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Legislatura IX - Commissione I - Verbale del 14/04/2014 pomeridiano

                               

    Verbale n. 14 (Commissione I)

    Verbale n. 10 (Commissione II)

    Verbale n. 13 (Commissione III)

    Seduta congiunta del 14 aprile 2014

     

    Il giorno Lunedì 14 aprile 2014 alle ore 14.30 si sono riunite presso la sede dell’Assemblea Legislativa in Bologna Viale A. Moro n. 50, le Commissioni “Bilancio, Affari generali ed istituzionali”, “Politiche economiche” e “Territorio, Ambiente, Mobilità” convocate in seduta congiunta con nota prot. AL.2014.14890 del 9 aprile 2014.

     

    Partecipano alla seduta i Consiglieri:

    Cognome e nome

    Qualifica

    Gruppo

    I

    II

    III

     

    GRILLINI FRANCO

    Presidente

    Gruppo Misto

    3

    3

     

    presente

    LOMBARDI MARCO

    Presidente

    Forza Italia - PDL

    4

     

     

    presente

    ZOFFOLI DAMIANO

    Presidente

    Partito Democratico

     

    3

    5

    presente

    ALESSANDRINI TIZIANO

    Vice Presidente

    Partito Democratico

     

    5

    3

    presente

    BERNARDINI MANES

    Vice Presidente

    Lega Nord Padania Emilia e Romagna

     

     

    4

    assente

    CAVALLI STEFANO

    Vice Presidente

    Lega Nord Padania Emilia e Romagna

    1

    3

     

    presente

    FILIPPI FABIO

    Vice Presidente

    Forza Italia - PDL

    1

     

     

    presente

    MARANI PAOLA

    Vice Presidente

    Partito Democratico

     

     

    4

    presente

    VECCHI LUCIANO

    Vice Presidente

    Partito Democratico

    4

     

     

    presente

    AIMI ENRICO

    Componente

    Forza Italia - PDL

     

    3

     

    assente

    BARBATI LIANA

    Componente

    Italia dei Valori – Lista Di Pietro

    2

     

     

    assente

    BARBIERI MARCO

    Componente

    Partito Democratico

    2

     

     

    assente

    BARTOLINI LUCA

    Componente

    Forza Italia - PDL

     

    3

    4

    assente

    BAZZONI GIANGUIDO

    Componente

    Forza Italia - PDL

     

     

    1

    assente

    BIGNAMI GALEAZZO

    Componente

    Forza Italia - PDL

    3

     

    5

    presente

    BONACCINI STEFANO

    Componente

    Forza Italia - PDL

    2

     

     

    presente

    CARINI MARCO

    Componente

    Partito Democratico

     

    3

     

    assente

    CASADEI THOMAS

    Componente

    Partito Democratico

     

     

    2

    presente

    DEFRANCESCHI ANDREA

    Componente

    Movimento 5 Stelle Beppegrillo.it

    1

    1

    1

    assente

    DONINI MONICA

    Componente

    Federazione della Sinistra

     

     

    2

    presente

    FAVIA GIOVANNI

    Componente

    Gruppo Misto

     

    1

    4

    assente

    FERRARI GABRIELE

    Componente

    Partito Democratico

    2

     

    4

    presente

    GARBI ROBERTO

    Componente

    Partito Democratico

     

    3

     

    presente

    MALAGUTI MAURO

    Componente

    Gruppo Misto

    1

     

     

    presente

    MANDINI SANDRO

    Componente

    Italia dei Valori – Lista Di Pietro

     

    2

    2

    assente

    MANFREDINI MAURO

    Componente

    Lega Nord Padania Emilia e Romagna

    3

    1

     

    assente

    MAZZOTTI MARIO

    Componente

    Partito Democratico

    2

     

    2

    assente

    MEO GABRIELLA

    Componente

    Sinistra Ecologia Libertà- Idee verdi

     

     

    2

    assente

    MONARI MARCO

    Componente

    Partito Democratico

    3

     

     

    presente

    MONTANARI ROBERTO

    Componente

    Partito Democratico

    2

     

     

    presente

    MORI ROBERTA

    Componente

    Partito Democratico

     

    3

    2

    presente

    MORICONI RITA

    Componente

    Partito Democratico

    2

     

     

    assente

    MUMOLO ANTONIO

    Componente

    Partito Democratico

    2

     

     

    assente

    NALDI GIAN GUIDO

    Componente

    Sinistra Ecologia Libertà-Idee Verdi

    2

    2

     

    assente

    NOE’ SILVIA

    Componente

    UDC – Unione di Centro

    1

    1

    1

    assente

    PAGANI GIUSEPPE

    Componente

    Partito Democratico

     

    3

     

    presente

    PARIANI ANNA

    Componente

    Partito Democratico

    3

     

     

    presente

    PARUOLO GIUSEPPE

    Componente

    Partito Democratico

     

     

    2

    presente

    POLLASTRI ANDREA

    Componente

    Forza Italia - PDL

    2

     

     

    presente

    SCONCIAFORNI ROBERTO

    Componente

    Federazione Della Sinistra

    2

    2

     

    presente

    SERRI LUCIANA

    Componente

    Partito Democratico

     

    4

     

    presente

    VILLANI LUIGI GIUSEPPE

    Componente

    Forza Italia - PDL

     

    4

     

    presente

     

    È presente il consigliere Alberti VECCHI in sostituzione di Enrico AIMI.

