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Legislatura IX - Commissione IV - Verbale del 19/03/2013 antimeridiano

 

 

 

 

 

Verbale n. 7

Seduta del 19 marzo 2013

 

Il giorno 19 marzo 2013 alle ore 10,00 si è riunita presso la sede dell’Assemblea Legislativa in Bologna Viale A. Moro n. 50, la Commissione Politiche per la Salute e Politiche Sociali, convocata con nota prot. n. 11555 del 14/03/2013.

 

Partecipano alla seduta i Consiglieri:

 

Cognome e nome

Qualifica

Gruppo

Voto

 

DONINI Monica

Presidente

Federazione della Sinistra

2

presente

PIVA Roberto

Vice Presidente

Partito Democratico

5

presente

VECCHI Alberto

Vice Presidente

PDL - Popolo della Libertà

5

presente

BARBATI Liana

Componente

Italia dei Valori – Lista Di Pietro

2

presente

BARBIERI Marco

Componente

Partito Democratico

2

presente

CARINI Marco

Componente

Partito Democratico

5

presente

CORRADI Roberto

Componente

Lega Nord Padania Emilia e Romagna

4

presente

DEFRANCESCHI Andrea

Componente

Movimento 5 Stelle Beppegrillo.it

2

presente

FIAMMENGHI Valdimiro

Componente

Partito Democratico

2

assente

GRILLINI Franco

Componente

Gruppo Misto

1

presente

LEONI Andrea

Componente

PDL - Popolo della Libertà

2

presente

MARANI Paola

Componente

Partito Democratico

2

presente

MAZZOTTI Mario

Componente

Partito Democratico

2

presente

MUMOLO Antonio

Componente

Partito Democratico

2

presente

NALDI Gian Guido

Componente

Sinistra Ecologia Libertà - Idee Verdi

2

presente

NOÈ Silvia

Componente

UDC - Unione di Centro

1

assente

PARUOLO Giuseppe

Componente

Partito Democratico

2

presente

POLLASTRI Andrea

Componente

PDL - Popolo della Libertà

4

presente

RICHETTI Matteo

Componente

Partito Democratico

2

assente

RIVA Matteo

Componente

Gruppo Misto

1

assente

 

Sono presenti i consiglieri: Thomas CASADEI in sostituzione di Valdimiro FIAMMENGHI, Marco MONARI in sostituzione di Matteo RICCHETTI, Mauro MANFREDINI in sostituzione di Roberto CORRADI per parte della seduta e Gabriella MEO in sostituzione di Gian Guido NALDI per parte della seduta.

 

È altresì presente il consigliere Fabio FILIPPI.

 

Hanno partecipato ai lavori della Commissione: M. L. Moro (Resp. Area rischio infettivo – Ag. Sanitaria e sociale), A. Lombardini (Serv. Veterinario e igiene degli animali), A. Celletti (Serv. Informazione e comunicazione istituzionale).

 

Presiede la seduta: Monica DONINI

Assiste la Segretaria: Nicoletta Tartari

Resocontista:Vanessa Francescon


La presidente DONINI dichiara aperta la seduta alle ore 10,25.

 

Sono presenti i consiglieri Barbati, Casadei, Defranceschi, Filippi, Grillini, Manfredini, Marani, Mumolo, Naldi, Paruolo e Piva.

 

- Approvazione del verbale n. 4 del 2013.

Esce il consigliere Filippi.

La Commissione approva all'unanimità.

 

C125 - Richiesta di parere alla competente Commissione sullo schema di delibera della Giunta regionale recante: "Linee di indirizzo alle Aziende per la gestione del rischio infettivo: infezioni correlate all'assistenza e uso responsabile di antibiotici".

 

La presidente DONINI introduce l’argomento e cede la parola ai tecnici di Giunta.

 

La dott.ssa MORO spiega che si sta cercando di governare i fenomeni delle infezioni legate all’assistenza e dell’antibioticoresistenza da alcuni anni e che soprattutto il secondo (sul quale sono stati attivati anche sistemi di sorveglianza) è di particolare rilievo, come dimostrato anche a livello internazionale, e in tendenziale aumento. L’unica risposta possibile è prevenire l’uso non appropriato di antibiotici, in ospedale e sul territorio.

Le linee di indirizzo mirano a fornire indicazioni alle aziende su come organizzare i programmi di sorveglianza e controllo che già attuano, affiancando ai gruppi operativi sulle infezioni correlate all’assistenza corrispondenti gruppi sull’uso responsabile di antibiotici, allargando l’azione dall’ospedale alla comunità e integrandola nel tema più generale della gestione del rischio. Si forniscono inoltre indicazioni e standard su infrastrutture e risorse, su quali temi è prioritario concentrare l’attenzione e attivare sistemi di audit.

Porta due esempi dell’efficacia delle politiche già attuate dalla Regione: negli ultimi quattro mesi solo nel nostro territorio si registra la diminuzione della presenza di un microrganismo resistente a tutti gli antibiotici, che si è diffuso in tutta Italia negli ultimi due anni e che nel resto del Paese continua a crescere. In Emilia-Romagna, poi, le infezioni in chirurgia sono diminuite quasi del 30%, mentre nel resto del Paese sono costanti.

Dunque, occorre che le misure già adottate, che hanno dimostrato di produrre risultati concreti, divengano standard garantiti e governati in tutte le Aziende.

 

Entra il consigliere Barbieri, esce il consigliere Grillini.

 

Il consigliere PIVA apprezza le linee di indirizzo proposte. Per quanto riguarda le infezioni post chirurgiche, che sono tra gli elementi di maggior rilievo, ritiene che si debba intervenire anche dal punto di vista strutturale, nella costruzione delle sale operatorie dei nuovi ospedali, in modo che siano sempre più adeguate a prevenire tali rischi.

 

Il consigliere PARUOLO chiede se le linee di indirizzo in esame siano da considerare come una sorta di sottoinsieme all’interno di una generale azione regionale per la prevenzione o se invece, in tale ambito, esistano diverse azioni specifiche.

 

Entra il consigliere Vecchi.

 

La dott.ssa MORO chiarisce che le attività in questione sono parte del lavoro che attiene all’ambito generale relativo alla sicurezza e alla gestione del rischio in sanità, ma specifica che il rischio infettivo costituisce una parte particolarmente consistente di questo ambito. In proposito, segnala che nell’aggiornamento compiuto il mese scorso dalle autorità sanitarie americane sulle dieci pratiche più efficaci per la sicurezza del paziente segnalate, sei sono relative alla prevenzione del rischio infettivo. L’Osservatorio regionale sulla sicurezza delle cure ha avviato un percorso di lavoro che deve ora trovare applicazione concreta nelle Aziende, con competenze e risorse specifiche.

