione i tecnici incaricati.
    La seconda è una questione sicuramente un po' più nota che riguarda
    la Variante di valico: anche qui ci sono molti aspetti, anche
    tecnici, che riguardano sicuramente la Commissione. La richiesta è
    quella di convocare le parti, cioè chi sta facendo i lavori e chi
    invece da un certo punto di vista li subisce, cioè i cittadini
    residenti che sono organizzati tramite un comitato
    .
    Il presidente ZOFFOLI ricorda che il problema della Variante di
    valico è stato oggetto anche di una discussione di recente in
    Assemblea, qui si chiede di sentire il sindaco, il comitato dei
    residenti di Ripoli, le autostrade. Ripete che oggi si decide se
    procedere o meno sulle due richieste, poi le modalità e i tempi li
    definirà l'Ufficio di presidenza. Quindi apre la discussione su
    queste due richieste.
    Il consigliere FAVIA dice che è molto importante avere la
    possibilità di approfondire: il tema delle funzioni delegate può
    essere molto istruttivo per la Commissione e quindi chiede che
    questa opportunità di confrontarsi sui rapporti fra i due livelli
    istituzionali venga concessa. Per la Variante di valico pensa che
    non ci sia bisogno di commenti.
    La consigliera MARANI pensa che rispetto alla facoltà che la
    commissione ha di definire ogni volta se concedere l'audizione o
    meno sia necessario - aldilà della decisione da prendere su questi
    due oggetti - definire anche dei criteri. Si tratta di un tema
    ricorrente in tutte le commissioni: ci sono due tipi di audizione,
    una è quella prevista dal regolamento che fa sì che nel corso
    dell'esame di un progetto di legge ci sia un momento nel quale viene
    promossa un'udienza conoscitiva rispetto a quell'oggetto specifico
    per sentire le parti interessate e potere acquisire pareri, e questo
    è un aspetto che è chiaro a tutti. Poi ci sono le audizioni, con
    un'accezione molto più generale e generica che vuol dire che su
    varie materie di interesse la commissione può ascoltare gli
    interessati. Crede che su questo aspetto occorra ragionare perché si
    corre il rischio di confondere i diversi piani. La sua opinione
    personale sul primo tema, è che si tratta di funzioni affidate al
    comune di Vergato o ad altri soggetti istituzionali non dalla
    regione, ma dalla legge e quindi esiste un'autonomia e anche una
    responsabilità rispetto all'esercizio di funzioni che derivano dalla
    legge e non da un arbitrio, da parte del Comune medesimo. Si tratta
    di responsabilità di quell'amministrazione ed è oggetto anche di
    diversi contenziosi tra cui denunce controdenunce e un'azione
    giudiziaria in atto. Chiede come ci si possa inserire in una vicenda
    di questo tipo per decidere se il comune di Vergato abbia esercitato
    correttamente quello che è il ruolo che doveva esercitare in base
    alle funzioni che doveva svolgere e che tipo di possibilità abbia la
    Commissione rispetto a un compito di questo genere. Ritiene che si
    andrebbe a interferire in una potestà che è quella del Comune, in
    organismi deputati al controllo (che sono altri organismi), in una
    vicenda giudiziaria (tuttora aperta e oggetto di diversi livelli di
    indagine). Considera questa una materia sulla quale - non solo per
    questo specifico caso, ma in generale per altri casi di questo
    genere - la commissione non può assumere un'iniziativa che si
    potrebbe definire come una verifica di un esercizio corretto di
    poteri senza avere l'autorità di far questo.
