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Legislatura IX - Commissione IV - Processo Verbale del 08/07/2014 antimeridiano

     

     

     

     

     

    Processo verbale n. 23

    Seduta del 8 luglio 2014

     

    Il giorno 8 luglio 2014 alle ore 10,00 è convocata, con nota prot. AL.2014.26605 del 3 luglio 2014, presso la sede dell’Assemblea Legislativa in Bologna Viale A. Moro n. 50, la Commissione Politiche per la Salute e Politiche Sociali.

     

    Partecipano alla seduta i Consiglieri:

     

     

    Cognome e nome

    Qualifica

    Gruppo

    Voto

     

    DONINI Monica

    Presidente

    Federazione della Sinistra

    2

    presente

    PIVA Roberto

    Vice Presidente

    Partito Democratico

    5

    presente

    VECCHI Alberto

    Vice Presidente

    Forza Italia - PDL

    5

    presente

    BARBATI Liana

    Componente

    Italia dei Valori – Lista Di Pietro

    1

    presente

    BARBIERI Marco

    Componente

    Partito Democratico

    2

    presente

    CARINI Marco

    Componente

    Partito Democratico

    5

    presente

    CORRADI Roberto

    Componente

    Lega Nord Padania Emilia e Romagna

    4

    presente

    DEFRANCESCHI Andrea

    Componente

    Movimento 5 Stelle Beppegrillo.it

    1

    assente

    FIAMMENGHI Valdimiro

    Componente

    Partito Democratico

    2

    presente

    GRILLINI Franco

    Componente

    Gruppo Misto

    4

    presente

    MANDINI Sandro

    Componente

    Italia dei Valori – Lista Di Pietro

    1

    presente

    MARANI Paola

    Componente

    Partito Democratico

    2

    presente

    MAZZOTTI Mario

    Componente

    Partito Democratico

    2

    assente

    MUMOLO Antonio

    Componente

    Partito Democratico

    2

    presente

    NALDI Gian Guido

    Componente

    Sinistra Ecologia Libertà - Idee Verdi

    2

    presente

    NOÈ Silvia

    Componente

    UDC - Unione di Centro

    1

    presente

    PARUOLO Giuseppe

    Componente

    Partito Democratico

    2

    presente

    POLLASTRI Andrea

    Componente

    Forza Italia - PDL

    3

    presente

    SERRI Luciana

    Componente

    Partito Democratico

    2

    presente

    VILLANI Luigi Giuseppe

    Componente

    Forza Italia - PDL

    2

    presente

     

    Sono presenti i consiglieri Anna PARIANI, in sostituzione di Mario MAZZOTTI, e Fabio FILIPPI, in sostituzione di Andrea POLLASTRI per parte della seduta.

     

    È altresì presente il consigliere Roberto SCONCIAFORNI.

     

    Presiede la seduta: Monica DONINI

    Assiste il Segretario: Nicoletta Tartari

    Funzionario estensore: Vanessa Francescon


    La presidente DONINI dichiara aperta la seduta alle ore 10,35.

    - approvazione del processo verbale n. 22 del 2014;

     

    La Commissione approva all’unanimità.

     

    4833 - Progetto di legge d'iniziativa dei consiglieri Carini, Pariani, Marani, Mazzotti, Mumolo, Pagani, Piva, Zoffoli e Monari: "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale. Abrogazione della legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale, attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381"" (05 12 13).

    (Relatore consigliere Marco Carini)

    Esame dell’articolato

    La presidente DONINI introduce il primo punto all’ordine del giorno, sul quale risultano presentati 38 emendamenti.

     

    Intervengono i consiglieri NOE’, CARINI, NALDI, BARBIERI e BARBATI e la presidente DONINI.

     

    La presidente DONINI procede con l’esame dell’articolato.

     

    Articolo 1

     

    Sull’articolo 1 insistono il subemendamento n. 33 e l’emendamento n. 1.

     

    Il consigliere CARINI illustra l’emendamento n.1

     

    Interviene la presidente DONINI.

     

    Il consigliere NALDI illustra il subemendamento n. 33, modificandolo oralmente.

     

    La Commissione respinge il subemendamento 33 con 14 voti favorevoli (FI-PDL, LN, FDS, SEL-V, UDC), 26 contrari (PD, IDV, Misto) e nessun astenuto.

     

    La Commissione accoglie l’emendamento 1 con 29 voti favorevoli (PD, FDS, SEL-V, Misto, IDV-Mandini), nessun contrario e 11 astenuti (FI-PDL, LN, UDC, IDV-Barbati).

     

    La Commissione esprime parere favorevole sull’articolo 1 così come emendato con 27 voti favorevoli (PD, FDS, Misto, IDV-Mandini), nessun contrario e 13 astenuti (FI-PDL, LN, SEL-V, UDC, IDV-Barbati).

     

    Articolo 2

     

    Sull’articolo 2 insiste l’emendamento n. 2.

     

    Con distinte votazioni di identico esito, la Commissione accoglie l’emendamento 2 e esprime parere favorevole sull’articolo 2 così come emendato con 29 voti favorevoli (PD, FDS, Misto, IDV-Mandini), nessun contrario e 13 astenuti (FI-PDL, LN, SEL-V, UDC, IDV-Barbati).

     

    Articolo 3

     

    Sull’articolo 3 insiste l’emendamento n. 3

     

    Il consigliere CARINI illustra l’emendamento.

     

    Intervengono i consiglieri NALDI, CARINI, MANDINI, PARIANI, BARBIERI, MARANI, NOE’, BARBATI.

     

    Con distinte votazioni di identico esito, la Commissione accoglie l’emendamento 3 e esprime parere favorevole sull’articolo 3 così come emendato con 24 voti favorevoli (PD), 1 contrario (UDC) e 10 astenuti (LN, FDS, SEL-V, IDV).

     

    Articolo 4

     

    Sull’articolo 4 insiste l’emendamento n. 4.

     

    Il consigliere CARINI illustra l’emendamento.

     

    Intervengono i consiglieri MANDINI, CARINI, NOE’, PARIANI, NALDI, BARBATI.

     

    Con distinte votazioni di identico esito, la Commissione accoglie l’emendamento 4 e esprime parere favorevole sull’articolo 4 così come emendato con 27 voti a favore (PD, Misto, IDV-Mandini), nessun contrario e 6 astenuti (SEL-V, FDS, UDC, IDV-Barbati).

     

    La presidente DONINI mette in votazione l’emendamento n. 5 sostitutivo della rubrica del Titolo II.

     

    La Commissione accoglie l’emendamento 5 con 31 voti favorevoli (PD, FDS, SEL-V, Misto, IDV-Mandini), nessun contrario e 2 astenuti (UDC, IDV-Barbati).

     

    Articolo 5

     

    Sull’articolo 5 insiste l’emendamento n. 6.

     

    Il consigliere CARINI illustra l’emendamento.

     

    Con distinte votazioni di identico esito, la Commissione accoglie l’emendamento 6 e esprime parere favorevole sull’articolo 5 così come emendato con 31 voti favorevoli (PD, FDS, SEL-V, Misto, IDV-Mandini), nessun contrario e 2 astenuti (UDC, IDV-Barbati).

     

    Articolo 6

     

    Sull’articolo 6 insiste l’emendamento n. 7.

     

    Il consigliere CARINI illustra l’emendamento.

     

    Interviene la consigliera NOE’.

     

    Con distinte votazioni di identico esito, la Commissione accoglie l’emendamento 7 e esprime parere favorevole sull’articolo 6 così come emendato con 34 voti favorevoli (PD, FDS, SEL-V, IDV, Misto), 1 contrario (UDC) e nessun astenuto.

