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Legislatura IX - Commissione III - Verbale del 28/11/2013 antimeridiano

     

     

     

     

     

    Verbale n. 35

    Seduta del 28 novembre 2013

     

    Il giorno giovedì 28 novembre 2013 alle ore 9.30 si è riunita presso la sede dell’Assemblea Legislativa in Bologna Viale A. Moro n. 50, la Commissione Territorio, Ambiente, Mobilità convocata con nota prot. n. 46576 del 22/11/2013.

     

    Partecipano alla seduta i Consiglieri:

     

    Cognome e nome

    Qualifica

    Gruppo

    Voto

     

    ZOFFOLI Damiano

    Presidente

    Partito Democratico

    5

    presente

    BERNARDINI Manes

    Vicepresidente

    Lega Nord Padania Emilia e Romagna

    4

    presente

    MARANI Paola

    Vicepresidente

    Partito Democratico

    4

    presente

    ALESSANDRINI Tiziano

    Componente

    Partito Democratico

    3

    presente

    BARTOLINI Luca

    Componente

    Forza Italia - PDL

    4

    assente

    BAZZONI Gianguido

    Componente

    Forza Italia - PDL

    1

    assente

    BIGNAMI Galeazzo

    Componente

    Forza Italia - PDL

    6

    presente

    CASADEI Thomas

    Componente

    Partito Democratico

    2

    presente

    DEFRANCESCHI Andrea

    Componente

    Movimento 5 Stelle Beppe Grillo.it

    1

    assente

    DONINI Monica

    Componente

    Federazione della Sinistra

    2

    presente

    FAVIA Giovanni

    Componente

    Gruppo Misto

    3

    presente

    FERRARI Gabriele

    Componente

    Partito Democratico

    4

    presente

    MANDINI Sandro

    Componente

    Italia dei Valori

    2

    assente

    MAZZOTTI Mario

    Componente

    Partito Democratico

    2

    presente

    MEO Gabriella

    Componente

    Sinistra Ecologia e Libertà – Idee Verdi

    2

    assente

    MORI Roberta

    Componente

    Partito Democratico

    2

    presente

    NOE’ Silvia

    Componente

    UDC - Unione di Centro

    1

    presente

    PARUOLO Giuseppe

    Componente

    Partito Democratico

    2

    presente

     

    Sono presenti i consiglieri: Cinzia CAMORALI in sostituzione di Bartolini; Stefano CAVALLI in sostituzione parziale di Bernardini; Gian Guido NALDI in sostituzione di Meo; Alberto VECCHI in sostituzione di Bazzoni.

    Hanno partecipato ai lavori della Commissione: M. Zanelli (Resp. Serv. Qualità urbana e politiche abitative); M. Fabbri e R. Lumbrici (Serv. Qualità urbana e politiche abitative); J. Frenquellucci (Serv. Informazione e comunicazione istituzionale).

    Presiede la seduta: Damiano Zoffoli

    Assiste la Segretaria: Samuela Fiorini

    Resocontista: Antonella Agostini

     


    Il presidente ZOFFOLI dichiara aperta la seduta alle ore 10.

     

    Sono presenti i consiglieri: Alessandrini, Camorali, Casadei, Donini, Ferrari, Mazzotti, Naldi, Paruolo, A.Vecchi.

     

    - Approvazione verbali nn. 31 e 33 del 2013.

     

    La Commissione li approva con 22 voti a favore (PD, FdS, SEL) e 5 astenuti (FI-PdL)

     

    Esame abbinato dei progetti di legge:

     

    4451 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: "Modifiche alla legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo)" (delibera di Giunta n. 1254 del 09 09 13).

    Testo base

     

    2099 - Progetto di legge d'iniziativa del consigliere Bignami: "Modifiche alla L.R. Emilia-Romagna 8 agosto 2001, n. 24 recante - Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo" (05 12 11).

     

    208 - Progetto di legge d'iniziativa dei consiglieri Lombardi e Bazzoni: "Nuove norme per la permanenza negli alloggi pubblici. Modifiche alla L.R. 8 agosto 2001, n. 24 recante: Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo" (30 06 10).

     

    207 - Progetto di legge d'iniziativa dei consiglieri Lombardi e Bazzoni: "Nuove norme sull'assegnazione degli alloggi pubblici agli stranieri. Modifiche alla legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 recante "Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo"" (30 06 10).

     

    (Relatore consigliere Mario Mazzotti)

    (Esame articolato)

     

    Il presidente ZOFFOLI fa presente che si continua l’esame dell’articolato dei  progetti di legge abbinati di modifica della disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo, riprendendo dall’articolo 27. Viene consegnato il documento di lavoro aggiornato, a cura della segreteria della Commissione, con tutti gli emendamenti pervenuti fino ad ora.

    Si riprende quindi dall’articolo 27 (Sostituzione dell’articolo 35 della legge regionale n. 24 del 2001) su cui insistono i seguenti emendamenti:

     

    EMENDAMENTO N. 30 RELATORE CONSIGLIERE MAZZOTTI

    Al comma 1 dell’art. 35 le parole “ sentite le organizzazioni sindacali” sono sostituite dalla parole “previo confronto con le organizzazioni sindacali

     

    EMENDAMENTO N. 38 RELATORE CONSIGLIERE MAZZOTTI

    Al comma 2 dell’art. 35 infine sono aggiunte le seguenti parole: “e da applicare nel caso di rifiuto della mobilità d’ufficio di cui all’art. 28, comma 3”.

     

    Il relatore consigliere MAZZOTTI spiega che si sta parlando ovviamente del canone e di confronto con le organizzazioni sindacali,.

     

    La Commissione approva l’emendamento n. 30 all’art. 27 con 22 voti a favore (Pd, FdS, SEL), 5 astenuti (FI-PdL) e nessun contrario.

     

    Il relatore consigliere MAZZOTTI precisa che si corregge un errore materiale.

     

    La Commissione approva l’emendamento n. 38 all’art. 27 con 22 voti a favore (Pd, FdS, SEL), 5 astenuti (FI-PdL) e nessun contrario.

     

    Il presidente ZOFFOLI constatato che non vi sono richieste di intervento pone in votazione l’articolo 27 come emendato.

     

    La Commissione esprime parere favorevole sull’art. 27, come emendato, con 22 voti a favore (Pd, FdS, SEL), 5 astenuti (FI-PdL) e nessun contrario, nel seguente testo:

     

    “Art. 27

    Sostituzione dell’articolo 35 della legge regionale n. 24 del 2001

     

    1. L’articolo 35 della legge regionale n. 24 del 2001 è sostituito dal seguente:

     

    “Art. 35

    Canone di locazione

     

    1. Il canone di locazione degli alloggi di erp è determinato dal comune sulla base dei parametri oggettivi stabiliti dall’Assemblea legislativa, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera c), previo parere del Consiglio delle Autonomie locali, e previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio regionale, tenendo conto in particolare:

     

    a) del valore dell'immobile e del reddito del nucleo dell'assegnatario valutato secondo i criteri stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della L. 27 dicembre 1997, n. 449);

     

    b) della necessità di una fascia di protezione per le famiglie meno abbienti, per le quali è definita l'incidenza massima del canone sul reddito.

     

    2. Il comune con apposito regolamento definisce le condizioni di applicazioni di tali canoni e i livelli della loro congruità alle situazioni economiche dei nuclei assegnatari. Il regolamento stabilisce anche le percentuali di maggiorazione di tali canoni da applicare ai nuclei assegnatari nel periodo intercorrente tra la data di dichiarazione di decadenza e la data di rilascio degli alloggi e da applicare nel caso di rifiuto della mobilità d’ufficio di cui all’articolo 28, comma 3.

     

    3. Gli assegnatari sono tenuti a rimborsare integralmente al comune le spese sostenute per i servizi ad essi prestati. Tramite la riscossione del canone il soggetto gestore può incassare dagli assegnatari nelle forme e misure definite dal regolamento comunale di cui all’articolo 25, comma 9, le quote relative alle spese di manutenzione delle parti comuni, nonché una quota percentuale del risparmio dagli stessi ottenuto grazie ad interventi di risparmio energetico.””.

     

    Si passa all’esame dell’articolo 28 (Modifiche all’articolo 36 della legge regionale n. 24 del 2001).

     

    Il presidente ZOFFOLI apre la discussione sull’articolo su cui non insistono emendamenti. Constatato che non vi sono richieste di intervento pone in votazione l’articolo 28 nel testo base.

     

    La Commissione esprime parere favorevole sull’art. 28 con 22 voti a favore (Pd, FdS, SEL), 5 astenuti (FI-PdL) e nessun contrario, nel testo base.

     

    Si passa all’esame dell’articolo 29 (Modifiche all’articolo 37 della legge regionale n. 24 del 2001) su cui insiste il seguente emendamento:

     

    EMENDAMENTO N. 46 CONSIGLIERA DONINI

    L'art. 37 della legge 24/2001 è sostituito dal seguente:

     

    “Art. 37

    Alienazione degli alloggi di erp e reinvestimento dei proventi

     

    1. Gli alloggi di ERP possono essere alienati esclusivamente allo scopo di incrementare e di migliorare la dotazione di patrimonio residenziale pubblico. I proventi delle alienazioni sono interamente destinati dal Comune allo sviluppo e alla qualificazione del patrimonio di erp.

     

    2. A tale scopo, i Comuni predispongono un programma di alienazioni, correlato ad un programma di reinvestimento dei proventi per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e il recupero di patrimonio erp.

     

    3. l programma è approvato dal Comune d'intesa con il Tavolo territoriale di concertazione delle politiche abitative, di cui all’articolo 5, comma 3, ed è trasmesso alla Regione, per l'aggiornamento. Il programma è attuato attraverso un bando di vendita ad asta pubblica, assumendo come prezzo base il valore di mercato dell'immobile, determinato dall'ente proprietario.

