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Legislatura X - Commissione IV - Processo Verbale del 06/07/2015 antimeridiano

 

Processo verbale n. 18

Seduta del 6 luglio 2015

 

Il giorno 6 luglio 2015 alle ore 9,30 è convocata, con nota prot. n. AL.2015.28176 del 02/07/2015, presso la sede dell’Assemblea legislativa in Bologna Viale A. Moro n. 50, la Commissione Politiche per la Salute e Politiche sociali.

 

Partecipano alla seduta i consiglieri:

 

Cognome e nome

Qualifica

Gruppo

Voto

 

ZOFFOLI Paolo

Presidente

Partito Democratico

5

presente

CARDINALI Alessandro

Vicepresidente

Partito Democratico

4

presente

SENSOLI Raffaella

Vicepresidente

Movimento 5 Stelle

3

presente

ALLEVA Piergiovanni

Componente

L’Altra Emilia Romagna

1

assente

BAGNARI Mirco

Componente

Partito Democratico

2

assente

BIGNAMI Galeazzo

Componente

Forza Italia

2

assente

BOSCHINI Giuseppe

Componente

Partito Democratico

1

presente

CALIANDRO Stefano

Componente

Partito Democratico

2

assente

CALVANO Paolo

Componente

Partito Democratico

2

presente

FABBRI Alan

Componente

Lega Nord Emilia e Romagna

3

presente

FOTI Tommaso

Componente

Fratelli d’Italia Alleanza Nazionale

1

presente

MARCHETTI Daniele

Componente

Lega Nord Emilia e Romagna

4

presente

MARCHETTI Francesca

Componente

Partito Democratico

2

presente

MORI Roberta

Componente

Partito Democratico

2

assente

PARUOLO Giuseppe

Componente

Partito Democratico

2

presente

POMPIGNOLI Massimiliano

Componente

Lega Nord Emilia e Romagna

2

assente

SASSI Gian Luca

Componente

Movimento 5 Stelle

2

presente

SERRI Luciana

Componente

Partito Democratico

2

assente

SONCINI Ottavia

Componente

Partito Democratico

2

presente

TARUFFI Igor

Componente

Sinistra Ecologia libertà

2

presente

ZAPPATERRA Marcella

Componente

Partito Democratico

4

assente

 

Sono presenti i consiglieri: Gianni BESSI in sostituzione di Marcella ZAPPATERRA, Antonio MUMOLO in sostituzione di Mirco BAGNARI, Barbara LORI in sostituzione di Luciana SERRI, Gian Luigi MOLINARI in sostituzione di Stefano CALIANDRO.

 

È altresì presente e la vicepresidente, assessore alle Politiche di welfare e politiche abitative Elisabetta GUALMINI.

 

Partecipano alla seduta: K. Petropulacos (Direttrice gen. Sanità e politiche sociali per l'integrazione), M. Forni (Resp. Serv. Coordinamento politiche sociali e socio educative. Programmazione e sviluppo del sistema dei servizi).

 

Presiede la seduta: Paolo ZOFFOLI

Assiste la segretaria: Nicoletta Tartari

Funzionario estensore: Antonella Agostini


Il Presidente ZOFFOLI dichiara aperta la seduta alle ore 9,55.

 

-     Approvazione processo verbale n.17 del 2015;

 

La Commissione approva all’unanimità.

C15 - Richiesta di parere alla competente Commissione sullo schema di delibera della Giunta regionale recante:" Linee di programmazione e di finanziamento delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2015".

 

Il Presidente ZOFFOLI introduce l’oggetto e cede la parola alla dirigente della Giunta presente.

 

La direttrice generale PETROPULACOS illustra lo schema di delibera segnalando, tra l’altro, che è stata approvata l’Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome per l’individuazione delle misure di razionalizzazione ed efficientemento della spesa sanitaria e che la stessa non contrasta con quanto previsto nel provvedimento in oggetto.

 

Interviene il consigliere FOTI.

 

Risponde la dottoressa PETROPULACOS.

 

Il Presidente ZOFFOLI ringrazia e svolge alcune considerazioni sull’argomento. Preso atto delle modifiche preannunciate dalla Giunta, in assenza di altri interventi, pone in votazione il parere sullo schema di delibera di Giunta.

 

La Commissione esprime parere favorevole con 20 voti favorevoli (PD, SEL), 8 contrari (LN, FDI-AN) e 5 astenuti (M5S).

 

842 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari" (delibera di Giunta n. 769 del 22 06 15).

 

Il Presidente ZOFFOLI cede la parola alla relatrice MARCHETTI F.

 

La relatrice MARCHETTI F. illustra il progetto di legge.

 

Il Presidente ZOFFOLI ricorda che la commissione deve esprimere parere in sede consultiva.

 

La relatrice MARCHETTI F. aggiunge alcune precisazioni procedurali.

 

Interviene il consigliere FOTI, anche in relazione all’assegnazione del progetto di legge in esame.

 

Il Presidente ZOFFOLI risponde sul punto.

 

Prende la parola la consigliera SENSOLI, anche per concordare con le considerazioni del consigliere FOTI sull’assegnazione del progetto di legge,

 

Intervengono i consiglieri BOSCHINI, SENSOLI, SONCINI e FOTI.

 

La dottoressa FORNI fornisce alcune precisazioni, anche rispondendo al consigliere FOTI sul parere del Consiglio delle Autonomie locali.

 

Il Presidente ZOFFOLI svolge alcune considerazioni sull’argomento.

 

La relatrice MARCHETTI F. replica agli interventi.

 

Il Presidente ZOFFOLI, in assenza di ulteriori interventi, chiede alla Commissione di esprimere il parere sul progetto di legge.

 

La Commissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con 22 voti favorevoli (PD), 13 astenuti (LN, M5S, FDI-AN) e nessun contrario.