     

    Articolo 7

     

    Sull’articolo 7 insistono i subemendamenti nn. 31 e 32 e l’emendamento n. 8.

     

    La consigliera BARBATI illustra i subemendamenti.

     

    Interviene il consigliere CARINI.

     

    La Commissione accoglie il subemendamento 31 con 31 voti a favore (PD, FDS, SEL-V, IDV, UDC), nessun contrario e nessun astenuto.

     

    La Commissione respinge il subemendamento 32 con 2 voti favorevoli (IDV), 28 contrari (PD, FDS, SEL-V) e 1 astenuto (UDC).

     

    Con distinte votazioni di identico esito, la Commissione accoglie l’emendamento 8 e esprime parere favorevole sull’articolo 7 così come emendato con 29 voti favorevoli (PD, FDS, SEL-V, IDV-Mandini), nessun contrario e 2 astenuti (UDC, IDV-Barbati).

     

    Articolo 8

     

    Sull’articolo 8 insiste l’emendamento n. 9.

     

    Il consigliere CARINI illustra l’emendamento.

     

    Intervengono la consigliera NOE’ e la presidente DONINI.

     

    Con distinte votazioni di identico esito, la Commissione accoglie l’emendamento 9 e esprime parere favorevole sull’articolo 8 così come emendato con 29 voti favorevoli (PD, FDS, SEL-V, IDV-Mandini), nessun contrario e 2 astenuti (UDC, IDV-Barbati).

     

    Articolo 9

     

    Sull’articolo 9 insistono i subemendamenti nn. 30, 34, 35, 36, 37 e l’emendamento n. 10.

     

    Il consigliere NALDI illustra i subemendamenti nn. 34, 36 e 37 e ritira il subemendamento 35.

     

    Il consigliere CARINI ritira il subemendamento n.30 e replica al collega Naldi.

     

    Intervengono i consiglieri MANDINI, NALDI, CARINI e la presidente DONINI.

     

    Il consigliere NALDI ritira il subemendamento n. 37.

     

    La Commissione accoglie il subemendamento 34 con 33 voti favorevoli (PD, FDS, SEL-V, Misto, IDV-Mandini), nessun contrario e 2 astenuti (UDC, IDV-Barbati).

     

    La Commissione respinge il subemendamento 36 con 8 voti favorevoli (SEL-V, FDS, Misto), 25 contrari (PD, IDV-Mandini) e 2 astenuti (UDC, IDV-Barbati).

     

    Con distinte votazioni di identico esito, la Commissione accoglie l’emendamento 10 e esprime parere favorevole sull’articolo 9 così come emendato con 33 voti favorevoli (PD, FDS, SEL-V, Misto, IDV-Mandini), nessun contrario e 2 astenuti (UDC, IDV-Barbati).

     

    Articolo 10

     

    Sull’articolo 10 insiste l’emendamento n. 11.

     

    Il consigliere CARINI illustra l’emendamento.

     

    Intervengono i consiglieri NOE’, BARBATI, CARINI e la presidente DONINI.

     

    Il consigliere CARINI propone un subemendamento (n. 39).

     

    La Commissione accoglie il subemendamento 39 con 33 voti favorevoli (PD, FDS, SEL-V, Misto, IDV, UDC), nessun contrario e nessun astenuto.

     

    Con distinte votazioni di identico esito, la Commissione accoglie l’emendamento 11 ed esprime parere favorevole sull’articolo 10 così come emendato con 27 voti favorevoli (PD, Misto, IDV-Mandini), nessun contrario e 6 astenuti (FDS, SEL-V, UDC, IDV-Barbati).

     

    Articolo 11

     

    Sull’articolo 11 insistono gli emendamenti nn. 12 e 13.

     

    Intervengono i consiglieri NOE’ e CARINI e la presidente DONINI.

     

    La Commissione accoglie l’emendamento 12 con 29 voti favorevoli (PD, FDS, SEL-V, Misto, IDV-Mandini), 1 contrario (UDC) e 1 astenuto (IDV-Barbati).

     

    Con distinte votazioni di identico esito, la Commissione accoglie l’emendamento 13 ed esprime parere favorevole sull’articolo 11 così come emendato con 24 voti favorevoli (PD, Misto), 1 contrario (UDC) e 6 astenuti (IDV, SEL-V, FDS).

     

    Articolo 12

     

    Sull’articolo 12 insiste l’emendamento n. 14.

     

    Il consigliere CARINI illustra l’emendamento.

     

    Con distinte votazioni di identico esito, la Commissione accoglie l’emendamento 14 ed esprime parere favorevole sull’articolo 12 così come emendato con 29 voti favorevoli (PD, FDS, SEL-V, Misto, IDV-Mandini), 1 contrario (UDC) e 1 astenuto (IDV-Barbati).

     

    Articolo 13

     

    Sull’articolo 13 insistono gli emendamenti nn. 15 e 16.

     

    La Commissione accoglie l’emendamento 15 con 29 voti favorevoli (PD, FDS, SEL-V, Misto, IDV-Mandini), 1 contrario (UDC) e 1 astenuto (IDV-Barbati).

     

    Interviene il consigliere NALDI.

     

    Con distinte votazioni di identico esito, la Commissione accoglie l’emendamento 16 ed esprime parere favorevole sull’articolo 13 così come emendato con 24 voti favorevoli (PD, Misto), nessun contrario e 7 astenuti (FDS, SEL-V, IDV, UDC).

     

    Articolo 14

     

    Sull’articolo 14 insiste l’emendamento n. 17.

     

    Con distinte votazioni di identico esito, la Commissione accoglie l’emendamento 17 ed esprime parere favorevole sull’articolo 14 così come emendato con 29 voti favorevoli (PD, FDS, SEL-V, Misto, IDV-Mandini), nessun contrario e 2 astenuti (UDC, IDV-Barbati).

     

    Articolo 15

     

    Sull’articolo 15 insistono gli emendamenti nn. 18 e 19.

     

    Il consigliere CARINI illustra gli emendamenti.

     

    Con distinte votazioni di identico esito, la Commissione accoglie gli emendamenti 18 e 19 ed esprime parere favorevole sull’articolo 15 così come emendato con 29 voti favorevoli (PD, FDS, SEL-V, Misto, IDV-Mandini), nessun contrario e 2 astenuti (UDC, IDV-Barbati).

     

    Articolo 16

     

    La Commissione esprime parere favorevole sull’articolo 16 con 29 voti favorevoli (PD, FDS, SEL-V, Misto, IDV-Mandini), nessun contrario e 2 astenuti (UDC, IDV-Barbati).

     

    Articolo 17

     

    Sull’articolo 17 insiste l’emendamento n. 20.

     

    Il consigliere CARINI illustra l’emendamento.

     

    Con distinte votazioni di identico esito, la Commissione accoglie l’emendamento 20 ed esprime parere favorevole sull’articolo 17 con 29 voti favorevoli (PD, FDS, SEL-V, Misto, IDV-Mandini), nessun contrario e 1 astenuto (UDC).

     

    Articolo 18

     

    Sull’articolo 18 insistono il subemendamento n.3 8 e l’emendamento n. 21.

     

    Il consigliere NALDI illustra il subemendamento.

     

    La Commissione respinge il subemendamento n. 38 con 4 voti favorevoli (SEL-V, FDS), 25 voti contrari (PD, Misto, IDV-Mandini) e 1 astenuto (UDC).