     

    Hanno partecipato ai lavori della Commissione: M. DIAZZI (Dir. gen. Direzione Attivita' produttive, commercio, turismo), M. RICCIARDELLI (Resp. Serv. Affari legislativi e qualità dei processi normativi), P. CASTELLINI (Resp. Serv. Commercio, turismo e qualità' aree turistiche), V. BRENAGGI (Serv. Commercio, turismo e qualità' aree turistiche), E. BASTIANIN, R. DONDI e F. PAOLOZZI (Serv. Affari legislativi e qualità dei processi normativi), S. STEFANI (Serv. Energia ed economia verde), R. SACERDOTI (Resp. Serv. Sportello regionale per l'internazionalizzazione delle imprese), G. GOTTARDI e D. POLI (Serv. Politiche per l'industria, l'artigianato, la cooperazione e i servizi), R. ZANINI (Resp. Servizio sportelli unici per le attivita' produttive, semplificazione amministrativa per le imprese e consulenza giuridica), I. SCANDALETTI (Serv. Informazione e comunicazione istituzionale A.L.).

     

    Presiedono la seduta: Marco LOMBARDI, Franco GRILLINI, Damiano ZOFFOLI e per parte della seduta il vicepresidente Tiziano ALESSANDRINI in sostituzione del presidente Grillini.

     

    Assistono i Segretari: Claudia Cattoli, Giovanni Fantozzi e Samuela Fiorini

    Resocontista: Maria Giovanna Mengozzi, Bruna Nulli, Antonella Agostini

     

     


    I presidenti LOMBARDI, GRILLINI e ZOFFOLI dichiarano aperta la seduta congiunta alle ore 14.55.

     

    5389 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: "Legge comunitaria regionale per il 2014" (delibera di Giunta n. 428 del 31 03 14).

    (Relatore consigliere Luciano Vecchi)

     

    Il presidente LOMBARDI rileva che la seduta odierna è stata convocata in forma congiunta dalla Commissione I e dalle Commissioni II e III chiamate ad esaminare il progetto di legge, rispettivamente, in sede referente e in sede consultiva. Cede quindi la parola al consigliere relatore per l’introduzione e al direttore generale per l’illustrazione del testo.

     

    Il consigliere VECCHI pone in luce che si tratta di un progetto di legge complesso, composto da ottanta articoli che intervengono su segmenti importanti della legislazione regionale per un adeguamento all’ordinamento europeo. Ricorda che la procedura per la partecipazione della Regione alle fasi ascendente e discendente del diritto UE è regolata dalla legge regionale n. 16 del 2008 e trova nella sessione europea regionale il suo momento essenziale. L’articolo 5 della legge regionale n. 16 del 2008, nel disciplinare la sessione comunitaria regionale annuale, prevede, in particolare, che l’esame del progetto di legge comunitaria regionale avvenga contestualmente all’esame del programma di lavoro annuale della Commissione europea e della relazione della Giunta sullo stato di conformità al diritto comunitario dell’ordinamento regionale. Conclude osservando che il progetto di legge risponde alle sollecitazioni avanzate dall’Assemblea legislativa nella risoluzione conclusiva della sessione europea dello scorso anno, in cui si elencavano gli ambiti ove era necessario un allineamento alla normativa UE.

     

    Il presidente LOMBARDI ricorda che il prossimo 12 maggio si terrà l’udienza conoscitiva sul progetto di legge per la consultazione della società regionale, in osservanza di quanto previsto dall’articolo 8 della l.r. n. 16 del 2008. Tenuto conto che il recepimento delle direttive europee investe diverse normative regionali di settore, sul sito istituzionale dell’Assemblea legislativa, alla pagina dedicata all’attività della Commissione I, è pubblicata una documentazione di supporto, con l’indicazione dei testi a fronte delle leggi regionali vigenti e delle proposte di modifica contenute nel progetto di legge stesso suddivise per titoli, al fine di facilitare la lettura e agevolare la formulazione di osservazioni da parte degli invitati all’udienza (enti locali, associazioni, categorie economiche e organizzazioni sindacali).

     

    La dott.ssa DIAZZI premette che il progetto di legge è molto articolato e incrocia alcuni aspetti inerenti l’assolvimento delle condizionalità ex ante nella redazione dei programmi operativi regionali relativi ai fondi strutturali per il periodo 2014-2020. Le materie oggetto di modifica sono diverse: si passa dal tema delle fiere e dalla concorrenza, a quelli del turismo, del commercio e dell’energia. Con specifico riguardo a quest’ultimo ambito, vengono recepite tre direttive, che costituiscono precondizione per l’invio del programma operativo FESR 2014-2020, la cui approvazione spetterà all’Assemblea legislativa; il recepimento di una di queste deve avvenire entro il 2015, ma la Regione conta di anticiparlo già con l’approvazione della legge comunitaria regionale. I settori competenti della Giunta stanno inoltre lavorando su un ulteriore capitolo, rispetto al quale verrà presumibilmente presentato un emendamento: lo Small Business Act, ossia la valutazione di impatto della legislazione sulle PMI e la relativa semplificazione. L’ordinamento regionale reca già disposizioni al riguardo; ciò nonostante, per maggior prudenza, è possibile si renda necessario un emendamento al progetto di legge comunitaria. L’iniziativa in esame è dunque frutto di un lavoro corposo, che coinvolge diversi comparti. Demanda quindi una panoramica generale al responsabile del servizio legislativo, che ha coordinato i lavori delle diverse direzioni generali interessate, alla quale seguirà poi l’illustrazione analitica da parte dei tecnici di ciascun settore su energia, fiere, formazione professionale, turismo e commercio.