 

Esame abbinato degli oggetti:

 

721 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Norme per l'inclusione sociale di Rom e Sinti" (delibera di Giunta n. 680 del 08 06 15).

TESTO BASE

13 - Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Modifiche alla Legge Regionale 23 novembre 1988, n. 47, recante: "Norme per le minoranze nomadi in Emilia-Romagna", come modificata dalla L.R. 6 settembre 1993 n. 34, L.R. 22 agosto 1994 n. 37 e dalla L.R. 12 marzo 2003 n. 2". (29 12 14)

A firma del Consigliere: Foti

 

514 - Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Modifiche alla legge regionale 23 novembre 1988, n. 47 (Norme per le minoranze nomadi in Emilia-Romagna)". (23 04 15)

A firma dei Consiglieri: Marchetti Daniele, Fabbri, Rainieri, Bargi, Delmonte, Pettazzoni, Rancan, Pompignoli, Liverani

 

Il Presidente ZOFFOLI, in mancanza di richieste di intervento in discussione generale, la dichiara chiusa e passa all’esame dell’articolato; ricorda che sono pervenuti 62 emendamenti.

 

Interviene il relatore di minoranza MARCHETTI D. per considerazioni procedurali in merito all’esame degli emendamenti.

 

Anche il Presidente ZOFFOLI, il consigliere FOTI e il relatore BOSCHINI intervengono sull’ordine dei lavori.

 

Articolo 1

 

Sull’articolo 1 insistono gli emendamenti nn. 15, 16, 17 e 18.

 

Il relatore di minoranza consigliere MARCHETTI D. illustra gli emendamenti.

 

Interviene il relatore BOSCHINI.

 

Svolge alcune considerazioni la vicepresidente GUALMINI.

 

Interviene il consigliere FOTI.

 

La Commissione respinge con 26 voti contrari (PD, SEL), 8 favorevoli (LN, FDI-AN), 5 astenuti (M5S) l’emendamento n. 15.

 

La Commissione respinge con 26 voti contrari (PD, SEL), 13 favorevoli (LN, FDI-AN, M5S), nessun astenuto l’emendamento n. 16.

 

La Commissione respinge con 31 voti contrari (PD, SEL, M5S), 8 favorevoli (LN, FDI-AN), nessun astenuto l’emendamento n. 17.

 

La Commissione respinge con 26 voti contrari (PD, SEL), 13 favorevoli (LN, FDI-AN, M5S), nessun astenuto l’emendamento n. 18.

 

La Commissione esprime parere favorevole all’articolo 1 con 26 voti favorevoli (PD, SEL), 13 contrari (LN, M5S, FDI-AN) e nessun astenuto.

 

Articolo 2

 

Sull’articolo 2 insistono gli emendamenti nn. 41, 42, 43, 2, 44, 45, 3, 46, 4, 47, 19, 20 e 21.

 

Illustrano i rispettivi emendamenti i consiglieri MARCHETTI D., SENSOLI, FOTI.

 

Interviene il relatore BOSCHINI.

 

Svolge alcune considerazioni l’assessore GUALMINI.

 

Con distinte votazioni di identico esito la Commissione respinge con 20 voti contrari (PD, SEL), 13 favorevoli (LN, M5S, FDI-AN), nessun astenuto gli emendamenti n. 41 e 42.

 

La Commissione accoglie con 33 voti favorevoli (PD, LN, SEL, M5S, FDI-AN), nessun contrario e astenuto l’emendamento n. 43.

 

La Commissione respinge con 20 voti contrari (PD, SEL), 13 favorevoli (LN, M5S, FDI-AN), nessun astenuto l’emendamento n. 2.

 

Con distinte votazioni di identico esito la Commissione respinge con 27 voti contrari (PD, LN, SEL), 6 favorevoli (M5S, FDI-AN), nessun astenuto gli emendamenti n. 44 e 45.

 

La Commissione respinge con 20 voti contrari (PD, SEL), 13 favorevoli (LN, M5S, FDI-AN), nessun astenuto l’emendamento n. 3.

 

La Commissione accoglie con 25 voti favorevoli (PD, M5S, SEL), 8 contrari (LN, FDI-AN) e nessun astenuto l’emendamento n. 46.

 

La Commissione respinge con 20 voti contrari (PD, SEL), 13 favorevoli (LN, M5S, FDI-AN), nessun astenuto l’emendamento n. 4.

 

La Commissione respinge con 27 voti contrari (PD, LN, SEL), 6 favorevoli (FDI-AN, M5S), nessun astenuto l’emendamento n. 47.

 

La Commissione respinge con 20 voti contrari (PD, SEL), 8 favorevoli (LN, FDI-AN), 5 astenuti (M5S) l’emendamento n. 19.

 

La Commissione respinge con 21 voti contrari (PD, SEL, FDI-AN), 12 favorevoli (LN, M5S), nessun astenuto l’emendamento n. 20.

 

La Commissione respinge con 20 voti contrari (PD, SEL), 13 favorevoli (LN, M5S, FDI-AN), nessun astenuto l’emendamento n. 21.

 

La Commissione esprime parere favorevole all’articolo 2, come emendato, con 20 voti favorevoli (PD, SEL), 8 contrari (LN, FDI-AN) e 5 astenuti (M5S).

 

Articolo 3

 

Sull’articolo 3 insistono gli emendamenti nn. 48, 49, 22, 23, 5, 50, 24, 25, 26, 6, 62, 27, 7, 8, 51, 28, 9, 29, 52, 10, 53, 11, 30 e 54.

 

Illustrano i rispettivi emendamenti i consiglieri SENSOLI, MARCHETTI D., FOTI.

 

Interviene il relatore BOSCHINI.

 

Svolge alcune considerazioni l’assessore GUALMINI.

 

Interviene il relatore di minoranza consigliere MARCHETTI D. per ulteriori precisazioni e per ritirare emendamenti 32 e 33.