     

    Con distinte votazioni di identico esito, la Commissione accoglie l’emendamento 21 ed esprime parere favorevole sull’articolo 18 così come emendato con 29 voti favorevoli (PD, FDS, SEL-V, Misto, IDV-Mandini), nessun contrario e 1 astenuto (UDC).

     

    Articolo 19

     

    Sull’articolo 19 insiste l’emendamento n. 22.

     

    Il consigliere CARINI illustra l’emendamento.

     

    Con distinte votazioni di identico esito, la Commissione accoglie l’emendamento 22 ed esprime parere favorevole sull’articolo 19 con 29 voti favorevoli (PD, FDS, SEL-V, Misto, IDV-Mandini), nessun contrario e 1 astenuto (UDC).

     

    Articolo 20

     

    Sull’articolo 20 insiste l’emendamento n. 23.

     

    Il consigliere CARINI illustra l’emendamento.

     

    Con distinte votazioni di identico esito, la Commissione accoglie l’emendamento 23 ed esprime parere favorevole sull’articolo 20 così come emendato con 27 voti favorevoli (PD, FDS, Misto, IDV-Mandini), nessun contrario e 2 astenuti (UDC, IDV-Barbati).

     

    Articolo 21

     

    Sull’articolo 21 insiste l’emendamento n. 24.

     

    Con distinte votazioni di identico esito, la Commissione accoglie l’emendamento 24 ed esprime parere favorevole sull’articolo 21 così come emendato con 27 voti favorevoli (PD, FDS, Misto, IDV-Mandini), nessun contrario e 2 astenuti (UDC, IDV-Barbati).

     

    In mancanza di interventi, la presidente DONINI mette in votazione l’emendamento n. 25, che inserisce l’articolo 21 bis, e l’emendamento n. 26, che introduce l’articolo 21 ter.

     

    Con distinte votazioni di identico esito, la Commissione accoglie gli emendamenti 25 e 26 con 29 voti favorevoli (PD, FDS, SEL-V, Misto, IDV-Mandini), nessun contrario e 2 astenuti (UDC, IDV-Barbati).

     

    Articolo 22

     

    La Commissione esprime parere favorevole sull’articolo 22 con 29 voti favorevoli (PD, FDS, SEL-V, Misto, IDV-Mandini), nessun contrario e 2 astenuti (UDC, IDV-Barbati).

     

    Articolo 23

     

    Sull’articolo 23 insiste l’emendamento n. 27.

     

    Con distinte votazioni di identico esito, la Commissione accoglie l’emendamento  27 ed esprime parere favorevole sull’articolo 23 con 29 voti favorevoli (PD, FDS, SEL-V, Misto, IDV-Mandini), 1 contrario (UDC) e 1 astenuto (IDV-Barbati).

     

    Articolo 24

     

    Sull’articolo 24 insiste l’emendamento n. 28.

     

    Con distinte votazioni di identico esito, la Commissione accoglie l’emendamento 28 ed esprime parere favorevole sull’articolo 24 così come emendato con 26 voti favorevoli (PD, FDS, Misto), nessun contrario e 5 astenuti (IDV, SEL-V, UDC).

     

    Articolo 25

     

    La Commissione esprime parere favorevole sull’articolo 25 con 29 voti favorevoli (PD, FDS, SEL-V, Misto, IDV-Mandini), nessun contrario e 2 astenuti (UDC, IDV-Barbati).

     

    Articolo 26

     

    Sull’articolo 26 insiste l’emendamento n. 29.

     

    Con distinte votazioni di identico esito, la Commissione accoglie l’emendamento 29 ed esprime parere favorevole sull’articolo 26 con 29 voti favorevoli (PD, FDS, SEL-V, Misto, IDV-Mandini), nessun contrario e 2 astenuti (UDC, IDV-Barbati).

     

    Il relatore CARINI annuncia che svolgerà la relazione orale.

     

    La presidente DONINI comunica che si provvederà al coordinamento formale del testo licenziato.

     

    3997 - Progetto di legge d'iniziativa del consigliere Mandini: "Integrazioni alla legge regionale 21 agosto 1997, n. 29 (Norme e provvedimenti per favorire le opportunità di vita autonoma e l'integrazione sociale delle persone disabili)" (21 05 13).

    (Relatore consigliere Sandro Mandini)

    Esame dell’articolato

     

    La presidente DONINI introduce l’ultimo oggetto all’ordine del giorno, sul quale sono stati presentati 6 emendamenti, e inizia l’esame dell’articolato.

     

    Articolo 1

     

    La Commissione esprime parere favorevole sull’articolo 1 con 29 voti favorevoli (PD, FDS, IDV, SEL-V, Misto), nessun contrario e nessun astenuto.

     

    Articolo 2

     

    Sull’articolo 2 insistono gli emendamenti nn. 1 e 2.

     

    Il consigliere MANDINI illustra gli emendamenti.

     

    Con distinte votazioni di identico esito, la Commissione accoglie gli emendamenti 1 e 2 ed esprime parere favorevole sull’articolo 2 così come emendato con 29 voti favorevoli (PD, FDS, SEL-V, Misto, IDV), nessun contrario e nessun astenuto.

     

    Articolo 3

     

    Sull’articolo 3 insistono gli emendamenti nn. 3 e 4.

     

    Il consigliere MANDINI illustra gli emendamenti.

     

    Con distinte votazioni di identico esito, la Commissione accoglie gli emendamenti 3 e 4 ed esprime parere favorevole sull’articolo 3 così come emendato con 29 voti favorevoli (PD, FDS, SEL-V, Misto, IDV) nessun contrario e nessun astenuto.

     

    Articolo 4

     

    Sull’articolo 4 insiste l’emendamento n. 5.

     

    Interviene la presidente DONINI.

     

    Con distinte votazioni di identico esito, la Commissione accoglie l’emendamento 5 ed esprime parere favorevole sull’articolo 4 così come emendato con 29 voti favorevoli (PD, FDS, SEL-V, Misto, IDV), nessun contrario e nessun astenuto.

     

    La presidente DONINI mette in votazione l’emendamento n. 6 che inserisce l’articolo 5.

     

    La Commissione accoglie l’emendamento 6 con 29 voti favorevoli (PD, FDS, SEL-V, Misto, IDV) nessun contrario e nessun astenuto.

     

    La presidente DONINI comunica che si provvederà al coordinamento formale del testo licenziato.

     

    Il consigliere MANDINI dichiara che svolgerà la relazione orale.

    La seduta termina alle 13,15.

     

    Approvato nella seduta del 14 luglio 2014.

     

     

    La Segretaria

    La Presidente

    Nicoletta Tartari

    Monica Donini

     

     


    Allegato:

     

    EMENDAMENTI AL PROGETTO DI LEGGE OGGETTO:

    4833- Progetto di legge d'iniziativa dei consiglieri Carini, Pariani, Marani, Mazzotti, Mumolo, Pagani, Piva, Zoffoli e Monari: "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale. Abrogazione della legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale, attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381"" (05 12 13).

     

     

    EMENDAMENTO N. 1 DEL CONSIGLIERE CARINI

     

    L’articolo 1 è così sostituito:

     

    “Art. 1

    Finalità

     

    1. La Regione Emilia-Romagna, nell’ambito delle proprie competenze ai sensi degli articoli 45 e 117, commi 3 e 4, della Costituzione, e fermi restando i propri atti di programmazione, con la presente legge riconosce e sostiene il ruolo e la funzione pubblica esercitata dalle cooperative sociali che, al fine della gestione dei servizi alla persona e dell’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate e delle persone in condizione di fragilità di cui all’articolo 3, promuovono l’autogestione e la partecipazione dei cittadini, affermandosi come imprese di carattere sociale che costruiscono coesione sociale e beni relazionali, anche in rapporto di sussidiarietà con le amministrazioni pubbliche, con cui collaborano in maniera sinergica per l’erogazione di beni e servizi.