     

    4. Il programma di reinvestimento di cui al comma 2 deve essere attuato non oltre 5 anni dall'incasso, anche parziale, dei proventi. In caso di violazione del termine, previo richiamo formale, la Regione sanziona gli Enti inadempienti, nelle forme e nei modi stabiliti dalla delibere assembleari di attuazione della presente legge.

     

    5.Agli eventuali occupanti degli alloggi presenti nel programma di alienazioni è riconosciuto il diritto di prelazione nell'acquisto, al prezzo di aggiudicazione, a seguito dell'espletamento delle procedure d'asta. La prelazione deve essere esercitata entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'esito dell'asta pubblica.

     

    6. Il Comune, nell'attuazione del programma, prevede opportune misure per la salvaguardia dei diritti degli assegnatari che non intendono procedere all'acquisto. Nel caso si attivi la mobilità a seguito dell’alienazione dell’immobile si applica per le spese di trasloco quanto previsto all’articolo 28, comma 3.

     

    7. È fatta salva la conclusione dei programmi di alienazione approvati ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560, nei limiti di quanto disposto dall'art. 96 della L.R. n. 3 del 1999.".

     

    Entrano i consiglieri Noe’ e Favia.

     

    La consigliera DONINI spiega che si tratta di un articolo che aggiunge, rispetto alla proposta della Giunta, qualche ulteriore modifica all’articolo 37. Crede che tutti concordino sulla necessità di incrementare il patrimonio erp in un momento in cui tutti riconoscono che il bisogno preme. La questione che riguarda la possibilità di alienare gli alloggi erp era, già dalla legge 24, vincolata alla necessità – in una serie di commi successivi al primo - di incrementare, qualificare e migliorare il patrimonio erp. Propone, pertanto, di inserire al comma 1 che gli alloggi erp possano essere alienati esclusivamente allo scopo di incrementare e migliorare la dotazione di patrimonio residenziale pubblico – era scritto in maniera diversa ora si rafforza il concetto -, con la novità di stabilire un elemento maggiore di vincolo per l’utilizzo dei proventi delle alienazioni. Si fa richiamo agli obbligatori piani già previsti, quelli fatti con il Tavolo, inserendo la programmazione, e l’impegno che in cinque anni i proventi incassati dalla vendita e dall’alienazione del patrimonio erp siano effettivamente utilizzati. C’è poi un rimando alla delibera dell’Assemblea legislativa, perché la Regione può valutare in che modo sanzionare o controllare il rispetto dei piani, anche con le indicazioni temporali. Fa un esempio. Si discuterà in quella sede che se i Comuni hanno in cassa denari destinati vincolati, perché provenienti dall’alienazione di case popolari destinate per la costruzione o l’ampliamento o la ristrutturazione del patrimonio erp, e non lo fanno nei tempi previsti, i fondi e il trasferimento con riparto di fondi regionali per quello scopo possono essere rivisti e decurtati.

    Questo concetto è per spingere. C’è un meccanismo perverso che gioca tutto attorno al patto di stabilità e i Comuni sovente mettono in alienazione case popolari, sapendo che poi non si riescono a vendere, perché c’è il diritto di prelazione, perché quelle che si mettono in vendita sono effettivamente inutilizzabili perché manca la manutenzione, ma il fatto di averli lì nel piano delle alienazioni scarica il patto. Se di fatto si incassa e qualcosa si vende, quei soldi incassati servono a scaricare il patto di stabilità quindi vanno in bilancio non spesi e tenuti lì. Considerato che la Regione ha messo in campo degli strumenti per far fronte ad alcune esigenze legate al patto di stabilità dei Comuni c’è, secondo lei, in questa Regione la possibilità di fare recuperare più correttamente quelle risorse e farle spendere per la destinazione d’uso che già la legge 24 prevedeva. Rimarca che questo è il ragionamento generale e complessivo. C’è un principio che va rafforzato: il comma 1 precedente parlava di valutazioni economiche finanziarie e di miglioramento dell’efficienza, in realtà ritiene che l’obiettivo dell’alienazione sia migliorare e incrementare la dotazione di erp e questo concetto che è nelle intenzioni ed era presente nei commi successivi va portato, invece, in primo piano come riferimento generale.

     

    Il presidente ZOFFOLI apre la discussione sull’emendamento Donini sostitutivo dell’articolo 29.

     

    Il relatore consigliere MAZZOTTI osserva che l’emendamento introduce un principio nuovo e il reinvestimento dei proventi della vendita degli alloggi compare anche nella rubrica dell’articolo. A questo punto chiede alla consigliera Donini se sia possibile fare questo tipo di ragionamento direttamente in Aula, in quanto vorrebbe fare alcune verifiche. Il ragionamento sull’alienazione vale per la finalizzazione dei proventi, ma anche per l’esigenza di una più razionale ed economica gestione del patrimonio: questo resta un principio che varrebbe la pena mantenere. In fondo si sta parlando di patrimonio e, quindi, c’è anche il problema di utilizzarlo al meglio per i fini per i quali si è d’accordo di sottolineare meglio la destinazione, anche reinvestendo come fa l’emendamento, cioè mettendolo in relazione, pur essendo già nella legge indicato al comma 7 dell’art. 37 dove dice : “I proventi delle alienazioni sono interamente destinati dal Comune allo sviluppo e alla qualificazione del patrimonio di erp.” Delicato è il punto 4 dell’emendamento e sarebbe necessario approfondire due aspetti: il primo è verificare cosa dicono i programmi di alienazione approvati che spesso derivano da norme nazionali e il secondo è verificare - se la consigliera decide di affrontare il tema in Aula - direttamente con l’ANCI che ha ampiamente ragionato di questa materia. Ritiene corretto il principio di una garanzia dell’investimento, quindi si può dire anche parziale il reinvestimento a fronte dell’incasso anche parziale. L’altro tema è, poi, il secondo paragrafo che, se introdotto, porta come conseguenza l’introduzione nell’atto amministrativo successivo alla legge di una disciplina delle sanzioni oppure una specifica degli effetti del mancato investimento e chi ne abbia la titolarità. Comprende, comunque, lo spirito dell’emendamento, che è quello di evitare che ci siano delle entrate indicate come finalizzate allo scopo - dal momento che si hanno poche risorse - che poi vengono lasciate immobilizzate oppure non vengono rapidamente utilizzate.

     

    La consigliera DONINI capisce e apprezza la sollecitazione del relatore, per cui ritira l’emendamento riservandosi, anche attraverso una riformulazione confrontandosi anche con il relatore, di ripresentarlo in Aula. Però annuncia che in Aula il punto verrà riproposto, perché facendo una verifica sul piano degli investimenti di alcuni comuni, come ad es. Bologna, l’unica citazione di riferimento è la legge 24, non norme nazionali. Non crede che la legge del 1993 sia ancora in vigore e sa che, con la legge di stabilità, lo Stato - che ha riscoperto una forma di neocentralismo - entrerà nel merito dei programmi. Al momento, però, la normativa di riferimento per le alienazioni del patrimonio erp in Emilia-Romagna è la legge regionale 24, nella quale c’era un richiamo ai piani delle alienazioni che ancora devono essere attuati. Al riguardo chiede se, da un punto di vista tecnico, abbia senso mantenere a dieci anni di distanza il riferimento dell’ultimo comma dell’art. 37. In un momento delicato come quello attuale, in cui il bisogno è crescente e le risorse sono in diminuzione, e nel quale teme che il Governo pensi di rinvestire i piani casa vendendo le case popolari, crede che sia il caso di rinforzare gli strumenti della legislazione regionale su questo tema, dal momento che la Regione ha una potestà forte sulle politiche che riguardano l’edilizia residenziale pubblica. In questo senso ribadisce che presenterà sicuramente un emendamento in Aula, confrontandosi con il relatore.   

     

    Il presidente ZOFFOLI prende atto del ritiro dell’emendamento e, constatato che non vi sono altre richieste di intervento, pone in votazione l’articolo 29 nel testo base.

     

    La Commissione esprime parere favorevole sull’art. 29 con 22 voti a favore (Pd, FdS, SEL), 9 astenuti (FI-PdL, Misto, UdC) e nessun contrario, nel testo base.

     

    Si passa all’esame dell’articolo 30 (Modifiche all’articolo 41 della legge regionale n. 24 del 2001) su cui insistono i seguenti emendamenti:

     

    EMENDAMENTO N. 21 CONSIGLIERE NALDI

    All’articolo 41 comma 2 dopo le parole “I comuni, le Province e gli altri Enti pubblici” sono inserite “e le Asp”

     

    EMENDAMENTO N. 22 CONSIGLIERE NALDI

    All’articolo 41 è aggiunto il comma 6:

    “6. Il patrimonio di Erp di proprietà delle Acer è trasferito nella disponibilità dei Comuni in cui gli alloggi sono situati”. 

     

    Il consigliere NALDI illustra gli emendamenti. L’emendamento n. 21 prevede che ACER possa gestire anche il patrimonio delle ASP destinato a edilizia a fini sociali, per dare seguito alla nuova legge sulle ASP nella quale si è stabilito che una parte del loro patrimonio immobiliare possa essere utilizzata a fini sociali.

    L’altro emendamento cerca di superare un’anomalia esistente, che è quella che alcune ACER sono proprietarie di alloggi di edilizia residenziale pubblica, prevedendo che questo patrimonio venga trasferito nella disponibilità dei Comuni 

     

    Il presidente ZOFFOLI apre la discussione.