 

La Commissione accoglie con 29 voti favorevoli (PD, M5S, SEL), 7 contrari (LN), 1 astenuto (FDI-AN) l’emendamento n. 48.

 

La Commissione respinge con 32 voti contrari (PD, LN, SEL, FDI-AN), 5 favorevoli (M5S), nessun astenuto l’emendamento n. 49.

 

La Commissione respinge con 29 voti contrari (PD, M5S, SEL), 8 favorevoli (LN, FDI-AN), nessun astenuto l’emendamento n. 22.

 

La Commissione accoglie con 37 voti favorevoli (PD, LN, M5S, SEL, FDI-AN), nessun contrario, nessun astenuto l’emendamento n. 23.

 

La Commissione respinge con 29 voti contrari (PD, M5S, SEL), 8 favorevoli (LN, FDI-AN), nessun astenuto l’emendamento n. 5.

 

La Commissione respinge con 31 voti contrari (PD, LN, SEL), 6 favorevoli (M5S, FDI-AN), nessun astenuto l’emendamento n. 50.

 

La Commissione respinge con 24 voti contrari (PD, SEL), 13 favorevoli (LN, FDI-AN, M5S), nessun astenuto l’emendamento n. 24.

 

La Commissione respinge con 24 voti contrari (PD, SEL), 8 favorevoli (LN, FDI-AN), 5 astenuti (M5S) l’emendamento n. 25.

 

La Commissione respinge con 24 voti contrari (PD, SEL), 13 favorevoli (LN, M5S, FDI-AN), nessun astenuto l’emendamento n. 26.

 

La Commissione respinge con 29 voti contrari (PD, M5S, SEL), 8 favorevoli (LN, FDI-AN), nessun astenuto l’emendamento n. 6.

 

La Commissione respinge con 32 voti contrari (PD, LN, SEL, FDI-AN), 5 favorevoli (M5S), nessun astenuto l’emendamento n. 62.

 

Con distinte votazioni di identico esito la Commissione respinge con 24 voti contrari (PD, SEL), 13 favorevoli (LN, M5S, FDI-AN), nessun astenuto gli emendamenti n. 27 e n. 7.

 

La Commissione respinge con 29 voti contrari (PD, M5S, SEL), 8 favorevoli (LN, FDI-AN), nessun astenuto l’emendamento n. 8.

 

La Commissione respinge con 32 voti contrari (PD, LN, SEL, FDI-AN), 5 favorevoli (M5S), nessun astenuto l’emendamento n. 51.

 

La Commissione respinge con 24 voti contrari (PD, SEL), 13 favorevoli (LN, M5S, FDI-AN), nessun astenuto l’emendamento n. 28.

 

Con distinte votazioni di identico esito la Commissione respinge con 29 voti contrari (PD, SEL, M5S), 8 favorevoli (LN, FDI-AN), nessun astenuto gli emendamenti n. 9 e n.29.

 

La Commissione respinge con 32 voti contrari (PD, LN, SEL, FDI-AN), 5 favorevoli (M5S), nessun astenuto l’emendamento n. 52.

 

La Commissione respinge con 24 voti contrari (PD, SEL), 8 favorevoli (LN, FDI-AN), 5 astenuti (M5S) l’emendamento n. 10.

 

La Commissione respinge con 32 voti contrari (PD, LN, SEL, FDI-AN), 5 favorevoli (M5S), nessun astenuto l’emendamento n. 53.

 

La Commissione respinge con 29 voti contrari (PD, M5S, SEL), 8 favorevoli (LN, FDI-AN), nessun astenuto l’emendamento n. 11.

 

Ad esito della votazione sull’emendamento n. 11, il Presidente ZOFFOLI dichiara precluso l’emendamento n. 30.

 

La Commissione respinge con 32 voti contrari (PD, LN, SEL, FDI-AN), 5 favorevoli (M5S), nessun astenuto l’emendamento n. 54.

 

La Commissione respinge con 24 voti contrari (PD, SEL), 8 favorevoli (LN, FDI-AN), 5 astenuti (M5S) l’emendamento n. 31.

 

La Commissione respinge con 32 voti contrari (PD, LN, SEL, FDI-AN), 5 favorevoli (M5S), nessun astenuto l’emendamento n. 55.

 

La Commissione esprime parere favorevole all’articolo 3, come emendato, con 24 voti favorevoli (PD, SEL), 8 contrari (LN, FDI-AN) e 5 astenuti (M5S).

 

Articolo 4

 

Sull’articolo 4 insiste l’emendamento n. 56.

 

Illustra l’emendamento la consigliera SENSOLI.

 

Interviene il relatore BOSCHINI

 

La Commissione respinge con 32 voti contrari (PD, LN, SEL, FDI-AN), 5 favorevoli (M5S), nessun astenuto l’emendamento n. 56.

 

La Commissione esprime parere favorevole all’articolo 4 con 24 voti favorevoli (PD, SEL), 13 contrari (LN, M5S, FDI-AN) e nessun astenuto.

 

Articolo 5

 

Sull’articolo 5 insistono gli emendamenti nn. 57, 12, 13, 58, 59, 14 e 1.

 

Illustrano i rispettivi emendamenti i consiglieri SENSOLI, FOTI e il relatore BOSCHINI.

 

Interviene l’assessore GUALMINI.

 

La Commissione respinge con 28 voti contrari (PD, LN), 6 favorevoli (M5S, FDI-AN), nessun astenuto l’emendamento n. 57.

 

La Commissione respinge con 24 voti contrari (PD), 10 favorevoli (LN, M5S, FDI-AN), nessun astenuto l’emendamento n. 12.

 

La Commissione respinge con 24 voti contrari (PD), 5 favorevoli (LN, FDI-AN), 5 astenuti (M5S) l’emendamento n. 13.