     

    Il dott. RICCIARDELLI evidenzia che elemento caratterizzante del progetto di legge è la sua genesi, il fatto di inserirsi puntualmente nel percorso delineato dalla legge regionale di procedura in materia comunitaria, ossia la n. 16 del 2008. E’ la seconda volta che viene presentato un progetto di legge comunitaria regionale. Il recepimento delle normative europee all’interno dell’ordinamento regionale può infatti avvenire attraverso una legge comunitaria ad hoc oppure, come già successo in diverse occasioni (cita il caso della VIA), mediante singoli interventi legislativi. Considera importante il percorso in atto, soprattutto nel momento attuale, in cui il dibattito relativo alle questioni europee è particolarmente acceso. Precisa che la Giunta ha deciso di adottare, in relazione al progetto di legge, l’aggettivo comunitario, come testualmente prescritto dalla legge regionale n. 16: ove ritenuto opportuno, il termine potrà essere emendato con quello più corretto “europea”. In seguito all’entrata in vigore della nuova legge 234 del 2012, che ha sostituito la vecchia legge Buttiglione, la stessa legge regionale n. 16 richiederà alcuni aggiornamenti. Ricorda i risultati positivi conseguiti con le norme di procedura vigenti, le sessioni dedicate ogni anno e il fatto che il sistema vigente in Regione Emilia-Romagna è considerato un modello a livello nazionale.

    Dando seguito agli indirizzi formulati dall’Assemblea legislativa nella risoluzione conclusiva della sessione europea 2013, la Giunta ha predisposto e presentato, nell’ambito della sessione europea in corso, un progetto di legge comunitaria abbastanza articolato, composto da circa un centinaio di articoli complessivi (il progetto di legge è composto da ottanta articoli, due dei quali sostituiscono le disposizioni vigenti introducendo quindici ulteriori articoli).

    In materia di energia la legge comunitaria recepisce tre importanti direttive, due delle quali impongono alla Regione di procedere rapidamente a fronte della decorrenza dei termini: la direttiva n. 28 del 2009 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili e la direttiva n. 31 del 2010 sulla prestazione energetica nell’edilizia. Evidenzia le forti ricadute che l’attuazione delle nuove norme è in grado di determinare sugli operatori di entrambi questi settori, in particolare, per quanto riguarda l’edilizia, sui tecnici chiamati a realizzare gli interventi. In questo contesto si è fatto ricorso a tecniche di rinvio ad atti successivi. Nel settore edilizio, ad esempio, è stato fatto un rinvio gli atti di coordinamento tecnico regionali, predisposti in collaborazione con il CAL, di cui alla recente legge regionale di riforma del settore edilizio, ossia la n. 15 del 2013. La tecnica in esame consente infatti una “forte presa” a livello comunale e un più alto consenso a livello territoriale facilita l’attuazione delle nuove disposizioni, peraltro assai incisive. Altre disposizioni del progetto di legge, trattando aspetti di stretta competenza della Regione, contengono, invece, rinvii a successivi regolamenti. In merito alla direttiva n. 27 del 2012 in materia di efficienza energetica, i cui termini di recepimento sono invece più lunghi, evidenzia che l’attuazione di quest’ultima deve essere coordinata con il decreto legislativo, in corso di adozione, di recepimento della direttiva a livello nazionale, di cui è importante continuare a monitorare l’iter.

    Con specifico riguardo alla materia fieristica, sottolinea la necessità di introdurre nel sistema fieristico regionale elementi a tutela della concorrenza. Le disposizioni vigenti prevedono, infatti, forme autorizzatorie ormai superate e richiedono dunque un allineamento rispetto alla normativa europea.

    Un ulteriore allineamento riguarda il commercio in sede fissa. Nonostante la legge regionale in materia sia stata una legge “di avanguardia”, essa contiene alcuni elementi non perfettamente allineati, sotto il profilo della concorrenza, con la vigente normativa europea. Come noto, la direttiva servizi n. 123 del 2006 ha l’obiettivo di eliminare tutte le forme autorizzatorie non strettamente necessarie all’esercizio dell’attività, favorendo il libero spostamento dei prestatori di servizi da un paese membro all’altro (la libertà vale anche per l’esercizio delle prestazioni a livello transfrontaliero, per coloro che non sono insediati). In attuazione della stessa e sempre in un’ottica di tutela della concorrenza risulta altresì necessario perfezionare le discipline regionali in materia di somministrazione di alimenti e bevande e in materia di agenzie di viaggio e turismo; anche in questi settori rilevano, infatti, aspetti autorizzatori ormai superati. Ulteriori necessità di adeguamento emergono in relazione alle strutture ricettive dirette all’ospitalità.

    Concludendo, sottolinea l’importanza del fatto che il dibattito sul progetto di legge comunitaria sia contestuale allo svolgimento della sessione comunitaria regionale e ricorda che quest’ultima ha ad oggetto il programma di lavoro della Commissione europea e la relazione sullo stato di conformità alle norme comunitarie dell’ordinamento regionale. Per prassi ormai consolidata, la Giunta accompagna a tali documenti il rapporto conoscitivo, predisposto dal gruppo di lavoro interdirezionale, ovvero grazie alla collaborazione di tutti i settori dell’amministrazione regionale. Il prezioso lavoro svolto da tale gruppo e l’efficace coordinamento per la fase ascendente realizzato tra i servizi legislativi della Giunta regionale e dell’Assemblea legislativa consentono dunque di sviluppare il dibattito sulla legge comunitaria nell’ambito di un quadro di riferimento completo e dettagliato.

