Espandi Indice
Legislatura IX - Commissione VI - Verbale del 16/05/2012 pomeridiano

    Testo

                                Verbale n. 9
    Seduta del 16 maggio 2012
    Il giorno 16 maggio alle ore 15 si è riunita presso la sede
    dell'Assemblea legislativa in Bologna, Viale A. Moro 50, la
    Commissione Statuto e Regolamento convocata con nota prot. n. 17960
    dell' 11 maggio 2012.
    Partecipano alla seduta i Commissari:
    Cognome e Nome Qualifica Gruppo Vot
    o
    FAVIA Giovanni Presidente Movimento 5 Stelle
    2 presente
    Beppegrillo.it
    MUMOLO Antonio Vicepresid Partito Democratic
    o 6 presente
    ente
    POLLASTRI Vicepresid PDL - Popolo della
    Libertà 6 presente
    Andrea ente
    BARBATI Liana Componente Italia dei Valori
    - Lista 3 presente
    Di Pietro
    BERNARDINI Componente Lega Nord Padania
    Emilia e 4 presente
    Manes Romagna
    BONACCINI Componente Partito Democratic
    o 4 presente
    Stefano
    DONINI Monica Componente Federazione della
    Sinistra 2 presente
    MONARI Marco Componente Partito Democratic
    o 4 presente
    MONTANARI Componente Partito Democratic
    o 4 presente
    Roberto
    MORI Roberta Componente Partito Democratic
    o 2 presente
    NALDI Gian Componente Sinistra Ecologia
    Libertà - 2 presente
    Guido Idee Verdi
    NOE' Silvia Componente UDC - Unione di Ce
    ntro 1 presente
    RIVA Matteo Componente Gruppo Misto 1 p
    resente
    VECCHI Alberto Componente PDL - Popolo della
    Libertà 4 presente
    VILLANI Luigi Componente PDL - Popolo della
    Libertà 1 assente
    Giuseppe
    Sono presenti i consiglieri: F. Filippi in sostituzione di G.
    Villani; M. Lombardi, L. Vecchi, M. Barbieri, A. Defranceschi, G
    Ferrari, M. Manfredini, R. Moriconi, A. Pariani.
    Hanno partecipato ai lavori della Commissione: L. Benedetti
    (Direttore. Gen. Assemblea Legislativa Regionale); A. Allegretti
    (Gabinetto del presidente dell'assemblea Legislativa); A. Voltan
    (Resp. serv. legislativo e qualita' della legislazione); M. Veronese
    (Resp. serv. coordinamento commissioni assembleari); A. Celletti
    (Servizio informazione e comunicazione istituzionale).
    Presiede la seduta: Giovanni Favia
    Assiste il segretario: Enzo Madonna
    Resocontisti: Enzo Madonna, Giovanna Mengozzi
    I presidenti FAVIA e LOMBARDI dichiarano aperta la seduta alle ore
    15,20.
    Sono presenti i consiglieri Barbati, Barbieri, Bernardini,
    Bonaccini, Defranceschi, Donini, Ferrari, Filippi, Manfredini,
    Montanari, Mori, Moriconi, Mumolo, Naldi, Noè, Pollastri, Riva,
    Luciano Vecchi.
    2679 - Proposta recante: Proposta all'Assemblea legislativa del
    programma di iniziative per la partecipazione della Giunta regionale
    (L.R. n. 3/2010, art. 6) (delibera di Giunta n. 543 del 02 05 12).
    Il presidente FAVIA dà subito la parola al direttore generale
    dell'Assemblea dott. Benedetti che illustrerà l'oggetto nella sua
    posizione di tecnico di garanzia, come prevede l'articolo 8 della
    legge regionale n. 3 del 2010.
    Entra la consigliera Pariani.
    Il dott. BENEDETTI illustra a grandi linee la proposta e,
    soprattutto, il quadro generale entro il quale l'atto va
    contestualizzato.
    Dopo l'approvazione della legge 3 del 2010, che è stata forse
    l'ultima legge approvata nella scorsa legislatura, si è proceduto
    progressivamente a darvi attuazione: ricorda che il primo atto è
    stato appunto, a novembre del 2010, la sua nomina in qualità di
    tecnico di garanzia della partecipazione da parte del Presidente
    dell'Assemblea legislativa, dal momento che l'articolo 8 prevede di
    nominare questa figura fra i dirigenti in servizio presso
    l'Assemblea legislativa.
    Adempimento successivo fu l'insediamento del nucleo tecnico di
    integrazione con le Autonomie locali previsto sempre dalla stessa
    legge. È un organismo composto da quattro componenti, dal tecnico di
    garanzia, che lo presiede, dal dirigente della Giunta che ha la
    competenza sulla gestione del bando per i contributi, cioè la
    dott.ssa Terzini, e da due membri nominati dal Consiglio delle
    Autonomie Locali, il sindaco di Calderara Irene Priolo e l'allora
    direttore generale della provincia di Forlì-Cesena, Luca Uguccioni,
    che oggi è Segretario generale del Comune di Bologna.