 

La Commissione respinge con 28 voti contrari (PD, LN), 5 favorevoli (M5S) e 1 astenuto (FDI-AN) l’emendamento n. 58.

 

La Commissione respinge con 28 voti contrari (PD, LN), 6 favorevoli (M5S, FDI-AN), nessun astenuto l’emendamento n. 59.

 

La Commissione respinge con 24 voti contrari (PD), 5 favorevoli (LN, FDI-AN), 5 astenuti (M5S) l’emendamento n. 14.

 

La Commissione accoglie con 24 voti favorevoli (PD), nessun contrario, 10 astenuti (LN, M5S, FDI-AN) l’emendamento n. 1.

 

La Commissione esprime parere favorevole all’articolo 5, come emendato, con 24 favorevoli (PD), 5 contrari (LN, FDI-AN) e 5 astenuti (M5S).

 

Emendamento n. 34, istitutivo di nuovo articolo

 

Il relatore di minoranza consigliere MARCHETTI D. illustra l’emendamento n. 34.

 

Interviene il relatore BOSCHINI.

 

La Commissione respinge con 18 voti contrari (PD), 8 favorevoli (LN, FDI-AN), 5 astenuti (M5S) l’emendamento n. 34.

 

Emendamento n. 35, istitutivo di nuovo articolo

 

Il relatore di minoranza consigliere MARCHETTI D. illustra l’emendamento n. 35.

 

Intervengono il relatore BOSCHINI e l’assessore GUALMINI.

 

La Commissione respinge con 18 voti contrari (PD), 13 favorevoli (LN, M5S, FDI-AN), nessun astenuto l’emendamento n. 35.

 

Emendamento n. 36, istitutivo di nuovo articolo

 

Il relatore di minoranza consigliere MARCHETTI D. illustra l’emendamento n. 36.

 

Interviene il relatore BOSCHINI.

 

La Commissione respinge con 18 voti contrari (PD), 8 favorevoli (LN, FDI-AN), 5 astenuti (M5S) l’emendamento n. 36.

 

Emendamento n. 60, istitutivo di nuovo articolo

 

Illustra l’emendamento n. 60 la consigliera SENSOLI.

 

Interviene il relatore BOSCHINI.

 

La Commissione respinge con 29 voti contrari (PD, LN), 6 favorevoli (M5S, FDI-AN), nessun astenuto l’emendamento n. 60.

 

Emendamento n. 61, istitutivo di nuovo articolo

 

Illustra l’emendamento n. 61 il relatore BOSCHINI.

 

La Commissione accoglie con 27 favorevoli (PD, M5S), 8 contrari (LN, FDI-AN) e nessun astenuto l’emendamento n. 61.

 

Articolo 6

 

La Commissione esprime parere favorevole all’articolo 6 con 22 voti favorevoli (PD), 8 contrari (LN, FDI-AN) e 5 astenuti (M5S).

 

Articolo 7

 

Sull’articolo 7 insistono gli emendamenti 37, 38, 39 e 40.

 

Il relatore di minoranza consigliere MARCHETTI D. illustra gli emendamenti.

 

Interviene il relatore BOSCHINI.

 

Con distinte votazioni di identico esito la Commissione respinge con 27 voti contrari (PD, M5S), 8 favorevoli (LN, FDI-AN), nessun astenuto gli emendamenti n. 37 e n. 38.

 

Con distinte votazioni di identico esito la Commissione respinge con 22 voti contrari (PD), 13 favorevoli (LN, M5S, FDI-AN), nessun astenuto gli emendamenti n. 39 e n. 40.

 

La Commissione esprime parere favorevole all’articolo 7 con 22 voti favorevoli (PD), 8 contrari (LN, FDI-AN) e 5 astenuti (M5S).

 

Il relatore della Commissione BOSCHINI e il relatore di minoranza MARCHETTI D. preannunciano la relazione orale, ai sensi dell’articolo 91, comma 2, del Regolamento interno dell’Assemblea legislativa.

 

Il Presidente ZOFFOLI segnala alla Commissione che si procederà al coordinamento formale del testo licenziato.

 

Il Presidente ZOFFOLI dichiara chiusa la seduta.

 

La seduta termina alle ore 13,25.

 

 

Approvato nella seduta del 21 luglio 2015.

 

La segretaria

Il Presidente

Nicoletta Tartari

Paolo Zoffoli

 


ALLEGATO

 

EMENDAMENTI AL PROGETTO DI LEGGE OGG. 721 (TESTO BASE) – 13 – 514

 

Emendamento 15/Marchetti D.

All’articolo 1, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) promuove il superamento di tutte le condizioni che possono determinare esclusione sociale prodotta da fenomeni quali la stigmatizzazione, la discriminazione, l’autoghettizzazione, l’isolamento e il vittimismo di gruppi e singole persone al fine consentire l’inclusione nella comunità regionale e nel suo tessuto sociale e produttivo;”

 

Emendamento 16/Marchetti D.

All’articolo 1, comma 1, la lettera b) Il comma 1, lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) nell’ottica del superamento dell’approccio assistenzialistico ed emergenziale, promuove le pari opportunità delle comunità rom e sinte nel quadro dei diritti, dei doveri e delle responsabilità nei confronti della società e delle Istituzioni, principalmente mediante percorsi di mediazione culturale, educazione, istruzione ed interventi socio-culturali;”

 

Emendamento 17/Marchetti D.

All’articolo 1, il comma 2 è abrogato.

 

Emendamento 18/Marchetti D.