     

    Il dott. STEFANI precisa che il titolo II del progetto di legge ha l’obiettivo di riallineare l’ordinamento regionale alle disposizioni comunitarie in materia di energia, attraverso la modifica di alcune disposizioni della legge regionale n. 26 del 2004 recante la Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia. Ricorda che la legge regionale n. 26 è nata a valle della riforma del titolo V della Costituzione, che, inserendo l’energia tra le materie di potestà legislativa concorrente, ha attribuito sul punto un ruolo importante alle Regioni. A tale ruolo la Regione Emilia-Romagna ha deciso di non abdicare, dotandosi quindi di un proprio quadro normativo di riferimento. Successivamente sono intervenuti mutamenti del contesto di riferimento, in particolare nel marzo 2007 è stato siglato l’Accordo 20-20-20, attraverso il quale i Paesi europei hanno deciso di avviare un’azione incisiva sui tre fondamentali fattori: sulle emissioni climalteranti in atmosfera, da ridurre del 20%; sulla produzione di energia da fonti rinnovabili sul totale del fabbisogno complessivo, da aumentare del 20%; sul fabbisogno complessivo di carattere energetico, da ridurre attraverso operazioni di efficientamento energetico del 20%.

    Il mutato scenario, che richiedeva un grande impegno da parte degli Stati membri, ha determinato la revisione complessiva di tutte le direttive intervenute fino a quel momento in materia energetica per riallinearne i contenuti e gli obiettivi dell’Accordo 20-20-20, oltre che una modifica strutturale dello stesso approccio metodologico dell’Unione europea rispetto a questo tema, approccio che si è poi riflesso sull’azione delle singole istituzioni chiamate a dare attuazione alle nuove indicazioni. In questo contesto la legge regionale n. 26 provvedeva, al titolo IV, al recepimento delle direttive europee in maniera molto sintetica. Gli articoli 24 e 25 richiamavano espressamente le direttive che in quel momento costituivano il panorama di riferimento: la direttiva n. 77 del 2001 in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili, che assegnava alla Regioni funzioni di semplice monitoraggio; la direttiva n. 91 del 2002 in materia di rendimento energetico negli edifici, che invece introduceva diverse condizioni attuative a cui la Regione Emilia-Romagna ha dato seguito con appropriati strumenti normativi. Con la delibera dell’Assemblea legislativa n. 156 del 2008, in particolare, si è fornita risposta ai tre grandi temi della direttiva n. 91 del 2007, ossia la certificazione energetica degli edifici, la definizione dei requisiti minimi di efficienza energetica degli edifici e l’attività di ispezione e controllo sugli impianti termici.

    Precisa che oggi il panorama è ulteriormente cambiato: le direttive in materia di energia sono più numerose e dettagliate e di conseguenza la Regione è chiamata a far propri gli indirizzi forniti dai nuovi provvedimenti, al fine di definire con maggiore incisività la propria azione. Il progetto di legge comunitaria introduce quindi al riguardo quattro nuovi capi: i primi tre costituiscono recepimento di tre specifiche direttive, mentre il IV reca disposizioni comuni.

    Il capo I, volto a sostituire l’articolo 24 della legge regionale n. 26, disciplina le azioni regionali in tema di promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili in recepimento della direttiva n. 28 del 2009. Quest’ultima, diversamente dalla direttiva n. 77 del 2001, introduce una disciplina molto più dettagliata, trasformando l’azione regionale di monitoraggio in vera e propria azione di promozione sul territorio, da realizzarsi in raccordo con gli enti territoriali coinvolti. Diversi articoli del capo I disciplinano la modalità di articolazione della programmazione regionale, che, ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale n. 26, prevede l’adozione di un piano energetico regionale, la cui attuazione è demandata a singoli piani triennali (ricorda che si è appena concluso il piano triennale 2011-2014). Attraverso i piani triennali, ove sono riportati gli obiettivi specifici derivanti da espressi obblighi formulati a livello nazionale con il cosiddetto Burden Sharing, le azioni di promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili vengono delineate e affrontate in termini operativi.

