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Legislatura X - Commissione I - Processo Verbale del 02/03/2015 pomeridiano

 

Processo verbale n. 3

Seduta del 2 marzo 2015

 

Il giorno 2 marzo 2015 alle ore 14,00 è convocata, con nota prot. n. AL.2015.7780 del 25 02 2015, presso la sede dell’Assemblea legislativa in Bologna Viale A. Moro n. 50, la Commissione Bilancio, affari generali ed istituzionali.

 

Partecipano alla seduta i Consiglieri:

 

Cognome e nome

Qualifica

Gruppo

Voto

 

POMPIGNOLI Massimiliano

Presidente

Lega Nord Emilia e Romagna

5

presente

BERTANI Andrea

Vicepresidente

Movimento 5 Stelle

2

presente

POLI Roberto

Vicepresidente

Partito Democratico

6

presente

ALLEVA Piergiovanni

Componente

L’Altra Emilia Romagna

1

assente

BARGI Stefano

Componente

Lega Nord Emilia e Romagna

1

presente

BESSI Gianni

Componente

Partito Democratico

3

presente

BIGNAMI Galeazzo

Componente

Forza Italia

2

presente

BOSCHINI Giuseppe

Componente

Partito Democratico

3

presente

CALVANO Paolo

Componente

Partito Democratico

2

presente

CARDINALI Alessandro

Componente

Partito Democratico

2

presente

FOTI Tommaso

Componente

Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale

1

assente

MARCHETTI Daniele

Componente

Lega Nord Emilia e Romagna

2

presente

MOLINARI Gian Luigi

Componente

Partito Democratico

5

presente

PICCININI Silvia

Componente

Movimento 5 Stelle

3

presente

PRUCCOLI Giorgio

Componente

Partito Democratico

2

assente

RANCAN Matteo

Componente

Lega Nord Emilia e Romagna

1

presente

SABATTINI Luca

Componente

Partito Democratico

3

presente

SONCINI Ottavia

Componente

Partito Democratico

2

presente

TARUFFI Igor

Componente

Sinistra Ecologia Libertà

2

presente

ZOFFOLI Paolo

Componente

Partito Democratico

2

presente

 

E’ presente il consigliere: Andrea ROSSI

Hanno partecipano ai lavori della Commissione il Sindaco del Comune di Granaglione, Giuseppe NANNI e il Sindaco del Comune di Porretta Terme, Gherardo NESTI.

 

Presiedono la seduta: Massimiliano POMPIGNOLI e Roberto POLI

Assiste la segretaria: Claudia Cattoli

Funzionario estensore: Maria Giovanna Mengozzi

 


Il presidente POMPIGNOLI dichiara aperta la seduta alle ore 14,15.

 

Audizione dei Sindaci dei Comuni di Granaglione e Porretta Terme sul progetto di legge:

 

115 - Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Granaglione e Porretta Terme nella Città metropolitana di Bologna". Procedura speciale art. 13 bis L.R. 8 luglio 1996, n. 24. (Delibera di Giunta n. 52 del 26 gennaio 2015)

Relatore consigliere Igor Taruffi

Relatore di minoranza consigliere Galeazzo Bignami

 

Il presidente POMPIGNOLI introduce l’audizione.

 

Interviene il relatore di minoranza consigliere BIGNAMI.

 

Il Sindaco del Comune di Granaglione Giuseppe NANNI e il Sindaco del Comune di Porretta Terme Gherardo NESTI svolgono il proprio intervento.

 

Interviene il relatore della Commissione consigliere TARUFFI.

 

Intervengono i consiglieri BIGNAMI e BERTANI.

 

Rispondono i Sindaci NANNI e NESTI.

 

Interviene il consigliere BERTANI.

 

Il presidente POMPIGNOLI ringrazia i Sindaci per la partecipazione.

 

Al termine dell’audizione, dopo una breve sospensione, la Commissione riprende i lavori alle ore 15,30 con l’esame degli oggetti all’ordine del giorno.

 

-          Approvazione del processo verbale n. 2 del 2015

 

La Commissione all’unanimità dei presenti approva il processo verbale.

 

Esame abbinato dei progetti di legge:

96 - Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale), alla legge regionale 26 luglio 2013, n. 11 (Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'Assemblea) e alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 18 (Istituzione, ai sensi dell'art.14, co. 1, lett. e) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 ( Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) - convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 - del Collegio regionale dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente)" A firma dei Consiglieri: Calvano, Taruffi, Cardinali, Serri, Sabattini, Soncini, Rontini, Zoffoli, Poli, Montalti, Ravaioli, Marchetti Francesca, Pruccoli, Mumolo, Lori, Torri, Mori, Bagnari, Iotti, Bessi, Zappaterra, Caliandro, Boschini

TESTO BASE

 

63 - Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Norme per l'eliminazione dei privilegi e l'abolizione definitiva dei vitalizi, legati alla carica di consigliere regionale dell'Emilia-Romagna". (16 01 15)

A firma dei Consiglieri: Gibertoni, Sassi, Sensoli, Bertani, Piccinini

 

111 - Progetto di legge d'iniziativa popolare recante: "Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 "Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale" (Deliberazioni della Consulta di Garanzia Statutaria di ammissibilità n. 8 del 29 ottobre 2012 pubblicata sul BURERT n. 235 del 9 novembre 2012 e di validità n. 13 del 1 agosto 2013 pubblicata sul BURERT n. 231 del 6 agosto 2013 e già oggetto n. 4468 della IX Legislatura)

 

Relatore consigliere Giuseppe Boschini

Relatore di minoranza consigliere Matteo Rancan

 

Il presidente POMPIGNOLI, richiamata la discussione generale svolta nella scorsa seduta del 24 febbraio, pone in votazione gli articoli del testo base e gli emendamenti presentati (v. allegato).