 

La presidente DONINI, in mancanza di ulteriori richieste di intervento, mette in votazione la richiesta di parere C125.

 

La Commissione esprime parere favorevole con 21 voti favorevoli (PD, FDS, IDV, SEL-V), nessun contrario e 11 astenuti (PDL, LN, M5S).

 

              -              esame abbinato degli oggetti

 

3598 - Progetto di legge d’iniziativa dei consiglieri Monari, Meo, Manfredini, Defranceschi, Bazzoni e Barbati: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 5 "Norme a tutela del benessere animale"" (05 02 13).

(Testo base)

 

107 - Progetto di legge d'iniziativa del consigliere Bazzoni: "Parziale modifica alla legge n. 5/2005 "Norme a tutela del benessere animale" (11 06 10).

 

2914 - Progetto di legge d'iniziativa del consigliere Cavalli: "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 5 "Norme a tutela del benessere animale"" (02 07 12).

 

Entra il consigliere Carini, esce il consigliere Naldi.

 

La presidente DONINI ricorda che nella seduta odierna inizia l’esame dell’articolato dell’oggetto n. 3598 (testo base) e degli altri abbinati.

Spiega che fino a questa mattina sono stati trasmessi emendamenti, che ammontano complessivamente a 22, inseriti in un documento di lavoro che viene ora distribuito ai commissari. (Documento allegato al verbale).

Prima di procedere all’esame dell’articolato, propone ai presentatori di illustrare complessivamente gli emendamenti sottoscritti, al fine di consentire una visione d’insieme.

 

Entrano i consiglieri Pollastri e Meo.

 

Il consigliere DEFRANCESCHI, relatore del progetto di legge, illustra i nuovi emendamenti, che in parte sostituiscono quelli precedentemente presentati, e spiega che essi accolgono le osservazioni espresse anche nel corso della precedente seduta dai tecnici di Giunta. Si scusa per la tempistica con cui sono stati trasmessi che è dipesa dal momento in cui il Servizio veterinario gli ha sottoposto le proprie considerazioni. Precisa che le modifiche apportate non sono sostanziali, ma tecniche: in particolare, il subemendamento n. 12, di fatto, inserisce il termine “di affezione” alla lettera a) dell’art. 2, comma 2, della legge regionale n. 5 del 2005.

Il subemendamento n. 13 sostituisce il precedente emendamento (n. 4), in merito al quale erano state sollevate delle perplessità nella precedente seduta perché incideva sui LEA e comportava un aggravio organizzativo per il Servizio sanitario regionale. La nuova formulazione affida alla Giunta, sentita la competente Commissione assembleare, la definizione di linee guida per dettagliare l’ambito della pet therapy.

Il subemendamento n. 14 rimanda ad un successivo disciplinare di Giunta la regolamentazione dell’accesso di animali nelle strutture sanitarie regionali.

Per quel che concerne l’accesso degli animali nelle strutture residenziali, si stabilisce che esso sia consentito previo accordo con la Direzione sanitaria.

 

Entra il consigliere Grillini.

 

Il consigliere PARUOLO chiede che venga distribuito il testo della legge regionale n. 5 del 2005 per poter seguire meglio la discussione.

 

La presidente DONINI informa i colleghi che è già in corso di distribuzione il testo della legge regionale n. 5.

 

Il consigliere CORRADI chiede al relatore Defranceschi dei chiarimenti in merito all’emendamento n. 5 che - a suo giudizio - contiene delle incoerenze.

 

La presidente DONINI spiega al collega Corradi che l’emendamento n. 5 è stato interamente sostituito dal subemendamento n.14.

 

La consigliera BARBATI propone di procedere all’esame dell’articolato in modo che la trattazione e l’illustrazione degli emendamenti seguano l’ordine degli articoli.

 

Il consigliere VECCHI chiede come si intende procedere.

 

 

La presidente DONINI, dopo aver spiegato che riteneva utile una illustrazione preliminare del complesso degli emendamenti, per consentire una visione più generale delle modifiche che si propongono alla legge regionale n. 5 del 2005, accoglie la proposta della collega Barbati e passa all’esame dell’articolato.

Sull’articolo 1 insiste il subemendamento n. 12/Defranceschi, interamente sostitutivo dell’emendamento n. 1/Defranceschi.

 

Con separate votazioni di uguale esito,

la Commissione approva il subemendamento 12

e l’articolo 1 così come emendato

con 42 voti favorevoli (PD, PDL, LN, FDS, IDV, SEL-V, M5S, Gruppo misto), nessun contrario e nessun astenuto.

 

La presidente DONINI cede la parola alla collega Barbati per l’illustrazione dell’emendamento n. 17 che introduce l’art. 1 bis.

 

Entra il consigliere Leoni.

 

La consigliera BARBATI spiega che l’emendamento all’esame specifica che il cibo fornito all’animale deve essere di “qualità” e aggiunge all’attuale formulazione dell’articolo 3 della legge regionale n. 5 del 2005 l’obbligo di garantire all’animale “la costante presenza di acqua potabile comodamente accessibile”.

 

Il consigliere PARUOLO avverte che l’introduzione di una disposizione come quella appena illustrata è di difficile applicazione e rischia di far configurare come maltrattamento di animali comportamenti che non lo sono. È il caso, ad esempio, del cane che finisce l’acqua nella ciotola. Secondo il dettato della disposizione appena illustrata, il proprietario sarebbe passibile di sanzione se non provvede immediatamente a rifornire l’animale di acqua potabile.

Il rischio di over kill - a suo parere - è molto alto. Si dice, viceversa, d’accordo nel precisare che l’acqua deve essere potabile.

 

La consigliera BARBATI si dichiara disponibile a eliminare la parola “costante”.

 

Esce il consigliere Casadei.

 

Il consigliere BARBIERI si dichiara perplesso sia sull’uso della parola “costante” che di quella “potabile”. In montagna accade spesso che l’acqua non sia potabile per la presenza di una percentuale minima di calcio, che comunque viene bevuta da molti cittadini.

 

Il consigliere DEFRANCESCHI sottolinea che la parola “costante” è contenuta anche nei regolamenti applicativi per i canili e inoltre fornire costantemente acqua all’animale rappresenta una buona pratica veterinaria. Perciò non ritiene opportuno eliminare tale precisazione.

Circa il riferimento alla potabilità dell’acqua, ritiene che anche gli animali, come gli uomini, devono poter attingere a fonti d’acqua potabili.

 

Il consigliere BARBIERI replica al collega Defranceschi che i canili sono strutture dotate appositamente di acqua corrente. Ritiene già discutibile l’imposizione di costruire dei recinti appositi per gli animali, aggiungere anche l’obbligo di dotarli di acqua corrente gli risulta eccessivo.

