Testo
Verbale n. 9
Seduta del 16 maggio 2012
Il giorno 16 maggio alle ore 15 si è riunita presso la sede
dell'Assemblea legislativa in Bologna, Viale A. Moro 50, la
Commissione Statuto e Regolamento convocata con nota prot. n. 17960
dell' 11 maggio 2012.
Partecipano alla seduta i Commissari:
Cognome e Nome Qualifica Gruppo Vot
o
FAVIA Giovanni Presidente Movimento 5 Stelle
2 presente
Beppegrillo.it
MUMOLO Antonio Vicepresid Partito Democratic
o 6 presente
ente
POLLASTRI Vicepresid PDL - Popolo della
Libertà 6 presente
Andrea ente
BARBATI Liana Componente Italia dei Valori
- Lista 3 presente
Di Pietro
BERNARDINI Componente Lega Nord Padania
Emilia e 4 presente
Manes Romagna
BONACCINI Componente Partito Democratic
o 4 presente
Stefano
DONINI Monica Componente Federazione della
Sinistra 2 presente
MONARI Marco Componente Partito Democratic
o 4 presente
MONTANARI Componente Partito Democratic
o 4 presente
Roberto
MORI Roberta Componente Partito Democratic
o 2 presente
NALDI Gian Componente Sinistra Ecologia
Libertà - 2 presente
Guido Idee Verdi
NOE' Silvia Componente UDC - Unione di Ce
ntro 1 presente
RIVA Matteo Componente Gruppo Misto 1 p
resente
VECCHI Alberto Componente PDL - Popolo della
Libertà 4 presente
VILLANI Luigi Componente PDL - Popolo della
Libertà 1 assente
Giuseppe
Sono presenti i consiglieri: F. Filippi in sostituzione di G.
Villani; M. Lombardi, L. Vecchi, M. Barbieri, A. Defranceschi, G
Ferrari, M. Manfredini, R. Moriconi, A. Pariani.
Hanno partecipato ai lavori della Commissione: L. Benedetti
(Direttore. Gen. Assemblea Legislativa Regionale); A. Allegretti
(Gabinetto del presidente dell'assemblea Legislativa); A. Voltan
(Resp. serv. legislativo e qualita' della legislazione); M. Veronese
(Resp. serv. coordinamento commissioni assembleari); A. Celletti
(Servizio informazione e comunicazione istituzionale).
Presiede la seduta: Giovanni Favia
Assiste il segretario: Enzo Madonna
Resocontisti: Enzo Madonna, Giovanna Mengozzi
I presidenti FAVIA e LOMBARDI dichiarano aperta la seduta alle ore
15,20.
Sono presenti i consiglieri Barbati, Barbieri, Bernardini,
Bonaccini, Defranceschi, Donini, Ferrari, Filippi, Manfredini,
Montanari, Mori, Moriconi, Mumolo, Naldi, Noè, Pollastri, Riva,
Luciano Vecchi.
2679 - Proposta recante: Proposta all'Assemblea legislativa del
programma di iniziative per la partecipazione della Giunta regionale
(L.R. n. 3/2010, art. 6) (delibera di Giunta n. 543 del 02 05 12).
Il presidente FAVIA dà subito la parola al direttore generale
dell'Assemblea dott. Benedetti che illustrerà l'oggetto nella sua
posizione di tecnico di garanzia, come prevede l'articolo 8 della
legge regionale n. 3 del 2010.
Entra la consigliera Pariani.
Il dott. BENEDETTI illustra a grandi linee la proposta e,
soprattutto, il quadro generale entro il quale l'atto va
contestualizzato.
Dopo l'approvazione della legge 3 del 2010, che è stata forse
l'ultima legge approvata nella scorsa legislatura, si è proceduto
progressivamente a darvi attuazione: ricorda che il primo atto è
stato appunto, a novembre del 2010, la sua nomina in qualità di
tecnico di garanzia della partecipazione da parte del Presidente
dell'Assemblea legislativa, dal momento che l'articolo 8 prevede di
nominare questa figura fra i dirigenti in servizio presso
l'Assemblea legislativa.
Adempimento successivo fu l'insediamento del nucleo tecnico di
integrazione con le Autonomie locali previsto sempre dalla stessa
legge. È un organismo composto da quattro componenti, dal tecnico di
garanzia, che lo presiede, dal dirigente della Giunta che ha la
competenza sulla gestione del bando per i contributi, cioè la
dott.ssa Terzini, e da due membri nominati dal Consiglio delle
Autonomie Locali, il sindaco di Calderara Irene Priolo e l'allora
direttore generale della provincia di Forlì-Cesena, Luca Uguccioni,
che oggi è Segretario generale del Comune di Bologna.