 

Emendamento n. 1

 

Il relatore della Commissione consigliere BOSCHINI illustra.

 

La Commissione esprime parere favorevole con 37 voti a favore (PD, SEL, FI, M5S), nessun contrario, 8 astenuti (LN) al titolo così sostituito.

 

Art. 1 - Emendamento n. 25

 

Il consigliere BARGI illustra l’emendamento.

 

Il consigliere BERTANI dichiara di ritirare il proprio emendamento n. 20 e di sottoscrivere l’emendamento n. 25.

 

Intervengono i consiglieri TARUFFI, CALVANO, BIGNAMI, MOLINARI, BERTANI e CALVANO.

 

La Commissione esprime parere favorevole con 46 voti a favore (PD, SEL, LN, FI, M5S), nessun contrario o astenuto all’art. 1 così sostituito.

 

Art. 2

 

Il consigliere BOSCHINI illustra.

 

La Commissione esprime parere favorevole con 46 voti a favore (PD, SEL, LN, FI, M5S), nessun contrario o astenuto all’art. 2.

 

Emendamento n. 21

 

La consigliera PICCININI illustra.

 

Intervengono i consiglieri CALVANO, BARGI e BERTANI.

 

La Commissione esprime parere contrario con 41 voti contrari (PD, SEL, LN, FI), 5 voti a favore (M5S), nessun astenuto.

 

Art. 3 - Emendamento n. 26

 

Il consigliere BOSCHINI illustra.

 

Interviene il consigliere BARGI.

 

Il consigliere BERTANI illustra il proprio subemendamento all’emendamento n. 26.

 

Interviene il consigliere CALVANO.

 

Il presidente POMPIGNOLI pone in votazione il subemendamento e l’emendamento n. 26.

 

La Commissione esprime parere contrario con 32 voti contrari (PD, SEL, FI), 5 voti a favore (M5S), 9 astenuti (LN) al subemendamento suddetto.

 

La Commissione esprime parere favorevole con 32 voti a favore (PD, SEL, FI), 5 voti contrari (M5S), 9 astenuti (LN) all’art. 3 così sostituito.

 

Emendamento n. 24

 

Il consigliere BARGI illustra.

 

Interviene il consigliere CALVANO.

 

La Commissione esprime parere contrario con 30 voti contrari (PD, SEL), 9 voti a favore (LN), 7 astenuti (FI, M5S) all’emendamento suddetto.

 

Emendamento n. 23

 

Il consigliere ROSSI illustra.

 

Intervengono i consiglieri BERTANI e ROSSI, il presidente POMPIGNOLI, i consiglieri BOSCHINI e BIGNAMI, il relatore di minoranza consigliere RANCAN e il consigliere CALVANO.

 

Il consigliere BERTANI si riserva di presentare un emendamento in Aula.

 

La Commissione esprime parere favorevole con 39 voti a favore (PD, SEL, LN), nessun contrario, 7 astenuti (FI, M5S) al nuovo articolo.

 

Art. 4 - Emendamento n. 2

 

Il consigliere BOSCHINI illustra.

 

La Commissione esprime parere favorevole con 35 voti a favore (PD, SEL, M5S), nessun contrario, 9 astenuti (LN) all’art. 4 così sostituito.

 

Art. 5 - Emendamento n. 3

 

Il consigliere BOSCHINI illustra.

 

La Commissione esprime parere favorevole con 30 voti a favore (PD, SEL), nessun contrario, 14 astenuti (LN, M5S) all’art. 5 così sostituito.

 

Art. 6 - Emendamento n. 4

 

Il consigliere BOSCHINI illustra.

 

Intervengono i consiglieri TARUFFI, BARGI, BERTANI, CALVANO e BOSCHINI.

 

Il consigliere BERTANI illustra un subemendamento all’emendamento 4.

 

Interviene il consigliere BOSCHINI.

 

Subemendamento all’emendamento n. 4

 

La Commissione esprime parere contrario con 30 voti contrari (PD, SEL), 5 voti a favore (M5S), 9 astenuti (LN) al subemendamento suddetto.

 

La Commissione esprime parere favorevole con 30 voti a favore (PD, SEL), nessun contrario, 14 astenuti (LN, M5S) all’art. 6 così sostituito.

 

Art. 7 - Emendamento n. 5

 

Il consigliere BOSCHINI illustra.

 

Esce il presidente Pompignoli: presiede il vicepresidente POLI.

 

Interviene il consigliere RANCAN.

 

Intervengono i consiglieri BOSCHINI e BERTANI.

 

Rientra il presidente POMPIGNOLI.

 

Il consigliere BERTANI presenta un subemendamento all’emendamento n. 5 e lo illustra.

 

Interviene il consigliere BOSCHINI.

 

Il consigliere BERTANI ritira il subemendamento, riservandosi di riformularlo e presentarlo in Aula.

 

La Commissione esprime parere favorevole con 28 voti a favore (PD, SEL), nessun contrario, 14 astenuti (LN, M5S) all’art. 7 così sostituito.

 

Art. 8 - Emendamento n. 6

 

Il consigliere BOSCHINI illustra.

 

La Commissione esprime parere favorevole con 28 voti a favore (PD, SEL), nessun contrario, 14 astenuti (LN, M5S) all’art. 8 così sostituito.

 

Art. 9 - Emendamento n. 7

 

Il consigliere BOSCHINI illustra.

 

La Commissione esprime parere favorevole con 28 voti a favore (PD, SEL), nessun contrario, 14 astenuti (LN, M5S) all’art. 9 così sostituito.