     

    2. La presente legge, in attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 “Disciplina delle cooperative sociali” detta norme:

     

    a) per l’istituzione dell’Albo regionale delle cooperative sociali;

     

    b) per determinare, ferma restando la titolarità e la responsabilità sulla programmazione degli enti locali, le forme di partecipazione della cooperazione sociale alla progettazione, gestione, realizzazione ed erogazione degli interventi nell’ambito del sistema integrato di interventi e servizi alla persona, secondo quanto previsto dalla legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” ed entro la programmazione del Piano Sociale e Sanitario Regionale.

     

    b bis) per disciplinare i rapporti fra le attività delle cooperative sociali e quelle dei servizi pubblici aventi contenuto sociale, socio-assistenziale, socio-educativo, socio-sanitario, educativo e sanitario, nonché con le attività di formazione professionale ed educazione permanente e di sviluppo dell’occupazione e delle politiche attive del lavoro, con particolare riferimento all’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate e delle persone in condizione di fragilità di cui all’art. 3;

     

    c) per individuare criteri e modalità di affidamento e conferimento dei servizi a cui devono essere uniformati i rapporti tra istituzioni pubbliche e cooperative sociali o loro consorzi;

     

    d) per definire le misure di promozione, sostegno e sviluppo della cooperazione sociale.

     

    3. Ai sensi di quanto previsto al comma 2, lettera b), la Giunta regionale emana linee guida al fine di garantire, secondo il principio di sussidiarietà, la partecipazione delle cooperative sociali alle diverse fasi di strutturazione del sistema integrato di interventi e servizi alla persona.

     

    4. La Regione, ferma restando la titolarità pubblica della programmazione, valorizza e promuove i patti di solidarietà territoriale, come virtuoso strumento di progettazione e gestione condivisa del sistema dei servizi e delle attività a cui le cooperative sociali, gli altri soggetti dell’economia sociale e del privato no profit e gli enti pubblici contribuiscono nel rispetto delle identità, dei ruoli e delle competenze.

     

    5. Nell’ambito dei propri atti di programmazione, la Regione individua strumenti per ottimizzare il raccordo e la collaborazione dei servizi pubblici di cui al comma 2, lettera b bis) con i servizi e le prestazioni erogati dalle cooperative sociali e dai loro consorzi, che risultino accreditati o convenzionati ai sensi della vigente normativa.

     

    6. La Regione, nell’ambito delle proprie competenze ed in coerenza con le disposizioni di cui alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello statuto regionale), per l’attuazione delle disposizioni dell’Unione europea che prevedono un ampliamento dei soggetti rientranti nella definizione di persone svantaggiate e delle possibilità di inserimento lavorativo delle stesse, al fine di facilitare tale inserimento, individua modalità amministrative semplificate, che consentano la più efficace e rapida applicazione di tali disposizioni.”.

     

    EMENDAMENTO N. 2 DEL CONSIGLIERE CARINI

     

    L’articolo 2 è così sostituito:

     

    “Art. 2

    Cooperative sociali

     

    1. Le cooperative sociali operano, ai sensi della legge n. 381 del 1991, senza fine di lucro con lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità, la promozione umana e l’integrazione sociale delle persone attraverso:

     

    a) la gestione di servizi sociali, socio-assistenziali, socio-educativi, socio-sanitari, educativi e sanitari nonché di formazione professionale ed educazione permanente;

     

    b) la gestione di attività finalizzate all’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate e delle persone in condizione di fragilità di cui all’articolo 3 nei settori industriali, commerciali, di servizi ed agricoli, anche attraverso l’organizzazione delle attività sociali di cui all’articolo 7 della legge regionale 31 marzo 2009, n. 4 “Disciplina dell’agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole”.

     

    2. Fra le cooperative sociali di cui alla lettera b) del comma 1 rientrano altresì quelle che svolgono anche attività di terapia occupazionale, ospitano tirocini formativi e lavoro protetto per persone svantaggiate difficilmente occupabili in attività produttive e che necessitano di una progettazione innovativa integrata finalizzata ad assicurare loro attività lavorative, anche sostenute dalla pubblica amministrazione.

     

    3. Allo scopo di contribuire a mantenere vive e a valorizzare comunità locali a rischio di spopolamento o di estinzione, le cooperative sociali possono favorire, anche per le finalità di cui all’articolo 13, comma 2, lettera c) della legge 11 novembre 2011, n. 180 “Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle imprese”, nonché per l’affidamento dei servizi pubblici locali a rilevanza non economica, la partecipazione di persone giuridiche, ai sensi della vigente normativa, alla costituzione di “cooperative di comunità”, intendendo con tale definizione, ai soli fini della presente legge ed in vacanza di una legge statale che le riconosca, le cooperative sociali promosse da soci che appartengono alla comunità stessa o la eleggono come propria e tese alla produzione di beni e servizi per la comunità medesima.

     

    4. Alle cooperative sociali si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni di cui alla legge n. 381 del 1991, le norme relative agli specifici settori in cui le stesse cooperative operano.

     

    5. Le disposizioni della presente legge si applicano in quanto compatibili ai consorzi costituiti come società cooperative ai sensi dell’articolo 8 della legge n. 381 del 1991.”.

     

    EMENDAMENTO N. 3 DEL CONSIGLIERE CARINI

     

    L’articolo 3 è così sostituito:

     

    “Art. 3

    Persone svantaggiate, persone in condizione di fragilità

     

    1. Sono persone svantaggiate i soggetti di cui all’articolo 4 della legge n. 381 del 1991.

     

    2. Ai fini della presente legge sono considerate persone in condizione di fragilità coloro che vivono una fase di vulnerabilità e debolezza transitoria a causa delle difficoltà di tipo sociale od economico in cui versano, tra cui anche le persone destinatarie di interventi in attuazione del regolamento CE n. 800/2008 del 6 agosto 2008 “Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria).

     

    3. Secondo quanto disposto all’articolo 4, comma 2 della legge 381 del 1991, solo le persone svantaggiate di cui al comma 1 concorrono al raggiungimento del trenta per cento dei lavoratori necessario al mantenimento dello status di cooperativa sociale di cui alla lettera b), comma 3, dell’articolo 4. Nelle cooperative sociali ad oggetto plurimo tale percentuale è determinata esclusivamente in rapporto al numero complessivo dei lavoratori impiegati in attività di tipo B.

     

    4. Il trenta per cento di cui al comma 3 è calcolato avendo a riferimento i lavoratori soci e non soci impiegati in attività di tipo B.

     

    EMENDAMENTO N. 4 DEL CONSIGLIERE CARINI

     

    L’articolo 4 è così sostituito:

     

    “Art. 4

    Albo regionale delle cooperative sociali

     

    1. È istituito l’Albo regionale delle cooperative sociali in attuazione dell’articolo 9 della legge n. 381 del 1991.

     

    2. Possono chiedere l’iscrizione all’Albo le cooperative sociali e i loro consorzi che abbiano sede legale nel territorio regionale.