    Tra le prime attività svolte dal nucleo tecnico c'è stata la
    predisposizione della relazione annuale, che è un'altra delle
    competenze che sono affidate al nucleo tecnico. La relazione annuale
    si è concentrata soprattutto sull'analisi dello stato dell'arte
    delle attività partecipative nel territorio della Regione
    Emilia-Romagna, in particolare, su quelle svolte dai comuni; per
    questo il Nucleo si è avvalso anche dei contributi dell'Osservatorio
    gestito da Ervet su incarico della giunta regionale. Il Nucleo
    tecnico ha poi svolto alcuni approfondimenti riguardo a quelli che
    si riteneva potessero essere gli ambiti privilegiati di azione della
    legge con gli Enti locali, al fine di capire quali erano le aree
    nelle quali si sentiva più urgente un sostegno alle attività in
    campo partecipativo.
    L'attività svolta successivamente è stata quella che si è conclusa
    con la predisposizione della proposta di deliberazione della Giunta
    regionale che oggi è all'esame di questa Commissione.
    Il direttore ricorda che gli uffici dell'Assemblea hanno
    costantemente collaborato con gli uffici della Direzione Affari
    legislativi di Giunta per definire i criteri e un meccanismo di
    bando che potesse essere poi quello in funzione per questo anno di
    bilancio in modo da riuscire a erogare il sostegno finanziario
    previsto dall'art. 9 della stessa legge ai comuni che vorranno
    richiederlo.
    Richiama quindi i criteri e le modalità di funzionamento di questo
    meccanismo di erogazione finanziaria che si ritrovano prima di tutto
    nella legge, e quindi nel bando. Innanzitutto, per presentare un
    progetto di partecipazione è necessaria l'adesione del soggetto
    pubblico titolare della decisione amministrativa finale sul tema;
    non si prevedono, invece, limiti per quanto riguarda l'oggetto dei
    processi partecipativi.
    La proposta di effettuare un progetto partecipativo può venire da
    chiunque: cittadini singoli, comitati, imprese, la legge, sotto
    questo punto di vista, non pone alcun criterio selettivo; la
    proposta va fatta a un ente che lo fa proprio e, a sua volta, lo
    presenta alla Regione nell'ambito di questo bando; in alternativa,
    il progetto partecipativo può essere proposto direttamente da un
    Ente che poi coinvolge i portatori di interessi.
    Nel momento in cui il progetto partecipativo viene presentato alla
    Regione per richiedere il sostegno finanziario deve esserci
    l'impegno da parte del soggetto proponente a sospendere qualsiasi
    attività che possa pregiudicarne l'esito, quindi non possono essere
    assunti atti amministrativi che possano pregiudicare l'esito finale
    del processo partecipativo.
    Benedetti spiega che I progetti presentati sono sottoposti a un
    doppio vaglio: il primo controllo è quello del tecnico di garanzia,
    che ne deve certificare la qualità, ovvero la rispondenza ad alcuni
    criteri di qualità tecnica che sono indicati nella legge. In un
    secondo momento, il progetto, ottenuta la certificazione di qualità,
    viene trasmesso agli uffici di Giunta, che provvederanno a
    completare l'istruttoria e decidere sull'assegnazione o meno dei
    contributi. Una volta completata l'istruttoria, il progetto riceverà
    il finanziamento e dovrà essere svolto in sei o dodici mesi per
    progetti di particolare complessità; in corso d'opera non sono
    previste proroghe per più di 60 giorni. Questo principio, che
    potrebbe apparire un po'restrittivo, è stato previsto nella legge
    per evitare che i processi partecipativi possano portare a
    un'eccessiva dilatazione dei tempi del processo amministrativo, cioè
    si possa attribuire a questi processi una volontà non di decidere
    con efficienza ma meramente dilatoria. Questi termini richiedono una
    verifica pratica per capire se sono utili a produrre i risultati
    sperati.
    Al termine del processo partecipativo, che può essere svolto con le
    tecniche che gli enti responsabili ritengono più adeguate, viene
    prodotto un documento di proposta partecipata,
    che deve essere consegnato all'ente responsabile della decisione
    finale; tale ente può accoglierlo in tutto o in parte, o anche
    rigettarlo, purché ne dia ampia e pubblica motivazione; pertanto la
    sanzione nel caso di rigetto da parte dell'ente responsabile del
    documento di proposta partecipata, è una sanzione eminentemente
    politica, non c'è una revoca dei contributi, perché i contributi
    sono finalizzati allo svolgimento metodologicamente corretto di un
    progetto partecipativo, non sono collegati all'accettazione o meno
    da parte dell'ente responsabile degli esiti del progetto
    Questo è coerente con la distinzione, ben chiara in questa legge,
    fra l'idea di democrazia deliberativa, o meglio partecipativa, e
    quelli che rimangono i compiti ineliminabili delle istituzioni della
    democrazia rappresentativa; in sostanza questa legge non trasferisce
    le competenze decisionali di un comune o di una provincia o di una
    regione a un tavolo di negoziazione, trasferisce una quota di
    potere, senza eliminare il successivo controllo da parte degli
    organi competenti delle istituzioni elette dai cittadini.