 

La consigliera MEO precisa che garantire la presenza costante di acqua corrente significa assicurare all’animale l’approvvigionamento regolare di acqua e non imporre la costruzione di un impianto di irrigazione. Molte persone non si preoccupano di tale aspetto, e il senso della legge in approvazione è proprio quello di indurre comportamenti diversi, volti a tutelare il benessere animale.

Si dichiara d’accordo nel discutere i termini più appropriati da inserire in legge, ma ribadisce che il principio deve rimanere quello di garantire ai cani la disponibilità di acqua bevibile, per evitare che persistano comportamenti “disumani” nei confronti degli animali.

 

Il consigliere CORRADI propone una riformulazione della disposizione. Suggerisce che si scriva alla lettera a) del comma 2 dell’art. 3: “a fornire l’animale di acqua e cibo in quantità e qualità sufficienti” (o idonei o adeguati).

 

Il consigliere CARINI ritiene che la norma attuale della legge regionale n. 5 del 2005 vada già bene e non sia necessario apportate alcuna modifica né aggiunta.

 

Il consigliere PARUOLO concorda con il collega Carini. Mentre non contesta che nei regolamenti dei canili sia inserita la parola “costante”, ritiene che non sia opportuno venga specificata in legge.

Accogliendo le obiezioni del collega Barbieri, propone di sostituire il termine “potabile” con “pulita”. 

 

La presidente DONINI chiede al collega Defranceschi se i regolamenti da lui citati siano attuativi della legge regionale n. 5 del 2005. Aggiunge che le modifiche della legge incideranno anche sui regolamenti di attuazione che dovranno essere, pertanto, adeguati alla nuova disciplina.

 

Il consigliere VECCHI concorda con l’intervento del consigliere Carini, ritenendo che l’attuale formulazione della norma sia adeguata nella parte in cui prevede il rifornimento di acqua e cibo “con tempistica adeguata”. È d’accordo, come suggerito dal consigliere Corradi, nell’aggiungere il riferimento alla “qualità” del cibo.

 

Il consigliere DEFRANCESCHI precisa che l’allacciamento all’acqua potabile è uno dei requisiti richiesti per l’autorizzazione all’apertura dei canili. Non prevedere lo stesso requisito in legge per gli animali d’affezione significherebbe tutelarli meno rispetto ai cani nei canili.

 

La dott.ssa LOMBARDINI è d’accordo nell’inserire la specifica che il cibo e l’acqua siano di “qualità”. Ritiene, viceversa, che sia sufficiente precisare che l’acqua sia “pulita” (non “potabile”), e versata in un contenitore che non si rovesci.

 

Entra il consigliere Mazzotti.

 

Il consigliere MANFREDINI ritiene anch’egli che la disposizione attuale sia completa ed esauriente e non necessiti di alcun intervento.

 

La presidente DONINI propone alla collega Barbati, dopo aver ascoltato i suggerimenti dei colleghi, di riformulare l’emendamento n. 17.

 

La consigliera BARBATI tiene a precisare che, su indicazione del veterinario, il cane deve avere sempre l’acqua a disposizione. Avanza una nuova ipotesi di modifica della lettera a) del comma 2 dell’art. 3: “a rifornire l’animale di acqua e cibo in quantità e qualità sufficienti e con tempistica adeguata, garantendo all’animale un comodo accesso”. “Accesso”, “qualità” e “quantità” sono - a suo giudizio - principi che debbono essere garantiti.

Accoglie la proposta di eliminare il termine “costante” sebbene abbia una sua valida giustificazione.

 

Il consigliere DEFRANCESCHI propone di correggere alcune imprecisioni nella formulazione proposta. Suggerisce pertanto di scrivere: “…qualità sufficienti, con tempistica adeguata e facilmente accessibili”.

 

La presidente DONINI, con l’accordo della consigliera Barbati, proponente l’emendamento n. 17, accoglie il rilievo del collega Defranceschi e mette, quindi, in votazione l’emendamento n. 17/Barbati così riformulato:

 

“Dopo l’articolo 1 del progetto di legge, è inserito il seguente articolo:

“Art. 1 bis

1. All’articolo 3, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 5, la lettera a) è così riformulata:

“a) a rifornire l’animale di cibo ed acqua in quantità e qualità sufficienti, con tempistica adeguata, e facilmente accessibili;”.”.”

 

La Commissione approva l’emendamento 17 come riformulato

con 44 voti favorevoli (PD, PDL, LN, FDS, IDV, SEL-V, M5S, Gruppo misto), nessun contrario e nessun astenuto.

 

La presidente DONINI introduce l’emendamento n. 18/Barbati.

 

La consigliera BARBATI spiega che l’emendamento introduce il concetto di “indispensabilità” dei mezzi di contenzione necessari per la tutela dell’animale contro pericoli di fuga e per garantire la sicurezza dei terzi da aggressioni.

La vigente disposizione contiene - a suo parere - delle espressioni eccessivamente ampie e permissive (“ogni possibile precauzione”).

 

Il consigliere CORRADI propone di cancellare la locuzione “da aggressioni”, perché - a suo giudizio - è meglio non circoscrivere né limitare i casi in cui l’animale può pregiudicare la sicurezza dei terzi. La sua proposta estende il concetto di “pericolo per i terzi”.

 

Il consigliere BARBIERI propone di aggiungere l’avverbio “temporaneamente” (riferito alle precauzioni indispensabili che debbono essere prese per impedire la fuga e la tutela dei terzi), per conservare lo spirito generale del progetto di legge.

 

Il consigliere CARINI suggerisce di sostituire l’espressione “misure indispensabili” (eccessivamente discrezionale) con “misure idonee”.

 

Il consigliere DEFRANCESCHI concorda con tutti e tre gli interventi che l’hanno preceduto.

 

La presidente DONINI, con l’accordo della proponente, pone in votazione l’emendamento n. 18/Barbati così riformulato:

 

“Dopo l’articolo 1 bis del progetto di legge, è inserito il seguente articolo:

“Art. 1 ter

1. All’articolo 3, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 5, la lettera d) è così riformulata:

“d) fermo restando quanto previsto dalle lettere precedenti, a prendere le precauzioni temporanee e idonee per impedirne la fuga e per garantire la tutela dei terzi;”.

2. All’articolo 3, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 5, la lettera e) è soppressa.”.”.

 

La Commissione approva l’emendamento 18 come riformulato

con 44 voti favorevoli (PD, PDL, LN, FDS, IDV, SEL-V, M5S, Gruppo misto), nessun contrario e nessun astenuto.

 

La presidente DONINI passa alla trattazione degli emendamenti, con contenuto analogo, nn. 22/Manfredini e 23/Mumolo. Quest’ultimo è stato presentato in corso di seduta.