     

    Il relatore consigliere MAZZOTTI per quanto riguarda l’emendamento n. 21 ricorda che si tratta di una riflessione già affrontata in sede di discussione generale dicendosi favorevole ad accogliere la sottolineatura e proponendo di inserire “comprese le Asp”, perché si sta già parlando di enti pubblici. Per quanto riguarda, invece, l’emendamento n. 22, pur comprendendo il tema posto, ricorda che la valutazione è già stata fatta in relazione all’approvazione dell’emendamento al comma c) dell’art. 6. Si è, infatti, significativamente aggiunto che nei compiti assegnati ai Comuni c’è la predisposizione e l’attuazione dei programmi volti alla realizzazione e manutenzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, comprensivo degli alloggi di proprietà di enti pubblici assegnati in concessione ai Comuni medesimi. Per effetto di questa norma, quindi, gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà delle ACER, assegnati in concessione al Comune, si trovano inseriti nel programma e nelle stesse condizioni di trattamento degli alloggi di proprietà comunale.  

     

    Entrano le consigliere Marani e Mori.

     

    Il consigliere FAVIA chiede cosa impedisca di uniformare la gestione di un sistema che definisce frammentato e caotico. Domanda se ci si debba limitare a questi interventi o se esistano gli strumenti legislativi per rendere questa uniformità un po’ più cogente.

     

    Il consigliere NALDI per quanto riguarda il primo emendamento accoglie la riformulazione proposta dal relatore.

     

    Escono i consiglieri Casadei, Paruolo e A. Vecchi. Entra il consigliere Bignami.

     

    Per quanto riguarda l’emendamento n. 22, invece, dice che il problema si è posto anche in altri settori: si creano strutture pubbliche che si allargano con il rischio che la tecnostruttura di quelle strutture che sarebbero pubbliche, anziché ricevere la linea dalle amministrazioni, dia la linea alle amministrazioni stesse. Anche con ACER il rischio è questo. L’ACER di Bologna, proprietaria di 1200 alloggi di edilizia residenziale pubblica, dovrebbe semplicemente gestire gli appartamenti di proprietà del Comune. Afferma di comprendere la risposta del relatore, ma di avere la necessità di andare a rivedere la norma cui faceva riferimento. Probabilmente è necessaria una riflessione ulteriore, ma crede che tutti debbano essere consapevoli del fatto che deve esserci chiarezza su questo argomento.   

     

    Il relatore consigliere MAZZOTTI prende atto, sottolineando che la “questione Bologna” è diversa da quella di altri territori, avendo le sue ragioni e origini anche per come si è costituito il patrimonio e i rapporti che si sono determinati. Evidenzia che nella parte della legge che sopravvive - in particolare l’art. 49 – si possono leggere le disposizioni e un pezzo di quella storia che ha prodotto il risultato di avere una parte del patrimonio che, in alcune realtà, ha avuto una destinazione diversa. Al consigliere Favia risponde che non si è di fronte ad una parcellizzazione, in quando si sta attuando una regola di unitarietà per tutto il patrimonio pubblico - fermo restando che le proprietà non sono uniche, ma diversificate – per farle rientrare nello stesso sistema in base al quale c’è la messa in disponibilità, sulla base di regole precise, per chi ha bisogno di alloggi pubblici. Questo è un problema di scelta politica che a monte ha la scelta politica dell’ Emilia-Romagna – unica o quasi regione italiane – ad aver assegnato con la legge 24/2001 la proprietà degli alloggi ai Comuni. A fronte di proprietà che possono essere diverse, il sistema di regole che si va ad introdurre ha una sua logica ed è a salvaguardia della buona gestione di un patrimonio che resta pubblico, va incrementato, e non diventa definitivo per gli assegnatari.

     

    Il consigliere FAVIA chiede, con riferimento alle regole di contabilità, se i Comuni possano mettere a valore nel bilancio il patrimonio delle case popolari in previsione di quelle che ragionevolmente si libereranno. 

     

    Il consigliere BIGNAMI chiede al consigliere Naldi, con riferimento all’emendamento n. 22, cosa significhi “disponibilità”.

     

    Il consigliere NALDI precisa che l’emendamento ha cercato di sottolineare l’anomalia che vede alcune ACER, in particolare quella di Bologna, enti proprietari e non solo gestori di patrimonio di edilizia residenziale pubblica dicendo che questi alloggi dovrebbero essere di proprietà dei Comuni o comunque nella disponibilità degli stessi. Il relatore ha risposto riferendosi all’art. 6, comma c), che già prevede questo. Ribadisce, comunque, che questa anomalia andrebbe risolta attraverso una valutazione dal punto di vista immobiliare – passaggi di proprietà o altro – e come tempistica. Dichiara di ritirare l’emendamento, riservandosi di riformularlo in Aula.

     

    La consigliera NOE’ afferma che non è possibile trasferire la disponibilità di un patrimonio tra ACER e Comune con un emendamento, senza atti idonei di trasferimento di titolarità ben precise.

     

    Il consigliere BIGNAMI condivide quanto detto dalla collega Noè e sull’emendamento n. 21 chiede, con riferimento alla normativa di derivazione comunitaria che prevede lo svolgimento di procedure di evidenza pubblica, se sia possibile equiparare a comuni, province e altri enti pubblici – che immagina essere a vocazione territoriale - anche le ASP. Esprime dubbi sulla possibilità di consentire anche alle ASP di avvalesi delle attività delle ACER senza lo svolgimento di una procedura di selezione pubblica. Accenna ad una sentenza della Corte dei Conti in questo senso. 

     

     

    Il presidente ZOFFOLI riassume la situazione: l’emendamento n. 22 è stato ritirato, mentre sull’emendamento n. 21 cè la proposta del relatore di un sub emendamento “comprese le ASP”.

     

    Il relatore consigliere MAZZOTTI risponde al consigliere Favia che i Comuni mettono a bilancio il patrimonio che intendono mettere nel piano degli investimenti ed alienazioni, per cui in questo caso per poter alienare un alloggio pubblico è necessario un piano di dismissione. Sulle ASP sottolinea che si tratta di enti pubblici che in molte parti della Regione hanno già deciso di assegnare alle ACER, attraverso convenzione, un pezzo di patrimonio erp (in alcuni casi realizzato con contributi pubblici). Sulla sentenza della Corte dei Conti dice che non affrontava la natura giuridica delle ASP, ma una condizione particolare sul tema delle assunzioni.

     

    Esce il consigliere Ferrari.

     

    Il presidente ZOFFOLI, constatato che non vi sono altre richieste di intervento, pone in votazione l’emendamento n. 21 all’art. 30, come sub emendato e, a seguire, l’art. 30.

     

    La Commissione approva l’emendamento n. 21 all’art. 30, come sub emendato con 20 voti a favore (Pd, FdS, SEL), 4 astenuti (UDC, Misto) e 10 contrari (FI-PdL).

     

    La Commissione esprime parere favorevole sull’art. 30, come emendato, con 20 voti a favore (Pd, FdS, SEL), 4 astenuti (UDC, Misto) e 10 contrari (FI-PdL), nel seguente testo:

     

    “Art. 30

    Modifiche all’articolo 41 della legge regionale n. 24 del 2001

     

    1. Al comma 2 dell’articolo 41 della legge regionale n. 24 del 2001 dopo le parole “I comuni, le Province e gli altri Enti pubblici” sono inserite “comprese le Asp””.

     

     

    Si passa all’esame dell’articolo 31 (Modifiche all’articolo 43 della legge regionale n. 24 del 2001) sul quale non insistono emendamenti.

     

    Il presidente ZOFFOLI, constatato che non vi sono richieste di intervento, pone in votazione l’art. 31.

     

    La Commissione esprime parere favorevole sull’art. 31 con 20 voti a favore (Pd, FdS, SEL), 4 astenuti (UDC, Misto) e 10 contrari (FI-PdL), nel testo base.

     

    S i passa all’esame dell’articolo 32 (Modifiche all’articolo 47 della legge regionale n. 24 del 2001) sul quale non insistono emendamenti.

     

    Il presidente ZOFFOLI, constatato che non vi sono richieste di intervento, pone in votazione l’art. 32.

     

    La Commissione esprime parere favorevole sull’art. 32 con 20 voti a favore (Pd, FdS, SEL), 14 astenuti (UDC, Misto, FI-PdL) e nessun contrario nel testo base.

     

    Escono i consiglieri Camorali e Bignami. Rientra il consigliere Ferrari.

     

    Il consigliere FAVIA ritiene importante inserire nelle parti della legge riguardanti la conferenze degli enti, di ACER ecc. un obbligo di maggiore trasparenza nella gestione delle stesse, come è stato fatto per ATERSIR (Agenzia Territoriale per i Servizi Idrico e Rifiuti) e per le relative strutture, per cui si riserva di presentare in Aula eventuali emendamenti in questo senso.

     

    Si passa all’esame dell’articolo 33 (Modifiche all’articolo 50 della legge regionale n. 24 del 2001) sul quale non insistono emendamenti.

     

    La consigliera DONINI chiede la ragione per la quale la proposta di legge della Giunta non abbia modificato gli articoli 48, 49 e 50 dove viene affrontato il tema dello IACP e del relativo personale dipendente. Chiede se sia necessario mantenere in vigore questi articoli o abrogarli.

     

    Entra il consigliere Bernardini.

     

    L’arch. ZANELLI risponde che tutto il sistema della riforma della L.R. 24/2001 è, da un punto di vista tecnico, un’integrazione alla legge esistente e non una sostituzione. E’ evidente che restano in vigore articoli per i quali il risultato atteso si è già verificato.

     

    Il consigliere FAVIA crede sia giusto, anche per un alleggerimento della legge, abrogare le parti che non servono più e che non ha più senso rimangano in essere.