 

Art. 10 - Emendamento n. 8

 

Il consigliere BOSCHINI illustra.

 

La Commissione esprime parere favorevole con 30 voti a favore (PD, SEL), nessun contrario, 14 astenuti (LN, M5S) all’emendamento suddetto.

 

Art. 11 - Emendamento n. 9

 

Il consigliere BOSCHINI illustra.

 

La Commissione esprime parere favorevole con 44 voti a favore (PD, SEL, LN, M5S), nessun contrario o astenuto all’emendamento suddetto.

 

Art. 12 - Emendamento n. 10

 

Il consigliere BOSCHINI illustra.

 

La Commissione esprime parere favorevole con 44 voti a favore (PD, SEL, LN, M5S), nessun contrario o astenuto all’art. 12 così sostituito.

 

Art. 13 - Emendamento n. 11

 

Il consigliere BOSCHINI illustra.

 

La Commissione esprime parere favorevole con 39 voti a favore (PD, SEL, LN), nessun contrario, 5 astenuti (M5S) all’emendamento suddetto.

 

Art. 14 - Emendamento n. 12

 

Il consigliere BOSCHINI illustra.

 

La Commissione esprime parere favorevole con 39 voti a favore (PD, SEL, LN), nessun contrario, 5 astenuti (M5S) all’emendamento suddetto.

 

Art. 15 - Emendamento n. 13

 

Il consigliere BOSCHINI illustra.

 

La Commissione esprime parere favorevole con 39 voti a favore (PD, SEL, LN), nessun contrario, 5 astenuti (M5S) all’emendamento suddetto.

 

Art. 16 - Emendamento n. 14

 

Il consigliere BOSCHINI illustra.

 

La Commissione esprime parere favorevole con 39 voti a favore (PD, SEL, LN), nessun contrario, 5 astenuti (M5S) all’emendamento suddetto.

 

Articolo 17

 

La Commissione esprime parere favorevole con 39 voti a favore (PD, SEL, LN), nessun contrario, 5 astenuti (M5S) all’articolo suddetto.

 

Art. 18 - Emendamento n. 15

 

Il consigliere BOSCHINI illustra.

 

La Commissione esprime parere favorevole con 39 voti a favore (PD, SEL, LN), nessun contrario, 5 astenuti (M5S) all’emendamento suddetto.

 

Emendamento n. 16

 

Il consigliere BOSCHINI illustra.

 

La Commissione esprime parere favorevole con 39 voti a favore (PD, SEL, LN), nessun contrario, 5 astenuti (M5S) alla rubrica così sostituita.

 

Art. 19 - Emendamento n. 17

 

Il consigliere BOSCHINI illustra.

 

Interviene il consigliere CALVANO.

 

La Commissione esprime parere favorevole con 44 voti a favore (PD, SEL, LN, M5S), nessun contrario o astenuto all’art. 19 così sostituito.

 

Emendamento n. 18

 

Il consigliere BOSCHINI illustra.

 

La Commissione esprime parere favorevole con 39 voti a favore (PD, SEL, LN), nessun contrario, 5 astenuti (M5S) alla rubrica così sostituita.

 

Art. 20 - Emendamento n. 19

 

Il consigliere BOSCHINI illustra.

 

Interviene il presidente POMPIGNOLI.

 

Il consigliere BERTANI illustra l’emendamento n. 22.

 

Intervengono i consiglieri RANCAN e CARDINALI.

 

La Commissione esprime parere favorevole con 44 voti a favore (PD, SEL, LN, M5S), nessun contrario o astenuto all’art. 20 così sostituito.

 

Intervengono i consiglieri BOSCHINI, BERTANI, CALVANO, BARGI e TARUFFI.

 

Emendamento n. 22

 

La Commissione esprime parere contrario con 30 voti contrari (PD, SEL), 14 voti a favore (LN, M5S), nessun astenuto all’emendamento suddetto.

 

Emendamento n. 01

 

Il consigliere BERTANI illustra.

 

Intervengono i consiglieri BOSCHINI, BARGI, CALVANO, BERTANI e CALVANO.

 

La Commissione esprime parere contrario con 27 voti contrari (PD, SEL), 5 voti a favore (M5S), 9 astenuti (LN) all’emendamento suddetto.

 

Art. 21

 

Il consigliere BOSCHINI illustra.

 

La Commissione esprime parere favorevole con 41 voti a favore (PD, SEL, LN, M5S), nessun contrario o astenuto all’articolo suddetto.

 

Il relatore della Commissione consigliere BOSCHINI e il relatore di minoranza consigliere RANCAN dichiarano di svolgere relazione orale, ai sensi dell’articolo 91, comma 2, del Regolamento interno dell’Assemblea legislativa.

 

La seduta termina alle ore 18,25.

Approvato nella seduta del 9 marzo 2015.