    Il capo II, diretto a sostituire l’articolo 25 della legge regionale n. 26, costituisce attuazione della direttiva n. 31 del 2010, che ha sostituito la direttiva n. 91 del 2002 abrogata. Dal punto di vista tecnico è il capo più rilevante, in quanto incide su un’attività che la Regione Emilia-Romagna ha sviluppato ampiamente e che ha preso avvio il 1° gennaio 2009: la certificazione energetica degli edifici. In materia vigono infatti diversi provvedimenti attuativi regionali, derivanti dalla delibera dell’Assemblea legislativa n. 156 del 2008 di attuazione della direttiva n. 91 del 2002, oggi sostituita dalla direttiva n. 31 del 2010. Il sistema vigente a livello regionale conta attualmente settemila soggetti certificatori e ha comportato la registrazione di mezzo milione di attestati di prestazione energetica. Si tratta di un sistema completamente informatizzato, gestito su piattaforma web dall’organismo di accreditamento regionale, la società in house Nuova Quasco, dal quale è scaturita una serie di provvedimenti relativi alla definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e di controllo tecnico degli impianti termici. Con specifico riguardo ai risultati conseguiti con il sistema in essere, cita due dati a titolo esemplificativo. Nel 2009, primo anno di operatività del sistema regionale di certificazione energetica, sono stati registrati attestati di prestazione energetica per un milione e mezzo di metri quadri costruiti in Emilia-Romagna, con un indice di prestazione energetica vicino ai 108 kilowatt per metro quadro di superficie. Precisa che 108 kilowatt corrispondono a 10 metri cubi di gas metano all’anno per ogni metro quadrato di superficie di alloggio costruito e che questo dato si riferisce ad edifici progettati e realizzati prima dell’entrata in vigore delle disposizioni regionali recanti le prestazioni minime richieste agli edifici di nuova costruzione. Al termine del 2013, sono stati registrati attestati di prestazione energetica per circa 600.000 metri quadrati di nuove costruzioni realizzate nel corso dell’anno, con un indice medio di prestazione energetica pari a 51 kilowatt per metro quadro di superficie. In questi anni si è dunque più che dimezzato il consumo caratteristico degli edifici in via di costruzione, primo indice di efficacia dell’azione regionale in materia; pertanto i cittadini possono oggi disporre di un sistema di scelta di mercato in grado di fornire tutte le informazioni propedeutiche a conseguire risparmi significativi, anche da punto di vista economico, rispetto ai consumi per il riscaldamento degli edifici. Con la nuova direttiva n. 31 del 2010 i sistemi in esame vengono ulteriormente valorizzati, tant’è che la Commissione europea, sottolineandone la valenza strategica, li ha riproposti chiedendo agli Stati membri di aumentarne ulteriormente l’efficacia. La Regione Emilia-Romagna è già incamminata su una strada di ottimi risultati, pertanto le modifiche normative in esame non fanno altro che ratificare alcune scelte di carattere metodologico già assunte negli scorsi anni e sulle quali ci si è mossi per dare operatività al sistema, corredandole di tutte le attività necessarie per l’allineamento alla nuova direttiva. In quest’ottica si prevede, ad esempio, l’attivazione di un sistema di controllo sull’emissione degli attestati di prestazione energetica, finora mancante, recependo così anche le sollecitazioni formulate dall’Assemblea legislativa in alcune risoluzioni del 2012 ove si chiedeva maggiore un impegno in questa direzione.

    Il capo III, che il progetto di legge intende introdurre nella legge regionale n. 26, costituisce recepimento della direttiva n. 27 del 2012. Come già accennato, l’adeguamento dell’ordinamento regionale a quest’ultima direttiva viene realizzato in anticipo, in quanto non è ancora stato adottato il decreto legislativo di recepimento della stessa a livello nazionale. Si tratta di una direttiva molto importante, che determina le condizioni attraverso cui perseguire l’ultimo dei tre obiettivi previsti dall’Accordo 20-20-20, ossia la riduzione, attraverso operazioni di efficientamento energetico, del fabbisogno complessivo di carattere energetico. Anche in questo caso lo strumento principale che la Regione utilizzerà per perseguire gli obiettivi formulati a livello nazionale e ripartiti a livello regionale - così come avviene per la promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili attraverso l’operazione di Burden Sharing – è la programmazione operativa scaturente dal piano energetico regionale, che formulerà, come peraltro già fa oggi in maniera del tutto volontaria, obiettivi da raggiungere e definirà gli strumenti più appropriati per conseguirli. A questo proposito alcuni elementi significativi sono la sottolineatura della valenza dei titoli di efficienza energetica per quanto riguarda il meccanismo attraverso cui perseguire i maggiori risultati in questo settore, l’obbligo per le grandi imprese di promuovere diagnosi energetiche obbligatorie con cadenza quadriennale, in modo da individuare gli elementi di maggiore criticità dal punto di vista energetico nelle rispettive produzioni, l’obbligo di adottare entro il 2016 i sistemi di contabilizzazione e termoregolazione negli impianti e negli edifici dotati di impianti centralizzati, affinché gli utenti finali possano pagare solo quanto effettivamente consumano rispetto al fabbisogno complessivo dell’edificio.

    Il capo IV reca disposizioni comuni ai tre capi precedenti, in particolare riporta il quadro sanzionatorio con riferimento a quanto previsto, in termini di sanzioni amministrative, dalle disposizioni nazionali di recepimento. L’articolo 5 del progetto di legge riporta, infine, norme di prima applicazione, di governo del periodo transitorio, in attesa dei provvedimenti di carattere operativo che definiranno le nuove modalità di intervento regionale in materia. Vengono in particolare fatte salve le disposizioni contenute nella deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 156 del 2008 e nella regolamentazione conseguente.