 

Emendamento 23/Mumolo

 

“Dopo l’articolo 1 è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 1 bis

1. Dopo l’articolo 3, comma 2, lettera f) è aggiunta la seguente lettera:

“g) a garantire un ricovero i cui requisiti strutturali minimi non differiscano da quelli previsti per i reparti di ricovero ordinario dei canili autorizzati sul territorio regionale.”.”.”

 

Il consigliere MANFREDINI spiega che il suo emendamento si rifà allo spirito del progetto di legge in materia presentato dal collega Cavalli e recepisce quanto scritto nella circolare del 20 aprile del 1999 e nella delibera di Giunta del 2 agosto del 2002.

 

Il consigliere MUMOLO ammette che il suo emendamento ha un contenuto molto simile a quello del collega Manfredini.

La sua proposta aggiunge la lettera g) all’articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 5 del 2005, disponendo che chi detiene un animale non è genericamente tenuto a garantirgli una “idonea sistemazione” - come previsto attualmente - ma deve garantire un ricovero i cui requisiti strutturali minimi non differiscano da quelli previsti per i canili.

Ritiene che la propria proposta emendativa precisi in modo più rigoroso che cosa si debba intendere per “idonea sistemazione”, senza tuttavia risultare troppo dettagliata per essere contenuta in legge. Ulteriori specifiche - a suo giudizio - debbono essere precisate in regolamenti di attuazione.

L’obiettivo è quello di estendere la medesima normativa prevista per i canili (l’accordo del 20 aprile 1999 si riferiva per l’appunto a quest’ultimi) ai privati.

Pertanto propone al collega Manfredini di ritirare il suo emendamento e di sottoscrivere quello appena illustrato.

 

Il consigliere DEFRANCESCHI dichiara di approvare lo spirito di entrambi gli emendamenti, ma giudica più completo quello presentato dal collega Mumolo.

Propone inoltre di aggiungere al testo dell’emendamento n. 23 dopo “canili” le parole “e gattili”, il cui regolamento di attuazione dovrà essere predisposto dalla Giunta.

 

Il consigliere MANFREDINI ritira il suo emendamento e sottoscrive quello del collega Mumolo.

 

Il consigliere MAZZOTTI giudica inappropriato il riferimento ai regolamenti di igiene dei Comuni (contenuto nell’emendamento n. 23) perché la disciplina di tali regolamenti non è uniforme in tutto il territorio regionale. Inoltre, sottolinea che la disposizione così come formulata solleva dei problemi in merito ai controlli che dovranno essere effettuati.

 

Entra il consigliere Casadei.

 

Il consigliere MUMOLO ritiene pertinente l’intervento di chi l’ha preceduto, ma chiarisce che l’obiettivo del suo emendamento è fornire una norma generale ed astratta che imponga al privato che detiene un animale di assicurare condizioni di ricovero che non siano inferiori a quelle dei canili. Gli eventuali controlli saranno effettuati secondo la disciplina prevista dai singoli regolamenti comunali per i canili.

 

Il consigliere PARUOLO ritiene pertinente l’osservazione del collega Mazzotti, ma condivide la risposta del consigliere Mumolo.

L’unica perplessità – continua - è l’avere inserito in legge solo il riferimento ai regolamenti dei canili, non prendendo in considerazione le altre specie animali che si comprendono tra quelli di affezione.

 

Esce il consigliere Corradi.

 

Il consigliere BARBIERI, premettendo che non considera pertinente con il livello legislativo, che la Commissione è chiamata ad assolvere, la disposizione di norme di eccessivo dettaglio, dichiara di non essere convinto dell’emendamento proposto dal collega Mumolo, perché di difficile comprensione per i cittadini che – a suo giudizio - non riusciranno ad individuare la disciplina di riferimento, essendo vero, come ricordato, che ogni Comune ha adottato un proprio regolamento. Sono necessari – conclude - criteri di riferimento univoci.

 

La consigliera BARBATI conviene che la giusta collocazione dell’emendamento del collega Mumolo sia un regolamento di Giunta.

 

Esce il consigliere Leoni.

 

La consigliera MEO, contrariamente alla collega Barbati, ritiene che l’emendamento in discussione possa essere inserito in legge, perché fornisce delle indicazioni di principio generali.

Sottolinea che il progetto di legge riguarda i più comuni animali domestici (cani e gatti) e non le specie esotiche.

 

Entra il consigliere Monari.

 

La dott.ssa LOMBARDINI precisa che le dimensioni dei box dei canili sono disciplinate da norme regionali, e non comunali. Tutti i contributi per le ristrutturazioni e per l’apertura di nuovi canili sono stati stanziati anche dalla Regione, che ne ha dettato la disciplina regolamentare (20 mq o 9 mq a seconda che vi sia o meno un’area di sgambamento per il cane).

Ritiene che sia più opportuno inserire l’emendamento in discussione in un regolamento per la detenzione di animali da parte di privati, che è in fase di stesura.

 

Il consigliere VECCHI, a seguito della precisazione della dott.ssa Lombardini, dichiara di approvare il contenuto dell’emendamento che impone una disciplina uniforme su tutto il territorio regionale.

 

Il consigliere MANFREDINI ribadisce che tutta la disciplina di cui si sta discutendo è già contenuta nella circolare del 1999 (sottoscritta dall’allora assessore regionale Bissoni) che, pertanto, va estesa ai privati.

 

Il consigliere MAZZOTTI chiarisce che la sua perplessità è introdurre in legge una disciplina che andrebbe invece, più opportunamente, inserita in un regolamento. Suggerisce, pertanto, di inserire in legge solo il principio contenuto nell’emendamento.

 

Escono i consiglieri Grillini e Pollastri.

 

Il consigliere DEFRANCESCHI ricorda che esiste un regolamento per gli animali da allevamento cui si attengono tutti i veterinari delle Asl nel rilasciare le autorizzazioni per i canili pubblici o privati. Non esiste ancora un regolamento per la detenzione di animali da affezione nelle case di privati.

Ritiene che l’emendamento presentato dal collega Mumolo fornisca delle utili indicazioni per la stesura del futuro regolamento per gli animali da affezioni detenuti da privati. Per tale ragione, reputa opportuno che tale emendamento venga approvato.

 

La presidente DONINI mette dunque in votazione l’emendamento n. 23/Mumolo, sottoscritto anche dal collega Manfredini, a cui è stato aggiunto il riferimento anche ai “gattili”.

 

La Commissione approva l’emendamento 23 come riformulato

con 32 voti favorevoli (PD, LN, FDS, IDV, SEL-V, M5S),

nessun contrario e 9 astenuti (Barbieri, Mazzotti e Vecchi).