 

La segretaria

Il Presidente

Il Vice presidente

Claudia Cattoli

Massimiliano Pompignoli

Roberto Poli


ALLEGATO 1

EMENDAMENTI PRESENTATI

nella seduta del 2 marzo 2015

 

Esame abbinato degli oggetti:

 

111 - Progetto di legge d'iniziativa popolare recante: "Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 "Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale"".(Deliberazioni della Consulta di Garanzia Statutaria di ammissibilità n. 8 del 29 ottobre 2012 pubblicata sul BURERT n. 235 del 9 novembre 2012 e di validità n. 13 del 1 agosto 2013 pubblicata sul BURERT n. 231 del 6 agosto 2013 e già oggetto n. 4468 della IX Legislatura)

 

63 - Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Norme per l'eliminazione dei privilegi e l'abolizione definitiva dei vitalizi, legati alla carica di consigliere regionale dell'Emilia-Romagna". (16 01 15)

A firma dei Consiglieri: Gibertoni, Sassi, Sensoli, Bertani, Piccinini

 

96 - Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale), alla legge regionale 26 luglio 2013, n. 11 (Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'Assemblea) e alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 18 (Istituzione, ai sensi dell'art.14, co. 1, lett. e) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) - convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 - del Collegio regionale dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente) ." A firma dei Consiglieri: Calvano, Taruffi, Cardinali, Serri, Sabattini, Soncini, Rontini, Zoffoli, Poli, Montalti, Ravaioli, Marchetti Francesca, Pruccoli, Mumolo, Lori, Torri, Mori, Bagnari, Iotti, Bessi, Zappaterra, Caliandro, Boschini

TESTO BASE

 

Relatore consigliere Giuseppe Boschini

Relatore di minoranza consigliere Matteo Rancan

 

Emendamento n. 1 Boschini Calvano Taruffi (sostitutivo)

Il titolo del progetto di legge è sostituito dal seguente:

“Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale), alla legge regionale 26 luglio 2013, n. 11 (Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'Assemblea) e alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 18 (Istituzione, ai sensi dell'art. 14, co. 1, lett. e) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) - convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 - del Collegio regionale dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente) ed alla legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella regione Emilia-Romagna).”.

 

Emendamento n. 25 Bargi e altri (LN) (sostitutivo)

L’articolo 1 del progetto di legge (Modifiche all’articolo 4 della L.R. 11/2013), è così sostituito:

“1. Il comma 1 dell’articolo 4 della L.R. 11/2013 è così sostituito:

“1.L’indennità mensile di carica lorda dei consiglieri regionali è di cinquemila euro”.“

 

Emendamento n. 21 Bertani (aggiuntivo)

Tra l’art. 1 e l’art. 2 del presente progetto di legge è inserito il seguente:

“Art.1 bis

Sostituzione dell’art. 7 della l.r. 11/2013

1. L’art. 7 della l.r. 11/2013 è sostituito dal seguente:

“Art. 7

Indennità di funzione

1. Ai consiglieri regionali che svolgono particolari funzioni compete, in aggiunta alla indennità prevista all'articolo 4, una indennità di funzione commisurata alle seguenti percentuali dell'indennità di carica mensile lorda di cui all'articolo 4:

a) al Presidente dell'Assemblea legislativa e al Presidente della Giunta regionale: indennità di funzione pari al 40 per cento;

b) al Vicepresidente della Giunta regionale, ai componenti della Giunta regionale e ai Vicepresidenti dell'Assemblea legislativa: indennità di funzione pari al 20 per cento;

c) ai Presidenti delle Commissioni assembleari, istituite a norma dello Statuto e del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa, nonché ai Segretari e ai Questori dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa: indennità di funzione pari al 10 per cento.

2. Ai Capi gruppo ed ai Vicepresidenti delle Commissioni assembleari non spetta l’indennità di funzione.

3. Le indennità di cui al presente articolo non sono cumulabili tra di loro. Al consigliere che svolga più di una delle funzioni indicate è corrisposta l'indennità più favorevole.

4. Le indennità di cui al presente articolo sono corrisposte a decorrere dalla data di assunzione della carica e per tutta la durata della stessa.”.”

 

Subemendamento Bertani all’emendamento n. 26

All’emendamento n. 26 (Oneri previdenziali) è aggiunto il seguente comma:

“2. La somma di cui al comma 1 (2.250,65) è decurtata della somma di euro 370,00.”.

 

Emendamento n. 26 Calvano Taruffi Bignami (sostitutivo)

L’art. 3 del pdl (Inserimento dell’art. 8 bis alla legge regionale n. 11 del 2013) è sostituito dal seguente:

“Art. 3

Modifiche all’art. 8 della lr 11/2013

1. Il comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale n. 11 del 2013 è sostituito dal seguente:

“1. Per tutte le spese derivanti da attività connesse all’esercizio del mandato ai consiglieri regionali è corrisposto per dodici mensilità annuali un rimborso forfettario mensile pari a 2.258, 65 euro.”.”

 

Emendamento n. 24 Fabbri e altri (LN) (aggiuntivo)

Dopo l’art. 2 del pdl è aggiunto il seguente:

“Art.  

Modifiche all’art. 6 della lr 11/2013

1. All’articolo 6 della legge regionale n. 11 del 2013, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

“2 bis. Per ogni esercizio finanziario, a carico dei fondi a disposizione dell’Assemblea Legislativa, è prevista per ogni consigliere la disponibilità di una spesa annuale, pari ad una indennità di carica mensile. Tale importo potrà essere destinato dal consigliere ad acquisire beni o servizi inerenti esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all’attività dell’Assemblea legislativa.

2 ter. La liquidazione di tali spese, dietro espressa richiesta del consigliere, viene effettuata direttamente dal servizio competente dell’Assemblea Legislativa.”.”

 

Emendamento n. 23 A. Rossi (aggiuntivo)

Fra l’art. 3 e l’art. 4 del presente progetto di legge è inserito il seguente:

Art. 3 bis

Modifiche all’articolo 9 della legge regionale n. 11 del 2013

1. Il comma 4 dell’articolo 9 della legge regionale n. 11 del 2013 è sostituito dai seguenti:

“4. Al Presidente, al Sottosegretario e ai componenti della Giunta regionale per missioni nel territorio della regione è corrisposto un rimborso mensile forfettario pari al 25 per cento dell'importo previsto all'articolo 8, comma 1, della legge regionale n. 11 del 2013, comprendente tutte le spese inerenti la missione, ad esclusione delle spese per l’utilizzo di un proprio mezzo di trasporto.