     

    Il dott. SACERDOTI ricorda che la Regione Emilia-Romagna, sin dall’adozione della legge regionale n. 12 del 2000, presidia il settore fieristico svolgendo un’azione su tre filoni principali. In primo luogo svolge un’azione di monitoraggio del settore, analizza i dati statistici e confronta le performance del sistema fieristico regionale con quelle degli altri sistemi regionali, partecipando anche al Tavolo nazionale in materia fieristica istituito presso il Ministero dello sviluppo economico. Il secondo ambito di intervento regionale è favorire e costruire meccanismi per valorizzare al massimo l’attività internazionale delle fiere regionali, supportandone quindi l’internazionalizzazione. Il terzo ambito di intervento regionale, oggetto principale del progetto di legge in esame, è quello autorizzatorio rispetto allo svolgimento delle fiere. Il regime autorizzatorio deriva da un impianto risalente al 2000, in base al quale la Regione era chiamata, attraverso l’accoglimento o il rigetto di istanze o richieste da parte delle fiere, ad autorizzare lo svolgimento di queste ultime, a qualificarle come locali, nazionali internazionali, nonché a dirimere eventuali controversie tra organizzatori o quartieri fieristici in merito al calendario fieristico. In questi anni vi è stata, però, una notevole evoluzione del quadro giuridico di derivazione comunitaria, il quale ha sostanzialmente superato l’autorizzazione preventiva da parte della pubblica amministrazione nello svolgimento di attività economiche. Secondo la direttiva servizi cosiddetta Bolkestein, il regime autorizzatorio permane infatti solo ove giustificato da motivi imperativi di interesse generale, elencati dettagliatamente dalla stessa direttiva e tra i quali non figura il settore fieristico in quanto tale, che rientra dunque tra le normali attività a concorrenza sul mercato. In questo contesto, alla luce anche dell’evoluzione del rapporto tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese e dello sviluppo degli strumenti informatici, si è ritenuto opportuno sottoporre la legge regionale n. 12 del 2000 a una complessiva revisione, in modo da superare il regime autorizzatorio ivi previsto e da semplificare le procedure di comunicazione alla Regione dei diversi eventi fieristici, quindi la costruzione da parte della medesima del calendario fieristico regionale. Le modifiche proposte sono a tutela di imprese e utenti che partecipano alle fiere, i quali devono essere posti nelle condizioni di poter valutare se aderire o meno ai diversi eventi, tenuto conto degli elevati costi di partecipazione. In questo senso si prevede, da un lato, un’estrema semplificazione da punto di vista procedurale e amministrativo, dall’altro un contemporaneo rafforzamento dei processi di controllo della qualità e delle performance delle fiere stesse. Sul punto è stato istituito un Tavolo in seno alla Conferenza delle Regioni, a cui la Regione Emilia-Romagna ha partecipato sin dall’inizio, nell’ambito del quale è stata condivisa una nuova modalità per la certificazione dei dati fieristici. L’Italia era infatti l’unico Paese europeo a presentare sulle fiere dati non certificati e a non prevedere l’obbligo di certificazione dei dati da parte di soggetti esterni, tant’è che l’Unione delle Fiere internazionali (UFI), chiamata a costruire il calendario internazionale delle fiere, ha segnalato più volte la necessità di ricevere unicamente dati certificati e non di parte, come tali suscettibili di contestazioni. Il progetto di legge comunitaria cerca dunque di rispondere a queste esigenze, semplificando la normativa e riducendo la quantità di documenti necessari per l’accesso al calendario fieristico. Il calendario fieristico e la sua pubblicazione, attraverso l’identificazione e la selezione tra fiere regionali, nazionali e internazionali, rimane l’unico elemento centrale attorno a cui ruota la disciplina regionale così modificata. Le fiere si limiteranno ad inviare alla Regione una mera comunicazione di svolgimento della manifestazione e resterà in capo alla Regione la valutazione circa la qualifica della fiera stessa e la relativa iscrizione al calendario. La legge stabilisce le modalità di invio di questa comunicazione, l’iscrizione al calendario e cosa succede nel caso la fiera non si tenga più, introducendo inoltre questo importante elemento della certificazione di qualità del dato. In particolare, l’iscrizione al calendario segnalerà se la manifestazione fieristica è certificata o meno, introducendo così un elemento non solo di trasparenza nei confronti dei consumatori del servizio fieristico, ma anche di qualifica del sistema fieristico regionale. L’ottica perseguita è spingere il più possibile affinché le fiere certifichino tutte le loro manifestazioni, così da garantire contributi per i processi di internazionalizzazione solo a quelle manifestazioni fieristiche con qualifica internazionale. Le modifiche così apportate realizzano anche un notevole risparmio, non solo a vantaggio di enti fieristici e organizzatori che presentano le domande, ma anche dello stesso servizio amministrativo che presidia il settore, garantendo attraverso il massiccio utilizzo dell’informatica tempi dei procedimenti certi e molto più veloci.

     

    Il dott. POLI afferma che la modifica proposta investe la materia della qualificazione professionale per la professione di estetista, già disciplinata a livello statale. La legge regionale n. 32 del 1992, recante una dettagliata disciplina sulle modalità di organizzazione dei corsi professionali, risulta ormai superata dalla legge regionale sulla formazione n. 12 del 2003 ed esige pertanto un adeguamento. Con il progetto di legge si intende, in particolare, emendare l’articolo 2 della legge regionale n. 32, che prevede il rilascio di certificati per l’ammissione ai corsi di trecento ore propedeutici all’ottenimento, in via semplificata, della qualifica di estetista da parte di coloro che abbiano esercitato tale attività per un determinato arco temporale. Attualmente tali certificati vengono rilasciati dal servizio politiche per l’industria. Emerge quindi la necessità di allineare le procedure di cui alla legge n. 32 a quelle attualmente vigenti per la professione di acconciatore, profilo in relazione al quale una delibera di Giunta dispone che i corsi di trecento ore sono accessibili previa verifica del possesso dei requisiti da parte degli enti di formazione, senza necessità di produrre alcun certificato. La modifica che si intende operare prevede quindi la successiva adozione di una delibera di Giunta, concordata con il servizio formazione professionale, al fine di operare il suddetto allineamento alla professione di acconciatore. Non più conforme alle norme nazionali ed europee risulta anche la disciplina, eccessivamente dettagliata, relativa ai regolamenti comunali; pertanto se ne prevede la semplificazione, disponendo che i Comuni sono comunque tenuti a disciplinare l’attività di estetista in conformità alla legge. Precisa, infine, che le modifiche apportate non comportano nuovi oneri a carico del bilancio regionale, semmai si prevede che dall’eliminazione dei certificati per l’ammissione ai corsi conseguano, seppur contenuti, risparmi.