Tra le prime attività svolte dal nucleo tecnico c'è stata la
predisposizione della relazione annuale, che è un'altra delle
competenze che sono affidate al nucleo tecnico. La relazione annuale
si è concentrata soprattutto sull'analisi dello stato dell'arte
delle attività partecipative nel territorio della Regione
Emilia-Romagna, in particolare, su quelle svolte dai comuni; per
questo il Nucleo si è avvalso anche dei contributi dell'Osservatorio
gestito da Ervet su incarico della giunta regionale. Il Nucleo
tecnico ha poi svolto alcuni approfondimenti riguardo a quelli che
si riteneva potessero essere gli ambiti privilegiati di azione della
legge con gli Enti locali, al fine di capire quali erano le aree
nelle quali si sentiva più urgente un sostegno alle attività in
campo partecipativo.
L'attività svolta successivamente è stata quella che si è conclusa
con la predisposizione della proposta di deliberazione della Giunta
regionale che oggi è all'esame di questa Commissione.
Il direttore ricorda che gli uffici dell'Assemblea hanno
costantemente collaborato con gli uffici della Direzione Affari
legislativi di Giunta per definire i criteri e un meccanismo di
bando che potesse essere poi quello in funzione per questo anno di
bilancio in modo da riuscire a erogare il sostegno finanziario
previsto dall'art. 9 della stessa legge ai comuni che vorranno
richiederlo.
Richiama quindi i criteri e le modalità di funzionamento di questo
meccanismo di erogazione finanziaria che si ritrovano prima di tutto
nella legge, e quindi nel bando. Innanzitutto, per presentare un
progetto di partecipazione è necessaria l'adesione del soggetto
pubblico titolare della decisione amministrativa finale sul tema;
non si prevedono, invece, limiti per quanto riguarda l'oggetto dei
processi partecipativi.
La proposta di effettuare un progetto partecipativo può venire da
chiunque: cittadini singoli, comitati, imprese, la legge, sotto
questo punto di vista, non pone alcun criterio selettivo; la
proposta va fatta a un ente che lo fa proprio e, a sua volta, lo
presenta alla Regione nell'ambito di questo bando; in alternativa,
il progetto partecipativo può essere proposto direttamente da un
Ente che poi coinvolge i portatori di interessi.
Nel momento in cui il progetto partecipativo viene presentato alla
Regione per richiedere il sostegno finanziario deve esserci
l'impegno da parte del soggetto proponente a sospendere qualsiasi
attività che possa pregiudicarne l'esito, quindi non possono essere
assunti atti amministrativi che possano pregiudicare l'esito finale
del processo partecipativo.
Benedetti spiega che I progetti presentati sono sottoposti a un
doppio vaglio: il primo controllo è quello del tecnico di garanzia,
che ne deve certificare la qualità, ovvero la rispondenza ad alcuni
criteri di qualità tecnica che sono indicati nella legge. In un
secondo momento, il progetto, ottenuta la certificazione di qualità,
viene trasmesso agli uffici di Giunta, che provvederanno a
completare l'istruttoria e decidere sull'assegnazione o meno dei
contributi. Una volta completata l'istruttoria, il progetto riceverà
il finanziamento e dovrà essere svolto in sei o dodici mesi per
progetti di particolare complessità; in corso d'opera non sono
previste proroghe per più di 60 giorni. Questo principio, che
potrebbe apparire un po'restrittivo, è stato previsto nella legge
per evitare che i processi partecipativi possano portare a
un'eccessiva dilatazione dei tempi del processo amministrativo, cioè
si possa attribuire a questi processi una volontà non di decidere
con efficienza ma meramente dilatoria. Questi termini richiedono una
verifica pratica per capire se sono utili a produrre i risultati
sperati.
Al termine del processo partecipativo, che può essere svolto con le
tecniche che gli enti responsabili ritengono più adeguate, viene
prodotto un documento di proposta partecipata,
che deve essere consegnato all'ente responsabile della decisione
finale; tale ente può accoglierlo in tutto o in parte, o anche
rigettarlo, purché ne dia ampia e pubblica motivazione; pertanto la
sanzione nel caso di rigetto da parte dell'ente responsabile del
documento di proposta partecipata, è una sanzione eminentemente
politica, non c'è una revoca dei contributi, perché i contributi
sono finalizzati allo svolgimento metodologicamente corretto di un
progetto partecipativo, non sono collegati all'accettazione o meno
da parte dell'ente responsabile degli esiti del progetto
Questo è coerente con la distinzione, ben chiara in questa legge,
fra l'idea di democrazia deliberativa, o meglio partecipativa, e
quelli che rimangono i compiti ineliminabili delle istituzioni della
democrazia rappresentativa; in sostanza questa legge non trasferisce
le competenze decisionali di un comune o di una provincia o di una
regione a un tavolo di negoziazione, trasferisce una quota di
potere, senza eliminare il successivo controllo da parte degli
organi competenti delle istituzioni elette dai cittadini.