All’articolo 1, al comma 3, dopo le parole “rappresentanze regionali” sono inserite le seguenti parole “legalmente riconosciute e costituite”

 

Emendamento 41/Gibertoni e altri

All’articolo 2 “Strategia regionale per l’inclusione di rom e sinti”, prima del comma 1 è inserito il comma seguente:

“La Regione, i Comuni e le loro Unioni, costituite ai sensi della legge regionale n. 21 del 2012, nel rispetto delle scelte di vita e delle tradizioni culturali di rom e sinti, in condizioni di parità con gli altri cittadini e in relazione allo status giuridico dei singoli, favoriscono processi di autonomia, emancipazione e integrazione sociale delle persone sinti e rom.”

 

Emendamento 42/Gibertoni e altri

All’articolo 2 “Strategia regionale per l’inclusione di rom e sinti”, all’inizio del primo comma sono inserite le parole: “Ai fini del comma 1,”

 

Emendamento 43/Gibertoni e altri

All’articolo 2 “Strategia regionale per l’inclusione di rom e sinti”, nel comma 1 le parole: “della Commissione assembleare competente” sono sostituite da: “delle Commissioni assembleari competenti”

 

Emendamento 2/Foti

All'articolo 2, al termine del comma 1, della presente legge, integrare “prestando un'attenzione particolare alle esigenze e alle difficoltà delle donne e delle ragazze rom, che rischiano un’ulteriore discriminazione. A tal fine la Strategia regionale dovrà integrare una prospettiva di genere in tutte le politiche e le azioni volte a promuovere l'inclusione dei Rom.”

 

Emendamento 44/Gibertoni e altri

All’articolo 2 “Strategia regionale per l’inclusione di rom e sinti”, nel comma 2 dopo le parole: “A tal fine” è inserito il testo seguente: “individua gli obiettivi, le azioni, gli strumenti e le relative fonti di finanziamento per la realizzazione degli interventi previsti; inoltre”

 

Emendamento 45/Gibertoni e altri

All’articolo 2 “Strategia regionale per l’inclusione di rom e sinti”, nel comma 3 le parole: “le azioni e gli strumenti” sono sostituite da: “le azioni, gli strumenti e le relative fonti di finanziamento”

 

Emendamento 3/Foti

All'articolo 2, il comma 4, della presente legge, è abrogato.

 

Emendamento 46/Gibertoni e altri

All’articolo 2 “Strategia regionale per l’inclusione di rom e sinti”, il comma 4 è sostituito dal testo seguente:

“La Regione, i Comuni e le loro Unioni, costituite ai sensi della legge regionale n. 21 del 2012, per facilitare l’attuazione dei principi della presente legge e delle indicazioni della Strategia regionale di cui al comma 1 promuovono la formazione e il coinvolgimento di figure per la mediazione culturale, anche appartenenti alla comunità rom e sinta, nonché di operatori ed operatrici per migliorare l’efficacia degli interventi in ambito scolastico, formativo, lavorativo, abitativo, sociale e sanitario.”

 

Emendamento 4/Foti

All'articolo 2, comma 5, della presente legge, le parole “privati competenti in materia di inclusione di rom e sinti.” sono così modificate “organizzazioni del volontariato, iscritte nel registro regionale, che operano in favore dei nomadi”.

 

Emendamento 47/Gibertoni e altri

All’articolo 2 “Strategia regionale per l’inclusione di rom e sinti” il comma 5 è così riformulato:

“È istituito un Tavolo tecnico regionale con funzioni propositive e consultive, inerenti la predisposizione, il monitoraggio e l’aggiornamento della Strategia di cui al comma 1, composto da rappresentanti degli enti pubblici competenti nelle materie della presente legge. Al tavolo possono essere altresì invitati rappresentanti di organizzazioni del volontariato, iscritte al registro regionale, fondazioni, associazioni ed altri soggetti privati operanti nei settori oggetto della presente legge. La partecipazione al tavolo tecnico è a titolo gratuito e non è previsto il riconoscimento a favore dei componenti di gettoni di presenza o rimborsi spese. Con apposito atto del Direttore Generale competente sono stabilite la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento del Tavolo.”

 

Emendamento 19/Marchetti D.

All’articolo 2 comma 5 le parole “del Direttore Generale” sono sostituite con “dell’Assessore”

Al comma 5 le parole “sono stabilite la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento del tavolo.” sono sostituite con “sono stabiliti i compiti, le modalità di funzionamento del Tavolo e la sua composizione che deve includere:

a) gli assessori ai Servizi sociali delle Province e delle Città Metropolitane o i loro delegati;

b) gli assessori ai Servizi sociali dei Comuni capoluogo di Provincia o i loro delegati;

c) tre consiglieri dell’Assemblea legislativa, di cui uno espressione della minoranza.

d) cinque rappresentanti di altrettante associazioni legalmente riconosciute e costituite delle comunità rom e sinte.”

 

Emendamento 20/Marchetti D.

All’articolo 2 dopo il comma 5 è inserito il seguente comma:

“6. Il Tavolo Tecnico regionale di cui al comma 5 è presieduto dall'assessore competente o da un suo delegato. La Giunta regionale riferisce annualmente all’Assemblea legislativa regionale sullo stato di attuazione della presente legge.”

 

Emendamento 21/Marchetti D.

All’articolo 2 dopo il comma 6 è inserito il seguente comma:

“7. I componenti del Tavolo tecnico regionale di cui al comma 5 restano in carica fino alla scadenza della legislatura regionale. Tuttavia essi continuano le loro funzioni fino all'insediamento dei successivi. Ai componenti del Comitato non spettano rimborsi e gettoni di presenza. La Giunta regionale garantisce al comitato gli spazi e la logistica necessaria funzionamento del Tavolo Tecnico regionale.”