     

    La consigliera DONINI fa riferimento al riguardo alla nuova legge sulla valutazione d’impatto ambientale, che è partita come modifica di una legge del 1999 e si è evoluta attraverso un lavoro di riscrittura complessiva e di abrogazione. Crede che in questo modo si migliorerebbe la qualità della legislazione.

     

    L’arch. ZANELLI ribadisce che le norme di cui sopra restano in vigore perché questa è una revisione della legge. 

     

    Il presidente ZOFFOLI, constatato che non vi sono altre richieste di intervento, pone in votazione l’art. 33.

     

     

    La Commissione esprime parere favorevole sull’art. 33 con 24 voti a favore (Pd, FdS, SEL), 4 astenuti (UDC, Misto) e 4 contrari (LN), nel testo base.

     

    Si passa all’esame di un articolo aggiuntivo dopo il 33, sostitutivo dell’art. 55 della legge 24, introdotto dal seguente emendamento:

     

    EMENDAMENTO N. 34 RELATORE CONSIGLIERE MAZZOTTI

    Dopo l’articolo 33 è inserito il seguente articolo:

     

    “Articolo 33.1

    Sostituzione dell’art. 55 della legge regionale n. 24 del 2001

     

    1. L’articolo 55 della legge regionale n. 24 del 2001 è sostituito dal seguente:

     

    “Art. 55

    Clausola valutativa

     

    1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti nel perseguire le finalità di cui all’articolo 2.

    2. A tal fine, con cadenza triennale e avvalendosi anche dei dati e delle informazioni prodotte dall’Osservatorio regionale del sistema abitativo e dell’Anagrafe dell’intervento pubblico, la Giunta regionale presenta alla Commissione assembleare competente una relazione che fornisce informazioni sui seguenti aspetti:

    a) consistenza e distribuzione del patrimonio di ERP;

    b) consistenza degli interventi di manutenzione, recupero, nuova costruzione del patrimonio ERP, evidenziando tra questi gli interventi volti alla rigenerazione energetica e al miglioramento sismico;

    c) monitoraggio relativo alla gestione del patrimonio ERP in forma associata da parte dei Comuni, anche con riferimento agli effetti di semplificazione ed eventuali criticità;

    d) grado di copertura della domanda di accesso agli alloggi ERP;

    e) analisi dell’utenza di ERP;

    f) analisi degli effetti sulla mobilità conseguenti alla applicazione dei nuovi limiti di reddito;

    g) monitoraggio sulla programmazione delle risorse e sullo stato di attuazione degli interventi previsti dai fondi destinatati dalla presente legge alla edilizia residenziale sociale.

    3. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

    4. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti.”.

     

    Il relatore consigliere MAZZOTTI illustra l’emendamento che introduce la clausola valutativa: vengono precisate alcune condizioni con le quali viene valutata la legge .

     

    Il consigliere FAVIA osserva che la Giunta avrebbe dovuto inserire nel testo del progetto di legge la clausola valutativa in modo che potesse passare dalla competente Commissione Statuto e Regolamento e non aggiungerla come emendamento. Osserva che in questo tipo di clausola, più di relazione che altro, manca un parametro relativo alla non assegnazione di alloggi – per vari motivi – e che sarebbe interessante mettere un dato qualitativo e valutativo anche su questo tipo di situazioni. 

     

    Rientra il consigliere Casadei. Entra il consigliere Cavalli.

     

    La consigliera DONINI ricorda che la L.R. 24/2001 è la prima ad avere al suo interno la previsione della clausola valutativa. Sulla base dello Statuto e del Regolamento non è la Giunta che deve licenziare una proposta di clausola valutativa, ma è la discussione assembleare – attraverso le forme date – anche attraverso la proposta di emendamento del relatore. Crede, che quanto suggerito dal consigliere Favia possa anche essere meglio esplicitato in Aula, ma che sia già compreso nell’indicazione di cui al punto d).

     

    Il relatore consigliere MAZZOTTI concorda con la collega Donini.

     

    Il presidente ZOFFOLI, constatato che non vi sono altre richieste di intervento, pone in votazione l’emendamento che introduce l’art. 33.1.

     

    La Commissione approva l’emendamento che introduce l’art. 33.1 con 26 voti a favore (Pd, FdS, SEL), 4 astenuti (UDC, Misto) e 4 contrari (LN).

     

    Si passa all’esame di un articolo aggiuntivo introdotto dal seguente emendamento:

     

    EMENDAMENTO N. 13 RELATORE CONSIGLIERE MAZZOTTI

    Dopo l’articolo 33.1 è inserito il seguente articolo:

     

    “Articolo 33 bis

    (Sostituzione dell’articolo 56 della legge regionale n. 24 del 2001)

     

    1. L’articolo 56 della legge regionale n. 24 del 2001 è sostituito dal seguente:

    “Articolo 56

    Istituzione di un fondo regionale per l’eliminazione e il superamento

    delle barriere architettoniche

     

    1. E’ istituito un fondo regionale per finanziare gli interventi per l’eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barrire architettoniche negli edifici privati).

    2. La Regione, sentiti i Comuni:

    a) stabilisce i criteri di riparto e le modalità di trasferimento delle risorse ai Comuni;

    b) definisce le forme di utilizzo delle risorse e le modalità di individuazione dei beneficiari , rispettando i limiti di accesso al contributo di cui alla legge n. 13 del 1989 e tenendo conto dei valori reddituali nella formazione delle graduatorie.

    3. I Comuni provvedono alla gestione del fondo, attivano le procedure di individuazione dei beneficiari, quantificano ed erogano i contributi.”.

     

     

    Il relatore consigliere MAZZOTTI illustra l’emendamento spiegando che nasce da una riflessione fatta anche in sede di discussione generale e che viene proposto alla luce dell’esperienza di questi anni in tema di limitazione delle barriere architettoniche. Attualmente si applica la legge nazionale del 1989 che, non essendo finanziata, fa sì che tutti gli anni ci sia la presentazione delle domande ai Comuni – i quali sono obbligati ad accoglierle e a metterle in graduatoria sulla base della tipologia di handicap – che accumulano anno per anno un elenco infinito di situazioni normate sulla base della sola condizione di disabilità. In questo modo si determina un’aspettativa per le famiglie che hanno questo problema e l’impossibilità di farvi fronte. Con questo articolo si fa un passo avanti istituendo il fondo regionale per finanziare gli interventi per l’eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche e disciplinando questi interventi. Si dovranno, poi, stabilire con atto amministrativo i criteri di riparto delle risorse che verranno assegnate, sentiti i Comuni, e le forme di utilizzo delle stesse intervenendo su una situazione ora sostanzialmente bloccata. 

     

    Il presidente ZOFFOLI, constatato che non vi sono richieste di intervento, pone in votazione l’emendamento che introduce l’art. 33.bis.

     

    La Commissione approva l’emendamento che introduce l’art. 33 bis con 26 voti a favore (Pd, FdS, SEL), 4 astenuti (UDC, Misto) e 4 contrari (LN).

     

    Si passa all’esame dell’articolo 34 (Modifiche all’articolo 57 della legge regionale n. 24 del 2001) sul quale non insistono emendamenti.

     

    Il presidente ZOFFOLI, constatato che non vi sono richieste di intervento, pone in votazione l’art. 34.

     

    La Commissione esprime parere favorevole sull’art. 34 con 26 voti a favore (Pd, FdS, SEL), 4 astenuti (UDC, Misto) e 4 contrari (LN), nel testo base.

     

    Si passa all’esame dell’articolo 35 (Modifiche all’articolo 58 della legge regionale n. 24 del 2001) sul quale non insistono emendamenti.

     

    Il presidente ZOFFOLI, constatato che non vi sono richieste di intervento, pone in votazione l’art. 35.

     

    La Commissione esprime parere favorevole sull’art. 35 con 26 voti a favore (Pd, FdS, SEL), 4 astenuti (UDC, Misto) e 4 contrari (LN), nel testo base.

     

     

    Si passa all’esame dell’articolo 36 (Norme transitorie) su cui insiste il seguente emendamento:

     

    EMENDAMENTO N. 31 RELATORE CONSIGLIERE MAZZOTTI

    Dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

    “1 bis. Per un periodo di 5 anni dalla data di approvazione dell’atto di individuazione dei nuovi limiti di reddito per la permanenza negli alloggi erp ai sensi dell’articolo 15, comma 2, coloro che a tale data risultino assegnatari e superino tali limiti di reddito, possono continuare ad occupare gli alloggi assegnati, corrispondendo al Comune il canone concordato ai sensi della legge n. 431 del 1998. Allo scadere dei cinque anni il Comune dispone l’immeditata decadenza salvi i casi in cui dall’accertamento periodico dei requisiti risulti che l’assegnatario sia rientrato entro i limiti di reddito per la permanenza per almeno due annualità.

    1 ter. I nuovi limiti di reddito per la permanenza negli alloggi erp, definiti ai sensi dell’articolo 15 comma 2, non producono effetti sulla determinazione dei canoni di coloro che risultano assegnatari alla data di individuazione dei medesimi limiti.”.

     

    Il relatore consigliere MAZZOTTI ricorda che di questo emendamento si è già discusso quando è stato introdotto l’art. 15 nel quale è stato inserito il tema del limite di reddito - 20% - per la decadenza. Con questo emendamento s’inserisce una sorta di graduazione e gestione della fase di uscita per coloro che superano i limiti di reddito, introducendo il principio che per 5 anni dalla data di approvazione dell’atto di individuazione dei nuovi limiti di reddito possono continuare ad occupare gli alloggi assegnati, corrispondendo al Comune il canone concordato. Allo scadere dei cinque anni il Comune dispone l’immeditata decadenza salvi i casi in cui, dall’accertamento periodico dei requisiti, risulti che l’assegnatario sia rientrato entro i limiti di reddito per la permanenza per almeno due annualità.