Il dott. Benedetti precisa che gli elementi descritti, che fanno
parte del processo previsto dalla legge, sono quelli che si
ritroveranno poi nel bando; il bando poi preciserà gli elementi di
dettaglio, ma il bando è di competenza della Giunta; le principali
caratteristiche del bando si trovano già nel Programma allegato a
questo atto per facilitarne la comprensione; comunque, il bando
dovrà essere pubblicato dalla Giunta sotto la responsabilità del
dirigente incaricato. Questi elementi, come i tempi e i criteri di
qualità, consentiranno di fare la selezione fra i progetti che gli
enti vorranno presentare.
Lo stanziamento previsto è di 200 mila Euro, già determinato in sede
di approvazione del bilancio di previsione 2012; l'Assemblea votò un
ordine del giorno che incrementò i 100 mila Euro, originariamente
previsti, fino a 200 mila Euro, come stanziamento per questo primo
anno di attività, e il tetto massimo per progetto è di 20 mila Euro,
per quanto riguarda la parte finanziabile dalla Regione.
In conclusione, il direttore ricorda che l'unica Regione che ha
fatto esperienze analoghe è stata la Toscana, sulla base di una
legge del 2007: i progetti finanziati dalla Regione Toscana hanno
avuto mediamente un valore di 30-32 mila Euro.
Benedetti ribadisce che il programma annuale è stato redatto dalla
Giunta, che sarebbe sicuramente meglio in grado di illustrarne le
caratteristiche, attraverso i suoi rappresentanti o i suoi
dirigenti.
Entrano i consiglieri Alberto Vecchi e Monari.
Il presidente FAVIA ringrazia per l'illustrazione ed annuncia che
sarebbe intenzione della Commissione VI rinviare l'espressione del
proprio parere sull'allegato, in sede referente, alla prossima
seduta, così che la Giunta possa illustrarlo, ma comunque in tempo
utile affinché l'Assemblea possa esprimersi sul medesimo il giorno
successivo.
Il presidente LOMBARDI domanda alcune delucidazioni. In particolare,
poiché dalla relazione predisposta dalla Giunta emerge che nel corso
del 2010 e del 2011 sono state monitorate, rispettivamente, 191 e
264 esperienze partecipative, chiede se questi dati si riferiscano
alle istanze dirette ad attivarle. Ritiene, infatti, che un numero
così elevato di processi partecipativi, da un lato, contrasti con lo
spirito della legge regionale 3/2010, la quale mira ad aumentare il
più possibile la partecipazione dei cittadini, non a creare in loro
aspettative rispetto a qualsivoglia procedimento, dall'altro
determini l'inadeguatezza delle risorse stanziate allo scopo. Dalla
stessa relazione emerge, inoltre, che la durata media dei processi
già conclusi è di due anni circa, mentre la L.R. 3/2010 prevede una
durata complessiva di 6 mesi, prorogabile al massimo fino a 12 mesi.
La consigliera NOE' domanda se sia stato misurato il coefficiente di
partecipazione dei Comuni ai processi partecipativi e se gli Enti
locali coinvolti siano chiamati a compartecipare all'erogazione dei
contributi a sostegno dei medesimi.
Il dott. BENEDETTI chiarisce che i dati contenuti nella relazione
circa il numero di esperienze partecipative realizzate nel periodo
1998-2011 sono stati elaborati dall'osservatorio gestito da ERVET su
incarico del gabinetto della Presidenza della Giunta. Il censimento
è stato realizzato attraverso una rilevazione via web dei siti
comunali della regione, non mediante una rilevazione sul campo ad
opera di ricercatori, pertanto si tratta di un'approssimazione per
difetto. Precisa, inoltre, che la nozione di partecipazione definita
dalla L.R. 3/2010 è molto più restrittiva rispetto a quella
utilizzata per la rilevazione, tant'è che molte delle esperienze
monitorate dovrebbero essere più correttamente etichettate come
informazioni, consultazioni o coinvolgimenti. Ai sensi della legge
regionale vigente, la nozione di partecipazione è qualcosa di
maggiormente strutturato, corrispondendo a tavoli di negoziazione
ovvero a provvedimenti finali frutto della cessione di quote del
potere decisionale. La maggior parte dei 264 processi partecipativi
censiti si sostanzia, in altri termini, in momenti di informazione e
consultazione e solo un'ottantina di questi risultano inquadrabili
nell'ambito della definizione contenuta nella legge regionale
3/2010.
Riguardo alla durata di tali processi, corrisponde al vero il fatto
che la gran parte di quelli monitorati si sia conclusa nell'arco di
due anni. Per alcuni addirittura non è neppure previsto un termine,
essendo più che altro tavoli di confronto che si insediano
permanentemente su un determinato argomento. La difformità, in
termini di durata, tra i processi regolati dalla legge regionale e
quelli censiti deriva dal modo in cui questi ultimi sono stati
rilevati e costruiti.