 

Emendamento 48/Gibertoni e altri

La rubrica dell’articolo 3 è così ridenominata “Articolo 3 (Soluzioni abitative)”

 

Emendamento 49/Gibertoni e altri

All’articolo 3, nel comma 1, le parole: “, nel rispetto delle scelte di vita e delle tradizioni culturali di rom e sinti, in condizioni di parità con gli altri cittadini e in relazione allo status giuridico dei singoli, favoriscono processi di autonomia, emancipazione e integrazione sociale ed in particolare:” sono sostituite dal testo seguente: “sostengono il superamento delle aree sosta di cui all’articolo 4 della legge regionale 23 novembre 1988, n. 47 (Norme per le minoranze nomadi in Emilia-Romagna), e, a tale fine:”

 

Emendamento 22/Marchetti D.

All’articolo 3, al comma 1 le parole “nel rispetto delle” sono sostituite con “tenendo in considerazione le”

 

Emendamento 23/Marchetti D.

All’articolo 3, al comma 1, dopo le parole “in condizioni di” è inserita la parola “piena”.

 

Emendamento 5/Foti

All'articolo 3, comma 1, lettera a), della presente legge, le parole “di grandi dimensioni” sono abrogate.

 

Emendamento 50/Gibertoni e altri

All’articolo 3, nel comma 1, il testo della lettera a), è sostituito da quanto segue: “promuovono processi di transizione alle forme abitative convenzionali;”

 

Emendamento 24/Marchetti D.

All’articolo 3, al comma 1, lettera a), dopo la parola “sostengono” sono inserite le parole “, attraverso la loro progressiva dismissione,”

 

Emendamento 25/Marchetti D.

All’articolo 3, al comma 1 lettera a), dopo le parole “aree sosta” sono inserite le parole “e delle aree sosta a destinazione particolare”

 

Emendamento 26/Marchetti D.

All’articolo 3, al comma 1 lettera a) le parole “di cui all’articolo 4” sono sostituite con “di cui agli articoli 4 e 7”

 

Emendamento 6/Foti

All'articolo 3, comma 1, dopo la lettera a) della presente legge, è integrata la seguente lettera:

“a bis) promuovono, in via prioritaria, l’accesso agli alloggi convenzionali;”

 

Emendamento 62/Gibertoni e altri

All’articolo 3, nel comma 1, il testo della lettera b), è abrogato

 

Emendamento 27/Marchetti D.

All’articolo 3, al comma 1 la lettera b) è così sostituita:

“promuovono soluzioni residenziali alternative in linea con quelle già previste dalla normativa vigente per tutti gli altri soggetti che ne facciano richiesta;”

 

Emendamento 7/Foti

All'articolo 3, comma 1, lettera b), ultima riga, della presente legge, le parole “disposto dai commi 2 e 3” sono così modificate “disposto dal successivo comma”.

 

Emendamento 8/Foti

All'articolo 3, comma 1, la lettera c) è abrogata.

 

Emendamento 51/Gibertoni e altri

All’articolo 3, nel comma 1, il testo della lettera c), è sostituito da quanto segue:

“promuovono la sperimentazione e lo sviluppo di soluzioni insediative innovative di interesse pubblico, quali le microaree familiari, pubbliche e private; tali soluzioni sono disciplinate con atto della Giunta regionale, acquisito il parere degli Enti locali in sede di Consiglio delle Autonomie locali e delle Commissioni assembleari competenti in materia di politiche sociali e di politiche abitative, che stabilisce specifici requisiti tecnici connessi alla tutela della dignità della persona, quali la salubrità, l’igiene, la sicurezza, l’accessibilità e l’integrazione, apposite prescrizioni urbanistiche ed edilizie, i criteri per l’individuazione delle aree di insediamento delle microaree da parte dei Comuni nell’osservanza di quanto disposto dai commi 2 e 3; l’efficacia del provvedimento di cui alla presente lettera è subordinata all’approvazione da parte della Giunta regionale, acquisito il parere degli Enti locali in sede di Consiglio delle Autonomie locali e delle Commissioni assembleari competente in materia di politiche sociali e di politiche abitative, dei criteri per la partecipazione, anche in misura parziale, da parte delle persone che si insediano nelle microaree, ai costi connessi alla loro predisposizione e realizzazione nonché al loro mantenimento;”

 

Emendamento 28/Marchetti D.

All’articolo 3, al comma 1 la lettera d) è abrogata.

 

Emendamento 9/Foti

All'articolo 3, comma 1, lettera d), della presente legge, dopo le parole “anche sperimentali” integrare “ma nel rispetto della vigente normativa edilizia”.

 

Emendamento 29/Marchetti D.

All’articolo 3, il comma 2 è abrogato.

 

Emendamento 52/Gibertoni e altri

All’articolo 3, il testo del comma 2, è sostituito da quanto segue:

“La realizzazione delle microaree familiari di cui al comma 1, lettera c), è disciplinata da un programma comunale, approvato con apposita variante al Piano Operativo Comunale (POC), il quale, nel pieno rispetto della normativa urbanistica esistente, individua, tra l'altro, le aree del territorio comunale idonee alla loro localizzazione, al di fuori degli ambiti di cui agli articoli A-2, A-3-bis, A-13, A-14 e A- 15 dell’Allegato alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio). Le soluzioni individuate dal programma comunale per le microaree devono risultare tali da non necessitare dell’approvazione di piani urbanistici attuativi (PUA), e da non comportare la variazione della classificazione urbanistica delle aree in cui sono realizzate e il mutamento della destinazione d’uso delle unità immobiliari esistenti eventualmente utilizzate.”

 

Emendamento 10/Foti

All'articolo 3, comma 2, della presente legge, le parole “. Le microaree non necessitano dell’approvazione di piani urbanistici attuativi (PUA), non comportano la variazione della classificazione urbanistica delle aree in cui sono realizzate e il mutamento della destinazione d’uso delle unità immobiliari esistenti eventualmente utilizzate.” sono così modificate “, nel pieno rispetto della normativa urbanistica esistente”.