    Sulla vicenda Variante di Valico, invece, crede ci sia il tempo per
    poter ragionare alla luce anche dei nuovi eventi e della posizione
    assunta con una larga maggioranza in Assemblea rispetto alla
    questione della sospensione lavori e riflettere su quale sia il modo
    migliore per poter continuare un'azione di presidio, di vigilanza e
    di monitoraggio del come stanno andando le cose, di quello che si
    sta facendo, stabilendo se sia la Commissione il luogo nel quale
    sentire le parti o se possano essere altre le modalità. Manifesta,
    quindi, un interesse rispetto a questa vicenda, ma ritiene si debba
    riflettere se lo strumento adeguato sia la Commissione e chi di
    fatto va ascoltato, rispetto ad avere tutti gli elementi necessari
    per continuare un'azione che - in modo largo, in Assemblea si è
    convenuto essere un'azione di vigilanza di monitoraggio e di
    presidio - interessa tutti, in modo bipartisan.
    Esce il consigliere Favia.
    Il consigliere MANDINI condivide il ragionamento della collega
    Marani sulle due casistiche. Rispetto all'audizione del comune di
    Vergato crede che ci siano una serie di procedimenti in essere di
    varia natura, anche giudiziaria, molto particolari, e quindi forse è
    il caso di porsi il problema quando ci saranno dei risultati dal
    punto di vista giudiziario perché o si dice che c'è una cattiva
    gestione , c'è un problema che va aldilà dell'aspetto giudiziario e
    aldilà di come si tutela l'ambiente nelle forme delegate e allora
    può essere d'interesse, ma nel caso specifico non sembra. Diverso il
    discorso della Variante di Valico. L'Assemblea si è espressa in un
    certo modo e crede che sia necessario, come consiglieri, tenere
    monitorata l'evoluzione della situazione. Ritiene, quindi, sia
    necessario avere un confronto con le parti: oltre agli esecutori dei
    lavori e al Comitato dei cittadini crede sia importante sentire il
    sindaco; ci sarà domani un incontro e sentire allora anche
    l'assessore regionale che andrà a questo tavolo. Considerata la
    gravità di quello che sta succedendo è necessario essere
    perfettamente informati: l'audizione va vista come un momento di
    informazione e perciò si dichiara favorevole.
    La consigliera DONINI sull'aspetto procedurale dice di essere
    d'accordo perché come presidenti di commissione si è concordato di
    procedere in questo modo e quindi di portare all'attenzione della
    Commissione le richieste avanzate dai consiglieri. Ribadisce che
    questo tema è all'attenzione in diverse commissioni e che le
    considerazioni fatte dal collega Marani e riaffermate dal vice
    presidente Mandini sono assolutamente da tenere presenti perché
    altrimenti si rischia di non applicare correttamente il Regolamento.
    Sulla questione di Vergato, pur avendo letto i giornali e sentito i
    colleghi del territorio pensa di non essere del tutto competente per
    esprimere una valutazione e un giudizio, ma rispetto alle questioni
    che qui son state poste, i contenziosi giudiziari in corso, e al
    tema generale, che ha una valenza sicuramente su aspetti di
    carattere comune rispetto alle deleghe, alle funzioni e a questioni
    specifiche, osserva che rischia di diventare un caso particolare di
    uno dei 348 comuni della Regione Emilia-Romagna, che si faccia
    fatica, poi, a gestire - pur nella specificità di alcuni elementi
    che su Vergato ci sono - come possibile ricaduta nel corso del
    tempo.
    Sulla Variante di Valico è d'accordo con il collega Mandini, è una
    questione delicata e la risoluzione che è stata adottata in Aula è
    stata votata da tutti. Ritiene che l'Assemblea abbia fatto bene ad
    assumersi una responsabilità e a definire un suo profilo di
    autonomia; poi ci sono tutta una serie di aspetti di carattere
    attuativo. Crede che questo tema meriti un approfondimento e
    contestualmente, ritenendola una questione di carattere delicato, si
    possa decidere nella prossima seduta e si possa rinviare la
    formalizzazione con un voto, se non c'è consenso unanime. Ricorda ai
    colleghi che in questo caso ci sono dei precedenti: si riferisce,
    per esempio, alla questione Rivara. La questione Rivara è stata
    annunciata dal presidente per valutare la disponibilità della
    Commissione a fare un percorso di audizioni articolato e complesso,
    si è deciso di farle e l'ufficio di presidenza ha stabilito in quale
    forma: prima i comitati, poi l'ente proponente, poi gli enti locali.