E' quindi intenzione dell'Assemblea legislativa rivedere insieme ad
ERVET i criteri di rilevazione, in modo tale da consentire un
riscontro sull'efficacia della legge regionale e verificare, da un
lato, quanti sono i reali processi partecipativi che la stessa è in
grado di stimolare, dall'altro se le risorse umane e finanziarie
impiegate risultano adeguate rispetto a tale numero. Ove la quantità
di processi avviati sia insufficiente rispetto al fabbisogno,
l'Assemblea dovrà peraltro interrogarsi sull'impatto della normativa
vigente.
Precisa che nel bando non è previsto alcun obbligo di
cofinanziamento da parte dei Comuni. L'aspetto in esame è stato
ampiamente discusso nell'ambito del nucleo tecnico di integrazione
con le Autonomie locali e la soluzione adottata è quella di non
prevedere alcun obbligo di cofinanziamento, ma di riconoscere ai
progetti per i quali è previsto un cofinanziamento da parte dei
Comuni, ovvero anche da parte di altri soggetti, un punteggio di
priorità. Si presume, dunque, che i progetti sponsorizzati da
ulteriori supporti economici riusciranno ad accedere più facilmente
al contributo regionale.
Esce la consigliera Barbati.
Il consigliere NALDI concorda con quanto affermato dal direttore
generale, ovvero che le esperienze di partecipazione negli ultimi
decenni sono state numerose. L'obiettivo della L.R. 3/2010 è di
introdurre strumenti partecipativi di maggiore qualità ed a questo
fine ritiene necessario l'avvio di un periodo di sperimentazione.
Il rapporto tra istituzioni, anche locali, e cittadini vive una fase
estremamente critica ed emerge una contraddizione tra l'attenzione
che questi ultimi riservano a quanto succede nel territorio ed il
livello di sfiducia che la popolazione ha nei confronti della
funzione pubblica, chiamata a tutelare i beni comuni. L'idea delle
istituzioni quali sedi neutrali che dovrebbero garantire il giusto
compromesso tra interessi diversi è posta in seria discussione, di
conseguenza risulta oggi più che mai necessario produrre un salto di
qualità delle esperienze partecipative. Occorre verificare come i
processi partecipativi disciplinati dalla legge regionale si
svolgeranno effettivamente e i risultati che riusciranno a produrre,
così da permettere ai legislatori di trarre un bilancio
sull'efficacia della normativa. Per questa ragione ritiene si debba
aprire una fase di sperimentazione, come peraltro sollecitato in
diverse occasioni.
Premette di non considerare il finanziamento l'aspetto principale
della disciplina regionale, rinvenendo piuttosto tale connotato
nella creazione di un metodo qualitativo dei processi partecipativi,
ciò nondimeno intende svolgere alcune considerazioni sui criteri di
assegnazione dei contributi da parte della Regione. In particolare,
l'attribuzione di un maggiore punteggio ai progetti cofinanziati da
Comuni o da altri soggetti non sembra coerente con lo spirito della
legge, in quanto rischia di snaturare l'importanza dei processi di
partecipazione. Tale criterio premiante, oltretutto, non si
giustifica nemmeno alla luce di un possibile risparmio da parte
dell'amministrazione regionale, il cui contributo non è in alcun
modo parametrato al fatto che il progetto sia cofinanziato o meno da
altri soggetti. Un punteggio così alto per progetti cofinanziati
rischia, pertanto, di dare luogo ad una casistica limitata a tali
tipologie di processi, ai quali verrà per forza di cose attribuita
la precedenza.
Riguardo alle priorità tematiche, ritiene che l'elevato punteggio
riconosciuto ai processi inerenti le politiche di sviluppo
territoriale o le politiche di welfare e coesione sociale dovrebbe
essere esteso anche ai progetti di fusione dei Comuni. Poiché si
tratta di un obiettivo condiviso, almeno a livello assembleare,
trasversalmente, sollecita ad incentivare i processi partecipativi
finalizzati alla fusione tra Comuni mediante la loro inclusione tra
quelli maggiormente premiati.
La consigliera DONINI concorda con le considerazioni svolte dal
collega Naldi.
Ricorda che nel corso dell'iter di approvazione della legge
regionale 3/2010, d'iniziativa consiliare, si è riflettuto su varie
questioni, una delle quali era la relazione formale tra gli Enti
locali ed i soggetti proponenti progetti di partecipazione. Non è
casuale il fatto che nella legge non vi sia alcuna indicazione in
merito alla compartecipazione economica da parte dei Comuni, in
quanto ciò costituisce un'ulteriore garanzia di indipendenza di
alcuni processi partecipativi, pur nel rispetto del ruolo di enti
decisori facente capo alle amministrazioni locali. Scopo della
normativa regionale è quello di incrementare e qualificare
ulteriormente i processi partecipativi già esistenti, realizzando
uno studio sul campo finalizzato ad individuare le migliori prassi,
e poiché la stragrande maggioranza delle decisioni oggetto di
processi partecipativi coinvolge politiche locali, la necessità di
garantire l'indipendenza dei processi partecipativi da tale livello
istituzionale è stata largamente condivisa. A fronte dell'esiguità
delle risorse disponibili, è infatti evidente che in virtù del
citato criterio premiale tutti i finanziamenti confluirebbero nei
processi partecipativi cofinanziati dagli Enti locali. L'inserimento
di una specifica di questo tipo all'interno del bando desta, in
conclusione, non poche perplessità.