 

Emendamento 53/Gibertoni e altri

All’articolo 3, dopo il comma 2 è inserito il comma 2 bis secondo la seguente formulazione:

“2. bis - L’efficacia dei programmi comunali del comma 2 è in ogni caso subordinata all’approvazione da parte dei Comuni delle quote di partecipazione, anche in misura parziale, da parte delle persone che si insediano nelle microaree, ai costi connessi alla loro predisposizione e realizzazione nonché al loro mantenimento, in misura non inferiore a quella derivante dall’applicazione dei criteri di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c, secondo periodo.”

 

Emendamento 11/Foti

All'articolo 3, il comma 3, della presente legge è soppresso.

 

Emendamento 30/Marchetti D.

All’articolo 3, il comma 3 è abrogato

 

Emendamento 54/Gibertoni e altri

All’articolo 3, il comma 3 è sostituito dal testo seguente:

“3. I Comuni procedono al riuso delle microaree familiari realizzate senza titolo, anche prima della data di entrata in vigore della presente legge, ed acquisite al patrimonio del Comune, prevedendo l’eventuale ripristino dello stato pregresso e della destinazione d’uso preesistente e, in ogni caso, l’impossibilità di occupazione da parte dei soggetti che le abbiano realizzate o occupate senza titolo. A tale fine la Giunta regionale adotta linee di indirizzo, sentite le Commissioni assembleari competenti ed acquisto il parere degli Enti locali in sede di Consiglio delle Autonomie locali.”

 

Emendamento 31/Marchetti D.

All’articolo 3, al comma 4, dopo le parole “di cui al comma 1” sono inserite le seguenti parole “, lettera a),”

 

Emendamento 32/Marchetti D.

All’articolo 3, al comma 4, dopo le parole “legge regionale n. 21 del 2012” sono inserite le seguenti parole “fino al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.”

 

Emendamento 55/Gibertoni e altri

All’articolo 3, al termine del comma 4 è aggiunto il testo seguente “, prevedendo criteri premiali per i Comuni e le loro Unioni nei quali siano già esplicitati piani di transizione.”

 

Emendamento 33/Marchetti D.

All’articolo 3, dopo il comma 4 è inserito il seguente comma:

“5. La Giunta regionale, sentite le Province, le Città Metropolitane, i Comuni interessati e le loro Unioni, approva, con proprio atto, un programma di dismissione delle aree-sosta e delle aree- sosta a destinazione particolare”

 

Emendamento 56/Gibertoni e altri

All’articolo 4 il comma 3 è abrogato

 

Emendamento 57/Gibertoni e altri

All’articolo 5 il comma 2 è abrogato

 

Emendamento 12/Foti

All'articolo 5, comma 2, della presente legge, le parole “promuovendo l’accesso non discriminatorio alle diverse opportunità formative anche attraverso misure individualizzate e personalizzate” sono così modificate “promuovendo misure atte a prevenire il fenomeno dell’abbandono scolastico”.

 

Emendamento 13/Foti

All'articolo 5, comma 3, della presente legge, le parole “e la progettazione di idonei percorsi personalizzati.” sono abrogate.

 

Emendamento 58/Gibertoni e altri

All’articolo 5 il comma 4 è sostituito secondo la seguente formulazione

“Ai fini del comma 1 la Strategia regionale di cui all’articolo 2 individua azioni volte a promuovere il libero e pieno accesso alle diverse opportunità formative per le persone sinti e rom, a sostenerne l’occupazione, anche in ambiti lavorativi diversi da quelli della tradizione sinta e rom, all’emersione delle situazioni di irregolarità, all’avvio di forme di lavoro autonomo, al supporto a soluzioni autoimprenditoriali in particolare da parte di giovani e di donne.”

 

Emendamento 59/Gibertoni e altri

All’articolo 5 il comma 5 è abrogato

 

Emendamento 14/Foti

All'articolo 5, comma 5, della presente legge, le parole “realizzano aree di sosta temporanea per operatori di spettacolo viaggiante regolamentandone con propri atti l’accesso, l’utilizzo e il concorso ai costi delle stesse” sono così modificate “ai sensi della Legge 18 marzo 1968, n. 337 e successive modificazioni, concernente le disposizioni su circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante, individuano le aree comunali disponibili per l'installazione dei circhi, dello spettacolo ambulante e dei parchi di divertimento.”.

 

Emendamento 1/Boschini e altri

All’articolo 5 il comma 5 è così riscritto:

“Compete ai Comuni e alle loro Unioni, costituite ai sensi della legge regional n. 21 del 2012, realizzare aree di sosta temporanea per operatori di spettacolo viaggiante regolamentandone con propri atti l’accesso, l’utilizzo e il concorso ai costi delle stesse”.

 

Emendamento 34/Marchetti D.

Dopo l’articolo 5 è inserito il seguente articolo:

“Articolo 5 bis

(Criteri e requisiti generali per l’accesso e la permanenza all’interno delle aree sosta di cui all’art. 4 della Legge Regionale 23 novembre 1988, n. 47)

1. L’accesso e la permanenza all’interno delle aree-sosta da parte dei nuclei familiari e l’assegnazione delle piazzole sono subordinati alle seguenti condizioni:

a) la disponibilità di piazzole all’interno delle aree-sosta;

b) l’autorizzazione all’accesso da parte dei competenti servizi comunali;

c) l’assenza di provvedimenti amministrativi di revoca dell’autorizzazione a permanere nelle aree-sosta nel territorio regionale.

d) il versamento di una cauzione sulla quale i Comuni, singoli o associati, possono rivalersi in caso di danni alle strutture dell’area-sosta;

e) il regolare e puntuale pagamento delle spese per le utenze e per l’occupazione delle piazzole e degli spazi comuni;

f) la produzione della documentazione comprovante l’idoneità alla circolazione, il certificato di copertura assicurativa per R.C.A. e la proprietà dei veicoli di cui si chiede l’ingresso nelle aree-sosta.