    Questo però può costituire un precedente rispetto alla modalità con
    la quale eventualmente svolgere l'audizione su questo tema che pure
    è altrettanto impegnativo e delicato: quello potrebbe essere un
    parallelo utile. Se oggi ci si deve esprimere, si esprime
    favorevolmente a creare la condizione, demandando poi al presidente
    e all'ufficio di presidenza il compito di studiare le modalità
    migliori e più opportune.
    La consigliera PARIANI pensa che, essendo la prima volta che si
    affronta il tema, che è stato posto dopo un confronto tra i
    presidenti di commissione, sia giusto - come diceva la consigliera
    Marani - fare anche una discussione sui criteri di decisione. Dice
    di essere assolutamente d'accordo con quanto detto dai consiglieri
    intervenuti prima sulla vicenda di Vergato, poiché ritiene che,
    aldilà della valutazione di merito, le audizioni vadano utilizzate
    non come sindacato ispettivo, ma come una giusta modalità
    d'informazione e che non sia opportuno, in una fase delicata come
    questa, mettersi qui a prendere le parti perché, casomai, c'è un
    tema d'informazione che riguarda chi può - anche con atti di
    valutazione e di indirizzo - decidere su questi temi.
    Sulla seconda questione considera un po' parziale la richiesta di
    Defranceschi, nel senso che è d'accordo con quanto affermava il
    collega Mandini che forse la richiesta non esaurisce la quantità di
    persone da ascoltare su questo tema molto delicato. Esistono
    situazioni di difficoltà e c'è in corso un monitoraggio da parte
    della Regione molto attento sulla situazione della frana, quindi
    l'opinione del gruppo al quale appartiene è che il tema sia
    assolutamente accoglibile in termini di audizione, ma che va fatta
    una valutazione su chi vada ascoltato anche oltre le richieste del
    consigliere Defranceschi. Chiede quindi se formalmente oggi votando
    favorevolmente si voti favorevolmente solo a quella richiesta oppure
    anche - e su questo sarebbe d'accordo - a un percorso che l'ufficio
    di presidenza della commissione poi sottoponga e che comprenda anche
    quanto detto dal consigliere Mandini. Ritiene occorra fare prima il
    punto con la Giunta regionale riguardo al monitoraggio e quindi è
    per far partire questo percorso ma non limitandolo alle richieste
    del consigliere Defranceschi.
    Il consigliere DEFRANCESCHI afferma di ritenere che ci sia un po' di
    confusione su alcune cose e anche all'interno del gruppo di
    maggioranza, perché su questo argomento della commissione di
    inchiesta di Vergato lo stesso consigliere Mumolo ha fatto un lungo
    intervento arricchito da riferimenti giuridici e regolamentari
    dicendo che l'argomento andava trattato in Commissione. E c'è a suo
    parere anche una confusione su cosa sia un'audizione, perché a lui
    non risulta, che al termine di un'audizione ci sia l'espressione di
    un voto, per cui usare parole come: venire in audizione per decidere
    o prendere le parti pensa non siano adatte.