La legge 3/2010 contiene una disciplina articolata, la cui finalità
non si esaurisce nell'elencare le condizioni per accedere ai
contributi regionali. La stessa formalizza una serie di percorsi che
assicurano l'iniziativa da parte dei cittadini del territorio, senza
tuttavia prevedere alcuna sostituzione nella titolarità dei poteri
decisionali. Prima ancora che venisse attuata mediante
l'elaborazione del bando, la legge regionale in esame è stata
oltretutto richiamata all'interno di importanti leggi regionali
approvate nel corso dell'attuale legislatura, come la legge sugli
ATO e quella sulla VIA, a dimostrazione del fatto che la stessa è
considerata una colonna portante della normativa regionale.
Riguardo alla relazione predisposta dalla Giunta, rileva come la
stessa sia di scarsa utilità in quanto si fonda sui dati raccolti
dall'Osservatorio regionale in relazione alle molteplici esperienze
partecipative realizzate precedentemente all'approvazione della
legge. Lamenta l'assenza di rappresentanti della Giunta a cui poter
formulare domande ed evidenzia che la relazione non solo prescinde
dalla ristretta nozione di partecipazione introdotta dalla legge, ma
è anche meramente quantitativa, perché non contiene un'elaborazione
dei dati raccolti che consenta di valutare la qualità dei percorsi
costruiti nell'esperienza pregressa. Secondo la consigliera,
l'analisi qualitativa dei dati raccolti risulta fondamentale in
vista della sessione di partecipazione che si celebrerà in
Assemblea.
Con specifico riguardo al bando, domanda se vi siano gli spazi per
provvedere ad una modifica dei criteri ivi previsti, così da
eliminare il sistema di punteggio che favorisce i progetti
cofinanziati dagli Enti locali, riconducendo la disciplina
nell'alveo dei ragionamenti a suo tempo formulati.
Esce il consigliere Filippi.
Il consigliere BERNARDINI, in merito alla legittimazione attiva,
ovvero ai soggetti su istanza dei quali è possibile avviare un
processo partecipativo, rileva come tra questi siano inclusi i
cittadini associati, tant'è che si parla in proposito di progetti
con petizione e progetti con istanza. Su queste due tipologie
progettuali, che nascono dal basso, chiede maggior delucidazioni.
Richiama la mancata previsione di un obbligo di compartecipazione
finanziaria in capo agli Enti locali aderenti, che condivide, per
domandare se ciò nondimeno sia possibile imporre a questi ultimi,
attraverso una modifica del bando, di fornire gratuitamente spazi e
strutture, in modo da rispondere ad una necessità logistica propria
di ogni processo partecipativo. Evidenzia, infatti, come spesso i
contributi elargiti per la partecipazione vengano utilizzati per
sale e strutture, che il Comune potrebbe invece concedere
gratuitamente a fronte della realizzazione del progetto presentato.
Il presidente FAVIA, intervenendo nel suo ruolo di consigliere,
manifesta innanzitutto un senso di insoddisfazione verso la legge
sulla partecipazione, che è alla base della delibera in esame, pur
riconoscendo l'impegno del consigliere Mazza, che era uno dei
proponenti: sarebbe stato preferibile fare una legge sulla
democrazia partecipativa, anziché sulla partecipazione.
Le esperienze che negli scorsi anni sono state fatte per promuovere
la partecipazione non avevano riscosso un grande successo tra i
cittadini: in molti casi le Amministrazioni non avevano rispettato
le decisioni prese nei laboratori, anche a fronte delle ingenti
risorse investite; in secondo luogo, molte delle procedure di
partecipazione attivate in passato riguardavano piccole decisioni e
non politiche veramente importanti e innovative, come avrebbe potuto
essere il tema delle cubature.
Con questa legge è stata fatta la scelta di finanziare quegli Enti
locali che decidono di farsi pubblicità, mediante una
pseudo-consultazione dei cittadini, ai quali presentare i progetti,
e che al massimo può servire a raccogliere qualche input. Oggi,
invece, i cittadini hanno meno voglia di delegare e più desiderio di
prendere decisioni, ma questa legge non lo consente, limitandosi
appunto a introdurre strumenti di partecipazione ma non di vera
democrazia partecipativa. Il testo unico sugli Enti locali
consentirebbe ai Comuni di sviluppare delle forme di democrazia
partecipata, ma ben pochi statuti comunali sono stati modificati in
una simile direzione.