    Il dott. Benedetti precisa che gli elementi descritti, che fanno
    parte del processo previsto dalla legge, sono quelli che si
    ritroveranno poi nel bando; il bando poi preciserà gli elementi di
    dettaglio, ma il bando è di competenza della Giunta; le principali
    caratteristiche del bando si trovano già nel Programma allegato a
    questo atto per facilitarne la comprensione; comunque, il bando
    dovrà essere pubblicato dalla Giunta sotto la responsabilità del
    dirigente incaricato. Questi elementi, come i tempi e i criteri di
    qualità, consentiranno di fare la selezione fra i progetti che gli
    enti vorranno presentare.
    Lo stanziamento previsto è di 200 mila Euro, già determinato in sede
    di approvazione del bilancio di previsione 2012; l'Assemblea votò un
    ordine del giorno che incrementò i 100 mila Euro, originariamente
    previsti, fino a 200 mila Euro, come stanziamento per questo primo
    anno di attività, e il tetto massimo per progetto è di 20 mila Euro,
    per quanto riguarda la parte finanziabile dalla Regione.
    In conclusione, il direttore ricorda che l'unica Regione che ha
    fatto esperienze analoghe è stata la Toscana, sulla base di una
    legge del 2007: i progetti finanziati dalla Regione Toscana hanno
    avuto mediamente un valore di 30-32 mila Euro.
    Benedetti ribadisce che il programma annuale è stato redatto dalla
    Giunta, che sarebbe sicuramente meglio in grado di illustrarne le
    caratteristiche, attraverso i suoi rappresentanti o i suoi
    dirigenti.
    Entrano i consiglieri Alberto Vecchi e Monari.
    Il presidente FAVIA ringrazia per l'illustrazione ed annuncia che
    sarebbe intenzione della Commissione VI rinviare l'espressione del
    proprio parere sull'allegato, in sede referente, alla prossima
    seduta, così che la Giunta possa illustrarlo, ma comunque in tempo
    utile affinché l'Assemblea possa esprimersi sul medesimo il giorno
    successivo.
    Il presidente LOMBARDI domanda alcune delucidazioni. In particolare,
    poiché dalla relazione predisposta dalla Giunta emerge che nel corso
    del 2010 e del 2011 sono state monitorate, rispettivamente, 191 e
    264 esperienze partecipative, chiede se questi dati si riferiscano
    alle istanze dirette ad attivarle. Ritiene, infatti, che un numero
    così elevato di processi partecipativi, da un lato, contrasti con lo
    spirito della legge regionale 3/2010, la quale mira ad aumentare il
    più possibile la partecipazione dei cittadini, non a creare in loro
    aspettative rispetto a qualsivoglia procedimento, dall'altro
    determini l'inadeguatezza delle risorse stanziate allo scopo. Dalla
    stessa relazione emerge, inoltre, che la durata media dei processi
    già conclusi è di due anni circa, mentre la L.R. 3/2010 prevede una
    durata complessiva di 6 mesi, prorogabile al massimo fino a 12 mesi.
    La consigliera NOE' domanda se sia stato misurato il coefficiente di
    partecipazione dei Comuni ai processi partecipativi e se gli Enti
    locali coinvolti siano chiamati a compartecipare all'erogazione dei
    contributi a sostegno dei medesimi.
    Il dott. BENEDETTI chiarisce che i dati contenuti nella relazione
    circa il numero di esperienze partecipative realizzate nel periodo
    1998-2011 sono stati elaborati dall'osservatorio gestito da ERVET su
    incarico del gabinetto della Presidenza della Giunta. Il censimento
    è stato realizzato attraverso una rilevazione via web dei siti
    comunali della regione, non mediante una rilevazione sul campo ad
    opera di ricercatori, pertanto si tratta di un'approssimazione per
    difetto. Precisa, inoltre, che la nozione di partecipazione definita
    dalla L.R. 3/2010 è molto più restrittiva rispetto a quella
    utilizzata per la rilevazione, tant'è che molte delle esperienze
    monitorate dovrebbero essere più correttamente etichettate come
    informazioni, consultazioni o coinvolgimenti. Ai sensi della legge
    regionale vigente, la nozione di partecipazione è qualcosa di
    maggiormente strutturato, corrispondendo a tavoli di negoziazione
    ovvero a provvedimenti finali frutto della cessione di quote del
    potere decisionale. La maggior parte dei 264 processi partecipativi
    censiti si sostanzia, in altri termini, in momenti di informazione e
    consultazione e solo un'ottantina di questi risultano inquadrabili
    nell'ambito della definizione contenuta nella legge regionale
    3/2010.
    Riguardo alla durata di tali processi, corrisponde al vero il fatto
    che la gran parte di quelli monitorati si sia conclusa nell'arco di
    due anni. Per alcuni addirittura non è neppure previsto un termine,
    essendo più che altro tavoli di confronto che si insediano
    permanentemente su un determinato argomento. La difformità, in
    termini di durata, tra i processi regolati dalla legge regionale e
    quelli censiti deriva dal modo in cui questi ultimi sono stati
    rilevati e costruiti.