    Precisa che, anche alla luce delle riflessioni già emerse nella discussione sull’art. 15 richiamato, mantiene e chiede di discutere questo emendamento, essendo ancora in corso una valutazione di carattere politico e tecnico per valutare l’efficacia dell’impianto, fermo restando il principio, sul quale c’è stata ampia convergenza, di tenere oliato il sistema di mobilità e ricambio negli alloggi di edilizia residenziale pubblica per coloro che non si trovano in condizioni di bisogno.   

     

    Il consigliere FAVIA giudica “grave” questo emendamento dicendo che c’è stata una retromarcia, rispetto al coraggio dimostrato, che vanifica – di fatto – quanto previsto all’art. 15. Si andavano a toccare interessi legittimi, preoccupandosi anche degli interessi di chi sta fuori dal sistema dell’edilizia residenziale pubblica e in condizioni più precarie rispetto a chi è dentro, introducendo il concetto di case della collettività, che servono per fare fronte a situazioni estremamente critiche e che superando il 20% del limite, che verrà introdotto dalla Giunta, vengono a mancare le condizioni per rimanere nell’alloggio. In questo modo gli alloggi che si liberano rappresentano un paracadute sociale per chi ne ha più bisogno e i 5 anni previsti da questo emendamento preoccupano, perché – in 5 anni – una persona abile può trovare il modo per rientrare, rendendo vano il coraggio dimostrato in precedenza.

     

    Esce il consigliere Cavalli.   

     

    La consigliera DONINI ricorda al collega che fin dall’inizio l’emendamento all’art. 13 era insieme a questo emendamento, non c’è mai stata una politica dei due tempi, ma una riflessione di carattere generale. Afferma di essere a favore della giustizia sociale, ma non per la guerra tra poveri, per cui difende il principio introdotto. Non si possono confondere i due aspetti. Teme che la fase attuale di notevole precarietà, frammentazione e insicurezza sul lavoro durerà a lungo, con oscillazioni di reddito notevoli da anno ad anno. Negli alloggi di edilizia residenziale pubblica ci sono persone con condizioni diverse – anziani pensionati e nuclei familiari in attività lavorativa – per cui ritiene doverosa l’introduzione di una norma che eviti l’automatismo, che non vuole dire difendere dei privilegi, ma aprire una riflessione con queste persone. E’ stata introdotta nella legge la possibilità per l’assegnatario di comunicare le variazioni delle proprie condizioni di reddito che intervengono in corso d’anno e di chiedere la modifica del canone, con una modalità di riduzioni ed ampliamenti che verrà definita nella successiva delibera assembleare. Proprio questo meccanismo sulle variazioni di reddito che è stato introdotto ha consentito una maggiore riflessione sull’art. 13, che fissava la percentuale relativa al reddito di permanenza. Richiama una coerenza complessiva della legge sulle diverse questioni riguardanti le valutazioni del reddito - sia per l’applicazione dei canoni, sia per l’ingresso e l’uscita – per dire che prevedere un meccanismo di gradualità o di flessibilità non difende dei privilegi, ma evita di buttare per strada persone che qualche mese dopo potrebbero essere nella condizione di bisogno, poiché non esiste, in questo momento, il concetto di reddito stabile. Ricorda che lo stesso consigliere Favia ha sollevato critiche al provvedimento della Giunta che modulava l’applicazione del ticket per le prestazioni sanitarie sulla base del reddito, sollevando la questione della precarietà lavorativa che determina variabilità di reddito e chiedendo una modulazione per rivedere le condizioni economiche di volta in volta. Osserva che, in quel caso, la rigidità era imposta dal sistema nazionale. Ritiene che la stessa riflessione vada trasportata su questo tema, perché qui si può fare qualcosa. Di qui all’Aula si potrà ragionare sulla formulazione dell’art. 13, salvaguardando il principio – anche, per esempio, con documenti d’indirizzo -di ridurre l’attuale livello di reddito per la permanenza, senza contrapporre bisogno a bisogno. Crede vadano fatti i corretti approfondimenti tecnici sulla misurazione del reddito in base a ISE e ISEE, per arrivare a quel principio. Pensa che, rispetto al 2001, la condizione sociale sia cambiata e siano peggiorate le condizioni materiali delle persone con variazioni di reddito di cui non si può non tener conto.

     

    Il consigliere NALDI fa presente di non essere favorevole all’introduzione del nuovo limite del 20% per la decadenza - non considerandolo progressista ed innovativo come diceva il consigliere Favia – in quanto ora il reddito per l’accesso ISEE è di 17 mila euro e ISE 34 mila euro, per la decadenza l’attuale ISEE è 34 mila euro e ISE 51 mila, ovvero il 50% in più. La ragione per cui sono stati previsti questi valori del 50% in più è che si è voluto salvaguardare soprattutto i soggetti monoreddito. Applicando il 20% indifferenziato vengono buttate fuori delle persone bisognose, non dei ricchi; persone con un reddito accertabile – mentre si sa che ci sono molte situazioni per cui è faticoso accertare il reddito – per esempio la commessa dell’ipermercato. Non è convinto del 20% - non ritenendolo corrispondente ad un principio di giustizia sociale - e annuncia che se dovesse restare questo valore, presenterà in Aula un emendamento. Esprime perplessità anche sull’emendamento in esame, perché nel tentativo di salvaguardare tutti quelli che superano il 20% gli sembra si corra il rischio di salvaguardare anche chi ha un reddito superiore ai 51 mila euro. Ritiene la norma non chiara e chiede spiegazioni per una lettura corretta.     

     

    Escono i consiglieri Casadei e Ferrari.

     

    Il consigliere FAVIA ritira il tema dei due tempi. Se si deve affrontare il problema dei limiti – che erano troppo elastici – abbassare i limiti e alzare il tempo d’uscita gli sembra un po’ “il gioco delle tre carte”. Pensa sia giusta l’osservazione del consigliere Naldi. E’ contrario al combinato disposto da questi emendamenti, perché si crea una situazione paradossale. Ritiene che la guerra tra poveri ci sia già: basta guardare le liste d’attesa, e vada preso atto di questo senza ipocrisie: pensa alla commessa dell’ipermercato che esce – come da esempio del collega – ma anche a chi è in attesa, in situazioni anche peggiori.

    Occorre pensare alla funzione delle case popolari. Chiede quale sia il problema: l’ISE, l’ISEE, il nucleo, il singolo. Si deve ragionare su quello, ci sono degli atti amministrativi della Giunta che si possono modificare, si possono mettere dei parametri, quindi chiede di ragionare in quel senso, in quanto c’è la possibilità di farlo, piuttosto che mettere una toppa per un singolo problema. Si era delegato alla Giunta per cui è favorevole a migliorare i criteri e i parametri di valutazione per l’uscita. L’ISEE è un criterio imperfetto e ci sono dei problemi, per cui si deve lavorare in quanto in questo tipo di intervento regionale si può modificare.

     

    Il consigliere BERNARDINI sottoscrive l’intervento del collega Favia. Osserva che chi fa l’esempio della commessa non conosce la tipologia di quelle che sono oggi le liste d’attesa. In lista d’attesa per la casa si trovano tanti che non hanno un reddito, con un paio di figli, anche portatori di handicap, quindi con situazioni molto più tragiche con tutto il rispetto a quello che può essere il bisogno di aiuto di una commessa che magari ha la casa e riesce anche ad andare in vacanza. E’ evidente “il gioco delle tre carte”, come lo è anche in altri passaggi. Afferma che questa è una legge che fa “schifo”: non si va a tutelare chi ha veramente bisogno e a creare un dinamismo nella gestione delle assegnazioni delle case popolari, non si va a garantire la vera natura della casa popolare che è il salvagente, in una situazione di bisogno, che deve essere fornito a chi rischia di non avere un tetto sotto cui dormire. Se si vedono le case popolari in tale ottica forse si riusciranno a fare anche quei correttivi doverosi rispetto ad un impianto normativo che oggi fa acqua da tutte le parti: sia per quanto riguarda le assegnazioni, sia per quanto concerne le liste di attesa. Si continuano a fare delle norme che si contraddicono una con l’altra in termini di valutazione dei requisiti o meno per le decadenze: prima si parlava di un anno di tempo: “entro 365 giorni nel caso in cui ci fosse stato un superamento dei limiti di reddito il comune provvedeva a…” adesso si indicano 5 anni per cui si immobilizza, creando ancora di più delle zone in cui tutto può succedere, anche per chi ha la possibilità di fare il furbo. Dice che ci sono tanti furbi che non sa che tipo di lavoro facciano o che tipo di reddito abbiano per permettersi auto di grossa cilindrata -con tutto quello che comporta in materia di costi per bollo, assicurazione e mantenimento – che sono anche assegnatari di case popolari. Pensa quindi che per fare un buon lavoro si debba partire, come presupposto, da una seria considerazione di quello che è l’aiuto sociale che sta alla base dell’assegnazione anche delle case popolari. Altrimenti se si considerano le case popolari alla stregua di un privilegio, - perché alla fine lo è - come una sorta di casta, c’è da chiedersi se si voglia smantellare o meno la casta delle case popolari. Può fare tantissimi esempi di gente che è costretta a trovare un alloggio sul libero mercato rinunciando a tutto e persone che abitano nelle case popolari che vanno fuori a cena una volta a settimana e fanno le vacanze. Questa è la realtà presente sul territorio di Bologna, ma non solo. Più legge la proposta in esame più si rende conto che non si è avuto il giusto approccio nell’affrontare una materia così delicata come il diritto a vivere in condizioni quantomeno socialmente accettabili, diritto che deve essere garantito a tutti, a prescindere che siano italiani o stranieri, ma che in questo modo non si sta garantendo soprattutto a chi ha bisogno.