4 bis. Le spese di cui al comma 4 sono rimborsate secondo i criteri e le modalità definiti con apposito atto della Giunta regionale.”.

 

Emendamento n. 2 Boschini Calvano Taruffi (sostitutivo)

L’art. 4 del pdl è sostituito col seguente:

“Art. 4

Modifiche all’art. 17 della l.r. 11/2013

Il comma 6 dell’art. 17 della l.r. 11/2013 è sostituito dal seguente:

“6. Ai gruppi assembleari che si costituiscono dalla X legislatura spettano, a carico del bilancio dell'Assemblea legislativa, esclusivamente i contributi per le spese del personale di cui all'articolo 20, comma 4 e le assegnazioni in natura ed in servizi di cui all'articolo 18.”.”

 

Emendamento n. 3 Boschini Calvano Taruffi (sostitutivo)

L’art. 5 del pdl è sostituito col seguente:

“Art. 5

Sostituzione della rubrica del Capo II del Titolo IV della l.r. 11/2013

 

La rubrica del Capo II del Titolo IV della l.r. 11/2013 è sostituita dalla seguente: “Sedi e contributi per le spese per il personale dei gruppi assembleari e per gli organi monocratici”.”

 

Subemendamento all’emendamento n. 4 Piccinini

All’emendamento 4, sostitutivo dell’art. 6 del pdl, il comma 3 dell’art. 18 della legge regionale n. 11 del 2013 è abrogato.

 

Emendamento n. 4 Boschini Calvano Taruffi (sostitutivo)

L’art. 6 del pdl è sostituito col seguente:

Art. 6

Sostituzione dell’art. 18 della l.r. 11/2013

1. L’articolo 18 della legge regionale n. 11 del 2013 è sostituito dal seguente:

“Art. 18

Sedi, attrezzature e materiali per i gruppi assembleari e gli organi monocratici

1. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa assegna gratuitamente ai gruppi assembleari, nell'edificio in cui ha sede l'Assemblea legislativa, una sede adeguata alla loro consistenza numerica.

2. L'Ufficio di Presidenza nell'ambito dell'autonomia dell'Assemblea dispone, con spesa a carico del bilancio dell'Assemblea legislativa, in ordine:

a) all'allestimento, all'arredamento e all’attrezzatura delle sedi;

b) alla fornitura di linee telefoniche e di telecomunicazione e di servizi di fotocopiatura e di riproduzione;

c) alla fornitura di materiali di consumo per i gruppi e per i singoli consiglieri;

d) ai servizi e strumenti per la comunicazione e l’informazione.

3. L'Ufficio di Presidenza adotta un disciplinare nel quale sono determinate le modalità di utilizzo dei beni e dei servizi di cui al comma 2 da parte dei gruppi e dei singoli consiglieri.

4. I beni mobili dell'Assemblea legislativa assegnati in uso ai gruppi assembleari sono elencati in separato inventario e sono dati in carico, con apposito verbale, ai Presidenti dei gruppi che ne divengono consegnatari responsabili.”.

5. In caso di cambiamento del Presidente del gruppo, il Presidente uscente riconsegna gli oggetti inventariati e ricevuti in carico al competente ufficio dell'Assemblea legislativa, il quale, previa verifica, li dà in carico al Presidente subentrante. Alla fine della legislatura il Presidente del gruppo riconsegna gli oggetti di cui al presente comma al competente ufficio dell'Assemblea legislativa il quale, previa verifica in contraddittorio col Presidente del gruppo, li riprende in carico.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche nei confronti degli organi monocratici dell’Assemblea legislativa.”.

 

Emendamento n. 5 Boschini Calvano Taruffi (sostitutivo)

L’art. 7 del pdl è sostituito col seguente:

“Art.7

Sostituzione dell’art.20 della l.r.11/2013

L’art.20 della l.r.11/2013 è sostituito dal seguente:

Art. 20

Contributi per le spese di personale dei gruppi e disposizioni sul personale degli organi monocratici

1. I gruppi assembleari dispongono del personale necessario per lo svolgimento della loro specifica attività di studio, ricerca, supporto legislativo, segreteria e comunicazione.

2. Il personale assegnato alle strutture di supporto ai gruppi assembleari è aggiuntivo rispetto a quello della dotazione organica dell'Assemblea legislativa. Un numero di posti pari a quello dei collaboratori degli organici regionali assegnati alle strutture di supporto ai gruppi assembleari è mantenuto indisponibile nella dotazione organica di provenienza. Alla cessazione delle assegnazioni nelle strutture di supporto ai gruppi assembleari i collaboratori sono assegnati alle strutture ordinarie dell'organico della Giunta e dell'Assemblea legislativa.

3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h), del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012, l'ammontare delle spese del personale dei gruppi assembleari è definito secondo un parametro omogeneo che dovrà tenere conto del numero dei consiglieri, delle dimensioni del territorio e del modello organizzativo della Regione.

4. A partire dalla X legislatura l'ammontare complessivo del budget per il personale di ogni gruppo assembleare è fissato, dall'Ufficio di Presidenza, ai sensi dell’art. 35 comma 4 dello Statuto, entro il tetto di spesa dato dal costo di un'unità di personale di categoria D e posizione economica D6, compresi gli oneri a carico dell'ente, senza posizione organizzativa, per ciascun consigliere regionale che ne fa parte, decurtato per ogni gruppo che conti almeno tre componenti di un'unità di personale per ogni consigliere che ricopre la funzione di Presidente della Giunta e Presidente dell'Assemblea legislativa, nonché per ogni consigliere che ricopre funzioni alle quali è assegnato un ufficio di supporto (Presidenti di Commissione e componenti dell'Ufficio di Presidenza) e per ogni consigliere che ricopre la carica di assessore regionale o Sottosegretario. I contributi per le spese del personale non possono essere destinati ad altre finalità. Il personale dei gruppi è esclusivamente quello acquisito col budget del personale.