 

La presidente DONINI introduce l’esame dell’art. 2 su cui insistono gli emendamenti n. 8/Manfredini e n. 2/Defranceschi.

 

Il consigliere MANFREDINI spiega che il suo emendamento specifica che gli animali possono essere tenuti alla catena solo per il periodo strettamente necessario per superare gli impedimenti legati per una sistemazione più idonea. Non si fa riferimento ad un preciso limite temporale.

 

Il consigliere DEFRANCESCHI ritiene che, al di là dell’errore formale per cui un medico veterinario non può certificare aspetti che riguardino la sicurezza (che non è di sua competenza), l’emendamento da lui presentato disciplina esaustivamente ciò che è contenuto nella modifica proposta dal collega Manfredini. La previsione dei 6 mesi è sufficiente a permettere al proprietario di trovare una sistemazione più idonea per il suo animale e non dà adito a pretestuose interpretazioni.

 

Il consigliere MANFREDINI riformula il suo emendamento e propone di eliminare dal testo le parole “gli impedimenti per una sistemazione più idonea”.

 

La consigliera BARBATI chiede se in particolari circostanze, come ad esempio durante il periodo in cui il cane va in calore o in altri casi in cui l’animale può essere irrequieto, non sia consentito contenere l’animale per garantire la sua stessa sicurezza.

 

Il consigliere PARUOLO, riallacciandosi alla domanda della collega Barbati, chiede per l’appunto se si sia trovata una formulazione della norma che chiarisca quali siano gli usi consentiti degli strumenti di contenzione. Ricorda che sul punto già la volta scorsa si era chiesto un approfondimento.

 

Il consigliere BARBIERI ribadisce anche egli che esistono occasioni e circostanze in cui è necessario contenere i cani e che tali situazioni richiedono una disciplina.

 

La dott.ssa LOMBARDINI spiega che anche il suo Servizio di appartenenza ha espresso delle perplessità sull’inserimento del divieto assoluto della catena proprio in ragione dell’esistenza di particolari circostanze che richiedono l’uso di mezzi di contenzione (come ad esempio catene che abbiano una determinata lunghezza).

Aggiunge che il veterinario certifica solo problemi di carattere sanitario, e inoltre il Servizio veterinario non può certificare una cosa certificata da un veterinario libero professionista. Sul punto il testo in discussione presenta delle criticità.

 

Il consigliere DEFRANCESCHI chiarisce in merito a quest’ultimo aspetto che la formulazione prevede sia il veterinario curante ad occuparsi di una eventuale questione sanitaria. La questione di fondo è che nel caso in cui ci siano motivi strutturali che impediscono l’abolizione immediata della catena, la Asl competente possa concedere una proroga per adeguare le strutture per un periodo massimo di sei mesi.

Alle perplessità avanzate dai colleghi Barbati, Barbieri e Paruolo, risponde che ogni deviazione dalla dicitura proposta si pone in contrasto con lo spirito della legge e perciò non reputa opportuno introdurre delle ulteriori eccezioni alla norma. 

 

Il consigliere PARUOLO ritiene che il problema vada approfondito perché il box non rappresenta - a suo giudizio - la soluzione di tutti i mali. Dichiara di non essere convinto che il mondo animalista sia interessato a penalizzare l’adozione dei cani. Suggerisce, pertanto, di valutare una diversa formulazione della norma che consenta, in determinati casi, di utilizzare strumenti di contenimento.

 

Escono i consiglieri Marani e Casadei.

 

La presidente DONINI chiarisce che non sono stati presentati emendamenti alternativi che normino l’uso consentito della catena. I tempi della discussione generale sono terminati ed è necessario concludere l’iter d’esame del progetto di legge.

 

Il consigliere BARBIERI pur condividendo il principio del superamento della catena ritiene che debbano essere previsti e disciplinati i casi in cui essa sia necessaria.

 

La consigliera MEO ricorda che il testo di legge perverrà in Aula dove sarà possibile presentare ulteriori emendamenti.

Chiarisce che il progetto di legge non obbliga tutti i proprietari di cani a costruire un box, ma vieta a chi detiene un animale di tenerlo alla catena.

Conclude facendo anch’ella presente che non sono pervenuti emendamenti modificativi di tale punto.

 

Il consigliere MONARI ritiene che i lavori in Aula debbano riguardare più gli aspetti di drafting (nel caso, ad esempio, ci si accorgesse che la legge sostanzialmente assomigli di più a un regolamento) che i principi ispiratori del testo all’esame. Inoltre, avverte che non è possibile soddisfare tutte le richieste che provengono dalle diverse associazioni animaliste, che continuamente inviano mail con proposte emendative. Ricorda che il provvedimento all’esame ha avuto una visibilità enorme sui mezzi di informazione, molto più di altri progetti di legge che interessano la generalità dei cittadini. 

A suo giudizio è necessario mantenere il principio che ha ispirato il progetto di legge: eliminare l’uso della catena, senza spingersi a normare nel dettaglio la disciplina che deve, viceversa, essere contenuta nei regolamenti di attuazione.

 

Il consigliere MANFREDINI riformula il testo del suo emendamento che risulta perciò il seguente: “Gli animali non possono essere detenuti a catena se non per motivi contingenti di carattere sanitario documentate dal medico veterinario, e di sicurezza dei servizi pubblici territoriali competenti per il periodo strettamente necessario a superare la terapia”.

 

La presidente DONINI chiede al collega Defranceschi se sia possibile riformulare il suo emendamento contemplando anche l’ipotesi del rischio della sicurezza oltre che quello sanitario.

 

Il consigliere DEFRANCESCHI risponde che il problema della sicurezza non è superabile neanche eventualmente con un periodo di sei mesi. Ribadisce che il termine massimo dei sei mesi è un termine congruo perché coloro che detengono un cane si adeguino alla normativa.

 

Il consigliere BARBIERI insiste sulla necessita di prevedere delle eccezioni specifiche al principio generale di divieto della catena.

 

La dott.ssa LOMBARDINI avanza due possibili ipotesi: da un lato mantenere il principio generale del divieto della catena e il termine di 6 mesi per adeguarsi alla disciplina dall’altro prevedere che, per motivazioni contingenti di carattere sanitario e di sicurezza, sia per l’uomo che per il cane, temporaneamente possano essere adottate misure temporanee di detenzione, documentate dal veterinario, e dai servizi pubblici competenti.

 

La consigliera MEO sottolinea che c’è però il rischio che chi tiene costantemente il cane alla catena, possa asserire, nel caso venga sottoposto ad un controllo, di avere legato l’animale solo per cinque minuti, aggirando in tal modo il divieto.

 

La dott.ssa LOMBARDINI risponde che è possibile accertare se un cane viene perennemente tenuto legato (ad esempio se ha la terra intorno sempre calpestata). 