     

    Rientra il consigliere Casadei.

     

    Secondo la consigliera MARANI rispetto a questa legge c’è un’aspettativa dalla quale non si riesce ad uscire per le contraddizioni che ha. Non è che con la modifica della legge 24 si possano risolvere i problemi dell’emergenza abitativa e dell’esiguità del patrimonio pubblico a disposizione delle fasce sociali che più hanno bisogno. Quindi si corre il rischio di pensare che introdurre qualche elemento con un valore simbolico alto possa diventare il correttivo ed aiutare a risolvere una situazione molto complicata che nella legge ha solo un principio che ritiene, dal punto di vista dell’innovazione, sia quello che dà significato alla modifica della legge stessa. Si è in presenza di un patrimonio di erp che è così esiguo rispetto al bisogno, che l’idea dell’alloggio sociale, la definizione di alloggio sociale deve estendersi ad altre forme, ad altre risposte che vadano oltre all’erp e quindi che si costruisca con le cose messe in campo nelle leggi urbanistiche, la 20 e successive modifiche, una filiera di soluzioni che facciano sì che chi non riesce ad entrare nella casa pubblica nell’erp abbia però la possibilità di avere dei percorsi guidati dentro all’edilizia residenziale sociale e quindi dentro ad altri tipi di soluzioni che stanno, comunque, al di sotto dei costi e dei prezzi di mercato. Pensa che ci si sia soffermati poco su questo, in quanto la discussione si è concentrata con un certo accanimento rispetto a come si usano i pochi alloggi di erp e su questo si è sviluppato un confronto interessante, ma che corre il rischio di combinare pasticci e di dare soluzioni alle questioni con conseguenze di cui non ci si rende ben conto. Riprende l’aspetto toccato con la questione del 20% dei redditi di permanenza, perché si è resa conto che i meccanismi che ci sono oggi, andando a verificare le maggiorazioni diverse fra ISEE e ISE che si sono messe in campo nel calcolo del reddito, la discussione non è separabile da quello che è complessivamente il tema del come si calcola il canone, di quelle che sono le fasce di reddito, ed il meccanismo complessivo delle maggiorazioni previste. Condivide con il collega Bernardini l’osservazione che il termine di 5 anni, in effetti, può annullare l’efficacia di un provvedimento di decadenza. Si rende anche conto che questo che poteva essere una sorta di tutela rispetto al fatto di non trovarsi fuori dagli alloggi 2.500 famiglie o persone nel giro di sei mesi è, però, un meccanismo che di fatto non consente di raggiungere quel livello di mobilità e di flessibilità e rotazione nell’uso degli alloggi che tutti auspicano. Si possono determinare delle contraddizioni che possono, di fatto, non consentire di raggiungere l’obiettivo posto. Considerato che si è convenuto, in una discussione svolta nelle sedute precedenti, sul fatto che oggi a fronte della perdita di potere d’acquisto - per la crisi economica - delle famiglie, delle persone, dei salari, ci sono persone fuori in attesa di soluzioni molto meno garantite di quelli che stanno dentro. A fronte di questa complessità e al dovere di fare qualcosa, si è pervenuti alla formulazione dei due emendamenti in discussione. Se ci si rende conto che lo strumento è poco efficace, che non è stato valutato nei particolari per le conseguenze che può determinare là dove viene applicato e considerato che sarebbe parziale e non efficace affrontarlo con un emendamento, propone di mettere in fila alcune indicazioni da inserire nell’atto di indirizzo che fra circa un mese si dovrà tornare a discutere in Assemblea legislativa, in relazione ai meccanismi ISEE e ISE, che possano di fatto essere vincolanti per definire complessivamente la questione dei canoni. La legge rimane una legge di principi, che tenta di inquadrare, con i mezzi e gli strumenti che si hanno a disposizione, il tema delle politiche di edilizia sociale e la discussione di oggi dovrebbe essere incanalata dentro all’atto di indirizzo successivo che auspica possa essere largamente condiviso.

     

    Rientra il consigliere Ferrari.

     

    La consigliera NOE’ parte dallo spirito - colto in parte anche dalla consigliera Marani -, rispetto al fatto che nella discussione di questo provvedimento legislativo le sedute che stanno impegnando la Commissione, i problemi emersi, le difficoltà risolutive e i passaggi che ancora non hanno ricevuto sufficiente chiarezza, per dire che sarebbe molto responsabile da parte di tutti prendere seriamente in considerazione l’ipotesi di sospendere la votazione di questo provvedimento di modifica della legge 24. Inoltre ha sentito che molti colleghi presenteranno comunque emendamenti in Aula, proprio perché c’è bisogno di affinare ancora lo strumento, considerato che anche sullo stesso articolo 36 ci sono legittimi quesiti che rivelano anche delle contraddizioni palesi. Considerato che si sta parlando del diritto all’alloggio di fronte a un’emergenza abitativa che viene soprattutto dal basso, che c’è ancora il problema di dovere fare i conti con dei parametri di riferimento ISEE e ISE che da tempo devono essere rivisti nelle loro modalità di calcolo e visto che c’è un problema di migliore declinazione non solo degli alloggi erp, ma anche di quelli ers per corrispondere ad una emergenza abitativa, richiede ai colleghi attenzione. Crede non si debba avere fretta di modificare questa importante materia e che non si debba farlo a qualunque costo se è necessaria un’ulteriore riflessione. Tutte le componenti hanno partecipato alla discussione sollevando passaggi che bene o male sono stati condivisi, i tecnici sono spesso stati chiamati ad approfondire le sollecitazioni emerse, per cui non se la sente di chiudere oggi la fase più importante, in quanto la discussione in Aula per licenziare il testo di legge non sarà come quella odierna in cui è possibile confrontarsi meglio fra commissari e tecnici, ma si limiterà ad una sorta di partita a tennis in cui ognuno farà le sue dichiarazioni. In quella sede non sa fino a che punto, in modo costruttivo, si riuscirà a stendere un testo puntuale e da assumere per una legge così importante.

    Non sa se ci sono degli obblighi che impongano di licenziare, oggi, la legge in Commissione affinché venga discussa in Aula e approvata il 3 dicembre, ma ritiene che si possa discutere un giorno in più o rinviare a gennaio. Ritiene non si debba fare strumentalizzazione politico-partitica, ma si debba avere tutti la consapevolezza che il provvedimento va sottoposto al giudizio dell’Aula nel modo più rassicurante e condivisibile. Personalmente non si sente così serena considerato che lo stesso articolo 36 in esame oggi vanifica l’obiettivo che ci si era dati di tutelare un‘eventuale permanenza di chi non ha più i requisiti reddituali. Giustamente come sottolineava il consigliere Naldi nei 5 anni previsti il superamento potrebbe essere anche del 1.000%, ma poi se successivamente per due esercizi, per due anni, il reddito si riabbassa, si rientra e il soggetto ha nuovamente diritto a rimanere nell’alloggio, rispetto ad una situazione che con la legge in vigore scattava al 365 giorno.

    Un altro aspetto che non è di poco conto è che da oggi giovedì a martedì il tempo è veramente poco per prepararsi, approfondire e confrontarsi su un progetto di legge tecnico come questo, anche se i tecnici e la segreteria di Commissione che hanno sempre fornito collaborazione predisporranno entro oggi o domani il testo. Ribadisce che, per le tante sollecitazioni che richiedono ulteriori approfondimenti, prendersi una settimana in più con tutta la tutela e la cautela del caso è un comportamento dovuto e invita, quindi, a non licenziare il progetto e a valutare la proposta di un rinvio.

     

    Il consigliere NALDI ricorda che circa un anno fa il Comune di Bologna ha reso pubblico il risultato di indagini di accertamento delle dichiarazioni dei redditi degli inquilini dell’ACER che risultavano essere per più della metà dei casi non corrette e, comunque, in tutti i casi le falsità introdotte nelle dichiarazioni, non erano tali da fare scattare delle condizioni di decadenza. Crede che se si vuole superare il problema delle automobili costose, ci si debba muovere sempre nel campo dell’accertamento del reale reddito di una persona, tema che si ritrova anche per quanto riguarda i ticket sanitari e le rette scolastiche. Afferma che tutti i consiglieri hanno un problema esistenziale politico in questo momento, che è quello di togliersi di dosso il prima possibile l’appellativo di “casta”, per cui eviterebbe di scaricare tale termine sugli inquilini delle case popolari. Dice che non si sente di condividere certi giudizi espressi e che se si vuole accostare ad altri il termine “casta” si devono prendere i veri privilegiati di questo Paese.

     

    L’arch. ZANELLI cerca di delineare un inquadramento di questa tematica secondo gli emendamenti introdotti e rispetto ad una politica più generale che la legge affronta con l’evidente tentativo di creare maggiormente un sistema dell’edilizia residenziale sociale che risponda anche all’attuale emergenza abitativa. Cosa che non si fa solo con la legge, ma anche con una serie di provvedimenti e discussioni che attualmente sono in corso nell’ambito dei tavoli della politica nazionale per introdurre una maggiore disponibilità di fondi per il sostegno dell’affitto e per il recupero dell’edilizia residenziale pubblica.