     

    La dott.ssa CASTELLINI chiarisce che le modifiche proposte alle vigenti leggi regionali in materia di turismo e commercio si spiegano alla luce delle recenti norme, anche statali, sulla liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti, nonché di specifiche direttive europee, in particolare la n. 123 del 2006 (cosiddetta Bolkestein). Alla luce di queste intervenute normative, le strutture competenti hanno proceduto ad un’analisi dell’intera normativa regionale vigente e su entrambi i settori è effettivamente emersa la necessità di apportare alcune modifiche, volte a semplificare e alleggerire i procedimenti a carico degli operatori economici.

    Le nuove disposizioni riguardano, in primo luogo, le agenzie di viaggio, attualmente ancora soggette ad autorizzazione. Ricorda che il Codice del turismo, con il quale era stato introdotto l’istituto della SCIA, è stato in gran parte abrogato dalla Corte Costituzionale, che ha così ripristinato il regime autorizzatorio. Nell’adeguare il regime abilitativo vigente per l’esercizio di questa attività ai principi alla base delle nuove disposizioni nazionali ed europee si introduce l’istituto della SCIA, attuando così una notevole semplificazione a vantaggio dei Comuni. Riguardo alla verifica della denominazione dell’agenzia di viaggio si mantiene la competenza in capo alla Provincia. Cogliendo l’occasione della modifica suesposta, si adegua altresì l’ordinamento ad alcune modalità di esercizio dell’attività molto diffuse nella realtà, ma non considerate dalla disciplina vigente; in particolare, si introduce la possibilità di esercizio dell’attività di agenzia di viaggio in forma telematica. Al contempo si supera il divieto di svolgere ulteriori attività, abrogando la norma che impone alle agenzie di viaggio di esercitare l’attività in via esclusiva, in quanto contraria al principio recentemente introdotto dai decreti Salva Italia a Libera Italia, secondo cui gli operatori economici possono svolgere più attività, perché rispondenti ai regolamenti urbanistici vigenti. Il superamento di tale vetusto divieto, a suo tempo imposto dalla stessa normativa nazionale, consentirà dunque agli operatori del settore di svolgere, negli stessi locali, ulteriori attività, sempreché compatibili con quella di agenzia di viaggio. Ulteriore importante novità è l’abrogazione dell’obbligo di deposito cauzionale, al quale la normativa vigente condiziona l’avvio dell’attività e causa per i gestori di più problemi che vantaggi. Si tratta dell’unica attività in cui è previsto un deposito cauzionale, tale obbligo non sussiste infatti nemmeno per attività con un impatto economico maggiore, come quelle turistico-alberghiere. Naturalmente viene mantenuto l’obbligo di assicurazione, a salvaguardia dei consumatori che subiscano eventuali danni dall’attività dell’agenzia di viaggio.

    Per quanto riguarda i pubblici esercizi, in particolare le attività di bar e ristorazione, la normativa regionale vigente prevede l’autorizzazione e la programmazione. Al riguardo era già stata prevista l’inapplicabilità della programmazione numerica, non più consentita dalla direttiva 123 del 2006, tuttavia permanevano la programmazione sull’intero territorio regionale e il conseguente rilascio dell’autorizzazione. Con le modifiche proposte, in adeguamento al decreto legislativo n. 59 del 2010, come successivamente modificato, viene quindi introdotta la SCIA per tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande, ad esclusione di quelle svolte in zone tutelate. In capo ai Comuni permane dunque la possibilità di mantenere la programmazione e l’autorizzazione, quale titolo abilitativo, in relazione alle zone tutelate. Queste ultime non vengono definite dalla normativa, è dunque escluso si tratti di zone sottoposte alla tutela archeologica e ambientale; si tratta piuttosto di zone definite tali dai Comuni, secondo quanto prevederà la disciplina attuativa. La programmazione mantenuta per queste aree verterà in ogni caso esclusivamente su requisiti qualitativi (rumorosità, impatto ambientale ecc.), non più quantitativi.

    I requisiti professionali per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande sono inoltre stati uniformati a quelli fissati dall’articolo 71 del decreto legislativo 59, anche in questo caso in perfetta aderenza alle normative sopravvenute. In tema di attività economiche, in particolare nell’ambito delle materie riservate alla potestà legislativa regionale quali il turismo e il commercio, emergono infatti interferenze con le competenze esclusive dello Stato in materia di requisiti professionali e concorrenza e la Corte Costituzionale ha più volte ritenuto legittimo l’intervento statale in sfere di competenza legislativa regionale, laddove giustificato dalla necessità di garantire la concorrenza, i livelli essenziali di assistenza ovvero di disciplinare i requisiti professionali. L’adeguamento dell’ordinamento regionale a quello nazionale sul punto è dunque dovuto e determinerà una situazione di più facile lettura della normativa da parte dei Comuni chiamati ad applicarla.