5. L’ammontare di cui al c.4 è aumentato, fino al limite delle risorse liberate dalle decurtazioni di cui al medesimo comma e, comunque, nel rispetto del tetto massimo per la determinazione dell’ammontare complessivo della spesa, dato dal parametro definito dalla delibera della conferenza Stato-Regioni del 6 dicembre 2012 in attuazione della previsione dell’art. 2 comma 1 lett. h) del d.l. 174 del 2012, per il numero totale dei consiglieri in carica:

a) per i Gruppi composti da un solo consigliere, del 65% del budget spettante a un monogruppo ai sensi del comma 4 nei casi in cui non ricopra la funzione di Presidente della Giunta, Presidente dell'Assemblea legislativa, Presidente di Commissione, componente dell'Ufficio di Presidenza, assessore regionale o Sottosegretario e del 50% del budget spettante a un monogruppo ai sensi del comma 4 nei casi in cui ricopra tali cariche.

b) per i Gruppi composti da 2 consiglieri, del 45% del budget spettante a un gruppo di due consiglieri ai sensi del comma 4 nei casi in cui nessuno dei componenti ricopra la funzione di Presidente della Giunta, Presidente dell'Assemblea legislativa, Presidente di Commissione, componente dell'Ufficio di Presidenza, assessore regionale o Sottosegretario e del 35% del budget spettante a un gruppo di due consiglieri ai sensi del comma 4 nei casi in cui almeno un componente rivesta tali cariche.

6. I gruppi assembleari, tramite il proprio presidente di gruppo, per acquisire ulteriore personale per la propria struttura di supporto, ai fini dello svolgimento di attività di segreteria, di studio, di ricerca e di comunicazione, rispetto a quello degli organici regionali o di altra pubblica amministrazione, chiedono all’Ufficio di presidenza  dell'Assemblea legislativa di provvedere al conferimento di incarichi a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 63 dello Statuto, oppure di attivare rapporti di collaborazione e consulenza di cui all’articolo 12 della l.r. n. 43/2001. Per gli incarichi di collaborazione e consulenza sono seguite le procedure ad evidenza pubblica previste per le strutture ordinarie. Alla stipulazione dei relativi contratti provvede il direttore generale dell’Assemblea. In tutti i casi di cui al presente comma la individuazione del soggetto a cui affidare l’incarico è effettuata dal Presidente del Gruppo, salvaguardando il principio dell’intuitu personae. Il numero massimo di personale che può essere assegnato o acquisito per la struttura di supporto dei gruppi assembleari è determinato dal budget definito dall’Ufficio di Presidenza e dagli spazi assegnati a ciascun gruppo, come previsti da apposito Disciplinare approvato dall’Ufficio di Presidenza.

7. Il personale reclutato mediante contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 63 dello Statuto regionale, ai fini dell’inquadramento, deve essere in possesso dei seguenti titoli di studio:

a) per l'accesso alla categoria B, profilo di posizione economica iniziale B3: scuola dell'obbligo ed eventuale requisito professionale;

b) per l'accesso alla cat. C: diploma di maturità;

c) per l'accesso alla cat. D: diploma universitario di primo livello o laurea di primo livello o laurea specialistica; eventuale abilitazione professionale.

Su richiesta del titolare di struttura speciale, valutata l’esperienza e la competenza professionale posseduta, l’inquadramento può essere definito fino alla posizione economica più alta della categoria di assegnazione.

8. I medesimi requisiti di cui al c.7 devono essere posseduti dal personale di ruolo regionale o dal personale comandato da altra pubblica amministrazione, ai fini dell’inquadramento in categoria superiore.

9. Nell’ambito del budget complessivo per le spese del personale di ciascun gruppo, il Presidente del gruppo può altresì richiedere l’attivazione di tirocini. L’Ufficio di presidenza, nel valutare le richieste, ne verifica anche la compatibilità con gli spazi posti a disposizione dei gruppi.

10. Fanno carico al budget del personale dei gruppi le spese derivanti da:

a) acquisizione di personale comandato da altra pubblica amministrazione;

b) eventuale maggior costo a seguito di assegnazione alle strutture speciali di personale appartenente agli organici regionali (emolumento unico);

c) acquisizione di personale a tempo determinato ex art. 63 dello Statuto;

d) affidamento di incarichi ai sensi dell’art. 12 della l.r. 43/2001;

e) partecipazione del personale a formazione, convegni o congressi e i relativi oneri di missione;

f) oneri assicurativi e previdenziali.

11. Entro il 15 dicembre di ogni anno, i Presidenti di ciascun gruppo assembleare predispongono, con il supporto del competente servizio dell’Assemblea legislativa, una programmazione annuale da comunicare per iscritto all'Ufficio di Presidenza nella quale siano indicati: l'importo che si intende utilizzare per la stipula dei contratti di cui al presente articolo; l'elenco dei contratti che si intendono attivare per l’anno successivo ex art. 63 dello Statuto; l'elenco delle assegnazioni del personale di ruolo, interno o esterno all'amministrazione regionale ed il budget massimo che si intende destinare agli incarichi di collaborazione e consulenza ed all’attivazione di tirocini per l’anno successivo. Alla amministrazione del personale dei gruppi provvede il competente Servizio dell’Assemblea legislativa.