 

La presidente DONINI sollecita il relatore Defranceschi a riformulare il proprio emendamento facendo una sintesi della discussione.

 

Il consigliere DEFRANCESCHI propone di inserire dopo la parola “veterinario curante” il periodo “o comunque certificate da parte del competente Servizio veterinario dell’Asl o dalla Polizia municipale”.

Riprendendo l’esempio proposto dal consigliere Barbieri, avanza dei dubbi circa la probabilità che chi ha ospiti a casa il giorno prima si faccia rilasciare un certificato dal veterinario curante per poter contenere il cane. 

 

La consigliera BARBATI ripete che spesso è nell’interesse dell’animale che i padroni usino la catena. A suo giudizio prevedere delle specifiche ipotesi di contenimento è materia da disciplinarsi con regolamento e non con legge.

 

Il consigliere VECCHI esprime delle perplessità nell’inserire la locuzione “temporaneità non superiore ai sei mesi”, mentre ritiene più corretto inserire “per il periodo strettamente necessario a superare gli impedimenti”.

 

La presidente DONINI teme che si faccia confusione tra il divieto di uso della catena e la previsione di un periodo entro cui coloro che detengono un animale devono adeguarsi alla disciplina di legge.

Altra questione è quella di prevedere in legge o in regolamento delle eccezioni specifiche all’uso di strumenti di contenzione.

 

Il consigliere PARUOLO ritiene corretto inserire in legge la previsione di eccezioni al principio generale dettate da ragioni di sicurezza che poi vanno specificate in un regolamento. Quest’ultimo dovrebbe inoltre contenere delle specifiche in relazione alle tipologie di animali, non essendo il cane l’unico animale da affezione.

 

Il consigliere CARINI si dice d’accordo nel rimandare gli elementi di dettaglio e le eccezioni ad un regolamento.

 

Il consigliere BARBIERI propone di scrivere “salvo deroghe, per motivazioni contingenti di carattere sanitario e urgenti e solo temporanee di sicurezza”. 

 

La consigliera MEO è d’accordo con la formulazione proposta dal collega Barbieri.

 

La dott.ssa LOMBARDINI suggerisce di riferire la disciplina in questione ai soli cani perché i gatti non possono essere tenuti a catena. 

 

La consigliera MEO si dice d’accordo perché il concetto di pericolosità riguarda solo i cani.

 

Il consigliere BARBIERI suggerisce di mantenere quanto scritto nell’emendamento Defranceschi fino a “competente per il territorio”, e di aggiungere alla parte che definisce le ragioni di carattere veterinario “o urgenti e solo temporanee di sicurezza”, senza fare alcun riferimento a verifiche da parte del Servizio veterinario.

Inoltre propone di inserire in un altro articolo la disposizione che prevede sei mesi per adeguarsi alla nuova disciplina.

 

La presidente DONINI si rivolge al relatore chiedendogli di esprimere un giudizio sull’ipotesi avanzata.

 

Il consigliere DEFRANCESCHI ritiene che se si mantiene la dicitura per cui eventuali modalità costrittive certificate non dovranno avere durata superiore ai sei mesi si includono automaticamente anche i sei mesi di deroga consentiti.

 

La presidente DONINI giudica che la proposta del relatore ingeneri confusione e suggerisce di inserire un comma a parte in cui vi sia scritto: “in ogni caso eventuali modalità costrittive dovranno avere durata temporanea non superiore a sei mesi”.

 

La consigliera BARBATI ritiene che l’ipotesi in discussione fosse considerata dal proprio emendamento n. 18, già approvato.

 

La presidente DONINI ribadisce che il termine di sei mesi va ricollocato in un articolo a sé.

Legge l’articolo 2 del progetto di legge come risulterebbe con l’approvazione dell’emendamento n. 2 riformulato dal relatore con le modifiche suggerite dal collega Barbieri: “Al detentore di animali da compagnia è vietato l’utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo per ragioni documentabili, certificate dal veterinario curante o per misure urgenti e solo temporanee di sicurezza”.

 

La dott.ssa LOMBARDINI corregge quanto appena letto: anziché “detentore di animali da compagnia” è più opportuno dire “il detentore di cani”. Inoltre –continua - è necessario specificare che il veterinario curante può accertare solo le ragioni sanitarie.

 

Il consigliere MANFREDINI rimane dell’idea che la sua formulazione sia la più esaustiva e corretta e che l’unica aggiunta che va fatta è il riferimento alla “sicurezza”.

 

La presidente DONINI spiega al collega Manfredini che il suo emendamento non tiene conto di tutti gli interventi che si sono succeduti nella discussione.

 

Il consigliere DEFRANCESCHI propone che si specifichi che la deroga, certificata dagli organi competenti, sia la Polizia municipale, per quanto riguarda le pratiche edilizie, che l’Asl, è concessa per il tempo necessario agli adeguamenti strutturali e comunque per un periodo non superiore a sei mesi dall’entrata in vigore della legge.

 

La presidente DONINI è d’accordo e propone che quanto appena detto dal relatore costituisca il comma 2 ter dell’art. 3. Perciò in base alla riformulazione dell’emendamento 2/Defranceschi, il comma 2 bis dell’art. 3 della legge regionale n. 5 reciterà: “Al detentore di cani è vietato l’utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo per ragioni sanitarie, documentabili e certificate dal veterinario curante” e il comma 2 ter: “Per il tempo necessario all’adeguamento strutturale è concessa una deroga, certificata dagli organi competenti, comunque non superiore a sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge”.

 

Il consigliere PARUOLO, pur ritenendo lodevole lo sforzo, rimane dell’idea che la specificazione relativa ai cani era meglio riferirla alle deroghe anziché al principio generale.

 

Il consigliere BARBIERI ritiene che la proposta del collega Paruolo lascia intendere che il divieto di catena è valido per tutti gli animali, e che a tale principio è concessa una deroga ma solo per i cani.

 

La consigliera MEO spiega che tale deroga è concessa ai cani perché sono animali domestici e sono gli unici che possono essere tenuti alla catena.

 

Esce il consigliere Mazzotti.

 

Il consigliere PARUOLO propone di eliminare la specifica deroga riferita ai cani, mantenendo il principio generale di divieto di catena per gli animali da affezione. 

 

La presidente DONINI, proponendo di considerare ritirato l’emendamento 8/Manfredini, rilegge il testo dell’emendemento 2/Defranceschi come da ultimo riformulato e lo mette in votazione:

 

“All’articolo 2 dopo le parole “contenzione similare” sono aggiunte le parole: “salvo per ragioni sanitarie documentabili e certificate dal veterinario curante o per misure urgenti e solo temporanee di sicurezza.”