Nel merito dell'atto, Favia si associa a quanto detto dalla
consigliera Donini, soprattutto in tema di cofinanziamento: il
rischio è che i Comuni attivino queste procedure solo per ottenere i
finanziamenti regionali, senza un reale convincimento; c'è anche il
rischio che siano le Amministrazioni locali a scegliere quali
progetti premiare. Favia suggerisce che la scelta dei progetti da
finanziare si basi, come criterio preferenziale, sul numero di
cittadini da cui arriva l'istanza: se una richiesta arriva da una
percentuale elevata di cittadini, rispetto alla popolazione del
Comune, vuol dire che quella richiesta è molto sentita. Favia
ritiene altresì che la decisione dovrebbe partire sempre da
un'istanza dei cittadini. Se si fosse già inserito nella legge il
criterio della percentuale di cittadini richiedenti, per riconoscere
il diritto al contributo, si sarebbe davvero introdotto il principio
della meritocrazia; allo stato attuale il finanziamento verrà sempre
dato al Comune che mette più soldi di tasca propria e perlopiù su
progetti scelti dal Comune, rovesciando così l'idea che la
partecipazione debba partire dal basso.
Il presidente sollecita i commissari a riflettere su questo tema,
tenendo anche conto del fatto che la fase attuativa della legge è
spesso il momento decisivo per l'attuazione della legge stessa.
La consigliera NOE' trova interessante l'osservazione del collega
Favia, evidenziando di aver inizialmente condiviso l'opportunità di
imporre una compartecipazione da parte degli Enti locali sul
presupposto che ciò sarebbe servito a stimolare una
corresponsabilizzazione da parte di questi ultimi, nonché ad evitare
che i processi partecipativi si sostanziassero in una mera corsa al
contributo.
In merito al contenuto del bando, suggerisce di precisare ciò che
non può formare oggetto di finanziamento ai sensi della legge
regionale sulla partecipazione: esistono percorsi
pseudo-partecipativi, ad esempio in tema di fusioni tra Comuni, di
piani strutturali comunali o di consultazioni referendarie, che già
godono, in virtù di specifiche normative, di sostegni economici.
Poiché in relazione a tali tipologie di processi occorre evitare una
duplicazione di finanziamenti, invita ad elencare all'interno del
bando i progetti partecipativi esclusi dall'accesso ai contributi ex
l.r. 3/2010.
Il consigliere BERNARDINI condivide le preoccupazioni del collega
Favia, sottolineando che la propria richiesta di delucidazione sui
progetti con petizione e con istanza muoveva proprio dalla
considerazione che il punteggio riconosciuto nel bando a tali
tipologie progettuali fosse eccessivamente basso per garantire una
reale partecipazione dal basso. Sollecita, pertanto, chiarimenti
anche a quest'ultimo riguardo.
Il direttore generale BENEDETTI chiarisce, in primo luogo, che
rientra pienamente nella competenza delle Commissioni VI e I
discutere dei criteri di assegnazione dei contributi regionali. Ai
sensi della legge 3, la Giunta è infatti chiamata a formulare il
bando sulla base degli indirizzi elaborati dall'Assemblea
legislativa. I criteri formulati nel Programma di iniziative
proposto potranno dunque essere emendati dalla Commissione referente
oppure in Aula e la Giunta sarà tenuta a prenderne atto.
Nel tentativo di rispondere alle diverse sollecitazioni avanzate dai
consiglieri, ricorda che, sebbene oggi si stia discutendo del bando,
la legge non si limita a disciplinare l'erogazione dei contributi
regionali, ma ha un orizzonte notevolmente più ampio. La stessa
intende, in particolare, promuovere gli strumenti di democrazia
deliberativa e partecipativa quali metodi ordinari di assunzione
delle decisioni da parte delle Amministrazioni del territorio
regionale.
La stessa legge, oltre a fungere da supporto normativo
all'emanazione di un bando per la concessione di contributi, prevede
anche l'elaborazione da parte della Giunta di un Programma di
iniziative per la partecipazione. Benché il dibattito al riguardo
richiederebbe la presenza di rappresentanti dell'esecutivo, grazie
al programma in esame la Regione dichiara in sostanza cosa intenda
fare per garantire una maggiore partecipazione dei cittadini alla
propria attività istituzionale e programmatoria.