12. È fatto divieto di dar corso ai rapporti di cui ai commi 6 e 9 con il coniuge, i parenti e gli affini fino al quarto grado di consiglieri regionali.

13. Il contributo per le spese di personale può essere utilizzato sulla base delle legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna) e della presente legge. In ogni caso per le consulenze o per le collaborazioni di cui al comma 6 i Presidenti di gruppo debbono fornire alla amministrazione la dimostrazione del prodotto realizzato attraverso la presentazione di una relazione finale redatta dal titolare dell'incarico.

14. Ai rapporti di lavoro con i gruppi è data pubblicità sul sito web dell'Assemblea in forme analoghe a quelle previste dalle leggi vigenti per le strutture ordinarie

15. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche nei confronti degli organi monocratici dell’Assemblea legislativa in quanto compatibili.”.”

 

Emendamento n. 6 Boschini Calvano Taruffi (sostitutivo)

L’art. 8 del pdl è sostituito col seguente:

“Art. 8

Sostituzione dell’art. 21 della l.r.11/2013

1. L’articolo 21 della legge regionale n. 11 del 2013 è sostituito dal seguente:

“Art. 21

Contributi in denaro per le spese di personale

1. All'inizio di ogni legislatura, accertate la costituzione e la composizione dei gruppi, l'Ufficio di Presidenza, ai sensi dell’articolo 35, comma 4 dello Statuto, definisce il budget per il personale spettante a ciascun gruppo a decorrere dal giorno dell'insediamento dell'Assemblea legislativa. Sulla base delle comunicazioni ricevute, l'Ufficio di Presidenza accerta le variazioni successivamente intervenute nel numero e nella composizione dei gruppi assembleari e adegua i contributi per il personale con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la variazione si è verificata.

2. Nel caso in cui sia presente, tra i gruppi, il gruppo misto, l'Ufficio di Presidenza suddivide, con propria deliberazione, i contributi per il personale in misura proporzionale tra i componenti del gruppo.”.”

 

Emendamento n. 7 Boschini Calvano Taruffi (sostitutivo)

L’art. 9 del pdl è sostituito col seguente:

“Art.9

Sostituzione dell’art. 22bis della l.r. 11/2013

L’art. 22 bis della l.r.11/2013 è sostituito col seguente:

“Art. 22 bis

Principi generali sulle spese del personale dei gruppi assembleari

1. Le spese per il personale devono essere coerenti con le finalità politico-istituzionali perseguite rispetto alle competenze regionali previste dalla Costituzione, dallo Statuto regionale, dalla presente legge e dalla normativa vigente, secondo i seguenti principi:

a) ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo e all'esercizio delle funzioni politiche collegate a tale attività;

b) i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso, in qualsiasi forma, con i membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo e con i consiglieri regionali di altre Regioni, nonché con i candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale - come previsto dalla normativa vigente - e sino alla proclamazione degli eletti;

c) con i contributi per il personale non possono essere corrisposti compensi per prestazioni d'opera intellettuale o per qualsiasi altro tipo di collaborazione ai consiglieri regionali della propria Regione né a società o enti in cui gli stessi ricoprano cariche.”.”

 

Emendamento n. 8 Boschini Calvano Taruffi (soppressivo)

L’art.10 del pdl è soppresso.

 

Emendamento n. 9 Boschini Calvano Taruffi (soppressivo)

L’art.11 del pdl è soppresso.

 

Emendamento n. 10 Boschini Calvano Taruffi (sostitutivo)

L’art.12 del pdl è sostituito col seguente:

“Art. 12

Sostituzione dell’art. 22quinques della l.r. 11/2013

1. L’art.22quinques della l.r. 11/2013 è sostituito col seguente:

“Art. 22 quinquies

Avanzo di amministrazione

1. L'eventuale avanzo di amministrazione registrato al termine di ciascun esercizio finanziario, derivante dall'eccedenza dei contributi assegnati per le spese di personale rispetto alle somme effettivamente liquidate fino al 31 dicembre di ciascun anno, deve essere riversato nel bilancio dell'Assemblea legislativa.”.”

 

Emendamento n. 11 Boschini Calvano Taruffi (soppressivo)

L’art.13 del pdl è soppresso.

 

Emendamento n. 12 Boschini Calvano Taruffi (soppressivo)

L’art.14 del pdl è soppresso.

 

Emendamento n. 13 Boschini Calvano Taruffi (soppressivo)

L’art.15 del pdl è soppresso.

 

Emendamento n. 14 Boschini Calvano Taruffi (soppressivo)

L’art.16 del pdl è soppresso.

 

Emendamento n. 15 Boschini Calvano Taruffi (soppressivo)

L’art.18 del pdl è soppresso.

 

Emendamento n. 16 Boschini Calvano Taruffi (sostitutivo)

La rubrica del Titolo II del progetto di legge è sostituita dalla seguente:

Modifiche alla legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella regione Emilia-Romagna)

 

Emendamento n. 17 Boschini Calvano Taruffi (sostitutivo)

L’art.19 del pdl è sostituito col seguente:

Art. 19

Modifiche all’art. 9 della l.r. 43/2001

1. Il comma 5 dell’articolo 9 della legge regionale n. 43 del 2001 è sostituito dal seguente:

“5. I gruppi assembleari, per acquisire ulteriore personale per le proprie segreterie rispetto a quello degli organici regionali o di altra pubblica amministrazione, chiedono all’Assemblea legislativa di provvedere al conferimento di incarichi a tempo determinato a norma dello Statuto, ovvero chiedono l’attivazione di contratti di collaborazione, incarichi professionali o tirocini.”.