Dopo il comma 2 bis dell’articolo 3 della legge n. 5 del 2005 è inserito il comma 2 ter: “Per il tempo necessario all’adeguamento strutturale è concessa una deroga certificata dagli organi competenti, comunque non superiore a sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge”.”.

 

Con separate votazioni di uguale esito,

la Commissione approva l’emendamento 2 come riformulato

e l’articolo 2 così come emendato

con 35 voti favorevoli (PD, PDL, LN, FDS, IDV, SEL-V, M5S),

nessun contrario e nessun astenuto.

 

Il consigliere VECCHI chiede se, considerato l’orario raggiunto, l’esame dell’articolato può essere sospeso.

 

La presidente DONINI risponde che per la prossima seduta è previsto un ordine del giorno nutrito, quindi non sarà possibile in quella sede continuare l’esame dell’articolato. Se si vuole approdare in Aula in tempi brevi, occorre quindi procedere ora con l’esame.

Sull’articolo 3 insiste l’emendamento 3/Defranceschi, che sopprime l’intero articolo.

 

Il consigliere DEFRANCESCHI spiega che si tratta di un emendamento tecnico il cui contenuto è inserito in un'altra parte del testo.

 

La Commissione approva l’emendamento 3

con 35 voti favorevoli (PD, PDL, LN, FDS, IDV, SEL-V, M5S),

nessun contrario e nessun astenuto.

 

La presidente DONINI introduce l’esame dell’emendamento n. 19/Barbati, che istituisce un nuovo articolo (art. 3 bis).

 

La consigliera BARBATI ritira il suo emendamento.

 

La presidente DONINI introduce l’esame del subemendamento n. 15/Defranceschi, che sostituisce interamente il precedente emendamento n. 7 e aggiunge un comma 2 bis all’articolo 4 della legge regionale n. 5.

 

Il consigliere DEFRANCESCHI spiega che l’intervento emendativo rimanda ad un futuro regolamento di Giunta la disciplina degli animali da affezione.

 

La Commissione approva il subemendamento 15

con 35 voti favorevoli (PD, PDL, LN, FDS, IDV, SEL-V, M5S),

nessun contrario e nessun astenuto.

 

La presidente DONINI introduce l’esame del subemendamento n. 13/Defranceschi, che sostituisce interamente l’emendamento precedentemente numerato come 4.

 

Il consigliere DEFRANCESCHI spiega che la modifica proposta rimanda la disciplina di dettaglio della pet therapy ad un regolamento della Giunta, sentita la Commissione assembleare competente.

 

La presidente DONINI ricorda che sul tema in questione la Giunta aveva evidenziato il possibile contrasto tra disciplina originariamente formulata e i LEA e perciò aveva fornito una serie di suggerimenti per la riformulazione. Mette quindi ai voti il subemendamento 13/Defranceschi.

 

La Commissione approva il subemendamento 13

con 35 voti favorevoli (PD, PDL, LN, FDS, IDV, SEL-V, M5S),

nessun contrario e nessun astenuto.

 

La presidente DONINI apre la discussione sul subemendamento n. 14/Defranceschi che sostituisce interamente l’emendamento n. 5 e riguarda l’accessibilità degli animali di affezione nelle strutture pubbliche di cura e ricovero.

 

Il consigliere DEFRANCESCHI precisa in merito che è la direzione sanitaria che valuta le condizioni relative alla accessibilità e detenzione degli animali.

 

Entra il consigliere Mazzotti.

 

La dott.ssa LOMBARDINI osserva che sarebbe opportuno precisare la formulazione attuale, puntualizzando che le strutture ospedaliere in cui è consentito l’accesso di animali sono quelle pubbliche e private regionali accreditate dal Servizio sanitario regionale.

 

Il consigliere VECCHI spiega di essere d’accordo relativamente alla possibilità di accesso degli animali nelle strutture sanitarie, seppur nel rispetto di determinate norme.

Ciò che invece lo lascia perplesso è quanto contenuto nel secondo comma della disposizione, che – a suo giudizio - non rispetta i diritti dei pazienti. Un conto – prosegue - è se il paziente è in una stanza singola e perciò può detenere un animale, un conto è se si trova in stanza con altre persone, le quali possono, per ragioni diverse, anche sanitarie, non gradire la presenza di un animale.

 

La presidente DONINI replica che la disposizione del secondo comma non si riferisce alla strutture ospedaliere, ma alle residenze per anziani.

 

Il consigliere VECCHI ribatte che non vi è alcuna differenza e che a nulla varrebbe - a suo parere - l’eventuale autorizzazione della direzione sanitaria.

 

La presidente DONINI risponde che comunque la direzione sanitaria è tenuta a rispettare i diritti di tutti i pazienti.

 

Il consigliere VECCHI ribadisce che non può essere affidata alla direzione sanitaria la decisione sull’accesso degli animali, che spetta ad ogni singola persona che dovrà convivere con gli animali.

 

Il consigliere BARBIERI propone di inserire un subemendamento che preveda il necessario consenso degli ospiti conviventi nel caso un paziente voglia far accedere il proprio animale all’interno della struttura sanitaria.

 

La presidente DONINI sottolinea che il tema in questione riguarda una casistica molto limitata di pazienti, perché la detenzione di un animale in casa di cura presuppone che il paziente sia in grado di gestirlo autonomamente.

Inoltre ritiene che le strutture sanitarie abbiano gli strumenti per poter valutare l’eventuale accoglimento o diniego di una richiesta di accesso, peraltro già regolata dai regolamenti interni delle strutture stesse.

 

Il consigliere MONARI si dichiara d’accordo con quanto affermato dal collega Vecchi, perciò ritiene fondamentale per consentire l’accesso di un animale che vi sia l’assenso di coloro che coabitano la stessa stanza.

 

La dott.ssa LOMBARDINI ritiene che la materia vada disciplinata dai regolamenti interni delle strutture di ricovero per anziani, come già accade, e non attraverso la legge.

 

Il consigliere DEFRANCESCHI, in proposito, suggerisce di aggiungere alla formulazione che vi debba essere il previo accordo con la direzione sanitaria e in ottemperanza ai regolamenti interni.

 

Il consigliere MAZZOTTI propone, invece, di eliminare la disposizione dal momento che la materia è già disciplinata dai regolamenti interni delle strutture sanitarie.

 

La presidente DONINI, accogliendo la proposta del collega Mazzotti e con l’accordo del relatore Defranceschi, invita la Commissione a pronunciarsi sul subemendamento 14/Defranceschi così riformulato:

 

“Dopo l’articolo 2 è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 2 ter

1. Dopo l’articolo 4 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 5 è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 4 ter

Accessibilità degli animali di affezione in strutture pubbliche di cura e ricovero

1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, emana apposita disciplina per consentire l’accesso di animali al seguito del proprietario o detentore nelle strutture ospedaliere pubbliche regionali e nelle strutture pubbliche e private accreditate del Servizio Sanitario Regionale.”.”.”.