    E' quindi intenzione dell'Assemblea legislativa rivedere insieme ad
    ERVET i criteri di rilevazione, in modo tale da consentire un
    riscontro sull'efficacia della legge regionale e verificare, da un
    lato, quanti sono i reali processi partecipativi che la stessa è in
    grado di stimolare, dall'altro se le risorse umane e finanziarie
    impiegate risultano adeguate rispetto a tale numero. Ove la quantità
    di processi avviati sia insufficiente rispetto al fabbisogno,
    l'Assemblea dovrà peraltro interrogarsi sull'impatto della normativa
    vigente.
    Precisa che nel bando non è previsto alcun obbligo di
    cofinanziamento da parte dei Comuni. L'aspetto in esame è stato
    ampiamente discusso nell'ambito del nucleo tecnico di integrazione
    con le Autonomie locali e la soluzione adottata è quella di non
    prevedere alcun obbligo di cofinanziamento, ma di riconoscere ai
    progetti per i quali è previsto un cofinanziamento da parte dei
    Comuni, ovvero anche da parte di altri soggetti, un punteggio di
    priorità. Si presume, dunque, che i progetti sponsorizzati da
    ulteriori supporti economici riusciranno ad accedere più facilmente
    al contributo regionale.
    Esce la consigliera Barbati.
    Il consigliere NALDI concorda con quanto affermato dal direttore
    generale, ovvero che le esperienze di partecipazione negli ultimi
    decenni sono state numerose. L'obiettivo della L.R. 3/2010 è di
    introdurre strumenti partecipativi di maggiore qualità ed a questo
    fine ritiene necessario l'avvio di un periodo di sperimentazione.
    Il rapporto tra istituzioni, anche locali, e cittadini vive una fase
    estremamente critica ed emerge una contraddizione tra l'attenzione
    che questi ultimi riservano a quanto succede nel territorio ed il
    livello di sfiducia che la popolazione ha nei confronti della
    funzione pubblica, chiamata a tutelare i beni comuni. L'idea delle
    istituzioni quali sedi neutrali che dovrebbero garantire il giusto
    compromesso tra interessi diversi è posta in seria discussione, di
    conseguenza risulta oggi più che mai necessario produrre un salto di
    qualità delle esperienze partecipative. Occorre verificare come i
    processi partecipativi disciplinati dalla legge regionale si
    svolgeranno effettivamente e i risultati che riusciranno a produrre,
    così da permettere ai legislatori di trarre un bilancio
    sull'efficacia della normativa. Per questa ragione ritiene si debba
    aprire una fase di sperimentazione, come peraltro sollecitato in
    diverse occasioni.
    Premette di non considerare il finanziamento l'aspetto principale
    della disciplina regionale, rinvenendo piuttosto tale connotato
    nella creazione di un metodo qualitativo dei processi partecipativi,
    ciò nondimeno intende svolgere alcune considerazioni sui criteri di
    assegnazione dei contributi da parte della Regione. In particolare,
    l'attribuzione di un maggiore punteggio ai progetti cofinanziati da
    Comuni o da altri soggetti non sembra coerente con lo spirito della
    legge, in quanto rischia di snaturare l'importanza dei processi di
    partecipazione. Tale criterio premiante, oltretutto, non si
    giustifica nemmeno alla luce di un possibile risparmio da parte
    dell'amministrazione regionale, il cui contributo non è in alcun
    modo parametrato al fatto che il progetto sia cofinanziato o meno da
    altri soggetti. Un punteggio così alto per progetti cofinanziati
    rischia, pertanto, di dare luogo ad una casistica limitata a tali
    tipologie di processi, ai quali verrà per forza di cose attribuita
    la precedenza.
    Riguardo alle priorità tematiche, ritiene che l'elevato punteggio
    riconosciuto ai processi inerenti le politiche di sviluppo
    territoriale o le politiche di welfare e coesione sociale dovrebbe
    essere esteso anche ai progetti di fusione dei Comuni. Poiché si
    tratta di un obiettivo condiviso, almeno a livello assembleare,
    trasversalmente, sollecita ad incentivare i processi partecipativi
    finalizzati alla fusione tra Comuni mediante la loro inclusione tra
    quelli maggiormente premiati.
    La consigliera DONINI concorda con le considerazioni svolte dal
    collega Naldi.