     

    3. L’Albo si articola nelle seguenti Sezioni:

    a) Sezione A, nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi sociali, socio-assistenziali, socio-educativi, socio-sanitari, educativi e sanitari, nonché di formazione professionale ed educazione permanente;

     

    b) Sezione B, nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse - industriali, commerciali, di servizi ed agricole, finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate e persone in condizione di fragilità ai sensi dell’art. 3;

     

    c) Sezione C, nella quale sono iscritti i consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da soggetti giuridici costituiti quali cooperative sociali.

     

    4. Le cooperative sociali di cui alle lettere a) (di tipo A) e b) (di tipo B) dell’articolo 1 della legge n. 381 del 1991 possono essere iscritte contemporaneamente alle sezioni A e B dell’Albo regionale alle seguenti condizioni:

     

    a) l’organizzazione della cooperativa sociale preveda una divisione aziendale dotata di autonomia organizzativa tale da consentire la separazione delle gestioni relative alle attività di tipo A e B esercitate;

     

    b) le tipologie di svantaggio e le aree di intervento, esplicitamente indicate nell’oggetto sociale, devono essere tali da postulare attività coordinate per l’efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali ed il collegamento funzionale tra le attività di tipo A e B, nonché essere espresse chiaramente nello statuto della cooperativa;

     

    c) la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 4 della legge n. 381 del 1991 deve essere determinata avendo riguardo solo al personale addetto alle attività rispondenti alla sezione B.

     

    5. Per le cooperative aventi sede sul territorio regionale l’iscrizione all’Albo è condizione necessaria per l’affidamento dei servizi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) e delle attività di inserimento lavorativo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), nel rispetto della normativa europea, nazionale e regionale di settore.

     

    6. Le cooperative aventi sede al di fuori del territorio regionale possono concorrere all’affidamento dei servizi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) e delle attività di inserimento lavorativo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) solo se soddisfano i medesimi requisiti richiesti per l’iscrizione all’albo regionale.

     

    7. L’iscrizione all’Albo è inoltre condizione per:

     

    a) la fruizione di benefici e l’utilizzo di forme di collaborazione previsti dalla vigente normativa regionale a favore delle cooperative sociali;

     

    b) la stipula, per i consorzi di cui al comma 3, lettera c), delle convenzioni quadro di cui all’articolo 22 della legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro”;

     

    c) la stipula delle convenzioni di cui all’articolo 22 della legge regionale n. 17 del 2005;

     

    d) la collaborazione con la Regione e gli Enti locali nella progettazione e nella realizzazione delle attività di educazione permanente degli adulti, nel rispetto della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro”.

     

    8. Per le cooperative sociali che svolgono attività finalizzate alle funzioni socio-assistenziali di cui all’articolo 114 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”, l’iscrizione all’Albo regionale soddisfa, nel rispetto della disciplina regionale dell’accreditamento, le condizioni di cui al comma 1 dell’articolo 117 del medesimo Testo Unico.

     

    9. Qualora le cooperative sociali svolgano attività idonee a favorire l’inserimento e l’integrazione sociale e lavorativa di persone portatrici di handicap, l’iscrizione all’Albo regionale è condizione necessaria per accedere alle convenzioni di cui all’articolo 38 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”.

     

    10. Le modalità, le procedure e le condizioni per l’iscrizione, la cancellazione e la revisione dell’Albo, nonché le modalità di verifica dei requisiti in possesso delle cooperative sociali di cui al comma 6, sono stabilite dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale regionale.

     

    11. La revisione dell’Albo di cui al comma 10 avviene di norma con cadenza annuale al fine di verificare la permanenza dei requisiti di iscrizione delle cooperative. Al tale fine le cooperative sociali ed i consorzi iscritti all'Albo regionale sono tenuti a trasmettere, entro i termini stabiliti dall’atto di Giunta di cui al comma 10, eventuali variazioni dello statuto, il bilancio annuale d’esercizio, il bilancio sociale annuale ed una relazione che dia conto dell'attività svolta, della composizione e della variazione della base sociale e del rapporto tra numero di soci ed altri dipendenti e collaboratori, nonché la dichiarazione degli Enti previdenziali attestante la regolarità dei versamenti relativi ai soci lavoratori ed ai soci dipendenti.

     

    12. Qualora le cooperative sociali ed i consorzi abbiano ottenuto contributi regionali, la relazione di cui al comma 11 deve specificare la modalità di utilizzo di tali incentivi.

     

    13. La cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione dei rapporti con gli enti pubblici per la gestione dei servizi e delle attività di cui all’articolo 2, comma 1, nonché la perdita dei benefici contributivi e degli altri vantaggi previsti dalla presente legge.”.

     

    EMENDAMENTO N. 5 DEL CONSIGLIERE CARINI

     

    Il Titolo II è così sostituito:

    “RACCORDO CON L’ATTIVITÀ DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI, SANITARI, EDUCATIVI, DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ED EDUCAZIONE PERMANENTE E DI SVILUPPO DELL’OCCUPAZIONE”

     

     

    EMENDAMENTO N. 6 DEL CONSIGLIERE CARINI

     

    L’articolo 5 è così sostituito:

     

    “Art. 5

    Raccordo con le attività socio-sanitarie ed educative

     

    1. Nell'ambito dei propri atti di programmazione delle attività sociali, assistenziali, sanitarie ed educative, la Regione individua le modalità di partecipazione della cooperazione sociale al perseguimento delle finalità di sviluppo della Società regionale, promuovendo il raccordo e la collaborazione tra servizi pubblici e la cooperazione sociale.”.

     

    EMENDAMENTO N. 7 DEL CONSIGLIERE CARINI

     

    L’articolo 6 è così sostituito:

     

    “Art. 6

    Raccordo con le politiche attive del lavoro

     

    1. La Regione riconosce la cooperazione sociale quale soggetto che concorre all’attuazione di politiche attive del lavoro finalizzate alla creazione di nuova occupazione e alla promozione di uno sviluppo occupazionale in grado di coniugare efficienza, solidarietà e coesione sociale. In particolare possono essere previsti all’interno dei piani regionali di politica del lavoro interventi volti a:

     

    a) sviluppare nuova occupazione nel settore dei servizi alla persona;

     

    b) sviluppare nuova occupazione a favore delle persone in condizioni di svantaggio personale e sociale nel mercato del lavoro, anche attraverso il supporto alle cooperative sociali che in qualità di imprese di transizione accompagnano questi soggetti verso altri contesti produttivi;

     

    c) definire opportunità di mercato per le cooperative sociali, con particolare riferimento a quelle di tipo B;

     

    d) sostenere nell’ambito della Regione lo sviluppo imprenditoriale della cooperazione sociale;

     

    e) promuovere la qualificazione delle nuove professionalità impiegate nell’ambito dei servizi alla persona in base alle norme regionali vigenti in materia di standard professionali e di certificazione.”.

     

    EMENDAMENTO N. 8 DEL CONSIGLIERE CARINI

     

    L’articolo 7 è così sostituito:

     

    “Art. 7

    Raccordo con le attività di formazione professionale

     

    1. Ai sensi dell’articolo 33 della legge regionale n. 12 del 2003, le cooperative sociali e i loro consorzi possono partecipare, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, alla realizzazione di interventi formativi, rivolti ai loro dipendenti, alle persone svantaggiate e alle persone in condizione di fragilità di cui all’articolo 3.

     

    2. Nell’ambito della propria programmazione delle attività di formazione al lavoro e sul lavoro, la Regione consulta la Commissione consultiva sulla cooperazione sociale di cui all’articolo 20, riguardo alle modalità della formazione di base e dell’aggiornamento degli operatori delle cooperative sociali e dei loro consorzi.