    Conferma al consigliere Mandini che, a livello di autorizzazioni
    paesaggistiche di gestioni in generale della materia delegata, per
    quanto riguarda tutta la gestione delle legge Galasso, del codice
    dei Beni culturali c'è secondo lui - ma non solo secondo lui -
    effettivamente una cattiva gestione. Una cattiva gestione di
    funzioni che sono delegate all'interno del Codice Ambiente, molto
    precisamente alle Regioni, che a loro volta decidono di delegarle ai
    Comuni, ma è chiaramente scritto all'interno della legge che in caso
    di gravi inadempienze da parte dei comuni in questa materia, la
    Regione ha la facoltà di ritirarle. Se persistono queste gravi
    inadempienze da parte del Comune e la Regione contestualmente
    continua a essere inadempiente e non ritira la delega, il Ministero
    può avocare a sé questa materia e gestirla direttamente. Si tratta
    di una funzione delegata, sulla quale la Regione è responsabile,
    perché quando poi parte la procedura d'infrazione europea per il
    sito comunitario i soldi la Commissione europea li va a chiedere
    alla Regione, non va a cercare il Sindaco. Osserva che, pertanto, in
    Commissione viene fatta un'informazione affinché non succedano e non
    si abbiano problematiche come quelle che ci sono state, per cui poi
    si devono spendere soldi per avvocati, per riavere dei soldi per una
    procedura che un tecnico di un comune ha fatto male a favore di
    qualcun altro, oppure perché fondi regionali - come nel caso del
    parcheggio scambiatore di Vergato - attualmente sotto sequestro per
    il semplice motivo che l'amministrazione non ha chiesto
    l'autorizzazione paesaggistica e ci sono 380 mila euro di fondi
    regionali bloccati, sui quali deciderà la magistratura cosa farne,
    però forse potevano interessare altri comuni. Crede, se c'è questo
    tipo di cattiva gestione, che sia compito dell'Assemblea legislativa
    approfondire. Invita a non confondere il piano giudiziario con il
    controllo delle funzioni amministrative: sono piani assolutamente
    separati, se ci sono dei procedimenti sono indagini della Procura,
    sono problematiche di natura penale, i consiglieri sono obbligati
    moralmente e dal mandato a esaminare che le funzioni amministrative
    delegate da leggi regionali siano svolte nel migliore dei modi. Con
    riferimento a quanto detto dalla consigliera Donini dice di sperare
    che questo non riguardi altri 300 e passa comuni della Regione, che
    non ce ne sia bisogno, ma crede che se ce n'è bisogno nascondere la
    testa sotto la sabbia e far finta di niente non sia l'atteggiamento
    consono né di chi governa né di chi fa l'opposizione in
    Emilia-Romagna.
    La consigliera PARIANI puntualizza che nessuno qui vuole negare la
    possibilità di discutere questo argomento, ma che ha fatto, come gli
    altri, solo un'osservazione sul fatto che le determinazioni sono
    successive, non dentro un'eventuale audizione perché nell'audizione
    si ascolta. A suo parere possono esserci valutazioni, anche di
    indirizzo sugli atti amministrativi, che verranno necessariamente
    dopo rispetto a un procedimento che vede la Regione presente e non
    inadempiente rispetto a questa vicenda. Si ritiene che, in questo
    momento, quell'audizione possa porre problemi sul percorso che è in
    atto, anche da parte della Regione, dopodiché nel momento in cui
    sarà concluso, piena disponibilità a valutare nel merito tutte le
    questioni che riguardano i temi della delega paesaggistica che non
    sono però problemi di delega a un Comune, ma sono un tema
    legislativo della Regione sulla riorganizzazione delle funzioni.
    Precisa che anche da parte del gruppo al quale appartiene non c'è
    nessuna questione che non possa essere affrontata in termini
    d'informazione: il problema è il percorso e l'opportunità e
    l'utilità di quando e come farlo.
    Il presidente ZOFFOLI afferma che ci sono le condizioni per
    decidere, poi rimane aperto il tema che è demandato alla presidenza
    e all'ufficio di presidenza della Commissione di come organizzare
    questi momenti di ascolto. Non essendoci altre richieste
    d'intervento mette ai voti le due richieste d'audizione del
    consigliere Defranceschi.
    La Commissione respinge la richiesta di audizione del Sindaco del
    Comune di Vergato con 29 voti contrari (PD, IDV, SEL, FDS), 3
    favorevoli (M5S, Misto) e nessun astenuto.
    La Commissione approva la richiesta di audizione sulla Variante di
    Valico all'unanimità dei presenti.
    La seduta termina alle ore 13.10.
    Approvato nella seduta del 26 aprile 2012.
    La Segretaria Il Presidente
    Samuela Fiorini Damiano Zoffoli
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