A fronte della domanda insita nei vari interventi su quale sia la
modalità per garantire ai cittadini un coinvolgimento nei processi
decisionali delle Amministrazioni pubbliche regionali, ricorda che i
processi partecipativi prendono avvio, in virtù della normativa
vigente, su iniziativa dell'Amministrazione titolare di un potere
decisionale - dunque potrebbe essere la stessa Assemblea legislativa
regionale a decidere di avviare un progetto di partecipazione in
relazione ad un progetto di legge o ad un provvedimento di sua
competenza - ovvero sulla base dell'istanza di un gruppo di
cittadini. Questa seconda modalità di attivazione richiede però che
l'amministrazione competente ad assumere il provvedimento finale
aderisca al progetto di partecipazione. Siffatta condizione si
giustifica in relazione al fatto che, in base al vigente assetto
normativo, l'ente titolare di una potestà decisoria non può
delegarla ad un tavolo di negoziazione composto da cittadini. Si
tratta di un limite invalicabile da qualsiasi normativa si voglia
introdurre, che può solo escogitare meccanismi che garantiscano il
più possibile ai soggetti interessati di partecipare e questo, a suo
giudizio, è ciò che la legge 3 ha correttamente fatto. Quest'ultima
è peraltro intessuta di sanzioni per i casi in cui, una volta
avviato un tavolo di negoziazione, non vengano rispettate le
relative modalità di funzionamento o la decisione assunta al suo
interno, così da garantire un equilibrio tra la cessione di quote
del potere decisionale e la permanenza della titolarità delle
competenze in capo all'amministrazione procedente. Riguardo ai
progetti con istanze o petizioni, ovvero d'iniziativa di cittadini
organizzati, gli stessi potranno essere maggiormente valorizzati,
così come si potrà ridiscutere il tema del cofinanziamento. In
proposito, si impegna a farsi portavoce nei confronti della Giunta
delle questioni sollevate dai consiglieri, che peraltro sono le
stesse emerse nell'ambito del dibattito tecnico. La scelta di
identificare nei progetti cofinanziati ed in quelli con istanza o
con petizione caratteristiche premianti, cui è collegato un
determinato punteggio, rappresenta, in sostanza, il frutto di una
mediazione. Suggerimenti tecnici per valorizzare ulteriormente i
progetti d'iniziativa popolare saranno quindi ben accetti, ove si
consideri la necessità di evitare che i bandi vengano
strumentalizzati a scopi personali. In questo senso la
sollecitazione del presidente Favia di ponderare il punteggio da
attribuire ai progetti al reale peso delle petizioni o istanze da
cui prendono avvio dovrà essere oggetto di valutazione. Precisa,
tuttavia, che da un'attenta lettura delle caratteristiche previste
per l'ammissibilità dei progetti, nonché delle disposizioni inerenti
la relativa certificazione di qualità emerge che molto è stato fatto
per evitare di finanziare processi peudo-consultivi con finalità
pubblicitarie o manipolatorie. Grande attenzione è stata, infatti,
prestata alla necessità che i processi finanziati rispettino
realmente il diritto di partecipazione dei cittadini alle scelte
pubbliche.
Come è stato opportunamente evidenziato in questa sede, una delle
ulteriori questioni da risolvere riguarda il coordinamento della
legge 3 con altre normative vigenti, volte a regolare i processi
partecipativi in settori specifici: in primo luogo le definizioni di
processo partecipativo contenute in queste disposizioni speciali non
coincidono con quella delineata dalla legge del 2010; in secondo
luogo si rileva l'esigenza di evitare una duplicazione dei
finanziamenti regionali.
Concorda con la consigliera Donini sul fatto che la relazione è
stata predisposta sulla base di esperienze che non trovano
corrispondenza nel concetto di partecipazione introdotto dalla legge
3 del 2010, nonché sulla natura prevalentemente quantitativa dei
dati contenuti. Per questo motivo, nella propria qualità di tecnico
di garanzia in materia di partecipazione, ha già assunto
l'iniziativa di contattare l'Osservatorio affinché la prossima
rilevazione venga svolta con modalità diverse. La prossima relazione
dovrà, infatti, essere modellata sulla legge in esame, così da
permettere ai consiglieri di valutarne l'impatto.
La consigliera DONINI sollecita un chiarimento di ordine
procedurale. Chiede, in particolare, se i consiglieri membri della
Commissione VI siano legittimati a presentare emendamenti al testo
proposto entro la seduta prevista per martedì 15 maggio.
Il presidente FAVIA risponde affermativamente, evidenziando che,
poiché si tratta di un atto di competenza dell'Assemblea
legislativa, ai commissari dovrà essere riconosciuto il tempo di
analizzarla ed eventualmente proporre modifiche. Dopo di che, in
virtù dell'articolo 75 del regolamento interno, la proposta potrà
essere iscritta all'ordine del giorno dell'Aula di mercoledì 16
maggio.