     

    3. La Regione può individuare nuovi profili professionali nell’ambito delle attività di inserimento lavorativo di persone svantaggiate e riconoscere esperienze e profili professionali innovativi già esistenti nei servizi alla persona ovvero funzionali a questi. A tal fine, ad integrazione delle figure presenti nel Repertorio Regionale delle Qualifiche, possono essere delineate nuove qualifiche in base alle norme regionali vigenti in materia di standard professionali e di certificazione.

     

    4. Le cooperative sociali e i loro consorzi, in collaborazione con gli organismi di formazione professionale accreditati ai sensi dell’articolo 33 della legge regionale n. 12 del 2003, possono realizzare autonome attività di formazione sul lavoro dei propri operatori, nonché iniziative per la formazione manageriale dei propri amministratori, ferme restando le disposizioni di legge in ordine al rilascio di attestati di qualifica.

     

    5. La Regione riconosce ai propri dipendenti, impegnati come soci volontari nelle cooperative sociali iscritte all’Albo di cui all’articolo 4, i crediti formativi derivanti dalla partecipazione alle attività formative svolte nelle cooperative, ai sensi della legge regionale n. 12 del 2003.”.

     

    EMENDAMENTO N. 9 DEL CONSIGLIERE CARINI

     

    L’articolo 8 è così sostituito:

     

    “Art. 8

    Educazione degli adulti

    1. Ai sensi della legge regionale n. 12 del 2003, le cooperative sociali e i loro consorzi possono partecipare, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, alla realizzazione di interventi di educazione degli adulti.”.

     

    EMENDAMENTO N. 10 DEL CONSIGLIERE CARINI

     

    L’articolo 9 è così sostituito:

     

    “Art. 9

    Ambito di applicazione e principi comuni

     

    1. Le disposizioni di cui al presente Titolo si applicano alla Regione, agli Enti ed alle Agenzie da essa dipendenti, alle società partecipate, nonché alle Aziende del Servizio Sanitario Regionale (SSR).

     

    2. Gli enti locali, anche organizzati in forma associata, nelle forme previste dalla vigente normativa, possono applicare le disposizioni di cui al presente Titolo nell’esercizio dell’azione amministrativa.

     

    3. La Regione può supportare gli enti locali, nelle forme previste dall’ordinamento, ai fini dell’applicazione della presente legge, anche mediante appositi accordi o protocolli d’intesa.

     

    4. L’affidamento e l’esecuzione dei servizi di cui al presente Titolo devono comunque garantire:

     

    a) la qualità del servizio, adottando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai fini della valutazione della migliore offerta, anche in applicazione di quanto previsto dall’articolo 120 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e dall’art. 41 della legge regionale n.2 del 2003 in quanto applicabile;

     

    b) la tutela delle piccole e medie imprese, anche in caso di suddivisione degli affidamenti per lotti funzionali, in applicazione della vigente disciplina statale;

     

    c) il confronto, anche tecnico, finalizzato ad individuare le forme di affidamento più idonee a salvaguardare la qualità del servizio, i diritti legislativi e contrattuali dei lavoratori e i bisogni degli utenti;

     

    d) il radicamento costante nel territorio e il legame organico con la comunità locale di appartenenza finalizzato alla costruzione di rapporti di prossimità con i cittadini, con i gruppi sociali e con le istituzioni;

     

    e) la previsione puntuale nello statuto della categoria di servizio oggetto dell’affidamento o del conferimento;

     

    f) la solidità di bilancio dell’impresa, nonché la comprovata competenza ed esperienza imprenditoriale adeguata;

     

    g) l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e della contrattazione di secondo livello sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative;

     

    h) la capacità progettuale, organizzativa ed innovativa;

     

    i) la qualificazione professionale degli operatori, nonché la pianificazione dei percorsi di riqualificazione e formazione permanente;

     

    j) la valutazione comparata costi/qualità, desunta da corrispondenti servizi pubblici o privati, sulla base di criteri o linee guida di congruità predisposti dalla Giunta regionale con apposito atto;

     

    k) il pieno ed adeguato assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali per la regolarità contributiva;

     

    l) il pieno ed adeguato assolvimento degli obblighi legislativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

     

    5. Gli enti e le amministrazioni di cui al comma 1 ricorrono alla programmazione dei servizi, con le modalità previste dall’articolo 271 del D.P.R. n. 207 del 2010, ai fini dell’attuazione delle disposizioni del presente Titolo.

     

    6. In ragione della natura dei servizi di cui al presente Titolo e delle finalità della presente legge, le amministrazioni aggiudicatrici, di cui ai commi 1 e 2, laddove l’affidamento dei servizi avvenga nella forma della concessione, di cui alla disciplina vigente, possono prevedere negli atti di gara il divieto al ricorso al subappalto e all’avvalimento.

     

    7. Nel rispetto della vigente disciplina, statale e regionale, anche di settore, le disposizioni previste agli articoli 11, 12, 13 e 14, ai fini dell’attuazione della presente legge ed in applicazione dell’articolo 117, comma 4, della Costituzione, possono trovare applicazione nell’ambito delle procedure di affidamento dei servizi pubblici indette dagli enti ed amministrazioni di cui ai commi 1 e 2.”.

     

    EMENDAMENTO N. 11 DEL CONSIGLIERE CARINI

     

    L’articolo 10 è così sostituito:

     

    “Art. 10

    Affidamento dei servizi sociali, sanitari, educativi e di formazione professionale ed educazione permanente alle cooperative di tipo A

     

    1. Per le cooperative di tipo A che gestiscono servizi che risultino autorizzati o accreditati ai sensi della vigente normativa:

     

    a) l’affidamento dei servizi di formazione professionale ed educazione permanente di cui all’articolo 4, comma 3, lettera a) avviene secondo le modalità previste agli artt. 38 e 41 della legge regionale n. 2 del 2003 e dalle legge regionale 12 ottobre 1998, n. 34 “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del D.P.R. 14 gennaio 1997” e s.m., nonché dalla normativa comunitaria e statale vigente in quanto applicabile.

     

    b) l’affidamento dei servizi educativi e socio-educativi di cui all’articolo 4, comma 3, lettera a) avviene secondo le modalità previste all’articolo 5 della legge regionale n.1 del 2000 nonché dalla normativa comunitaria e statale vigente in quanto applicabile.

     

    c) l’affidamento dei servizi di formazione professionale ed educazione permanente di cui all’articolo 4, comma 3, lettera a) avviene secondo le modalità previste dall’art. 33 della legge regionale n. 12 del 2003, nonché dalla normativa comunitaria e statale vigente in quanto applicabile.

     

    2. Nell’ambito delle procedure di affidamento ad evidenza pubblica dei servizi di cui al comma 1, è facoltà della stazione appaltante inserire negli atti di gara idonea clausola sociale per l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate e di persone in condizione di fragilità cui all’art. 3 della presente legge.”.

     

    EMENDAMENTO N. 12 DEL CONSIGLIERE CARINI

     

    Il titolo dell’articolo 11 è così modificato:

     

    “Affidamento dei servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria per finalità di inserimento lavorativo alle cooperative di tipo B”.

     

    EMENDAMENTO N. 13 DEL CONSIGLIERE CARINI

     

    Il comma 1 dell’articolo 11 è così sostituito:

     

    “1. Gli enti e le amministrazioni di cui all’articolo 9, comma 1 destinano, in ragione della natura, oggetto ed equilibrio tecnico-economico dell’approvvigionamento, alla spesa per i contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, calcolata al netto dell’IVA, ove dovuta, una percentuale di almeno il 5% dell’importo complessivo dell’approvvigionamento di servizi, purché tali contratti siano finalizzati a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate e per le persone in condizione di fragilità di cui all’art. 3.”