 

Emendamento n. 18 Boschini Calvano Taruffi (sostitutivo)

La rubrica del Titolo III del PdL è sostituita dalla seguente:

“Abrogazione di disposizioni della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale), della legge regionale 26 luglio 2013, n. 11 (Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'Assemblea) e della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 18 (Istituzione, ai sensi dell'art. 14, co. 1, lett. e) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) - convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 - del Collegio regionale dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente) e norme transitorie

 

Emendamento n. 19 Boschini Calvano Taruffi (sostitutivo)

L’art. 20 del pdl è sostituito col seguente:

“Art. 20

Abrogazioni e norme transitorie

1. Gli articoli 11, 12 e 12 bis della legge regionale n. 42 del 1995 sono abrogati.

2. Gli articoli 19, 22 ter, 22 quater, 22 sexies, 22 septies, 22 octies, 22 nonies, 23, 24 e 25bis della legge regionale n. 11 del 2013 sono abrogati. Sono altresì abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale n. 11 del 2013:

a) i commi 1, 2 e 3 dell’articolo 5;

b) il comma 7 dell’articolo 17.

3. Le lettere d) ed e) dell’articolo 4 della legge regionale n. 18 del 2012 sono abrogate.

4. A decorrere dalla X legislatura, a tutti i consiglieri regionali neoeletti o rieletti l’indennità di fine mandato non è dovuta.

5. Per i consiglieri della IX legislatura l’indennità di fine mandato va corrisposta all’inizio della X legislatura ai sensi degli articoli 12 e 12 bis della legge regionale n. 42 del 1995 nel testo vigente al termine della IX legislatura.

6. Alla cessazione della IX legislatura i beni durevoli che un gruppo assembleare ha acquistato con i contributi ricevuti dall'Assemblea legislativa indicati nell'ultimo rendiconto passano al patrimonio dell'Assemblea legislativa. L'Ufficio di Presidenza ne dispone la presa in carico da parte del competente ufficio dell'Assemblea legislativa.”.

 

Emendamento n. 22 Bertani (aggiuntivo)

Dopo l’art. 20 (Abrogazioni e norme transitorie) è aggiunto il seguente art. 20 bis:

“Art. 20 bis

Abolizione dell’indennità di fine mandato e vitalizio

Il capo IV della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale) è interamente sostituito con i seguenti articoli:

“Art. 11

Abolizione di qualsiasi vitalizio e della indennità di fine mandato

1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualsiasi assegno vitalizio a favore dei consiglieri, dei suoi familiari o eredi, è abolito. L’effetto è retroattivo e le modalità di gestione e di calcolo delle singole situazioni personali dei consiglieri destinatari di un assegno vitalizio sono indicate all’articolo 12 della presente legge.

2. Per il coniuge superstite ed i figli minorenni superstiti, per questi ultimi fino al raggiungimento della maggiore età, che non siano beneficiari di trattamenti previdenziali, l’assegno vitalizio viene mantenuto, riducendolo del 60% del suo valore all’entrata in vigore della presente Legge.

3. Ai sensi dell’articolo 68 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, il Consigliere dipendente da pubbliche amministrazioni può optare per la conservazione del trattamento economico in godimento presso l’amministrazione di appartenenza, in luogo dell’indennità consiliare di cui al comma 1.

 

Art. 12

Compensazioni

1. Per ogni consigliere o suo coniuge o erede legittimo percipiente un assegno vitalizio l’Ufficio di Presidenza procederà al calcolo della differenza tra l’ammontare delle trattenute versate, ricalcolate secondo il calcolo di cui all’art. 1 comma 1, e la somma degli importi percepiti. Se essa è positiva, al consigliere verrà restituito tale importo e viceversa, se negativa, essa sarà restituita alla Regione. Restituzioni e versamenti dovranno avvenire in trentasei mensilità di uguale importo. Gli indici di capitalizzazione e attualizzazione sono quelli dell’indice ISTAT relativo al periodo di calcolo.

2. A decorrere dalla X legislatura, a tutti i consiglieri regionali neoeletti o rieletti l’indennità di fine mandato non è dovuta.

3. Per i consiglieri della IX legislatura l’indennità di fine mandato va corrisposta all’inizio della X legislatura ai sensi degli articoli   12 e 12 bis della l.r. 42/1995 nel testo vigente al termine della IX legislatura.

4. Alla cessazione della IX legislatura i beni durevoli che un gruppo assembleare ha acquistato con i contributi ricevuti dall'Assemblea legislativa indicati nell'ultimo rendiconto passano al patrimonio dell'Assemblea legislativa. L'Ufficio di Presidenza ne dispone la presa in carico da parte del competente ufficio dell'Assemblea legislativa”.”

 

Emendamento n. 01 Bertani (aggiuntivo)

Dopo l’art. 20 (Abrogazioni e norme transitorie) è aggiunto il seguente art. 20 ter:

“Art. 20 ter

Destinazione risparmi di spesa a favore PMI

1. Risparmi conseguiti dall’applicazione della presente legge dovranno confluire in un apposito fondo, a destinazione esclusiva, a favore del credito per le piccole e medie imprese regionali.

2 . Per le finalità di cui al comma 1 è istituito il Fondo regionale dell'Emilia-Romagna per il credito per le piccole e medie imprese regionali, al fondo sono destinati i risparmi di cui al comma 1, nonché il contributo di fondazioni, enti pubblici e privati e di soggetti comunque interessati.

3. La Giunta regionale, a seguito dei processi di collaborazione interistituzionale e di concertazione sociale, sentite le associazioni di categoria adotta, entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Regolamento di attuazione e di accesso alle garanzie del Fondo.”

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