    Ricorda che nel corso dell'iter di approvazione della legge
    regionale 3/2010, d'iniziativa consiliare, si è riflettuto su varie
    questioni, una delle quali era la relazione formale tra gli Enti
    locali ed i soggetti proponenti progetti di partecipazione. Non è
    casuale il fatto che nella legge non vi sia alcuna indicazione in
    merito alla compartecipazione economica da parte dei Comuni, in
    quanto ciò costituisce un'ulteriore garanzia di indipendenza di
    alcuni processi partecipativi, pur nel rispetto del ruolo di enti
    decisori facente capo alle amministrazioni locali. Scopo della
    normativa regionale è quello di incrementare e qualificare
    ulteriormente i processi partecipativi già esistenti, realizzando
    uno studio sul campo finalizzato ad individuare le migliori prassi,
    e poiché la stragrande maggioranza delle decisioni oggetto di
    processi partecipativi coinvolge politiche locali, la necessità di
    garantire l'indipendenza dei processi partecipativi da tale livello
    istituzionale è stata largamente condivisa. A fronte dell'esiguità
    delle risorse disponibili, è infatti evidente che in virtù del
    citato criterio premiale tutti i finanziamenti confluirebbero nei
    processi partecipativi cofinanziati dagli Enti locali. L'inserimento
    di una specifica di questo tipo all'interno del bando desta, in
    conclusione, non poche perplessità.
    La legge 3/2010 contiene una disciplina articolata, la cui finalità
    non si esaurisce nell'elencare le condizioni per accedere ai
    contributi regionali. La stessa formalizza una serie di percorsi che
    assicurano l'iniziativa da parte dei cittadini del territorio, senza
    tuttavia prevedere alcuna sostituzione nella titolarità dei poteri
    decisionali. Prima ancora che venisse attuata mediante
    l'elaborazione del bando, la legge regionale in esame è stata
    oltretutto richiamata all'interno di importanti leggi regionali
    approvate nel corso dell'attuale legislatura, come la legge sugli
    ATO e quella sulla VIA, a dimostrazione del fatto che la stessa è
    considerata una colonna portante della normativa regionale.
    Riguardo alla relazione predisposta dalla Giunta, rileva come la
    stessa sia di scarsa utilità in quanto si fonda sui dati raccolti
    dall'Osservatorio regionale in relazione alle molteplici esperienze
    partecipative realizzate precedentemente all'approvazione della
    legge. Lamenta l'assenza di rappresentanti della Giunta a cui poter
    formulare domande ed evidenzia che la relazione non solo prescinde
    dalla ristretta nozione di partecipazione introdotta dalla legge, ma
    è anche meramente quantitativa, perché non contiene un'elaborazione
    dei dati raccolti che consenta di valutare la qualità dei percorsi
    costruiti nell'esperienza pregressa. Secondo la consigliera,
    l'analisi qualitativa dei dati raccolti risulta fondamentale in
    vista della sessione di partecipazione che si celebrerà in
    Assemblea.
    Con specifico riguardo al bando, domanda se vi siano gli spazi per
    provvedere ad una modifica dei criteri ivi previsti, così da
    eliminare il sistema di punteggio che favorisce i progetti
    cofinanziati dagli Enti locali, riconducendo la disciplina
    nell'alveo dei ragionamenti a suo tempo formulati.
    Esce il consigliere Filippi.
    Il consigliere BERNARDINI, in merito alla legittimazione attiva,
    ovvero ai soggetti su istanza dei quali è possibile avviare un
    processo partecipativo, rileva come tra questi siano inclusi i
    cittadini associati, tant'è che si parla in proposito di progetti
    con petizione e progetti con istanza. Su queste due tipologie
    progettuali, che nascono dal basso, chiede maggior delucidazioni.
    Richiama la mancata previsione di un obbligo di compartecipazione
    finanziaria in capo agli Enti locali aderenti, che condivide, per
    domandare se ciò nondimeno sia possibile imporre a questi ultimi,
    attraverso una modifica del bando, di fornire gratuitamente spazi e
    strutture, in modo da rispondere ad una necessità logistica propria
    di ogni processo partecipativo. Evidenzia, infatti, come spesso i
    contributi elargiti per la partecipazione vengano utilizzati per
    sale e strutture, che il Comune potrebbe invece concedere
    gratuitamente a fronte della realizzazione del progetto presentato.
    Il presidente FAVIA, intervenendo nel suo ruolo di consigliere,
    manifesta innanzitutto un senso di insoddisfazione verso la legge
    sulla partecipazione, che è alla base della delibera in esame, pur
    riconoscendo l'impegno del consigliere Mazza, che era uno dei
    proponenti: sarebbe stato preferibile fare una legge sulla
    democrazia partecipativa, anziché sulla partecipazione.
    Le esperienze che negli scorsi anni sono state fatte per promuovere
    la partecipazione non avevano riscosso un grande successo tra i
    cittadini: in molti casi le Amministrazioni non avevano rispettato
    le decisioni prese nei laboratori, anche a fronte delle ingenti
    risorse investite; in secondo luogo, molte delle procedure di
    partecipazione attivate in passato riguardavano piccole decisioni e
    non politiche veramente importanti e innovative, come avrebbe potuto
    essere il tema delle cubature.
    Con questa legge è stata fatta la scelta di finanziare quegli Enti
    locali che decidono di farsi pubblicità, mediante una
    pseudo-consultazione dei cittadini, ai quali presentare i progetti,
    e che al massimo può servire a raccogliere qualche input. Oggi,
    invece, i cittadini hanno meno voglia di delegare e più desiderio di
    prendere decisioni, ma questa legge non lo consente, limitandosi
    appunto a introdurre strumenti di partecipazione ma non di vera
    democrazia partecipativa. Il testo unico sugli Enti locali
    consentirebbe ai Comuni di sviluppare delle forme di democrazia
    partecipata, ma ben pochi statuti comunali sono stati modificati in
    una simile direzione.