    E’ necessario, quindi, inquadrare il tema dell’articolo 30 e della decadenza in un segnale che questa legge vuole dare fra le altre cose, per introdurre una maggiore mobilità negli alloggi di erp e, al di là del fatto che questi alloggi dovranno essere soggetti ad una politica di recupero ed aumento qualitativo, dare anche il segnale che si vuole favorire l’ingresso dei nuclei svantaggiati. Rimette in fila i principi che sono stati introdotti. Il primo è la modifica per stabilire che la decorrenza, quella già fissata dall’attuale norma, comporta d’ora in poi il pagamento di un canone più alto che è il canone concordato, ai sensi della legge 421, chi decade dal diritto all’erp per limiti di reddito entra in questa fascia, per cui il periodo in cui rimarrà pagherà tale canone. Con l’articolo 13 che emenda il 15 i limiti di reddito sono aggiornati periodicamente dalla Giunta con riferimento ad un differenziale massimo che è stato ipotizzato del 20% rispetto ai limiti stabiliti per l’accesso e, quindi, ci sarà un plaphon di nuclei e di persone che si trovano improvvisamente ad uscire e quindi dall’accesso all’abitazione a entrare nella decadenza per effetto dell’introduzione meccanica di un nuovo limite di reddito. Con l’emendamento n. 31 all’articolo 36, si stabilisce sostanzialmente un sistema di ammortizzatori a questo dispositivo della decadenza, ma soltanto per coloro che entrano in questa fascia per effetto dell’abbassamento del 20%, i quali quindi si troveranno ad avere a disposizione 5 anni all’interno dei quali è possibile una revisione del loro reddito, perché può succedere che questo aumento del reddito sia occasionale, non permanente. In questi 5 anni si devono anche predisporre iniziative per una politica di edilizia residenziale sociale a cui la legge impegna la Giunta per trovare una filiera di soluzioni che pongano soluzioni intermedie fra l’erp e il libero mercato. Quindi il tema dei 5 anni ha questo valore e si riferisce sostanzialmente a coloro che fino ad oggi avevano diritto di rimanere dentro agli alloggi e che invece per effetto del ridimensionamento del reddito massimo per la permanenza si trovano improvvisamente ad essere fuori. I 5 anni si riferiscono solo a loro. Crede che l’insieme dei provvedimenti vada visto in questo modo, altrimenti non si comprende il lavoro che è stato fatto nell’insieme.

     

    Il consigliere FAVIA si associa alla richiesta della consigliera Noè, perché se martedì si va in Aula col provvedimento il tempo per preparare il lavoro è poco, considerate le varie questioni aperte, anche se riconosce che in questo caso c’è stata molta disponibilità nella discussione della legge. Diventa un attestato di merito perché di solito si è abituato ad una maggioranza che tende un po’ a comprimere la discussione, mentre in questo caso come poche altre volte, è stato possibile analizzare l’articolato con l’attenzione e il tempo di cui necessitava anche se la prima seduta non sembrava andare in tale direzione. Quindi riconosciuto questo merito e comprendendo per questo l’eventuale disagio pensa che andare in Aula martedì prossimo, diventi per l’opposizione un po’ problematico, anche perché i momenti di riflessione possono essere diversi e l’intervento della consigliera di maggioranza Marani ha evidenziato come la questione sia un po’ più grande di un semplice emendamento.

    Oggi la situazione, come diceva  la consigliera Donini, è cambiata per effetto della crisi economica e l’edilizia residenziale sociale non è una risposta sostenibile per molte famiglie, in quanto ha dei costi che, comunque, non rispondono a quella nuova povertà che sta crescendo. Il tema è proprio quello della mutata situazione economica che lui legge dal lato opposto e proprio perché è cambiata c’è una nuova povertà così forte che modifica la situazione precedente di chi entrava nell’erp e poi rimaneva per moltissimo tempo. Per questa nuova situazione si devono trovare le soluzioni senza considerare necessariamente gli inquilini erp una “casta”. Nel provvedimento sono state inserite una serie di cose su cui è assolutamente d’accordo, però ribadisce che la situazione è mutata, oggi dalla gente non sarebbe, per esempio, disposta ad accettate il fatto che un consigliere comunale abiti in una casa popolare, pensando a quanti sono fuori da quelle liste.  

     

    Il presidente ZOFFOLI fornisce alcuni dati relativi alle sedute in cui si è esaminato in Commissione il provvedimento: una seduta in cui si sono espletati gli adempimenti procedurali, una in cui si è svolta l’udienza conoscitiva, una in cui si è svolta la discussione generale e cinque sedute dedicate all’esame dell’articolato e relativi emendamenti.

     

    La consigliera NOE’ ringrazia per la precisazione, di cui prende atto e che archivia, ma per lei è irrilevante. Chiede cosa succede se oggi si approva in Commissione l’emendamento 31 e questa legge va in vigore e se dal gennaio 2014 si avrà modo di dimostrare che l’assegnatario dell’alloggio ha superato il suo limite di reddito oltre quel 20%. Se inizi una decorrenza di 5 anni per cui potrebbe accadere che l’assegnatario stia dentro tutto l’anno 2014, pur avendo anche raddoppiato il proprio reddito, poi stia dentro tutto il 2015 e il 2016, il 2017 e il 2018. In realtà per continuare a stare dentro quell’alloggio dovrebbe rientrare nei limiti di reddito. Crede che sicuramente saranno più quelli che busseranno per avere un alloggio, rispetto a quelli che avranno un aumento di reddito.

     

    Esce la consigliera Mori.

     

    L’arch. ZANELLI prova a rispiegare il punto: esiste un provvedimento che riguarda esclusivamente coloro che sono già oggi a pieno titolo, di diritto, assegnatari di un alloggio che, per effetto di questo procedimento, se passano il 20% di differenza, improvvisamente si trovano fuori. Non stanno diventando più ricchi: chi aveva diritto fino al giorno prima si trova, all’improvviso, a non averne più diritto.

     

    Il presidente ZOFFOLI invita a non fare battute perché in questo modo si fa ulteriore confusione, e ad intervenire uno alla volta. Chiede al consigliere relatore Mazzotti se abbia considerazioni da fare per chiudere la discussione dell’emendamento 31.

     

    La consigliera NOE’ interviene per chiedere che le venga spiegato con un esempio concreto cosa succede nel momento in cui entra in vigore la legge. Se un cittadino assegnatario di un alloggio si ritrova ad avere un reddito oltre il 20 % previsto nel 15, entra in vigore quanto disposto nell’articolo (o emendamento?) 36, dove si prevede l’inizio della procedura di osservazione e di controllo che dura un quinquennio.

     

    L’arch. ZANELLI prende la parola e risponde mettendo a confronto cosa succede prima e cosa succede dopo l’entrata in vigore del progetto di legge. Attualmente c’è un assegnatario che sta dentro ad una casa ERP ed ha un reddito di 50 mila euro ISEE. Con l’introduzione delle modifiche in discussione, il suo reddito improvvisamente si trova ad essere al di sopra del 20% stabilito come limite massimo per la permanenza. Questo assegnatario si troverà all’improvviso primo: a dover pagare un canone concordato al comune, secondo ad essere dichiarato decaduto ed infine ha cinque anni per andare via o dichiarare e dimostrare che per almeno due anni è ritornato al di sotto del limite del 20%. È chiaro che non si può prendere questa gente e sbatterla fuori di casa perché oltretutto hanno fatto un contratto di affitto quando avevano un reddito che consentiva loro il diritto alla casa.

    Chi supererà i redditi o li ha già superati adesso, è in uno stato di decadenza per cui vale l’articolo attuale e in un anno deve andare via.

     

    La consigliera NOE’ osserva che l’assegnatario dell’esempio potrebbe, all’entrata in vigore della legge, anche avere 100 mila euro di reddito, perché qui si parla di superare il 20%, ma non di quanto. È giusta l’osservazione del collega Naldi. Inoltre ricorda quanto detto dall’assessore Muzzarelli nel corso dell’illustrazione e cioè che il primo obiettivo di questa legge è quello di favorire la rotazione, ma con questo articolo 36, alla persona che prima dopo un anno doveva andarsene viene data l’opportunità di rimanere anche altri tre anni.

     

    L’arch. ZANELLI osserva che in questo caso decadrebbe.

     

    La consigliera NOE’ ribatte che ci vogliono però cinque anni.

     

    Il relatore consigliere MAZZOTTI e dott. ZANELLI rispondono di no.

     

    La consigliera MARANI precisa che nel caso un assegnatario superi i 51 mila euro c’è la decadenza immediata prevista dalla legge. Il provvedimento del 20% e il meccanismo dei cinque anni insistono su coloro che a seguito delle modifiche introdotte da questa legge - invece di uscire sopra i 51 euro come accade ora – uscirebbero a 42 a 43 ecc. Con questo emendamento si vuole conciliare l’introduzione di limiti più bassi per la permanenza negli alloggi e la necessità di tutelare coloro che hanno acquisito un diritto secondo quanto previsto dalla vecchia legge.

     

    L’arch. ZANELLI precisa che sono fatte salve le norme dell’articolo 30 sulla decadenza ordinaria. Poiché l’articolo 30 non viene abrogato o modificato dal progetto di legge, è stato ritenuto superfluo esplicitare questo riferimento.

     

    Il consigliere NALDI afferma che quest’ultimo chiarimento è opportuno perché si precisa che l’emendamento si applica esclusivamente alla casistica. Con questa precisazione dichiara di esprimere voto favorevole, pur mantenendo la sua riserva sul 20% per le ragioni già spiegate sopra.

     

    Il consigliere FAVIA sostiene che un reddito di 50 mila euro ISEE è una situazione che consente alle persone di andare sul mercato a cercare un canone concordato. Ritiene invece che chi è in graduatoria ed in attesa sia in situazioni ben peggiori. Occorre chiarirsi le idee su cosa sia l’Istituto delle case popolari. Se non è un privilegio ma un aiuto dello Stato in un momento di difficoltà, chi sta dentro deve uscire appena può permetterselo per permettere a chi sta peggio di lui di entrare.