2. L’accesso alle aree sosta e l’assegnazione delle piazzole sono revocati nei seguenti casi:

a) morosità superiore a mesi 3 nel pagamento delle quote di cui il comma 1, lettera e);

b) evasione all'obbligo scolastico dei minori componenti il nucleo familiare;

c) accertato sfruttamento da parte della famiglia dei minori in attività lavorative non regolamentate o attività illeciti.

3. Non è consentita l’assegnazione della stessa piazzola a più di un nucleo familiare e comunque a più di 10 membri, minori compresi.

4. I Comuni, ove possibile, installano, per ogni singola piazzola, singoli contatori per le utenze. Per le utenze relative agli spazi comuni, la spesa è ripartita in base al numero di persone presenti in ciascun nucleo familiare. Non sono consentite quote forfettarie.

5. I Comuni comunicano alla banca dati regionale delle morosità e delle insolvenze di cui all’art. 5 ter, le generalità dei componenti dei nuclei familiari morosi. L’accesso ad altre aree-sosta regionali è subordinato al pagamento delle utenze pregresse e delle relative more.

6. La permanenza nelle aree-sosta è consentita per un massimo di mesi 6, prorogabile per un massimo di altri mesi 6 in caso di ricovero ospedaliero di uno dei membri del nucleo familiare o per ragioni accertate e documentate di forza maggiore che ne impediscono fattivamente lo spostamento verso un’altra area-sosta o diverso domicilio.

7. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva, con proprio atto, un modello di regolamento comunale o sovracomunale per la gestione, la regolamentazione e l’utilizzo delle aree-sosta. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge i Comuni, singoli o associati, adottano o integrano i propri rispettivi regolamenti.”

 

Emendamento 35/Marchetti D.

Dopo l’articolo 5 bis è inserito il seguente articolo:

“Articolo 5 ter

(Istituzione della banca dati regionale delle morosità e delle insolvenze)

1. La Giunta Regionale istituisce, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la banca dati regionale delle morosità e delle insolvenze cui avranno accesso telematico i Comuni singoli e associati.

2. La Giunta Regionale può con proprio atto, ampliare gli ambiti di operatività della Banca dati.”

 

Emendamento 36/Marchetti D.

Dopo l’articolo 5 ter è inserito il seguente articolo:

“Articolo 5 quater

(Aree di transito)

1. Le aree di transito vengono realizzate dai Comuni capoluogo di provincia e dagli altri Comuni, singoli o associati.

2. Le aree di transito, costituite da un massimo di 10 piazzole, devono essere dotate dei servizi tecnologici essenziali e devono essere classificate come "zona per attrezzature speciali di uso pubblico" (Zona F di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444).

3. La permanenza nell’area di transito non deve superare le due settimane ad eccezione dei casi di ricovero ospedaliero di uno dei membri della famiglia o per ragioni accertate e documentate di forza maggiore.

4. L’accesso alle aree di transito è subordinato al previo pagamento di una quota forfettaria comprensiva di cauzione, locazione, utenze e servizi. Ogni anno i soggetti di cui il comma 1 adeguano gli importi forfettari in base ai consumi totali registrati nell’anno precedente.”

 

Emendamento 60/Gibertoni e altri

Dopo l’articolo 5 è inserito l’articolo 5 bis secondo la seguente formulazione

“Articolo 5 bis

Modifiche alla legge regionale 5 luglio 1999, n. 13 “Norme in materia di spettacolo

Alla legge regionale 5 luglio 1999, n. 13 “Norme in materia di spettacolo”, dopo il comma 4 dell’articolo 3 è aggiunto il comma seguente:

“5) I Comuni e le loro Unioni, costituite ai sensi della legge regionale n. 21 del 2012, individuano, secondo le previsioni della legge 18 marzo 968, n. 337 e successive modificazioni le aree comunali disponibili per l’installazione di circhi, dello spettacolo ambulante e dei parchi di divertimento e possono realizzare aree di sosta temporanea per operatori dello spettacolo viaggiante e regolamentandone con propri atti l’accesso, l’utilizzo e il concorso ai costi delle stesse.”.”

 

Emendamento 61/Boschini

Dopo l’articolo 5 è inserito il seguente nuovo articolo

“Articolo ___

Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge, valutandone i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta presenta alla competente commissione assembleare una relazione sull’attuazione della legge, che fornisce informazioni sulle attività svolte, i soggetti coinvolti, gli effetti conseguiti, anche ai fini dell’aggiornamento della Strategia regionale per l’inclusione di rom e sinti, di cui all’articolo 2.

2. Nel rispetto del principio di leale collaborazione, le amministrazioni competenti si raccordano per la valutazione della presente legge, avvalendosi del contributo del Tavolo tecnico regionale di cui al comma 5 articolo 2 della presente legge.”

 

Emendamento 37/Marchetti D.

All’articolo 7 il comma 2 è abrogato

 

Emendamento 38/Marchetti D.

All’articolo 7 il comma 3 è abrogato

 

Emendamento 39/Marchetti D.

All’articolo 7 dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:

“4. I Comuni singoli o associati assicurano il funzionamento delle aree di sosta esistenti fino ad avvenuto superamento, favorendone altresì l'autogestione e la responsabilizzazione, anche finanziaria, da parte degli utenti che ne fanno richiesta.”

 

Emendamento 40/Marchetti D.

All’articolo 7 dopo il comma 4 è inserito il seguente comma:

“5. Gli enti di cui al comma 1, nel rispetto dei requisiti di cui all’articolo 5 bis, stabiliscono con proprio regolamento, i criteri di utilizzazione delle aree-sosta e le modalità con le quali gli utenti corrispondono il pagamento delle spese per il funzionamento e la manutenzione delle aree-sosta nonché il riparto alle spese per il consumo delle utenze.”

 

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