     

    EMENDAMENTO N. 14 DEL CONSIGLIERE CARINI

     

    Il titolo dell’articolo 12 è così modificato:

     

    “Modalità di scelta del contraente per appalti di valore inferiore alla soglia comunitaria a favore delle cooperative di tipo B”.

     

    EMENDAMENTO N. 15 DEL CONSIGLIERE CARINI

     

    Il titolo dell’articolo 13 è così modificato:

     

    “Clausole sociali per gli appalti di valore superiore alla soglia comunitaria a favore delle cooperative di tipo B”.

     

    EMENDAMENTO N. 16 DEL CONSIGLIERE CARINI

     

    Il comma 1 dell’articolo 13 è così sostituito:

     

    “1. Nei bandi di gara e nei capitolati d’oneri degli appalti di valore superiore alla soglia comunitaria le amministrazioni aggiudicatrici possono inserire, fra le condizioni di esecuzione, l’obbligo di eseguire il contratto con l’impiego delle persone svantaggiate e delle persone in condizione di fragilità di cui all’articolo 3, con l’adozione di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo, ai sensi dell’articolo 69 del decreto legislativo n. 163 del 2006.”.

     

    EMENDAMENTO N. 17 DEL CONSIGLIERE CARINI

     

    All’articolo 14, il comma 2 è sostituito dal seguente:

     

    “2. Le modalità di verifica della corretta attuazione delle clausole sociali in sede di esecuzione del contratto e le sanzioni legate alla mancata attuazione delle stesse, fino alla risoluzione del contratto in caso di violazione dell’obbligo di inserimento di persone svantaggiate dichiarato in sede di offerta, sono stabilite nel capitolato stesso.”.

     

    EMENDAMENTO N. 18 DEL CONSIGLIERE CARINI

     

    All’articolo 15, comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

     

    “d) l’attivazione di strumenti di finanza sociale, cioè destinati alla partecipazione diretta o indiretta del Consorzio fidi al capitale di rischio delle cooperative sociali o dei loro consorzi, a condizione che tali strumenti siano comunque connessi all’attivazione di nuovi servizi;”.

     

    EMENDAMENTO N. 19 DEL CONSIGLIERE CARINI

     

    All’articolo 15, comma 4, le parole “e potranno essere eventualmente utilizzati” sono sostituite con le parole “possono essere utilizzati”.

     

    EMENDAMENTO N. 20 DEL CONSIGLIERE CARINI

     

    All’articolo 17, comma 2, le parole “nel tempo la destinazione d’uso vincolata ai medesimi servizi e attività” sono sostituite con le parole “la destinazione d’uso vincolata ai medesimi servizi e attività per il tempo previsto dallo stesso atto di concessione dei contributi”.

     

    EMENDAMENTO N. 21 DEL CONSIGLIERE CARINI

     

    Il comma 1 dell’articolo 18 è sostituito col seguente:

     

    “1. Nell’affidamento di fornitura di beni e servizi alle cooperative sociali si applica il contratto collettivo nazionale e la contrattazione di secondo livello sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e dalle organizzazioni datoriali maggiormente rappresentative.”.

     

    EMENDAMENTO N. 22 DEL CONSIGLIERE CARINI

     

    L’articolo 19 è così sostituito:

     

    “Art. 19

    Modifiche all’art. 19 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione)

     

    1. All’art. 19 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11, dopo il comma 8 ter è aggiunto il seguente comma:

    “8-quater: L'agenzia può altresì prestare i propri servizi, in ragione dell’interesse generale che perseguono, in favore delle cooperative sociali e dei loro consorzi, istituiti ai sensi dell’articolo 1 della legge 381/1991 e iscritti nell’apposita sezione dell’Albo regionale, ai sensi della vigente normativa regionale, nonché delle reti di imprese costituite da cooperative sociali e loro consorzi, secondo la legislazione vigente in materia nel limite dei servizi gestiti in regime di accreditamento regionale o comunque convenzionati con gli enti pubblici.”.

     

    EMENDAMENTO N. 23 DEL CONSIGLIERE CARINI

     

    L’articolo 20 è così sostituito:

     

    “Art. 20

    Istituzione e finalità della Commissione Consultiva sulla cooperazione sociale

     

    1. E' istituita, senza oneri sul bilancio regionale, la "Commissione consultiva sulla cooperazione sociale" con la finalità di collaborare con la Giunta regionale in materia sociale, sanitaria, educativa, di formazione professionale e di sviluppo dell'occupazione favorendo il raccordo tra le politiche regionali e il ruolo svolto dalla cooperazione sociale in tali ambiti.”.

     

    EMENDAMENTO N. 24 DEL CONSIGLIERE CARINI

     

    L’articolo 21 è così sostituito:

     

    “Art. 21

    Modalità di funzionamento e compiti

     

    1. La Commissione esprime pareri e formula proposte con particolare riguardo:

     

    a) a provvedimenti programmatori relativi alle politiche e ai settori di interesse della cooperazione sociale;

     

    b) all’individuazione di specifici strumenti e modalità organizzative adatti al raggiungimento degli obiettivi programmati;

     

    c) a provvedimenti relativi alla gestione dell'Albo regionale delle cooperative sociali;

     

    d) definizione di provvedimenti concernenti criteri e proposte per la concessione di contributi alle cooperative sociali previsti dalla normativa regionale vigente;

     

    e) al monitoraggio sul rapporto pubblico - privato sociale e sulle attività della cooperazione sociale nel territorio regionale.

     

    2. Nell'atto di nomina di cui all’articolo 21 ter, la Giunta regionale, sentita la Conferenza regionale del Terzo settore, individua, nell'ambito dei compiti affidati alla Commissione, gli obiettivi prioritari verso cui orientare i lavori della stessa per la durata del mandato.

     

    3. La Commissione adotta un proprio regolamento che ne disciplina il funzionamento interno e le modalità di svolgimento dei compiti.

     

    4. La Commissione riferisce periodicamente sui propri lavori alla Conferenza regionale del Terzo settore.

     

    5. La Commissione, per ogni esigenza di tipo organizzativo ed operativo, può avvalersi del supporto dei Servizi della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna.”.

     

    EMENDAMENTO N. 25 DEL CONSIGLIERE CARINI

     

    Dopo l’articolo 21 è inserito il seguente:

     

    “Art. 21 bis

    Composizione

     

    1. La Commissione è composta dall'Assessore regionale competente in materia di politiche sociali, o suo delegato, che la presiede, da rappresentanti delle organizzazioni delle cooperative sociali più rappresentative a livello regionale, da rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in ambito regionale, da un rappresentante designato dall’ANCI e da esperti in possesso di comprovata esperienza nel settore della cooperazione sociale.

     

    2. In ordine agli argomenti di volta trattati possono altresì essere chiamati a partecipare ai lavori della Commissione Assessori regionali, o loro delegati, le Presidenze delle Commissioni Assembleari competenti per materia, nonché rappresentanti delle Autonomie locali, o di altri organismi che possano essere coinvolti in merito a problematiche inerenti la cooperazione sociale.”.

     

    EMENDAMENTO N. 26 DEL CONSIGLIERE CARINI

     

    Dopo l’articolo 21 è inserito il seguente:

     

    “Art. 21ter

    Nomina e durata

     

    1. All'individuazione ed alla nomina dei componenti della Commissione provvede la Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di politiche sociali.