    Sulle attività temporanee di somministrazione, che si svolgono per un periodo di tempo limitato, come ad esempio le sagre e le fiere, si attribuisce ai Comuni la competenza a definirne la durata, che non può comunque superare il termine di trenta giorni, diversamente tali attività si configurano come ordinarie. Tale previsione risponde a una specifica richiesta delle associazioni di categoria.

    In merito alla legge regionale n. 14 del 1999 inerente il commercio in sede fissa, si è proceduto ad un’analisi della normativa vigente per verificarne l’adeguatezza ai principi di liberalizzazione delle attività economiche. I principi introdotti al riguardo dal legislatore nazionale non riguardano la pianificazione territoriale, conseguentemente le disposizioni regionali, che prevedono una pianificazione urbanistica a livello sia comunale che provinciale, sono complessivamente in linea con la normativa nazionale. Quest’ultima esclude infatti la possibilità di adottare una programmazione economica, fondata su criteri economici, ma non pone in discussione la competenza dello strumento della pianificazione a delimitare le aree che meglio si prestano a ospitare le grandi strutture di vendita. In tale contesto si è ritenuto di eliminare dalla legge regionale n. 14 del 1999 tutti i riferimenti alla programmazione economica, lasciando per il resto inalterato l’impianto complessivo. Per una migliore applicazione delle normativa in esame si è altresì ritenuto di introdurre una disposizione, in virtù della quale dall’entrata in vigore delle nuove norme cessano di avere vigore nel territorio regionale le disposizioni contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica provinciale attinenti ai limiti quantitativi di autorizzazioni rilasciabili per le grandi strutture di vendita, ovvero al cosiddetto range di variazione. Ciò significa che le Province, chiamate con i Comuni e la Regione a partecipare alle conferenze di servizi per il rilascio delle autorizzazioni per le grandi strutture di vendita, dovranno valutare se le scelte compiute con gli strumenti di pianificazioni siano adeguate e fondate su motivazioni di tipo prevalentemente urbanistico. In ogni caso, non saranno più applicabili i limiti quantitativi previsti dalla normativa, in particolare il range di variazione.

    Con l’ultima modifica proposta si introduce nella legge regionale n. 16 del 2004 un’ulteriore tipologia di struttura ricettiva diretta all’ospitalità, extra alberghiera e denominata marina resort. Quest’ultima è già prevista in alcuni ordinamenti regionali, ad esempio in quello della Sardegna, e viene definita come struttura organizzata per la sosta e il pernottamento di turisti all’interno dell’unità da diporto. La relativa introduzione nell’ordinamento regionale consentirà uno sviluppo delle economie locali ove le marine resort sono già presenti, che potranno così beneficiare dei vantaggi fiscali riconosciuti alle strutture ricettive.

     

    La dott.ssa DIAZZI precisa che attraverso le modifiche apportate con il progetto di legge la Regione conta di adeguare il proprio ordinamento alle norme europee, in qualche caso anticipando il recepimento a livello nazionale; pertanto è possibile che si rendano successivamente necessari alcuni aggiustamenti alla luce di eventuali diverse disposizioni di recepimento statale. L’allineamento delle diverse leggi regionali settoriali, sia alla direttiva servizi per quanto riguarda la tutela della concorrenza, sia alle direttive in materia di energia e di qualifiche professionali, dovrebbe consentire peraltro alla Regione di tutelarsi rispetto all’assolvimento delle diverse condizionalità ex ante previste dalla programmazione europea. Prosegue comunque il confronto tra Regione e Stato sul recepimento delle direttive, attraverso il quale potranno emergere ulteriori necessità di adeguamento. Richiama in particolare lo Small Business Act e i profili della semplificazione e valutazione di impatto della regolamentazione sulle PMI. L’impostazione di tale iniziativa è quella di differenziare gli oneri, sul presupposto che il livello delle grandi imprese è in grado di affrontare anche procedimenti amministrativi più complessi, e le sfide che ne conseguono in capo alla Regione riguardano, ad esempio, la forfetizzazione, le autodichiarazioni e l’esenzione dai controlli. Rispetto ai controlli, l’orientamento della Commissione europea è infatti alleggerire i carichi amministrativi sulle imprese. Sul tema in esame sarà presumibilmente presentato un emendamento da parte della Giunta regionale. Con il progetto di legge in esame la Regione provvede quindi a recepire quanto di propria competenza. In materia di fiere, ad esempio, su cui si è sviluppato un contenzioso con le istituzioni europee sull’interpretazione della norma, si assolve l’obbligo di certificazione, tenuto conto che l’Italia è l’unico tra i grandi Paesi che non dispone di dati certificati.

     

    Il presidente LOMBARDI ringrazia per l’illustrazione.

     

    La seduta termina alle ore 16.05.

     

    Approvato dalla Commissione I nella seduta del 6 maggio 2014.

    Approvato dalla Commissione II nella seduta del 22 maggio 2014.

    Approvato dalla Commissione III nella seduta dell’8 maggio 2014.

     

    La Segretaria

    Il Presidente

    Claudia Cattoli 

    Marco Lombardi

     

     

     

    Il Segretario

    Il Presidente

    Giovanni Fantozzi

    Franco Grillini

     

     

     

    La Segretaria

    Il Presidente

    Samuela Fiorini

    Damiano Zoffoli

     

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