Il presidente LOMBARDI ricorda che quando fu adottata la legge
regionale 3/2010 l'obiettivo era quello di ampliare il più possibile
la partecipazione dei cittadini, tant'è che, nel caso in cui il
provvedimento finale dell'ente decisore risulti in contrasto con le
conclusioni del procedimento partecipativo, l'ente stesso è tenuto
ad esporne le motivazioni. Nella attuale fase di crisi, in cui
l'Assemblea può essere chiamata ad adottare provvedimenti rigorosi,
la suddetta sanzione può risultare assai gravosa. Conseguentemente,
estendere eccessivamente il coinvolgimento dei cittadini potrebbe
comportare il rischio di un corto circuito.
Sotto il profilo procedurale, evidenzia che la Commissione I
potrebbe esprimere il proprio parere in sede consultiva già nella
seduta odierna, rinviare l'espressione del medesimo ad una nuova
seduta congiunta con la Commissione VI martedì 15 maggio, ovvero
rimettersi semplicemente al parere di quest'ultima, che, in qualità
di Commissione referente, potrà approfondire nel merito le questioni
emerse nella discussione odierna.
Il consigliere MONARI concorda con la premessa svolta dal presidente
Lombardi, ovvero che un esasperato allargamento dei processi
partecipativi rischia di porsi in contrasto con una corretta
interpretazione della democrazia. Ove si sommino una malintesa
percezione della trasparenza, una malintesa percezione della
partecipazione ed una malintesa delega rappresentativa alle
istituzioni, all'attuale crisi economica e morale si aggiungerebbe
infatti il pericolo di un'errata interpretazione del senso dello
Stato e delle Istituzioni.
In merito all'eventualità che la Commissione I si rimetta al parere
della Commissione VI esprime la propria contrarietà, in quanto
ritiene che i commissari dispongano già di tutti gli elementi per
esprimersi sulla proposta in oggetto.
Esce la consigliera Noè.
Il consigliere MANFREDINI annuncia l'intenzione del proprio gruppo
politico di presentare alcuni emendamenti al testo proposto.
Esce il consigliere Bonaccini.
Il presidente LOMBARDI chiarisce che gli emendamenti potranno essere
presentati in occasione della seduta della Commissione referente
della prossima settimana, oppure direttamente in Aula. Invita quindi
la Commissione I ad esprimere il proprio parere in consultiva sulla
proposta del programma di iniziative per la partecipazione.
La Commssione I esprime, per quanto di competenza, parere favorevole
con 30 voti a favore (PD, SEL-V, PDL, Gruppo Misto), 2 contrari
(M5S), 5 astenuti (LN e FdS).
Nell'ottica di garantire lo svolgimento dei lavori, il consigliere
DEFRANCESCHI fa presente ai commissari presenti che martedì 15
maggio è prevista in mattinata un'audizione della Commissione
Ambiente Territorio Mobilità, che presumibilmente si prolungherà
oltre l'orario calendarizzato.
La seduta congiunta termina alle ore 16:30.
Al termine della seduta congiunta la Commissione VI Statuto e
Regolamento prosegue i lavori in seduta ordinaria.
Sono presenti i consiglieri Bernardini, Donini, Favia, Monari,
Montanari, Mori, Mumolo, Naldi, Pollastri, Riva, Alberto Vecchi.
Il presidente FAVIA, accogliendo il rilievo del consigliere
Defranceschi, informa i consiglieri che la seduta di martedì sarà
convocata in orario adeguato.
-
Approvazione del verbale n. 8 del 2012;
La Commissione approva all'unanimità dei presenti.
2645 - Progetto di legge d'iniziativa dei consiglieri Richetti,
Cevenini, Mandini, Mazzotti, Corradi, Bartolini e Aimi: Modifiche
alla legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 (Istituzione del
Consiglio delle Autonomie Locali) (24 04 12).
Il presidente FAVIA ricorda che la Commissione deve rinominare il
relatore del progetto di legge.
Il consigliere MONARI propone che sia nominato relatore il
consigliere Mumolo.
La Commissione nomina all'unanimità dei presenti il consigliere
Mumolo relatore del pdl.
Il presidente FAVIA informa la Commissione che poco fa è arrivato il
parere favorevole del Consiglio delle Autonomie locali sul progetto
di legge.
Il relatore MUMOLO ricorda che nella scorsa seduta la Commissione
aveva interrotto l'esame dell'articolato, in attesa che arrivasse il
parere del CAL; a questo punto è possibile concludere l'esame
dell'articolato, approvando l'ultimo articolo, e licenziare il
progetto di legge.
Articolo 3
La Commissione esprime parere favorevole con 33 voti a favore
(PD-LN-M5S-FDS-SEL-V-MISTO-Pollastri), 4 astenuti (Vecchi Alberto),
nessun contrario all'articolo in esame.
Il consigliere MUMOLO si riserva di chiedere l'autorizzazione alla
relazione orale in Aula.
La seduta termina alle ore 16,35.
Approvato nella seduta del 20 giugno 2012.
Il Segretario Il Presidente
Enzo Madonna Giovanni Favia