     

    2. La Commissione resta in carica per il periodo coincidente con il mandato della Giunta regionale che ha provveduto alla sua nomina e i suoi componenti possono essere riconfermati per una sola volta.”.

     

    EMENDAMENTO N. 27 DEL CONSIGLIERE CARINI

     

    L’articolo 23 è sostituito dal seguente:

     

    “Art. 23

    Norma finanziaria

     

    1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge per l’esercizio finanziario 2014, la Regione fa fronte con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016, previsti per le leggi di settore coinvolte. In riferimento agli oneri derivanti dall’attuazione degli articoli 15 e 16, per l’esercizio finanziario 2014, la Regione fa fronte con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016, di cui all’unità previsionale di base 1.5.2.2.20120 – Valorizzazione del volontariato e dell’associazionismo sociale.

     

    2. La Giunta è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni al bilancio di competenza e di cassa del bilancio 2014 che si rendessero necessarie.

     

    3. Per gli esercizi successivi al 2014, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4).”.

     

    EMENDAMENTO N. 28 DEL CONSIGLIERE CARINI

     

    All’articolo 24, comma 1, la lettera b) è così sostituita:

     

    “b) quali azioni di raccordo con le attività dei servizi socio-assistenziali, sanitari, educativi, di formazione professionale ed educazione permanente e di sviluppo dell’occupazione sono state realizzate e come hanno contribuito a incrementare l’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate e delle persone in condizione di fragilità di cui all’art. 3”.

     

    EMENDAMENTO N. 29 DEL CONSIGLIERE CARINI

     

    L’articolo 26 è così sostituito:

    “Art. 26

    Norme transitorie e finali

     

    1. Ai procedimenti finanziari in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere applicate fino alla loro conclusione le disposizioni di cui alla legge regionale n.7 del 1994.

     

    2. Restano salve le iscrizioni all’Albo disposte ai sensi della legge regionale n. 7 del 1994 e successive modificazioni, nonché le domande presentate in epoca anteriore alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del provvedimento di cui all’articolo 4, comma 10.

     

    3. Fino al 30 giugno 2015 le Province mantengono funzioni relative alle procedure di iscrizione, verifica e cancellazione afferenti al registro regionale delle organizzazioni di volontariato e di quello delle associazioni di promozione sociale, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con deliberazione da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).”.

     

    SUBEMENDAMENTO N. 30 DEL CONSIGLIERE CARINI

     

    Subemendamento all’emendamento 10:

    Alla lett. g) del c.4 dell’art. 9, dopo le parole “collettivi nazionali e” sono aggiunte le parole “, ove esistente,”.

     

    SUBEMENDAMENTO N. 31 DELLA CONSIGLIERA BARBATI

     

    Subemendamento all’emendamento n. 8:

    Al comma 1 dell’art. 7, le parole “dell’articolo 33” sono sostituite dalle seguenti: “degli articoli 33 e 34”.

     

    SUBEMENDAMENTO N. 32 DELLA CONSIGLIERA BARBATI

     

    Subemendamento all’emendamento n. 8:

    Al comma 4 dell’art.7, le parole “accreditati ai sensi dell’articolo 33 della” sono sostituite dalle seguenti: “di cui alla”.

     

    SUBEMENDAMENTO N. 33 DEI CONSIGLIERI NALDI E SCONCIAFORNI

     

    All’art. 1 comma 1 dopo la parola “Costituzione”, inserire le parole “e fermi restando i propri atti di programmazione attraverso lo strumento del piano socio-sanitario”.

     

    SUBEMENDAMENTO N. 34 DEI CONSIGLIERI NALDI E SCONCIAFORNI

     

    Abrogazione della lettera b) comma 4 dell’art. 9

     

    SUBEMENDAMENTO N. 35 DEI CONSIGLIERI NALDI E SCONCIAFORNI

     

    All’art. 9 comma 4 lettera h), dopo le parole “il rispetto” inserire le parole “e l’applicazione”.

     

    SUBEMENDAMENTO N. 36 DEI CONSIGLIERI NALDI E SCONCIAFORNI

     

    All’art. 9 comma 4 lettera h), dopo le parole “collettivi nazionali” inserire le parole “di settore”.

     

    SUBEMENDAMENTO N. 37 DEI CONSIGLIERI NALDI E SCONCIAFORNI

     

    All’art. 9 comma 6, sostituire la parola “possono” con la parola “devono”.

     

    SUBEMENDAMENTO N. 38 DEI CONSIGLIERI NALDI E SCONCIAFORNI

     

    All’art. 18 comma 1 dopo la parola “nazionali” sono aggiunte le parole “di settore”.

     

    SUBEMENDAMENTO N. 39 DEL CONSIGLIERE CARINI

     

    Subemendamento all’emendamento 11

    Alla lettera c) del comma 1 dell’art. 10 le parole “dall’art. 33 della” sono sostituite con “dalla”.

     

    EMENDAMENTI AL PROGETTO DI LEGGE

     

    3997-              Progetto di legge d'iniziativa del consigliere Mandini: "Integrazioni alla legge regionale 21 agosto 1997, n. 29 (Norme e provvedimenti per favorire le opportunità di vita autonoma e l'integrazione sociale delle persone disabili)" (21 05 13).

     

    EMENDAMENTO N. 1 DEL CONSIGLIERE MANDINI

     

    Articolo 2, comma 1 – emendamento modificativo

    Sostituire “anche d’intesa con la Consulta regionale per le politiche a favore delle persone disabili di cui all’art.12 della legge regionale n. 4 del 2008” con “anche d’intesa con le Federazioni delle associazioni delle persone con disabilità”

     

    EMENDAMENTO N. 2 DEL CONSIGLIERE MANDINI

     

    Articolo 2, comma 4 – emendamento modificativo

    Sostituire le parole “il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,” con “il 31/10/2014”.

     

    EMENDAMENTO N. 3 DEL CONSIGLIERE MANDINI

     

    Articolo 3, comma 2 – emendamento modificativo

    Dopo le parole “la documentazione identificativa” sostituire le parole “e sanitaria” con “e la certificazione che l’animale abbia ricevuto la formazione e l’addestramento specifico per l’accompagnamento ai disabili, così come previsto dall’art. 10 ter, 4° comma”.

     

    EMENDAMENTO N. 4 DEL CONSIGLIERE MANDINI

     

    Articolo 3, comma 4 – emendamento modificativo

    Sostituire le parole “il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,” con “il 31/10/2014”.

     

    EMENDAMENTO N. 5 DEL CONSIGLIERE MANDINI

     

    Articolo 4, comma 4 – emendamento modificativo

    Sostituire le parole “cane di supporto” con le parole “cane di accompagnamento”.

     

    EMENDAMENTO N. 6 DEL CONSIGLIERE MANDINI

     

    Articolo 5 – emendamento aggiuntivo

     

    Art. 5 – Norma finanziaria

     

    1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’art. 2 della presente legge per l’esercizio finanziario 2014, la Regione fa fronte mediante l’istituzione di apposito capitolo nell’ambito della U.P.B. 1.5.2.2.20180 – Interventi a favore di cittadini portatori di handicap e disabili nella parte spesa del Bilancio regionale, la cui copertura è assicurata mediante la riduzione degli stanziamenti iscritti nei capitoli della medesima U.P.B. del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle relative variazioni al bilancio di competenza e di cassa del bilancio 2014.

     

    2. Per gli esercizi successivi al 2014, la Regione provvede nell’ambito dei finanziamenti riferiti alla L.R. n. 29/97 nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall’articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4).

     

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