    Nel merito dell'atto, Favia si associa a quanto detto dalla
    consigliera Donini, soprattutto in tema di cofinanziamento: il
    rischio è che i Comuni attivino queste procedure solo per ottenere i
    finanziamenti regionali, senza un reale convincimento; c'è anche il
    rischio che siano le Amministrazioni locali a scegliere quali
    progetti premiare. Favia suggerisce che la scelta dei progetti da
    finanziare si basi, come criterio preferenziale, sul numero di
    cittadini da cui arriva l'istanza: se una richiesta arriva da una
    percentuale elevata di cittadini, rispetto alla popolazione del
    Comune, vuol dire che quella richiesta è molto sentita. Favia
    ritiene altresì che la decisione dovrebbe partire sempre da
    un'istanza dei cittadini. Se si fosse già inserito nella legge il
    criterio della percentuale di cittadini richiedenti, per riconoscere
    il diritto al contributo, si sarebbe davvero introdotto il principio
    della meritocrazia; allo stato attuale il finanziamento verrà sempre
    dato al Comune che mette più soldi di tasca propria e perlopiù su
    progetti scelti dal Comune, rovesciando così l'idea che la
    partecipazione debba partire dal basso.
    Il presidente sollecita i commissari a riflettere su questo tema,
    tenendo anche conto del fatto che la fase attuativa della legge è
    spesso il momento decisivo per l'attuazione della legge stessa.
    La consigliera NOE' trova interessante l'osservazione del collega
    Favia, evidenziando di aver inizialmente condiviso l'opportunità di
    imporre una compartecipazione da parte degli Enti locali sul
    presupposto che ciò sarebbe servito a stimolare una
    corresponsabilizzazione da parte di questi ultimi, nonché ad evitare
    che i processi partecipativi si sostanziassero in una mera corsa al
    contributo.
    In merito al contenuto del bando, suggerisce di precisare ciò che
    non può formare oggetto di finanziamento ai sensi della legge
    regionale sulla partecipazione: esistono percorsi
    pseudo-partecipativi, ad esempio in tema di fusioni tra Comuni, di
    piani strutturali comunali o di consultazioni referendarie, che già
    godono, in virtù di specifiche normative, di sostegni economici.
    Poiché in relazione a tali tipologie di processi occorre evitare una
    duplicazione di finanziamenti, invita ad elencare all'interno del
    bando i progetti partecipativi esclusi dall'accesso ai contributi ex
    l.r. 3/2010.
    Il consigliere BERNARDINI condivide le preoccupazioni del collega
    Favia, sottolineando che la propria richiesta di delucidazione sui
    progetti con petizione e con istanza muoveva proprio dalla
    considerazione che il punteggio riconosciuto nel bando a tali
    tipologie progettuali fosse eccessivamente basso per garantire una
    reale partecipazione dal basso. Sollecita, pertanto, chiarimenti
    anche a quest'ultimo riguardo.
    Il direttore generale BENEDETTI chiarisce, in primo luogo, che
    rientra pienamente nella competenza delle Commissioni VI e I
    discutere dei criteri di assegnazione dei contributi regionali. Ai
    sensi della legge 3, la Giunta è infatti chiamata a formulare il
    bando sulla base degli indirizzi elaborati dall'Assemblea
    legislativa. I criteri formulati nel Programma di iniziative
    proposto potranno dunque essere emendati dalla Commissione referente
    oppure in Aula e la Giunta sarà tenuta a prenderne atto.
    Nel tentativo di rispondere alle diverse sollecitazioni avanzate dai
    consiglieri, ricorda che, sebbene oggi si stia discutendo del bando,
    la legge non si limita a disciplinare l'erogazione dei contributi
    regionali, ma ha un orizzonte notevolmente più ampio. La stessa
    intende, in particolare, promuovere gli strumenti di democrazia
    deliberativa e partecipativa quali metodi ordinari di assunzione
    delle decisioni da parte delle Amministrazioni del territorio
    regionale.
    La stessa legge, oltre a fungere da supporto normativo
    all'emanazione di un bando per la concessione di contributi, prevede
    anche l'elaborazione da parte della Giunta di un Programma di
    iniziative per la partecipazione. Benché il dibattito al riguardo
    richiederebbe la presenza di rappresentanti dell'esecutivo, grazie
    al programma in esame la Regione dichiara in sostanza cosa intenda
    fare per garantire una maggiore partecipazione dei cittadini alla
    propria attività istituzionale e programmatoria.