    Qui si prevede la decadenza solo in riferimento al reddito, ma ci sono altri requisiti da tenere presenti. Al riguardo porta l’esempio di uomini che fanno figli con una donna straniera e rimangono qua come genitori single, prendono la casa e fanno il ricongiungimento, pur essendo la donna sempre stata qua.

     

    Il relatore consigliere MAZZOTTI ricorda che gli argomenti trattati sono già stati discussi ampiamente nelle sedute precedenti. Ricorda che questa legge affronta, non solo questioni relative agli alloggi dell’edilizia residenziale pubblica, ma anche un impianto più vasto e complesso. Nella parte che si sta affrontando il progetto di legge sconta un problema, che in questo Paese la carenza di investimenti nell’erp, ha fatto sì che ci fosse una situazione di blocco sostanziale nelle assegnazioni e lo scarto tra la domanda e l’offerta, anche per la crisi, si è ampliato. La legge in discussione si occupa di mettere insieme il bisogno ed il diritto alla casa collegando edilizia sociale ed edilizia residenziale pubblica e di costruire un ambiente favorevole anche dal punto di vista della governance perché si sviluppino più investimenti possibili per affrontare il tema di chi ha bisogno di un alloggio. Nella fattispecie dell’erp per “oliare” il sistema si è introdotto un principio che ha trovato la sua disciplina nell’articolo 15 di cui si è già parlato: affrontare con una scelta precisa il tema della decadenza. I limiti di reddito per la decadenza sono stai segnalati - in tre anni di discussione e quindi  non dalla Commissione – dai Comuni e da altri come troppo elevati. Poiché l’idea di fondo è condivisa da tutti, propone che fino alla discussione in Aula si possa fare un ragionamento su quella percentuale, o attraverso una risoluzione o attraverso un ordine del giorno o un rinvio all’atto amministrativo successivo. L’importante è che ci sia l’impegno sicuro che tende ad abbassare quella soglia per rendere più fluido il sistema. L’emendamento 31 è collegato a questo aspetto, è un paracadute per evitare che domani mattina circa il 3% degli assegnatari si trovi fuori di casa. Costruisce per loro un percorso graduale nella filiera dell’abitare. Non ritira l’emendamento che con l’altro già approvato rappresenta un combinato disposto ed è coerente con il testo nel suo complesso. Inoltre ritiene sia politicamente corretto per chi vuole che nel sistema di edilizia residenziale pubblica venga introdotta maggiore flessibilità negli ingranaggi, venga rafforzato il principio della mobilità e tutelato chi ha sottoscritto un contratto. Non ritira l’emendamento e propone di metterlo ai voti, non per fare un atto di forza a colpi di maggioranza ma perché c’è stata un’ampia e serena discussione in cui ognuno ha espresso la propria posizione e politicamente ritiene che questo sia un punto importante sul quale deve essere presa una posizione da portare in Aula.

     

    La consigliera NOE’ fa presente che le sue perplessità nascono dal fatto che ritiene difficile giustificare, anche rispetto ad una legge precedente, che laddove ci siano dei parametri che crescono rispetto a prima che veniva dato un anno, oggi si dia un triennio. Chiede di trovare una soluzione e propone di sostituire il quinquennio con un triennio. Invita a riflettere sul punto che con una pressione così forte dal basso cinque anni rischiano di essere delicati da gestire.

     

    Il relatore consigliere MAZZOTTI afferma di avere bisogno di tempo per fare le opportune valutazioni sulla proposta della collega Noè e che, comunque, s’impegna a farle prima della discussione in Aula.

     

    L’arch. ZANELLI sottolinea la differenza tra i due meccanismi di decadenza: quello che interviene nel caso della decadenza immediata e quello che interviene nel caso specifico di coloro che, pur avendo in essere un valido contratto, con l’entrata in vigore della nuova legge, si trovano all’improvviso ad avere un reddito superiore al limite del 20% .

     

    Rientra la consigliera Mori.

     

    Il consigliere BERNARDINI rinnova l’invito a tornare in Commissione con modifiche sostanziali, almeno per raggiungere un compromesso soddisfacente. Ribadisce che, altrimenti, la discussione in Aula sarà per lui l’occasione per portare la gente a protestare.

     

    Il presidente ZOFFOLI mette ai voti l’emendamento 31 del relatore.

     

    Esce la consigliera Noè che dichiara di non partecipare al voto.

     

    La Commissione approva l’emendamento 31 con 26 voti a favore (Pd, FdS, SEL), 7 contrari (Misto, LN) e nessun astenuto.

     

    La Commissione esprime parere favorevole sull’art. 36, come emendato, con 26 voti a favore (Pd, FdS, SEL), 7 contrari (Misto, LN) e nessun astenuto, nel seguente testo:

     

    “Art.36

    Norme transitorie

     

    1. Fino all’istituzione dei nuovi Tavoli territoriali di concertazione delle politiche abitative, le funzioni ad essi assegnate sono svolte dai Tavoli di concertazione provinciale già previsti dall’articolo 5 della legge regionale n. 24 del 2001 nel testo previgente all’entrata in vigore della presente legge.

     

    2. Per un periodo di cinque anni dalla data di approvazione dell’atto di individuazione dei nuovi limiti di reddito per la permanenza negli alloggi di erp ai sensi dell’articolo 15, comma 2, della legge regionale n. 24 del 2001 coloro che a tale data risultano assegnatari e superano tali limiti di reddito, possono continuare ad occupare gli alloggi assegnati, corrispondendo al comune il canone concordato ai sensi della legge n. 431 del 1998. Allo scadere dei cinque anni il comune dispone l’immeditata decadenza salvi i casi in cui dall’accertamento periodico dei requisiti risulti che l’assegnatario sia rientrato entro i limiti di reddito per la permanenza per almeno due annualità.

     

    3. I nuovi limiti di reddito per la permanenza negli alloggi di erp, definiti ai sensi dell’articolo 15 comma 2, della legge regionale n. 24 del 2001  non producono effetti sulla determinazione dei canoni di coloro che risultano assegnatari alla data di individuazione dei medesimi limiti.”.

     

    Escono i consiglieri Bernardini e Cavalli. Rientra la consigliera Noe’.

     

    Il presidente ZOFFOLI concluso l’esame abbinato dei progetti di legge in oggetto e preso atto che il relatore Mazzotti, si riserva di chiedere l’autorizzazione alla relazione orale, dà mandato agli uffici per il coordinamento finale e drafting del testo.

    Ricorda inoltre che la Commissione, come tutti gli anni, è chiamata ad esprimere parere sui seguenti atti:

     

    C145 - Richiesta di parere alla competente Commissione sullo schema di delibera della Giunta regionale recante:"L.R. 27 aprile 1976, n. 19 e succ. mod. - Porti regionali di Goro, Porto Garibaldi, Cesenatico, Rimini e Cattolica - Assegnazione e concessione del finanziamento per l'anno 2013 della quota a totale carico della Regione per le spese di cui all'art. 4 lett. e) della L.R. n. 19/1976 e succ. mod. - Assunzione impegno di spesa

     

    C146 - Richiesta di parere alla competente Commissione sullo schema di delibera della Giunta regionale recante:"L.R. 27 aprile 1976, n. 19 e succ. mod. - Porti regionali - programma interventi 2013 e assegnazione risorse"

     

    Il dott. GIUFFRIDA illustra gli schemi di delibera in attuazione della legge regionale n. 19 del 1976, a partire dal primo che prevede un contributo a sostegno delle spese di illuminazione e amministrazione ordinaria dei porti per i porti regionali di Cattolica, Cesenatico, Goro e Comacchio. Per quest’anno si prevede di riuscire a dare una somma complessiva di 100.000,00 euro così suddivisa: 10.990,00 euro a Cattolica, 22.250,00 euro a Cesenatico, 29.150,00 euro a Goro, 17.290,00 euro a Comacchio, 20.320,00 euro a Rimini. Gli importi sono determinati sulla base della rendicontazione dei comuni delle spese effettivamente sostenute.

    Il secondo schema riguarda il programma degli interventi nei porti. Per scarsa disponibilità delle risorse quest’anno si è riusciti a recuperare, con alcune regole di finanziamento in assestamento, alcune risorse per riuscire a coprire l’esigenza sempre più pressante che è quella dei dragaggi per mantenere la funzionalità dei porti. Per finanziare questi interventi prioritari si sono previsti 620.000,00 euro così suddivisi: un contributo di 100.000,00 euro a Goro per scavo dei fondali del canale nei tratti antistanti la stazione balneare di Volano e all’uscita dalla Sacca di Goro; 320.000,00 euro a Comacchio, la maggior parte delle risorse, per il dragaggio del fondale antistante l’imboccatura del porto canale, per evitare come per Goro, la sospensione dell’attività nel porto per i rischi della sicurezza della navigazione dovuti dall’insabbiamento; 100.000,00 euro a Rimini per il dragaggio del porto canale, 100.000,00 euro a Cattolica, in quanto anche qui c’è stata l’esigenza di un sostegno economico per ovviare alla maggior parte dei lavori di dragaggio dei fondali, tenendo conto che c’è un canale di ingresso chiuso.

     

    La Commissione esprime sugli schemi di delibera in oggetto, con votazioni separate di identico risultato, parere favorevole con 26 voti a favore (PD, FdS, SEL-V), nessun contrario e 1 astenuto (UDC).

     

     

    La seduta termina alle ore 12.45.

     

     

    Approvato nella seduta del 16 gennaio 2014.

     

     

    La Segretaria

    Il Presidente

    Samuela Fiorini

    Damiano Zoffoli

     

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