 

La Commissione approva il subemendamento 14 come riformulato

con 37 voti favorevoli (PD, PDL, LN, FDS, IDV, SEL-V, M5S),

nessun contrario e nessun astenuto.

 

La presidente DONINI introduce gli emendamenti nn. 9/Giunta-Defranceschi e 10/Giunta-Defranceschi, che introducono nuovi articoli, e in mancanza di interventi li pone in votazione.

 

Con separate votazioni di uguale esito,

la Commissione approva gli emendamenti 9 e 10

con 37 voti favorevoli (PD, PDL, LN, FDS, IDV, SEL-V, M5S),

nessun contrario e nessun astenuto.

 

La presidente DONINI introduce l’articolo 4, su cui insiste l’emendamento n. 6/Defranceschi, che lo modifica interamente, sostituendo l’articolo 14 della legge regionale n. 5 del 2005. Su tale articolo 14 vertono anche gli emendamenti nn. 20 e 21/Barbati.

 

Escono i consiglieri Vecchi e Paruolo.

 

La consigliera BARBATI spiega che l’articolo 4 bis (introdotto dall’emendamento n. 20) stabilisce che tutti i proventi delle sanzioni amministrative siano vincolati alla realizzazione delle finalità della legge e dunque al benessere animale.

 

La presidente DONINI chiarisce che l’eventuale approvazione dell’emendamento del relatore (che va posto in votazione per primo, perché interamente sostitutivo dell’articolo) preclude l’emendamento della collega Barbati, a meno che quest’ultimo non venga riformulato come subemendamento.

 

La consigliera BARBATI osserva che quello da lei proposto è un emendamento e non un subemendamento.

 

La presidente DONINI avanza un dubbio circa la legittima possibilità di vincolare interamente l’ammontare delle sanzioni.

 

Il consigliere DEFRANCESCHI risponde che sarebbe previsto un capitolo a parte del bilancio comunale. Ad ogni modo si impegna a verificare la legittimità della proposta.

Aggiunge che la previsione di destinare la metà dei proventi delle sanzioni per attività formative ed educative, come previsto dal proprio emendamento, o il loro intero ammontare alla realizzazione delle finalità complessive della legge, come proposto dall’emendamento della consigliera Barbati, è una scelta di carattere politico.

 

Il consigliere MAZZOTTI ritiene che sia giusto destinare alle finalità indicate un massimo del 50% dei proventi delle sanzioni, mantenendo la restante quota nella disponibilità degli enti, anche per pagare gli organi chiamati ad irrogare le sanzioni stesse.

 

Il consigliere MONARI è d’accordo con la proposta del collega Mazzotti.

 

La presidente DONINI, in accordo con la consigliera Barbati, propone di considerare l’emendamento n. 21/Barbati come un subemendamento aggiuntivo all’emendamento n. 6/Defranceschi. Ricorda quindi che l’eventuale approvazione dell’emendamento n. 6 preclude l’emendamento n. 20/Barbati.

 

Con separate votazioni di uguale esito, la Commissione approva

il subemendamento 21, l’emendamento 6 e l’articolo 4 così come emendato

con 30 voti favorevoli (PD, LN, FDS, IDV, SEL-V, M5S),

nessun contrario e nessun astenuto.

 

La presidente DONINI introduce l’emendamento n. 11/Giunta-Defranceschi che introduce un nuovo articolo e in mancanza di interventi lo pone in votazione.

 

La Commissione approva l’emendamento 11

con 30 voti favorevoli (PD, LN, FDS, IDV, SEL-V, M5S),

nessun contrario e nessun astenuto.

 

La presidente DONINI introduce l’emendamento n. 16/Defranceschi, sul quale è stato presentato in seduta l’emendamento n. 24/Barbieri.

 

Il consigliere BARBIERI, osservato che i Comuni non hanno l’obbligo di aiutare le famiglie in difficoltà ma devono obbligatoriamente finanziare i canili, ricorda che il rappresentante del CAL intervenuto in udienza conoscitiva ha dato parere positivo al progetto di legge solo se si prevede un sostegno finanziario ai Comuni nel caso l’approvazione della legge comporti che molti padroni abbandonino i propri cani.

Informa che nella provincia di Reggio Emilia si spendono due milioni all’anno per i canili.

L’emendamento da lui presentato interviene sulle disposizioni finali, prevedendo che si istituisca un capitolo di spesa per la copertura di ulteriori costi sostenuti dalle amministrazioni locali che si debbono fare carico di provvedere ai cani abbandonati dai cittadini che non riescano ad adempiere a quanto previsto dalla nuova normativa.

 

La presidente DONINI rileva che il subemendamento, per come attualmente formulato, risulta di difficile collocazione. Ritiene che il contenuto del medesimo sia piuttosto assimilabile ad un ordine del giorno, che potrebbe essere discusso in Aula.

 

La consigliera MEO ricorda che la rinuncia di proprietà degli animali è già disciplinata. Tale fenomeno è già oggi molto frequente per diversi motivi, non ritiene che si debba dare per scontato che l’approvazione della modifica alla legge regionale n. 5 porterà ad un aumento degli abbandoni.

 

Il consigliere BARBIERI ritira il proprio subemendamento, riservandosi di presentarlo in Aula come ordine del giorno. Replica alla collega Meo che nel momento in cui si impone di passare dalla catena al box si chiede inevitabilmente ai proprietari di cani di spendere del denaro, ciò che nella difficile situazione economica non tutti possono permettersi. Per questo ritiene si debba dare un segnale di attenzione ai Comuni.

 

La consigliera MEO ribatte che non è vero che con il progetto di legge in esame si impone il box come alternativa alla catena: i cani possono essere tenuti anche in altre condizioni.

 

La presidente DONINI, in mancanza di ulteriori interventi, pone in votazione l’emendamento n. 16/Defranceschi.

 

La Commissione approva l’emendamento 16

con 30 voti favorevoli (PD, LN, FDS, IDV, SEL-V, M5S),

nessun contrario e nessun astenuto.

 

Il consigliere relatore DEFRANCESCHI preannuncia che si riserva di chiedere l’autorizzazione alla relazione orale in Assemblea, ai sensi dell’articolo 91 del Regolamento interno.

 

La presidente DONINI informa che si provvederà al coordinamento formale del testo licenziato da trasmettere per l’esame in Aula.

 

La seduta termina alle ore 13,45.

 

Approvato nella seduta del 16 aprile 2013.

 

La Segretaria

La Presidente

Nicoletta Tartari

Monica Donini

 

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