    A fronte della domanda insita nei vari interventi su quale sia la
    modalità per garantire ai cittadini un coinvolgimento nei processi
    decisionali delle Amministrazioni pubbliche regionali, ricorda che i
    processi partecipativi prendono avvio, in virtù della normativa
    vigente, su iniziativa dell'Amministrazione titolare di un potere
    decisionale - dunque potrebbe essere la stessa Assemblea legislativa
    regionale a decidere di avviare un progetto di partecipazione in
    relazione ad un progetto di legge o ad un provvedimento di sua
    competenza - ovvero sulla base dell'istanza di un gruppo di
    cittadini. Questa seconda modalità di attivazione richiede però che
    l'amministrazione competente ad assumere il provvedimento finale
    aderisca al progetto di partecipazione. Siffatta condizione si
    giustifica in relazione al fatto che, in base al vigente assetto
    normativo, l'ente titolare di una potestà decisoria non può
    delegarla ad un tavolo di negoziazione composto da cittadini. Si
    tratta di un limite invalicabile da qualsiasi normativa si voglia
    introdurre, che può solo escogitare meccanismi che garantiscano il
    più possibile ai soggetti interessati di partecipare e questo, a suo
    giudizio, è ciò che la legge 3 ha correttamente fatto. Quest'ultima
    è peraltro intessuta di sanzioni per i casi in cui, una volta
    avviato un tavolo di negoziazione, non vengano rispettate le
    relative modalità di funzionamento o la decisione assunta al suo
    interno, così da garantire un equilibrio tra la cessione di quote
    del potere decisionale e la permanenza della titolarità delle
    competenze in capo all'amministrazione procedente. Riguardo ai
    progetti con istanze o petizioni, ovvero d'iniziativa di cittadini
    organizzati, gli stessi potranno essere maggiormente valorizzati,
    così come si potrà ridiscutere il tema del cofinanziamento. In
    proposito, si impegna a farsi portavoce nei confronti della Giunta
    delle questioni sollevate dai consiglieri, che peraltro sono le
    stesse emerse nell'ambito del dibattito tecnico. La scelta di
    identificare nei progetti cofinanziati ed in quelli con istanza o
    con petizione caratteristiche premianti, cui è collegato un
    determinato punteggio, rappresenta, in sostanza, il frutto di una
    mediazione. Suggerimenti tecnici per valorizzare ulteriormente i
    progetti d'iniziativa popolare saranno quindi ben accetti, ove si
    consideri la necessità di evitare che i bandi vengano
    strumentalizzati a scopi personali. In questo senso la
    sollecitazione del presidente Favia di ponderare il punteggio da
    attribuire ai progetti al reale peso delle petizioni o istanze da
    cui prendono avvio dovrà essere oggetto di valutazione. Precisa,
    tuttavia, che da un'attenta lettura delle caratteristiche previste
    per l'ammissibilità dei progetti, nonché delle disposizioni inerenti
    la relativa certificazione di qualità emerge che molto è stato fatto
    per evitare di finanziare processi peudo-consultivi con finalità
    pubblicitarie o manipolatorie. Grande attenzione è stata, infatti,
    prestata alla necessità che i processi finanziati rispettino
    realmente il diritto di partecipazione dei cittadini alle scelte
    pubbliche.
    Come è stato opportunamente evidenziato in questa sede, una delle
    ulteriori questioni da risolvere riguarda il coordinamento della
    legge 3 con altre normative vigenti, volte a regolare i processi
    partecipativi in settori specifici: in primo luogo le definizioni di
    processo partecipativo contenute in queste disposizioni speciali non
    coincidono con quella delineata dalla legge del 2010; in secondo
    luogo si rileva l'esigenza di evitare una duplicazione dei
    finanziamenti regionali.
    Concorda con la consigliera Donini sul fatto che la relazione è
    stata predisposta sulla base di esperienze che non trovano
    corrispondenza nel concetto di partecipazione introdotto dalla legge
    3 del 2010, nonché sulla natura prevalentemente quantitativa dei
    dati contenuti. Per questo motivo, nella propria qualità di tecnico
    di garanzia in materia di partecipazione, ha già assunto
    l'iniziativa di contattare l'Osservatorio affinché la prossima
    rilevazione venga svolta con modalità diverse. La prossima relazione
    dovrà, infatti, essere modellata sulla legge in esame, così da
    permettere ai consiglieri di valutarne l'impatto.
    La consigliera DONINI sollecita un chiarimento di ordine
    procedurale. Chiede, in particolare, se i consiglieri membri della
    Commissione VI siano legittimati a presentare emendamenti al testo
    proposto entro la seduta prevista per martedì 15 maggio.
    Il presidente FAVIA risponde affermativamente, evidenziando che,
    poiché si tratta di un atto di competenza dell'Assemblea
    legislativa, ai commissari dovrà essere riconosciuto il tempo di
    analizzarla ed eventualmente proporre modifiche. Dopo di che, in
    virtù dell'articolo 75 del regolamento interno, la proposta potrà
    essere iscritta all'ordine del giorno dell'Aula di mercoledì 16
    maggio.
    Il presidente LOMBARDI ricorda che quando fu adottata la legge
    regionale 3/2010 l'obiettivo era quello di ampliare il più possibile
    la partecipazione dei cittadini, tant'è che, nel caso in cui il
    provvedimento finale dell'ente decisore risulti in contrasto con le
    conclusioni del procedimento partecipativo, l'ente stesso è tenuto
    ad esporne le motivazioni. Nella attuale fase di crisi, in cui
    l'Assemblea può essere chiamata ad adottare provvedimenti rigorosi,
    la suddetta sanzione può risultare assai gravosa. Conseguentemente,
    estendere eccessivamente il coinvolgimento dei cittadini potrebbe
    comportare il rischio di un corto circuito.
    Sotto il profilo procedurale, evidenzia che la Commissione I
    potrebbe esprimere il proprio parere in sede consultiva già nella
    seduta odierna, rinviare l'espressione del medesimo ad una nuova
    seduta congiunta con la Commissione VI martedì 15 maggio, ovvero
    rimettersi semplicemente al parere di quest'ultima, che, in qualità
    di Commissione referente, potrà approfondire nel merito le questioni
    emerse nella discussione odierna.
    Il consigliere MONARI concorda con la premessa svolta dal presidente
    Lombardi, ovvero che un esasperato allargamento dei processi
    partecipativi rischia di porsi in contrasto con una corretta
    interpretazione della democrazia. Ove si sommino una malintesa
    percezione della trasparenza, una malintesa percezione della
    partecipazione ed una malintesa delega rappresentativa alle
    istituzioni, all'attuale crisi economica e morale si aggiungerebbe
    infatti il pericolo di un'errata interpretazione del senso dello
    Stato e delle Istituzioni.
    In merito all'eventualità che la Commissione I si rimetta al parere
    della Commissione VI esprime la propria contrarietà, in quanto
    ritiene che i commissari dispongano già di tutti gli elementi per
    esprimersi sulla proposta in oggetto.
    Esce la consigliera Noè.
    Il consigliere MANFREDINI annuncia l'intenzione del proprio gruppo
    politico di presentare alcuni emendamenti al testo proposto.
    Esce il consigliere Bonaccini.
    Il presidente LOMBARDI chiarisce che gli emendamenti potranno essere
    presentati in occasione della seduta della Commissione referente
    della prossima settimana, oppure direttamente in Aula. Invita quindi
    la Commissione I ad esprimere il proprio parere in consultiva sulla
    proposta del programma di iniziative per la partecipazione.
    La Commssione I esprime, per quanto di competenza, parere favorevole
    con 30 voti a favore (PD, SEL-V, PDL, Gruppo Misto), 2 contrari
    (M5S), 5 astenuti (LN e FdS).
    Nell'ottica di garantire lo svolgimento dei lavori, il consigliere
    DEFRANCESCHI fa presente ai commissari presenti che martedì 15
    maggio è prevista in mattinata un'audizione della Commissione
    Ambiente Territorio Mobilità, che presumibilmente si prolungherà
    oltre l'orario calendarizzato.
    La seduta congiunta termina alle ore 16:30.
    Al termine della seduta congiunta la Commissione VI Statuto e
    Regolamento prosegue i lavori in seduta ordinaria.
    Sono presenti i consiglieri Bernardini, Donini, Favia, Monari,
    Montanari, Mori, Mumolo, Naldi, Pollastri, Riva, Alberto Vecchi.
    Il presidente FAVIA, accogliendo il rilievo del consigliere
    Defranceschi, informa i consiglieri che la seduta di martedì sarà
    convocata in orario adeguato.
    -
    Approvazione del verbale n. 8 del 2012;
    La Commissione approva all'unanimità dei presenti.
    2645 - Progetto di legge d'iniziativa dei consiglieri Richetti,
    Cevenini, Mandini, Mazzotti, Corradi, Bartolini e Aimi: Modifiche
    alla legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 (Istituzione del
    Consiglio delle Autonomie Locali) (24 04 12).
    Il presidente FAVIA ricorda che la Commissione deve rinominare il
    relatore del progetto di legge.
    Il consigliere MONARI propone che sia nominato relatore il
    consigliere Mumolo.
    La Commissione nomina all'unanimità dei presenti il consigliere
    Mumolo relatore del pdl.
    Il presidente FAVIA informa la Commissione che poco fa è arrivato il
    parere favorevole del Consiglio delle Autonomie locali sul progetto
    di legge.
    Il relatore MUMOLO ricorda che nella scorsa seduta la Commissione
    aveva interrotto l'esame dell'articolato, in attesa che arrivasse il
    parere del CAL; a questo punto è possibile concludere l'esame
    dell'articolato, approvando l'ultimo articolo, e licenziare il
    progetto di legge.
    Articolo 3
    La Commissione esprime parere favorevole con 33 voti a favore
    (PD-LN-M5S-FDS-SEL-V-MISTO-Pollastri), 4 astenuti (Vecchi Alberto),
    nessun contrario all'articolo in esame.
    Il consigliere MUMOLO si riserva di chiedere l'autorizzazione alla
    relazione orale in Aula.
    La seduta termina alle ore 16,35.
    Approvato nella seduta del 20 giugno 2012.
    Il Segretario Il Presidente
    Enzo Madonna Giovanni Favia
    Espandi Indice